INSOURCING “PALAZZO DELLA FONTE”
INSOURCING “PALAZZO DELLA FONTE”
UN ACCORDO POSITIVO CHE SEGUE UNA LOGICA INCLUSIVA
Nella giornata di ieri, 12 novembre, è stato sottoscritto l’accordo relativo alla fusione per incorporazione in UBI Banca di Palazzo della Fonte SCpA, società con sede ad Arezzo che svolge attività di locazione e gestione immobiliare di beni del Gruppo, già detenuta al 100% da UBI.
L’operazione dovrebbe realizzarsi il 25 novembre 2019 (e comunque non prima di tale data).
La società impiega 9 addetti, 6 dei quali con il contratto del credito, mentre ai restanti 3 è attualmente applicato il contratto del commercio.
L’accordo - oltre a richiamare quanto previsto dalla legge a tutela dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda - conferma dalla data del passaggio l’estensione a tutti i dipendenti del CCNL ABI e del contratto integrativo di UBI Banca, quest’ultimo con la temporalità stabilita per i lavoratori provenienti da Banca Etruria (e più in generale per le Bridge Banks) ai sensi di precedenti accordi.
In particolare il richiamo all’Accordo Quadro 26.10.2017 conferma esplicitamente anche nei confronti di questi lavoratori il riconoscimento delle tutele a suo tempo previste da quell’intesa, tra cui la norma secondo la quale “non verranno disposti trasferimenti di Dipendenti ad oltre 75 km per tratta (…) di distanza dalla rispettiva residenza senza il consenso dell’interessato (…), salvo che ricorra il caso di comprovata ed infungibile esigenza di servizio”.
In tema di limitazione della mobilità territoriale derivante da trasferimenti decisi dall’azienda valgono altresì i criteri del CCNL.
Coloro che provengono dal contratto del commercio saranno inquadrati nei livelli del CCNL ABI secondo la seguente tabella di corrispondenza:
CCNL COMMERCIO | CCNL CREDITO |
Quadro (con ruolo di responsabilità nell’ambito della struttura organizzativa) | Quadro direttivo 4° livello |
5° livello | 2ª area 3° livello |
L’aliquota di contribuzione aziendale alla previdenza complementare per coloro che vi aderiranno per la prima volta sarà pari al 3%.
CONCLUSIONE
Giudichiamo positivamente l’intesa raggiunta. Particolare soddisfazione ci deriva dall’aver evitato il rischio di penalizzazioni in tema di orari e trattamento economico, eventualità contemplata dal CCNL attualmente in vigore (art. 4) in base al quale per coloro che provengono dal contratto del commercio è possibile prevedere tabelle retributive ridotte del 20%: su uno stipendio lordo di € 2.123,77 (previsto per la 2ª area 3° livello) questo si sarebbe tradotto in una decurtazione di circa 425 euro al mese.
Al contrario l’intesa raggiunta esclude esplicitamente questa eventualità e si pone quindi in continuità con gli accordi sottoscritti negli ultimi anni (a partire da quelli in tema di armonizzazione contrattuale) attraverso i quali ci siamo posti l’obiettivo di realizzare una contrattazione sempre più tutelante e inclusiva.
Bergamo, 13 novembre 2019
Fabi First-Cisl Fisac-Cgil Uilca-Uil Unisin Coordinamenti Gruppo UBI