APPENDICE INTEGRATIVA
Divisione
APPENDICE INTEGRATIVA
DEL FASCICOLO INFORMATIVO PER CONTRATTI DANNI STIPULATI A DISTANZA
La presente appendice integrativa costituisce parte integrante del Fascicolo informativo.
Il presente documento è valido a decorrere dal 07/01/2014
La presente appendice integrativa - consultabile anche sui siti xxx.xxxxxxxxx.xxx e xxx.xxxxxxxxx.xx - integra le informazioni contenute nel Fascicolo informativo composto da:
- nota informativa
- condizioni di assicurazione
- informativa privacy.
In particolare l’integrazione riguarda la Nota informativa in conseguenza della vendita a distanza da parte degli Interme- diari autorizzati dalla Società, dei prodotti assicurativi dei rami danni ed è conforme alle prescrizioni dell’articolo 8 (Informazioni precontrattuali) del Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010, recante disposizioni in materia di promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione.
Gli Intermediari autorizzati alla vendita a distanza sono gli Agenti della Società, regolarmente iscritti al Registro Unico degli Intermediari, Sezione A.
L’elenco completo delle Agenzie della Società è disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Via Stalingrado, 45 – 00000 Xxxxxxx – xxx.xxxxxxxxx.xxx – xxx.xxxxxxxxx.xx
Appendice integrativa - Contratti Danni stipulati a distanza
NOTA INFORMATIVA
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Appendice integrativa - Contratti Danni stipulati a distanza
NOTA INFORMATIVA
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Informazioni relative ai contratti stipulati a distanza
a) Informazioni generali
Il contratto sarà stipulato tra il Contraente e la Società per il tramite dell’Intermediario autorizzato dalla Società stessa nell’ambito di un sistema di vendita a distanza organizzato dall’Intermediario che, per tale contratto, impiega esclusivamente la tecnica di comunicazione del sito web o quella del call center, fino alla conclusione del contratto.
Per “tecnica di comunicazione a distanza” si intende qua- lunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell’Intermediario e del Contraente, venga impiegata per la conclusione del contratto. Per “supporto durevole” si in- tende qualunque strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un pe- riodo di tempo adeguato e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni stesse.
Il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 concer- nente la disciplina dell’attività di intermediazione as- sicurativa e riassicurativa, all’articolo 59 comma 2, lett. d), richiamando l’articolo 8 del Regolamento ISVAP n. 34, stabilisce che gli Intermediari nello svolgimento dell’attività di intermediazione tramite tecniche di co- municazione a distanza, devono informare il Contraente che, fatti salvi gli obblighi relativi alla disciplina vigente, il contratto è assoggettato anche alle norme di cui agli artt. 67 quater, 67 quinquies, 67 sexies, 67 septies, 67 oc- ties del Decreto legislativo del 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo).
Inoltre l’Intermediario deve informare il Contraente che, prima della stipulazione del contratto di assicurazione, può scegliere di ricevere e/o inviare su supporto carta- ceo o su altro supporto durevole:
- la documentazione precontrattuale (proposta, preventi- vo, fascicolo informativo);
- la documentazione contrattuale (polizza, per l’apposi- zione della sottoscrizione);
- le comunicazioni in corso di contratto previste dalla nor- mativa vigente.
Tale scelta deve essere effettuata in maniera esplicita e può essere espressa congiuntamente o disgiuntamente per ciascuna delle categorie di documenti sopra indicati. In ogni caso il Contraente potrà richiedere, senza che ciò comporti alcun onere a suo carico, la ricezione della do- cumentazione su supporto cartaceo e potrà modificare la tecnica di comunicazione a distanza in ogni momento. In caso di conclusione di un contratto di assicurazione ob- bligatoria della responsabilità civile derivante dalla cir- colazione dei veicoli a motore (X.x.xxxx), la trasmissione del certificato di assicurazione, del contrassegno e della carta verde avviene in ogni caso su supporto cartaceo, tramite posta.
La documentazione precontrattuale e il contratto sono redatti in lingua italiana e tutte le comunicazioni in corso
Contraente, e dovrà essere debitamente sottoscritto e restituito dal Contraente all’Intermediario tramite:
- posta ordinaria, anticipata a mezzo fax; o, in alternativa
- posta elettronica certificata (PEC), alla PEC dell’Interme- diario.
In caso di utilizzo di call center, il Contraente ha il diritto di essere messo in contatto con il responsabile del coordi- namento e del controllo dell’attività di promozione e col- locamento di contratti di assicurazione a distanza svolta dal call center, indicandone il nominativo e le funzioni.
b) Pagamento del premio
Il premio può essere pagato con le modalità consentite dalla legge e precisate all’Intermediario con cui è conclu- so il contratto a distanza.
Il sistema di acquisto con carta di credito via web, ove pre- visto, viene effettuato in condizioni di sicurezza.
Si raccomanda al Contraente di non indicare per nessuna ragione i dati della propria carta di credito sulla documen- tazione o sulle comunicazioni da inviare all’Intermediario.
c) Mediazione per la conciliazione delle controversie
Il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, che discipli- na la “mediazione finalizzata alla conciliazione delle con- troversie civili e commerciali”,così come modificato dalla Legge n. 98 del 9 agosto 2013, prevede, per la risoluzione di controversie civili in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi prima dell’instaurazione della causa civi- le - come condizione di procedibilità della stessa - ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposi- to registro presso il Ministero della Giustizia.
La richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, potrà essere indirizzata alla sede legale di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Ufficio Riscontro, Xxx Xxxxxxxxxxx 00, 00000, Xxxxxxx, anche a mezzo posta elettronica all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx ovvero a mezzo fax al n° 0000000000.
d) Diritto di recesso
Entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, il Contraente ha diritto di recedere a mezzo lettera racco- mandata contenente gli elementi identificativi del con- tratto, inviata all’Intermediario con cui il contratto è stato concluso e alla Società.
In alternativa la comunicazione di recesso potrà essere inviata dal Contraente dal proprio indirizzo di posta elet- tronica certificata (PEC), alla casella di posta elettronica certificata (PEC) dell’Intermediario con il quale è stato concluso il contratto, e della Società, al seguente indiriz- zo: xxxx-xxxxx@xxxxxxxxx.xx.
Il Contraente dovrà restituire immediatamente a mezzo di lettera raccomandata gli originali di xxxxxxx e, per i con- tratti X.x.xxxx, certificato, contrassegno e carta verde eventualmente in suo possesso.
A seguito del recesso il Contraente ha diritto alla restitu- zione del premio pagato e non goduto, al netto degli oneri fiscali che, per legge, restano a suo carico.
Il recesso non può essere esercitato se il contratto è vin-
di contratto avverranno in tale lingua.
- colato a favore di un terzo, se non con il consenso del ter-
Il contratto di assicurazione verrà trasmesso su sup porto cartaceo, tramite posta, salvo diversa scelta del
zo stesso.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti
nella presente Nota informativa.
Ed. 07/01/2014
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
(Xxxxx Xxxxxx)
L’Amministratore Delegato
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
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Sede Legale: xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx) - tel. x00 000 0000000 - fax x00 000 000000 Capitale Sociale i.v. Euro 1.977.533.765,65 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469 - Società soggeta all’atività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscrita all’Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscrito all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 046 xxx.xxxxxxxxx.xxx - xxx.xxxxxxxxx.xx
NORME DI LEGGE RICHIAMATE
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NORME DI LEGGE RICHIAMATE
NORME DI LEGGE RICHIAMATE
REGOLAMENTO ISVAP N. 5 DEL 16 OTTOBRE 2006
Art. 59 - Regole particolari di comportamento
1. Nello svolgimento dell’attività di cui all’art. 58, comma 1, gli intermediari sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui alla Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 nonché le disposizioni di cui agli articoli 47, 48, 52, 53, 54, 54 bis, 70, 55 e 57.
2. Gli intermediari iscritti al registro devono anche:
a) avere preventivamente effettuato una comunicazione scritta alle imprese preponenti o a quelle per le quali operano, concernente l’applicazione di tali tecniche di vendita, dalla quale risultino le modalità e l’oggetto delle stesse, nonché l’impegno a garantire l’osservanza delle disposizioni del presente Regolamento e ad effettuare analoga comunicazione per ogni successiva modifica procedurale;
b) definire con le imprese preponenti o con quelle per le quali operano le procedure di cui alla precedente lettera a), nonché sottoporsi alle verifiche sull’attuazione in concreto di tali tecniche di vendita, svolte dalle stesse imprese;
c) assumere nei confronti delle imprese preponenti o di quelle per le quali operano ogni responsabilità, anche derivante dall’eventuale intervento di propri addetti, connessa allo svolgimento dell’incarico tramite tecniche a distanza;
d) rispettare le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15 e 16 del Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010.
REGOLAMENTO ISVAP N. 34 DEL 19 MARZO 2010
Art. 8 - (Informazioni precontrattuali)
1. Fatti salvi gli altri obblighi informativi previsti dalla normativa vigente, nel caso di promozione e collocamento di contratti di assicurazione mediante tecniche di comunicazione a distanza, le imprese integrano ove necessario la Nota Informativa di cui all’articolo 185 del decreto e relative norme di attuazione con le informazioni di cui agli articoli 67-quater, 67-quinquies, 67-sexies, 67-septies, 67-octies del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
2. Prima che il contraente sia vincolato da una proposta o da un contratto di assicurazione a distanza, le imprese forniscono al contraente l’informazione relativa:
a) al diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione di cui al comma 1 dell’articolo
10 su supporto cartaceo o altro supporto durevole;
b) al diritto di richiedere in ogni caso e senza oneri la ricezione della documentazione di cui al
comma 1 dell’articolo 10 su supporto cartaceo e di modificare la tecnica di comunicazione a distanza ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;
c) alla circostanza che l’impresa richiederà al contraente la sottoscrizione e la ritrasmissione del contratto inviato dall’impresa stessa e che il contraente per la sottoscrizione e la restituzione potrà utilizzare, a sua scelta, il supporto cartaceo o altro supporto durevole, salvo che il contratto sia stato formato come documento informatico nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
d) al diritto, nel caso di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), di essere messo in contatto con il responsabile del coordinamento e del controllo dell’attività di promozione e collocamento di contratti di assicurazione a distanza svolta dal call center, indicandone il nominativo e le funzioni.
D. LGS. 6 SETTEMBRE 2005,
N. 206 (CODICE DEL CONSUMO)
Art. 67-quinquies - Informazioni relative al fornitore
1. Le informazioni relative al fornitore riguardano:
a) l’identità del fornitore e la sua attività principale, l’indirizzo geografico al quale il fornitore è stabilito e qualsiasi altro indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e fornitore;
b) l’identità del rappresentante del fornitore stabilito nello Stato membro di residenza del consumatore e l’indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e rappresentante, quando tale rappresentante esista;
c) se il consumatore ha relazioni commerciali con un professionista diverso dal fornitore, l’identità del professionista, la veste in cui agisce nei confronti del consumatore, nonché l’indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e professionista;
d) se il fornitore è iscritto in un registro commerciale o in un pubblico registro analogo, il registro di commercio in cui il fornitore è iscritto e il numero di registrazione o un elemento equivalente per identificarlo nel registro;
e) qualora l’attività del fornitore sia soggetta ad autorizzazione, gli estremi della competente autorità di controllo.
Art. 67-sexies - Informazioni relative al servizio finanziario
1. Le informazioni relative al servizio finanziario riguardano:
a) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario;
b) il prezzo totale che il consumatore dovrà corrispondere al fornitore per il servizio
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finanziario, compresi tutti i relativi oneri, commissioni e spese e tutte le imposte versate tramite il fornitore o, se non è possibile indicare il prezzo esatto, la base di calcolo del prezzo, che consenta al consumatore di verificare quest’ultimo;
c) se del caso, un avviso indicante che il servizio finanziario è in rapporto con strumenti che implicano particolari rischi dovuti a loro specifiche caratteristiche o alle operazioni da effettuare, o il cui prezzo dipenda dalle fluttuazioni dei mercati finanziari su cui il fornitore non esercita alcuna influenza, e che i risultati ottenuti in passato non costituiscono elementi indicativi riguardo ai risultati futuri;
d) l’indicazione dell’eventuale esistenza di altre imposte e costi non versati tramite il fornitore o non fatturati da quest’ultimo;
e) qualsiasi limite del periodo durante il quale sono valide le informazioni fornite;
f) le modalità di pagamento e di esecuzione, nonché le caratteristiche essenziali delle condizioni di sicurezza delle operazioni di pagamento da effettuarsi nell’ambito dei contratti a distanza;
g) qualsiasi costo specifico aggiuntivo per il consumatore relativo all’utilizzazione della tecnica di comunicazione a distanza, se addebitato;
h) l’indicazione dell’esistenza di collegamenti o connessioni con altri servizi finanziari, con la illustrazione degli eventuali effetti complessivi derivanti dalla combinazione.
Art. 67-septies - Informazioni relative al contratto a distanza
1. Le informazioni relative al contratto a distanza riguardano:
a) l’esistenza o la mancanza del diritto di recesso conformemente all’articolo 67- duodecies e, se tale diritto esiste, la durata e le modalità d’esercizio, comprese le informazioni relative all’importo che il consumatore può essere tenuto a versare ai sensi dell’articolo 67 terdecies, comma 1, nonché alle conseguenze derivanti dal mancato esercizio di detto diritto;
b) la durata minima del contratto a distanza, in caso di prestazione permanente o periodica di servizi finanziari;
c) le informazioni relative agli eventuali diritti delle parti, secondo i termini del contratto a distanza, di mettere fine allo stesso prima della scadenza o unilateralmente, comprese le penali eventualmente stabilite dal contratto in tali casi;
d) le istruzioni pratiche per l’esercizio del diritto di recesso, comprendenti tra l’altro il mezzo, inclusa in ogni caso la lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e l’indirizzo a cui deve essere inviata la comunicazione di recesso;
e) lo Stato membro o gli Stati membri sulla cui legislazione il fornitore si basa per instaurare rapporti con il consumatore prima della conclusione del contratto a distanza;
f) qualsiasi clausola contrattuale sulla legislazione applicabile al contratto a distanza e sul foro competente;
g) la lingua o le lingue in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari di cui al presente articolo, nonché la lingua o le lingue in cui il fornitore, con l’accordo del consumatore, si impegna a comunicare per la durata del contratto a distanza.
Art. 67-octies - Informazioni relative al ricorso
1. Le informazioni relative al ricorso riguardano:
a) l’esistenza o la mancanza di procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso accessibili al consumatore che è parte del contratto a distanza e, ove tali procedure esistono, le modalità che consentono al Consumatore di avvalersene;
b) l’esistenza di fondi di garanzia o di altri dispositivi di indennizzo.
Art. 67-duodecies - Diritto di recesso
1. Il consumatore dispone di un termine di quattordici giorni per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo.
2. Il predetto termine è esteso a trenta giorni per i contratti a distanza aventi per oggetto le assicurazioni sulla vita di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209, recante Codice delle assicurazioni private, e le operazioni aventi ad oggetto gli schemi pensionistici individuali.
3. Il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre alternativamente:
a) dalla data della conclusione del contratto, tranne nel caso delle assicurazioni sulla vita, per le quali il termine comincia a decorrere dal momento in cui al consumatore è comunicato che il contratto è stato concluso;
b) dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all’articolo 67- undecies, se tale data è successiva a quella di cui alla lettera a).
4. L’efficacia dei contratti relativi ai servizi di investimento è sospesa durante la decorrenza del termine previsto per l’esercizio del diritto di recesso.
5. Il diritto di recesso non si applica:
a) ai servizi finanziari, diversi dal servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento se gli investimenti non sono stati già avviati, il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso, quali ad esempio i servizi riguardanti:
1) operazioni di cambio;
2) strumenti del mercato monetario;
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Appendice integrativa - Contratti Danni stipulati a distanza
NORME DI LEGGE RICHIAMATE
3) valori mobiliari;
4) quote di un organismo di investimento collettivo;
5) contratti a termine fermo (futures) su strumenti finanziari, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti;
6) contratti a termine su tassi di interesse (FRA);
7) contratti swaps su tassi d’interesse, su valute o contratti di scambio connessi ad azioni o a indici azionari (equity swaps);
8) opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento previsto dalla presente lettera, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti. Sono comprese in particolare in questa categoria le opzioni su valute e su tassi d’interesse;
b) alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese;
c) ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita richiesta scritta del consumatore prima che quest’ultimo eserciti il suo diritto di recesso;
d) alle dichiarazioni dei consumatori rilasciate dinanzi ad un pubblico ufficiale a condizione che
il pubblico ufficiale confermi che al consumatore sono garantiti i diritti di cui all’ all’articolo 67- undecies, comma 1.
6. Se esercita il diritto di recesso, il consumatore invia, prima dello scadere del termine e secondo le istruzioni che gli sono state date ai sensi dell’articolo 67- septies, comma 1, lettera d), una comunicazione scritta al fornitore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo indicato ai sensi dell’ dell’articolo 67- septies, comma 1, lettera d).
7. Il presente articolo non si applica alla risoluzione dei contratti di credito disciplinata dagli articoli 67, comma 6, e 77.
8. Seaduncontrattoadistanzarelativoadundeterminato servizio finanziario è aggiunto un altro contratto a distanza riguardante servizi finanziari prestati da un fornitore o da un terzo sulla base di un accordo tra il terzo e il fornitore, questo contratto aggiuntivo è risolto, senza alcuna penale, qualora il consumatore eserciti il suo diritto di recesso secondo le modalità fissate dal presente articolo.
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Ed. 07/01/2014 - Casma Tipolito
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale: via Stalingrado, 45 – 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx) – tel. x00 000 0000000 – fax x00 000 000000
Capitale Sociale i.v. Euro 1.977.533.765,65 – Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 – Società soggeta all’atività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscrita all’Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione
Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscrito all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 046 xxx.xxxxxxxxx.xxx - xxx.xxxxxxxxx.xx