CITTÀ DI ALCAMO
CITTÀ DI ALCAMO
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, di cui all’art. 113 DEL D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. |
Testo aggiornato ed integrato con: D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dalla L. n. 55/2016. Deliberazione della Corte dei Conti n. 15/sezaut/2019/qmig. Deliberazione della Corte dei Conti n. 26/sezaut/2019/qmig. |
Allegato “A” - Approvato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 120 del 10/05/2020
Sommario
Art. 1 Oggetto del regolamento 3
Art. 2 Definizioni e prestazioni interessate 3
Art. 4 Personale incentivato e gruppi di lavoro 5
Art. 5 Costituzione del fondo dell’incentivo 6
Art. 6 Ripartizione dell’incentivo 6
Art. 7. Criteri di riduzione dell’incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi 7
Art. 8 Liquidazione dell’incentivo 8
Art. 9 Espletamento dell’incarico 9
Art. 10 – Centrale unica di committenza 9
Art. 11 Efficacia, disposizioni transitorie 9
Art. 1 Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento definisce i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione delle risorse destinate agli “incentivi per funzioni tecniche”, previsto dall’art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., da parte del Comune di Alcamo.
2. Stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse ai singoli interventi a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo o dei disciplinari inerenti servizi e forniture.
1. I successivi criteri, quote, modalità di liquidazione e applicazione di penali, sono stati determinati in base ai criteri definiti in sede di delegazione trattante, di cui all’allegato B del verbale del 26/03/2018 “ipotesi di accordo decentrato per l’utilizzazione del fondo unico del salario accessorio dell’anno 2018 per il personale del comparto”.
Art. 2 Definizioni e prestazioni interessate.
1. Il fondo, come indicato all'art. 113 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, riguarda attività di programmazione della spesa per investimenti, la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
2. Il fondo, a valere sugli stanziamenti previsti dal comma 1 dell’art. 113 del D. Lgs.n. 50/2016 è così graduato, in ragione della complessità e dell’importo a base di gara:
A) per lavori:
importo a base di gara | percentuale da destinare al fondo |
fino ad € 1.000.000,00 | 2,0% |
da € 1.000.000,01 fino ad € 5.350.000,00* | 1,6% |
da 5.350.000,01* fino ad € 25.000.000 | 1,0% |
oltre € 25.000.000 | 0,7% |
* la soglia di rilevanza comunitaria di € 5.350.000 (così elevata dal 1° gennaio 2020 dai Regolamenti (UE) 2019/1827, 1828, 1829, 1830, del 30 ottobre 2019), deve intendersi aggiornata automaticamente a seguito della sua rideterminazione da parte delle Commissione Europea).
B) per servizi e forniture:
importo a base di gara | percentuale da destinare al fondo** |
fino ad € 214.000,00* | 2,0% |
da € 214.000,01* fino ad € 1.000.000 | 1,6% |
da 1.000.000,01 fino ad € 5.000.000 | 1,0% |
oltre € 5.000.000 | 0,7 % |
* la soglia di rilevanza comunitaria di € 214.000 (così elevata dal 1° gennaio 2020 dai Regolamenti (UE) 2019/1827,1828, 1829, 1830, del 30 ottobre 2019), deve intendersi aggiornata automaticamente a seguito della sua rideterminazione da parte delle Commissione Europea).
** in caso di servizi continuativi da rendersi in più annualità, deve considerarsi l’intero importo, al netto degli oneri fiscali, posto a base di gara e non il singolo rateo annuo.
3. La percentuale da destinare al fondo va calcolata sull’importo a base di gara (comprensivo di costo del personale e degli oneri per la sicurezza), I.V.A. esclusa, delle opere o lavori pubblici, dei servizi e delle forniture, da ripartire per:
- l’80% tra il personale dipendente dell’Ente, con le modalità riportate di seguito;
- il 20% da destinare alle spese indicate al comma 5 del presente articolo.
4. L'importo dell'incentivo indicato nel quadro economico dell’intervento non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di gara si verifichino dei ribassi. Le varianti in corso d’opera danno diritto a percepire il compenso aggiuntivo soltanto se comportino un’attività integrativa unitamente ad uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d’asta e sempre che le varianti medesime non siano originate da errori od omissioni progettuali commessi dai dipendenti. Il compenso, in questo caso, è calcolato sull’importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato.
5. Il restante 20% delle risorse finanziare del fondo costituito ai sensi del comma 2 dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 - ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata - è destinato all'acquisto da parte dell'ente di:
a) beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture,
b) di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
c) una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
Art. 3 Esclusioni
1. È escluso dalla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale.
2. Le attività di progettazione previste dagli art. 23 e 24 del D. Lgs. n. 50/2016, non sono oggetto di incentivi di cui al presente regolamento.
3. La presente disciplina non si applica:
a) ai contratti esclusi, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. n. 50/2016;
b) alle opere o lavori non inserite nel Programma triennale delle Opere Pubbliche;
c) ai servizi e forniture non inserite nel Piano biennale degli acquisti di servizi e forniture;
d) agli interventi di manutenzione ordinaria di non particolare complessità, e come tali non oggetto di specifica previsione progettuale nel programma triennale delle opere pubbliche od in quello biennale delle forniture e servizi;
e) alle concessioni1, ai lavori, servizi e forniture in amministrazione diretta o comunque per la cui acquisizione non si ricorra a gara con un metodo procedimentalizzato dal D. Lgs. n. 50/2016; non rientrano tra i metodi procedimentalizzati le indagini di mercato, comprese quelle effettuate attraverso sistemi di e-procurement;
f) agli appalti di servizi e forniture per i quali non sia stato nominato il Direttore dell’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dalle Linee guida ANAC n. 3/2016 e ss.mm.ii.;
g) alle mere forniture di luce, acqua, gas, telefonia;
h) in caso di procedure di affidamento di servizi o forniture tramite adesione a convenzioni Consip;
i) agli affidamenti diretti o di somma urgenza e, più in generale, in caso di procedure senza una valutazione comparativa tra più offerte;
1 Con la Deliberazione n. 15/2019 la Corte dei Conti sez. autonomie ha enunciato il seguente principio di diritto: alla luce dell’attuale formulazione dell’art. 113 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, gli incentivi ivi disciplinati sono destinabili al personale dipendente dell’ente esclusivamente nei casi di contratti di appalto e non anche nei casi di contratti di concessione.
j) a tutti gli interventi relativi a lavori, forniture e servizi che non hanno previsto all’interno dei propri quadri economici o documenti progettuali e di previsione della spesa, la specifica previsione delle risorse che alimentano il fondo.
Art. 4 Personale incentivato e gruppi di lavoro
1. La quota di cui al presente regolamento spettante al personale viene ripartita tra i dipendenti dell’Ente che svolgono o collaborano alle funzioni tecniche inerenti le attività ivi elencate, organizzati nei gruppi di lavoro di cui ai successivi commi, e precisamente:
a) personale degli uffici tecnici e amministrativi incaricato della programmazione di opere o lavori pubblici, forniture e servizi, della verifica preventiva della progettazione di cui all’art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016, della redazione dei bandi, dei capitolati e dei contratti, delle R.D.O., delle lettere d’invito, della verifica dei requisiti degli operatori economici, del monitoraggio procedimentale ed economico ed, in generale, degli adempimenti relativa alla procedura di affidamento e di stipula del contratto;
b) personale degli uffici tecnici e amministrativi incaricato delle direzione dei lavori o dell’esecuzione del contratto, del collaudo amministrativo e/o statico, della certificazione di regolare esecuzione o verifica di conformità;
c) personale incaricato delle funzioni di R.U.P. e D.E.C.;
d) personale incarico quale collaboratore2 o a supporto – sia tecnico che amministrativo – degli incaricati di cui alle lett. a), b), c), d).
2. Il Dirigente della Direzione competente, anche su proposta del R.U.P., e sentiti i Dirigenti delle Direzioni cui sono assegnati gli altri dipendenti necessari al progetto, nella fase di programmazione e affidamento, con apposito atto, conferisce gli incarichi stabilendone i termini entro i quali devono essere espletati, individuando nominalmente i collaboratori – di norma tra il personale appartenente al Servizio medesimo – garantendone laddove possibile una opportuna rotazione nel rispetto delle competenze professionali specifiche, secondo il criterio di equa ripartizione.
3. Il provvedimento dirigenziale – anche in forma semplificata di disposizione di servizio – che individua i componenti del gruppo deve indicare:
a) il lavoro, servizio o fornitura da acquisire ed il relativo finanziamento;
b) l’importo totale dell’intervento, e ove possibile, l’importo presunto a base di gara;
c) il nominativo e il ruolo dei componenti, con relativa categoria e profilo professionale;
d) le funzioni ed i termini di conclusione delle attività attribuite ai singoli componenti.
4. Il Dirigente, con provvedimento motivato, può modificare o revocare gli incarichi, disponendo contestualmente, in ordine alle conseguenze derivanti sulle quote di incentivazione individuale originariamente previste e stabilisce l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia, eventualmente, svolto nel frattempo.
5. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, come previsto dall’art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. Il Dirigente che dispone l’incarico è tenuto ad effettuare le relative verifiche.
2 Per collaboratore deve intendersi il soggetto una attività di supporto tecnico o amministrativo, comprese le eventuali operazioni di espropriazioni necessarie. La Deliberazione della Corte dei Conti sez. autonomie n. 18/2016 recita, a tal fine che: i collaboratori di quest’ultimo (RUP e D.L.), pertanto, si ritiene che possano essere in possesso anche di profili professionali non tecnici, purché necessari ai compiti da svolgere, e sempre che il regolamento interno all’ente ripartisca gli incentivi in modo razionale, equilibrato e proporzionato alle responsabilità attribuite.
Art. 5 Costituzione del fondo dell’incentivo
1. In fase di programmazione, i Dirigenti competenti dovranno comunicare al Servizio personale, l’importo presunto degli incentivi che confluiranno nel fondo per il trattamento accessorio del personale, indicando gli estremi della programmazione e ogni altro riferimento occorrente.
2. In caso di variazioni in corso d’anno per nuovi interventi gli stessi responsabili dovranno comunicare al Servizio personale i nuovi importi da inserire.
3. Qualora un ruolo qualsiasi, all’interno del gruppo di lavoro venga affidato a personale con qualifica dirigenziale, la pertinente quota incentivante non è soggetta a redistribuzione e costituisce economia.
4. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, o non svolte in quanto non necessarie in relazione al tipo di lavoro, servizio o fornitura, incrementano la quota di fondo disciplinata dal comma 5 dell'art. 2 (20%), fatte salve le somme spettanti alla centrale unica di committenza, per le funzioni di propria competenza effettivamente svolte.
5. Nel caso di affidamento a soggetti esterni dell’attività di supporto al RUP, tutti gli importi derivanti dall’applicazione dei criteri di cui alle successive tabelle verranno decurtate del 20%. Tali economie incrementeranno la quota di cui al comma 4 dell’art. 113, destinata all’innovazione strumentale, tecnologica e formativa.
Art. 6 Ripartizione dell’incentivo
1. L’importo da corrispondere al personale viene ripartito, tenendo conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni richieste, nonché dell’entità e complessità dell’opera, servizio o fornitura da realizzare, previo accertamento positivo delle attività svolte da parte del Dirigente, con le percentuali indicate nella seguente tabella:
A) per lavori:
funzione affidata LAVORI | percentuale spettante del fondo |
Responsabile della programmazione | 4% |
Responsabile Unico del Procedimento | 25% |
Collaborazione tecnica/amministrativa di supporto al Rup* | 7% |
Verifica preventiva progettazione** | 2% - preliminare 3% - definitivo 10% - esecutivo |
Collaboratori alla verifica preventiva della progettazione | 1% |
Predisposizione e controllo delle procedure di selezione degli operatori economici | 5% |
Collaborazione tecnico/amministrativa nelle procedure di selezione comparativa* | 3% |
Direzione dei Lavori | 20% |
Ufficio direzione lavori (direttore operativo, ispettori di cantiere, collaboratori amministrativi)* | 10% |
Collaudo tecnico amministrativo o regolare esecuzione | 10% |
*in caso di più incaricati o collaboratori assegnati alla medesima fase, la quota spettante viene ripartita dal Dirigente in base alle attività svolte.
**in caso la verifica assorba uno o più livelli di progettazione inferiore, la percentuale spettante è data dalla sommatoria delle singole percentuali.
B) per servizi e forniture di beni:
funzione affidata SERVIZI E FORNITURE | percentuale spettante del fondo |
Responsabile della programmazione | 1% |
Responsabile del Procedimento | 35% |
Collaborazione tecnica/amministrativa di supporto al Resp. procedimento* | 10% |
Verifica preventiva progettazione di livello esecutivo | 10% |
Collaboratori alla verifica preventiva della progettazione di livello esecutivo | 1% |
Direzione dell’esecuzione del contratto | 20% |
Collaborazione tecnico/amministrativa di supporto al D.E.C. | 10% |
Predisposizione e controllo delle procedure di selezione degli operatori economici | 5% |
Collaborazione tecnico/amministrativa nelle procedure di selezione comparativa* | 3% |
Verifica di conformità / Certificazione di regolare esecuzione | 5% |
* In caso di più incaricati o collaboratori assegnati alla medesima fase, la quota spettante viene ripartita dal Dirigente in base alle attività svolte.
5. Le percentuali delle superiori tabelle dovranno essere rapportate alla quota dell'80% del fondo afferente a ciascuna opera, servizio o fornitura, spettante ai dipendenti.
6. Nel caso in cui - ove consentito dalla normativa vigente - facciano capo al medesimo soggetto più attività fra quelle elencate nelle tabelle soprastanti, spetteranno le percentuali relative ad ogni singola attività.
7. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l’attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell’attività.
Art. 7. Criteri di riduzione dell’incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi.
1. I tempi relativi alle singole attività vengono stabiliti dal Dirigente. I termini per la direzione dei lavori o per la direzione dell’esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato agli operatori economici per l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture.
2. Qualora si verifichino dei ritardi in sede esecuzione del contratto o non vengano rispettato i costi previsti nel quadro economico – ad eccezione dei casi disciplinati dall’art. 106 comma 1 del D. Lgs.
n. 50/2016 – ai soggetti responsabili, l’incentivo verrà decurtato delle percentuali previste nella seguente tabella:
Tipologia incremento (tempo o costo) | attività | Riduzione percentuale incentivo |
Tempi di esecuzione | programmazione | 3% per ogni mese di ritardo, rispetto ai tempi stabiliti per l’attività |
relative alla funzione di RUP | ||
verifica della progettazione | ||
procedure di selezione degli operatori economici | ||
direzione lavori/servizi/forniture | ||
certificazione conformità, regolare esecuzione | ||
Costi di realizzazione (danni compresi) | entro il 20% dell’importo contrattuale | 10% |
dal 20,01% al 30% dell’importo contrattuale | 20% | |
oltre il 30% dell’importo contrattuale | 30% |
4. Le decurtazioni mensili di cui alla superiore tabella si applicano fino alla misura massima del 30% per ciascuna attività.
5. Il mancato rispetto dei tempi e dei costi programmati è accertato dal Dirigente competente, che vi provvede previa comunicazione al personale interessato, anche ai fini di un eventuale recupero dei tempi previsti, nonché per l’eventuale attivazione di contraddittorio.
6. Nel caso di ritardo superiore ai termini sopra previsti, tale da determinare un potenziale danno per l’Ente, il Dirigente competente può procedere alla revoca dell’incarico. La revoca dell’incarico determina la perdita del diritto al compenso da parte del dipendente.
7. Le somme non liquidate a seguito di accertamenti negativi non sono oggetto di diversa ripartizione del fondo e costituiscono economie.
8. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni, né i ritardi derivanti da cause non dipendenti dall’attività degli incaricati (es: gare deserte, risoluzioni contrattuali, ritardi o inadempimenti imputabili alle ditte ecc..)
Art. 8 Liquidazione dell’incentivo
1. La liquidazione degli incentivi al personale verrà effettuata alle seguenti scadenze:
A) per lavori:
fasi LAVORI | Tempi pagamento |
Programmazione della spesa di investimento | alla dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione definitiva |
Valutazione preventiva della progettazione | |
Predisposizione e controllo degli atti di gara | |
Esecuzione dei lavori | intera quota alla conclusione dei lavori* |
Collaudo, certificato regolare esecuzione | al termine delle attività |
Attività di R.U.P. e relativo supporto | 50% alla dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione; 50% a conclusione di tutte le attività di competenza* |
*nel caso di lavori di particolare complessità, che investono più annualità, sarà corrisposta una quota proporzionale al rateo annuo di esecuzione delle opere rispetto dei SAL emessi.
A) per servizi e forniture di beni:
fasi SERVIZI E FORNITURE | Tempi pagamento |
Programmazione della spesa di investimento | alla dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione definitiva |
Valutazione preventiva della progettazione di livello esecutivo | |
Predisposizione e controllo degli atti di gara | |
Esecuzione del contratto | intera quota alla conclusione del servizio o della fornitura* |
Certificazione finale, verifica di conformità | al termine delle attività |
Attività di R.U.P. e relativo supporto | alla conclusione dell’appalto* |
*nel caso di servizi continuativi pluriannuali sarà corrisposta una quota proporzionale al rateo annuo di esecuzione del servizio.
2. Gli importi incentivanti sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali e dell’IRAP a carico dell’Ente.
3. Gli incentivi lordi complessivamente maturati nel corso dell’anno dal singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l’importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo ricevuto nel corso dello stesso anno, compresi i compensi correlati al sistema della performance, escluso gli incentivi di cui al presente regolamento.
4. Il rispetto del limite di cui al precedente comma è garantito dal Servizio addetto alle competenze stipendiali, che tratterrà le eventuali eccedente liquidate in corso d’anno, a fine esercizio, nella misura consentiva. Le eventuali quote eccedenti il limite consentito, non verranno redistribuite e andranno in economia.
5. Gli incentivi di cui al presente regolamento – che fanno capo al medesimo capitolo di spesa per i singoli lavori, servizi e forniture - non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017.3
Art. 9 Espletamento dell’incarico
1. Gli incarichi dovranno essere svolti all’interno del normale orario di lavoro.
2. Le spese necessarie per la produzione degli elaborati progettuali, di direzione e di collaudo, rientrano nelle normali spese di gestione degli uffici, sia per quanto riguarda i materiali di consumo che per quanto riguarda l’effettuazione di missioni necessarie per lo svolgimento dell’incarico stesso.
3. Tutto il materiale prodotto resterà di piena proprietà dell’amministrazione e potrà essere utilizzato senza che ciò determini ulteriori compensi.
Art. 10 – Centrale unica di committenza
1. Il personale del comune di Alcamo impiegato in attività relative a alle funzioni assunte dall’ente quale centrale unica di committenza in forma associata a favore anche di altri comuni, parteciperà alla ripartizione degli incentivi di cui al presente regolamento per le attività di verifica, predisposizione e controllo del procedimento di gara e per le eventuali altre attività previste dalla tabella di cui all’articolo 4 effettuate per conto della centrale unica di committenza.
2. Per i compiti svolti dal personale di una centrale di committenza o di soggetto aggregatore nell’espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale di committenza o del soggetto aggregatore, una quota non superiore ad un quarto dell’incentivo, come previsto dal comma 5 dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016.
Art. 11 Efficacia, disposizioni transitorie
1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.
2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento, con specifico riferimento sia alla costituzione del fondo, sia all’applicazione delle percentuali spettanti, si applicano alle attività svolte successivamente all’entrata in vigore dell’art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ovvero per tutti gli interventi ammessi con decorrenza 19 Aprile 2016.
3 La Corte dei Conti sez. autonomie con Deliberazione n. 26/2019 ha enunciato il seguente principio di diritto: Gli incentivi tecnici previsti dall’articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, così come integrato dal comma 5-bis dello stesso articolo, maturati nel periodo temporale che decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso, fino al giorno anteriore all’entrata in vigore del citato comma 5-bis (1° gennaio 2018), sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all’articolo 1, comma 236, della legge n. 208/2015, successivamente modificato dall’articolo 23 del d.lgs.
n. 75/2017, pur se la provvista dei predetti incentivi sia già stata predeterminata nei quadri economici dei singoli appalti, servizi e forniture
3. Per le attività svolte dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 50/2016 (19/04/2016 ndr) fino all’adozione del presente regolamento, si procederà alla costituzione del fondo ed alla liquidazione delle somme con le condizioni e modalità di cui ai presenti articoli, solo ove le relative risorse siano state preventivamente previste nel quadro economico. In tal caso la costituzione del gruppo di lavoro potrà essere oggetto di ricognizione a posteriori rispetto all’attività svolta.
4. Qualora intervengano modifiche normative o pareri o linee guida rilasciati da autorità che incidano sulle disposizioni del presente regolamento si provvederà all’adeguamento della relativa disposizione regolamentare modificata, da intendersi comunque automaticamente tempo per tempo adeguata alle fonti normative di rango superiore e alle interpretazioni cogenti di soggetti terzi.