tra
Convenzione per mobilità studentesca Programma MUR “Erasmus italiano” (D.M. 548/2024)
tra
l’UNIVERSITÀ DI SASSARI, con sede legale in Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx x. 00, Partita IVA e Codice fiscale 00196350904, legalmente rappresentata dal Rettore, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell’Università,
l’UNIVERSITÀ DI VERONA, con sede legale in Xxxxxx, Xxx xxxx'Xxxxxxxxxx x. 0, Partita IVA 01541040232, Codice Fiscale 93009870234, legalmente rappresentata dal Rettore, xxxx. Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell’Università, e di seguito congiuntamente denominate “Parti”.
Premesso che
− il D.M. 28/03/2024, n. 548, ha istituito il Programma Erasmus italiano per la mobilità studentesca sul territorio nazionale, disciplinando le modalità di utilizzo di erogazione del relativo Fondo di cui all’art. 1, comma 312, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213;
− l’attuazione del predetto decreto ministeriale è consentita sulla base di convenzioni tra atenei, stipulate ai sensi dell’art. 5, comma 5 bis, del regolamento di cui al D.M. 270/2004;
− la stipula delle predette convenzioni tra Xxxxxx è una pratica ben nota e consolidata nel tempo, dunque certamente duratura, e potenzialmente coeva alla stipula di convenzioni per il progetto Erasmus italiano poiché resta un’opzione possibile in assenza di contributo, o attraverso il ricorso a fondi di Ateneo, per finanziare la mobilità studentesca;
− le Parti desiderano aderire al Programma Erasmus italiano, promuovendo e sostenendo lo scambio reciproco di studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico. Il Programma è finalizzato a costruire percorsi di studio innovativi che favoriscano l’interdisciplinarità e la flessibilità dell'offerta formativa;
− il Programma Erasmus italiano mira alla costruzione di uno spazio integrato della formazione universitaria italiana, mettendo in comune le risorse disponibili a livello nazionale, nell’ottica di arricchire il piano di studi con attività formative ulteriori e complementari rispetto a quelle proposte dall’Ateneo di provenienza, in una prospettiva interdisciplinare e innovativa;
− gli Atenei stipulanti si impegnano a definire i requisiti di merito per la partecipazione ai bandi e per la formulazione delle graduatorie degli ammessi alla mobilità al fine di selezionare studenti meritevoli e motivati ad integrare il proprio percorso formativo e a partecipare effettivamente alla realtà universitaria ospitante;
− l’obiettivo delle Parti è quello di rafforzare l'integrazione e la complementarità tra le rispettive Istituzioni accademiche;
si conviene quanto segue
Articolo 1 - Oggetto
La presente convenzione disciplina le modalità attuative del Programma Erasmus italiano, finalizzato all'erogazione di borse di studio in favore degli studenti partecipanti, iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico.
Articolo 2 - Studenti in mobilità
1. Le Università si impegnano reciprocamente a rispettare i requisiti di qualità previsti dalla carta Xxxxxxx per quanto riguarda tutti gli aspetti organizzativi e gestionali della mobilità e concordano qualità
e l'impatto della mobilità. Gli studenti in mobilità selezionati in base alle regolamentazioni degli atenei sono tenuti a stipulare il learning agreement di cui al successivo art. 4.
2. Il numero massimo di studenti che l’Università di Sassari può ospitare è pari a 4 per i corsi di laurea di cui all’elenco allegato. Il numero massimo di studenti che l’Università di Verona può ospitare è pari a 4 per i corsi di laurea di cui all’elenco allegato.
3. Gli studenti in mobilità continueranno ad essere iscritti presso la propria Università e non saranno tenuti a versare alcun ulteriore contributo per l’iscrizione presso l’Ateneo ospitante. Saranno a carico degli studenti le spese personali, ivi incluse le spese di viaggio, vitto e alloggio, le spese sanitarie e quelle relative al materiale didattico.
4. Ogni studente nel periodo di mobilità beneficerà delle coperture assicurative per infortuni e RCA c/o terzi attivate da parte del proprio Ateneo di appartenenza.
5. L’Ateneo ospitante procederà alla verifica della effettiva partecipazione alle attività universitarie in Ateneo degli studenti in mobilità che beneficiano della borsa di studio. Xxx i riscontri così ottenuti non attestino la presenza e partecipazione dello studente in mobilità ne verrà inoltrata comunicazione all’Università di provenienza dello studente ai fini delle misure che si riterrà di assumere riguardo all’erogazione della borsa.
6. Gli studenti in mobilità sono tenuti all’osservanza anche dei regolamenti dell’Università ospitante.
7. L’Università ospitante si farà carico di offrire agli studenti in mobilità supporto relativamente all’offerta formativa, ai servizi agli studenti, consentendo l’accesso alle risorse bibliotecarie e, ove possibile, e in accordo con l’Ente per il diritto allo studio territorialmente competente, alle mense universitarie.
8. L’Università ospitante potrà fornire supporto agli studenti in mobilità nella ricerca di un alloggio adeguato, eventualmente nel proprio campus se esistente.
Articolo 3 - Durata
Il periodo di mobilità previsto dal Programma di scambio avrà durata da un minimo di tre mesi ad un massimo di sei mesi.
Articolo 4 - Learning Agreement
1. Prima dell'inizio del periodo di mobilità, gli studenti partecipanti dovranno stipulare un Learning Agreement che, nell’ambito di uno spazio formativo integrato, definisca in dettaglio il piano di studi e le attività da svolgere durante il periodo di scambio.
2. Il Learning Agreement, in particolare, dovrà individuare le attività formative da seguire presso la sede ospitante durante il periodo di mobilità, anche in base a quanto stabilito dagli annex predisposti dalle Parti, conformemente alla presente convenzione. Tali accordi dovranno essere approvati dal corso di studio dell’Università di appartenenza prima dell’inizio della mobilità (o comunque secondo procedure analoghe a quelle già utilizzate per le mobilità per studio verso altre Università). Il Learning Agreement dovrà prevedere il superamento di attività formative, compresa la preparazione della tesi di laurea e l’acquisizione dei relativi CFU in numero congruo rispetto alla durata della mobilità.
3. Al termine della mobilità l’Università ospitante trasmetterà all’Università di iscrizione i documenti relativi alle attività formative superate e ai CFU acquisiti. L’Università di iscrizione si impegna a dar seguito al riconoscimento coerentemente con quanto previsto nel Learning Agreement.
Articolo 5 - Borse di studio
1. La borsa di studio ha un importo di € 1000,00 relativamente all’Università di Sassari e di € 1.000 relativamente all’Università di Verona. L’importo mensile viene conteggiato in giorni per mensilità non intere.
2. Gli studenti partecipanti al programma di mobilità sono selezionati dall’Università di appartenenza sulla base di requisiti di merito fissati dall’Università stessa. Le borse sono assegnate secondo le modalità e i termini previsti nel D.M. 548/2024. Possono partecipare al programma di mobilità
anche gli studenti che, al termine della procedura, non risultano assegnatari della borsa nei limiti della capacità di accoglienza espressa da ciascun Ateneo.
Articolo 6 - Requisiti per l'accesso alle borse di studio
Può presentare istanza per ottenere la borsa di studio lo studente regolarmente iscritto presso l'Università di provenienza che presenti una dichiarazione del valore ISEE non superiore ad € 36.000,00 per l'anno precedente.
Articolo 7 - Modalità di erogazione delle borse di studio
1. All'esito della procedura selettiva, ciascuna Università redige una graduatoria di merito e comunica al MUR il numero di studenti potenzialmente beneficiari e l'importo complessivo dei fondi necessari per erogare le borse di studio.
2. Le Università, in base ai fondi ricevuti, erogano le borse di studio secondo l'ordine di graduatoria di merito delle domande accolte.
3. Le Università possono integrare con proprie risorse il numero di borse finanziate con i fondi ministeriali ricevuti.
Articolo 8 - Trattamento dei dati personali
Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati).
Articolo 9 - Recesso o scioglimento
1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare mediante P.E.C.
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.
3. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano, fin d’ora, di portare a conclusione le attività in corso.
Articolo 10 - Controversie
Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie o vertenze derivanti dalla presente convenzione. Per qualunque controversia relativa alla presente convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente il foro di Sassari.
Articolo 11 - Registrazione, bollo e sottoscrizione digitale
1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.P.R.
n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente; è inoltre soggetto all’imposta di bollo ai sensi del
D.P.R. n. 642/1972.
2. L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall’Università di Sassari
3. 3. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale.
Articolo 12 - Norma finale
1. La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e ha una durata di tre anni.
2. I referenti del presente accordo cui trasmettere le comunicazioni sono:
− la Prof.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx (xxxxxxxx@xxxxx.xx), Referente dell’accordo; il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx (xxxxxxx@xxxxx.xx), Delegato Erasmus del Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione; il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx (xxxxxxx@xxxxx.xx), Prorettore alla Didattica dell’Università di Sassari;
− il prof. Xxxxx Xx Xxxxxx (xxxxx.xxxxxxxx@xxxxx.xx), Referente dell’accordo, il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx (xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxx.xx), Presidente della Commissione Internazionalizzazione del Dipartimento di Culture e civiltà, il xxxx. Xxxxx Xxxxxx (xxxxx.xxxxxx@xxxxx.xx), Presidente del Collegio didattico di Beni culturali, Lettere e Tradizione e interpretazione dei testi letterari, per l’Università di Verona.
La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale.
Per l’Università di Sassari Il Rettore xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx | Per l’Università di Verona Il Rettore xxxx. Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx |
Allegato
Elenco dei corsi di studio aderenti
Corso di Laurea in Lettere L-10 Università di Sassari
Corso di Laurea in Lettere L-10 Università di Verona