Condizioni Generali HEIDENHAIN
Condizioni Generali HEIDENHAIN
Premesse
Per la vendita di tutti i prodotti nuovi da parte della HEIDENHAIN ITALIANA S.R.L. (di seguito HEIDENHAIN), così come per tutti i servizi alla stessa connessi, inclusi la consegna, l’installazione e il montaggio, si applicano le presenti Condizioni Generali HEIDENHAIN (di seguito “Condizioni Generali HEIDENHAIN”) composte dalle: A) le seguenti Condizioni Particolari HEIDENHAIN (di seguito “Condizioni Particolari”) consultabili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx, B) le „Condizioni Generali per la fornitura di prodotti e servizi dell’Industria Elettrica ed Elettronica“ suggerite dall’Associazione Tedesca Costruttori elettrici ed elettronici (=ZVEI), versione gennaio 2018 (di seguito “Condizioni ZVEI”), ivi compresa la Clausola Software per la Fornitura di Software di Serie che costituiscono Parte Integrante delle Merci (in seguito “Clausola Software”) versione gennaio 2018, adattate alle norme dell’ordinamento italiano. In caso di contrasto, le Condizioni Particolari hanno la prevalenza sulle Condizioni ZVEI. E’ inteso che eventuali condizioni generali del Cliente non troveranno applicazione se non accettate per iscritto. Per la fornitura di software acquistati indipendentemente dai dispositivi hardware ad essi associati, si applica esclusivamente il contratto di licenza (disponibile all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx)
Condizioni Particolari
Art. 1 Al di là della garanzia contro i difetti relativi alla qualità disciplinata nella sezione VIII delle Condizioni ZVEI, HEIDENHAIN offre una garanzia per le riparazioni e/o sostituzione in caso di malfunzionamento di prodotti HEIDENHAIN. Questa garanzia per la riparazione e/o sostituzione include i seguenti servizi: se un prodotto HEIDENHAIN è o diventa difettoso entro ventiquattro (24) mesi dalla spedizione, e se il Cliente denuncia tale vizio immediatamente senza ritardo e comunque, a pena di decadenza, entro il termine di otto giorni dalla scoperta del malfunzionamento, HEIDENHAIN provvederà a riparare o sostituire il prodotto. La decisione di riparare o sostituire un prodotto è presa discrezionalmente da HEIDENHAIN. I servizi di questa garanzia per la riparazione e/o sostituzione non possono essere invocati se le parti in questione sono soggette ad usura, se il Cliente ha causato il difetto del prodotto regolarmente funzionante, o se il prodotto è stato adoperato oltre i limiti della propria specificità e/o non è stato utilizzato per lo scopo previsto. Entrambe le azioni di riparazione e sostituzione sono eseguite presso lo stabilimento principale di HEIDENHAIN. Ulteriori azioni da parte del Cliente, come quelle di risarcimento danni o di rimborso, non possono derivare dalle previsioni di cui sopra. Le azioni legali o contrattuali, in particolare quelle nella sezione VIII delle Condizioni ZVEI, rimangono inalterate. Inoltre, XXXXXXXXXX si sforza di garantire il supporto al prodotto (ricambi e servizio) per un periodo di almeno dieci (10) anni dalla spedizione (condizioni di servizio HEIDENHAIN).
Art. 2 In nessun caso HEIDENHAIN rimborserà le spese per la rimozione, l‘installazione o il collegamento dei beni riparati o successivamente consegnati. Inoltre, il diritto di rivalsa è escluso se l’utilizzatore finale non è qualificabile alla stregua di “consumatore” in base alle normative vigenti.
Art. 3 HEIDENHAIN si riserva la facoltà di cambiare o modificare il servizio pattuito, a condizione che tali cambiamenti e modifiche, tenendo conto degli interessi di HEIDENHAIN, siano ragionevoli per il Cliente, specialmente se tali cambiamenti e/o modifiche costituiscano una prassi abituale.
Art. 4 Le date identificate nell’offerta, nella conferma d’ordine o nei documenti di spedizione, qualificate come “date concordate” o “date confermate”, sono legalmente vincolanti, nel senso che XXXXXXXXXX sarebbe in mora per quanto riguarda eventuali ritardi nella consegna, a meno che XXXXXXXXXX possa dimostrare di non essere responsabile per i ritardi. Le date identificate nell’offerta, nella conferma dell’offerta o nei documenti di spedizione, come „data prevista“ o „data di richiesta del Cliente“ non sono legalmente vincolanti, il che significa che, in caso di ritardo, è necessaria una denuncia separata e autonoma da parte del Cliente.
Art. 5 Qualora HEIDENHAIN, ancorché non responsabile, non riceva o non riceva in tempo utile o nella forma utile, dai propri fornitori, le merci o servizi che sono necessari per l‘elaborazione o la fabbricazione di prodotti o servizi forniti da HEIDENHAIN al Cliente, è tenuta a comunicarlo immediatamente al Cliente, il quale ha diritto, entro un periodo di tempo adeguato dopo il verificarsi di tale problema di consegna da parte del fornitore, di recedere dal contratto. In caso di recesso, XXXXXXXXXX è tenuta a rimborsare tempestivamente al Cliente il prezzo corrisposto, in particolare gli acconti.
Art. 6 Il modello e le caratteristiche di un nuovo prodotto sono indicate nel catalogo descrittivo di XXXXXXXXXX. Gli ordini sono effettuati a HEIDENHAIN sulla base dell‘edizione del catalogo valido al momento della stipula del contratto. Tuttavia, è inteso che il modello e le caratteristiche contenute nelle offerte d’ordine dei prodotti effettivamente ordinati hanno la prevalenza rispetto a quelle del catalogo.
Art. 7 Se il prodotto ordinato dal Cliente è un prototipo o un prodotto pilota (di seguito indicati congiuntamente come un prodotto non di serie), questo di conseguenza non è stato costruito nel normale flusso di produzione in serie né è stato ispezionato e testato come un prodotto di serie. L‘uso di un prodotto non di serie è ad esclusivo rischio e pericolo del Cliente in base alle specifiche istruzioni con cui il prodotto è stato consegnato nella forma di un prodotto fuori serie. E’ quindi responsabilità del Cliente assicurarsi che il prodotto non di serie non venga utilizzato in impianti di produzione attive, ma esclusivamente in un ambiente di prova sufficientemente protetto. XXXXXXXXXX è responsabile per danni causati da un prodotto non di serie esclusivamente nei casi di dolo o colpa grave che abbiano procurato danni fisici, danni alla salute o perdita di vite umane. Lo stesso vale se HEIDENHAIN fornisce al Cliente, a scopo di test, i software non ancora immessi in produzione.
Art. 8 In deroga a quanto previsto al n. 1b della Clausola Software, le disposizioni in esso indicate si applicano anche alle Firmware.
In deroga a quanto previsto al n. 3° della Clausola Software, la licenza si applica in tutto il mondo ai software soggetti a questo contratto. In aggiunta al n. 3 della Clausola Software, l’utilizzo dei moduli/funzioni software sopra concordato, è consentito esclusivamente in associazione alla Chiave di Identificazione del Sistema (di seguito Chiave SIK). La Chiave SIK determina la singola licenza, ed il software può essere rivenduto solo con il relativo hardware.
Art. 9 In tutte le azioni riguardanti le forniture e i servizi, il Cliente sarà tenuto a:
• rispettare tutti i manuali di funzionamento e le altre istruzioni del costruttore e/o di HEIDENHAIN,
• impiegare per il controllo solo personale specializzato e qualificato,
• effettuare servizi di manutenzione programmata e di cura secondo le istruzioni operative e inserire i risultati nel libretto di manutenzione,
• controllare il software, le macchine o parti delle macchine e i relativi risultati conseguiti, indagando su qualsiasi anomalia riscontrata, e
• testarli, con attenzione ed in base alle più recenti regole tecnologiche, inizialmente al di fuori del processo produttivo, usandoli all’interno del processo produttivo soltanto dopo che i test sono stati completati con successo e che le prescrizioni sopra concordate sono state applicate, ove questi prodotti, anche e soprattutto i software, sono stati sviluppati appositamente per il Cliente,
• controllare eventuali errori nelle informazioni fornite dal Cliente a HEIDENHAIN per i prodotti che devono essere fabbricati, contenute ad esempio in relazioni, documentazione, disegni e altre proposte. È inteso che XXXXXXXXXX compie tale ispezione solo in casi eccezionali, solo se tale azione è stata concordata,
• notificare a XXXXXXXXXX immediatamente dopo averli scoperti, i difetti che non sono stati notati al momento della consegna, compresa una descrizione scritta del problema, come si è verificato, e qualsiasi altra informazione utile nel modo più preciso possibile (nella forma di un „reclamo“); con l‘accettazione del
„reclamo“ HEIDENHAIN si riserva il diritto di distruggere il dispositivo in questione nel corso dei dettagliati test. Il Cliente ha il diritto di rivendicare un dispositivo equivalente in compensazione; in caso di un reclamo ingiustificato del Cliente, verrà addebitato a quest’ultimo un importo pari al prezzo iniziale di un nuovo dispositivo,
• informare e dare la possibilità a XXXXXXXXXX di prendere misure correttive e soprattutto di ispezionare e sostituire le parti difettose, prima che il Cliente sostenga costi di riparazione,
• fornire, in modo tempestivo e nella versione più recente e adatta, l‘equipaggiamento necessario per l‘utilizzo della merce consegnata, così come per altri prodotti necessari da parte di terzi.
Art. 10 Le presenti Condizioni Particolari, così come tutti i discendenti contratti conclusi fra le parti, sono disciplinati dalla Legge Italiana. Per ogni controversia derivante dalle presenti Condizioni Generali di Vendita di HEIDENHAIN o ai contratti di vendita conclusi fra le parti sarà esclusivamente competente il foro della sede di HEIDENHAIN; tuttavia, in deroga a quanto sopra, XXXXXXXXXX avrà sempre la facoltà di adire il foro del Cliente.
Fine delle Condizioni Particolari HEIDENHAIN
CONDIZIONI ZVEI
ARMONIZZATE ALLE CONDIZIONI GENERALI HEIDENHAIN,
suggerite dalla “Associazione Tedesca Costruttori elettrici ed elettronici (=ZVEI)”, versione del mese di gennaio 2018, tradotte e adattate alla legislazione italiana.
Art. I: Disposizioni Generali
1. I rapporti giuridici tra il Fornitore (HEIDENHAIN) e il Cliente in relazione alle vendite e/o ai servizi del Fornitore (di seguito denominate „Forniture“) sono disciplinati unicamente dalle presenti Condizioni Generali HEIDENHAIN. I termini e le condizioni generali del Cliente si applicano solo se espressamente accettati dal Fornitore in forma scritta. L’oggetto della fornitura deve essere determinato dalle reciproche e congruenti dichiarazioni scritte delle parti.
2. Il Fornitore si riserva i diritti di proprietà industriale e/o d‘autore relativi alle sue offerte economiche, ai brevetti, marchi, disegni, modelli e ad altri documenti (di seguito denominati „Documenti“). I Documenti non sono resi accessibili a terzi senza il preventivo consenso scritto del Fornitore e, su richiesta, devono essere restituiti senza indugio al Fornitore se il contratto non viene assegnato al Fornitore. Quanto sopra si applica, mutatis mutandis, ai Documenti del Cliente; questi possono tuttavia essere resi accessibili ai terzi ai quali il Fornitore ha legittimamente subappaltato le Forniture.
3. Il Cliente ha il diritto non esclusivo di utilizzare standard software e firmware, a condizione che lo stesso rimanga invariato e venga utilizzato entro i parametri di prestazione concordati e sulle attrezzature accordate. Senza accordo espresso il Cliente può fare una sola copia di backup del software standard.
4. Sono ammesse forniture parziali, se non sono per il Cliente irragionevoli da accettare. 5. L‘espressione “risarcimento danni” utilizzata nelle presenti Condizioni comprende anche le richieste di indennizzo per le spese inutili.
Art. II: Prezzi, Termini di Pagamento, e Compensazione
1. I prezzi si intendono franco fabbrica escluso il confezionamento; l’imposta di valore aggiunto può essere applicata al tasso in vigore.
2. Se il Fornitore è anche responsabile per il montaggio o per l’installazione e se non diversamente concordato, il Cliente deve pagare il compenso pattuito e tutti i costi accessori necessari, come ad esempio quelli per i viaggi e trasporti.
3. I pagamenti devono essere effettuati senza aggravio di costi aggiuntivi a carico del Fornitore.
4. Il Cliente può compensare solo quelle pretese che sono state riconosciute come dovute dal Fornitore.
Art. III: Riserva di proprietà
1. E’ convenuto che i prodotti consegnati restino di proprietà del Fornitore (di seguito ci si riferirà ai predetti prodotti come “Retained Goods”), fino a quando ogni diritto e pretesa vantata dal Fornitore nei confronti del Cliente in ragione del rapporto commerciale esistente tra le parti non vengano soddisfatti Se il valore complessivo delle garanzie ricevute dal Fornitore supera il valore di tutti i crediti garantiti di oltre il 20%, il Fornitore dovrà liberare una parte corrispondente dei diritti di garanzia, se richiesto dal Cliente; il Fornitore avrà il diritto di scegliere quali diritti di garanzia desidera liberare.
2. Per tutta la durata della riserva di proprietà, il Cliente non può impegnare i Retained Goods o usarli come garanzia e la loro vendita sarà possibile solo per i rivenditori nel corso ordinario della loro attività e solo a condizione che il rivenditore riceva il pagamento dal proprio cliente o subordini il trasferimento di proprietà al proprio cliente all’adempimento dell’obbligazione di pagamento.
3. Nel caso in cui il Cliente venda i Retained Goods, si impegna, sin da oggi, a cedere al Fornitore, tutti i diritti e le pretese che lo stesso vanterebbe nei confronti del cliente finale derivanti dalla vendita degli stessi, compresi eventuali diritti collaterali e tutte le richieste di saldo a titolo di garanzia, senza che siano necessarie successive dichiarazioni a tal fine. Se i Retained Goods vengono venduti unitamente ad altri prodotti e non è stato convenuto un prezzo per i soli Retained Goods, il Cliente riconoscerà al Fornitore una frazione del credito totale commisurato al prezzo dei Retained Goods fatturato dal Fornitore.
4. (A) Il Cliente può elaborare, unire o combinare i Retained Goods con altri articoli, qualora detta operazione sia nell’interesse il Fornitore. Il Cliente deve conservare i nuovi articoli così creati per il Fornitore, con la dovuta cura e l’ordinaria diligenza. I nuovi articoli sono considerati a tutti gli effetti alla stregua di Retained Goods.
(B) Il Fornitore e il Cliente convengono, sin da ora, che se i Retained Goods vengono combinati o uniti con altri elementi che non sono di proprietà del Fornitore, il Fornitore acquisirà la comproprietà nel nuovo art. in proporzione al valore dei Retained Goods combinati o uniti agli articoli predetti al momento della combinazione o dell’unione. A tale riguardo, i nuovi articoli sono considerati a tutti gli effetti Retained Goods.
(C) Le disposizioni inerenti alla cessione dei diritti e delle pretese del Cliente di cui al
n. 3 del presente articolo, si applicano anche con riferimento ai nuovi articoli. La cessione, tuttavia, si applicherà solo all‘importo corrispondente al valore fatturato dal Fornitore per i Retained Goods che sono stati elaborati, uniti o combinati.
(D) Nel caso in cui il Cliente combini i Retained Goods con beni immobili o beni mobili, dovrà, senza ulteriori dichiarazioni necessarie a tal fine, riconoscere al Fornitore, a titolo di garanzia, il proprio diritto al corrispettivo per la combinazione, inclusi tutti i diritti collaterali proporzionalmente commisurati al valore che i Retained Goods hanno sugli altri articoli al momento della combinazione.
5. Salvo diversa indicazione del Fornitore, il Cliente può riscuotere i crediti relativi alla rivendita. Il Fornitore ha il diritto di ritirare l’autorizzazione del Cliente a riscuotere i crediti per fondate ragioni, quali, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, il ritardo nei pagamenti, la sospensione dei pagamenti, l’avvio di procedure di insolvenza, protesti, l’esistenza di procedure di sovraindebitamento e/o la pendenza di procedure concorsuali. Inoltre, il Fornitore può, alla scadenza di un congruo termine di preavviso, rivelare la cessione, realizzare il credito ceduto e richiedere che il Cliente informi il proprio cliente della cessione.
6. Il Cliente deve informare immediatamente il Fornitore in caso di confisca o intervento da parte di terze parti. Se è possibile provare l’esistenza di un ragionevole interesse, il Cliente dovrà, senza ingiustificato ritardo, trasmettere al Fornitore tutte le informazioni e/o i documenti necessari per far valere le proprie pretese nei confronti del proprio cliente.
7. Nel caso in cui il Cliente non adempia correttamente i propri doveri, non effettui il pagamento dovuto, o violi in altro modo i propri obblighi, il Fornitore avrà il diritto di risolvere il contratto e avrà diritto alla restituzione dei Retained Goods in caso di perdurante inadempimento, dopo la scadenza di un periodo ragionevole di tempo per porvi rimedio stabilito dal Fornitore. Ogni accordo volto a limitare o ad evitare il predetto periodo di tempo è privo di effetti. Il Cliente è tenuto alla restituzione dei Retained Goods. La circostanza che il Fornitore abbia ottenuto i Retained Goods e/o abbia esercitato la riserva di proprietà o abbia sequestrato i Retained Goods, non deve essere interpretata alla stregua di risoluzione del contratto, a meno che il Fornitore non lo dichiari espressamente.
Art. IV: Termini di consegna, Ritardo
1. I tempi stabiliti per le Forniture sono vincolanti solo se tutti i Documenti che il Cliente deve fornire, quali i necessari permessi e le approvazioni, specialmente quelle concernenti i progetti, sono trasmessi in tempo, se gli eventuali termini di pagamento concordati sono rispettati e se gli altri obblighi del Cliente sono adempiuti. Se queste condizioni non sono soddisfatte in tempo, i termini di consegna saranno ragionevolmente estesi. Tale previsione non si applica se il Fornitore è responsabile del ritardo.
2. I termini di consegna stabiliti devono concordemente e adeguatamente essere prorogati nel caso in cui l’inosservanza dei termini sia dovuta:
(A) forza maggiore, come mobilitazioni, guerra, attacchi terroristici, ribellione o eventi simili (ad esempio, sciopero o serrata);
(B) attacchi di virus o altri attacchi ai sistemi informatici IT del Fornitore che si verificano nonostante le misure di protezione siano state propriamente adottate;
(C) ostacoli attribuibili alla legislazione nazionale italiana, tedesca, statunitense o altre norme nazionali, internazionali e comunitarie applicabili in tema di commercio estero, o altre circostanze per le quali il Fornitore non è responsabile;
(D) il fatto che il Fornitore non riceva le sue forniture in tempo utile o nella forma prescritta.
3. Se il Fornitore è responsabile del ritardo (di seguito denominato „Ritardo“) e il Cliente ha oggettivamente subito un danno, il Cliente può chiedere un risarcimento di una penale pari allo 0,5% per ogni settimana completa di Ritardo; è inteso che in nessun caso la penale può essere superiore all’importo totale pari al 5% del prezzo di quella parte di fornitura che a causa del Ritardo non è stata messa a disposizione.
4. Le richieste del Cliente per il risarcimento dei danni cagionati dal ritardo della Fornitura così come per il risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale che superano i limiti indicati al N° 3 di cui sopra, sono esclusi in tutti i casi di ritardo delle Forniture, anche alla scadenza del termine indicato al Fornitore per effettuare le Forniture. Tale previsione non si applica nei casi di responsabilità per dolo, colpa grave, o dovuta per perdita di vite umane, lesioni fisiche o danni alla salute. La rescissione del contratto da parte del Cliente sulla base della legge è limitata ai casi in cui il Fornitore sia responsabile del Ritardo. Le disposizioni di cui sopra non implicano una modifica dell‘onere della prova a carico del Cliente.
5. Su richiesta del Fornitore, visto il ritardo delle Forniture, il Cliente è tenuto a dichiarare, entro un ragionevole periodo di tempo, se è intenzionato a risolvere il contratto o è intenzionato alla consegna delle Forniture.
6. Se, su richiesta del Cliente, la spedizione o la consegna sono ritardate di più di un mese dalla comunicazione della disponibilità delle stesse, il Fornitore può addebitare al Cliente i costi di magazzino, per ogni ulteriore mese, pari al 0,5% del prezzo delle merci delle Forniture, fino a un massimo del 5%. Le parti possono dimostrare che i costi di magazzino sono stati maggiori o se del caso minori.
Art. V: Passaggio del rischio
1. Anche dove la consegna è stata concordata come gratuita, il rischio passerà al Cliente come segue:
(a) se la consegna non include il montaggio o l‘installazione, nel momento in cui il bene viene spedito o preso in consegna da parte del primo vettore. Su richiesta del Cliente, il Fornitore dovrà assicurare le merci contro i rischi abituali di trasporto con spese a carico del Cliente;
(b) se la consegna comprende il montaggio o l‘installazione, nel giorno in cui il Cliente prende possesso e utilizza il bene presso la propria sede o, se così concordato, dopo un periodo di collaudo soddisfacente.
2. Il rischio passa al Cliente se la spedizione, la consegna, l‘inizio o l‘esecuzione dell’assemblaggio o dell’installazione, l’utilizzo presso la propria sede o la prova di collaudo, sono ritardati per motivi addebitabili al Cliente o se quest’ultimo ha comunque impedito la consegna delle merci.
Art. VI: Montaggio e l‘installazione
Salvo diversi accordi scritti, il montaggio e l‘installazione sono soggetti alle seguenti disposizioni:
1. Il Cliente deve fornire a proprie spese e in tempo utile:
(A) il cantiere e le opere edili necessarie che sono fuori dalla competenza del Fornitore, inclusi i lavori specializzati e non, i materiali da costruzione e le attrezzature;
(B) le attrezzature e i materiali necessari per l‘assemblaggio e la messa in opera quali ponteggi, mezzi di sollevamento e altri dispositivi come i carburanti e lubrificanti;
(C) l’energia e acqua nel punto di utilizzo ivi compresi le connessioni elettriche, il riscaldamento e l‘illuminazione;
(D) locali, adatti e asciutti, adiacenti al sito per lo stoccaggio di parti di macchine, apparecchi, materiali, strumenti, ecc e adeguati e locali di lavoro e di riposo per il personale, comprese le strutture sanitarie, adeguate alle specifiche circostanze; inoltre, il Cliente si farà carico di adottare tutte le misure, che prenderebbe per la protezione dei suoi beni, per proteggere i beni del Fornitore e del personale nel cantiere;
(E) indumenti protettivi e dispositivi di protezione necessari a causa delle particolari condizioni sul sito specifico.
2. Prima che il lavoro inizi, il Cliente deve senza indugio mettere a disposizione tutte le informazioni necessarie relative all’ubicazione degli attacchi di energia elettrica, gas e linee d‘acqua o di impianti simili così come i dati strutturali necessari.
3. Prima del montaggio o costruzione, i materiali e le attrezzature necessarie per il lavoro devono essere disponibili sul sito e qualsiasi opera preliminare deve essere pronta in modo da consentire che il lavoro concordato sia eseguito senza alcuna interruzione. Le strade di accesso e il sito di assemblaggio o di montaggio devono essere dritte e percorribili.
4. Se il montaggio, la costruzione o la messa in opera sono in ritardo a causa di circostanze per le quali il Fornitore non è responsabile, il Cliente deve sostenere le spese ragionevoli sostenute per i tempi non lavorati e le spese supplementari di viaggio del Fornitore o del personale impiegato.
5. Il Cliente deve certificare le ore di lavoro del personale nei confronti del Fornitore ad intervalli settimanali e deve immediatamente confermare in forma scritta se assemblaggio, il montaggio o la messa in servizio sono stati completati.
6. Se, dopo il completamento, il Fornitore richiede l‘accettazione delle Forniture, il Cliente deve provvedere entro un termine di due settimane. Le opere si considerano accettate, in difetto di riscontro da parte del Cliente entro le citate due settimane o se le Forniture sono utilizzate dopo il superamento dei test, se concordati.
Art. VII: Ricezione delle forniture
Il Cliente non può rifiutare di ricevere forniture a causa di difetti minori.
Art. VIII: I difetti relativi a qualità
Il Fornitore è responsabile per i difetti relativi alla qualità (di seguito denominati
„Difetti“) come segue:
1. Le parti difettose o i servizi difettosi devono essere, a discrezione del Fornitore, riparati, sostituiti o forniti ancora una volta gratuitamente, a condizione che il motivo per il Difetto esistesse già al momento del passaggio del rischio.
2. Le Richieste di riparazione o sostituzione sono soggette ad una prescrizione di 12 mesi a decorrere dalla consegna del bene. La medesima disposizione si applicherà mutatis mutandis in caso di risoluzione o di riduzione del prezzo. La predetta disposizione non si applica:
- se per la denuncia dei vizi e la prescrizione del diritto sono previsti per legge periodi diversi da quelli indicati ai punti 1. e 2. del presente articolo.
- in caso di dolo,
- in caso di occultamento fraudolento dei Difetti o,
- mancanza delle caratteristiche garantite.
Il diritto al rimborso alle spese sostenute da parte del Cliente, ai sensi dell’art. 445a. BGB, sarà anch’esso soggetto al termine di prescrizione di 12 mesi dalla consegna del bene, a condizione che l‘ultimo contratto del processo di fornitura non sia destinato alla vendita al consumatore. Ogni accordo inteso a sospendere la regolare prescrizione e a far decorrere nuovamente i termini è privo di effetti.
3. Le denunce dei Difetti da parte del Cliente sono notificate in forma scritta immediatamente senza ritardo e comunque, a pena di decadenza, entro il termine di otto giorni dalla consegna.
4. Nel caso di denuncia dei Difetti, il Cliente può sospendere i pagamenti per un importo ragionevolmente proporzionato alla misura dei Difetti. Il Cliente, tuttavia, può sospendere i pagamenti solo se la denuncia dei Difetti in questione è giustificata ed incontestabile. Il Cliente non ha diritto di sospendere i pagamenti nella misura in cui la sua denuncia di un Difetto è effettuata oltre i termini di decadenza e prescrizione. Le ingiustificate denunce di Difetti autorizzano il Fornitore a chiedere il rimborso da parte del Cliente delle sue spese.
5. Al Fornitore deve essere data l‘opportunità di riparare o sostituire il bene difettoso entro un ragionevole periodo di tempo.
6. Se la riparazione o la sostituzione non è riuscita, il Cliente ha diritto di risolvere il contratto o di chiedere la riduzione del prezzo; sono fatte salve eventuali richieste di risarcimento danni del Cliente in base al N° 10 del presente articolo.
7. Le contestazioni sui Difetti non sussistono se riguardano: discordanze insignificanti dalle caratteristiche concordate, una minima riduzione dell’utilizzabilità, usura naturale, danni cagionati, dopo il passaggio del rischio, da uso errato o negligente, uso di mezzi non idonei, opere civili difettose, fondamenta inappropriate, o contestazioni basate su particolari circostanze esterne non previste dal contratto o da non riproducibili errori del software. Le contestazioni basate su difetti attribuibili alle modifiche improprie o alle riparazioni eseguiti dal Cliente o da terzi e le relative conseguenze sono escluse.
8. Il Cliente non ha alcun diritto in relazione alle spese sostenute nel corso di prestazioni supplementari, inclusi costi di viaggio, trasporto, manodopera e materiali, nella misura in cui tali spese sono aumentate perché la Fornitura è stata successivamente spostata in altro luogo rispetto alla sede indicata dal Cliente, a meno che ciò rispecchi l’uso fra le parti Ciò si applica in ossequio al diritto di rivalsa per le spese sostenute dal Cliente ai sensi dell’art. 445a. BGB, a condizione che l‘ultimo contratto del processo di fornitura non sia destinato alla vendita al consumatore.
9. Il diritto di rivalsa del Cliente nei confronti del Fornitore ai sensi dell’art. 445a. BGB è limitato ai casi in cui il Cliente non abbia concluso un contratto con il proprio cliente finale che ecceda l‘ambito di applicazione della disposizione contrattuale che disciplina i diritti discendenti dalla presenza di Difetti.10. Il Cliente non avrà alcun diritto al risarcimento per i danni dovuti ai Difetti. Tale previsione non si applica nella misura in cui: un Difetto sia stato dolosamente taciuto, le caratteristiche garantite non siano state rispettate, in caso di perdita di vite umane, lesioni fisiche o danni alla salute, e/o violazione intenzionale o colpa grave del contratto da parte del Fornitore. Le disposizioni di cui sopra non implicano una modifica dell‘onere della prova a carico del Cliente. È esclusa ogni ulteriore contestazione del Cliente fondata su un Difetto che ecceda i limiti di cui al presente art. VIII.
Art. IX: Diritti di proprietà industriale e copyright
1. Salvo diverso accordo, il Fornitore dovrà fornire i materiali di consumo privi di diritti di proprietà industriale di terzi e diritto d‘autore (di seguito denominato „DPI“) rispetto al paese del luogo di consegna. Se un terzo afferma una rivendicazione giustificata contro il Cliente sulla base di una violazione di un DPI dei materiali di consumo effettuato dal Fornitore ed utilizzati in conformità al contratto, il Fornitore sarà responsabile nei confronti del compratore entro i termini di cui all‘art. VIII N° 2 come segue:
(A) Il Fornitore dovrà scegliere se acquistare, a proprie spese, il diritto di utilizzare i DPI rispetto alle forniture in questione o se modificare le forniture in modo tale da non violare i diritti di proprietà intellettuale o se sostituirli. Qualora ciò sia impossibile per il Fornitore in condizioni ragionevoli, il Cliente può risolvere il contratto o ridurre il prezzo ai sensi delle disposizioni di legge applicabili;
(B) La responsabilità del Fornitore al risarcimento dei danni è disciplinata dall‘art. XII;
(C) Gli obblighi di cui sopra del Fornitore si applicano soltanto se il Cliente (i) informa immediatamente il Fornitore di ogni rivendicazione affermata dal terzo in forma scritta, (ii) non ammette l‘esistenza della violazione e (iii) lascia le misure di protezione e negoziazioni a discrezione del Fornitore. Se il Cliente smette di usare i materiali di consumo per ridurre i danni o per altre buone ragioni, si ha l‘obbligo di segnalare a terzi che nessun riconoscimento della pretesa violazione può discendere da tale utilizzo interrotto.
2. I diritti del Cliente sono esclusi se lo stesso è responsabile per la violazione di diritti di proprietà intellettuale DPI.
3. I diritti del Cliente sono esclusi se la violazione del DPI è causata da comportamenti del Cliente, da un modo di utilizzo non prevedibile dal Fornitore o dalle modifiche apportate dal Cliente o dall’utilizzo dei beni consegnati dal Fornitore insieme a prodotti non forniti da quest’ultimo.
4. Inoltre, con riferimento alle pretese da parte del Cliente ai sensi del precedente Art. IX N° 1A), le previsioni di cui all‘art. VIII N° 4, 5, 8 e 9 si applicano, mutatis mutandis, in caso di violazione di un DPI.
5. Nel caso in cui altri difetti si verifichino, si applicano, mutatis mutandis, le previsione di cui all’‘art. VIII.
6. Altre rivendicazioni del Cliente nei confronti del Fornitore o dei suoi agenti o rivendicazioni superiori alle previsioni di cui al presente art. IX, basate su un difetto di DPI sono espressamente escluse.
Art. X: Adempimento condizionato
1. L’adempimento di questo contratto è subordinato alla non violazione e alla mancanza di sanzioni embarghi o altre sanzioni previste della normativa italiana, tedesca, statunitense o altra legge nazionale, comunitaria o principi internazionali in tema di diritto del commercio estero.
2. Il Cliente deve fornire le informazioni e i documenti necessari ai fini dell‘esportazione, dell’importazione e del trasporto dei beni.
Art. XI: Impossibilità della prestazione, adattamento del contratto
1. Nella misura in cui sia impossibile la consegna, il Cliente ha il diritto di richiedere i danni, a meno che il Fornitore non sia responsabile per l‘impossibilità delle stesse. Il reclamo del Cliente per danni è tuttavia limitato ad un importo pari al 10% del valore della parte delle Forniture che, a causa dell‘impossibilità, non può essere messa a disposizione. Questa limitazione non si applica nel caso di responsabilità per dolo, colpa grave o in caso di perdita di vite umane, lesioni fisiche o danni alla salute. Il diritto del Cliente di risolvere il contratto resta salvo.
2. Se gli eventi, ai sensi dell‘art. IV, N° 2 (a) a (c) modificano sostanzialmente l‘importanza economica o il contenuto delle Forniture o influenzano sensibilmente il volume di affari del Fornitore, il contratto deve essere adattato tenendo conto dei principi di ragionevolezza e di buona fede. Nella misura in cui questo non è giustificabile per motivi economici, il Fornitore ha diritto di recedere dal contratto. Lo stesso vale se i necessari permessi di esportazione non siano concessi o non possano essere utilizzati. Se il Fornitore intende esercitare il diritto di recedere dal contratto, esso ne informa il Cliente senza indebiti ritardi e dopo aver valutato le conseguenze dell’evento. Tale previsione si applica anche se un prolungamento del termine di consegna è già stato concordato con il Cliente.
Art. XII: Altre richieste di danni
1. Se non diversamente previsto dalle presenti Condizioni ZVEI, il Cliente non ha diritto al risarcimento danni di qualsivoglia natura giuridica, compresa la violazione dei doveri derivanti dal contratto o in ipotesi di responsabilità extra contrattuale.
2. Tale previsione non si applica se la responsabilità si basa su:
(A) sulla Legge tedesca sulla responsabilità da prodotto (c.d. “Produkthaftungsgesetz”)
(B) dolo;
(C) colpa grave da parte della proprietà, dei legali rappresentanti o dei dirigenti;
(D) frode;
(E) mancato rispetto di una garanzia concessa;
(F) lesioni colpose alla vita, o alla salute;
(G) violazione di una condizione del contratto definita dalle parti come essenziale. Tuttavia, le richieste di risarcimento dei danni che derivino dalla violazione di una condizione del contratto definita dalle parti come essenziale sarà limitata ai danni prevedibili salvo che ricorra anche una delle ipotesi di cui alle lettere (A) (B), (C), (D), (E), (F).
3. Tale disposizione non implica alcuna inversione dell’onere della prova del danno gravante in capo al Cliente.
Art. XIII: Diritto applicabile e Foro competente
1. Se il Cliente non è un consumatore bensì un professionista, il foro competente in via esclusiva a conoscere tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dalle presenti Condizioni Generali di Vendita HEIDENHAIN sarà quello della sede di HEIDENHAIN. Tuttavia, in deroga a quanto sopra previsto, XXXXXXXXXX avrà sempre la facoltà di adire il foro del Cliente.
2. Le presenti Condizioni Generali di Xxxxxxx XXXXXXXXXX e la loro interpretazione, fatto salvo per quanto diversamente previsto in tema di applicazione della Legge Tedesca, sono disciplinate dalla Legge Italiana, ed è espressamente esclusa l’applicabilità della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili (Convention on Contracts for the International Sale of Goods “CISG“).
Art. XIV: Clausola di salvaguardia del contratto La nullità di una o più disposizioni delle presenti Condizioni non pregiudica la validità delle restanti disposizioni. Questo non si applica laddove risultasse irragionevolmente oneroso per una delle parti la prosecuzione del contratto.
CLAUSOLA SOFTWARE
ARMONIZZATA ALLE CONDIZIONI GENERALI XXXXXXXXXX,
suggerita dalla Associazione Tedesca Costruttori elettrici ed elettronici (=ZVEI), Versione gennaio 2018, tradotta e adattata alla legislazione italiana.
(Il testo originale in lingua tedesca deve considerarsi la versione di riferimento)
1. Ambito di applicazione della clausola software
(A) Questa Clausola Software si applica esclusivamente per la fornitura di software standard per un periodo determinato o indeterminato, come parte o in connessione con il relativo hardware (software di seguito indicato come “Software”), così come per l‘intera fornitura, nella misura in cui la violazione del contratto ha la sua causa nel Software. Inoltre, l‘hardware sarà soggetto esclusivamente alle previsioni delle Condizioni Particolari e Condizioni ZVEI.
(B) Il Firmware non rientra nel concetto di “Software“ così come definito nella presente clausola Software.
(C) Le Condizioni Generali XXXXXXXXXX si applicano alle questioni non specificamente trattate dalla presente clausola Software;
(D) Il Fornitore non si assume alcun obbligo di effettuare servizi di software in virtù di tale clausola Software. Tali servizi richiedono quindi un accordo separato.
2. Documenti
L‘art. 1 No. 2 delle Condizioni ZVEI è integrato come segue: La fornitura dei documenti richiede un separato accordo per iscritto. Se la documentazione deve essere fornita, il termine „Software“ di seguito utilizzato ricomprende anche i documenti.
3. Diritti d‘uso
L‘art. 1 No. 3 delle Condizioni ZVEI è sostituito come segue:
(A) il Fornitore concede al Cliente il diritto non esclusivo di utilizzare il Software. Salvo diversa previsione, il diritto di utilizzo è territorialmente limitato al paese di destinazione dell’hardware e all’interno dei confini dell’Unione Europea e all’interno del territorio di ogni altro Stato firmatario dell’Accordo SEE. Il diritto di utilizzo è limitato al periodo di tempo concordato, in assenza di tale accordo, il diritto di utilizzo è a tempo indeterminato;
(B) le seguenti condizioni supplementari si applicano quando il diritto d’uso è soggetto a un limite temporale: il Cliente deve utilizzare il Software esclusivamente sul relativo hardware indicato nel contratto (ad esempio: scheda prodotto software); in assenza di tale riferimento, l‘uso deve essere limitato al rispettivo hardware fornito insieme al Software. L‘utilizzo del Software su qualsiasi altro dispositivo richiede il previo consenso scritto del Fornitore e, se usato su un dispositivo più potente, dà diritto al Fornitore di richiedere una adeguata remunerazione aggiuntiva; questo non vale, tuttavia, nella misura e per il periodo in cui il Cliente utilizza un dispositivo temporaneo sostituto nell‘ambito di applicazione concordata di utilizzo, a causa di un difetto nel dispositivo fornito;
(C) qualora i documenti del contratto si riferiscono a più di un dispositivo, il Cliente non potrà utilizzare contemporaneamente il Software fornito su più di uno di questi dispositivi (Licenza Singola), salvo non sia stata concessa una Licenza Multipla ai sensi del N° 3 (J) sotto riportato. Nel caso in cui più postazioni di lavoro siano utilizzate con uno specifico apparecchio in cui il Software può essere utilizzato in modo indipendente, la Licenza Singola si applica ad una sola postazione di lavoro;
(D) il Software sarà fornito esclusivamente in formato macchina (codice oggetto);
(E) il Cliente ha il diritto di effettuare una sola copia del Software esclusivamente per fini di backup (copia di backup). Ogni duplicazione ulteriore da parte del Cliente deve essere consentita solo nell’ambito di una Licenza Multipla ai sensi del seguente N° 3 (J);
(F) salvo quanto previsto dall’art. 69 (e) (decompilazione) della Legge tedesca sul Diritto d’Autore, il Cliente non avrà diritto di modificare, decompilare, tradurre, o isolare le parti del Software. Il Cliente non potrà rimuovere il codice alfanumerico o altri codici identificativi dal data medium né trasferire tali codici immodificabili a qualsiasi copia di backup;
(G) il Fornitore concede al Cliente il diritto -che potrà essere revocato per giusta causa- di assegnare il diritto di uso concesso ad esso a soggetti terzi. Il Cliente, al quale il Software non è stato procurato per la rivendita commerciale, trasmette il diritto di utilizzare il Software solo insieme con il dispositivo che ha acquistato in combinazione con il Software dal Fornitore. Se il diritto di uso è trasferito a terzi, il Cliente deve garantire che il diritto d‘uso concesso a terzi non superi la portata dei diritti del Software concessi ai sensi delle presenti Condizioni e il Cliente deve assicurare che il terzo si obblighi a rispettare almeno gli stessi obblighi imposti nelle presenti Condizioni Generali. Nel fare ciò, il Cliente non potrà trattenere copie del Software. Il Cliente non è autorizzato a concedere sub-licenze. Qualora il Cliente fornisca il Software a terzi, il Cliente deve garantire che i requisiti di esportazione esistenti siano rispettati e in ogni caso deve tenere indenne il Fornitore a tale riguardo;
(H) nell’ipotesi in cui il Fornitore relativamente al Software abbia fornito al Cliente solo diritti di uso derivato (software di terzi parti), le disposizioni di cui al presente N° 3 sono modificate e sostituite dalle condizioni di utilizzo concordate tra il Fornitore e colui che gli concede la licenza, nella misura in cui queste ultime vengono riferite al Cliente (come accordo di licenza con l’utente finale) Il Fornitore deve dare avviso al Cliente di tale circostanza e rendere le condizioni di utilizzo disponibili su richiesta del Cliente
(I) nella misura in cui al Cliente viene fornito un prodotto con un Software open source, le disposizioni di cui al presente No. 3 devono essere modificate e superate dalle condizioni di utilizzo indicate nel Software open source. Su richiesta, il Fornitore dovrà trasmettere al Cliente il codice sorgente se ciò è stato concordato nelle condizioni di uso indicate nel Software open source. Il Fornitore dovrà indicare nei documenti contrattuali se si tratta di un Software open source nonché le condizioni relative all‘uso esistenti rendendo tali condizioni disponibili, se richiesto.
(J) l‘utilizzo del Software su più di un dispositivo o simultaneamente su più postazioni di lavoro richiede un separato accordo sul diritto di utilizzo. Lo stesso vale se il Software viene utilizzato in networks e anche se il Software non viene copiato per questi fini. Per quanto riguarda le situazioni sopra citate (di seguito denominata
„Licenze Multiple“) le seguenti disposizioni (aa) e (bb) si applicano in aggiunta e con prevalenza rispetto alle disposizioni del presente No. 3 (A) ad (I):
(aa) La Licenza Multipla richiede che il Fornitore espressamente e per iscritto confermi il numero di copie ammissibili che il Cliente può fare del Software fornito e il numero di dispositivi e/o di postazioni di lavoro su cui il Software può essere utilizzato. La previsione di cui al presente No. 3 (G), seconda paragrafo è applicabile alle Licenze Multiple a condizione che esse siano trasferite dal Cliente a terzi solo nella loro totalità e insieme con tutti i dispositivi su cui è consentito l‘uso del Software. (bb) Il Cliente deve osservare le regole di duplicazione fornite dal Fornitore unitamente alla Licenza Multipla. Il Cliente tiene i registri sull’utilizzo di tutte le copie fatte e, su richiesta, li trasmette al Fornitore.
4. Trasferimento del rischio
L’art. V delle Condizioni ZVEI è modificato come segue:
se il Software viene fornito tramite i mezzi di comunicazione elettronici (ad esempio via Internet), il rischio passa quando il Software lascia la sfera di influenza del Fornitore (ad esempio quando si effettua un download).
5. Ulteriori obblighi di cooperazione del compratore e responsabilità L’art. VI delle Condizioni ZVEI è integrato come segue:
Il Cliente adotta tutte le misure necessarie e ragionevoli per prevenire o limitare i danni attribuibili al Software. In particolare, il Cliente deve effettuare regolarmente copie di backup dei programmi e dati. Nella misura in cui il Cliente per negligenza viola tale obbligo, il Fornitore non sarà responsabile per le conseguenze che ne derivano: ciò vale in particolare per la sostituzione di dati o programmi persi o danneggiati. La disposizione di cui sopra non implica alcuna inversione dell’onere della prova a carico del Cliente.
6. Difetti („i Difetti“)
(1) Nel caso di Software fornito a tempo indeterminato, l‘art. VIII delle Condizioni ZVEI è sostituito dal seguente:
(A) Le contestazioni fondate sui Difetti del Software sono soggette ad una prescrizione di 12 mesi decorrenti dal momento del trasferimento del rischio in capo al Cliente. Il periodo di prescrizione legale si applica in caso di danni cagionati per dolo o colpa grave e in caso di lesione colposa ai danni della persona o della salute. La presente disposizione non si applica qualora periodi più lunghi siano previsti dalla legge, in ossequio all’art. 438 par. 1 no. 2 (edifici e materiale per la costruzione di edifici), art. 634a par.1 No 2 (rovina di edificio) BGB, ovvero nell’ipotesi in cui il Fornitore intenzionalmente o con colpa grave non adempia alle proprie obbligazioni, non dichiari fraudolentemente la presenza di vizi o per mancanza delle qualità promesse. Il diritto di rivalsa per le spese sostenute dal Cliente ai sensi dell’art. 445a. BGB è soggetto a una prescrizione di 12 mesi decorrenti dal momento del trasferimento del rischio al Cliente, a condizione che l‘ultimo contratto del processo di fornitura non sia destinato alla vendita al consumatore. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di sospensione della prescrizione.
(B) Il Software è considerato difettoso solo se il Cliente può dimostrare che ci sono difetti palesi rispetto alle specifiche dello stesso. Un Difetto non si considera esistente se non si manifesta nella ultima versione fornita al Cliente, laddove quest’ultimo abbia ragionevoli possibilità di avvalersene.
(C) La denuncia dei Difetti deve essere comunicata per iscritto, immediatamente senza ritardo e comunque, a pena di decadenza, entro il termine di otto giorni dalla consegna. I Difetti ed il relativo contesto di elaborazione dei dati devono essere descritti il più precisamente possibile nella denuncia.
(D) Le contestazioni sui Difetti non sussistono se riguardano una qualsiasi delle seguenti circostanze:
• discordanze insignificanti dalle caratteristiche concordate;
• solo una minima riduzione dell’utilizzabilità;
• danni dall’uso errato o negligente;
• danni cagionati da circostanze esterne non previste ai sensi del contratto;
• modifiche apportate dal Cliente o da terzi e le conseguenze che ne derivano;
• incompatibilità del Software fornito con il programma elaborazione dati del Cliente.
(E) Nel caso di Software difettoso, al Fornitore dovrà prima essere data l‘opportunità di riparare o sostituire il Software entro un ragionevole periodo di tempo. Il Fornitore ha il diritto di scegliere fra riparazione e sostituzione.
(F) Salvo che il Fornitore scelga diversamente, quest’ultimo corregge il difetto nel Software nel seguente modo:
(aa) il Fornitore provvede alla sua sostituzione per mezzo di un update o un upgrade del Software, se a disposizione del Fornitore o ottenibili con sforzi ragionevoli da parte del Fornitore. Se al Cliente è stata concessa una Licenza Multipla, si può fare un corrispondente numero di copie di update, o, se del caso, di upgrade;
(bb) fino a quando un update, o, se del caso, un upgrade non è fornito, il Fornitore metterà a disposizione dell‘Acquirente una soluzione provvisoria, a condizione che ciò non comporti spese irragionevoli e che il Cliente, a causa del Difetto, non sia in grado di completare il lavoro che non può essere ritardato;
(cc) se il data medium o la documentazione fornita risultano essere difettosi, il diritto del Cliente deve essere limitato a chiedere al Fornitore la sostituzione con una versione non difettosa;
(dd) il Fornitore ha il diritto di scegliere se correggere il difetto nella sede del Cliente o nella sua sede. Se il Fornitore sceglie di correggere il difetto nella sede del Cliente, quest’ultimo deve assicurare che siano disponibili i requisiti hardware e software così come le condizioni operative necessarie (compreso il computing time) e un personale qualificato. Il Cliente deve presentare al Fornitore i documenti e le informazioni di cui dispone e necessarie per la correzione dei Difetti;
(ee) il Cliente deve permettere l‘accesso al Fornitore per la manutenzione a distanza, se richiesto.
(ff) il Cliente non ha alcun diritto di rimborso in relazione alle spese sostenute nel corso di prestazioni supplementari, inclusi costi di viaggio, trasporto, manodopera e materiali, nella misura in cui tali spese sono aumentate perché la Fornitura è stata successivamente spostata in altro luogo rispetto alla sede indicata dal Cliente, a meno che ciò rispecchi l’uso fra le parti. Ciò si applica in ossequio al diritto di rivalsa per le spese sostenute dal Cliente ai sensi dell’art. 445a BGB (diritto di rivalsa) a condizione che l’ultimo contratto della catena di fornitura non sia un contratto di vendita al consumatore.
(gg) il diritto di rivalsa del Cliente nei confronti del Fornitore ai sensi dell’art. 445a. BGB è limitato ai casi in cui il Cliente non abbia concluso un contratto con il proprio cliente finale che ecceda l‘ambito di applicazione della disposizione contrattuale che disciplina i diritti discendenti dalla presenza di Difetti.
(G) Se il difetto non può essere corretto, il Cliente ha il diritto di risolvere il contratto o chiedere la riduzione del prezzo, indipendentemente da qualsiasi richiesta di risarcimento danni che può avere ai sensi dell‘art. XII delle Condizioni ZVEI.
(H) Al momento della denuncia di un Difetto, il Cliente può sospendere i pagamenti in misura ragionevole e tenendo conto del Difetto in questione. Il Cliente, però, può rifiutare i pagamenti solo se il Difetto denunciato è provato al là di ogni ragionevole dubbio. Una denuncia senza motivazione dà diritto al Fornitore al rimborso da parte del Cliente delle spese sostenute.
(I) Le richieste di risarcimento danni devono inoltre essere soggette alle disposizioni dell‘art. XII delle Condizioni ZVEI. Altre pretese e/o denunce di Difetti non indicati nel presente art. N° 6 da parte del Cliente nei confronti del Fornitore o dei suoi agenti sono escluse.
(2) Per il Software fornito solo per un periodo limitato di tempo, l’art. VIII delle condizioni ZVEI è sostituito dalle seguenti previsioni:
(A) Il Software è considerato difettoso soltanto se il Cliente può dimostrare la presenza di difformità rispetto alle specifiche del medesimo. Non si considera Difetto quello che viene superato dalla versione del Software più recente fornita al Cliente, laddove quest’ultimo abbia ragionevoli possibilità di avvalersene.
(B) La denuncia dei Difetti deve essere comunicata per iscritto, immediatamente senza ritardo e comunque, a pena di decadenza, entro il termine di otto giorni dalla consegna. I Difetti ed il relativo contesto di elaborazione dei dati devono essere descritti il più precisamente possibile nella denuncia.
(C) le contestazioni dei Difetti si considerano inesistenti in tutti i seguenti casi:
• discordanze insignificanti dalle caratteristiche concordate;
• solo una minima riduzione dell’utilizzabilità;
• danni dall’uso errato o negligente;
• danni cagionati da circostanze esterne non previste ai sensi del contratto;
• modifiche apportate dal Cliente o da terzi e le conseguenze che ne derivano;
• incompatibilità del Software fornito con il programma elaborazione dati del Cliente.
(D) Nel caso di Software difettoso, al Fornitore dovrà prima essere data l‘opportunità di riparare o sostituire il Software entro un ragionevole periodo di tempo. Il Fornitore ha il diritto di scegliere fra riparazione e sostituzione.
(E) Salvo che il Fornitore scelga diversamente, quest’ultimo corregge il difetto nel Software nel seguente modo:
(aa) Il Fornitore provvede alla sua sostituzione per mezzo di un update o un upgrade del Software, se a disposizione del Fornitore o ottenibili con sforzi ragionevoli da parte del Fornitore. Se al Cliente è stata concessa una Licenza Multipla, si può fare un corrispondente numero di copie di update, o, se del caso, di upgrade;
(bb) Fino a quando un update, o, se del caso, un upgrade non è fornito, il Fornitore metterà a disposizione dell‘Acquirente una soluzione provvisoria, a condizione che ciò non comporti spese irragionevoli e che il Cliente, a causa del Difetto, non sia in grado di completare il lavoro che non può essere ritardato;
(cc) Se il data medium o la documentazione fornita risultano essere difettosi, il diritto del Cliente deve essere limitato a chiedere al Fornitore la sostituzione con una versione non difettosa;
(dd) Il Fornitore ha il diritto di scegliere se correggere il difetto nella sede del Cliente o nella sua sede. Se il Fornitore sceglie di correggere il difetto nella sede del Cliente, quest’ultimo deve assicurare che siano disponibili i requisiti hardware e software così come le condizioni operative necessarie (compreso il computing time) e un personale qualificato. Il Cliente deve presentare al Fornitore i documenti e le informazioni di cui dispone e necessarie per la correzione dei Difetti;
(ee) Il Cliente deve permettere l‘accesso al Fornitore per la manutenzione a distanza, se richiesto.
(F) Se il difetto non può essere corretto, il Cliente ha il diritto di risolvere il contratto o chiedere la riduzione del prezzo, indipendentemente da qualsiasi richiesta di risarcimento danni che può avere ai sensi dell‘art. XII delle Condizioni ZVEI.
(G) Inoltre, le disposizioni dell’art. XII ZVEI si applicano in caso di contestazioni per danni. Ogni altra contestazione sollevata dal Cliente nei confronti del Fornitore o dei suoi agenti ovvero ogni altra contestazione che esorbita da quelle previste al presente articolo, se non sono mosse in relazione a Difetti, sono escluse.
7. Diritti di proprietà industriale e diritto d‘autore
L‘art. IX delle Condizioni ZVEI è modificato come segue:
(1) Salvo diverso accordo, il Fornitore dovrà fornire i beni liberi da diritti industriali e di autore di terze parti (di seguito denominati „DPI“) con riferimento al solo paese del luogo di consegna, o nei confini dei territori dell’Unione Europea, ovvero all’interno del territorio di ogni altro Stato firmatario dell’Accordo SEE. Se una terza parte rivendica un diritto motivato contro il Cliente sulla base di una violazione di un DPI relativo alle forniture eseguite dal Fornitore ed utilizzate in conformità al contratto, il Fornitore sarà responsabile nei confronti del Cliente - nel caso in cui il Software sia fornito per un periodo di tempo indeterminato, entro il termine contrattuale stabilito per Difetti; nel caso in cui il Software sia fornito per un periodo di tempo determinato, entro il termine di prescrizione di legge come segue:
(a) Il Fornitore può scegliere in alternativa se acquistare, a sue proprie spese, il diritto di utilizzare i DPI relativi ai Software interessati, ovvero di modificare o sostituire i Software. Se ciò non fosse ragionevolmente possibile, il Cliente può risolvere il contratto ovvero chiedere una riduzione del prezzo a norma di legge.
(b) I profili di responsabilità per danni del Fornitore sono disciplinati dall’art. XII delle condizioni ZVEI.
(c) Tutte le summenzionate obbligazioni del Fornitore troveranno applicazione solo se il Cliente (i) denunci per iscritto, immediatamente e senza ritardo, ogni contestazione sollevata da terze parti, (ii) non ammetta l‘esistenza di una violazione, (iii) lasci tutte le misure di protezione e di eventuali accordi alla discrezione del Fornitore. Se il Cliente smette di adoperare i beni forniti al fine di limitare i danni o per un’altra giusta causa, è obbligato a comunicare alle terze parti che nessun riconoscimento di presunte infrazione può essere desunto dall’interruzione dell’utilizzo del software.
(2) Le contestazioni del Cliente saranno escluse laddove esso stesso sia stato responsabile dell’infrazione di un DPI.
(3) Le contestazioni del Cliente saranno ugualmente escluse se l’infrazione al DPI è cagionata da specifiche effettuate dallo stesso Cliente, da un utilizzo non corretto e non consigliato dal Fornitore, da modifiche apportate alla beni dal Cliente medesimo, o dall’utilizzo unitamente a prodotti non forniti dal Fornitore.
(4) Inoltre, con riferimento alle pretese da parte del Cliente ai sensi dell’art. 7(1) summenzionato, le previsioni di cui all’art. 6 (1)(e) e 6(1)(h) primo periodo di questa Clausola Software si applicano, mutatis mutandis, nel caso di violazione di DPI.
(5) Laddove si verifichino altri Difetti, le disposizioni dell’art. 6 si applicano mutatis mutandis.
(6) sono escluse tutte le contestazioni mosse dal Cliente nei confronti del Fornitore o dei suoi agenti, che non siano espressamente previste dal presente articolo, sollevate in assenza di giusto titolo.
8. Diritto applicabile e foro competente
Le presenti Condizioni Generali Clausola Software e la loro interpretazione, fatto salvo per quanto diversamente previsto in tema di applicazione della Legge Tedesca, sono disciplinate dalla Legge Italiana. Per ogni controversia derivante dalle presenti Condizioni Generali o ai contratti di vendita conclusi fra le parti sarà esclusivamente competente il foro della sede di HEIDENHAIN; tuttavia, in deroga a quanto sopra, XXXXXXXXXX avrà sempre la facoltà di adire il foro del Cliente.
.................................................
(Firma del Cliente)
Ai sensi dell‘art. 1341 e 1342 cod. civ. con riferimento alle Condizioni Generali HEIDENHAIN il Cliente approva specificamente i seguenti articoli: Premesse; Condizioni Particolari: Art. (1) (Garanzia per malfunzionamento); Art. (3) (Diritto di modifica); Art. (7) (Esonero responsabilità per prodotti non in serie); Art. (9) (Obblighi del Cliente); Art. (10) (Diritto applicabile e Foro competente).
Ai sensi dell‘art. 1341 e 1342 cod. civ. con riferimento alle Condizioni ZVEI il Cliente approva specificamente i seguenti articoli: Art. I: Disposizioni Generali; Art. IV: Termini di consegna, Xxxxxxx; Art. V: Passaggio del rischio; Art. VII: Ricezione delle forniture; Art. VIII: I difetti relativi a qualità; Art. IX: Diritti di proprietà industriale e copyright; Art. XI: Impossibilità della prestazione, adattamento del contratto; Art. XII: Altre richieste di danni; Art. XIII: Diritto applicabile e Foro competente
Ai sensi dell‘art. 1341 e 1342 cod. civ. con riferimento alla Clausola software il Cliente approva specificamente i seguenti articoli: 1. Ambito di applicazione della clausola software; 3. Diritti d‘uso; 4. Trasferimento del rischio; 5. Ulteriori obblighi di cooperazione del compratore e responsabilità; 6. Difetti; 7. Diritti di proprietà industriale e diritto d‘autore; 8. Diritto applicabile e foro competente
.................................................
(Firma del Cliente)
HEIDENHAIN ITALIANA S.r.l.
Xxx Xxxxxx 00
00000 Xxxxxx, Xxxxxx
{ 0227075-1
| 0227075-210