Allegato 3
MODELLO UNICO
Allegato 3
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI
Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”) e del Regolamento IVASS n.
40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività, gli intermediari:
a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:
- consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell’intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
- forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;
b) sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;
c) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall’intermediario.
d) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto documento da esso sottoscritto;
e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.
Allegato 4
INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO.
AVVERTENZA
Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente documento, che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall’articolo 324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”).
Sezione I - Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente
Dati dell’intermediario per cui viene svolta l’attività | |
Credit Suisse (Italy) S.p.A. | |
Iscrizione RUI | Sezione D N. Iscrizione D000078972 Data Iscrizione 19/02/2007 |
Altre informazioni su CSI | Sede legale: xxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx Recapiti telefonici: 02 885501 Sito Internet: xxx.xxxxxx-xxxxxx.xx Email: xxxxxxxxxxxxxxx.xxx@xxxxxx-xxxxxx.xxx PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx |
Dati dell’intermediario che entra in contatto con il cliente (Contrassegnare con una X la qualifica di colui che entra in contatto con il cliente) | |
Nominativo Advisor: | |
Iscrizione RUI | Sezione N. Iscrizione Data Iscrizione / / |
Qualifica | Responsabile dell’attività di intermediazione Addetto all’attività di intermediazione anche all’esterno dei locali di CSI Addetto all’attività di intermediazione all’interno dei locali di CSI |
Vigilanza
Autorità competente alla vigilanza sull’attività svolta: Ivass (già Isvap), con sede xxx xxx Xxxxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxx.
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell’IVASS (xxx.xxxxx.xx)
Sezione II – Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo
a) Imprese di assicurazione per le quali CSI svolge la propria attività
• Unipol Assicurazioni S.p.A. |
• HDI Assicurazioni S.p.A. |
• Credit Suisse Life & Pension |
b) Collaborazioni con altri intermediari assicurativi
CSI, oltre a svolgere la propria attività di intermediazione assicurativa su incarico delle imprese indicate al precedente paragrafo b), propone ulteriori prodotti assicurativi in forza dei rapporti di collaborazione in corso con First Advisory S.r.l., con sede in xxx Xxxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, broker assicurativo iscritto al RUI con il n. B000350474 dal 17/12/2010.
In base a tale accordo di collaborazione, gli intermediari svolgono le seguenti attività:
• CSI:
- Classificazione dei clienti in conformità alla normativa di riferimento;
- raccolta delle informazioni afferenti al rischio da coprire;
- valutazione di adeguatezza;
- trasmissione al Broker, in forma anonima, del questionario di adeguatezza e dell’informazioni inerenti ai dati relativi alla clientela, al soggetto assicurato ed al prodotto richiesto;
- proposizione e collocamento del contratto assicurativo;
- verifica della completezza e correttezza della sottoscrizione delle proposte di assicurazione ed invio delle stesse al Broker;
- gestione ed esecuzione del contratto nella fase post-vendita (e.g. riscatti, versamenti aggiuntivi, cambio dei beneficiari, switch ecc.).
• First Advisory:
- trasmissione a CSI della documentazione strumentale al collocamento del prodotto assicurativo offerto;
- collaborazione con CSI nella ricerca di offerte corrispondenti alle caratteristiche ed alle esigenze di copertura rappresentate dal cliente a CSI stessa;
- richiesta di preventivazione personalizzata alle imprese di assicurazione;
- controllo ed invio alle imprese di assicurazione della documentazione contrattuale sottoscritta dal cliente trasmessa da CSI.
Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni
In virtù dell’intermediazione effettuata, CSI percepisce un compenso, il quale risulta incluso nel premio assicurativo.
Sezione IV – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interessi
1. CSI
a) CSI non è detentrice di una partecipazione, diretta o indiretta, superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un’impresa di assicurazione
b) nessuna impresa di assicurazione o l’impresa controllante di un’impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione, diretta o indiretta, superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di CSI;
c) con riguardo al contratto proposto:
x. XXX fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3, del Codice, fondata su un’analisi imparziale e personale ai sensi del successivo comma 4, del medesimo articolo;
b. CSI propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.
2. First Advisory S.r.l.
a) First Advisory non è detentrice di una partecipazione, diretta o indiretta, superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un’impresa di assicurazione;
b) nessuna impresa di assicurazione o l’impresa controllante di un’impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione, diretta o indiretta, superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di First Advisory;
Sezione V – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
a) L’attività di intermediazione svolta da CSI è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali di CSI o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato CSI deve rispondere a norma di legge;
b) l’attività di intermediazione svolta da First Advisory è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali di First Advisory o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato First Advisory deve rispondere a norma di legge. Gli assicurati hanno facoltà di rivolgersi al Fondo di garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione costituito presso la Consap S.p.A. (Via Yser, 14 – 00000 Xxxx- Tel.: 00- 00000000; 00-00000000; 00-00000000 - Fax: 00-00000000 - E-mail: xxxxxxxx@xxx.xx) per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui sopra;
c) First Advisory non è autorizzata ad incassare i premi e/o a pagare le somme dovute agli assicurati.
d) In caso di controversia, il contraente ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario o all’impresa di assicurazioni il cui indirizzo è reperibile nelle Note informative precontrattuali o nel sito dell'Ivass (Uffici reclami delle imprese) o accedendo al sito internet dell’intermediario o
dell'impresa. Qualora il contraente non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa entro il termine massimo di 45 giorni, prima di far ricorso all’autorità ordinaria, deve rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxx, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’intermediario o dall’impresa preponente o, in alternativa, attivare una procedura di mediazione. L’informativa è integrata con la procedura per la presentazione dei reclami in caso di rapporti di libera collaborazione ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221;
e) il contraente inoltre ha facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente.
Data ..............................................................
Il Sottoscritto dichiara di
avere ricevuto e preso visione del presente documento.
Firma del Cliente ...................................................................................