Condizioni generali di acquisto (dette CGAc)
Condizioni generali di acquisto (dette CGAc)
Edizione: 01.12.2016
Amministrazione:
wedi GmbH
Xxxxxxxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxxxx
Telefono x00 0000 000-0, Fax-133 xxxx@xxxx.xx, xxx.xxxx.xx
1. Ambito di validità
1.1 Le nostre CGAc valgono per tutti i rapporti d'affari con i nostri partner d'affari e fornitori, di seguito detti "Fornitore". Le nostre CGAc valgono solo se il Fornitore è un imprenditore, una persona giuridica di diritto pubblico o un organismo sociale di diritto pubblico. Valgono in particolare per contratti sull'acquisto e/o la fornitura di beni mobili o diritti (di seguito "Merce"), indipendentemente dal fatto se il Fornitore produca la Merce in proprio o la acquisti da altri fornitori (§§ 433, 651 CC [ted.]). Valgono nella loro versione rispettivamente in vigore come accordo quadro anche per contratti futuri con lo stesso Fornitore, anche senza che vi venga fatto riferimento specifico. Il Fornitore viene informato prontamente in caso di modifiche alle nostre condizioni di affari.
1.2 Valgono esclusivamente le nostre CGAc; condizioni contrarie, integrative o differenti del Fornitore sono espressamente non valide, nemmeno se accettiamo senza riserve la fornitura del Fornitore pur essendo a conoscenza di sue condizioni contrarie.
1.3 Accordi specifici con il Fornitore (incl. accordi accessori, integrazioni e modifiche) hanno valore prioritario rispetto alle nostre CGAc. Per il contenuto di questi accordi fa fede la nostra conferma in forma di testo.
1.4 Dichiarazioni giuridicamente rilevanti di ogni tipo, definizione di termini, solleciti, dichiarazioni di recesso devono essere in forma di testo per essere valide.
1.5 Per il resto valgono le disposizioni di legge, nella misura in cui non siano modificate indirettamente o esplicitamente escluse nelle nostre CGAc.
2. Conclusione e ambito del contratto, proprietà
2.1 Solo ordinazioni in forma di testo sono vincolanti dal punto di vista giuridico. Il Fornitore ci deve segnalare in forma di testo errori palesi e incompletezze nell'ordinazione, incl. la relativa documentazione prima dell'accettazione, affinché possiamo provvedere alla loro correzione o integrazione. In caso contrario, il contratto viene considerato non concluso. La forma di testo della nostra ordinazione è rispettata anche nel caso di trasmissione elettronica dei dati o tramite supporti dati o via fax.
2.2 Nel caso di semplice conclusione di affari e/o ordinazioni fatte a voce, l'ordinazione in forma di testo di wedi GmbH viene considerata una lettera di conferma commerciale.
2.3 Se il Fornitore non accetta prontamente l'ordinazione in forma di testo, wedi GmbH ha diritto di recedere. Se il Fornitore accetta l'ordinazione con modifiche, queste devono essere segnalate in modo chiaro nell'accettazione. In questo caso il contratto si considera perfezionato solo quando wedi GmbH ha dato il suo consenso in forma di testo alle modifiche. Un'accettazione tardiva viene considerata una nuova offerta e deve essere accettata da parte nostra.
2.4 Salvo accordi diversi, richieste di consegne nel quadro del nostro piano di fornitura diventano vincolanti se il Fornitore non si oppone in forma di testo entro due giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di consegna.
2.5 I preventivi sono vincolanti e gratuiti, salvo diversi accordi espressi specifici.
2.6 wedi GmbH può anche richiedere modifiche all'oggetto della fornitura dopo la conclusione del contratto nella misura in cui ciò sia accettabile per il Fornitore. Nel caso di una simile modifica del contratto si devono considerare le conseguenze per entrambe le parti, in particolare in termini di aumento o riduzione dei costi, di qualità del prodotto e di termini di consegna.
2.7 Una fornitura completa comprende anche la trasmissione di istruzioni di montaggio, istruzioni per l'uso, prescrizioni di manutenzione, disegni costruttivi e di montaggio nonché altri documenti tecnici. Il Fornitore si impegna a fornire gratuitamente una dichiarazione a lungo termine del fornitore con indicazione della nomenclatura statistica o, in alternativa, il modello di un certificato di origine.
2.8 Nel quadro del Regolamento CE n. 881/2002 del 27/05/2002 e del Regolamento CE n. 2580/2001 del Consiglio del 27/12/2001 wedi GmbH è tenuta a verificare costantemente i destinatari di servizi e risorse finanziarie. Il risultato negativo dell'esame è un presupposto per il perfezionamento di tutti i contratti che comportano una fornitura e una prestazione connessa a un flusso di risorse finanziarie.
2.9 wedi si riserva i diritti di proprietà e d'autore per le figure, i progetti, i disegni, i calcoli, le indicazioni di esecuzione, le descrizioni dei prodotti e altri documenti. Sono soggetti all'obbligo di riservatezza secondo questo contratto. Il Fornitore si impegna ad utilizzare tutte le informazioni e i documenti ricevuti esclusivamente per l'adempimento del contratto per wedi, non per fini propri o di terzi, e a non trasmetterli a terzi salvo autorizzazione di wedi in forma di testo. Lo stesso vale per materiali e utensili, modelli, campioni e altri oggetti messi a disposizione al Fornitore da wedi per la abbricazione dei prodotti oggetto del contratto. Tali oggetti devono essere conservati separatamente a spese del Fornitore e assicurati in misura adeguata al prezzo iniziale d'acquisto contro distruzione e smarrimento. L'adempimento completo del contratto comprende in particolare la trasmissione di dichiarazioni a lungo termine del fornitore, certificati di origine, istruzioni di montaggio, istruzioni per l'uso, prescrizioni di manutenzione, disegni costruttivi e di montaggio nonché altri documenti tecnici. Nella misura in cui sia necessaria una Dichiarazione del produttore o una Dichiarazione di conformità (CE), il Fornitore deve compilarla e metterla prontamente a disposizione su richiesta a proprie spese.
2.10 Il trasferimento della proprietà della Merce fornita a wedi deve avvenire in forma incondizionata, indipendentemente dal pagamento del prezzo d'acquisto. Una riserva di proprietà eventualmente concordata decade al più tardi al pagamento del prezzo d'acquisto per la Merce fornita. wedi rimane autorizzata a rivendere la Merce nell'ambito di un regolare xxxxx xxxxx xxxxxx con cessione anticipata dei crediti che ne derivano. Sono in ogni caso escluse tutte le altre forme di riserva di proprietà che siano ulteriori a quella semplice.
3. Riservatezza/segretezza, restituzione di documenti
3.1 Il Fornitore deve trattare con riservatezza la conclusione del contratto, il contenuto e l'entità.
3.2 Documenti ai sensi del § 3.1 devono essere restituiti su richiesta a wedi GmbH senza diritto di ritenzione. Se l'ordinazione viene accettata, i documenti devono essere restituiti a wedi senza necessità di ulteriori richieste al più tardi al disbrigo dell'ordinazione e i dati elettronici devono essere cancellati senza necessità di ulteriori richieste.
3.3 I rapporti d'affari non devono essere menzionati in pubblicazioni salvo previo consenso di wedi in forma di testo.
3.4 Quest'obbligo di riservatezza rimane valido anche oltre il termine del rapporto contrattuale
4. Entità della fornitura, tempi di consegna, mora
4.1 Le forniture avvengono franco domicilio, sdoganate, incluso imballaggio e assicurazione del trasporto a carico del Fornitore. Per il resto valgono gli Incoterms 2010. Salvo diversi accordi si considera concordato DDP più le spese dell'assicurazione del trasporto.
4.2 Il Fornitore si assume il rischio collegato alla fornitura delle sue prestazioni. Il rischio della cosa è del Fornitore fino all'accettazione della Merce da parte di wedi o di un delegato di wedi nel luogo in cui la Merce deve essere consegnata in base al contratto. ("Debito portabile").
4.3 Alla Merce fornita devono essere allegati dettagliati documenti d'accompagnamento da cui risultino la denominazione della merce, la matricola, il numero di ordinazione, la quantità e il certificato di prove eseguite dal Fornitore. Xxxxxxx nel disbrigo e nel pagamento causati da informazioni incomplete non sono a carico di wedi.
4.4 I termini e i tempi di consegna concordati sono vincolanti. Determinante per il rispetto dei termini ovvero dei tempi di consegna è il ricevimento della Merce ovvero della prestazione nel luogo di ricevimento indicato da wedi GmbH nell'ordinazione.
4.5 Ritardi nella fornitura devono essere comunicati immediatamente in forma di testo, indicando i motivi e la durata prevista del ritardo.
4.6 In caso di ritardo nella consegna, a wedi spettano i diritti e le rivendicazioni previsti dalla legge. In particolare, in caso di ritardo del Fornitore wedi può dichiarare di recedere dal contratto e richiedere inoltre il risarcimento dei danni per mancato adempimento.
4.7 Indipendentemente dai diritti e dalle rivendicazioni per ritardo nella consegna previsti dalla legge, wedi ha il diritto di richiedere al Fornitore, oltre all'adempimento, una convenzionale dello 0,5% del valore dell'ordine per ogni settimana iniziata a partire dal momento del ritardo nella consegna, tuttavia al massimo del 5% del valore complessivo dell'ordine della fornitura. Se wedi accetta la prestazione fornita in ritardo, wedi può rivendicare la convenzionale al più tardi al momento del pagamento finale.
4.8 Forza maggiore, controversie di lavoro, anomalie di esercizio senza colpa, disordini, misure delle autorità e altri eventi inevitabili esonerano wedi dall'obbligo di accettazione puntuale per tutta la loro durata. Per tutta la durata di questi eventi ed entro due settimane dal loro termine wedi ha il diritto – senza pregiudizio degli altri suoi diritti – di recedere del tutto o in parte dal contratto, qualora questi eventi non siano di durata irrilevante e il fabbisogno di wedi sia notevolmente diminuito a causa dell’acquisto presso terzi divenuto necessario a seguito di tali eventi.
5. Prezzi e condizioni di pagamento
5.1 Il prezzo indicato nell'ordinazione è vincolante. Vale con l’aggiunta dell'aliquota IVA in vigore. Il prezzo include tutte le prestazioni e le prestazioni accessorie del Fornitore, incl. imballaggio, spese di trasporto e assicurazione della responsabilità civile durante il trasporto. Su richiesta di wedi, il Fornitore deve ritirare il materiale di imballaggio.
5.2 Salvo diversi accordi, i pagamenti avvengono o entro 30 giorni dalla scadenza del credito e ricezione della fattura con uno sconto del 3% o entro 45 giorni al netto. La scadenza inizia a decorrere alla ricezione di una regolare fattura che deve contenere tutti i codici di ordinazione e i numeri di posizione nonché di una prestazione ovvero una fornitura complete. Nel caso di bonifico bancario il pagamento è puntuale se wedi incarica la banca del pagamento prima della scadenza del termine di pagamento. wedi non deve corrispondere interessi dalla scadenza, l'interesse di mora è maggiore del 5 % all'anno rispetto al tasso base. Per il verificarsi della mora valgono le disposizioni di legge, e comunque, eventualmente in deroga a queste, è sempre necessario un sollecito del Fornitore in forma di testo.
5.3 I pagamenti non significano un riconoscimento della conformità al contratto della fornitura o della prestazione; vengono effettuati anche con riserva di verifica contabile.
5.4 In caso di fornitura o prestazione difettose, incluso il caso di fornitura errata o prestazione incompleta, wedi ha il diritto di trattenere i pagamenti per un importo adeguato. A wedi spettano diritti di compensazione e ritenzione e l'eccezione di inadempimento del contratto nella misura prevista per legge. In particolare, wedi ha il diritto di trattenere pagamenti in scadenza finché a wedi spettino ancora diritti nei confronti del Fornitore derivanti da prestazioni incomplete o difettose nell'ambito del medesimo rapporto d'affari.
5.5 Al Fornitore spetta un diritto di compensazione e ritenzione solo per contropretese stabilite con accertamento passato in giudicato oppure indiscusse.
6. Reclami / garanzie
6.1 Per tutti i vizi di diritto e di merito, incl. forniture errate o incomplete, montaggio improprio, difetti di montaggio o del manuale di operazione e delle istruzioni per l'uso e per altre violazioni degli obblighi da parte del venditore valgono esplicitamente le disposizioni di legge, salvo definizioni diverse qui di seguito: secondo le disposizioni di legge, il Fornitore risponde in particolare del fatto che la Merce presenti le caratteristiche concordate al momento del passaggio del rischio a wedi. Le descrizioni del prodotto vengono considerate un accordo sulle caratteristiche indipendentemente dal fatto che tali descrizioni siano fornite da wedi o dal Fornitore. In deroga al § 442 comma 1 cpv. 2
CC [ted.], a wedi spettano senza limitazioni diritti per difetti della cosa anche qualora il difetto sia rimasto ignoto a wedi alla conclusione del contratto a causa di negligenza grave.
Il Fornitore garantisce che tutti i prodotti da esso fabbricati ovvero forniti e tutte le prestazioni rispondano allo stato attuale della tecnica, alle disposizioni di legge applicabili e alle prescrizioni e alle direttive delle autorità, delle associazioni di categoria e delle associazioni professionali nella versione rispettivamente in vigore.
6.2 Agli obblighi di ispezione e denuncia dei vizi del commerciante si applicano le disposizioni di legge, nella seguente misura: l'obbligo di ispezione di wedi si limita a vizi che risultano evidenti al controllo sulla Merce in entrata con un esame esterno che includa i documenti di consegna e al controllo interno di qualità per campionamento (per es. danni dovuti al trasporto, forniture errate o incomplete). Nella misura in cui è concordata un'accettazione, non sussiste obbligo di ispezione. Per il resto dipende da in che misura sia possibile un esame in considerazione delle condizioni del caso particolare secondo il regolare xxxxx xxxxx xxxxxx. In tutti i casi la nostra denuncia dei vizi viene considerata tempestiva e puntuale se perviene al Fornitore entro 10 giorni solari.
6.3 A wedi spettano senza limitazioni i diritti di legge per la responsabilità per i vizi. wedi ha sempre il diritto di richiedere a propria discrezione l'eliminazione dei vizi o una fornitura sostitutiva. In questo caso il Fornitore si fa carico di tutte le spese per l'eliminazione dei vizi o la fornitura sostitutiva. Rimane espressamente salvo il diritto al risarcimento dei danni, in particolare il diritto a un risarcimento dei danni anziché la prestazione o in aggiunta alla rescissione dal contratto.
6.4 Le spese sostenute dal Fornitore per la verifica e l'eliminazione dei difetti (incl. eventuali spese di smontaggio e montaggio) sono a suo carico anche qualora risulti che non sussisteva effettivamente alcun vizio. Rimane salva la nostra responsabilità per risarcimento dei danni in caso di richiesta ingiustificata di eliminazione dei difetti; tuttavia rispondiamo in questo senso solo se avevamo riconosciuto che non sussistevano vizi o non lo avevamo riconosciuto per colpa grave.
6.5 Rivendicazioni per difetti della cosa – indipendentemente dal motivo giuridico – cadono in prescrizione dopo 36 mesi dall'avvenuta consegna, fatti salvi termini di prescrizione legali più lunghi. Se è concordata un'accettazione, la prescrizione inizia con l'accettazione della prestazione complessiva.
6.6 Se il Fornitore non eliminasse tempestivamente il vizio su richiesta di wedi, wedi ha il diritto, in casi urgenti e in particolare per evitare gravi rischi o danni maggiori, di eseguire in proprio o far eseguire da terzi tale eliminazione a spese del Fornitore, indipendentemente dal diritto di wedi di far eseguire d'ufficio tale eliminazione a spese del Fornitore nei suddetti casi urgenti. Abbiamo anche il diritto di richiedere un anticipo adeguato per l'esecuzione di queste misure.
7. Diritti di proprietà industriale di terzi
7.1 Il Fornitore garantisce che l'oggetto del contratto non sia soggetto a diritti di terzi. Nel caso di una violazione di diritti di terzi, il Fornitore manleva wedi da tutte le rivendicazioni.
7.2 wedi comunicherà subito al Fornitore dichiarazioni di rivendicazione da parte di terzi.
7.3 Se l'impiego o l'utilizzo dell'oggetto del contratto da parte di wedi è ostacolato dal sussistere di diritti di protezione di terzi, il Fornitore deve ottenere a sue spese l'autorizzazione corrispondente oppure modificare o sostituire la prestazione in modo che l'impiego ovvero l'utilizzo della fornitura non sia più ostacolata dai diritti di protezione di terzi e al tempo stesso risponda agli accordi contrattuali. La modifica o la sostituzione devono essere ragionevoli per wedi.
8. Responsabilità per il prodotto
8.1 Nel caso in cui a wedi GmbH vengano esposte rivendicazioni a causa della responsabilità per il prodotto, il Fornitore ha l'obbligo di manlevare wedi da tali rivendicazioni qualora e nella misura in cui il danno sia stato causato del tutto o in parte da un difetto dell'oggetto del contratto fornito dal Fornitore.
8.2 Nei casi indicati nel § 8.1, il Fornitore si assume tutti i costi e le spese, incluse le spese di un'eventuale attuazione di un diritto o ritiro del prodotto. Per il resto valgono le disposizioni di legge.
8.3 Il Fornitore ha l'obbligo di stipulare un'assicurazione per la responsabilità del prodotto con una copertura adeguata e di darne prova su richiesta.
9. Altro, divieti di pubblicità, materiale messo a disposizione
9.1 Indipendentemente dalla forma e dal canale, il Fornitore non è fondamentalmente autorizzato a pubblicizzare il rapporto d'affari con wedi o anche solo un rapporto d'affari con wedi in stadio di avvio oppure a farvi riferimento senza previa autorizzazione di wedi, valida solo in forma di testo. Ciò include in particolare che il Fornitore non sia autorizzato a fare riferimento a wedi come cliente / acquirente nelle sue referenze.
9.2 Il Fornitore non è autorizzato a trasmettere del tutto o in gran parte l'incarico a terzi senza previa autorizzazione in forma di testo di wedi. ("Impiego di subfornitori").
9.3 Il Fornitore deve comunicare subito a wedi in forma di testo ogni modifica della ragione sociale e/o ogni trasferimento del contratto avvenuto per legge.
9.4 Se wedi mette a disposizione prodotti, utensili, mezzi di trasporto o altro, questi rimangono proprietà di wedi. Devono essere impiegati solo per lo scopo previsto. Il Fornitore li deve contrassegnare in modo particolare e trattare nonché tenere a magazzino con cura e a regola d'arte. Non è consentita la cessione a terzi. Il Fornitore deve comunicare immediatamente in forma di testo eventuali provvedimenti di esecuzione forzata. Il Fornitore deve fare quanto possibile in modo da non pregiudicare la proprietà degli oggetti messi a disposizione e restituirli a wedi su richiesta senza diritto di ritenzione.
9.5 Qualora wedi metta degli elementi a disposizione del Fornitore, lavorazioni e trasformazioni di tali elementi vengono effettuate dal Fornitore per wedi GmbH. Se questi articoli con riserva di proprietà vengono lavorati insieme ad altri elementi non appartenenti a wedi GmbH, wedi GmbH ottiene la comproprietà del nuovo bene in un rapporto pari al valore del bene di wedi GmbH (prezzo di acquisto più IVA) rispetto agli altri oggetti al momento della lavorazione. Il Fornitore effettua una lavorazione, unione o collegamento (lavorazione ulteriore) con oggetti messi a disposizione da wedi per conto di wedi. Lo stesso vale per una lavorazione ulteriore della Merce fornita da wedi, quindi wedi viene considerato produttore e acquisisce la proprietà del prodotto fornito al più tardi con la lavorazione ulteriore nella misura definita dalle prescrizioni di legge.
9.6 Se gli articoli messi a disposizione da wedi vengono uniti inseparabilmente ad altri elementi non appartenenti a wedi GmbH, wedi GmbH ottiene la comproprietà del nuovo bene in un rapporto pari al valore dell’articolo con riserva di proprietà (prezzo di acquisto più IVA) rispetto agli altri oggetti a esso uniti al momento dell'unione. Se l'unione avviene in modo che l’articolo del Fornitore sia da considerare come l’articolo principale, si considera concordato che il Fornitore trasmetta a wedi GmbH una proprietà proporzionale; il Fornitore custodisce la proprietà esclusiva o la comproprietà per wedi GmbH.
10. Conclusione anticipata del contratto, sospensione dei pagamenti, insolvenza
10.1 Se il Fornitore sospende i pagamenti o il suo patrimonio viene assoggettato all'esecuzione forzata, e tale esecuzione forzata non viene sospesa entro un termine di tre settimane, oppure se viene nominato un curatore fallimentare provvisorio o viene aperta una procedura di insolvenza nei confronti del suo patrimonio, oppure ci sono protesti di cambiali o di assegni nei confronti del Fornitore, wedi ha il diritto di recedere del tutto o in parte dal contratto senza preavviso, senza sanzioni.
10.2 Nel caso di una rescissione dal contratto, le forniture avvenute fino a quel momento vengono conteggiate ai prezzi previsti dal contratto solo nella misura in cui ne sia stato possibile un impiego secondo lo scopo previsto. Nel conteggio viene considerato il danno subito da wedi.
11. Diritto applicabile e foro competente
11.1 Tra le parti si applica il diritto della Repubblica Federale Tedesca. Sono escluse le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita (CISG).
11.2 Foro competente per tutte le controversie è Emsdetten. wedi continua ad avere il diritto di adire le vie legali a sua discrezione presso il tribunale della sede del Fornitore o di una sua succursale oppure presso il tribunale del luogo di adempimento.
12. Inefficacia parziale
12.1 Se singole parti di queste CGAc fossero prive di effetto giuridico, ciò non pregiudica l'efficacia delle restanti disposizioni.
12.2 La disposizione non valida deve essere sostituita con la disposizione valida che più si avvicini allo scopo economico della disposizione non valida.