CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999
CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999
N. 488 E S.M.I. E DELL’ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 0000 X. 000
CIG 0436513DE8
TRA
Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Xxxx, Xxx Xxxxxx x. 00/X, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data 24/11/2010 (nel seguito per brevità anche “Consip S.p.A.”);
E
Telecom Italia S.p.A., sede legale in Xxxxxx, Xxxxxx xxxxx Xxxxxx x. 0, capitale sociale Euro 00.000.000.000,45=, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 00488410010 e al Registro A.E.E. n. IT08020000000799, P. IVA 00488410010, domiciliata ai fini del presente atto presso Telecom Italia S.p.A. – XXX.XX, Xxxxx Xxxxx xx’ Xxxxxx x. 00, 00000 Xxxx, in persona del Dirigente e Procuratore speciale Dott. Xxxxxxxxxxx X’Xxxxxxxx, giusta procura speciale del 25/03/2010, autenticata dalla Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx, notaio in Milano, repertorio n. 74477 (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);
PREMESSO
a) che l’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche “Ministero”), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall’art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all’articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l’applicazione di quanto stabilito all’articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il
Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l’altro, l’assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l’acquisto di beni e servizi di cui all’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell’esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di “Information Technology”;
c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 29 gennaio 2008 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest’ultima ha il compito, tra l’altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell’esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
d) che il sistema introdotto dall’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall’articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;
f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l’esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all’individuazione dei fornitori per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni, attraverso una procedura svolta in ambito comunitario, in un unico lotto, ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. 19 del 17/02/2010 e nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S-33 del 17/02/2010;
h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l’effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni,
modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusi il “Piano dettagliato della copertura” del servizio sul territorio nazionale, la cauzione definitiva rilasciata dalla SACE BT S.p.A. ed avente n. 4288.00.27.2799568121 per un importo di Euro 9.399.427,04=(novemilionitrecentonovantanovemilaquattrocentoventisette/04) a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali, la cauzione rilasciata dalla SACE BT S.p.A. ed avente n. 4288.00.27.2799568120 per un importo pari ad Euro 84.500,00=(ottantaquattromilacinquecento/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive, nonché la polizza assicurativa per la responsabilità civile rilasciata dalla Generali S.p.A. ed avente n. 313616543 stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura;
l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.
Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ARTICOLO 1
VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, il Disciplinare di gara, gli allegati dell’Offerta Tecnica n.
2.1 (“Politiche e misure di sostenibilità”), 3.1 (“Piano della Copertura”), 8.1 (“Tasso di assorbimento specifico”) e 8.2 (“Consumo energetico caricabatteria”), nonché il Piano Dettagliato della copertura, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l’Allegato “A” (Capitolato Tecnico), l’Allegato “B” (Offerta Tecnica del Fornitore), l’Allegato “C” (Offerta Economica del Fornitore); l’Allegato “D” (Corrispettivi e tariffe), l’Allegato “E” (Condizioni Generali) l’Allegato “F” (Regole del Sistema di e- Procurement della Pubblica Amministrazione – Parte I).
ARTICOLO 2 ALTRE DEFINIZIONI
1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell’ambito della Convenzione, si intende per:
a) Capitolato Tecnico: il documento di cui all’Allegato “A”;
b) Offerta Tecnica: il documento di cui all’Allegato “B”;
c) Offerta Economica: il documento di cui all’Allegato “C”;
d) Condizioni Generali: il documento di cui all’Allegato “E”;
e) Data di Accettazione: si intende la data di esito positivo della verifica e di conseguente accettazione dei servizi, relativamente al singolo Contratto attuativo della Convenzione;
f) Utenza: si intende una SIM che eroga il servizio voce e/o i servizi dati; tuttavia, ai soli fini del calcolo relativo all’esaurimento del quantitativo massimo, si considera 1 (una) utenza anche la doppia SIM assegnata per usi diversi alla stessa persona (come ad esempio: una per voce e una su PC per dati o per applicazioni di push e- mail);
g) Organismo di ispezione (o Ente Terzo): si intende il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005 che effettua le verifiche ispettive;
h) Fornitore: l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
i) Quantitativo massimo della Convenzione: si intende il quantitativo massimo di Utenze che possono essere fornite nell’ambito della Convenzione.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.
ARTICOLO 3
DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA
1. La presente Convenzione è regolata:
a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall’altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
ARTICOLO 4
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti di servizi di telefonia mobile, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di “Information Technology”.
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare i seguenti servizi:
a) servizi di telefonia, sms/mms e funzioni associate, come meglio descritti e alle condizioni stabilite nella sezione 4 del Capitolato Tecnico, ivi inclusi i servizi di messaggistica SMS/MMS, Video-chiamata, RPV e profili di abilitazione e il cd. Dual Billing;
b) servizi di trasmissione dati, come meglio descritti e alle condizioni stabilite nella sezione 5 del Capitolato Tecnico;
c) servizi di messaggistica e posta elettronica in mobilità, come meglio descritti e alle condizioni stabilite nella sezione 6 del Capitolato Tecnico;
d) fornitura di SIM e noleggio di terminali radiomobili, come meglio descritto e alle condizioni stabilite nella sezione 8 del Capitolato Tecnico;
e) servizi di Customer Care, supporto, manutenzione e sicurezza, come meglio descritti e alle condizioni stabilite nella sezione 9 del Capitolato Tecnico, ivi inclusi i servizi con Customer Care e Contact Center, applicazione web per il supporto gestionale e amministrativo, assistenza e manutenzione, servizi di sicurezza, referenti del Fornitore per le Amministrazioni, Supporto “on site” per la gestione di SIM, terminali e servizi, sviluppo di applicazioni integrate con la piattaforma di push e-mail;
f) servizi di rendicontazione e fatturazione, come meglio descritti e alle condizioni stabilite nella sezione 10 del Capitolato Tecnico, ivi inclusi i servizi di fatturazione e rendicontazione per le Amministrazione, di fatturazione diretta agli utenti e il servizio di rendicontazione per l’Amministrazione Aggiudicatrice;
tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo pari a n. 510.000 (cinquecentodiecimila) Utenze.
3. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d’ora innanzi anche “Sistema”), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna i) ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione di cui all’Allegato F; ii) ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare i servizi oggetto della presente Convenzione.
4. I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell’Offerta Tecnica nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di cui all’Allegato F.
Le Amministrazioni Contraenti potranno richiedere durante l’intera durata della Convenzione e il Fornitore sarà obbligato a fornire a noleggio, un numero di apparati radiomobili portatili, al netto delle scorte di cui al paragrafo 8.2.2 del Capitolato Tecnico, minore o uguale al numero complessivo SIM richieste. I terminali potranno essere richiesti al momento della richiesta di attivazione del servizio per l’utenza specifica oppure successivamente. Si precisa che i terminali radiomobili potranno essere richiesti durante tutto il periodo sopra indicato, anche qualora il massimale, eventualmente incrementato, si esaurisse prima della scadenza della durata della Convenzione o dell’eventuale periodo di proroga.
5. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.
6. La Consip S.p.A., inoltre, ai sensi di quanto previsto al n. 17) del punto VI.3), Informazioni complementari, del Bando di gara, si riserva la facoltà di ricorrere, nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando, di cui all’art. 57, comma 5, lettera b), del D.lgs. 163/2006.
ARTICOLO 5 DURATA
1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere da 31/03/2011. Alla scadenza
del predetto termine, la convenzione potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A da inviare al Fornitore con 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla scadenza, a condizione che non sia esaurito il quantitativo massimo di cui sopra, eventualmente incrementato ai sensi dell'art. 27, comma 3, D.M. 28 ottobre 1985.
Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.
2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata sino al termine di durata della Convenzione (originaria o prorogata). I Contratti attuativi stipulati nel corso dell’ultimo anno di durata della convenzione, avranno, in ogni caso, una durata minima di 12 mesi.
Qualora la Convenzione venga prorogata, resta comunque salva in entrambi i suddetti casi, la possibilità per le Amministrazioni Contraenti che abbiano stipulato un Contratto di fornitura precedentemente alla concessione della proroga, di recedere – con le modalità di cui al seguente art. 15 - dal Contratto stesso per il periodo di proroga della convenzione, limitatamente a quello eccedente la durata originaria del Contratto.
Resta inteso che la durata dei Contratti di fornitura, stipulati in corso di vigenza della Convenzione, rimane invariata anche qualora sia raggiunto durante il loro periodo di validità il massimale della Convenzione. Peraltro nel periodo di vigenza del contratto attuativo, le Amministrazioni potranno richiedere, anche se è scaduto il termine di durata della Convenzione o esaurito il suo quantitativo massimo (eventualmente incrementato), Ordinativi Collegati all’Ordinativo di Fornitura, aventi ad oggetto tutti i servizi previsti nel Capitolato Tecnico, ad eccezione della fornitura di nuove utenze.
3. La durata dei Contratti di Fornitura, su determinazione della singola Amministrazione potrà essere procrastinata sino ad un massimo di ulteriori 6 mesi, al fine di consentire l’eventuale migrazione delle utenze alla successiva edizione della Convenzione Consip per servizi analoghi di telefonia mobile. Fanno eccezione i contratti stipulati nel corso degli ultimi 6 mesi di durata della convenzione, per i quali la predetta proroga non potrà superare il dodicesimo mese successivo alla scadenza della convenzione.
ARTICOLO 6
OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE
1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche a:
a) prestare i servizi oggetto della Convenzione alle condizioni e modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e, in ogni caso, 24 ore su 24 e per 7 giorni a settimana, secondo quanto precisato nel Capitolato Tecnico;
b) garantire la copertura dei servizi di telefonia mobile pari almeno ai limiti minimi previsti nella tabella 4 di cui al par. 3.4 del Capitolato Tecnico; il
rispetto di tali limiti è condizione essenziale dell’affidamento per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura; pertanto, in difetto di tale copertura, l’Amministrazione Contraente e Consip S.p.A., potranno dichiarare risolto di diritto ex art. 1456 del Codice Civile, rispettivamente, il Contratto di Fornitura e la Convenzione, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti e/o a Consip S.p.A;
c) effettuare a proprie spese, su richiesta di Consip S.p.A. o delle Amministrazioni Contraenti, verifiche di copertura territoriale dei servizi di telefonia mobile, e a consegnare, entro 30 (trenta) giorni solari dalla predetta richiesta di verifica, le relative relazioni sulla copertura, pena l’applicazione delle penali di cui oltre;
d) fornire, ai canoni ed alle tariffe indicati nell’Offerta Economica, i servizi di cui alla Convenzione, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto specificato nella Convenzione, nei suoi Allegati e negli atti di gara di cui alle premesse;
e) garantire gli adempimenti relativi alla “Mobile Number Portability”, senza oneri per le Amministrazioni Contraenti, entro i termini indicati nelle sezioni 11.1 e
11.2 del Capitolato Tecnico, così come descritto nella sezione 11 del Capitolato Tecnico;
f) eseguire tutte le attività propedeutiche alla prima attivazione ed alle successive attivazioni, dettagliatamente descritte nella sezione 11 del Capitolato Tecnico e nei termini indicati nella predetta sezione, pena l’applicazione delle penali di cui oltre;
g) attivare, qualora richiesto dalle Amministrazioni Contraenti, il servizio di fatturazione separata entro il termine di n. 5 (cinque) giorni solari dalla richiesta, se inviata xxx xxx, xx xxxxx 00 (xxxxxxxxxxx) ore dalla richiesta, se inviata via web (sezione 11.2.3 del Capitolato Tecnico), pena l’applicazione delle penali di cui oltre;
h) applicare sulle utenze le variazioni di profilo con le modalità indicate nella sezione 11.2.4 del Capitolato Tecnico, entro 5 (cinque) giorni solari, in caso di richiesta inviata xxx xxx, x xxxxx 00 (xxxxxxxxxxx) ore solari, in caso di richiesta inviata via web ovvero formulata al contact center;
i) garantire i servizi di telefonia vocale, SMS/MMS ed i servizi di trasmissione dati mobile in roaming internazionale nelle nazioni coperte dai dichiarati accordi di roaming internazionale, pena l’applicazione delle penali di cui oltre in caso di sospensione del servizio;
j) garantire l’entità e la qualità della copertura locale, come definita nell’Offerta Tecnica in risposta alla sezione 3 del Capitolato Tecnico, e nel “Piano Dettagliato della Copertura” presentato ai fini della stipula della presente Convenzione, pena l’applicazione delle penali di cui oltre;
k) manlevare l’Amministrazione Contraente e Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento o dall’uso delle apparecchiature oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura;
l) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti ed a Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nella Convenzione, negli Ordinativi di Fornitura, nonché, in particolare, ai parametri di qualità predisposti ed ivi specificati;
m) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
n) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni Contraenti o da Consip S.p.A., per quanto di rispettiva ragione;
o) a non opporre a Consip S.p.A. e alle Amministrazioni Contraenti qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o caratteristiche e/o qualità dei beni oggetto della fornitura o dei servizi connessi;
p) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni Contraenti ed a Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
q) garantire la continuità dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. Il Fornitore si impegna a prestare i servizi oggetto della Convenzione nei luoghi che verranno indicati negli Ordinativi di Fornitura emessi da ciascuna Amministrazione Contraente e/o Unità Ordinante, nel rispetto di quanto previsto nella medesima Convenzione e fermo restando che forniture e servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni Contraenti.
3. Per far fronte agli Ordinativi di Fornitura delle Amministrazioni Contraenti che hanno diritto a richiedere l’esecuzione dei servizi da parte di soggetti in possesso del Nulla Osta di Segretezza il Fornitore dichiara di essere in possesso del predetto Xxxxx Xxxx xx Xxxxxxxxxx.
0. Il Fornitore si obbliga a produrre a Consip S.p.A., se richiesto da quest’ultima, copia per estratto dei contratti e/o accordi modificativi, integrativi e/o sostitutivi dei contratti di roaming (nazionale) in essere, previo impegno di Consip S.p.A. alla riservatezza sui contenuti eventualmente appresi dalla medesima, diversi da quelli specificamente riferiti alla copertura e alla qualità del servizio, attraverso la documentazione prodotta dal Fornitore.
5. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi oggetto della Convenzione dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni Contraenti.
6. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere a Consip S.p.A., pena l’applicazione delle penali di cui oltre, in formato cartaceo ed elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione e monitoraggio delle forniture e dei servizi prestati, tutto secondo quanto previsto al successivo articolo 8 e nel
Capitolato Tecnico.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti contestualmente alla trasmissione delle fatture, a pena dell’irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell’inesigibilità dei relativi crediti, la documentazione, se esistente, comprovante la prestazione delle forniture e dei servizi oggetto della fatturazione.
ARTICOLO 7
CONSEGNA, ATTIVAZIONE, COLLAUDO E ACCETTAZIONE
1. I servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovranno essere eseguiti dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell’Ordinativo di Fornitura.
2. Per l’esecuzione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura e, comunque, a svolgere le attività stabilite nella sezione 11 del Capitolato Tecnico, tutto con le modalità ivi prescritte, nei seguenti termini, pena l’applicazione delle penali di cui oltre:
a) nel caso di prima attivazione, la consegna delle SIM, l’attivazione delle Utenze, l’applicazione del piano tariffario di Convenzione e la consegna degli eventuali terminali radiomobili richiesti dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni solari dalla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura;
b) fermo restando quanto previsto alla precedente lettera a), nel caso di Utenze in Mobile Number Portability la sola attivazione delle Utenze dovrà avvenire entro 38 (trentotto) giorni solari dalla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura, fatti salvi gli accordi interoperatore e la normativa vigente;
c) nel caso di attivazione successiva, la consegna delle SIM e l’attivazione delle Utenze dovrà avvenire entro 10 (dieci) giorni solari dalla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura, ove sia richiesta anche la fornitura di apparati radiomobili, invece, la consegna delle SIM e dei terminali radiomobili richiesti e l’attivazione delle Utenze dovrà avvenire entro 20 (venti) giorni solari. Nell’ipotesi di Utenze in Mobile Number Portability, tale termine è di 28 (ventotto) giorni solari ;
d) il servizio di fatturazione separata (dual billing) dovrà essere attivato entro 5 (cinque) giorni solari dalla richiesta, se inviata xxx xxx, xx xxxxx 00 (xxxxxxxxxxx) ore dalla richiesta, se inviata via web;
e) il servizio di accesso alla LAN/Intranet dell’Amministrazione Contraente dovrà essere attivato entro 45 (quarantacinque) giorni solari dalla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura, nel caso di accesso attraverso connessione Internet, ed entro 60 (sessanta) giorni solari dalla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura nel caso di accesso mediante connessione dedicata;
f) i servizi di posta elettronica dovranno essere attivati o disattivati entro 5 (cinque) giorni solari dalla richiesta, se inviata xxx xxx, xx xxxxx 00 (xxxxxxxxxxx) ore dalla richiesta, se inviata via web;
g) il servizio di push e-mail dovrà essere attivato, nel caso in cui l’opzione scelta dall’Amministrazione preveda l’installazione di software specifico sul proprio
server di posta, entro 45 (quarantacinque) giorni solari dalla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura; nel caso in cui l’opzione scelta dall’Amministrazione non preveda l’installazione di software specifico sul proprio server di posta, entro 30 (trenta) giorni solari dalla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura;
h) il servizio di messaggistica SMS dovrà essere attivato entro 10 (dieci) giorni solari dalla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura, o entro il diverso termine previsto nella sezione 11.2.7 del Capitolato Tecnico qualora si tratti di servizi di messaggistica SMS avanzati;
i) la consegna e l’attivazione della doppia SIM per le utenze richieste dall’Amministrazione Contraente e della SIM dati per applicazioni machine to machine dovrà avvenire entro 10 (dieci) giorni solari dalla ricezione dell’Ordinativo di Fornitura.
3. I servizi oggetto della Convenzione sono sottoposti ad un primo collaudo a campione per la verifica di funzionalità secondo la procedura descritta, le modalità ed i termini stabiliti nel Capitolato Tecnico e, comunque, nel rispetto delle specifiche di collaudo predisposte dal Fornitore ed approvate da Consip S.p.A.; tale collaudo verrà effettuato dalla Consip S.p.A., in contraddittorio con il Fornitore, previa relativa comunicazione inviata a quest’ultimo con un congruo anticipo. Resta fermo il diritto della Consip S.p.A. di richiedere che detto collaudo a campione sia eseguito dal solo Fornitore, quindi non in contraddittorio, in tal caso, il Fornitore ne dovrà garantire e autocertificare l’esito positivo.
4. Con riferimento al singolo contratto attuativo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare il collaudo dei servizi oggetto dell’Ordinativo di Fornitura per la verifica della funzionalità; tale verifica, che potrà essere eseguita anche a campione, verrà effettuata, su richiesta di ciascuna Amministrazione Contraente secondo le modalità e le specifiche stabilite nella sezione 12 del Capitolato Tecnico.
5. I collaudi di cui ai precedenti commi si intendono positivamente superati solo se le verifiche di funzionalità abbiano dato esito positivo ed i servizi siano risultati conformi alle prescrizioni del Capitolato Tecnico; tutti gli oneri e le spese dei collaudi sono a carico del Fornitore.
6. Nel caso di esito positivo del collaudo, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione” dei servizi e, quindi, di inizio dei servizi, salvo diverso accordo tra l’Amministrazione Contraente ed il Fornitore sulla data di inizio dell’erogazione.
7. Nel caso di esito negativo del collaudo, ferma l’applicazione delle penali di cui oltre, il Fornitore dovrà effettuare nuovamente lo stesso nel termine massimo di 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della comunicazione. L’applicazione delle penali è prevista anche in caso di mancato collaudo.
8. Nel caso di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d’opera a norma del successivo comma, il Fornitore dovrà svolgere ogni attività necessaria affinché il servizio possa essere erogato correttamente, salve in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre. Per quanto concerne la fornitura dei radiomobili e delle SIM, in ogni caso, resta inteso che l’accettazione della fornitura
degli apparati radiomobili e delle SIM sarà subordinata alla verifica di funzionalità dei medesimi da parte del Responsabili dell’Amministrazione Contraente e, qualora non perfettamente funzionanti, su richiesta del predetto Responsabile, il Fornitore, con le modalità indicate nella sezione 11.3 del Capitolato Tecnico, dovrà sostituire gli apparati entro il termine di 7 (sette) giorni solari dalla segnalazione e le SIM entro il termine di 5 (cinque) giorni solari dalla segnalazione, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
9. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare verifiche, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità dei servizi resi disponibili, ivi inclusa la verifica della copertura del servizio sul territorio in ragione di quanto previsto nel paragrafo
12.3 del Capitolato Tecnico e quanto indicato dal Fornitore nel “Piano dettagliato della copertura” presentato ai fini della stipula della presente Convenzione.
ARTICOLO 8 SERVIZI CONNESSI
1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi di sicurezza descritti nella sezione 9.4 del Capitolato Tecnico, con le modalità ed alle condizioni ivi descritte.
2. Il Fornitore si obbliga a mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti i Referenti di cui alla sezione 9.5 del Capitolato Tecnico, con le modalità ed alle condizioni ivi descritte, o secondo quanto previsto nell’Offerta Tecnica, se migliorativo.
3. Su richiesta delle Amministrazioni aderenti, il Fornitore è tenuto a prestare i servizi di supporto per la gestione di SIM, terminali e servizi, nonché di viluppo di applicazioni integrate con la piattaforma di push e-mail, secondo quanto previsto nelle sezioni 9.6 e 9.7 del Capitolato Tecnico.
4. Il Fornitore è tenuto, altresì, a prestare il servizio di manutenzione e assistenza per tutta la durata dei singoli Contratti di Fornitura e alle modalità ed ai termini stabiliti nella presente Convenzione, nella sezione 9.3 del Capitolato Tecnico e/o, se migliorative, nell’Offerta Tecnica.
5. Il servizio di manutenzione dei terminali radiomobili e delle SIM oggetto della presente Convenzione verrà effettuato sia presso i punti di assistenza messi a disposizione dal Fornitore, sia presso le sedi delle Amministrazioni Contraenti, secondo le modalità ed i tempi previsti nella sezione 9.3.1 e 9.3.2 del Capitolato Tecnico o nell’Offerta Tecnica, se migliorativi, pena l’applicazione delle penali di cui oltre e ferma rimanendo la facoltà per l’Unità Ordinante di utilizzare le scorte di terminali e SIM consegnata dal Fornitore. La predetta scorta, prevista nella sezione 8.2.2 del Capitolato Tecnico, deve essere costituita da un numero di SIM pari al 5% delle SIM ordinate dall’Amministrazione Contraente, con arrotondamento all’unità superiore, e dal numero di terminali che, per ciascuna categoria, saranno espressamente richiesti dall’Amministrazione Contraente entro il limite massimo pari al 10%, arrotondato all’unità superiore, degli apparati ordinati dall’Amministrazione nella stessa categoria. Gli apparati di scorta saranno liberamente scelti dall’Amministrazione nell’ambito del listino dei terminali vigente. Resta fermo l’obbligo del Fornitore di garantire i livelli minimi di scorta
sopra indicati, e come dettagliatamente definiti nella sezione 8.2.2 del Capitolato Tecnico, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
6. In particolare, dalla data di attivazione della presente Convenzione, il Fornitore dovrà garantire la presenza sul territorio nazionale della rete di centri di assistenza dichiarata nell’Offerta Tecnica, nonché dovrà mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti e rendere funzionante, per tutta la durata dei singoli contratti di fornitura, un apposito Customer Care e Contact Center multicanale dedicato alla presente Convenzione, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con le funzioni dettagliate nelle sezioni 9.1 e 9.3 del Capitolato Tecnico, secondo le modalità e le condizioni stabilite nelle citate sezioni del Capitolato Tecnico, o nell’Offerta Tecnica, se migliorative.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rendere noto entro 10 (dieci) giorni solari a decorrere dalla data di stipula della presente Convenzione il numero telefonico ed il numero di fax dedicati al servizio di Customer Care, nonché a completare e rendere disponibile alle Amministrazioni Contraenti l’applicazione web di cui alla sezione 9.2 del Capitolato Tecnico, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di attivazione della presente Convenzione.
8. A ciascuna richiesta di supporto e di assistenza a manutenzione, di cui alle sezioni
9.1 e 9.3 del Capitolato Tecnico, verrà assegnato un numero progressivo (identificativo della chiamata) che dovrà essere registrato dal Fornitore e comunicato all’Amministrazione Contraente richiedente l’intervento contestualmente alla richiesta medesima, unitamente alla data ed ora di registrazione; tali dati faranno fede ai fini della valutazione dei livelli di servizio.
9. Con riferimento al servizio di rendicontazione e fatturazione, il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti tutti i dati e la documentazione, sia di dettaglio che a livello aggregato, nel formato prescelto dall’Amministrazione (supporto cartaceo o elettronico) relativi ai servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, secondo le specifiche ed alle modalità e condizioni indicate nella sezione 10 del Capitolato Tecnico ovvero nell’Offerta tecnica se migliorative, e, comunque, nel pieno rispetto della normativa vigente, anche con riferimento a quella relativa al trattamento dei dati personali. La predetta documentazione dovrà essere messa a disposizione delle Amministrazioni contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di riferimento, a pena dell’irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell’inesigibilità dei relativi crediti, ovvero nel rispetto dei livelli di servizio, salva l’applicazione delle penali di cui oltre.
10. Il Fornitore si impegna, altresì, a predisporre e trasmettere alla Consip S.p.A tutti i dati di rendicontazione sull’utilizzo della Convenzione da parte delle Amministrazioni Contraenti, secondo le modalità ed i termini indicati nella sezione
10.3 del Capitolato Tecnico e nel relativo allegato “Progetto Data Mart, Beni/servizi a consumo, Flussi dati di alimentazione del sistema, Versione 5”, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
11. Il Fornitore dovrà rendere disponibili e comunicare alla Consip S.p.A. i dati aggiornati relativi ai livelli di servizio di cui oltre effettivamente conseguiti nell’ambito della Convenzione, riservandosi comunque la Consip S.p.A. e/o le
diverse Amministrazioni Contraenti il diritto di verificare in ogni momento l’andamento dei medesimi livelli di servizio e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, l’elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, che saranno stabiliti nel periodo di vigenza della presente Convenzione dalla Consip S.p.A. e dalla stessa comunicati al Fornitore.
12. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di “Information Technology”, adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.
13. In particolare potrà essere richiesto al Fornitore l'invio di nuovi report specifici, in formato elettronico e/o in via telematica, che saranno stabiliti nel periodo di vigenza della presente Convenzione dalla Consip S.p.A. e dalla stessa comunicati al Fornitore.
14. Resta inteso che le comunicazioni di servizio tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore dovranno essere sostituite da comunicazioni elettroniche, anche attraverso la realizzazione di soluzioni informatiche weboriented su richiesta delle Amministrazioni medesime e di Consip.
ARTICOLO 9 LIVELLI DI SERVIZIO
1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli contratti attuativi, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico o nell’Offerta Tecnica, se migliorativi.
2. In particolare, il Fornitore si impegna al rispetto dei parametri di qualità richiesti e/o offerti, se migliorativi o integrativi, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
3. In particolare, con riferimento ai livelli di servizio, il Fornitore si obbliga ad intervenire, rimuovere il malfunzionamento e/o la sostituzione di schede SIM e di apparati radiomobili nel rispetto dei termini e modalità stabiliti:
• nella sezione 9.3.1 del Capitolato Tecnico e/o offerti, se migliorativi o integrativi, nelle ipotesi di difettosità delle schede SIM o degli apparati radiomobili,
• nella sezione 9.3.2 del Capitolato Tecnico e/o offerti, se migliorativi o integrativi, nelle ipotesi di furto o smarrimento di schede SIM o di apparati radiomobili;
• nella sezione 9.1.2 del Capitolato Tecnico e/o offerti, se migliorativi o integrativi nelle ipotesi di tempi di risposta del Customer Care.
4. Consip S.p.A. si riserva la facoltà di attivare funzioni di monitoraggio nei settori qualità dei servizi erogati e conduzione del progetto; da parte sua, il Fornitore dovrà rendere disponibile tutta la necessaria collaborazione attraverso la fornitura tempestiva dei dati necessari. In particolare è richiesto, in formato elettronico, un rapporto semestrale con il dettaglio degli interventi manutentivi effettuati su
richiesta delle Amministrazioni Contraenti ed i parametri di qualità conseguita risultanti al Fornitore stesso.
5. Consip S.p.A. e le Amministrazioni Contraenti si riservano di effettuare tutte le verifiche che riterranno opportune, addebitandone al Fornitore i relativi costi nel caso esse dimostrino la non completezza o correttezza dei dati ricevuti.
6. Il Fornitore dovrà produrre periodicamente report di avanzamento del progetto, indicando esplicitamente tutte le eccezioni e deviazioni dai piani di progetto. Ai fini del monitoraggio è inoltre richiesto mensilmente - il giorno 15 del mese successivo a quello cui si riferiscono i dati - l’invio in formato elettronico, a Consip
S.p.A. dei dati relativi alle informazioni anagrafiche di tutte le Amministrazioni Contraenti e di tutti gli ulteriori dati indicati nel flusso di Data mart allegato alla presente Convenzione. Eventuali modifiche al Flusso di Data mart allegato alla presente Convenzione potranno essere concordate tra le parti mediante semplice scambio di corrispondenza tra il Responsabile del Servizio ed il referente individuato da Consip.
ARTICOLO 10
CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato sub D.
2. Per una medesima Utenza, il Fornitore si impegna ad applicare le medesime condizioni ed i medesimi prezzi, di cui al precedente comma 1, per le chiamate eseguite a titolo personale dal dipendente dell’Amministrazione Contraente e che allo stesso dovranno essere addebitate (dual billing).
3. Tutti i Servizi oggetto della presente Convenzione, fatta eccezione per quelli per i quali è prevista espressamente una quotazione separata, sono inclusi nel pagamento del canone.
4. I corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazione”, di cui ai precedenti articolo 2 “Definizioni” ed articolo 7, comma 6.
5. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza bimestrale e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti. Ciascuna fattura potrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura.
I predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti a 30 (trenta) giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura e della documentazione di cui all’articolo 9 delle Condizioni Generali, e accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente, sul conto corrente n. 000500060195, intestato al Fornitore presso UnicreditCorporate Banking S.p.A. – Fuiliale di Xxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx, Codice IBAN IT 02 W 02008 09440 000500060195.
Le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sul predetto conto sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale
della Convenzione.
6. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 7, delle Condizioni Generali.
7. Fermo restando quanto stabilito all’articolo 9, comma 10, delle Condizioni Generali, il Fornitore ha facoltà di non dare seguito a nuovi Ordinativi emessi da una Amministrazione Contraente che sia in ritardo nel pagamento dei corrispettivi maturati in ragione di un contratto attuativo della presente Convenzione.
8. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all’art. 7, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
9. A parziale deroga di quanto previsto all’art. 9, comma 5, delle Condizioni Generali, preso atto delle obiettive difficoltà di adattare il sistema di fatturazione del Fornitore all’esigenza di inserire in fattura, così come richiesto dal richiamato articolo delle Condizioni Generali, il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello della Convenzione o il CUP (Codice Unico di Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, il Fornitore medesimo si impegna a redigere entro tre mesi dalla sottoscrizione della convenzione un piano di fattibilità contenente tra l’altro il termine entro cui il proprio sistema di fatturazione risulterà adeguato. Tale termine dovrà comunque essere anteriore al termine di validità della presente Convenzione.
Nelle more di quanto sopra Consip autorizza il Fornitore a non applicare la prescrizione di cui all’art. 9, comma 5, delle Condizioni Generali, nella parte in cui è previsto che sia inserito nelle fatture ovvero comunque riportato unitamente alle medesime il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello della Convenzione o il CUP (Codice Unico di Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell’art.
11 della Legge 16 gennaio, fermo rimanendo l’obbligo del Fornitore stesso di aggiornare costantemente Consip sullo stato di avanzamento delle suddette attività.
ARTICOLO 11
COSTI DELLA SICUREZZA
1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l’integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.
ARTICOLO 12 PENALI
1. Nell’ipotesi di ritardo nell’adempimento dei servizi oggetto della presente Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura, non imputabile rispettivamente all’Amministrazione Contraente e/o a Consip S.p.A, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, l’Amministrazione Contraente e/o Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, applicheranno al Fornitore le penali regolate nella sezione 14 del Capitolato Tecnico, qui da intendersi integralmente trascritto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il servizio in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nell’Allegato “A” - Capitolato tecnico, risulti che:
- su più del 30% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,25% (zero virgola venticinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
- su più del 50% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
- su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip S.p.A. una penale pari allo 0,75% (zero virgola settantacinque per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
ARTICOLO 13 CAUZIONE
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data 25/02/2011 dalla Sace BT S.p.A. avente n. 4288.00.27.2799568121 di importo pari ad un importo di Euro 9.399.427,04=
(novemilionitrecentonovantanovemilaquattrocentoventisette/04), secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali. Il documento attestante l’avvenuta parziale esecuzione delle prestazioni contrattuali - in base al quale è possibile l’effettuazione dello svincolo parziale della detta garanzia -è emesso da Consip con cadenza semestrale.
Ai fini dell’effettuazione dello svincolo parziale della detta garanzia il Fornitore dovrà produrre:
- copia delle fatture commerciali debitamente quietanzate, accompagnate da
- dichiarazione resa dal legale rappresentante del fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la conformità all’originale delle copie delle fatture e l’assenza di ogni contestazione sull’erogazione dei servizi nelle stesse consuntivati>.
Il Fornitore potrà produrre, alternativamente a quanto appena specificato:
- prospetto contenente l’elenco delle amministrazioni che hanno aderito alla convenzione con l’ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola amministrazione aderente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da
- dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l’assenza di ogni contestazione sull’erogazione dei servizi in esso consuntivati>.
2. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura prevista, il Fornitore ha prestato cauzione rilasciata dalla Sace BT S.p.A. in data 25/02/2011 e avente n. 4288.00.27.2799568120 pari ad un importo di Euro 84.500,00 (=ottantaquattromilacinquecento/00) .
3. Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al comma 2 per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip
S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.
ARTICOLO 14 RISOLUZIONE
1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, costituiscono ulteriori cause di risoluzione:
a) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico nonché nella Convenzione e nei suoi Allegati;
b) mancato utilizzo di personale con certificazione NOS qualora venga richiesto dalla
singola Amministrazione Contraente,
c) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 12, comma 5 e comma 6, delle Condizioni Generali.
2. L’Amministrazione Contraente e/o la Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione ex art. 1456 del Codice Civile, rispettivamente, del contratto attuativo e/o della Convenzione in caso di esito negativo delle eventuali verifiche relative alla copertura del servizio sul territorio nazionale, eseguite secondo quanto stabilito nel paragrafo 12.3 del Capitolato Tecnico.
3. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della Convenzione o dei singoli Contratti di fornitura saranno oggetto, da parte della Consip S.p.A. o delle Amministrazioni Contraenti, di segnalazione all’Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti Pubblici nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/06.
ARTICOLO 15 RECESSO
1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di recesso previste nelle Condizioni Generali costituisce ulteriore causa di recesso l’ipotesi di cui al precedente art. 5, comma 3, per cui nel caso di proroga della durata della Convenzione le Amministrazioni Contraenti che abbiano stipulato un Contratto di fornitura precedentemente alla concessione della proroga, hanno il diritto di recedere unilateralmente dal singolo contratto di fornitura, per il periodo di proroga della convenzione, limitatamente a quello eccedente la durata minima del Contratto.
2. Tale diritto potrà essere esercitato dall’Amministrazione Contraente entro 60 giorni decorrenti dalla data di proroga della Convenzione pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, senza preavviso.
ARTICOLO 16 SUBAPPALTO
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
▪ Risorse utilizzate per il servizio di Customer Care;
▪ Supporto ed assistenza “on-site” – Push e-mail;
▪ Risorse a supporto delle Amministrazioni per la gestione di SIM, terminali e servizi;
▪ Risorse per lo sviluppo di applicazioni integrate con la piattaforma di push e-mail
2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all’affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.
ARTICOLO 17 RESPONSABILE DEL SERVIZIO
1 Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l’esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
2. Il Responsabile del Servizio avrà l'obbligo di fornire le informazioni richieste dall’Amministrazione Aggiudicatrice, relativamente alla presa in carico e gestione delle problematiche emerse nell'ambito dell'esercizio dei Contratti di Fornitura, entro un tempo massimo fissato in n. 5 (cinque) giorni lavorativi, pena l’applicazione delle penali di cui alla sezione 14 del Capitolato tecnico.
ARTICOLO 18
EVOLUZIONE TECNOLOGICA
1. Il Fornitore si impegna ad informare la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnologica dei servizi oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai servizi/forniture stessi.
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative, che verrà valutata dalla Consip S.p.A.. Solo a seguito dell’esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto/servizio offerto con quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.
3. In caso di comunicazione da parte del Fornitore dell’impossibilità di fornire i prodotti/servizi oggetto della Convenzione a causa della messa fuori produzione degli stessi, Consip S.p.A. si pronuncerà entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, termine che deve intendersi sospeso in caso di richiesta di chiarimenti.
ARTICOLO 19 CLAUSOLA FINALE
1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A.
e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Roma, lì 29 marzo 2011
CONSIP S.p.A. IL FORNITORE
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Dott. Xxxxxxxxxxx X’Xxxxxxxx
C.F.: BRGDLR60A07F205I
Certificatore: Postecom
Validità: dal 17.11.2009 al 17.11.2012 Firma digitale: n. 3145991
C.F.: DGSGFL60P24L049R
Certificatore: I.T. Telecom FirmaSicura CA Validità: dal 29.03.2010 al 29.03.2013 Firma digitale: n. 29543
Il sottoscritto, nella qualità di Procuratore Speciale del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
- con riferimento alla presente Convenzione:
Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Consegna, Attivazione, collaudo e accettazione); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Livelli di servizio); Articolo
10 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 12 (Penali); Articolo 13 (Cauzione); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (Recesso); Articolo 19 (Clausola finale);
- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione: Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell’inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d’autore); Articolo 21 (Foro competente);
Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001), Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse).
Roma, lì 29 marzo 2011 IL FORNITORE
Dott. Xxxxxxxxxxx X’Xxxxxxxx X.X.: DGSGFL60P24L049R
Certificatore: I.T. Telecom FirmaSicura CA Validità: dal 29.03.2010 al 29.03.2013 Firma digitale: n. 29543