ACCORDO CHE FACILITA LE RELAZIONI BILATERALI TRA L’UNIONE EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA NELLE PARTI DEL MERCATO INTERNO ALLE QUALI LA SVIZZERA
ACCORDO CHE FACILITA LE RELAZIONI BILATERALI TRA L’UNIONE EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA NELLE PARTI DEL MERCATO INTERNO ALLE QUALI LA SVIZZERA
PARTECIPA
L’UNIONE EUROPEA,
da una parte, e
LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, in seguito denominata Svizzera, dall’altra,
in seguito denominate le «PARTI CONTRAENTI»,
RIAFFERMANDO il carattere fortemente prioritario che attribuiscono alle relazioni privilegiate, fondate sulla prossimità, i valori comuni e l’identità europea che legano l’Unione europea, i suoi Stati membri e la Svizzera;
CONSIDERANDO che l’Unione europea e la Svizzera sono legate da numerosi accordi bilaterali che coprono vari ambiti e prevedono diritti e obblighi specifici e analoghi, per certi aspetti, a quelli previsti per l’Unione europea;
RICORDANDO che l’obiettivo di questi accordi bilaterali è rinsaldare i legami economici tra l’Unione europea e la Svizzera, che si fondano sull’uguaglianza, la reciprocità e l’equilibrio generale di vantaggi, diritti e obblighi delle parti contraenti;
CONVINTE che il continuo ed equilibrato rafforzamento delle relazioni economiche e commerciali tra le parti passi anche per l’aggiornamento degli strumenti su cui si basa la relazione economica tra l’Unione europea e la Confederazione Svizzera, tra cui l’Accordo di libero scambio firmato nel 1972 (ALS 1972); desiderando chiarire e rendere più efficace e più flessibile la gestione di questi accordi e in tal modo migliorare la partecipazione della Svizzera al mercato interno dell’Unione, anche, considerata l’estensione di tale partecipazione, attraverso l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo agli accordi commerciali aggiornati; e riconoscendo la possibilità di ricorrere ad interim, per decisione del comitato misto di ciascun accordo, al tribunale arbitrale istituito dal presente Accordo;
SOTTOLINEANDO l’importanza delle azioni che contribuiscono a ridurre le disparità economiche e sociali tra le loro regioni e ricordando in questo contesto i contributi autonomi della Svizzera a progetti e programmi attuati nell’Unione europea alla luce del suo accesso al mercato interno dell’Unione;
RISOLUTE a rafforzare e ad approfondire la partecipazione della Svizzera al mercato interno dell’Unione europea sulla base delle stesse regole che si applicano al mercato interno, pur preservando la propria indipendenza e quella delle loro istituzioni e, per quanto riguarda la Svizzera, il rispetto dei principi derivanti dalla democrazia diretta e dal federalismo;
DESIDEROSE di contribuire al rafforzamento della cooperazione tra le istituzioni dell’Unione europea e le autorità svizzere, compreso il Parlamento europeo e il Parlamento svizzero;
CONSAPEVOLI della necessità di un quadro istituzionale che assicuri l’omogeneità nelle parti del mercato interno alle quali la Svizzera partecipa e che copra i relativi accordi bilaterali sia attuali che futuri,
HANNO DECISO di concludere il seguente Accordo:
PARTE I OBIETTIVI, PRINCIPI E CAMPO DI APPLICAZIONE
Articolo 1 Obiettivi
1. L’obiettivo generale del presente Accordo è garantire alle parti contraenti, agli operatori economici e ai singoli una maggiore certezza del diritto e il pari trattamento nelle parti del mercato interno alle quali la Svizzera partecipa sulla base degli accordi di cui all’articolo 2, conclusi o da concludere tra le parti contraenti, di seguito denominati «accordi interessati», mentre l’obiettivo specifico del presente Accordo è assicurare condizioni omogenee.
2. Il presente Accordo fornisce un nuovo quadro istituzionale facilitando un continuo ed equilibrato rafforzamento delle relazioni economiche e commerciali tra le parti contraenti.
3. A tale scopo, e tenendo conto dei principi del diritto internazionale pubblico, il presente Accordo fissa in particolare i principi comuni per le disposizioni istituzionali degli accordi interessati relativamente a:
- la procedura di recepimento degli atti giuridici dell’Unione europea adottati nei campi coperti dagli accordi interessati;
- l’interpretazione e l’applicazione uniformi del presente Accordo, degli accordi interessati e degli atti giuridici dell’Unione europea ai quali si fa riferimento in tali accordi;
- la vigilanza sull’applicazione degli accordi interessati;
- la composizione delle controversie nel quadro degli accordi interessati.
Articolo 2 Campo di applicazione
1. Il presente Accordo si applica agli accordi bilaterali nei settori relativi al mercato interno conclusi o da concludere tra le parti contraenti.
2. Gli accordi interessati conclusi tra le parti contraenti sono i seguenti:
- Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone;
- Accordo del 21 giugno 1999 sul trasporto aereo;
- Accordo del 21 giugno 1999 sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;
- Accordo del 21 giugno 1999 sul commercio di prodotti agricoli;
- Accordo del 21 giugno 1999 sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità.
Articolo 3 Definizioni
Ai fini del presente Accordo si intende per:
a) «accordi interessati», gli accordi bilaterali di cui all’articolo 2, conclusi o da concludere tra le parti contraenti, ai quali si applica il presente Accordo;
b) «comitato settoriale», un organo istituito da un accordo interessato che ha poteri decisionali e assicura la gestione dell’accordo;
c) «Corte di giustizia dell’Unione europea», la Corte di giustizia e il Tribunale dell’Unione europea.
Articolo 4
Principio dell’interpretazione uniforme
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati all’articolo 1 e nel rispetto dei principi del diritto internazionale pubblico, gli accordi interessati e gli atti giuridici dell’Unione europea ai quali si fa riferimento in tali accordi sono interpretati e applicati in maniera uniforme nelle parti del mercato interno a cui la Svizzera partecipa.
2. Nella misura in cui la loro applicazione implichi nozioni di diritto dell’Unione europea, le disposizioni del presente Accordo e degli accordi interessati, nonché gli atti giuridici dell’Unione europea a cui si fa riferimento in tali accordi, sono interpretati e applicati conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea anteriore o posteriore alla firma dell’accordo interessato.
Articolo 5 Integrazione degli atti giuridici
1. Al fine di garantire la certezza del diritto e l’omogeneità degli accordi, e conformemente alle disposizioni della parte II capitolo 3 del presente Accordo, l’Unione europea e la Svizzera si assicurano che gli atti giuridici dell’Unione europea adottati nei campi coperti dagli accordi interessati siano integrati nell’accordo corrispondente nel più breve tempo possibile dalla loro adozione e, se l’accordo interessato lo prevede, si accertano dell’equivalenza delle loro legislazioni per garantire il raggiungimento del risultato a cui mirano gli atti giuridici dell’Unione europea ai quali si fa riferimento in tale accordo.
PARTE II QUADRO ISTITUZIONALE
CAPITOLO 1
VIGILANZA SULL’APPLICAZIONE DEGLI ACCORDI
Articolo 6 Cooperazione
1. La Commissione europea e le autorità svizzere competenti cooperano tra loro e si assistono reciprocamente per garantire la vigilanza sull’applicazione degli accordi interessati.
2. Le parti contraenti possono scambiarsi informazioni sulle attività di vigilanza sull’applicazione degli accordi. Possono scambiarsi pareri e discutere di questioni di reciproco interesse.
Articolo 7
Applicazione effettiva e armonizzata degli accordi
1. Ciascuna parte contraente prende le misure appropriate ad assicurare un’applicazione effettiva e armonizzata degli accordi sul proprio territorio.
2. La vigilanza sull’applicazione degli accordi è esercitata congiuntamente dalle parti contraenti all’interno dei comitati settoriali competenti. Se la Commissione europea o le autorità svizzere competenti constatano un caso di applicazione non corretta, la questione viene portata dinnanzi al comitato settoriale competente allo scopo di trovare una soluzione accettabile.
3. La Commissione europea e le autorità svizzere competenti vigilano sull’applicazione degli accordi interessati da parte dell’altra parte contraente. In caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione si applica la procedura di cui all’articolo 10. Nella misura in cui per assicurare l’applicazione effettiva e armonizzata di un accordo interessato siano necessarie determinate competenze di vigilanza delle istituzioni dell’Unione europea nei confronti di una parte contraente, come poteri di indagine e di decisione, l’accordo deve specificamente prevederli.
CAPITOLO 2
PRINCIPI GENERALI A GARANZIA DEL BUON FUNZIONAMENTO DELLE PARTI DEL MERCATO INTERNO ALLE QUALI LA SVIZZERA PARTECIPA
Articolo 8A Disposizioni generali
1. Per assicurare condizioni omogenee ai sensi dell’articolo 1 del presente Accordo e garantire il buon funzionamento del mercato interno, le disposizioni del presente capitolo
- si applicano all’Accordo del 21 giugno 1999 sul trasporto aereo e
- costituiscono il quadro che sarà ripreso, e se necessario completato, negli accordi bilaterali nei settori relativi al mercato interno ai sensi dell’articolo 2 paragrafo 1, conclusi dopo l’entrata in vigore del presente Accordo.
2. Fatte salve le deroghe previste dagli accordi di cui al paragrafo 1 del presente articolo
a) sono incompatibili con il buon funzionamento del mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra le parti contraenti nel campo di applicazione degli accordi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli aiuti concessi dalla Svizzera o dagli Stati membri dell’Unione europea, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza;
b) sono compatibili con il buon funzionamento del mercato interno:
i. gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall’origine dei prodotti coinvolti,
ii. gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da eventi eccezionali;
c) possono altresì considerarsi compatibili con il buon funzionamento del mercato interno:
i) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione,
ii) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo o di interesse comune alla Svizzera e all’Unione europea oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro o della Svizzera,
iii) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in una misura contraria all’interesse delle parti,
iv) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, sempreché non alterino le condizioni degli scambi tra le parti,
v) gli aiuti che il comitato settoriale di uno degli accordi di cui al paragrafo 1 del presente articolo dichiari compatibili con l’accordo in questione.
3. Le disposizioni del presente Accordo e degli accordi di cui al paragrafo 1 del presente articolo saranno applicate dalle parti contraenti conformemente alle disposizioni dell’articolo 4 paragrafo 2 del presente Accordo.
Articolo 8B Applicazione a opera delle parti
1. Quando un accordo di cui al paragrafo 1 dell’articolo 8A disciplina l’attribuzione di aiuti di Stato, ogni parte vigila sull’applicazione di queste regole sul proprio territorio in base al proprio ordine costituzionale delle competenze e conformemente alle disposizioni del presente Accordo e dell’accordo in questione.
2. Le parti assicurano, attraverso un’autorità indipendente dotata dei poteri necessari all’applicazione piena e completa delle disposizioni del presente capitolo, una vigilanza
permanente sulla conformità degli aiuti di Stato alle disposizioni del presente Accordo e degli accordi di cui al paragrafo 1 dell’articolo 8A.
3. A tale scopo è istituita una procedura di notifica degli aiuti di Stato. Nessun progetto di un regime di aiuti di Stato o di un aiuto di Stato individuale può essere attuato prima che l’autorità di vigilanza abbia preso una decisione finale.
4. Le autorità di vigilanza dispongono del potere esclusivo di autorizzare un regime di aiuti di Stato o un aiuto individuale e assicurano la restituzione degli aiuti di Stato concessi in violazione delle regole sugli aiuti di Stato.
5. L’Unione europea applica le disposizioni del presente capitolo attraverso l’applicazione degli articoli 106, 107, 108 e 93 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, del quadro regolamentare orizzontale e delle disposizioni settoriali relative al campo di applicazione degli accordi di cui al paragrafo 1 dell’articolo 8A.
6. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni del presente capitolo, la Svizzera adotta e applica le disposizioni necessarie ad assicurare in qualsiasi momento un livello di vigilanza equivalente a quello applicato nell’Unione europea.
Saranno considerate necessarie,
- per l’applicazione dell’Accordo del 21 giugno 1999 sul trasporto aereo, disposizioni che mettano in atto il quadro regolamentare di cui all’allegato [X] del presente Accordo, che saranno adottate con decisione del comitato settoriale interessato;
- allo scopo di garantire condizioni omogenee, per gli accordi bilaterali nei settori relativi al mercato interno ai sensi dell’articolo 2 paragrafo 1, conclusi dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, disposizioni che mettano in atto il quadro regolamentare orizzontale e le disposizioni settoriali relative al campo di applicazione dell’accordo interessato, in vigore nell’Unione europea.
Si applica la procedura prevista all’articolo 13.
Articolo 8C Trasparenza e modalità di cooperazione
1. Al fine di garantire condizioni omogenee ai sensi dell’articolo 1 del presente Accordo, le parti assicurano un elevato livello di cooperazione reciproca e si scambiano pareri su programmi e casi di aiuti di Stato, anche chiedendo alle rispettive autorità competenti di prendere le misure appropriate.
2. Le parti manterranno un regime di trasparenza equivalente, in termini di sostanza e di procedure, a quello dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato negli ambiti degli accordi di cui al paragrafo 1 dell’articolo 8A. Le parti assicurano la pubblicazione delle loro decisioni.
3. Per assicurare un’attuazione, un’applicazione e un’interpretazione uniformi delle regole riguardanti gli aiuti di Stato su tutto il territorio delle parti e per garantire lo sviluppo armonizzato di queste ultime, le autorità di vigilanza delle parti concorderanno modalità di scambio regolare di informazioni. Le parti si consultano, su richiesta dell’una o dell’altra, in
merito a ogni questione relativa all’attuazione delle disposizioni sugli aiuti di Stato previste negli accordi di cui al paragrafo 1 dell’articolo 8A.
4. I comitati settoriali degli accordi di cui al paragrafo 1 dell’articolo 8A concorderanno modalità di applicazione di queste disposizioni di cooperazione, trasparenza e scambio di informazioni.
CAPITOLO 3
CONTROLLO DI LEGALITÀ E PROCEDURA IN CASO DI DIFFICOLTÀ DI INTERPRETAZIONE O DI APPLICAZIONE
Articolo 9 Principio dell’esclusività
Le parti contraenti si impegnano a non sottoporre una controversia relativa all’interpretazione o all’applicazione degli accordi interessati e degli atti giuridici dell’Unione europea ai quali si fa riferimento in tali accordi oppure alla legalità di una decisione adottata dalla Commissione europea sulla base del presente Accordo o degli accordi interessati a un sistema di composizione delle controversie diverso da quelli previsti dal presente Accordo.
Articolo 10
Procedura in caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione
1. In caso di difficoltà di interpretazione o di applicazione del presente Accordo o di uno degli accordi interessati, oppure di un atto giuridico menzionato in tali accordi, le parti contraenti si consultano all’interno del comitato settoriale per trovare una soluzione concordata. A tale scopo sono forniti tutti gli elementi informativi utili per permettere un esame approfondito della situazione. Se il comitato settoriale non riesce a trovare una soluzione, ogni parte contraente può chiedere che la questione sia inserita ufficialmente, al fine di essere risolta, nell’ordine del giorno del comitato settoriale. Quest’ultimo esamina tutte le possibilità che permettono di mantenere il buon funzionamento dell’accordo interessato.
2. Se il comitato settoriale non riesce a trovare una soluzione alla difficoltà di cui al paragrafo 1 entro tre mesi dalla data alla quale la difficoltà è stata portata dinnanzi al medesimo, la Svizzera o l’Unione europea possono chiedere che un tribunale arbitrale regoli la controversia conformemente al Protocollo sul tribunale arbitrale.
3. Se la controversia solleva una questione concernente l’interpretazione o l’applicazione di una disposizione conformemente al paragrafo 2 dell’articolo 4 del presente Accordo, e se la sua interpretazione è pertinente per risolvere la controversia e necessaria per permettergli di deliberare, il tribunale arbitrale ricorre alla Corte di giustizia dell’Unione europea. La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea è vincolante per il tribunale arbitrale.
4. La Svizzera gode degli stessi diritti degli Stati membri e delle istituzioni dell’Unione europea ed è soggetta, mutatis mutandis, alle stesse procedure davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
5. Ciascuna parte prende tutte le misure necessarie per conformarsi in buona fede alla decisione del tribunale arbitrale. La parte che, secondo il tribunale arbitrale, non ha rispettato il presente Accordo o un accordo interessato comunica all’altra parte e al comitato settoriale le misure prese per conformarsi alla decisione del tribunale arbitrale.
6. Se la parte che, secondo il tribunale arbitrale, non ha rispettato il presente Accordo o un accordo interessato non comunica, entro un termine ragionevole [ai sensi dell’articolo X del Protocollo sul tribunale arbitrale], le misure prese per conformarsi alla decisione del tribunale arbitrale o se l’altra parte ritiene che le misure comunicate non siano conformi alla decisione del tribunale arbitrale, quest’ultima parte può prendere misure di compensazione che possono arrivare fino alla sospensione, totale o parziale, dell’accordo o degli accordi interessati al fine di ovviare a un’eventuale situazione di squilibrio.
7. La parte interessata dalle misure di cui al paragrafo 6 può sottoporre al comitato settoriale le proprie osservazioni affinché il comitato decida in merito alla loro proporzionalità. Se il comitato settoriale non riesce a prendere una decisione entro sei mesi dalla data in cui è stato interpellato, ciascuna parte può sottoporre ad arbitrato la questione relativa alla proporzionalità delle misure di compensazione conformemente al Protocollo sul tribunale arbitrale.
8. La sospensione dell’applicazione, totale o parziale, dell’accordo o degli accordi interessati lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi già acquisiti dai singoli e dagli operatori economici.
Articolo 11 Cooperazione tra giurisdizioni
Per favorire un’interpretazione omogenea, il Tribunale federale svizzero e la Corte di giustizia dell’Unione europea concordano su un dialogo le cui modalità saranno fissate dalle due giurisdizioni.
CAPITOLO 4
ADEGUAMENTO DEGLI ACCORDI INTERESSATI
Articolo 12 Elaborazione di un atto giuridico
1. Non appena viene elaborato un atto giuridico dell’Unione europea in un ambito pertinente a uno degli accordi interessati, la Commissione europea ne informa la Svizzera e consulta in maniera informale gli esperti della Svizzera così come chiede il parere degli esperti degli Stati membri dell’Unione europea per l’elaborazione delle proprie proposte.
2. Su richiesta di una parte contraente, all’interno del comitato settoriale si svolge uno scambio preliminare di opinioni.
3. Le parti contraenti si consultano di nuovo, su richiesta di una di esse, all’interno del comitato settoriale, nei momenti importanti della fase che precede la decisione del Consiglio dell’Unione europea, in un processo continuo di informazione e consultazione.
4. Se la Commissione europea prepara atti delegati ai sensi del Trattato sul funzionamento dell’UE concernenti atti di base del diritto dell’Unione europea coperti dagli accordi interessati, la Commissione assicura alla Svizzera la più ampia partecipazione possibile all’elaborazione dei progetti.
5. Se la Commissione europea prepara atti esecutivi ai sensi del Trattato sul funzionamento dell’UE concernenti atti di base del diritto dell’Unione europea coperti dagli accordi interessati, la Commissione assicura alla Svizzera la più ampia partecipazione possibile all’elaborazione dei progetti che dovranno, in una fase successiva, essere sottoposti ai comitati che assistono la Commissione nell’esercizio delle sue competenze esecutive. Di conseguenza, al momento dell’elaborazione dei propri progetti la Commissione consulta gli esperti della Svizzera così come consulta gli esperti degli Stati membri dell’Unione europea.
6. Esperti svizzeri sono coinvolti nei lavori dei comitati non coperti dai paragrafi 4 e 5 se ciò è richiesto per assicurare il buon funzionamento degli accordi interessati. Gli elenchi di questi comitati, ed eventualmente di altri comitati che presentino caratteristiche analoghe, saranno redatti e aggiornati dai comitati settoriali istituiti dagli accordi interessati.1
Articolo 13
Procedura successiva all’adozione di un atto giuridico
1. Quando adotta un atto giuridico in un ambito pertinente a uno degli accordi interessati, l’Unione europea ne informa la Svizzera attraverso il comitato settoriale il più rapidamente possibile. Su richiesta di una delle parti contraenti, il comitato settoriale procede a uno scambio di pareri su questo argomento.
2. Il comitato settoriale adotta una decisione conformemente alla procedura stabilita nell’accordo interessato o, se necessario, propone la revisione dell’accordo interessato per integrarvi l’atto giuridico dell’Unione europea. Fatto salvo l’articolo 14, le decisioni hanno effetto immediatamente e le revisioni il giorno della firma ad opera delle parti contraenti, ma in nessun caso prima della data d’attuazione del corrispondente atto giuridico dell’Unione europea nell’Unione europea o prima di quella della sua eventuale pubblicazione.
1 Atto finale di firma del presente Accordo:
I plenipotenziari della Confederazione Svizzera e dell’Unione europea, riuniti il […] a […] per la firma dell’Accordo che stabilisce un quadro istituzionale per le relazioni bilaterali tra l’Unione europea e la Confederazione Svizzera nelle parti del mercato interno a cui la Svizzera partecipa (di seguito denominato «l’Accordo istituzionale»), hanno adottato le dichiarazioni congiunte menzionate qui appresso e allegate al presente atto finale:
Le parti contraenti si impegnano a preparare l’adozione dei progetti di decisione allegati alla presente dichiarazione dai comitati misti istituiti dagli accordi interessati al fine di integrare in questi accordi gli elenchi dei comitati di cui all’articolo 12 paragrafo 6 dell’Accordo istituzionale. Le parti contraenti vigileranno affinché l’adozione di questi progetti di decisione da parte dei comitati misti competenti sia fatta in forma scritta il giorno dell’entrata in vigore dell’Accordo istituzionale o dell’accordo interessato, se posteriore:
- (Elenco delle decisioni)
3. Le parti contraenti cooperano lealmente nel quadro della presente procedura al fine di facilitare l’iter decisionale.
Articolo 14
Rispetto degli obblighi costituzionali da parte della Svizzera
1. Al momento dello scambio di pareri di cui all’articolo 13 paragrafo 1, la Svizzera comunica all’Unione europea se le modifiche dell’accordo interessato ai sensi dell’articolo 13 paragrafo 2 richiedono da parte della Svizzera l’adempimento di obblighi costituzionali per diventare vincolanti.
2. La Svizzera notifica immediatamente all’Unione europea attraverso il comitato settoriale l’adempimento dei propri obblighi costituzionali. Nell’attesa della notifica da parte della Svizzera in merito all’adempimento dei suoi obblighi costituzionali, le parti contraenti applicano la modifica a titolo provvisorio, salvo nel caso in cui la Svizzera informi l’Unione europea che l’applicazione provvisoria non è possibile e per quali ragioni. In nessun caso l’applicazione provvisoria può avvenire prima della data d’attuazione del corrispondente atto giuridico dell’Unione europea nell’Unione europea.
3. Nel caso in cui la modifica dell’accordo interessato richieda l’adempimento da parte della Svizzera di obblighi costituzionali per diventare vincolante, la Svizzera dispone di un termine massimo di due anni a decorrere dalla comunicazione di cui all’articolo 13 paragrafo 1, salvo nel caso in cui sia avviata una procedura referendaria, per la quale la scadenza è prorogata di un anno.
PARTE III COOPERAZIONE E COORDINAMENTO
COMITATO MISTO ORIZZONTALE
Articolo 15 Comitato misto orizzontale
1. È istituito un comitato misto orizzontale al fine di:
- garantire una visione d’insieme delle relazioni tra l’Unione europea e la Svizzera;
- assicurare il coordinamento tra i comitati settoriali e
- vigilare sul funzionamento del presente Accordo.
2. A tale scopo il comitato può formulare raccomandazioni.
3. Il comitato prende le decisioni previste dalle disposizioni del presente Accordo ai fini della loro attuazione.
4. I comitati settoriali continuano a esercitare le competenze a essi attribuite dagli accordi interessati.
5. Le parti contraenti si consultano all’interno del comitato misto orizzontale su qualsiasi questione connessa al presente Accordo sollevata da una delle parti e che costituisca una difficoltà.
6. Il comitato misto orizzontale è composto da rappresentati delle parti contraenti.
7. Il comitato misto orizzontale redige il proprio regolamento interno di comune accordo con le parti contraenti.
COOPERAZIONE PARLAMENTARE
Articolo 16 Comitato parlamentare misto
1. È istituito un comitato parlamentare misto che contribuisce, attraverso il dialogo e il dibattito, a migliorare la comprensione tra l’Unione europea e la Svizzera negli ambiti coperti dagli accordi interessati.
2. Il comitato parlamentare misto è composto, in parti uguali, da membri del Parlamento europeo, da una parte, e da membri del Parlamento svizzero, dall’altra. Il numero totale di membri del comitato parlamentare misto è fissato nel suo regolamento interno.
3. Il comitato parlamentare misto si riunisce alternativamente nell’Unione europea e in Svizzera.
4. Il comitato parlamentare misto può esprimere il suo punto di vista sotto forma di rapporti o di risoluzioni a seconda dei casi.
5. Il comitato parlamentare misto adotta il proprio regolamento interno per consenso.
PARTE IV DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 17 Preminenza dell’Accordo
1. Il presente Accordo non modifica il campo di applicazione né gli obiettivi né il contenuto materiale degli accordi di cui all’articolo 2 paragrafo 2.
2. In caso di incompatibilità tra le disposizioni del presente Accordo e quelle degli accordi interessati sono le prime a prevalere, a meno che le parti contraenti non decidano altrimenti.
3. Per assicurare la preminenza del presente Accordo, così come sancita dal paragrafo precedente, gli accordi interessati da concludere tra le parti contraenti faranno riferimento al detto Accordo.
Articolo 18 Attuazione dell’Accordo
Le parti contraenti prendono tutte le misure generali o particolari atte ad assicurare l’esecuzione
degli obblighi derivanti dal presente Accordo e dagli accordi interessati. Le parti contraenti prendono tutte le misure necessarie, comprese, se del caso, le misure equivalenti di attuazione, per assicurare il raggiungimento del risultato previsto dagli atti giuridici dell’Unione europea ai quali si fa riferimento in tali accordi e si astengono dal prendere qualsiasi altra misura che potrebbe mettere in pericolo la realizzazione dei loro scopi.
Articolo 19 Protocollo
I protocolli sono parte integrante del presente Accordo.
Articolo 20
Campo di applicazione territoriale
Il presente Accordo si applica ai territori su cui si applicano il Trattato sull’Unione europea e il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alle condizioni previste da detti trattati, e al territorio della Svizzera.
Articolo 21 Revisione
Se una parte contraente desidera una revisione del presente Accordo, sottopone a tale scopo una proposta all’altra parte contraente. La revisione entrerà in vigore dopo l’adempimento delle rispettive procedure interne delle parti.
Articolo 22
Entrata in vigore e denuncia
1. Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti conformemente alle loro procedure. Entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima notifica del deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione.
2. L’Unione europea o la Svizzera possono denunciare il presente accordo notificando la propria decisione all’altra parte contraente. Il presente Accordo e gli accordi che si riferiscono al presente Accordo cessano di essere applicabili sei mesi dopo la ricezione della notifica.
Le parti si consultano immediatamente, e al più tardi entro dieci giorni dalla ricezione della notifica, all’interno del comitato misto orizzontale, sulle implicazioni della denuncia per le relazioni tra le parti contraenti, in particolare per quanto concerne gli accordi interessati. Se le parti non riescono ad accordarsi sul proseguimento degli accordi interessati entro tre mesi dall’apertura delle consultazioni all’interno del comitato misto orizzontale, gli accordi
interessati cessano a loro volta di essere applicabili entro le scadenze previste dai singoli accordi.
3. Allorché gli accordi summenzionati cessano di essere applicabili, i diritti e gli obblighi già acquisiti in virtù dei detti accordi dai singoli e dagli operatori economici rimangono impregiudicati. Le parti contraenti regoleranno di comune accordo le sorti dei diritti in via di acquisizione.
ALLEGATO X
sulle disposizioni considerate necessarie ai sensi dell’articolo 8B paragrafo 6 primo trattino per l’Accordo del 21 giugno 1999 sul trasporto aereo
Al fine di attuare le disposizioni del capitolo 2 dell’Accordo istituzionale le parti convengono che, per l’Accordo del 21 giugno 1999 sul trasporto aereo, la nozione di aiuto e le eccezioni generali al principio di incompatibilità degli aiuti di Stato riprese all’articolo 8A paragrafo 2 lettere b) e c) sono completate dalle disposizioni specifiche enunciate di seguito.
1. Comunicazione della Commissione relativa alla nozione di «aiuto di Stato» di cui all’articolo 107 paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
2. Regolamento (UE) 651/2014 come modificato dal Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione
3. Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»
4. Comunicazione della Commissione – Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree
5. Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020
6. Comunicazione della Commissione – Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione
7. Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020
8. Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio
9. Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà
10. Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie
11. Comunicazione della Commissione sull’applicazione delle norme dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale
12. Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale
13. Regolamento (UE) 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale
14. Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione, dal 1 °agosto 2013, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria («La comunicazione sul settore bancario»)
15. Nella misura in cui fosse necessario precisare l’articolo 8: regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
Protocollo 1 sulle regole applicabili al fine di tenere conto delle specificità del mercato del lavoro svizzero
L’Unione europea (UE) e la Svizzera condividono l’obiettivo comune di assicurare condizioni eque per i loro cittadini e i loro operatori economici nell’esercizio della libera prestazione dei servizi per un massimo di 90 giorni di lavoro all’anno (incluso il distacco di lavoratori) garantendo pienamente i diritti dei lavoratori. Concordano inoltre sulla necessità di effettuare, in maniera non discriminatoria, i controlli proporzionati e necessari a garantire la libera prestazione dei servizi e l’applicazione corretta ed efficace delle regole atte a prevenire abusi ed elusioni delle regole. Considerando
- che l’articolo 5 dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, senza pregiudizio di un accordo specifico sulla prestazione di servizi concluso tra le parti, limita la prestazione di servizi sul territorio dell’altra parte contraente a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile, salvo nel caso in cui sia stata accordata un’autorizzazione alla prestazione di servizi di durata maggiore. Data la limitazione della libertà di prestazione di servizi tra la Svizzera e l’Unione europea, i prestatori di servizi di una parte che prestano un servizio nel territorio dell’altra parte vi soggiornano in genere per un breve periodo;
- che il sistema di informazione del mercato interno (IMI) migliora, grazie alla cooperazione amministrativa transfrontaliera, l’efficacia dei controlli dei prestatori di servizi riducendo tra gli Stati membri dell’Unione europea l’intensità dei controlli sul posto;
- che i sistemi di controllo messi in atto dalle parti contraenti devono essere appropriati, efficaci e non discriminatori e che le autorità designate in virtù del diritto nazionale devono effettuare ispezioni efficaci e sul proprio territorio per assicurarsi del rispetto delle disposizioni e delle regole applicabili;
- che la direttiva 2014/67/UE prevede un meccanismo per la riscossione transfrontaliera delle sanzioni e/o ammende amministrative pecuniarie che non copre dunque sanzioni o ammende di diritto civile;
- che l’UE ha emanato la direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori (recentemente modificata dalla direttiva 2018/957/UE per garantire il principio «a lavoro uguale, salario uguale») e la direttiva 2014/67 sull’attuazione (direttiva di applicazione) per garantire la libera prestazione di servizi e un livello appropriato di protezione dei lavoratori distaccati offrendo agli Stati membri la possibilità di imporre misure amministrative e di controllo adatte al contesto del mercato del lavoro di ogni Paese, purché tali misure siano giustificate e proporzionate;
- che la Svizzera applica, dall’entrata in vigore della libera circolazione delle persone, il principio «a lavoro uguale, salario uguale» e che negli ultimi anni ha rafforzato l’esecuzione basata su un’analisi obiettiva dei rischi e la proporzionalità dei controlli.
1. Le parti convengono che
- essendo il loro obiettivo comune quello di assicurare il rispetto del principio «a lavoro uguale, salario uguale», possono garantire un livello di protezione proporzionato e adeguato al fine di consentire la libera prestazione di servizi e l’applicazione corretta delle regole per la prevenzione degli abusi e delle elusioni delle regole;
- la Svizzera recepirà le direttive summenzionate nella sua legislazione nazionale al più tardi tre anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo;
- la Svizzera sarà integrata nel sistema di informazione del mercato interno (IMI) al più tardi tre anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo.
2. Al fine di attuare le disposizioni del paragrafo 1 nonché quelle dell’articolo 5 dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone le parti convengono che la Svizzera può:
- applicare un termine di notifica preliminare, per i prestatori di servizi indipendenti o che distaccano lavoratori sul suo territorio, di massimo 4 giorni lavorativi, necessari all’esecuzione di controlli effettivi sul luogo di lavoro nei settori definiti sulla base di un’analisi oggettiva dei rischi che sarà rivista e aggiornata periodicamente;
- nel caso di prestatori di servizi che non abbiano rispettato i loro obblighi finanziari nei confronti degli organi di esecuzione nel quadro di una precedente prestazione di servizi, può chiedere il deposito di una garanzia finanziaria proporzionata prima di una nuova prestazione di servizi (nei settori definiti sulla base di un’analisi oggettiva dei rischi);
- al fine di permettere controlli efficaci e basati sui rischi per contrastare il fenomeno degli pseudo-indipendenti, può chiedere che i prestatori di servizi indipendenti presentino, nel contesto dei controlli a posteriori, documenti che permettano di svolgere controlli efficaci (al massimo: conferma, se necessario, della notifica; prova della notifica alle assicurazioni sociali in quanto indipendente nello Stato di domicilio; prova del rapporto contrattuale).
Protocollo 2 sulle norme applicabili per tenere conto delle specificità riconosciute tra le parti contraenti in materia di libera di circolazione delle persone, di trasporto su strada e per ferrovia e di commercio di prodotti agricoli
Le parti contraenti convengono che la Svizzera non è tenuta a integrare negli accordi interessati gli atti giuridici dell’Unione europea adottati nei settori coperti da questi accordi quando concernono le misure menzionate di seguito.
Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone Allegato II
1. Esclusione delle legislazioni cantonali riguardanti gli anticipi sugli assegni alimentari (all. II sez. A par. 1 lett. a).
2. Non esportazione delle prestazioni complementari e delle prestazioni analoghe previste dalle legislazioni cantonali (all. II sez. A par. 1 lett. h n. 1).
3. Non esportazione delle prestazioni non contributive di tipo misto in caso di disoccupazione previste dalle legislazioni cantonali (all. II sez. A par. 1 lett. h n. 3).
4. Adesione all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e all’assicurazione invalidità facoltative e continuazione volontaria dell’adesione all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e all’assicurazione invalidità (all. II sez. A par. 1 lett. i n. 1 e 2).
5. Non esportazione degli assegni per grandi invalidi (n. II del protocollo all’all. II). Accordo del 21 giugno 1999 sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia
1. Pesi massimi autorizzati a pieno carico per i veicoli articolati e gli autotreni equivalenti a quelli in vigore nell’Unione europea al momento della firma dell’Accordo (art. 7 par. 3).
2. Divieto del cabotaggio su strada (art. 14 e 20).
3. Divieto di circolare la notte e la domenica (art. 15).
4. Esclusione dell’aumento delle capacità di trasporto su strada. Le parti convengono che nuove infrastrutture costruite allo scopo di garantire la sicurezza stradale, come l’apertura di un nuovo tunnel stradale del Gottardo, non saranno considerate come un aumento della capacità di trasporto su strada. La limitazione delle capacità al livello attuale non sarà considerata come una restrizione quantitativa unilaterale (art. 32 – Rinuncia all’introduzione di restrizioni quantitative unilaterali).
5. Tassa svizzera sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (art. 40 e 42).
6. Possibilità di obbligare le imprese di trasporto viaggiatori a partecipare all’integrazione tariffaria nel trasporto pubblico, ossia a offrire un solo contratto di trasporto al
viaggiatore che deve utilizzare la rete di varie imprese di trasporto pubblico, purché la possibilità di fissare le tariffe resti di competenza delle imprese.
7. Possibilità di dare la priorità al traffico viaggiatori secondo l’orario cadenzato applicato alle linee ferroviarie e alle autolinee postali su tutto il territorio svizzero. Questo criterio è applicato in maniera non discriminatoria per l’attribuzione di tracce ferroviarie alle imprese che presentano domande analoghe in termini di frequenza dei servizi.
Accordo del 21 giugno 1999 sul commercio di prodotti agricoli1
1. Divieto di importazione in Svizzera di vegetali del genere Cotoneaster Ehrh. e Photinia davidiana (DCNE.) Cardot (all. 4, relativo al settore fitosanitario, app. 1 sez. C n. 4).
2. Il transito attraverso la Svizzera di bovini, ovini, caprini e suini, equini da macello e pollame da macello è limitato al traffico ferroviario o aereo (all. 11 app. 5 cap. V n. 2 lett. B let. e).
3. Possibilità per la Svizzera di importare carni bovine ottenute da bovini potenzialmente trattati con promotori della crescita (all. 11 app. 10 cap. V n. 3 lett. D).
1 Le parti notano che i negoziati per un allegato all’Accordo del 21 giugno 1999 sul commercio di prodotti agricoli concernente la sicurezza alimentare proseguono e riguardano, tra le altre cose, regole relative alle varietà geneticamente modificate.
Protocollo 3 sul tribunale arbitrale
SEZIONE I. DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Articolo I.1 Campo di applicazione
Se una delle parti sottopone ad arbitrato una controversia conformemente ai paragrafi 2 o 7 dell’articolo 10 dell’Accordo che facilita le relazioni bilaterali tra l’Unione europea e la Confederazione Svizzera nelle parti del mercato interno alle quali la Svizzera partecipa (di seguito «l’Accordo»), si applicano le regole contenute nel presente Protocollo.
Articolo I.2 Cancelleria e servizi di segreteria
L’Ufficio internazionale della Corte permanente d’arbitrato dell’Aia (di seguito «l’Ufficio internazionale») svolge le funzioni di cancelleria e fornisce i necessari servizi di segreteria.
Articolo I.3 Notifiche e calcolo dei termini
1. Una notifica, ivi compresa una comunicazione o una proposta, può essere trasmessa con ogni mezzo di comunicazione che ne attesti o consenta di attestarne l’avvenuta trasmissione.
2. Una notifica può essere inviata con mezzi elettronici, quale la posta elettronica solo a un indirizzo designato o autorizzato specificamente a tale scopo da una parte.
3. Ogni notifica alle parti deve essere indirizzata, rispettivamente, alla Direzione degli affari europei del Dipartimento federale degli affari esteri e al Servizio giuridico della Commissione europea.
4. Il calcolo di qualsiasi termine fissato dal presente Protocollo decorre dal giorno successivo a quello in cui una notifica è ricevuta. Se l’ultimo giorno di tale termine è festivo o non lavorativo nel luogo di residenza o di attività del destinatario, il termine è prorogato fino al primo giorno lavorativo successivo. I giorni festivi o non lavorativi durante il periodo di cui sopra sono inclusi nel calcolo di tale periodo.
Articolo I.4 Notifica di arbitrato
1. La parte che prende l’iniziativa di ricorrere all’arbitrato (di seguito «l’attore») trasmette all’altra parte (di seguito «il convenuto») e all’Ufficio internazionale una notifica di arbitrato.
2. Il procedimento arbitrale si considera iniziato alla data in cui il convenuto riceve la notifica di arbitrato.
3. La notifica di arbitrato deve contenere le indicazioni seguenti:
a) la domanda di sottoporre la controversia ad arbitrato;
b) i nomi e i recapiti delle parti;
c) il nome e l’indirizzo del suo patrocinatore;
d) la base giuridica del procedimento (par. 2 o 7 dell’art. 10 dell’Accordo) e:
i) nei casi di cui al paragrafo 2, la questione all’origine della controversia inserita ufficialmente, al fine di una sua risoluzione, nell’ordine del giorno del comitato settoriale conformemente all’articolo 10 paragrafo 1 dell’Accordo,
ii) nei casi di cui al paragrafo 7, la decisione del tribunale arbitrale e le eventuali misure di attuazione di cui all’articolo 10 paragrafo 5 dell’Accordo nonché le misure di compensazione conformemente all’articolo 10 paragrafo 6 dell’Accordo;
e) l’indicazione di qualsiasi norma all’origine della controversia o afferente alla medesima;
f) una breve descrizione della controversia;
g) la nomina di un arbitro.
4. Nei casi di cui all’articolo 10 paragrafo 2 dell’Accordo, la notifica di arbitrato può anche contenere indicazioni concernenti la necessità di un deferimento alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
5. Una controversia relativa all’adeguatezza della notifica di arbitrato non ostacola la costituzione del tribunale arbitrale. Tale controversia è risolta definitivamente dal tribunale arbitrale.
Articolo I.5 Risposta alla notifica di arbitrato
1. Entro 60 giorni dalla ricezione della notifica di arbitrato il convenuto trasmette all’attore e all’Ufficio internazionale una risposta che deve contenere le indicazioni seguenti:
a) i nomi e i recapiti delle parti;
b) il nome e l’indirizzo del suo patrocinatore;
c) una risposta alle indicazioni contenute nella notifica di arbitrato conformemente all’articolo I.4 paragrafo 3 lettere d)-f);
d) la nomina di un arbitro o, qualora se ne debbano designare cinque, di due arbitri.
2. Nei casi di cui all’articolo 10 paragrafo 2 dell’Accordo la risposta alla notifica di arbitrato può anche contenere una risposta alle indicazioni contenute nella notifica di arbitrato conformemente all’articolo
I.4 paragrafo 4.
3. Una controversia concernente la mancata risposta del convenuto alla notifica di arbitrato o una risposta incompleta o tardiva alla medesima non ostacola la costituzione del tribunale arbitrale. Tale controversia è risolta definitivamente dal tribunale arbitrale.
Articolo I.6 Rappresentanza e assistenza
1. Le parti sono rappresentate dinnanzi al tribunale arbitrale da uno o più patrocinatori. Il patrocinatore può essere assistito da consiglieri o avvocati.
2. Qualsiasi cambiamento relativo ai patrocinatori o ai loro indirizzi deve essere comunicato all’altra parte, all’Ufficio internazionale e al tribunale arbitrale. Il tribunale arbitrale può in qualsiasi momento, di sua propria iniziativa o su domanda di una parte, richiedere, nella forma da esso stesso stabilita, la prova dei poteri conferiti al patrocinatore di una parte.
SEZIONE II COMPOSIZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE
Articolo II.1 Numero degli arbitri
Il tribunale si compone di tre arbitri. Se una delle parti lo richiede, il tribunale arbitrale si compone di cinque arbitri.
Articolo II.2 Nomina degli arbitri
1. Quando devono essere nominati tre arbitri, ciascuna parte ne nomina uno. I due arbitri così nominati scelgono il terzo, che esercita la funzione di arbitro presidente del tribunale, tra i nomi della lista di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
2. Quando devono essere nominati cinque arbitri, ciascuna parte ne nomina due. I quattro arbitri così nominati scelgono il quinto, che esercita la funzione di arbitro presidente del tribunale, tra i nomi della lista di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
3. Per facilitare la scelta delle persone chiamate a comporre il tribunale arbitrale, il Comitato misto orizzontale di cui all’articolo 15 dell’Accordo definisce una lista indicativa di persone in possesso delle qualifiche indicate al paragrafo 5.
4. Se, entro 30 giorni dalla nomina dell’ultimo degli arbitri scelti dalle parti, gli arbitri nominati non si sono ancora accordati sulla scelta degli altri arbitri e/o dell’arbitro presidente, gli ultimi arbitri e/o l’arbitro presidente sono nominati dal Segretario generale della Corte permanente d’arbitrato. Il Segretario generale della Corte permanente d’arbitrato è tenuto a scegliere tra i nomi figuranti sulla lista indicativa di cui al paragrafo 3.
5. Le persone chiamate a comporre il tribunale arbitrale sono personalità altamente qualificate, aventi o meno legami con amministrazioni nazionali, di accertata indipendenza, esenti da conflitti di interessi e di ampia esperienza.
Articolo II.3 Dichiarazioni degli arbitri
1. Quando una persona è interpellata per essere nominata arbitro deve segnalare qualsiasi circostanza tale da sollevare legittimi dubbi sulla sua imparzialità o indipendenza.
A partire dal momento della sua nomina e per l’intera durata del procedimento arbitrale, un arbitro segnala senza indugio, se non l’ha già fatto, tali circostanze alle parti e agli altri arbitri.
2. Gli arbitri possono essere ricusati se esistono circostanze tali da sollevare motivati dubbi sulla loro imparzialità o indipendenza.
3. Una parte può ricusare l’arbitro da essa stessa nominato unicamente per motivi di cui sia venuta a conoscenza dopo la nomina.
4. Se un arbitro omette di adempiere alle proprie funzioni o si trova nell’impossibilità di fatto o di diritto di esercitarle, si applica la procedura di ricusazione di cui all’articolo II.4.
Articolo II.4 Ricusazione degli arbitri
1. La parte che desidera ricusare un arbitro notifica la propria decisione per iscritto entro 30 giorni dalla data in cui le è stata notificata la nomina dell’arbitro in questione o entro 30 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza delle circostanze di cui all’articolo II.3.
2. La notifica della ricusazione è comunicata all’altra parte, all’arbitro ricusato, agli altri arbitri e all’Ufficio internazionale. Nella notifica sono esposti i motivi della ricusazione.
3. Se un arbitro è ricusato da una parte, l’altra parte può accettare la ricusazione. Altrimenti l’arbitro ricusato può rinunciare all’incarico. Né l’accettazione dell’altra parte né la rinuncia all’incarico implicano il riconoscimento dei motivi della ricusazione.
4. Se, entro 15 giorni dalla data di notifica, la ricusazione non è accettata dall’altra parte o se l’arbitro ricusato non rinuncia all’incarico, la parte ricusante può chiedere al Segretario generale della Corte permanente d’arbitrato di pronunciarsi in merito alla ricusazione.
5. Nel pronunciare una decisione sulla ricusazione, indica i motivi della decisione, salvo qualora le parti convengano che non sia fornita alcuna motivazione.
Articolo II.5 Sostituzione di un arbitro
1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, se si rendesse necessario sostituire un arbitro durante il procedimento arbitrale, il sostituto è nominato o scelto conformemente alla procedura di cui all’articolo II.2 applicabile alla nomina o alla scelta dell’arbitro che deve essere sostituito. La procedura è applicata anche se una delle parti non aveva esercitato il proprio diritto di nominare o di partecipare alla nomina dell’arbitro che deve essere sostituito.
2. In caso di sostituzione di un arbitro, il procedimento riprende dal punto in cui l’arbitro sostituito ha cessato di esercitare le proprie funzioni, salvo qualora il tribunale arbitrale decida diversamente.
Articolo II.6 Esonero di responsabilità
Salvo i casi di condotta dolosa, le parti rinunciano, nella misura massima consentita dalla legge applicabile, a qualsiasi azione contro gli arbitri per un atto o un’omissione in relazione con l’arbitrato.
SEZIONE III PROCEDIMENTO ARBITRALE
Articolo III.1 Disposizioni generali
1. Il tribunale arbitrale garantisce che le parti siano trattate con imparzialità e che, nel momento opportuno del procedimento, ciascuna abbia un’adeguata possibilità di far valere i propri diritti e di proporre mezzi di prova. Il tribunale conduce il procedimento in modo tale da evitare i ritardi e le spese inutili e da garantire la composizione della controversia tra le parti.
2. Non appena possibile dopo la sua costituzione e dopo aver invitato le parti a esprimere le rispettive posizioni, il tribunale arbitrale stabilisce il calendario provvisorio per il procedimento. In qualsiasi momento, dopo aver invitato le parti a esprimere le rispettive posizioni, il tribunale può prorogare o abbreviare qualsiasi termine prescritto dal presente Protocollo o convenuto tra le parti.
3. Sentite le parti, viene tenuta un’udienza salvo qualora diversamente disposto dal tribunale arbitrale.
4. Ogni comunicazione fatta da una parte al tribunale arbitrale deve essere contemporaneamente trasmessa all’altra parte e all’Ufficio internazionale.
Articolo III.2 Sede dell’arbitrato
Sede dell’arbitrato è L’Aia.
Se così imposto da circostanze eccezionali, il tribunale arbitrale può riunirsi in qualsiasi altro luogo reputerà opportuno ai fini delle sue deliberazioni.
Articolo III.3 Lingua
1. Le lingue del procedimento saranno il francese e l’inglese.
2. Il tribunale arbitrale può ordinare che tutti i documenti allegati alla domanda dell’attore o alla risposta del convenuto e tutti gli eventuali documenti complementari presentati nel corso del procedimento, e consegnati nella loro lingua originale, siano accompagnati da una traduzione in una delle lingue della procedura.
Articolo III.4 Domanda dell’attore
1. L’attore comunica per iscritto la propria domanda al convenuto, all’Ufficio internazionale e a ciascuno degli arbitri entro il termine stabilito a tal fine dal tribunale arbitrale. L’attore può decidere di considerare come domanda la sua notifica di arbitrato di cui all’articolo I.4 purché quest’ultima soddisfi anche le condizioni enunciate ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
2. La domanda dell’attore deve contenere le indicazioni seguenti:
a) i nomi e i recapiti delle parti e i nomi e gli indirizzi dei patrocinatori;
b) la base giuridica del procedimento (par. 2 o 7 dell’art. 10 dell’Accordo) e:
i) nei casi di cui al paragrafo 2, la questione all’origine della controversia inserita ufficialmente, al fine di una sua risoluzione, nell’ordine del giorno del comitato settoriale conformemente all’articolo 10 paragrafo 1 dell’Accordo,
ii) nei casi di cui al paragrafo 7, la decisione del tribunale arbitrale e le eventuali misure di attuazione di cui all’articolo 10 paragrafo 5 dell’Accordo nonché le misure di compensazione conformemente all’articolo 10 paragrafo 6 dell’Accordo;
c) l’enunciazione dei fatti su cui si basa la domanda;
d) una descrizione della controversia;
e) i mezzi di prova o gli argomenti di diritto invocati a sostegno della domanda.
3. La domanda deve, nella misura del possibile, essere corredata di tutti i documenti e ogni altro elemento di prova invocati dall’attore, oppure farvi riferimento. Nei casi di cui all’articolo 10 paragrafo 2 dell’Accordo, la domanda dell’attore deve contenere anche, nella misura del possibile, indicazioni concernenti la necessità di un ricorso alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
Articolo III.5 Risposta del convenuto
1. Il convenuto comunica per iscritto la propria risposta all’attore e a ciascuno degli arbitri entro il termine stabilito a tal fine dal tribunale arbitrale. Il convenuto può decidere di considerare come risposta la sua risposta di cui all’articolo I.5 alla notifica di arbitrato purché quest’ultima soddisfi anche le condizioni enunciate al paragrafo 2 del presente articolo.
2. La risposta del convenuto replica agli estremi della domanda dell’attore di cui all’articolo III.4 paragrafo 2 lettere b)-e). La risposta deve, nella misura del possibile, essere corredata di tutti i documenti e ogni altro elemento di prova invocati dal convenuto, oppure farvi riferimento. Nei casi di cui all’articolo 10 paragrafo 2 dell’Accordo, la risposta del convenuto deve contenere anche, nella misura
del possibile, indicazioni concernenti la necessità di un ricorso alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
3. Nella sua risposta, oppure in una fase successiva del procedimento arbitrale se il tribunale decide che il ritardo è giustificato dalle circostanze, il convenuto può presentare una domanda riconvenzionale a condizione che il tribunale abbia competenza a conoscere della stessa.
4. Alla domanda riconvenzionale si applicano le disposizioni dell’articolo III.4 paragrafi 2 e 3.
Articolo III.6
La competenza arbitrale
1. Il tribunale arbitrale decide in merito alla propria competenza sulla base dell’articolo 10 paragrafi 2 e 7 dell’Accordo.
2. Nei casi di cui all’articolo 10 paragrafo 2 dell’Accordo, il tribunale arbitrale avrà il mandato di esaminare la questione all’origine della controversia inserita ufficialmente, al fine di una sua risoluzione, nell’ordine del giorno del comitato settoriale conformemente all’articolo 10 paragrafo 1 dell’Accordo.
3. Nei casi di cui all’articolo 10 paragrafo 7 dell’Accordo, il tribunale arbitrale avrà il mandato di esaminare la proporzionalità delle misure di compensazione adottate da una delle parti in virtù dell’articolo 10 paragrafo 6 dell’Accordo.
4. Un’eccezione di incompetenza del tribunale arbitrale deve essere sollevata al più tardi nella risposta del convenuto oppure, in caso di domanda riconvenzionale, nella replica. Il fatto di aver nominato o concorso a nominare un arbitro non priva la parte del diritto di sollevare una tale eccezione. L’eccezione in ordine al fatto che la controversia vada oltre i poteri del tribunale arbitrale deve essere sollevata non appena il tribunale tratti la materia assertivamente estranea al suo ambito di competenza. In entrambi in casi, il tribunale può ammettere un’eccezione sollevata dopo il termine previsto se reputa che il ritardo sia dovuto a un motivo valido.
5. Il tribunale può decidere sull’eccezione di cui al paragrafo 4 sia in via pregiudiziale sia nella sua decisione di merito.
Articolo III.7 Altri documenti
Il tribunale arbitrale decide quali ulteriori documenti, oltre alla domanda dell’attore e alla risposta del convenuto, possano o debbano essere presentati e fissa i termini per la loro produzione.
Articolo III.8 Termini
I termini fissati dal tribunale arbitrale per la presentazione dei documenti (comprese la domanda dell’attore e la risposta del convenuto) non devono essere superiori a novanta giorni. Il tribunale arbitrale può tuttavia prorogare i termini se ritiene giustificata la proroga.
Articolo III.9
Deferimento alla Corte di giustizia dell’Unione europea
1. In applicazione degli articoli 4 e 10 dell’Accordo, il tribunale si rivolge alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
2. Il tribunale arbitrale può rivolgersi alla Corte di giustizia dell’Unione europea in qualsiasi fase del procedimento a condizione che il tribunale sia in grado di definire con sufficiente precisione il contesto di fatto e di diritto nonché le questioni giuridiche che solleva. Il procedimento dinnanzi al tribunale arbitrale è sospeso sino alla pronuncia della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.
3. Ogni parte può indirizzare una richiesta motivata al tribunale arbitrale di rivolgersi alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Il tribunale arbitrale respinge tale richiesta se reputa che non siano soddisfatte le condizioni per un deferimento alla Corte di giustizia dell’Unione europea conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Se respinge la richiesta di una parte di rivolgersi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, il tribunale arbitrale deve motivare la propria decisione nella decisione di merito.
4. Il tribunale arbitrale si rivolge alla Corte di giustizia dell’Unione europea tramite una notifica. Questa deve contenere almeno le indicazioni seguenti:
a) una breve descrizione della controversia;
b) la/le disposizioni [del presente Accordo] e/o degli accordi interessati in discussione;
c) le disposizioni da interpretare secondo l’articolo 4 paragrafo 2 del presente Accordo.
Il tribunale arbitrale notifica anche alle parti il deferimento alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
5. La Corte di giustizia dell’Unione europea applicherà, per analogia, le regole di procedura interna applicabili all’esercizio della propria competenza a pronunciarsi in via pregiudiziale sull’interpretazione dei trattati e degli atti emanati dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione.
6. I patrocinatori e gli avvocati autorizzati a rappresentare le parti dinnanzi al tribunale arbitrale (art. I.4, I.5, III.4 e III.5 del presente Protocollo) sono autorizzati a rappresentare le parti dinnanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
Articolo III.10 Misure provvisorie
Il tribunale arbitrale non può adottare né concedere misure provvisorie.
Articolo III.11 Prove
1. Ciascuna parte deve provare i fatti che costituiscono il fondamento della propria domanda d’attore o risposta di convenuto.
2. In qualsiasi fase del procedimento, il tribunale arbitrale può chiedere alle parti di produrre prove complementari, fissando un termine a tale scopo.
3. Il tribunale arbitrale decide in merito alla ricevibilità, alla pertinenza e all’importanza delle prove presentate.
Articolo III.12 Udienze
1. In caso di udienza, il tribunale arbitrale, previa consultazione delle parti, notifica alle parti con sufficiente anticipo la data, l’ora e il luogo.
2. Le udienze sono pubbliche, salvo qualora diversamente deciso dal tribunale, d’ufficio o su istanza delle parti, per gravi motivi.
3. Per ogni udienza è redatto un verbale, che è sottoscritto dal presidente del tribunale. Solo questo verbale avrà carattere di autenticità.
Articolo III.13 Inadempimenti delle parti
1. Se, entro il termine fissato dal presente Protocollo o dal tribunale arbitrale, senza peraltro invocare un legittimo impedimento:
a) l’attore non ha presentato la propria domanda, il tribunale ordina la chiusura del procedimento arbitrale, salvo qualora permangano questioni sulle quali potrebbe essere necessario pronunciarsi e se il tribunale ritiene opportuno farlo;
b) il convenuto non ha comunicato la propria risposta alla notifica di arbitrato o alla domanda dell’attore, il tribunale ordina la continuazione del procedimento arbitrale senza considerare l’inadempimento in quanto tale come un’accettazione delle dichiarazioni dell’attore. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano anche quando l’attore non ha presentato la replica a una domanda riconvenzionale.
2. Se una parte, regolarmente convocata in conformità del presente Protocollo, non si presenta a un’udienza, senza peraltro invocare un legittimo impedimento, il tribunale arbitrale può procedere all’arbitrato.
3. Se una parte, debitamente invitata dal tribunale arbitrale a esibire prove complementari, non le presenta entro i termini fissati, senza peraltro invocare un legittimo impedimento, il tribunale arbitrale può deliberare in base agli elementi di prova di cui dispone.
Articolo III.14 Chiusura del procedimento
1. Una volta accertato che le parti hanno disposto, in modo ragionevole, della possibilità di presentare i propri argomenti, il tribunale arbitrale può dichiarare concluso il procedimento.
2. Qualora ne ravvisi la necessità per circostanze eccezionali, il tribunale arbitrale, di sua iniziativa o su istanza di una parte, può decidere la riapertura del procedimento in qualsiasi momento prima della pronuncia della decisione.
SEZIONE V LA DECISIONE
Articolo IV.1 Decisioni
Il tribunale deve fare il possibile per prendere le sue decisioni per consenso. Se, tuttavia, si rivelasse impossibile giungere a una decisione per consenso, la decisione del tribunale arbitrale è resa a maggioranza.
Articolo IV.2
Forma ed effetti della decisione
1. Il tribunale arbitrale può adottare decisioni separate su questioni distinte in momenti differenti.
2. Ogni decisione è adottata per iscritto ed è motivata. È definitiva e vincolante per le parti.
3. La decisione deve essere firmata dagli arbitri, indicare la data in cui è stata adottata e la sede dell’arbitrato. Una copia della decisione firmata dagli arbitri è comunicata alle parti dall’Ufficio internazionale.
4. La decisione è resa pubblica.
5. Le parti si impegnano a dare esecuzione immediata a ogni decisione.
6. Nei casi di cui all’articolo 10 paragrafo 2 dell’Accordo, e una volta sentito il parere delle parti, il tribunale arbitrale stabilisce nella sua decisione di merito il termine ragionevole entro cui conformarsi alla sua decisione ai sensi dell’articolo 10 paragrafo 5 dell’Accordo, tenendo conto delle procedure interne delle parti.
Articolo IV.3
Diritto applicabile, regole di interpretazione, compositore amichevole
1. Il diritto applicabile è costituito dal presente Accordo, dagli accordi interessati e dagli atti giuridici dell’Unione europea ai quali si fa riferimento in tali accordi nonché da ogni altra norma di diritto internazionale pertinente ai fini dell’applicazione di questi accordi e atti.
2. Il tribunale arbitrale decide conformemente alle regole di interpretazione di cui all’articolo 4 dell’Accordo.
3. Il tribunale arbitrale non è autorizzato a decidere in qualità di compositore amichevole oppure «ex aequo et bono».
Articolo IV.4
Soluzione concordata reciprocamente o altri motivi di chiusura del procedimento
1. Le parti possono in qualsiasi momento reciprocamente accordarsi su una composizione della loro controversia. In tal caso comunicano congiuntamente la soluzione al tribunale arbitrale. Se la soluzione è soggetta a un’approvazione in conformità delle procedure interne vigenti di una delle parti, la comunicazione deve fare menzione di questa condizione e il procedimento di arbitrato è sospeso. Il procedimento di arbitrato si conclude se una tale approvazione non è richiesta o nel momento in cui è comunicato il completamento della procedura interna.
2. Se, prima della adozione della decisione, lo svolgimento del procedimento arbitrale diventa inutile o impossibile per un qualsiasi motivo non menzionato al paragrafo 1, il tribunale arbitrale comunica alle parti la propria intenzione di emanare un’ordinanza di chiusura del procedimento. Il tribunale è autorizzato a emanare questa ordinanza salvo qualora permangano questioni sulle quali potrebbe essere necessario pronunciarsi e se il tribunale ritiene opportuno farlo.
3. Il tribunale arbitrale invia alle parti una copia dell’ordinanza di chiusura del procedimento arbitrale oppure della decisione adottata di comune accordo dalle parti, firmata dagli arbitri. Le disposizioni dei paragrafi 2-5 dell’articolo IV.2 si applicano alle decisioni arbitrali adottate di comune accordo dalle parti.
Articolo IV.5 Rettifica della decisione
2. Entro 30 giorni dalla ricezione della decisione, ciascuna parte, previa notifica all’altra parte e all’Ufficio internazionale, può chiedere al tribunale arbitrale di rettificare nel testo della decisione errori materiali o tipografici o di calcolo, o qualsiasi errore o omissione della stessa natura. Se ritiene che sia giustificata, il tribunale apporta la rettifica entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta. La richiesta non ha alcun effetto sospensivo sul termine di cui al paragrafo 6 dell’articolo IV.2.
3. Entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione, il tribunale arbitrale può apportare d’ufficio tali rettifiche.
4. Le rettifiche sono fatte per iscritto e sono parte integrante della decisione. Si applicano le disposizioni dei paragrafi 2-5 dell’articolo IV.2.
Articolo IV.6 Onorari degli arbitri
1. Gli onorari di cui all’articolo IV.7 devono essere ragionevolmente commisurati alla complessità della causa, al tempo che gli arbitri vi hanno dedicato e a qualsiasi altra circostanza pertinente.
2. Il Comitato misto orizzontale di cui all’articolo 15 dell’Accordo stabilisce una lista delle indennità giornaliere e orarie massime e minime e, al bisogno, la adegua.
Articolo IV.7 Spese
1. Ciascuna parte si fa carico delle proprie spese e della metà delle spese del tribunale.
2. Il tribunale arbitrale fissa le spese di arbitrato nella decisione di merito. Tali spese comprendono unicamente:
a) gli onorari degli arbitri, indicati separatamente per ciascun arbitro e fissati dal tribunale stesso in conformità dell’articolo IV.6;
b) le spese di viaggio e altre spese sostenute dagli arbitri;
c) gli onorari e le spese dell’Ufficio internazionale.
3. Le spese di cui al paragrafo 2 devono essere ragionevolmente commisurate al valore del litigio, alla complessità della controversia, al tempo che gli arbitri e qualsiasi esperto designato dal tribunale arbitrale vi hanno dedicato e a qualsiasi altra circostanza pertinente.
Articolo IV.8 Cauzione per le spese
1. A partire dall’inizio dell’arbitrato, l’Ufficio internazionale può chiedere a ciascuna parte di prestare una cauzione di importo uguale come anticipo per le spese di cui all’articolo IV.7 paragrafo 2.
2. Nel corso del procedimento arbitrale, l’Ufficio internazionale può chiedere alle parti di prestare cauzioni supplementari.
3. Tutte le somme prestate dalle parti in applicazione del presente articolo sono versate all’Ufficio internazionale e sono corrisposte da quest’ultimo per coprire le spese effettivamente sostenute, ivi compresi in particolare gli onorari versati agli arbitri e all’Ufficio internazionale.
SEZIONE V. DISPOSIZIONI FINALI
Articolo V.1 Modifiche
Il Comitato misto orizzontale di cui all’articolo 15 dell’Accordo può adottare modifiche del presente Protocollo.
Dichiarazione congiunta UE-Svizzera sugli accordi commerciali
1. Gli scambi commerciali tra l’Unione europea e la Svizzera sono regolati, per motivi storici, da una serie di accordi distinti, conclusi, aggiornati e completati da altri accordi a partire dagli anni 1970.
2. L’Accordo di libero scambio, firmato nel 1972 (ALS 1972), è stato il precursore del suo genere. Smantellando il sistema dei diritti doganali sui prodotti industriali e su una parte dei prodotti agricoli trasformati e mettendo a punto, contestualmente, principi di accesso al mercato e di non discriminazione basati sull’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT 1947) e sul diritto della CEE, l’accordo ha agevolato lo sviluppo degli scambi di merci tra l’Unione europea e la Svizzera, sbocchi reciproci naturali in considerazione della prossimità geografica. La Svizzera è il terzo partner commerciale dell’UE, mentre l’UE è il primo della Svizzera. Creando una zona di libero scambio, l’ALS 1972 ha posto le basi per instaurare una relazione stretta che, nel corso degli anni, si è arricchita di oltre un centinaio di accordi, in molteplici settori.
3. Questo accordo non è stato sottoposto a revisioni che gli consentissero di adattarsi agli sviluppi delle regole del commercio internazionale e, nel corso degli anni, i principi e gli standard si sono evoluti nel quadro degli accordi commerciali più recenti conclusi dalla Svizzera e dall’UE con Paesi terzi. Tali accordi aggiornano, precisano e completano gli standard degli accordi dell’OMC e contemplano procedimenti di arbitrato.
4. Le parti contraenti hanno inoltre sviluppato le proprie relazioni commerciali mediante molteplici accordi settoriali, come gli accordi del 2002 sugli appalti pubblici, sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità e sul commercio di prodotti agricoli. Questi accordi consentono di rispondere agli interessi specifici dei contraenti e valicano, parzialmente, i confini di un approccio improntato al libero scambio.
5. I negoziati per un accordo istituzionale tra la Svizzera e l’Unione europea hanno dato adito a una riflessione costruttiva e approfondita, da entrambe le parti, sulla natura della relazione che le lega e hanno, soprattutto, messo in evidenza l’importanza della dinamica commerciale bilaterale. In questo contesto è apparso altresì opportuno impegnarsi in un processo di ammodernamento degli accordi che regolano le relazioni commerciali tra la Svizzera e l’Unione europea, in particolare dell’accordo di libero scambio.
6. Di conseguenza le parti contraenti ritengono opportuno aggiornare gli accordi commerciali. L’aggiornamento riguarda in particolare gli ambiti elencati di seguito:
- accesso al mercato e scambio di beni più approfondito in tutti i settori;
- modalità di applicazione delle misure di difesa commerciale tra le parti, in particolare nel settore delle salvaguardie, tenendo conto della stretta integrazione economica dei loro mercati;
- agevolazione degli scambi e della cooperazione doganali, compresa la gestione coordinata delle frontiere;
- origine delle merci: semplificazione delle regole tenendo conto dell’integrazione molto stretta tra le imprese della Svizzera e dell’UE, della loro interdipendenza e dell’intensità degli scambi, e basandosi sui risultati delle discussioni relative alla revisione della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee;
- disposizioni per la liberalizzazione dello scambio di servizi e gli investimenti, pur mantenendo le eccezioni generali pertinenti, tra cui quelle nel settore dei servizi finanziari, e il diritto di ciascuna parte a definire regolamenti atti a rispondere a obiettivi di politica interna. I servizi che oggi rappresentano la porzione più ampia degli scambi tra la Svizzera e l’Unione europea sono infatti esclusi dal campo di applicazione dell’accordo di libero scambio. L’intervento in questo ambito consentirebbe anche di includere una dimensione digitale nell’accordo;
- regole per la tutela della proprietà intellettuale, che non sono integrate nell’accordo di libero scambio e che oggi hanno un peso maggiore negli scambi commerciali relativi a una gran quantità di beni e servizi;
- rispetto di un certo numero di valori condivisi dalle parti e difesi nelle loro rispettive politiche commerciali, soprattutto le dimensioni sociale e ambientale dello sviluppo sostenibile nonché le iniziative adottate per combattere il cambiamento climatico;
- perfezionamento delle disposizioni concernenti l’accesso agli appalti pubblici, al fine di promuovere una maggiore trasparenza delle opportunità, tenendo conto per esempio della maggiore digitalizzazione delle procedure di pubblico acquisto;
- miglioramento dei meccanismi di reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;
- regole sugli aiuti di Stato, applicabili ai beni industriali e ai servizi scambiati tra le parti al fine di assicurare condizioni omogenee di concorrenza per garantire il buon funzionamento del mercato interno.
7. Le parti contraenti definiranno congiuntamente la portata dell’ammodernamento e dei settori specifici da coprire nella negoziazione degli accordi commerciali.
8. Tra l’entrata in vigore dell’Accordo istituzionale e quella degli accordi rinegoziati, saranno previste disposizioni transitorie per consentire ai relativi comitati misti, qualora le parti lo desiderino, di ricorrere al tribunale arbitrale dell’Accordo istituzionale.
9. Le parti contraenti convengono che, vista l’estensione della partecipazione della Svizzera al mercato interno dell’Unione europea, l’Accordo istituzionale si applicherà agli accordi commerciali aggiornati, che beneficeranno dunque delle disposizioni e delle strutture introdotte dall’Accordo istituzionale, in particolare del meccanismo previsto in materia di composizione delle controversie.
10. Le parti contraenti convengono altresì di istituire, non appena possibile, un organo deliberante sulle questioni commerciali a livello politico, in grado di prendere iniziative a livello tecnico.
11. Entro i sei mesi successivi all’adozione della presente dichiarazione, le parti contraenti avvieranno procedure interne finalizzate ad aprire negoziati formali nel corso del 2020. La presente dichiarazione ha il valore di richiesta motivata ai sensi dell’articolo 32 dell’Accordo di libero scambio.
12. Le parti contraenti sono convinte dell’importanza economica e politica di questo ammodernamento e faranno quanto necessario per sancire durevolmente una relazione commerciale preferenziale, unica, equilibrata e dinamica.
Dichiarazione congiunta UE-Svizzera sulla coesione
L’Unione europea e la Svizzera riconoscono l’importanza di mantenere una cooperazione coordinata negli interventi volti a garantire la riduzione delle disparità economiche e sociali tra le loro regioni al fine di promuovere un rafforzamento continuo ed equilibrato delle reciproche relazioni economiche e sociali.
In questo contesto l’Unione europea accoglie con favore l’impegno della Svizzera di finanziare in maniera autonoma, alla luce del suo accesso al mercato interno dell’UE, progetti e programmi all’interno dell’Unione europea che contribuiscano a rafforzare la coesione tra le regioni, in coerenza con i programmi dell’Unione in questo ambito, che sono disciplinati da un ciclo finanziario pluriennale.
Si conviene altresì che le modalità di attuazione del contributo autonomo della Svizzera continuino a essere oggetto di un «accordo politico» specifico tra l’Unione europea e la Svizzera (sotto forma di Memorandum of Understanding).
Dichiarazione congiunta UE-Svizzera sull’integrazione nell’Accordo del 21 giugno 1999 sul trasporto aereo dell’allegato X sulle disposizioni considerate necessarie per tale accordo ai sensi dell’articolo 8B paragrafo 6 primo trattino
Le parti convengono che la decisione sull’integrazione dell’allegato X sulle disposizioni considerate necessarie, ai sensi dell’articolo 8B paragrafo 6 primo trattino, per l’Accordo del 21 giugno 1999 sul trasporto aereo sarà presa dal comitato misto settoriale di detto accordo al momento della firma dell’Accordo istituzionale.
PROGETTO DI DECISIONE DEL COMITATO MISTO DI CUI ALL’ARTICOLO 29
dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea, conchiuso a Bruxelles il 22 luglio 1972
Visto l’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea, conchiuso a Bruxelles il 22 luglio 1972, (di seguito «l’Accordo»);
considerando che l’Accordo mira a «consolidare [...] le relazioni economiche esistenti tra la Comunità e la Svizzera» e ad «assicurare, nel rispetto di condizioni eque di concorrenza, lo sviluppo armonioso del loro commercio, allo scopo di contribuire all’opera della costruzione europea»;
considerando che l’Unione europea e la Svizzera si sono dichiarate pronte, contestualmente alla conclusione dell’Accordo, a «esaminare, in funzione di tutti gli elementi di valutazione ed in particolare dell’evoluzione della Comunità, la possibilità di sviluppare e di approfondire le loro relazioni, quando si riveli utile [...] nell’interesse delle loro economie»;
considerando che un accordo istituzionale tra l’Unione europea e la Svizzera (di seguito
«l’Accordo istituzionale») è entrato in vigore in data [...];
considerando che la Svizzera e l’Unione europea hanno convenuto che, ai sensi dell’articolo 31 della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati, le disposizioni della parte II dell’Accordo quadro istituzionale costituiscono un accordo ulteriore intervenuto tra le parti, che è pertinente ai fini dell’interpretazione dell’articolo 23 paragrafo 1 numero iii dell’Accordo, e considerando che questa interpretazione ne guida ormai l’applicazione;
IL COMITATO MISTO DECIDE
Articolo 1
Si conviene che, per la composizione di eventuali controversie concernenti l’interpretazione o l’applicazione dell’Accordo, compresi i settori degli aiuti di Stato e delle misure di salvaguardia, le parti assisteranno il Comitato misto istituito dall’articolo 29 dell’Accordo ricorrendo – qualora necessario e desiderato – al tribunale arbitrale contemplato dall’Accordo istituzionale, che risolverà la controversia conformemente all’articolo 10 di quest’ultimo accordo.
Si conviene che il ricorso al tribunale arbitrale di cui all’Accordo istituzionale è fatto all’unico fine di assistere il Comitato misto dell’Accordo e non ne pregiudicherà il ruolo né le competenze né le modalità di funzionamento così come previsti dall’Accordo.