CONTRATTO-QUADRO DI SERVIZIO TRA REGIONE LAZIO E LAZIOcrea S.p.A.
CONTRATTO-QUADRO DI SERVIZIO TRA REGIONE LAZIO E LAZIOcrea S.p.A.
L’anno duemilaventuno, il giorno 29 del mese di dicembre, in Roma, nella sede legale della Regione Lazio, sono presenti:
Regione Lazio, con sede in xxx Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx x. 0 - 00000 Xxxx (XX), Cod. Fisc. e P.IVA 80143490581, rappresentata dal Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Padova (PD) il 29/12/1979, domiciliato per la carica presso la suddetta sede, giusti i poteri conferitigli con Deliberazione della Giunta Regionale n. 605 del 08/09/2020;
E
LAZIOcrea S.p.A., a Socio Unico Regione Lazio, con sede in xxx xxx Xxxxxxxx x. 000 - 00000 Xxxx (XX), Cod. Fisc. e P.IVA 13662331001, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx, nato a Roma (RM) il 20/09/1970, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusti i poteri conferitigli dal vigente statuto sociale e dalla Delibera del Consiglio di Amministrazione del 02/07/2020;
PREMESSO CHE
a) la Regione Lazio ha costituito la società per azioni a capitale interamente regionale, denominata “LAZIOcrea S.p.A.”;
b) LAZIOcrea S.p.A. opera nei confronti della Regione Lazio secondo le modalità dell’in
house providing e, nel rispetto delle direttive regionali in materia di esercizio del controllo analogo, è soggetta ai poteri di programmazione, di indirizzo strategico- operativo e di controllo dell’Amministrazione regionale, analogamente a quelli che
quest’ultima esercita sui propri uffici e servizi, fatta salva l’autonomia della Società
stessa nella gestione, a proprio esclusivo rischio, dell’attività imprenditoriale e nell’organizzazione dei mezzi necessari al perseguimento dei propri fini statutari;
c) con Deliberazione della Giunta regionale n. 49 del 23/02/2016, la Regione Lazio ha emanato una normativa in ordine al sistema di controllo analogo sulle proprie società in house, dettando procedure e regole omogenee ed uniformi a cui le stesse devono attenersi, nonché le norme di comportamento rivolte ai rappresentanti regionali all'interno degli organi di amministrazione delle società controllate;
d) l’art. 1.3 dello Statuto della LAZIOcrea S.p.A., da ultimo approvato con Deliberazione
della Giunta Regionale n. 251 del 29/05/2018 e con Deliberazione dell’Assemblea
Straordinaria dei Soci del 05/06/2018, prevede espressamente che i rapporti tra la Regione Lazio e la Società siano regolati da uno o più contratti di servizio, da stipulare sulla base dei criteri e dei contenuti predefiniti dalla Giunta Regionale, in conformità al D.Lgs. n. 50/2016 e ai principi generali enucleati dalla giurisprudenza europea e nazionale in materia di società in house;
e) la Direzione regionale Centrale Acquisti ha formalmente il compito di gestire il rapporto contrattuale con LAZIOcrea S.p.A. e di svolgere le attività di controllo e
monitoraggio dei servizi prestati da quest’ultima alle diverse strutture della Giunta regionale;
f) con Deliberazione della Giunta Regionale n. 498 del 04/08/2016, come integrata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 891 del 19/12/2017, la Regione Lazio ha quindi definito i criteri per l’impostazione di un Contratto-quadro di servizio per
regolare i rapporti con la LAZIOcrea S.p.A., approvando il relativo schema;
g) conseguentemente, in data 29/12/2017, le Parti hanno provveduto a stipulare un Contratto-Quadro di Servizio con riferimento agli anni 2018-2021 per regolare i reciproci rapporti (Reg. Cron. n. 20018/303 del 10/01/2018), in conformità con quanto previsto nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 891 del 19/12/2017;
h) con Deliberazione della Giunta Regionale n. 952/2021 la Regione Lazio ha quindi definito i criteri per l’impostazione di un Contratto-quadro di servizio per regolare i rapporti con la LAZIOcrea S.p.A. con riferimento agli anni 2022-2026, approvando il
relativo schema;
CONSIDERATO CHE
I. la scadenza del predetto Contratto-Quadro di Servizio è prevista per il 31/12/2021 e si rende pertanto necessario stipulare un nuovo Contratto-Quadro per il successivo periodo di analoga durata a quello attualmente vigente;
II. le Parti, alla luce della implementazione dei compiti istituzionali attribuiti alla LAZIOcrea S.p.A. ed anche dell’esperienza maturata nel corso della vigenza del citato Contratto-Quadro di Servizio, intendono rinnovare la disciplina delle modalità
di espletamento dei servizi affidati e da affidare direttamente alla Società stessa, con particolare riferimento a quelli di:
- supporto tecnico-amministrativo, organizzativo e gestionale, connessi all’esercizio delle funzioni amministrative regionali, ivi compresa la valorizzazione
e promozione del territorio e di compendi immobiliari del patrimonio storico, artistico e culturale;
- progettazione, realizzazione e gestione della strategia regionale di Agenda Digitale, incluso il Sistema Informativo Regionale;
- formazione, aggiornamento, qualificazione e perfezionamento professionale del personale dell’Amministrazione regionale e degli altri soggetti pubblici da quest’ultima individuati;
- Organismo Intermedio e di Soggetto Attuatore di interventi co-finanziati dall’Unione Europea, ai sensi della vigente disciplina comunitaria in materia;
III. la LAZIOcrea S.p.A., con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 17/12/2021, preso atto dell'indirizzo espresso dalla Regione Lazio con la D.G.R. n. 952/2021, ha conferito mandato al Presidente e legale rappresentante p.t. di procedere alla stipula del nuovo Contratto-Quadro di Servizio, in sostituzione del precedente Xxxxxxxxx- Xxxxxx xx Xxxxxxxx xxx 00/00/0000 (Xxx. Xxxx. n. 20018/303 del 10/01/2018) e di provvedere a tutti gli atti conseguenti e necessari;
CONSIDERATO ALTRESÌ CHE
con le parole in corsivo, di seguito elencate, le parti contraenti intendono far riferimento
a quanto a fianco di ciascuna indicato:
− “Amministrazione” o “Regione”: la Regione Lazio;
− “Centrale Acquisti”: la Direzione regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio;
− “Società”: la LAZIOcrea S.p.A.;
− “Parti”: la Regione Lazio e la LAZIOcrea S.p.A., sottoscrittori del Contratto (singolarmente, “Parte”);
− “Contratto”: il presente Contratto-quadro di servizio stipulato tra le Parti;
− “POA”: il Piano Operativo Annuale della LAZIOcrea S.p.A.;
− “DEFR”: il Documento di Economia e Finanza della Regione Lazio;
− “Strutture regionali”: Presidenza, Direzione generale, Direzioni, Aree, Servizi, Funzioni e Uffici della Giunta Regionale;
− “Progetti Speciali”: progetti di rilevante interesse regionale, approvati da specifiche deliberazioni della Giunta Regionale e disciplinati da apposti accordi.
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE E RAPPRESENTATE
Convengono e stipulano quanto segue
Articolo 1 (Premesse ed atti richiamati)
1. Le premesse di cui sopra e gli atti ivi richiamati, così come quelli richiamati nella restante parte del Contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso, ancorché non materialmente allegati a quest’ultimo.
Articolo 2 (Oggetto e durata)
1. Il Contratto sostituisce integralmente il precedente Xxxxxxxxx-Xxxxxx xx Xxxxxxxx xxx 00/00/0000 (Xxx. Xxxx. n. 20018/303 del 10/01/2018), e definisce e disciplina i rapporti per la realizzazione dei servizi richiesti dalla Regione e accettati dalla Società, ferma restando la possibilità di disciplinare con specifici accordi le condizioni e le modalità di esecuzione dei progetti speciali approvati dalla Giunta Regionale e finanziati con apposite determinazioni regionali. In ogni caso, gli interventi previsti nei Programmi Operativi Regionali, finanziati o co-finanziati con
fondi strutturali dell’Unione Europea, saranno oggetto di apposite convenzioni in
conformità alle disposizioni comunitarie vigenti in materia.
2. La Società, conformemente al proprio Statuto ed in base alle richieste
dell’Amministrazione regionale, svolge le attività progettuali classificabili nei seguenti ambiti di intervento: A) attività connesse all’esercizio delle funzioni amministrative regionali, ivi compresa l’organizzazione e la gestione di programmi volti alla valorizzazione e promozione del patrimonio storico, artistico e culturale; B) attività
connesse all’attuazione dell’Agenda Digitale, inclusa la progettazione, la realizzazione, l’organizzazione e la gestione del Sistema informativo regionale; C) attività finalizzate alla formazione, all’aggiornamento, alla qualificazione e al perfezionamento professionale del personale dell’Amministrazione regionale e degli altri soggetti
pubblici da quest’ultima individuati. Segnatamente, le predette attività comprenderanno i seguenti servizi:
A) Attività connesse all’esercizio delle funzioni amministrative regionali (come espressamente dettagliate nel POA di riferimento, di cui all’allegato A del Contratto):
a) Supporto tecnico-amministrativo;
b) Supporto tecnico-specialistico;
c) Supporto ai servizi strumentali;
B) Attività connesse all’attuazione Agenda Digitale regionale, inclusa la gestione del Sistema Informativo Regionale (come espressamente dettagliate nel POA di riferimento, di cui all’allegato A del Contratto):
a) Supporto alla progettazione degli interventi dell’Agenda Digitale regionale,
incluso il Sistema Informativo Regionale;
b) Realizzazione e gestione degli interventi dell’Agenda Digitale regionale, incluso il Sistema Informativo Regionale;
c) Promozione e supporto all’adozione di strumenti e tecnologie innovative.
C) Attività finalizzate alla formazione, all’aggiornamento, alla qualificazione e al perfezionamento professionale (come espressamente dettagliate nel POA di riferimento, di cui all’allegato A del Contratto):
a) Progettazione, organizzazione, gestione e monitoraggio di corsi, piani e
progetti formativi per il personale dell’Amministrazione regionale e degli altri soggetti pubblici individuati dalla Regione;
b) Sperimentazione di nuove modalità didattiche a supporto dell’innovazione.
D) Attività finalizzate alla valorizzazione, gestione e promozione del patrimonio storico, artistico e culturale della Regione Lazio (come espressamente dettagliate nel POA di riferimento, di cui all’allegato A del Contratto).
3. Per tutte le suddette attività, l’Amministrazione esercita le funzioni di
programmazione, di indirizzo strategico-operativo e di controllo, analogamente a
quelle che esercita sui propri uffici e servizi, fatta salva l’autonomia della Società nella gestione dell’attività imprenditoriale e nell’organizzazione dei mezzi necessari al perseguimento degli obiettivi strategici ed alla realizzazione dei piani operativi e
delle singole attività. La definizione e le eventuali variazioni delle modalità organizzative per l’erogazione dei servizi, saranno oggetto di valutazione congiunta tra Regione e Società, nell’ottica del miglior perseguimento degli obiettivi regionali.
4. L’efficacia del Contratto decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso e cessa alla
data del 31/12/2026, salvo rinnovo o proroga della scadenza espressamente concordati per iscritto tra le Parti.
Articolo 3
(Disciplina dei rapporti tra l’Amministrazione e la Società)
1. Le Parti stabiliscono che i rapporti fra l’Amministrazione e Società sono disciplinati secondo quanto segue:
a) la pianificazione dettagliata dei progetti da affidare alla LAZIOcrea S.p.A. deve avvenire annualmente, sulla base del fabbisogno espresso dalle Strutture regionali
e delle risorse effettivamente a disposizione della Società;
b) il consolidamento in un unico documento e la validazione del fabbisogno regionale, ai fini dell’approvazione del POA di riferimento, saranno effettuati dalla Centrale Acquisti, in accordo con la Società ed in coerenza con gli indirizzi strategici definiti nel DEFR e con la programmazione espressa nell’Agenda
Digitale, nel Piano di Formazione dell’Amministrazione regionale e negli altri
documenti strategici per l’amministrazione regionale;
c) l’attivazione di nuovi progetti non previsti nel POA di riferimento e/o la modifica
dei progetti già previsti nel POA di riferimento potranno essere approvati dalla Centrale Acquisti in accordo con la Società, su richiesta delle Strutture regionali interessate, fermo restando il rispetto dei limiti annuali posti al costo complessivo di funzionamento della Società stessa e dei suddetti atti di programmazione regionale;
d) la rispondenza delle attività progettuali erogate dalla Società in favore dell’Amministrazione regionale sarà verificata anche attraverso un apposito sistema informatico di monitoraggio sulla base degli obiettivi di realizzazione, di
prestazione e dei livelli minimi di servizio definiti nei suddetti atti programmatori e/o nel POA di riferimento o nei relativi atti integrativi/modificativi eventualmente approvati dalla Centrale Acquisti in accordo con la Società;
e) il corrispettivo annuale spettante alla Società deve essere definito sulla base del relativo costo complessivo di funzionamento, determinato dalla somma dei costi delle risorse umane impiegate e dei costi generali/strutturali, tenendo conto delle risultanze dei monitoraggi degli obiettivi quali-quantitativi delle attività affidate e dei livelli minimi di servizio, come indicati nel POA di riferimento o nei relativi atti integrativi/modificativi eventualmente approvati dalla Centrale Acquisti in accordo con la Società.
2. Compete inoltre alla Centrale Acquisti:
a) rilevare e risolvere le eventuali criticità nell’erogazione delle attività progettuali affidate alla Società in applicazione del Contratto;
b) formulare ipotesi di miglioramento della qualità dei progetti affidati alla Società, anche sulla base di apposite indagini di customer satisfaction; volte a misurare il grado di soddisfazione delle Strutture regionali utenti e dei soggetti esterni all’Amministrazione che fruiscono direttamente o indirettamente delle attività
progettuali realizzate dalla Società stessa;
c) presidiare la messa a punto e l’aggiornamento delle attività progettuali affidate alla Società, organizzandole all’interno del POA di riferimento da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale;
d) assicurare le funzioni di interfaccia tra le diverse Strutture regionali interessate e la Società.
Articolo 4
(Oneri e obblighi della Società)
1. La Società si impegna a rispettare tutte le indicazioni strategiche e operative impartite dalla Regione, nonché ad attuare il POA di riferimento, come
eventualmente integrate e modificate, attraverso la propria organizzazione imprenditoriale, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione e/o di lavoro dipendente e/o autonomo tra le risorse umane comunque impiegate dalla Società stessa e l’Amministrazione regionale.
2. La Società si impegna inoltre a:
a) osservare gli adempimenti e gli obblighi previsti dal sistema di governance delle aziende partecipate dalla Regione Lazio;
b) garantire il rispetto degli obiettivi di realizzazione, prestazione e dei livelli minimi di servizio indicati nel POA di riferimento o nei relativi atti integrativi/modificativi;
c) adottare, fatto salvo l’esercizio delle proprie autonome competenze e
responsabilità amministrative ed operative, tutte le soluzioni organizzative e tecniche idonee a garantire l’economicità, l’efficacia e l’efficienza della propria azione;
d) fornire ai propri dipendenti, anche se impiegati presso le sedi e gli uffici dell’Amministrazione, tutte le dotazioni tecniche e tecnologiche strumentali al corretto svolgimento dei progetti loro affidati;
e) indicare i nominativi degli incaricati che rappresentano la Società nei rapporti derivanti dal Contratto e i dirigenti responsabili nei confronti della Regione di ciascuna attività prevista dal POA di riferimento;
f) presidiare e verificare la correttezza dei comportamenti dei propri dipendenti e/o collaboratori, tenendo indenne la Regione da qualsiasi eventuale pretesa dei propri dipendenti e/o collaboratori ed intervenendo, ove occorra, nei relativi giudizi;
g) adottare, nell’esecuzione del Contratto, i provvedimenti e le cautele necessarie a
garantire la sicurezza dei propri dipendenti, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati. Ogni e più ampia responsabilità nel caso di infortuni o danni di qualsivoglia genere e quant’altro dovesse comunque derivare, ricadrà
esclusivamente sulla Società, restando completamente esonerata da tale
responsabilità la Regione ovvero i suoi incaricati a qualsiasi titolo;
h) non intrattenere o far intrattenere dai dipendenti, amministratori e consulenti rapporti di collaborazione, assistenza e/o di cointeressenza con persone fisiche o giuridiche che abbiano interesse alla realizzazione di prestazioni comunque correlate all’oggetto del Contratto;
i) non porre in essere fatti e comportamenti che, sotto ogni profilo, possano
determinare direttamente o indirettamente, situazioni di incompatibilità in relazione alle attività oggetto del Contratto;
j) prestare la propria piena collaborazione per consentire alla Regione di procedere, in qualsiasi momento ed anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle attività oggetto del Contratto;
k) osservare e, in caso di approvvigionamenti sul mercato di servizi, forniture e lavori, fare osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, nonché di assicurazioni obbligatorie;
l) applicare e, in caso di approvvigionamenti sul mercato di servizi, forniture e lavori, far applicare tutte le norme contenute nel C.C.N.L. per le varie categorie interessate;
m)adottare e, in caso di approvvigionamenti sul mercato di servizi, forniture e lavori, far adottare, nell’esecuzione dell’attività, i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l’incolumità del personale addetto ai lavori stessi e dei terzi, nonché
per evitare danni a persone o cose e ad osservare e a far osservare tutte le vigenti
norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
n) adottare tutte le misure necessarie con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs.
n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
o) alimentare il sistema informativo finalizzato al monitoraggio dei servizi e progetti inseriti nel POA e dei relativi stati di avanzamento, nonché delle ulteriori attività e servizi di cui all’articolo 8, comma 2, lettera e);
p) fornire la rendicontazione delle attività svolte attraverso l’invio puntuale di report
periodici secondo quanto previsto nel Contratto;
q) fornire ogni documentazione, chiarimento e informazione riguardanti le modalità operative poste in atto per lo svolgimento delle attività ad essa affidate, eventualmente richieste dalla Centrale Acquisti anche su mandato delle altre Strutture regionali interessate;
r) garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità delle informazioni trattate (ad
esempio per mezzo dell’adozione di procedure conformi agli standard internazionali previsti dalla norma UNI CEI ISO/IEC 27001:2017;
s) restituire, alla scadenza del termine di durata del Contratto, la documentazione di cui fosse eventualmente venuta in possesso e, in ogni caso, a conservarla come depositaria con conseguente obbligo di custodia sino alla restituzione.
3. La Società osserva le vigenti disposizioni nazionali e regionali applicabili in materia di società a partecipazione pubblica, con particolare riferimento alle procedure di reclutamento del personale e di conferimento degli incarichi, al contenimento degli oneri contrattuali ed alle norme che prescrivono ulteriori adempimenti in capo alle società controllate dalle pubbliche amministrazioni.
4. La Società è responsabile dell’esatto adempimento delle prestazioni
commissionatele ai sensi del presente Contratto Quadro. La Società sarà ritenuta responsabile di ritardi o inesattezze qualora alla stessa imputabili.
Articolo 5
(Piani Operativi Annuali)
1. In coerenza con gli indirizzi strategici definiti nel DEFR e con le linee di azione previste dall’Agenda Digitale regionale e dal Piano di Formazione dell’Amministrazione e negli altri documenti strategici per l’Amministrazione
regionale, la Centrale Acquisti finalizza le attività di rilevazione e consolidamento in
un unico documento del fabbisogno regionale, allo scopo di elaborare il POA della Società da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale.
2. La Giunta regionale su proposta della Centrale Acquisti, entro il 31 dicembre
dell’anno precedente a quello di riferimento, approva il POA della Società da attuare nell’anno successivo, corredato dal parere di congruità espresso dalla Regione, ai sensi dell’art. 192, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, anche sulla base dei dati e delle informazioni richieste alla Società.
3. Laddove il POA non venisse approvato entro il suddetto termine, la Società potrà:
a) operare in continuità di servizio e sostenere direttamente le spese per la copertura dei relativi costi, come previsti nel POA dell’anno precedente, nei limiti degli importi ivi riportati e comunque nella misura massima di 1/12 per mese fino all’approvazione del POA di riferimento;
b) attivare nuovi progetti non previsti nel POA dell’anno precedente, previa
adozione, ove occorra, di apposite determinazioni dirigenziali di impegno di spesa da parte delle Strutture regionali interessate ed acquisizione di apposita autorizzazione da parte della Centrale Acquisti, nel rispetto dei limiti annuali posti al costo complessivo di funzionamento della Società stessa e della programmazione espressa nel DEFR, nell’Agenda Digitale regionale e nel Piano di
Formazione dell’Amministrazione e negli altri documenti strategici per
l’Amministrazione regionale.
4. Successivamente all’approvazione del POA di riferimento:
a) l’eventuale mancata o parziale realizzazione dei progetti ivi previsti, per cause direttamente imputabili alla Società, sarà valutata dalla Centrale Acquisti di
concerto con le Strutture regionali interessate e potrà comportare una riduzione proporzionale del corrispettivo spettante alla Società stessa;
b) le eventuali variazioni in aumento del costo complessivo delle risorse umane impiegate dalla Società dovranno essere preventivamente autorizzate dalla struttura regionale competente in materia di personale;
c) la Centrale Acquisti potrà comunque concordare con la Società e con le altre Strutture regionali interessate tutte le modifiche e le integrazioni ritenute opportune o necessarie al POA approvato, nel rispetto dei limiti annuali posti al costo complessivo di funzionamento della Società stessa e della programmazione espressa nel DEFR, nell’Agenda Digitale regionale e/o nel Piano
di Formazione dell’Amministrazione e negli altri documenti strategici per
l’Amministrazione regionale, fermo restando che, laddove non fosse possibile
rispettare tali limiti di costo e/o i suddetti atti programmatori, le suddette modifiche e integrazioni dovranno essere preventivamente approvate dalla Giunta regionale.
5. Il Piano Operativo Annuale della Società riporta la declinazione degli indirizzi e degli
obiettivi strategici contenuti nel DEFR, nell’Agenda Digitale e nel Piano di Formazione regionale e negli altri documenti strategici per l’Amministrazione regionale, in linee operative annuali ed è organizzato in due Sezioni, come di seguito
specificato.
A) Sezione di dettaglio, articolata in macro-aree di attività e nelle relative commesse espresse in termini di schede progettuali, che devono contenere:
a) oggetto e descrizione delle attività da realizzare;
b) indicatori qualitativi e/o quantitativi da raggiungere e livelli minimi di servizio da garantire;
c) durata complessiva ed eventuale tempistica intermedia di realizzazione;
d) dettaglio delle eventuali acquisizioni da effettuare sul mercato, con indicazione della stima dei relativi costi di approvvigionamento;
e) principali fattori di rischio che possono determinare il mancato raggiungimento dei livelli minimi di servizio previsti.
B) Sezione di sintesi, riguardante i seguenti prospetti riepilogativi, elaborati sulla
base di quanto declinato nella Sezione di dettaglio:
a) budget annuale complessivo necessario all’integrale copertura del costo di funzionamento aziendale, determinato dalla somma dei costi delle risorse
umane impiegate e dei costi generali/strutturali;
b) budget annuale, complessivo e per singola macro-area, relativo all’acquisizione sul mercato dei servizi, delle forniture e dei lavori necessari alla corretta realizzazione dei progetti pianificati.
Articolo 6 (Modalità di esecuzione)
1. La Società si impegna a svolgere tutti i compiti e le funzioni ad essa affidati con la massima diligenza e osservanza dell’etica professionale, in aderenza al principio di piena e leale collaborazione, nel pieno rispetto delle normative di settore e
osservando criteri di efficienza, efficacia ed economicità nella gestione, adottando a tal fine tutte le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi.
2. La Società svolge le attività affidate dalla Regione secondo le modalità, le condizioni ed i termini previsti nelle schede progettuali contenute nel POA di riferimento ed in quelle aggiuntive preventivamente concordate con la Centrale Acquisti e da quest’ultima approvate nel rispetto dei limiti annuali posti al costo complessivo di
funzionamento della Società stessa e della programmazione espressa nel DEFR,
nell’Agenda Digitale regionale e/o nel Piano di Formazione dell’Amministrazione e negli altri documenti strategici per l’Amministrazione regionale,.
3. Laddove le suddette schede progettuali prevedano l’acquisizione sul mercato di servizi, forniture e lavori, la Società elabora degli appositi studi di fattibilità,
trasmettendoli alle Strutture regionali interessate ed alla Centrale Acquisti, in coerenza con gli indirizzi strategici definiti nel DEFR e con la programmazione espressa nell’Agenda Digitale regionale e nel Piano di Formazione
dell’Amministrazione e negli altri documenti strategici per l’Amministrazione
regionale.
4. In particolare, gli Studi di fattibilità devono contenere:
a) la descrizione del contesto di riferimento;
b) i requisiti tecnico-funzionali concordati con le Strutture regionali utenti;
c) le soluzioni proposte;
d) le modalità realizzative ipotizzate, in termini quantità e tipologie degli approvvigionamenti;
e) la valutazione dei benefici attesi e dei rischi;
f) il dettaglio dei tempi e dei costi stimati di realizzazione.
5. Gli Studi di fattibilità sono approvati dalle Strutture regionali interessate, di concerto con la Centrale Acquisti. In tal caso, le Strutture regionali utenti procedono tempestivamente all’adozione del relativo impegno di spesa in favore del soggetto
deputato all’espletamento delle procedure di acquisizione ivi previste.
6. Per le acquisizioni dei beni e servizi, la Società si attiene ai documenti di programmazione degli acquisti definiti dalla Centrale Acquisti ai sensi degli artt. 498 bis e ss. del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n° 1 e successive modificazioni, nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, del D.Lgs. n. 50/2016.
7. In particolare, per gli approvvigionamenti di beni e servizi necessari a soddisfare le esigenze aziendali ovvero le esigenze dei progetti/servizi affidati dalla Regione Lazio, la Società è tenuta all’adesione alle convenzioni e agli accordi quadro stipulati
dalla Centrale Acquisti ed utilizza prioritariamente i sistemi dinamici di acquisizione
ed il mercato elettronico regionale. La Società può procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle suddette modalità esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa.
8. In ogni caso, la Società stipula e cura direttamente la fase di esecuzione dei contratti di appalto, concessione, sponsorizzazione, volti alla corretta e tempestiva esecuzione dei progetti ad essa affidati dalla Regione, anche avvalendosi della collaborazione della Centrale Acquisti e delle Strutture regionali utenti, fermo restando che eventuali mancati o ritardati pagamenti nei confronti degli operatori di mercato contraenti, dipendenti da mancati o ritardati stanziamenti e/o trasferimenti da parte della Regione, non saranno imputabili o addebitabili alla Società stessa.
Articolo 7 (Remunerazione della Società)
1. Fermo restando quanto di seguito previsto in tema di corrispettivi e trasferimenti di risorse a copertura del valore delle acquisizioni operate sul mercato, il costo complessivo di funzionamento della Società, determinato dalla somma dei costi delle risorse umane impiegate e dei costi generali e di struttura, non potrà superare il tetto massimo di:
a) euro 90.160.000 IVA compresa, per l’anno 2022;
b) euro 90.160.000 IVA compresa, per l’anno 2023;
c) euro 90.160.000 IVA compresa, per l’anno 2024;
d) euro 90.160.000 IVA compresa, per l’anno 2025;
e) euro 90.160.000 IVA compresa, per l’anno 2026.
2. Il corrispettivo complessivo annuale spettante alla Società è definito nel POA di riferimento a copertura di tutte le prestazioni ivi pianificate e potrà essere oggetto di revisione a seguito di eventuali richieste di progetti aggiuntivi rispetto alle prestazioni pianificate. Fermo restando quanto sopra, il pagamento da parte della
Regione del corrispettivo complessivo annuale spettante alla Società, sarà effettuato secondo le seguenti modalità:
a) un acconto mensile pari al 90% (novanta per cento) del valore delle prestazioni erogate dalla Società nel mese di competenza, entro 30 (trenta) giorni naturali dalla data di ricezione dell’apposita fattura emessa dalla Società stessa;
b) il saldo, pari al restante 10% (dieci per cento) del valore delle prestazioni erogate
dalla Società nell’anno di competenza, fatta salva l’applicazione di eventuali ritenute a fronte della mancata e/o non conforme realizzazione dei progetti ad
essa affidati, entro 30 (trenta) giorni naturali dalla ricezione della relazione
riepilogativa finale sulle attività svolte dalla Società nell’anno di riferimento e previa ricezione dell’apposita fattura emessa dalla Società stessa.
3. Con riferimento all’acquisizione sul mercato di servizi, forniture e lavori effettuata dalla Centrale Acquisti, le Strutture regionali utenti provvederanno ad effettuare il relativo impegno di spesa nei confronti della Società successivamente all’aggiudicazione e ad operare i seguenti trasferimenti:
a) un acconto pari al 90% (novanta per cento) dell’importo di aggiudicazione nel caso in cui l’impegno di spesa riguardi un unico esercizio finanziario ovvero del 40% (quaranta per cento) dell’importo di aggiudicazione nel caso in cui l’impegno di spesa riguardi più esercizi finanziari, entro 30 (trenta) giorni naturali dalla stipula
del relativo contratto da parte della Società e previa ricezione di un’apposita fattura emessa dalla Società stessa;
b) il restante importo, in una o più tranche, previa presentazione della documentazione attestante l’avanzamento del progetto e le spese sostenute per un ammontare almeno pari alle risorse erogate a titolo di acconto, entro 30 (trenta)
giorni naturali dalla ricezione di una o più fatture emesse dalla Società.
4. Nel caso la Società proceda direttamente e autonomamente all’acquisizione sul mercato di servizi, forniture e lavori, le Strutture regionali utenti provvederanno a
corrisponderle:
a) un acconto pari al 70% (settanta per cento) del valore stimato a base d’asta nel caso in cui l’impegno di spesa riguardi un unico esercizio finanziario ovvero del 40% (quaranta per cento) del suddetto importo stimato nel caso in cui l’impegno
di spesa riguardi più esercizi finanziari, entro 30 (trenta) giorni naturali dall’adozione del relativo impegno di spesa e previa ricezione di un’apposita fattura emessa dalla Società;
b) il restante importo, in una o più tranche, previa presentazione della documentazione attestante l’avanzamento del progetto e le spese sostenute per un ammontare almeno pari alle risorse erogate a titolo di acconto, entro 30 (trenta)
giorni naturali dalla ricezione di una o più fatture emesse dalla Società.
Articolo 8 (Monitoraggi periodici)
1. Ai fini del controllo quali-quantitativo e della misurazione dei progetti realizzati, la Società predispone e trasmette con cadenza semestrale alla Centrale Acquisti, entro il 31 luglio di ciascun anno ed entro il 31 gennaio dell’anno successivo, una relazione
riepilogativa delle attività espletate nel periodo di riferimento per singola scheda progettuale, con la descrizione delle attività svolte e/o dei prodotti elaborati e forniti. Tali relazioni saranno quindi trasmesse dalla Centrale Acquisti alle Strutture regionali utenti, per la verifica di conformità delle prestazioni operate dalla Società con quanto previsto nel POA di riferimento. Le valutazioni espresse dalle Strutture regionali utenti dovranno essere inviate alla Centrale Acquisti entro e non oltre 10 (dieci) giorni naturali dalla ricezione di ciascuna relazione riepilogativa.
2. La struttura regionale competente in materia di esercizio dei diritti del socio effettua un monitoraggio periodico quadrimestrale della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società. A tal fine, la Società deve trasmettere, entro 30 (trenta) giorni naturali dalla conclusione di ciascun quadrimestre dell’anno di riferimento,
apposite schede di reporting che evidenzino:
a) lo stato patrimoniale attivo e passivo della Società;
b) i costi ed i ricavi maturati nel periodo di riferimento;
c) il dettaglio dei rapporti finanziari di credito/debito con l’Amministrazione;
d) l’elenco degli approvvigionamenti sul mercato di servizi, lavori, forniture;
e) l’elenco delle attività ovvero dei servizi remunerati con fonti di finanziamento non
ricomprese nelle schede progettuali contenute nel POA di riferimento, con espressa indicazione di:
i. oggetto del servizio/attività;
ii. provvedimento dell’Amministrazione Regionale autorizzativo dell’attività/servizio;
iii. categoria del servizio/attività;
iv. struttura regionale richiedente;
v. indicazione dei referenti della Società;
vi. indicazione dell’Area e del referente della Direzione committente preposto al controllo tecnico qualitativo;
vii. identificazione delle risorse finanziare poste a copertura dell’attività/servizio.
f) ogni altra informazione utile che incide o possa incidere sugli equilibri economico
finanziari della Società.
3. Le Parti potranno effettuare, con cadenza periodica, una rilevazione del grado di soddisfazione delle Strutture regionali utenti e dei soggetti esterni all’Amministrazione (cittadini, professionisti e imprese) che fruiscono direttamente
o indirettamente delle attività progettuali realizzate dalla Società stessa, tramite
apposite indagini di customer satisfaction volte ad acquisire elementi utili al progressivo miglioramento delle suddette attività progettuali.
4. Fermo restando quanto sopra, la Società è comunque tenuta a trasmettere tutte le ulteriori informazioni eventualmente richieste dalla Centrale Acquisti, anche su segnalazione delle Strutture regionali utenti, nel rispetto dei termini indicati in ciascuna richiesta.
5. La Centrale Acquisti individua la dotazione finanziaria necessaria alla realizzazione del sistema di monitoraggio dei servizi e progetti inseriti nel POA e dei relativi stati di avanzamento, delle ulteriori attività e servizi di cui all’articolo 8, comma 2, lettera
e), e provvede all’espletamento della procedura di gara finalizzata alla sua realizzazione.
6. La Centrale Acquisti può comunque effettuare periodiche analisi delle prestazioni rese dalla Società, sulla base degli indicatori ritenuti più opportuni, anche effettuando confronti con operatori di analoga natura e caratteristiche, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e l’efficacia delle prestazioni stesse.
Articolo 9
(Titolarità e utilizzo di prodotti e documenti)
1. La proprietà dei prodotti software realizzati e sviluppati dalla Società e/o da operatori del mercato per realizzare progetti affidati alla Società stessa dalla Regione è riattribuita a quest’ultima, unitamente alla relativa documentazione
tecnica di supporto.
2. La proprietà dei prodotti software acquisiti e/o sviluppati per realizzare interventi previsti nei Programmi Operativi Regionali, finanziati o co-finanziati con fondi strutturali dell’Unione Europea è attribuita alla Regione.
3. Le Parti opereranno affinché i predetti prodotti software possano essere
eventualmente ceduti anche in termini di riuso ad altre pubbliche amministrazioni. A tal fine, ove possibile, le Parti si adoperano per sviluppare e/o far sviluppare i predetti prodotti software, nonché per elaborare e/o far elaborare la relativa documentazione tecnica di supporto, conformemente ai vigenti principi di qualità e “riusabilità” dei software e delle applicazioni informatiche nella pubblica
amministrazione.
4. Le licenze d’uso dei prodotti software di proprietà di operatori del mercato, appositamente acquisite per la realizzazione dei progetti affidati alla Società dalla
Regione, sono reintestate alla stessa Regione, salvo diverso accordo tra le Parti.
5. La proprietà dei prodotti hardware e dei beni mobili, appositamente acquisiti per la realizzazione dei progetti affidati dalla Regione alla Società, è riattribuita alla Regione stessa, unitamente all’eventuale documentazione tecnica di supporto, così come la
proprietà dei prodotti/beni acquisiti per realizzare interventi previsti nei Programmi
Operativi Regionali, finanziati o co-finanziati con fondi strutturali dell’Unione Europea.
6. Il trasferimento dei prodotti di cui ai commi 1, 4 e 5 decorre, agli effetti giuridici, dalla
data di adozione della deliberazione di inserimento del bene nell’inventario dei beni mobili ed immobili regionali; l’immissione della Regione nel possesso è effettuata con apposito verbale di consegna.
7. Con la sottoscrizione del Contratto e per l’intera durata di esso, la Regione concede alla Società in comodato d’uso a titolo gratuito, tutti i prodotti hardware e software
costituenti il Data Center regionale, gli apparati di elaborazione dati e di telecomunicazione, oltre che i sistemi informativi, strumentali al perseguimento dei compiti istituzionali attribuiti alla Società stessa, ad esclusione dei prodotti/apparati/sistemi acquisiti/realizzati avvalendosi di fondi strutturali comunitari. A tal fine, entro e non oltre 180 giorni dalla sottoscrizione del Contratto,
la Regione effettua un aggiornamento del censimento di tutti i prodotti, apparati, sistemi ceduti o cedendi in comodato d’uso gratuito alla Società.
8. Ai fini di una corretta gestione dei progetti inerenti le attività di formazione del
personale regionale, la Società si impegna a custodire presso la propria sede tutta la documentazione originale, rendendola immediatamente disponibile per ogni eventuale verifica o controllo dell’Amministrazione regionale, fermo restando che la
titolarità dell’intera produzione documentale in materia è attribuita in esclusiva
all’Amministrazione regionale.
Articolo 10 (Obblighi di riservatezza)
1. La Società, riconoscendo la titolarità della Regione Lazio sulle banche dati gestite nell’ambito del Contratto, ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui
venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione delle attività oggetto del Contratto e di
ciascun POA. L’obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutti i trattamenti
di dati/informazioni effettuati sia con supporti automatizzati che con supporti analogici, ivi compresi i dati contenuti nel materiale e nei documenti predisposti in esecuzione delle suddette attività.
2. L’obbligo di cui al periodo precedente non concerne i dati che siano o divengano di
pubblico dominio e/o che siano pubblicati e/o divulgati in osservanza delle prescrizioni normative applicabili in materia di trasparenza e/o di procedure ad evidenza pubblica e/o di pubblicità di atti e documenti amministrativi, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che la Società sviluppa o realizza autonomamente in esecuzione delle attività oggetto del Contratto e di ciascun POA.
3. La Società è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti,
consulenti e collaboratori, nonché dei propri fornitori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
Articolo 11 (Trattamento dei dati)
1. La Società, in esecuzione dei servizi oggetto del Contratto, tratta, in qualità di Responsabile del trattamento, dati personali rientranti nella sfera di titolarità della Regione ai sensi della normativa sia nazionale (D.Lgs. n. 196/2003, come riformato dal D.Lgs. n. 101/2018, c.d. Codice della Privacy), sia europea (Regolamento Europeo 679/2016 - di seguito GDPR) in materia di protezione dei dati personali ed è quindi obbligata al rispetto degli obblighi e delle prescrizioni ivi contemplate.
2. La Regione, a seguito della sottoscrizione del presente Contratto, potrà procedere con specifico contratto o atto giuridico a disciplinare i rapporti con la Società in materia di protezione dei dati personali (Privacy) nei termini e secondo le modalità prescritte dall’art. 28 paragrafo 3) del GDPR, con relativo obbligo delle Parti di sottoscrivere il
contratto o l’atto giuridico anzidetto. Al momento della sottoscrizione del presente
Contratto, la Regione ha già provveduto, in osservanza del menzionato art 28 GDPR, a designare la Società quale “Responsabile del trattamento dei dati personali” nell’ambito dei servizi affidati alla stessa con precedente contratto quadro, approvando i seguenti
atti giuridici: a) Delibera di Giunta Regionale n. 797 del 29 novembre 2017 e relativo allegato “A”, con cui sono stati definiti analiticamente i compiti affidati al Responsabile del trattamento (la Società); b) Delibera di Giunta Regionale n. 840 del 20 dicembre 2018 e relativo allegato “G” con cui la Regione ha provveduto a modificare e aggiornare la menzionata Delibera di Giunta Regionale n. 797/2017 ai vigenti parametri normativi
contemplati dal sopra indicato Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR).
3. La Regione, come previsto dalle Delibere di Giunta Regionale che precedono e dal
relativo contratto quadro, autorizza la Società ai sensi e per gli effetti dall’art. 28 paragrafo 2) del GDPR a ricorrere ad altro (sub) Responsabile per l’effettuazione dei trattamenti svolti all’esterno in esecuzione del Contratto. In particolare la Società è autorizzata a ricorrere ad altri (sub) Responsabili in caso di servizi affidati in outsourcing
ai fornitori. Al riguardo, la Società, in qualità di Responsabile del trattamento, ha l’obbligo di informare la Regione/Titolare del Trattamento circa la nomina e/o aggiunta e/o la sostituzione dei (sub) Responsabili, dando così l’opportunità alla Regione di opporsi a tali modifiche entro i successivi 30 (trenta) giorni. Il contratto/atto tra il Responsabile
esterno del trattamento e il (sub) Responsabile esterno del trattamento deve prevedere, in particolare, garanzie sufficienti per l’adozione di misure tecniche e organizzative conformi al presente atto e, in ogni caso, adeguate agli standard
necessari per il pieno rispetto dei requisiti previsti dal GDPR e delle eventuali ulteriori misure applicative stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali. Nel caso di Sub-responsabili esterni di cui, alla data di stipula del presente atto, il Responsabile esterno del trattamento già si avvale, quest’ultimo è tenuto a darne comunicazione
al Titolare del trattamento affinché lo stesso possa eventualmente opporvisi, fermo
restando che anche detti (sub) Responsabili esterni soggiacciono alle previsioni di cui al presente articolo e, più in generale, a quelle di cui al presente atto ad essi riferibili. Resta ferma la piena ed esclusiva responsabilità del Responsabile esterno del trattamento nei confronti del Titolare del trattamento, anche qualora, direttamente o indirettamente, il mancato assolvimento delle obbligazioni assunte con il presente atto sia ascrivibile, in tutto o in parte, ad attività svolte o affidate al (sub) Responsabili esterno del trattamento.
4. La Società/Responsabile del trattamento, nel rispetto dei criteri di riservatezza, integrità e disponibilità dei dati trattati, si impegna ad effettuare i trattamenti attenendosi ai compiti indicati e alle istruzioni impartite per iscritto dalla Regione/ Titolare del Trattamento conformemente alla sopra menzionata normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali, ivi compresi i Provvedimenti e le linee guida adottati dalle Autorità di controllo nazionali ed europee, nonché alle diverse disposizioni di legge e di Regolamento applicabili e/o adottate dalla Regione in materia di Privacy, sicurezza informatica e sicurezza delle informazioni. Il Responsabile esterno del trattamento è tenuto ad assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 35 e 36 del RGPD con riferimento al trattamento dei dati
personali svolto per conto del Titolare del trattamento stesso in esecuzione in esecuzione delle attività/prestazioni oggetto del Contratto. Ai fini suddetti il Responsabile esterno del trattamento rende disponibile, su richiesta del Titolare del trattamento, la documentazione comprovante l’effettuazione delle attività inerenti
l’analisi del rischio e/o la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali
nell’ambito delle attività di trattamento effettuate in esecuzione del Contratto.
5. Il legale rappresentante pro tempore della Società, con la sottoscrizione del Contratto, si impegna al corretto adempimento di quanto prescritto dalla normativa nazionale e europea in materia di protezione dei dati personali (Privacy) e conferma la diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi ivi previsti che assume in relazione ai dati che la Società stessa tratta per conto della Regione in virtù del presente Contratto e di ciascun POA.
6. Il Responsabile esterno del trattamento si impegna a mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutti i documenti e le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dal presente atto. Il Responsabile del trattamento, più specificatamente, si obbliga a consentire l’effettuazione, da parte del Titolare del
trattamento, delle attività di revisione, controllo e ispezione mettendo a disposizione
dello stesso ogni documento e/o informazione utile a tal fine. Tali attività sono realizzate dal Titolare del trattamento attraverso il proprio Responsabile della protezione dei dati personali, altri dipendenti incaricati e/o consulenti esterni. Il Responsabile esterno del trattamento si obbliga, a seguito di richiesta del Titolare del trattamento pervenuta almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima rispetto alla data indicata per le ispezioni e fatto salvo un minor termine in presenza di particolari esigenze, a consentire al Titolare del trattamento stesso attraverso il/i soggetto/i da questi indicato/i lo svolgimento di attività ispettive presso le proprie sedi ovvero dei Sub-responsabili esterni del trattamento e gli altri luoghi ove i dati personali sono trattati e/o conservati, al fine di verificare la conformità del trattamento degli stessi con il GDPR e il presente atto. Il Titolare del trattamento si impegna a condurre le ispezioni per quanto strettamente necessario a verificare il rispetto del GDPR e del presente atto, secondo modalità idonee a non ostacolare irragionevolmente la normale attività del Responsabile esterno del trattamento ovvero dei Sub-responsabili esterni del trattamento.
7. Ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 33 e, eventualmente, dell’articolo 34 del
RGPD, il Responsabile esterno del trattamento, ai sensi del paragrafo 2. dello stesso articolo 33 del RGPD, comunica al Titolare del trattamento, tempestivamente e comunque non oltre le 24 h (ventiquattro ore) dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, ogni violazione che riguardi il trattamento dei dati personali eseguito dallo stesso Responsabile esterno del trattamento o da un Sub-responsabile esterno del trattamento in applicazione del presente atto. Tale comunicazione, anticipata telefonicamente per le vie brevi, deve essere inviata a mezzo di PEC al seguente indirizzo di PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx. Al fine di consentire al Titolare del trattamento di porre in essere gli adempimenti richiesti dal GDPR, la comunicazione deve contenere almeno le seguenti informazioni: a) la natura della violazione dei dati personali; b) ove possibile, le categorie e il numero di interessati i cui dati personali sono stati oggetto della violazione nonché le categorie e il numero
approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione; c) la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dati personali; d) la descrizione delle misure che sono state adottate, o di cui si propone l’adozione, per porre rimedio alla violazione dei
dati personali e per attenuarne i possibili effetti negativi; e) l’indicazione del nome e dei
recapiti del proprio Responsabile della protezione dei dati personali (RPD o DPO) o di altra persona da contattare per l’acquisizione di maggiori informazioni in merito alla violazione dei dati personali comunicata. Il Responsabile esterno del trattamento assiste
e coadiuva il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 33 e, eventualmente, 34 del GDPR con riferimento al trattamento dei dati personali svolto per conto del Titolare del trattamento stesso in esecuzione del presente
atto.
Articolo 12 (Spese ed oneri fiscali)
1. Le spese e gli oneri fiscali relativi al Contratto, ove dovuti, sono a carico della Società.
2. L'imposta fissa di registro, tenuto conto che il Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, sarà eventualmente a carico della parte richiedente la registrazione stessa, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento.
Articolo 13
(Controversie e Clausola compromissoria)
1. In caso di controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e cessazione per qualsiasi causa del Contratto, le Parti devono tentare un’immediata soluzione in via amministrativa, anche mediante lo svolgimento di appositi incontri e
redazione di appositi verbali debitamente sottoscritti dalle stesse e/o lo scambio formale di proposte di soluzione e relative accettazioni.
2. In caso di infruttuoso esperimento della suddetta procedura di composizione amministrativa, per un periodo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dall’insorgere della controversia, la soluzione sarà demandata alla competenza
esclusiva di un Collegio arbitrale.
3. Il suddetto Collegio sarà composto da 3 (tre) arbitri, di cui uno nominato dalla Regione, uno dalla Società ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo tra le Parti.
4. In deroga all'art. 824-bis del Codice di procedura civile, le Parti convengono che l’eventuale controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale.
Articolo 14 (Disposizioni finali)
1. Il Contratto è sottoposto alla legge italiana. Per quanto in esso non espressamente stabilito e pattuito si intendono richiamate e sottoscritte le vigenti disposizioni legislative relative alla disciplina dei contratti.
2. La Società riconosce espressamente alla Regione la facoltà di recedere anticipatamente dal Contratto, in tutto o in parte, mediante gli strumenti di
comunicazione di cui al successivo comma 5, con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi dalla data in cui il recesso deve avere effetto. In tale ipotesi, resta inteso tra le Parti che nulla sarà dovuto dall’Amministrazione alla Società a qualsiasi titolo, ad
eccezione dei corrispettivi e di eventuali ulteriori importi per i servizi resi o da
rendere sulla base di appositi impegni contrattuali già assunti e approvati dall’Amministrazione con le modalità di cui ai precedenti articoli.
3. Il Contratto può essere modificato esclusivamente mediante accordo sottoscritto
dalle Parti.
4. L’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o l’inefficacia delle altre e del medesimo atto nel suo complesso.
5. Ogni comunicazione tra le Parti relativa al Contratto dovrà avvenire in forma scritta ed essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) alla sede dell'altra Parte ovvero al diverso indirizzo preventivamente comunicato nei modi di cui al presente articolo.
6. Le Parti dichiarano che i dati personali e societari forniti con il Contratto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e/o cartacei.
7. Il Contratto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto mediante l’utilizzo degli strumenti informatici su 18 (diciotto) pagine a video, che le Parti sottoscrivono con firma digitale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n.
82/2005.
Xxxxx, approvato e sottoscritto in Roma
REGIONE LAZIO LAZIOcrea S.p.A.
Il Direttore
della Direzione Centrale Acquisti
Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx
XXXXXXXXX XXXXXX
2021.12.29 17:54:55
CN=XXXXXXXXX XXXXXX C=IT
2.5.4.4=SABBADINI
2.5.4.42=XXXXXX
RSA/2048 bits
XXXXXXXX XXXXX
2021.12.29 16:20:57
CN=XXXXXXXX XXXXX C=IT 2.5.4.4=XXXXXXXX
2.5.4.42=XXXXX