PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V – A ITALIA SVIZZERA
PROGRAMMA DI COOPERAZIONE INTERREG V – A ITALIA SVIZZERA
CCI 2014TC16RFCB035
“MODELLO DI CONVENZIONE DI ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO PUBBLICO TRA AUTORITA’ DI GESTIONE E BENEFICIARIO CAPOFILA”
D.13 – Modello di Convenzione di attribuzione di contributo pubblico tra Autorità di Gestione e 1
Beneficiario Capoofila
Programma di Cooperazione Interreg V A “Italia – Svizzera 2014-2020”
Convenzione fra l’Autorità di Gestione e il Beneficiario capofila per l’attribuzione del contributo pubblico per lo sviluppo del Progetto:
“La frontiera intelligente: armonizzazione e sviluppo dei collegamenti sostenibili fra l’Alto Verbano e il Ceresio occidentale”,
ID 632120, Acronimo: SMART BORDER
D.13 – Modello di Convenzione di attribuzione di contributo pubblico tra Autorità di Gestione e 2
Beneficiario Capoofila
VISTO il Regolamento (UE) n. 1313/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che definisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014/2020;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all’obiettivo di cooperazione territoriale europea;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 1407/2013, della Commissione europea, del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e agli aiuti “de minimis”;
VISTO la Decisione n. C(2013) n. 9527 della Commissione europea del 19 dicembre 2013 relativa alla fissazione e all’approvazione degli orientamenti per la determinazione delle rettifiche finanziarie che la Commissione deve applicare alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione concorrente in caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione europea, del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 su rettifiche finanziarie, strumenti di ingegneria finanziaria, determinazione delle entrate nette, tassi di xxxxx xxxxxxxxx, grandi progetti, dati da registrare e pista di controllo, audit e metodologia per il campionamento;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 481/2014 della Commissione europea, del 4 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme
D.13 – Modello di Convenzione di attribuzione di contributo pubblico tra Autorità di Gestione e 3
Beneficiario Capoofila
specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni e le e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
VISTA la Comunicazione Interpretativa della Commissione europea relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici» (2006/C 179/02);
VISTA la Decisione n. C(2015) n. 9108 (CCI 2014TC16RFCB035) del 9
dicembre 2015 della Commissione europea che approva il Programma di cooperazione "(Interreg V-A) Italia-Svizzera" ai fini del sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea in Italia con la partecipazione della Svizzera;
VISTO il Decreto n. 4815 del 15 febbraio 2016 avente ad oggetto: “Presa d’atto della decisione di esecuzione della Commissione Europea relativamente al programma di Cooperazione Transfrontaliera (Interreg V-A) Italia- Svizzera e approvazione della dichiarazione di sintesi della procedura di valutazione ambientale strategica ai sensi dell’art. 9 della direttiva VAS 42/2001/CE”;
RICHIAMATA la Strategia di Comunicazione del Programma approvata dal Comitato di Sorveglianza il 25 Maggio 2016 e le Linee Guida per l’informazione e la comunicazione predisposte dall’Autorità di Gestione del Programma;
VISTO il Decreto n. 5650. del 16 giugno 2016 avente ad oggetto: Programma di cooperazione «Interreg V-A Italia-Svizzera»: presa d’atto delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza il 25 maggio 2016, attivazione del programma e pubblicazione dei documenti approvati in tale occasione, con particolare riguardo alla manifestazione di interesse per la presentazione delle proposte progettuali»;
D.13 – Modello di Convenzione di attribuzione di contributo pubblico tra Autorità di Gestione e 4
Beneficiario Capoofila
VISTO il Decreto dell’Autorità di Gestione n. 11781 del 7/8/2018, di presa d’atto della decisione del Comitato Direttivo in merito alla graduatoria e al finanziamento dei progetti;
VISTA l’accettazione del contributo pubblico da parte del Capofila italiano e svizzero;
VISTE le Linee guida per la presentazione e la gestione dei progetti.
Attraverso la presente Convenzione di attribuzione del contributo pubblico FESR e cofinanziamento nazionale,
tra
L’Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione Interreg VA “Italia – Svizzera 2014- 2020”, presso Regione Lombardia, Direzione Generale Enti locali, montagna e piccoli comuni, in persona del dirigente pro tempore Xxxx Xxxxxxxx
e
il COMUNE DI LUINO (VA)
Rappresentato dal legale rappresentante Sindaco pro tempore Avv. Xxxxxx Xxxxxxxxx
in qualità di Beneficiario capofila, così come definito dall’articolo 13 (2) del Regolamento (UE) n. 1299/2013 (di seguito “Beneficiario capofila”),
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Oggetto della Convenzione
1. La presente Convenzione definisce le condizioni di attuazione e le modalità di erogazione del contributo FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale) e della quota nazionale (Fondo di Rotazione ex legge n. 183/87) per il progetto: “La frontiera intelligente: armonizzazione e sviluppo dei collegamenti sostenibili fra l’Alto Verbano e il Ceresio occidentale”, ID 632120 Acronimo: SMART BORDER, approvato ed ammesso a finanziamento dal Comitato Direttivo del 17/7/2018.
2. Il progetto sarà realizzato dal Beneficiario capofila COMUNE DI LUINO e dal capofila svizzero MUNICIPIO DI GAMBAROGNO. Entrambi non potranno cambiare per tutta la durata del progetto, a pena di revoca del contributo concesso.
3. Il Beneficiario capofila è il beneficiario finale del contributo FESR e della quota nazionale, erogata a valere sul Fondo di Rotazione ex legge n. 183/87.
D.13 – Modello di Convenzione di attribuzione di contributo pubblico tra Autorità di Gestione e 5
Beneficiario Capoofila
4. I seguenti documenti presentati dal Beneficiario capofila e approvati dal Comitato Direttivo, sono depositati sul sistema SIAGE – Sistema Agevolazioni della Regione Lombardia e tramite esso acquisiti agli atti:
● Convenzione di cooperazione tra il Beneficiario capofila e il Capofila svizzero, stipulata dopo l’accettazione del contributo pubblico e prima della firma della presente Convenzione;
● scheda progettuale.
Articolo 2
Costo totale del progetto e importo del contributo pubblico
1. Il costo totale del progetto ammonta a 1.745.000 Euro per parte italiana, e 92.000 CHF per parte svizzera. Il contributo pubblico italiano è pari a 1.745.000 Euro, di cui
1.483.250 Euro a valere sul FESR e 261.750 Euro a valere sul Fondo di Rotazione ex lege n.183/1987. Il contributo svizzero (federale e/o cantonale) è pari a 46.000 CHF.
2. Il piano finanziario indica il costo totale del progetto:
● per ogni partner italiano, l’importo del contributo FESR, della quota nazionale e dell’eventuale autofinanziamento;
● per ogni partner svizzero, l’eventuale importo del contributo pubblico federale Interreg, l’eventuale contributo pubblico cantonale Interreg, autofinanziamento e altri contributi.
3. Il contributo di parte italiana sopra indicato rappresenta il massimale di partecipazione del FESR e del cofinanziamento nazionale. Il contributo pubblico finale verrà calcolato sulla base dei seguenti elementi:
● le spese effettivamente sostenute e quietanzate dai beneficiari, registrate sul sistema informativo SIAGE, convalidate dalle strutture responsabili di controllo di I livello e dichiarate ammissibili al finanziamento e certificate sul bilancio dell’Unione Europea;
detratte:
● le rettifiche finanziarie in seguito ad irregolarità da parte dell’Autorità di Audit e di altri organi deputati a svolgere i controlli sulla spesa pubblica;
● le eventuali entrate nette generate dal progetto ai sensi dell’art. 16 della presente Convenzione.
D.13 – Modello di Convenzione di attribuzione di contributo pubblico tra Autorità di Gestione e 6
Beneficiario Capoofila
Articolo 3 Durata del progetto
1. La data di avvio del progetto corrisponde alla data di stipula della presente Convenzione.
2. La data di chiusura del progetto è fissata in trentasei (36) mesi, a partire dalla data di stipula della presente Convenzione.
3. Entro la data di chiusura di cui al punto 2 devono essere chiuse tutte le attività del progetto. Il pagamento e la quietanza delle spese devono avvenire entro i tre mesi successivi alla data di chiusura.
Articolo 4 Ammissibilità delle spese
1. Il quadro normativo di riferimento è dato da:
• Regolamenti: (UE) n. 1299/2013 (Cooperazione Territoriale Europea), n. 1301/2013 (fondo FESR), n. 1303/2013 (disposizioni comuni sui fondi), Regolamento delegato (UE) n. 481/2014 (norme specifiche di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione), Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 (norme dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi), Regolamento finanziario (UE) n. 966/2012 (le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione europea);
• Norme nazionali e regionali italiane applicabili;
• Disposizioni specifiche del Programma sull’ammissibilità delle spese contenute nelle Linee guida per la presentazione e la gestione dei progetti.
2. In linea di principio sono considerate ammissibili, previo controllo da parte delle strutture competenti, le spese sostenute dal Beneficiario capofila e dai partner italiani del progetto purché:
• siano in linea con le norme europee richiamate in premessa, con la normativa nazionale e regionale italiana applicabile, nonché con le disposizioni del Programma;
• siano state sostenute e quietanzate a partire dalla data di deposito della proposta progettuale sul SIAGE - Sistema Informativo della Regione Lombardia ed entro i tre mesi successivi alla data di conclusione delle attività, così come definito dall’art. 3, punto 3. Fanno eccezione le spese relative alla costruzione del partenariato e alla preparazione del progetto
D.13 – Modello di Convenzione di attribuzione di contributo pubblico tra Autorità di Gestione e 7
Beneficiario Capoofila
indicate nell’apposita sezione del piano finanziario che sono state approvate dal Comitato Direttivo per un importo pari ad Euro 2.960,00;
• siano strettamente connesse all’esecuzione del progetto e risultino immediatamente riconducibili al piano di attività contenuto nella domanda di contributo;
• rispettino il piano approvato e rimodulato a seguito dell’approvazione da parte del Comitato Direttivo;
• rientrino nelle categorie di spesa previste dal Programma;
• abbiano rispettato gli obblighi in materia di informazione e comunicazione.
Articolo 5
Circuito di erogazione del contributo pubblico
1. I pagamenti al Beneficiario capofila saranno assicurati dall’Autorità di Certificazione, in conformità all’art. 21 del Regolamento (UE) n. 1299/2013, ed effettuati di norma entro
90 giorni dalla data di presentazione di domande di pagamento da parte del beneficiario capofila.
2.
Il Beneficiario capofila e i partner italiani di cui l’art. 1, punto 2 sono i beneficiari finali del contributo pubblico FESR e del cofinanziamento nazionale.
3. Alla stipula della Convenzione è erogata al Beneficiario capofila un’anticipazione corrispondente al 15% del contributo pubblico totale concesso ai soggetti pubblici e/o privati e al 40% del contributo pubblico totale concesso ai soggetti privati in regime di aiuto o aiuti “de minimis”.
4. Le erogazioni successive saranno predisposte a rimborso delle spese sostenute e rendicontate dal Beneficiario capofila e dai partner italiani sul sistema SIAGE e convalidate dalle strutture di controllo di I livello.
5. Il Beneficiario capofila presenta la richiesta del saldo entro 90 giorni dalla conclusione del progetto, di cui all’art. 3, punto 3.
Articolo 6
Domande di rimborso e controllo delle spese sostenute
1. Le procedure e le modalità di trasmissione delle domande di rimborso alle strutture di controllo di I livello sono definite nelle Linee guida per la presentazione e la gestione dei progetti.
D.13 – Modello di Convenzione di attribuzione di contributo pubblico tra Autorità di Gestione e 8
Beneficiario Capoofila
2. Le domande di rimborso predisposte dal Beneficiario capofila sono oggetto di verifica amministrativa sul 100% delle spese dichiarate e in loco su base campionaria ai sensi dell’art. 125, paragrafo 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
3. Le spese sostenute e quietanzate nell’ambito del progetto sono controllate e dichiarate ammissibili al finanziamento da parte delle strutture regionali o provinciali di riferimento per ogni territorio, ed in particolare:
Beneficiario | XXXXXXX XXXXXXXXX |
Xxxxxx xx Xxxxx (XX) | Xxxxxxx Xxxxxxxxx |
Articolo 7
Monitoraggio fisico, finanziario, procedurale e ambientale
1. Il Beneficiario capofila è tenuto a fornire, a seconda delle scadenze previste dalle Linee guida per la presentazione e la gestione dei progetti, nonché ogni qualvolta sia richiesto dagli organismi di gestione del Programma, i dati di attuazione del progetto per la parte italiana e svizzera, ai fini del monitoraggio fisico, finanziario, procedurale e ambientale.
2. I Rapporti di esecuzione verranno compilati su Sistema Informativo SIAGE da parte del Beneficiario capofila e richiederanno informazioni sull’avanzamento delle attività, la realizzazione dei prodotti, la quantificazione degli indicatori di risultato e di output e sulle risorse impegnata e la spesa sostenuta in Italia e in Svizzera.
3. Fatta eccezione per l’anticipazione di cui al precedente art. 5, l’erogazione del contributo FESR e del cofinanziamento nazionale avverrà a rimborso, così come previsto dall’art. 5, punto 4, della presente Convenzione a seguito della presentazione da parte del Beneficiario capofila, di rapporti di esecuzione sulle attività svolte in Italia e in Svizzera.
4. Il Rapporto di esecuzione finale deve essere allegato all’ultima richiesta di rimborso.
Articolo 8 Modifiche del progetto
1. Qualsiasi proposta di modifica del progetto, approvato e ammesso al finanziamento dal Comitato Direttivo, deve essere comunicata alle strutture di gestione del Programma: l’Autorità di Gestione, Segretariato Congiunto e le Amministrazioni partner e seguire l’iter previsto;
D.13 – Modello di Convenzione di attribuzione di contributo pubblico tra Autorità di Gestione e 9
Beneficiario Capoofila
• Variazione del piano finanziario tra le categorie di spesa:
❖ Le proposte di modifica tra le categorie di spesa di un partner che non comportino cambiamenti rilevanti delle attività e modifiche tra i Work Package del progetto sono approvate dall’Autorità di Gestione, che si avvale dell’istruttoria del Segretariato Congiunto.
• Variazione delle attività del progetto:
❖ Le proposte di modifica delle attività che non comportino cambiamenti rilevanti dei Work Package sono approvate dall’Autorità di Gestione, che si avvale dell’istruttoria del Segretariato Congiunto;
❖ Le modifica rilevanti delle attività e dei risultati progettuali previsti, sono approvate dal Comitato Direttivo sentita l’Amministrazione partner interessata.
• Variazione della distribuzione delle risorse tra i partner del progetto:
❖ Le proposte di modifica di variazione della distribuzione delle risorse finanziarie tra i partner del progetto sono approvate dall’Autorità di Xxxxxxxx, sentito il Comitato Direttivo avvalendosi dell’istruttoria del Segretariato Congiunto. Tali modifiche non devono in nessun modo determinare un aumento del contributo pubblico del progetto e le finalità del progetto, così come approvate con la decisione di finanziamento.
• Variazione della durata del progetto:
❖ Non sono consentite proroghe alla chiusura delle attività del progetto.
❖ Unica eccezione a quanto stabilito al punto precedente è il verificarsi di eventi o circostanze gravi e non prevedibili alla data della sottoscrizione della presente Convenzione; in tale caso il capofila può chiedere una proroga, debitamente motivata e giustificata, della durata del progetto almeno sei mesi prima della data di chiusura prevista. Le eventuali modifiche sono approvate dall’Autorità di Gestione, che si avvale dell’istruttoria del Segretariato Congiunto, sentito il Comitato Direttivo;
❖ Il termine dei sei mesi di cui al punto precedente può essere derogato solo in caso di eventi calamitosi che impediscano la chiusura delle attività del progetto nei tempi previsti.
2. Le proposte di modifica sono presentate mediante il sistema informativo SIAGE secondo le modalità stabilite nelle Linee guida per la presentazione e la gestione dei progetti.
Articolo 9
Obblighi del Beneficiario capofila e dei partner
D.13 – Modello di Convenzione di attribuzione di contributo pubblico tra Autorità di Gestione e 10
Beneficiario Capoofila
1. Il Beneficiario capofila è il soggetto titolato a rappresentare tutto il partenariato del progetto nei confronti dell'Autorità di Xxxxxxxx.
2. Il Beneficiario capofila sottoscrive una Convenzione di cooperazione con tutti i partner del progetto ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1299/2013, sul modello fornito dall'Autorità di Gestione. Tale Convenzione definisce i ruoli, le attività, le procedure interne e le responsabilità reciproche, anche in riferimento alla gestione delle irregolarità e le procedure di recupero degli importi indebitamente versati.
3. Il Beneficiario capofila si impegna a:
• trasmettere copia conforme della presente Convenzione a tutti i partner del progetto;
• fornire ai partner le informazioni e i documenti necessari per una corretta attuazione del progetto, incluse le Linee guida per la presentazione e la gestione dei progetti con la relativa modulistica, nonché le Linee guida per l'informazione e la comunicazione;
• utilizzare in tutti i casi previsti il sistema informativo SIAGE;
• predisporre per ogni richiesta di rimborso i Rapporti di esecuzione sulle attività svolte in Italia e in Svizzera;
• garantire l’efficacia della gestione finanziaria del contributo FESR e del cofinanziamento nazionale stanziati per il progetto, anche per quanto concerne le modalità di recupero degli importi indebitamente versati;
• assicurare che le spese dichiarate dai partner italiani siano state effettivamente sostenute per l'attuazione del progetto, corrispondano alle attività definite nella scheda progettuale approvata dal Comitato Direttivo e rispettino i limiti fissati nel piano finanziario approvato;
• realizzare l'intero progetto in rispetto del cronoprogramma approvato nella scheda progettuale;
• assumersi la responsabilità di realizzazione delle attività in caso di modifiche all'interno del partenariato del progetto;
• richiedere l'erogazione del contributo FESR e del cofinanziamento nazionale e trasferire, entro 30 giorni dal ricevimento le rispettive quote ai partner del progetto, sulla base delle indicazioni e calcoli forniti dall'Autorità di Certificazione;
• garantire tempestivo recupero presso i partner del progetto, di tutti gli importi versati e non più spettanti in virtù delle irregolarità riscontrate;
D.13 – Modello di Convenzione di attribuzione di contributo pubblico tra Autorità di Gestione e 11
Beneficiario Capoofila
• informare e invitare le strutture di gestione del Programma: l'Autorità di Gestione, il Segretariato Congiunto e l'Amministrazione partner di riferimento di tutti gli eventi oppure convegni organizzati nell'ambito del progetto;
• partecipare alle attività informative e formative organizzate dal Programma per aumentare le competenze in materia di gestione dei progetti;
• supportare le strutture di gestione del Programma nelle attività di informazione, comunicazione e valutazione;
• garantire, nel caso di erogazione di Aiuti di stato indiretti nell'ambito delle attività del progetto, di informare chi riceve il sostegno, rispetto agli obblighi che ne derivano;
• comunicare entro le scadenze previste nelle Linee guida per la presentazione e la gestione dei progetti per la rendicontazione delle spese all'Autorità di Gestione e alle Amministrazioni partner qualsiasi modifica inerente il progetto;
• comunicare le eventuali variazioni del rappresentante legale, del soggetto con potere di firma oppure delle coordinate bancarie;
• presentare la domanda di rimborso del Work Package 0 (preparazione del progetto, incontri preliminari e interventi in corso), entro 3 mesi dall’avvio dello stesso;
I partner del progetto e il Beneficiario capofila si impegnano a:
• tenere separata da altre scritture contabili e tenere aggiornata la contabilità del progetto;
• accettare e agevolare i controlli di cui all’art. 11, punto 1. e 2.;
• rispettare le scadenze del cronoprogramma approvato per sostenere la spesa e per la realizzazione delle attività;
• assicurare la correttezza dei singoli documenti contabili prodotti dai soggetti individuati nell’ambito dei contratti esclusi di cui al paragrafo 3, 4 e 5 dell’art. 10 della presente Convenzione;
• conservare la documentazione del progetto fino al 31 dicembre 2025.
Articolo 10
Rispetto della normativa sui contratti pubblici
1. I beneficiari devono gestire in proprio le varie fasi attuative del progetto.
D.13 – Modello di Convenzione di attribuzione di contributo pubblico tra Autorità di Gestione e 12
Beneficiario Capoofila
2. Il Beneficiario capofila assicura, anche per gli altri beneficiari tenuti all’osservanza del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016, il rigoroso rispetto delle procedure previste per la realizzazione di opere o lavori pubblici, l'acquisizione di servizi e di forniture.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici, gli organismi di diritto pubblico e tutti gli altri beneficiari tenuti all’osservanza del Codice dei contratti pubblici assicurano in ogni caso, per l’individuazione del contraente e la stipula di contratti esclusi in tutto od in parte dall’applicazione del Codice dei contratti pubblici, l’espletamento di adeguata procedura comparativa previamente disciplinata.
4. Nel caso di stipula da parte dei beneficiari di accordi tra amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 5, comma 6 del Codice dei contratti pubblici i beneficiari hanno l’obbligo di rendicontare le spese sostenute da tutte le amministrazioni aggiudicatrici che hanno stipulato l’accordo secondo il principio del costo reale.
5. I beneficiari che non sono tenuti all’osservanza del Codice dei contratti pubblici per l’acquisizione di beni e servizi sono tenuti a rispettare i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica.
Articolo 11 Controlli
1. Le Autorità del Programma effettuano i controlli e verifiche presso i beneficiari, sia durante l’attuazione del progetto che nei 5 anni successivi alla data di richiesta del saldo finalizzati, tra l’altro, a verificare:
• il rispetto dei requisiti richiesti per la partecipazione al bando e l'erogazione del contributo e la conformità degli interventi realizzati con quelli previsti dal progetto ammesso a finanziamento;
• che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi;
• l’avvenuto raggiungimento degli obiettivi del progetto finanziato;
• il rispetto della normativa dell’Unione europea, dello Stato e delle Regioni applicabile.
2. Analoghi controlli possono essere svolti da amministrazioni dello Stato e dalle istituzioni dell’Unione europea, quali a titolo esemplificativo Il Ministero dell’Economia delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, l’Agenzia per la Coesione, le sezioni centrali e regionali di controllo della Corte dei Conti, la Guardia di Finanza, i servizi della Commissione europea e la Corte dei Conti europea.
3. Il Beneficiario capofila è tenuto a consentire ed agevolare le attività di controllo da parte di tutti i soggetti di cui sopra, ivi compresi eventuali accessi e sopralluoghi, e a
D.13 – Modello di Convenzione di attribuzione di contributo pubblico tra Autorità di Gestione e 13
Beneficiario Capoofila
rendere disponibili le informazioni e i documenti richiesti relativamente al progetto finanziato.
4. Nel caso in cui un beneficiario non si renda disponibile ai controlli o non produca i documenti richiesti, l’Autorità di Gestione procede alla revoca totale del contributo e al recupero delle somme corrisposte.
5. Il Beneficiario capofila informa tempestivamente l’Autorità di Gestione rispetto a qualsiasi tipo di controllo di cui al punto 2.
6. Se a seguito dei controlli da parte degli organismi competenti una parte delle spese è dichiarata irregolare, è avviata la procedura di cui all’art. 12.
Articolo 12
Revoca e recupero del contributo, risoluzione della presente Convenzione
1. L’Autorità di Xxxxxxxx ha l’obbligo di avviare le procedure di revoca totale o parziale del contributo FESR e del cofinanziamento nazionale nei casi di:
• recesso di un capofila (sia italiano che svizzero);
• esito negativo delle verifiche antimafia disposte ai sensi del .d. lgs.159/2011 e s.m.i. e di qualsiasi ulteriore verifica disposta dall’AdG al fine di accertare la veridicità delle informazioni rese dal capofila/dai beneficiari in forma di autodichiarazione ai sensi del D.P,R 445/2000 in fase di candidatura o di attuazione del progetto;
• mancato rispetto dell’attuazione del progetto, così come definito nella presente Convenzione;
• segnalazione di irregolarità da parte dell’Autorità di Audit ovvero delle autorità competenti esterne, di cui anche all’articolo 11, punto 2;
• mancata presentazione della domanda di rimborso nei 3 mesi successivi alla stipula della presente Convenzione, ove siano state ammesse dal Comitato Direttivo le spese del Work Package 0 (preparazione del progetto, incontri preliminari e interventi in corso);
• mancata presentazione di almeno una domanda di rimborso nei 6 mesi successivi alla liquidazione dell’anticipo;
• mancato rispetto delle disposizioni relative alla stabilità delle operazioni ai sensi dell’art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
• mancata presentazione della documentazione richiesta dalle Strutture responsabili di controllo, dall’Autorità di Gestione, dall’Autorità di Certificazione, dall’Autorità di Audit, e dagli altri organi competenti (Corte dei Conti, Guardia di Finanza, servizi ispettivi della Commissione Europea, OLAF, ecc.) entro i termini stabiliti, salvo ritardi debitamente giustificati;
D.13 – Modello di Convenzione di attribuzione di contributo pubblico tra Autorità di Gestione e 14
Beneficiario Capoofila
• l’importo delle spese convalidate a conclusione del progetto inferiore al 70% del totale, a meno che il Beneficiario capofila non dimostri che il progetto abbia comunque contribuito agli output del Programma a fronte di una spesa minore.
Articolo 13
Informazione, comunicazione e utilizzo del logo
1. Il Beneficiario capofila e i partner del progetto hanno l'obbligo, a pena della non ammissibilità della spesa, di riportare il sostegno del Programma di Cooperazione Interreg V A “Italia – Svizzera 2014-2020” al progetto in tutte le azioni di informazione e di comunicazione mediante:
a) l'esposizione dell'emblema dell'Unione europea, secondo le caratteristiche indicate dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014, Capo II, artt. 3, 4, 5 e meglio specificate delle Linee Guida per l’informazione e la comunicazione;
b) un riferimento al Fondo europeo dello sviluppo regionale (FESR);
c) il logo del Programma;
2. Il Beneficiario capofila e i partner, durante la fase di attuazione del progetto informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FESR includendo nel sito Internet una breve descrizione del progetto (obiettivi e risultati) che evidenzi il sostegno finanziario ricevuto.
3. Il Beneficiario capofila e i partner durante l'esecuzione di un'operazione, che consista nel finanziamento di infrastrutture o di operazioni di costruzione per le quali il contributo pubblico complessivo superi 500.000,00 euro, espongono in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti e, entro tre mesi dal completamento dell'operazione, una targa permanente o cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni.
4. Per le operazioni che non rientrano nell'ambito del punto 3. il Beneficiario capofila e i partner, nel corso dell'attuazione delle operazioni che non consistono nel finanziamento di infrastrutture o di opere di costruzione e che abbiano il valore inferiore a 500.000,00 euro, espongono almeno un poster di formato minimo A3 che indichi il sostegno finanziario ricevuto dal Programma e collocato in un luogo facilmente visibile al pubblico.
5. Il Beneficiario capofila e i partner per quanto riguarda gli obblighi relativi alla comunicazione e informazione rispettano le Linee guida per l'informazione e la comunicazione elaborate dal Programma, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013, allegato XII, punto 3.2 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e del Regolamento di esecuzione n. 821/2014 del 28 luglio 2014.
D.13 – Modello di Convenzione di attribuzione di contributo pubblico tra Autorità di Gestione e 15
Beneficiario Capoofila
6. L'accettazione del contributo da parte del Beneficiario capofila e dei partner costituisce l'assenso della loro inclusione nell'elenco delle operazioni e la loro pubblicazione, in qualunque forma o qualunque mezzo, incluso il sito Internet del Programma xxxx://xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx.xx/, ai sensi del Regolamento n. 1303/2013 (UE), l'articolo 115, paragrafo 2, da parte delle Autorità coinvolte nell'attuazione del Programma.
7. Il Beneficiario capofila ha altresì l’obbligo di vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo da parte dei partner italiani del progetto.
Articolo 14 Utilizzo degli output
1. L'Autorità di Gestione si riserva il diritto di utilizzare gli output del progetto per le attività di comunicazione e di informazione nel pieno rispetto delle norme in materia di proprietà intellettuali.
2. Tutti gli output, documenti, relazioni e analisi, devono essere resi pubblici per il libero accesso e fruizione da parte del pubblico mediante strumenti telematici, nel rispetto delle norme di tutela della proprietà intellettuale.
Articolo 15
Entrate generate dal progetto
1. Eventuali entrate nette che si generassero nello svolgimento del progetto oppure nei tre anni successivi al suo completamento devono essere dichiarate e verranno dedotte dai costi di progetto, sul quale verrà calcolata la percentuale del contributo. Si intendono per entrate nette i flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per i beni o i servizi forniti dal progetto, detratti gli eventuali costi operativi e costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve.
2. In conformità all’art. 61, paragrafo 7, la deduzione delle entrate generate successivamente al completamento del progetto non si applica alle operazioni il cui il costo ammissibile totale di parte italiana non supera 1.000.000,00 euro.
3. Ai sensi dell’art. 65, paragrafo 8, le entrate generate nello svolgimento del progetto verranno dedotte dalle operazioni il cui il costo ammissibile totale di parte italiana superi. 50.000,00 euro.
Articolo 16 Durata del contratto
D.13 – Modello di Convenzione di attribuzione di contributo pubblico tra Autorità di Gestione e 16
Beneficiario Capoofila
1. La presente Convenzione sarà in vigore fino all’assolvimento da parte del Beneficiario capofila del progetto di tutti gli obblighi contrattuali nei confronti dell’Autorità di Gestione e dei partner del progetto.
Articolo 17 Lingua
1. La lingua utilizzata nelle comunicazioni per iscritto tra il Beneficiario capofila e l’Autorità di Gestione è l’italiano. Tali comunicazioni avverranno tramite la posta certificata (PEC), via e-mail oppure tramite il sistema informativo SIAGE, a seconda dei casi.
Articolo 18 Controversie
1. Le parti si impegnano a risolvere in modo bonario eventuali controversie derivanti dall’applicazione della presente Convenzione.
2. Qualora, non essendo possibile trovare un accordo in merito alle questioni di cui al comma 1, si rendesse necessario adire le vie legali, il Foro competente sarà quello di Milano.
Articolo 19 Disposizioni aggiuntive
1. Le eventuali spese di registrazione della presente Convenzione sono a carico del Beneficiario capofila.
2. Sulla base di quanto disposto dall'art. 2963, comma 2°, del Codice Civile vigente, per il calcolo dei termini di cui alla presente Convenzione, non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale, mentre se il termine cade in un giorno festivo, il termine viene prorogato di diritto al primo giorno non festivo successivo.
3. La presente Convenzione è redatta in tre copie originali, di cui una sarà restituita al Beneficiario Capofila, una conservata presso gli uffici dell’Autorità di Gestione e una registrata e archiviata a cura della Struttura Programmazione Acquisti e Gestione Appalti della Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione di Regione Lombardia.
D.13 – Modello di Convenzione di attribuzione di contributo pubblico tra Autorità di Gestione e 17
Beneficiario Capoofila
Data Per l’Autorità di Gestione | Data Per il Beneficiario capofila |