SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PALAGHIACCIO
SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PALAGHIACCIO
… omissis
Art. 1 – Individuazione dell’oggetto del contratto
1) Il contratto prevede la concessione della gestione del Palaghiaccio di proprietà comunale, sito in Fanano Via Don X. Xxxxxxxxxx n. 22, composto da:
- Pista di pattinaggio
- Locale biglietteria
- Locali di magazzino, centrale termica, spogliatoi e servizi posti sotto alla gradinata sud della struttura
- Gradinate
- Locale ex sala giochi con servizi igienici e relativa area di pertinenza ed accesso da Via S. Xxxxxxxxx
- Locale sala macchine e torre di raffreddamento
- Area di pertinenza per accessi e recessi dalla struttura.
Alla presente convenzione viene allegata la planimetria descrittiva dell’impianto (all. A).
2) Rientrano nell’affidamento in gestione anche tutte le attrezzature fisse e mobili, compreso l’arredamento di proprietà comunale, attualmente ubicate all’interno della struttura sopradescritta, nello stato di consistenza in cui si trovano.
3) Al momento della consegna verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, un verbale di consistenza delle strutture, con descrizione dettagliata ed inventario dei beni mobili, attrezzature in dotazione, arredamenti, ecc., al fine di avere conoscenza di ciò che viene dato e ciò che dovrà essere restituito alla fine del rapporto concessorio.
4) Fanno parte delle attrezzature circa 600 (seicento) pattini il cui numero preciso verrà indicato nel verbale di cui sopra. Relativamente a tali attrezzature si stabilisce, anche in deroga ad altre disposizioni della presente convenzione (in particolare art. 6, p. 3 ed art. 14, p.1), che tutti gli interventi (compresa la manutenzione straordinaria, le riparazioni, ecc). sono a carico del concessionario il quale si obbliga altresì a sostituire i pattini divenuti inutilizzabili.
A conclusione del rapporto dovranno restituirsi un numero di pattini – in buono stato ed idonei all’uso - almeno pari a quello risultante dal verbale di consegna.
Art. 2 – Contenuto dell’affidamento
1) La gestione è disposta, ammessa e consentita, per le sole attività compatibili con le caratteristiche della struttura e la sua destinazione d’uso. Non sono permesse attività, iniziative, manifestazioni e quant’altro, per le quali non risultino rilasciate le necessarie certificazioni (o equivalenti) relative alle strutture, salvo eventuali deroghe assentite in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
Le eventuali deroghe debbono essere richieste dal concessionario.
2) Il concessionario dichiara di essere a perfetta conoscenza dello stato di fatto e di diritto dell’impianto nel suo complesso.
3) La violazione di quanto in precedenza disposto al p.1 rappresenta grave inadempimento contrattuale, comporta una penale di € 2.500,00= oltre al risarcimento dei danni che fossero stati provocati e l’applicazione di eventuali sanzioni.
Art. 3 – Durata della concessione
1) La concessione avrà durata dalla data di consegna della struttura, risultante da apposito verbale, fino al 31.08.2018; l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare la concessione, anche anno per anno, fino al 31.08.2021.
Si precisa ulteriormente che la proroga potrà essere:
- Di 3 anni
- Anno per anno fino al 31.08.2021
- Di 2 anni più 1 anno e viceversa.
2) La comunicazione al concessionario della volontà di prorogare dovrà essere effettuata mediante lettera raccomandata A/R spedita non oltre i 90 gg. antecedenti la data di scadenza.
3) Ai fini della presente convenzione, in particolare per quanto riguarda il canone concessorio, si considera un anno intero anche il periodo dalla consegna dell’impianto al 31.08.2016.
4) E’ data facoltà al concedente di revocare la concessione, per motivi di pubblico interesse, senza che il concessionario possa nulla eccepire o pretendere a qualsiasi titolo; la volontà di revoca deve essere formalmente comunicata con tre (3) mesi di anticipo salvo motivi di particolare urgenza.
5) Il concessionario non potrà farsi sostituire da altri pena la decadenza di pieno diritto, ad eccezione di quanto successivamente stabilito (art. 7 punto 5) per segmenti di attività.
6) Al termine della concessione tutto quanto originariamente consegnato andrà restituito in buono stato di manutenzione e di efficienza salvo il normale deterioramento dovuto al corretto utilizzo. Della riconsegna dovrà redigersi apposito verbale così come previsto all’art. 1 per la consegna.
Per quanto riguarda i pattini si applica l’art.1, punto 4.
Art. 4 – Spese a carico del gestore
1) Sono a carico del gestore le spese per il funzionamento del complesso sportivo, in particolare:
• Le spese per utenze (gas, corrente elettrica, acqua, telefono, Internet, ecc.), nonché i tributi per legge a carico del gestore e le tariffe per servizi connessi con l’attività di gestione
• Le spese per il personale
• Le spese per la custodia e la pulizia dell’impianto, comprese le aree di pertinenza. A tale proposito dovranno essere garantite adeguate condizioni igieniche di tutti gli ambienti. Dovrà inoltre essere redatto un piano di pulizia da consegnare al Comune.
1.1 Le utenze dovranno essere obbligatoriamente volturate in capo al concessionario. Solo l’utenza per la quale sarà attivato lo “scambio sul posto” rimarrà intestata al concedente con domiciliazione delle fatture presso il concessionario che si obbliga a provvedere direttamente ai pagamenti.
1.2 Sempre con riguardo all’utenza per la quale – in base al progetto già approvato che prevede l’installazione sul Palaghiaccio di un ulteriore impianto fotovoltaico – sarà attivo lo “scambio sul posto” da quel momento resterà a carico del concessionario solo il pagamento dei consumi di energia elettrica prelevata dalla rete e non di quella prodotta dal fotovoltaico (c.d. autoconsumo) che risulterà quindi gratuita.
2) Sono inoltre a carico del gestore la manutenzione ordinaria di tutto l’impianto e le spese contrattuali e conseguenti.
ART. 5 - Obblighi del gestore
1) Il gestore si obbliga:
1.1 A valorizzare il complesso sportivo attraverso l’organizzazione, nel rispetto di quanto disposto all’art. 2, di manifestazioni sportive, culturali e ricreative, compresi spettacoli ed altri tipi di intrattenimento, ed alla promozione delle attività in esso praticabili. In particolare il concessionario dovrà:
• Realizzare nei tempi previsti, il progetto di gestione presentato in sede di gara;
• Realizzare, sempre nei tempi eventualmente predefiniti, il progetto relativo alla promozione delle iniziative proposte in fase di gara.
1.1 a) Al termine di ogni anno solare il concessionario dovrà consegnare all’Ente concedente un resoconto delle iniziative poste in essere in adempimento degli obblighi suddetti.
1.1 b) Dovranno curarsi in particolare le attività organizzate o segnalate dalla FISG.
1.1.c) Gli orari di apertura al pubblico e quelli riservati alle attività sportive dovranno essere definiti, per i diversi periodi dell’anno, d’intesa con il concedente.
1.1.d) Qualora non possano aver luogo manifestazioni preventivamente concordate, per cause imputabili al concessionario, quest’ultimo è tenuto a risarcire al soggetto organizzatore tutte le spese sostenute.
1.2 A garantire l’utilizzo della pista gelata per un periodo minimo di sei (6) mesi durante la stagione autunno/inverno/primavera (indicativamente dal 15 ottobre al 15 aprile).
1.2.a) Il concedente potrà autorizzare eventuali deroghe per situazioni eccezionali dietro richiesta del concessionario adeguatamente motivata.
1.2.b) La violazione dell’obbligo d’apertura è grave inadempimento contrattuale e può comportare la risoluzione in danno ai sensi del successivo art. 20.
1.3 A mantenere attivo il servizio di “bar”, come successivamente precisato all’art. 12, ed a rendere possibile l’utilizzo delle docce durante l’apertura al pubblico in qualsiasi stagione dell’anno.
1.4 A garantire all’interno degli spogliatoi e della zona bar una temperatura non inferiore a 20°.
1.5. Ad assicurare le buone condizioni della pista: pulita e segnata quando è senza ghiaccio; negli altri periodi dovrà garantire che il ghiaccio sia in ottime condizioni (in particolare: senza malformazioni, solchi o
parti non perfettamente gelate). Prima di ogni turno di allenamento sia di Hockey sia di pattinaggio su ghiaccio, è obbligatorio il “rifacimento” della pista, salvo diversa disposizione degli utilizzatori.
1.6 A riservare al concedente:
• L’uso gratuito dell’impianto per almeno quindici (15) giornate all’anno (calcolate come successivamente indicato), nel periodo in cui la pista non è gelata. Per utilizzi superiori alle 12 ore si considera una giornata, per periodi fino a 12 ore ½ giornata. Ai fini del conteggio delle 15 giornate si precisa ulteriormente che due mezze giornate sono considerate una giornata;
• L’utilizzo gratuito per almeno otto (8) giornate, nel periodo in cui la pista è gelata;
• La struttura dopo l’utilizzo con giornate gratuite deve essere riconsegnate nelle condizioni igieniche e di ordine nelle quali è stata trovata salvo diversi accordi con il gestore.
• L’uso gratuito, fuori dagli orari di apertura al pubblico, agli alunni di Fanano per i corsi di pattinaggio organizzati in accordo tra il Comune e gli organismi scolastici.
• L’uso gratuito per lo svolgimento di gare inserite nel calendario FISG e CONI nel numero di giornate definite nell’offerta tecnica-qualitativa prodotta in sede di gara.
Durante i periodi di uso gratuito dovranno assicurarsi il funzionamento delle utenze e la presenza del necessario personale di servizio senza alcun onere per gli utilizzatori trattandosi, lo si ribadisce, di uso gratuito.
1.6.a) L’uso gratuito potrà essere direttamente a beneficio del concedente o di altro soggetto da questi individuato.
1.7) Per eventuali utilizzi ulteriori rispetto alle giornate gratuite di cui al punto 1.6 al gestore è dovuto il rimborso delle spese per le utenze per le ore di effettivo utilizzo; la quantificazione del rimborso potrà essere definita forfetariamente in apposito separato accordo.
1.7.a) Le date degli utilizzi di cui alle disposizioni che precedono dovranno essere comunicate al gestore con almeno 30 giorni di preavviso. Le date per gli ulteriori utilizzi di cui al p. 1.7 dovgranno concordarsi con congruo anticipo.
1.8 I contraenti si impegnano a concertare, unitamente alle associazioni interessate, che formuleranno le loro proposte in merito, le ore per l’uso dell’impianto con ghiaccio da assegnare alle medesime fermo restando che dovrà darsi priorità alle associazioni con maggior numero di iscritti.
1.8.a) Sarà cura del Comune convocare appositi incontri possibilmente prima dell’inizio della stagione autunno/inverno.
1.9 Alla più rigorosa osservanza di tutte le norme vigenti in materia.
2) E’ obbligo del concessionario di vigilare affinché gli utenti osservino comportamenti rispettosi delle regole e comunque tali da non produrre danni a persone o cose.
ART. 6 - Specificazione esemplificativa di taluni obblighi del gestore.
Per quanto già non rientrasse nelle previsioni delle norme che precedono, il gestore si obbliga a:
a) Custodire le proprietà comunali con l’ordinaria diligenza;
b) Impedire l’accesso agli impianti tecnologici ad eccezione di chi sia incaricato dal Comune o munito di speciale permesso;
c) Assicurare il decoro, l’igiene e la funzionalità degli impianti, mantenendo in perfetta efficienza le strutture ed attrezzature sia nei periodi di apertura che in quelli di chiusura;
d) Xxxxxxxxx, durante lo svolgimento delle attività, la presenza delle figure professionali previste dalle vigenti disposizioni;
e) Espletare ogni altra mansione che sia inerente all’accurata custodia e manutenzione della struttura di impianti ed attrezzature;
f) Segnalare tempestivamente all’ufficio tecnico del Comune ogni fatto che interessi la buona conservazione ed il regolare funzionamento di impianti ed attrezzature.
g) Osservare, in quanto applicabili, le norme del Regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi (in particolare gli artt. 19,20,21,23) che il concessionario dichiara di ben conoscere e di obbligarsi a rispettare.
Art. 7 – Responsabilità ed altre disposizioni
1) Sono a carico del gestore tutte le responsabilità civili derivanti dalla violazione di norme giuridiche e delle regole applicabili al rapporto concessorio, che il concessionario dichiara di essere a lui perfettamente note.
2) Il gestore è responsabile verso il Comune di ogni danno derivante all’impianto sportivo da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa ad esso imputabile.
3) Il gestore è tenuto alla stipula di apposita assicurazione per la responsabilità civile verso terzi con un massimale minimo di € 1.000.000,00= per ogni singolo sinistro.
4) Il Comune esercita la vigilanza ed il controllo sull’attività di gestione.
5) E’ vietata la cessione totale o parziale della concessione; è fatta salva la possibilità di affidare a terzi di segmenti di attività.
Di tale affidamento il gestore e tenuto a dare formale comunicazione all’Amministrazione comunale.
6) L’attività di gestione non può essere interrotta, sospesa o abbandonata senza il preventivo benestare dell’Amministrazione comunale, salvo cause di forza maggiore; la violazione di tale obbligo costituisce grave inadempimento contrattuale.
Art. 8 – Orari e tariffe
1) Le giornate e gli orari di funzionamento dovranno essere preventivamente concordati con l’Ente concedente.
2) Analogamente le tariffe da applicare, comprese quelle per il noleggio dei pattini.
3) Ai disabili ed ai bambini di età inferiore ai tre anni accompagnati da un adulto pagante è riservato l’ingresso gratuito.
4) Alle Associazioni sportive aventi sede nel territorio comunale verranno applicate, per tutto il triennio di vigenza della convenzione, le seguenti tariffe massime:
a) € 65,00/ora per hockey adulti con utilizzo docce;
b) € 55,00/ora per hockey bambini senza utilizzo docce
c) € 55.00/ora per pattinaggio artistico senza utilizzo docce
d) € 25,00/ora per utilizzo della struttura senza ghiaccio e senza utilizzo docce
e) € 15,00/ora supplemento per l’utilizzo delle docce (casistiche di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4).
4.1 In caso di proroga della durata, dal quarto anno e per ogni anno successivo, è facoltà del concessionario applicare incrementi in misura pari alla percentuale di aumenti del costo della vita per le famiglie di oeprai ed impiegati rilevata dall’ISTAT (FOI) per i 12 mesi precedenti. La rilevazione dell’indice ISTAT verrà calcolata sul periodo annuale con riferimento al periodo 1 settembre – 31 Agosto successivo.
Art. 9 – Canone concessorio e programmi di investimento e gestione
1) Il concessionario è tenuto al pagamento del canone di concessione di € + IVA all’anno offerto in sede di gara.
2) Per i termini di pagamento si applica l’art. 17 del Regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi, precisandosi, per il primo anno di gestione, che la seconda rata dovrà essere corrisposta entro il 30.11.2015, la terza entro il 29.02.2016 e la quarta entro il 31.05.2016.
3) Il concessionario è altresì tenuto a realizzare gli investimenti per l’importo e nei tempi proposti in fase di gara. La tipologia degli investimenti dovrà concordarsi con il concedente. Per il calcolo dei costi si farà riferimento al prezziario della CCIA di Modena.
Art. 10 - Migliorie realizzate dal concedente e revisione del canone di concessione
1) Il Comune ha facoltà di apportare all’impianto le migliorie che ritiene utili ed opportune. Ad esse il gestore non può opporsi.
I tempi di esecuzione dovranno essere concordati in modo da minimizzare i pregiudizi al funzionamento dell’impianto senza, al contempo, incrementare la spesa per i lavori.
2) Il concessionario dichiara di essere al corrente che il Comune ha già approvato due progetti di intervento nel Palaghiaccio anche con riferimento ai quali troveranno applicazione le disposizioni che precedono. Relativamente a tali interventi non si applicano le disposizione di cui ai punti successivi.
3) In caso di migliorie che possano incrementare sensibilmente l’utenza del Palaghiaccio o ridurre le spese a carico del gestore, il canone concessorio sarà soggetto a revisione in aumento d’intesa tra le parti.
4) In particolare qualora il Comune proprietario provveda all’installazione di sistemi atti alla riduzione dei consumi di energia elettrica o termica o comunque di interventi che riducano i consumi energetici di qualsiasi genere che vadano a beneficio del concessionario, le parti s’impegnano a concordare di volta in volta le pertinenti variazioni al canone di concessione.
Art. 11 - Migliorie effettuate dal concessionario
1) Eventuali migliorie, eccedenti i progetti di intervento presentati in sede di gara, purchè non comportino modifiche alla destinazione d’uso, potranno essere realizzate direttamente dal concessionario previo accordo con l’Amministrazione Comunale da approvarsi da parte dell’organo competente nel prioritario rispetto delle pertinenti norme procedimentali. Le parti potranno inoltre accordarsi per effettuare investimenti congiunti definendo ritualmente diritti e obblighi reciproci, modalità e tempi di esecuzione, riparto della spesa, eventuali variazioni del canone concessorio, ecc.
2) Le opere e quant’altro realizzato o acquisito dal gestore con o senza l’intervento del Comune, entrano immediatamente a far parte integrante del complesso sportivo e del patrimonio indisponibile del Comune. Fa eccezione quanto previsto al successivo p.4)
3) In mancanza degli accordi, debitamente formalizzati di cui al punto 1) nulla sarà dovuto al concessionario per le migliorie da esso apportate all’impianto. Sarà anzi diritto del concedente ottenere la riduzione in pristino quando giudichi gli interventi inopportuni o inadeguati.
4) Le migliorie “scorporabili” (intendendosi per tali ciò che è asportabile senza arrecare danni o malfunzionamenti) realizzate e gli arredi ed attrezzature acquistati a cura e spese del gestore rimangono di sua proprietà; al termine della rapporto saranno rimosse salvo che il Comune decida di acquisirle a prezzo da concordare. Sono escluse dalla disciplina di cui sopra gli investimenti realizzati dal concessionario in esecuzione dell’offerta presentata in sede di gara (precedente art. 9 p. 3) e le migliorie di cui al precedente punto 1)
5) Il Comune potrà chiedere il concorso del concessionario nella realizzazione di investimenti. In tal caso non si applica l’art. 10 sulla revisione del canone di concessione.
Art. 12 - Somministrazione di alimenti e bevande ed eventuali servizi aggiuntivi
1) Per servizio di “bar” obbligatorio, previsto all’art. 5, p. 1.3, si intende un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 20 del Regolamento per la gestione di impianti sportivi, nella fattispecie prevista dall’art. 4, comma 5, lett. 1, della L.R. n. 14/2003.
2) E’ consentito al concessionario, previa preventiva autorizzazione dell’Amministrazione comunale, di istituire o gestire, all’interno dell’impianto sportivo oggetto di concessione o negli spazi esterni di pertinenza, servizi di ristoro, svago, somministrazione aperta al pubblico indistinto, pubblicità o altri servizi aggiuntivi.
3) Il concessionario, in ogni caso, dovrà munirsi dei necessari titoli autorizzativi.
4) Non è consentita la somministrazione di bevande con contenuto alcolico superiore a 21 gradi salvo espressa deroga da disporsi di volta in volta per situazioni particolari.
5) E’ fatto assoluto divieto di svolgere sull’area di gioco pavimentata qualsiasi attività che possa provocare macchie o altri danni, a meno che vengano usate idonee protezioni.
Art. 13 - Personale
1) Il gestore è tenuto ad utilizzare almeno le figure tecnico gestionali indicate, con apposita dichiarazione, in sede di gara e comunque ad utilizzare il personale in numero sufficiente a garantire il funzionamento, la vigilanza e custodia degli impianti e si impegna ad osservare verso i propri dipendenti e/o collaboratori impiegati nella gestione degli impianti tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, sicurezza e igiene.
2) Il gestore comunica all’Amministrazione Comunale i nominativi del responsabile della struttura, del servizio prevenzione e protezione di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 81/2008 e della conduzione delle macchine.
Art. 14 - Obblighi del Comune – Manutenzione straordinaria
1) Sono a carico del Comune concedente gli interventi di manutenzione straordinaria di immobili, impianti, macchinari, attrezzature, arredi e quant’altro di proprietà.
2) Il concessionario è tenuto a dare immediata comunicazione scritta al Comune di situazioni che rendano necessario un intervento di manutenzione straordinaria.
3) Il Comune, ove condivida la necessità dell’intervento, vi provvederà, nel prioritario rispetto delle pertinenti regole procedimentali, nei tempi e modi concordati con il gestore allo scopo di limitare, per quanto possibile, interruzioni e/o difficoltà nel funzionamento dell’impianto.
4) Eventuali situazioni del tipo sopra descritto (interruzioni o difficoltà di funzionamento) non danno diritto al gestore di chiedere alcun tipo di risarcimento.
5) In situazioni di particolare urgenza, ed al fine di evitare pregiudizi al funzionamento dell’impianto, il Comune potrà autorizzare il concedente, con provvedimento espresso, ad effettuare gli interventi (lavori, servizi, forniture) indispensabili concordando l’importo da rimborsare. Entro 90 giorni dall’esecuzione, previa verifica della regolarità dell’intervento, l’Ente provvederà al pagamento di quanto dovuto.
5.1 Fuori dall’ipotesi anzi descritta eventuali interventi di manutenzione straordinaria effettuati dal gestore non daranno titolo ad alcun indennizzo.
6) Nell’ambito di un proficuo rapporto collaborativo concedente/concessionario, entro il 30 aprile di ogni anno, quest’ultimo dovrà sottoporre al primo, che effettuerà in autonomia le pertinenti valutazioni, un elenco degli interventi di manutenzione straordinaria che ritiene debbano essere effettuati nei mesi successivi.
7) Qualora la manutenzione straordinaria si renda necessaria in conseguenza di azioni od omissioni dolose o colpose del gestore, resta a carico di quest’ultimo.
7.1 Verificandosi detta fattispecie, il Comune potrà intervenire direttamente - ed in tal caso avrà diritto ad essere risarcito interamente della spesa - o autorizzare il concessionario a provvedere, concordando modalità e quant’altro.
Art. 15 - Impossibilità di utilizzo per cause di forza maggiore
Qualora la struttura si renda inagibile per cause di forza maggiore, non dipendenti né dal Comune né dal gestore, il concedente ha la facoltà di
a) dichiarare risolta la convenzione. In tal caso al gestore sarà rimborsato il canone già versato relativamente al periodo di inagibilità; null’altro sarà dovuto;
b) chiudere la struttura per il periodo necessario alla realizzazione degli interventi. Anche in questa ipotesi al gestore sarà dovuto esclusivamente il canone già versato relativamente al periodo di inagibilità.
Art. 16 - Controllo sull’esecuzione della convenzione
Il Comune di Fanano potrà effettuare, in qualsiasi momento, verifiche sul funzionamento degli impianti, sulla corretta gestione degli stessi ed in generale sul rispetto degli obblighi di convenzione, utilizzando propri dipendenti o personale specializzato esterno.
Il gestore, nella fase di verifica, dovrà mettere a disposizione degli incaricati tutto ciò che possa consentire un buon esito delle verifiche stesse.
Art. 17 - Esecuzione diretta
Il Comune, verificando abusi o inadempienze degli obblighi contrattuali da parte del gestore, ha facoltà di ordinare e far eseguire d’ufficio, nel modo che ritiene più opportuno e a spese del gestore, gli interventi ed i servizi necessari per il regolare funzionamento dell’impianto nel caso in cui il gestore, allo scopo diffidato, non ottemperi tempestivamente. Per il recupero delle spese il Comune potrà escutere la cauzione di cui al successivo art. 18.
Art. 18 - Cauzione
1) A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali e del buon uso degli impianti, della corretta gestione amministrativa nonché per il risarcimento di eventuali danni che il concessionario potrebbe arrecare al patrimonio comunale o a terzi, il concessionario ha prestato un deposito cauzionale dell’importo di € 50.000,00 (cinquantamila) mediante fidejussione… (bancaria o assicurativa).
2) La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Amministrazione Comunale. Il deposito cauzionale verrà svincolato al termine della durata del rapporto contrattuale e, comunque, fino a quando non sia stata definita ogni eventuale controversia o eccezione per cui il concedente nulla abbia più a pretendere.
3) La cauzione escussa interamente o parzialmente dovrà essere ripristinata nell’ammontare originario entro 30 giorni.
Art. 19 - Penali
1) Salvo quanto successivamente previsto sulla risoluzione del rapporto e in altri articoli della convenzione in cui siano previste specifiche penali, la violazione degli obblighi assunti dal concessionario (si richiamano in proposito in via meramente esemplificativa gli artt. 4, 6, 7, 11) comporta l’applicazione di una penale di € 500,00.
2) In caso di violazioni reiterate l’importo può essere aumentato, per singola inadempienza, fino a sei volte (€ 3.000,00).
3) Il pagamento della penale non esime dal risarcimento di eventuali danni.
Art. 20 - Risoluzione
Il concessionario ha facoltà di dichiarare unilateralmente risolta la convenzione con diritto al risarcimento dei danni in caso:
- di fallimento del gestore;
- di cessione totale o parziale della concessione;
- di mancata stipula dell’assicurazione di cui all’art. 5;
- di ritardi reiterati nel pagamento del canone;
- di ritardo di oltre 3 mesi nel pagamento anche di un solo canone concessorio;
- di ripetute violazioni degli obblighi convenzionali;
- di mancata ricostituzione della garanzia fideiussoria;
- di inadempimenti che nella presente convenzione sono qualificati come “gravi”.
Art. 21 - Spese contrattuali
Tutte le spese di stipula della presente convenzione e conseguenti sono a carico del concessionario.
Art. 22 – Disposizioni finali
1) Al presente rapporto convenzionale si applicano integralmente le disposizioni contenute nel Regolamento per la gestione degli impianti sportivi che viene allegato sub lett. .