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<.. image(Document Cover Page. Document Number: 7035/19 ADD 1. Subject Codes: FRONT 90 COWEB 35. Heading: PROPOSTA. Originator: Xxxxx XXXX XXXXXXXXX, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea. Recipient: Xxxxx XXXXXXXX-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea. Subject: ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Bosnia-Erzegovina. Commission Document Number: COM(2019) 107 final ANNEX. Preceeding Document Number: Not Set. Location: Bruxelles. Date: 1º marzo 2019. Interinstitutional Files: 2019/0057(NLE). Institutional Framework: Consiglio dell'Unione europea. Language: IT. Distribution Code: PUBLIC. GUID: 4836206754942485425_0) removed ..>
Consiglio dell'Unione europea
Fascicolo interistituzionale: 2019/0057(NLE)
Bruxelles, 1º marzo 2019 (OR. en)
7035/19
ADD 1
FRONT 90
COWEB 35
PROPOSTA
Origine: Xxxxx XXXX XXXXXXXXX, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data: 28 febbraio 2019
Destinatario: Xxxxx XXXXXXXX-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.: COM(2019) 107 final ANNEX
Oggetto: ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Bosnia- Erzegovina riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Bosnia-Erzegovina
Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2019) 107 final ANNEX.
All.: COM(2019) 107 final ANNEX
7035/19 ADD 1 sp
JAI.1 IT
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 28.2.2019
COM(2019) 107 final ANNEX
ALLEGATO
della
proposta di decisione del Consiglio
relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Bosnia- Erzegovina riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Bosnia-Erzegovina
ALLEGATO ACCORDO
tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Bosnia-Erzegovina
L'UNIONE EUROPEA,
e la BOSNIA-ERZEGOVINA
di seguito denominate le "parti",
CONSIDERANDO che possono verificarsi situazioni in cui l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (di seguito "Agenzia") coordina la cooperazione operativa tra gli Stati membri dell'UE e la Bosnia-Erzegovina, anche sul territorio della Bosnia-Erzegovina,
CONSIDERANDO che è opportuno stabilire un quadro giuridico nella forma di un accordo sullo status per le situazioni in cui i membri delle squadre dell'Agenzia dispongano di poteri esecutivi sul territorio della Bosnia-Erzegovina,
CONSIDERANDO che tutte le azioni dell'Agenzia sul territorio della Bosnia-Erzegovina dovrebbero rispettare pienamente i diritti fondamentali,
SOTTOLINEANDO che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità dell'Unione europea e della Bosnia-Erzegovina derivanti dall'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra la Comunità europea e la Bosnia- Erzegovina,
HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL SEGUENTE ACCORDO:
Articolo 1
Ambito di applicazione dell'accordo
1. Il presente accordo riguarda tutti gli aspetti necessari all'esecuzione delle azioni dell'Agenzia che possano svolgersi nel territorio della Bosnia-Erzegovina e nel cui ambito i membri delle squadre dell'Agenzia dispongano di poteri esecutivi conformemente alla legislazione della Bosnia-Erzegovina.
2. Il presente accordo si applica esclusivamente nel territorio della Bosnia-Erzegovina o in sue parti.
3. L'accordo e qualsiasi atto compiuto in sua applicazione dalle parti o a loro nome, ivi compresa la definizione dei piani operativi o la partecipazione a operazioni transfrontaliere, non incidono in alcun modo sullo status e sulla delimitazione ai sensi del diritto internazionale dei rispettivi territori della Bosnia-Erzegovina e degli Stati membri dell'Unione europea.
Articolo 2 Definizioni
Ai fini del presente accordo si intende per:
(1) "azione": un'operazione congiunta, un intervento rapido alle frontiere o un'operazione di rimpatrio;
(2) "operazione congiunta": l'azione intesa a contrastare l'immigrazione illegale o la criminalità transfrontaliera, ovvero intesa a fornire una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere comuni della Bosnia-Erzegovina con uno Stato membro e svolta nel territorio della Bosnia-Erzegovina;
(3) "intervento rapido alle frontiere": l'azione condotta per un periodo limitato nel territorio della Bosnia-Erzegovina, per far fronte rapidamente a sfide specifiche e sproporzionate alle sue frontiere comuni con uno Stato membro;
(4) "operazione di rimpatrio": l'operazione coordinata dall'Agenzia che implichi un rinforzo tecnico e operativo fornito da uno o più Stati membri, nell'ambito della quale rimpatriandi provenienti da uno o più Stati membri sono rimpatriati in Bosnia- Erzegovina in modo forzato o su base volontaria in linea con l'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina;
(5) "controllo di frontiera": l'attività di controllo delle persone svolta alla frontiera in risposta esclusivamente all'intenzione di attraversare la frontiera o al suo effettivo attraversamento e indipendentemente da qualunque altra ragione, e che consiste in verifiche di frontiera presso i valichi di frontiera e nella sorveglianza della frontiera tra i valichi;
(6) "membro di una squadra": un membro del personale dell'Agenzia oppure un membro di una squadra di guardie di frontiera degli Stati membri partecipanti, ivi comprese le guardie di frontiera distaccate dagli Stati membri presso l'Agenzia per essere
impiegate durante un'azione; può comprendere altro personale competente le cui funzioni sono definite nel piano operativo. Le persone facenti parte del personale locale non sono considerate membri di una squadra;
(7) "Stato membro": uno Stato membro dell'Unione europea;
(8) "Stato membro di appartenenza": lo Stato membro al quale appartiene un membro di una squadra che esercita le funzioni di guardia di frontiera o altre funzioni pertinenti;
(9) "dati personali": qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
(10) "Stato membro partecipante": lo Stato membro che partecipa a un'azione in Bosnia- Erzegovina fornendo attrezzatura tecnica, guardie di frontiera e altro personale competente nell'ambito della squadra;
(11) "Agenzia": l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera istituita con regolamento (UE) 2016/1624.
Articolo 3 Piano operativo
Per ciascuna operazione congiunta o intervento rapido alle frontiere l'Agenzia redige un piano operativo in stretta consultazione con le autorità competenti della Bosnia-Erzegovina. Il piano, assentito dallo Stato membro o dagli Stati membri confinanti con l'area operativa, è convenuto tra l'Agenzia e la polizia di frontiera della Bosnia-Erzegovina. Il piano definisce nel dettaglio gli aspetti organizzativi e procedurali dell'operazione congiunta o dell'intervento rapido alle frontiere, includendo una descrizione e una valutazione della situazione, lo scopo operativo e gli obiettivi, il concetto operativo, il tipo di attrezzatura tecnica necessaria, il piano attuativo, la cooperazione con altri paesi terzi, altri organi, organismi e servizi dell'Unione europea o con organizzazioni internazionali, le disposizioni relative al rispetto dei diritti fondamentali compresa la protezione dei dati personali, la struttura di coordinamento, comando, controllo, comunicazione e presentazione di relazioni, le modalità organizzative e la logistica, la valutazione e gli aspetti finanziari dell'operazione congiunta o dell'intervento
rapido alle frontiere. La valutazione dell'operazione congiunta o dell'intervento rapido alle frontiere compete congiuntamente alla polizia di frontiera della Bosnia-Erzegovina e all'Agenzia.
Articolo 4
Compiti e competenze dei membri della squadra
1. I membri della squadra hanno l'autorità di svolgere i compiti e di esercitare i poteri esecutivi richiesti per il controllo di frontiera e le operazioni di rimpatrio.
2. I membri della squadra rispettano le disposizioni legislative e regolamentari della Bosnia-Erzegovina.
3. I membri della squadra possono svolgere compiti ed esercitare competenze nel territorio della Bosnia-Erzegovina esclusivamente sotto il controllo e, di norma, in presenza della polizia di frontiera o di altro personale competente di tale paese, salvo in circostanze eccezionali definite nel piano operativo. La polizia di frontiera della Bosnia-Erzegovina impartisce, se del caso, istruzioni alla squadra in conformità con il piano operativo. La polizia di frontiera della Bosnia-Erzegovina può autorizzare i membri della squadra ad agire per suo conto in linea con le eccezioni previste nel piano operativo.
L'Agenzia, tramite il suo funzionario di coordinamento, può comunicare alla polizia di frontiera della Bosnia-Erzegovina il suo parere sulle istruzioni impartite alla squadra. In tal caso la polizia di frontiera della Bosnia-Erzegovina tiene conto di tale parere e lo segue nella misura del possibile.
4. I membri della squadra indossano le proprie uniformi nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze. Sull'uniforme portano inoltre un'identificazione personale visibile e un bracciale blu con il distintivo dell'Unione europea e dell'Agenzia. Per essere identificabili dalle autorità nazionali della Bosnia- Erzegovina, i membri della squadra sono sempre muniti del documento di accreditamento di cui all'articolo 6.
5. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri della squadra possono portare le armi di ordinanza, le munizioni e l'equipaggiamento autorizzati in conformità della legislazione nazionale dello Stato membro di appartenenza e della Bosnia-Erzegovina. Prima dell'impiego dei membri della
squadra, la polizia di frontiera della Bosnia-Erzegovina informa l'Agenzia in merito alle armi di ordinanza, alle munizioni e all'equipaggiamento autorizzati e alle relative condizioni d'uso. L'Agenzia comunica in anticipo alla polizia di frontiera della Bosnia-Erzegovina l'elenco delle armi di ordinanza dei membri della squadra, vale a dire le informazioni concernenti il tipo e il numero di serie delle armi e il tipo e il quantitativo di munizioni.
6. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri della squadra sono autorizzati a ricorrere all'uso della forza, incluso l'uso delle armi di ordinanza, delle munizioni e dell'equipaggiamento, con il consenso dello Stato membro di appartenenza e della polizia di frontiera della Bosnia-Erzegovina, alla presenza delle guardie di frontiera o di altro personale competente della polizia di frontiera della Bosnia-Erzegovina e conformemente alla legislazione nazionale della Bosnia-Erzegovina. La polizia di frontiera della Bosnia-Erzegovina può autorizzare i membri della squadra a usare la forza in assenza delle sue guardie di frontiera o di altro suo personale competente conformemente alle disposizioni pertinenti dell'articolo 4, paragrafo 3.
7. Su richiesta dei membri della squadra e qualora ciò sia necessario a conseguire gli obiettivi operativi specificati nel piano operativo, la Bosnia-Erzegovina può fornire dati ricavati dalle sue banche dati nazionali. I dati sono usati conformemente alla legislazione sulla protezione dei dati personali e alla legislazione sulla protezione delle informazioni classificate.
Articolo 5
Privilegi e immunità dei membri della squadra
1. I documenti, la corrispondenza e i beni dei membri della squadra godono dell'inviolabilità, salvo in caso di provvedimenti esecutivi consentiti ai sensi del paragrafo 7.
2. I membri della squadra godono dell'immunità dalla giurisdizione penale della Bosnia-Erzegovina per quanto concerne gli atti da essi compiuti nell'esercizio di funzioni ufficiali nel corso delle azioni svolte in conformità con il piano operativo.
Il direttore esecutivo dell'Agenzia e l'autorità competente dello Stato membro di appartenenza sono immediatamente informati di ogni presunto reato commesso da un membro della squadra. Prima dell'avvio del procedimento dinanzi al giudice, il
direttore esecutivo dell'Agenzia, dopo attenta considerazione di quanto esposto dall'autorità competente dello Stato membro di appartenenza e dalle autorità competenti della Bosnia-Erzegovina, agisce rapidamente e certifica al suddetto giudice se l'atto in questione è stato compiuto nell'esercizio di funzioni ufficiali nel corso delle azioni svolte in conformità con il piano operativo. In attesa della certificazione del direttore esecutivo dell'Agenzia, l'Agenzia e lo Stato membro di appartenenza si astengono dall'adottare qualsiasi misura che possa compromettere l'eventuale successiva azione penale delle autorità competenti della Bosnia- Erzegovina nei confronti del membro della squadra.
Se l'atto è stato compiuto nell'esercizio di funzioni ufficiali, il membro della squadra gode dell'immunità dalla giurisdizione penale della Bosnia-Erzegovina per quanto concerne gli atti compiuti nel corso e ai fini dell'esercizio di funzioni ufficiali nel corso delle azioni svolte in conformità con il piano operativo.
3. I membri della squadra godono dell'immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa della Bosnia-Erzegovina per quanto concerne tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio di funzioni ufficiali nel corso delle azioni svolte in conformità con il piano operativo. Il direttore esecutivo dell'Agenzia e l'autorità competente dello Stato membro di appartenenza sono immediatamente informati di ogni procedimento civile avviato nei confronti di un membro della squadra dinanzi a un giudice della Bosnia-Erzegovina. Prima dell'avvio del procedimento dinanzi al giudice, il direttore esecutivo dell'Agenzia, dopo attenta considerazione di quanto esposto dall'autorità competente dello Stato membro di appartenenza e dalle autorità competenti della Bosnia-Erzegovina, agisce rapidamente e certifica al suddetto giudice se l'atto in questione è stato compiuto da membri della squadra nell'esercizio di funzioni ufficiali nel corso delle azioni svolte in conformità con il piano operativo.
Se l'atto è stato compiuto nell'esercizio di funzioni ufficiali, il membro della squadra gode dell'immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa della Bosnia- Erzegovina per quanto concerne gli atti compiuti nel corso e ai fini dell'esercizio di funzioni ufficiali nel corso delle azioni svolte in conformità con il piano operativo.
4. Lo Stato membro di appartenenza può, se del caso, rinunciare all'immunità dalla giurisdizione penale, civile e amministrativa della Bosnia-Erzegovina per i membri della squadra. Tale rinuncia deve sempre essere espressa.
5. I membri della squadra che siano testimoni possono essere obbligati dalle autorità competenti della Bosnia-Erzegovina, nel pieno rispetto delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3, a rendere testimonianza in conformità delle disposizioni procedurali della Bosnia-Erzegovina.
6. La Bosnia-Erzegovina è responsabile degli eventuali danni causati da un membro di una squadra nell'esercizio di funzioni ufficiali nel corso delle azioni svolte in conformità con il piano operativo.
In caso di danni causati da negligenza grave o comportamento doloso o qualora l'atto non sia stato commesso da un membro della squadra di uno Stato membro partecipante nell'esercizio di funzioni ufficiali, la Bosnia-Erzegovina può richiedere, tramite il direttore esecutivo, che lo Stato membro partecipante in questione risarcisca i danni.
In caso di danni causati da negligenza grave o comportamento doloso o qualora l'atto non sia stato commesso da un membro della squadra che appartiene al personale dell'Agenzia nell'esercizio di funzioni ufficiali, la Bosnia-Erzegovina può richiedere che l'Agenzia risarcisca i danni.
Né la Bosnia-Erzegovina, né lo Stato membro partecipante, né l'Agenzia sono responsabili di eventuali danni cagionati in Bosnia-Erzegovina per cause di forza maggiore.
7. Nessun provvedimento esecutivo può essere preso nei confronti di un membro della squadra, salvo quando a suo carico è avviato un procedimento penale o civile non connesso con le sue funzioni ufficiali.
I beni dei membri della squadra, certificati dal direttore esecutivo dell'Agenzia come necessari per l'esercizio delle loro funzioni ufficiali, non possono essere oggetto di sequestro in esecuzione di una sentenza, decisione o ordinanza. Nei procedimenti civili i membri della squadra non sono soggetti ad alcuna limitazione della libertà personale né ad altre misure restrittive.
8. L'immunità dei membri della squadra dalla giurisdizione della Bosnia-Erzegovina non li esenta dalle giurisdizioni dei rispettivi Stati membri di appartenenza.
9. I membri della squadra, per quanto riguarda le prestazioni rese per conto dell'Agenzia, sono esentati dalle norme di sicurezza sociale in vigore in Bosnia- Erzegovina.
10. I membri della squadra sono esenti da qualunque forma di imposizione in Bosnia- Erzegovina sulle retribuzioni e sugli emolumenti loro versati dall'Agenzia o dagli Stati membri di appartenenza, nonché su ogni entrata percepita al di fuori della Bosnia-Erzegovina.
11. La Bosnia-Erzegovina, in base alle disposizioni legislative e regolamentari che può adottare, concede l'ingresso di oggetti destinati all'uso personale dei membri della squadra e l'esenzione dal pagamento di dazi doganali, tasse ed altri dazi o oneri applicabili all'importazione di merci, diversi dagli oneri per l'immagazzinamento, il trasporto e altri servizi analoghi, in relazione a tali oggetti. La Bosnia-Erzegovina autorizza altresì l'esportazione di tali oggetti.
12. Il bagaglio personale dei membri della squadra può essere ispezionato esclusivamente qualora sussistano fondati motivi di ritenere che detto bagaglio contenga oggetti non destinati all'uso personale, oppure oggetti la cui importazione o esportazione sia proibita dalla legislazione o soggetta alle norme di quarantena della Bosnia-Erzegovina. L'ispezione di detto xxxxxxxx personale avviene solo alla presenza del membro o dei membri della squadra interessati o di un rappresentante autorizzato dell'Agenzia.
Articolo 6 Documento di accreditamento
1. L'Agenzia, in collaborazione con la Bosnia-Erzegovina, rilascia ai membri della squadra un documento redatto nella lingua o nelle lingue ufficiali della Bosnia- Erzegovina e in una lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione europea, che identifica il titolare nei confronti delle autorità nazionali della Bosnia-Erzegovina e ne attesta il diritto di svolgere i compiti e di esercitare le competenze di cui all'articolo 4 del presente accordo e al piano operativo. Nel documento figurano i seguenti dati di ciascun membro: nome e cittadinanza; grado o funzione; una fotografia digitale recente e i compiti che è autorizzato a svolgere durante la missione; data di rilascio e data di scadenza del documento.
2. Il documento di accreditamento in corso di validità, in combinazione con un documento di viaggio valido, conferisce al titolare il diritto di entrare e di soggiornare in Bosnia-Erzegovina senza l'obbligo di visto o altra autorizzazione preliminare.
3. Il documento di accreditamento è restituito all'Agenzia al termine dell'azione.
Articolo 7 Diritti fondamentali
1. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri della squadra rispettano pienamente i diritti e le libertà fondamentali, segnatamente l'accesso alle procedure di asilo, la dignità umana, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà, il principio di non respingimento e il divieto delle espulsioni collettive, i diritti del minore e il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, non esercitano nessuna forma di discriminazione arbitraria verso le persone, comprese le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età, l'orientamento sessuale o l'identità di genere. Qualsiasi misura che interferisca con i diritti e le libertà fondamentali presa nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze è proporzionata agli obiettivi perseguiti dalla misura stessa e rispetta l'essenza di tali diritti e libertà.
2. Ciascuna parte predispone un meccanismo di denuncia per i casi di presunta violazione dei diritti fondamentali di cui si sia reso responsabile il proprio personale nell'esercizio di funzioni ufficiali nel corso di un'operazione congiunta, di un intervento rapido alle frontiere o di un'operazione di rimpatrio nel quadro del presente accordo.
Articolo 8 Trattamento dei dati personali
1. Si procede al trattamento di dati personali solo qualora ciò sia necessario e proporzionato per l'applicazione del presente accordo da parte della Bosnia- Erzegovina, dell'Agenzia o degli Stati membri partecipanti.
2. Il trattamento di dati personali da parte della Bosnia-Erzegovina è soggetto alla legislazione nazionale di tale paese.
3. Al trattamento di dati personali per scopi amministrativi a cura dell'Agenzia e dello o degli Stati membri partecipanti, anche in caso trasferimento di dati personali alla Bosnia-Erzegovina, si applicano il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, e le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001 da parte dell'Agenzia di cui all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1624.
4. Nell'eventualità che il trattamento implichi il trasferimento di dati personali, gli Stati membri e l'Agenzia indicano, al momento di tale trasferimento di dati personali alla Bosnia-Erzegovina, le eventuali limitazioni al loro accesso o uso, in termini generali o specifici, anche per quanto concerne il trasferimento, la cancellazione o la distruzione. Qualora tali limitazioni si rendano necessarie dopo il trasferimento dei dati personali, essi ne informano la Bosnia-Erzegovina.
5. L'Agenzia, gli Stati membri partecipanti e la Bosnia-Erzegovina possono trattare i dati personali raccolti per scopi amministrativi durante l'azione, conformemente alla legislazione applicabile in materia di protezione dei dati.
6. L'Agenzia, gli Stati membri partecipanti e la Bosnia-Erzegovina stabiliscono una relazione comune sull'applicazione dei paragrafi da 1 a 5 del presente articolo alla fine di ciascuna azione. La relazione è inviata alle autorità competenti della Bosnia- Erzegovina e al responsabile dei diritti fondamentali e al responsabile della protezione dei dati dell'Agenzia, che riferiscono al suo direttore esecutivo.
Articolo 9
Sospensione o cessazione dell'azione
1. Il direttore esecutivo dell'Agenzia può sospendere o porre fine all'azione, dopo averne informato per iscritto la Bosnia-Erzegovina, se la Bosnia-Erzegovina non ha
rispettato le disposizioni dell'accordo o del piano operativo. Può trattarsi di casi come la mancata conformità al piano operativo delle istruzioni impartite alla squadra.
Il direttore esecutivo ne comunica i motivi alla polizia di frontiera della Bosnia- Erzegovina.
2. La polizia di frontiera della Bosnia-Erzegovina può sospendere o porre fine all'azione, dopo averne informato per iscritto l'Agenzia, se questa o uno degli Stati membri partecipanti non ha rispettato le disposizioni dell'accordo o del piano operativo. La polizia di frontiera della Bosnia-Erzegovina ne comunica i motivi all'Agenzia.
3. In particolare il direttore esecutivo dell'Agenzia o la polizia di frontiera della Bosnia- Erzegovina può sospendere o porre fine all'azione nei casi in cui siano violati diritti umani, il principio di non respingimento o norme di protezione dei dati.
4. La cessazione dell'azione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dall'applicazione del presente accordo o del piano operativo prima della cessazione.
Articolo 10 Controversie e interpretazione
1. Tutte le questioni relative all'applicazione dell'accordo sono esaminate congiuntamente dai rappresentanti della polizia di frontiera della Bosnia-Erzegovina e dell'Agenzia, che consultano lo Stato membro o gli Stati membri confinanti con la Bosnia-Erzegovina.
2. Se non si giunge a una composizione ai sensi del paragrafo 1, le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono esaminate esclusivamente per via negoziale tra la Bosnia-Erzegovina e la Commissione europea, che consulta gli Stati membri confinanti con la Bosnia-Erzegovina.
Articolo 11
Entrata in vigore, durata, sospensione e denuncia dell'accordo
1. Il presente accordo è approvato dalle parti conformemente alle rispettive procedure giuridiche interne.
2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche interne di cui al paragrafo 1.
3. Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato. Il presente accordo può essere denunciato o sospeso con accordo scritto tra le parti o unilateralmente da ciascuna delle parti. In quest'ultimo caso, la parte che intende denunciare o sospendere l'accordo notifica tale intenzione per iscritto all'altra parte tramite i canali diplomatici. L'accordo prende fine il primo giorno del secondo mese successivo al mese della notifica.
4. Le notifiche ai sensi del presente articolo sono inviate, nel caso dell'Unione europea, al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, e, nel caso della Bosnia- Erzegovina, al ministero degli Affari esteri della Bosnia-Erzegovina.
Fatto a [...] il [...]
in duplice esemplare, nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese, bosniaca, croata e serba, tutti i testi facenti ugualmente fede.
In caso di divergenza tra versioni linguistiche facenti fede, prevale la versione in lingua inglese.
Firme:
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ISLANDA, ALLA NORVEGIA, ALLA SVIZZERA E AL LIECHTENSTEIN
Le parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono l'Unione europea alla Norvegia, all'Islanda, alla Svizzera e al Liechtenstein, segnatamente in virtù degli accordi del 18 maggio 1999 e del 26 ottobre 2004 sull'associazione di detti paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.
Di conseguenza è auspicabile che le autorità della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera e del Liechtenstein, da un lato, e le autorità della Bosnia-Erzegovina, dall'altro, concludano quanto prima accordi bilaterali sulle azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Bosnia-Erzegovina a condizioni analoghe a quelle del presente accordo.
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFI 2 E 3
Le parti contraenti prendono atto del fatto che l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera può aiutare la Bosnia-Erzegovina a controllare efficacemente le sue frontiere con qualsiasi paese che non sia membro dell'Unione europea con mezzi diversi dall'invio delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea con poteri esecutivi, quali: rafforzamento delle capacità, formazione, analisi dei rischi, invio di esperti senza poteri esecutivi presso i valichi di frontiera.