CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE E PERDITE PECUNIARIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI SPA
TUTELA LEGALE FEEL SAFE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE E PERDITE PECUNIARIE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE
Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa, comprensiva di glossario, e le Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
NOTA INFORMATIVA
Contratto di assicurazione di tutela legale e perdite pecuniarie per la copertura dei rischi nell’ambito della circolazione stradale
TUTELA LEGALE FEEL SAFE
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
GLOSSARIO
A) Assicurativo
Assicurazione | Il Contratto di assicurazione stipulato con la sottoscrizione di una Scheda di Adesione. |
Aderente / Contraente | L’intestatario di una Scheda di Adesione, che stipula la Polizza |
Assicurato | Colui a favore del quale opera l’Assicurazione |
Caso assicurativo / sinistro | La controversia o il procedimento per i quali è prestata l’assicurazione. |
Scheda di Adesione | Il documento che prova la sottoscrizione della Polizza |
Copertura | Il contenuto delle garanzie scelte dall’Aderente/Contraente e riportato nel fascicolo informativo. |
Massimale | La somma entro la quale la Società risponde per ogni caso assicurativo / sinistro. |
Polizza | Il documento che prova il contratto di assicurazione. |
Premio | Il corrispettivo dovuto alla Società a fronte del rischio assunto in garanzia. |
Società/Assicuratore | L’impresa assicuratrice, e cioè D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA |
B) Giuridico
Arbitrato | E’ una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l’insorgenza. |
Assistenza stragiudiziale | E’ l’attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice. |
Contravvenzione | E’ un reato (vedi alla voce Reati). Nelle contravvenzioni non si considera l’elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l’arresto e/o l’ammenda. |
Danno extracontrattuale | E’ il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc.. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’evento dannoso. |
Delitto | E’ un reato (vedi alla voce Reati) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce: • delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia; • delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute; • xxxxxxx doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto. Il delitto è punito con la multa o la reclusione. |
Diritto civile | E’ il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo. |
Fatto illecito | Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell’ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L’illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione. |
Insorgenza (del caso assicurativo/sinistro) | Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella polizza di Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l’insorgenza non è il momento nel quale inizia la |
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controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso. Più specificamente, l’insorgenza è: - nell’ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato; - nell’ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso. | |
Procedimento penale | Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l’indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio). |
Reato | Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge. |
Sanzione amministrativa | Misura che l’ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. È quindi solo impropriamente che le sanzioni amministrative si definiscono contravvenzioni, che invece sono veri e propri reati (vedi alla voce relativa). Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici. La competenza a comminare la sanzione amministrativa di solito è dell’Autorità Amministrativa ma in alcuni casi viene comminata dall’Autorità Giudiziaria |
Spese di giustizia | Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell’imputato in caso di sua condanna. |
Spese di soccombenza | Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla Voce Diritto civile). |
Transazione | Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere. |
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a) Il Contratto sarà concluso con D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione – società appartenente al Gruppo Generali; iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n.026. Società soggetta alla direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. Capitale sociale €2.750.000,00 interamente versato;
b) Sede legale: 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) – Xxx X. Xxxxx x. 0/X;
c) La Direzione Generale in Italia: 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) – Xxx X. Xxxxx x. 0/X
d) Recapito telefonico: x00 000 0000000, sito internet: xxx.xxx.xx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx;
e) L’Impresa di assicurazioni è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nei rami n.17 “Tutela Legale” (con Decreto Ministeriale 26/11/1959 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 dell'11/12/1959), n.16 "Perdite pecuniarie di vario genere" e n.18 "Assistenza" (Provvedimento Isvap n.2593 del 27/02/2008), ed è iscritta al numero n. 1.00028 sez. I dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.
Si rinvia al sito internet dell’Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa di assicurazioni
Il patrimonio netto ammonta a 31,08 milioni di euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 2,75 milioni di euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 22,33 milioni di euro.
Il rapporto tra mezzi propri ed il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) è stato del 262,8%. Il rapporto tra mezzi propri ed il requisito patrimoniale minimo (MCR) è stato del 584%.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
La Polizza cessa di avere effetto alla scadenza stabilita, senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo. Si rinvia all'art. 1 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il contratto è destinato alla tutela dei diritti dell’Assicurato per i rischi di assistenza legale in relazione alla guida o all’utilizzo di veicoli nell’ambito della circolazione stradale.
Per i dettagli delle garanzie previste dall’Assicurazione, si rinvia agli appositi articoli delle Condizioni di Assicurazione:
- Tutela legale: Spese legali e garanzie previste – artt. 13 e 14;
- Perdite pecuniarie: recupero punti e riesame patente, corso di guida sicura – artt. 20 e 21.
Avvertenze:
Nelle Condizioni di Assicurazione sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo.
Le principali esclusioni - limitazioni sono riportate in specificati articoli:
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- Ambito e Garanzie – artt. 14, 20 e 21 delle Condizioni di Assicurazione;
- Esclusioni – art. 17 delle Condizioni di Assicurazione;
- Estensione territoriale – artt. 18 e 23 delle Condizioni di Assicurazione.
- Insorgenza – artt. 19 e 24 delle Condizioni di Assicurazione.
- Denuncia e gestione del caso assicurativo – artt. 9 e 10 delle Condizioni di Assicurazione.
Le Condizioni di Assicurazione prevedono - in relazione ad alcuni eventi – limiti di massimali. Si rinvia agli artt. 9, 13, 20 e 21 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Esempio numerico di massimo esborso di massimale:
In caso di sinistro con spese legali pari a € 18.000,00 e massimale per sinistro pari a € 16.000,00:
• le spese legali che eccedono i € 16.000,00, pari a € 2.000,00, non verranno indennizzate/rimborsate rimanendo a carico dell’Assicurato;
• le spese legali fino a € 16.000,00 verranno totalmente indennizzate/rimborsate
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio
Avvertenze:
Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave).
Si rinvia all’art.3 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Avvertenze:
L’Aderente/Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1897 e 1898 del codice civile.
Si rinvia all’art.3 delle delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
6. Premi
La periodicità di pagamento del premio è indicata nella Scheda di adesione alla voce “Frazionamento”.
I possibili mezzi di pagamento sono tutti quelli ammessi dalla legge italiana, I pagamenti effettuati in contanti sono consentiti solo qualora l'ammontare del premio annuo non superi l'importo di € 750,00.
7. Rivalse
Avvertenze:
Ai sensi dell’art. 1916 del codice civile, l'Assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
Avvertenze:
Le Condizioni di Assicurazione prevedono all’art.12 che tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell’Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.
8. Diritto di recesso
Avvertenze:
La Polizza prevede, sia per l’Aderente/Contraente sia per l'Assicuratore, la facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge o dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 30° giorno dalla definizione dello stesso, dandone comunicazione all’altra parte mediante lettera raccomandata, con preavviso di almeno 15 giorni..
Il Contraente ha trenta giorni dalla data di sottoscrizione della Scheda di adesione per esercitare il recesso per ripensamento, comunicandolo per iscritto alla Società o all’intermediario a cui è assegnato il contratto. A seguito di tale comunicazione l’Assicurazione cessa dalla data di adesione.
Se prima del recesso per ripensamento il Contraente o l’Assicurato ha già richiesto una o più prestazioni alla Società, tali prestazioni decadono dall’origine. Si rinvia all’art. 2 delle Condizioni di Assicurazione
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è manifestato il sinistro su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile.
Avvertenze:
• resta fermo quanto previsto dall’art. 1915 del codice civile per cui se l'assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo/risarcimento, mentre se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
• l’Assicurato deve tenere aggiornata la Società su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in Polizza;
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• gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in Polizza;
• L’Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in Polizza.
10. Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.
11. Regime fiscale
Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
Avvertenze:
La denuncia del caso assicurativo deve essere fatta tempestivamente secondo quanto previsto all’art. 9 delle Condizioni di Assicurazione e con la narrazione del fatto (data, luogo e cause del sinistro) e la trasmissione di tutti gli atti e documenti occorrenti.
Per la gestione del caso assicurativo si rinvia all’art. 10 delle Condizioni di Assicurazione.
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA - Servizio Clienti - Via Xxxxxx Xxxxx, 9/B – Xxxxxx - XXX 00000; fax 000 0000000 - e mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx.xx
La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è il Servizio Clienti
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela Consumatore - Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:
• nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico
• individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
• breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
• copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
• ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Il modulo per la presentazione del reclamo ad Ivass può essere scaricato dal sito xxx.xxxxx.xx.
Prima di interessare l’Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.
I sistemi convenzionali di risoluzione delle controversie sono:
- l’arbitrato: in caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo di un giudizio o di un ricorso la questione potrà essere demandata ad un arbitro secondo quanto stabilito nell’art.11 delle Condizioni di Assicurazione. In ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'Autorità Giudiziaria.
I sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo sono:
- la negoziazione assistita, introdotta con la Legge n. 162/2014 in vigore dal 9.2.2015;
- la mediazione che è obbligatoria negli ambiti individuati dalla Legge n. 98/2013 in vigore dal 20.9.2013.
Le ricordiamo, per l’esperimento dell’azione giudiziaria per far valere la Sua pretesa, la necessità di ricorrere alla mediazione obbligatoria, in quanto prevista come condizione di procedibilità dalla legge per le controversie in materia assicurativa, facendo altresì presente la possibilità di attivare preliminarmente l’arbitrato previsto nelle Condizioni Generali di Assicurazione e la negoziazione assistita facoltativa.
* * *
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Nota informativa Mod. N.I. 1804/TLFS – Documento aggiornato ad aprile 2018.
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DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO ASSICURATIVO
GLOSSARIO
A) Assicurativo
Assicurazione | Il Contratto di assicurazione stipulato con la sottoscrizione di una Scheda di Adesione. |
Aderente / Contraente | L’intestatario della Scheda di Adesione, che stipula la Polizza |
Assicurato | Colui a favore del quale opera l’Assicurazione |
Caso assicurativo / sinistro | La controversia o il procedimento per i quali è prestata l’assicurazione. |
Scheda di Adesione | Il documento che prova la sottoscrizione della Polizza |
Copertura | Il contenuto delle garanzie scelte dall’Aderente/Contraente e riportato nel fascicolo informativo. |
Massimale | La somma entro la quale la Società risponde per ogni caso assicurativo / sinistro. |
Polizza | Il documento che prova il contratto di assicurazione. |
Premio | Il corrispettivo dovuto alla Società a fronte del rischio assunto in garanzia. |
Società/Assicuratore | L’impresa assicuratrice, e cioè D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA |
B) Giuridico
Arbitrato | E’ una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l’insorgenza. |
Assistenza stragiudiziale | E’ l’attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice. |
Contravvenzione | E’ un reato (vedi alla voce Reati). Nelle contravvenzioni non si considera l’elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l’arresto e/o l’ammenda. |
Danno extracontrattuale | E’ il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc.. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’evento dannoso. |
Delitto | E’ un reato (vedi alla voce Reati) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce: delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia; delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute; delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto. Il delitto è punito con la multa o la reclusione. |
Diritto civile | E’ il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo. |
Fatto illecito | Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell’ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L’illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione. |
Insorgenza (del caso assicurativo/sinistro) | Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella polizza di Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l’insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso. Più specificamente, l’insorgenza è: |
- nell’ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato; - nell’ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso. | |
Procedimento penale | Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l’indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio). |
Reato | Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge. |
Sanzione amministrativa | Misura che l’ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. È quindi solo impropriamente che le sanzioni amministrative si definiscono contravvenzioni, che invece sono veri e propri reati (vedi alla voce relativa). Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici. La competenza a comminare la sanzione amministrativa di solito è dell’Autorità Amministrativa ma in alcuni casi viene comminata dall’Autorità Giudiziaria |
Spese di giustizia | Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell’imputato in caso di sua condanna. |
Spese di soccombenza | Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla Voce Diritto civile). |
Transazione | Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere. |
ARTICOLO 1 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA – DURATA DEL RAPPORTO ASSICURATIVO
La Polizza ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nella Scheda di Adesione. La Polizza cessa di aver effetto alla scadenza stabilita, senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.
ARTICOLO 2 – ANTICIPATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ASSICURATIVO- RECESSO IN CASO DI SINISTRO – RECESSO PER RIPENSAMENTO
In caso di cessazione del rischio il rapporto assicurativo si scioglie se l’Aderente/Contraente ne fornisce immediata e documentata comunicazione alla Società.
La Società, dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° giorno dalla definizione dello stesso, potrà recedere dall’Assicurazione, con preavviso di almeno 30 giorni, mediante invio di lettera raccomandata all’Aderente/Contraente. La stessa facoltà è riconosciuta all’Aderente/Contraente.
Nelle ipotesi sopra indicate, entro i 30 giorni dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, la Società rimborserà la parte di premio relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, al netto delle imposte.
Il Contraente ha trenta giorni dalla data di sottoscrizione della Scheda di adesione per esercitare il recesso per ripensamento, comunicandolo per iscritto alla Società o all’intermediario a cui è assegnato il contratto. A seguito di tale comunicazione l’Assicurazione cessa dalla data di adesione e la Società rimborsa il Premio.
Se prima del recesso per ripensamento il Contraente o l’Assicurato ha già richiesto una o più prestazioni alla Società, tali prestazioni decadono dall’origine.
ARTICOLO 3 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – BUONA FEDE
L’omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte dell’Aderente/Contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale od involontaria dello stesso, non pregiudicheranno questa Assicurazione, sempreché tali errori od omissioni siano avvenute in buona fede.
ARTICOLO 4 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni alle quali l’Aderente/Contraente è tenuto devono essere fatte per iscritto e indirizzate alla Direzione della Società o all’Intermediario cui la polizza è assegnata.
ARTICOLO 5 –- ALTRE ASSICURAZIONI
L’Aderente/Contraente e/o l’Assicurato devono dare comunicazione alla Società dell’esistenza e/o della successiva stipulazione, con la Società stessa o con altri Assicuratori, di altre polizze che assicurano il medesimo rischio. In caso di sinistro, l’Aderente/Contraente e l’Assicurato devono darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1910 Cod. Civ.
ARTICOLO 6 – FORO COMPETENTE
Per ogni controversia riguardante l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del presente contratto è esclusivamente competente
l'autorità giudiziaria di Verona. Sarà tuttavia facoltà della Società adire l'autorità giudiziaria del luogo ove il contratto è stato stipulato e dove lo stesso deve essere eseguito. Qualora l’Aderente/Contraente possa essere identificato quale “Consumatore”, per la fase giudiziale della controversia è competente il Foro del luogo di residenza l’Aderente/Contraente e/o l’Assicurato. Ove venga attivato un procedimento stragiudiziale di mediazione (ai sensi del D.Lgs 28/2010 e successive integrazioni e modificazioni), sia esso obbligatorio o facoltativo e salvo diversa previsione di legge, tale procedimento dovrà svolgersi in una sede individuata nel Comune di Verona.
ARTICOLO 7 – TASSE ED IMPOSTE
Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti dal presente contratto sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Società.
ARTICOLO 8 –- RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE
I rapporti contrattuali sono regolati dal presente contratto, dalle sue appendici e - per quanto ivi non precisato - dalle norme di legge.
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
ARTICOLO 9 – DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E SCELTA DEL LEGALE
L’Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo alla Società, attraverso una delle seguenti modalità:
- Denuncia telefonica: al numero verde 800849090
- Denuncia scritta: la denuncia scritta, unitamente a copia di tutti gli atti e documenti necessari, dovrà essere inviata alla Società:
- per posta elettronica a: xxxxxxxx@xxx.xx
- per posta ordinaria a: D.A.S. Spa - Xxx X. Xxxxx 0/X - 00000 Xxxxxx
indicando il numero della Polizza e trasmettendo tutti gli atti e i documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.
L’Assicurato dovrà far pervenire alla Società la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.
Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo o al momento dell’avvio dell’eventuale fase giudiziale, l’Assicurato può indicare alla Società un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la Società garantirà anche gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di € 3.000. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno. La scelta del legale fatta dall’Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la Società.
ARTICOLO 10 – GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO
Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società (ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private
- D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare alla Società, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, la Società valuterà l’opportunità di ricorre o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell’Organismo di mediazione.
Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’Articolo 9.
Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:
a) l’Assicurato deve tenere aggiornata la Società su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in Polizza.
b) gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con la Società, pena il mancato rimborso della relativa spesa;
c) gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in Polizza;
d) L’Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in Polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione.
L’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi. La Società non è responsabile dell’operato di legali e periti.
ARTICOLO 11 – DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO - ARBITRATO
In caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all’Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.
ARTICOLO 12 – RECUPERO DI SOMME
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell’Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA TUTELA LEGALE
ARTICOLO 13 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste nella Scheda di Adesione e in Polizza, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti dell’Assicurato, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia.
Vi rientrano le spese:
- per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
- per l’intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- di soccombenza, liquidate a favore di controparte con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
- conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, sempre che siano state autorizzate dalla Società;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:
- le spese per l’assistenza di un interprete;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
- l’anticipo della cauzione, disposta dall’Autorità competente, entro il limite del massimale indicato in polizza. L’importo anticipato dovrà essere restituito alla Società entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Società conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.
La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per l’IVA sulle parcelle dei professionisti incaricati purché l’Assicurato non abbia la possibilità di detrarre tale imposta.
ARTICOLO 14 – GARANZIE PREVISTE
La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato che, a causa di fatti o eventi connessi alla circolazione del veicolo assicurato:
a) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione. Sono compresi i procedimenti per i reati previsti agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi e gravissime) del Codice Penale. Qualora l’Assicurato sia sottoposto a procedimento penale a seguito di imputazione per guida in stato di ebbrezza (art. 186 Codice della Strada) o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero qualora siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o nei casi di inosservanza agli obblighi di cui all’art. 189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso), le garanzie di polizza a suo favore sono sospese e condizionate alla successiva assoluzione o
proscioglimento con decisione passata in giudicato. Al verificarsi di tale ipotesi, la Società rimborserà all’Assicurato le spese legali garantite in Polizza. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa;
b) subisca danni extracontrattuali alla persona o al veicolo assicurato, per fatto illecito di terzi;
c) debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo assicurato rimasto coinvolto in un incidente stradale con terzi;
d) xxxxx presentare ricorso avverso il provvedimento di sospensione della propria patente di guida, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di un evento della circolazione stradale che abbia provocato morte o lesioni a persona;
e) debba presentare opposizione avanti l’Autorità competente avverso l’Ordinanza – Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa. Tale garanzia vale quando l’applicazione della sanzione sia connessa ad un incidente stradale, per il quale operino le garanzie previste alle lettere a) o b), purché detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sinistro e sull’attribuzione della responsabilità.
f) debba predisporre Reclamo/Ricorso avverso l’Avviso di Accertamento, di insufficiente o ritardato pagamento della Tassa Automobilistica. La Società provvederà, su richiesta dell’Assicurato, alla predisposizione del Reclamo ai sensi di quanto previsto all’Art. 17-bis del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e del Ricorso, restando a carico dell’Assicurato l’onere di provvedere alla presentazione o al deposito degli stessi agli Uffici competenti;
ARTICOLO 15 – ASSICURATO
Ad integrazione delle garanzie sottoscritte, la Società fornisce un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica nell’ambito delle materie previste in polizza, attivabile contattando il numero verde 800/849090.
Le garanzie operano a favore del conducente (se autorizzato) e di terzi trasportati del veicolo identificato nella Scheda di Adesione. ARTICOLO 16 – SERVIZI DI CONSULENZA LEGALE CONSULDAS
ARTICOLO 17 – ESCLUSIONI
La garanzia è esclusa:
- per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- per controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o guida di mezzi nautici a motore e aerei a motore;
- per materia fiscale/tributaria e materia amministrativa, fatta eccezione per quanto espressamente previsto all’articolo 14 GARANZIE PREVISTE sub lettere c), d), e) e f);
- se il conducente non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida secondo la normativa vigente, oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, o è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al sinistro, la garanzia diventa operante; tale esclusione opera solo per il conducente;
- se il mezzo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile;
- se il mezzo è usato in difformità da immatricolazione;
ARTICOLO 18 – ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE
Per tutte le coperture le garanzie riguardano i casi assicurativi che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:
• nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale: in tutti gli Stati d’Europa ed inoltre nei Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo;
• nell’ipotesi di Opposizione alle Sanzioni Amministrative: in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx;
I servizi di Consulenza Legale, tramite numero verde, risultano operanti in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
ARTICOLO 19 – INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA
Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge.
La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgono dalle ore 24 del giorno di decorrenza del contratto. Inoltre:
1. La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale);
2. La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti;
3. Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
4. Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-
fatto nei quali siano coinvolte uno o più Assicurati;
5. In caso di vertenza tra più Assicurati, nell’ambito dello stesso contratto, la garanzia verrà prestata solo a favore dell’Aderente/Contraente.
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LE PERDITE PECUNIARIE
ARTICOLO 20 – RECUPERO PUNTI E RIESAME PATENTE
La Società garantisce, nel caso in cui l’Assicurato subisca una decurtazione di punti dalla propria Patente di guida in conseguenza di violazioni di articoli del Codice della Strada commesse successivamente alla decorrenza della copertura assicurativa:
• il rimborso delle spese sostenute, fino ad un massimo di € 500,00, quale contributo alle spese di partecipazione ad un corso di aggiornamento organizzato da Autoscuola o da altri soggetti autorizzati, per recuperare i punti perduti;
• il rimborso delle spese sostenute, fino ad un massimo di € 1.000,00 qualora, a seguito di perdita totale del punteggio iniziale, si renda necessario sostenere un nuovo esame di idoneità tecnica per la revisione del Documento di Guida, a condizione che l’Assicurato che ne aveva la possibilità, abbia prima partecipato ad un corso di aggiornamento per riacquistare il punteggio perduto.
La garanzia viene prestata con il limite massimo di un caso assicurativo all’anno. Per i veicoli conducibili con patente A o B, la garanzia viene prestata purché non sia già stata attivata la garanzia presente all’art. 21 - CORSO DI GUIDA SICURA.
La Società inoltre assicura un’indennità di € 100,00 complessive per duplicazione della Patente, della Carta di circolazione, del Certificato di proprietà o della targa del veicolo distrutti, smarriti o sottratti.
ARTICOLO 21 – CORSO DI GUIDA SICURA
Per i veicoli conducibili con patente A o B, la Società assicura, solo a seguito di incidente stradale con decurtazione di oltre 8 punti patente o di sospensione patente superiore a 30 giorni, (è escluso il caso di sospensione della patente a seguito di stato di ebbrezza) un CORSO GUIDA SICURA ACI nei circuiti di Vallelunga o di Lainate della durata di un giorno per un massimo di spesa pari a € 380,00
+ iva.
Sono sempre escluse le spese di trasporto, viaggio e soggiorno.
La garanzia viene prestata per un caso assicurativo all’anno e in alternativa al caso previsto all’art. 20 RECUPERO PUNTI E RIESAME PATENTE.
ARTICOLO 22 – ASSICURATO
Le garanzie operano a favore del conducente (se autorizzato) alla guida del veicolo assicurato.
ARTICOLO 23 – ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE
Le garanzie risultano operanti in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx
ARTICOLO 24 – INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO – OPERATIVITA’ DELLA GARANZIA
La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgono dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Adesione. Condizioni di Assicurazione Modello CA2017/TLFS – Documento aggiornato ad aprile 2018
Il Contratto di Assicurazione sarà concluso con D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione, con Sede e Direzione Generale in Italia, Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – 37135 Verona.
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nei rami n.17 “Tutela Legale” (D.M. 26/11/1959 - G.U. n. 299 dell’11/12/1959), n.16 “Perdite pecuniarie di vario genere” e n.18 “Assistenza” (Provvedimento Isvap n.2593 del 27/02/2008) ed è iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00028 sez. I