CIG: 9511299C39
SETTORE I AFFARI GENERALI SERVIZIO PROVVEDITORATO
Capitolato tecnico Lotto 1) aggiornato
POLIZZA ALL RISKS
(Incendio – Elettronica – Furto)
CIG: 9511299C39
La presente polizza è stipulata tra
COMUNE DI PORDENONE |
CORSO XXXXXXXX XXXXXXXX XX, 64 |
33170 PORDENONE |
P.I. 00081570939 |
e
Durata del contratto
Dalle ore 00.00 del : | 01.04.2023 |
Alle ore 24.00 del : | 31.03.2026 |
Con pagamento:
31.03
Annuale al:
SOMMARIO
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art.1 Definizioni
Art.2 Attività e caratteristiche del rischio
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Art.2 Colpa Grave
Art.3 Durata del contratto
Art.4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Art.5 Regolazione del premio
Art.6 Variazione del rischio
Art.7 Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali Art.8 Clausola di recesso
Art.9 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza colpa grave Art.10 Modifiche dell’assicurazione
Art.11 Forma delle comunicazioni
Art.12 Oneri fiscali
Art.13 Foro competente
Art.14 Interpretazione del contratto
Art.15 Ispezioni e verifiche della Società
Art.16 Assicurazioni per conto di chi spetta
Art.17 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Art.18 Art.19 Art.20 Art.21 Art.22 Art.23 Art.24 Art.25 Art.26 Art.27 Art.28 Art.29
Obbligo di fornire dati sull’andamento della polizza Coassicurazione e delega
Responsabilità solidale Clausola broker
Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari Rinvio alle norme di legge
Rinuncia alla rivalsa Trattamento dei dati Posta certificata
Esclusione OFAC - Sanzioni Internazionali Esclusione delle malattie trasmissibili Cyber risk
SEZIONE 3 RISCHI COPERTI
Art.1 Forma e Oggetto di copertura
Art.2 Esclusioni
Art.3 Enti esclusi
SEZIONE 4 CONDIZIONI PARTICOALRI
Art.1 Spese demolizioni e sgombero
Art.2 Perdita pigioni
Art.3 Onorario architetti, professionisti, consulenti
Art.4 Spese peritali
Art.5A Art 5B
Ricorso terzi Rischio Locativo
Art.6A Eventi socio-politici
Art.6B Terrorismo
Art.7 Eventi atmosferici
Art.8 Inondazioni, alluvioni, allagamenti
Art.9 Neve, ghiaccio, gelo
Art.10 Acqua piovana
Art.11 Acqua condotta
Art.12 Terremoto
Art.13 Rottura di vetri e cristalli
Art.14 Ricostruzione archivi
Art.15 Fenomeno elettrico
Art.16 Maggiori costi
Art.17 Cedimento, franamento, smottamento del terreno Art.18 Opere di fondazione
Art.19 Differenziale storico artistico
Art.20 Crollo e collasso strutturale
Art.21 Oneri di urbanizzazione
Art.22 Archivi e supporti dati informatici
Art.23 Furto, Rapina, Estorsione valori
Art.24 Furto, Rapina, Estorsione del contenuto
Art.25 Portavalori
Art.26 Art. 26 bis
Contraffazione valuta
Spese di recupero e spese peritali
Art.27 Guasti Macchine
SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI
Art.1 Obblighi in caso di sinistro
Art.2 Esagerazione dolosa del danno
Art.3 Procedura per la valutazione del danno
Art.4 Mandato dei periti
Art.5 Operazioni peritali
Art.6 Art.6 bis Art.7a Art.7b
Determinazione del danno (Valore a nuovo) Supplemento di indennizzo
Assicurazione con dichiarazione di valore Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale
Art.8 Limite massimo di indennizzo
Art.9 Pagamento dell’indennizzo
Art.10 Indennizzo separato per ciascuna partita
Art.11 Art.12 Art.13 Art.14
Rinuncia al diritto di surroga Anticipo sulle indennità Reintegro automatico Leeway Clause
SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art.1 Partite, somme assicurate, sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti Art.2 Calcolo del premio
Art.3 Riparto di coassicurazione
Art.4 Disposizione finale
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art.1 - Definizioni
Allagamenti: | Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni. |
Annualità assicurativa o periodo assicurativo: | Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. |
Apparecchi ad impiego mobile: | Impianti ed apparecchiature per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei fabbricati e/o immobili del Contraente. A titolo esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono compresi personal computer, telefoni cellulari, apparecchi radio, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica portatili, apparecchi di misurazione e di ricezione dati, apparecchi di rilevazioni in genere, stazioni mobili di rilevamento qualità dell’aria, proiettori, lavagne luminose e simili, impianti ed apparecchiature stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente ecc. Si intendono inclusi nella presente definizione i supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile. |
Archivi e dati elettronici: | Insieme di dati e/o programmi memorizzati su supporti e insieme d’informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi. |
Assicurato: | • La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. |
Assicurazione: | Il contratto di assicurazione |
Attrezzature elettroniche: | • Hardware per elaborazione dati (inclusi sistemi operativi e programmi in licenza d’uso); • Apparecchiature di audio-fono-video-riproduzione-rilevazione-misurazione- controllo; • Impianti antintrusione, TVCC, rilevazioni presenze, rilevazioni danni/malfunzionamenti e simili; • Altre apparecchiature elettroniche in genere d’ufficio e non (centralini telefonici, fotocopiatori, rilevatori ingresso/uscita dei dipendenti, unità fisse di monitoraggio, switch e routets IP) situate sia al coperto che all’aperto, presso le ubicazioni dell’Assicurato o presso terzi e per i quali vi sia un interesse da parte del Contraente; • i supporti dati relativi alle apparecchiature in precedenza descritti; • apparecchi ad impiego mobile |
Autocombustione: | Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma. |
Broker: | RP Company spa quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società. |
Conduttori esterni: | Cavi, reti, ecc. interni ed esterni ai fabbricati atti al collegamento di singole apparecchiature tra di loro e con l’esterno |
Contenuto: | A titolo esemplificativo e non lmitativo: • macchinari ed attrezzature varie, impianti di depurazione, impianti di sollevamento, sebatoi pensili, impianti idrici apparecchi ed impianti in genere, comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano naturale complemento, presenti nei fabbricati o all’esterno dei medesimi; |
• attrezzi, mobilio ed arredi, televisori, macchine d’ufficio, registri, cancelleria, scaffalature, banchi; impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; impianti semaforici e di segnalazione in genere ovunque ubicati, rete fibre ottiche; • il complesso dei mezzi di sollevamento e trasporto sia fissi che semoventi, delle macchine, dei meccanismi, attrezzi, utensili, trasmissioni, tubazioni, contatori, basamenti, serbatoi sia interrati che esterni; • le attrezzature scolastiche, didattiche, museali, per autorimesse, per le officine, per i laboratori, per i reparti di uso accessorio, per gli impianti antincendio, ecc.; • merci, ricambi, scorte, tubazioni, valvole, utensili, attrezzatura di cantiere e quant’altro neccessario alle attività assicurate; • strutture, attrezzatura, macchine ed impianti necessari al funzionamento dell’attività assicurata sia per le attività primarie che secondarie, accessorie e/o complementari; • derrate alimentari, prodotti farmaceutici valori e quant’altro di simile e tutto quanto in genere è di appartenenza od utilizzo ad uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza e quant'altro non rientri nelle altre definizione; • quadri ed oggetti d’arte, fondi fotografici, reperti archeologici e aree archeologiche, affreschi, mosaici, xxxxxx, statue, raccolte e collezioni in genere, archivi storici, opere di abbellimento ed utilità, e in generale qualsaisi oggetto avente valore artistico e/o storico • raccolte, libri, archivi e documenti posti presso biblioteche o altri enti in uso e nelle disponibilità dell’Assicurato • apparecchi ad impiego mobile; • attrezzature elettroniche; • sistemi per controllo accessi (controller di accesso, lettore di carte a prossimità digitale, interfaccia software, segnalatore per abilitazione accessi), armadi di cablaggio strutturato fonia-dati, quadri elettrici, impianti di segnale, telecamere di videsorveglianza e quant’altro a supporto dei parcheggi di proprietà del Contraente • Si intendono inclusi anche i beni di Terzi per i quali vi sia un interesse assicurabile da parte del Contraente/Assicurato o ne sia responsabile per la loro eventuale perdita o danneggiamento. Si intendono inclusi i veicoli di terzi (vedi definizione), escluse le imbarcazioni ed i natanti Quant’altro non rientrante nella Definizione Fabbricati è compreso nella presente Definizione Contenuto. | |
Contraente: | Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza. |
Cose assicurate: | Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati |
Xxxxx consequenziali: | Xxxxx alle cose assicurate non provocati direttamente dall’evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso. |
Danni diretti: | I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale é prestata l'assicurazione |
Danni indiretti: | Sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose |
assicurate | |
Destrezza: | Xxxxx commesso con speciale abilità in modo da eludere l’attenzione del derubato o di altre persone presenti. Tale abilità può esercitarsi sia con agilità e scaltrezza di mano su cose che siano indossate dal derubato, sia con altrettanta sveltezza su cose che siano lontane dalla sua persona, eludendo l’attenzione della persona o delle persone presenti e normalmente vigilanti. |
Esplosione: | Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. |
Estorsione: | Il reato di cui all’art. 629 del Codice Penale e più esattamente il caso in cui l’Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare gli enti assicurati mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l’Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone. |
Fabbricati: | A titolo esemplificativo e non lmitativo: • tutte le costruzioni edili e murarie e/o di altro materile di costruzione, di struttura e/o di finimento, di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità dell'Assicurato, complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi, gronde, grondaie e simili, pareti vetrate polifunzionali, strutture architettoniche in vetro o materiale similare per rivestimento di edifici, e tutte le parti e opere murarie, funzionali e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, opere di fondazione od interrate, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, tutte le pertinenze quali strade, marciapiedi, pavimentazione esterna, fognature di peritinenza dei fabbricati assicurati, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà; impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, di condizionamento d'aria, impianti solari e fotovoltaici facenti parte integrante con la copertura del fabbricato, ascensori e relativi impianti. S’intendono altresì compresi nella presente definizione i muri/pareti di recinzione in genere ed i relativi cancelli; • gli impianti si intendo assicurati anche se interrati e comunque sino al punto di allacciamento alla relativa rete di pertinenza; |
Fabbricati di interesse storico od artistico: | Rientrano nella partita fabbricati di interesse storico od artistico soggetti alla disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004 esenti da imposte ai sensi della Legge 28.02.1983 n. 53. Rimane invariato quanto già descritto nella definizione “Fabbricato” ad eccezione della dicitura: immobili aventi carattere storico monumentale non soggetti alla disciplina di cui al D.L. n. 42 del 22.01.2004. |
Fenomeno Elettrico: | Si intende per fenomeno elettrico l'alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, si manifesta (sotto forma di fusioni, scoppio, abbruciamento, ecc.) negli impianti macchinari, apparecchiatura, circuiti e simili, serventi alla produzione, trasformazioni distribuzione, trasporto di energia elettrica ed alla sua utilizzazione per forza motrici riscaldamento ed illuminazione. |
Franchigia: | La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Furto: | Il reato così come definito dall’art. 624 del Codice Penale. |
Implosione: | Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna. |
Incendio: | Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi. |
Indennizzo: | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Inondazioni, e alluvione: | Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d’acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili. |
Mezzi di chiusura dei locali: | L'assicurazione furto è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, xxxxxxxxx od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari di superficie non superiore a 900 cmq. con lato minore non superiore a 18 cm. o, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq. |
Mezzi di custodia: | Armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti, cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate. |
Polizza: | Il documento che prova l'assicurazione; |
Premio: | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Xxxxx Xxxxxxx Assoluto: | Valutazione del danno indennizzabile senza l’applicazione del disposto dell’art. 1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l’applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6. |
Programmi: | Sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall’elaboratore che l’Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da società specializzate o prestatori d’opera da esso specificatamente incaricati. |
Rapina : | Il reato di cui all’art. 628 del Codice Penale e più precisamente: la sottrazione degli enti assicurati mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati. |
Rischio Locativo: | Questa copertura garantisce l'assicurato per i danni subiti dai locali da lui affittati, presi in locazione e/o in comodato d’uso, e causati da atti riconducibili alla sua responsabilità, da un incendio o da un altro evento dannoso compreso in polizza. |
Rischio: | la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
Scoperto: | La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Scoppio : | Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio. |
Singola ubicazione: | La presente definizione vale per la garanzia Inondazione, Alluvione , allagamento e Terremoto: • Complesso di immobili costituito da uno o più corpi di fabbricati uniti tra di loro, e non separati, anche se con numero civico diverso. • Complesso di immobili costituito da uno o più corpi di fabbricati separati tra di loro, ma avente un unico numero civico. |
Sinistro: | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Società : | L’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; |
Supporti dati: | Qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda o banda perforata) usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente. |
Xxxxxxxxx: | Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell’applicazione delle franchigie e/o limiti di risarcimento eventualmente previste/i per “Terremoto”, si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto “singolo sinistro”. |
Terrorismo: | Per terrorismo si intende un atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte. |
Valori: | Per “valori” si intendono monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore, monete d’oro, medaglie, libretti di risparmio o qualsiasi altro titolo nominativo al portatore, buoni pasto, buoni benzina, ricette faramaceutiche. Il tutto sia di proprietà dell’assicurato che di terzi e del quale l’assicurato stesso ne sia o non responsabile. Il tutto posto e custodito nei fabbricati del Contraente o delle ubicazioni assicurate. |
Veicoli: | Per veicoli si intendono tutti i mezzi di locomozione di proporietà dell’Ente quando gli stessi si trovano in deposito/sosta all’interno di fabbricati od anche all’estermo nell’ambito di adiacenze e/o perimetro esterno dei fabbricati assicurati. |
Veicoli di terzi | Xxxxxxx in sosta presso il parcheggio sotterraneo di proprietà della Contraente, sito in Via Card. Dalla Costa a Schio |
Art.2 – Attività e caratteristiche del rischio
Amministrazione Comunale - Ente Territoriale.
Tutto quanto indicato, previso e/o attribuito da Xxxxx, Regolamenti, Statuti, Normativa in materia di Pubblica Amministrazione.
A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l’obbligo di assicurare per il Contraente, la presente polizza assicura tutti i beni costituenti l’intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione, per esposizione, ubicati anche presso terzi/utenti, a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dal Contraente/Assicurato, salvo solo quanto espressamente escluso.
Si conviene tra le parti che:
a) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità dell'Assicurato dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
b) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
c) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che l'Assicurato detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui l'Assicurato consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.
d) a comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative del Contrante.
Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto”.
Sono altresì compresi gli enti di proprietà dei dipendenti trovantisi nell’ambito delle ubicazioni assicurate della Contraente con esclusione dei danni da Furto e Rapina, salvo quanto regolamentato alla Sezione 4, Art. 23, secondo comma.
Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili.
Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano, nonché, per esigenze di magazzinaggio, stoccaggio, deposito e/o di conto lavoro, del Mondo intero, attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi.
I macchinari, attrezzature, impianti in genere, arredamenti e merci si intendono garantiti anche se posti all'aperto e/o a bordo di automezzi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico.
Le attrezzature che per naturale destinazione debbono essere poste su automezzi di proprietà o in uso al Contraente si intendono coperte sempre e comunque quando all’interno di tali automezzi.
Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private, aziendali e/o di cantiere
La presente polizza, laddove applicabile, è prestata secondo l’Art. 1891 C.C. - Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio, così come previsto dal successivo Art. 6 Variazione del rischio.
Art.2 – Colpa Grave
Le garanzie di cui alla presente polizza sono operanti anche in caso di sinistro avvenuto per colpa grave dell’Assicurato o delle persone delle quali esso debba rispondere, fermo il diritto di rivalsa della Società ex art. 1916 c.c..
Art.3 - Durata del contratto
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo.
Alla scadenza del contratto, la Società si impegna, a semplice richiesta del Contraente e nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di evidenza pubblica, a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo di 180 (centottanta) giorni oltre la scadenza contrattuale; il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 giorni dall’inizio della proroga.
Opzione base)
Il Contraente e la Società, a parziale deroga di quanto normato all’Art. 8 – Clausola di recesso, hanno la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale utile, tramite comunicazione PEC da inviare con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza stessa.
Variante 1)
Il Contraente ha la facoltà di recedere dal contratto dalla prima scadenza annuale utile, tramite comunicazione PEC da inviare con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza stessa.
La Società ha la facoltà di recedere dal contratto esclusivamente a seguito e con le modalità previste dall’Art. 8
- Clausola di recesso.
Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012).
L’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui l’impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite
Art.4 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Il premio dell’Assicurazione è convenuto applicando a ciascuna Partita Assicurata il relativo tasso annuo lordo come risultante dalla Scheda di Polizza.
Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro i 60 giorni successivi.
Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).
Per regolazioni e/o variazioni che comportino un pagamento di premio, il Contraente potrà pagare tale premio, nei modi di cui sopra, entro 60 giorni dal ricevimento delle relative appendici, salvo termini a lui più favorevoli previsti altrove in polizza.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis
ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.".
Art.5 - Regolazione del premio
La presente assicurazione non è soggetta a regolazione del premio salvo la regolamentazione di clausole specifiche (vedasi Sezione 5, Art. 7a Assicurazione con dichiarazione di valore), laddove applicabili.
Art. 6 - Variazione del rischio
1. Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.
2. Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all’aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall’intervenuta conoscenza, per iscritto all’Assicuratore. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all’organizzazione dell’Amministrazione contraente, (variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio, delibere dell’Amministrazione contraente che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte).
3. L’Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.
Art. 7 - Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali
1. Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell’annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all’Amministrazione, l’Assicuratore può segnalare all’Amministrazione contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all’Art.6 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell’art.106 del d.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati. .
2. L’Amministrazione contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria proposta di revisione.
3. In caso di accordo tra e parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.
Art. 8 - Clausola di recesso
1. In caso di mancato accordo ai sensi dell’art. 7 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, l’Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità.
2. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell’art. 7 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dall’Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta dell’Amministrazione.
3. Qualora alla data di effetto del recesso l’Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, l’Assicuratore s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. L’Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l’integrazione del premio.
4. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all’art. 18 (Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.
Art. 9 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
1. Nell’ipotesi di cui all’art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell’Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l’obbligo della dichiarazione da farsi all'Amministrazione nei tre mesi successivi al giorno in cui l’Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 7 (Revisione dei prezzi e di altre clausole
contrattuali) e 8 (Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art 7 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.
Art.10 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell’appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.
Art.11 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (PEC, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 12 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, sono a carico del Contraente.
Art. 13 – Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art.14 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art.15 – Ispezioni e verifiche della Società
La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc... L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest’ultimo caso previo benestare dell’Assicurato.
Art.16 - Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati. Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.
A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.
Art.17 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Art. 18 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
L’Assicuratore:
1. entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all’Amministrazione contraente l’evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:
• il numero del sinistro attribuito dall’Assicuratore;
• la data di accadimento dell’evento;
• la data della denuncia;
• la tipologia dell’evento;
• l’indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
a) sinistro senza seguito;
b) sinistro liquidato, in data con liquidazione pari a € ;
c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € .]:
2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l’Assicuratore dovrà corrispondere all’Amministrazione un importo pari al 0,05 % del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari a € 500,00.
3. l’Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l’Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l’Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.
4. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l’applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.
Art. 19 - Coassicurazione e delega
In caso di coassicurazione l'Assicurazione è ripartita per quote tra gli Assicuratori indicati nel riparto allegato.
In caso di coassicurazione e/o di riassicurazione del rischio, la Società delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l’intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Contraente e/o degli aventi diritto come derivanti dal presente contratto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare gli Assicuratori presso le quali il rischio è stato assicurato o ripartito.
La Società delegataria, pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri ed a rilasciare al Contraente/Assicurato quietanza per l’ammontare complessivo dell’indennizzo, ferma a la responsabilità solidale tra assicuratori, in deroga al Art. 1911 C.C. Con la sottoscrizione della presente polizza le coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni atto di gestione del contratto (appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata ecc.) riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Società delegataria in ragione e/o a causa della presente polizza. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso e/o alla disdetta, alla gestione dei sinistri, all’incasso dei premi di polizza, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Art. 20 - Responsabilità solidale in caso di RTI
Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell’art. 1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente.
Art. 21 - Clausola Broker
L’Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società indicata RP COMPANY S.p.a. in qualità di Broker, ai sensi del D. Lgs n. 209/05 e s.m.i.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.
La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto tramite il Broker sopra designato e riconosce che tale atto è liberatorio per l’Assicurato/Contraente.
Nella formulazione del premio la Società ha tenuto conto anche del costo della provvigione prevista per il servizio di brokeraggio assicurativo.
Art. 22 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla legge n. 136/2010
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 xx.xx. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’Appalto.
Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della legge 136/2010.
Art. 23 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 24 – Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile nei confronti del responsabile del sinistro.
Art. 25 - Trattamento dei dati
Ai sensi del D.lgs. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 26 – Posta certificata
Qualora il Contraente lo richieda, La Società si obbliga all’attivazione di almeno una postazione munita di posta elettronica certificata per l’inoltro e/o ricezione delle comunicazioni relative alla gestione sinistri.
ART.27 - Esclusione OFAC - Sanzioni Internazionali
L’Assicuratore non è tenuto a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunché in virtù del presente contratto qualora lo stesso, nel far ciò, incorra nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell’Unione Europea o degli Stati Uniti d’America.
ART. 28 - Esclusione delle malattie trasmissibili
La presente polizza non copre qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento di danni, costo o spesa, causata, dovuta a, risultante o derivante da, ad una malattia trasmissibile o al timore o minaccia (reale
o presunta) di una malattia trasmissibile, nonché i danni, diretti, indiretti e/o conseguenti che derivino dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio disposte delle competenti Autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione. Per “malattia trasmissibile” s’intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di qualsiasi sostanza o agente, da qualsiasi organismo ad un altro, dove:
- il termine sostanza o agente include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, un virus, un batterio, un parassita un altro organismo o qualsiasi variazione di esso, sia esso considerato vivente o meno;
- il metodo di trasmissione diretto o indiretto include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione di fluidi corporei, la trasmissione da o verso qualsiasi superficie o oggetto, solido, liquido o gas oppure tra organismi;
- la malattia, la sostanza o l'agente può causare o minacciare di causare danni alla salute o al benessere umano oppure può minacciare di causare danni, deterioramenti, perdita di valore o di commerciabilità o perdita di uso della proprietà.
ART. 29 - Cyber risk
Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a:
a) manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
b) utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari;
c) trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/ programmi da posta elettronica);
d) computer hacking;
e) computer virus o programmi affini (trojans, worms, malware, ecc);
f) funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari;
g) danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (salvo che tale danno sia causato da incendio, esplosione o scoppio);
h) qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto);
i) violazione della legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni.
Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari “colpa grave” e “buona fede” che pertanto s’intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi.
SEZIONE 3 RISCHI COPERTI
Art. 1– Forma e Oggetto di copertura
Tutte le garanzie della presente polizza sono prestate a Valore intero, ovvero con l’applicazione del disposto dell’art. 1907 del Codice Civile, fatto salvo laddove diversamente indicato nella descrizione delle singole garanzie o partite.
La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare l'Assicurato di tutti i danni materiali, perdite, deterioramenti, sia diretti che conseguenziali causati agli enti e/o partite assicurati/e, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto escluso dall'Art. 2 della presente Sezione.
Art. 2 – Esclusioni
La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) ad indennizzare i danni causati da:
A) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto.
Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
B) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. Non sono comunque esclusi danni derivanti da:
a) esistenza e/o impiego di attrezzature, macchinari o impianti radianti o simili quali a solo titolo esemplificativo non limitativo: sterilizzatori, apparecchi a raggi x, apparecchi di indagine/analisi o altri;
b) incendio e/o altri eventi non esclusi da questa polizza, causato/i da esistenza e/o impiego (nell'ambito dell'attività dichiarata e/o dell'attività di terzi) di radioisotopi e/o altre sostanze radioattive;
C) dolo dell'Assicurato e del Legale Rappresentante dell’Ente; la Colpa Grave dei predetti invece, non pregiudica l'indennizzabilità di eventuali sinistri;
D) graduale deterioramento per effetto di: siccità, umidità atmosferica, corrosione, ruggine, a meno che detti danni non risultino come conseguenza di danno agli apparecchi di condizionamento causato da un evento non altrimenti escluso;
E) infedeltà dei dipendenti; appropriazione indebita;
N.B.: ai fini del presente paragrafo, per "infedeltà dipendenti" si intende il furto e/o appropriazione indebita attuato da dipendenti e/o con la loro complicità.
F) perdite di mercato.
G) danni indiretti di qualsiasi natura.
H) inquinamento di aria, acqua, suolo.
I) per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario.
La presente polizza non copre inoltre i danni di:
L) deperimento, usura, logorio, ossidazione causati da naturale uso o funzionamento.
M) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il venditore o locatore delle cose assicurate (esclusione valevole per le attrezzature elettroniche e per le apparecchiature ad impiego mobile).
N) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore e/o la cui riparazione/eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica.
O) errori di lavorazione nel caso in cui essi influiscano direttamente o indirettamente sulle qualità, quantità, titolo o colore delle merci in produzione o già prodotte. Non è peraltro esclusa l'autocombustione e/o fermentazione;
P) di lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati; di montaggi, smontaggi, manutenzione e revisione di macchinari, salvo per quanto coperto nell'ambito dell’ultimo comma dell’art. 2 Sez. 1. Non sono in ogni caso esclusi né i danni da incendio, esplosione, scoppio, né altri danni non direttamente ed esclusivamente causati dai lavori di costruzione, montaggio, revisione.
Q normale assestamento, restringimento o espansione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti;
R) messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalle garanzie accessorie "spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro" e "ordinanze di Autorità - oneri di urbanizzazione"
S) trasporto delle cose assicurate all’esterno delle aree private, aziendali e/o di cantiere;
T) guasti alle macchine in generale, ad esclusione dei guasti macchine alle attrezzature elettroniche che rientrano in copertura con la presente polizza.
Tutto quanto sopra (punti da A e T), salvo che provocati da un altro evento non altrimenti escluso e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso ai sensi della presente polizza, e in tale ultimo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso.
Art. 3 – Enti esclusi
La Società non è obbligata unicamente ad indennizzare danni subiti da:
1. Enti all’aperto non per naturale destinazione o per movimentazione e trasporto al di fuori delle ubicazioni assicurate, nelle aree private, aziendali e/o di cantiere. Si precisa che rientrano in regolare e totale copertura, nei limiti e nei termini contrattuali, tutti quegli enti, beni, cose ed oggetti che per loro destinazione sono posti all’aperto. Per tali beni la limitazione “Mezzi di chiusura dei locali”, riconducibile alla garanzia Furto/Rapina, non è operativa.
2. Strade e pavimentazioni esterne alle ubicazioni assicurate (al di fuori dei recinti degli stabilimenti aziendali);
3. Boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere
4. Gioielli, pietre e metalli preziosi (se non per uso industriale);
5. Beni in leasing se già assicurati con altra polizza;
6. Per la sola garanzia Furto/Xxxxxx, i beni, le cose e/o gli oggetti in rame;
7. Natanti/imbarcazioni e veicoli iscritti al PRA (salvo quanto riportato alla Sezione 6 Art. 1)
SEZIONE 4 CONDIZIONI PARTICOLARI
Art.1 – Spese di demolizione e sgombero (sempre operativa)
La Società, in caso di sinistro non escluso a termini della presente polizza, indennizza fino alla concorrenza del 20% dell'importo pagabile a termini di polizza nonché dell'ulteriore limite di indennizzo stabilito nell’apposita partita della Sezione 6 sotto la voce “Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro”:
a) Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, compresi scavi e reinterri, ed inclusi i costi di smaltimento e bonifica degli stessi;
b) Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, Impianti, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari, impianti e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
c) Le spese sostenute, nell’ambito dei siti aziendali, per la rimozione e smaltimento di terreni, acque, fanghi, od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza per ordine dell’Autorità o motivi di igiene e sicurezza.
È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.
Estensione facoltativa a punteggio
Inoltre nell’ambito delle presente clausola si precisa che rientrano in copertura anche tutti quei costi e spese ragionevolmente sostenute nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sostenute direttamente e/o affidate a ditte terze e debitamente documentate, per tagliare, abbattere, rimuovere, raccogliere, stoccare, noleggiare attrezzature, locare terreni/fabbricati, trasportare, smaltire, bonificare e mettere in sicurezza cose (alberi, sedime stradale, sponde di canali/argini/fiumi/laghi, arenile, segnaletica stradale, pali ed illuminazione pubblica e simili) di proprietà del Contraente/Assicurato o dei quali il Contraente/Assicurato ne ha l’onere della custodia, e/o della manutenzione, e/o del ripristino della loro funzionalità ed integrità, anche se e in quanto non assicurati nella presente polizza, per danni riconducibili ad eventi coperti dalla presente polizza.
La presente estensione di garanzia è prestata a 1° Rischio Assoluto nei limiti di € 100.000,00 per sinistro anno. L’operatività della presente estensione è subordinata alla dichiarazione dell’esistenza dello stato di crisi per calamità ovvero di eccezionale avversità atmosferica ai sensi della normativa regionale vigente.
La Società adempirà all’obbligazione entro 30 giorni dalla data della dichiarazione dello stato di crisi. È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio.
Art.2 – Perdita pigioni (sempre operativa)
Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società rifonderà all’Assicurato anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati e ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi dalla data del sinistro.
Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dall’Assicurato-Proprietario che vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presunta ad essi relativa.
La garanzia sarà prestata fino a concorrenza del massimale e con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Perdita pigioni”.
Art.3 – Onorari di architetti, professionisti e consulenti (sempre operativa)
La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, corrisponderà all’Assicurato, in eccesso a quanto indennizzabile in base all’Art.6 Sezione 5 della presente polizza, gli onorari degli architetti, ispettori, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo, che si intendono invece rientranti nella clausola "Spese Peritali".
La garanzia é prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Onorari di architetti, professionisti e consulenti”.
Art. 4 – Spese peritali (sempre operativa)
La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborserà all'Assicurato le spese e/o onorari di competenza da quest'ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere scelti e nominati
conformemente all’Art. 3 della Sezione 5, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.
La garanzia é prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Spese peritali”.
Art. 5/A – Ricorso terzi (sempre operativa)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell’apposita partita della Sezione 6 sotto la voce “Ricorso Terzi”, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro non escluso a termini della presente polizza.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia “Ricorso terzi” e sino alla concorrenza del 30% del massimale stesso.
L’assicurazione non comprende i danni a cose che il Contraente e/o l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.
L’assicurazione non comprende i danni da inquinamento.
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.
La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all’Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell’Assicurato stesso.
Per Terzi si intendono anche i locatari e gli inquilini.
Art. 5/B – Rischio Locativo (sempre operativa)
La Società garantisce l'assicurato per i danni subiti dai locali da lui utilizzati, presi in locazione e/o in comodato d’uso, e causati da atti riconducibili alla sua responsabilità, da un incendio o da un altro evento dannoso compreso in polizza.
Art. 6/A – Eventi socio-politici (sempre operativa)
Premesso che la Società a seguito di sinistro non escluso a termini della presente polizza si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei costi necessari per ricostruire o riparare o sostituire gli enti assicurati distrutti o danneggiati a seguito o a causa di scioperi, tumulti popolari e sommosse, atti vandalici e dolosi e sabotaggio, la Società stessa risponde:
a) Dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da incendio, esplosione e scoppio, causati da persona/e (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio.
b) Xxxxx altri danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati e causati da persona/e (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse e che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio.
Qualora le persone di cui sopra occupino i fabbricati per oltre 15 giorni consecutivi, la Società non indennizzerà i danni di cui al presente punto b) anche se verificatisi durante il suddetto periodo a meno che l'Assicurato non si sia adoperato presso le Autorità Competenti per ottenere lo sgombero dei fabbricati.
La Società indennizza altresì i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori quando gli eventi stessi abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 40 m. da esse nonché i danni causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica o da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, condizionamento o di refrigerazione purché conseguenti ad evento indennizzabile in base al presente Art.6.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Eventi socio-politici”.
Art. 6/B – Terrorismo (sempre operativa)
La Società indennizza i danni direttamente o indirettamente causati da o verificatisi in occasione di atti di terrorismo.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Terrorismo”.
Limitatamente a questa garanzia, la Società non indennizza i danni derivanti da:
• contaminazione a mezzo di sostanze dannose chimiche e/o biologiche e/o nucleari;
• da interruzione di servizi quali erogazione di energia, gas, acqua e contaminazioni.
Art. 7 – Eventi atmosferici (sempre operativa)
Premesso che la Società a seguito di sinistro non escluso a termini della presente polizza risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche in genere, compresi i danni da urto di cose trasportate, sollevate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia, la Società stessa risponde dei danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati sempreché siano stati arrecati dalla caduta di pioggia, neve o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione.
La Società non risponde:
a) Dei danni da inondazioni, alluvioni, allagamenti conseguenti a fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, formazioni di ruscelli, accumuli di acqua ancorché verificatisi a seguito di uragani, bufere, tempeste, grandine o trombe d'aria;
b) Dei danni causati da cedimenti o franamenti del terreno, ancorché verificatisi a seguito di uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria;
c) dei danni subiti da:
• insegne od antenne e consimili installazioni esterne
• enti all'aperto non per naturale destinazione e salvo quanto diversamente indicato.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Eventi atmosferici”.
Art. 8 – Inondazioni, alluvioni ed allagamenti (sempre operativa)
Premesso che la Società, a parziale deroga all’Art. 7 Eventi atmosferici, risponde anche dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, la stessa non risponde tuttavia dei danni:
a) causati da mareggiate, maree, maremoti, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inondazione, alluvione o allagamento sugli enti assicurati;
c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
d) a enti mobili all’aperto;
e) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 centimetri dal livello dei pavimenti.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Inondazioni, alluvioni, allagamenti”.
Art. 9 – Neve, ghiaccio, gelo (sempre operativa)
La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:
a) crollo totale o parziale o lesioni di fabbricati, opere murarie o costruzioni in genere, causati dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine, compresi i danni a fabbricati, opere murarie e costruzioni medesime;
b) caduta di oggetti, strutture o loro parti, alberi, rami causata dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine;
c) infiltrazioni, all'interno dei fabbricati, di neve, nevischio, ghiaccio, grandine ed acqua, penetrati attraverso lesioni, brecce, rotture o fenditure, causate dai fenomeni atmosferici anzidetti;
d) gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, al servizio dei fabbricati e/o attività descritti/a in polizza, purché l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 48 ore antecedentemente al sinistro.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Neve, ghiaccio, gelo”.
Art. 10 – Acqua piovana (sempre operativa)
Premesso che la Società risponde dei danni materiali e diretti causati elle cose assicurate da acqua piovana, sono compresi in garanzia i danni conseguenti ad infiltrazione e congelamento nelle coibentazioni interne, con esclusione dei:
a) danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
b) danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana;
c) danni indiretti o di inattività di qualsiasi genere e specie;
d) danni a cose poste a meno di 12 centimetri dal livello dei pavimenti dei locali.
La presente garanzia è regolata dalle norme della presente polizza se non contrastanti con quanto sopra.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Acqua piovana”.
Art. 11 – Acqua condotta – Spese di ricerca e riparazione dei danni (sempre operativa)
Premesso che la Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua condotta e di liquidi in genere a seguito di rottura, guasto, intasamento, traboccamento, rottura accidentale di pluviali, di grondaie, di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, di prevenzione incendio e simili esistenti nei fabbricati contenenti le cose medesime, la Società indennizza altresì:
a) le spese sostenute per riparare o sostituire gli impianti, le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta;
b) le spese necessariamente sostenute per la demolizione, scavo e/o ripristino di parti del fabbricato assicurato e del terreno di pertinenza, ai fine della ricerca e riparazione del guasto.
La Società non risponde dei danni derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Acqua condotta”.
Art. 12 – Terremoto (sempre operativa)
Premesso che, agli effetti della presente garanzia, la descrizione del rischio, le somme assicurate con le singole partite, le definizioni, le disposizioni e le condizioni tutte previste dal presente capitolato, si intendono richiamate e confermate, salvo quanto di seguito espressamente derogato, la Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto.
Ai soli effetti della presente garanzia, la Società non risponde dei danni:
a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
b) causati da eruzione vulcanica e da maremoto;
c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.
Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nell’ambito della somma assicurata a questo titolo specificata nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Demolizione e sgombero”.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Terremoto”.
Art. 13 – Rottura di vetri e cristalli (sempre operativa)
Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti di rottura di vetri e cristalli facenti parte di vetrine, porte, finestre, pareti polifunzionali, tavoli ecc. all'interno o all'esterno dei fabbricati qualunque ne sia la causa, salvo quanto escluso all'art. 2 Sezione 3.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Rottura vetri e cristalli”.
Dalla presente garanzia e relativa limitazione, sono escluse le strutture architettoniche in vetro o materiale similare per rivestimento di edifici che vengono assimilate a tutti gli effetti a strutture costituenti il fabbricato.
Art. 14 – Ricostruzione archivi (sempre operativa)
La Società risponde fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo riportata nell’apposita partita alla Sezione 6 sotto la voce “Ricostruzione archivi” del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche, ivi comprese le spese di ricerca e di trasferta, sostenuti per la ricostruzione degli archivi anche informatici, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile dalla presente polizza.
E' escluso qualsiasi riferimento a valore d'affezione, artistico o scientifico.
La somma assicurata deve intendersi in aggregato per sinistro anno con quella relativa all’Art. 22 “Archivi e supporti dati elettronici” della presente Sezione.
Art. 15 – Fenomeno elettrico (sempre operativa)
Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da fenomeno elettrico manifestatosi nelle macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, la Società non risponde dei danni :
a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
b) verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
c) dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipula della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.
L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale e con franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Fenomeno elettrico”.
Art. 16 – Maggiori costi (sempre operativa)
In caso di danno alle cose assicurate con la presente polizza a seguito di eventi non altrimenti esclusi, ove l'Assicurato dovesse mantenere in funzione servizi di pubblica utilità, la Società si obbliga a indennizzare le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:
• affitto di locali;
• installazione temporanee di telefono, telex, ecc.;
• installazione di condutture temporanee;
• noleggio attrezzature e veicoli;
• trasporto dipendenti;
• trasporto e smaltimento di acqua e liquami;
• utilizzazione di impianti, linee, condotte, tubazioni, reti, reti informatiche alternative;
• consulenze e supporti informatiche;
• trasferimento temporaneo attività presso altri siti;
• ecc.
L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza dell'importo indicato nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Maggiori costi”.
Art. 17 – Cedimento, franamento, smottamento del terreno (sempre operativa)
La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati in seguito a cedimento, franamento, smottamento del terreno comprese le spese sostenute dal Contraente per le operazioni di ripristino del terreno circostante necessarie per la riparazione della rete.
Si intendono inoltre coperte le spese sostenute per il ripristino del terreno, anche in assenza di danno, qualora tali operazioni siano palesemente necessarie al fine di prevenire o ridurre un danno agli enti assicurati. In quest’ultimo caso resta salvo il diritto di surroga della Società Assicuratrice nei confronti dell’eventuale responsabile dell’evento.
L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza della somma e con franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Cedimento, franamento e smottamento del terreno”.
Art. 18 – Opere di fondazione (sempre operativa)
La Società risponde, in aggiunta all’indennizzo calcolato sulla base del disposto dell’Art. 6 Sezione 5 della presente polizza, delle spese necessarie per l'integrale costruzione a nuovo delle opere di fondazione rimaste illese dopo un danno indennizzabile a termini della presente polizza ma non utilizzabili, parzialmente o totalmente a seguito di:
• mutati criteri costruttivi suggeriti dalla tecnica o dalle necessità dell'Assicurato;
• leggi, regolamenti e ordinanze statali o locali che regolino la costruzione o riparazione dei fabbricati; anche nel caso di ricostruzione su altra area del territorio nazionale.
La presente garanzia é prestata con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Opere di fondazione”.
Art. 19 – Differenziale storico-artistico (sempre operativa)
La Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale.
A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, pavimentazioni, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, statue, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall’Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.
In caso di difforme valutazione circa l’opportunità e l’entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell’Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d’ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l’ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.
La garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all’Art.1907 del Codice Civile, con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Differenziale storico artistico”.
Art. 20 – Crollo e collasso strutturale (sempre operativa)
La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da crollo dei fabbricati, a causa di cedimento delle fondazioni o collasso delle strutture dei fabbricati assicurati.
Restano esclusi i danni causati o conseguenti a:
• errori di progettazione o di calcolo, o a difetto di costruzione o vizio di material, nonché sovraccarico delle strutture portanti;
• i danni derivanti da modifiche dei fabbricati assicurati intervenuti dopo il collaudo definitivo o successivi collaudi;
• interventi di manutenzione ordinario a straordinaria; mancata o insufficiente manutenzione;
• terremoto, maremoto, inondazione, alluvioni, uragani, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche e bradisismo;
• effetti graduati degli eventi atmosferici, ossidazione, corrosione, ruggine ed incrostazioni.
Restano sempre esclusi i danni indiretti, o di inattività di qualsiasi genere e specie, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
La presente garanzia é prestata con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Crollo e collasso strutturale”.
Art. 21 – Oneri urbanizzazione (sempre operativa)
Si da atto che nella somma assicurata alla voce “Fabbricati” e “Fabbricati storici vincolati” sono compresi i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull’Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di Legge in vigore al momento della ricostruzione.
Art. 21 bis - Rete di illuminazione pubblica, impianti semaforici, segnaletica stradale, arredo urbano (Operativa se indicata la somma assicurata)
La Società, sulla base delle garanzie prestate con la presente polizza indennizza i danni subiti dalla rete di illuminazione pubblica, impianti semaforici, segnaletica stradale, arredo urbano. L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e non trova quindi applicazione l’art. 1907 del Codice Civile.
Sub Sezione Elettronica
Art. 22 – Archivi e supporti dati elettronici (sempre operativa)
La Società si obbliga ad indennizzare l'assicurato delle perdite e/o dei danni che colpiscano gli archivi elettronici mentre gli stessi:
a) si trovano nel luogo di utilizzo;
b) si trovano in un altro impianto per l'elaborazione dei dati a seguito di un danno compreso fra quelli assicurati che abbia colpito l'impianto per l'elaborazione dei dati e ne impedisca l'uso.
Esclusioni speciali
Ferme restando le esclusioni precedentemente indicate debbono intendersi comunque esclusi dalla garanzia prestata con la presente polizza i danni conseguenti a perdite e/o distorsioni di informazioni registrate sugli archivi del calcolatore:
• dovuti a presenza di fluidi magnetici, virus informatici, worms e similari;
• avvenuti durante l'elaborazione a meno che si sia verificato un danno all'elaboratore indennizzabile a termini di polizza;
• malfunzionamenti connessi a difetti di fabbricazione dei supporti.
Somma assicurata
La somma assicurata é quella indicata nei limiti di indennizzo, franchigie e scoperto stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Archivi e supporti dati elettronici/informaci”, e rappresenta il limite massimo d'indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, relativo ai costi da sostenere per la ricerca e recupero delle informazioni, loro immissione manuale e/o realizzazione di procedure di immissione automatiche, necessari alla ricostituzione degli archivi, anche in una nuova forma, purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria, compreso il rimpiazzo di materiale non ancora utilizzato. Resta inteso e convenuto che il diritto dell'Assicurato all'indennizzo non viene meno qualora l'obbligo della Società ad indennizzare il danno materiale non sussista per il solo fatto dell'applicazione della franchigia prevista per i Danni Materiali e Xxxxxxx all'Hardware rientrante sotto la Partita “Contenuto”.
Resta tra le parti convenuto che se la ricostruzione degli archivi non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro e sei mesi per i programmi, l’Assicurato decade dal diritto di indennizzo.
La somma assicurata deve intendersi in aggregato per sinistro anno con quella relativa all’Art. 14 “Ricostruzione archivi” della presente Sezione.
Sub Sezione FURTO
Art. 23 - Furto, rapina, estorsione di valori (sempre operativa)
La Società si obbliga a indennizzare l’Assicurato, dei danni materiali e diretti dovuti a perdita di valori a seguito di furto, perpetrato anche con destrezza, rapina, anche iniziata all’esterno dei locali, scippo, estorsione, da chiunque o comunque commessi; sono del pari indennizzabili i danni dovuti a distruzioni, danneggiamento dei valori comunque e da chiunque provocati, in qualsiasi stabilimento dell’Assicurato i valori siano o si ritengano essere.
Sono inoltre indennizzabili le perdite di valori od oggetti preziosi (monili, anelli, ecc.) dei dipendenti, ma solo in occasione di rapina.
La presente garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto fino alla concorrenza dell’importo indicato nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Furto, rapina, estorsione di valori”.
Art. 24 - Furto, rapina, estorsione del contenuto (sempre operativa)
La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a:
a) perdita o danneggiamento dell’arredamento, degli impianti, delle attrezzature e delle merci situati nei fabbricati dell’Assicurato causati da furto, rapina, estorsione ed altri reati contro il patrimonio, anche se solo tentati. Sono compresi i danni determinati da atti vandalici e dolosi;
b) distruzione o danneggiamento ai fabbricati ed ai relativi fissi ed infissi causati da furto o rapina consumati od anche solo tentati, nonché i danni prodotti da atti vandalici e dolosi commessi in connessione al compimento di un furto o di una rapina;
c) furto con destrezza di attrezzi, apparecchiature e merci.
A condizione che l’Assicurato sia il proprietario degli oggetti indicati alle lettere a), b) e c) o ne sia responsabile per la loro eventuale perdita o danneggiamento, la garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell’importo indicato nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Furto, rapina, estorsione del contenuto”.
Limitatamente all’assicurazione contro i rischi di furto valevole per gli artt. 23 e 24, , la stessa è prestata alla condizione, essenziale per la piena efficacia del contratto, che ogni apertura verso sia conforme alle Definizioni “Mezzi di chiusura dei locali”.
Pertanto - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano, siano insufficienti o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di
chiusura, verranno indennizzati con l’applicazione di uno scoperto del 10%.
La garanzia è altresì estesa a furto di beni di proprietà e/o in uso al Contraente/Assicurato quando i beni si trovano all’interno di un qualsiasi veicolo, di proprietà o non dello stesso, durante il loro trasporto - compresa la sosta - a condizione che vi sia stata effrazione/scasso dei sistemi di chiusura o rottura dei cristalli del veicolo, nonché siano rispettate le seguenti condizioni:
• il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, sia provvisto di tetto rigido o con capote serrata;
• i beni siano riposti in maniera che non siano visibili dall'esterno.
Il limite di tale garanzia è fissato in € 3.000,00 per sinistro, con il limite di € 6.000,00 per anno assicurativo e con l’applicazione di una franchigia di € 250,00 per sinistro.
Il pagamento dell’indennizzo sarà comunque subordinato dalla denuncia di furto alle Autorità competenti.
Si precisa che rientrano in regolare copertura anche tutti quegli Enti/Beni e cose che per loro destinazione sono posti all’aperto. Per tali beni la limitazione “Mezzi di chiusura dei locali”, riconducibile alla garanzia Furto/Rapina, non è operativa.
La garanzia è altresì estesa al furto di beni (compreso valori) di proprietà e/o in uso all’Amministratore/Segretario/Direttore e Vice Generale/Dipendente dell’Ente, avvenuto all’interno dei locali comunali durante l’orario di apertura al pubblico anche senza l’avvenuta effrazione dei sistemi di chiusura dei locali o delle cose contenenti i beni assicurati entro il limite di € 500,00 per sinistro con il limite di € 1.500,00 per anno assicurativo e senza applicazione di alcuna franchigia. La garanzia sarà efficace previa prestazione della denuncia alle Autorità competenti.
La garanzia deve intendersi prestata per i danni da furto, anche all’aperto e in ogni caso ubicate presso qualsiasi sede di proprietà e/o in uso all’Ente, delle biciclette elettriche (a pedalata assistita ad alto rendimento e ad emissioni zero) di proprietà della Contraente, o dalla stessa gestite in comodato, ed utilizzate dai dipendenti, operatori e collaboratori della stessa.
La garanzia è operante solamente in caso di furto totale, a patto che sia denunciato entro 24 ore alle Autorità competenti.
In caso di furto all’aperto, la garanzia si intende prestata a condizione che fosse operante un sistema di chiusura e/o blocco del mezzo, con relativa denuncia alle Autorità competenti in caso di sinistro.
La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell’importo indicato nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Ebike”.
Furto con destrezza:
Furto con destrezza nell'interno dei locali commesso durante l'orario di apertura al pubblico, purché constatato e denunciato entro le 72 ore immediatamente successive all'evento stesso.
Furto commesso e/o agevolato dai dipendenti:
La Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti dalla definizione di "furto", anche se l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:
a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.
Rapina:
Rapina avvenuta nei locali indicati in polizza, quand’anche le persone su cui viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
Scippo:
Furto commesso strappando la cosa altrui di mano o di dosso alla persona che la detiene.
Archivi di documenti e registri:
I danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostituzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi. La presente estensione di garanzia viene prestata senza applicazione di franchigia alcuna.
Spese ammortamento titoli:
Risarcimento delle spese sostenute dall'Assicurato, relative alla procedura di ammortamento dei titoli.
Colpa grave:
Le garanzie di cui alla presente polizza sono operanti anche in caso di sinistro avvenuto per colpa grave dell’Assicurato o delle persone delle quali esso debba rispondere.
Diminuzione del rischio e/o dei valori
Nel caso di diminuzione del rischio e/o dei valori, la Società è tenuta a ridurre il premio con effetto immediato e rinuncia ad avvalersi del diritto di recesso previsto dall’art. 1897 C.C.
La Società corrisponderà la quota di premio pagata e non goduta, al netto dell’imposta, a scelta del Contraente/Assicurato, immediatamente oppure in occasione della scadenza dell’annualità di premio.
Mancanza di custodia o disabitazione
La garanzia vale, qualunque sia la durata della mancata custodia o della disabitazione, per tutte le cose assicurate, ad eccezione di denaro, carte valori e titoli di credito in genere, per i quali la sospensione decorre dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno.
Trasloco delle cose assicurate
In caso di trasloco delle cose assicurate, il Contraente o l'Assicurato, deve darne avviso alla Società almeno 10 giorni prima dell'effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del giorno antecedente al trasloco e riprende vigore soltanto alle ore 24.00 del decimo giorno successivo a quello in cui la Società ha ricevuto l'avviso, salve le disposizioni della clausola "Aggravamento del rischio" se il trasloco comporta aggravamento del rischio.
Art. 25 – Portavalori (sempre operativa)
Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a distruzione, danneggiamento, estorsione, sottrazione, furto perpetrato anche con destrezza, scippo, rapina di valori ovunque durante il loro trasporto, anche all’interno dei fabbricati dell’Assicurato, a condizione che gli stessi siano affidati alla custodia di uno o più dipendenti dell’Assicurato stesso che agiscono in qualità di portavalori e nell’espletamento delle loro funzioni, anche se il danno avvenga per colpa o dolo imputabile a questi ultimi. La garanzia è operante anche quando i beni sopraelencati sono affidati a Istituti specializzati nel trasporto dei valori, i cui dipendenti sono equiparati ai dipendenti dell’Assicurato.
In tal caso la presente polizza copre la parte di danno che eccede l’importo recuperato o ricevuto dall’Assicurato in base a:
a) contratto dell’Assicurato con il suddetto trasportatore;
a) assicurazione stipulata dal suddetto trasportatore a beneficio degli utenti del proprio servizio;
b) qualsiasi altra assicurazione che sia in vigore in qualunque forma a favore degli utenti di detto trasportatore.
Sono comunque esclusi dalla garanzia i beni sopraelencati affidati all’Amministrazione delle Poste.
Ai soli effetti del presente art. 25 sono parificati ai dipendenti i Carabinieri, gli Agenti delle Forze dell’Ordine, i Vigili Urbani e le Guardie Giurate di Istituti privati di Xxxxxxxxx, i collaboratori in genere
La presente garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto fino alla concorrenza dell’importo indicato nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Portavalori”.
Art. 26 – Contraffazione di valuta (sempre operativa)
La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato delle perdite patrimoniali ad esso derivanti dall'accettazione in buona fede da parte dei suoi dipendenti di moneta falsa od alterata, purché la falsificazione o l'alterazione riguardino esclusivamente moneta nazionale avente corso legale.
La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell’importo indicato nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Contraffazione di valutai”.
Art. 26 bis – Spese di recupero e spese peritali
La garanzia viene estesa, fino alla concorrenza di € 10.000,00 per sinistro anno, alle spese di recupero per ricovero, custodia e rientro dei beni ritrovati, nonché le spese sostenute dal Contraente per la nomina del perito di parte e del terzo perito in base alle Norme che regolano la presente polizza.
Sub Sezione GUASTI MACCHINE
Art. 27 – Guasti Macchine - Garanzia esclusa (esclusione non operante per le Attrezzature Elettroniche ed Attrezzatura ad impiego mobile, per la quale risulta operativa.
Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l’uso cui sono destinate, da guasto accidentale alle macchine.
Delimitazione dell’assicurazione
La Società non è obbligata ad indennizzare i danni:
a) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l’esercizio, l’uso e la manutenzione; a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o condizionamento;
b) di deperimento o logoramento che siano conseguenza dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione limitatamente alla sola parte direttamente colpita; di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
c) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell’ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse.
Si precisa che rientrano in regolare copertura anche tutti quegli Enti/Beni e cose definiti come Attrezzatura Elettronica, che per loro destinazione sono posti all’aperto.
SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 1 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente deve:
a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell’art. 1914 del Codice Civile;
b) entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto alla Agenzia assegnataria del contratto oppure alla Società.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.
Il Contraente deve altresì:
c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
d) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
e) predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l’Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.
Xxxxx restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell’attività.
Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.
Art. 2 – Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
Art. 3 – Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, a richiesta da una delle parti :
b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna della parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà, fatto salvo tuttavia quanto previsto all’Art.5 della Sezione 3 della presente polizza.
Art. 4 – Mandato dei periti
Si conviene tra le Parti di concordare il nominativo del perito incarico dalla Società alla gestione del sinistro.
A tale proposito la Società si impegna a comunicare all’Assicurato tramite il broker il nominativo proposto, e l’assicurato ha sette giorni di tempo per dare il suo assenso o diniego, sempre tramite il proprio broker, trascorsi i quali il nominativo del perito nominato dalla Società si dovrà intendere condiviso..
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonchè verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art.1 della presente Sezione.
c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art.6 della presente Sezione.
c) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.3 - lettera b) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonchè violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.
Estensione Facoltativa a punteggio
Per i danni di importo presunto fino a 25.000,00 euro il perito incaricato dalla Società si impegna a formulare all’Assicurato entro 90 giorni dalla data della denuncia di sinistro, una proposta di risarcimento quantificata sulla base dei documenti messi a disposizione dall’Assicurato allo stesso. Allo scadere dei 90 giorni, in mancanza della proposta di indennizzo di cui sopra, l’Assicurato avrà la facoltà di chiedere un anticipo fino al 50% del danno così come quantificato, giustificato e richiesto dal Contraente, e la Società si impegna a liquidarlo a titolo di anticipo, nei 45 giorni successivi alla formalizzazione della richiesta.
Art. 5 - Operazioni peritali
Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni danneggiati.
Art. 6 – Determinazione del danno (Valore a nuovo)
Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l’indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate.
La presente determinazione non è operante per la garanzia Furto e Rapina, mentre è operante per il Furto e Rapina dell’Attrezzatura Elettronica.
L’indennizzo verrà determinato come segue:
a) in caso di distruzione:
• per i fabbricati il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);
• per le infrastrutture interrate, oltre che il costo di ricostruzione a nuovo s’intendono comprese anche le spese sostenute per scavi, sterri e reinterri;
• per i beni mobili il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
• per le opere d'arte l’indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro, con i limiti di indennizzo specificati all’Art.2 della Sezione 6.
• per i veicoli in genere, il costo di riacquisto a nuovo del veicolo al momento del danno, per tutti i veicoli di età non superiore ai 6 mesi: per i veicoli di età superiore ai 6 mesi la determinazione del valore avverrà sulla base del valore del veicolo prendendo a riferimento la tariffa EUROTAX giallo in vigore al momento del sinistro.
b) in caso di danno parziale:
• il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.
c) relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un
attrezzo con un altro identico si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.
c) i lavori di "ricostruzione e rimpiazzo" (che possono anche essere eseguiti in altra sede ed in qualsiasi modo l'Assicurato ritenga confacente alle sue esigenze o richiesti da Enti preposti alla salvaguardia di fabbricati di valore storico od artistico, sempreché ogni variante non costituisca un aggravio di oneri per la Società) devono essere iniziate e condotti a termine con ragionevole sollecitudine.
d) La Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
e) qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all’indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi dell'art.1908 C.C..
f) per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati fermo quanto previsto all’Art.3 Sezione 3 della presente polizza.
g) per i danni alle merci si stima il valore di acquisto al momento del sinistro.
h) per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni
i) per le opere d'arte parzialmente danneggiate l’indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino anche l’eventuale deprezzamento nel limite del 25% del valore stimato dell’opera e comunque non oltre il massimo esborso per singola opera specificato all’Art.2 della Sezione 6.
j) se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati l’Assicurato dovrà rispettare le “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che l’indennizzo sarà comprensivo di tali costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle “Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche” in vigore all’epoca della realizzazione degli stessi.
L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti a) usque j) che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui.
Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, punti a) usque j), é consentito addizionare nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.
Art. 6 bis - - Supplemento di indennizzo (Valore a nuovo) – non operante per le garanzie “Furto” e “Rapina”
A parziale deroga/integrazione di quanto regolamentato all’Art. 6 che precede.
Relativamente alle partite Fabbricati e Xxxxxxxxxx si determina per ogni partita separatamente:
1. il supplemento di indennizzo che, aggiunto all'indennizzo determinato secondo i criteri di cui al precedente articolo, determina l'ammontare del danno calcolato in base al “valore a nuovo”;
2. il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
a) superiore od uguale al rispettivo “valore a nuovo”, è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
b) inferiore al rispettivo “valore a nuovo” ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
3. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4. agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascuna cosa, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui al precedente articolo - Determinazione del danno;
5. il pagamento del supplemento d'indennizzo è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo
comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di xxxxxxx;
6. l'assicurazione in base al “valore a nuovo” riguarda solamente Fabbricati e Macchinari in stato di attività.
Art. 7a - Assicurazione con dichiarazione valore (Clausola operativa)
A) Il Contraente/Assicurato, dichiara che le somme assicurate con la presente polizza comprendono il valore dell’intero patrimonio immobiliare. Esse sono corrispondenti alla valutazione effettuata da professionisti di settore con aggiornamento redatto a Settembre 2022, della quale viene data copia dal Contraente/Assicurato alla Società Delegataria, con vincolo di riservatezza, aggiornata al 01.10.2022. Gli elaborati di stima iniziale e successivi, oltre all’elenco dettagliato degli enti, devono esporre chiaramente i valori globali da assicurare per ciascuna partita di pertinenza riportata in polizza.
B) Limitatamente alle somme/partite assicurate - ed in quanto siano osservate le condizioni che seguono - non si farà luogo, qualunque sia il valore degli enti assicurati che risulterà al momento del sinistro, all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. Per espressa dichiarazione delle parti la suddetta valutazione non è considerata come "stima accettata" agli effetti dell'art. 1908 secondo comma del C.C., e in caso di sinistro si procederà in conseguenza alla liquidazione del danno secondo le condizioni tutte di polizza e con la sola deroga esplicitamente regolata dalla presente regolamentazione per quanto riguarda il predetto articolo 1907 C.C..
C) Il Contraente/Assicurato è tenuto a consegnare alla Società Delegataria, al termine del periodo di assicurazione (ed entro 180 gg da questo), un rapporto di aggiornamento o convalida della dichiarazione di valore, redatto dallo stimatore indicato al punto A o da altro beneviso dalla Società.
D) Relativamente alle variazioni comportanti modifica delle somme assicurate alle partite elencate al punto A) che intervengono nel corso del periodo di assicurazione, si conviene fra le parti di ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme:
• risultanti da rivalutazioni degli enti preesistenti, oggetto del rapporto di stima, dovute ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari;
• derivanti da introduzione di nuovi enti ascrivibili alle sopra indicate partite, purché tali maggiorazioni non superino complessivamente, partita per partita, il 30% delle somme indicate in polizza, in base all’ultimo rapporto di aggiornamento o, in mancanza, a quello iniziale.
Qualora invece, per una o più partite, prese ciascuna separatamente, le circostanze specificate al punto sopra indicato, comportino nel loro insieme aumenti superiori al 30%, le partite medesime, in caso di sinistro, saranno assoggettate alla regola proporzionale (art. 1907 C.C.) in ragione della parte determinata in base alle stime peritali, eccedente la suddetta percentuale. Di conseguenza ai fini del limite massimo di risarcimento (art. 1907 C.C.), quest’ultimo non potrà in alcun caso eccedere la somma indicata nella partita di riferimento, maggiorata del 30%.
Ai fini di quanto sopra, non si terrà conto delle maggiori somme:
• imputabili all’introduzione di enti che siano stati separatamente assicurati con apposito atto fino a quando, a seguito dell’aggiornamento dei rapporti di stima, verranno conglobati, nei valori di polizza soggetti al presente articolo; convenzione
• relative ad enti nuovi non ascrivibili alle partite elencate al punto di cui sopra, l’entrata in garanzia dei quali, verrà concordata tra le Parti non appena inclusi nelle stime.
E) La Società Delegataria provvederà all’emissione di apposita appendice per l’aggiornamento dei valori in base al rapporto inoltrato a cura dell’Assicurato/Contraente, come precisato alla lettera C), che dovrà comprendere tutti gli enti introdotti a nuovo e/o quelli esclusi.
Qualora tuttavia le risultanze delle stime comportassero, per una o più partite prese ciascuna separatamente, maggiorazioni superiori al 30% rispetto agli ultimi valori indicati in polizza o comunque, venissero richieste variazioni di eventuali limiti o simili, la copertura assicurativa degli aumenti per il successivo periodo di assicurazione, è condizionata a specifica pattuizione tra le parti pure per quanto riguarda i tassi da applicare.
F) Con l'appendice di aggiornamento della lettera E), si farà luogo alla regolazione del premio di assicurazione trascorso, relativamente agli aumenti di cui alla lettera D), circa i quali l'Assicurato è tenuto a corrispondere, partita per partita, il 50% del premio annuo ad essi pertinenti, come pure la Società è tenuta a rifondere il 50% del premio annuo in caso di riduzione delle somme assicurate.
G) I premi dovuti a termine della presente convenzione dovranno essere pagati entro 90 giorni da quello in cui la Società Delegataria ha presentato all'Assicurato un relativo conto di regolazione tramite regolare appendice di polizza; se il pagamento non verrà effettuato entro il predetto termine, l'assicurazione resterà sospesa ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione.
La presente regolamentazione ha durata pari a quella della polizza, ma è rescindibile da entrambe le parti ad ogni scadenza annuale mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata o PEC, almeno 90 giorni prima della scadenza.
Art. 7b – Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale
Relativamente a fabbricati e contenuto), se dalle valutazioni fatte con le norme dell'Artt 6 e 6bis della presente Sezione, risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.
Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partita prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma, purché la differenza tra il valore stimato secondo quanto previsto all'Art.6 della presente Sezione e la somma assicurata con la presente polizza non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.
Art. 8 – Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 9 – Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 20 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l’Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell’importo pari alla minore somma proposta dall’opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall’opposizione stessa.
Se è stata aperta un’inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzi il caso di dolo da parte dell’Assicurato o del Contraente.
Sarà comunque obbligo della Società procedere anche in questo ultimo caso, alla anticipazione dell’importo convenuto se l’Assicurato presenterà specifica fidejussione bancaria o assicurativa per l’intero importo anticipato.
Art. 10 – Indennizzo separato per ciascuna partita
Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto dall'Art.9 della presente Sezione a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.
Art. 11 - Rinuncia all'azione di xxxxxxx
A parziale deroga dell'art.1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di xxxxxxx nei soli confronti delle persone delle quali l’assicurato deve rispondere a norma di legge.
La Società rinuncia altresì, salvo il caso di dolo, all'azione di surroga nei confronti dei proprietari e sublocatari dei beni, di cui alle varie partite, tenuti in locazione nonché nei confronti dei conduttori e sub conduttori dei beni, di proprietà o goduti in locazione.
Art. 12 – Anticipo sulle indennità
L’Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, con un massimo acconto di € 1.000.000,00, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 200.000,00.
La Società adempirà all’obbligazione entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.
Art. 13 – Reintegro automatico
In caso di sinistro le somme assicurate alle singole partite si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile a termine della presente polizza al netto di eventuali franchigie o scoperti.
Resta però convenuto che la somma assicurata alle partite tutte verrà contemporaneamente ed automaticamente reintegrato di un importo pari a quello del danno risarcibile a termini di polizza, fermo l’obbligo da parte dell’Assicurato di corrispondere, alla fine dell’annualità assicurativa, il rateo di premio entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione dell’appendice di reintegro da parte della Società.
L’importo complessivo dei reintegri non potrà superare, per uno o più sinistri accaduti nello stesso anno assicurativo, la somma inizialmente assicurata.
Art. 14) Xxxxxx Xxxxxx (laddove operativa)
Con riferimento alle partite “Fabbricati” e “Contenuto” la Società si impegna ad assicurare automaticamente beni rientranti nella definizione di polizza che l’Assicurato acquisti o di cui ne assuma la disponibilità nel corso dell’annualità assicurativa fino ad un massimo del 30% della somma inizialmente assicurata, con l’intesa che entro 90 (novanta) giorni successivi ad ogni scadenza annuale, l’Assicurato comunicherà alla Società il valore totale degli enti assicurati, comprensivo sia degli acquisti e/o alienazioni degli enti esistenti.
La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:
(a) L’Assicurato non è tenuto a dare nessuna comunicazione alla Società al momento dell’acquisto/disponibilità od alienazione di beni in quanto la garanzia, entro i limiti suindicati, è automaticamente operante.
(b) La garanzia decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui l’acquisto/disponibilità od alienazione è avvenuto.
(c) L’Assicurato è tenuto, quale condizione essenziale per l’efficacia del contratto, a predisporre per ciascuna operazione di acquisto/alienazione delle registrazioni da cui risultino i seguenti elementi:
- la natura dei beni acquistati/disponibili od alienati;
- l’ubicazione ed il valore degli stessi;
- l’Assicurato è tenuto a mettere a disposizione della Società, in qualsiasi momento, tutte le registrazioni e/o documentazione di cui sopra che gli potessero essere richieste, nonché a trasmettere alla Società tali registrazioni allo scadere della rata annuale di polizza, provvedendo alla regolazione del premio dovuto.
(d) Il premio è determinato applicando alle somme eccedenti quelle garantite in polizza (o quelle in difetto per alienazione) un tasso pari al 50% del tasso netto annuo di ciascuna partita interessata. Sul premio totale così determinato dovranno essere conteggiati l’accessorio unico nella stessa percentuale conteggiata in polizza e le imposte secondo le leggi vigenti. Se dalla regolazione del premio dovesse risultare un rimborso all’Assicurato, lo stesso verrà conteggiato senza aggiunta delle imposte.
(e) Con la regolazione del premio verrà determinato inoltre il nuovo premio per l’annualità successiva che verrà calcolato in base al riepilogo dei beni assicurati applicando al loro valore i tassi di polizza.
(f) La differenza attiva dovuta risultante dalla regolazione dovrà essere pagata nei 60 (sessanta) giorni successivi alla data di ricevimento, da parte del Contraente, del relativo conto di regolazione. Si precisa che il suddetto termine di 60 (sessanta) giorni decorrerà dalla data di ricevimento del documento di regolazione risultante all’ufficio protocollo del Contraente.
(g) Se il Contraente non effettua, nei termini prescritti il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società dovrà fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 30 (trenta) giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo il pagamento della differenza attiva.
SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art. 1 – Somme assicurate, partite, sottolimiti, franchigie e scoperti.
Partita | Enti Assicurati | Somme Assicurate € | Tasso Lordo ‰ | Premio Lordo Annuo Euro |
1. | Fabbricati, a V.I. | 441.153.100,00 | ||
2. | Fabbricati storici artistico a V.I. (vincolati) | 41.465.500,00 | ** | |
3. | Contenuto a V.I. | 30.092.000,00 | ||
4. | Spese di demol. e sgomb. a 1° R.A. | 2.500.000,00 | ||
5. | Sezione 4, Art. 21 bis a 1° R.A. | 150.000,00 | ||
5. | Ricorso terzi a P.R.A. | 2.500.000,00 | ||
6. | Ricostruzione archivio a P.R.A. | 150.000,00 | ||
Totale | 518.010.600,00 |
NB:
V.I. = Valore intero
1° R.A. = Xxxxx Xxxxxxx Assoluto Partita 2 = imposte non previste
Garanzie e/o Partite | Limiti di indennizzo | Scoperto e/o franchigia |
Opzione base) Franchigia frontale salvo quanto diversamente indicato | === | € 1.000,00 |
Variante 1) Franchigia frontale salvo quanto diversamente indicato | === | € 500,00 |
Opzione base) Stop loss | Le somme assicurate con il limite di € 75.000.000,00 per sinistro. | === |
Variante 1) Stop loss | Le somme assicurate con il limite di € 90.000.000,00 per sinistro. | === |
Demolizione e sgombero | La somma assicurata in aggiunta a quanto previsto dalle Condizioni Particolari. | nessuna |
Perdita Pigioni | Xxxxxxx 15% del valore a nuovo delle singole unità immobiliari sinistrate. | nessuna |
Opzione base) Onorari di architetti, professionisti e consulenti | € 75.000,00 sx/anno | nessuna |
Variante 1) Onorari di architetti, professionisti e consulenti | € 90.000,00 per sinistro/anno. | nessuna |
Opzione base) Spese peritali | € 75.000,00 sx/anno | nessuna |
Variante 1) Spese peritali | € 90.000,00 per sinistro/anno. | nessuna |
Opzione base) Eventi socio-politici | 80% del valore del singolo cespite e relativo contenuto | Scoperto 10% del danno minimo € 1.000,00 per sinistro |
Variante 1) Eventi socio-politici | 70% delle somme assicurate | € 1.000,00 per sinistro |
Opzione base) Terrorismo | € 5.000.000,00 sinistro/anno | Scoperto 20% minimo € 5.000,00 per sinistro |
Variante 1) Terrorismo | € 8.000.000,00 per sinistro/anno | € 5.000,00 |
Variante 2) Terrorismo | € 12.000.000,00 per sinistro/anno | € 10.000,00 |
Opzione base) Eventi atmosferici | 80% del valore del singolo cespite e relativo contenuto | Scoperto 10% minimo € 1.000,00 per sinistro |
Variante 1) Eventi atmosferici | 70% delle somme assicurate | € 1.000,00 per sinistro |
Eventi atmosferici per i soli capannoni pressostatici, tensostrutture e tendo strutture | €150.000,00 per sinistro/anno | € 5.000,00 per sinistro |
Opzione base) Inondazioni, alluvioni, allagamenti | 50% del valore per singola ubicazione e relativo contenuto con il massimo, complessivamente per tutti i fabbricati assicurati, di € 6.000.000,00 sx/anno | Scoperto 10% minimo € 5.000,00 per singolo immobile |
Variante 1) Inondazioni, alluvioni, allagamenti | € 8.500.000,00 per sinistro anno | € 5.000,00 per sinistro |
Variante 2) Inondazioni, alluvioni, allagamenti | € 12.000,000,00 per sinistro anno | € 10.000,00 per sinistro |
Neve, ghiaccio, gelo | € 1.000.000,00 per sinistro anno. Per la sola garanzia ghiaccio e gelo massimo indennizzo € 200.000,00 per sinistro anno. | € 1.500,00 per sinistro, elevato ad € 3.000,00 per sovraccarico neve |
Acqua piovana | € 200.000,00 per sinistro anno | € 1.000,00 per sinistro |
Acqua condotta - Spese di ricerca e riparazione dei danni. | € 200.000,00 per sinistro anno | € 1.000,00 per sinistro |
Opzione base) Terremoto | 50% del valore per singola ubicazione e relativo contenuto con il massimo, complessivamente per tutti i fabbricati assicurati, di € 14.000.000,00 sx/anno | Scoperto 10% minimo € 15.000,00 per singolo immobile |
Variante 1) Terremoto | € 18.000.000,00 per sinistro anno | € 15.000,00 per sinistro |
Variante 2) Terremoto | € 22.000.000,00 per sinistro anno | € 20.000,00 per sinistro |
Rottura vetri e cristalli non costituenti pareti vetrate polifunzionali, strutture architettoniche in vetro o materiale similare per rivestimento di edifici | € 5.000,00 per singola lastra, € 30.000,00 per sinistro anno. | € 250,00 per singola lastra. |
Fenomeno elettrico | € 150.000,00 per sinistro anno. | € 300,00 per sinistro |
Maggiori costi | € 300.000,00 per sinistro anno. | nessuna |
Cedimento, franamento e smottamento del terreno | € 300.000,00 per sinistro anno. | € 2.500,00 per sinistro |
Opere di fondazione | € 300.000,00 per sinistro anno. | € 5.000,00 per sinistro |
Differenziale storico artistico | € 500.000,00 per sinistro anno. | € 2.000,00 per sinistro |
Crollo e collasso strutturale | € 500.000,00 per sinistro anno. | € 5.000,00 per sinistro |
Sezione 4, Art. 21 bis | La somma assicurata per sinistro anno | € 500,00 per sinistro |
• Attrezzatura elettronica • Apparecchiatura ad impiego mobile | € 100.000,00 per sinistro anno | € 500,00 per sinistro |
Archivi e supporti dati elettronici/informatici/cartacei | La somma assicurata per sinistro anno | € 1.000,00 per sinistro |
Guasti macchine per Attrezzature Elettroniche ed Attrezzatura ad impiego | € 100.000,00 per sinistro anno | € 1.000,00 per sinistro |
mobile a 1° Rischio Assoluto | ||
Furto, Rapina, Estorsione a 1° Rischio | € 50.000,00 per sinistro anno, con i | |
Assoluto • Contenuto • Valori • Portavalori • Furto con destrezza • Contraffazione di Valuta • E-bike | seguenti sotto limiti: • € 50.000,00 per sinistro anno; • € 10.000,00 per sinistro anno; • € 20.000,00 per sinistro anno; • € 5.000,00 per sinistro anno; • € 2.000,00 per sinistro anno • € 5.000,00 per sinistro anno | € 250,00 per sinistro |
Precisazioni:
• Qualora per un singolo sinistro siano applicabili più franchigie e/o scoperti si conviene che verrà applicata la franchigia o scoperto più alta.
• Nessun altro limite, sottolimite, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.
Art. 2. – Calcolo del premio Scomposizione del premio Incendio:
Premio Netto € | Imposte € | Imponibile € | Lordo di periodo € |
Elettronica
Premio Netto € | Imposte € | Imponibile € | Lordo di periodo € |
Furto
Premio Netto € | Imposte € | Imponibile € | Lordo di periodo € |
Scomposizione del premio complessivo:
Premio Netto € | Imposte € | Imponibile € | Lordo di periodo € |
Art. 3 – Riparto di coassicurazione
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:
Società | Agenzia | Percentuale di ritenzione |
Art. 4 – Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
Clausola di raccordo (valido solo in caso di emissione di due contratti separati per le partite Fabbricati e fabbricati vincolati).
Nel caso in cui per motivi amministrativi venisse emesso contratto separato a copertura della partita “Fabbricati vincolati” si precisa che i due diversi contratti verranno considerati contratto unico e che l’eventuale sinistro che dovesse coinvolgere entrambe le polizze deve essere gestito come sinistro unico, applicando quindi una sola volta i limiti di indennizzo previsti e gli eventuali scoperti e franchigie.
Si precisa inoltre che nel caso in cui il sinistro venisse denunciato su uno solo dei due contratti ladenuncia avrà effetto su entrambi i numeri escluso fin d’ora qualsiasi pregiudizio a riguardo.
L'ASSICURATO LA SOCIETÀ
Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
Questo documento è stato firmato da:
NOME: XXXXXXXXX XXXXXX
CODICE FISCALE: *********** DATA FIRMA: 29/12/2022 16:58:55
Atto n. 3567 del 29/12/2022