CONDIZIONI GENERALI
CONDIZIONI GENERALI
DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE ELETTRICA IN BASSA TENSIONE
PREMESSA
a) l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, d’ora innanzi denominata -per brevità- anche AEEG, con deliberazione ARG/elt n. 99/08 e successive modifiche ha approvato il Testo Integrato delle Condizioni Tecniche ed Economiche per la Connessione alle Reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (di seguito denominato TICA);
b) in attuazione della sopra menzionata deliberazione, ENEL Distribuzione (di seguito denominata ENEL) ha adottato la “Guida per le connessioni alla rete elettrica di ENEL Distribuzione” pubblicata sul sito internet xxx.xxxx.xx/xx-XX/,(xx seguito denominata GUIDA), con la quale sono state definite le disposizioni generali relative alle modalità e condizioni contrattuali per l’erogazione da parte di ENEL del servizio di connessione alle reti elettriche per impianti di produzione;
c) il TICA prevede che i rapporti tra il gestore di rete interessato alla connessione ed il richiedente ai fini dell’erogazione del servizio di connessione siano regolati da un apposito contratto di connessione;
d) al fine di semplificare la contrattualizzazione di cui al precedente punto XXXX ha predisposto le presenti condizione generali di contratto che vengono inviate unitamente al preventivo per la successiva accettazione da parte del PRODUTTORE.
DEFINIZIONI
AEEG: è l’Autorità per l’Energia Elettrica e il
Gas.
Cabina di consegna: è l’impianto, di cui alla norma CEI 0-16, occorrente per realizzare la connessione del PRODUTTORE .
Codice di Rete: è il “Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete” emanato e periodicamente aggiornato da Terna secondo la normativa vigente .
Connessione: è il collegamento alla rete di un impianto elettrico per il quale sussiste, almeno in un punto la continuità circuitale, senza interposizione di impianti elettrici di terzi, con la rete medesima.
Contratto di connessione in prelievo: è il contratto che disciplina il rapporto tra il distributore ed il titolare del punto di connessione in prelievo in merito al servizio di connessione per i prelievi di energia elettrica dalla rete ENEL.
Contratto per il servizio di trasporto: è il contratto che disciplina il servizio di trasporto in relazione ai prelievi di energia elettrica effettuati sulla rete di distribuzione. GAUDI’: è il sistema di Gestione dell’Anagrafica Unica Degli Impianti di produzione di energia elettrica predisposto da Terna ai sensi del TICA.
Impianto di rete per la connessione: è la porzione di impianto per la connessione di competenza del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi, compresa tra il punto di inserimento sulla rete esistente e il punto di connessione.
Impianto di produzione: è l’insieme del macchinario, dei circuiti, dei servizi ausiliari e degli eventuali carichi per la generazione di energia elettrica; ciascun impianto può essere diviso in una o più sezioni e queste in uno o più gruppi di generazione.
Interventi sulla rete elettrica esistente: interventi in relazione ai quali ENEL può consentire al PRODUTTORE, di gestire l’iter autorizzativo.
Impianto di rete per la connessione comune a più richiedenti : è l’impianto di rete
necessario, in tutto o in parte per la
connessione di più impianti di produzione. Iter autorizzativo: è l’insieme dei procedimenti autorizzativi volti all’acquisizione delle autorizzazioni necessarie alla costruzione ed esercizio dell’impianto di rete per la connessione e delle attività finalizzate all’acquisizione delle relative servitù.
PESSE: è il “Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico” adottato da Terna, ai sensi della deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) del 6 novembre 1979 n.91.
Potenza in immissione: è la potenza massima riportata nel preventivo che il PRODUTTORE può immettere in rete.
PRODUTTORE: la persona fisica o giuridica che è o sarà titolare del Punto di Consegna e che ha la disponibilità dell’impianto di produzione di energia elettrica.
Punto di Consegna o Punto di Connessione: è il confine fisico tra la rete di distribuzione e la porzione di impianto di connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del PRODUTTORE.
Punto di Prelievo: è il punto in cui l’energia elettrica viene prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi da parte del PRODUTTORE. Tale punto può coincidere con il Punto di Consegna.
Regolamento di esercizio: documento contenete le condizioni anche tecniche per l’esercizio dell’impianto di produzione e l’interoperabilità tra il medesimo e la rete di distribuzione come meglio definito dalle norme CEI 0-16.
Sviluppo: è un intervento di espansione o di evoluzione della rete elettrica di distribuzione e/o di trasmissione, motivato, in particolare, dall’esigenza di estendere la rete per consentire la connessione di impianti elettrici di soggetti terzi alla rete medesima.
Terna: è Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale concessionario dell’attività di dispacciamento e trasmissione della rete elettrica.
UP :sono le unità di produzione di energia elettrica che compongono l’impianto di produzione.
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Premesse, allegati e definizioni.
1.1. Le premesse e le definizioni formano parte integrante e sostanziale delle presenti condizioni generali.
1.2. Ai fini e per gli effetti del presente documento, valgono anche le disposizioni contenute nella GUIDA, cui si fa rinvio per quanto non specificamente previsto nelle presenti condizioni generali.
1.3. In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nelle presenti condizioni e quelle contenute nella GUIDA prevalgono le prime.
Art. 2 Oggetto.
2.1. Le presenti condizioni generali disciplinano i rapporti tra ENEL ed il PRODUTTORE relativamente alla connessione in bassa tensione alla rete elettrica degli impianti di produzione.
TITOLO II – OBBLIGHI DELLE PARTI PRIMA DELL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE
Art. 3 Obblighi del PRODUTTORE.
3.1. Il PRODUTTORE, con l’accettazione del
preventivo, si impegna a:
a) rispettare le previsioni contenute nella
GUIDA e nel Regolamento di Esercizio;
b) costruire l’impianto di produzione da connettere alla rete di ENEL, salvo cause di forza maggiore o fatto del terzo, caso fortuito o eventi comunque allo stesso non imputabili;
c) provvedere a tutto quanto necessario a inserire le UP in GAUDI’ e ai successivi aggiornamenti;
d) costruire, previa acquisizione delle eventuali autorizzazioni o permessi, nel rispetto delle regole di buona tecnica, le opere necessarie alla realizzazione fisica della connessione indicate nella specifica tecnica, allegata al preventivo o consegnata in sede di sopralluogo per la redazione del preventivo, nonché di darne comunicazione scritta di completamento a Enel
e) stipulare con Enel contratto per la costituzione di servitù di elettrodotto e/o di cabina qualora l’impianto di rete interessi aree che siano nell’esclusiva proprietà del Produttore;
f) qualora opti di seguire l’iter autorizzativo relativo all’impianto di rete per la connessione e quello per gli eventuali interventi sulla rete elettrica esistente, sottoporre ad ENEL, prima della presentazione dell’istanza di autorizzazione,la relativa documentazione progettuale per la validazione di competenza nonché ottenere a favore di ENEL o volturare in capo a ENEL, con oneri a proprio carico, tutte le autorizzazioni, licenze o permessi inerenti gli impianti di cui sopra rilasciati dalle competenti Amministrazioni ed anche le relative servitù di elettrodotto, consegnando la connessa documentazione, anche tecnica;
g) ad eliminare le eventuali difformità riscontrate da Enel in relazione alle opere necessarie alla realizzazione fisica della connessione realizzate dal PRODUTTORE, dandone comunicazione ad ENEL;
h) nel caso in cui il PRODUTTORE abbia gestito l’iter autorizzativo per l’impianto di rete per la connessione e/o per gli eventuali interventi sulla rete, rimborsare ad ENEL tutti i danni o oneri che la stessa dovesse sopportare per il caso in cui l’impianto di rete e/o l’eventuale intervento sulla rete non siano assistiti , per responsabilità del PRODUTTORE, da provvedimenti autorizzativi legittimi e/o servitù valide ed efficaci, anche nei confronti dei terzi;
i) a non chiedere ad ENEL il risarcimento dei danni per mancata produzione nel caso tale situazione sia conseguenza dell’annullamento di provvedimenti amministrativi ovvero del venir meno delle servitù relative all’impianto di rete per la connessione.
Art. 4 Obblighi di ENEL.
4.1. ENEL, qualora il PRODUTTORE, con l’accettazione del preventivo, scelga di non curare gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative, si attiva per l’acquisizione delle autorizzazioni e permessi eventualmente necessari per la costruzione e l’esercizio dell’impianto di rete per la connessione e/o per gli eventuali interventi sulla rete esistente, dandone la relativa informativa al PRODUTTORE, nel rispetto della tempistica prevista dall’AEEG.
4.2. ENEL, qualora il PRODUTTORE, con l’accettazione del preventivo, scelga di curare gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative dell’impianto di rete e/o per gli eventuali interventi sulla rete esistente, si impegna a:
a) fornire, se non già contenute nel preventivo, tutte le informazioni necessarie per la predisposizione della documentazione che il PRODUTTORE deve presentare per l’ottenimento delle autorizzazioni, permessi e servitù necessari alla costruzione ed esercizio dell’impianto di rete per la connessione che degli eventuali interventi sulla rete elettrica esistente;
b) predisporre, se richiesta dal PRODUTTORE, la documentazione per l’acquisizione delle autorizzazioni, permessi e servitù di cui alla precedente lett. a).
4.3. ENEL, una volta ottenute le autorizzazioni, i permessi e le servitù necessarie alla costruzione dell’impianto di rete per la connessione e/o per gli eventuali interventi sulla rete elettrica esistente, si impegna, nel rispetto dei tempistica prevista dall’AEEG, a realizzare l’impianto di rete per la connessione , salvo casi di forza maggiore, fatto del terzo, caso fortuito o eventi comunque non imputabili ad ENEL. Realizzato l’impianto di rete per la connessione, ENEL ne dà comunicazione al PRODUTTORE.
TITOLO III - EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE
Art. 5 Attivazione e prosecuzione del servizio di connessione.
5.1. In esito alla realizzazione dell’impianto di rete per la connessione e/o degli eventuali interventi sulla rete, ENEL si impegna, nel rispetto di quanto previsto nel presente contratto, ad attivare e mantenere la connessione.
5.2. L’attivazione e la prosecuzione del servizio di connessione sono subordinate al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) che, in relazione ai prelievi di energia elettrica necessari per il funzionamento dell’impianto di produzione ed effettuati nel Punto di consegna ovvero da eventuale altro Punto di prelievo di cui il PRODUTTORE sia titolare, siano stati stipulati gli specifici contratti per la regolamentazione dei prelievi stessi (contratto per il servizio di trasporto e contratto di connessione in prelievo);
b) che le apparecchiature di misura dell’energia prodotta in rete, ove il PRODUTTORE (nei casi previsti dalle disposizioni dell’AEEG) abbia optato per l’installazione a propria cura delle stesse, siano conformi alle prescrizioni delle GUIDA e teleleggibili da ENEL;
c) che il PRODUTTORE abbia stipulato con ENEL il contratto per il servizio di misura , qualora, nei casi previsti dalle disposizioni dell’AEEG; abbia chiesto ad ENEL l’attivazione del servizio;
d) che all’impianto di produzione non sia connesso, salvo quanto previsto dalla normativa vigente, alcun impianto che risulti essere direttamente od indirettamente nella disponibilità di soggetti giuridici diversi dal PRODUTTORE;
e) che il PRODUTTORE abbia sottoscritto il Regolamento di Esercizio BT, rispetti le prescrizioni ivi contenute ed abbia ottenuto l’abilitazione in GAUDI’;
f) che permangano le autorizzazioni, i permessi e le servitù riguardanti la costruzione e l’esercizio dell’impianto di rete di connessione e quelli relativi agli interventi sulla rete elettrica esistente.
Art. 6 Servizio di connessione.
6.1. A seguito dell’attivazione della connessione alla rete dell’impianto di produzione, il PRODUTTORE acquisisce il diritto ad esercire l’impianto in parallelo con la rete ENEL ed ad immettere energia elettrica nella rete ENEL nei limiti della potenza in immissione e nel rispetto:
a) delle prescrizioni tecniche per la connessione stabilite nel preventivo e nel Regolamento di Esercizio;
b) delle condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alla rete stabilite dall’AEEG;
c) regole e obblighi contenuti nel Codice di Rete;
d) delle norme tecniche in vigore (CEI- Comitato Elettrotecnico Italiano).
6.2. Il PRODUTTORE si impegna, inoltre, a:
a) mantenere in stato di perfetta efficienza i propri impianti in modo da non recare danni o disturbi alla rete Enel, agli altri clienti già connessi alla stessa, nonché alle altre reti a cui la rete ENEL è sottesa;
b) impedire, salvo caso di forza maggiore, caso fortuito o fatto del terzo, il danneggiamento di impianti ed apparecchiature di ENEL insistenti su aree di sua proprietà, anche se non esclusiva;
c) adeguare, sostenendo i relativi costi, su richiesta di ENEL e secondo le modalità da questa definite, l’impianto di produzione nei casi in cui interventi di sviluppo della rete elettrica o altre esigenze di tale rete lo rendano necessario per garantire la sicurezza del sistema elettrico;
d) far sì che, nel caso di trasferimento a terzi della titolarità dell’impianto di produzione o comunque in ogni situazione che comporti una modifica del soggetto giuridico che ha la disponibilità dell’impianto di produzione, il nuovo titolare assuma a suo carico le obbligazioni previste nel preventivo, nelle presenti condizioni generali di contratto e nel Regolamento di Esercizio inviando tempestiva comunicazione scritta ad ENEL onde permettere le successive stipulazioni contrattuali con il nuovo titolare dell’impianto di produzione;
e) segnalare, tempestivamente e per iscritto, ad ENEL l’eventuale cessione di ramo di azienda e qualsivoglia situazione e/o operazione societaria che comporti la variazione nella titolarità della connessione
f) non effettuare prelievi di energia elettrica dal Punto di Consegna, qualora non abbia concluso i contratti di cui all’art. 5.2 lett. a);
g) garantire, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, il corretto esercizio e manutenzione delle apparecchiature di misura e degli eventuali apparati di telelettura dallo stesso installate;
h) garantire a ENEL e/o a propri incaricati l’accesso, in qualsiasi momento, ai propri impianti di rete ed all’apparecchiatura di misura.
i) Il PRODUTTORE non può immettere una potenza superiore a quella indicata nel preventivo; in caso di superamento della potenza in immissione in almeno due distinti mesi nell’anno solare da parte del PRODUTTORE, qualora ENEL non proceda alla risoluzione del contratto e ritenga tecnicamente possibile aumentare la potenza in immissione, il PRODUTTORE deve corrispondere gli importi richiesti da Enel in base alle disposizioni dell’AEEG e sottoscrivere, se necessario, nuovo contratto di connessione.
6.3 L’ENEL si impegna a:
a) mantenere in efficienza, nel rispetto della normativa tecnica vigente, l’impianto di rete per la connessione nonché le proprie apparecchiature di misura e telelettura;
b) mantenere attiva la connessione, salvo quanto previsto ai successivi art. 8 e art. 9.
Art. 7 Condizioni particolari per i prelievi.
7.1. Con riferimento ai prelievi di energia effettuati nel Punto di Consegna trova applicazione, per quanto non specificatamente previsto nelle presenti
condizioni generali, quanto stabilito nel contratto di connessione in prelievo.
Art. 8 Limitazioni all’esercizio.
8.1. ENEL potrà imporre limitazioni di esercizio all’impianto del PRODUTTORE, sino alla sospensione del servizio, nel caso di violazione delle presenti condizioni generali, delle disposizioni del Regolamento di Esercizio nonchè nei seguenti casi:
a) qualora siano necessari interventi di Sviluppo e/o adeguamento della rete elettrica, anche in assolvimento degli obblighi derivanti a proprio carico dall’atto di concessione di cui ENEL è titolare;
b) qualora sussistano ragioni di sicurezza e continuità del servizio elettrico;
c) nei casi di mancata interconnessione con altri esercenti o in caso di specifiche disposizioni di TERNA o, ancora, in caso di disposizioni adottate in attuazione del PESSE;
d) per l’espletamento delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete ENEL;
8.2. Nei casi di cui al comma precedente e comunque in ogni caso di limitazioni non imputabili a ENEL, il PRODUTTORE non ha diritto ad alcuna forma di remunerazione, indennizzo o risarcimento; 8.3. Qualora ENEL, per ordine di autorità, o in base alla normativa vigente ovvero in conformità di provvedimenti dell’AEEG (quale ad ad es. la delibera AEEG n. 4/08) debba disalimentare il Punto di Consegna, il PRODUTTORE esonera ENEL da ogni responsabilità per le conseguenti limitazioni o sospensioni di esercizio dell’impianto di produzione.
Art. 9 Cessazione del servizio di connessione.
9.1 Il PRODUTTORE ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento la cessazione del servizio di connessione mediante apposita comunicazione scritta da inviare nel rispetto della tempistica prevista dalle disposizioni dell’AEEG.
9.2. E' riconosciuta ad ENEL la facoltà di cessare il servizio di connessione e, contestualmente, di risolvere di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., il contratto di connessione di cui alle presenti condizioni generali, al verificarsi di anche una soltanto delle circostanze di seguito elencate:
a) inadempimento da parte del PRODUTTORE ad uno degli obblighi previsti nei precedenti articoli 5 e 6;
b) ogni altro comportamento che possa compromettere la sicurezza o la continuità del servizio elettrico.
Art. 10 Efficacia.
10.1 Le presenti condizioni generali diventano vincolanti a decorrere dalla data di ricevimento da parte di ENEL dell’accettazione del preventivo e conservano la loro efficacia per tutta la durata del servizio di connessione.
10.2 In caso di trasferimento a terzi della titolarità o della disponibilità dell’impianto di produzione ovvero in caso di cessione di ramo d’azienda di cui all’art.6.2 lett. d) ed e), il PRODUTTORE rimane vincolato al rispetto di tutte le obbligazioni assunte verso ENEL, rispondendo di ogni danno, diretto ed indiretto, fino a che detti terzi non abbiano assunte nei confronti di ENEL le medesime obbligazioni.
Art. 11 Riservatezza e trattamento dei dati personali.
11.1. Tutte le informazioni di carattere personale, industriale, finanziario, economico, patrimoniale e commerciale, rilasciate dal PRODUTTORE a ENEL sono da considerarsi riservate e non saranno utilizzate da ENEL se non in funzione di attività previste dalla legge o dalle MCC o altrimenti prescritte dalle autorità
competenti. ENEL garantirà al PRODUTTORE il rispetto del segreto d’ufficio e della riservatezza su tutte le informazioni riservate ricevute e non comunicherà dette informazioni a terzi senza il consenso scritto del PRODUTTORE.
11.2. Il PRODUTTORE consente che ENEL possa utilizzare e pubblicare i propri dati, in forma aggregata ed anonima, per l’elaborazione di bilanci, a fini statistici o per altre finalità istituzionali.
11.3. Il PRODUTTORE, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, presta il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione, da parte di ENEL, dei dati riguardanti la connessione - ivi compresi quelli di misura dei prelievi e dei consumi - nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano funzionali all’adempimento di tutti gli obblighi previsti dalle presenti condizioni generali, dalla legge, da regolamenti, da delibere, dalla normativa comunitaria e dalle GUIDA.
11.4 Il PRODUTTORE, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.n.196/2003, acconsente che i dati dallo stesso forniti siano utilizzati per il monitoraggio della qualità del servizio prestato e che gli stessi dati possano essere comunicati, per le medesime finalità, a società controllate o collegate e/o a terzi fornitori di servizi.
Art. 12 Modifiche ed integrazioni alle presenti condizioni generali e clausola di rinvio.
12.1. Integrano automaticamente il presente documento le condizioni obbligatoriamente imposte dalla legge o da provvedimenti dell’ AEEG, di altre pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti.
12.2. Parimenti, si intendono abrogate le condizioni che risultino incompatibili con quanto imposto ai sensi del precedente comma.
12.3. Qualora, a seguito dei provvedimenti del’AEEG non sia possibile la modifica automatica del presenti condizioni generali, ENEL provvederà a formulare le conseguenti clausole integrative o modificative e a renderle note al PRODUTTORE ai fini della successiva sottoscrizione, sempre che necessaria.
12.4 Per quanto non espressamente previsto dalle presenti condizioni generali, le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del TICA.
Art. 13 Cessione del contratto.
13.1. ENEL potrà cedere il contratto ad altra impresa distributrice di energia elettrica ovvero al gestore di rete competente.