PROGRAMMA EASY CAMPER CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
MMA IARD S.A. e
MMA IARD Assurances Mutuelles del Gruppo MMA
PROGRAMMA EASY CAMPER CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
(in applicazione alla polizza collettiva n. 7 149 813)
SET INFORMATIVO
Edizione Mod AGOS CVT CAMPER ed. 05/2022 Ultimo aggiornamento 02/05/2022
Covéa Affinity è un brand che si riferisce a MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles
Il presente Set Informativo, contenente Dip, Dip Aggiuntivo, Glossario e Condizioni di Assicurazione, deve essere consegnato al potenziale assicurato prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo.
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Assicurazione Danni EASY Camper
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
MMA IARD Assurances Mutuelles, società di mutua assicurazione a contributi fissi, RCS Le Mans 775 652 126 - FRANCIA MMA IARD S.A., RCS Le Mans 440 048 882 – FRANCIA
Prodotto: EASY CAMPER (Polizza Collettiva n. 7 149 813)
Questo documento informativo relativo al prodotto assicurativo è destinato esclusivamente a fornire un sommario delle
coperture principali e delle esclusioni. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite nelle condizioni di assicurazione.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa è assicurato?
Camper ad uso privato, nuovo o usato
Garanzie di base:
Furto (totale e parziale) Incendio (totale e parziale) Ricorso terzi da incendio Valore a nuovo 24 mesi Cristalli
Eventi naturali
Eventi sociopolitici e atti vandalici Infortuni del Conducente Garanzie accessorie
Assistenza stradale
Urto contro animali selvatici
Garanzie opzionali: Collisione Kasko
Tutte le coperture assicurative offerte sopra descritte prevedono, per ciascun sinistro, uno scoperto e/o un minimo e/o una franchigia e/o un massimale, indicati nel DIP aggiuntivo.
Che cosa non è assicurato?
Camper nuovi o usati non acquistati con Finanziamento presso il Contraente
Camper adibiti a noleggio a breve o lungo termine con e senza conducente e scuola guida
Camper ad uso pubblico Veicoli diversi da camper
Camper con valore superiore a € 120.000,00 iva inclusa Camper con targa estera
Camper usati di età superiore a 14 anni dalla data di prima immatricolazione alla data della sottoscrizione del contratto (10 anni in caso di pacchetto con garanzia Collisione, 5 anni in caso di pacchetto con garanzia Kasko).
Ci sono limiti di copertura?
Principali esclusioni:
Dolo
Colpa grave
Guida senza regolare patente
Guida in stato di ebrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti
Questo contratto assicurativo protegge i clienti contro i danni materiali al loro Camper acquistato con finanziamento AGOS.
Partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali
Appropriazione indebita
Principali limiti
Le garanzie possono essere soggette ai limiti e agli scoperti/franchigie indicati nel contratto
Garanzia Valore a nuovo: operante solo in caso di perdita totale e per Camper immatricolati da meno di 24 mesi e in caso di riacquisto, presso il medesimo dealer dove è stato acquistato il primo veicolo, di un altro Camper di valore non inferiore.
Dove vale la copertura?
✓ Le garanzie prestate sono valide per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
✓ L'assicurazione è estesa ai danni che avvengono negli stessi Paesi esteri per i quali è operante l'assicurazione R.C.A. prestata con l'emissione della Carta verde.
Che obblighi ho?
• Al momento della firma del contratto: Rispondere a tutte le domande poste in modo accurato e sincero e fornire le informazioni richieste. Pagare il premio.
• In corso di validità del contratto: Dichiarare tutte le modifiche relative al rischio assicurato.
• Alla sottoscrizione e ad ogni rinnovo: Pagare il premio richiesto alle date indicate.
• In caso di sinistro: Fornire denuncia scritta entro 3 giorni a DOUBLE S all’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx. Fornire tutti i documenti giustificativi richiesti.
Quando o come devo pagare?
Il contratto si intende perfezionato con il pagamento, per il tramite del Contraente, del premio che è determinato per periodi di assicurazione annuale o poliennale.
La modalità di pagamento prevista è mediante contratto di Finanziamento del Camper. Il premio è già comprensivo di imposte.
Versione 05/2022
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di liquidazione del contratto di Finanziamento o del giorno di decorrenza della polizza e cessa definitivamente al termine della durata indicata nel Modulo di adesione. Non è previsto il tacito rinnovo alla scadenza. Nel corso di validità le coperture non possono essere trasferite su altro veicolo o su altro proprietario. Non è inoltre prevista la sospensione in corso di contratto.
Come posso disdire la polizza?
L’Aderente ha il diritto di recedere dal contratto nei 60 giorni successivi alla data di decorrenza della polizza, purché non si siano verificato sinistri, avvenuta con la liquidazione della pratica di finanziamento. La Compagnia, per il tramite del contraente, provvederà al rimborso del premio pagato, al netto dell’imposta.
Inoltre in caso di:
- cessazione del rischio (per vendita, distruzione, esportazione definitiva, demolizione, cessazione pubblica circolazione), la Compagnia rimborserà il rateo di premio imponibile pagato e non goduto a partire dalla data di alienazione del veicolo e la copertura risulta risolta.
- estinzione anticipata del contratto di Finanziamento del veicolo a seguito di danno totale, la Compagnia rimborserà il rateo di premio imponibile pagato e non goduto a partire dall’annualità assicurativa successiva alla data dell’evento che ha causato il danno totale
- estinzione anticipata volontaria del contratto di Finanziamento (non a seguito di danno totale), la copertura assicurativa proseguirà fino alla naturale scadenza indicata sul Modulo di adesione, salva diversa indicazione dell’Assicurato espressa al Contraente al momento della richiesta di estinzione anticipata. La Compagnia rimborserà il rateo di premio imponibile pagato e non goduto a partire dalla data dell’estinzione anticipata del contratto
In tutti i casi sopra indicati, in presenza di contratto di Finanziamento attivo, il rimborso avverrà per il tramite del Contraente. Nel caso in cui la copertura abbia durata poliennale l'Assicurato avrà comunque facoltà di recedere senza oneri al termine di ogni ricorrenza annuale mediante invio di lettera raccomandata, spedita almeno 60 giorni prima della scadenza.
MMA IARD Assurances Mutuelles. Società di mutua assicurazione a contributi fissi. RCS (registro delle imprese) Le Mans 775 652 126 MMA IARD S.A. con capitale sociale di 537.052.368 €. RCS (registro delle imprese) Le Mans, N° 440 048 882
Sedi legali: 00 xxxxxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxx - 00000 Le Mans cedex 9 Impresa disciplinata dal codice delle assicurazioni.
Assicurazione Danni Easy Camper
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
MMA IARD SA e MMA IARD Assurances Mutuelles
Prodotto: Easy Camper (Polizza Collettiva n. 7 149 813)
Data di realizzazione: 02/05/2022
Edizione maggio 2022 (ultimo aggiornamento disponibile)
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per Assicurazione Tutti Rischi di Attrezzature a noleggio, per aiutare il potenziale Aderente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
L’Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles con sedi legali e direzione generale in Francia, 14 Boulevard Xxxxx et Xxxxxxxxx Xxxx – 72030 Le Mans cedex 9, tel.: x00000000000 sito internet: xxxxx-xxxxxxxx.xxx, e-mail.: xxxxxxxx@xxxxx-xxxxxxxx.xxx.
MMA IARD S.A. appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 14 Boulevard Xxxxx et Xxxxxxxxx Xxxx – 72030 Le Mans cedex 9, tel.: x00000000000 sito internet: xxxxx-xxxxxxxx.xxx, email: xxxxxxxx@xxxxx-xxxxxxxx.xxx iscritta nel registro delle imprese di Le Mans al n. 440 048 882 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento IVASS n. II.01337 del 9 luglio 2015 e soggetta al controllo dell’ACPR – Autoritè de Contrôle Prudentiel et de Résolution – Secteur Assurances – 0 Xxxxx xx Xxxxxxxx – XX 00000 – 00000 Xxxxx Xxxxx 00.
MMA IARD Assurances Mutuelles Società di mutua assicurazione a contributi fissi, appartenente al Gruppo MMA con sede legale e direzione generale in Francia, 14 Boulevard Xxxxx et Xxxxxxxxx Xxxx – 72030 Le Mans cedex 9, tel.:
x00000000000 sito internet: xxxxx-xxxxxxxx.xxx, email: xxxxxxxx@xxxxx-xxxxxxxx.xxx iscritta nel registro delle imprese di Le Mans al n. 775 652 126 e ammessa ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi con provvedimento Isvap n. II 00075 del 3 gennaio 2008 e soggetta al controllo dell’ACPR – Autoritè de Contrôle Prudentiel et de Resolution – Secteur Assurances – 0 Xxxxx xx Xxxxxxxx – XX 00000 – 00000 Xxxxx Xxxxx 00.
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio della società MMA IARD S.A. il patrimonio netto è pari a 2 345 895 282.63 euro di cui per capitale sociale 000 000 000 euro e per riserve 1 619 776 434.47 euro. Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell’Impresa (xxx.xxx.xx). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a 2.400.223.000 euro, il requisito patrimoniale minimo pari a 1.080.100.000 euro, il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari al 420% ed il valore dell’indice di solvibilità dell’impresa è pari al 189%.
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio della società MMA IARD Assurances Mutuelles il patrimonio netto è pari a 1 000 000 000.42 euro di cui per riserve 953 400 464.11 euro.
Per ulteriori informazioni patrimoniali si rinvia alla relazione sulla solvibilità e alla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell’Impresa (xxx.xxx.xx.). Si specifica che il requisito patrimoniale di solvibilità è
pari a 1.143.324.000 euro, il requisito patrimoniale minimo pari a 285.231.000 euro, il requisito patrimoniale dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è pari al 1.911% ed il valore dell’indice di solvibilità dell’impresa è pari al 478%.
Al contratto si applica la legge italiana
Che cosa è assicurato?
Si segnala che la Compagnia si impegna nei confronti dell’Aderente nei limiti delle somme assicurate e dei relativi massimali concordati. L’assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti dai Camper.
Sono operanti le garanzie di seguito indicate:
Incendio:
Copre i danni subiti dal veicolo assicurato, compresi gli accessori, a seguito di incendio totale o parziale dello stesso, nonché a seguito di esplosione, scoppio - compresi quelli prodotti dall’impianto di alimentazione – e/o di azione del fulmine.
Furto e Rapina:
Copre la perdita totale o parziale (compresa la targa) del veicolo in caso di furto o di rapina tentati o consumati. Sono equiparati ai danni da furto o rapina quelli causati al veicolo nella esecuzione di questi reati, nonché quelli derivanti dalla circolazione avvenuta durante l’uso od il possesso abusivo del veicolo stesso.
Riscorso terzi da incendio:
Copre i Danni materiali e diretti cagionati ai beni mobili ed immobili dei terzi dall’incendio del veicolo assicurato non coperti da RC obbligatoria.
Valore a Nuovo:
In caso di perdita totale del Camper assicurato non viene applicata sull’indennizzo liquidabile la diminuzione di valore dovuta all’uso o al trascorrere del tempo. La garanzia è operante solo in caso di perdita totale e per Camper immatricolati da meno di 24 mesi e in caso di riacquisto, presso il medesimo dealer dove è stato acquistato il primo veicolo, di un altro Camper di valore non inferiore.
Eventi naturali:
Copre i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato in conseguenza di: trombe d’aria, uragani, bufere, tempeste, eruzioni vulcaniche, inondazioni, esondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, voragini, caduta grandine.
Eventi sociopolitici e atti vandalici:
Copre i Xxxxx materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato in conseguenza di: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.
Cristalli:
Copre i danni materiali e diretti derivanti all’assicurato dalla rottura dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali nonché lucernari e botole di aerazione e vetrate anche se di materiale diverso dal cristallo del veicolo identificato in polizza), dovuta a causa accidentale o fatto involontario di terzi.
Infortuni del Conducente:
Infortuni che determinino la morte o l’invalidità permanente, avvenuti in conseguenza della circolazione del veicolo assicurato e mentre il conducente si trova a bordo del veicolo medesimo. Sono compresi gli infortuni avvenuti in caso di fermata forzata durante le operazioni necessarie a consentire al veicolo di riprendere la marcia, derivanti da imperizia o negligenza e subiti in stato di malore, vertigini o incoscienza.
Garanzie accessorie:
• Perdita o sottrazione chiavi
• Spese di recupero, custodia e parcheggio
• Danni da roditori
• Spese duplicazione patente
• Spese documenti a seguito di furto totale
• Smarrimento documenti di circolazione o targa • Rimborso delle spese sostenute per la riparazione dei danni causati all'interno del veicolo assicurato dal trasporto occasionale delle vittime di incidenti stradali dal luogo dell'incidente al più vicino pronto soccorso • Lesioni agli animali domestici trasportati • Ripristino dei dispositivi di sicurezza • Costi di rilascio e restituzione del veicolo sequestrato dall'Autorità a seguito di un incidente stradale Assistenza stradale: prestazioni di immediato aiuto nel caso in cui l’Assicurato si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento imprevedibile che renda il veicolo inutilizzabile. Urto contro animali selvatici: Copre danni materiali diretti subiti dal veicolo assicurato da urto contro animali selvatici avvenuto su strade asfaltate aperte al pubblico. Collisione (se richiamata): Copre i danni subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con altri veicoli identificati. La garanzia è acquistabile solo per veicoli con immatricolazione inferiore a 10 anni al momento della sottoscrizione del contratto. Kasko (se richiamata): Copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con altri veicoli, ribaltamento, urto, uscita di strada. La garanzia è acquistabile solo per veicoli con immatricolazione inferiore a 5 anni al momento della sottoscrizione del contratto. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? • Garanzie sempre incluse: Incendio, Furto, Ricorso terzi da Incendio, Valore a nuovo per i primi 24 mesi, Eventi naturali, Eventi sociopolitici e atti vandalici, Cristalli, Infortuni del Conducente, Garanzie accessorie, Assistenza stradale, Urto contro animali selvatici. • Garanzie opzionali: Collisione x Xxxxx. |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO |
Non ci sono opzioni con riduzione del premio |
OPZIONI CON MAGGIORAZIONE DEL PREMIO |
Non sono previste opzioni con maggiorazione del premio. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Sono esclusi i danni avvenuti in conseguenza diretta di: • atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni; • appropriazione indebita; • sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi; • terremoti; • guida senza regolare patente; • guida in stato di ebrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. Sono inoltre esclusi i danni: • avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; • determinati da dolo o colpa grave dell’Assicurato o delle persone di cui esso debbano rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del Camper assicurato); • causati da semplici bruciature e/o da fenomeno elettrico comunque verificatosi, non |
seguiti da incendio. |
Ci sono limiti di copertura?
Ulteriori esclusioni:
- esplosione o emanazione di calore o radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
- danni causati da semplici bruciature e/o da fenomeno elettrico comunque verificatosi, non seguiti da incendio.
Sono presenti le seguenti Franchigie e Scoperti a carico dell’Aderente: Furto e Incendio con danno totale:
• In caso di riacquisto presso il dealer dove è stato acquistato il primo veicolo assicurato:
- Scoperto 0% - Minimo 0,00 € per zona 1
- Scoperto 15% - Minimo 1.000,00 € per zona 2
• In caso di mancato riacquisto presso il dealer dove è stato acquistato il primo veicolo assicurato:
- Scoperto 10% - Minimo 500,00 € per zona 1
- Scoperto 20% - Minimo 2.000,00 € per zona 2
In caso di furto totale, per il quale emerga l’assenza di una o più chiavi del Camper sarà applicato un ulteriore scoperto del 25% sul danno liquidato a termini di polizza.
In caso di danno parziale e riparazione presso l’officina del dealer dove è stato acquistato il primo veicolo assicurato o presso la Rete Double S verranno applicati i medesimi scoperti e minimi previsti per il riacquisto presso il dealer dove è stato acquistato il primo veicolo assicurato in base alla zona territoriale.
In caso di danno parziale e mancata riparazione o riparazione non presso l’officina del dealer dove è stato acquistato il primo veicolo assicurato o presso la Rete Double S verranno applicati i medesimi scoperti e minimi previsti per il mancato riacquisto presso il dealer dove è stato acquistato il primo veicolo assicurato in base alla zona territoriale.
Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici e Atti Vandalici con danno totale e parziale:
• In caso di riparazione presso l’officina del dealer dove è stato acquistato il primo veicolo assicurato o presso la Rete Double S:
- Scoperto 10% - Minimo 250,00 € per zona 1
- Scoperto 10% - Minimo 500,00 € per zona 2.
• In caso di mancata riparazione o riparazione non presso l’officina del dealer dove è stato acquistato il primo veicolo assicurato o presso la Rete Double S:
- Scoperto 10% - Minimo 500,00 € per tutte le zone Collisione:
• In caso di riparazione presso l’officina del dealer dove è stato acquistato il primo veicolo assicurato o presso la Rete Double S:
- Scoperto 0% - Minimo 500,00 € per zona 1
- Scoperto 0% - Minimo 750,00 € per zona 2.
• In caso di mancata riparazione o riparazione non presso l’officina del dealer dove è stato acquistato il primo veicolo assicurato o presso la Rete Double S:
- Scoperto 0% - Minimo 750,00 € per zona 1
- Scoperto 0% - Minimo 1.000,00 € per zona 2
Kasko:
• In caso di riparazione presso l’officina del dealer dove è stato acquistato il primo veicolo assicurato o presso la Rete Double S:
- Scoperto 15% - Minimo 500,00 € per zona 1
- Scoperto 15% - Minimo 750,00 € per zona 2.
• In caso di mancata riparazione o riparazione non presso l’officina del dealer dove è stato acquistato il primo veicolo assicurato o presso la Rete Double S:
- Scoperto 15% - Minimo 750,00 € per tutte le zone
Le seguenti garanzie vengono prestate con i massimali sotto indicati:
Ricorso terzi da Incendio:
• Massimo 50.000,00 € per sinistro, purché sia attiva sul veicolo anche l’assicurazione per la Responsabilità Civile auto
Cristalli:
• Limite massimo di € 2.000,00 per anno assicurativo e franchigia € 100,00 per tutte le zone. Limitatamente alla zona 1, la franchigia non viene applicata in caso di riparazione o sostituzione presso l’officina del dealer dove è stato acquistato il primo veicolo assicurato o presso la Rete Double S.
Infortuni del Conducente:
• La garanzia prevede massimali non cumulabili: € 100.000,00 in caso di Morte e € 100.000,00 in caso di Invalidità permanente.
La garanzia Infortuni conducente prevede una franchigia del 3% in caso di invalidità permanente di grado pari o inferiore al 3% del totale; se l’invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l’indennizzo sarà liquidato solo per la parte eccedente. La percentuale del 3% si intende aumentata al 5% quando il conducente, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori. Qualora il conducente, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori la somma massima indennizzabile sarà pari al 70% dell’intera somma assicurata. Qualora la percentuale d’invalidità accertata risultasse superiore al 70% si procederà ad indennizzare l’intera somma assicurata.
In caso di morte, qualora il conducente al momento del sinistro non avesse utilizzato i presidi di sicurezza obbligatori, la somma massima indennizzabile sarà pari al 70% dell’intera somma assicurata.
Urto contro animali selvatici:
• limite massimo di € 5.000,00 per annualità assicurativa e con l’applicazione di uno scoperto del 10% e minimo di € 250,00 calcolato sul valore dell’effettivo danno.
Garanzie accessorie:
• Perdita o sottrazione chiavi: La Compagnia rimborsa le spese, se documentate, sostenute dall’Assicurato in caso di furto e smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato, compresi gli esborsi per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo nonché quelli
relativi allo sbloccaggio del sistema antifurto e/o all’apertura delle portiere, sino ad un massimo di € 250,00 per sinistro e anno assicurativo.
• Spese di recupero, custodia e parcheggio: In caso di furto o rapina del veicolo identificato in polizza, la Compagnia rimborsa fino alla concorrenza di € 250,00 (elevato a € 1.000,00 nel caso di recupero all’estero) per sinistro le spese documentate che l’assicurato ha sostenuto per il recupero, custodia e parcheggio del veicolo disposti dall’Autorità dal giorno del ritrovamento a quello dell’avvenuta comunicazione all’assicurato del ritrovamento stesso.
• Danni da roditori: La Compagnia rimborsa le spese per danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza provocati dalla presenza occasionale di roditore all’interno del mezzo. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.500,00.
• Spese duplicazione patente: In caso di furto, rapina, incendio o smarrimento della patente di guida, la Compagnia si impegna a corrispondere le spese documentate sostenute dall'Assicurato per la duplicazione della stessa, previa presentazione di idonea documentazione. La garanzia è prestata fino ad un massimo di
€ 150,00 per sinistro.
• Spese documenti a seguito di furto totale: La Compagnia si impegna a corrispondere le spese sostenute dall'Assicurato, a seguito di furto totale o rapina del veicolo identificato in polizza, per ottenere presso la competente Amministrazione:
- il certificato di perdita di possesso;
- l’estratto cronologico generale o storico del P.R.A.
La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 150,00 per sinistro.
• Smarrimento documenti di circolazione o targa: La Compagnia si impegna a corrispondere le spese documentate sostenute dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione dei documenti di circolazione o della targa, per il rilascio di nuovi documenti o targhe, anche nel caso si renda necessaria la reimmatricolazione del veicolo, dietro presentazione della copia della denuncia di smarrimento o furto presentata alle competenti Autorità. La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 150,00 per sinistro.
• Rimborso delle spese sostenute per la riparazione dei danni causati all'interno del veicolo assicurato dal trasporto occasionale delle vittime di incidenti stradali dal luogo dell'incidente al più vicino pronto soccorso: La Compagnia rimborsa le spese sostenute per la riparazione dei danni causati all'interno del veicolo assicurato dal trasporto occasionale delle vittime di incidenti stradali dal luogo dell'incidente al più vicino pronto soccorso fino ad un massimo di € 200,00.
• Lesioni agli animali domestici trasportati: La Compagnia rimborsa le spese sostenute per le cure degli animali domestici trasportati nel veicolo in caso di incidente stradale fino ad un massimo di € 250,00.
• Ripristino dei dispositivi di sicurezza: La Compagnia rimborsa le spese per il Ripristino o sostituzione delle cinture di sicurezza e degli airbag del veicolo assicurato previa presentazione fattura fino ad un massimo di € 250,00.
• Costi di rilascio e restituzione del veicolo sequestrato dall'Autorità a seguito di un incidente stradale: La Compagnia rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per rilascio e la restituzione del veicolo sequestrato dall'Autorità a seguito di un incidente stradale.
Assistenza stradale:
• Assistenza stradale e traino: Qualora in conseguenza di incendio, furto, anche tentato o parziale, rapina, guasto o incidente, il Veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la Centrale Operativa procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il Veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all'officina più vicina, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo. La garanzia è operante anche in caso di foratura dello pneumatico, mancanza di carburante e smarrimento chiavi. Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il Veicolo abbia subito l'incidente, il guasto o l'incendio durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada). Sono altresì escluse le spese concernenti, l’intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo. In caso di Sinistro avvenuto all'estero oppure in autostrada, se in Italia, specifiche istruzioni
verranno fornite direttamente dalla Centrale Operativa.
• Officina mobile in Italia – Depannage: Qualora a seguito di guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Centrale Operativa, valutata l’entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione. Qualora durante l'intervento, l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità di riparare il veicolo, l'Officina Mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla precedente prestazione. La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 3.000,00 per sinistro. Restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’intervento d’urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.
• Recupero del veicolo fuori strada: Qualora in caso di incidente il Veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Centrale Operativa procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il Veicolo danneggiato nell’ambito della sede stradale, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino ad un massimale di € 155,00 per Sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato alle tariffe ufficiali correnti e la prestazione potrà essere fornita dalla Centrale Operativa esclusivamente a fronte di adeguate garanzie di pagamento. In caso di Sinistro avvenuto in autostrada specifiche istruzioni saranno fornite dalla Centrale Operativa. Sono esclusi in ogni caso i pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per la riparazione e tutte le altre spese effettuate in officina. Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il Veicolo abbia subito l'incidente durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada).
• Auto sostitutiva: La Centrale Operativa metterà a disposizione dell'Assicurato presso una stazione di noleggio ad essa convenzionata, compatibilmente con le disponibilità della Società di autonoleggio e con le modalità applicate dalla stessa, un'auto di categoria C (classificazione internazionale delle società di autonoleggio) con percorrenza illimitata, applicando i seguenti criteri:
1) Nel caso di furto totale o rapina del Veicolo, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell'Assicurato l'auto in sostituzione per un massimo di 30 giorni. In tutti i casi, qualora il Veicolo rubato venga ritrovato prima del termine massimo sopra indicato, l'Assicurato dovrà riconsegnare l'auto in sostituzione entro le ore 12 del giorno successivo al ritrovamento, pena l'addebito a suo carico dell'eccedenza.
2) Nel caso in cui, a seguito di guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, il Veicolo sia rimasto immobilizzato e la Centrale Operativa sia intervenuta direttamente erogando la prestazione di "Assistenza stradale" per trasportare il Veicolo stesso in un'officina autorizzata della casa costruttrice o in carrozzeria, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell'Assicurato l'auto in sostituzione per il tempo necessario alla riparazione del Veicolo e a condizione che siano necessarie almeno 8 ore di manodopera per la riparazione stessa, così come certificato tramite fax dall'officina o carrozzeria, comunque fino ad un massimo di sette giorni. La medesima modalità di erogazione dell'auto in sostituzione sopra indicata verrà applicata anche nei casi in cui l'assistenza stradale non sia stato attivato direttamente dalla Centrale Operativa per manifesta e provata impossibilità dell'Assicurato ad attivare la Centrale Operativa stessa.
3) Nel caso in cui, a seguito di guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, il Veicolo sia giunto in un'officina autorizzata della casa costruttrice o in carrozzeria, senza la preventiva erogazione della prestazione di "Assistenza stradale" da parte della Centrale Operativa, la Centrale Operativa stessa metterà a disposizione dell'Assicurato l'auto in sostituzione a condizione che siano necessarie almeno 8 ore di manodopera per la riparazione del Veicolo e con il seguente criterio: un giorno di noleggio per ogni 8 ore (o frazione) di manodopera, certificate tramite fax dall'officina autorizzata della casa o carrozzeria, comunque fino ad un massimo di sette giorni. Il calcolo dei giorni di noleggio dell'auto in sostituzione cui ha diritto l'Assicurato verrà effettuato dalla Centrale Operativa confrontando quanto dichiarato tramite fax dall'officina o carrozzeria, con quanto riportato sui tempari ufficiali della casa costruttrice e/o sui tempari ANIA, facendo comunque fede questi ultimi per il suddetto calcolo.
4) In entrambi i casi 2) e 3), qualora non fossero immediatamente disponibili presso l'officina o la carrozzeria i pezzi di ricambio necessari per la riparazione del Veicolo, così come documentato alla Centrale Operativa attraverso l'invio tramite fax di copia della richiesta urgente dei pezzi di ricambio inoltrata dall'officina o carrozzeria alla casa costruttrice, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell'Assicurato l'auto in
sostituzione per un giorno supplementare rispetto a quelli già conteggiati, sempre comunque nei limiti dei massimali suindicati.
5) In entrambi i casi 2) e 3), qualora il conteggio dei giorni di noleggio includesse domeniche o giorni festivi, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell'Assicurato l'auto in sostituzione per uno o più giorni supplementari rispetto a quelli già conteggiati, sempre comunque nei limiti dei massimali suindicati.
In tutti i casi restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, quelle per le assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative franchigie, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio e lo stesso dovrà essere versato direttamente all'Assicurato.
• Spese rimessaggio: Qualora, in conseguenza di guasto o incidente, il veicolo subisca un danno tale da non essere riparabile in giornata o i punti di assistenza siano chiusi, la Centrale Operativa provvederà al rimessaggio del veicolo per le prime 76 ore, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di € 200,00 per sinistro.
• Viaggio per il recupero del veicolo: Qualora il veicolo, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all’ estero per 4 giorni oppure in caso di furto o rapina sia stato ritrovato nel medesimo paese dove stato perpetrato il furto o la rapina stessi, e comunque in tutti i casi in cui il veicolo sia in grado di circolare autonomamente, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’ Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo. In alternativa, su richiesta dell’Assicurato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo al luogo di residenza o al domicilio dell’assicurato stesso. La Società tiene a proprio carico l’onorario dell’autista. Sono a carico dell’Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere e i traghetti.
• Rientro dei passeggeri/prosecuzione del viaggio: Qualora il Veicolo in conseguenza di guasto, incidente, incendio, furto, anche tentato o parziale, rapina che abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali per almeno 36 ore in Italia o per almeno 5 giorni all'estero, oppure in caso di furto totale o rapina del Veicolo medesimo purché sia fatta regolare denuncia presso le Autorità competenti, la Centrale Operativa mette in condizione gli assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione:
• un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe, oppure,
• un veicolo a noleggio (nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore)
per permettere ad essi di raggiungere la propria abitazione o di proseguire il viaggio, fermo restando in questo caso che l’esposizione della Società non potrà essere superiore alle spese di rientro o rimpatrio degli Assicurati.
• Spese d'albergo: Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto anche tentato o parziale, o rapina il Veicolo sia sottratto o subisca danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali e ciò esiga una sosta forzata degli assicurati per almeno una notte, la Centrale Operativa provvede a ricercare e prenotare un albergo, tenendo la Società direttamente a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di € 400,00 complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo Sinistro (Assicurato e trasportati).
• Invio di autoambulanza (In Italia): Qualora, a seguito di incidente stradale che abbia interessato il veicolo assicurato, i suoi occupanti necessitino di un trasferimento al più vicino posto di pronto soccorso, la Centrale Operativa provvede ad inviare un’autoambulanza, tenendo i costi a carico della Società, fino ad una percorrenza massima di 200 Km. Sono esclusi i trasferimenti da una Struttura sanitaria ad un’altra.
• Rimpatrio sanitario (all'estero): Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, le condizioni degli occupanti del veicolo stesso, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Centrale Operativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il loro trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla loro residenza, la Centrale Operativa organizza il rientro degli occupanti il veicolo assicurato con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dei pazienti:
- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica eventualmente in barella;
- treno prima classe, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa ed effettuato a spese della Società inclusa l’assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della stessa.
La Centrale Operativa utilizzerà l’aereo sanitario solo nel caso in cui il sinistro si sia verificato nei Paesi Europei. Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto o che non impediscono agli occupanti del veicolo assicurato di proseguire il viaggio.
• Rientro salma: Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, l’Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di € 4.000,00 per persona e di € 10.000,00 per sinistro. Se la prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la stessa diventerà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate.
Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l’eventuale recupero della salma.
• Interprete a disposizione: Nel caso di fermo o arresto in seguito ad incidente stradale, qualora l’Assicurato si trovasse in difficoltà per problemi di lingua, la Centrale Operativa metterà a Sua disposizione un interprete. La relativa spesa è a carico della Società fino alla concorrenza di € 520,00.
• Anticipo spese legali all’estero: La Centrale Operativa, in conseguenza di un sinistro derivante dalla circolazione del veicolo assicurato, provvederà ad anticipare le spese per gli onorari dei rappresentanti legali ai quali l’Assicurato potrà rivolgersi per la sua difesa in sede penale, fino a concorrenza di € 1.100,00, a condizione che l’Assicurato possa fornire adeguate garanzie bancarie o d’altro tipo per la restituzione dell’anticipo. L’Assicurato dovrà rimborsare l’importo anticipato entro tre mesi dalla data di messa a disposizione.
• Anticipo della cauzione penale all’estero: La Centrale Operativa, in conseguenza di un sinistro derivante dalla circolazione del veicolo assicurato, provvederà, nel caso in cui venga richiesto dalle Autorità estere il versamento di una cauzione penale, a mettere a disposizione dell’Assicurato l’importo della cauzione fino a concorrenza di € 5.200,00, a condizione che l’Assicurato possa fornire adeguate garanzie bancarie o d’altro tipo per la restituzione dell’anticipo. L’Assicurato dovrà rimborsare l’importo anticipato entro 3 mesi dalla data di messa a disposizione.
• Medico online: Qualora a seguito di infortunio l'Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Centrale Operativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.
Prestazioni operanti quando il Sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza del Proprietario del Veicolo come risulta dal libretto di circolazione.
• Anticipo di denaro all’estero: Nel caso in cui l’Assicurato debba far fronte ad un imprevisto esborso di denaro (in seguito ad un guasto, un incidente o danno previsto dal contratto), la Centrale Operativa potrà fare pervenire sul posto detto importo a titolo di prestito fino ad un massimo di € 2.600,00 a condizione che l’Assicurato possa fornire adeguate garanzie bancarie o d’altro tipo per la restituzione dell’anticipo. L’Assicurato dovrà rimborsare l’importo anticipato entro tre mesi dalla data di messa a disposizione.
• Autista a disposizione in Italia: Qualora l’Assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo per malattia, infortunio, oppure gli sia stata ritirata la patente e nessuno degli altri passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, mette a disposizione a proprie spese un autista per ricondurre il veicolo, con a bordo gli eventuali passeggeri nei limiti dei posti previsti dalla carta di circolazione, fino alla residenza dell’Assicurato secondo l’itinerario più breve.
Restano sempre a carico dell’Assicurato tutte le spese di carburante, dei pedaggi in genere (autostrade e simili) nonché dei traghetti, per il rientro del veicolo.
• Invio pezzi di ricambio (operante solo all’estero): Qualora a seguito di incidente, guasto o danno previsto dal contratto, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperibili sul posto, la Centrale Operativa provvede ad inviarli con il mezzo più rapido,
tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso la Rete. Al rientro dal viaggio l’Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi e le spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Società.
• Taxi per ritirare l’auto in sostituzione: La Centrale Operativa provvederà ad organizzare il tragitto in taxi dell’Assicurato al luogo indicato dalla Centrale Operativa presso il quale viene organizzato il noleggio del veicolo, tenendo i costi a carico della Società, fino alla concorrenza di € 52,00.
• Rimpatrio del veicolo dall’estero: Qualora a seguito di incidente, di danno previsto dal contratto o guasto, il veicolo assicurato resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni, la Centrale Operativa ne organizzerà il rimpatrio utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l’Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso, nonché quelle di giacenza all’estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Centrale Operativa sono a carico della Società, fino alla concorrenza del valore commerciale in Italia del veicolo assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. Sono a carico dell’Assicurato i costi eventuali per diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del veicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio.
DEGRADO – DEPREZZAMENTO:
PERDITA TOTALE DEL VEICOLO
In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo, l’indennizzo liquidabile sarà pari al valore commerciale dello stesso, desumibile dalla pubblicazione “EUROTAX ed. Camper” di colore giallo (Vendita), Sanguinetti Editore, con riferimento al mese in cui è accaduto il sinistro, aumentato del valore commerciale degli accessori ed optional stabilmente fissati.
Per la quantificazione degli accessori e degli optional, si terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal veicolo.
È equiparato a perdita totale il caso in cui l’ammontare del danno superi il 80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro calcolato in base a quanto sopra previsto.
In ogni caso il rimborso non potrà superare il valore assicurato.
DANNI PARZIALI
Relativamente alle parti riparabili saranno indennizzate le spese necessarie per la riparazione.
Le parti non riparabili e quindi sostituite con parti nuove saranno liquidate tenendo conto del degrado dovuto a vetustà ed usura.
Non si terrà conto invece del suddetto degrado qualora, non siano trascorsi i seguenti termini dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero, o dalla data di acquisto in caso di veicolo non soggetto ad iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico:
a) sei mesi per le batterie, i pneumatici, gli accessori e gli optional, il motore e le sue parti e tutte le parti meccaniche soggette ad usura;
b) due anni per tutte le altre parti.
Per la successiva quantificazione del risarcimento delle suddette parti, si terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal veicolo.
Qualora il veicolo abbia subito precedenti sinistri, per quantificare correttamente il danno la Società potrà chiedere all’Assicurato di fornire i giustificativi inerenti alle avvenute riparazioni, in mancanza procederà liquidando il solo aggravamento.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: In caso di sinistro l’Assicurato deve denunciare il fatto alla Società entro 3 giorni dall’avvenimento o da quando ne ha avuto conoscenza telefonando al Centro Assistenza Clienti numero 079.274.332 o inviando una mail all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx. La segnalazione telefonica ha validità di denuncia del sinistro. Solo in casi particolari oppure se le notizie fornite telefonicamente sono incomplete, l’operatore chiederà un’integrazione della denuncia. In ogni caso l’operatore avvierà immediatamente la pratica dandone conferma scritta all’Assicurato. Il servizio è attivo tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30. Qualora il sinistro sia avvenuto all’estero, la suddetta denuncia dovrà essere fatta all’Autorità locale e ripetuta a quella italiana. Assistenza stradale: L’Assicurato dovrà contattare il Numero 800.664545 (dall’estero o da cellulare 00.00000000). Gestione da parte di altre imprese: MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi all’assistenza stradale si avvale di IMA ITALIA Assistance - Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX). |
Prescrizione: i diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952, secondo comma, del Codice Civile. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione della Copertura, ai sensi degli artt. 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile. |
Obblighi dell’Impresa | Verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il premio corrisposto dall’Aderente è comprensivo di imposta. La modalità di pagamento prevista è mediante contratto di Finanziamento del Camper con Agos Ducato. |
Rimborso | L’Aderente/Assicurato ha diritto al rimborso del premio nei seguenti casi: - in caso di ripensamento dell’Aderente, la Società rimborserà il premio versato al netto degli oneri di legge; - Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, qualora venga esercitata la facoltà di recesso, l’Aderente ha diritto alla parte di premio, al netto delle imposte, relativo al periodo di rischio non corso. - In caso di estinzione anticipata del finanziamento o di trasferimento: la Società restituirà all’Assicurato la parte di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) calcolata in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura. La Società non procede alla risoluzione anticipata del contratto di assicurazione nel caso in cui: • l’Assicurato manifesti espressamente la volontà di proseguire nel rapporto assicurativo, • l’Assicurato, in seguito a trasferimento del finanziamento, abbia espressamente richiesto che la copertura assicurativa sia prestata fino alla scadenza originaria contrattualmente prevista a favore del nuovo beneficiario designato - In caso di vendita o consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, |
furto, cessazione della circolazione del veicolo assicurato, recesso senza estinzione anticipata del contratto di finanziamento o in assenza dello stesso, la Società restituirà all’Assicurato la parte di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) relativa alle eventuali annualità (e, in assenza di sinistro liquidato, frazioni di annualità) successive a quella in cui è avvenuta la cessazione del rischio. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP |
Risoluzione | Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP |
Il presente contratto è riservato ai soggetti che hanno sottoscritto tramite Agos un contratto di Finanziamento per l’acquisto di un Camper ad uso privato, nuovo o usato.
Il valore assicurato è quello riportato nel Modulo di adesione.
A chi è rivolto questo prodotto?
- costi di intermediazione
L’importo corrisposto include le commissioni percepite dal Contraente pari al 45% del premio imponibile, a carico dell’Assicurato.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Se L’Aderente/Assicurato intende sporgere un reclamo riguardante il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, deve fare riferimento ai seguenti recapiti: Telefono: 000.000.000, indirizzo mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx La Società risponderà entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx oppure all’Autoritè de Contrôle Prudentiel et de Resolution - – Direction du contrôle des pratiques commerciales – 75436 Paris Cedex 09 chiedendo l’attivazione della procedura FIN- NET e, in ogni caso, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla |
Società. | |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Arbitrato. È facoltà dell’Assicurato ricorrere ad un arbitrato per risolvere controversie aventi ad oggetto la determinazione dell’ammontare del danno. La determinazione dell'ammontare del Danno ha luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante Periti nominati rispettivamente dalla Società e dall’Assicurato. I Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede o ha sede legale l’Assicurato, ovvero da quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza. I Periti devono: 1. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l’Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dall’Assicurazione; 2. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro; 3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro; 4. procedere alla stima del danno e alla valutazione dell’Indennizzo sulla base delle norme contrattuali. 5. I risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3) e 4) sono vincolanti per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico della Società e dell'Aderente in parti uguali. |
Risoluzioni delle liti transfrontalieri | L’Aderente può presentare reclamo all’Ivass direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile all’IVASS. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
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GLOSSARIO
Nel testo si intende per:
Accessorio: installazione stabilmente fissata al Veicolo, così classificata:
1) Accessorio di serie, se costituisce la normale dotazione del Veicolo senza comportare un supplemento al prezzo base di listino.
2) Optional, se fornito dalla casa costruttrice dietro pagamento di un supplemento al prezzo di listino.
3) Accessorio non di serie, se non rientra nelle due definizioni sopra riportate.
Aderente: soggetto che aderisce aII'Assicurazione. Aggravamento del rischio: modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio; in questo caso la Società può richiedere l'adeguamento del premio o re-cedere dal contratto. Animali selvatici: animali che vivono liberi sul territorio (ad esempio daini, cinghiali, lupi, volpi ecc.), ad esclusione di cani e gatti randagi.
Assicurato: soggetto destinatario delle prestazioni assicurative.
Assicurazione: insieme di garanzie prestate aII’Assicurato tramite la polizza.
Conducente: la persona fisica che è alla guida del Veicolo assicurato con il consenso del proprietario. Contraente: Agos S.p.A. che stipula la polizza collettiva in qualità di Contraente e la offre ai propri Clienti sottoscrittori di un Finanziamento per l’acquisto di un camper.
Danno: modifica in senso peggiorativo di un bene che sia valutabile in denaro: vi può quindi essere un danno arrecato a persone o cose.
Danno Totale: Il veicolo bruciato o danneggiato (in caso di incidente con un terzo identificato) e giudicato economicamente irreparabile da un esperto (danno >80% del valore del Veicolo al momento del Sinistro)
Il veicolo rubato e non recuperato entro 30 giorni dalla presentazione della denuncia,
Il veicolo rubato viene ritrovato ma giudicato economicamente irreparabile da un esperto.
Degrado/Deprezzamento: diminuzione di valore del Veicolo o di sue parti dovuta aII'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo.
Demolizione: messa fuori uso del veicolo median- te rottamazione.
Disdetta: atto con cui il Contraente o la Società comunicano la volontà di far cessare il rapporto.
Distruzione: danni al Veicolo tali da ridurlo a relitto. Double S: Società a cui la Compagnia ha affidato la gestione dei sinistri.
Esclusioni (di garanzia): situazioni, specificamente richiamate nel contratto, che la Società dichiara non esse-re comprese nelle garanzie assicurative.
Firma digitale: particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici. Furto: impossessamento di cosa altrui allo scopo di trarne profitto.
Franchigia: Cifra fissa espressa in Euro, che rimane a carico dell’Assicurato e vene applicata sull’ammontare del danno.
IMA ITALIA Assistance: Società con sede in Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX) che fornisce il servizio di Assistenza stradale.
Incendio: combustione, con fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e autopropagarsi.
Incidente: qualsiasi evento accidentale in connessione con la circolazione stradale – collisione con altro veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada – che provochi al veicolo danni tali da determinarne l’immobilizzo immediato ovvero ne consenta la marcia, ma con il rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l’Assicurato.
lndennizzo: somma dovuta dalla Società aII’Assicurato, in caso di sinistro.
Massimale: somma fino alla concorrenza della quale la garanzia e/o la prestazione prevista viene prestata.
Modulo di adesione: il documento che riporta:
- i dati anagrafici deII’Assicurato;
- i dati identificativi del veicolo;
- la data di immatricolazione del veicolo;
- il valore assicurato;
- le garanzie prestate;
- la decorrenza e la scadenza della garanzia;
- la sottoscrizione della Società.
Polizza: documento che prova l'esistenza del Contratto di Assicurazione.
Premio: prezzo delle garanzie assicurative, il cui pagamento è indispensabile per rendere efficace la polizza.
Proporzionale (regola proporzionale): se al momento del sinistro i beni danneggiati risultano assicurati per un valore inferiore a quello reale, le somme dovute saranno proporzionalmente ridotte. Rapina: impossessamento della cosa altrui, sottraendola mediante violenza o minaccia, al fine di trarne profitto.
Relitto: ciò che resta del veicolo in seguito a un sinistro che abbia provocato danni superiori al 75% del valore del Veicolo stesso al momento del sinistro.
Rete: officine del dealer dove è stato acquistato il primo veicolo assicurato o la Rete Double S. Rischio: eventualità sfavorevole legata aII'attività umana o alla vita delle persone.
Risoluzione: scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge.
Scoperto: parte percentuale del danno - con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto
- che rimane a carico deII’Assicurato.
Sinistro: verificarsi deII'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Società: MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles, compagnie del Gruppo MMA che assumono il rischio in coassicurazione.
Terzi: persone, fisiche o giuridiche, estranee al Contratto di Assicurazione.
Valore a nuovo: garanzia in base alla quale, se operante, in caso di perdita totale del Veicolo, l'indennizzo dovuto sarà calcolato senza tener conto del degrado/deprezzamento sul valore indicata nel modulo di adesione.
Valore Assicurato: in caso di veicolo nuovo è pari al valore riportato in fattura relativo veicolo. In caso di veicolo usato è pari al valore riportato su Eurotax giallo (comprensivo di eventuali accessori/optional svalutati) al momento della stipula deII’Assicurazione.
Valore commerciale/Valore di mercato: il valore del Veicolo desumibile dalla pubblicazione “EUROTAX” ed. Camper, di colore giallo, Sanguinetti Editore, vedi art. 8 B) delle “Norme generali”.
Xxxxxxx: si riferisce al camper stesso, comprese le opzioni fornite dal produttore:
elementi diversi dagli accessori, che ne sono parte integrante (pannelli solari e parabole)
il sistema di protezione antifurto e gli allarmi seggiolini per bambini
frigoriferi, apparecchi di cottura e riscaldamento integrati e biancheria da letto
È definito Usato se alla data di effetto deII'assicurazione risulta immatricolato da oltre 12 mesi.
Sommario
Art. 1 - Convenzione AGOS DUCATO 22
Art. 2 - Decorrenza e durata delle coperture 22
Art. 3 - Pagamento del premio 22
Art. 4 - Risoluzione anticipata del Contratto di Assicurazione - Cessazione del rischio 22
Art. 5 - Recesso dal contratto 23
Art. 7 - Denuncia del sinistro 23
Art. 8 - Liquidazione del danno 23
Art. 9 - Pagamento deIl'indennizzo 26
Art. 10 - Sottoscrizione di altre assicurazioni 26
Art. 11 - Modifiche deII'assicurazione 27
Art. 12 - Estensione Territoriale 27
Art. 14 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio 27
Art. 15 - Rinvio alle norme di legge 27
Art. 17 - Clausola di delega 27
Art. 19 - Oggetto delI'assicurazione 30
Art. 20 - Oggetto deIl'assicurazione 30
Art. 21- Oggetto deII'assicurazione 30
GARANZIE EVENTI SOCIOPOLITICI, ATTI VANDALICI ED EVENTI NATURALI 31
Art. 22 - Oggetto deIl'assicurazione 31
Art. 23 - Oggetto deIl'assicurazione 31
GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE 31
Art. 24 - Oggetto deIl'assicurazione 31
Art. 25 - Oggetto deIl'assicurazione 31
Art. 26 - Oggetto deIl'assicurazione 32
URTO CONTRO ANIMALI SELVATICI 32
Art. 27 - Oggetto deIl'assicurazione 32
Art. 28 - Oggetto deIl'assicurazione 32
Art. 29 - Oggetto deIl'assicurazione 32
Art. 30 - Limiti delle coperture 32
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 42
Art. 31 - Protezione dei dati personali 42
NORME GENERALI
Art. 1 - Convenzione AGOS DUCATO
Il presente contratto è riservato ai soggetti che hanno sottoscritto tramite AGOS DUCATO un Contratto di Finanziamento per l'acquisto di un Veicolo ad uso privato, nuovo o usato.
Riguarda solo Camper acquistati con finanziamento Agos.
Sono esclusi dalla copertura i veicoli adibiti ad uso diverso (ad esempio: veicoli a noleggio, veicoli ad uso pubblico).
Art. 2 - Decorrenza e durata delle coperture
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno di liquidazione del contratto di Finanziamento o del giorno di decorrenza della polizza e cessa definitivamente al termine della durata indicata nel Modulo di adesione. Non è previsto il tacito rinnovo alla scadenza. Nel corso di validità le coperture non possono essere trasferite su altro veicolo o su altro proprietario. Non è inoltre prevista la sospensione in corso di contratto.
La durata massima non può superare i 126 mesi.
Il premio deve essere versato in via anticipata per l'intero periodo di validità delle coperture assicurative, ma può essere pagato in più rate con le modalità stabilite da AGOS DUCATO.
Il premio prevede dei coefficienti di durata legati alla svalutazione del veicolo, pertanto, in caso di durata poliennale, il premio per le annualità successive avrà un peso minore rispetto aII'importo complessivo.
Art. 4 - Risoluzione anticipata del Contratto di Assicurazione - Cessazione del rischio
L’Aderente ha il diritto di recedere dal contratto nei 60 giorni successivi alla data di decorrenza della polizza, avvenuta con la liquidazione della pratica di finanziamento. La Compagnia, per il tramite del contraente, provvederà al rimborso del premio pagato, al netto dell’imposta.
Inoltre in caso di:
- cessazione del rischio (per vendita, distruzione, esportazione definitiva, demolizione, cessazione pubblica circolazione), la Compagnia rimborserà il rateo di premio imponibile pagato e non goduto a partire dalla data di alienazione del veicolo e la copertura risulta risolta.
- estinzione anticipata del contratto di Finanziamento del veicolo a seguito di danno totale, la Compagnia rimborserà il rateo di premio imponibile pagato e non goduto a partire dall’annualità assicurativa successiva alla data dell’evento che ha causato il danno totale
- estinzione anticipata volontaria del contratto di Finanziamento (non a seguito di danno totale), la copertura assicurativa proseguirà fino alla naturale scadenza indicata sul Modulo di adesione, salva diversa indicazione dell’Assicurato espressa al Contraente al momento della richiesta di estinzione anticipata. La Compagnia rimborserà il rateo di premio imponibile pagato e non goduto a partire dalla data dell’estinzione anticipata del contratto
In tutti i casi sopra indicati, in presenza di contratto di Finanziamento attivo, il rimborso avverrà per il tramite del Contraente.
Nel caso in cui la copertura abbia durata poliennale l'Assicurato avrà comunque facoltà di recedere senza oneri al termine di ogni ricorrenza annuale mediante invio di lettera raccomandata, spedita almeno 60 giorni prima della scadenza.
Art. 5 - Recesso dal contratto
L’Aderente ha il diritto di recedere dal contratto nei 60 giorni successivi alla data di decorrenza della polizza, avvenuta con la liquidazione della pratica di finanziamento. La Compagnia, per il tramite del contraente, provvederà al rimborso del premio pagato, al netto dell’imposta. La facoltà di recesso non potrà essere esercitata qualora nel periodo compreso tra la data di effetto e la data di ricezione della richiesta sia avvenuto un sinistro risarcibile a termini di polizza.
L’adesione dell’Aderente al contratto può avvenire anche mediante Firma Digitale nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.
Nel caso in cui, quindi, il contratto sia stipulato utilizzando la Firma Digitale, la Polizza e tutti i documenti ad essa connessi, che ne formano parte integrante e sostanziale, potranno essere rappresentati da documenti informatici salvabili su supporto elettronico e l’Aderente autorizza la loro ricezione tramite posta elettronica o altre forme di comunicazioni a distanza.
Resta inteso che in caso di adesione avvenuta tramite Firma Digitale, i dati in forma elettronica, conservati dalla Compagnia potranno essere opponibili all’Aderente e potranno essere ammessi come prova della sua identità e del suo consenso all’adesione alle coperture assicurative.
Art. 7 - Denuncia del sinistro
In caso di sinistro l'Assicurato deve denunciare il fatto alla Società Double S entro 3 giorni dalI'avvenimento o da quando ne ha avuto conoscenza telefonando al Centro Assistenza Clienti numero 079.274.332 o inviando una mail all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx
La segnalazione telefonica ha validità di denuncia del sinistro. Solo in casi particolari oppure se le notizie fornite telefonicamente sono incomplete, l'operatore chiederà un'integrazione della denuncia. In ogni caso l'operatore avvierà immediatamente la pratica dandone conferma scritta aII’Assicurato.
Il servizio è attivo tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30.
Fermo restando quanto disposto in merito dalle Condizioni di Assicurazione, in caso di danno da incendio o furto, sia totale che parziale, la comunicazione del sinistro dovrà essere preceduta da una denuncia presentata aIl’Autorità competente subito dopo il fatto.
Qualora il sinistro sia avvenuto aII'estero, la suddetta denuncia dovrà essere fatta aII’Autorità locale e ripetuta a quella italiana.
Per richiedere le prestazioni relative al pacchetto Assistenza stradale l’Assicurato dovrà contattare il Numero 800.664545 (dall’estero o da cellulare 00.00000000 ).
Art. 8 - Liquidazione del danno
A) Modalità di liquidazione del sinistro
Per i sinistri conseguenti a Incendio e Furto totale o parziale, Rapina, Ricordo Terzi da Incendio, Eventi sociopolitici e atti vandalici, la corresponsione deII'indennizzo è subordinata alla presentazione della denuncia da parte deII’Assicurato aII’Autorità di Polizia Giudiziaria competente per territorio.
Per la corresponsione deII'indennizzo, I'Assicurato dovrà fornire i documenti qui di seguito elencati.
- In caso di FURTO TOTALE:
o Copia della denuncia alle Autorità
o TUTTE le chiavi ricevute in dotazione
o Originale della carta di circolazione, se disponibile
o Ove la carta di circolazione non fosse disponibile, certificato cronologico con annotata la perdita di possesso o la cessazione dalla circolazione
o Originale del Certificato di Proprietà con annotata la “Perdita di Possesso”
o Dichiarazione di detraibilità/non detraibilità deII’IVA
o Copia della fattura di acquisto del Veicolo
o Procura a vendere a favore di DEKRA ITALIA S.r.I. con sede legale a Xxxxxxxxx Xxxxxxx (XX), Xxx X.XXx Xxxxxxx, 00 Torre Sud
o Conteggio di anticipata estinzione deII'eventuaIe Contratto di Finanziamento
🡺 In caso di furto totale, per il quale emerga l'assenza di una o più chiavi del veicolo sarà applicato un ulteriore scoperto del 25% sui danno liquidato a termini di polizza.
- In caso di DANNO TOTALE per eventi diversi dal furto
o Copia della fattura di acquisto del Veicolo
o Copia del certificato di proprietà con annotata la radiazione per cessazione dalla circolazione
o Conteggio di anticipata estinzione deII'eventuaIe Contratto di Finanziamento (documento fornito da parte di AGOS DUCATO)
o Dichiarazione di detraibilità/non detraibilità deII’IVA
- In caso di DANNO PARZIALE:
o Copia della denuncia alle Autorità, nei casi previsti dal primo capoverso del punto A)
o Copia della fattura di acquisto del Veicolo, ove richiesta
o Indicazione del luogo ove sarà riparato il mezzo
o Preventivo di riparazione ovvero indicazione deII'ammontare presunto del danno o descrizione dettagliata dei danni subiti (necessari per l'eventuale incarico peritale)
o Dichiarazione di detraibilità/non detraibilità deII’IVA
In caso di Xxxx contro animali selvatici si richiede il verbale delle Autorità intervenute che provi l’accaduto e che accerti il nesso causale tra l’impatto con l’animale e i danni subiti dal veicolo.
Per qualsiasi tipo di danno la Società ha facoltà di acquistare ciò che resta del Veicolo dopo il sinistro; a richiesta della Società, quindi, l'Assicurato dovrà prestarsi per tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del Veicolo ad un soggetto indicato dalla Società stessa.
Garanzie accessorie:
Per la corresponsione deII'indennizzo, l’Assicurato dovrà fornire i documenti qui di seguito elencati:
• Perdita o sottrazione chiavi: Denuncia alle Autorità competenti
• Spese di recupero, custodia e parcheggio: Denuncia alle Autorità competenti e fattura relativa alle spese sostenute.
• Danni da roditori: fotografie comprovanti il danno.
• Spese duplicazione patente: Documentazione attestante le spese sostenute.
• Spese documenti a seguito di furto totale: Documentazione attestante le spese sostenute.
• Smarrimento documenti di circolazione o targa: Denuncia alle Autorità competenti e documentazione attestante le spese sostenute.
• Rimborso delle spese sostenute per la riparazione dei danni causati all'interno del veicolo assicurato dal trasporto occasionale delle vittime di incidenti stradali dal luogo dell'incidente al più vicino pronto soccorso: Documentazione attestante le spese sostenute.
• Lesioni agli animali domestici trasportati: Denuncia alle Autorità competenti e documentazione attestante le spese sostenute.
• Ripristino dei dispositivi di sicurezza: Fattura relativa alle spese sostenute.
• Costi di rilascio e restituzione del veicolo sequestrato dall'Autorità a seguito di un incidente stradale: Documentazione attestante le spese sostenute.
B) Determinazione deII'ammontare del danno
B1) Perdita totale del Veicolo
In caso di sinistro che causi la perdita totale del Veicolo, l'indennizzo liquidabile sarà pari al valore commerciale dello stesso, desumibile dalla pubblicazione “EUROTAX ed. Camper” di colore giallo (Vendita), Sanguinetti Editore, con riferimento al mese in cui è accaduto il sinistro, aumentato del valore commerciale degli accessori ed optional stabilmente fissati.
Per la quantificazione degli accessori e degli optional, si terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal Veicolo.
È equiparato a perdita totale il caso in cui l'ammontare del danno superi il 80% del valore commerciale del Veicolo al momento del sinistro calcolato in base a quanto sopra previsto.
In ogni caso il rimborso non potrà superare il valore assicurato. Per il Valore a nuovo, fare riferimento al successivo art. 23.
B2) Danni parziali
Relativamente alle parti riparabili saranno indennizzate le spese necessarie per la riparazione.
Le parti non riparabili e quindi sostituite con parti nuove saranno liquidate tenendo conto del degrado dovuto a vetustà ed usura.
Non si terrà conto invece del suddetto degrado qualora, non siano trascorsi i seguenti termini dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta aII'estero, o dalla data di acquisto in caso di Veicolo non soggetto ad iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico:
- sei mesi per le batterie, i pneumatici, gli accessori e gli optional, il motore e le sue parti e tutte le parti meccaniche soggette ad usura;
- due anni per tutte le altre parti.
Per la successiva quantificazione del risarcimento delle suddette parti, si terrà conto della loro vetustà, applicando la stessa percentuale di svalutazione subita dal Veicolo.
Qualora il Veicolo abbia subito precedenti sinistri, per quantificare correttamente il danno la Società potrà chiedere aII’Assicurato di fornire i giustificativi inerenti alle avvenute riparazioni, in mancanza procederà liquidando il solo aggravamento.
- Valore assicurato e regola proporzionale
Qualora il valore assicurato risulti inferiore aII'effettivo valore commerciale del Veicolo al momento del sinistro, la Società ridurrà l'indennizzo in proporzione secondo quanto stabilito daII'art. 1907 del Codice Civile.
- IVA (Imposta sui Xxxxxx Xxxxxxxx)
Nel caso in cui la richiesta di indennizzo sia comprovata da fattura o ricevuta fiscale, l'indennizzo liquidabile sarà comprensivo deII’IVA, in misura pari alla percentuale di imposta non detraibile a norma di legge.
- Ripristino del Veicolo
Ad eccezione delle riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il Veicolo in rimessa o neII'officina, non possono essere effettuate altre riparazioni prima che siano trascorsi 10 giorni lavorativi dalla data della denuncia, salvo che le stesse non siano autorizzate dalla Società.
Quest'ultima, in accordo e con il consenso deII’Assicurato, puö: far eseguire le riparazioni in officina di sua fiducia;
sostituire il Veicolo o le parti rubate, distrutte o danneggiate, anziché rimborsare l'importo corrispondente. L'Assicurato inoltre, pena la decadenza del diritto aII'indennizzo, non potrà alienare o rottamare il mezzo prima della verifica dei danni effettuata da un tecnico di fiducia della Società.
- Ritrovamento del Veicolo
In caso di ritrovamento del Veicolo o di sue parti l'Assicurato deve dare immediata notizia alla Società al numero telefonico 079.274.332 del Centro Assistenza Clienti o all’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xxx
Qualora il ritrovamento sia avvenuto:
- prima del pagamento deII'indennizzo, l'indennizzo è determinato come previsto al precedente capoverso B);
- dopo il pagamento deII'indennizzo, l'Assicurato ha facoltà di chiedere alla Società di rientrare in possesso del Veicolo restituendo l'indennizzo alla Società al netto deII'indennizzo determinato per i danni parziali subiti.
Termini per la liquidazione
In caso di Xxxxx Totale o Parziale, la liquidazione del danno verrà effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla conclusione della gestione del sinistro secondo le disposizioni di cui al punto B1) o B2) tramite bonifico bancario.
Art. 9 - Pagamento deIl'indennizzo
In caso di Furto senza ritrovamento del Veicolo, la Società paga l'indennizzo trascorso il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della documentazione prevista al precedente art. 8 A) delle Norme generali. Negli altri casi previsti daII'art. 9 suddetto la Società si impegna a liquidare il sinistro entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta.
Art. 10 - Sottoscrizione di altre assicurazioni
L'Assicurato deve comunicare alla Società l'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente copertura. Se non vi provvede intenzionalmente perde il diritto aII'indennizzo ai sensi deII'art. 1910 del Codice Civile.
Art. 11 - Modifiche deII'assicurazione
Ogni modifica deII'assicurazione deve essere provata per iscritto.
Art. 12 - Estensione Territoriale
Salvo quanto eventualmente previsto a fronte della singola copertura, le garanzie prestate sono valide per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
L'assicurazione è estesa ai danni che avvengono negli stessi Paesi esteri per i quali è operante l'assicurazione
R.C.A. prestata con l'emissione della Carta verde.
ZONA 1 | Valle d’Aosta, Abruzzo, Piemonte, Umbria, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Xxxxxx Xxxxxxx, Marche, Toscana, Sardegna. |
XXXX 0 | Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx. |
Art. 14 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio
Se il Contraente, alla stipulazione del contratto, rende dichiarazioni inesatte o incomplete riguardo a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, oppure successivamente omette di comunicare ogni variazione delle circostanze che comporti un aggravamento del rischio, il pagamento deII'indennizzo - fatti salvi i diritti dei terzi - non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto dagli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.
Art. 15 - Rinvio alle norme di legge
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della Legge Italiana.
Gli oneri fiscali relativi aII'assicurazione sono a carico del Contraente. L’aliquota di imposta applicata al contratto è pari al 13,5% (di cui 1% Fondo Nazionale Antiracket).
L'assicurazione è ripartita per quote tra le imprese MMA IARD S.A. e MMA IARD Assurances Mutuelles.
MMA IARD S.A e MMA IARD Assurances Mutuelles, coassicuratrici, agiscono solidalmente. Tutte le comunicazioni inerenti aII'assicurazione, ivi comprese quelle inerenti al recesso ed ai reclami, devono trasmettersi daII'una aII'aItra parte unicamente per il tramite deII'impresa MMA IARD S.A. designata quale coassicuratrice delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla delegataria in nome e per conto deII'aItra coassicuratrice. Quest'ultima sarà tenuta a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla delegataria per la gestione deII'assicurazione, l'istruzione delle prestazioni e la quantificazione del loro ammontare, attribuendole a tal fine ogni facoltà
necessaria, ivi compresa quella di incaricare consulenti (periti, medici, ecc.) in nome e per conto deII'aItra coassicuratrice. La delegataria è anche incaricata daII'aItra coassicuratrice deII'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti daII’Assicurato in dipendenza del contratto e della liquidazione dei sinistri.
L'assicurazione è ripartita in coassicurazione nelle rispettive quote:
MMA IARD S.A.: 99,9%
MMA IARD Assurances Mutuelles: 0,1%
Le Società, in parziale deroga aII'art. 1911 C.C., sono solidalmente responsabili.
Sono esclusi i danni avvenuti in conseguenza diretta di:
• atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni; appropriazione indebita;
• sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
• terremoti;
• danneggiamento volontario;
• guida senza regolare patente;
• guida in stato di ebrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.
• appropriazione indebita
Sono inoltre esclusi i danni:
• immateriali indiretti;
• a seguito di guasto meccanico;
• avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali (o le loro prove), nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
• determinati da dolo o colpa grave dell’Assicurato o delle persone di cui esso debbano rispondere per legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del Veicolo assicurato);
• causati da semplici bruciature e/o da fenomeno elettrico comunque verificatosi, non seguiti da incendio;
• risultanti da un furto commesso da o con la complicità dell'assicurato, o da uno dei suoi dipendenti durante il suo servizio;
• provocati dal conducente del veicolo assicurato se, al momento dell'incidente, lo stesso non può dimostrare di avere l'età richiesta o di essere in possesso di una patente di guida valida richiesta dal regolamento per la guida di questo veicolo;
• causati dal conducente del veicolo se sotto l'influenza di alcol e/o droghe Sono esclusi anche i sinistri :
• Risultante dal deprezzamento, mancanza di manutenzione, difetto o usura del veicolo assicurato
• Risultanti dagli effetti diretti o indiretti di un'esplosione, rilascio di calore, radiazione atomica
• che non possono essere considerate come derivanti da un incendio (in particolare gli incidenti dei fumatori, le ustioni causate da un calore eccessivo senza accensione, ecc.)
• Risultante da un furto commesso da o con la complicità dell'assicurato, o da uno dei suoi dipendenti durante il suo servizio
Anche escluso:
• Camper nuovi o usati non acquistati con Finanziamento presso il Contraente
• Camper adibiti a noleggio a breve o lungo termine con e senza conducente e scuola guida
• Camper ad uso pubblico
• Veicoli diversi da camper
• Camper con valore superiore a € 120.000,00 iva inclusa
• Camper con targa estera
• Camper usati di età superiore a 14 anni dalla data di prima immatricolazione alla data della sottoscrizione del contratto (10 anni in caso di pacchetto con garanzia Collisione, 5 anni in caso di pacchetto con garanzia Kasko).
GARANZIE INCENDIO E FURTO
Art. 19 - Oggetto delI'assicurazione
1) Beni assicurati
L’assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti da:
• Veicolo;
• Parti di ricambio;
• Accessori di serie;
• Accessori e optional stabilmente fissati.
2) Eventi assicurati
Gli eventi assicurati sono:
• incendio, sia totale che parziale;
• azione del fulmine e esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, anche se non vi sia sviluppo di incendio;
• xxxxx, anche se solo tentato, del Veicolo o di sue parti, compresa la targa;
• rapina del Veicolo, anche se soltanto tentata.
Sono equiparati ai danni da furto o rapina quelli causati al Veicolo nella esecuzione di questi reati, nonché quelli derivanti dalla circolazione avvenuta durante l'uso od il possesso abusivo del Veicolo stesso.
RICORSO TERZI DA INCENDIO
Art. 20 - Oggetto deIl'assicurazione
La Società si impegna ad indennizzare i Danni materiali e diretti cagionati ai beni mobili ed immobili dei terzi dall’incendio del veicolo assicurato non coperti da RC obbligatoria.
Qualunque sia l'importo del Danno, l'indennizzo non potrà superare il limite massimo contrattuale e non potrà mai essere superiore al Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro ad eccezione delle casistiche per cui viene applicato il Valore a nuovo (v. art. 21).
GARANZIA VALORE A NUOVO
Art. 21- Oggetto deII'assicurazione
In caso di perdita totale ai fini del calcolo deII'indennizzo liquidabile non si terrà conto della diminuzione di valore (valore indicato nel modulo di adesione) dovuta aII'uso o al trascorrere del tempo a condizione che il Veicolo assicurato sia rimpiazzato mediante riacquisto (entro 3 mesi dall’evento che ha causato la perdita) presso il dealer dove è stato acquistato il primo veicolo assicurato, di valore non inferiore rispetto a quello perduto o distrutto. La garanzia è applicabile a veicoli immatricolati da meno di 24 mesi e ha la durata di 24 mesi a decorrere dalla data di prima immatricolazione.
La Società effettuerà il pagamento deII'indennizzo dietro presentazione della “proposta di acquisto” sottoscritta.
GARANZIE EVENTI SOCIOPOLITICI, ATTI VANDALICI ED EVENTI NATURALI
Art. 22 - Oggetto deIl'assicurazione
La Società si impegna ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato in conseguenza di: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo nonché di trombe d’aria, uragani, bufere, tempeste, eruzioni vulcaniche, inondazioni, esondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, voragini, caduta grandine con esclusione dei danni riconducibili alla circolazione.
GARANZIA CRISTALLI
Art. 23 - Oggetto deIl'assicurazione
La Società si impegna ad indennizzare i danni materiali e diretti derivanti all’assicurato dalla rottura dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali nonché lucernari e botole di aerazione e vetrate anche se di materiale diverso dal cristallo del veicolo identificato in polizza), dovuta a causa accidentale o fatto involontario di terzi.
GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Art. 24 - Oggetto deIl'assicurazione
La Società si impegna ad indennizzare i danni derivanti da infortuni che determinino la morte o l’invalidità permanente, avvenuti in conseguenza della circolazione del veicolo assicurato e mentre il conducente si trova a bordo del veicolo medesimo. Sono compresi gli infortuni avvenuti in caso di fermata forzata durante le operazioni necessarie a consentire al veicolo di riprendere la marcia, derivanti da imperizia o negligenza e subiti in stato di malore, vertigini o incoscienza.
GARANZIE ACCESSORIE
Art. 25 - Oggetto deIl'assicurazione
La Società si impegna a risarcire le spese (nei limiti indicati al successivo Art. 30) sostenute per:
• Perdita o sottrazione chiavi
• Recupero, custodia e parcheggio
• Danni da roditori
• Duplicazione patente
• Rifacimento documenti a seguito di furto totale
• Rifacimento documenti di circolazione o targa a seguito di smarrimento
• Riparazione dei danni causati all'interno del veicolo assicurato dal trasporto occasionale delle vittime di incidenti stradali dal luogo dell'incidente al più vicino pronto soccorso
• Cure delle lesioni agli animali domestici trasportati
• Ripristino dei dispositivi di sicurezza
• Rilascio e restituzione del veicolo sequestrato dall'Autorità a seguito di un incidente stradale
ASSISTENZA STRADALE
Art. 26 - Oggetto deIl'assicurazione
La Società si impegna a fornire prestazioni di immediato aiuto nel caso in cui l’Assicurato si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento imprevedibile che renda il veicolo inutilizzabile. Per i dettagli vedasi successivo Art. 30.
URTO CONTRO ANIMALI SELVATICI
Art. 27 - Oggetto deIl'assicurazione
La Società si impegna ad indennizzare i danni materiali diretti subiti dal veicolo assicurato da urto contro animali selvatici avvenuto su strade asfaltate aperte al pubblico.
Le garanzie di seguito elencate sono valide esclusivamente se selezionate dal Cliente, richiamate nel modulo di adesione in aggiunta alle Garanzie Principali, e se è stato pagato il relativo Premio aggiuntivo.
COLLISIONE
Art. 28 - Oggetto deIl'assicurazione
La Società si impegna ad indennizzare i danni subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con altri veicoli identificati.
La garanzia è acquistabile solo per veicoli con immatricolazione inferiore a 10 anni al momento della sottoscrizione del contratto.
KASKO
Art. 29 - Oggetto deIl'assicurazione
La Società si impegna ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con altri veicoli, ribaltamento, urto, uscita di strada.
La garanzia è acquistabile solo per veicoli con immatricolazione inferiore a 5 anni al momento della sottoscrizione del contratto.
Art. 30 - Limiti delle coperture
In caso di Furto la Società corrisponde l'indennizzo deducendo uno scoperto nella misura sotto indicata, in relazione alla provincia di residenza deII’Assicurato, al programma sottoscritto e alla scelta di rimpiazzo del Veicolo perduto mediante riacquisto.
Furto e Incendio con danno totale:
• In caso di riacquisto presso il dealer dove è stato acquistato il primo veicolo assicurato:
- Scoperto 0% - Minimo 0,00 € per zona 1
- Scoperto 15% - Minimo 1.000,00 € per zona 2
• In caso di mancato riacquisto presso il dealer dove è stato acquistato il primo veicolo assicurato:
- Scoperto 10% - Minimo 500,00 € per zona 1
- Scoperto 20% - Minimo 2.000,00 € per zona 2
In caso di furto totale, per il quale emerga l’assenza di una o più chiavi del Camper sarà applicato un ulteriore scoperto del 25% sul danno liquidato a termini di polizza.
In caso di danno parziale e riparazione presso l’officina del dealer dove è stato acquistato il primo veicolo assicurato o presso la Rete Double S verranno applicati i medesimi scoperti e minimi previsti per il riacquisto presso il dealer dove è stato acquistato il primo veicolo assicurato in base alla zona territoriale.
In caso di danno parziale e mancata riparazione o riparazione non presso l’officina del dealer dove è stato acquistato il primo veicolo assicurato o presso la Rete Double S verranno applicati i medesimi scoperti e minimi previsti per il mancato riacquisto presso il dealer dove è stato acquistato il primo veicolo assicurato in base alla zona territoriale.
Ricorso terzi da Incendio:
• Massimo 50.000,00 € per sinistro, purché sia attiva sul veicolo anche l’assicurazione per la Responsabilità Civile auto
Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici e Atti Vandalici con danno totale e parziale:
• In caso di riparazione presso l’officina del dealer dove è stato acquistato il primo veicolo assicurato o presso la Rete Double S:
- Scoperto 10% - Minimo 250,00 € per zona 1
- Scoperto 10% - Minimo 500,00 € per zona 2.
• In caso di mancata riparazione o riparazione non presso l’officina del dealer dove è stato acquistato il primo veicolo assicurato o presso la Rete Double S:
- Scoperto 10% - Minimo 500,00 € per tutte le zone Cristalli:
• Limite massimo di € 2.000,00 per anno assicurativo e franchigia € 100,00 per tutte le zone. Limitatamente alla zona 1, la franchigia non viene applicata in caso di riparazione o sostituzione presso l’officina del dealer dove è stato acquistato il primo veicolo assicurato o presso la Rete Double S.
Infortuni del Conducente:
• La garanzia prevede massimali non cumulabili: € 100.000,00 in caso di Morte e € 100.000,00 in caso di Invalidità permanente.
La garanzia Infortuni conducente prevede una franchigia del 3% in caso di invalidità permanente di grado pari o inferiore al 3% del totale; se l’invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l’indennizzo sarà liquidato solo per la parte eccedente. La percentuale del 3% si intende aumentata al 5% quando il conducente, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori. Qualora il conducente, al momento del sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza obbligatori la somma massima indennizzabile sarà pari al 70% dell’intera somma assicurata. Qualora la percentuale d’invalidità accertata risultasse superiore al 70% si procederà ad indennizzare l’intera somma assicurata.
In caso di morte, qualora il conducente al momento del sinistro non avesse utilizzato i presidi di sicurezza obbligatori, la somma massima indennizzabile sarà pari al 70% dell’intera somma assicurata.
Garanzie accessorie:
• Perdita o sottrazione chiavi: La Compagnia rimborsa le spese, se documentate, sostenute dall’Assicurato in caso di furto e smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato, compresi gli esborsi per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo nonché quelli relativi allo sbloccaggio del sistema antifurto e/o all’apertura delle portiere, sino ad un massimo di € 250,00 per sinistro e anno assicurativo.
• Spese di recupero, custodia e parcheggio: In caso di furto o rapina del veicolo identificato in polizza, la Compagnia rimborsa fino alla concorrenza di € 250,00 (elevato a € 1.000,00 nel caso di recupero all’estero) per sinistro le spese documentate che l’assicurato ha sostenuto per il recupero, custodia e parcheggio del veicolo disposti dall’Autorità dal giorno del ritrovamento a quello dell’avvenuta comunicazione all’assicurato del ritrovamento stesso.
• Danni da roditori: La Compagnia rimborsa le spese per danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza provocati dalla presenza occasionale di roditore all’interno del mezzo. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.500,00.
• Spese duplicazione patente: In caso di furto, rapina, incendio o smarrimento della patente di guida, la Compagnia si impegna a corrispondere le spese documentate sostenute dall'Assicurato per la duplicazione della stessa, previa presentazione di idonea documentazione. La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 150,00 per sinistro.
• Spese documenti a seguito di furto totale: La Compagnia si impegna a corrispondere le spese sostenute dall'Assicurato, a seguito di furto totale o rapina del veicolo identificato in polizza, per ottenere presso la competente Amministrazione:
- il certificato di perdita di possesso;
- l’estratto cronologico generale o storico del P.R.A.
La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 150,00 per sinistro.
• Smarrimento documenti di circolazione o targa: La Compagnia si impegna a corrispondere le spese documentate sostenute dall'Assicurato a causa di smarrimento o sottrazione dei documenti di circolazione o della targa, per il rilascio di nuovi documenti o targhe, anche nel caso si renda necessaria la reimmatricolazione del veicolo, dietro presentazione della copia della denuncia di smarrimento o furto presentata alle competenti Autorità. La garanzia è prestata fino ad un massimo di € 150,00 per sinistro.
• Rimborso delle spese sostenute per la riparazione dei danni causati all'interno del veicolo assicurato dal trasporto occasionale delle vittime di incidenti stradali dal luogo dell'incidente al più vicino pronto soccorso: La Compagnia rimborsa le spese sostenute per la riparazione dei danni causati all'interno del veicolo assicurato dal trasporto occasionale delle vittime di incidenti stradali dal luogo dell'incidente al più vicino pronto soccorso fino ad un massimo di € 200,00.
• Lesioni agli animali domestici trasportati: La Compagnia rimborsa le spese sostenute per le cure degli animali domestici trasportati nel veicolo in caso di incidente stradale fino ad un massimo di € 250,00.
• Ripristino dei dispositivi di sicurezza: La Compagnia rimborsa le spese per il Ripristino o sostituzione delle cinture di sicurezza e degli airbag del veicolo assicurato previa presentazione fattura fino ad un massimo di € 250,00.
• Costi di rilascio e restituzione del veicolo sequestrato dall'Autorità a seguito di un incidente stradale: La Compagnia rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per rilascio e la restituzione del veicolo sequestrato dall'Autorità a seguito di un incidente stradale.
Assistenza stradale:
• Assistenza stradale e traino: Qualora in conseguenza di incendio, furto, anche tentato o parziale, rapina, guasto o incidente, il Veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la Centrale Operativa procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il Veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all'officina più vicina, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo. La garanzia è operante anche in caso di foratura dello pneumatico, mancanza di carburante e smarrimento chiavi. Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il Veicolo abbia subito l'incidente, il guasto o l'incendio durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada). Sono altresì escluse le spese concernenti, l’intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo. In caso di Sinistro avvenuto all'estero oppure in autostrada, se in Italia, specifiche istruzioni verranno fornite direttamente dalla Centrale Operativa.
• Officina mobile in Italia – Depannage: Qualora a seguito di guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Centrale Operativa, valutata
l’entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione. Qualora durante l'intervento, l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità di riparare il veicolo, l'Officina Mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla precedente prestazione. La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 3.000,00 € per sinistro. Restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’intervento d’urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.
• Recupero del veicolo fuori strada: Qualora in caso di incidente il Veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Centrale Operativa procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il Veicolo danneggiato nell’ambito della sede stradale, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino ad un massimale di € 155,00 per Sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato alle tariffe ufficiali correnti e la prestazione potrà essere fornita dalla Centrale Operativa esclusivamente a fronte di adeguate garanzie di pagamento. In caso di Sinistro avvenuto in autostrada specifiche istruzioni saranno fornite dalla Centrale Operativa. Sono esclusi in ogni caso i pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per la riparazione e tutte le altre spese effettuate in officina. Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il Veicolo abbia subito l'incidente durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada).
• Auto sostitutiva: La Centrale Operativa metterà a disposizione dell'Assicurato presso una stazione di noleggio ad essa convenzionata, compatibilmente con le disponibilità della Società di autonoleggio e con le modalità applicate dalla stessa, un'auto di categoria C (classificazione internazionale delle società di autonoleggio) con percorrenza illimitata, applicando i seguenti criteri:
1) Nel caso di furto totale o rapina del Veicolo, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell'Assicurato l'auto in sostituzione per un massimo di 30 giorni. In tutti i casi, qualora il Veicolo rubato venga ritrovato prima del termine massimo sopra indicato, l'Assicurato dovrà riconsegnare l'auto in sostituzione entro le ore 12 del giorno successivo al ritrovamento, pena l'addebito a suo carico dell'eccedenza.
2) Nel caso in cui, a seguito di guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, il Veicolo sia rimasto immobilizzato e la Centrale Operativa sia intervenuta direttamente erogando la prestazione di "Assistenza stradale" per trasportare il Veicolo stesso in un'officina autorizzata della casa costruttrice o in carrozzeria, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell'Assicurato l'auto in sostituzione per il tempo necessario alla riparazione del Veicolo e a condizione che siano necessarie almeno 8 ore di manodopera per la riparazione stessa, così come certificato tramite fax dall'officina o carrozzeria, comunque fino ad un massimo di sette giorni. La medesima modalità di erogazione dell'auto in sostituzione sopra indicata verrà applicata anche nei casi in cui l'assistenza stradale non sia stato attivato direttamente dalla Centrale Operativa per manifesta e provata impossibilità dell'Assicurato ad attivare la Centrale Operativa stessa.
3) Nel caso in cui, a seguito di guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, il Xxxxxxx sia giunto
in un'officina autorizzata della casa costruttrice o in carrozzeria, senza la preventiva erogazione della prestazione di "Assistenza stradale" da parte della Centrale Operativa, la Centrale Operativa stessa metterà a disposizione dell'Assicurato l'auto in sostituzione a condizione che siano necessarie almeno 8 ore di manodopera per la riparazione del Veicolo e con il seguente criterio: un giorno di noleggio per ogni 8 ore (o frazione) di manodopera, certificate tramite fax dall'officina autorizzata della casa o carrozzeria, comunque fino ad un massimo di sette giorni. Il calcolo dei giorni di noleggio dell'auto in sostituzione cui ha diritto l'Assicurato verrà effettuato dalla Centrale Operativa confrontando quanto dichiarato tramite fax dall'officina o carrozzeria, con quanto riportato sui tempari ufficiali della casa costruttrice e/o sui tempari ANIA, facendo comunque fede questi ultimi per il suddetto calcolo.
4) In entrambi i casi 2) e 3), qualora non fossero immediatamente disponibili presso l'officina o la carrozzeria i pezzi di ricambio necessari per la riparazione del Veicolo, così come documentato alla Centrale Operativa attraverso l'invio tramite fax di copia della richiesta urgente dei pezzi di ricambio inoltrata dall'officina o carrozzeria alla casa costruttrice, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell'Assicurato l'auto in sostituzione per un giorno supplementare rispetto a quelli già conteggiati, sempre comunque nei limiti dei massimali suindicati.
5) In entrambi i casi 2) e 3), qualora il conteggio dei giorni di noleggio includesse domeniche o giorni festivi, la Centrale Operativa metterà a disposizione dell'Assicurato l'auto in sostituzione per uno o più giorni supplementari rispetto a quelli già conteggiati, sempre comunque nei limiti dei massimali suindicati.
In tutti i casi restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, quelle per le assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative franchigie, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio e lo stesso dovrà essere versato direttamente all'Assicurato.
• Spese rimessaggio: Qualora, in conseguenza di guasto o incidente, il veicolo subisca un danno tale da non essere riparabile in giornata o i punti di assistenza siano chiusi, la Centrale Operativa provvederà al rimessaggio del veicolo per le prime 76 ore, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di € 200,00 per sinistro.
• Viaggio per il recupero del veicolo: Qualora il veicolo, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all’ estero per 4 giorni oppure in caso di furto o rapina sia stato ritrovato nel medesimo paese dove stato perpetrato il furto o la rapina stessi, e comunque in tutti i casi in cui il veicolo sia in grado di circolare autonomamente, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell’ Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo. In alternativa, su richiesta dell’Assicurato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo al luogo di residenza o al domicilio dell’assicurato stesso. La Società tiene a proprio carico l’onorario dell’autista. Sono a carico dell’Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere e i traghetti.
• Rientro dei passeggeri/prosecuzione del viaggio: Qualora il Veicolo in conseguenza di guasto,
incidente, incendio, furto, anche tentato o parziale, rapina che abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali per almeno 36 ore in Italia o per almeno 5 giorni all'estero, oppure in caso di furto totale o rapina del Veicolo medesimo purché sia fatta regolare denuncia presso le Autorità competenti, la Centrale Operativa mette in condizione gli assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione:
• un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe, oppure,
• un veicolo a noleggio (nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore)
per permettere ad essi di raggiungere la propria abitazione o di proseguire il viaggio, fermo restando in questo caso che l’esposizione della Società non potrà essere superiore alle spese di rientro o rimpatrio degli Assicurati.
• Spese d'albergo: Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto anche tentato o parziale, o rapina il Veicolo sia sottratto o subisca danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali e ciò esiga una sosta forzata degli assicurati per almeno una notte, la Centrale Operativa provvede a ricercare e prenotare un albergo, tenendo la Società direttamente a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di € 400,00 complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo Sinistro (Assicurato e trasportati).
• Invio di autoambulanza (In Italia): Qualora, a seguito di incidente stradale che abbia interessato il veicolo assicurato, i suoi occupanti necessitino di un trasferimento al più vicino posto di pronto soccorso, la Centrale Operativa provvede ad inviare un’autoambulanza, tenendo i costi a carico della Società, fino ad una percorrenza massima di 200 Km. Sono esclusi i trasferimenti da una Struttura sanitaria ad un’altra.
• Rimpatrio sanitario (all'estero): Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, le condizioni degli occupanti del veicolo stesso, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Centrale Operativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il loro trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla loro residenza, la Centrale Operativa organizza il rientro degli occupanti il veicolo assicurato con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dei pazienti:
- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica eventualmente in barella;
- treno prima classe, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa ed effettuato a spese della Società inclusa l’assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della stessa.
La Centrale Operativa utilizzerà l’aereo sanitario solo nel caso in cui il sinistro si sia verificato nei Paesi Europei. Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto o che non impediscono agli occupanti del veicolo assicurato di proseguire il
viaggio.
• Rientro salma: Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, l’Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di € 4.000,00 per persona e di € 10.000,00 per sinistro. Se la prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la stessa diventerà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate.
Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l’eventuale recupero della salma.
• Interprete a disposizione: Nel caso di fermo o arresto in seguito ad incidente stradale, qualora l’Assicurato si trovasse in difficoltà per problemi di lingua, la Centrale Operativa metterà a Sua disposizione un interprete. La relativa spesa è a carico della Società fino alla concorrenza di € 520,00.
• Anticipo spese legali all’estero: La Centrale Operativa, in conseguenza di un sinistro derivante dalla circolazione del veicolo assicurato, provvederà ad anticipare le spese per gli onorari dei rappresentanti legali ai quali l’Assicurato potrà rivolgersi per la sua di- fesa in sede penale, fino a concorrenza di € 1.100,00, a condizione che l’Assicurato possa fornire adeguate garanzie bancarie o d’altro tipo per la restituzione dell’anticipo. L’Assicurato dovrà rimborsare l’importo anticipato entro tre mesi dalla data di messa a disposizione.
• Anticipo della cauzione penale all’estero: La Centrale Operativa, in conseguenza di un sinistro derivante dalla circolazione del veicolo assicurato, provvederà, nel caso in cui venga richiesto dalle Autorità estere il versamento di una cauzione penale, a mettere a disposizione dell’Assicurato l’importo della cauzione fino a concorrenza di € 5.200,00 a condizione che l’Assicurato possa fornire adeguate garanzie bancarie o d’altro tipo per la restituzione dell’anticipo. L’Assicurato dovrà rimborsare l’importo anticipato entro 3 mesi dalla data di messa a disposizione.
• Medico online: Qualora a seguito di infortunio l'Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Centrale Operativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore. Prestazioni operanti quando il Sinistro si verifica ad oltre 50 km dal comune di residenza del Proprietario del Veicolo come risulta dal libretto di circolazione.
• Anticipo di denaro all’estero: Nel caso in cui l’Assicurato debba far fronte ad un imprevisto esborso di denaro (in seguito ad un guasto, un incidente o danno previsto dal contratto), la Centrale Operativa potrà fare pervenire sul posto detto importo a titolo di prestito fino ad un massimo di € 2.600,00 a condizione che l’Assicurato possa fornire adeguate garanzie bancarie o d’altro tipo per la restituzione dell’anticipo. L’Assicurato dovrà rimborsare l’importo anticipato entro tre mesi dalla data di messa a disposizione.
• Autista a disposizione in Italia: Qualora l’Assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo per malattia, infortunio, oppure gli sia stata ritirata la patente e nessuno degli altri passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida, la Società, tramite la Struttura Organizzativa, mette a disposizione a proprie spese un autista per ricondurre il veicolo, con a bordo gli eventuali passeggeri nei limiti dei posti previsti dalla carta di circolazione, fino alla residenza dell’Assicurato secondo l’itinerario più breve. Restano sempre a carico dell’Assicurato tutte le spese di carburante, dei pedaggi in genere (autostrade e simili) nonché dei traghetti, per il rientro del veicolo.
• Invio pezzi di ricambio (operante solo all’estero): Qualora a seguito di incidente, guasto o danno previsto dal contratto, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperibili sul posto, la Centrale Operativa provvede ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso la Rete. Al rientro dal viaggio l’Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi e le spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Società.
• Taxi per ritirare l’auto in sostituzione: La Centrale Operativa provvederà ad organizzare il tragitto in taxi dell’Assicurato al luogo indicato dalla Centrale Operativa presso il quale viene organizzato il noleggio del veicolo, tenendo i costi a carico della Società, fino alla concorrenza di € 52,00.
• Rimpatrio del veicolo dall’estero: Qualora a seguito di incidente, di danno previsto dal contratto o guasto, il veicolo assicurato resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni, la Centrale Operativa ne organizzerà il rimpatrio utilizzando mezzi di trasporto appositamente attrezzati dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l’Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso, nonché quelle di giacenza all’estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Centrale Operativa sono a carico della Società, fino alla concorrenza del valore commerciale in Italia del veicolo assicurato, nello stato di conservazione ed uso in cui si trova. Sono a carico dell’Assicurato i costi eventuali per diritti doganali, riparazioni e danni da furto parziale verificatisi prima della presa in carico del veicolo da parte del mezzo che effettua il rimpatrio.
Urto contro animali selvatici:
• limite massimo di € 5.000,00 per annualità assicurativa e con l’applicazione di uno scoperto del 10% e minimo di € 250,00 calcolato sul valore dell’effettivo danno.
Collisione:
• In caso di riparazione presso l’officina del dealer dove è stato acquistato il primo veicolo assicurato o presso la Rete Double S:
- Scoperto 0% - Minimo 500,00 € per zona 1
- Scoperto 0% - Minimo 750,00 € per zona 2.
• In caso di mancata riparazione o riparazione non presso l’officina del dealer dove è stato acquistato
il primo veicolo assicurato o presso la Rete Double S:
- Scoperto 0% - Minimo 750,00 € per zona 1
- Scoperto 0% - Minimo 1.000,00 € per zona 2
Kasko:
• In caso di riparazione presso l’officina del dealer dove è stato acquistato il primo veicolo assicurato o presso la Rete Double S:
- Scoperto 15% - Minimo 500,00 € per zona 1
- Scoperto 15% - Minimo 750,00 € per zona 2.
• In caso di mancata riparazione o riparazione non presso l’officina del dealer dove è stato acquistato il primo veicolo assicurato o presso la Rete Double S:
- Scoperto 15% - Minimo 750,00 € per tutte le zone
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