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Relazione del RUP del procedimento per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas metano nel Comune di Cavallino Treporti nell'Ambito Venezia 1.
1. PREMESSA
1.1. QUADRO NORMATIVO
La distribuzione locale del gas è definita dalla direttiva 30/98/CE (norme comuni per il mercato interno del gas naturale) come l'attività di "trasporto del gas naturale attraverso reti di gasdotti locali o regionali per la consegna ai clienti".
Il decreto Letta (D.Lgs. 164/2000), emanato in attuazione di questa direttiva, ha effettuato la scelta della gara pubblica, anche in forma aggregata fra gli Enti locali concedenti, come unica forma di assegnazione del servizio di distribuzione gas.
La distribuzione locale viene trattata come un "monopolio naturale" (in quanto non è economicamente sostenibile la duplicazione delle infrastrutture). L'impossibilità della competizione ex post (nel mercato), dunque, viene compensata attraverso l'introduzione di forme di competizione ex ante.
Lo stesso decreto ha previsto una cessazione anticipata delle concessioni previgenti, in funzione di una serie di parametri tesi ad aggregare i distributori esistenti, secondo termini di scadenza che, anche in funzione di modifiche normative successive, sono divenuti più lunghi dei cinque anni iniziali; conseguentemente la maggior parte delle concessioni previgenti al D.Lgs. n.164 del 2000 aveva un termine di scadenza tra il 2009 e il 2012.
L'aggregazione dei distributori esistenti veniva vista nell'ottica dello sfruttamento delle economie di scala. Alla fine degli anni Novanta si contavano in Italia circa 700 operatori, rispetto agli oltre 6.000 comuni metanizzati esistenti nel paese. Oggi le reti gas sono in mano a poco più di 200 soggetti.
In particolare, il "decreto Letta" ha previsto all'articolo 14 che l'affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas deve avvenire esclusivamente mediante gara, da svolgersi decorso il "periodo transitorio" (che è in pratica il periodo di attesa per l'avvio delle gare) disciplinato dal successivo articolo 15. Gli enti locali, dunque, devono affidare la gestione del servizio solamente a mezzo gara: cessano quindi le gestioni comunali dirette ("in economia" o a mezzo di aziende speciali) per le quali è stabilito (articolo 15, commi 1-3) l'obbligo di trasformarsi in società di capitali.
Le centinaia di gare che hanno avuto luogo nel trascorso decennio, per scadenza naturale delle concessioni più antiche, sono state prevalentemente basate, in assenza di criteri prestabiliti, sul massimo canone offerto ed hanno comportato numerosi contenziosi, in particolare per quanto riguarda il valore di rimborso della rete da corrispondere al gestore uscente.
Inoltre alle nuovi gestioni spetta anche il compito di assicurare impegnativi investimenti in manutenzione e sostituzione di molte reti di distribuzione che hanno raggiunto un tasso elevato di obsolescenza, dato l'ormai pluridecennale sviluppo della metanizzazione italiana, nonché per completare la metanizzazione del territorio, in particolare nel Mezzogiorno, dato che, con la riduzione delle risorse statali a disposizione, il finanziamento pubblico di tali opere si è sostanzialmente ridotto.
Il legislatore, con il D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, poi modificato con la legge 23 luglio 2009, n.99, ha affidato ai Ministri dello sviluppo economico e per i rapporti regionali il compito di emanare un decreto che definisca gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas e un decreto che individui i criteri di gara e di valutazione delle offerte.
Sulle gare per la distribuzione del gas naturale sono stati emanati i seguenti decreti:
• il "decreto Ambiti"(Decreto ministeriale 19 gennaio 2011), strutturato per ottenere un riassetto delle concessioni da cui conseguirà una sensibile riduzione degli operatori attivi. Sono previsti 177 ambiti (che sono gli insiemi minimi di comuni i cui impianti dovranno essere gestiti da un unico soggetto).
• il "Decreto Tutela"(Decreto ministeriale 21 aprile 2011), emanato dal Ministero dello Sviluppo economico e dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che riguarda la salvaguardia dell'occupazione nelle società di distribuzione del gas;
• il "Decreto Comuni" (Decreto ministeriale 18 ottobre 2011), che definisce i confini territoriali dei 177 ambiti per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas;
• il "Regolamento Criteri" (Decreto Ministeriale 12 novembre 2011, n. 226), che completa le norme relative all'indizione delle Gare di Ambito per la distribuzione del gas, disciplinate secondo criteri stabiliti per legge e omogenei (idonei a regolamentare il calcolo del valore di riscatto, gli oneri in capo all'aggiudicatario, i criteri di aggiudicazione, il contratto di servizio ecc).
I 177 Ambiti Territoriali Minimi (ATEM) che saranno oggetto di gara unica e nel singolo ambito le reti saranno gestite da un unico operatore a cui verrà trasferita la proprietà degli impiantiprevia corresponsione ai gestori uscenti del loro valore di rimborso da determinarsi secondo gli Artt. 5 e 6 del Decreto Ministeriale 12 novembre 2011 n. 226, il quale ha fissato anche le modalità e i termini entro cui dare avvio ai procedimenti.
Con il Decreto Ministeriale 5 febbraio 2013 il MiSE ha approvato il contratto di servizio tipo per lo svolgimento dell'attività della distribuzione del gas naturale.
In seguito all'emanazione dei decreti ministeriali, si è creata una situazione di stallo che ritardava l'avvio delle gare.
Per imprimere una accelerazione, il Decreto "del fare" (D.L. 69/2013) è intervenuto per stabilire un termine perentorio per la selezione della stazione appaltante e l'emissione del bando per le gare ricadenti nelle prime due tornate, trascorso il quale la Regione potrà intervenire designando un commissario ad acta, il quale, in caso di inerzia della stessa, sarà nominato in via sostitutiva dal Ministero dello Sviluppo Economico. Viene pertanto attribuito alle Regioni (o in caso di inerzia delle Regioni al Ministero dello Sviluppo Economico) un potere sostitutivo sugli enti locali, qualora non provvedano a nominare la stazione appaltante o a indire il bando di gara entro i termini previsti. Inoltre l'articolo 4, comma 5, del D.L. n. 69/2013 ha fissato una forma di penalizzazione economica per gli enti locali nei casi in cui gli stessi non abbiano rispettato i termini per la scelta della stazione appaltante. In tali casi, il 20% degli oneri che il gestore corrisponde annualmente agli Enti locali come quota parte della remunerazione del capitale è versato dal concessionario subentrante, con modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in uno specifico
capitolo della Cassa conguaglio settore elettrico per essere destinati alla riduzione delle tariffe di distribuzione dell'ambito corrispondente.
Già prima, il D.L. 83/2012 era intervenuto (articolo 37) a modifica degli articoli 14 e 15 del Decreto Letta, relativamente alla partecipazione alle gare di distribuzione gas, consentendo la partecipazione alle prime gare successive al periodo transitorio anche a soggetti che appartengono a gruppi societari che gestiscono servizi pubblici locali in virtù di procedure non ad evidenza pubblica.
Oltre che sulle date di avvio delle gare, il legislatore è intervenuto anche sulla determinazione del valore di rimborso al gestore uscente. Con il D.L. 145/2013 (cd. "destinazione Italia) si è disposto che nella determinazione del valore di rimborso al gestore uscente nel primo periodo siano detratti sempre anche i contributi privati e che per gli aspetti in cui gli atti concessori non prevedano una propria metodologia si debba fare riferimento alle linee guida predisposte da MISE (articolo 1, comma 16, che ha modificato l'articolo 15, comma 5 del Dlgs 164/2000). Si è concessa anche una proroga dei termini per la nomina della stazione appaltante e della pubblicazione del bando di gara per gli ambiti dei primi tre raggruppamenti.
Le citate linee guida ministeriali su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale sono state poi approvati con il Decreto Ministeriale 22 maggio 2014.
Il decreto "competitività" (D.L. 91/2014) è nuovamente intervenuto sulla questione della sulla determinazione del valore di rimborso al gestore uscente. L'articolo 30 bis, comma 1, modificando l'articolo 15, comma 5 del Dlgs 164/2000, prevede che nella determinazione del valore di rimborso al gestore uscente nel primo periodo si segua la metodologia specificata nei contratti solo se stipulati prima dell'11 febbraio 2012, data di entrata in vigore del DM 11 novembre, 2011 n. 226, altrimenti si deve fare riferimento alle linee guida predisposte da MISE, approvate con DM 22 maggio 2014.
I commi 2 e 4 prevedono un'ulteriore proroga dei termini per la pubblicazione del bando di gara per gli ambiti dei primi sei raggruppamenti, ai fini dell'intervento sostitutivo della regione e delle penali previste dall'art. 4, comma 5, del D.L. n. 69/2013.
Da ultimo, il D.L. "mille proroghe" (D.L. 192/2014) ha previsto un'ulteriore proroga per la pubblicazione dei bandi di gara per il servizio di distribuzione gas. In particolare, l'articolo 3, comma 3-ter proroga al 31 dicembre 2015 il termine oltre il quale si applica il prelievo del 20% delle somme spettanti agli enti locali a seguito della gara d'ambito, nei casi in cui gli Enti locali concedenti non abbiano rispettato i termini per la scelta della stazione appaltante (previsti dal regolamento di cui al DM 12 novembre 2011, n. 226 sui criteri di gara e la valutazione delle offerte per l'affidamento del servizio) relativamente ad alcuni ambiti territoriali (primo e secondo raggruppamento).
Il medesimo articolo 3, al comma 3-quater, proroga fino all'11 luglio 2015 il termine, già più volte prorogato, per l'intervento sostitutivo della Regione in caso di mancata pubblicazione del bando di gara da parte dei Comuni, per gli ambiti territoriali del primo raggruppamento. Per gli ambiti territoriali del primo raggruppamento il termine scade l'11 marzo 2015 per alcuni e l'11 giugno 2015 per gli altri; per l'Atem di Venezia 1 - Laguna Veneta il termine di scadenza rimane immutato al 11 novembre 2015.
Infine ricordiamo il recente Decreto Ministeriale n° 106 del 20 maggio 2015 pubblicato sulla G.U. n° 161 del 14 luglio 2015 che modifica ed integra il precedente citato 226/2011 introducendo alcune e fra queste consente alla Stazione appaltante, nel caso di inerzia dei Comuni concedenti, di provvedere direttamente alla redazione dei documenti di gara. Risulta però importante, ai nostri fini, la novità introdotta dal comma 1 bis dell'articolo 7 che consente il passaggio diretto della porzione di rete di proprietà dell'Ente locale direttamente dal Gestore uscente al Gestore subentrante previo pagamento da parte del subentrante all'uscente del valore di rimborso ad esso spettante e clacolato con le modalità di cui all'art. 5 comma 14 lettera b ed all'Ente locale di una somma pari alla differenza fra il valore di rimborso della rete calcolato secondo quanto definito dall'articolo 5 commi da 5 a 13 (VIR) e quanto ( spettante al Gestore uscente) definito dall'articolo 5 comma 14 lettera b. Più semplicemente il Decreto specifica che il valore di cessione da riconoscere all'Ente locale per la proprietà delle reti acquisite in forza del meccanismo della devoluzione gratuita a fine concessione sia definito dal valore industriale residuo del bene detratto il valore di rimborso spettante al gestore uscente per effetto della scadenza anticipata della concessione. Da questa formulazione si può ragionevolmente desumere per analogia che laddove il rimborso per tale porzione di rete sia nullo il valore della rete che eventualmente l'Ente concedente volesse trasferire al Gestore subentrante venga definito in analogia a quanto previsto per i cespiti di proprietà del Gestore uscente, brevemente "a VIR".
1.2.L'ATEM VENEZIA 1 - LAGUNA VENETA
Il citato "Decreto Comuni" (Decreto ministeriale 18 ottobre 2011), definisce i confini territoriali dei 177 ambiti per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas ed individua per l'Atem Venezia 1 - Laguna Veneta i seguenti Comuni:
1. Caorle (VE)
2. Cavallino-Treporti (VE)
3. Cavarzere (VE)
4. Chioggia (VE)
5. Cona (VE)
6. Eraclea (VE)
7. Jesolo (VE)
8. Venezia (VE)
• I Comuni di Caorle, Cavallino - Treporti, Cavarzere, Cona, Chioggia, Eraclea e Jesolo hanno provveduto a conferire espressa delega al Comune di Venezia della funzione di stazione appaltante per la gestione della gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e per la funzione di controparte del contratto di servizio con il soggetto gestore;
• Comune di Caorle. Xxxxxxxx C.C. n.35 del 29.04.2013;
• Comune di Cavallino Treporti. Delibera C.C. n.35 del 06.06.2013;
• Comune di Cavarzere. Xxxxxxxx C.C. n.7 del 26.03.2013;
• Comune di Chioggia. Xxxxxxxx C.C. n.41 del 24.04.2013;
• Comune di Cona. Xxxxxxxx C.C. n.9 del 25.03.2013;
• Comune di Eraclea. Xxxxxxxx C.C. n. 17 del 26.03.2013;
• Comune di Jesolo: Delibera C.C. n.64 del 30.05.2013;
con la medesima deliberazione i Comuni succitati (ad eccezione del Comune di Cavallino- Treporti che ha invece deciso di operare in autonomia) hanno altresì delegato, ai sensi dell’art.2 comma 6 del
D.M. 226/2011, il Comune di Venezia, in qualità di stazione appaltante, al reperimento diretto di tutte le informazioni presso i gestori uscenti del servizio di distribuzione di gas naturale, ciascuno per la propria area di competenza ed hanno approvato la bozza di convenzione condivisa.
• In data 11 dicembre 2013 rep.n.130910 i Comuni dell'Atem hanno sottoscritto la Convenzione che affida al Comune di Venezia il ruolo di Stazione Appaltante e approva la costituzione del Comitato di Monitoraggio secondo quanto previsto dall'articolo 2 del D.M. 226/2011.
• In data 10 marzo 2014 è stato costituito il Comitato di Monitoraggio che ha la funzione di coadiuvare il Comune di Venezia come controparte del contratto di servizio con il futuro soggetto gestore e, in virtù dell'art.6 della convenzione sottoscritta con i comuni facenti parte dell'ambito in
data 11.12.2013, ha anche la funzione di collaborare alla stesura dei documenti tecnici di gara. Composizione del Comitato Tecnico di Monitoraggio:
Comune di Caorle: xxx. Xxxxx Xxxxxxx;
Comune di Cavallino – Treporti: xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx; Comune di Cavarzere: xxx. Xxxxxx Xxxxx (poi Xxxxxx Xxxxxxxxxx)
Comune di Chioggia; pi. Xxxxxxxx Xxxxxxx e xxxx. Xxxxxxx Xxxxx; Comune di Cona: geom. Xxxxx Xxxxxxxx
Comune di Eraclea: arch Xxxxxxx Xxxxx e arch. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Comune di Jesolo: xxx. Xxx Xxxxxxx
Comune di Venezia: ing. arch. Xxxxxx Xxxxxx.
In sede di costituzione del Comitato, come si evince dal verbale dello stesso, si decide che a tutte le riunioni del Comitato stesso debbano partecipare il dott. Xxxxxxxx Xxxx e la dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxx Xxxx in qualità di rappresentanti amministrativi della stazione appaltante. Di volta in volta al comitato tecnico partecipano anche personale di Insula Spa giusta convenzione in data
25.11.2014 rep.n. 17819 sottoscritta dal Comune di Venezia, con la quale si affida alla Società stessa l’esercizio delle attività di supporto tecnico-amministrativo per le attività propedeutiche all’esperimento della gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale tra cui in particolare le attività di analisi dei contratti di concessione in essere per la distribuzione del gas e dei relativi eventuali atti integrativi oltre alla valorizzazione degli stati di consistenza (D.M. 226/2011 art. 5 comma 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) con particolare riferimento alla eventuale valorizzazione delle reti di proprietà dei comuni (oneri di urbanizzazione scomputati per costruzione reti gas) (D.M. 226/2011 art. 8 comma 3). A sua volta Insula si avvale come consulente di professionisti esterni.
1.3. Il COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI ED IL GESTORE ITALGAS
Il rapporto del Comune di Cavallino Treporti con l'attuale gestore del servizio di distribuzione del gas Italgas S.p.A. è stato sempre di difficile gestione. Infatti, già dalla costituzione del Comune, si è cercato di formalizzare il rapporto contrattuale con il Gestore anche con l'obiettivo di ottenere delle partite di compensazione per il servizio affidato già dal 1970 dal Comune di Venezia anche per il territorio del Comune di Cavallino Treporti. Diverse sono state le iniziative intraprese anche formalizzando precise richieste alle quali però la stessa Italgas non ha mai dato seguito asserendo che non vi fossero le condizioni per rivedere gli atti originari che vedevano come unico beneficiario delle compensazioni economiche il solo Comune di Venezia. Ciò premesso il Comune di Cavallino Treporti ha ritenuto necessario integrare le proprie professionalità in materia con l'apporto di specifiche e qualificate risorse esterne individuando nel Consorzio Concessioni Reti Gas le competenze necessarie allo svolgimento delle attività a carico dei Comuni concedenti nell'iter di gara. Con determinazioni n. 942 del5.6.2013 e n.340 del 10.3.2015 si sono affidati al CRG le attività specialistiche inerenti sia i compiti propri del Comune concedente per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas nel territorio comunale sia quelle inerenti la futura valorizzazione dei cespiti relativi al servizio di distribuzione del gas di proprietà del Comune o che, a seguito della gara entreranno nella proprietà del Comune con il fine di ottenere la massima valorizzazione di questo asset.
2. LA DEFINIZIONE DEL VALORE DI RIMBORSO AL GESTORE USCENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI
Il Comune di Cavallino Treporti, nella veste di comune concedente all'interno dell'Atem Venezia 1
- Laguna veneta, deve svolgere una serie di attività propedeutica alla definizione di documenti di gara, fra tutte sono di particolare importanza la definizione del piano di sviluppo e manutenzione della rete per il prossimo periodo concessorio e la definizione del valore di rimborso eventualmente spettante al gestore uscente, Italgas S.p.A., per la cessazione anticipata del servizio.
2.1 LO STATO DI CONSISTENZA DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI
La prima attività svolta dal Comune, supportato anche dal CRG, è stata quella di richiedere al Distributore uscente, Italgas, lo stato di consistenza fisico degli impianti secondo le modalità definite dall'articolo 4 del DM 226/2011. Italgas con nota n. ......del ..... ha consegnato, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, i documenti che definiscono lo stato di consistenza della rete alla data del 31.12.2013. Successivamente si è provveduto all'analisi dei dati e delle documentazioni trasmesse anche con opportune e molteplici verifiche in campo riscontrando puntualmente le informazioni inerenti le reti di distribuzione anche attraverso diversi confronti con il Distributore Italgas. Da subito si sono evidenziate le diversi posizioni in merito alla proprietà delle reti, Italgas infatti nello stato di consistenza fisico della rete ha da subito precisato che la proprietà di tutti i cespiti della rete di distribuzione del gas sono, a loro parere, di proprietà Italgas con la cessione a degli stessi al gestore subentrante a titolo oneroso. Per contro il Comune, supportato anche dalle approfondite analisi di natura sia tecnica sia legale svolta dal CRG, ha immediatamente avanzato ad Italgas la propria ferma posizione che vede il Comune proprietari di una parte della rete oggi utilizzata dal distributore. Dopo questa prima fase di analisi e confronto con il Distributore uscente, con il fine di definire una situazione più aggiornata e confacente alle necessità della gara si è chiesto ad Italgas l'aggiornamento dei dati al 31.12.2014 e l'integrazione dei documenti con le indicazioni previste dal punto 19 delle "Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale" del 7 aprile 2014 approvate con il Decreto Ministeriale del 22 maggio 2014 pubblicato sulla G.U. 129 del 6 giugno 2014.
2.2 LA DEFINIZIONE DEL VIR E DEL VR AL GESTORE USCENTE
Le citata normativa inerente le modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso ai Gestori uscenti prevede che in caso di assenza o carenza di informazioni presenti negli atti concessori sottoscritti fra il Comune concedente ed il Distributore si applichino le " Linee " .
Di conseguenza il Comune di Cavallino Treporti, coadiuvato dalle già citate professionalità esterne, ha prima analizzato approfonditamente gli atti concessori originali con tutte le diverse variazioni ed integrazioni intercorse negli anni .
Si riportano di seguito gli atti concessori sottoscritti fra le parti a cui ci si deve riferire: Atti stipulati con società Veneziana Gas S.p.A.
a) Concessione | repertorio n. | 19309 del 01.06.1970 |
b) Atto aggiuntivo | repertorio n. | 9938 del 30.06.1986 |
c) Atto aggiuntivo | repertorio n. | 13811 del 23.10.1988 |
d) Xxxx aggiuntivo | repertorio n. | 126569 del 22.09.1995 |
Ad integrazione si sono analizzati anche le diverse note di corrispondenza fra il Comune ed Italgas ed anche l'Atto aggiuntivo stipulato dalla società Italgas S.p.A. con il Comune di Venezia:
e) Atto aggiuntivo (Comune di Venezia - Italgas) Rep. n. 129628 del 16.01.2006
In sintesi (vedi allegato parere legale) le clausole di definizione del rimborso spettante al Gestore uscente contenute negli atti concessori suddividono i cespiti costituenti la rete e gli impianti di distribuzione del gas nel Comune di Cavallino Treporti in 3 blocchi proprio in funzione delle modalità di rimborso che questi generano alla scadenza; vediamo quali sono:
X. Xxxxxxx costituiti dai beni costruiti prima del 31.5.2000 esclusi i rinnovamenti;
B. Cespiti da lavori di rinnovamento sui beni costruiti prima del 31.5.2000;
C. Cespiti costituiti dai beni realizzati dopo il 31.5.2000.
Per il blocco A è prevista la devoluzione gratuita al Comune mentre per i due gruppi B e C la devoluzione a scadenza sarà onerosa per il Comune .
Per il calcolo del valore di rimborso dei blocchi B e C gli atti concessori prevedono che per ciascun cespite si prenda il costo storico rivalutandolo con l'applicazione di un "deflattore" annuale per poi detrarre l'ammortamento industriale per tenere conto dell'invecchiamento.
Ciò premesso, con l'obiettivo di condividere il percorso di definizione del valore di rimborso spettante al Gestore uscente, si è instaurato, con Italgas, un tavolo tecnico di confronto che però non è giunto ad una procedura condivisa dalle parti. Il disaccordo verte non tanto sulle modalità di calcolo quanto sulla applicabilità delle modalità di rimborso previste dall'articolo 7 "Devoluzione gratuita dei beni e ammortamenti", posizione del Comune di Cavallino Treporti supportata inoltre dal parere legale dell'avv. Capotorto, per contro Italgas ritiene che si debba applicare l'articolo 8 "Riscatto della concessione". Analizzando approfonditamente le modalità di applicazione dei due articoli su citati ai blocchi precedentemente individuati si è rilevato che per quanto riguarda i blocchi B e C i due metodi coincidono mentre per il blocco A sono completamente diversi, di conseguenza si è deciso di condividere quanto più possibile del percorso di individuazione del VR, almeno per i blocchi B e C , lasciando distinte la definizione del blocco A.
Il Comune di Cavallino Treporti, supportato dai consulenti ed utilizzando programmi di calcolo appositamente predisposti allo scopo, ha individuato indipendentemente sia il VIR (Valore Industriale Residuo) delle reti di proprietà del Gestore uscente sia il VR (Valore di Rimborso) allo stesso gestore uscente, chiaramente per le parti di rete ad esso spettanti e secondo le modalità ritenute corrette .
2.3 I DIVERSI VALORI VIR E VR DEFINITI DAL GESTORE USCENTE EDAL COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI
Successivamente Xxxxxxx, secondo quanto previsto dal punto 19 delle linee guida, ha trasmesso al Comune di Cavallino Treporti la propria valutazione con nota n. 15168FIN0001 del 17/6/2015. Dai
conteggi inviati si rileva che per quanto riguarda i blocchi B e C, i conteggi svolti sono praticamente coincidenti con le valutazioni del Comune di Cavallino Treporti, mentre per il blocco A i valori proposti da Italgas sono molto distanti da quelli risultanti dalle valutazioni svolte dal Comune.
La valutazione di Italgas in sintesi: (tabella 1 ricavata dalla relazione Italgas 614/2015/V del 23/05/2015 id.027044-36286-2014 a pag.3)
Tabella 1
La valutazione del Comune di Cavallino Treporti in sintesi: (tabella 2 redatta in analogia alla tabella proposta da Italgas per agevolare il confronto con la valutazione svolta dal Comune di Cavallino Treporti)
Tabella 2
Nel confronto si nota che il valore di rimborso spettante al Gestore uscente Italgas, secondo il conteggio svolto dal Comune di Cavallino Treporti, ammonta a complessivi 1.999.463 € a fronte della cessione al Gestore subentrante dei cespiti costituenti i blocchi B e C, mentre i cespiti costituenti il blocco A, che hanno un valore residuo pari a zero (infatti i meccanismi di ammortamento previsti dalla concessione sono definiti in modo da ammortizzare totalmente il cespite entro il 2010) passeranno gratuitamente in proprietà al Comune di Cavallino Treporti, in questa ipotesi l'articolo 5 comma 2 bis prevede non venga detratta la somma dei contributi percepiti che ammonta a complessivi 509.728 € , somma che rimarrà quindi al Gestore uscente, questo non vale per i blocchi B e C che sono a devoluzione onerosa e di conseguenza andranno detratti i contributi percepiti che ammontano a 239.094 € per il solo blocco C infatti per il blocco B non si sono incassati contributi. In definitiva spetteranno ad Italgas complessivi € 1.999.463 dati dalla somma del blocco B per 79.171 € e del blocco C per 1.920.302 €.
Si precisa che il Comune di Cavallino Treporti ha la facoltà di scegliere se mantenere la proprietà dei cespiti costituenti il blocco A, ricevendone la remunerazione annuale secondo il disposto dell'articolo 8 comma 3 del DM 226/2011, oppure cederli al Gestore subentrante.
In questo secondo caso il Gestore subentrante dovrà rimborsare al Comune di Cavallino la somma di € 9.302.022 data dal valore industriale residuo dei cespiti del blocco A calcolati secondo le modalità previste dalla Linee guida (brevemente a VIR) e di cui si espongono i valori di sintesi nella seguente tabella 3 .
Si precisa che l'ipotesi della cessione di parte di rete di proprietà degli Enti locali, seppur prevista in situazioni simili, ad esempio secondo quanto disposto dall'articolo 7 comma 1 bis, del Decreto Ministeriale n°106 dello scorso 20 maggio 2015, che riguarda la cessione della rete a devoluzione gratuita nel caso la scadenza della concessione avvenga prima della naturale scadenza e dove il valore del rimborso viene calcolato utilizzando le Linee guida (a VIR quindi) detraendo da tale importo il valore calcolato considerando il degrado dei cespiti con una durata utile massima coincidente con la data di scadenza naturale della concessione, non è precisamente disciplinata dalla normativa per tutte le particolari casistiche, come ad esempio il nostro caso, di conseguenza si ritiene che operando in analogia ai casi normati si ottemperi alla disciplina generale della gara .
Vale la pena notare che essendo la differenza VIR RAB sempre inferiore al 10% per ognuno dei blocchi A, B e C non ricorre il caso di cui all'articolo 5 comma 14 del Decreto criteri.
Tabella 3
2.4 LA FORMALIZZAZIONE DEL DISACCORDO CON IL GESTORE USCENTE ITALGAS
La posizione di Xxxxxxx, come meglio illustrato al precedente paragrafo, è inconciliabile con le determinazioni tecniche svolte dal Comune di Cavallino Treporti, di conseguenza, secondo quanto previsto dal decreto criteri all'articolo 5 comma 16 " il bando di gara riporta, per l'impianto oggetto del disaccordo e soggetto a passaggio di proprietà al gestore subentrante, oltre alla stima dell'Ente locale concedente e la stima del gestore uscente, ... " , nel bando di gara la Stazione appaltante inserirà il valore della RAB, pari a 2.401.578 euro, dei cespiti dei blocchi B e C (essendo la stima del VR svolta dal Comune di Cavallino Treporti pari a 1.999.463 € e quindi inferiore al valore RAB) da utilizzarsi per la verifica dei requisiti dei partecipanti alla gara.
2.5 LA SITUAZIONE DOPO LA GARA ED IL RIMBORSO AL GESTORE USCENTE ITALGAS
Vediamo quali sono i possibili scenari post gara.
Come detto il bando di gara espliciterà che i cespiti del blocco A passeranno gratuitamente al Comune di Cavallino Treporti oppure lo stesso li cederà al Gestore subentrante.
Nel caso in cui il Comune abbia deciso di alienare i cespiti del blocco A in sede di gara il Gestore subentrante acquisterà i blocchi B e C dal Gestore uscente riconoscendo a questi il valore stimato dal Comune e pari a 1.999.463 € ed il blocco A dal Comune riconoscendo il valore di 4.871.087 € dato dalla differenza fra il valore a VIR del blocco A pari a 9.302.023 € ed il valore in contestazione di 4.430.936 € . Successivamente, in esito alla definitiva risoluzione del contenzioso con il Gestore uscente, e qualora fosse accolta la sua tesi il Gestore subentrante rimborserà la differenza fra quanto preteso dal Gestore Uscente ( 6.478.824 € vedi tabella 1 ) ed il valore di rimborso calcolato dal Comune ( 1.999.463 € vedi tabella 2) per un valore complessivo di 4.430.936 € allo stesso Gestore uscente. Nel Caso invece il contenzioso si risolvesse a favore del Comune di Cavallino il Gestore subentrante verserà tale differenza di 4.430.936 € allo stesso Comune che in tal caso per la cessione della rete blocco A avrebbe incassato un totale di 9.302.023 €.
Nel caso in cui il Comune abbia invece deciso di mantenere in proprietà i cespiti del blocco A, in sede di gara il Gestore subentrante acquisterà i soli blocchi B e C dal Gestore uscente riconoscendo a questi il valore stimato dal Comune e pari a 1.999.463 € . In esito poi alla definitiva risoluzione del contenzioso con il Gestore uscente, e qualora fosse accolta la sua tesi il Gestore subentrante rimborserà la differenza fra quanto preteso dal Gestore Uscente ( 6.478.824 € vedi tabella 1 ) ed il valore di rimborso calcolato dal Comune ( 1.999.463 € vedi tabella 2) per un valore complessivo di 4.430.936 € allo stesso Gestore uscente, in tal caso entrerà in possesso di una parte della rete del blocco A di proprietà del Comune di Cavallino Treporti pari in valore al rimborso pagato al Gestore uscente in analogia a quanto previsto dall'articolo 7 comma 1 bis del Decreto Ministeriale n°106 dello scorso 20 maggio 2015. In questo caso al Comune rimarrebbe la
proprietà della quota di rete pari a 4.871.087 € data dal valore totale del blocco A calcolato a VIR e pari a 9.302.023 € a cui viene detratto il valore rivendicato dal Gestore uscente e pari a 4.430.936
€ e la cui corrispondete quota di rete del blocco A passerà al Gestore subentrante. Nel Caso invece il contenzioso si risolvesse a favore del Comune di Cavallino nulla sarà dovuto al Gestore uscente ed il Comune in tal caso manterrà la totalità della proprietà del blocco A della rete valorizzato in complessivi 9.302.023 €.
L'ipotesi di mantenimento della proprietà della rete contemplata dall'articolo 8 comma 3 del DM 226/2011, prevede che il Gestore corrisponda annualmente la remunerazione del relativo capitale investito netto che l'Autorità riconosce ai fini tariffari per la porzione di rete di proprietà dei Comuni. Come detto il valore a RAB del blocco A risulta essere di 4.392.133 € con un valore unitario di 30,28 €/ml di molto inferiore ai valori previsti dagli articolo 22 e 23 della Delibera 367/2014/R/Gas, ciò a significare che vi è l'opportunità per il Comune di vedersi riconoscere dal sistema tariffario un valore superiore delle immobilizzazioni nette che danno diritto alla citata remunerazione annuale.
3. LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO
3.1 Il PIANO DI SVILUPPO E MANUTENZIONE DELLA RETE
La Stazione Appaltante deve definire nel bando di gara anche gli interventi di manutenzione ed ampliamento della rete di distribuzione del gas che il Concorrente è tenuto a garantire nell'arco della durata dell'affidamento del servizio di distribuzione.
3.2 LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI PRIORITA'
Per consentire una equa distribuzione delle esigenze di implementazione della rete espresse dai Comuni dell'Atem, la Stazione Appaltante, ha utilizzato un sistema informatico apposito, predisposto sulla base dei parametri definiti dall'Autorità per la analisi dei Costi - Benefici, per l'assegnazione di priorità agli interventi individuati dai singoli Comuni. Sono stati identificati i seguenti indici:
1. Indice di progetto: (valore massimo 25%) viene calcolato in funzione della lunghezza della rete di ampliamento, e dal numero dei Pdr servibili. Inoltre concorrono le Utenze Sensibili e/o Speciali servibili dallo stesso intervento.
2. Indice territoriale: ( valore massimo 10%) viene calcolato, attraverso apposita tabella, in funzione della tipologia prevalente di intervento e dal contesto edilizio prevalente.
3. Indice orografico: (valore massimo 15%) viene calcolato in funzione della zona Climatica e dei gradi giorno . Inoltre il valore viene influenzato dalla densità abitativa del Comune in esame.
4. Indice di metanizzazione: (valore massimo 20%) viene calcolato in funzione del grado di saturazione del servizio. Esso è dato dal rapporto tra il numero delle Utenze servite ed il numero delle famiglie censite.
5. Indice Costi-Benefici: (valore massimo 30%) il calcola di questo indicatore passa attraverso il calcolo del ROI % (ritorno dell'investimento annuo). Esso è dato dal rapporto tra il VRT ed il Costo Standard di ogni intervento di ampliamento.
La metodologia applicata è stata approvata dal Comitato Tecnico.
3.3 LA RICOGNIZIONE DELLE ESIGENZE E LA DEFINIZIONE DELLA PRIORITA'
Per facilitare le attività dei Comuni, la Stazione Appaltante, ha predisposto una maschera per l'acquisizione delle esigenze di sviluppo da parte dei singoli territori. Raccolte ed analizzate le informazioni pervenute dai Comuni dell'Atem, la Stazione Appaltante ha redatto l'elenco degli investimenti previsti ed utilizzando un apposito strumento di calcolo ha definito il costo e la priorità degli stessi come dettagliato al precedente punto 3.2.
In allegato si riporta la tabella con elencate le priorità relative al territorio del Comune di Cavallino Treporti.
4. ITER PER LA STESURA DEI DOCUMENTI DI GARA
E' compito della Stazione Appaltante la stesura dei documenti di gara. Per arrivare alla pubblicazione degli stessi risulta necessario che ogni amministrazione comunale faccia propri sia i valori di rimborso che i piani di sviluppo.
A tal fine nell’ultima riunione del Comitato Tecnico si è individuato la procedura da seguire che prevede:
1. Acquisizione da parte dei Comuni concedenti della presente relazione del Rup della stazione appaltante;
2. Eventuale relazione integrativa, inerente la specificità del territorio, del Rup o del tecnico incaricato dalla singola Amministrazione comunale;
3. Deliberazione della Giunta comunale per conferire mandato al Delegato per la formalizzazione degli atti di gara (valore di rimborso al Gestore uscente e piano di sviluppo del territorio) ed approvare la bozza dell'eventuale Verbale di accordo con il gestore uscente.
4. Trasmissione alla Stazione appaltante della documentazione relativa al valore di rimborso ed al Piano di sviluppo.
Il Responsabile del Procedimento Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx