CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SVILUPPO,
ALLEGATO 5
CONSIP S.p.A. SCHEMA DI CONTRATTO
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SVILUPPO,
MANUTENZIONE, ASSISTENZA E SERVIZI INTELLETTIVI SU AREE DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – LOTTO X
TRA
La Consip S.p.A. a socio unico, con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxxx 00/x,
p. IVA 05359681003, in persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore, xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede sociale (di seguito per brevità anche “Consip”)
E
, con xxxx xxxxxx xx , Xxx ,
X. XXX , (xxxxxxxxxxx ai fini del presente contratto
in , Via ,) in persona del
, domiciliato per la carica presso la sede sociale (di seguito per brevità anche “Impresa”),
PREMESSO CHE
− con convenzione del 2 gennaio 2003 e sulla base delle norme ivi richiamate, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (di seguito per brevità anche “Amministrazione”), ha affidato alla Consip lo
svolgimento delle attività ivi previste, comprese le connesse acquisizioni di beni e servizi, tra cui quella oggetto del presente contratto;
− l’Impresa, risultata aggiudicataria del lotto ***********, della gara a tal fine indetta dalla Consip nell’interesse dell’Amministrazione, ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula, ha prestato la cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale ed ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti.
− l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" - Dichiarazione d’offerta -; Allegato “II” - Capitolato Tecnico -; Allegato “III” - Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara – Allegato “IV” – Offerta Tecnica) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse.
Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate,
si conviene e si stipula quanto segue: Articolo 1
Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici
1. Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come l’Allegato “I” (Dichiarazione d’offerta), l’Allegato “II” (Capitolato Tecnico e suoi allegati) e l’Allegato “III” (Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara),
l’Allegato “IV” (Offerta Tecnica) nonché la dichiarazione del legale rappresentante dell’Impresa posta in calce al presente atto.
Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, tutti gli allegati del Capitolato Tecnico, i Piani di qualità e i Piani di lavoro prodotti in corso d’opera.
2. L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
a) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;
b) dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione;
c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
d) dal codice deontologico della Consip S.p.A. approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 29 marzo 0000 X. 00;
e) dalla delibera AIPA n. 49 del 9 novembre 2000, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2000, Supplemento Ordinario.
3. In caso si discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dalla Consip prevarranno sugli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall’Impresa, ad eccezione di eventuali proposte
migliorative formulate dall’Impresa ed accettate da Consip.
Articolo 2 Oggetto
1. La Consip, nell’interesse dell’Amministrazione, affida all’Impresa, che accetta, la prestazione dei seguenti servizi:
a) Sviluppo,
b) Manutenzione sia correttiva, sia adeguativa,
c) Assistenza agli utenti,
d) Servizi intellettivi,
da eseguirsi secondo modalità, condizioni e termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato Tecnico.
In virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato Tecnico (Allegato II).
Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all’art. 21 comma 1. All’Impresa verrà comunque garantito l’acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% del predetto valore massimo.
2. Le attività relative ai predetti servizi saranno organizzate in obiettivi (detti anche interventi) secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e verranno eseguite sulle aree del Sistema Informativo Integrato del Ministero dell’Economia e delle Finanze nonché sui progetti esistenti indicati nel Capitolato Tecnico.
3. L’Impresa prende atto che l’esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà, in funzione delle tipologie di attività e dei singoli
interventi, la realizzazione e la consegna dei prodotti indicati nel Capitolato Tecnico e dettagliatamente previsti nei Piani di lavoro.
Articolo 3
Durata e luogo di esecuzione
1. Il presente contratto ha la durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di inizio delle attività che sarà comunicata, a mezzo raccomandata a.r., dalla Consip all’Impresa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di stipulazione del presente contratto.
2. Si precisa altresì che l’efficacia del contratto, relativamente al servizio di manutenzione correttiva in garanzia, si protrarrà per un periodo di
12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di collaudo positivo dello sviluppo.
3. La fornitura relativa alle attività di sviluppo e manutenzione dovrà essere eseguita presso le sedi dell’Impresa che dovrà allestire apposite postazioni di lavoro, si specifica che la Consip e/o l’Amministrazione potranno chiedere attività di sviluppo e/o manutenzione presso le proprie sedi senza alcun onere aggiuntivo; le rimanenti attività dovranno essere svolte presso le sedi Consip e/o dell’Amministrazione, ad eccezione dell’attività relativa ai servizi intellettivi che potrà essere eseguita presso le sedi Consip e/o dell’Amministrazione e/o del Fornitore così come da Capitolato tecnico.
Articolo 4 Aumento
1. Il Fornitore prende atto, assumendo incondizionato impegno al
riguardo, che la Consip si riserva la facoltà di apportare un aumento all’oggetto contrattuale fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo complessivo previsto.
2. In caso di aumento fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo contrattuale previsto, le prestazioni integrative verranno eseguite e remunerate alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto.
Articolo 5
Obblighi ed adempimenti a carico dell’Impresa
1. Sono a carico dell’Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui oltre, tutte le attività, le spese, gli oneri e i rischi relativi e/o connessi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento, a perfetta regola d’arte, dell’ oggetto contrattuale, specificato nell’art. 2.
2. L’Impresa si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell’Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L’Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Consip.
3. L’Impresa si impegna ad eseguire le attività contenute nel Capitolato Tecnico e nella Relazione Tecnica, secondo le modalità indicate dalla
Consip nel medesimo Capitolato Tecnico ovvero secondo quelle diversamente concordate con la Consip stessa.
4. L’Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne la Consip e l’Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
5. L’Impresa si obbliga a consentire alla Consip di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
6. Per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali, l’Impresa dovrà avvalersi esclusivamente di personale altamente specializzato proprio dipendente, ovvero legato da contratto di collaborazione esclusiva.
7. Il personale preposto alla esecuzione delle attività da svolgersi nei locali della Consip e/o dell’Amministrazione potrà accedervi, nel rispetto di tutte le relative prescrizioni d’accesso e di sicurezza, previa comunicazione dell’Impresa alla Consip e/o all’Xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx 00 (xxxxx) giorni solari prima dell’inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione.
8. L’Impresa riconosce alla Consip la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali, compreso il Capo Progetto, che fossero ritenute dalla Consip medesima non adeguate alla perfetta esecuzione del presente contratto, secondo le prescrizioni di cui al precedente comma 2. L’esercizio da parte della
Consip di tale facoltà, nonché l’eventuale sostituzione di unità di personale, non comporteranno alcun onere per la stessa Consip.
9. Fermo restando l’obbligo di assicurare la prosecuzione e continuità delle prestazioni contrattuali, l’Impresa, nel caso di sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare alla Consip il curriculum della nuova risorsa. La Consip si riserva la facoltà di valutare l’idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla comunicazione ricevuta dall’Impresa.
10. Resta inteso che in nessun caso l’Impresa potrà procedere alla sostituzione della figura del responsabile della fornitura, così come individuata nel successivo art. 15, senza la preventiva autorizzazione scritta della Consip.
11. L’Impresa prende atto che, per lo svolgimento delle attività di propria competenza, la Consip potrà avvalersi sia di proprio personale sia di esperti esterni da essa incaricati.
12. Alla scadenza del contratto, l’Impresa dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i locali e i posti di lavoro messi a disposizione dalla Consip.
L’Impresa dovrà inoltre disattivare le linee di collegamento eventualmente poste in essere e restituire alla Consip gli eventuali prodotti software da quest’ultima messi a disposizione.
13. L’Impresa si obbliga, a dare immediata comunicazione alla Consip di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
14. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi di cui ai precedenti comma, la Consip, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
Articolo 6
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. L’Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. L’Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L’Impresa si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai comma precedenti vincolano l’Impresa anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Nell’ipotesi di inadempimento anche a uno solo degli obblighi di cui ai comma precedenti, la Consip, previa comunicazione all’Impresa delle
inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti, si riserva di effettuare, sulle somme da versare (corrispettivo) o restituire (cauzione) alla medesima Impresa, una ritenuta forfettaria di importo pari al 5% del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l’Autorità competente avrà dichiarato che l’Impresa si sia posta in regola.
Articolo 7 Obblighi di riservatezza
1. L’impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso o, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Consip S.p.A. e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
3. L’Impresa è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. A tal fine l’Impresa adotterà ogni opportuna misura volta a garantire la massima riservatezza sulle informazioni raccolte, anche da parte del proprio personale, dei propri collaboratori, dei fornitori e del personale e collaboratori dei fornitori stessi.
5. Gli obblighi di cui ai precedenti comma non riguardano i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Impresa sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Consip ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Consip e all’Amministrazione.
7. L’Impresa potrà citare i termini essenziali del presente contratto esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Impresa stessa a gare e appalti e, comunque, previa approvazione alla Consip ed all’Amministrazione.
Articolo 8
Brevetti industriali e diritti d’autore
1. L’Impresa assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per la adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti della Consip e/o dell’Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti realizzati e/o utilizzati, l’Impresa manleverà e terrà indenne la Consip e/o l’Amministrazione, assumendo a proprio carico
tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Consip e/o dell’Amministrazione.
3. La Consip si obbliga ad informare prontamente per scritto l’Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, la Consip riconosce all’Impresa la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dalla stessa Consip.
4. Nell’ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, la Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l’avvenuto uso, salvo che l’Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell’uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.
Articolo 9 Proprietà dei prodotti
1. L’Amministrazione acquisisce la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall’Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti software e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell’ingegno) dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall’Impresa o dai suoi dipendenti nell’ambito
o in occasione dell’esecuzione del presente contratto.
La Consip potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell’ingegno.
I menzionati diritti devono intendersi acquisiti da Consip in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
2. Restano esclusi dalla titolarità dell’Amministrazione tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d’autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
3. Tutta la documentazione creata o predisposta dall’Impresa nell’esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte di Consip e/o dell’Amministrazione.
Articolo 10 Responsabilità
1. L’impresa è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente contratto.
2. L’impresa è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, alla Consip e/o all’Amministrazione, al loro personale, consulenti, nonché ai loro beni mobili e immobili, anche condotti in
locazione, nonché a terzi.
Articolo 11 Subappalto
1. L’Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta Tecnica, affida in subappalto, nella misura non superiore al 30 % dell’importo contrattuale, nel rispetto di quanto disciplinato dalla Legge n. 55/90, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
.
Avvalendosi delle seguenti Imprese:
2. L’Impresa si impegna a depositare presso la Consip, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto l’Impresa deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate (a titolo esemplificativo e non tassativo: 1). Dichiarazione sostitutiva di certificazione del casellario giudiziale; 2). Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. 445/2000; 3). Ai sensi dell’art. 17 Legge
n. 68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, dichiarazione sostitutiva resa dal Legale Rappresentante dell’Impresa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 (conforme al Modello 2 allegato al
presente documento) che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; nonché apposita certificazione (in originale o copia autentica) rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della legge 68/1999; la certificazione deve avere data successiva a quella di pubblicazione del Bando di Gara o, comunque, data non anteriore a sei mesi dalla data di pubblicazione della stessa; 4). Certificato di regolarità contributiva di cui all’articolo 2 del D. L. 210/2002, convertito con modifiche dalla legge 266/2002). In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Consip può risolvere il presente Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
3. L’Impresa dichiara che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
4. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Impresa, la quale rimane l’unica e sola responsabile, nei confronti della Consip, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
5. L’Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne la Consip da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
6. L’Impresa si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dalla Consip inadempimenti dell’impresa affidataria in
subappalto; in tal caso l’Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Consip, né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
7. L’Impresa si obbliga, ai sensi dell’art. 18 comma 3 bis L. n. 55/90, a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
8. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. In caso di inadempimento da parte del’Impresa agli obblighi di cui ai precedenti comma, la Consip può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 18 della L. 55/1990.
Articolo 12 Ambienti
1. La Consip metterà a disposizione dell’Impresa gli ambienti necessari allo svolgimento delle attività contrattuali, nei limiti di quanto specificato nel paragrafo 8.16 del Capitolato Tecnico.
2. L’Impresa prende atto che la Consip potrà aggiornare i livelli dei prodotti software esistenti al momento della stipula del presente contratto, indicati nel Capitolato Tecnico, sostituirli, variarli o introdurne di nuovi.
3. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, se detti aggiornamenti, modifiche o sostituzioni sono realizzati e/o comunicati non oltre la
fase di definizione di cui al Capitolato tecnico, l’Impresa è obbligata a proseguire le proprie attività in aderenza alle nuove versioni/release dei prodotti software, senza oneri aggiuntivi per Consip, altrimenti verranno nuovamente definiti in contraddittorio gli impegni in funzione dello stato di avanzamento dei singoli obiettivi.
Articolo 13
Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software
1. L’Impresa dovrà richiedere per iscritto alla Consip l’autorizzazione all’utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dalla Consip medesima, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l’uso di prodotti software non autorizzati dalla Consip costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.
2. L’Impresa garantisce, in ogni caso, che i prodotti software sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
3. L’Impresa è obbligata a sottoporre i supporti magnetici da impiegare negli ambienti della Consip e/o dell’Amministrazione alle verifiche che la Consip riterrà opportune prima dell’utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione.
4. In caso di inadempimento dell’Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti comma e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà della Consip di risolvere il presente contratto, l’Impresa è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per
equivalente.
Articolo 14
Produttività e composizione dei gruppi di lavoro
1. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto devono rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico, ovvero a quelle migliorative offerte eventualmente.
2. L’Impresa si impegna ad utilizzare per lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, relativamente ai singoli obiettivi, esclusivamente, gruppi di lavoro composti dalle figure professionali di seguito indicate, salvo i casi in cui la Consip richieda espressamente all’Impresa l’utilizzo di figure professionali diverse:
• Sviluppo applicazioni
fig. prof. – Capo progetto ..
fig. prof. – Analista funzionale .. fig. prof. – Analista programmatore …. fig. prof. – Programmatore ..
• Assistenza
fig. prof. – Analista funzionale … fig. prof. – Analista programmatore …
• Manutenzione correttiva
fig. prof. – Analista funzionale … fig. prof. – Analista programmatore .. fig. prof. Programmatore …
• Manutenzione adeguativa
fig. prof. – Analista funzionale …
fig. prof. – Analista programmatore ..
• Servizi intellettivi
fig. prof. – Specialista tecnologico
fig. prof. –Specialista ..
fig. prof. – Analista funzionale … fig. prof. – Analista programmatore ..
3. L’Impresa, a tal proposito, prende atto che la Consip si riserva la facoltà di verificare trimestralmente il rispetto delle percentuali dei rispettivi mix di figure professionali anche in considerazione dei piani di lavoro approvati, ai fini dell’applicazione delle penali.
Articolo 15 Pianificazione delle attività
1. Il responsabile della fornitura e delle attività contrattuali a cui la Consip stessa, nella persona del proprio responsabile delle attività, farà riferimento per ogni aspetto riguardante lo svolgimento delle attività contrattuali è individuato nella persona di…….
2. Ciascun obiettivo oggetto delle prestazioni contrattuali verrà pianificato in accordo tra le parti, e formalizzato nel “Piano di lavoro”. I singoli Piani di lavoro dovranno essere consegnati a Consip per l’approvazione secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato tecnico. Al fine della pianificazione delle attività, si rispetterà il valore della produttività media dichiarata in sede di gara.
3. Nelle ipotesi di regolamentazione a tempo e spesa le attività svolte dovranno essere consuntivate mensilmente dall’Impresa in un
“consuntivo attività” che dovrà indicare, relativamente ad ogni intervento il numero dei giorni persona impiegati per ciascuna figura professionale; il “consuntivo attività” dovrà essere sottoposto all’approvazione della Consip, nei termini e con le modalità indicate nel Capitolato tecnico.
Articolo 16 Consegna dei prodotti
1. Il Piano della Qualità generale ed i suoi successivi aggiornamenti, nonché i documenti relativi alle attività generali della fornitura (quali le rilevazioni sul codice), dovranno essere consegnati secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato tecnico.
2. I prodotti di cui al precedente articolo 2, comma 3, quali output delle attività svolte dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard e secondo le modalità previsti nel Capitolato tecnico, o altrimenti concordati con la Consip, e consegnati secondo la tempificazione prevista nel Capitolato tecnico o quella diversa indicata nel Piano di lavoro, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 20.
3. La consegna dei prodotti suddetti non implicherà di per sé accettazione da parte della Consip.
4. L’approvazione dei prodotti avverrà secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato tecnico, fermo restando in ogni caso quanto disposto al successivo art. 17 relativamente al collaudo.
5. L’Impresa dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle eventuali anomalie riscontrate da Consip sui prodotti consegnati, nei tempi previsti nel Capitolato tecnico.
Articolo 17 Collaudo e accettazione
1. Per ogni obiettivo realizzato dall’Impresa, il sistema verrà sottoposto a collaudo secondo le modalità indicate nel Capitolato tecnico e nei termini previsti dal Piano di lavoro; delle operazioni di collaudo verrà redatto verbale.
2. L’Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Consip, all’eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati, secondo i tempi di ripristino indicati nell’Allegato 4 del Capitolato tecnico (o nel Piano della qualità)
3. Nel caso in cui, durante il collaudo, venissero rilevate anomalie che secondo Consip, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, il temine per il collaudo verrà interrotto e riprenderà ex novo dal momento in cui sarà stato predisposto il sistema corretto, ferma restando l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 20.
4. In tale ipotesi si procederà a nuovo collaudo entro il termine fissato dalla Consip e che sarà comunicato per iscritto all’Impresa.
5. Nell’ipotesi in cui anche il nuovo collaudo debba essere sospeso per la presenza di anomalie, la Consip, ferma restando l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 20, avrà facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto.
6. In caso di esito positivo del collaudo, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di Accettazione” del Software Realizzato.
7. L’Impresa prende atto che Consip si riserva di sottoporre a collaudo (o
verifiche di accettazione) i prodotti realizzati nell’ambito delle attività di manutenzione, assistenza e supporto informatico, secondo le modalità che verranno definite nel Piano della qualità.
Articolo 18 Garanzia
1. Per ogni singolo obiettivo l’Impresa è tenuta a garantire, per la durata di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla “Data di Accettazione”, l’eliminazione dei difetti del software realizzato o modificato in esecuzione del contratto stesso, o le conseguenze sulla base dati, nonché l’eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per la Consip, essendo tale attività ricompresa nel corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo articolo 21.
2. Nella rimozione degli errori del software, di cui al precedente comma, l’Impresa dovrà attenersi agli obblighi sui livelli di ripristino e sulla difettosità previsti per la manutenzione correttiva nel Piano della Qualità.
3. L’Impresa si impegna, ora per allora, ad effettuare il servizio di manutenzione correttiva in garanzia, se ancora in corso, anche su semplice richiesta dei Fornitori che risulteranno aggiudicatari delle gare che, alla scadenza dei 24 mesi previsti dal presente contratto per l’esecuzione delle altre attività contrattuali, potranno essere indette dalla Consip per l’affidamento di dette attività o servizi per un ulteriore periodo. Nessun altro intervento e/o autorizzazione della Consip per la prestazione del servizio de quo saranno, pertanto,
necessari.
4. In caso di inadempienza da parte dell’Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti comma, ferma restando l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 20, la Consip si riserva di agire per il risarcimento di ogni e qualsiasi danno, anche indiretto, che dovesse derivare alla Consip stessa e/o all’Amministrazione.
Articolo 19 Monitoraggio
1. L’Impresa prende atto che Consip procederà al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato tecnico.
2. L’Impresa s’impegna a inviare semestralmente alla Consip la documentazione attestante l’esito delle visite di sorveglianza della società di certificazione della qualità.
3. L’Impresa, nello svolgimento delle attività di cui all’art. 2 del Contratto, si impegna a fare esplicito riferimento alla norma rispetto alla quale viene richiesta la certificazione per quanto riguarda i principi di assicurazione e gestione della qualità.
4. L’Impresa si impegna a permettere l’accesso, alla Consip e/o all’organismo di ispezione, da questa eventualmente designato, sia al sistema di documentazione e gestione del proprio sistema di qualità, sia al sistema di gestione della configurazione e della documentazione, fatto salvo il rispetto di tutte le forme di garanzia circa la integrità e la riservatezza dei dati contenuti e comunque correlati al contratto, che è onere dell’Impresa stessa predisporre.
5. L’Impresa si impegna ad accettare le verifiche ispettive (verifiche mirate o verifiche di seconda parte), effettuate anche dall’organismo di ispezione designato dalla Consip, svolte nel rispetto di quanto prescritto dalla serie di norme EN ISO 10011, secondo le modalità definite all’interno del Piano della Qualità di cui al punto 4.7 del Capitolato tecnico.
Articolo 20 Penali
1. In caso di ritardo nella consegna del Piano della Qualità Generale rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, la Consip si riserva, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione, di applicare all’Impresa una penale così determinata:
• 1‰ (uno per mille) del corrispettivo totale contrattuale, per ogni 10 giorni solari di ritardo fino a 30 giorni;
• 1% (uno per cento) del corrispettivo totale contrattuale, per ogni ulteriore decade di ritardo fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) di detto corrispettivo.
2. Per ognuno degli obiettivi oggetto del presente contratto, in caso di ritardo nella consegna di ciascuno dei prodotti di cui all’art. 2 comma 3 rispetto alle scadenze indicate nel Piano di Lavoro, la Consip si riserva, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione, di applicare
all’Impresa una penale così determinata:
• 1% (uno per cento) del corrispettivo relativo al singolo intervento, per ogni 5 giorni lavorativi di ritardo, fino ad un massimo pari al 20% (venti per cento) del corrispettivo concordato per l’intervento.
3. Per ogni obiettivo, relativamente alla metrica di prodotto “percentuale dei casi di test (da piano di test-realizzazione) eseguiti positivamente in collaudo”, la Consip, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione, si riserva di applicare una penale pari al 1% (uno per cento) del corrispettivo dell’obiettivo per ogni punto percentuale (o frazione) eccedenti la soglia, fino ad un massimo pari al 10% del corrispettivo.
4. Per ogni obiettivo, relativamente alla metrica “numero di difetti emersi in fase di collaudo su applicazioni di classe di rischio A”, la Consip, in caso di superamento del numero di difetti massimo tollerato, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni, si riserva di applicare una penale pari al 5% (cinque per cento) del corrispettivo del singolo obiettivo.
5. Per ogni obiettivo, relativamente alla metrica “numero di difetti emersi in fase di collaudo su applicazioni di classe di rischio B o C”, la Consip, in caso di superamento del numero di difetti massimo tollerato, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo
di 5 (cinque) giorni, si riserva di applicare una penale pari al 2% (due per cento) del corrispettivo del singolo obiettivo.
6. Qualora il collaudo venga sospeso e ciò comporti la non possibilità di rispettare la data prevista per l’esercizio dell’applicazione, la Consip, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione, si riserva di applicare all’Impresa, dalla data prevista di fine collaudo sino alla data del collaudo positivo, una penale così determinata:
• 1% (un per cento) del corrispettivo relativo ad ogni singolo intervento, per ogni giorno solare di ritardo, fino ad un massimo pari al 50% (cinquanta per cento) del corrispettivo concordato per l’intervento.
7. In caso di ritiro o sospensione del certificato EN ISO9001:2000, rilasciato al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, la Consip, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione, si riserva di applicare una penale pari all’1% (uno per cento) dell’intero corrispettivo contrattuale per il primo semestre, o frazione, in cui permarrà la mancanza di tale certificazione. Resta inteso che qualora la situazione di ritiro o sospensione perduri anche successivamente al semestre di cui sopra, Consip si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.
8. Al termine di ogni trimestre, ove venga accertata la violazione anche di uno solo degli obblighi stabiliti per la tempestività di ripristino della piena operatività di esercizio di cui all’Allegato 4 del Capitolato Tecnico (o del Piano della Qualità), la Consip, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione, si riserva di applicare una penale così determinata:
• categoria 1: Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni punto percentuale eccedente le soglie previste nel capitolato tecnico rispetto a tutti i malfunzionamenti avvenuti nel periodo (trimestre), fino ad un massimo pari al 10 % dell’importo totale del canone di manutenzione.
• categoria 2: Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per ogni punto percentuale eccedente le soglie previste nel capitolato tecnico rispetto a tutti i malfunzionamenti avvenuti nel periodo (trimestre), fino ad un massimo pari al 10 % dell’importo totale del canone di manutenzione.
• categorie 3 e 4: Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni punto percentuale eccedente le soglie previste nel capitolato tecnico rispetto a tutti i malfunzionamenti avvenuti nel periodo (trimestre), fino ad un massimo pari al 10 % dell’importo totale del canone di manutenzione.
9. A partire dall’avvenuta definizione dei valori limite, in caso di superamento, al termine di ogni trimestre, del numero di difetti
massimo tollerato, come stabilito all’Allegato 4 del Capitolato Tecnico, per il software gestionale di classe di rischio A, la Consip, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione, si riserva di applicare una penale pari a Euro 10.000,00 (diecimila/00), per ogni centesimo eccedente il valore soglia, fino ad un massimo pari al 10% dell’importo totale del canone di manutenzione.
10. A partire dall’avvenuta definizione dei valori limite, in caso di superamento, al termine di ogni trimestre, del numero di difetti massimo tollerato, secondo quanto previsto all’Allegato 4 del Capitolato Tecnico, per il software gestionale di classe di rischio B e/o C, la Consip, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione, si riserva di applicare una penale pari a Euro 5.000,00 (cinquemila/00), per ogni centesimo eccedente il valore soglia, fino ad un massimo pari al 10% dell’importo totale del canone di manutenzione.
11. Nel caso in cui l’Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale di cui al precedente articolo 5, comma 10 senza la necessaria, preventiva autorizzazione scritta della Consip, quest’ultima si riserva, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione, di
applicare una penale d’importo pari all’1‰ del corrispettivo totale contrattuale.
12. Nel caso in cui Consip accerti la presenza di virus nei prodotti consegnati o l’utilizzo contemporaneo delle stazioni di lavoro per il collegamento alla rete interna della Consip e per il collegamento via modem, la Consip si riserva di applicare, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione, una penale pari a Euro 10.000,00 (diecimila/00) per ogni inadempimento.
13. In caso di scostamento delle percentuali del mix di risorse professionali offerto emerso successivamente alle verifiche trimestrali di cui all’art. 14 comma 3, la Consip si riserva di applicare, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione, una penale pari a Euro 3.000,00 (tremila/00) per ogni punto di scostamento.
14. (EVENTUALE IN CASO DI OFFERTA DA PARTE DEL CONCORRENTE) Per ognuno degli obiettivi di sviluppo oggetto del presente contratto, in caso di produttività -espressa in giorni persona per Function Point- inferiore alla soglia offerta in gara (PARI A
************), la Consip si riserva, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla
stessa contestazione, di applicare all’Impresa una penale così determinata:
• 1% (un per cento) del corrispettivo relativo ad ogni singolo obiettivo di sviluppo, per scostamenti peggiorativi fino a 0,05 GP/FP della soglia offerta in gara (PARI A ************);
• 2% (due per cento) del corrispettivo relativo ad ogni singolo obiettivo di sviluppo, per scostamenti peggiorativi da 0,06 GP/FP a 0,1 GP/FP della soglia offerta in gara (PARI A ************);
• 3% (tre per cento) del corrispettivo relativo ad ogni singolo obiettivo di sviluppo, per scostamenti peggiorativi superiori a 0,1 GP/FP della soglia offerta in gara (PARI A ************);
15. (EVENTUALE IN CASO DI OFFERTA DA PARTE DEL CONCORRENTE) Per gli interventi di Manutenzione Correttiva effettuati nell’arco di un trimestre, la Consip si riserva, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione, di applicare all’Impresa una penale così determinata:
• Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno ulteriore per la soluzione di difetti (nell’arco del trimestre) rispetto al valore offerto in gara rapportato al medesimo periodo di riferimento .
16. (EVENTUALE IN CASO DI OFFERTA DA PARTE DEL CONCORRENTE) Per ogni giorno di ritardo nell’attivazione delle soluzioni da adottare nella fornitura per documentare aderenza a standard, pattern di sviluppo, di programmazione, ecc., definiti da
Consip e/o dall’Amministrazione, la Consip si riserva, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione, di applicare all’Impresa una penale pari ad € 1.000,00 (Euro mille/00).
17. (EVENTUALE IN CASO DI OFFERTA DA PARTE DEL CONCORRENTE) Per ogni giorno di ritardo nell’attivazione delle soluzioni da porre in essere a supporto di Consip e/o dell’Amministrazione per la gestione del complesso della fornitura e/o delle singole attività, la Consip si riserva, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione, di applicare all’Impresa una penale pari ad € 1.000,00 (Euro mille/00).
18. (EVENTUALE IN CASO DI OFFERTA DA PARTE DEL CONCORRENTE) In caso di interventi urgenti, ulteriori agli interventi già pianificati e fino a 5 richieste contemporanee, la Consip si riserva, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione, di applicare all’Impresa una penale così determinata:
• per ogni richiesta non accolta in una settimana, rispetto a quanto offerto in gara (PARI A ************), una penale pari a
€ 1.000,00 (Euro mille/00) per giorno fino all’accoglimento;
• per le richieste che si è dichiarato di accogliere oltre la settimana, per ogni giorno oltre il termine dichiarato in Offerta (PARI A ************) verrà applicata una penale pari a € 1.000,00 (Euro mille/00) per giorno fino all’accoglimento.
19. (EVENTUALE IN CASO DI OFFERTA DA PARTE DEL CONCORRENTE SOLO PER I LOTTI 2 e 3) In caso di interventi urgenti, ulteriori agli interventi già pianificati da 6 e fino a 10 richieste contemporanee, la Consip si riserva, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione, di applicare all’Impresa una penale così determinata:
• per ogni richiesta non accolta in una settimana, rispetto a quanto offerto in gara (PARI A ************), una penale pari a
€ 1.000,00 (Euro mille/00) per giorno fino all’accoglimento;
• per le richieste che si è dichiarato di accogliere oltre la settimana, per ogni giorno oltre il termine dichiarato in Offerta (PARI A ************) verrà applicata una penale pari a € 1.000,00 (Euro mille/00) per giorno fino all’accoglimento.
20. (EVENTUALE IN CASO DI OFFERTA DA PARTE DEL CONCORRENTE) Per il mancato utilizzo nel caso di linguaggi Object Oriented (OO), ove richiesto dalla Consip e ove applicabile, delle metriche di qualità e relative soglie proposte in offerta, la Consip si riserva, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Consip nel
termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione, di applicare all’Impresa, per ogni intervento, una penale pari ad € 10.000,00 (Euro diecimila/00).
21. (EVENTUALE IN CASO DI OFFERTA DA PARTE DEL CONCORRENTE) Per ogni giorno di ritardo nell’attivazione delle soluzioni da mettere in opera per meglio rispondere agli obiettivi di progetto, la Consip si riserva, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione, di applicare all’Impresa una penale pari ad € 1.000,00 (Euro mille/00).
22. Per ogni 30 minuti di ritardo, o frazione di essi, per l’attività di assistenza agli utenti rispetto al tempo medio di risposta all’utente – di cui all’allegato 4 del Capitolato Tecnico o quello dichiarato in Offerta Tecnica, se migliorativo - calcolato settimanalmente, la Consip si riserva, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione, di applicare all’Impresa una penale pari ad € 1.000,00 (Euro mille/00).
23. In ogni semestre, per ogni rilievo formalizzato ulteriore ai venti previsti dall’Allegato 4 del Capitolato tecnico, la Consip, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall’Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione, si riserva di applicare una penale così calcolata:
▪ Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascun rilievo fino ad un massimo del 10% dell’intero importo contrattuale.
24. Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti comma, la Consip si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
25. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti comma, l’Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Consip l’ammontare di eventuali oneri che l’Amministrazione dovesse applicare – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
26. La Consip, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 23 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Impresa a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
27. Qualora l’importo complessivo delle penali inflitte all’Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui all’art. 21, comma 1, la Consip ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità di cui all’art. 26, oltre il risarcimento di tutti i danni. Si conviene, inoltre, che l’ammontare delle penali, comunque inflitte, non potrà superare la somma complessiva pari al 20% del corrispettivo globale di cui all’art. 21, comma 1.
Articolo 21 Corrispettivo
1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, calcolato sulla composizione dei gruppi di lavoro di cui al precedente articolo 14 ed in base a tariffe, corrispettivi unitari per punto funzione sia in sviluppo, sia per Manutenzione Correttiva è pari a Euro ( ).
2. Per gli obiettivi di Sviluppo per i quali è applicabile una misurazione in Punti Funzione, il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di Punti Funzione, calcolati secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico ed indicati dall’Impresa nel Piano di lavoro del singolo intervento, autorizzato da Consip con le modalità indicate nel menzionato Capitolato tecnico, e del corrispettivo unitario cui al successivo comma 7.
L’Impresa prende atto che, in ogni caso, così come indicato nel Capitolato tecnico, in assenza di modifiche richieste da Consip successivamente alla fase di analisi o analoga fase, qualora l’ammontare del corrispettivo finale risulti diverso da quello calcolato al termine di detta fase, la Consip corrisponderà all’Impresa stessa il menzionato corrispettivo finale, salvo il caso in cui quest’ultimo risulti superiore di oltre il 10% del corrispettivo determinato alla fase di analisi; in tal caso, se condivise le giustificazioni addotte dall’Impresa in proposito, la Consip corrisponderà all’Impresa il corrispettivo determinato alla fase di analisi aumentato del 10%.
3. Per gli interventi per i quali è previsto un impegno “a corpo”, il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di giorni-persona indicato nel Piano di lavoro del singolo intervento, autorizzato da Consip con le modalità di cui al Capitolato tecnico, e delle tariffe di cui ai successivi comma 5, 5 bis e 5 ter.
4. Per gli interventi per i quali è previsto un impegno a “tempo e spesa”, il corrispettivo è determinato sulla base della composizione del gruppo di lavoro, come risultante dal “consuntivo attività” relativo a ciascun intervento, approvato dalla Consip con le modalità di cui al Capitolato tecnico, e delle tariffe di cui ai successivi comma 5, 5bis e 5 ter.
4.bis Per gli interventi di manutenzione correttiva il corrispettivo sarà calcolato sulla base del numero di Function Point dell’applicazione affidata in manutenzione e del corrispettivo unitario di cui al comma 6 rapportato al periodo di manutenzione.
Figura | Euro/giorno |
Capo Progetto | … |
Specialista | … |
Specialista tecnologico | … |
Analista Funzionale | … |
Analista Programmatore | … |
Programmatore | … |
5. Le tariffe giornaliere (giorno lavorativo pari a 8 ore) per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:
• La tariffa giornaliera della figura di “capo progetto” è pari alla tariffa giornaliera della figura di “analista funzionale” maggiorata del 40%;
• La tariffa giornaliera della figura di “programmatore” è pari alla tariffa giornaliera della figura di “analista programmatore” ridotta del 40%.
5bis. Le tariffe giornaliere (giorno lavorativo pari a 8 ore) per figura professionale relativamente alle attività erogate fuori dall’orario di servizio sono pattuite secondo il dettaglio di cui al precedente comma 5 maggiorate del 30%.
5ter. Le tariffe giornaliere (giorno lavorativo pari a 8 ore) per figura professionale relativamente alle attività erogate in reperibilità h24 sono pattuite secondo il dettaglio di cui al precedente comma 5 maggiorate del 20%.
5quater. Laddove la prestazione giornaliera sia inferiore a 8 (otto) ore la
prestazione stessa sarà retribuita in modo proporzionale.
6. Il corrispettivo di ogni singolo Punto Funzione affidato in manutenzione per il periodo di 1 mese, per l’attività di manutenzione correttiva, è pari ad Euro ….. (…..).
7. Il corrispettivo di ogni singolo Punto Funzione, per l’attività di sviluppo, è pari ad Euro …. (…..). Tale corrispettivo è formato, per ogni obiettivo, dalle seguenti componenti:
a) 95% parte fissa, che verrà corrisposta sempre;
b)5% parte variabile, che verrà corrisposta solamente al raggiungimento dei livelli di qualità migliorativi fissati relativamente alle soglie di difettosità riscontrate in collaudo come specificate nel piano di qualità, sulla base di quanto specificato nell’allegato 4 al capitolato tecnico. La misurazione della difettosità verrà effettuata dall’inizio dell’attività di collaudo fino al
raggiungimento dell’esito positivo del collaudo medesimo.
8. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all’esecuzione dei servizi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
9. Le tariffe giornaliere, il canone mensile ed il corrispettivo unitario del Punto Funzione sono accettate dall’Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
10. L’Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.
11. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.
Articolo 22 Fatturazione e pagamento
1. La fatturazione dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo verrà effettuata, per le singole tipologie di attività, con le modalità e per gli importi di seguito indicati:
a) per ciascun intervento riguardante l’attività di sviluppo:
a1) interventi “a misura in Punti Funzione”:
• con riferimento al 95% di cui all’art. 21 comma 7 lett. a), per ciascun intervento:
– il 10% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 21 comma 2, al termine della fase di definizione;
– il 30% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 21 comma 2, al termine della fase di analisi o “analisi e disegno”;
– il 20% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 21 comma 2, al termine della fase di realizzazione;
– il 40% del corrispettivo finale, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 21 comma 2, all’esito positivo del collaudo unitamente agli importi relativi al raggiungimento dei livelli di qualità migliorativi (5% di cui all’art. 21 comma 7 lett. b)) e/o all’eventuale conguaglio derivante dalle diverse fasi di calcolo;
a2) interventi di tipo “a corpo” misurati in giorni/persona:
– il 10% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 21 comma 3, al termine della fase di definizione;
– il 30% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al
precedente articolo 21 comma 3, al termine della fase di analisi; ove tale fase non sia prevista detta quota percentuale del corrispettivo dovrà essere fatturata unitamente ed in aggiunta a quella prevista al termine della successiva fase;
– il 20% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 21 comma 3, al termine della fase di realizzazione;
– il 40% del corrispettivo, calcolato secondo le modalità di cui al precedente articolo 21 comma 3, all’esito positivo del collaudo, ovvero ove non previsto, all’accettazione.
b)Interventi di tipo “a tempo e spesa”:
con cadenza mensile, un importo commisurato alle prestazioni effettivamente erogate, quali risultanti dai “consuntivi attività” approvati dalla Consip.
c) Interventi di manutenzione correttiva :
con cadenza mensile, un importo commisurato al numero di Function Point affidati in manutenzione correttiva.
2. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al singolo ordine di acquisto, alla singola tipologia di attività (sviluppo, manutenzione correttiva, manutenzione adeguativa, assistenza agli utenti, servizi intellettivi con indicazione del codice del singolo intervento e singolo progetto), e/o alle figure professionali e/o alla fase di riferimento ed al periodo di competenza e dovrà essere intestata alla
Consip S.p.A., Roma, P. IVA 05359681003, e
spedita per la liquidazione alla Consip S.p.A., Ufficio Contabilità e Bilancio Roma. Si precisa che in caso di RTI o di Consorzi la fatturazione dovrà avvenire sempre da parte della sola mandataria o del consorzio stesso.
3. L’importo delle predette fatture verrà bonificato dalla Consip entro 60 (sessanta) giorni Fine Mese Data di Ricevimento della fattura: per le attività erogate da sul conto corrente n. presso la codice , codice C.A.B. ; per le attività erogate da , previo visto per la conformità da parte della
Società mandataria, sul conto corrente
codice , codice C.A.B. .
presso la
4. L’Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Consip le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Articolo 23 Cauzione
1. La cauzione di cui alle premesse, prestata dall’Impresa a garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, costituita mediante emessa , sarà svincolata, previa deduzione di crediti della Consip verso l’Impresa, a seguito della piena ed esatta esecuzione del contratto.
L’Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
2. La Consip ha diritto di avvalersi e di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito e/o per l’applicazione delle penali contrattualmente stabilite e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui all’art. 6 del presente contratto e, in ogni caso senza che ciò pregiudichi il diritto della stessa a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
3. In ogni caso l’Impresa è tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Consip si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta della Consip.
4. In caso di inadempimento a tale obbligo la Consip ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
Articolo 24 Trasparenza dei prezzi
1. L’Impresa espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di
intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l’Impresa non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell’Impresa, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni.
Articolo 25
Divieto di cessione del contratto e cessione del credito
1. E’ fatto divieto all’Impresa di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. L’impresa può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, ma tale cessione è subordinata all’accettazione espressa da parte della Consip.
3. E’ fatto, altresì, divieto all’Impresa di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa degli obblighi di cui ai precedenti comma 1, 2 e 3 , la Consip, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il
presente contratto.
Articolo 26 Risoluzione
1. In caso di inadempimento dell’Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Consip per porre fine all’inadempimento, la Consip ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto della Consip al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
2. Nel caso in cui venga ritirata la certificazione En ISO 9001 rilasciata al fornitore o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, per un periodo superiore ai sei mesi, la Consip si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
3. Il presente contratto, inoltre si risolverà di diritto nei casi espressamente previsti nei seguenti articoli: 5 Obblighi e adempimenti a carico dell’impresa, 7 Obblighi di riservatezza, 8 Brevetti Industriali e diritti d’autore, 11 Subappalto, 13 Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software, 17 Collaudo e accettazione, 20 Penali, 23 Cauzione, 24 Trasparenza dei prezzi, 25 Divieto di cessione del contratto e cessione del credito, 31 Condizioni particolari di risoluzione, 32 Codice deontologico.
4. La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione
della Consip, da farsi con lettera raccomandata a.r..
Articolo 27 Recesso
1. La Consip ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’Impresa con lettera raccomandata a.r..
2. Dalla data di efficacia del recesso, l’Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Consip e/o all’Amministrazione.
3. In caso di recesso della Consip, l’Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo ai residui interventi da eseguire in base alla pianificazione concordata, di cui al precedente articolo 15.
4. L’Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
5. Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Consip ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ipotesi, l’Impresa ha
diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
Articolo 28
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico alla Consip per legge.
2. L’Impresa dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che l’Impresa è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico dell’Impresa.
Articolo 29 Foro competente
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
Articolo 30
Consenso al trattamento dei dati
1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui
all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per l’esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
2. Consip S.p.A. tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto il fornitore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite i siti internet xxx.xxxxxx.xx e xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
Articolo 31
Condizioni particolari di risoluzione
1. Il presente contratto è condizionato in via risolutiva all’esito negativo del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dall’Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R.445/2000; pertanto, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 71 comma 3 del D.P.R. 445/2000, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà, dalla stessa rilasciate ai sensi e per gli effetti degli articoli 38, 46, e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il contratto si intenderà risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, con facoltà della Consip S.p.A. di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo, in ogni caso, il diritto della Consip al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
2. La corresponsione, da parte della Consip, all’Impresa del corrispettivo contrattuale resta subordinata all’esito degli accertamenti antimafia; nell’ipotesi di accertamenti positivi, il presente contratto si intenderà risolto di diritto, salvo il diritto della Consip al risarcimento del danno.
3. La disposizione di cui al precedente comma prevale, in ogni caso, sulle disposizioni del presente contratto e relativi allegati con essa eventualmente contrastanti.
Articolo 32 Codice deontologico
1. 1. L’Impresa dichiara di aver preso visione del Codice Deontologico consultabile sul sito internet della Consip e di uniformarsi ai principi ivi contenuti. In particolare, l’Impresa s’impegna a rispettare gli obblighi in materia di riservatezza di cui all’art. 9 del Codice Deontologico, e ciò anche in caso di cessazione dei rapporti
attualmente in essere con la Consip S.p.A. e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al precedente comma 1, la Consip avrà facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell’art.
1456 c.c.
Roma, lì
Consip S.p.A. L’Impresa
Dichiarazione dell’appaltatore annessa al contratto
Il sottoscritto , in qualità di legale rappresentante dell’Impresa, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati in contratto. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante dell’Impresa, dichiara di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.
In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Articolo 4 Aumento;
Articolo 5 Obblighi ed adempimenti a carico dell’Impresa; Articolo 6 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; Articolo 7 Obblighi di riservatezza;
Articolo 8 Brevetti industriali e diritti d’autore;
Articolo 9 Proprietà dei prodotti; Articolo 10 Responsabilità;
Articolo 11 Subappalto;
Articolo 12 Ambienti;
Articolo 13 Utilizzo apparecchiature e prodotti software; Articolo 14 Produttività e composizione dei gruppi di lavoro; Articolo 15 Pianificazione delle attività;
Articolo 16 Consegna dei prodotti; Articolo 17 Collaudo e accettazione; Articolo 18 Garanzia;
Articolo 20 Penali;
Articolo 21 Corrispettivo;
Articolo 23 Cauzione;
Articolo 25 Divieto di cessione del contratto e cessione del credito; Articolo 26 Risoluzione;
Articolo 27 Recesso;
Articolo 29 Foro competente;
Articolo 30 Consenso al trattamento dei dati; Articolo 31 Condizioni particolari di risoluzione; Articolo 32 Codice deontologico.
Roma, lì
L’Impresa