Zurich Delta
Zurich Delta
Contratto index linked
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
• Scheda sintetica
• Nota informativa
• Condizioni contrattuali
• Glossario
• Modulo di Proposta
deve essere consegnato al Contraente prima
della sottoscrizione della Proposta di assicurazione
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota informativa
scheda sintetica
ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.
La presente Scheda sintetica non sostituisce la Nota informativa. Essa mira a dare al Contraente un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.
1. Informazioni generali
1.a) Impresa di assicurazione
Zurich Life Insurance Italia S.p.A.
- Società a socio unico - soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, appartenente al gruppo Zurich Italia.
1.b) Denominazione del contratto Il presente contratto è denominato Zurich Delta.
1.c) Tipologia del contratto Le prestazioni previste dal contratto sono direttamente
collegate all’andamento del valore di riferimento costituito dal titolo obbligazionario “EUR Zero Coupon Issue 2007 - 2015” e dallo strumento finanziario derivato “8 years Altiplano”.
Pertanto il contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all’andamento dei parametri cui sono collegate le prestazioni assicurative.
Il titolo obbligazionario “EUR Zero Coupon Issue 2007 - 2015” è costituito da un titolo di debito zero coupon emesso da “The Bear Xxxxxxx Companies Inc.”; lo strumento finanziario derivato
“8 years Altiplano” è costituito da un’opzione esotica emessa da “Deutsche Bank AG London” e collegata all’andamento di 20 titoli azionari.
La durata del presente contratto è fissata in 8 anni.
E’ possibile esercitare il diritto di
riscatto a partire dal secondo anno di durata contrattuale.
Il contratto prevede il pagamento di un premio unico. Il premio unico minimo non potrà risultare inferiore a 5.000,00 Euro.
2. Caratteristiche del contratto
Zurich Delta è un contratto index linked a premio unico che prevede la liquidazione del Capitale nominale (pari al premio versato) alla scadenza del contratto e possibili pagamenti periodici al termine di ciascun anno di durata contrattuale di ammontare predeterminato per i primi due anni e di ammontare variabile per i successivi sei anni.
3. Prestazioni assicurative
Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:
a) Prestazioni in caso di vita
In caso di vita dell’Assicurato alle ricorrenze annuali ed alla scadenza del contratto, il pagamento al Contraente:
- del Capitale nominale (pari al premio versato), liquidabile alla scadenza del contratto;
- di una somma periodica di ammontare predeterminato liquidabile alle prime due ricorrenze annuali del contratto;
- di un’eventuale somma periodica di ammontare variabile liquidabile alle successive ricorrenze annuali del contratto.
b) Prestazioni in caso di decesso
In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale il pagamento ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente:
- del Capitale nominale (pari al premio versato), liquidabile alla scadenza del contratto;
- di una somma periodica di ammontare predeterminato liquidabile alle prime due ricorrenze annuali del contratto;
- di un’eventuale somma periodica di ammontare variabile liquidabile ad ogni altra ricorrenza annuale del contratto successiva alla data del decesso dell’Assicurato.
E’ previsto inoltre il riconoscimento, alla scadenza contrattuale, di una maggiorazione del Capitale nominale variabile in funzione dell’età raggiunta dall’Assicurato.
In caso di decesso dell’Assicurato, è data altresì facoltà ai Beneficiari, di richiedere in alternativa alle prestazioni sopra descritte, la liquidazione immediata di un importo pari al valore di riscatto. In tal caso, ai fini del calcolo del valore di riscatto, il Capitale nominale viene comunque incrementato della maggiorazione di cui al precedente capoverso.
Il Contraente può scegliere di esercitare le seguenti opzioni contrattuali:
- Opzione da capitale in capitale rivalutabile
Il Contraente può scegliere la conversione della prestazione liquidabile alla scadenza contrattuale in un capitale rivalutabile, liquidabile ad un termine differito prefissato.
- Opzione da capitale in rendita vitalizia
Il Contraente può scegliere la conversione della prestazione liquidabile alla scadenza contrattuale in una rendita vitalizia pagabile fino a che l’Assicurato è in vita.
- Opzione da capitale in rendita certa e poi vitalizia
Il Contraente può scegliere la conversione della prestazione liquidabile alla scadenza contrattuale in una rendita pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente fino a che l’Assicurato è in vita.
- Opzione da capitale in rendita reversibile
Il Contraente può scegliere la
conversione della prestazione liquidabile alla scadenza contrattuale in una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell’Assicurato e successivamente reversibile a favore del sopravvivente designato.
Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative sono regolate dall’articolo 1 delle Condizioni contrattuali.
4. Rischi finanziari a carico del Contraente
L’Impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto il pagamento delle prestazioni dipende dalle oscillazioni dei parametri di riferimento e/o dalla solvibilità degli enti emittenti gli strumenti finanziari sottostanti il contratto assicurativo.
Il rating attribuito all’emittente del titolo obbligazionario cui è collegata la prestazione liquidabile a scadenza, alla data di redazione della presente documentazione, è
A. Nel corso della durata contrattuale il predetto rating è pubblicato sul quotidiano Il Sole 24 Ore e sul sito internet: xxx.xxxxxx-xx.xx.
Il rating attribuito all’emittente dello strumento finanziario derivato cui sono collegate le prestazioni periodiche liquidabili alle ricorrenze annuali del contratto, alla data di redazione della presente documentazione, è
Aa3. Nel corso della durata contrattuale il predetto rating è pubblicato sul sito internet: xxx.xxxxxx-xx.xx.
Rischi finanziari a carico del Contraente:
a) ottenere un capitale a scadenza inferiore al premio versato, in caso di insolvenza del soggetto emittente il titolo obbligazionario;
b) ottenere un valore di riscatto inferiore al premio versato;
c) ottenere in caso di morte dell’Assicurato la liquidazione a scadenza di un capitale inferiore al premo versato, in caso di insolvenza del soggetto emittente il titolo obbligazionario;
d) ottenere in caso di morte dell’Assicurato la liquidazione immediata di un capitale inferiore al premio versato.
Con la sottoscrizione del contratto il Contraente acquista una struttura finanziaria complessa, che comporta l’assunzione di posizioni su strumenti derivati.
L’assunzione di posizioni nelle predette componenti derivate non determina perdite a scadenza sul premio versato. A tal fine non rileva il rischio di controparte relativo alla qualità degli emittenti degli strumenti finanziari sottostanti il contratto.
5. Costi e scomposizione del premio
L’impresa, al fine di svolgere l’attività di collocamento dei
contratti, di gestione dei contratti, di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione D.
L’entità dei costi prelevati dalla Compagnia sulle specifiche attività acquistate per replicare le
prestazioni previste dal contratto riduce l’ammontare delle prestazioni.
Per consentire al Contraente di poter disporre di informazioni sui costi e sulle modalità di impiego del premio, viene di seguito riprodotta una tabella nella quale è rappresentata, in termini
percentuali, la scomposizione del premio nelle componenti utilizzate per acquistare gli strumenti finanziari sottostanti il contratto (il titolo obbligazionario e lo strumento finanziario derivato) e nella componente di costo prelevato dalla Compagnia sulle specifiche attività acquistate per replicare le prestazioni previste dal contratto.
Scomposizione del premio | Valore % |
Componente obbligazionaria (Titolo obbligazionario) | 72,27% |
Componente derivata (Strumento finanziario derivato) | 15,43% |
Costi (Caricamento implicito) | 12,30% |
Premio complessivo | 100,00% |
Con il pagamento del premio il Contraente corrisponde all’Impresa di assicurazione un caricamento implicito risultante dal maggior prezzo pagato per l’acquisto degli strumenti finanziari sottostanti il contratto rispetto al costo effettivo della provvista di attivi sostenuto dalla Compagnia.
6. Diritto di ripensamento
II Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota informativa.
Zurich Life Insurance Italia S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.
Il Rappresentante legale Dott. Xxxxxxxxx Xx Xxxxx
nota informativa
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
A. Informazioni sull’Impresa di assicurazione
Zurich Life Insurance Italia S.p.A.
– Società a socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia appartenente al Gruppo Zurich Italia, con Sede legale a Milano – Italia – Xxxxxx Xxxxx Xxxx x. 0, Xxx 00000.
Recapito telefonico +39 025966.1 Sito Internet: xxx.xxxxxx-xx.xx
E mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx Zurich Life Insurance Italia S.p.A. è una Società per Azioni di diritto italiano, autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa nei Rami I e V di cui alla Tab. A dell’Allegato al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174 e successive modificazioni con D.M. del 19 aprile 1994 (Gazzetta
Ufficiale del 26 aprile 1994) ed autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa nel Ramo III di cui alla Tab. A dell’Allegato al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 174 e successive modificazioni, nel cui ambito è classificato il presente contratto, con Provvedimento ISVAP n. 636 del 31 luglio 1997 (Gazzetta Ufficiale dell’8 agosto 1997).
La Società di Revisione dell’Impresa è PricewaterhouseCoopers – con Sede legale e amministrativa a Milano – Italia – Xxx Xxxxx Xxxx,
00 – iscritta al n. 43 Xxxx Xxxxxx
– recapito telefonico x00 00000000.
La Società effettua operazioni di investimento delle attività impiegate nella copertura delle riserve tecniche in esecuzione di un accordo che prevede forme di collaborazione in esclusiva con le società del gruppo bancario Deutsche Bank orientate al raggiungimento di obiettivi prefissati di raccolta.
La Società comunque, pur in presenza del conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti.
La Società si impegna ad ottenere per i Contraenti il miglior risultato possibile in coerenza con quanto previsto dalla regolamentazione ISVAP e con le procedure interne di cui si è dotata la Società stessa.
B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e sui rischi finanziari
Zurich Delta è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo index linked. Le prestazioni che la Società si impegna a pagare a fronte del presente contratto sono direttamente collegate al valore maturato dal titolo di debito zero coupon “EUR Zero Coupon Issue 2007 - 2015” (d’ora innanzi le Obbligazioni) ed al valore maturato dallo strumento finanziario derivato “8 years Altiplano” (d’ora innanzi il Derivato) acquistati dalla Società per far fronte alle prestazioni stesse. Il valore maturato dal Derivato è a
sua volta collegato al valore di mercato di 20 titoli azionari. Pertanto il Contraente assume il rischio connesso all’andamento di tali parametri, in funzione del particolare meccanismo di collegamento delle prestazioni ai parametri stessi.
La sottoscrizione del presente contratto comporta per il Contraente una serie di rischi propri sia di un investimento azionario che obbligazionario. In particolare:
• rischio generico o sistematico e rischio specifico: rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi sia delle fluttuazioni dei mercati sui quali i titoli sono negoziati (rischio generico o sistematico), sia delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico del soggetto emittente (rischio specifico). In particolare, per quanto concerne il contratto Zurich Delta, il pagamento degli importi annuali successivi ai primi 2, riconoscibili al Contraente a titolo di prestazioni addizionali, non è in alcun modo garantito in quanto legato all'andamento di determinati titoli azionari sottostanti il Derivato. Il rischio finanziario legato all'andamento di tali titoli azionari ricade quindi sul Contraente;
• rischio di controparte: rischio connesso all’eventualità che The Bear Xxxxxxx Companies Inc., in qualità di società emittente le Obbligazioni (d’ora innanzi l’Emittente le Obbligazioni) per effetto di un deterioramento della
propria solidità patrimoniale, non sia in grado di rimborsare a scadenza il valore nominale delle Obbligazioni e/o che Deutsche Bank AG London, in qualità di società emittente il Derivato (d’ora innanzi l’Emittente il Derivato), per effetto di un deterioramento della propria solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare gli importi annuali maturati dal Derivato. Il valore delle Obbligazioni e quello del Derivato risentono di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie del relativo Emittente. Il rischio legato alla solvibilità dell'Emittente le Obbligazioni e dell'Emittente il Derivato ricade sul Contraente;
• rischio di interesse: rischio, tipico dei titoli di debito, collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato: queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo delle Obbligazioni, viceversa una diminuzione dei tassi di mercato comporterà un aumento del prezzo delle Obbligazioni stesse;
• rischio di liquidità: rischio connesso all'attitudine degli strumenti finanziari sottostanti il contratto a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. In particolare, in caso di interruzione anticipata del presente contratto, essendo il
valore di riscatto direttamente collegato al valore di mercato delle Obbligazioni e del Derivato ed essendo prevista una penale del 3% qualora il riscatto venga richiesto nel secondo o nel terzo anno di durata contrattuale, il Contraente si assume il rischio finanziario dell'operazione poichè la somma liquidata potrebbe risultare inferiore al premio pagato;
• rischio di cambio: il presente contratto non comporta alcun rischio di cambio per il Contraente in quanto le Obbligazioni ed il Derivato sono espressi in Euro.
Il presente contratto prevede una durata fissa pari a 8 anni ed il pagamento di un premio unico.
In caso di vita dell’Assicurato alle ricorrenze annuali del contratto ed alla scadenza contrattuale del 30 gennaio 2015, la prestazione che la Società si impegna a pagare al Contraente, per mezzo dell’acquisto delle Obbligazioni e del Derivato, è pari:
• al premio unico versato dal Contraente (d’ora innanzi il Capitale nominale), pagabile alla scadenza contrattuale del 30 gennaio 2015;
• ad un importo pari al 6,00% del Capitale nominale, pagabile al 30 gennaio 2008;
• ad un importo pari al 6,30% del Capitale nominale, pagabile al 30 gennaio 2009;
• agli eventuali importi pagabili alle
ricorrenze annuali del 30 gennaio 2010, 30 gennaio 2011, 30
gennaio 2012, 30 gennaio 2013,
30 gennaio 2014 e 30 gennaio 2015 se ed in quanto maturati dal Derivato, pari al maggiore tra:
– 8% del capitale nominale se nessuno dei 20 titoli descritti al successivo punto 8, nelle 12 rilevazioni mensili dell’anno di riferimento, avrà assunto un valore inferiore al 70% del valore iniziale rilevato alla data del 30 gennaio 2007;
– 2% del capitale nominale se nessuno dei 20 titoli descritti al successivo punto 8, nelle 12 rilevazioni mensili dell’anno di riferimento, avrà assunto un valore inferiore al 65% del valore iniziale rilevato alla data del 30 gennaio 2007;
– 0% (zero) del capitale nominale in tutte le altre circostanze.
In considerazione del fatto che il rischio connesso all’andamento dei titoli azionari sottostanti il Derivato e quello legato alla insolvenza dell’Emittente le Obbligazioni e/o dell’Emittente il Derivato ricadono sul Contraente, le suddette prestazioni non sono in alcun modo garantite dalla Società.
È possibile che l’entità delle prestazioni liquidabili nel caso di vita dell’Assicurato risulti inferiore al premio pagato solo nel caso in cui si verifichi l’insolvenza dell’Emittente le Obbligazioni.
Si precisa che il prezzo di emissione delle Obbligazioni, secondo le valutazioni effettuate in data 31 ottobre 2006, è pari a 72,27% a fronte di un valore nominale di
100%. Qualora, per effetto di un deterioramento della solidità patrimoniale dell'Emittente le Obbligazioni, il valore delle Obbligazioni al termine della durata contrattuale risulti nullo o comunque inferiore al valore nominale delle stesse, la prestazione a scadenza comporterebbe la liquidazione di un importo inferiore al premio pagato.
In caso di decesso dell’Assicurato in qualsiasi momento della durata contrattuale, successivamente al verificarsi dell’evento, la Società si impegna a pagare ai Beneficiari designati dal Contraente, per mezzo dell’acquisto delle Obbligazioni e del Derivato, una prestazione pari:
• al Capitale nominale, pagabile alla scadenza contrattuale del 30 gennaio 2015;
• ad un importo pari al 6,00% del Capitale nominale, pagabile al 30 gennaio 2008;
• ad un importo pari al 6,30% del Capitale nominale, pagabile al 30 gennaio 2009;
• agli eventuali importi pagabili alle ricorrenze annuali del 30 gennaio 2010, 30 gennaio 2011, 30 gennaio 2012, 30 gennaio 2013, 30 gennaio 2014 e 30 gennaio 2015 se ed in quanto maturati dal Derivato, pari al maggiore tra:
– 8% del capitale nominale se nessuno dei 20 titoli descritti al successivo punto 8, nelle 12 rilevazioni mensili dell’anno di riferimento, avrà assunto un valore inferiore al 70% del valore iniziale rilevato alla data del 30 gennaio 2007;
– 2% del capitale nominale se nessuno dei 20 titoli descritti al successivo punto 8, nelle 12 rilevazioni mensili dell’anno di riferimento, avrà assunto un valore inferiore al 65% del valore iniziale rilevato alla data del 30 gennaio 2007;
– 0% (zero) del capitale nominale in tutte le altre circostanze.
E’ previsto inoltre il riconoscimento, alla scadenza contrattuale del 30 gennaio 2015, di una maggiorazione del Capitale nominale pari:
• in caso di morte dell’Assicurato prima del compimento del 66° anno di età, al 5% del Capitale nominale con il limite massimo di 15.000,00 Euro;
• in caso di morte dell’Assicurato non prima del compimento del 66° anno di età, allo 0,20% del Capitale nominale con il limite massimo di 15.000,00 Euro.
È data facoltà, ai Beneficiari, in caso di morte dell’Assicurato, di richiedere, in alternativa alla corresponsione delle prestazioni assicurate sopra descritte, la liquidazione immediata di un importo pari al valore di riscatto, calcolato come illustrato al successivo punto 15 (“Riscatto”). In tal caso, ai fini del calcolo del valore di riscatto, il Capitale nominale viene comunque incrementato della maggiorazione descritta al precedente paragrafo.
Il riconoscimento della maggiorazione del Capitale nominale in caso di morte è soggetto alle eccezioni dettagliate nell’Art. 4 delle Condizioni contrattuali
("Esclusioni"). L’assicurazione per il rischio di morte richiederebbe infatti il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell’Assicurato e delle sue abitudini di vita (professione, sport, ecc.) attraverso l’esibizione dei risultati di analisi mediche effettuate all’atto della sottoscrizione del contratto. Nel caso della presente assicurazione è tuttavia possibile limitarsi alla sottoscrizione di una dichiarazione di buono stato di salute, predisposta dalla Società, all’atto della sottoscrizione del contratto. È di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese nella fase di accertamento delle condizioni di salute e delle abitudini di vita siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive, legittime contestazioni della Società che possono anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento della maggiorazione della prestazione.
In considerazione del fatto che il rischio connesso all’andamento dei titoli azionari sottostanti il Derivato e quello legato alla insolvenza dell’Emittente le Obbligazioni e/o dell’Emittente il Derivato ricadono sul Contraente, le suddette prestazioni non sono in alcun modo garantite dalla Società.
È possibile che l’entità delle prestazioni liquidabili nel caso di decesso dell’Assicurato risulti inferiore al premio pagato solo nel caso in cui si verifichi l’insolvenza dell’Emittente le Obbligazioni.
Si precisa che il prezzo di emissione delle Obbligazioni, secondo le valutazioni effettuate in data 31 ottobre 2006, è pari a 72,27% a fronte di un valore
nominale di 100%. Qualora, per effetto di un deterioramento della solidità patrimoniale dell'Emittente le Obbligazioni, il valore delle Obbligazioni al termine della durata contrattuale risulti nullo o comunque inferiore al valore nominale delle stesse, la prestazione a scadenza comporterebbe la liquidazione di un importo inferiore al premio pagato.
5. Modalità di calcolo delle prestazioni assicurative
Le prestazioni che la Società si impegna a pagare al Contraente o ai Beneficiari successivamente al decesso dell’Assicurato, durante la durata ed alla scadenza contrattuale del 30 gennaio 2015, sono direttamente collegate al valore maturato dalle Obbligazioni ed al valore maturato dal Derivato, in
scadenza anch'essi il 30 gennaio 2015, acquistati dalla Società per far fronte alle prestazioni stesse. In particolare:
• l’ammontare maturato dalle Obbligazioni è costituito dal valore capitale liquidabile alla scadenza contrattuale;
• l’ammontare maturato dal Derivato è costituito da:
- un importo pari al 6,00% del valore nominale delle Obbligazioni liquidabile al 30 gennaio 2008;
- un importo pari al 6,30% del valore nominale delle Obbligazioni liquidabile al 30 gennaio 2009;
- gli eventuali importi liquidabili alle ricorrenze annuali del 30 gennaio 2010, 30 gennaio
2011, 30 gennaio 2012, 30
gennaio 2013, 30 gennaio
2014 e 30 gennaio 2015, pari
al maggiore tra:
- 8% del capitale nominale se nessuno dei 20 titoli descritti al successivo punto 8, costituenti il sottostante del derivato, nelle 12 rilevazioni mensili dell’anno di riferimento, avrà assunto un valore inferiore al 70% del valore iniziale rilevato alla data del 30 gennaio 2007;
- 2% del capitale nominale se nessuno dei 20 titoli descritti al successivo punto 8, costituenti il sottostante del derivato, nelle 12 rilevazioni mensili dell’anno di riferimento, avrà assunto un valore inferiore al 65% del valore iniziale rilevato alla data del 30 gennaio 2007;
- 0% (zero) del capitale nominale in tutte le altre circostanze.
Ai fini del calcolo delle prestazioni sopra descritte, la seguente tabella illustra, per ogni anno di riferimento, le dodici date in cui avvengono a partire dal terzo anno le rilevazioni mensili.
3° Anno | 4° Anno | 5° Anno | 6° Anno | 7° Anno | 8 °Anno |
2 marzo 2009 | 1 marzo 2010 | 28 febbraio 2011 | 28 febbraio 2012 | 28 febbraio 2013 | 28 febbraio 2014 |
30 marzo 2009 | 30 marzo 2010 | 30 marzo 2011 | 30 marzo 2012 | 1 aprile 2013 | 31 marzo 2014 |
30 aprile 2009 | 30 aprile 2010 | 2 maggio 2011 | 30 aprile 2012 | 30 aprile 2013 | 30 aprile 2014 |
1 giugno 2009 | 31 maggio 2010 | 30 maggio 2011 | 30 maggio 2012 | 30 maggio 2013 | 30 maggio 2014 |
30 giugno 2009 | 30 giugno 2010 | 30 giugno 2011 | 2 giugno 2012 | 1 giugno 2013 | 30 giugno 2014 |
30 luglio 2009 | 30 luglio 2010 | 1 agosto 2011 | 30 giugno 2012 | 30 giugno 2013 | 30 luglio 2014 |
31 agosto 2009 | 30 agosto 2010 | 30 agosto 2011 | 30 agosto 2012 | 30 agosto 2013 | 1 settembre 2014 |
30 settembre 2009 | 30 settembre 2010 | 30 settembre 2011 | 1 ottobre 2012 | 30 settembre 2013 | 30 settembre 2014 |
30 ottobre 2009 | 1 novembre 2010 | 31 ottobre 2011 | 30 ottobre 2012 | 30 ottobre 2013 | 30 ottobre 2014 |
30 novembre 2009 | 30 novembre 2010 | 30 novembre 2011 | 30 novembre 2012 | 2 dicembre 2013 | 1 dicembre 2014 |
30 dicembre 2009 | 30 dicembre 2010 | 30 dicembre 2011 | 31 dicembre 2012 | 30 dicembre 2013 | 30 dicembre 2014 |
20 gennaio 2010 | 19 gennaio 2011 | 18 gennaio 2012 | 18 gennaio 2013 | 20 gennaio 2014 | 20 gennaio 2015 |
Per ogni anno considerato, la dodicesima data di rilevazione è fissata 8 giorni lavorativi prima della relativa ricorrenza annuale.
E’ data facoltà al Contraente, al più tardi sessanta giorni prima della scadenza contrattuale, semprechè l’Assicurato sia in vita a tale data, di optare, in alternativa alla liquidazione del capitale maturato, per la corresponsione di un
capitale rivalutabile, liquidabile ad un termine differito prefissato, oppure per
l’erogazione di una rendita xxxxx xxxxxxxxx, anch’essa rivalutabile di anno in anno, in una delle seguenti forme:
• pagabile vita natural durante dell’Assicurato;
• pagabile in modo certo per i primi cinque o dieci anni e successivamente vitalizia;
• pagabile vita natural durante dell’Assicurato reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvivente designato.
La Società si impegna a fornire per iscritto al Contraente al più tardi al sessantesimo giorno che precede la prima data utile per l’esercizio delle opzioni una descrizione sintetica contenente: tutte le opzioni esercitabili, i relativi costi, le condizioni economiche che regolamentano tali prestazioni di opzione e l’impegno della Società a trasmettere, prima dell’esercizio dell’opzione, la Scheda sintetica, la Nota informativa e le condizioni di polizza relative alle coperture assicurative per le quali il Contraente abbia manifestato il proprio interesse.
C. Informazioni sul
parametro di riferimento a cui sono collegate le
prestazioni assicurative
7. Prestazioni collegate ad altro valore di riferimento
Come innanzi detto le prestazioni che la Società si impegna a pagare al Contraente, durante la durata ed alla scadenza contrattuale del 30 gennaio 2015, sono direttamente collegate al valore maturato dalle Obbligazioni ed al valore maturato dal Derivato.
Le Obbligazioni rientrano nella definizione b) del comma 2, art 1 del D.lgs. 58/1998 e successive modificazioni: “obbligazioni, titoli di stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali” ed in particolare sono definibili come Euro Medium Term Notes.
Una descrizione dettagliata delle caratteristiche delle citate Obbligazioni è riportata nel successivo punto 8.
Il Derivato rientra nelle definizioni “2002 ISDA Equity Derivatives Definitions”.
Una descrizione dettagliata delle caratteristiche del Derivato è riportata nel successivo punto 8.
8. Indicazioni sugli attivi destinati a copertura degli impegni tecnici assunti dall’impresa
Le Obbligazioni integralmente acquistate dalla Zurich Life Insurance Italia S.p.A. per far fronte alle prestazioni contrattuali, costituiscono un titolo di debito zero coupon,
espresso in Euro, a valore nominale di 50.000,00 Euro per ogni obbligazione. Le Obbligazioni hanno effetto dal 30 gennaio 2007 e scadenza il 30 gennaio 2015; la loro durata è quindi pari a 8 anni. Il prezzo complessivo di emissione è 72,27%. La Società emittente è The Bear Xxxxxxx Companies Inc., 000 Xxxxxxx Xxxxxx, Xxx Xxxx XX 00000, XXX. Alla data di redazione della presente Nota informativa The Bear Xxxxxxx Companies Inc è dotata del Rating A attribuito da Standard & Poor’s, del Rating A1 attribuito da Moody’s e del Rating A+ attribuito da Fitch secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti a medio- lungo termine. I suddetti Rating sono pubblicati sul sito internet: xxx.xxxxxxxxxxx.xxx e saranno altresì pubblicati sul sito internet: xxx.xxxxxx-xx.xx; il minore dei suddetti Rating e la corrispondente Agenzia di Rating saranno pubblicati sul quotidiano Il Sole 24 Ore.
Le Obbligazioni verranno quotate presso la Borsa di Londra. In assenza di quotazione o qualora tale mercato di quotazione non esprima un prezzo attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell’irrilevanza dei volumi trattati, l’Agente di Calcolo – Deutsche Bank AG London Xxxxxxxxxx Xxxxx, 0 Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx XX0X 0XX, XX – procederà alla determinazione del loro valore.
Il valore del contratto (pari al prezzo delle Obbligazioni
maggiorato del prezzo del Derivato) sarà rilevato il Giorno di valorizzazione settimanale (ogni lunedì, oppure nel caso tale giorno sia festivo, il primo giorno lavorativo successivo) e pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet: xxx.xxxxxx-xx.xx. Le Obbligazioni hanno un rendimento fisso. Il tasso annuo di rendimento nominale delle Obbligazioni è pari allo 0%. Il tasso annuo di rendimento effettivo lordo delle Obbligazioni è pari al 4,14%.
Il Derivato, acquistato dalla Zurich Life Insurance Italia
S.p.A. per far fronte alle prestazioni contrattuali, è costituito da un’opzione esotica legata all’andamento di determinati titoli azionari chiamata “8 years Altiplano” e dal valore attuale di due importi pari il primo al 6,00% ed il secondo al 6,30% del valore nominale delle Obbligazioni, pagabili rispettivamente alle date del 30 gennaio 2008 e del 30 gennaio 2009. La valuta di denominazione è l’Euro. Il Derivato ha effetto dal 30 gennaio 2007 e scadenza il 30 gennaio 2015; la sua durata è quindi pari a 8 anni. Il valore del Derivato è pari, alla data del 31 ottobre 2006, al 15,43% del valore nominale delle Obbligazioni (di cui 3,94% per l'opzione collegata ai titoli azionari e 11,50% per gli importi in pagamento alle date del 30 gennaio 2008 e del 30 gennaio 2009). La Società emittente è Deutsche Bank AG
London Xxxxxxxxxx Xxxxx, 0 Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx XX0X 0XX, XX. Alla data di redazione della presente Nota informativa Deutsche Bank AG è dotata del Rating AA- attribuito da Standard & Poor's, del Rating Aa3 attribuito da Moody's e del Rating AA- attribuito da Fitch secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti a medio- lungo termine. I suddetti Rating sono pubblicati sul sito internet: xxx.xx.xxx e saranno altresì pubblicati sul sito internet: xxx.xxxxxx-xx.xx.
L'Agente di Xxxxxxx procederà alla determinazione periodica del valore del Derivato. Come innanzi detto, il prezzo delle Obbligazioni maggiorato del prezzo del Derivato sarà pubblicato giornalmente sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sul sito internet: xxx.xxxxxx-xx.xx ed aggiornato con frequenza settimanale con riferimento ai prezzi del Giorno di valorizzazione settimanale.
Il Derivato è collegato all'andamento di 20 titoli azionari elencati nella successiva "Tabella Azioni".
Le quotazioni ufficiali di chiusura dei titoli azionari sottostanti il Derivato possono essere reperite giornalmente su un quotidiano finanziario (attualmente: Il Sole 24 Ore); tali valori non impegnano in alcun modo l'Agente di Calcolo che utilizzerà, ai fini della determinazione delle prestazioni periodiche, i valori ufficiali pubblicati dalle Borse di riferimento.
Nel caso in cui le Date di
osservazione dei suddetti titoli azionari, riportate nella relativa tabella di cui al precedente punto 5, cadano in un giorno di borsa chiusa per almeno uno dei titoli azionari, la data di osservazione valida per l'anno sarà quella di borsa aperta per tutti i titoli immediatamente seguente.
Altre importanti disposizioni, tra cui quelle applicabili in caso di sospensione, eliminazione, mancata rilevazione del valore dei suddetti titoli azionari o altri eventi di turbativa dei mercati, sono riportate negli Art. 2 e 3 delle Condizioni contrattuali.
Si ribadisce che le informazioni relative al valore del contratto, alla denominazione e ai Rating degli Emittenti saranno disponibili sul sito internet: xxx.xxxxxx-xx.xx.
Come già descritto al precedente punto 5 (“Modalità di calcolo delle prestazioni assicurative”), il Derivato fornisce al 30 gennaio 2008 e al 30 gennaio 2009 rispettivamente un importo fisso del 6,00% e del 6,30% (in percentuale sul valore nominale delle Obbligazioni) e ad ogni ricorrenza annuale a partire dal 30 gennaio 2010 e fino al 30 gennaio 2015 compreso un importo condizionale (in percentuale sul valore nominale delle Obbligazioni) pari al maggiore tra:
• 8% del capitale nominale se
nessuno dei 20 titoli descritti di seguito, nelle 12 rilevazioni mensili dell’anno di riferimento, avrà assunto un valore inferiore al 70% del
valore iniziale rilevato alla data del 30 gennaio 2007;
• 2% del capitale nominale se
nessuno dei 20 titoli descritti di seguito, nelle 12 rilevazioni mensili dell’anno di riferimento, avrà assunto un valore inferiore al 65% del valore iniziale rilevato alla data del 30 gennaio 2007;
• 0% (zero) del capitale nominale in tutte le altre circostanze.
L’importo condizionale non viene quindi mai liquidato se almeno uno dei 20 titoli del paniere di seguito descritti, in una qualsiasi delle date di osservazione riportate nella relativa tabella di cui al precedente punto 5 sia disceso ad un livello pari o inferiore al 65% del rispettivo valore ufficiale di chiusura del 30 gennaio 2007.
Il rischio cui è esposto l'investitore che compra l’opzione è quindi il rischio di deprezzamento di una delle azioni del paniere in una qualsiasi delle
Date di osservazione ad un livello pari o inferiore al 65% del rispettivo valore ufficiale di chiusura del 30 gennaio 2007. Tale rischio non comporta perdite a scadenza sul premio versato essendo la variabilità degli importi condizionali limitata al suo andamento positivo o nullo.
Il valore del Derivato è stato calcolato usando il metodo di pricing Montecarlo. Il metodo consiste nel fare un grande numero di simulazioni, ipotizzando che i vari titoli del paniere seguano un moto browniano con una distribuzione dei rendimenti log- normale. Viene poi calcolato, per ogni simulazione, il tasso di rendimento del Derivato. Il valore è dato dalla speranza matematica di questi rendimenti.
I parametri di valutazione usati si sono basati sulle volatilità dei titoli del paniere.Nella “Tabella Volatilità” vengono riportate le
volatilità storiche dei titoli del paniere.
La volatilità di una serie di valori è una misura del loro scostamento dal valor medio osservato nel periodo di osservazione e consente quindi di avere una indicazione sulla variabilità dei valori assunti dai titoli azionari: più alta è la
volatilità, maggiore risulta essere la variabilità dei valori, e dunque la rischiosità.
I prospetti grafici riportati di seguito hanno lo scopo di illustrare l'andamento effettivo dei titoli azionari sottostanti il Derivato negli ultimi 8 anni.
Il portafoglio di titoli azionari sottostanti il Derivato ha una correlazione pari al 32%.
Tale correlazione è stata calcolata estrapolando una correlazione media da una matrice di correlazione riportante le correlazioni incrociate dei singoli titoli azionari del portafoglio di riferimento.
Tabella Azioni
Azione | Codice Reuters | Settore industriale | Nazione di riferimento | Borsa di Riferimento |
ASTELLAS PHARMA INC | 4503.T | Farmaceutico | Giappone | Tokyo Stock Exchange |
ASTRAZENECA PLC | AZN.L | Farmaceutico | Gran Bretagna | London Stock Exchange plc |
NIPPON STEEL CORPORATION | 5401.T | Materie prime | Giappone | Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx |
XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX | 0000.X | Servizi Finanziari | Giappone | Tokyo Stock Exchange |
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | 8316.T | Servizi Finanziari | Giappone | Tokyo Stock Exchange |
FREEPORT-MCMORAN COPPER-B | FCX.N | Materie prime | USA | New York Stock Exchange |
AKZO NOBEL | XXXX.XX | Materie prime | Olanda | Euronext Amsterdam Stock Market |
CREDIT AGRICOLE SA | XXXX.XX | Servizi Finanziari | Francia | Euronext Paris SA |
UNICREDITO ITALIANO SPA | CRDI.MI | Servizi Finanziari | Italia | Borsa Italiana |
DEVON ENERGY CORPORATION | DVN.N | Energia | USA | New York Stock Exchange |
FANNIE MAE | FNM.N | Servizi Finanziari | USA | New York Stock Exchange |
RIO TINTO PLC | RIO.L | Materie prime | Gran Bretagna | London Stock Exchange plc |
OAO GAZPROM-SPON ADR REG S | GAZPq.L | Energia | Gran Bretagna | London Stock Exchange plc |
HALLIBURTON CO | HAL.N | Energia | USA | New York Stock Exchange |
HBOS PLC | HBOS.L | Servizi Finanziari | Gran Bretagna | London Stock Exchange plc |
NEWMONT MINING CORP | NEM.N | Materie prime | USA | New York Stock Exchange |
NORSK HYDRO ASA | NHY.OL | Energia | Norvegia | Oslo Stock Exchange |
SCHLUMBERGER LTD | SLB.N | Energia | USA | New York Stock Exchange |
CONOCOPHILLIPS | COP.N | Energia | USA | New York Stock Exchange |
XXXXX FARGO & COMPANY | WFC.N | Servizi Finanziari | USA | New York Stock Exchange |
Tabella volatilità
Azione | Volatilità minima | Volatilità media | Volatilità massima |
ASTELLAS PHARMA INC | 13,44% | 27,27% | 48,38% |
ASTRAZENECA PLC | 14,03% | 24,20% | 42,15% |
NIPPON STEEL CORPORATION | 17,05% | 26,97% | 37,93% |
MITSUBISHI TOKYO FINANCIAL | 13,25% | 32,38% | 44,38% |
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | 11,98% | 30,63% | 57,15% |
FREEPORT-MCMORAN COPPER-B | 23,78% | 38,38% | 53,29% |
AKZO NOBEL | 12,15% | 24,70% | 40,37% |
CREDIT AGRICOLE SA | 13,93% | 22,94% | 42,88% |
UNICREDITO ITALIANO SPA | 8,28% | 21,33% | 35,81% |
DEVON ENERGY CORPORATION | 24,12% | 28,72% | 32,15% |
FANNIE MAE | 15,84% | 24,18% | 37,98% |
RIO TINTO PLC | 17,85% | 27,66% | 42,71% |
OAO GAZPROM-SPON ADR REG S | 23,37% | 41,06% | 54,89% |
HALLIBURTON CO | 20,99% | 38,69% | 74,71% |
HBOS PLC | 11,42% | 21,93% | 44,29% |
NEWMONT MINING CORP | 20,01% | 35,29% | 58,25% |
NORSK HYDRO ASA | 14,19% | 21,17% | 33,37% |
SCHLUMBERGER LTD | 18,26% | 29,69% | 42,10% |
CONOCOPHILLIPS | 11,82% | 22,13% | 28,80% |
XXXXX FARGO & COMPANY | 8,88% | 19,16% | 39,49% |
Volatilità misurate su base giornaliera durante gli ultimi 8 anni o dalla prima data di quotazione.
Attenzione: l'andamento passato dei titoli non è indicativo di quello futuro
9. Esemplificazioni dell’andamento delle prestazioni
Attenzione: gli esempi riportati di seguito hanno l’esclusivo scopo di agevolare la comprensione dei meccanismi di fluttuazione delle prestazioni.
1° esempio | ||
30 gennaio 2008 | E' pagata la prestazione aggiuntiva del 6,00% | |
Date di Osservazione | 30 gennaio 2009 | E' pagata la prestazione aggiuntiva del 6,30% |
30 gennaio 2010 | Nessuno dei titoli del paniere è sceso sotto la barriera posta al 70% del suo valore alla data del 30 gennaio 2007: viene pagata la prestazione aggiuntiva dell’8% | |
30 gennaio 2011 | Nessuno dei titoli del paniere è sceso sotto la barriera posta al 70% del suo valore alla data del 30 gennaio 2007: viene pagata la prestazione aggiuntiva dell’8% | |
30 gennaio 2012 | Nessuno dei titoli del paniere è sceso sotto la barriera posta al 70% del suo valore alla data del 30 gennaio 2007: viene pagata la prestazione aggiuntiva dell’8% | |
30 gennaio 2013 | Nessuno dei titoli del paniere è sceso sotto la barriera posta al 70% del suo valore alla data del 30 gennaio 2007: viene pagata la prestazione aggiuntiva dell’8% | |
30 gennaio 2014 | Uno o più titoli del paniere sono scesi sotto la barriera del 70% ma nessuno è sceso sotto la barriera posta al 65% del suo valore alla data del 30 gennaio 2007: viene pagata la prestazione aggiuntiva del 2% | |
30 gennaio 2015 | Uno o più titoli del paniere sono scesi sotto la barriera del 65%: non viene pagata alcuna prestazione aggiuntiva. | |
Totale prestazioni aggiuntive pagate (in percentuale sul Capitale nominale) | 46,30% | |
Alla scadenza del 30 gennaio 2015 (*) | E’ restituito al Beneficiario il premio versato |
(*) La prestazione è incrementata, in caso di morte prima della scadenza contrattuale, come descritto al precedente punto 4
2° esempio | ||
30 gennaio 2008 | E' pagata la prestazione aggiuntiva del 6,00% | |
Date di Osservazione | 30 gennaio 2009 | E' pagata la prestazione aggiuntiva del 6,30% |
30 gennaio 2010 | Uno o più titoli del paniere sono scesi sotto la barriera del 70% ma nessuno è sceso sotto la barriera posta al 65% del suo valore alla data del 30 gennaio 2007: viene pagata la prestazione aggiuntiva del 2% | |
30 gennaio 2011 | Uno o più titoli del paniere sono scesi sotto la barriera del 70% ma nessuno è sceso sotto la barriera posta al 65% del suo valore alla data del 30 gennaio 2007: viene pagata la prestazione aggiuntiva del 2% | |
30 gennaio 2012 | Uno o più titoli del paniere sono scesi sotto la barriera del 70% ma nessuno è sceso sotto la barriera posta al 65% del suo valore alla data del 30 gennaio 2007: viene pagata la prestazione aggiuntiva del 2% | |
30 gennaio 2013 | Uno o più titoli del paniere sono scesi sotto la barriera del 70% ma nessuno è sceso sotto la barriera posta al 65% del suo valore alla data del 30 gennaio 2007: viene pagata la prestazione aggiuntiva del 2% | |
30 gennaio 2014 | Nessuno dei titoli del paniere è sceso sotto la barriera posta al 70% del suo valore alla data del 30 gennaio 2007: viene pagata la prestazione aggiuntiva dell’8% | |
30 gennaio 2015 | Uno o più titoli del paniere sono scesi sotto la barriera del 65%: non viene pagata alcuna prestazione aggiuntiva. | |
Totale prestazioni aggiuntive pagate (in percentuale sul Capitale nominale) | 28,30% | |
Alla scadenza del 30 gennaio 2015 (*) | E’ restituito al Beneficiario il premio versato |
(*) La prestazione è incrementata, in caso di morte prima della scadenza contrattuale, come descritto al precedente punto 4
3° esempio | ||
30 gennaio 2008 | E' pagata la prestazione aggiuntiva del 6,00% | |
Date di Osservazione | 30 gennaio 2009 | E' pagata la prestazione aggiuntiva del 6,30% |
30 gennaio 2010 | Uno o più titoli del paniere sono scesi sotto la barriera del 65%: non viene pagata alcuna prestazione aggiuntiva. | |
30 gennaio 2011 | Uno o più titoli del paniere sono scesi sotto la barriera del 65%: non viene pagata alcuna prestazione aggiuntiva. | |
30 gennaio 2012 | Uno o più titoli del paniere sono scesi sotto la barriera del 65%: non viene pagata alcuna prestazione aggiuntiva. | |
30 gennaio 2013 | Uno o più titoli del paniere sono scesi sotto la barriera del 65%: non viene pagata alcuna prestazione aggiuntiva. | |
30 gennaio 2014 | Uno o più titoli del paniere sono scesi sotto la barriera del 65%: non viene pagata alcuna prestazione aggiuntiva. | |
30 gennaio 2015 | Uno o più titoli del paniere sono scesi sotto la barriera del 65%: non viene pagata alcuna prestazione aggiuntiva. | |
Totale prestazioni aggiuntive pagate (in percentuale sul Capitale nominale) | 12,30% | |
Alla scadenza del 30 gennaio 2015 (*) | E’ restituito al Beneficiario il premio versato |
(*) La prestazione è incrementata, in caso di morte prima della scadenza contrattuale, come descritto al precedente punto 4
D. Informazioni su costi, sconti e regime fiscale
10.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente
10.1.1. Costi gravanti sul premio
12,30%
Caricamento implicito
di cui:
• 7,90% a copertura dei costi di collocamento;
• 0,55% annuo a copertura delle spese di gestione che la Società sosterrà nel corso della durata contrattuale.
La natura di tali oneri deriva dal maggior prezzo pagato dal Contraente per l’acquisto degli strumenti finanziari sottostanti il contratto rispetto al costo effettivo degli attivi sostenuto dalla Società.
Dal 2° al 3° anno: Dal 4° anno: - applicati al valore di mercato delle Obbligazioni maggiorato del valore di mercato del Derivato, come indicato all'art. 9 "Riscatto" delle Condizioni contrattuali. | 3% nessuna penalizzazione |
10.2. Costi applicati mediante prelievo sugli strumenti finanziari sottostanti
Oltre al caricamento implicito di cui al punto 10.1.1., non vi sono ulteriori costi prelevati dalla Società sulle specifiche attività acquistate per replicare le prestazioni previste dal contratto.
Tabella di scomposizione del premio
Scomposizione del premio | Valore % |
Componente obbligazionaria (Obbligazioni) | 72,27% |
Componente derivata (Derivato) | 15,43% |
Costi (Caricamento implicito) | 12,30% |
Premio complessivo | 100,00% |
12. Misure e modalità di eventuali sconti
Il presente contratto non prevede sconti.
Il premio non è fiscalmente detraibile.
Le somme corrisposte in dipendenza di assicurazioni sulla vita:
1) se pagate sotto forma di capitale alla scadenza del contratto, o sotto forma di valore di riscatto, o sotto forma di capitale rivalutato (opzione):
- sono esenti da IRPEF;
- sono invece soggette ad imposta, a titolo di ritenuta secca pari, alla data di redazione della presente Nota, al 12,50% da calcolarsi sulla sola differenza fra il capitale liquidato e l’ammontare del premio pagato; tale differenza si ottiene applicando al suo importo, secondo il cosiddetto metodo dell’equalizzazione, gli elementi di rettifica finalizzati a rendere la tassazione equivalente a quella che sarebbe derivata se tale reddito avesse subito la tassazione per maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali variazioni dell’aliquota dell’imposta sostitutiva, nonché della data di pagamento stessa;
2) se pagate sotto forma di rendita vitalizia (opzione):
- sono esenti da IRPEF;
- sono invece soggette ad imposta, a titolo di ritenuta secca pari, alla data di redazione della presente Nota, al 12,50% da calcolarsi sugli interessi maturati ogni anno;
3) se pagate sotto forma di capitale in caso di morte dell’Assicurato:
- non sono soggette ad alcuna tassazione;
4) se pagate sotto forma di prestazioni aggiuntive:
- costituiscono reddito sul quale si applica l'imposta sostitutiva, attualmente pari a al 12,50%, eventualmente rettificato secondo quanto descritto al primo punto.
X. Xxxxx informazioni sul contratto
14. Modalità di perfezionamento del contratto e di versamento del premio
Il contratto si intende concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società la comunicazione scritta di accettazione della proposta. A decorrere da tale momento la proposta e la comunicazione di accettazione costituiranno ad ogni effetto il documento di polizza.
L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio unico, dalle ore 24 del giorno di conclusione del contratto. Gli effetti del contratto si producono a decorrere dal 30 gennaio 2007.
Il premio viene pagato tramite addebito in conto corrente bancario a seguito di disposizione rilasciata dal Contraente contestualmente alla sottoscrizione della proposta. Tale disposizione è subordinata alla successiva comunicazione da parte della Società alla Banca dell’avvenuta accettazione della proposta.
E’ data comunque facoltà al Contraente di effettuare il versamento a mezzo rimessa
bancaria diretta.
Qualora il Contraente estingua il conto corrente presso la Banca dove ha sottoscritto la polizza, potrà comunicarlo per iscritto alla Direzione della Società che provvederà ad indicare l'Agenzia di Direzione più vicina alla residenza del Contraente; la Direzione, ricevuta conferma positiva da parte del Contraente in merito all'Agenzia indicata, trasferirà d'ufficio il contratto presso l'Agenzia indicata.
Il Contraente può, a partire dal secondo anno di durata contrattuale, richiedere la risoluzione del contratto con conseguente liquidazione del valore di riscatto.
Il valore di riscatto è pari ad una percentuale del valore di mercato delle Obbligazioni maggiorato del valore di mercato del Derivato, pari al 97% qualora venga richiesto nel secondo o nel terzo anno di durata contrattuale ed al 100% qualora venga richiesto successivamente. Il valore di mercato delle Obbligazioni e del Derivato da utilizzarsi a tal fine è quello relativo al primo giorno lavorativo della settimana successiva al quinto giorno lavorativo immediatamente successivo alla data in cui la Società ha ricevuto la richiesta del riscatto.
L’ammontare del valore di riscatto non è quindi determinabile con esattezza alla data di richiesta dello stesso.
E' possibile richiedere alla Società, in qualsiasi momento, informazioni sul valore di riscatto, rivolgendosi a: Zurich Life Insurance Italia S.p.A. - Operations Vita - Ufficio
Liquidazioni - Xxxxxx Xxxxx Xxxx, xx. 0, 00000 Xxxxxx -
Telefono nr. 02/00000000 - Fax nr 02/00000000 -
E-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx - che
si impegna a fornirlo entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.
Nella “Tabella esemplificativa del valore di riscatto” riportiamo alcune
esemplificazioni del calcolo del valore di riscatto in corrispondenza di tre diversi ipotetici valori di mercato delle Obbligazioni e del Derivato.
Tabella esemplificativa del valore di riscatto
Valore di mercato delle Obbligazioni maggiorato del valore di mercato del Derivato | Premio versato (Euro) | Valore di riscatto durante il 2° e il 3° anno di durata contrattuale (Euro) | Valore di riscatto a partire dal 4° anno di durata contrattuale (Euro) |
90,00 | 10.000,00 | 8.730,00 | 9.000,00 |
100,00 | 10.000,00 | 9.700,00 | 10.000,00 |
105,00 | 10.000,00 | 10.185,00 | 10.500,00 |
L’esercizio del diritto di riscatto può quindi comportare un effetto economico negativo, anche qualora venga richiesto contestualmente alla stipula di un contratto analogo. Non esiste una garanzia di valore minimo né la certezza di poter recuperare il premio versato. Va in ogni caso tenuto presente che il risultato ottimale dell’assicurazione si ottiene solo rispettando l’orizzonte temporale di durata contrattuale inizialmente ipotizzato.
In considerazione del fatto che, il valore di riscatto, ammesso a partire dal secondo anno di durata contrattuale, è pari ad una percentuale della somma del valore di mercato delle Obbligazioni e del valore di mercato del Derivato, si precisa che il valore di emissione di detto titolo di debito, maggiorato del valore del Derivato, secondo le valutazioni effettuate in data 31 ottobre 2006, è pari a 87,70%.
L’esercizio del diritto di riscatto, qualora tale valore non subisse variazioni, comporterebbe quindi la liquidazione di un importo inferiore al premio versato del
14,93% qualora esercitato nel corso del 2° o del 3° anno di durata contrattuale e del 12,30% qualora venisse richiesto successivamente.
Per la quantificazione dei costi in caso di riscatto si rinvia al punto 10.1.2.
Fino al momento in cui il contratto non è concluso il Contraente può revocare la proposta inviando una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata A.R. a: Zurich Life Insurance Italia S.p.A. - Operations Vita - Xxxxxx Xxxxx Xxxx, xx. 0 00000 Xxxxxx - Telefono nr.
02/00000000.
La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, rimborserà al Contraente l’eventuale somma versata all’atto della sottoscrizione della proposta.
Il Contraente può recedere dal contratto inviando entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto stesso è stato concluso una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata A.R. a: Zurich Life Insurance Italia S.p.A.- Operations Vita - Xxxxxx Xxxxx Xxxx, xx. 0 00000 Xxxxxx - Telefono nr.02/00000000. La conclusione del contratto si considera avvenuta nello stesso giorno di ricevimento della lettera di accettazione inviata dalla Società.
Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata, quale risultante dal timbro postale.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso e dietro consegna dell’originale di polizza e delle eventuali appendici, la
Società provvederà a restituire il premio pagato.
18. Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni
La documentazione che il Contraente o il Beneficiario sono tenuti ad inoltrare alla Direzione della Società per ottenere la liquidazione delle prestazioni o del valore di riscatto è descritta nell’Art. 14 delle Condizioni contrattuali (“Pagamenti della Società”).
La Società provvederà alla liquidazione nei tempi tecnici richiesti e comunque non oltre i 20 giorni dal ricevimento della documentazione suddetta nel caso di pagamenti per scadenza o per liquidazione di rate di rendita e di 30 giorni da detta data nel caso di liquidazione per sinistro o per riscatto.
Si rammenta che ai sensi dell’art. 2952 C.C. i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
19. Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana.
20. Lingua in cui è redatto il contratto
Il contratto viene redatto in lingua italiana.
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società scrivendo al "Servizio Clienti" - X.xxx Xxxxx
Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, Fax
numero: 02-5966.2519, E-mail: xxxxxxx@xxxxxx.xx.
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all' I.S.V.A.P. (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo quale Organo istituzionale competente ad esaminare i reclami ), Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx ,
telefono 06.42.133.1, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
22. Informativa in corso di contratto
La Società si impegna ad inviare tempestivamente al Contraente una comunicazione per qualsiasi variazione delle informazioni contenute nella presente Nota informativa, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa, successive alla conclusione del contratto.
La Società si impegna a trasmettere entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:
a) premio versato al perfezionamento del contratto;
b) dettaglio delle prestazioni periodiche pagate nell’anno di riferimento;
c) indicazione dei valori dei titoli azionari sottostanti il Derivato alle date contrattualmente previste ai fini della determinazione della prestazione periodica;
d) il valore di mercato del contratto (pari alla somma del valore di mercato delle Obbligazioni e del valore di mercato del Derivato) al 31 dicembre dell’anno di riferimento.
Qualora, in corso di contratto, il valore di mercato delle Obbligazioni maggiorato del valore di mercato del Derivato scenda sotto un livello tale da determinare una riduzione del valore di riscatto di oltre il 30% rispetto al premio investito, la Società ne darà comunicazione per iscritto al Contraente entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l’evento. La Società inoltre fornirà analoga comunicazione e con le stesse modalità in occasione di ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%.
Zurich Life Insurance Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.
Il Rappresentante Legale Dott. Xxxxxxxxx Xx Xxxxx
condizioni contrattuali
Parte I – Oggetto del contratto
Articolo 1
Prestazioni assicurate
1. In base al presente contratto, la Società si impegna a pagare ai Beneficiari, sia in caso di
vita dell’Assicurato, sia in caso di sua premorienza, l’ammontare maturato dal
titolo di debito zero coupon “EUR Zero Coupon Issue
2007 - 2015” (in seguito le Obbligazioni) emesso da The Bear Xxxxxxx Companies Inc., e dallo strumento finanziario derivato “8 years Altiplano”
emesso da Deutsche Bank AG London (in seguito il
Derivato), acquistati per far fronte alle prestazioni stesse, che consentono:
• il rimborso del Capitale
nominale, posto ai fini del presente contratto pari al premio versato, alla
scadenza contrattuale del 30 gennaio 2015;
• la liquidazione di un
importo aggiuntivo al 30
gennaio 2008 pari al 6,00% del Capitale nominale;
• la liquidazione di un
importo aggiuntivo al 30
gennaio 2009 pari al 6,30% del Capitale nominale;
• la liquidazione di un eventuale importo
aggiuntivo ad ognuna delle ricorrenze annuali fissate
alle date del 30 gennaio
2010, 30 gennaio 2011, 30
gennaio 2012, 30 gennaio
2013, 30 gennaio 2014 e 30 gennaio 2015, pagabile alle
condizioni descritte al successivo Art.2
(‘Liquidazione periodica
delle prestazioni aggiuntive condizionali’).
2. In caso di morte
dell’Assicurato durante la
durata contrattuale avvenuta prima del compimento del
66° anno di età, alla scadenza del 30 gennaio 2015 il
Capitale nominale da
rimborsare verrà incrementato di un importo pari al 5%
dello stesso con il limite
massimo di 15.000,00 Euro.
3. In caso di morte dell’Assicurato durante la durata contrattuale avvenuta non prima del compimento del 66° anno di età, alla scadenza del 30 gennaio 2015 il Capitale nominale da rimborsare verrà incrementato di un importo pari allo 0,20% dello stesso con il limite massimo di 15.000,00 Euro.
4. In luogo delle prestazioni assicurate sopra descritte, i
Beneficiari, in caso di morte dell’Assicurato, hanno la
facoltà di richiedere la
liquidazione immediata di un importo pari al valore di
riscatto, calcolato ai sensi del successivo Art. 9 (‘Riscatto’). Ai fini del calcolo del valore di riscatto, il Capitale
nominale viene incrementato dell’importo definito ai
precedenti comma.
Articolo 2
Liquidazione periodica delle prestazioni aggiuntive
condizionali
1. Fermo quanto disposto al
successivo Art. 3
(‘Rappresentazioni varie in relazione alla liquidazione periodica delle prestazioni aggiuntive condizionali’) e tenuto conto delle
disposizioni riportate ai
successivi commi del presente articolo, la prestazione
aggiuntiva condizionale
eventualmente pagabile alle ricorrenze annuali del 30
gennaio 2010, 30 gennaio
2011, 30 gennaio 2012, 30
gennaio 2013, 30 gennaio
2014 e del 30 gennaio 2015, sarà determinata dall’ "Agente di Calcolo" moltiplicando il
"Nominale" per il valore
percentuale riconosciuto pari al maggiore tra:
– 8% del “Nominale” se il
“Settlement Price” di ogni “Azione” del “Basket”, in ognuna delle “Date di
Osservazione” del relativo “Periodo Barriera”, avrà
assunto un valore superiore o uguale al “Livello
Barriera”;
– 2% del “Nominale” se il
“Settlement Price” di ogni “Azione” del “Basket”, in ognuna delle “Date di
Osservazione” del relativo “Periodo Barriera”, avrà
assunto un valore superiore o uguale al “Livello Floor”;
– 0% (zero) del “Nominale” in tutte le altre circostanze,
dove:
– per “Agente di Calcolo” si intende Deutsche Bank AG London;
– per “Nominale” si intende il Capitale nominale;
– per “Settlement Price” si
intende il prezzo ufficiale di chiusura per "Azione" come pubblicato dalla "Borsa" al "Tempo di Valorizzazione" nella "Data di
Osservazione" di riferimento;
– per “Strike Price” si intende il prezzo ufficiale di
chiusura per "Azione" come pubblicato dalla "Borsa" al "Tempo di Valorizzazione" nella "Data di Emissione"
(“Prezzo Iniziale”);
– per "Azione" si intende un'azione ordinaria del capitale sociale della
"Società Emittente";
– per "Società Emittente" si intende ciascuna società
riportata nella "Tabella 2";
– per “Basket” si intende il paniere comprendente le Azioni riportate nella “Tabella 2”;
– per “Data di Emissione” si intende il 30 gennaio 2007;
– per “Date di Osservazione” si intendono le date indicate nella "Tabella 1" di seguito riportata, ciascuna soggetta alle “Disposizioni relative
alla Data di Osservazione” riportate al successivo
comma 3;
– per “Periodo Barriera” si
intende ogni periodo che va dal 28 febbraio incluso di un anno al 20 gennaio incluso dell’anno successivo a partire dal 3° anno;
corrisponde all’intero anno di riferimento in cui cadono le 12 “Date di Osservazione”;
– per “Livello Barriera” si intende il 70% dello Strike Price;
– per “Livello Floor” si intende il 65% dello Strike Price;
– per "Borsa" si intende in relazione a ciascuna Azione la Borsa Valori riportata nella "Tabella 2";
– per "Borsa Affine" si intende ogni borsa riportata nella "Tabella 2" sulla quale sono trattati contratti futures o contratti di opzione relativi a ciascuna Azione.
Tabella 1
La seguente tabella riporta, per ogni “Periodo Barriera”, le relative 12 date di osservazione.
1° Periodo Barriera | 2° Periodo Barriera | 3° Periodo Barriera | 4° Periodo Barriera | 5° Periodo Barriera | 6° Periodo Barriera |
2 marzo 2009 | 1 marzo 2010 | 28 febbraio 2011 | 28 febbraio 2012 | 28 febbraio 2013 | 28 febbraio 2014 |
30 marzo 2009 | 30 marzo 2010 | 30 marzo 2011 | 30 marzo 2012 | 1 aprile 2013 | 31 marzo 2014 |
30 aprile 2009 | 30 aprile 2010 | 2 maggio 2011 | 30 aprile 2012 | 30 aprile 2013 | 30 aprile 2014 |
1 giugno 2009 | 31 maggio 2010 | 30 maggio 2011 | 30 maggio 2012 | 30 maggio 2013 | 30 maggio 2014 |
30 giugno 2009 | 30 giugno 2010 | 30 giugno 2011 | 2 giugno 2012 | 1 giugno 2013 | 30 giugno 2014 |
30 luglio 2009 | 30 luglio 2010 | 1 agosto 2011 | 30 giugno 2012 | 30 giugno 2013 | 30 luglio 2014 |
31 agosto 2009 | 30 agosto 2010 | 30 agosto 2011 | 30 agosto 2012 | 30 agosto 2013 | 1 settembre 2014 |
30 settembre 2009 | 30 settembre 2010 | 30 settembre 2011 | 1 ottobre 2012 | 30 settembre 2013 | 30 settembre 2014 |
30 ottobre 2009 | 1 novembre 2010 | 31 ottobre 2011 | 30 ottobre 2012 | 30 ottobre 2013 | 30 ottobre 2014 |
30 novembre 2009 | 30 novembre 2010 | 30 novembre 2011 | 30 novembre 2012 | 2 dicembre 2013 | 1 dicembre 2014 |
30 dicembre 2009 | 30 dicembre 2010 | 30 dicembre 2011 | 31 dicembre 2012 | 30 dicembre 2013 | 30 dicembre 2014 |
20 gennaio 2010 | 19 gennaio 2011 | 18 gennaio 2012 | 18 gennaio 2013 | 20 gennaio 2014 | 20 gennaio 2015 |
N.B. Per ogni “Periodo Barriera”, la dodicesima “Data di Osservazione” è fissata 8 giorni lavorativi prima della relativa ricorrenza annuale in cui viene pagata l’eventuale prestazione aggiuntiva condizionale.
2. Disposizioni relative alla Valorizzazione
- per “Xxxxxx Xxxxxxxxxx di Borsa” si intende qualsiasi “Xxxxxx Xxxxxxxxx di
Contrattazione” in cui
ciascuna Borsa e ciascuna Borsa Affine è aperta alla negoziazione durante le
proprie regolari sessioni di contrattazione, nonostante una tale Borsa o Xxxxx
Affine chiuda prima del
proprio “Tempo Stabilito di Chiusura”;
- per “Tempo Stabilito di Chiusura” si intende, con
riferimento ad una Borsa o Borsa Affine e ad un Giorno Stabilito di Contrattazione, qualsiasi momento di
chiusura giornaliera stabilito per tale Borsa o Borsa
Affine, senza considerare le contrattazioni after hours o qualunque altra
contrattazione al di fuori
delle ore di regolare sessione di contrattazione;
- per “Xxxxxx Xxxxxxxxx di
Contrattazione” si intende qualsiasi giorno in cui è
stabilito che ciascuna Borsa e ciascuna Borsa Affine è
aperta alla contrattazione;
- per “Tempo di
Valorizzazione” si intende, in relazione a ciascuna
Azione contenuta nel
Basket, il momento in cui il prezzo ufficiale di chiusura per Xxxxxx è pubblicato e
annunciato dalla Borsa;
3. Disposizioni relative alla Data di Osservazione
Se qualsiasi Data di
Osservazione è un “Giorno Disrupted” allora la Data di Osservazione per ciascuna Azione non colpita dal
verificarsi del Giorno Disrupted sarà la "Data
Stabilita di Osservazione", e la Data di Osservazione per ciascuna Azione colpita dal verificarsi del Giorno
Disrupted sarà il primo Giorno Stabilito di
Contrattazione successivo che non è un Giorno Disrupted
per quella Xxxxxx, salvo che
ciascuno dei 5 Giorni Stabiliti di Contrattazione
immediatamente seguenti la Data Stabilita di Osservazione sia un Giorno Disrupted per quella Azione. In tale caso, (i) quel quinto Giorno Stabilito di Contrattazione sarà
considerato la Data di
Osservazione per l'Azione di riferimento, nonostante tale giorno sia un Giorno
Disrupted, e (ii) l’Agente di Xxxxxxx formulerà la sua
stima in buona fede del valore di quella Azione al Tempo di Valorizzazione in quel quinto Giorno Stabilito di
Contrattazione.
- Per “Data Stabilita di Osservazione” si intende
qualsiasi data originaria che, se non per il verificarsi di
un evento determinante un Giorno Disrupted, sarebbe stata una Data di
Osservazione;
- per “Giorno Disrupted” si intende qualsiasi Xxxxxx Xxxxxxxxx di Contrattazione
in cui qualsiasi Borsa o
Borsa Affine non è aperta
alla negoziazione durante la propria regolare sessione di contrattazione o in cui si è verificato un “Evento di
Turbativa del Mercato”.
4. Turbativa del Mercato
– Per “Evento di Turbativa del Mercato” si intende il
verificarsi o l’esistenza di (i) una “Turbativa della
Contrattazione”, (ii) una “Turbativa della Borsa”, se nell'uno o nell’altro caso l’Agente di Calcolo
determina che sia materiale, in qualsiasi momento
durante l'ora che precede il relativo Tempo di
Valorizzazione o (iii) una “Chiusura Anticipata”.
– Per “Turbativa della
Contrattazione” si intende qualsiasi sospensione o
limitazione imposta sulla
contrattazione dalla relativa Borsa o Borsa Affine o da
altro e se dovuta a
movimenti nel prezzo che eccedono i limiti permessi dalla relativa Borsa o Borsa
Affine o da altro, (i) relativa all’Azione sulla Borsa, o (ii) per i contratti di opzione o i contratti futures relativi
all’Azione su qualsiasi Borsa Affine di riferimento;
– per “Turbativa della Borsa” si intende qualsiasi evento
(tranne che una Chiusura Anticipata) che turba o
compromette (come
determinato dall’Agente di Xxxxxxx) la facoltà dei
Tabella 2
Società emittente/ Azione | Codice Reuters | Nazione di riferimento | Borsa di Riferimento | Borsa affine |
ASTELLAS PHARMA INC | 4503.T | Giappone | Tokyo Stock Exchange | Osaka Securities Exchange |
ASTRAZENECA PLC | AZN.L | Gran Bretagna | London Stock Exchange plc | London International Financial Futures and Options Exchange (“LIFFE”) |
NIPPON STEEL CORPORATION | 5401.T | Giappone | Tokyo Stock Exchange | Osaka Securities Exchange |
MITSUBISHI TOKYO FINANCIAL | 8306.T | Giappone | Tokyo Stock Exchange | Osaka Securities Exchange |
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | 8316.T | Giappone | Tokyo Stock Exchange | Osaka Securities Exchange |
FREEPORT-MCMORAN COPPER-B | FCX.N | USA | New York Stock Exchange | Chicago Board Options Exchange |
AKZO NOBEL | XXXX.XX | Olanda | Euronext Amsterdam Stock Market | Euronext Amsterdam Derivatives Market |
CREDIT AGRICOLE SA | XXXX.XX | Francia | Euronext Paris SA | Marche des Options Negociables de Paris (“MONEP”) |
UNICREDITO ITALIANO SPA | CRDI.MI | Italia | Borsa Italiana | Italian Derivatives Market (“IDEM”) |
DEVON ENERGY CORPORATION | DVN.N | USA | New York Stock Exchange | Chicago Board Options Exchange |
FANNIE MAE | FNM.N | USA | New York Stock Exchange | Chicago Board Options Exchange |
RIO TINTO PLC | RIO.L | Gran Bretagna | London Stock Exchange plc | London International Financial Futures and Options Exchange (“LIFFE”) |
OAO GAZPROM-SPON ADR REG S | GAZPq.L | Gran Bretagna | London Stock Exchange plc | London International Financial Futures and Options Exchange (“LIFFE”) |
HALLIBURTON CO | HAL.N | USA | New York Stock Exchange | Chicago Board Options Exchange |
HBOS PLC | HBOS.L | Gran Bretagna | London Stock Exchange plc | London International Financial Futures and Options Exchange (“LIFFE”) |
NEWMONT MINING CORP | NEM.N | USA | New York Stock Exchange | Chicago Board Options Exchange |
NORSK HYDRO ASA | NHY.OL | Norvegia | Oslo Stock Exchange | Oslo Stock Exchange |
SCHLUMBERGER LTD | SLB.N | USA | New York Stock Exchange | Chicago Board Options Exchange |
CONOCOPHILLIPS | COP.N | USA | New York Stock Exchange | Chicago Board Options Exchange |
XXXXX FARGO & COMPANY | WFC.N | USA | New York Stock Exchange | Chicago Board Options Exchange |
soggetti operanti sul
mercato in generale di (i) effettuare transazioni o
ottenere valori di mercato per le Azioni sulla Borsa, o
(ii) effettuare transazioni in contratti di opzione o
contratti futures relativi
all’Azione su qualsiasi Borsa Affine di riferimento;
– per “Chiusura Anticipata” si intende in qualsiasi Giorno Lavorativo di Borsa la chiusura della Borsa o Borsa Affine prima del proprio Tempo Stabilito di Chiusura salvo che tale
tempo anticipato di chiusura sia annunciato da tale Borsa o Borsa Affine almeno un’ora prima del precedente tra (i) il momento effettivo di chiusura per la regolare sessione di contrattazione su tale Borsa o Borsa Affine in tale Xxxxxx Xxxxxxxxxx di Borsa e (ii) il termine ultimo di trasmissione di ordini da inserire nel
sistema della Borsa o Borsa Affine per l’esecuzione al Tempo di Valorizzazione in tale Giorno Lavorativo di Borsa.
Articolo 3
Rappresentazioni varie in relazione alla liquidazione periodica delle prestazioni aggiuntive condizionali
1. Aggiustamenti
A seguito della dichiarazione della Società Emittente dei termini di qualsiasi "Evento di Potenziale Aggiustamento", l’Agente di Calcolo determinerà se tale Evento di Potenziale Aggiustamento ha un effetto di diluizione o di concentrazione sul valore teorico delle Azioni di riferimento e, se così, (i) calcolerà gli aggiustamenti corrispondenti, da compiere su
qualsiasi termine del Derivato nel modo in cui l’Agente di Calcolo ritenga appropriato per tenere conto di quell’effetto di diluizione o di concentrazione (posto che nessun aggiustamento sarà calcolato per considerare unicamente cambiamenti della volatilità, del dividendo atteso, del tasso di prestito titoli o della liquidità) e
(ii) determinerà la data effettiva dell’aggiustamento. L’Agente di Calcolo può (ma non deve) determinare i necessari aggiustamenti con riferimento all’aggiustamento relativo a tale Evento di Potenziale Xxxxxxxxxxxxx compiuto da una Borsa Affine su contratti di opzione relativi alle Azioni trattati su tale Borsa Affine.
Per “Evento di Potenziale Aggiustamento” si intende qualsiasi dei seguenti:
(i) una suddivisione, un consolidamento o riclassificazione delle Azioni di riferimento (salvo se derivante da un Evento di Fusione), o una distribuzione di azioni a titolo gratuito o dividendo per qualsiasi di tali Azioni agli esistenti azionisti tramite un bonus, capitalizzazione o emissione similare;
(ii) una distribuzione, emissione o dividendo agli esistenti detentori delle Azioni di riferimento di (a) tali Azioni oppure (b) altro capitale sociale o securities che diano il diritto al pagamento di dividendi e/o di proventi della
liquidazione della Società Emittente in maniera uguale o proporzionale rispetto ai pagamenti ai detentori di tali Azioni o (c) titoli azionari o altri valori di un altro emittente acquisiti o posseduti (direttamente o indirettamente) dalla Società Emittente come risultato di una operazione di spin-off o di altra operazione simile, o (d) qualsiasi altro tipo di valore, diritto o warrant o altri attivi, in qualsiasi caso di pagamento (in contanti o in altro modo) ad un prezzo inferiore di quello prevalente sul mercato così come determinato dall’Agente di Calcolo;
(iii) un Dividendo Straordinario;
(iv) una richiesta da parte della Società Emittente rispetto alle Azioni di riferimento non pagate completamente;
(v) un riacquisto di Azioni di riferimento da parte della Società Emittente o qualsiasi delle sue controllate sia utilizzando profitti sia capitale e qualora il controvalore per tali acquisti sia sotto forma di contanti, attivi o altro;
(vi) qualsiasi altro evento che potrebbe avere un effetto di diluizione o di concentrazione sul valore teorico delle Azioni di riferimento.
2. Eventi Straordinari
Per “Evento Straordinario” si
intende un “Evento di Fusione”, una “Offerta di Acquisto”, una “Nazionalizzazione”, una “Insolvenza” o un “Delisting”, a seconda del caso.
- Per “Evento di Fusione” si intende, in relazione a qualsiasi Azione di riferimento, qualsiasi (i) riclassificazione o variazione di tale Azione che determini il trasferimento o l’impegno irrevocabile al trasferimento di tutte le Azioni disponibili in circolazione ad un altro ente o soggetto, (ii) consolidamento, fusione per unione, fusione per incorporazione o scambio vincolante di azioni della Società Emittente in o con un altro ente o soggetto (fatti salvi i casi di consolidamento, fusione per unione, fusione per incorporazione o scambio vincolante di azioni in cui tale Società Emittente si mantenga come entità che prosegue l’attività e non comporti riclassificazione o variazione di tutte tali Azioni in circolazione), (iii) offerta di acquisto, offerta di scambio, richiesta, proposta o altro evento da parte di qualsiasi ente o soggetto al fine di acquistare o altrimenti ottenere il 100% delle Azioni in circolazione della Società Emittente che determini il trasferimento o l’impegno irrevocabile al trasferimento di tutte tali Azioni (fatte salve le Azioni possedute o controllate dall’offerente), oppure (iv) consolidamento, fusione per unione, fusione per incorporazione o scambio
vincolante di azioni della Società Emittente in o con un altro ente nel caso in cui la Società Emittente si mantenga come entità che prosegue l’attività e non comporti riclassificazione o variazione di tutte tali Azioni in circolazione ma comporti che i detentori delle Azioni in circolazione (fatte salve le Azioni possedute o controllate dall’offerente) immediatamente prima di tale evento posseggano subito dopo tale evento (una “Fusione Inversa”) collettivamente meno del 50% delle Azioni in circolazione (assumendo che tutti i titoli sono convertiti o scambiati con Azioni), in ciascun caso in cui la “Data di Fusione” coincida o sia precedente la Data di Osservazione finale;
- per “Offerta di Acquisto” si
intende una offerta di acquisto, offerta di scambio, richiesta, proposta o altro evento da parte di qualsiasi ente o soggetto da cui risulti per tale ente o soggetto l'acquisto o altrimenti l'ottenimento, mediante conversione o altre modalità, di più del 10% e meno del 100% delle azioni con diritto di voto in circolazione della Società Emittente, come determinato dall’Agente di Calcolo, basato su disposizioni di agenzie governative o a regolamentazione autonoma o su altra tale informazione che l’Agente di Calcolo ritenga rilevante;
- per “Nazionalizzazione” si
intende che tutte le Azioni oppure tutti o praticamente tutti gli attivi di una Società Emittente vengono nazionalizzati, espropriati o in altro modo trasferiti ad un’agenzia governativa, autorità, ente statale o ente semipubblico;
- Per “Insolvenza” si intende che a causa di liquidazione volontaria o involontaria, bancarotta, insolvenza, dissoluzione o scioglimento o ogni altro procedimento analogo riguardante una Società Emittente, (A) tutte le Azioni di tale Società di Riferimento devono essere trasferite ad un fiduciario, liquidatore o altro funzionario simile oppure (B) viene legalmente vietato ai detentori delle Azioni di quella Società Emittente il trasferimento delle stesse;
- per “Delisting”si intende che la Borsa annuncia che in conformità alle regole di tale Borsa, le Azioni cessano (o cesseranno) di essere incluse nel listino, commercializzate o pubblicamente quotate nella Borsa per qualsiasi motivo (fatto salvo un Evento di Fusione o un’Offerta di Acquisto) e non sono immediatamente riammesse al listino, alla contrattazione o alla quotazione in una borsa o sistema di quotazione dello stesso paese della Borsa (o, in qualsiasi stato membro dell’Unione Europea, nel caso le Azioni sono state quotate in una borsa o sistema di
quotazione dell’Unione Europea). Per evitare qualsiasi dubbio, vi sarà un Delisting se
(a) la Borsa è negli Stati Uniti e le Azioni non sono immediatamente riammesse al listino, alla contrattazione o alla quotazione in qualsiasi tra il New York Stock Exchange, l’American Stock Exchange o il NASDAQ (o i loro relativi successori); e (b) la Borsa è nell’Unione Europea e le Azioni non sono immediatamente riammesse al listino, alla contrattazione o alla quotazione in qualsiasi delle borse o sistemi di quotazione di Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxx Xxxxx;
- per "Data di Fusione" si
intende la data di chiusura di un Evento di Fusione o, ove una data di chiusura non può essere determinata in base alla legge locale applicabile a tale Evento di Fusione, un'altra data come determinato dall'Agente di Calcolo;
- per "Data di Offerta di Acquisto" si intende, in relazione ad una Offerta di Acquisto, la data in cui le azioni nell'ammontare della
percentuale limite applicabile sono effettivamente acquistate o altrimenti ottenute (come determinato dall'Agente di Calcolo);
- per "Azione-per-Azione" si
intende, in relazione ad un Evento di Fusione o ad una
Offerta di Acquisto, che il corrispettivo per le Azioni di riferimento consiste (o, a scelta del detentore di tali Azioni, potrà consistere) esclusivamente in "Nuove Azioni";
- per "Azione-per-Altro" si intende, in relazione ad un Evento di Fusione o ad una Offerta di Acquisto, che il corrispettivo per le Azioni di riferimento è costituito esclusivamente da un "Altro Corrispettivo";
- per "Azione-per-Combinato" si intende, in relazione ad un Evento di Fusione o ad una Offerta di Acquisto, che il corrispettivo per le Azioni di riferimento è costituito da un "Corrispettivo Combinato";
- per "Altro Corrispettivo" si intende denaro in contanti e/o titoli (che non siano Nuove Azioni) o attivi (sia dell'offerente che di terzi);
- per "Corrispettivo Combinato" si intende Nuove Azioni in combinazione con Altro Corrispettivo;
- per "Nuove Azioni" si intende
(A) se la Borsa menzionata è situata negli Stati Uniti, azioni ordinarie, sia per l'ente o soggetto (che non sia la Società Emittente) coinvolto nell'Evento di Fusione sia per chi formula l'Offerta di Acquisto sia per un terzo, che sono, o che a seconda della Data di Fusione sono destinate, (i) ad essere pubblicamente quotate, commercializzate o incluse nel listino di qualsiasi tra il New
York Stock Exchange, l’American Stock Exchange o il NASDAQ (o i loro relativi successori) e (ii) a non essere sottoposte a qualsiasi controllo dei cambi, a restrizioni di contrattazione o altre limitazioni; e (B) se la Borsa menzionata è situata nell'Unione Europea, azioni ordinarie, sia per l'ente o soggetto (che non sia la Società Emittente) coinvolto nell'Evento di Fusione sia per chi formula l'Offerta di Acquisto sia per un terzo, che sono, o che a seconda della Data di Fusione sono destinate, (i) ad essere quotate in Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera o Regno Unito e (ii) a non essere sottoposte a qualsiasi controllo dei cambi, a restrizioni di contrattazione o altre limitazioni;
- per "Azione Sostitutiva" si intende, secondo quanto determinato dall'Agente di Calcolo a sua esclusiva discrezione, la azione con la più alta capitalizzazione a flottante libero nello stesso "Settore Industriale" e nella stessa "Regione" dell' "Azione Disrupted" alla Data di Fusione o alla Data di Offerta di Acquisto o alla pertinente data effettiva, a seconda del caso, tale flottante libero e capitalizzazione come annunciati dal Xxxxxx Xxxxxxx Capital Index (MSCI);
- per "Prezzo Spot" si intende:
(i) in relazione ad una Azione che sia una "Azione Disrupted", l'ultimo prezzo ufficiale di chiusura di tale Azione alla rispettiva Borsa (definito da o per conto dell'Agente di Calcolo) immediatamente prima dell'Offerta di Acquisto Azione-per-Azione, dell'Offerta di Acquisto Azione-per-Combinato, dell'Offerta di Acquisto Azione-per-Altro, dell’Evento di Fusione Azione-per-Azione, dell’Evento di Fusione Azione- per-Combinato, dell’Evento di Fusione Azione-per-Altro, della Nazionalizzazione, dell'Insolvenza o del Delisting, e (ii) in relazione ad una Azione che sia un’Azione Sostitutiva o una Nuova Azione, l'ultimo prezzo ufficiale di chiusura di tale Azione alla rispettiva Borsa (definito da o per conto dell’Agente di Calcolo) il giorno successivo la data effettiva dell'Offerta di Acquisto Azione-per-Azione, dell'Offerta di Acquisto Azione-per-Combinato, dell'Offerta di Acquisto Azione-per-Altro, dell’Evento di Fusione Azione-per-Azione, dell’Evento di Fusione Azione- per-Combinato, dell’Evento di Fusione Azione-per-Altro, della Nazionalizzazione, dell'Insolvenza o del Delisting;
- per "Settore Industriale" si
intende, in relazione ad una Azione, il settore industriale di appartenenza allocato da MSCI e, con riferimento ad
una Azione Sostitutiva, il settore industriale allocato a tale Azione Sostitutiva da MSCI;
- per "Regione" si intende in relazione ad una Azione, la regione (USA, Asia o Europa) in cui è costituita la Società Emittente ed in relazione ad una Azione Sostitutiva, la regione (Usa, Asia o Europa) in cui l'emittente di tale Azione Sostitutiva è costituito.
(A) Se si verifica una Offerta di Acquisto Azione-per-Azione, una Offerta di Acquisto Azione- per-Combinato, un Evento di Fusione Azione-per-Azione o un Evento di Fusione Azione-per- Combinato per una Azione (tale Azione sia una Azione Disrupted) e l'emittente delle Nuove Azioni non è già una Società Emittente, allora, in coincidenza o successivamente alla Data di Fusione o Data di Offerta di Acquisto, l'Agente di Calcolo adeguerà il Basket di Azioni per includere il rispettivo valore delle Nuove Azioni a cui il detentore dell'Azione immediatamente prima del verificarsi dell'Evento di Fusione o dell'Offerta di Acquisto avrebbe avuto diritto in seguito al compimento dell'Evento di Fusione o dell'Offerta di Acquisto. Di conseguenza:
(i) la Nuova Azione e il relativo emittente saranno considerati rispettivamente una Azione ed una Società Emittente;
(ii) l'Agente di Calcolo adeguerà il Prezzo Iniziale di
tali Nuove Azioni in modo che il rapporto tra il Prezzo Spot di tale Nuova Azione e il Prezzo Iniziale della Nuova Azione sia uguale al rapporto tra il Prezzo Spot dell'Azione Disrupted e il Prezzo Iniziale dell'Azione Disrupted immediatamente prima del verificarsi dell'Evento di Fusione o dell'Offerta di Acquisto, e se necessario, l'Agente di Calcolo adeguerà qualsiasi altro termine di conseguenza.
(B) Se una Offerta di Acquisto Azione-per-Altro, un Evento di Fusione Azione-per-Altro, o una Offerta di Acquisto Azione-per- Azione, una Offerta di Acquisto Azione-per-Combinato, un Evento di Fusione Azione-per- Azione o un Evento di Fusione Azione-per-Combinato dove l'emittente delle Nuove Azioni è una Società Emittente, si verifica per una Azione (tale Azione sia una Azione Disrupted), allora, in coincidenza o successivamente alla Data di Fusione o Data di Offerta di Acquisto, l'Agente di Calcolo adeguerà il Basket di Azioni sostituendo l'Azione Disrupted del Basket con una Azione Sostitutiva in seguito al compimento dell'Evento di Fusione o dell'Offerta di Acquisto. Di conseguenza:
(i) la Azione Sostitutiva e il relativo emittente saranno considerati rispettivamente una Azione ed una Società Emittente;
(ii) l'Agente di Calcolo adeguerà il Prezzo Iniziale di tale Azione Sostitutiva in modo che il rapporto tra il Prezzo Spot di tale Azione Sostitutiva e il Prezzo Iniziale della Azione Sostitutiva sia uguale al rapporto tra il Prezzo Spot dell'Azione Disrupted e il Prezzo Iniziale dell'Azione Disrupted immediatamente prima del verificarsi dell'Evento di Fusione o dell'Offerta di Acquisto, e se necessario, l'Agente di Calcolo adeguerà qualsiasi altro termine di conseguenza.
(C) Se si verifica una Nazionalizzazione, Insolvenza o Delisting per una Azione (tale Azione sia una Azione Disrupted), l'Agente di Calcolo provvederà a sostituire l'Azione Disrupted del Basket con una Azione Sostitutiva all'effettiva data di tale evento. Di conseguenza:
(i) la Azione Sostitutiva e il relativo emittente saranno considerati rispettivamente una Azione ed una Società Emittente;
(ii) l'Agente di Calcolo adeguerà il Prezzo Iniziale di tale Azione Sostitutiva in modo che il rapporto tra il Prezzo Spot di tale Azione Sostitutiva e il Prezzo Iniziale della Azione Sostitutiva sia uguale al rapporto tra il Prezzo Spot dell'Azione Disrupted e il Prezzo Iniziale dell'Azione
Disrupted immediatamente prima del verificarsi di tale evento, e se necessario, l'Agente di Calcolo adeguerà qualsiasi altro termine di conseguenza.
Il Prezzo Iniziale della Azione Sostitutiva sarà calcolato applicando la seguente formula:
Prezzo Iniziale della Azione Sostitutiva = Prezzo Spot AS x Rapporto
Prezzo Spot AS = Prezzo Spot dell'Azione Sostitutiva = l'ultimo prezzo ufficiale di chiusura di tale Azione alla rispettiva Borsa (definito da o per conto dell'Agente di Calcolo) nel giorno successivo la data effettiva dell'Offerta di Acquisto Azione-per-Azione, dell'Offerta di Acquisto Azione- per-Combinato, dell'Offerta di Acquisto Azione-per-Altro, dell’Evento di Fusione Azione- per-Azione, dell’Evento di Fusione Azione-per-Combinato, dell’Evento di Fusione Azione- per-Altro, della Nazionalizzazione, dell'Insolvenza o del Delisting.
Rapporto = Prezzo Iniziale dell'Azione Disrupted / Prezzo Spot AD
Prezzo Spot AD = Prezzo Spot dell'Azione Disrupted = l'ultimo prezzo ufficiale di chiusura per tale Azione alla relativa Borsa (definito da o per conto dell'Agente di Calcolo) subito prima dell'Offerta di Acquisto
Azione-per-Azione, dell'Offerta di Acquisto Azione-per- Combinato, dell'Offerta di Acquisto Azione-per-Altro, dell’Evento di Fusione Azione- per-Azione, dell’Evento di Fusione Azione-per-Combinato, dell’Evento di Fusione Azione- per-Altro, della Nazionalizzazione, dell'Insolvenza o del Delisting.
Articolo 4 Esclusioni
1. Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato. É escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:
• dolo del Contraente e del Beneficiario;
• partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;.
• partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
• incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aereomobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
• suicidio, se avviene nei primi due anni dall’entrata in vigore dell’assicurazione;
• decesso causato da sindrome di immunodeficienza acquisita
(AIDS) o altra patologia ad essa collegata.
2. In questi casi la Società riconosce la prestazione prevista in caso di vita dell’Assicurato.
Articolo 5
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
1. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
2. L’inesatta dichiarazione dell’età dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all’età reale, delle somme dovute.
Articolo 6 Premio
1. Le prestazioni assicurate di cui all’Art. 1 sono assicurate a condizione che il Contraente abbia regolarmente corrisposto il premio unico pattuito.
2. Il premio unico è dovuto per intero ed in via anticipata alla data di decorrenza del contratto. Un versamento di somme parziali non costituisce pagamento di premio.
3. Ogni versamento deve essere effettuato presso la sede della Società. È data comunque facoltà al Contraente di effettuare il versamento a mezzo rimessa bancaria diretta.
Parte II – Conclusione del contratto e diritto di recesso
Articolo 7
Conclusione del Contratto ed entrata in vigore dell'Assicurazione
1. Il contratto si intende concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società comunicazione scritta attestante il proprio assenso. A decorrere da tale momento la proposta e la comunicazione di accettazione costituiranno ad ogni effetto il documento di polizza.
2. L’assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio unico, dalle ore 24 del giorno di conclusione del contratto o dalla data di decorrenza dell’assicurazione, se successiva.
Articolo 8 Diritto di recesso
1. Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla conclusione, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata a: Zurich Life Insurance Xxxxxx X.x.X. - Xxxx Xxxxxxxxxx - X.xx Xxxxx Xxxx, 0 – 00000 Xxxxxx.
2. Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.
3. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso
la Società, dietro consegna dell’originale della polizza e delle eventuali appendici di variazione contrattuale, provvede a rimborsare al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto.
Parte III – Regolamentazione nel corso del contratto
Articolo 9 Riscatto
1. Nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx un anno dalla
data di decorrenza del contratto, il Contraente può richiedere, a mezzo dichiarazione scritta, alla Società, la corresponsione del valore di riscatto, determinando conseguentemente la risoluzione del contratto con effetto dalla data della dichiarazione stessa.
2. Il valore di riscatto è pari ad una percentuale del valore di mercato delle Obbligazioni maggiorato del valore di mercato del Derivato, pari al 97% qualora venga richiesto nel secondo o nel terzo anno di durata contrattuale ed al 100% qualora venga richiesto successivamente.
3. Ai fini di quanto previsto al precedente comma, il valore di mercato delle Obbligazioni e del Derivato è quello relativo al primo Giorno Lavorativo della settimana successiva al quinto Giorno Lavorativo immediatamente successivo alla data in cui la Società ha ricevuto la richiesta del riscatto.
4. Esclusivamente ai fini di quanto
previsto al precedente comma per “Giorno Lavorativo” si intende ogni giorno non festivo (diverso da Sabato ovvero Domenica) in Italia.
5. Il valore di mercato delle Obbligazioni maggiorato del valore di mercato del Derivato, espresso per 100 Euro di Capitale nominale, verrà pubblicato sulla pagina Reuters DMGWA21 e su di un quotidiano a diffusione nazionale.
Articolo 10 Prestiti
1. A fronte del presente contratto non possono essere concessi prestiti dalla Società.
Articolo 11
Cessione, pegno e vincolo
1. Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.
2. Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull’originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o di vincolo, le operazioni di recesso e di riscatto richiedono l’assenso scritto del creditore o del vincolatario.
Articolo 12 Opzioni
1. Su richiesta del Contraente, da effettuarsi al più tardi sessanta giorni prima della scadenza del contratto, in caso di vita dell’Assicurato a tale data, l’ammontare maturato potrà essere convertito in una delle seguenti prestazioni di opzione:
a) in un capitale rivalutabile, liquidabile ad un termine differito prefissato a scelta del Contraente;
oppure
b) in una rendita annua vitalizia rivalutabile, pagabile vita natural durante dell’Assicurato;
oppure
c) in una rendita annua vitalizia rivalutabile di minore importo pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni;
oppure
d) in una rendita annua vitalizia rivalutabile, di minore importo, reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvivente designato.
2. La Società si impegna a fornire per iscritto al Contraente al più tardi al sessantesimo giorno che precede la prima data utile per l’esercizio delle opzioni una descrizione sintetica contenente: tutte le opzioni esercitabili, i relativi costi, le condizioni economiche che regolamentano tali prestazioni di opzione e l’impegno della Società a trasmettere, prima dell’esercizio dell’opzione, la Scheda sintetica, la Nota informativa e le condizioni di polizza relative alle coperture assicurative per le quali il Contraente abbia manifestato il proprio interesse.
Parte IV - Beneficiari e pagamenti della Società
Articolo 13 Beneficiari
1. Beneficiario in caso di vita è il
Contraente.
2. Il Contraente designa i Beneficiari in caso di morte e può in qualsiasi momento revocare e modificare tale designazione.
3. La designazione dei Beneficiari in caso di morte non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
a) dopo che il Contraente ed i Beneficiari in caso di morte abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio;
b) dopo la morte del Contraente;
c) dopo che, verificatosi l’evento previsto, i Beneficiari in caso di morte abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.
4. In tali casi le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari in caso di morte.
5. La designazione dei Beneficiari in caso di morte e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o contenute in un valido testamento.
Articolo 14
Pagamenti della Società
1. Per tutti i pagamenti della Società debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i seguenti documenti:
• originale della polizza e delle eventuali appendici di
variazione contrattuale;
• copia di documenti di riconoscimento validi riportanti i dati anagrafici degli aventi diritto;
• certificato di nascita dell’Assicurato o copia di un documento di riconoscimento valido riportante i dati anagrafici dell’Assicurato, che può essere consegnata sin dal momento della stipulazione del contratto;
• nel caso di richiesta di riscatto, compilazione e sottoscrizione dell’apposito modulo disponibile presso la rete distributiva della Società o richiedibile direttamente alla Società stessa.
2. Per i pagamenti conseguenti al decesso dell’Assicurato devono essere consegnati, in aggiunta a quanto indicato nel precedente comma, i seguenti documenti:
• il certificato di morte;
• una relazione del medico curante sulle cause del decesso o copia della cartella clinica se il decesso è avvenuto presso una struttura ospedaliera e l’ulteriore documentazione di carattere sanitario, amministrativo o giudiziario necessaria per verificare l’esattezza e la completezza delle dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato relative alle circostanze che hanno influito sulla valutazione del rischio;
• atto di notorietà redatto davanti a un Pretore od un Notaio dal quale risulti chi sono gli eredi dell’Assicurato e se lo stesso ha lasciato
testamento (la Società si riserva la facoltà di accettare in luogo di tale atto, su richiesta degli aventi diritto, una sua dichiarazione sostitutiva redatta davanti ad un Segretario Comunale);
• copia del verbale di deposito e pubblicazione del testamento, qualora esistente, redatto da un Notaio ed indicante che il testamento è l’ultimo che si xxxxxxx, è valido e non è stato impugnato da alcuno.
3. Il pagamento delle rate della rendita vitalizia eventualmente prescelta in sostituzione del capitale maturato è comunque subordinato all’esistenza in vita dell’Assicurato da comprovare almeno una volta all’anno tramite la consegna di un valido documento attestante l’esistenza in vita. In alternativa tale condizione può essere comprovata attraverso un valido documento di riconoscimento esibito personalmente presso gli uffici della Società o presso la sua rete distributiva.
4. La Società mette a disposizione degli aventi diritto gli importi dovuti entro il termine di 30 giorni dalla consegna alla Società stessa o alla sua rete distributiva della documentazione completa. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi di mora a favore degli aventi diritto, a partire dal termine stesso. L’importo, qualora sia dovuto a fronte di scadenza del contratto o della rata di rendita in erogazione, viene messo a disposizione nei tempi tecnici richiesti e comunque non oltre 20 giorni
dalla data di scadenza del contratto o della rata di rendita oppure, se posteriore, dalla data di ricevimento della documentazione. Decorso tale termine la Società riconosce gli interessi moratori, a partire dalla data di scadenza del contratto o della rata di rendita oppure, se posteriore, dalla data di ricevimento della documentazione.
5. Tutti i pagamenti a favore di minori devono essere preceduti dalla consegna alla Società del Decreto del Giudice tutelare indicante la persona autorizzata a riscuotere le somme spettanti ai minori stessi ed a rilasciare quietanza liberatoria, esonerando la Società da qualsiasi obbligo e responsabilità in ordine al reimpiego delle somme.
6. Ogni pagamento si considera effettuato presso la Sede della Società. E’ data comunque facoltà all’avente diritto di richiedere il pagamento a valere su un conto corrente bancario a lui intestato.
7. Ad esclusione del caso in cui la Società abbia ricevuto comunicazione dell’avvenuto decesso dell’Assicurato, il pagamento delle prestazioni aggiuntive liquidabili al 30 gennaio 2008 e al 30 gennaio 2009 e delle eventuali prestazioni aggiuntive condizionali liquidabili alle Ricorrenze, con esclusione della prestazione aggiuntiva condizionale eventualmente liquidabile a scadenza, in deroga a quanto indicato nei precedenti
comma 1 e 6, verrà effettuato senza la preventiva consegna da parte del Contraente di alcuna documentazione, tramite rimessa bancaria diretta sul conto corrente bancario indicato nella proposta di assicurazione. È data comunque facoltà al Contraente di indicare un diverso conto corrente bancario su cui accreditare dette prestazioni, a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Società da trasmettersi entro tre mesi dalla data di liquidazione, alla quale detta comunicazione deve avere effetto.
8. Ogni pagamento viene effettuato contro rilascio, da parte degli aventi diritto, di regolare quietanza, ad eccezione di quelli disposti su conti correnti bancari, per i quali fa fede la quietanza fornita dall’istituto bancario stesso.
Parte V – Legge applicabile e fiscalità
Articolo 15
Foro competente
Foro competente è il luogo di residenza del Contraente.
Articolo 16
Rinvio alle norme di legge L’assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal contratto, valgono le norme di legge.
Articolo 17 Imposte
Le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.
glossario
Agente di calcolo
Società che, in qualità di soggetto incaricato per il mercato secondario, determina periodicamente il valore delle Obbligazioni e del Derivato.
Anno assicurativo
Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.
Appendice
Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società ed il Contraente.
Assicurato
Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto.
Beneficiario
Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.
Borsa
La borsa valori o “piazza” finanziaria dove viene quotato l’indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni del contratto.
Capitale in caso di decesso (termine fisso)
In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al Beneficiario alla scadenza del contratto.
Capitale nominale
L'importo la cui restituzione è prevista alla scadenza, pari al premio versato. Rappresenta l'importo del premio che viene preso a riferimento per calcolare determinate prestazioni.
Caricamento implicito
Costo derivante dal maggior prezzo pagato dal Contraente per l'acquisto degli strumenti finanziari sottostanti il contratto rispetto al costo effettivo degli attivi sostenuto dalla Società.
Cessione, pegno e vincolo Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Xxxx atti diventano efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto e su appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
Compagnia
Vedi “Società”.
Composizione dell’indice di riferimento
Natura, denominazione, mercato di negoziazione prevalente ed altre informazioni relative agli strumenti finanziari che costituiscono l’indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni del contratto.
Conclusione del contratto Momento in cui il Contraente riceve da parte della Società la comunicazione scritta di accettazione della proposta.
Condizioni contrattuali (o di assicurazione o di polizza) Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di
assicurazione e che riguardano tutti gli aspetti del contratto.
Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può collidere con quello del Contraente.
Contraente
Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento del premio alla Società.
Contratto di assicurazione sulla vita Contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.
Costi (o spese)
Oneri a carico del Contraente.
Data di decorrenza
Data da cui sono operanti le prestazioni previste dal contratto, coincidente con la data di emissione delle Obbligazioni e del Derivato a cui le prestazioni sono collegate.
Derivato
Strumento finanziario derivato al cui valore sono legate le prestazioni del contratto. Insieme alle Obbligazioni costituisce l'indice di riferimento.
Periodo durante il quale il contratto è efficace e pari all'intervallo di tempo compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza del contratto.
Rischi esclusi o limitazioni relativi alla
copertura assicurativa prestata dalla Società, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.
Estratto conto annuale
Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l’aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il premio versato, l’importo degli eventuali pagamenti periodici, il valore dell’indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni, il valore della prestazione eventualmente garantita.
Età assicurativa
Modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.
Fascicolo Informativo L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:
- Scheda sintetica;
- Nota informativa;
- Condizioni contrattuali;
- Glossario;
- Modulo di Proposta.
Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.
Vedi “Società”.
Le Obbligazioni e il Derivato che costituiscono l’indice finanziario a cui
sono collegate le prestazioni del contratto.
Intermediario
Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.
Documento redatto secondo le disposizioni ISVAP che la Società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.
Titolo di debito zero coupon al cui valore sono legate le prestazioni del contratto. Insieme al Derivato costituisce l'indice di riferimento.
Opzione
Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l’opportunità di scegliere che il
capitale liquidabile alla scadenza contrattuale sia convertito in una rendita vitalizia.
Opzione da capitale in rendita certa e poi vitalizia
Conversione del capitale liquidabile a scadenza in una rendita pagabile periodicamente in modo certo per un numero prefissato di anni e successivamente finchè l’Assicurato è in vita.
Opzione da capitale in rendita vitalizia
Conversione del capitale liquidabile a scadenza in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finchè l’Assicurato è in vita.
Opzione da capitale in rendita vitalizia reversibile
Conversione del capitale liquidabile a scadenza in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finchè l’Assicurato è in vita. Al decesso dell’Assicurato la rendita diviene pagabile a favore di una o più persone designate al momento della conversione, finchè questa o queste sono in vita.
Pagamento di somme periodiche Pagamento al Beneficiario di determinati importi in corrispondenza di determinati periodi, di ammontare predeterminato o variabile secondo modalità indicate nelle condizioni contrattuali, erogati generalmente alle ricorrenze annuali del contratto e/o a scadenza.
Perfezionamento del contratto Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.
Periodo durante il quale è possibile sottoscrivere il contratto.
Polizza
Il documento costituito dalla proposta e dalla comunicazione di accettazione della proposta che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.
Polizza index-linked
Contratto di assicurazione sulla vita a contenuto finanziario con prestazioni collegate all’andamento di un indice azionario, ad un paniere di indici azionari o ad un altro indice finanziario di riferimento. E’ un contratto di natura indicizzata, in quanto tende a replicare il rendimento di una grandezza economica attraverso particolari accorgimenti tecnici.
Premio investito
Parte del premio che viene utilizzata nell'acquisto degli strumenti finanziari che costituiscono l'indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni del contratto.
Premio unico
Importo che il Contraente versa in unica soluzione alla Società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione.
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di un anno.
Pagamento al Beneficiario della prestazione assicurativa alla scadenza contrattuale.
Prestazione corrisposta a determinate ricorrenze annue prestabilite, definita
nel contratto in base al valore dell’indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni contrattuali alle suddette ricorrenze.
Prezzo di emissione
Valore dell’indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni assicurate dal contratto alla data di decorrenza.
Principio in base al quale la Società è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.
Proposta
Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
Rating
Indice di solvibilità e di credito attribuito all’emittente o all’eventuale garante dell’indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni. Viene attribuito da apposite agenzie internazionali quali Moody’s, Standard&Poor’s, Fitch, ecc..
Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
Il pagamento di una rendita certa per un numero prefissato di anni e successivamente di una rendita xxxxxxxxx xxxxxx l’Assicurato è in vita.
Il pagamento di una rendita vitalizia
fino al decesso dell’Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una seconda o di più persone finchè questa o queste sono in vita.
Xxxxxxx xxxxxxxxx
Il pagamento di una rendita vitalizia finchè l’Assicurato è in vita.
Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.
Ricorrenza annuale L'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.
Riscatto
Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.
Rischio demografico
Xxxxxxx che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita; infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita umana dell'Assicurato che si ricollega l'impegno della Società ad erogare la prestazione assicurata.
Rischio a cui si espone chi ha attività denominate in valuta diversa da quella di conto. Tale rischio si rende concreto per il Contraente quando il tasso di cambio varia facendo diminuire il valore dell’attività finanziaria calcolata nella moneta di conto.
Rischio di credito (o di controparte) Rischio, tipico dei titoli di debito quali le obbligazioni, connesso all’eventualità che l’emittente del titolo, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l’interesse o di rimborsare il capitale.
Rischio collegato alla variabilità del prezzo dell’investimento quale ad esempio, nei titoli a reddito fisso, la fluttuazione dei tassi di interesse di mercato che si ripercuote sui prezzi e quindi sui rendimenti in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la vita residua dei titoli stessi, per cui un aumento dei tassi di mercato comporta una diminuzione del prezzo del titolo e viceversa.
Xxxxxxx che si manifesta quando uno strumento finanziario non può essere trasformato prontamente, quando necessario, in liquidità, senza che questo di per sé comporti una perdita di valore.
Rischio di mercato (o generico o sistematico)
Rischio che dipende dall’appartenenza dello strumento finanziario ad un determinato mercato e che è rappresentato dalla variabilità del prezzo dello strumento derivante dalla fluttuazione del mercato in cui lo strumento è negoziato.
Rischio finanziario
Rischio riconducibile alle possibili variazioni del valore dell’indice di riferimento a cui sono collegate
le prestazioni del contratto, variazioni che a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività
finanziarie di cui tale indice è rappresentazione.
Rischio specifico
Rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico del soggetto emittente.
Riserva matematica
Importo che deve essere accantonato dalla Società per far fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alla Società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.
Scadenza
Data in cui cessano gli effetti del contratto.
Scheda sintetica
Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Società deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le eventuali garanzie di rendimento e i costi.
Sinistro
Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.
Società
Società autorizzata all'esercizio
dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o Impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.
Capacità dell’ente che ha emesso il titolo che costituisce l’indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni contrattuali di poter far fronte agli impegni.
Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.
Strumenti finanziari il cui prezzo deriva dal prezzo di un altro strumento, usati generalmente per operazioni di copertura da determinati rischi finanziari.
Tassazione ordinaria Determinazione dell'imposta che si attua applicando le aliquote stabilite dalla normativa fiscale sul reddito complessivo del contribuente.
Valore di mercato
Valore dell’indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni assicurate dal contratto, pubblicato giornalmente da quotidiani economici nazionali.
Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.
Volatilità
Grado di variabilità del valore dell’indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni del contratto in un dato periodo.
Generalità e firma di chi ha effettuato la rilevazione
Data
Da
Rilasciato il
Tipo doc. N. documento
Provincia
Comune di residenza
Via
Cap
Luogo di nascita
Codice Fiscale
Agenzia
Banca
F M
sesso data di nascita
CIN ABI CAB Numero conto
cognome e nome
Titolare del c/c
Contraente
pagina 1 di 2
Proposta di assicurazione
Distribuito da
il
Sottoscritta in
Proposta n.
F M
sesso data di nascita
cognome e nome
altra persona, e precisamente
Il Contraente stesso (età massima dell’Assicurato 90 anni)
Assicurando
30 Gennaio 2007
Decorrenza
Beneficiari in caso di morte
(minimo: Euro 5.000,00)
Premio unico
30 Gennaio 2015
Scadenza
Beneficiario in caso di vita
Il Contraente
FAC-SIMILE
Revoca della proposta
Fino al momento in cui il contratto non è concluso il Contraente può revocare la proposta inviando una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata A.R. a: Zurich Life Insurance Italia S.p.A. – Life Operations – Xxxxxx Xxxxx Xxxx xx. 0 – 00000 Xxxxxx.
La Società, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, rimborserà al Contraente l’eventuale somma versata all’atto della sottoscrizione della proposta.
ESEMPLARE PER ZURICH LIFE INSURANCE ITALIA S.P.A.
Firma (leggibile) del Contraente
Distribuito da
pagina 2 di 2
Il sottoscritto Contraente:
Proposta n.
1. Prende atto che il contratto si intende concluso nel momento in cui il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società la comunicazione scritta di accettazione della proposta. A decorrere da tale momento la proposta e la comunicazione di accettazione costituiranno ad ogni effetto il documento di polizza.
2. Dichiara di aver ricevuto e preso visione del FASCICOLO INFORMATIVO (mod. 252 ZLII - ed. 12/2006) composto da:
a) Scheda sintetica c) Condizioni contrattuali e) Modulo di proposta
b) Nota informativa d) Glossario
e di accettarlo integralmente
3. Autorizza che l’ammontare del premio venga addebitato sul proprio conto corrente intrattenuto con la Banca, non appena Zurich Life Insurance Italia S.p.A. comunicherà alla Banca stessa l’avvenuta accettazione della proposta;
4. Prende atto che può recedere dal contratto inviando entro 30 giorni dalla data di conclusione una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata A.R. a: Zurich Life Insurance Italia S.p.A., Xxxxxx Xxxxx Xxxx, 0 – 00000 Xxxxxx. La conclusione del contratto si considera avvenuta nello stesso giorno di ricevimento della lettera di accettazione inviata alla Società. Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata, quale risulta dal timbro postale. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso e dietro consegna dell’originale di polizza, la Società provvederà a restituire il premio corrisposto.
5. Dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di approvare specificatamente l’art. 9 (“Riscatto”)
delle Condizioni contrattuali.
FAC-SIMILE
Luogo e data Firma (leggibile) del Contraente
Il sottoscritto Assicurando
1. dichiara di dare il consenso all’assicurazione sulla propria vita ai sensi dell’art. 1919 cod. civ.;
2. dichiara, ai fini della validità della copertura assicurativa in caso di morte, di trovarsi in buono stato di salute, di non avere sofferto negli ultimi 5 anni di nessuna malattia grave o cronica, di non fare uso di sostanze stupefacenti, di non abusare di alcolici o tabacco e di non aver subito infortuni di grave entità.
Luogo e data Firma (leggibile) dell’Assicurando
Modalità di pagamento del premio - Il premio unico viene pagato tramite addebito in conto corrente bancario a seguito di disposizione rilasciata dal Contraente contestualmente alla sottoscrizione della proposta. Tale disposizione è subordinata alla successiva comunicazione da parte della Società alla Banca dell’avvenuta accettazione della proposta. E’ data comunque facoltà al Contraente di effettuare il versamento a mezzo rimessa bancaria diretta.
Consenso al trattamento assicurativo di dati personali comuni e sensibili
Preso atto dell’informativa riportata a tergo con la quale, per rispettare la legge sulla “Privacy”, La/Vi abbiamo informata/i sull’uso dei Suoi/Vostri dati personali e sui Suoi/Vostri diritti (art. 13 d. lgs 30 giugno 2003, n. 196) Lei/Voi può/potete esprimere il consenso per i trattamenti dei dati illustrati nell’informativa stessa apponendo la Sua/Vostra firma in calce.
Inoltre, barrando una delle sottostanti caselle, Lei/Voi può/potete decidere liberamente di dare o meno il consenso per l’utilizzazione dei Suoi/Vostri dati per attività di informazione e promozione commerciale, di ricerche di mercato e di indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti:
Acconsento SI NO
Rimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.
NOME E COGNOME (O DENOMINAZIONE) DEL CONTRAENTE FIRMA (leggibile) DEL CONTRAENTE
Acconsento
SI
NO
Rimane fermo che il mio consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.
NOME E COGNOME DELL’ ASSICURANDO FIRMA (leggibile) DELL’ ASSICURANDO
(quando non sia lo stesso Contraente) (quando non sia lo stesso Contraente)
ESEMPLARE PER ZURICH LIFE INSURANCE ITALIA S.P.A.
Zurich Life Insurance Italia S.p.A.
Società a socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia
Sede e Direzione: Xxxxxx Xxxxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662579
Capitale sociale € 25.850.000 i.v. C.F./P.IVA/R.I. Milano 10978270154
Imp. aut. con D.M. 19.4.1994 (G.U. 26.4.1994 n. 95)
Pagina 36 di 37
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs n. 196/03
Per rispettare la legge sulla “Privacy”, La/Vi informiamo sull’uso dei Suoi/Vostri dati personali e sui Suoi/Vostri diritti (art. 13 del d. lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche).
La nostra Società, per fornire i servizi da Lei/Voi richiesti ed in Suo /Vostro favore previsti, deve acquisire o già detiene dati personali che La/Vi riguardano.
Le/Vi chiediamo pertanto di esprimere il consenso per i trattamenti di dati, eventualmente anche sensibili (1), strettamente necessari per i suddetti servizi.
Il consenso concerne anche l’attività eventualmente svolta da soggetti operanti in Italia ed all’estero che collaborano con noi ed a cui pertanto comunichiamo dati o da soggetti a cui siamo tenuti a comunicare dati (soggetti tutti costituenti la cosiddetta “catena assicurativa”), sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei/Voi e la nostra Società (2).
I dati, forniti da Lei/Voi o da altri soggetti (v. nota 2), sono utilizzati dalla Società e dai soggetti di cui al capoverso precedente, ai quali li comunichiamo solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe/Vi i servizi sopra citati.
Per i nostri trattamenti ci avvaliamo di “responsabili” ed “incaricati” per rispettive aree di competenza e più specificatamente: aree di business life, servizi interni quali comunicazione, legale, antifrode, organizzazione, auditing, compliance, attuariato, sistemi informativi, amministrazione, finanza, sicurezza e protezione. L’elenco completo dei responsabili è costantemente aggiornato e può essere conosciuto gratuitamente chiedendolo al Servizio sottoindicato.
Senza i Suoi/Vostri dati – alcuni dei quali ci debbono essere forniti da Lei/Voi o da terzi per obbligo di legge (3) – non potremmo fornirLe/Vi i nostri servizi, in tutto od in parte.
Inoltre, Lei/Voi può/potete decidere liberamente di dare o meno il consenso alla Società e ad altri determinati soggetti (4) per l’utilizzazione dei Suoi/Vostri dati per attività (informazione e promozione commerciale, ricerche di mercato ed indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti) non strettamente collegate con i servizi che La/Vi riguardano, ma utili per migliorarli e per conoscere i nuovi servizi offerti dalla Società e dai suddetti soggetti.
Lei/Voi ha/avete il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi/Vostri dati presso di noi e come vengono utilizzati; ha/avete inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiedere il blocco e di opporsi/Vi al loro trattamento (5).
Titolare del trattamento è la rispettiva Società intestataria del contratto.
FAC-SIMILE
Può/potete rivolgersi/Vi, per tutto ciò, al:
SERVIZIO CLIENTI XXXXXX XXXXX XXXX, 0 00000 XXXXXX
Tel. 02-5966.2510
NOTE
1) L’art. 4 del d. lgs n. 196/03 e successive modifiche considera sensibili, ad esempio, dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose.
2) Secondo il particolare rapporto, i dati vengono comunicati a taluni dei seguenti soggetti: assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori, associazioni/enti/ società terze con cui la Società abbia concluso convenzioni od accordi anche di co-marketing per la stipulazione di contratti assicurativi a particolari condizioni; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, banche, SIM; altri soggetti inerenti allo specifico rapporto (contraente, assicurati, beneficiari, danneggiati, coobbligati, ecc.); società del Gruppo controllanti, controllate e/o sottoposte a comune attività di direzione e coordinamento in esecuzione di obblighi di legge o contrattuali, nonché per finalità di reporting; legali, periti e medici (indicati nell’invito); società per il quietanzamento; Europ Assistance S.p.A. (con sede in Xxxxxx Xxxxxx, 0 – Milano) e i suoi fiduciari per la gestione e liquidazione dei sinistri “malattia”; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell’invito), tra cui la centrale operativa assistenza (indicata nel contratto), banche e/o Istituti di credito per il pagamento dei sinistri, società per la gestione della garanzia “tutela legale” (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall’interessato), società di servizi informatici e telematici; società di servizi telefonici ed in particolare Innovaconsulting S.r.l. (via XXIX Novembre snc – 00000 Xxxxxxxx) per l’attività di call-center e back office; Blue Assistance S.p.A. (con sede in X.xx Svizzera, 185 – Torino) per la prenotazione presso strutture convenzionate di visite mediche ed accertamenti sanitari relativamente al business vita; Diagram APS (con sede in via X. Xxxxxxxx, 97 – Roma) per l’outsourcing amministrativo dei Fondi Pensione; Milano Servizi Integrati S.r.l. (via Melzi d’Eril, 26 – 00000 Xxxxxx) per l’archiviazione dei contratti; Munters S.r.l. (via Fermi, 20 Assago – MI) per l’erogazione del servizio “Prevenzione/Salvataggio”; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di investigazioni; società di recupero crediti; ANIA, organismi associativi e consortili, ISVAP ed altri enti pubblici propri del settore assicurativo (l’elenco completo dei suddetti soggetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa); soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria; Magistratura, Forze di polizia ed altre Autorità pubbliche
3) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
4) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo Zurich in Italia (Zurich Insurance Company S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, Zurich Investments Life S.p.A., Xxxxxxx S.p.A., Zurich Life Insurance Italia S.p.A., Zurich Sim S.p.A., Zurich Insurance Ireland Limited – Rappresentanza Generale per l’Italia – tutte con sede in Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxx, 0; Zurich Consulting
S.r.l. – quest’ultima con sede in Milano Via Xxxxxxxx Xxxxxxx, 17) e società del Gruppo Deutsche Bank; società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti.
5) Tali diritti sono previsti dall’art. 7 del d. lgs n. 196 del 2003. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l’integrazione occorre vantare un interesse.
L’opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi di materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l’opposizione presuppone un motivo legittimo.
Cod.417.252.00 - Mod. 252 ZLII - Ed. 12/2006
Zurich Life Insurance Italia S.p.A.
Società a socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Zurich Insurance Company S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia
Sede e Direzione a Milano: Xxxxxx Xxxxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662579
Capitale sociale e 25.850.000 i.v.
C.F./P.IVA/R.I. Milano 10978270154 - Imp. aut. con D.M. 19.4.1994 (G.U. 26.4.1994 n. 95)
www. xxxxxx-xx.xx