Accordo
Traduzione1
Accordo
che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio
Concluso a Marrakech il 15 aprile 1994
Approvato dall’Assemblea federale il 16 dicembre 19942 Ratificato dalla Svizzera con strumenti depositati il 1° giugno 1995 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° luglio 1995
(Stato 8 marzo 2005)
0.632.20
Le Parti del presente Accordo
riconoscendo che le loro relazioni nel campo del commercio e delle attività econo- miche dovrebbero essere finalizzate ad innalzare il tenore di vita, a garantire la piena occupazione e un volume sostanziale e in continua crescita di reddito reale e di domanda effettiva, e ad espandere la produzione e il commercio di beni e servizi, consentendo al tempo stesso un impiego ottimale delle risorse mondiali, conforme- mente all’obiettivo di uno sviluppo sostenibile, che miri a tutelare e a preservare l’ambiente e a potenziare gli strumenti per perseguire tale obiettivo in maniera compatibile con le rispettive esigenze e i rispettivi problemi, derivanti dai diversi livelli di sviluppo economico;
riconoscendo altresì che occorre adoperarsi concretamente affinché i paesi in via di sviluppo, in particolare quelli meno avanzati, si assicurino una quota della crescita del commercio internazionale proporzionale alle necessità del loro sviluppo econo- mico;
desiderando contribuire a tali obiettivi attraverso la conclusione di mutui accordi reciprocamente convenienti finalizzati a una sostanziale riduzione delle tariffe e degli altri ostacoli agli scambi e all’eliminazione dei trattamenti discriminatori nelle relazioni commerciali internazionali;
risolute dunque a dar vita a un sistema commerciale multilaterale integrato più razionale e duraturo che comprenda l’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, i risultati dei programmi di liberalizzazione degli scambi avviati in pas- sato e tutti i risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round;
decise a preservare i principi fondamentali di tale sistema commerciale multilaterale e a perseguirne gli obiettivi essenziali,
convengono quanto segue:
RU 1995 2117; FF 1994 IV 1
1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
2 RU 1995 2113
Art. I Istituzione dell’Organizzazione
Si istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (in appresso denominata l’«OMC»).
Art. II Campo di attività dell’OMC
1. L’OMC funge da quadro istituzionale comune per la gestione delle relazioni commerciali tra i suoi Membri nelle questioni relative agli accordi e agli strumenti giuridici ad essi attinenti di cui agli allegati del presente Accordo.
2. Gli accordi e gli strumenti giuridici ad essi attinenti di cui agli allegati 1, 2 e 3 (in appresso denominati «Accordi commerciali multilaterali») costituiscono parte inte- grante del presente Accordo e sono impegnativi per tutti i Membri.
3. Gli accordi e gli strumenti giuridici ad essi attinenti di cui all’allegato 4 (in appresso denominati «Accordi commerciali plurilaterali») fanno anch’essi parte del presente Accordo per i Membri che li hanno accettati, per i quali sono impegnativi. Gli Accordi commerciali plurilaterali non comportano obblighi né diritti per i Mem- bri che non li hanno accettati.
4. L’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 riportato nell’al- legato 1A (in appresso denominato «GATT 1994») è giuridicamente distinto dall’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio datato 30 ottobre 19473 allegato all’Atto finale adottato alla conclusione della seconda sessione del Comitato preparatorio della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sull’occupa- zione, come successivamente rettificato, emendato o modificato (in appresso deno- minato «GATT 1947»).
Art. III Funzioni dell’OMC
1. L’OMC favorisce l’attuazione, l’amministrazione e il funzionamento del presente Accordo e degli Accordi commerciali multilaterali, ne persegue gli obiettivi e funge da quadro per l’attuazione, l’amministrazione e il funzionamento degli Accordi commerciali plurilaterali.
2. L’OMC fornisce un contesto nel cui ambito si possono svolgere negoziati tra i suoi Membri per quanto riguarda le loro relazioni commerciali multilaterali nei set- tori contemplati dagli Accordi riportati in allegato al presente Accordo. L’OMC può inoltre fungere da ambito per ulteriori negoziati tra i suoi Membri per quanto riguar- da le loro relazioni commerciali multilaterali e da contesto per l’applicazione dei risultati di tali negoziati, secondo le modalità eventualmente decise da una Confe- renza dei Ministri.
3. L’OMC amministra l’Intesa sulle norme e sulle procedure che disc0(L’OMao)7.1(mi Acc la-11.9
4. L’OMC amministra il meccanismo di esame delle politiche commerciali (in appresso denominato «TPRM» ) di cui all’allegato 3 del presente Accordo.
5. Al fine di rendere più coerente la determinazione delle politiche economiche a livello globale, l’OMC coopera, se del caso, con il Fondo monetario internazionale e con la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e con le agenzie ad essa affiliate.
Art. IV Struttura dell’OMC
1. Si costituisce una Conferenza dei Ministri composta da rappresentanti di tutti i Membri che si riunisce almeno una volta ogni due anni. La Conferenza dei Ministri svolge le funzioni dell’OMC e prende le iniziative a tal fine necessarie. La Confe- renza dei Ministri è abilitata a prendere decisioni in relazione a tutti gli aspetti con- templati dagli Accordi commerciali multilaterali, su richiesta di un Membro, con- formemente agli specifici requisiti del processo decisionale previsti dal presente Accordo e dall’Accordo commerciale multilaterale in questione.
2. Si costituisce un Consiglio generale composto da rappresentanti di tutti i Membri che si riunisce quando necessario. Negli intervalli tra una riunione e l’altra della Conferenza dei Ministri, le sue funzioni sono esercitate dal Consiglio generale. Il Consiglio generale esercita inoltre le funzioni ad esso attribuite dal presente Accor- do. Il Consiglio generale decide il proprio regolamento interno e approva i rego- lamenti interni dei Comitati di cui al paragrafo 7.
3. Il Consiglio generale si riunisce ogniqualvolta necessario per esercitare le fun- zioni dell’Organo di conciliazione previsto nell’Intesa sulla risoluzione delle contro- versie. L’Organo di conciliazione può avere un proprio presidente e stabilisce il regolamento interno che ritiene necessario per l’esercizio delle sue funzioni.
4. Il Consiglio generale si riunisce quando necessario per svolgere le funzioni dell’Organo di esame delle politiche commerciali previsto dal TPRM. L’Organo di esame delle politiche commerciali può avere un proprio presidente e stabilisce il regolamento interno che ritiene necessario per l’esercizio delle sue funzioni.
5. Si costituiscono un Consiglio per gli scambi di merci, un Consiglio per gli scambi di servizi e un Consiglio per gli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (in appresso denominato «Consiglio TRIPS»), che operano sotto l’indi- xxxxx generale del Consiglio generale. Il Consiglio per gli scambi di merci sovrin- tende al funzionamento degli Accordi commerciali multilaterali di cui all’allegato 1A. Il Consiglio per gli scambi di servizi sovrintende al funzionamento dell’Accordo generale sugli scambi di servizi (in appresso denominato «GATS»). Il Consiglio TRIPS sovrintende al funzionamento dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di pro- prietà intellettuale attinenti al commercio (in appresso denominato «Accordo TRIPS»). Questi tre Consigli svolgono le funzioni ad essi attribuite dai rispettivi Accordi e dal Consiglio generale. Essi stabiliscono i propri regolamenti interni, sog- getti ad approvazione da parte del Consiglio generale. La partecipazione in qualità di membri di tali Consigli è aperta ai rappresentanti di tutti i Membri. I suddetti Consi- gli si riuniscono ogniqualvolta sia necessario per esercitare le loro funzioni.
6. Il Consiglio per gli scambi di merci, il Consiglio per gli scambi di servizi e il Consiglio TRIPS istituiscono organismi sussidiari secondo le loro necessità. Detti organismi sussidiari stabiliscono i propri regolamenti interni, soggetti all’approva- zione dei rispettivi Consigli.
7. La Conferenza dei Ministri costituisce un Comitato commercio e sviluppo, un Comitato restrizioni per motivi di bilancia dei pagamenti e un Comitato bilancio, finanze e amministrazione, che esercitano le funzioni loro attribuite dal presente Accordo e dagli Accordi commerciali multilaterali, nonché le eventuali ulteriori fun- zioni ad essi attribuite dal Consiglio generale, e può costituire altri comitati con le funzioni che ritiene opportune. Nel quadro delle sue funzioni, il Comitato commer- cio e sviluppo riesamina periodicamente le disposizioni speciali degli Accordi com- merciali multilaterali a favore dei paesi meno sviluppati Membri e riferisce al Con- siglio generale perché siano prese le opportune iniziative. La partecipazione in qua- lità di membri ai suddetti Comitati è aperta ai rappresentanti di tutti i Membri.
8. Gli organismi previsti dagli Accordi commerciali plurilaterali esercitano le fun- zioni ad essi attribuite ai sensi di tali Accordi e operano all’interno del quadro istitu- zionale dell’OMC. Detti organismi tengono regolarmente informato delle loro atti- vità il Consiglio generale.
Art. V Relazioni con altre organizzazioni
1. Il Consiglio generale adotta adeguate disposizioni per garantire una cooperazione efficace con altre organizzazioni intergovernative che hanno responsabilità attinenti a quelle dell’OMC.
2. Il Consiglio generale può adottare adeguate disposizioni per tenere consultazioni o per cooperare con organizzazioni non governative operanti in settori attinenti a quelli contemplati dall’OMC.
Art. VI Segretariato
1. Si costituisce un Segretariato dell’OMC (in appresso denominato il «Segreta- riato») diretto da un Direttore generale.
2. La Conferenza dei Ministri nomina il Direttore generale e adotta i regolamenti che specificano i poteri, i doveri, le condizioni di servizio e la durata del mandato del Direttore generale.
3. Il Direttore generale nomina il personale del Segretariato e ne stabilisce i doveri e le condizioni di servizio conformemente ai regolamenti adottati dalla Conferenza dei Ministri.
4. Le funzioni del Direttore generale e del personale del Segretariato sono di carat- tere esclusivamente internazionale. Nell’esercizio delle loro funzioni, il Direttore generale e il personale del Segretariato non chiedono né accettano istruzioni da alcun governo né da alcuna altra autorità esterna all’OMC. Essi evitano qualsiasi azione che possa ripercuotersi negativamente sulla loro posizione di funzionari internazio- nali. I Membri dell’OMC rispettano il carattere internazionale delle funzioni del
Direttore generale e del personale del Segretariato e non cercano di influenzarli nell’esercizio delle loro funzioni.
Art. VII Bilancio e contributi
1. Il Direttore generale presenta al Comitato bilancio, finanze e amministrazione il bilancio preventivo annuale e il rendiconto finanziario dell’OMC. Il Comitato bilan- cio, finanze e amministrazione esamina il bilancio preventivo annuale e il rendiconto finanziario presentati dal Direttore generale e formula raccomandazioni in proposito al Consiglio generale. Il bilancio preventivo annuale è soggetto all’approvazione del Consiglio generale.
2. Il Comitato bilancio, finanze e amministrazione propone al Consiglio generale regolamenti finanziari, che comprendono disposizioni in cui si sanciscono:
a) le dimensioni dei contributi per la suddivisione delle spese dell’OMC tra i suoi Membri; e
b) le misure da adottare nei confronti dei Membri in ritardo sui pagamenti.
I regolamenti finanziari si basano, per quanto possibile, sui regolamenti e sulle prassi del GATT 19474.
3. Il Consiglio generale adotta i regolamenti finanziari e il bilancio preventivo annuale con una maggioranza di due terzi che comprenda più della metà dei Membri dell’OMC.
4. Ciascun Membro versa senza indugio all’OMC la sua quota delle spese dell’OMC conformemente ai regolamenti finanziari adottati dal Consiglio generale.
Art. VIII Statuto dell’OMC
1. L’OMC ha personalità giuridica e ciascuno dei suoi Membri le riconosce le capa- cità giuridiche necessarie per l’esercizio delle sue funzioni.
2. Ciascun Membro riconosce all’OMC i privilegi e le immunità necessari per l’esercizio delle sue funzioni.
3. Ciascun Membro riconosce inoltre ai funzionari dell’OMC e ai rappresentanti dei Membri i privilegi e le immunità necessari perché possano esercitare in modo indi- pendente le loro funzioni relative all’OMC.
4. I privilegi e le immunità riconosciuti dai Membri all’OMC, ai suoi funzionari e ai rappresentanti dei suoi Membri sono analoghi ai privilegi e alle immunità previsti dalla Convenzione sui privilegi e sulle immunità delle agenzie specializzate appro- vata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 21 novembre 1947.
5. L’OMC può concludere un accordo per quanto riguarda la sede.
4 RS 0.632.21
Art. IX Processo decisionale
1. L’OMC si attiene alla prassi delle decisioni adottate all’unanimità in vigore nel quadro del GATT 19475 6. Xxxxx disposizioni diverse, qualora risulti impossibile adottare una decisione all’unanimità, la decisione relativa alla questione in discus- sione viene posta ai voti. Nelle riunioni della Conferenza dei Ministri e del Consiglio generale, ogni Membro dell’OMC ha un voto. Qualora le Comunità europee eserci- tino il loro diritto di voto, esse hanno un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri7 Membri dell’OMC. Le decisioni della Conferenza dei Ministri e del Consi- glio generale sono prese in base alla maggioranza dei voti espressi, salvo diverse disposizioni del presente Accordo o dell’Accordo commerciale multilaterale in questione8.
2. La Conferenza dei Ministri e il Consiglio generale hanno l’autorità esclusiva di adottare interpretazioni del presente Accordo e degli Accordi commerciali multilate- rali. Nel caso dell’interpretazione di uno degli Accordi commerciali multilaterali di cui all’allegato 1, essi esercitano la loro autorità sulla base di una raccomandazione del Consiglio che sovrintende al funzionamento di tale Accordo. La decisione di adottare un’interpretazione è presa con una maggioranza dei tre quarti dei Membri. Il presente paragrafo non viene utilizzato in modo tale da pregiudicare le disposi- zioni dell’articolo X in materia di emendamenti.
3. In circostanze eccezionali, la Conferenza dei Ministri può decidere di concedere una deroga a un obbligo imposto a un Membro dal presente Accordo o da un Ac- cordo commerciale multilaterale, a condizione che tale decisione sia presa da tre quarti9 dei Membri, salvo diverse disposizioni del presente paragrafo.
a) Una richiesta di deroga relativa al presente Accordo è sottoposta all’esame della Conferenza dei Ministri conformemente alla prassi di decisione all’unanimità. La Conferenza dei Ministri stabilisce un periodo, non supe- riore ai 90 giorni, per esaminare la richiesta. Se entro tale periodo non si raggiunge l’unanimità, la decisione di concedere la deroga viene presa da tre quarti10 dei Membri.
b) Una richiesta di deroga relativa agli Accordi commerciali multilaterali di cui agli allegati 1A, 1B o 1C e ai relativi allegati viene anzitutto sottoposta,
5 RS 0.632.21
6 Si considera che l’organismo in questione abbia deciso all’unanimità su una questione sottoposta alla sua attenzione qualora nessun Membro presente alla riunione in cui viene presa la decisione si opponga formalmente alla decisione proposta.
7 In nessun caso il numero dei voti delle Comunità europee e dei loro Stati membri può superare il numero degli Stati membri delle Comunità europee.
8 Le decisioni del Consiglio generale convocato in quanto Organo di conciliazione sono prese solo in conformità delle disposizioni dell’art. 2, par. 4 dell’Intesa sulla risoluzione delle controversie.
9 Una decisione di concedere una deroga in merito a un obbligo soggetto a un periodo di transizione o ad un’applicazione progressiva che il Membro, richiedente la deroga, non ha rispettato entro la fine del periodo in questione, può essere presa solo all’unanimità.
10 Una decisione di concedere una deroga in merito a un obbligo soggetto a un periodo di transizione o ad un’applicazione progressiva che il Membro, richiedente la deroga, non ha rispettato entro la fine del periodo in questione, può essere presa solo all’unanimità.
rispettivamente, al Consiglio per gli scambi di merci, al Consiglio per gli scambi di servizi o al Consiglio TRIPS, affinché la esamini per un periodo non superiore ai 90 giorni. Al termine di tale periodo, il Consiglio compe- tente presenta una relazione alla Conferenza dei Ministri.
4. Una decisione della Conferenza dei Ministri che concede una deroga specifica le circostanze eccezionali che giustificano tale decisione, i termini e le condizioni che disciplinano l’applicazione della deroga e la data di scadenza di tale deroga. Le deroghe concesse per un periodo superiore a un anno sono riesaminate dalla Confe- renza dei Ministri entro un anno dalla data della concessione, e successivamente ogni anno fino alla loro scadenza. In occasione di ciascun riesame, la Conferenza dei Ministri verifica se sussistono le circostanze eccezionali che giustificano la deroga e se sono stati rispettati i termini e le condizioni attinenti alla deroga. In base al rie- same annuale la Conferenza dei Ministri può prorogare, modificare o abrogare la deroga.
5. Le decisioni prese nell’ambito di un Accordo commerciale plurilaterale, ivi com- prese le decisioni relative a interpretazioni e deroghe, sono disciplinate dalle dispo- sizioni di tale Accordo.
Art. X Emendamenti
1. Ciascun Membro dell’OMC può dar corso a una proposta di emendamento delle disposizioni del presente Accordo o degli Accordi commerciali multilaterali di cui all’allegato 1 presentando una proposta in tal senso alla Conferenza dei Ministri. Anche i Consigli di cui all’articolo IV, paragrafo 5 possono presentare alla Confe- renza dei Ministri proposte di emendamento delle disposizioni dei corrispondenti Accordi commerciali multilaterali figuranti all’allegato 1 sul cui funzionamento sovrintendono. A meno che la Conferenza dei Ministri decida un periodo più lungo, per un periodo di 90 giorni da quando la proposta è stata formalmente presentata alla Conferenza dei Ministri, qualsiasi decisione di quest’ultima di sottoporre all’appro- vazione dei Membri l’emendamento proposto, è presa all’unanimità. A meno che si applichino le disposizioni dei paragrafi 2, 5 o 6, la decisione specifica se si applicano le disposizioni dei paragrafi 3 o 4. Qualora si raggiunga l’unanimità, la Conferenza dei Ministri sottopone senza indugio l’emendamento proposto all’accettazione dei Membri. Qualora non si raggiunga l’unanimità in una riunione della Conferenza dei Ministri entro il periodo stabilito, la Conferenza dei Ministri decide con una maggio- ranza di due terzi dei Membri se sottoporre l’emendamento proposto all’accettazione dei Membri. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2, 5 e 6, all’emendamento proposto si applicano le disposizioni del paragrafo 3, a meno che la Conferenza dei Ministri decida con una maggioranza di tre quarti dei Membri che si applicano le disposizioni del paragrafo 4.
2. Gli emendamenti alle disposizioni del presente articolo e alle disposizioni degli articoli sotto elencati entrano in vigore solo previa accettazione da parte di tutti i Membri:
articolo IX del presente Accordo; articoli I e II del GATT 1994;
articolo II, paragrafo 1 del GATS; articolo 4 dell’Accordo TRIPS.
3. Gli emendamenti alle disposizioni del presente Accordo, o degli Accordi com- merciali multilaterali di cui agli allegati 1A e 1C, diversi da quelli di cui ai paragrafi 2 e 6, che sono di natura tale da alterare i diritti e gli obblighi dei Membri, entrano in vigore per i Membri che li hanno accettati, solo dopo essere stati accettati da due terzi dei Membri e, successivamente, per ogni Membro quando li accetta. La Confe- renza dei Ministri può decidere, con una maggioranza di tre quarti dei Membri, che un emendamento che entra in vigore ai sensi del presente paragrafo è di natura tale per cui un Membro che non l’abbia accettato entro un periodo stabilito, caso per caso, dalla Conferenza dei Ministri è libero di recedere dall’OMC o di rimanerne Membro con il consenso della Conferenza dei Ministri.
4. Gli emendamenti alle disposizioni del presente Accordo o degli Accordi commer- ciali multilaterali di cui agli allegati 1A e 1C diversi da quelli di cui ai paragrafi 2 e 6 e di natura tale da non alterare i diritti e gli obblighi dei Membri, entrano in vigore per tutti i Membri una volta accettati da due terzi dei Membri.
5. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, gli emendamenti alle parti I, II e III del GATS e ai relativi allegati entrano in vigore per i Membri che li hanno accettati una volta accettati da due terzi dei Membri e, successivamente, per ciascun Membro quando li accetta. La Conferenza dei Ministri può decidere con una maggioranza di tre quarti dei Membri che un emendamento che entra in vigore ai sensi della presente disposizione è di natura tale per cui ciascun Membro che non l’abbia accettato entro
rale, la Conferenza dei Ministri può decidere di eliminare detto accordo dall’allega- to 4.
10. Gli emendamenti ad un Accordo commerciale plurilaterale sono disciplinati dalle disposizioni di tale accordo.
Art. XI Membri originali
1. Le Parti contraenti del GATT 194711 alla data di entrata in vigore del presente Accordo e le Comunità europee, che accettano il presente Accordo e gli Accordi commerciali multilaterali, i cui elenchi delle concessioni e degli impegni sono alle- gati al GATT 1994 e i cui elenchi di impegni specifici sono allegati al GATS, diven- tano Membri originali dell’OMC.
2. I paesi meno avanzati riconosciuti tali dalle Nazioni Unite saranno tenuti ad assumersi impegni e a riconoscere concessioni solo nella misura in cui ciò sia com- patibile con le loro specifiche esigenze commerciali, finanziarie e di sviluppo o con le loro capacità amministrative e istituzionali.
Art. XII Adesione
1. Ciascuno Stato o territorio doganale a sé stante dotato di piena autonomia nella gestione delle proprie relazioni commerciali esterne e degli altri aspetti contemplati dal presente Accordo e dagli Accordi commerciali multilaterali può aderire al pre- sente Accordo, a condizioni da convenirsi tra tale Stato o territorio e l’OMC. Tale adesione si applica al presente Accordo e agli Accordi commerciali multilaterali ad esso allegati.
2. Le decisioni relative alle adesioni sono prese dalla Conferenza dei Ministri. La Conferenza dei Ministri approva l’accordo sulle condizioni di adesione con una maggioranza di due terzi dei Membri dell’OMC.
3. L’adesione a un Accordo commerciale plurilaterale è disciplinata dalle disposi- zioni di tale accordo.
Art. XIII Non applicazione di Accordi commerciali multilaterali tra determinati Membri
1. Il presente Accordo e gli Accordi commerciali multilaterali di cui agli Allegati 1 e 2 non si applicano tra un Membro e un altro Membro se l’uno o l’altro, nel momento in cui l’uno o l’altro diventa Membro, non acconsente a tale applicazione.
2. Il paragrafo 1 può essere invocato tra Membri originali dell’OMC che erano già Parti contraenti del GATT 194712 solo nei casi in cui l’articolo XXXV di tale accor- do sia stato invocato in precedenza e sia in vigore tra le suddette Parti contraenti al momento dell’entrata in vigore per tali Membri del presente Accordo.
11 RS 0.632.21
3. Il paragrafo 1 si applica tra un Membro e un altro Membro che ha aderito ai sensi dell’articolo XII solo se il Membro che non acconsente all’applicazione lo ha notifi- cato alla Conferenza dei Ministri prima che quest’ultima abbia approvato l’accordo sulle condizioni di adesione.
4. La Conferenza dei Ministri può riesaminare il funzionamento del presente artico- lo in casi particolari su richiesta di un Membro e formulare le opportune raccoman- dazioni.
5. La non applicazione di un Accordo commerciale plurilaterale tra le parti di tale Accordo è disciplinata dalle disposizioni di tale Accordo.
Art. XIV Accettazione, entrata in vigore e deposito
1. Il presente Accordo è aperto all’accettazione, tramite firma o con altre modalità, delle Parti contraenti del GATT 194713 e delle Comunità europee che soddisfano le condizioni per diventare Membri originali dell’OMC conformemente all’articolo XI del presente Accordo. Detta accettazione si applica al presente Accordo e agli Accordi commerciali multilaterali ad esso allegati. Il presente Accordo e gli Accordi commerciali multilaterali ad esso allegati entrano in vigore alla data stabilita dai Ministri conformemente al paragrafo 3 dell’Atto finale che incorpora i risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round e rimane aperto per l’accettazione per un periodo di due anni a decorrere da tale data, salvo diversa decisione dei Ministri. Un’accettazione successiva all’entrata in vigore del presente Accordo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di tale accettazione.
2. Un Membro che accetta il presente Accordo successivamente alla sua entrata in vigore, applica le concessioni e gli obblighi degli Accordi commerciali multilaterali che devono essere applicati a determinate scadenze rispetto all’entrata in vigore del presente Accordo come se avesse accettato il presente Accordo alla data della sua entrata in vigore.
3. Fino all’entrata in vigore del presente Accordo, il testo del presente Accordo e degli Accordi commerciali multilaterali rimane depositato presso il Direttore gene- rale delle Parti contraenti del GATT 1947. Il Direttore generale trasmette senza indugio a tutti i governi e alle Comunità europee che hanno accettato il presente Accordo una copia certificata conforme del presente Accordo e degli Accordi com- merciali multilaterali e una notifica di ciascuna accettazione degli stessi. A decorrere dall’entrata in vigore del presente Accordo, il presente Accordo e gli Accordi com- merciali multilaterali, nonché tutti i relativi emendamenti, sono depositati presso il Direttore generale dell’OMC.
4. L’accettazione e l’entrata in vigore di un Accordo commerciale plurilaterale sono disciplinate dalle disposizioni di detto accordo. I suddetti Accordi sono depositati presso il Direttore generale delle Parti contraenti del GATT 1947. A decorrere dall’entrata in vigore del presente Accordo, i suddetti Accordi sono depositati presso il Direttore generale dell’OMC.
13 RS 0.632.21
Art. XV Recesso
1. Ciascun Membro può recedere dal presente Accordo. Detto recesso si applica al presente Accordo e agli Accordi commerciali multilaterali ed ha effetto allo scadere del termine di sei mesi a decorrere dalla data in cui il Direttore generale dell’OMC ha ricevuto notifica scritta del recesso.
2. Il recesso da un Accordo commerciale plurilaterale è disciplinato dalle disposi- zioni di tale Accordo.
Art. XVI Disposizioni varie
1. Salvo diverse disposizioni del presente Accordo o degli Accordi commerciali multilaterali, l’OMC si attiene alle decisioni, alle procedure e alle prassi abituali seguite dalle Parti contraenti del GATT 194714 e dagli organi istituiti nel quadro del GATT 1947.
2. Nella misura del possibile, il Segretariato del GATT 1947 diventa il Segretariato dell’OMC e il Direttore generale delle Parti contraenti del GATT 1947 funge da Direttore generale dell’OMC finché la Conferenza dei Ministri non ha nominato un Direttore generale conformemente all’articolo VI, paragrafo 2 del presente Accordo.
3. In caso di conflitto tra una disposizione del presente Accordo e una disposizione di uno degli Accordi commerciali multilaterali, la disposizione del presente Accordo prevale per quanto riguarda quel conflitto.
4. Ciascun Membro garantisce la conformità delle proprie leggi, dei propri regola- menti e delle proprie procedure amministrative con gli obblighi che gli incombono conformemente a quanto previsto negli Accordi allegati.
5. Non sono ammesse riserve rispetto ad alcuna disposizione del presente Accordo. Le riserve relative a disposizioni degli Accordi commerciali multilaterali possono essere avanzate solo nella misura prevista in detti Accordi. Le riserve relative ad una disposizione di un Accordo commerciale plurilaterale sono disciplinate dalle dispo- sizioni di detto Accordo.
6. Il presente Accordo è registrato conformemente alle disposizioni dell’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.
Fatto a Marrakech, il quindici aprile millenovecentonovantaquattro, in un unico esemplare, in lingua inglese, francese e spagnola, ciascun testo facente fede.
Note esplicative:
Nel presente Accordo e negli Accordi commerciali multilaterali si utilizzano le espressioni
«paese» e «paesi» per designare qualsiasi territorio doganale a sé stante Membro dell’OMC.
Nel caso di un territorio doganale a sé stante Membro dell’OMC, il termine «nazionale» con- nesso a un’espressione del presente Accordo o degli Accordi commerciali multilaterali si intende come un riferimento a quel territorio doganale, salvo indicazioni diverse.
Elenco degli allegati
Allegato 1 Allegato 1A:
Accordi multilaterali sugli scambi di merci
Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 Accordo sull’agricoltura
Accordo sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie Accordo sui tessili e sull’abbigliamento
Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi
Accordo sulle misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali
Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994
Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994
Accordo sulle ispezioni pre-imbarco
Accordo relativo alle regole in materia di origine
Accordo relativo alle procedure in materia di licenze d’importazione Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative
Accordo sulle misure di salvaguardia
Allegato 1B:
Accordo generale sugli scambi di servizi
Allegato 1C:
Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio
Allegato 2
Intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controver- sie
Allegato 3
Meccanismo di esame delle politiche commerciali
Allegato 4
Accordi commerciali plurilaterali
Accordo relativo agli scambi di aeromobili civili Accordo sugli appalti pubblici15
Accordo internazionale sui prodotti lattiero-caseari16 Accordo internazionale sulle carni bovine17
15 RS 0.632.231.422
16 RS 0.632.231.51
17 RS 0.632.231.52
Allegato 1A
Accordi multilaterali sugli scambi di merci
Nota generale sull’interpretazione dell’allegato 1A
In caso di conflitto tra una disposizione dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 e una disposizione di un altro Accordo compreso nell’allegato 1 A dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (denomi- nato negli Accordi dell’allegato 1A l’«Accordo OMC»), prevale, per quanto riguar- da quel conflitto, la disposizione dell’altro Accordo.
Allegato 1A.1
Accordo generale
sulle tariffe doganali e sul commercio 1994
1. L’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 («GATT 1994») comprende:
a) le disposizioni dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, datato 30 ottobre 194718, allegato all’Atto finale adottato alla conclusione della seconda sessione del Comitato per la preparazione della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sull’occupazione (escluso il protocollo di applicazione provvisoria), come successivamente rettificato, emendato o modificato ai sensi degli atti giuridici entrati in vigore prima della data di entrata in vigore dell’Accordo OMC;
b) le disposizioni degli atti giuridici qui di seguito elencati entrati in vigore nel contesto del GATT 1947 prima della data di entrata in vigore dell’Accordo OMC:
i) i protocolli e le certificazioni relativi alle concessioni tariffarie;
ii) i protocolli di adesione (escluse le disposizioni a) relative all’applica- zione provvisoria e alla sospensione dell’applicazione provvisoria e b) in base alle quali la Parte II del GATT 1947 è applicabile a titolo prov- visorio per quanto compatibile con la legislazione esistente alla data del Protocollo);
iii) le decisioni sulle deroghe concesse ai sensi dell’articolo XXV del GATT 1947 e ancora in essere alla data di entrata in vigore dell’Ac- cordo OMC19;
iv) le altre decisioni delle Parti contraenti del GATT 1947;
c) le intese qui di seguito elencate:
i) Intesa sull’interpretazione dell’articolo II, paragrafo 1, lettera b) del- l’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994;
ii) Intesa sull’interpretazione dell’articolo XVII dell’Accordo generale sul- le tariffe doganali e sul commercio 1994;
18 RS 0.632.21
19 Le deroghe oggetto di questa disposizione sono elencate nella nota 7 alle pagine 11 e 12, della Parte II del documento MTN/FA del 15 dicembre 1993 e nel documento MTN/FA/Corr.6 del 21 marzo 1994. In occasione della sua prima sessione, la Conferenza dei Ministri stabilirà un elenco aggiornato delle deroghe oggetto di questa disposizione, aggiungendo le eventuali deroghe concesse ai sensi del GATT 1947 dopo il
15 dicembre 1993 e prima della data di entrata in vigore dell’Accordo OMC ed eliminando le deroghe scadute prima di tale data.
iii) Intesa sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti dell’Ac- cordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994;
iv) Intesa sull’interpretazione dell’articolo XXIV dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994;
v) Intesa relativa alle deroghe agli obblighi previsti dall’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994;
vi) Intesa sull’interpretazione dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994; e
d) il Protocollo di Marrakech del GATT 1994.
2. Note esplicative
a) Per «Parte contraente» nelle disposizioni del GATT 1994 si intende «Mem- bro». Per «Parte contraente meno avanzata» e «Parte contraente sviluppata» si intende, rispettivamente, «paese in via di sviluppo Membro» e «paese svi- luppato Membro». Per «Segretario esecutivo» si intende «Direttore generale dell’OMC».
b) I riferimenti alle Parti contraenti che agiscono collettivamente di cui all’arti- colo XV, paragrafi 1, 2 e 8, all’articolo XXXVIII e alle note ad articoli XII e XVIII, nonché alle disposizioni sugli accordi speciali sui cambi di cui all’ar- ticolo XV, paragrafi 2, 3, 6, 7 e 9 del GATT 1994 si interpretano come rife- rimenti all’OMC. Le altre funzioni che le disposizioni del GATT 1994 attri- buiscono alle Parti contraenti che agiscono collettivamente sono assegnate alla Conferenza dei Ministri.
c) i)Il testo del GATT 1994 fa fede in lingua francese, inglese e spagnola.
ii) Il testo del GATT 1994 in lingua francese è soggetto alle rettifiche ter- minologiche indicate nell’allegato A del documento MTN.TNC/ 41.
iii) Il testo autentico del GATT 1994 in lingua spagnola è il testo del Volume IV della serie Strumenti di base e documenti diversi (BISD), con le rettifiche terminologiche indicate nell’allegato B del documento MTN.TNC/41.
3. a) Le disposizioni della Parte II del GATT 1994 non si applicano alle misure adottate da un Membro ai sensi di specifici atti legislativi obbligatori, ema- nati da tale Membro prima di divenire una Parte contraente del GATT 1947, che vietino l’uso, la vendita o il noleggio di natanti costruiti o riattati all’estero per svolgere servizi commerciali tra punti posti nelle acque nazio- nali o nelle acque di una zona economica esclusiva. La presente esenzione si applica a) alla proroga o all’immediato rinnovo di una disposizione non con- forme di tale atto legislativo, e b) all’emendamento di una disposizione non conforme di siffatto atto legislativo, nella misura in cui tale emendamento non diminuisce la conformità della disposizione alla Parte II del GATT 1947. La presente esenzione si applica unicamente alle misure adottate ai sensi degli atti legislativi di cui sopra notificati e specificati prima della data di entrata in vigore dell’Accordo OMC. Qualora tali atti legislativi siano successivamente modificati in modo tale da ridurne la conformità alla Parte
II del GATT 1994, essi cessano di rientrare nel campo di applicazione del presente paragrafo.
b) La Conferenza dei Ministri riesamina la presente esenzione entro cinque anni dall’entrata in vigore dell’Accordo OMC e successivamente ogni due anni finché l’esenzione rimane in vigore, per verificare se sussistono le con- dizioni che l’hanno resa necessaria.
c) Un Membro le cui misure siano coperte dall’esenzione di cui sopra presenta annualmente una notifica statistica particolareggiata contenente una media mobile quinquennale delle consegne effettive e previste dei natanti in que- stione e ulteriori informazioni sull’uso, sulla vendita, sul noleggio o sulla riparazione dei natanti in questione coperti dalla presente esenzione.
d) Un Membro a giudizio del quale la presente esenzione operi in modo tale da giustificare una limitazione reciproca e proporzionale dell’uso, della vendita, del noleggio o della riparazione di natanti costruiti nel territorio del Membro che invoca l’esenzione è libero di introdurre tale limitazione, previa notifica alla Conferenza dei Ministri.
e) La presente esenzione non pregiudica le soluzioni relative a specifici aspetti degli atti legislativi contemplati dalla presente esenzione negoziate in accor- di settoriali o in altra sede.
Allegato 1.A.1.a
Intesa
sull’interpretazione dell’articolo II, paragrafo 1,
lettera b), dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994
I Membri concordano quanto segue:
1. Al fine di garantire la trasparenza dei diritti e degli obblighi giuridici derivanti dall’articolo II, paragrafo 1, lettera b), la natura e il livello degli eventuali «altri dazi o oneri» prelevati sulle voci tariffarie consolidate di cui alla suddetta disposizione sono registrati negli Elenchi delle concessioni allegati al GATT 1994 in corrispon- denza della voce tariffaria cui si applicano. Resta inteso che tale registrazione lascia inalterata la natura giuridica degli «altri dazi o oneri».
2. Ai fini dell’articolo II, la data a decorrere dalla quale gli «altri dazi o oneri» sono consolidati è il 15 aprile 1994. Gli «altri dazi o oneri» sono pertanto registrati negli Elenchi ai livelli applicabili a tale data. Ad ogni successiva rinegoziazione di una concessione o negoziazione di una nuova concessione, la data di applicazione della voce tariffaria in questione diventa la data di incorporazione della nuova conces- sione nel relativo elenco. Nella colonna 6 degli elenchi a fogli mobili, comunque, continuerà ad essere registrata anche la data dell’atto con cui una concessione rela- tiva a una determinata voce tariffaria è stata originariamente incorporata nel GATT 194720 o nel GATT 1994.
3. Si registrano gli «altri dazi o oneri» per tutti i consolidamenti tariffari.
4. Qualora una voce tariffaria sia già stata oggetto di una concessione, il livello degli «altri dazi o oneri» registrato nel relativo elenco non può essere superiore al livello in vigore al momento dell’incorporazione originale di tale concessione nell’elenco. Ogni Membro potrà contestare l’esistenza di un «altro dazio o onere» in quanto al momento del consolidamento originale della voce in questione non esiste- va alcun «altro dazio o onere» di quel tipo, nonché la compatibilità del livello regi- strato di un «altro dazio o onere» con il livello consolidato precedente, per un perio- do di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’Accordo OMC o, se successiva, dalla data del deposito presso il Direttore generale dell’OMC dell’atto che incorpora l’elenco in questione nel GATT 1994.
5. La registrazione di «altri dazi o oneri» negli elenchi lascia impregiudicata la loro compatibilità con i diritti e con gli obblighi derivanti dal GATT 1994, fatta ecce- zione per quelli di cui al paragrafo 4. Ogni Membro conserva il diritto di contestare,
20 RS 0.632.21
in qualsiasi momento, la compatibilità di qualsiasi «altro dazio o onere» con tali obblighi.
6. Ai fini della presente Intesa, si applicano le disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994 specificate ed applicate dall’Intesa sulla risoluzione delle controversie.
7. Gli «altri dazi o oneri» omessi da un elenco al momento del deposito dell’atto che incorpora l’elenco in questione nel GATT 1994 presso il Direttore generale delle Parti contraenti del GATT 1947, fino alla data di entrata in vigore dell’Accordo OMC, o presso il Direttore generale dell’OMC in seguito, non possono esservi aggiunti successivamente, e qualsiasi «altro dazio o onere» registrato a un livello inferiore a quello in vigore alla data di applicazione non può essere riportato a tale livello, a meno che tali aggiunte o modifiche non vengano effettuate entro sei mesi dalla data di deposito dell’atto.
8. La decisione di cui al paragrafo 2 relativa alla data di applicazione di ciascuna concessione ai fini dell’articolo II, paragrafo 1, lettera b) del GATT 1994 sostituisce e annulla la decisione relativa alla data di applicazione adottata il 26 marzo 1980 (BISD 27S/24).
Allegato 1A.1.b
Intesa
sull’interpretazione dell’articolo XVII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994
Membri,
osservando che l’articolo XVII impone ai Membri degli obblighi per quanto riguarda le attività delle imprese commerciali di Stato di cui all’articolo XVII, paragrafo 1, che devono essere compatibili con i principi generali del trattamento non discrimina- torio prescritto nel GATT 1994 per le misure governative che interessano le impor- tazioni o le esportazioni da parte di operatori commerciali privati;
osservando altresì che i Membri sono soggetti agli obblighi loro imposti dal GATT 1994 per quanto riguarda tali misure governative che interessano le imprese com- merciali di Stato;
riconoscendo che la presente Xxxxxx lascia impregiudicate le discipline sostanziali previste dall’articolo XVII,
concordano quanto segue:
1. Per garantire la trasparenza delle attività delle imprese commerciali di Stato, i Membri notificano al Consiglio per gli scambi di merci, affinché siano esaminate dal gruppo di lavoro costituito ai sensi del paragrafo 5, le imprese corrispondenti alla seguente definizione operativa:
«Imprese governative e non governative, ivi compresi i comitati per il controllo dei prezzi, cui sono stati concessi privilegi o diritti speciali o esclusivi, ivi compresi poteri statutari o costituzionali, nell’esercizio dei quali esse influenzano tramite i loro acquisti o le loro vendite il livello o la direzione delle importazioni o delle esportazioni.»
L’obbligo di tale notifica non si applica alle importazioni di prodotti destinati al consumo immediato o finale da parte della pubblica amministrazione o delle imprese sopra specificate e non ad essere rivenduti o utilizzati nella produzione di merci poste in vendita.
2. Ciascun Membro analizza la propria politica per quanto riguarda la presentazione al Consiglio per gli scambi di merci delle notifiche relative alle imprese commerciali di Stato, tenendo conto delle disposizioni della presente Intesa. Nello svolgere tale analisi, ciascun Membro dovrebbe tener presente l’esigenza di garantire la massima trasparenza possibile nelle proprie notifiche, al fine di consentire una chiara valuta- zione delle modalità di gestione delle imprese oggetto della notifica e degli effetti delle loro operazioni sul commercio internazionale.
3. Le notifiche sono compilate in conformità con il questionario sul commercio di Stato adottato il 24 maggio 1960 (BISD 9S/184-185), fermo restando che i Membri notificano le imprese di cui al paragrafo 1 indipendentemente dal fatto che siano avvenute o meno importazioni o esportazioni.
4. Qualsiasi Xxxxxx che abbia motivo di ritenere che un altro Membro non abbia adeguatamente rispettato i suoi obblighi di notifica può sollevare la questione con il Membro interessato. Qualora la questione non sia risolta in modo soddisfacente, esso può presentare una contronotifica al Consiglio per gli scambi di merci, affinché venga esaminata dal gruppo di lavoro istituito ai sensi del paragrafo 5, informandone contestualmente il Membro interessato.
5. Si costituisce un gruppo di lavoro, per conto del Consiglio per gli scambi di merci, che esamina le notifiche e le contronotifiche. Alla luce di tale esame e fatto salvo l’articolo XVII, paragrafo 4, lettera c), il Consiglio per gli scambi di merci può formulare raccomandazioni in merito all’adeguatezza delle notifiche e alla necessità di ulteriori informazioni. Il gruppo di lavoro esamina altresì, alla luce delle notifiche ricevute, l’adeguatezza del questionario sul commercio di Stato di cui sopra e la copertura delle imprese commerciali di Stato oggetto della notifica di cui al paragra- fo 1. Esso compila inoltre un elenco illustrativo che indica i tipi di rapporti tra pub- bliche amministrazioni e imprese, nonché i tipi di attività svolte da dette imprese, che possono rivestire un interesse ai fini dell’articolo XVII. Resta inteso che il Segretariato fornisce al gruppo di lavoro un documento generale di inquadramento sulle attività delle imprese commerciali di Stato che interessano gli scambi interna- zionali. La partecipazione al gruppo di lavoro è aperta a tutti i Membri che manife- stano la loro volontà di farne parte. Il gruppo di lavoro si riunisce entro un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’Accordo OMC e successivamente almeno una volta all’anno e presenta annualmente una relazione al Consiglio per gli scambi di merci.21
21 Le attività di questo gruppo di lavoro sono coordinate con quelle del gruppo di lavoro di cui alla Sezione III della Decisione dei Ministri sulle procedure di notifica adottata il
15 aprile 1994.
Allegato 1A.1.c
Intesa
sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti dell’Accordo generale
sulle tariffe doganali e sul commercio 1994
I Membri,
riconoscendo le disposizioni dell’articolo XII e dell’articolo XVIII, lettera B del GATT 1994 e la Dichiarazione sulle misure commerciali adottate per motivi di bilancia dei pagamenti adottata il 28 novembre 1979 (BISD 26S/205-209, denomi- nata nella presente Intesa «la Dichiarazione del 1979») e al fine di chiarificare le suddette disposizioni22,
concordano quanto segue:
Applicazione delle misure
1. I Xxxxxx confermano il loro impegno ad annunciare pubblicamente, il più presto possibile, il calendario per l’abolizione delle misure restrittive alle importazioni adottate per motivi di bilancia dei pagamenti. Resta inteso che i suddetti calendari possono essere opportunamente modificati per tener conto dell’evolversi della situa- zione della bilancia dei pagamenti. Ogniqualvolta un calendario non sia pubblica- mente annunciato da un Membro, detto Membro giustifica i motivi per i quali non l’ha fatto.
2. I Membri confermano il loro impegno a privilegiare le misure che hanno meno ripercussioni negative sugli scambi. Tali misure (denominate nella presente Intesa
«misure basate sui prezzi») comprendono le sovrattasse sulle importazioni, i depositi cauzionali obbligatori sulle importazioni o altre misure commerciali equivalenti che si ripercuotono sul prezzo delle merci importate. Resta inteso che, nonostante le disposizioni dell’articolo II, le misure basate sui prezzi adottate per motivi di bilan- cia dei pagamenti possono essere applicate da un Membro in aggiunta ai dazi iscritti nel suo elenco. Il Membro in questione, inoltre, indica chiaramente e distintamente di quanto la misura basata sul prezzo eccede il dazio consolidato secondo le proce- dure di notifica delle presente Intesa.
22 Nessun elemento della presente Intesa intende modificare i diritti e gli obblighi dei Membri previsti dall’articolo XII o dall’articolo XVIII, lettera B del GATT 1994. Le disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994 sviluppate e applicate dall’Intesa sulla risoluzione delle controversie possono essere invocate in relazione a qualsiasi questione derivante dall’applicazione di misure restrittive all’importazione adottate per motivi di bilancia dei pagamenti.
3. I Xxxxxx cercano di evitare di imporre nuove restrizioni quantitative per motivi di bilancia dei pagamenti a meno che, a causa di una situazione critica della bilancia dei pagamenti, le misure basate sui prezzi non possano arrestare un brusco deterio- ramento della situazione dei pagamenti con l’estero. Qualora un Membro applichi restrizioni quantitative, esso giustifica i motivi per cui le misure basate sui prezzi non costituiscono uno strumento adeguato per affrontare la situazione della bilancia dei pagamenti. Un Membro che mantiene restrizioni quantitative indica nelle succes- sive consultazioni i progressi compiuti in direzione di una significativa riduzione dell’incidenza e dell’effetto restrittivo di tali misure. Resta inteso che per uno stesso prodotto non si può applicare più di un tipo di misura restrittiva sulle importazioni adottata per motivi di bilancia dei pagamenti.
4. I Membri confermano che le misure restrittive sulle importazioni adottate per motivi di bilancia dei pagamenti possono essere applicate solo per controllare il livello generale delle importazioni e non possono eccedere quanto è necessario per affrontare la situazione della bilancia dei pagamenti. Al fine di minimizzare eventua- li effetti protezionistici collaterali, i Membri amministrano le restrizioni in modo trasparente. Le autorità del Membro importatore forniscono adeguate giustificazioni in merito ai criteri impiegati per determinare i prodotti soggetti a restrizioni. Come previsto all’articolo XII, paragrafo 3 e all’articolo XVIII, paragrafo 10, nel caso di alcuni prodotti essenziali i Membri possono escludere o limitare l’applicazione delle sovrattasse applicate indiscriminatamente o delle altre misure applicate per motivi di bilancia dei pagamenti.
Per «prodotti essenziali» si intendono prodotti che rispondono a necessità di con- sumo elementari o che contribuiscono agli sforzi compiuti da un Membro per migliorare la situazione della sua bilancia dei pagamenti, quali i beni strumentali o i fattori produttivi necessari per la produzione. Nell’amministrazione delle restrizioni quantitative, i Membri ricorrono al rilascio discrezionale delle licenze solo quando è inevitabile ed eliminano progressivamente tale regime. Si forniscono adeguate giu- stificazioni in merito ai criteri utilizzati per determinare le quantità o i valori di importazioni accettabili.
Procedure per le consultazioni relative alle bilancie dei pagamenti
5. Il Comitato restrizioni per motivi di bilancia dei pagamenti (denominato nella presente Intesa il «Comitato») tiene consultazioni per esaminare tutte le misure restrittive sulle importazioni adottate per motivi di bilancia dei pagamenti. La parte- cipazione al Comitato è aperta a tutti i Membri che manifestano la volontà di farne parte. Il Comitato segue le procedure per le consultazioni relative alle restrizioni attinenti alle bilance dei pagamenti approvate il 28 aprile 1970 (BISD 18S/48-53, denominate nella presente Intesa «procedure di consultazione complete»), nel rispet- to delle disposizioni elencate qui di seguito.
6. Un Membro che applica nuove restrizioni o innalza il livello generale delle sue restrizioni in vigore intensificando sostanzialmente le misure, avvia consultazioni con il Comitato entro quattro mesi dall’adozione di tali misure. Il Membro che adotta tali misure può richiedere che si tengano consultazioni ai sensi dell’articolo XII, paragrafo 4, lettera a) o, a seconda dei casi, dell’articolo XVIII, paragrafo 12, lettera a). Qualora non vengano presentate richieste in tal senso, il Presidente del
Comitato invita il Membro a tenere tali consultazioni. Tra i fattori che possono essere esaminati nell’ambito delle consultazioni rientrano l’introduzione di nuovi tipi di misure restrittive ai fini della bilancia dei pagamenti, un innalzamento del livello delle restrizioni o un aumento del numero dei prodotti coperti.
7. Tutte le restrizioni applicate per motivi di bilancia dei pagamenti sono soggette a periodiche revisioni in seno al Comitato ai sensi dell’articolo XII, paragrafo 4, let- tera b) o dell’articolo XVIII, paragrafo 12, lettera b), fatta salva la possibilità di modificare la periodicità delle consultazioni d’intesa con il Membro con cui si tengono le consultazioni o secondo una specifica procedura di revisione eventual-
nel corso delle consultazioni, si possono presentare anticipatamente domande al Membro con cui si tengono le consultazioni.
11. Il Membro con cui si tengono le consultazioni predispone un Documento di base per le consultazioni che, oltre ad ogni altra informazione ritenuta pertinente, dovreb- be comprendere: a) una rassegna della situazione e delle prospettive della bilancia dei pagamenti, ivi compresa un’analisi dei fattori interni ed esterni che incidono sulla situazione della bilancia dei pagamenti e delle misure di politica interna adot- tate per ripristinare un equilibrio solido e duraturo; b) una descrizione esauriente delle restrizioni applicate per motivi di bilancia dei pagamenti, della loro base giuri- dica e delle disposizioni prese per ridurne gli effetti protezionistici collaterali; c) le misure adottate successivamente all’ultima consultazione per alleviare le restrizioni sulle importazioni, alla luce delle conclusioni del Comitato; d) un piano per l’eliminazione e la progressiva attenuazione delle restrizioni rimanenti. Se del caso, si può fare riferimento alle informazioni fornite in altre notifiche o relazioni presen- tate all’OMC. Nel quadro delle procedure di consultazione semplificate, il Membro con cui si tengono le consultazioni presenta una dichiarazione scritta contenente le informazioni essenziali sugli elementi compresi nel Documento di base.
12. Al fine di facilitare le consultazioni nell’ambito del Comitato, il Segretariato predispone un documento fattuale retrospettivo che tratti i diversi aspetti del piano di consultazioni. Nel caso di paesi in via di sviluppo Membri, il documento del Segre- tariato deve includere materiale retrospettivo ed analitico pertinente circa l’influenza dell’ambiente commerciale esterno sulla situazione della bilancia dei pagamenti e sulle previsioni del Membro con cui si tengono le consultazioni. Su richiesta di un paese in via si sviluppo Membro, i servizi di assistenza tecnica del Segretariato coadiuvano nella preparazione dei documenti per le consultazioni.
Conclusione delle consultazioni relative alla bilancia dei pagamenti
13. Il Comitato presenta una relazione al Consiglio generale in merito alle proprie consultazioni. Quando si sono utilizzate procedure di consultazione complete, la relazione dovrebbe indicare le conclusioni del Comitato rispetto ai diversi elementi del piano di consultazione, nonché i fatti e i motivi su cui si fondano tali conclusioni. Il Comitato fa il possibile per incorporare nelle proprie conclusioni proposte di raccomandazioni volte a promuovere l’applicazione dell’articolo XII e dell’articolo XVIII, lettera B, della Dichiarazione del 1979 e della presente Intesa. Nei casi in cui è stato presentato un calendario per l’abolizione delle misure restrittive adottate per motivi di bilancia dei pagamenti, il Consiglio generale può raccomandare che un Membro sia considerato in regola con i suoi obblighi previsti dal GATT 1994 a condizione che rispetti detto calendario. Ogniqualvolta il Consiglio generale ha formulato specifiche raccomandazioni, i diritti e gli obblighi dei Membri sono valu- tati alla luce di tali raccomandazioni. In assenza di specifiche proposte di raccoman- dazione del Consiglio generale, le conclusioni del Comitato dovrebbero riportare le diverse opinioni espresse in seno al Comitato. Qualora si siano utilizzate le procedu- re di consultazione semplificate, la relazione deve comprendere una sintesi dei principali elementi discussi in seno al Comitato e una decisione sull’eventuale necessità di procedure di consultazione complete.
Allegato 1A.1.d
Intesa
sull’interpretazione dell’articolo XXIV dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994
I Membri,
viste le disposizioni dell’articolo XXIV del GATT 1994,
riconoscendo che le unioni doganali e le zone di libero scambio sono notevolmente aumentate di numero e per importanza dall’istituzione del GATT 194723 e coprono attualmente una quota significativa del commercio mondiale;
riconoscendo altresì che tale contributo aumenta se l’eliminazione dei dazi e degli altri regolamenti commerciali restrittivi tra i territori costituenti si estende a tutti gli scambi, e si riduce se ne vengono esclusi importanti settori commerciali;
ribadendo che lo scopo di tali accordi dovrebbe essere l’agevolazione degli scambi tra i territori costituenti e non la frapposizione di ostacoli agli scambi degli altri Membri con i suddetti territori; e che nella loro formazione o nel loro ampliamento le rispettive parti dovrebbero evitare quanto più possibile di creare effetti negativi sugli scambi degli altri Membri;
convinti inoltre della necessità di rendere più efficace il ruolo del Consiglio per gli scambi di merci nell’esaminare gli accordi notificati ai sensi dell’articolo XXIV, chiarendone i criteri e le procedure di valutazione degli accordi nuovi o ampliati, e rendendo più trasparenti tutti gli accordi di cui all’articolo XXIV;
riconoscendo la necessità di un’interpretazione comune degli obblighi dei Membri derivanti dall’articolo XXIV, paragrafo 12,
concordano quanto segue:
1. Per essere conformi all’articolo XXIV, le unioni doganali, le zone di libero scam- bio e gli accordi interinali che portano alla formazione di un’unione doganale o di una zona di libero scambio devono soddisfare, tra l’altro, le disposizioni dei para- grafi da 5 a 8 di tale articolo.
Art. XXIV, paragrafo 5
2. La valutazione ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 5, lettera a) dell’incidenza generale dei dazi e degli altri regolamenti commerciali applicabili prima e dopo la formazione di un’unione doganale si basa, per quanto riguarda i dazi e gli oneri, su
23 RS 0.632.21
una stima complessiva della media ponderata delle aliquote tariffarie e dei dazi doganali riscossi. Detta stima si basa sulle statistiche delle importazioni relative a un periodo rappresentativo precedente fornite dall’unione doganale, a livello di linea tariffaria, per valori e per quantitativi, suddivise per paese OMC d’origine. Il Segre- tariato calcola le medie ponderate delle aliquote tariffarie e dei dazi doganali riscossi con la metodologia utilizzata per la stima delle offerte tariffarie nei negoziati com- merciali multilaterali dell’Uruguay Round. A tal fine, i dazi e gli oneri da prendere in considerazione sono le aliquote di dazio applicate. Ai fini della stima complessiva dell’incidenza degli altri regolamenti commerciali per i quali risultano difficili la quantificazione e l’aggregazione, si riconosce che può essere necessario esaminare le singole misure, i singoli regolamenti, i prodotti contemplati, e i flussi commerciali interessati.
3. Salvo casi eccezionali, il «ragionevole intervallo» di cui all’articolo XXIV, para- grafo 5, lettera c) non dovrebbe eccedere i 10 anni. Nei casi in cui i Xxxxxx parti di un accordo interinale ritengono che 10 anni siano insufficienti, essi devono fornire al Consiglio per gli scambi di merci una spiegazione esauriente della necessità di un periodo più lungo.
Art. XXIV, paragrafo 6
4. L’articolo XXIV, paragrafo 6 stabilisce le procedure da seguire quando un Mem- bro che forma un’unione doganale intende aumentare un’aliquota di dazio consoli- data. A questo proposito, i Xxxxxx ribadiscono che la procedura specificata nell’articolo XXVIII, sviluppata negli orientamenti adottati il 10 novembre 1980 (BISD 27S/26-28) e nell’Intesa sull’interpretazione dell’articolo XXVIII del GATT 1994, dev’essere avviata prima che siano modificate o revocate le concessioni tarif- farie alla formazione di un’unione doganale o alla conclusione di un accordo interi- nale che porta alla formazione di un’unione doganale.
5. I negoziati di cui sopra sono avviati in buona fede al fine di trovare adeguamenti compensativi reciprocamente soddisfacenti. Nel corso di detti negoziati, come pre- vede l’articolo XXIV, paragrafo 6, si tiene debito conto delle riduzioni dei dazi effettuate dagli altri costituenti dell’unione doganale alla sua formazione rispetto alla stessa linea tariffaria. Qualora tali riduzioni non siano sufficienti a fornire il necessa- rio adeguamento compensativo, l’unione doganale dovrebbe offrire una compensa- zione, che può prendere la forma di riduzioni dei dazi su altre linee tariffarie. Tale offerta viene presa in considerazione dai Membri che hanno diritti di negoziazione nel consolidamento modificato o revocato. Qualora l’adeguamento compensativo rimanga inaccettabile, si devono proseguire i negoziati. Se, nonostante tali tentativi, non si riesce a raggiungere un accordo nei negoziati sugli adeguamenti compensativi svolti ai sensi dell’articolo XXVIII, sviluppato dall’Intesa sull’interpretazione dell’articolo XXVIII del GATT 1994, entro un termine ragionevole a decorrere dall’inizio dei negoziati, l’unione doganale è comunque libera di modificare o revo- care le concessioni; i Membri interessati sono in tal caso liberi di revocare conces- sioni sostanzialmente equivalenti conformemente all’articolo XXVIII.
6. Il GATT 1994 non impone ai Membri che beneficiano di una riduzione dei dazi a seguito della formazione di un’unione doganale o della conclusione di un accordo interinale che porta alla formazione di un’unione doganale alcun obbligo di fornire adeguamenti compensativi ai suoi costituenti.
Esame delle unioni doganali e delle zone di libero scambio
7. Tutte le notifiche effettuate ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 7, lettera a) sono esaminate da un gruppo di lavoro alla luce delle disposizioni pertinenti del GATT 1994 e del paragrafo 1 della presente Intesa. Il gruppo di lavoro presenta al Consiglio per gli scambi di merci una relazione sui suoi riscontri al proposito. Il Consiglio per gli scambi di merci può formulare le raccomandazioni ai Membri che ritiene opportune.
8. Per quanto riguarda gli accordi interinali, il gruppo di lavoro può formulare nella sua relazione adeguate raccomandazioni sul calendario previsto e sulle misure richieste per portare a termine la formazione dell’unione doganale o della zona di libero scambio. Se necessario, può disporre che l’accordo venga esaminato più a fondo.
9. I Membri parti di un accordo interinale notificano i cambiamenti sostanziali apportati al programma di attuazione e al calendario compresi in tale accordo al Consiglio per gli scambi di merci che, a richiesta, esamina tali cambiamenti.
10. Qualora un accordo interinale notificato ai sensi dell’articolo XXIV, para- grafo 7, lettera a) non comprenda un programma di attuazione e un calendario, contrariamente a quanto previsto all’articolo XXIV, paragrafo 5, lettera c), il gruppo di lavoro raccomanda nella sua relazione tale programma e tale calendario. Le parti non mantengono né pongono in essere, a seconda dei casi, tale accordo se non sono disposte a modificarlo in conformità con tali raccomandazioni. Si prevede un riesa- me dell’attuazione delle raccomandazioni.
11. Come previsto dalle Parti contraenti del GATT 1947 nelle loro istruzioni al Consiglio del GATT 1947 relative alle relazioni sugli accordi regionali (BISD 18S/38), le unioni doganali e i costituenti di zone di libero scambio presentano periodicamente al Consiglio per gli scambi di merci relazioni sul funzionamento dell’accordo in questione. Qualsiasi significativo cambiamento e/o sviluppo degli accordi va segnalato appena si verifica.
Risoluzione delle controversie
12. Le disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994, sviluppate e appli- cate dall’Intesa sulla risoluzione delle controversie, possono essere invocate in rela- zione a qualsiasi questione derivante dall’applicazione delle disposizioni dell’arti- colo XXIV relative alle unioni doganali, alle zone di libero scambio o agli accordi interinali che portano alla formazione di un’unione doganale o di una zona di libero scambio.
Art. XXIV, paragrafo 12
13. Nell’ambito del GATT 1994, ciascun Membro è pienamente responsabile del rispetto delle disposizioni del GATT 1994 e adotta le misure cui può ragionevol- mente ricorrere per garantire tale rispetto da parte delle amministrazioni e delle auto- xxxx regionali e locali sul suo territorio.
14. Le disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994, sviluppate e appli- cate dall’Intesa sulla risoluzione delle controversie, possono essere invocate in rela- zione alle misure che incidono sul suo rispetto adottate dalle amministrazioni o auto- xxxx regionali o locali sul territorio di un Membro. Quando l’Organo di conciliazione ha deliberato che una disposizione del GATT 1994 non è stata osservata, il Membro responsabile adotta le misure cui può ragionevolmente ricorrere per garantirne il rispetto. Nei casi in cui non è stato possibile garantire tale rispetto, si applicano le disposizioni relative alla compensazione e alla sospensione delle concessioni o degli altri obblighi.
15. Ciascun Membro si impegna a considerare favorevolmente le osservazioni pro- poste da un altro Membro in relazione alle misure che incidono sul funzionamento del GATT 1994 prese nel territorio del primo Membro e ad offrire adeguate occa- sioni di consultazione in proposito.
Allegato 1A.1.e
Intesa
relativa alle deroghe agli obblighi previsti dall’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994
I Membri concordano quanto segue:
1. Una richiesta di deroga o di proroga di una deroga già in essere descrive le misu- re che il Membro intende adottare, gli specifici obiettivi politici che il Membro si prefigge e i motivi che gli impediscono di conseguirli con misure compatibili con i suoi obblighi derivanti dal GATT 1994.
2. Qualsiasi deroga in essere alla data di entrata in vigore dell’Accordo OMC scade, a meno che non sia stata prorogata conformemente alle procedure di cui sopra e a quelle dell’articolo IX dell’Accordo OMC, alla data prevista per la sua scadenza o, se tale data è precedente, a due anni dalla data di entrata in vigore dell’Accordo OMC.
3. Qualsiasi Membro che ritenga che un beneficio che gli deriva dal GATT 1994 viene annullato o ridotto a causa:
a) del mancato rispetto, da parte del Membro cui è stata concessa una deroga, delle modalità e delle condizioni della deroga, o
b) dell’applicazione di una misura compatibile con le modalità e le condizioni di una deroga
può invocare le disposizioni dell’articolo XXIII del GATT 1994, sviluppate e appli- cate dall’Intesa sulla risoluzione delle controversie.
Allegato 1A.1.f
Intesa
sull’interpretazione dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994
I Membri concordano quanto segue:
1. Ai fini della modifica o della revoca di una concessione, si considera che il Mem- bro che ha la più alta percentuale di esportazioni interessate da quella concessione (vale a dire di esportazioni del prodotto in questione verso il mercato del Membro che modifica o revoca la concessione) rispetto al totale delle sue esportazioni abbia un interesse in quanto fornitore principale, a meno che non abbia già un diritto in quanto negoziatore originale o un interesse in quanto fornitore principale ai sensi dell’articolo XXVIII, paragrafo 1. Si concorda tuttavia che il presente paragrafo sarà riesaminato dal Consiglio per gli scambi di merci cinque anni dopo l’entrata in vigore dell’Accordo OMC per stabilire se il presente criterio ha funzionato in modo soddisfacente nel garantire una ridistribuzione dei diritti di negoziazione a favore dei Membri esportatori di piccole e medie dimensioni. In caso contrario, si valuterà l’opportunità di eventuali miglioramenti, ivi compresa, a condizione che siano disponibili dati adeguati, l’adozione di un criterio basato sulla percentuale di espor- tazioni interessata dalla concessione rispetto alle esportazioni del prodotto in que- stione verso tutti i mercati.
2. Qualora un Membro ritenga di avere un interesse in quanto fornitore principale ai sensi del paragrafo 1, esso dovrebbe comunicare la sua richiesta per iscritto, giustifi- candola con elementi di prova, al Membro che intende modificare o revocare una concessione, e informarne al tempo stesso il Segretariato. In questi casi si applica il paragrafo 4 delle «Procedure di negoziazione ai sensi dell’articolo XXVIII» adottate il 10 novembre 1980 (BISD 27S/26-28).
3. Nel determinare quali Membri hanno un interesse in quanto fornitori principali (ai sensi del paragrafo 1 della presente Intesa o ai sensi dell’articolo XXVIII, para- grafo 1) o un interesse sostanziale, si prendono in considerazione solo gli scambi del prodotto interessato avvenuti sulla base della clausola della nazione più favorita (NPF). Tuttavia, si prendono in considerazione anche gli scambi del prodotto inte- ressato avvenuti nell’ambito di preferenze non contrattuali se essi hanno cessato di beneficiare di tale trattamento preferenziale, assumendo pertanto carattere di scambi NPF, al momento della negoziazione della modifica o della revoca della concessio- ne, o lo faranno entro la conclusione dei negoziati.
4. Quando viene modificata o revocata una concessione tariffaria relativa a un pro- dotto nuovo (vale a dire a un prodotto per il quale non siano disponibili statistiche commerciali triennali) si considera che il Membro cui spettano i diritti in quanto negoziatore originale relativi alla linea tariffaria sotto la quale il prodotto è o era pre-
cedentemente classificato abbia un diritto in quanto negoziatore originale sulla con- cessione in questione. Per determinare l’interesse in quanto fornitore principale e l’interesse sostanziale e per il calcolo della compensazione si tiene conto, tra l’altro, della capacità produttiva e degli investimenti relativi al prodotto interessato nel Membro esportatore e delle stime di crescita delle esportazioni, nonché delle previ- sioni sulla domanda del prodotto nel Membro importatore. Ai fini del presente para- grafo, l’espressione «prodotto nuovo» si intende come comprensiva di una voce tariffaria creata tramite scomposizione di una linea tariffaria esistente.
5. Qualora un Membro ritenga di avere un interesse in quanto fornitore principale ai sensi del paragrafo 4, esso dovrebbe comunicare la sua richiesta per iscritto, giustifi- candola con elementi di prova, al Membro che intende modificare o revocare una concessione, e informarne al tempo stesso il Segretariato. In questi casi si applica il paragrafo 4 delle «Procedure di negoziazione ai sensi dell’articolo XXVIII» sopra citate.
6. Quando una concessione tariffaria illimitata è sostituita da un contingente tariffa- rio, l’ammontare della compensazione fornita dovrebbe essere superiore all’ammon- tare degli scambi effettivamente interessati dalla modifica della concessione. Il cal- colo della compensazione dovrebbe basarsi sulla differenza tra gli scambi prevedibili per il futuro e il livello del contingente. Resta inteso che il calcolo degli scambi prevedibili per il futuro dovrebbe basarsi sul più elevato dei due valori seguenti:
a) la media annuale degli scambi nell’ultimo triennio rappresentativo aumen- tata del tasso di crescita medio annuale delle importazioni dello stesso perio- do, o, se tale percentuale è più elevata, del 10 per cento;
b) gli scambi dell’ultimo anno aumentati del 10 per cento.
In nessun caso la compensazione richiesta a un Membro può superare quella che comporterebbe la revoca completa della concessione.
7. A ogni Membro che abbia un interesse in quanto fornitore principale, ai sensi del paragrafo 1 della presente Intesa o dell’articolo XXVIII paragrafo 1, in relazione a una concessione modificata o revocata si riconosce un diritto in quanto negoziatore originale nelle concessioni compensative, a meno che i Membri interessati non con- cordino un’altra forma di compensazione.
Allegato 1A.2
Protocollo di Marrakech
dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994
I Membri,
avendo condotto negoziati nell’ambito del GATT 194724, conformemente alla Dichiarazione dei Ministri sull’Uruguay Round,
concordano quanto segue:
1. L’elenco relativo a un Membro allegato al presente Protocollo diventa l’Elenco del GATT 1994 relativo a quel Membro il giorno in cui l’Accordo OMC entra in vigore per quel Membro25. Gli elenchi presentati in conformità della Decisione dei Ministri sulle misure a favore dei paesi meno avanzati si considerano allegati al pre- sente protocollo.
2. Salvo diverse indicazioni nell’Elenco di un Membro, le riduzioni tariffarie con- cordate da ciascun Membro sono introdotte attraverso cinque riduzioni identiche delle aliquote, la prima delle quali diviene applicabile alla data di entrata in vigore dell’Accordo OMS. Ogni riduzione successiva diventa applicabile il 1° gennaio di ciascuno degli anni seguenti, e l’aliquota finale diventa applicabile entro quattro anni dalla data di entrata in vigore dell’Accordo OMC, salvo diverse indicazioni nell’Elenco di quel Membro. Salvo diverse indicazioni nel suo Elenco, un Membro che accetta l’Accordo OMC successivamente alla sua entrata in vigore rende appli- cabili, alla data in cui l’Accordo entra in vigore per quel Membro, tutte le riduzioni di aliquota già avvenute nonché le riduzioni che ai sensi della frase precedente esso sarebbe stato tenuto a rendere applicabili il 1° gennaio seguente, e rende applicabili tutte le riduzioni di aliquota rimanenti secondo il calendario specificato nella frase precedente. In ogni fase, l’aliquota ridotta dovrebbe essere arrotondata alla prima cifra decimale. Per i prodotti agricoli, definiti ai sensi dell’articolo 2 dell’Accordo sull’agricoltura, l’introduzione progressiva delle riduzioni avviene come specificato nelle relative parti degli elenchi.
3. A richiesta, l’attuazione delle concessioni e degli impegni contenuti negli elenchi allegati al presente protocollo e soggetta ad esame multilaterale da parte dei Membri, fatti salvi i diritti e gli obblighi dei Membri derivanti dagli Accordi figuranti all’allegato 1A dell’Accordo OMC.
24 RS 0.632.21
25 L’elenco svizzero degli impegni e delle concessioni riguardanti i prodotti industriali e agricoli e disponibile solo in lingua francese presso l’Ufficio centrale federale degli
4. Dopo che l’elenco relativo a un Membro allegato al presente protocollo e diven- tato un Elenco del GATT 1994 conformemente alle disposizioni del paragrafo 1, il suddetto Membro e libero di sospendere o revocare in qualsiasi momento, in tutto o in parte, la concessione contenuta in tale elenco relativa a ogni prodotto il cui prin- cipale fornitore sia qualsiasi altro partecipante all’Uruguay Round il cui elenco non e ancora diventato un Elenco del GATT 1994. Tale misura, tuttavia, può essere presa solo dopo aver dato preavviso scritto al Consiglio per gli scambi di merci di tale sospensione o revoca di una concessione e dopo che si sono tenute consultazioni, a richiesta, con qualsiasi Membro il cui elenco relativo al prodotto in questione sia diventato un Elenco del GATT 1994 e che abbia un interesse sostanziale nei con- fronti del prodotto in questione. Qualsiasi concessione in tal modo sospesa o revoca- ta si applica a decorrere dal giorno in cui l’elenco del Membro che ha l’interesse in quanto fornitore principale diventa un Elenco del GATT 1994.
5. a) Fatte salve le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 2 dell’Accordo sull’agri- coltura ai fini dei riferimenti contenuti nell’articolo II, paragrafo 1, lettere b) e c) del GATT 1994 alla data di tale accordo, la data applicabile per quanto riguarda ciascun prodotto oggetto di una concessione prevista in un elenco di concessioni allegato al presente protocollo e la data del presente protocollo.
b) Ai fini del riferimento fatto nell’articolo II, paragrafo 6, lettera a) del GATT 1994 alla data di tale accordo, la data applicabile per quanto riguarda un elenco di concessioni allegato al presente protocollo e la data del presente protocollo.
6. In caso di modifica o di revoca di concessioni relative a misure non tariffarie contenute nella Parte III degli elenchi, si applicano le disposizioni dell’articolo XXVIII del GATT 1994 e le «Procedure di negoziato ai sensi dell’articolo XXVIII» adottati il 10 novembre 1980 (BISD 27S/26-28). Tale eventualità lascia impregiudi- cati i diritti e gli obblighi dei Membri derivanti dal GATT 1994.
7. In ciascun caso in cui un elenco allegato al presente protocollo si traduca, per qualsiasi prodotto, in un trattamento meno favorevole di quello previsto per tale prodotto negli elenchi del GATT 1947, prima che entri in vigore l’Accordo OMC, si ritiene che il Membro cui si riferisce l’elenco abbia preso le adeguate iniziative che sarebbero state altrimenti necessarie ai sensi delle disposizioni pertinenti del- l’articolo XXVIII del GATT 1947 o 1994. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano unicamente all’Egitto, al Perù, al Sudafrica e all’Uruguay.
8. Gli elenchi allegati al presente protocollo fanno fede in lingua francese, inglese o spagnola, cosi come e specificato in ciascun elenco.
9. La data del presente protocollo e il 15 aprile 1994.
Accordo sull’agricoltura26
Allegato 1A.3
I Membri,
Avendo deciso di porre le basi per l’avvio di un processo di riforma degli scambi agricoli conformemente agli obiettivi dei negoziati enunciati nella Dichiarazione di Punta del Este;
Ricordando che l’obiettivo a lungo termine da essi concordato nell’esame di medio periodo dell’Uruguay Round è di instaurare un sistema di scambi agricoli equo e orientato verso il mercato e che si dovrebbe avviare un processo di riforma mediante la negoziazione di impegni in materia di sostegno e protezione, nonché introducendo norme e regole GATT rafforzate e più efficaci sul piano operativo;
Ricordando inoltre che l’obiettivo a lungo termine sopracitato comporta riduzioni progressive sostanziali del sostegno e della protezione dell’agricoltura, da attuare lungo un periodo di tempo concordato, onde rimediare alle restrizioni e distorsioni che colpiscono i mercati agricoli mondiali e prevenirle;
Intenzionati a conseguire impegni specifici vincolanti in materia di accesso al mer- cato, sostegno interno e concorrenza all’esportazione, nonché a raggiungere un ac- cordo sulle questioni sanitarie e fitosanitarie;
Avendo concordato che nell’attuare i loro impegni in materia di accesso al mercato i Membri industrializzati terranno pienamente conto delle particolari esigenze e con- dizioni dei paesi in via di sviluppo assicurando un ulteriore miglioramento delle opportunità e condizioni di accesso per i prodotti agricoli di particolare interesse per tali Membri, ivi compresa la completa liberalizzazione degli scambi di prodotti agri- coli tropicali come convenuto nell’esame di medio periodo, nonché per i prodotti particolarmente importanti ai fini dell’introduzione di colture alternative rispetto a quelle illegali destinate alla produzione di stupefacenti;
Osservando che gli impegni inerenti al programma di riforma impegni dovrebbero essere assunti equamente da tutti i Membri, tenendo conto degli aspetti non com- merciali, tra cui la sicurezza alimentare e la necessità di tutelare l’ambiente, tenendo presente il criterio convenuto secondo il quale un trattamento speciale e differenziato per i paesi in via di sviluppo costituisce un elemento integrante dei negoziati e considerando i possibili effetti negativi dell’attuazione del programma di riforma sui paesi in via di sviluppo meno avanzati e importatori netti di prodotti alimentari,
Hanno convenuto quanto segue:
26 L’elenco svizzero degli impegni e delle concessioni riguardanti i prodotti industriali e agricoli è disponibile solo in lingua francese presso l’Ufficio centrale federale degli
Parte I
Art. 1 Definizioni
Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda altrimenti:
a) per «misura aggregata di sostegno» e «MAS» si intende il livello annuo del sostegno, espresso in termini monetari, fornito per un prodotto agricolo a favore dei produttori del prodotto agricolo di base o del sostegno non con- nesso a singoli prodotti fornito a favore dei produttori agricoli in generale, eccettuato il sostegno fornito nell’ambito di programmi conformi ai criteri per l’esonero dalla riduzione ai sensi dell’allegato 2 del presente Accordo, che:
i) in relazione al sostegno fornito durante il periodo di riferimento, è spe- cificato nelle corrispondenti tabelle esplicative incorporate per riferi- mento nella Parte IV dell’Elenco di un Membro; e
ii) in relazione al sostegno fornito durante qualsiasi anno del periodo di attuazione e oltre, è calcolato conformemente alle disposizioni dell’al- legato 3 del presente Accordo e tenendo conto dei dati costitutivi e del metodo utilizzati nelle tabelle esplicative incorporate per riferimento nella Parte IV dell’Elenco del Membro;
b) per «prodotto agricolo di base» in relazione agli impegni in materia di soste- gno interno si intende il prodotto in una fase quanto più possibile vicina al punto di vendita, specificato nell’Elenco di un Membro e nelle relative tabel- le esplicative;
c) le «spese di bilancio» o «spese» comprendono le agevolazioni;
d) per «misura equivalente di sostegno» si intende il livello annuo di sostegno, espresso in termini monetari, fornito ai produttori di un prodotto agricolo di base mediante l’applicazione di una o più misure, che non può essere deter- minato secondo il metodo di calcolo della MAS, eccettuato il sostegno for- nito nell’ambito di programmi conformi ai criteri per l’esonero dalla ridu- zione ai sensi dell’allegato 2 del presente Accordo, e che:
i) in relazione al sostegno fornito durante il periodo di riferimento, è spe- cificato nelle corrispondenti tabelle esplicative incorporate per riferi- mento nella Parte IV dell’Elenco di un Membro; e
ii) in relazione al sostegno fornito durante qualsiasi anno del periodo di attuazione e oltre, è calcolato conformemente alle disposizioni dell’al- legato 4 del presente Accordo e tenendo conto dei dati costitutivi e del metodo utilizzati nelle tabelle esplicative incorporate per riferimento nella Parte IV dell’Elenco del Membro;
e) per «sovvenzioni all’esportazione» si intendono le sovvenzioni in funzione delle esportazioni, comprese le sovvenzioni all’esportazione elencate all’arti- colo 9 del presente Accordo;
f) per «periodo di attuazione» si intende un periodo di sei anni a partire dal 1995, tranne per l’articolo 13 ai fini del quale si intende un periodo di nove anni a partire dal 1995;
g) le «concessioni in materia di accesso al mercato» comprendono tutti gli impegni relativi all’accesso al mercato assunti in conformità al presente Accordo;
h) per «misura aggregata di sostegno totale» e «MAS totale» si intende il totale del sostegno interno fornito a favore dei produttori agricoli, calcolato som- mando tutte le misure aggregate di sostegno per i prodotti agricoli di base, tutte le misure aggregate di sostegno non connesse a singoli prodotti e tutte le misure equivalenti di sostegno per i prodotti agricoli, e che:
i) in relazione al sostegno fornito durante il periodo di riferimento («MAS totale di riferimento») e al sostegno massimo consentito per qualsiasi anno del periodo di attuazione o oltre («livelli d’impegno consolidati annui e finali»), è quale specificato nella Parte IV dell’Elenco di un Membro; e
ii) in relazione al livello di sostegno effettivamente fornito durante qual- siasi anno del periodo di attuazione e oltre («MAS totale corrente»), è calcolato conformemente alle disposizioni del presente Accordo, ivi compreso l’articolo 6, e ai dati costitutivi e al metodo utilizzati nelle tabelle esplicative incorporate per riferimento nella Parte IV dell’Elenco del Membro;
i) per «anno» ai sensi della lettera (f) e in relazione agli impegni specifici di un Membro si intende l’anno solare, finanziario o di commercializzazione spe- cificato nell’Elenco relativo al Membro in questione.
Art. 2 Prodotti contemplati dall’Accordo
Il presente Accordo si applica ai prodotti elencati nel suo allegato 1, in seguito denominati prodotti agricoli.
Parte II
Art. 3 Incorporazione delle concessioni e degli impegni
1. Gli impegni in materia di sostegno interno e di sovvenzioni all’esportazione figu- ranti nella Parte IV dell’Elenco di ciascun Membro costituiscono impegni che limi- tano il sovvenzionamento e sono parte integrante del GATT 1994.
2. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 6, un Membro non fornisce sostegno a favore dei produttori interni in misura superiore ai livelli d’impegno specificati nella sezione I della Parte IV del suo Elenco.
3. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 9, paragrafi 2, lettera b) e 4, un Membro non concede le sovvenzioni all’esportazione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1 per i prodotti agricoli o gruppi di prodotti precisati nella sezione II della Parte IV del suo
Elenco in misura superiore ai livelli d’impegno in termini di spesa di bilancio di quantità ivi specificati, né fornisce tali sovvenzioni per prodotti agricoli non precisati in detta sezione del suo Elenco.
Parte III
Art. 4 Accesso al mercato
1. Le concessioni in materia di accesso al mercato contenute negli Elenchi riguar- dano consolidamenti e riduzioni delle tariffe, nonché altri impegni in materia di accesso al mercato ivi specificati.
2. I Membri non mantengono, adottano, né ripristinano nessuna misura del tipo di quelle di cui sia stata disposta la trasformazione in dazi doganali ordinari27, salvo diversa disposizione dell’articolo 5 e dell’allegato 5.
Art. 5 Clausola di salvaguardia speciale
1. In deroga alle disposizioni dell’articolo II, paragrafo 1, lettera b) del GATT 1994, qualsiasi Membro può avvalersi delle disposizioni dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo in relazione all’importazione di un prodotto agricolo, per il quale misure ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2 del presente Accordo siano state trasformate in un dazio doganale ordinario e che sia designato nel suo Elenco con il simbolo «SGS» come oggetto di una concessione per la quale possono essere invocate le disposizioni del presente articolo, se:
a) il volume delle importazioni del prodotto in questione nel territorio doganale del Membro che accorda la concessione durante un qualsiasi anno supera un livello limite connesso alla possibilità di accesso al mercato esistente come stabilito al paragrafo 4; oppure, ma non simultaneamente;
27 Le misure in questione comprendono restrizioni quantitative all’importazione, prelievi variabili all’importazione, prezzi minimi all’importazione, licenze di importazione discrezionali, misure non tariffarie mantenute tramite imprese commerciali di Stato, autolimitazione delle esportazioni e misure analoghe alla frontiera eccetto i dazi doganali ordinari, mantenute o meno in virtù di deroghe per singolo paese alle disposizioni del GATT 1947 (RS 0.632.21), ma non le misure mantenute in virtù di disposizioni adottate ai fini della bilancia dei pagamenti o di altre disposizioni generali, non specificamente relative all’agricoltura, del GATT 1994 o degli altri accordi commerciali multilaterali di cui all’allegato 1A dell’accordo OMC.
b) il prezzo al quale le importazioni del prodotto in questione possono pene- trare nel territorio doganale del Membro contraente che accorda la conces- sione, quale determinato in base al prezzo all’importazione cif della spedi- zione interessata espresso in moneta nazionale, è inferiore ad un prezzo limite pari al prezzo medio di riferimento nel periodo dal 1986 al 198828 per il prodotto in questione.
2. Le importazioni oggetto di impegni in materia di accesso corrente e minimo sta- biliti come parte di una concessione di cui al paragrafo 1 sono contabilizzate ai fini della determinazione del volume di importazioni necessario per invocare le disposi- zioni del paragrafo 1, lettera a) e del paragrafo 4, ma non sono colpite da alcun dazio addizionale imposto in virtù del paragrafo 1, lettera a) e del paragrafo 4 o del para- grafo 1, lettera b) e del paragrafo 5.
3. Le forniture del prodotto in questione inoltrate in base ad un contratto concluso prima dell’imposizione di un dazio addizionale in virtù del paragrafo 1, lettera a) e del paragrafo 4 sono esonerate da tale dazio addizionale, purché possano essere contabilizzate nel volume delle importazioni del prodotto in questione dell’anno successivo ai fini dell’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, lettera a) in tale anno.
4. Il dazio addizionale imposto in virtù del paragrafo 1, lettera a) può essere mante- nuto soltanto fino alla fine dell’anno in cui è stato imposto e può essere riscosso soltanto ad un livello non superiore ad un terzo del livello del dazio doganale ordi- nario in vigore nell’anno in cui la misura è stata presa. Il livello limite viene stabilito secondo il seguente schema basato sulle possibilità di accesso al mercato definite come le importazioni quali percentuale del corrispondente consumo interno29 nei tre anni precedenti per i quali sono disponibili dati:
a) se le possibilità di accesso al mercato per un prodotto sono inferiori o pari al 10 per cento, il livello limite di base è pari al 125 per cento;
b) se le possibilità di accesso al mercato per un prodotto sono superiori al 10 per cento ma inferiori o pari al 30 per cento, il livello limite di base è pari al 110 per cento;
c) se le possibilità di accesso al mercato per un prodotto sono superiori al 30 per cento, il livello limite di base è pari al 105 per cento.
In ogni caso il dazio addizionale può essere imposto in qualsiasi anno in cui il volu- me assoluto delle importazioni del prodotto in questione nel territorio doganale del Membro che accorda la concessione è superiore alla somma di (x), livello limite di base di cui sopra moltiplicato per il quantitativo medio di importazioni nei tre anni precedenti per i quali sono disponibili dati, e di (y), variazione del volume assoluto
28 Il prezzo di riferimento utilizzato per invocare il presente comma è in generale il valore unitario medio CIF del prodotto in questione oppure un prezzo appropriato in relazione alla qualità del prodotto e al suo stadio di lavorazione. Dopo l’uso iniziale, esso viene specificato pubblicamente e reso disponibile nella misura necessaria per consentire agli altri Membri di valutare il dazio addizionale che può essere imposto.
29 Qualora il consumo interno non venga considerato, si applica il livello limite di base di cui al par. 4, lett. a).
del consumo interno del prodotto in questione nell’anno più recente per il quale sono disponibili dati rispetto all’anno precedente, purché il livello limite non sia inferiore al 105 per cento del quantitativo medio di importazioni di cui sopra in (x).
5. Il dazio addizionale imposto in virtù del paragrafo 1, lettera b) viene istituito secondo il seguente schema:
a) se la differenza tra il prezzo all’importazione cif della spedizione espresso in moneta nazionale (in seguito denominato «prezzo all’importazione») e il prezzo limite quale definito nella suddetta lettera b) è inferiore o pari al 10 per cento del prezzo limite, non viene imposto alcun dazio addizionale;
b) se la differenza tra il prezzo all’importazione e il prezzo limite (in seguito denominata «differenza») è superiore al 10 per cento ma inferiore o pari al 40 per cento del prezzo limite il dazio addizionale è pari al 30 per cento dell’importo del quale la differenza supera il 10 per cento;
c) se la differenza è superiore al 40 per cento ma inferiore o pari al 60 per cento del prezzo limite, il dazio addizionale è pari al 50 per cento dell’importo del quale la differenza supera il 40 per cento, più il dazio addizionale consentito in forza della lettera b);
d) se la differenza è superiore al 60 per cento ma inferiore o pari al 75 per cen- to, il dazio addizionale è pari al 70 per cento dell’importo del quale la diffe- renza supera il 60 per cento del prezzo limite, più i dazi addizionali consenti- ti in forza delle lettere b) e c);
e) se la differenza è superiore al 75 per cento del prezzo limite il dazio addizio- nale è pari al 90 per cento dell’importo del quale la differenza supera il 75 per cento, più i dazi addizionali consentiti in forza delle lettere b), c) e d).
6. Per i prodotti deperibili e stagionali, le condizioni di cui sopra si applicano in modo da tener conto delle loro specifiche caratteristiche. In particolare, nel quadro del paragrafo 1, lettera a) e del paragrafo 4 si possono utilizzare periodi più brevi in relazione ai corrispondenti periodi del periodo di riferimento e nel quadro del para- grafo 1, lettera b) si possono utilizzare prezzi di riferimento diversi per periodi diversi.
7. La salvaguardia speciale si applica in modo trasparente. I Membri che prendono misure in base al paragrafo 1, lettera a) ne informano per iscritto, includendo dati pertinenti, il Comitato agricoltura quanto prima possibile e in ogni caso entro 10 giorni dall’attuazione delle misure. Nei casi in cui variazioni nei volumi di con- sumo devono essere ripartite tra singole linee tariffarie oggetto di misure ai sensi del paragrafo 4, i dati pertinenti comprendono le informazioni e i metodi utilizzati per ripartire tali variazioni. Il Membro che prende misure in base al paragrafo 4 offre a qualsiasi Membro interessato la possibilità di consultazioni riguardo alle condizioni di applicazione delle misure in questione. I Membri che prendono misure in base al paragrafo 1, lettera b) ne informano per iscritto, fornendo i dati pertinenti, il Comi- tato agricoltura entro 10 giorni dall’attuazione della prima di tali misure oppure, per i prodotti deperibili e stagionali, della prima misura di qualsiasi periodo. I Membri si impegnano, per quanto possibile, a non avvalersi delle disposizioni del paragrafo 1, lettera b) quando il volume delle importazioni dei prodotti interessati sia in diminu-
zione. In entrambi i casi il Membro che prende tali misure offre a ogni Membro inte- ressato la possibilità di consultazioni riguardo alle condizioni di applicazione delle stesse.
8. Qualora vengano adottate misure in conformità dei paragrafi da 1 a 7, i Xxxxxx si impegnano a non avvalersi, in relazione a dette misure, delle disposizioni dell’articolo XIX, paragrafi 1, lettera a) e 3 del GATT 1994 o dell’articolo 8, para- grafo 2 dell’Accordo sulle misure di salvaguardia.
9. Le disposizioni del presente articolo rimangono in vigore per la durata del pro- cesso di riforma di cui all’articolo 20.
Parte IV
Art. 6 Impegni in materia di sostegno interno
1. Gli impegni di ciascun Membro in materia di riduzione del sostegno interno con- tenuti nella Parte IV del suo Elenco si applicano a tutte le sue misure di sostegno interno a favore dei produttori agricoli, fatta eccezione per le misure interne non soggette a riduzione in base ai criteri di cui al presente articolo e all’allegato 2 del presente Accordo. Gli impegni sono espressi in termini di misura aggregata di soste- gno totale e di «livelli d’impegno consolidati annui e finali».
2. Conformemente al criterio convenuto nell’esame di medio periodo secondo il quale le misure statali di assistenza, diretta o indiretta, intese a incoraggiare lo svi- luppo agricolo e rurale costituiscono parte integrante dei programmi di sviluppo dei paesi in via di sviluppo, le sovvenzioni agli investimenti generalmente previste per l’agricoltura nei paesi in via di sviluppo Membri e le sovvenzioni all’acquisto di fattori di produzione agricoli generalmente offerte ai produttori a basso reddito o privi di risorse di detti Membri sono esenti dagli impegni di riduzione del sostegno interno che sarebbero altrimenti applicabili a tali misure; esente è anche il sostegno interno a favore dei produttori dei paesi in via di sviluppo Membri inteso ad inco- raggiare colture alternative rispetto a quelle illegali destinate alla produzione di stu- pefacenti. Il sostegno interno conforme ai criteri del presente paragrafo non deve essere incluso da un Membro nel calcolo della sua MAS totale corrente.
3. Gli impegni di riduzione del sostegno interno di un Membro si ritengono soddi- sfatti in qualsiasi anno in cui il sostegno interno del medesimo Membro a favore dei produttori agricoli espresso in termini di MAS totale corrente non superi il corri- spondente livello d’impegno consolidato annuo o finale specificato nella Parte IV del suo Elenco.
4. a) Un Membro non è tenuto a inserire nel calcolo della sua MAS totale corrente né a ridurre:
i) il sostegno interno per prodotto che dovrebbe altrimenti essere inserito dal Membro nel calcolo della sua MAS corrente, se tale sostegno non supera il 5 per cento del valore totale della produzione di un prodotto agricolo di base realizzata dal Membro durante l’anno in questione; né
ii) il sostegno interno non connesso a singoli prodotti che dovrebbe altri- menti essere inserito dal Membro nel calcolo della sua MAS corrente, se tale sostegno non supera il 5 per cento del valore della produzione agricola totale del medesimo Membro.
b) Per i paesi in via di sviluppo Membri la percentuale de minimis ai fini del presente paragrafo è il 10 per cento.
5. a) I pagamenti diretti accordati nell’ambito di programmi intesi a limitare la produzione non sono soggetti all’impegno di riduzione del sostegno interno se:
i) si effettuano in base a superfici e rese produttive fisse, oppure
ii) riguardano l’85 per cento o meno del livello base di produzione, oppu- re,
iii) nel settore zootecnico, si effettuano in base ad un numero fisso di capi.
b) Poiché i pagamenti diretti che soddisfano i criteri sopracitati sono esenti dall’impegno di riduzione, il loro valore non viene considerato nel calcolo della MAS totale corrente del Membro interessato.
Art. 7 Disposizioni generali in materia di sostegno interno
1. Ciascun Membro fa in modo che qualsiasi misura di sostegno interno a favore dei produttori agricoli non soggetta a impegni di riduzione in quanto conforme ai criteri di cui all’allegato 2 del presente Accordo sia mantenuta conformemente ad esso.
2. a) Le misure di sostegno interno a favore dei produttori agricoli, comprese le relative eventuali modifiche, e le misure successivamente introdotte di cui non si possa provare la conformità ai criteri dell’allegato 2 del presente Accordo o l’esenzione dalla riduzione in virtù di altre disposizioni del pre- sente Accordo sono inserite dai Membri nel calcolo della loro MAS totale corrente.
b) Qualora nella Parte IV dell’Elenco di un Membro non esista alcun impegno a livello di MAS totale, il Membro in questione non fornisce ai produttori agricoli un sostegno superiore al pertinente livello de minimis di cui all’articolo 6, paragrafo 4.
Parte V
Art. 8 Impegni in materia di concorrenza all’esportazione
I singoli Membri si impegnano a fornire sovvenzioni all’esportazione soltanto con- formemente al presente Accordo e agli impegni specificati nei rispettivi Elenchi.
Art. 9 Impegni in materia di sovvenzioni all’esportazione
1. Sono soggette a impegni di riduzione nel quadro del presente Accordo le seguenti sovvenzioni all’esportazione:
a) le sovvenzioni dirette, compresi pagamenti in natura, concesse dallo Stato o da enti pubblici a un’impresa, a un’industria, ai produttori di un prodotto agricolo, a una cooperativa o altra associazione di tali produttori, oppure ad un organismo per la commercializzazione, in funzione dei risultati delle esportazioni;
b) la vendita o cessione per esportazione da parte dello Stato o di enti pubblici di scorte non commerciali di prodotti agricoli ad un prezzo inferiore al prez- zo comparabile chiesto per il prodotto simile agli acquirenti del mercato interno;
c) i pagamenti all’esportazione di un prodotto agricolo finanziati in virtù di misure statali, a carico o meno dello Stato, compresi i pagamenti finanziati con i proventi di un prelievo imposto sul prodotto agricolo in questione o su un prodotto agricolo dal quale il prodotto esportato è ottenuto;
d) le sovvenzioni intese a ridurre i costi connessi alla commercializzazione del- le esportazioni di prodotti agricoli (ad esclusione dei servizi di consulenza e di promozione delle esportazioni ampiamente disponibili), compresi i costi di movimentazione, di miglioramento e altri costi di lavorazione, nonché i costi di nolo e trasporto internazionale;
e) tariffe di trasporto interno e di nolo su spedizioni d’esportazione, stabilite o imposte dal governo, a condizioni più favorevoli che per le spedizioni inter- ne;
f) le sovvenzioni su prodotti agricoli condizionate dalla loro incorporazione in prodotti esportati.
2. a) Xxxxx salve le disposizioni di cui alla lettera b), i livelli di impegno in materia di sovvenzioni all’esportazione per ogni anno del periodo di attuazione, qua- li specificati nell’Elenco di un Membro, rappresentano in relazione alle sov- venzioni all’esportazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo:
i) nel caso degli impegni di riduzione delle spese di bilancio, il livello massimo di spesa per tali sovvenzioni che può essere stanziato o soste- nuto nell’anno in questione per il prodotto agricolo, o gruppo di pro- dotti, interessato; e
ii) nel caso degli impegni di riduzione della quantità delle esportazioni, la quantità massima di un prodotto agricolo, o gruppo di prodotti, per la quale possono essere concesse sovvenzioni all’esportazione nell’anno in questione.
b) In uno qualsiasi degli anni dal secondo al quinto del periodo di attuazione, un Membro può concedere le sovvenzioni all’esportazione di cui al para- grafo 1 in misura superiore ai corrispondenti livelli d’impegno annui per i prodotti o gruppi di prodotti specificati nella Parte IV del suo Elenco, a con- dizione che:
i) gli importi cumulativi delle spese di bilancio per tali sovvenzioni, dall’inizio del periodo di attuazione all’anno in questione, non siano superiori agli importi cumulativi che sarebbero risultati dalla piena osservanza dei relativi livelli d’impegno annui in materia di spesa spe-
cificati nell’Elenco del Membro in ragione di più del 3 per cento del livello di tali spese di bilancio nel periodo di riferimento;
ii) i quantitativi cumulativi delle esportazioni interessate da tali sovven- zioni all’esportazione, dall’inizio del periodo di attuazione all’anno in questione, non siano superiori ai quantitativi cumulativi che sarebbero risultati dalla piena osservanza dei relativi livelli d’impegno annui in materia di quantità specificati nell’Elenco del Membro in ragione di più dell’1,75 per cento dei quantitativi del periodo di riferimento;
iii) gli importi cumulativi totali delle spese di bilancio per tali sovvenzioni all’esportazione e i quantitativi interessati dalle stesse nell’intero perio- do di attuazione non siano maggiori dei totali che sarebbero risultati dalla piena osservanza dei relativi livelli d’impegno annui specificati nell’Elenco del Membro; e
iv) le spese di bilancio del Membro per le sovvenzioni all’esportazione e i quantitativi interessati da tali sovvenzioni, al termine del periodo di attuazione, non siano maggiori rispettivamente del 64 per cento e del 79 per cento dei livelli del periodo di riferimento 1986-1990. Per i paesi in via di sviluppo Membri le percentuali sono rispettivamente 76 per cento e 86 per cento.
3. Gli impegni relativi a limitazioni sull’ampliamento dell’ambito del sovvenziona- mento all’esportazione sono quelli specificati negli Elenchi.
4. Durante il periodo di attuazione i paesi in via di sviluppo Membri non sono tenuti ad assumere impegni riguardo alle sovvenzioni all’esportazione di cui al paragrafo 1, lettere d) e e), purché queste non siano applicate in un modo che comporterebbe l’elusione degli impegni di riduzione.
Art. 10 Prevenzione dell’elusione degli impegni in materia di sovvenzioni all’esportazione
1. Le sovvenzioni all’esportazione non elencate all’articolo 9, paragrafo 1 non si devono applicare in un modo che comporti o minacci di comportare l’elusione degli impegni relativi alle sovvenzioni all’esportazione, né si possono usare transazioni non commerciali per eludere tali impegni.
2. I Membri si impegnano ad adoperarsi per l’elaborazione di norme concordate a livello internazionale intese a disciplinare il credito all’esportazione, la garanzia dei crediti all’esportazione o programmi di assicurazione e, una volta concordate tali norme, a fornire crediti all’esportazione, garanzie per tali crediti o programmi di assicurazione soltanto conformemente ad esse.
3. Qualora un Membro sostenga che un quantitativo esportato oltre il livello di un impegno di riduzione non è oggetto di sovvenzioni, deve provare che per il quanti- tativo in questione non è stata concessa alcuna sovvenzione all’esportazione, elen- cata o meno all’articolo 9.
4. I Membri che forniscono aiuti alimentari internazionali garantiscono che:
a) la fornitura degli aiuti alimentari internazionali non sia connessa diretta- mente o indirettamente a esportazioni commerciali di prodotti agricoli verso i paesi beneficiari;
b) le transazioni relative agli aiuti alimentari internazionali, compresi gli aiuti alimentari bilaterali monetizzati, siano effettuate conformemente ai «Principi in materia di smaltimento delle eccedenze e obblighi consultivi» della FAO, ivi compreso, ove opportuno, il sistema delle importazioni commerciali abi- tuali; e
c) gli aiuti siano forniti per quanto possibile a titolo di dono o a condizioni non meno agevolate di quelle di cui all’articolo IV della convenzione relativa all’aiuto alimentare del 198630.
Art. 11 Prodotti incorporati
La sovvenzione unitaria pagata su un prodotto agricolo di base incorporato non può in alcun caso essere superiore alla sovvenzione unitaria all’esportazione pagabile sulle esportazioni del prodotto di base in quanto tale.
Parte VI
Art. 12 Disposizioni in materia di divieti e restrizioni all’esportazione
1. Il Membro che istituisca un nuovo divieto o una nuova restrizione all’esport- azione di prodotti alimentari ai sensi dell’articolo XI, paragrafo 2, lettera a) del GATT 1994 osserva le seguenti disposizioni:
a) il Membro che istituisce il divieto o la restrizione all’esportazione prende debitamente in considerazione gli effetti di tale divieto o restrizione sulla sicurezza alimentare dei Membri importatori;
b) prima di istituire un divieto o una restrizione all’esportazione il Membro che intende procedere in tal senso ne informa per iscritto, quanto prima possi- bile, il Comitato agricoltura specificando natura e durata della misura e si consulta, su richiesta, con qualsiasi altro Membro che abbia un sostanziale interesse quale importatore riguardo a qualunque questione connessa alla misura. Il Membro che istituisce il divieto o la restrizione all’esportazione fornisce, su richiesta, all’altro Membro le necessarie informazioni.
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai paesi in via di sviluppo Membri, a meno che la misura non venga presa da un paese in via di sviluppo Mem- bro, che sia esportatore netto del prodotto alimentare in questione.
30 RS 0.916.111.311
Parte VII
Art. 13 Cautela
Durante il periodo di attuazione, in deroga alle disposizioni del GATT 1994 e dell’Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (denominato nel pre- sente articolo «Accordo sulle sovvenzioni»):
a) le misure interne di sostegno interamente conformi alle disposizioni dell’al- legato 2 del presente Accordo sono:
i) sovvenzioni che non danno diritto ad azione legale agli effetti dell’ap- plicazione dei dazi compensativi31;
ii) non soggette ad azione basata sull’articolo XVI del GATT 1994 e sulla Parte III dell’Accordo sulle sovvenzioni; e
iii) non soggette ad azione basata sull’annullamento o sulla riduzione in assenza di violazione dei vantaggi delle concessioni tariffarie derivanti ad un altro Membro dall’articolo II del GATT 1994, ai sensi dell’a- rticolo XXIII, paragrafo 1, lettera b) del GATT 1994;
b) le misure interne di sostegno interamente conformi alle disposizioni dell’articolo 6 del presente Accordo, ivi compresi i pagamenti diretti che soddisfano i requisiti di cui al paragrafo 5 di detto articolo, quali risultano nell’Elenco di ciascun Membro, nonché il sostegno interno connesso entro i livelli de minimis e in conformità all’articolo 6, paragrafo 2:
i) non sono soggette all’imposizione di dazi compensativi, a meno che non venga accertata l’esistenza di pregiudizio o della minaccia di pre- giudizio ai sensi dell’articolo VI del GATT 1994 e della Parte V dell’accordo sulle sovvenzioni, e si procederà con cautela all’avvio di inchieste per l’imposizione di dazi compensativi;
ii) non sono soggette ad azione basata sull’articolo XVI, paragrafo 1 del GATT 1994 o sugli articoli 5 e 6 dell’Accordo sulle sovvenzioni, a con- dizione che non accordino a un prodotto specifico un sostegno supe- riore a quello deciso nella campagna di commercializzazione 1992; e
iii) non sono soggette ad azione basata sull’annullamento o sulla riduzione in assenza di violazione dei vantaggi delle concessioni tariffarie deri- vanti ad un altro Membro dall’articolo II del GATT 1994, ai sensi dell’articolo XXIII, paragrafo 1, lettera b) del GATT 1994, a condi- zione che non accordino a un prodotto specifico un sostegno superiore a quello deciso nella campagna di commercializzazione 1992;
c) le sovvenzioni all’esportazione interamente conformi alle disposizioni della parte V del presente Accordo, quali risultano nell’Elenco di ciascun Mem- bro:
31 Ai fini del presente articolo, per «dazi compensativi» si intendono quelli di cui all’articolo VI del GATT 1994 e alla Parte V dell’Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative.
i) sono soggette a dazi compensativi solo qualora sia accertata l’esistenza di pregiudizio o della minaccia di pregiudizio in base al volume, all’ef- fetto sui prezzi o alle ripercussioni che ne conseguono ai sensi dell’articolo VI del GATT 1994 e della Parte V dell’Accordo sulle sov- venzioni e si procede con cautela all’avvio di inchieste per l’impo- sizione di dazi compensativi; e
ii) non sono soggette ad azione basata sull’articolo XVI del GATT 1994 o sugli articoli 3, 5 e 6 dell’Accordo sulle sovvenzioni.
Parte VIII
Art. 14 Misure sanitarie e fitosanitarie
I Membri convengono di attuare l’Accordo sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie.
Parte IX
Art. 15 Trattamento speciale e differenziato
1. Conformemente al criterio secondo il quale un trattamento differenziato e più favorevole per i paesi in via di sviluppo Membri è parte integrante del negoziato, un trattamento speciale e differenziato in materia di impegni viene concesso come sta- bilito nelle pertinenti disposizioni del presente Accordo e incluso negli Elenchi di concessioni e impegni.
2. I paesi in via di sviluppo Membri hanno la possibilità di attuare gli impegni di riduzione nell’arco di un periodo di 10 anni al massimo. I paesi meno avanzati Membri non sono tenuti ad assumere impegni di riduzione.
Parte X
Art. 16 Paesi meno avanzati e paesi in via di sviluppo importatori netti di prodotti alimentari
1. I paesi industrializzati Membri prendono le misure previste nel quadro della deci- sione sulle misure riguardanti i possibili effetti negativi del programma di riforma sui paesi meno avanzati e sui paesi in via di sviluppo importatori netti di prodotti alimentari.
2. Il Comitato agricoltura controllerà, nel modo adeguato, il seguito dato alla sud- detta decisione.
Parte XI
Art. 17 Comitato per l’agricoltura È istituito un Comitato agricoltura.
Art. 18 Esame dell’attuazione degli impegni
1. L’avanzamento dell’attuazione degli impegni negoziati nel quadro del program- ma di riforma dell’Uruguay Round è sottoposto ad esame dal Comitato agricoltura.
2. Il processo d’esame viene intrapreso sulla base delle notifiche presentate dai Membri in relazione a problemi e secondo intervalli determinati, nonché sulla base della documentazione che il Segretariato può essere incaricato di predisporre per facilitare il processo medesimo.
3. Oltre alle notifiche da presentare ai sensi del paragrafo 2, viene notificata senza indugio qualsiasi nuova misura interna di sostegno, o qualsiasi modifica di una misura vigente, per la quale viene chiesto l’esonero dalla riduzione. La notifica precisa nei particolari la nuova misura o la misura modificata e ne illustra la confor- mità ai criteri concordati di cui all’articolo 6 o all’allegato 2.
4. Nel processo d’esame i Xxxxxx prendono debitamente in considerazione l’incidenza di eccessivi tassi di inflazione sulla capacità di qualsiasi Membro di rispettare i relativi impegni in materia di sostegno interno.
5. I Membri convengono di procedere annualmente a consultazioni in seno al Comi- tato agricoltura riguardo alla loro partecipazione alla normale crescita del com- mercio mondiale di prodotti agricoli nel quadro degli impegni in materia di sovven- zioni all’esportazione ai sensi del presente Accordo.
6. Il processo d’esame fornisce ai Membri l’opportunità di sollevare qualsiasi que- stione relativa all’attuazione degli impegni del programma di riforma ai sensi del presente Accordo.
7. Qualsiasi Membro può sottoporre all’attenzione del Comitato agricoltura una misura che a suo avviso un altro Membro avrebbe dovuto notificare.
Art. 19 Consultazioni e risoluzione delle controversie
Le disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994, quali elaborate e appli- cate dall’Intesa sulla risoluzione delle controversie, si applicano alle consultazioni e alla risoluzione delle controversie nel quadro del presente Accordo.
Parte XII
Art. 20 Proseguimento del processo di riforma
Riconoscendo che l’obiettivo a lungo termine di riduzioni progressive sostanziali del sostegno e della protezione ai fini di una riforma fondamentale è un processo conti- nuo, i Xxxxxx convengono che un anno prima della fine del periodo di attuazione si
procederà all’avvio di negoziati per il proseguimento di tale processo, tenendo conto dei seguenti fattori:
a) esperienza risultante dall’attuazione degli impegni di riduzione;
b) effetti degli impegni di riduzione sugli scambi agricoli mondiali;
c) questioni non commerciali, trattamento speciale e differenziato nei confronti dei paesi in via di sviluppo Membri, obiettivo di instaurare un sistema di scambi agricoli equo e orientato verso il mercato, nonché le altre questioni e finalità citate nel preambolo del presente Accordo; e
d) ulteriori impegni necessari per conseguire gli obiettivi a lungo termine sopracitati.
Parte XIII
Art. 21 Disposizioni finali
1. Le disposizioni del GATT 1994 e degli altri accordi commerciali multilaterali di cui all’allegato 1A dell’Accordo OMC si applicano fatte salve le disposizioni del presente Accordo.
2. Gli allegati del presente Accordo ne costituiscono parte integrante.
Allegato 1
Prodotti contemplati dall’Accordo
1. Il presente Accordo si applica ai seguenti prodotti:
i) Capitoli XX 0-00, salvo pesci e pesci preparati, più32
ii) Codice SA | 2905.43 | (mannitolo) |
Codice SA | 2905.44 | (sorbitolo) |
Voce SA | 33.01 | (oli essenziali) |
Voci SA | da 35.01 a 35.05 | (sostanze albuminoidi; prodotti a |
base di amidi o di fecole | ||
modificati; colle) | ||
Codice SA | 3809.10 | (agenti d’apprettatura o di finitura) |
Codice SA | 3823.60 | (sorbitolo, n.d.a) |
Voci SA | da 41.01 a 41.03 | (pelli) |
Voce SA | 43.01 | (pelli da pellicceria gregge) |
Voci SA | da 50.01 a 50.03 | (seta greggia e cascami di seta) |
Voci SA | da 51.01 a 51.03 | (lane e peli) |
Voci SA | da 52.01 a 52.03 | (cotone greggio, cascami e cotone |
cardato x xxxxxxxxx) | ||
Voce SA | 53.01 | (xxxx xxxxxxx) |
Voce SA | 53.02 | (canapa greggia) |
2. Quanto precede non comporta limitazioni per quanto riguarda i prodotti contem- plati dall’Accordo sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie.
32 La designazione dei prodotti tra parentesi non è necessariamente esauriente.
Allegato 2
Sostegno interno: base per l’esonero dagli impegni di riduzione
1. Le misure di sostegno interno per le quali si chiede l’esonero dagli impegni di riduzione devono soddisfare il requisito fondamentale di non avere, se non even- tualmente a livello minimo, effetti distorsivi degli scambi o effetti sulla produzione. Pertanto, tutte le misure per le quali si chiede l’esonero devono rispondere ai seguen- ti criteri di base:
a) il sostegno in questione deve essere fornito nel quadro di un programma sta- tale finanziato su risorse pubbliche (anche mediante agevolazioni), non implicante trasferimenti dai consumatori; e
b) il sostegno in questione non può avere per effetto un sostegno dei prezzi a favore dei produttori,
nonché alle condizioni e ai criteri inerenti alle singole politiche sotto precisati.
Programmi pubblici di servizi
2. Servizi generali
Le politiche di questa categoria implicano spese (o agevolazioni) per programmi che forniscono servizi o benefici all’agricoltura o alla comunità rurale. Esse non com- portano pagamenti diretti ai produttori né alle imprese di trasformazione. I pro- grammi in questione, che comprendono, ma non esclusivamente, quelli sotto elencati soddisfano i criteri generali di cui sopra al paragrafo 1 e, ove precisate, condizioni connesse alle singole politiche:
a) ricerca, in particolare ricerca generica, ricerca collegata a programmi ambientali e programmi di ricerca relativi a particolari prodotti;
b) lotta contro parassiti e malattie, ivi comprese misure sia generali sia relative a singoli prodotti, in particolare sistemi di preallarme, quarantena e eradica- zione;
c) servizi di formazione, comprendenti mezzi di formazione a livello sia gene- rale sia specializzato;
d) servizi di divulgazione e di consulenza, compresa la fornitura di mezzi atti a facilitare il trasferimento di informazioni e dei risultati della ricerca ai pro- duttori e ai consumatori;
e) servizi di ispezione, sia a carattere generale sia in relazione a determinati prodotti a fini di sanità, sicurezza, classificazione o standardizzazione;
f) servizi di marketing e promozione, ivi comprese informazioni di mercato, consulenza e promozione per particolari prodotti, ma escluse le spese a fini non precisati che potrebbero essere utilizzate dai venditori per ridurre il loro prezzo di vendita o conferire un vantaggio economico diretto agli acquirenti; e
g) servizi infrastrutturali comprendenti: reti elettriche, strade e altri mezzi di trasporto, strutture commerciali e portuali, approvvigionamento idrico, dighe
e reti fognarie e lavori infrastrutturali connessi a programmi ambientali. In ogni caso la spesa deve essere destinata unicamente alla fornitura o costru- zione di opere permanenti, e non deve comprendere la fornitura sovvenzio- nata di installazioni nelle aziende tranne per l’erogazione dei pubblici servizi normalmente disponibili. Non deve comprendere inoltre sovvenzioni per fat- tori di produzione o costi d’esercizio, né prezzi di utenza preferenziali.
3. Stoccaggio pubblico a fini di sicurezza alimentare33 34
Spese (o agevolazioni) relative alla costituzione e conservazione di scorte di prodotti nel quadro di un programma di sicurezza alimentare previsto dalla legislazione nazionale. Può anche trattarsi di un aiuto statale allo stoccaggio privato di prodotti nel quadro di un tale programma.
Il volume e la costituzione delle scorte corrispondono ad obiettivi prefissati connessi unicamente alla sicurezza alimentare. Il processo di costituzione e smaltimento deve essere finanziariamente trasparente. L’acquisto delle derrate da parte dello Stato deve essere effettuato ai prezzi correnti di mercato e il prezzo di vendita dei prodotti stoccati non deve essere inferiore al prezzo corrente del prodotto e della qualità in questione sul mercato interno.
4. Aiuto alimentare interno35
Spese (o agevolazioni) per la fornitura di aiuti alimentari interni alle fasce bisognose della popolazione.
L’ammissibilità all’aiuto alimentare è subordinata a criteri chiaramente definiti con- nessi a obiettivi nutrizionali. L’aiuto consiste nella fornitura diretta di viveri agli interessati o nella fornitura dei mezzi atti a consentire a coloro che rispondono ai criteri stabiliti di acquistare i prodotti a prezzi di mercato o sovvenzionati. L’acquisto delle derrate da parte dello Stato deve essere effettuato ai prezzi correnti di mercato e il finanziamento e la gestione dell’aiuto devono essere trasparenti.
5. Pagamenti diretti ai produttori
33 Ai fini del par. 3 del presente allegato, si considerano conformi alle disposizioni in esso contenute i programmi statali di stoccaggio a fini di sicurezza alimentare nei paesi in via di sviluppo attuati in modo trasparente e gestiti secondo orientamenti e criteri oggettivi pubblicati ufficialmente, compresi i programmi nell’ambito dei quali le scorte di derrate a fini di sicurezza alimentare sono acquistate e fornite a prezzi amministrati, purché la differenza tra il prezzo d’acquisto e il prezzo di riferimento esterno sia conteggiata nella MAS.
34 Ai fini dei par. 3 e 4 del presente allegato, la fornitura di prodotti alimentari a prezzi sovvenzionati al fine di soddisfare il fabbisogno alimentare delle popolazioni urbane e
rurali bisognose dei paesi in via di sviluppo su base regolare a prezzi equi si ritiene conforme alle disposizioni del presente paragrafo.
35 Ai fini dei par. 3 e 4 del presente allegato, la fornitura di prodotti alimentari a prezzi
sovvenzionati al fine di soddisfare il fabbisogno alimentare delle popolazioni urbane e rurali bisognose dei paesi in via di sviluppo su base regolare a prezzi equi si ritiene conforme alle disposizioni del presente paragrafo.
Il sostegno fornito mediante pagamenti diretti (o agevolazioni, compresi pagamenti in natura) ai produttori per i quali viene chiesto l’esonero dagli impegni di riduzione deve soddisfare i criteri di base di cui sopra al paragrafo 1, nonché i criteri specifici per i singoli tipi di pagamento diretto di cui ai paragrafi da 6 a 13. Qualora l’esonero dalla riduzione sia chiesto per un tipo di pagamento diretto esistente o nuovo, diver- so da quelli di cui ai paragrafi da 6 a 13, esso deve essere conforme, oltre che ai criteri generali di cui al paragrafo 1, ai criteri di cui al paragrafo 6, lettere da b) a e).
6. Sostegno dei redditi su base fissa
a) L’ammissibilità ai pagamenti in questione deve essere determinata in base a criteri chiaramente definiti quali reddito, status di produttore o di proprieta- rio di terreni, utilizzazione di fattori o livello di produzione in un periodo di riferimento definito e fisso.
b) L’importo dei pagamenti in un dato anno non può essere stabilito in rela- zione o in base al tipo o al volume della produzione (compresi i capi di bestiame) attuata dal produttore in un anno successivo al periodo di riferi- mento.
c) L’importo dei pagamenti in un dato anno non può essere stabilito in rela- zione o in base ai prezzi, interni o internazionali, di produzioni attuate in un anno successivo al periodo di riferimento.
d) L’importo dei pagamenti in un dato anno non può essere stabilito in rela- zione o in base ai fattori di produzione utilizzati in un anno successivo al pe- riodo di riferimento.
e) Nessuna produzione è richiesta per ricevere i pagamenti.
7. Partecipazione finanziaria dello Stato a programmi di assicurazione e di garanzia del reddito
a) L’ammissibilità ai pagamenti in questione è subordinata ad una perdita di reddito, considerato soltanto il reddito ricavato dall’agricoltura, superiore al 30 per cento del reddito lordo medio o dell’equivalente in termini di reddito netto (escluso qualsiasi pagamento nell’ambito degli stessi programmi o di programmi analoghi) nel triennio precedente oppure di una media triennale basata sui cinque anni precedenti esclusi quello con i valori più elevati e quello con i valori più bassi. Tutti i produttori che soddisfano questa condi- zione sono ammissibili ai pagamenti.
b) L’importo dei pagamenti compensa in misura inferiore al 70 per cento la perdita di reddito subita dal produttore nell’anno in cui quest’ultimo diventa ammissibile all’assistenza in questione.
c) L’importo dei pagamenti è unicamente collegato al reddito; esso non ha alcun rapporto con il tipo o il volume della produzione (compresi i capi di bestiame) attuata dal produttore, con i prezzi, interni o internazionali, di tale produzione, né con i fattori di produzione utilizzati.
d) Se un produttore riceve nello stesso anno pagamenti ai sensi del presente paragrafo e del paragrafo 8 (soccorso in caso di calamità naturali), il totale di detti pagamenti deve essere inferiore al 100 per cento della perdita che egli ha complessivamente subìto.
8. Pagamenti (diretti o mediante partecipazione finanziaria dello Stato a sistemi di assicurazione dei raccolti) in seguito a calamità naturali
a) L’ammissibilità ai pagamenti in questione sussiste soltanto quando le auto- xxxx pubbliche riconoscono ufficialmente che si è verificata o si sta verifi- cando una calamità naturale o una catastrofe analoga (in particolare epide- mie, infestazioni, incidenti nucleari e guerra sul territorio del Membro inte- ressato) ed è determinata da una perdita di produzione superiore al 30 per cento della produzione media dei tre anni precedenti o di tre dei cinque anni precedenti, esclusi quello con i risultati più elevati e quello con i risultati più bassi.
b) I pagamenti in caso di calamità si effettuano soltanto in relazione alle perdite di reddito, bestiame (compresi pagamenti relativi a trattamenti veterinari), terra o altri fattori di produzione subite in seguito alla calamità in questione.
c) I pagamenti devono compensare non più del costo totale per la sostituzione dei beni perduti e non devono comportare obblighi né indicazioni circa il tipo o la quantità della produzione successiva.
d) I pagamenti effettuati durante una calamità non possono superare il livello necessario per impedire o ridurre ulteriori perdite quali definite sopra alla lettera b).
e) Se un produttore riceve nello stesso anno pagamenti ai sensi del presente paragrafo e del paragrafo 7 (programmi di assicurazione e di garanzia del reddito), il totale di detti pagamenti deve essere inferiore al 100 per cento della perdita che egli ha complessivamente subìto.
9. Assistenza all’aggiustamento strutturale fornita mediante programmi per il ritiro dei produttori dell’attività
a) L’ammissibilità ai pagamenti in questione deve essere determinata in base a criteri chiaramente definiti nell’ambito di programmi intesi ad agevolare il ritiro dell’attività delle persone operanti nel campo della produzione agricola commerciabile o il loro passaggio ad attività non agricole.
b) I pagamenti sono condizionati al ritiro totale e permanente dei beneficiari dalla produzione agricola commerciabile.
10. Assistenza all’aggiustamento strutturale fornita mediante programmi di smobi- lizzo delle risorse
a) L’ammissibilità ai pagamenti in questione deve essere determinata in base a criteri chiaramente definiti nell’ambito di programmi intesi a ritirare terra o altre risorse, comprese quelle zootecniche, dalla produzione agricola com- merciabile.
b) I pagamenti sono condizionati, per la terra, al ritiro dalla produzione agricola commerciabile per almeno tre anni e, per il bestiame, all’abbattimento o alla cessione permanente e definitiva.
c) I pagamenti non comportano obblighi né indicazioni circa impieghi alterna- tivi della terra o delle altre risorse implicanti la produzione di prodotti agri- coli commerciabili.
d) I pagamenti non possono essere connessi al tipo o alla quantità della produ- zione né ai prezzi, interni o internazionali, di produzioni attuate utilizzando la terra o altre risorse rimaste in produzione.
11. Assistenza all’aggiustamento strutturale fornita mediante aiuti all’investimento
a) L’ammissibilità ai pagamenti in questione deve essere determinata in base a criteri chiaramente definiti nell’ambito di programmi statali intesi a contri- buire alla ristrutturazione finanziaria o materiale delle attività di un produt- tore in seguito a difficoltà strutturali oggettivamente comprovate. L’am- missibilità ai programmi in questione può anche essere basata su un preciso programma statale per la riprivatizzazione delle terre coltivabili.
b) L’importo dei pagamenti in un dato anno non può essere stabilito in rela- zione o in base al tipo o al volume della produzione (compresi i capi di bestiame), attuata dal produttore in un anno successivo al periodo di riferi- mento, fatto salvo il criterio di cui alla lettera e).
c) L’importo dei pagamenti in un dato anno non può essere stabilito in rela- zione o in base ai prezzi, interni o internazionali, di produzioni attuate in un anno successivo al periodo di riferimento.
d) I pagamenti devono essere forniti soltanto per il periodo di tempo necessario all’attuazione degli investimenti per i quali sono stati concessi.
e) I pagamenti non comportano obblighi o comunque indicazioni circa i pro- dotti agricoli che saranno coltivati dai beneficiari, fatta eccezione per l’obbligo di non coltivare un determinato prodotto.
f) I pagamenti devono essere limitati all’importo necessario per compensare lo svantaggio strutturale.
12. Pagamenti concessi nel quadro di programmi ambientali
a) L’ammissibilità ai pagamenti in questione deve essere determinata nel qua- dro di un preciso programma statale per la protezione o la conservazione dell’ambiente, nonché essere subordinata al rispetto di specifiche condizioni dettate da tale programma, comprese condizioni relative ai metodi e ai fattori di produzione.
b) L’importo del pagamento deve essere limitato ai costi supplementari o alla perdita di reddito derivanti dall’osservanza del programma statale.
13. Pagamenti nel quadro di programmi di assistenza regionale
a) L’ammissibilità ai pagamenti in questione è limitata ai produttori delle regioni svantaggiate. Ciascuna di queste deve essere un’area geografica con- tigua chiaramente designata con un’identità economica e amministrativa de-
finibile, considerata svantaggiata in base a criteri neutrali e oggettivi chiara- mente precisati in leggi o regolamenti e tali da indicare che le difficoltà della regione derivano da circostanze non soltanto provvisorie.
b) L’importo dei pagamenti in un dato anno non può essere stabilito in rela- zione o in base al tipo o al volume della produzione (ivi compresi i capi di bestiame) attuata dal produttore in un anno successivo al periodo di riferi- mento, salvo per ridurre tale produzione.
c) L’importo dei pagamenti in un dato anno non può essere stabilito in rela- zione o in base ai prezzi, interni o internazionali, di produzioni attuate in un anno successivo al periodo di riferimento.
d) I pagamenti sono destinati soltanto ai produttori delle regioni ammissibili; tuttavia essi sono generalmente accessibili a tutti i produttori di tali regioni.
e) Quando i pagamenti sono connessi ai fattori di produzione, al di sopra di un livello di soglia del fattore in questione, essi sono effettuati ad un tasso decrescente.
f) I pagamenti sono limitati ai costi supplementari o alla perdita di reddito con- nessi all’esercizio dell’agricoltura nell’area indicata.
Allegato 3
Sostegno interno: Calcolo della misura aggregata di sostegno
1. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 6, una misura aggregata di sostegno (MAS) viene calcolata singolarmente per ciascun prodotto agricolo di base che benefici di un sostegno dei prezzi di mercato, di pagamenti diretti non esenti o di qualsiasi altra sovvenzione non esente dall’impegno di riduzione («altre misure non esenti»). Il sostegno non connesso al singolo prodotto si conteggia in termini mone- tari complessivi in un’unica MAS non associata ai prodotti.
2. Le sovvenzioni di cui al paragrafo 1 comprendono sia spese di bilancio sia age- volazioni da parte dello Stato o di enti pubblici.
3. Il calcolo comprende il sostegno fornito sia a livello nazionale sia a livello decen- trato.
4. Specifiche imposte o tasse agricole pagate dai produttori sono detratte dalla MAS.
5. La MAS calcolata come precisato più avanti per il periodo di riferimento costitui- sce il livello di base per l’attuazione dell’impegno di riduzione del sostegno interno.
6. Per ciascun prodotto agricolo di base si determina una MAS specifica, espressa in termini di valore monetario totale.
7. La MAS si calcola quanto più possibile vicino al punto di prima vendita del pro- dotto agricolo di base in questione. Le misure destinate alle imprese di trasforma- zione sono incluse nel calcolo nella misura in cui recano benefici ai produttori dei prodotti agricoli di base.
8. Sostegno dei prezzi di mercato: il sostegno dei prezzi di mercato si calcola sulla base del divario tra un prezzo fisso esterno di riferimento e il prezzo amministrato applicato moltiplicato per la quantità di produzione ammissibile al prezzo ammini- strato applicato. Le spese di bilancio effettuate per mantenere tale divario, quali spese di acquisto o di magazzinaggio, non sono incluse nella MAS.
9. Il prezzo fisso esterno di riferimento è determinato sulla base degli anni dal 1986 al 1988 ed è generalmente costituito dal valore unitario medio fob per il prodotto agricolo di base in questione in un paese esportatore netto e dal valore unitario medio cif per il prodotto agricolo di base in questione in un paese importatore netto nel periodo di riferimento. Il prezzo fisso di riferimento può essere adeguato per tener conto delle differenze di qualità nella misura necessaria.
10. Pagamenti diretti non esenti: i pagamenti diretti non esenti che dipendono da una differenza di prezzo si calcolano o sulla base del divario tra il prezzo fisso di riferimento e il prezzo amministrato applicato moltiplicato per la quantità di produ- zione ammissibile al prezzo amministrato o sulla base delle spese di bilancio.
11. Il prezzo fisso di riferimento è determinato sulla base degli anni dal 1986 al 1988 ed è generalmente costituito dal prezzo reale utilizzato per determinare i tassi di pagamento.
12. I pagamenti diretti non esenti connessi a fattori diversi dal prezzo si misurano sulla base delle spese di bilancio.
13. Altre misure non esenti, in particolare sovvenzioni per fattori di produzione e altre misure quali quelle di riduzione dei costi di marketing: il valore di queste misure si calcola sulla base delle spese di bilancio o, qualora tale metodo non rispec- chi la totale entità della sovvenzione in questione, quest’ultima si calcola sulla base del divario tra il prezzo del prodotto o servizio sovvenzionato e un prezzo di mercato rappresentativo per un prodotto o servizio simile moltiplicato per la quantità del prodotto o servizio.
Allegato 4
Sostegno interno: Calcolo della misura equivalente di sostegno
1. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 6, si calcolano misure equivalenti di soste- gno in relazione a tutti i prodotti agricoli di base per i quali, nei casi in cui esiste un sostegno dei prezzi di mercato quale definito nell’allegato 3, non sia possibile cal- colare tale componente della MAS. Per i prodotti in questione il livello di base per l’attuazione degli impegni di riduzione del sostegno interno consiste di una compo- nente corrispondente al sostegno dei prezzi di mercato espressa in termini di misure equivalenti di sostegno ai sensi del paragrafo 2, nonché di ogni pagamento diretto non esente e altro sostegno non esente, valutati conformemente al paragrafo 3. Il calcolo comprende il sostegno fornito a livello sia nazionale sia decentrato.
2. Le misure equivalenti di sostegno di cui al paragrafo 1 si calcolano singolarmente per tutti i prodotti agricoli di base in una fase quanto più possibile vicina al punto di prima vendita che beneficino di un sostegno dei prezzi di mercato e per i quali non sia possibile calcolare tale componente della MAS. Per i prodotti agricoli di base in questione, le misure equivalenti del sostegno dei prezzi di mercato si determinano sulla base del prezzo amministrato applicato e della quantità di produzione ammissi- bile a tale prezzo oppure, qualora ciò non sia possibile, in base alle spese di bilancio utilizzate per mantenere il prezzo alla produzione.
3. Se i prodotti agricoli di base di cui al paragrafo 1 sono oggetto di pagamenti diretti non esenti o di altre sovvenzioni per prodotti non esenti dall’impegno di ridu- zione, la base per le misure equivalenti di sostegno in relazione a tali forme di soste- gno consiste in calcoli analoghi a quelli da effettuare per le corrispondenti compo- nenti della MAS (precisati nei paragrafi da 10 a 13 dell’allegato 3).
4. Le misure equivalenti di sostegno si calcolano sull’importo della sovvenzione in una fase quanto più possibile vicina al punto di prima vendita del prodotto agricolo di base in questione. Le misure destinate alle imprese di trasformazione sono com- prese nel calcolo nella misura in cui esse comportano benefici per i produttori dei prodotti agricoli di base. Specifiche imposte o tasse agricole pagate dai produttori riducono le misure equivalenti di sostegno di un importo corrispondente.
Allegato 5
Trattamento speciale in relazione all’articolo 4, paragrafo 2
Sezione A
1. Le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 2 non si applicano a decorrere dall’entrata in vigore dell’Accordo OMC ai prodotti agricoli di base né ai relativi prodotti lavorati e/o preparati («prodotti designati») in relazione ai quali sussistano le seguenti condizioni (trattamento in seguito denominato «trattamento speciale»):
a) le importazioni dei prodotti designati hanno coperto meno del 3 per cento del corrispondente consumo interno nel periodo 1986-1988 («periodo di riferi- mento»);
b) nessuna sovvenzione all’esportazione è stata concessa dall’inizio del periodo di riferimento per i prodotti designati;
c) efficaci misure volte a ridurre la produzione sono applicate al prodotto agri- colo di base;
d) i prodotti in questione sono designati con l’indicazione «TS-Allegato 5» nel- la sezione I-B della Parte I dell’Elenco di un Membro allegato al protocollo di Marrakesh, in quanto soggetti a trattamento speciale in funzione di fattori di carattere non commerciale, quali sicurezza alimentare e tutela dell’am- biente; e
e) le possibilità minime di accesso in relazione ai prodotti designati corrispon- dono, come specificato nella sezione I-B della Parte I dell’Elenco del Mem- bro interessato, al 4 per cento del consumo interno dei prodotti designati nel periodo di riferimento a partire dall’inizio del primo anno del periodo di attuazione e, successivamente, sono aumentate dello 0,8 per cento del corri- spondente consumo interno nel periodo di riferimento per ciascuno dei restanti anni del periodo di attuazione.
2. All’inizio di qualsiasi anno del periodo di attuazione un Membro può cessare di applicare il trattamento speciale in relazione ai prodotti designati conformandosi alle disposizioni del paragrafo 6. In tal caso, il Membro interessato mantiene le possibi- lità minime di accesso in vigore a quel momento e aumenta le possibilità minime di accesso dello 0,4 per cento del corrispondente consumo interno nel periodo di rife- rimento per ciascuno dei restanti anni del periodo di attuazione. Successivamente, il livello delle possibilità minime di accesso risultante da questa formula nell’ultimo anno del periodo di attuazione viene mantenuto nell’Elenco del Membro in que- stione.
3. Eventuali negoziazioni sulla possibilità di mantenere il trattamento speciale di cui al paragrafo 1 dopo la fine del periodo di attuazione saranno portate a termine entro lo stesso periodo di attuazione nell’ambito dei negoziati di cui all’articolo 20 del presente Accordo, tenendo conto dei fattori inerenti ad aspetti di carattere non com- merciale.
4. Se in seguito alla negoziazione di cui al paragrafo 3 si conviene che un Membro può continuare ad applicare il trattamento speciale, tale Membro procede a conces- sioni supplementari e accettabili, quali determinate nel quadro della medesima nego- ziazione.
5. Se il trattamento speciale non può essere prolungato oltre la fine del periodo di attuazione, il Membro interessato attua le disposizioni del paragrafo 6. In tal caso, dopo la fine del periodo di attuazione, le possibilità minime di accesso per i prodotti designati sono mantenute nell’Elenco del Membro interessato al livello dell’8 per cento del corrispondente consumo interno nel periodo di riferimento.
6. Le misure alla frontiera diverse dai dazi doganali ordinari mantenute in relazione ai prodotti designati sono soggette alle disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 2 a decorrere dall’inizio dell’anno nel quale il trattamento speciale cessa di essere appli- cabile. I prodotti in questione sono soggetti a dazi doganali ordinari, consolidati nell’Elenco del Membro interessato e applicati, dall’inizio dell’anno in cui il tratta- mento speciale ha termine e successivamente, alle aliquote che sarebbero state appli- cabili qualora una riduzione del 15 per cento almeno fosse stata attuata nell’arco del periodo di attuazione in uguali frazioni annue. I dazi in questione sono stabiliti in base ed equivalenti tariffari da calcolare secondo le indicazioni accluse al presente allegato.
Sezione B
7. Le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 2 non sono inoltre applicabili a decor- rere dall’entrata in vigore dell’Accordo OMC ad un prodotto agricolo di base che costituisca la componente principale della dieta tradizionale di un paese in via di sviluppo Membro e in relazione al quale sussistano, oltre alle condizioni di cui al paragrafo 1 lettere da a) a d), nella misura in cui si applicano ai prodotti in questione, le seguenti condizioni:
a) le possibilità minime di accesso in relazione ai prodotti in questione, quali specificate nella sezione I-B della Parte I dell’Elenco del paese in via di svi- luppo Membro interessato, corrispondono all’1 per cento del consumo inter- no dei medesimi prodotti nel periodo di riferimento a decorrere dall’inizio del primo anno del periodo di attuazione e sono aumentate in uguali frazioni annue al 2 per cento del corrispondente consumo interno nel periodo di rife- rimento all’inizio del quinto anno del periodo di attuazione. Dall’inizio del sesto anno del periodo di attuazione, le possibilità minime di accesso in rela- zione ai prodotti in questione corrispondono al 2 per cento del corrisponden- te consumo interno nel periodo di riferimento e sono aumentate in uguali frazioni annue al 4 per cento del corrispondente consumo interno nel periodo di riferimento fino all’inizio del decimo anno. Successivamente, il livello delle possibilità minime di accesso risultante da questa formula nel decimo anno viene mantenuto nell’Elenco del paese in via di sviluppo Membro inte- ressato;
b) appropriate possibilità di accesso al mercato sono state previste in relazione ad altri prodotti nel quadro del presente Accordo.
8. Eventuali negoziati sulla possibilità di un proseguimento del trattamento speciale di cui al paragrafo 7 oltre la fine del decimo anno dall’inizio del periodo di attua- zione sono avviati e portati a termine entro il decimo anno dall’inizio del periodo di attuazione.
9. Se in seguito alla negoziazione di cui al paragrafo 8 si conviene che un Membro può continuare ad applicare il trattamento speciale, tale Membro procede a conces- sioni supplementari e accettabili quali determinate nell’ambito della medesima negoziazione.
10. Qualora il trattamento speciale di cui al paragrafo 7 non possa proseguire oltre il decimo anno dall’inizio del periodo di attuazione, ai prodotti in questione si appli- xxxx dazi doganali ordinari, istituiti sulla base di un equivalente tariffario da calco- lare secondo le indicazioni accluse al presente allegato, consolidati nell’Elenco del Membro interessato. Per altri aspetti si applicano le disposizioni del paragrafo 6 quali modificate dal pertinente trattamento speciale e differenziato riservato ai paesi in via di sviluppo Membri nel quadro del presente Accordo.
Appendice dell’allegato 5
Indicazioni per il calcolo degli equivalenti tariffari
ai fini specifici di cui ai paragrafi 6 e 10 del presente allegato
1. Il calcolo degli equivalenti tariffari, siano essi espressi come dazi ad valorem o come dazi specifici, si effettua utilizzando la differenza reale tra prezzi interni ed esterni secondo un criterio di trasparenza. Si utilizzano dati relativi agli anni dal 1986 al 1988. Gli equivalenti tariffari:
a) sono in primo luogo stabiliti a livello delle voci a quattro cifre del SA;
b) ove opportuno, sono stabiliti a livello delle sottovoci a sei cifre o ad un livel- lo più dettagliato;
c) per i prodotti lavorati e/o preparati sono generalmente stabiliti moltiplicando lo specifico equivalente tariffario relativo al(ai) singolo(i) prodotto(i) agri- colo(i) di base per la proporzione, in termini di valore o fisici secondo il caso, del(dei) prodotto(i) agricolo(i) di base nei prodotti lavorati e/o prepa- rati e tengono conto, ove necessario, di eventuali elementi aggiuntivi che assicurano al momento protezione all’industria.
2. I prezzi esterni sono in generale gli effettivi valori unitari medi cif per il paese importatore. Qualora i valori unitari medi cif non siano disponibili o appropriati, i prezzi esterni:
a) consistono negli appropriati valori unitari medi cif di un paese vicino, oppu- re
b) sono stimati in base ai valori unitari medi fob di un idoneo esportatore prin- cipale (di idonei esportatori principali), maggiorati del presunto importo dei costi di assicurazione, di nolo e degli altri costi pertinenti a carico del paese importatore.
3. I prezzi esterni sono generalmente convertiti in moneta nazionale utilizzando il tasso di cambio medio annuo di mercato per lo stesso periodo dei dati relativi ai prezzi.
4. Il prezzo interno è in generale un prezzo all’ingrosso rappresentativo in vigore sul mercato interno oppure una stima di tale prezzo qualora non siano disponibili dati adeguati.
5. Gli equivalenti tariffari iniziali possono essere adeguati, ove necessario, per tener conto delle differenze di qualità o varietà mediante un coefficiente appropriato.
6. Qualora un equivalente tariffario risultante dall’applicazione delle presenti indi- cazioni sia negativo o inferiore al dazio consolidato vigente, l’equivalente tariffario iniziale può corrispondere a tale dazio o essere stabilito sulla base delle offerte na- zionali per il prodotto in questione.
7. Qualora si proceda ad un adeguamento del livello di un equivalente tariffario risultato dall’applicazione di quanto sopra, il Membro interessato offre, su richiesta, ampie opportunità di consultazione al fine di negoziare soluzioni appropriate.
Allegato 1A.4
Accordo
sull’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie
I Membri,
ribadendo che ciascun Membro ha il diritto di adottare o applicare le misure neces- sarie ad assicurare la tutela della vita o della salute dell’uomo, degli animali o dei vegetali, purché dette misure non siano applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra i Membri in cui esistono identiche con- dizioni o una restrizione dissimulata del commercio internazionale;
desiderosi di migliorare la salute dell’uomo e degli animali e la situazione fitosanita- ria in tutti i Membri;
notando che le misure sanitarie e fitosanitarie sono spesso applicate sulla base di accordi o protocolli bilaterali;
auspicando l’istituzione di un quadro multilaterale di regole e norme intese a orien- tare l’elaborazione, l’adozione e l’applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie onde minimizzarne gli effetti negativi sul commercio;
riconoscendo l’importante contributo che norme, direttive e raccomandazioni inter- nazionali possono apportare al riguardo;
desiderosi di promuovere l’applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie armoniz- zate tra i Membri, sulla base di norme, direttive e raccomandazioni internazionali elaborate dai competenti organismi internazionali, tra cui la Commissione del Codex Alimentarius e l’Ufficio internazionale delle epizoozie, e dalle competenti organiz- zazioni regionali e internazionali operanti nel quadro della Convenzione internazio- nale per la difesa dei vegetali, senza imporre ai Membri di modificare il livello di protezione della vita o della salute dell’uomo, degli animali o dei vegetali da essi ritenuto appropriato;
riconoscendo che i paesi in via di sviluppo Membri possono incontrare particolari difficoltà nel conformarsi alle misure sanitarie o fitosanitarie degli importatori Membri, e di conseguenza nell’accesso ai mercati, nonché nell’elaborazione e nell’applicazione delle misure sanitarie o fitosanitarie nel loro territorio, e desiderosi di sostenere tali paesi nelle loro iniziative al riguardo;
desiderosi quindi di elaborare regole per l’applicazione delle disposizioni del GATT 1994 relative all’applicazione delle misure sanitarie o fitosanitarie, in particolare le disposizioni dell’articolo XX, lettera b)36,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Disposizioni generali
1. Il presente Accordo si applica a tutte le misure sanitarie e fitosanitarie che potreb- bero, direttamente o indirettamente, incidere sul commercio internazionale. Dette misure devono essere elaborate e applicate conformemente alle disposizioni del pre- sente Accordo.
2. Ai fini del presente Accordo si applicano le definizioni di cui all’allegato A.
3. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo.
4. Nessuna disposizione del presente Accordo compromette i diritti dei Membri ai sensi dell’Accordo relativo agli ostacoli tecnici al commercio37 in relazione alle misure non contemplate dal presente Accordo.
Art. 2 Diritti e obblighi fondamentali
1. I Membri hanno il diritto di prendere le misure sanitarie e fitosanitarie necessarie per la tutela della vita o della salute dell’uomo, degli animali o dei vegetali, purché dette misure non siano incompatibili con le disposizioni del presente Accordo.
2. I Membri fanno in modo che le misure sanitarie e fitosanitarie siano applicate soltanto nella misura necessaria ad assicurare la tutela della vita o della salute dell’uomo, degli animali o dei vegetali, siano basate su criteri scientifici e non siano mantenute in assenza di sufficienti prove scientifiche, fatte salve le disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 7.
3. I Membri fanno in modo che le loro misure sanitarie e fitosanitarie non compor- tino una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra i Membri in cui esistono con- dizioni identiche o analoghe, in particolare tra il loro territorio e quello degli altri Membri. Le misure sanitarie e fitosanitarie non si applicano in modo tale da costi- tuire una restrizione dissimulata del commercio internazionale.
4. Le misure sanitarie o fitosanitarie conformi alle pertinenti disposizioni del pre- sente Accordo si ritengono conformi agli obblighi incombenti ai Membri in virtù delle disposizioni del GATT 1994 relative all’applicazione delle misure sanitarie o fitosanitarie, in particolare le disposizioni dell’articolo XX, lettera b).
36 Ai fini del presente Accordo, il riferimento all’articolo XX, lettera b) comprende anche il relativo cappello.
37 Allegati 1A.6
Art. 3 Armonizzazione
1. Al fine di armonizzare le misure sanitarie e fitosanitarie su una base quanto più ampia possibile, i Membri fondano le loro misure sanitarie o fitosanitarie su norme, direttive o raccomandazioni internazionali, ove esistano, salvo diversa disposizione del presente Accordo, in particolare del paragrafo 3.
2. Le misure sanitarie o fitosanitarie conformi alle norme, direttive o raccomanda- zioni internazionali si ritengono necessarie per assicurare la tutela della vita o della salute dell’uomo, degli animali o dei vegetali e si presumono compatibili con le per- tinenti disposizioni del presente Accordo e del GATT 1994.
3. I Membri possono introdurre o mantenere misure sanitarie o fitosanitarie che comportino un livello di protezione sanitaria o fitosanitaria più elevato di quello che si otterrebbe con misure basate sulle pertinenti norme, direttive o raccomandazioni internazionali, qualora esista una giustificazione scientifica o in funzione del livello di protezione sanitaria o fitosanitaria che essi considerano appropriato conforme- mente alle pertinenti disposizioni dell’articolo 5, paragrafi da 1 a 838. In deroga a quanto precede, tutte le misure che comportino un livello di protezione sanitaria o fitosanitaria diverso da quello che si otterrebbe con misure basate sulle norme, direttive o raccomandazioni internazionali non possono essere incompatibili con nessun’altra disposizione del presente Accordo.
4. I Membri prendono parte a tutti gli effetti, entro i limiti delle loro risorse, all’attività delle competenti organizzazioni internazionali e degli organismi ad esse collegati, in particolare la Commissione del Codex Alimentarius e l’Ufficio interna- zionale delle epizoozie, nonché delle organizzazioni internazionali e regionali ope- ranti nel quadro della Convenzione internazionale per la difesa dei vegetali, per promuovere all’interno di tali organizzazioni l’elaborazione e la periodica revisione delle norme, direttive e raccomandazioni relativamente a tutti gli aspetti delle misure sanitarie e fitosanitarie.
5. Il Comitato misure sanitarie e fitosanitarie di cui all’articolo 12, paragrafi 1 e 4 (denominato nel presente Accordo il «Comitato») elaborerà una procedura per con- trollare il processo di armonizzazione internazionale e per coordinare le iniziative in materia con le competenti organizzazioni internazionali.
Art. 4 Equivalenza
1. Un Membro accetta come equivalenti le misure sanitarie o fitosanitarie degli altri Membri, anche se esse differiscono dalle proprie o da quelle applicate da altri Mem- bri che commerciano nello stesso prodotto, se il Membro esportatore dimostra ogget- tivamente al Membro importatore che le sue misure raggiungono il livello di prote- zione sanitaria o fitosanitaria ritenuto appropriato dallo stesso Membro importatore.
38 Ai fini dell’art. 3, par. 3, esiste una giustificazione scientifica se, sulla base di un esame e di una valutazione delle informazioni scientifiche disponibili conformemente alle pertinenti disposizioni del presente Acc., un Membro stabilisce che le pertinenti norme, direttive o raccomandazioni internazionali non sono sufficienti per raggiungere il livello di protezione sanitaria o fitosanitaria che esso ritiene appropriato
A tale scopo quest’ultimo otterrà su richiesta l’accesso necessario per ispezioni, prove e altre pertinenti procedure.
2. Su richiesta, i Xxxxxx procedono a consultazioni per raggiungere accordi bilate- rali e multilaterali sul riconoscimento dell’equivalenza di determinate misure sanita- rie o fitosanitarie.
Art. 5 Valutazione dei rischi e determinazione del livello di protezione sanitaria o fitosanitaria adeguato
1. I Membri fanno in modo che le loro misure sanitarie o fitosanitarie siano basate su una valutazione, secondo le circostanze, dei rischi per la vita o la salute dell’uomo, degli animali o dei vegetali, tenendo conto delle tecniche di valutazione dei rischi messe a punto dalle competenti organizzazioni internazionali.
2. Nella valutazione dei rischi, i Membri tengono conto delle prove scientifiche disponibili, dei pertinenti processi e metodi di produzione, dei pertinenti metodi di ispezione, campionamento e prova, della diffusione di particolari malattie o paras- siti, dell’esistenza di zone indenni da parassiti o da malattie, delle pertinenti condi- zioni ecologiche e ambientali, nonché delle misure di quarantena o di altri interventi.
3. Nel valutare il rischio per la vita o la salute degli animali o dei vegetali e nel determinare il provvedimento da applicare per raggiungere il livello adeguato di protezione sanitaria o fitosanitaria da tale rischio, i Membri prendono in considera- zione, quali fattori economici pertinenti, il potenziale danno in termini di perdita di produzione o di vendite in caso di contatto, insediamento o diffusione di un parassita o di una malattia, i costi inerenti alla lotta o all’eradicazione nel territorio del Mem- bro importatore e la relativa efficienza economica di metodi alternativi per limitare i rischi.
4. Nel determinare il livello di protezione sanitaria o fitosanitaria adeguato i Mem- bri dovrebbero tenere conto dell’obiettivo di minimizzare gli effetti negativi per il commercio.
5. A fini di coerenza nell’applicazione del concetto di livello adeguato di protezione sanitaria o fitosanitaria contro i rischi per la vita o la salute dell’uomo, o per la vita o la salute degli animali e dei vegetali, i Membri evitano distinzioni arbitrarie o ingiu- stificate nei livelli che ritengono appropriati in situazioni diverse, qualora tali distin- zioni abbiano per effetto una discriminazione o una restrizione dissimulata del commercio internazionale. I Membri procedono in seno al Comitato, conformemente all’articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, all’elaborazione di orientamenti per promuovere l’attuazione pratica della presente disposizione. Nell’elaborare tali orientamenti il Comitato tiene conto di tutti i fattori pertinenti, ivi compreso il carattere particolare dei rischi per la salute umana cui le persone si espongono volontariamente.
6. Fatto salvo l’articolo 3, paragrafo 2, nell’istituire o mantenere misure sanitarie o fitosanitarie al fine di raggiungere il livello di protezione sanitaria o fitosanitaria adeguato, i Membri fanno in modo che dette misure non siano più restrittive degli
scambi di quanto non sia necessario per il conseguimento di tale livello, tenuto conto della fattibilità tecnica ed economica39.
7. Nei casi in cui le pertinenti prove scientifiche non siano sufficienti un Membro può temporaneamente adottare misure sanitarie o fitosanitarie sulla base delle infor- mazioni pertinenti disponibili, comprese quelle provenienti dalle competenti orga- nizzazioni internazionali nonché dalle misure sanitarie o fitosanitarie applicate da altri Membri. In tali casi, i Xxxxxx cercano di ottenere le informazioni supplemen- tari necessarie per una valutazione dei rischi più obiettiva e procedono quindi ad una revisione della misura sanitaria o fitosanitaria entro un termine ragionevole.
8. Quando un Membro ha motivo di ritenere che una specifica misura sanitaria o fitosanitaria introdotta o mantenuta da un altro Membro limiti o possa limitare le sue esportazioni e la misura in questione non è basata sulle pertinenti norme, direttive o raccomandazioni internazionali o tali norme, direttive o raccomandazioni non esi- stono, una spiegazione delle ragioni della medesima misura sanitaria o fitosanitaria deve essere fornita, su richiesta, dal Membro che la mantiene.
Art. 6 Adattamento alle condizioni regionali, ivi comprese le zone indenni e le zone a limitata diffusione di parassiti o malattie
1. I Membri fanno in modo che le loro misure sanitarie o fitosanitarie siano adegua- te alle caratteristiche sanitarie o fitosanitarie della zona –intendendo come tale un intero paese, parte di un paese oppure l’insieme o parte di più paesi –della quale il prodotto è originario e alla quale esso è destinato. Nel valutare le caratteristiche sanitarie o fitosanitarie di una regione, i Membri tengono conto, tra l’altro, del grado di diffusione di determinati parassiti o malattie, dell’esistenza di programmi di lotta o di eradicazione e di appropriati criteri o orientamenti eventualmente elaborati dalle competenti organizzazioni internazionali.
2. In particolare, i Xxxxxx riconoscono la nozione di zone indenni e quella di zone a limitata diffusione di determinati parassiti o malattie. Tali zone sono determinate sulla base di fattori quali caratteristiche geografiche, ecosistemi, sorveglianza epi- demiologica ed efficacia dei controlli sanitari o fitosanitari.
3. I Membri esportatori i quali sostengono che alcune zone dei loro territori sono zone indenni o zone a limitata diffusione di determinati parassiti o malattie forni- scono le necessarie prove al riguardo onde dimostrare obiettivamente al Membro importatore che le zone in questione sono, e probabilmente rimarranno, rispettiva- mente zone indenni o zone a limitata diffusione di determinati parassiti o malattie. A tal fine, al Membro importatore verrà consentito, su richiesta, l’accesso necessario per ispezioni, prove e altre procedure pertinenti.
39 Ai fini dell’art. 5, par. 6, una misura è più restrittiva degli scambi di quanto sia necessario soltanto se esiste un’altra misura ragionevolmente attuabile tenuto conto della fattibilità tecnica ed economica, che consenta di raggiungere il livello di protezione sanitaria o fitosanitaria adeguato e sia notevolmente meno restrittiva degli scambi.
Art. 7 Trasparenza
I Membri notificano le modifiche apportate alle loro misure sanitarie o fitosanitarie e forniscono informazioni sulle loro misure sanitarie o fitosanitarie conformemente alle disposizioni dell’allegato B.
Art. 8 Procedure di controllo, ispezione e autorizzazione
I Membri si conformano alle disposizioni dell’allegato C nell’applicazione delle procedure di controllo, ispezione e autorizzazione, ivi compresi i sistemi nazionali di autorizzazione dell’impiego di additivi o di determinazione delle tolleranze per i contaminanti negli alimenti, nelle bevande o nei mangimi, e comunque fanno in modo che le loro procedure non siano incompatibili con le disposizioni del presente Accordo.
Art. 9 Assistenza tecnica
1. I Membri convengono di facilitare la concessione di assistenza tecnica agli altri Membri, in particolare ai paesi in via di sviluppo Membri, su base bilaterale o tra- mite le appropriate organizzazioni internazionali. L’assistenza può riguardare, tra l’altro, le tecniche di lavorazione, la ricerca, l’infrastruttura, nonché la creazione di organismi normativi nazionali, e può assumere la forma di consulenza, crediti, tra- sferimenti a titolo gratuito e aiuti, ai fini tra l’altro del reperimento di consulenza tecnica, formazione e materiale, onde consentire ai paesi in questione di adeguarsi e conformarsi alle misure sanitarie o fitosanitarie necessarie per raggiungere il livello adeguato di protezione sanitaria o fitosanitaria dei loro mercati d’esportazione.
2. Qualora siano necessari considerevoli investimenti per consentire ad un paese in via di sviluppo esportatore Membro di soddisfare i requisiti sanitari o fitosanitari di un Membro importatore, quest’ultimo considera la possibilità di fornire l’assistenza tecnica necessaria per permettere al paese in via di sviluppo Membro di mantenere ed ampliare le sue possibilità di accesso al mercato per il prodotto in questione.
Art. 10 Trattamento speciale e differenziato
1. Nell’elaborazione e nell’applicazione delle misure sanitarie o fitosanitarie i Mem- bri tengono conto delle particolari necessità dei paesi in via di sviluppo Membri e specialmente dei paesi meno avanzati Membri.
2. Ove il livello di protezione sanitaria o fitosanitaria adeguato consenta l’intro- duzione graduale di nuove misure sanitarie o fitosanitarie, termini di adattamento più lunghi dovrebbero essere concessi in relazione ai prodotti di interesse per i paesi in via di sviluppo Membri al fine di mantenere le loro possibilità di esportazione.
3. Al fine di assicurare che i paesi in via di sviluppo Membri siano in grado di con- formarsi al presente Accordo, il Comitato ha facoltà di concedere loro, su richiesta, deroghe specifiche e limitate nel tempo per l’insieme o per una parte degli obblighi derivanti dall’Accordo, tenendo conto delle loro esigenze in materia di finanze, commercio e sviluppo.
4. I Membri dovrebbero promuovere e facilitare la presenza attiva dei paesi in via di sviluppo Membri nelle competenti organizzazioni internazionali.
Art. 11 Consultazioni e risoluzione delle controversie
1. In materia di consultazioni e risoluzione delle controversie nel quadro del pre- sente Accordo si applicano, salvo diverse disposizioni al riguardo in esso contenute, le disposizioni degli articoli XXII e XXIII del GATT 1994 quali elaborate e appli- cate dall’intesa sulla risoluzione delle controversie.
2. In una controversia nell’ambito del presente Accordo relativa a questioni di carattere scientifico o tecnico un gruppo speciale dovrebbe chiedere il parere di esperti scelti dal gruppo stesso in consultazione con le parti della controversia. A tal fine, il gruppo speciale può, qualora lo ritenga necessario, istituire un gruppo di esperti tecnici a carattere consultivo oppure consultare le competenti organizzazioni internazionali, su richiesta di una delle parti della controversia o di propria iniziativa.
3. Nessuna disposizione del presente Accordo compromette i diritti dei Membri ai sensi di altri accordi internazionali, ivi compreso il diritto di ricorrere all’intervento o ai meccanismi di risoluzione delle controversie di altre organizzazioni internazio- nali o definiti nell’ambito di un accordo internazionale.
Art. 12 Gestione
1. È istituito un Comitato misure sanitarie e fitosanitarie quale stabile sede di con- sultazioni. Esso svolge le funzioni necessarie per attuare le disposizioni del presente Accordo e promuovere il perseguimento dei suoi obiettivi, con particolare riguardo per l’armonizzazione. Il Comitato prende le sue decisioni per consenso.
2. Il Comitato promuove e facilita consultazioni ad hoc o negoziazioni tra i Membri su specifiche questioni di carattere sanitario o fitosanitario. Esso inoltre incoraggia l’uso delle norme, direttive o raccomandazioni internazionali da parte di tutti i Membri e, a questo riguardo, promuove consultazioni e approfondimenti di carattere tecnico al fine di intensificare il coordinamento e l’integrazione tra i sistemi e criteri nazionali e internazionali adottati per autorizzare l’utilizzazione di additivi alimen- tari o per determinare le tolleranze per i contaminanti negli alimenti, nelle bevande o nei mangimi.
3. Il Comitato si mantiene in stretto contatto con le competenti organizzazioni inter- nazionali nel campo della protezione sanitaria e fitosanitaria, in particolare con la Commissione del Codex Alimentarius, con l’Ufficio internazionale delle epizoozie e con il segretariato della Convenzione internazionale per la difesa dei vegetali, al fine di ottenere il parere tecnico-scientifico più qualificato possibile per la gestione del presente Accordo e assicurare che sia evitata un’indebita duplicazione delle inizia- tive.
4. Il Comitato metterà a punto una procedura per seguire il processo di armonizza- zione internazionale e l’uso delle norme, direttive o raccomandazioni internazionali. A tal fine, di concerto con le competenti organizzazioni internazionali, il Comitato dovrebbe compilare un elenco delle norme, direttive o raccomandazioni internazio- nali relative a misure sanitarie o fitosanitarie di cui stabilisca la forte incidenza sul
commercio. L’elenco dovrebbe comprendere un’indicazione da parte dei Membri delle norme, direttive o raccomandazioni internazionali che essi applicano quali condizioni all’importazione o in base alle quali prodotti importati conformi alle medesime norme possono beneficiare dell’accesso ai loro mercati. Un Membro che non applichi una norma, direttiva o raccomandazione internazionale quale condizio- ne all’importazione dovrebbe fornire una spiegazione al riguardo e in particolare precisare se ritenga la norma non sufficientemente rigorosa per assicurare il livello di protezione sanitaria o fitosanitaria da esso ritenuto adeguato. Qualora dopo aver indicato l’uso di una norma, direttiva o raccomandazione quale condizione all’importazione un Membro rivedesse la sua posizione, dovrebbe fornire una spie- gazione della modifica intervenuta e informarne il Segretariato nonché le competenti organizzazioni internazionali, a meno che a tale notifica e spiegazione non si prov- veda secondo le procedure di cui all’allegato B.
5. Onde evitare indebite duplicazioni, il Comitato può decidere, ove opportuno, di utilizzare le informazioni risultanti dalle procedure, in particolare di notifica, vigenti nelle competenti organizzazioni internazionali.
6. Su iniziativa di uno dei Membri, il Comitato può invitare, attraverso i canali appropriati, le competenti organizzazioni internazionali o gli organismi ad esse collegati ad esaminare questioni specifiche riguardo ad una particolare norma, direttiva o raccomandazione, compreso il fondamento delle spiegazioni circa la mancata applicazione fornite conformemente al paragrafo 4.
7. Il Comitato procederà all’esame del funzionamento e dell’attuazione del presente Accordo tre anni dopo la data di entrata in vigore dell’Accordo OMC e, successiva- mente, ogniqualvolta risulterà necessario. Ove opportuno, il Comitato può presentare al Consiglio per gli scambi di merci proposte di modifica del testo del presente Accordo in considerazione, tra l’altro, dell’esperienza acquisita con la sua attua- zione.
Art. 13 Attuazione
I Membri sono pienamente responsabili a norma del presente Accordo del rispetto di tutti gli obblighi ivi previsti. Essi elaborano e attuano misure e meccanismi positivi atti a favorire l’osservanza delle disposizioni del presente Accordo da parte degli organismi diversi dagli enti del governo centrale. In particolare, prendono le misure in loro potere necessarie per assicurare che gli organismi non governativi operanti nel loro territorio e gli enti regionali dei quali i competenti organismi del loro terri- torio sono membri si conformino alle pertinenti disposizioni del presente Accordo e si astengono dal prendere misure che abbiano l’effetto, direttamente o indiretta- mente, di costringere o incoraggiare detti enti regionali o organismi non governativi, o gli enti pubblici locali, ad operare in modo incompatibile con le disposizioni del presente Accordo. I Membri fanno in modo di avvalersi, per l’attuazione delle misu- re sanitarie o fitosanitarie, dei servizi degli organismi non governativi soltanto se questi ultimi si conformano alle disposizioni del presente Accordo.
Art. 14 Disposizioni finali
I paesi meno avanzati Membri possono ritardare l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo di cinque anni dalla data di entrata in vigore dell’Accordo OMC per quanto riguarda le loro misure sanitarie o fitosanitarie che influiscono sull’importazione o sui prodotti importati. Gli altri paesi in via di sviluppo Membri possono ritardare l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo, eccetto l’articolo 5, paragrafo 8 e l’articolo 7, di due anni dalla data di entrata in vigore dell’Accordo OMC per quanto riguarda le loro misure sanitarie o fitosanitarie vigen- ti che influiscono sull’importazione o sui prodotti importati, qualora l’applicazione delle suddette disposizioni sia ostacolata dalla mancanza di competenza tecnica, di infrastrutture tecniche o di risorse.
Definizioni40
Allegato A
1. Per misura sanitaria o fitosanitaria s’intende ogni misura applicata al fine di:
a) proteggere nell’ambito territoriale del Membro la vita o la salute degli ani- mali o dei vegetali dai rischi derivanti dal contatto, dall’insediamento o dalla diffusione di parassiti, malattie, organismi portatori di malattia o agenti patogeni;
b) proteggere nell’ambito territoriale del Membro la vita o la salute dell’uomo o degli animali dai rischi derivanti da additivi, contaminanti, tossine o agenti patogeni presenti negli alimenti, nelle bevande o nei mangimi;
c) proteggere nell’ambito territoriale del Membro la vita o la salute dell’uomo dai rischi derivanti da malattie portate dagli animali, dai vegetali o da loro prodotti, oppure dal contatto, dall’insediamento o dalla diffusione di paras- siti; o
d) impedire o limitare nell’ambito territoriale del Membro altri danni arrecati dal contatto, dall’insediamento o dalla diffusione di parassiti.
Le misure sanitarie o fitosanitarie comprendono tutte le leggi, i decreti, i regola- menti, gli obblighi e le procedure pertinenti, ivi compresi, tra l’altro, criteri in mate- ria di prodotti finiti, processi e metodi di produzione, procedure di prova, ispezione, certificazione e autorizzazione, quarantena e obblighi pertinenti associati al trasporto degli animali o dei vegetali, o ai materiali necessari per la loro sopravvivenza duran- te il trasporto, disposizioni relative ai pertinenti metodi statistici, sistemi di cam- pionamento e metodi di valutazione dei rischi, nonché requisiti in materia di imbal- laggio ed etichettatura direttamente connessi alla sicurezza alimentare.
2. Armonizzazione: istituzione, riconoscimento e applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie comuni da parte di Membri diversi.
3. Norme, direttive e raccomandazioni internazionali:
a) per la sicurezza alimentare, le norme, direttive e raccomandazioni stabilite dalla Commissione del Codex Alimentarius in materia di additivi alimentari, residui di medicinali veterinari e di antiparassitari, contaminanti, metodi di analisi e campionamento, nonché i codici e gli orientamenti in materia di giene;
b) per la salute degli animali e le zoonosi, le norme, direttive e raccomanda- zioni elaborate sotto gli auspici dell’Ufficio internazionale delle epizoozie;
40 Ai fini della presente definizione, il termine «animali» comprende pesci e fauna selvatica, il termine «vegetali» comprende foreste e flora selvatica, il termine «parassiti» comprende le erbe infestanti e il termine «contaminanti» comprende i residui di antiparassitari e di medicinali veterinari e i corpi estranei.
c) per la salute dei vegetali, le norme, direttive e raccomandazioni internazio- nali elaborate sotto gli auspici del Segretariato della Convenzione interna- zionale per la difesa dei vegetali in collaborazione con le organizzazioni regionali operanti nel quadro della medesima Convenzione; e
d) per le questioni non disciplinate dalle suddette organizzazioni, appropriate norme, direttive e raccomandazioni emanate da altre competenti organizza- zioni internazionali cui possono aderire tutti i Membri, individuate dal Comitato.
4. Valutazione dei rischi: valutazione del grado di probabilità del contatto, dell’inse- diamento o della diffusione di un parassita o di una malattia nell’ambito territoriale di un Membro importatore secondo le misure sanitarie o fitosanitarie che si potreb- bero applicare, nonché delle corrispondenti potenziali conseguenze sul piano biolo- gico ed economico, o valutazione della possibilità di effetti negativi sulla salute dell’uomo o degli animali derivanti dalla presenza di additivi, contaminanti, tossine o agenti patogeni negli alimenti, nelle bevande o nei mangimi.
5. Livello di protezione sanitaria o fitosanitaria adeguato: il livello di protezione ritenuto appropriato dal Membro che istituisce una misura sanitaria o fitosanitaria per assicurare la tutela della vita o della salute dell’uomo, degli animali o dei vege- tali nell’ambito del suo territorio.
Nota: Molti Membri definiscono il medesimo concetto «livello di rischio accetta- bile».
6. Zona indenne: zona, intendendo come tale un intero paese, parte di un paese oppure l’insieme o parti di più paesi, individuata dalle autorità competenti, in cui non vi sono manifestazioni di un parassita o di una malattia particolari.
Nota: Una zona indenne può circondare, essere circondata o essere adiacente ad una zona –situata in parte di un paese oppure in una regione geografica che comprende l’insieme o parti di più paesi –in cui si conoscono manifestazioni di un parassita o di una malattia particolari, ma sono applicate misure regionali di controllo quali zone di protezione, zone di sorveglianza e zone cuscinetto idonee a contenere o eradicare il parassita o la malattia in questione.
7. Zona a limitata diffusione di un parassita o di una malattia: zona, intendendo come tale un intero paese, parte di un paese oppure l’insieme o parti di più paesi, individuata dalle autorità competenti, in cui vi sono manifestazioni limitate di un parassita o di una malattia particolari e che è soggetta ad efficaci misure di sorve- glianza, lotta o eradicazione.
Trasparenza dei regolamenti sanitari e fitosanitari
Allegato B
Pubblicazione dei regolamenti
1. I Membri provvedono che tutti i regolamenti sanitari e fitosanitari41 adottati ven- gano pubblicati senza indugio in modo che i Xxxxxx interessati possano prenderne conoscenza.
2. Tranne in circostanze urgenti, i Membri concedono un ragionevole periodo di tempo tra la pubblicazione di un regolamento sanitario o fitosanitario e la sua entrata in vigore per consentire ai produttori dei Membri esportatori, e in particolare dei paesi in via di sviluppo Membri, di adattare i loro prodotti e metodi di produzione ai requisiti del Membro importatore.
Uffici informazioni
3. Ciascun Xxxxxx predispone un ufficio informazioni incaricato di rispondere a tutti i quesiti pertinenti posti dai Membri interessati nonché di fornire la documenta- zione circa:
a) qualsiasi regolamento sanitario o fitosanitario adottato o proposto nel suo ambito territoriale;
b) le procedure di controllo e di ispezione, le misure in materia di produzione e di quarantena e le procedure di determinazione delle tolleranze e per gli antiparassitari e di autorizzazione degli additivi alimentari applicate nel suo ambito territoriale;
c) le procedure di valutazione dei rischi, i fattori presi in considerazione e la determinazione del livello di protezione sanitaria o fitosanitaria adeguato;
d) l’adesione e la partecipazione del Membro in questione, o dei competenti organismi operanti nel suo territorio, alle organizzazioni e ai sistemi sanitari e fitosanitari regionali e internazionali, nonché agli accordi e alle intese bila- terali e multilaterali che rientrano nell’ambito del presente Accordo, e il testo di tali accordi e intese.
4. I Xxxxxx assicurano che la documentazione eventualmente richiesta da un Mem- bro interessato venga a questo fornita, qualora non sia gratuita, allo stesso prezzo, al netto delle spese di spedizione, praticato nei confronti dei loro cittadini42.
Procedure di notifica
5. Nei casi in cui una norma, direttiva o raccomandazione internazionale non esista, o il contenuto di un regolamento sanitario o fitosanitario proposto non sia sostan-
41 Misure sanitarie e fitosanitarie quali leggi, decreti o ordinanze di applicazione generale.
42 Ai fini del presente Acc., per «cittadini» si intendono, nel caso di un distinto territorio doganale Membro dell’OMC, le persone, fisiche o giuridiche, che sono domiciliate o hanno uno stabilimento industriale commerciale effettivo e serio nel medesimo territorio doganale.
zialmente uguale a quello di una norma, direttiva o raccomandazione internazionale e qualora il regolamento possa influire in modo significativo sugli scambi commer- ciali di altri Membri, i Membri:
a) pubblicano un avviso per tempo in modo da permettere ai Xxxxxx interessati di venire a conoscenza del progetto di adottare un determinato regolamento;
b) notificano agli altri Membri, tramite il Segretariato, i prodotti che saranno contemplati dal regolamento indicando brevemente l’obiettivo e il fonda- mento del regolamento proposto. Tali notifiche vengono effettuate per tem- po, quando è ancora possibile apportare modifiche e tenere conto di eventua- li osservazioni;
c) su richiesta, forniscono agli altri Membri copia del regolamento proposto e, ogniqualvolta ciò sia possibile, individuano le parti che differiscono nella sostanza dalle norme, direttive o raccomandazioni internazionali;
d) senza discriminazione, concedono un ragionevole periodo di tempo agli altri Membri onde permettere loro di presentare per iscritto le loro osservazioni, discutono su richiesta tali osservazioni e tengono conto di quanto emerso dalle discussioni.
6. Tuttavia, qualora si pongano o rischino di porsi ad un Membro problemi urgenti di tutela della salute, il Membro in questione può tralasciare nei limiti in cui lo ritenga necessario le procedure di cui al paragrafo 5 del presente allegato, a condi- zione che:
a) notifichi immediatamente agli altri Membri, tramite il Segretariato, il rego- lamento in questione e i prodotti contemplati, indicando brevemente l’obiet- tivo e il fondamento del medesimo regolamento, compresa la natura dei pro- blemi urgenti;
b) fornisca, su richiesta, agli altri Membri il testo del regolamento;
c) offra agli altri Membri la possibilità di presentare per iscritto le loro osserva- zioni, discuta su richiesta tali osservazioni e tenga conto di quanto emerso dalle discussioni.
7. Le notifiche al Segretariato sono redatte in lingua inglese, francese o spagnola.
8. I paesi industrializzati Membri forniscono, su richiesta, agli altri Membri il testo dei documenti oppure, qualora si tratti di documenti voluminosi, riassunti dei mede- simi con una specifica notifica in inglese, francese o spagnolo.
9. Il Segretariato diffonde senza indugio copia della notifica a tutti i Membri e alle organizzazioni internazionali interessate e richiama l’attenzione dei paesi in via di sviluppo Membri su qualsiasi notifica relativa a prodotti che rivestono per essi parti- colare interesse.
10. I Membri designano un unico organo del governo centrale quale responsabile dell’attuazione, a livello nazionale, delle disposizioni riguardanti le procedure di notifica conformemente ai paragrafi 5, 6, 7 e 8 del presente allegato.
Riserve generali
11. Nessuna delle disposizioni del presente Accordo verrà interpretata nel senso di imporre:
a) la comunicazione di particolari o del testo dei progetti oppure la pubblica- zione di testi in una lingua diversa da quella del Membro, fatte salve le disposizioni del paragrafo 8 del presente allegato; o
b) la comunicazione ad opera dei Membri di informazioni riservate che impedi- rebbero l’applicazione della normativa sanitaria o fitosanitaria o compro- metterebbero i legittimi interessi commerciali di determinate imprese.
Procedure di controllo, ispezione e autorizzazione43
Allegato C
1. In relazione alle procedure intese a controllare e garantire l’osservanza delle misure sanitarie o fitosanitarie i Membri fanno in modo che:
a) dette procedure siano avviate e portate a termine senza eccessivo ritardo e in modo non meno favorevole per i prodotti importati che per i prodotti nazio- nali simili;
b) il normale periodo di svolgimento di ciascuna procedura venga pubblicato o che il periodo di svolgimento previsto venga comunicato, su sua richiesta, al richiedente; che, ricevuta una domanda, l’organismo competente esamini senza indugio la completezza della documentazione e informi il richiedente in modo preciso e completo di tutti gli elementi mancanti; che l’organismo competente trasmetta quanto prima possibile al richiedente in modo accurato e completo i risultati della procedura onde permettere, ove necessario, di procedere ad una rettifica; che, anche in caso di domanda incompleta, l’organismo competente porti avanti per quanto possibile la procedura se il richiedente lo chiede; e che, su richiesta, il richiedente sia informato dell’an- damento della procedura e messo al corrente dei motivi di eventuali ritardi;
c) le informazioni richieste siano limitate agli elementi necessari per l’appropriato svolgimento delle procedure di controllo, ispezione e autoriz- zazione, ivi comprese l’autorizzazione dell’uso di additivi e la determina- zione delle tolleranze per i contaminanti negli alimenti, nelle bevande o nei mangimi;
d) il carattere riservato delle informazioni concernenti i prodotti importati emerse o fornite in sede di controllo, ispezione e autorizzazione sia rispettato in modo non meno favorevole che per i prodotti nazionali e in maniera tale da garantire la tutela dei legittimi interessi commerciali;
e) la richiesta a fini di controllo, ispezione e autorizzazione di singoli campioni di un prodotto sia mantenuta entro i limiti del ragionevole e del necessario;
f) gli oneri eventualmente imposti per le procedure sui prodotti importati siano equi in rapporto a quelli imposti sui prodotti nazionali simili o sui prodotti originari di qualsiasi altro Membro e non siano più elevati del costo effettivo del servizio;
g) per la collocazione delle installazioni utilizzate per le procedure e per il pre- lievo di campioni di prodotti importati siano adottati gli stessi criteri seguiti per i prodotti nazionali così da minimizzare gli inconvenienti per i richie- denti, gli importatori, gli esportatori o i loro agenti;
43 Le procedure di controllo, ispezione e autorizzazione comprendono tra l’altro le procedure di campionamento, prova e certificazione.
h) ogniqualvolta le specificazioni di un prodotto siano modificate in seguito a procedure di controllo e di ispezione alla luce della normativa applicabile, la procedura per il prodotto modificato sia limitata alle operazioni necessarie per determinare se si possa con sufficiente sicurezza ritenere che il prodotto sia ancora conforme alla normativa in questione; e
i) esista una procedura per esaminare le denunce riguardanti lo svolgimento delle procedure e per apportare i necessari correttivi quando una denuncia sia giustificata.
Qualora un Membro importatore applichi un sistema di autorizzazione dell’uso di additivi alimentari o di determinazione delle tolleranze per i contaminanti negli ali- menti, nelle bevande o nei mangimi che vieti o limiti l’accesso di prodotti ai suoi mercati nazionali in assenza di un’autorizzazione, il medesimo Membro importatore considera l’uso di una pertinente norma internazionale come base per consentire l’accesso fino a quando non sia raggiunta una determinazione definitiva.
2. Qualora una misura sanitaria o fitosanitaria preveda un controllo a livello della produzione, il Membro nel cui territorio la produzione ha luogo presta l’assistenza necessaria per facilitare tale controllo nonché l’operato delle autorità ad esso prepo- ste.
3. Nessuna disposizione del presente Accordo impedisce ai Membri di eseguire ragionevoli controlli sul loro territorio.
Allegato 1A.5
Accordo
sui tessili e sull’abbigliamento
I Membri,
ricordando che a Punta del Este i Ministri hanno convenuto che l’obiettivo di nego- ziati sui tessili e sull’abbigliamento è quello di definire le modalità più opportune per potere finalmente inserire, sulla base di regole e norme più severe questo settore nel campo di applicazione del GATT, contribuendo così a raggiungere una maggiore ulteriore liberalizzazione del commercio;
ricordando inoltre che nella decisione dell’aprile 1989 del Comitato per i negoziati commerciali si è convenuto che il processo di integrazione doveva avere inizio dopo la conclusione dell’Uruguay Round sui negoziati commerciali multilaterali e doveva avere carattere evolutivo;
ricordando infine che si è convenuto che i paesi meno avanzati Membri debbano beneficiare di un trattamento speciale,
convengono quanto segue:
Art. 1
1. Il presente Accordo fissa le disposizioni che gli Stati membri devono applicare durante un periodo transitorio per inserire il settore dei tessili e dell’abbigliamento nel GATT 1994.
2. I Membri convengono di ricorrere all’articolo 2, paragrafo 18, e all’articolo 6, paragrafo 6, lettera b) in modo da aumentare in maniera rilevante le possibilità di accesso per i piccoli fornitori e da sviluppare opportunità di scambio commercial- mente significative per i nuovi Membri nel settore dei tessili e dell’abbigliamento44.
3. I Membri terranno nel dovuto conto la situazione dei Membri che non hanno accettato i protocolli che prorogano l’Accordo sul commercio internazionale dei tessili (denominato nel presente accordo l’«AMF») dal 1986 e, se del caso, accor- deranno loro un trattamento speciale nell’applicazione del presente Accordo.
4. I Membri convengono che gli interessi particolari dei Membri che producono ed esportano cotone si devono riflettere, in consultazione con i medesimi, nell’attua- zione del presente Accordo.
44 Per quanto possibile, anche le esportazioni originarie di un paese meno avanzato Membro beneficiano di tale disposizione.
5. Al fine di agevolare l’inserimento del settore dei tessili e dell’abbigliamento nel GATT 1994, i Membri devono prevedere un adeguamento industriale autonomo continuo ed un’accresciuta concorrenza sui loro mercati.
6. Sempre che non dispongano diversamente, le disposizioni del presente Accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi dei Membri a norma dell’accordo OMC e degli accordi commerciali multilaterali.
7. I prodotti tessili e dell’abbigliamento ai quali si applica il presente Accordo sono riportati in allegato.
Art. 2
1. Tutte le restrizioni quantitative istituite nell’ambito di accordi bilaterali e mante- nute ai sensi dell’articolo 4 o notificate ai sensi degli articoli 7 e 8 dell’AMF in forza il giorno precedente all’entrata in vigore dell’Accordo OMC devono, entro 60 giorni a decorrere dall’entrata in vigore dell’Accordo, essere notificate in modo dettagliato, inclusi i livelli di restrizione, i coefficienti di crescita e le disposizioni in materia di flessibilità, dai Membri che mantengono tali restrizioni, all’Organo di controllo dei tessili previsto dall’articolo 8 (denominato nel presente Accordo «OCT»). I Membri convengono che a partire dalla data di entrata in vigore dell’Accordo OMC, tutte le restrizioni del tipo sopraccitato sussistenti tra le parti contraenti del GATT 194745 e in forza il giorno precedente l’entrata in vigore dell’Accordo saranno disciplinate dalle disposizioni del presente Accordo.
2. A titolo informativo, l’OCT comunica tali notificazioni a tutti i Membri. Qualsia- si Membro può formulare all’attenzione dell’OCT, entro 60 giorni dalla comunica- zione delle notificazioni, le osservazioni che ritenga opportune. Le osservazioni saranno comunicate agli altri Membri per conoscenza. L’OCT può esprimere appro- priate raccomandazioni ai Membri interessati.
3. Quando il periodo di 12 mesi relativo alle restrizioni da notificare ai sensi del paragrafo 1 non coincide con il periodo di 12 mesi immediatamente precedente la data di entrata in vigore dell’Accordo OMC, i Membri interessati devono decidere di comune accordo le modalità necessarie ad allineare il periodo delle restrizioni con l’anno dell’Accordo46, e a calcolare i livelli di base di tali restrizioni al fine di attua- re le disposizioni del presente articolo. I Xxxxxx interessati convengono di avviare tempestivamente consultazioni, su richiesta, al fine di raggiungere una decisione comune. Eventuali accordi di questo genere dovranno tenere conto, inter alia, delle caratteristiche stagionali delle spedizioni negli ultimi anni. I risultati di tali consulta- zioni saranno notificati all’OCT che farà le appropriate raccomandazioni ai Membri interessati.
4. Le restrizioni notificate ai sensi del paragrafo 1 saranno considerate come le restrizioni complessive di questo tipo applicate dai rispettivi Membri il giorno prece- dente l’entrata in vigore dell’Accordo OMC. Non verranno introdotte nuove restri-
45 RS 0.632.21
46 Per «anno dell’Accordo» si intendono il periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’Accordo OMC e i successivi intervalli di 12 mesi.
zioni in termini di prodotti o di Membri, se non ai sensi delle disposizioni del pre- sente Accordo o delle pertinenti disposizioni del GATT47. Le restrizioni non notifi- cate entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore dell’Accordo OMC saranno immediatamente eliminate.
5. Eventuali misure unilaterali adottate ai sensi dell’articolo 3 dell’AMF prima della data di entrata in vigore dell’Accordo OMC possono rimanere in vigore per la durata stabilita, purché non superiore ai 12 mesi, a condizione che siano state esaminate dall’Organo di sorveglianza dei tessili (denominato nel presente accordo l’«OST») istituito nell’ambito dell’AMF. Nel caso in cui l’OST non abbia avuto la possibilità di esaminare eventuali misure di questo genere, esse saranno esaminate dall’OCT conformemente alle regole e alle procedure che disciplinano le misure dell’articolo 3 ai sensi dell’AMF. Eventuali misure applicate nell’ambito di un accordo a norma dell’articolo 4 dall’AMF prima della data di entrata in vigore dell’Accordo OMC che sono oggetto di una controversia che l’OST non ha potuto esaminare, saranno ugualmente esaminate dall’OCT conformemente alle regole e alle procedure dell’AMF applicabili a questo tipo di esame.
6. Alla data di entrata in vigore dell’Accordo OMC, ciascuno dei Membri deve includere nel GATT 1994 i prodotti che rappresentavano almeno il 16 per cento delle importazioni complessive dei Membri nel 1990 dei prodotti riportati in allega- to, in termini di voci o di categorie del Sistema armonizzato. I prodotti da inserire devono comprendere prodotti appartenenti a ciascuno dei quattro gruppi seguenti: nastri e filati, tessuti, prodotti tessili confezionati e prodotti dell’abbigliamento.
7. Le misure da adottare ai sensi del paragrafo 6 devono essere notificate in detta- glio dai Membri interessati secondo le seguenti modalità:
a) i Membri che mantengono restrizioni di cui al paragrafo 1 si impegnano, indipendentemente dalla data di entrata in vigore dell’Accordo OMC, a comunicare tali dettagli al Segretariato del GATT entro la data stabilita dalla decisione ministeriale del 15 aprile 1994. Il Segretariato del GATT comu- nicherà tempestivamente tali notificazioni agli altri partecipanti, a titolo informativo. Le notificazioni saranno messe a disposizione dell’OCT, una volta istituito, come disposto dal paragrafo 21;
b) i membri che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, hanno mantenuto il diritto di beneficiare delle disposizioni dell’articolo 6, devono comunicare tali det- tagli all’OCT entro 60 giorni dall’entrata in vigore dell’Accordo OMC, o, nel caso dei Membri ai quali si applica l’articolo 1, paragrafo 3, non oltre la fine del dodicesimo mese dall’entrata in vigore del presente Accordo. L’OCT comunicherà tali notificazioni agli altri Membri, a titolo informativo, e le esaminerà come disposto dal paragrafo 21.
47 Le pertinenti disposizioni del GATT 1994 non includono l’articolo XIX per quanto riguarda i prodotti non ancora integrati nel GATT 1994, salvo specifiche disposizioni del paragrafo 3 dell’allegato.
8. I rimanenti prodotti, vale a dire i prodotti non inclusi nel GATT 1994 ai sensi del paragrafo 6, saranno inseriti, in termini di voci o categorie del Sistema armonizzato, in tre fasi, come qui di seguito riportato:
a) il primo giorno del 37° mese dall’entrata in vigore dell’Accordo OMC, i prodotti che rappresentavano almeno il 17 per cento delle importazioni com- plessive dei Membri per il 1990 dei prodotti riportati in allegato. I prodotti da includere devono comprendere prodotti appartenenti a ciascuno dei quat- tro gruppi seguenti: nastri e filati, tessuti, prodotti tessili confezionati e pro- dotti dell’abbigliamento;
b) il primo giorno dell’85° mese dall’entrata in vigore dell’Accordo OMC, i prodotti che rappresentavano almeno il 18 per cento delle importazioni com- plessive dei Membri per il 1990 dei prodotti riportati in allegato. I prodotti da includere devono comprendere prodotti appartenenti a ciascuno dei quat- tro gruppi seguenti: nastri e filati, tessuti, prodotti tessili confezionati e pro- dotti dell’abbigliamento;
c) il primo giorno del 121° mese dall’entrata in vigore dell’Accordo OMC, il settore dei tessili e dell’abbigliamento dovrà essere incluso nel GATT 1994, e dovranno essere state abolite tutte le restrizioni ai sensi del presente Accordo.
9. Ai fini del presente Accordo, si riterrà che i Membri che hanno notificato, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, la loro intenzione di non mantenere il diritto di benefi- ciare delle disposizioni dell’articolo 6, abbiano incluso i loro prodotti tessili e dell’abbigliamento nel GATT 1994. Tali Membri saranno pertanto esentati dall’os- servare le disposizioni dei paragrafi 6, 7, 8 e 11.
10. Nessuna disposizione del presente Accordo impedisce ad un Membro che abbia presentato un programma di inclusione ai sensi dei paragrafi 6 o 8 di inserire i pro- dotti nel GATT 1994 prima della data prevista da tale programma. Tuttavia, un’eventuale inclusione di prodotti prende effetto solo all’inizio di un anno d’applicazione dell’Accordo e i dettagli devono essere notificati all’OCT almeno tre mesi prima, per essere notificati a tutti i Membri.
11. I rispettivi programmi d’inclusione, ai sensi del paragrafo 8, devono essere noti- ficati nei dettagli all’OCT almeno 12 mesi prima della loro entrata in vigore, e noti- ficati dall’OCT a tutti i Membri.
12. I livelli di base delle restrizioni sui prodotti rimanenti, citati al paragrafo 8, devono essere quelli definiti al paragrafo 1.
13. Durante la prima fase del presente Accordo (dalla data di entrata in vigore dell’Accordo OMC al 36° mese di applicazione incluso) il livello di ciascuna restri- zione ai sensi degli accordi bilaterali AMF in vigore per il periodo di 12 mesi prece- dente l’entrata in vigore dell’Accordo OMC sarà soggetto ad un aumento annuale non inferiore al coefficiente di crescita fissato per le rispettive restrizioni, maggio- rato del 16 per cento.
14. Salvo i casi in cui il Consiglio per gli scambi di merci o l’Organo di concilia- zione decidano diversamente ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 12, nelle fasi succes- sive del presente Accordo il livello di ciascuna delle rimanenti restrizioni sarà sog- getto ad un aumento annuo non inferiore ai valori seguenti:
a) per la seconda fase (dal 37° all’84° mese di applicazione dell’Accordo OMC incluso), il coefficiente di crescita per le rispettive restrizioni della prima fase, maggiorato del 25 per cento;
b) per la terza fase (dall’85° al 120° mese di applicazione dell’Accordo OMC incluso), il coefficiente di crescita per le rispettive restrizioni della seconda fase, maggiorato del 27 per cento.
15. Nessuna disposizione del presente Accordo impedisce ad un Membro di abolire eventuali restrizioni mantenute ai sensi del presente articolo, in vigore all’inizio di qualsiasi anno d’applicazione dell’Accordo nel periodo transitorio, purché l’espor- tatore interessato Membro e l’OCT vengano informati almeno tre mesi prima dell’entrata in vigore dell’abolizione. Il termine per la notifica preliminare può es- sere abbreviato a 30 giorni previo accordo del Membro soggetto a restrizioni. L’OCT comunica tali notificazioni a tutti i Membri. Nell’esaminare l’abolizione delle restrizioni nei termini previsti nel presente paragrafo, i Membri interessati ter- ranno conto del trattamento accordato ad esportazioni simili originarie di altri Mem- bri.
16. Le disposizioni relative alla flessibilità (swing, riporto e anticipo) applicabili a tutte le restrizioni mantenute ai sensi del presente articolo, saranno le stesse previste negli accordi bilaterali conclusi in virtù dell’AMF per il periodo di 12 mesi prece- dente l’entrata in vigore dell’Accordo OMC. Non saranno imposti o mantenuti limiti quantitativi sull’impiego combinato delle varie forme di riporto (swing, riporto e anticipo).
17. Gli accordi amministrativi, nei termini ritenuti necessari in relazione all’attuazione delle disposizioni del presente articolo, saranno convenuti tra i Mem- bri interessati. Eventuali accordi di tale genere devono essere notificati all’OCT.
18. Per quanto riguarda i Membri le cui esportazioni sono soggette a restrizioni il giorno prima dell’entrata in vigore dell’Accordo OMC e le cui restrizioni rappre- sentano l’1,2 per cento o meno del volume totale delle restrizioni applicate da un importatore Membro al 31 dicembre 1992 e notificate ai sensi del presente articolo, all’entrata in vigore dell’Accordo OMC e per tutta la sua durata è previsto un aumento significativo nelle possibilità di accesso per le esportazioni in questione, mediante l’applicazione di coefficienti di crescita per la fase immediatamente suc- cessiva fissati ai paragrafi 13 e 14 o tramite modifiche di valore almeno equivalente, eventualmente convenute in relazione ad una diversa combinazione di livelli di base, crescita e disposizioni in materia di flessibilità. Tali miglioramenti devono essere notificati all’OCT.
19. Per tutta la durata del presente Accordo, qualora una misura di salvaguardia venisse adottata da un Membro ai sensi dell’articolo XIX del GATT 1994 nei con- fronti di un determinato prodotto durante l’anno immediatamente successivo all’inserimento del prodotto in questione nel GATT 1994, conformemente a quanto disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell’articolo XIX,
nell’interpretazione fornita dall’Accordo sulle misure di salvaguardia48, fuorché nei casi illustrati al paragrafo 20.
20. Qualora una tale misura venisse applicata utilizzando strumenti non tariffari, il Membro importatore interessato applica la misura secondo le modalità previste dall’articolo XIII, paragrafo 2, lettera b) del GATT 1994 su richiesta di qualsiasi esportatore Membro le cui esportazioni dei prodotti in questione siano immediata- mente precedenti all’adozione della misura di salvaguardia. La misura sarà ammini- strata dall’esportatore Membro interessato. Il livello applicabile non deve ridurre le pertinenti esportazioni ad un livello inferiore a quello di un periodo rappresentativo recente, che consiste normalmente nella media delle esportazioni originarie del Membro interessato negli ultimi tre anni rappresentativi per i quali sono disponibili dati statistici. Inoltre, quando la misura di salvaguardia si applica per un periodo superiore ad un anno, il livello applicabile deve essere liberalizzato progressivamen- te ad intervalli regolari nel periodo di applicazione. In tali casi, gli esportatori mem- bri interessati non esercitano il diritto di sospensione di concessioni sostanzialmente equivalenti o di altri obblighi ai sensi dell’articolo XIX, paragrafo 3, lettera a) del GATT 1994.
21. L’OCT esamina regolarmente l’attuazione del presente articolo e, su richiesta di qualsiasi Membro, esamina eventuali questioni particolari con riferimento all’attua- zione delle disposizioni del presente articolo. Entro un termine di 30 giorni esso comunica inoltre le raccomandazioni o le conclusioni appropriate al Membro o ai Membri interessati, dopo averne sollecitato la partecipazione.
Art. 3
1. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore dell’Accordo OMC, i Membri che manten- gono restrizioni49 sui prodotti tessili e dell’abbigliamento (diverse dalle restrizioni mantenute ai sensi dell’AMF e contemplate dalle disposizioni dell’articolo 2), che siano o meno compatibili con il GATT 1994, devono a) comunicare nei dettagli all’OCT o b) fornire all’OCT le notificazioni ad esse relative già presentate ad altri organi dell’OMC. Ove possibile, le notificazioni devono contenere informazioni in materia di eventuali giustificazioni per le restrizioni ai sensi del GATT 1994, incluse le disposizioni del GATT 1944 sulle quali si fondano.
2. I Membri che mantengono restrizioni di cui al paragrafo 1, eccetto quelle giustifi- cate da una disposizione GATT 1994 devono:
a) conformare dette restrizioni al GATT 1994 entro un anno dall’entrata in vigore dell’Accordo OMC e comunicare l’azione all’OCT per conoscenza; o
b) eliminarle progressivamente secondo un programma presentato all’OCT dal Membro che mantiene le restrizioni non oltre sei mesi dopo l’entrata in vigore dell’Accordo OMC. Detto programma deve prevedere che tutte le restrizioni siano eliminate gradualmente nell’arco di un periodo che non
48 Allegati 1A.14
49 Per restrizioni si intendono tutte le restrizioni quantitative unilaterali, gli accordi bilaterali e le altre misure di effetto equivalente.
supera la durata del presente Accordo. L’OCT può fare raccomandazioni al Membro interessato riguardo al programma in questione.
3. Per tutta la durata del presente Accordo, i Membri devono fornire all’OCT, a titolo informativo, le notificazioni eventualmente comunicate ad altri organi dell’OMC riguardo a nuove restrizioni o modifiche nelle restrizioni esistenti in materia di prodotti tessili e dell’abbigliamento, introdotte ai sensi di qualunque disposizione del GATT 1994, entro 60 giorni dalla loro entrata in vigore.
4. Tutti i Xxxxxx hanno la possibilità di inviare contronotifiche all’OCT per cono- scenza, riguardo alle giustificazioni previste dal GATT 1994 o ad eventuali restri- zioni non notificate a norma del presente articolo. Qualsiasi Membro può avviare un’azione in relazione a tali notifiche ai sensi delle pertinenti disposizioni o proce- dure del GATT 1994 nella sede appropriata dell’OMC.
5. A titolo informativo, l’OCT provvede a comunicare le notificazioni ricevute ai sensi del presente articolo a tutti i Membri.
Art. 4
1. Le restrizioni di cui all’articolo 2, nonché quelle applicate ai sensi dell’articolo 6 sono amministrate dagli esportatori Membri. Gli importatori Membri non sono tenuti ad accertare spedizioni in eccesso rispetto alle restrizioni notificate ai sensi dell’articolo 2 o quelle applicate in virtù dell’articolo 6.
2. I Membri convengono che l’introduzione di modifiche nelle prassi, nelle regole, nelle procedure e nella classificazione dei prodotti tessili e dell’abbigliamento, incluse le modifiche relative al Sistema armonizzato, nell’attuazione o nell’am- ministrazione delle restrizioni notificate o applicate ai sensi del presente Accordo non devono: perturbare l’equilibrio dei diritti e degli obblighi tra i Membri interes- sati ai sensi del presente Accordo, pregiudicare l’accesso di un Membro, ostacolare il pieno utilizzo di tale accesso, e disorganizzare il commercio ai sensi del presente Accordo.
3. Qualora un prodotto che costituisce parte di una restrizione venisse notificato ai fini dell’inserimento secondo quanto disposto dall’articolo 2, i Membri convengono che qualsiasi cambiamento del livello di detta restituzione non deve perturbare l’equilibrio dei diritti e obblighi tra i Membri interessati ai sensi del presente Accor- do.
4. Tuttavia, qualora le modifiche menzionate ai paragrafi 2 e 3 fossero necessarie, i Membri convengono che il Membro che intende introdurre tali modifiche è tenuto a comunicarle e, ove possibile, ad avviare consultazioni con il Membro o i Membri interessati prima dell’attuazione di tali modifiche, al fine di raggiungere una solu- zione reciprocamente accettabile per un adeguamento appropriato ed equo. I Membri convengono inoltre che qualora non fosse possibile effettuare consultazioni prima dell’attuazione, il Membro che intende introdurre tali modifiche, su richiesta del Membro interessato, si consulta, possibilmente entro 60 giorni, con i Membri inte- ressati ai fini di raggiungere una soluzione reciprocamente soddisfacente per un adeguamento appropriato ed equo. Se non si raggiunge una soluzione reciproca- mente soddisfacente, qualsiasi Membro interessato può deferire la questione
all’OCT per ottenerne le raccomandazioni come prevede l’articolo 8. Nel caso in cui l’OCT non abbia avuto l’opportunità di esaminare una controversia relativa a modi- fiche di questo genere introdotte prima dell’entrata in vigore dell’Accordo OMC, la questione sarà esaminata dall’OCT in conformità delle regole e delle procedure dell’AMF applicabili a questo genere di esame.
Art. 5
1. I Membri convengono che le elusioni mediante trasbordo, rispedizione, false dichiarazioni relative al paese o al luogo d’origine e falsificazione di documenti uffi- ciali, vanificano l’attuazione del presente Accordo ai fini dell’integrazione del set- tore dei tessili e dell’abbigliamento nel GATT 1994. I Membri devono pertanto definire le necessarie disposizioni giuridiche e/o procedure amministrative per affrontare ed intervenire contro tali elusioni. I Membri convengono inoltre che, compatibilmente con le leggi e le procedure nazionali, coopereranno pienamente per affrontare i problemi causati dalle pratiche di elusione.
2. Qualora un Membro dovesse ritenere che il presente Accordo venga eluso mediante trasbordo, rispedizione, false dichiarazioni riguardanti il paese e il luogo d’origine o falsificazioni di documenti ufficiali e che le misure applicate per affron- tare o intervenire contro tale elusione siano inesistenti o inadeguate, esso si deve consultare con il Membro o i Membri interessati al fine di ricercare una soluzione reciprocamente soddisfacente. Tali consultazioni devono essere avviate tempestiva- mente, possibilmente entro 30 giorni. Se non si raggiunge una soluzione reciproca- mente soddisfacente, la questione può essere deferita da uno qualsiasi dei Membri interessati all’OCT affinché il Comitato di controllo possa formulare una raccoman- dazione.
3. I Membri convengono di prendere le misure necessarie, compatibilmente con le leggi e le procedure nazionali, per prevenire, investigare e, ove appropriato, avviare azioni legali e/o amministrative contro le elusioni verificatesi sul loro territorio. I Membri stabiliscono di cooperare pienamente, compatibilmente con le leggi e le procedure nazionali, nei casi di elusione o presunta elusione del presente Accordo, al fine di determinare i fatti pertinenti nei luoghi d’importazione, di esportazione e, se del caso, di trasbordo. È inteso che tale cooperazione, compatibile con le leggi e le procedure nazionali, comprende: inchieste relative alle pratiche di elusione che aumentano le esportazioni soggette a restrizioni destinate al Membro che mantiene tali restrizioni; scambio di documenti, corrispondenza, relazioni ed altre informa- zioni pertinenti nella misura del possibile; agevolazione di sopralluoghi nelle xxxxxx- che e di contatti, su richiesta e caso per caso. I Xxxxxx si devono adoperare per chiarire le circostanze relative ad eventuali casi di elusione o presunta elusione, inclusi il ruolo svolto dagli esportatori o dagli importatori interessati.
4. Qualora dall’inchiesta dovessero emergere sufficienti elementi di prova dell’esistenza di pratiche di elusione (ad esempio ove siano disponibili prove relative al paese o al luogo effettivo di origine e alle circostanze di tale elusione), i Membri convengono che devono essere intraprese le azioni appropriate, nella misura neces- saria ad affrontare il problema. Tali azioni possono includere il rifiuto di accesso alle merci o, qualora le merci già si trovassero nel Paese, tenuto conto delle circostanze
effettive e del ruolo del paese o del luogo di origine effettivo, l’adeguamento delle imputazioni ai livelli di restrizione in maniera da riflettere il paese o il luogo di origine effettivi. Inoltre, ove vi siano prove del coinvolgimento dei territori dei Membri attraverso i quali le merci sono state trasbordate, tali azioni possono inclu- dere l’introduzione di restrizioni nei confronti di tali Membri. Dette azioni, con i relativi tempi e portata, possono essere adottate dopo consultazioni tra i Membri interessati, intese a raggiungere una soluzione reciprocamente soddisfacente, e devono essere notificate all’OCT unitamente alle giustificazioni su cui si basano. In sede di consultazione i membri interessati possono decidere di ricorrere a misure diverse. Anche questo genere di accordi deve essere notificato all’OCT, che può proporre ai Membri interessati le raccomandazioni che ritiene appropriate. Se non si raggiunge una soluzione reciprocamente soddisfacente, qualsiasi Membro interessa- to può deferire la questione all’OCT per un esame tempestivo e per la formulazione di raccomandazioni.
5. I Membri prendono atto che taluni casi di elusione possono interessare spedizioni in transito attraverso paesi o luoghi senza che, nei luoghi di transito, si apportino modifiche o alterazioni alle merci in questione. Essi prendono atto che difficilmente è possibile esercitare un controllo su tali spedizioni nei luoghi di transito.
6. I Membri convengono che le false dichiarazioni relative al contenuto in fibre, alle quantità, alla designazione o alla classificazione delle merci vanificano gli obiettivi del presente Accordo. Qualora fosse provato che una falsa dichiarazione è stata resa con l’intento di eludere le disposizioni, i Membri convengono che devono essere prese le misure appropriate, compatibilmente con le leggi e le procedure nazionali, contro gli esportatori o gli importatori interessati. Se un Membro ritiene che il pre- sente Accordo venga eluso mediante una falsa dichiarazione e che le misure ammi- nistrative applicate per affrontare e/o intervenire contro tale elusione siano inade- guate o inesistenti, il Membro deve consultarsi tempestivamente con il Membro inte- ressato al fine di ricercare una soluzione reciprocamente soddisfacente. Se non si raggiunge una soluzione, qualsiasi Membro interessato può deferire la questione all’OCT affinché detto organo possa formulare una raccomandazione. Questa dispo- sizione lascia impregiudicato il diritto dei Membri di apportare adeguamenti tecnici qualora le dichiarazioni dovessero contenere errori involontari.
Art. 6
1. I Membri riconoscono che nel periodo transitorio può essere necessario applicare un meccanismo di salvaguardia transitorio specifico (denominato nel presente Accordo «salvaguardia transitoria»). La salvaguardia transitoria può essere applicata da qualunque Membro ai prodotti riportati in allegato, ad eccezione di quelli integra- ti nel GATT 1994 ai sensi delle disposizioni dell’articolo 2. I Membri che non man- tengono le restrizioni di cui all’articolo 2 devono comunicare all’OCT entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore dell’Accordo OMC se desiderano o meno mantenere il diritto di utilizzare le disposizioni dell’articolo suddetto. I Membri che non hanno accettato i protocolli che dal 1986 ampliano l’AMF devono comunicare tali notificazioni entro sei mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo OMC. La salva- guardia transitoria deve essere applicata in modo limitato, compatibilmente con le
disposizioni del presente articolo e con l’effettiva attuazione del processo di integra- zione previsto dal presente Accordo.
2. Ai sensi del presente articolo è possibile intraprendere azioni di salvaguardia qualora, in base ad un accertamento da parte di un Membro50 sia stato dimostrato che un determinato prodotto viene importato nel territorio in questione in quantità talmente accresciute da causare un grave pregiudizio o un’effettiva minaccia di pre- giudizio, all’industria nazionale che produce prodotti simili e/o in diretta concor- renza. Si deve dimostrare che il pregiudizio grave o l’effettiva minaccia di pregiudi- zio sono causati dall’accresciuta quantità delle importazioni complessive del pro- dotto e non da fattori diversi quali mutamenti tecnologici o cambiamenti nelle prefe- renze dei consumatori.
3. Nel determinare l’esistenza di un grave pregiudizio o dell’effettiva minaccia di pregiudizio, come si è detto al paragrafo 2, il Membro deve esaminare l’effetto delle importazioni in questione sulla situazione dell’industria del settore, in termini di cambiamenti nelle variabili economiche pertinenti, quali la produzione, la produtti- vità, il coefficiente di sfruttamento degli impianti, le scorte, la quota di mercato, le esportazioni, i salari, l’occupazione, i prezzi nazionali, i profitti e gli investimenti; nessuna delle quali, da sola o in combinazione con altri fattori, può necessariamente fornire indicazioni decisive.
4. Eventuali misure giustificate ai sensi di quanto disposto dal presente articolo devono essere applicate ad ogni Membro singolarmente. Il Membro o i Membri ai quali è arrecato il grave pregiudizio, o l’effettiva minaccia di pregiudizio di cui ai paragrafi 2 e 3, devono essere determinati in base a un drastico e considerevole aumento nelle importazioni, effettivo o imminente51, dal Membro o dai singoli Membri in questione, e in base al livello di importazioni in confronto con le impor- tazioni provenienti da altre fonti, con la quota di mercato e con i prezzi all’importazione e nazionali ad un livello commerciale paragonabile; nessuno di questi fattori, presi singolarmente o combinati con altri fattori è necessariamente in grado di fornire indicazioni decisive. La misura di salvaguardia non si applica alle esportazioni di un Membro le cui esportazioni del prodotto in questione siano già sottoposte a restrizione ai sensi del presente Accordo.
5. Il periodo di validità dell’accertamento di un grave pregiudizio o dell’effettiva minaccia dello stesso ai fini della richiesta di azioni di salvaguardia non deve supe- rare i 90 giorni dalla data della prima notifica, come specificato al paragrafo 7.
50 Un’unione doganale può applicare una misura di salvaguardia come entità unica o a nome di uno Stato membro. Quando un’unione doganale applica una misura di salvaguardia come entità unica, tutti i requisiti per l’accertamento di un grave pregiudizio o della minaccia effettiva di pregiudizio ai sensi del presente Accordo si devono basare sulle condizioni globali esistenti nell’unione doganale. Quando una misura di salvaguardia è applicata a nome di uno Stato membro, tutti i requisiti per l’accertamento di un pregiudizio grave o dell’effettiva minaccia di pregiudizio devono basarsi sulle condizioni esistenti nello Stato membro in questione e la misura deve essere limitata a quello Stato membro.
51 Un aumento imminente deve essere quantificabile e non determinato in base ad asserzioni, congetture o semplici possibilità dettate, ad esempio, dall’esistenza di capacità di produzione negli esportatori membri.
6. Nell’applicare la salvaguardia transitoria, si devono tenere in particolare conside- razione gli interessi degli esportatori Membri, nei termini qui di seguito riportati:
a) ai paesi meno avanzati Membri viene accordato un trattamento significati- vamente più favorevole di quello concesso agli altri gruppi di Membri di cui tratta il presente paragrafo, di preferenza sotto tutti gli aspetti ma, almeno, in termini generali;
b) i Membri il cui volume complessivo di esportazioni di tessili e di abbiglia- mento è ridotto in confronto alle esportazioni globali di altri Membri e che rappresentano solo una piccola percentuale delle importazioni totali del pro- dotto in questione nell’importatore Membro ricevono un trattamento diffe- renziato e più favorevole nella fissazione delle condizioni economiche previ- ste ai paragrafi 8, 13 e 14. Per detti fornitori, si terranno nel dovuto conto, ai sensi dei paragrafi 2 e 3 dell’articolo 1, le possibilità future di sviluppo dei loro scambi e la necessità di ammettere quantità commerciali di importazioni provenienti da detti Membri;
c) per quanto riguarda i prodotti della lana originari di paesi in via di sviluppo Membri che producono lana, la cui economia e i cui scambi di tessili e di abbigliamento dipendono dal settore della lana, le cui esportazioni totali di tessili e di abbigliamento consistono quasi esclusivamente in prodotti di lana e il cui volume di scambi di prodotti tessili e di abbigliamento è relativa- mente ridotto sui mercati degli importatori Membri, le esigenze di esporta- zione di tali Membri saranno tenute in particolare considerazione al momen- to di esaminare i livelli dei contingenti, i coefficienti di crescita e la fles- sibilità;
d) un trattamento più favorevole sarà accordato alle reimportazioni da parte di un Membro di prodotti tessili e dell’abbigliamento che detto Membro ha esportato in un altro Membro per la lavorazione e la successiva reimporta- zione, nella definizione data dalle leggi e dalle prassi dell’importatore Mem- bro, e a condizione che si applichino procedure di controllo e di certifica- zione soddisfacenti, quando i prodotti in questione sono importati da un Membro per il quale questo tipo di scambi rappresenta una percentuale significativa delle esportazioni totali di tessili e di abbigliamento.
7. Il membro che propone di avviare un’azione di salvaguardia si consulta con il Membro o con i Xxxxxx che sarebbero interessati da tale azione. La richiesta di consultazioni deve essere accompagnata da informazioni concrete specifiche e perti- nenti, quanto più aggiornate possibile, particolarmente in relazione a: a) i fattori, di cui al paragrafo 3, in base ai quali il Membro che richiede l’azione ha determinato l’esistenza di un grave pregiudizio o dell’effettiva minaccia di pregiudizio; e b) i fattori, di cui al paragrafo 4, in base ai quali esso propone di richiedere l’avvio di un’azione di salvaguardia nei confronti del Membro o dei Membri interessati. Per quanto riguarda le richieste fatte ai sensi del presente paragrafo, le informazioni devono riferirsi il più possibile a segmenti identificabili di produzione e al periodo di riferimento indicato al paragrafo 8. Il Membro che richiede l’azione deve anche indicare il livello specifico a cui si propone di limitare le importazioni del prodotto in questione dal Membro o dai Membri interessati; tale livello non deve essere infe-
riore a quello di cui al paragrafo 8. Nel contempo, il Membro che richiede le con- sultazioni deve comunicare al presidente dell’OCT la richiesta di consultazioni, includendo tutte le informazioni concrete pertinenti di cui ai paragrafi 3 e 4, unita- mente al livello di restrizione proposto. Il presidente informa i membri dell’OCT in merito alla richiesta di consultazioni, indicando il Membro richiedente, il prodotto in questione e il Membro che ha ricevuto la richiesta. Il Membro o i Xxxxxx interessati rispondono tempestivamente a tale richiesta, avviando senza indugio le consultazioni che in linea di massima devono essere completate entro 60 giorni dalla data in cui la richiesta è stata ricevuta.
8. Se nell’ambito delle consultazioni si raggiunge un’intesa reciproca sul fatto che la situazione richiede l’applicazione di restrizioni sulle esportazioni del prodotto in questione dal Membro o dai Membri interessati, la restrizione deve essere fissata ad un livello non inferiore al livello effettivo delle esportazioni o delle importazioni dal Membro interessato nel periodo di 12 mesi che termina due mesi prima del mese in cui è stata fatta la richiesta di consultazioni.
9. I dettagli della misura restrittiva convenuta devono essere comunicati all’OCT entro 60 giorni dalla data di conclusione dell’accordo. L’OCT determina se l’accordo sia giustificato a norma del presente articolo. Per effettuare tale accerta- mento, l’OCT deve avere a sua disposizione le informazioni concrete fornite al pre- sidente dell’OCT, di cui al paragrafo 7, nonché eventuali altre informazioni perti- nenti fornite dai Membri interessati. L’OCT propone ai Membri interessati le raccomandazioni che ritiene appropriate.
10. Se, tuttavia, dopo la scadenza del periodo di 60 giorni dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta di consultazioni, i Membri non hanno raggiunto un accordo, il Membro che ha proposto l’applicazione di un’azione di salvaguardia può applicare la restrizione per data di importazione o per data di esportazione, conformemente al presente articolo, entro i 30 giorni successivi al periodo di 60 giorni fissato per le consultazioni; deferendo contemporaneamente la questione all’OCT. Ciascuno dei Membri può deferire la questione all’OCT prima della scadenza del periodo di 60 giorni. In entrambi i casi, l’OCT esamina tempestivamente la questione, inclusi gli aspetti relativi all’accertamento di un grave pregiudizio o della minaccia effettiva di pregiudizio e le relative cause, e avanza le raccomandazioni appropriate ai Mem- bri interessati entro 30 giorni. Al fine di svolgere tale esame, l’OCT deve avere a sua disposizione le informazioni concrete fornite al presidente dell’OCT, di cui al para- grafo 7, nonché eventuali altre informazioni pertinenti fornite dai Membri interes- sati.
11. In circostanze particolarmente insolite e critiche, in cui un ritardo provochereb- be un danno difficile da rimediare, l’azione prevista al paragrafo 10 può essere avviata a titolo provvisorio a condizione che la richiesta di consultazioni e la notifica all’OCT vengano effettuate entro e non oltre cinque giorni lavorativi dall’avvio dell’azione. Qualora le consultazioni non portino ad un accordo, l’OCT deve essere informato della conclusione delle consultazioni e in ogni caso non più tardi di 60 giorni dalla data di realizzazione dell’azione. L’OCT esamina tempestivamente la questione e propone le raccomandazioni appropriate ai Membri interessati entro 30 giorni. Nel caso in cui le consultazioni portino ad un accordo, i Xxxxxx informa- no l’OCT al momento della conclusione e in ogni caso non più tardi di 90 giorni
dalla data di realizzazione dell’azione. L’OCT può formulare delle raccomandazioni che ritiene appropriate ai Membri interessati.
12. Un Membro può mantenere le misure richieste a norma del presente articolo: a) per un periodo che va fino a tre anni senza proroghe, o b) fino a che il prodotto viene integrato nel GATT 1994, a seconda di quale delle due circostanze si verifichi per prima.
13. Qualora la misura restrittiva rimanga in vigore per un periodo superiore ad un anno, il livello applicabile negli anni seguenti è quello fissato per il primo anno maggiorato di un coefficiente di crescita non inferiore al 6 per cento all’anno, a meno che non si forniscano all’OCT le giustificazioni per una pratica diversa. Il livello di restrizione per il prodotto interessato può essere superato in ciascun anno di un periodo di due anni successivi mediante il riporto e/o l’anticipo del 10 per cento, di cui il riporto a nuovo non deve rappresentare più del 5 per cento. Non si applicano limiti quantitativi all’impiego combinato di riporto, anticipi e delle dispo- sizioni del paragrafo 14.
14. Quando più di un prodotto di un altro Membro è sottoposto a restrizioni ai sensi del presente articolo da un Membro, il livello di restrizione stabilito, ai sensi del presente articolo, per ciascuno dei prodotti in questione può essere superato del 7 per cento, a condizione che le esportazioni totali soggette a restrizioni non superino il totale dei livelli fissati per tutti i prodotti oggetto di restrizioni ai sensi del presente articolo, in base ad unità comuni stabilite. Qualora i periodi di applicazione delle restrizioni ai prodotti in questione non coincidessero, la presente disposizione si applica pro rata ad eventuali periodi concomitanti.
15. Qualora un’azione di salvaguardia venisse applicata ai sensi del presente artico- lo ad un prodotto per il quale esisteva in precedenza una restrizione ai sensi dell’AMF durante il periodo di 12 mesi precedente l’entrata in vigore dell’Accordo OMC, o a norma degli articoli 2 o 6, il livello della nuova restrizione sarà quello previsto dal paragrafo 8, a meno che la nuova restrizione non entri in vigore entro un anno da:
a) la data della notifica di cui all’articolo 2, paragrafo 15 relativa all’abolizione della restrizione precedente; o
b) la data di abolizione della restrizione precedente imposta ai sensi delle disposizioni del presente articolo o dell’AMF
nel qual caso il livello non sarà inferiore a i) il livello di restrizione applicato nell’ultimo periodo di 12 mesi durante il quale il prodotto è stato oggetto di restri- zione, o ii) il livello di restrizione previsto al paragrafo 8, se è più alto.
16. Se un Membro che non mantiene una restrizione ai sensi dell’articolo 2 decide di applicare una restrizione a norma del presente articolo, esso elaborerà gli accordi appropriati che a) tengono pienamente conto di fattori quali la classificazione tariffa- ria consolidata e le unità quantitative basate sulle normali pratiche commerciali nelle transazioni all’esportazione e all’importazione, sia per quanto riguarda la composi- zione in fibre sia in termini di competizione per lo stesso segmento del mercato nazionale e b) evitino una categorizzazione eccessiva. La richiesta di consultazioni di cui ai paragrafi 7 o 11 deve includere tutte le informazioni relative a tali accordi.
Art. 7
1. Nell’ambito del processo di integrazione e in relazione agli impegni specifici assunti dai Membri in seguito all’Uruguay Round, tutti i Membri intraprendono le azioni necessarie per conformarsi alle regole e alle discipline del GATT 1994 al fine di:
a) ottenere un migliore accesso ai mercati per i prodotti tessili e dell’abbigliamento mediante misure quali le riduzioni e i vincoli tariffari, la riduzione o l’eliminazione degli ostacoli non tariffari e la semplificazione delle formalità doganali, amministrative e relative alla concessione di licen- ze;
b) assicurare l’applicazione delle politiche finalizzate ad instaurare condizioni commerciali eque per quanto riguarda i tessili e l’abbigliamento in settori quali le regole e le procedure relative al dumping e all’antidumping, le sov- venzioni e le misure compensative e la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, e
c) evitare ogni discriminazione nei confronti delle importazioni nel settore dei tessili e dell’abbigliamento nell’ambito dell’adozione di misure motivate da ragioni generali di politica commerciale.
Tali azioni non pregiudicano i diritti e gli obblighi dei Membri ai sensi del GATT 1994.
2. I Membri notificano all’OCT le azioni di cui al paragrafo 1 che potrebbero avere conseguenze sull’attuazione del presente Accordo. Se tali azioni sono state notificate ad altri organi dell’OMC, una sintesi, con riferimento alla notificazione originale, sarà sufficiente ad adempiere gli obblighi previsti dal presente paragrafo. Qualunque Membro avrà la possibilità di inviare contronotifiche all’OCT.
3. Qualora un Membro ritenga che un altro Membro non abbia intrapreso le azioni di cui al paragrafo 1 e che l’equilibrio tra diritti e obblighi ai sensi del presente Accordo ne sia stato perturbato, esso può sottoporre la questione agli organi perti- nenti dell’OMC e informarne l’OCT. Le eventuali risultanze o conclusioni successi- ve elaborate dagli organi dell’OMC interessati saranno incorporate nella relazione completa dell’OCT.
Art. 8
1. È istituito l’Organo di controllo dei tessili (OCT), che ha il compito di sorvegliare l’attuazione del presente Accordo, di esaminare tutte le misure prese ai sensi del pre- sente Accordo e la loro conformità con il medesimo e di intraprendere le azioni specificatamente assegnategli dal presente Accordo. L’OCT è composto da un presi- dente e da dieci membri. La scelta dei componenti è equilibrata e generalmente rap- presentativa dei Membri ed è prevista una rotazione dei Membri ad intervalli appro- priati. I Membri sono nominati da Membri designati dal Consiglio per gli scambi di merci per prestare servizio nell’OCT, svolgendo le proprie funzioni ad personam.
2. L’OCT stabilisce le proprie norme procedurali. Rimane tuttavia inteso che il con- senso nell’ambito dell’OCT non richiede l’assenso od il concorso di Membri nomi- nati da Membri coinvolti in una disputa irrisolta in corso di esame da parte dell’OCT.
3. L’OCT è considerato un organo permanente e si riunisce nella misura necessaria a svolgere le funzioni ad esso assegnate dal presente Accordo. L’OCT si basa sulle notificazioni e sulle informazioni fornite dai Membri ai sensi dei pertinenti articoli del presente Accordo, integrate da eventuali informazioni aggiuntive o dai necessari dettagli presentati dai Membri o richiesti dall’OCT. Esso si può inoltre basare sulle notifiche e sulle relazioni pervenute a o ricevute da altri organi dell’OMC e da altre fonti eventualmente ritenute appropriate.
4. I membri si forniscono a vicenda opportunità adeguate di consultazione in rela- zione a qualsiasi questione che influenzi il funzionamento del presente Accordo.
5. In assenza di una soluzione reciprocamente concordata nell’ambito delle consul- tazioni bilaterali previste dal presente Accordo, su richiesta di uno dei Membri e previa considerazione tempestiva e approfondita della questione, l’OCT presenta le sue raccomandazioni ai Membri interessati.
6. Su richiesta di un Membro, l’OCT riesamina prontamente qualsiasi questione particolare ritenuta da detto Membro lesiva per i propri interessi ai sensi del presente Accordo e in relazione alla quale le consultazioni tra lo stesso ed il Membro e i Xxxxxx interessati non hanno portato ad una soluzione reciprocamente soddisfa- cente. In merito a tali questioni, l’OCT può esprimere le osservazioni che ritiene appropriate ai Membri interessati e ai fini del riesame previsto dal paragrafo 11.
7. Prima di formulare le proprie raccomandazioni o osservazioni, l’OCT invita a partecipare i Membri che possono essere direttamente interessati dalla questione in esame.
8. Ogniqualvolta sia sollecitato in merito, l’OCT formula raccomandazioni o risul- tanze, preferibilmente entro un periodo di 30 giorni a meno che il presente accordo non preveda un periodo diverso. Tutte le raccomandazioni o risultanze saranno co- municate ai Membri direttamente interessati. A titolo informativo, esse saranno inoltre comunicate al Consiglio per gli scambi di merci.
9. I Xxxxxx si impegnano ad accettare integralmente le raccomandazioni dell’OCT, il quale eserciterà un controllo adeguato sull’attuazione di dette raccomandazioni.
10. Se un Membro ritiene di non essere in grado di conformarsi alle raccomanda- zioni dell’OCT, esso fornisce all’OCT le proprie motivazioni non più tardi di un mese dopo aver ricevuto le raccomandazioni in questione. Dopo un esame appro- fondito delle motivazioni addotte, l’OCT emana le eventuali raccomandazioni ulte- riori che ritiene appropriate. Se anche dopo le raccomandazioni ulteriori la questione rimane irrisolta, ciascuno dei Membri può deferire la questione all’organo di conci- liazione delle controversie e richiamarsi all’articolo XXIII, paragrafo 2 del GATT 1994 e alle pertinenti disposizioni del memorandum d’intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie.
11. Al fine di sorvegliare l’attuazione del presente Accordo, il Consiglio per gli scambi di merci effettua un esame approfondito prima della fine di ciascuna fase del
processo d’integrazione. Come contributo all’esame in questione, almeno cinque mesi prima della fine di ciascuna fase, l’OCT trasmette al Consiglio per gli scambi di merci una relazione completa sull’attuazione del presente Accordo durante la fase in esame, in particolare per quanto riguarda il processo d’integrazione, l’applica- zione del meccanismo di salvaguardia transitorio e in merito all’applicazione delle regole e discipline del GATT 1994 nella definizione data negli articoli 2, 3, 6 e 7 rispettivamente. La relazione completa dell’OCT può eventualmente includere le raccomandazioni ritenute appropriate indirizzate dall’OCT al Consiglio per gli scambi di merci.
12. Alla luce dei risultati dell’esame, il Consiglio per gli scambi di merci prende, per consenso, le decisioni che ritiene appropriate onde garantire che l’equilibrio di diritti e obblighi codificato nel presente Accordo non venga perturbato. Ai fini della risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione alle que- stioni di cui all’articolo 7, l’organo di risoluzione delle controversie può autorizzare, fatta salva la data finale indicata all’articolo 9, un adeguamento dell’articolo 2, paragrafo 14 per la fase successiva all’esame, nei confronti di qualsiasi Membro che non si conformi agli obblighi previsti dal presente Accordo.
Art. 9
Il presente Accordo e tutte le restrizioni previste ai sensi dello stesso cesseranno di avere efficacia il primo giorno del 121° mese dall’entrata in vigore dell’Accordo OMC, data alla quale il settore dei tessili e dell’abbigliamento sarà completamente integrato nel GATT 1994. Il presente Accordo non sarà prorogato.
Elenco dei prodotti considerati nel presente accordo
Allegato
1. Il presente allegato elenca i tessili e i loro manufatti secondo il Sistema armoniz- zato di designazione e codificazione delle merci (SA), a livello di posizioni a sei cifre.
2. Le misure relative alle azioni di salvaguardia enunciate nell’articolo 6 saranno adottate unicamente nei confronti di determinati tessili e prodotti e non secondo le linee del Sistema armonizzato.
3. Le misure relative alle azioni di salvaguardia enunciate nell’articolo 6 del pre- sente accordo non si applicano:
a) alle esportazioni di tessuti di fabbricazione artigianale prodotti su telai manuali o di prodotti artigianali manufatti con tessuti di tal sorta, effettuate da paesi in sviluppo Membri, né alle esportazioni di tessili e manufatti arti- gianali appartenenti al folclore tradizionale, purché tali prodotti ottengano una certificazione adeguata, secondo le disposizioni pattuite tra i Membri in- teressati;
b) ai prodotti tessili da tempo in commercio, già oggetto di scambi internazio- nali in quantitativi commercialmente rilevanti prima del 1982, quali ad esempio sacchi, trame per tappeti, cordami, bagagli e tappeti solitamente fabbricati con fibre di iuta, coco, sisal, abaca, cantala e henequen;
c) ai prodotti di pura seta.
Per questi prodotti, si applicano le disposizioni dell’articolo XIX del GATT del 1994, quali le interpreta l’Accordo sulle misure di salvaguardia.52
52 Allegati 1A.14
Prodotti figuranti alla Sezione XI (Materie tessili e loro manufatti) della Nomenclatura del Sistema armonizzato di designazione
e codificazione delle merci (SA)
Codice NC Designazione delle merci
Cap. 50 Seta
5004.00 Filati di seta (diversi dai filati di cascami di seta) non condizionati per la vendita al minuto
5005.00 Filati di cascami di seta, non condizionati per la vendita al minuto 5006.00 Filati di seta o di cascami di seta, condizionati per la vendita al minuto;
pelo di Messina (crine di Firenze) 5007.10 Tessuti di roccardino (bourrette)
5007.20 Altri tessuti, contenenti almeno 85 %, in peso, di seta o di cascami di seta diversi dal roccardino (bourrette)
5007.90 Altri tessuti di seta, n.s.a.
Cap. 51 Xxxx, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine
5105.10 Xxxx xxxxxxx
5105.21 Xxxx xxxxxxxxx alla rinfusa
5105.29 Altra lana pettinata, diversa dalla lana pettinata alla rinfusa 5105.30 Peli fini, cardati o pettinati
5106.10 Filati di lana cardata, contenenti almeno 85 % in peso di lana, non condizionati per la vendita al minuto
5106.20 Filati di xxxx xxxxxxx, contenenti meno di 85 % in peso di lana, non condizionati per la vendita al minuto
5107.10 Filati di lana pettinata, contenenti almeno 85 % in peso di lana, non condizionati per la vendita al minuto
5107.20 Filati di xxxx xxxxxxxxx, contenenti meno di 85 % in peso di lana, non condizionati per la vendita al minuto
5108.10 Filati di peli fini cardati, non condizionati per la vendita al minuto 5108.20 Filati di peli fini pettinati, non condizionati per la vendita al minuto 5109.10 Filati di lana/di peli fini, contenenti almeno 85 % in peso di lana o di
peli fini, condizionati per la vendita al minuto
5109.90 Filati di lana/di peli fini, contenenti meno di 85 % in peso di lana o di peli fini, condizionati per la vendita al minuto
5110.00 Filati di peli grossolani o di crine
5111.11 Tessuti di lana cardata o di peli fini, contenenti almeno 85 % in peso di lana o di peli fini, di peso non superiore a 300 g/m2
5111.19 Tessuti di lana cardata o di peli fini, contenenti almeno 85 % in peso di lana o di peli fini, di peso superiore a 300 g/m2
5111.20 Tessuti di lana cardata o di peli fini, contenenti meno di 85 % in peso di lana o di peli fini, misti con fibre sintetiche o artificiali
5111.30 Tessuti di lana cardata o di peli fini, contenenti almeno 85 % in peso di lana o di peli fini, misti con fibre sintetiche o artificiali
Codice NC Designazione delle merci
5111.90 Tessuti di lana cardata o di peli fini, contenenti almeno 85 % in peso di lana o di peli fini, n.s.a.
5112.11 Tessuti di lana pettinata o di peli fini, contenenti almeno 85 % in peso di lana o di peli fini, di peso non superiore a 200 g/m2
5112.19 Tessuti di lana pettinata o di peli fini, contenenti almeno 85 % in peso di lana o di peli fini, di peso superiore a 200 g/m2
5112.20 Tessuti di lana pettinata o di peli fini, contenenti meno di 85 % in peso di lana o di peli fini, misti con fibre sintetiche o artificiali
5112.30 Tessuti di lana pettinata o di peli fini, contenenti meno di 85 % in peso di lana o di peli fini, misti con fibre sintetiche o artificiali
5112.90 Tessuti di lana pettinata o di peli fini, contenenti meno di 85 % in peso di lana o di peli fini, n.s.a.
5113.00 Tessuti di peli grossolani o di crine
Cap. 52 Cotone
5204.11 Filati per cucire di cotone contenenti almeno 85 % in peso di cotone, non condizionati per la vendita al minuto
5204.19 Filati per cucire di cotone, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, non condizionati per la vendita al minuto
5204.20 Filati per cucire di cotone, condizionati per la vendita al minuto 5205.11 Filati di cotone, contenenti almeno 85 %, semplici, di fibre non
pettinate, aventi un titolo di 714,29 decitex o più, non condizionati per la vendita al minuto
5205.12 Filati di cotone, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, semplici, di fibre non pettinate, aventi un titolo inferiore a 714,29, ma non a 232,56 decitex, non condizionati per la vendita al minuto
5205.13 Filati di cotone, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, semplici, di fibre non pettinate, aventi un titolo inferiore a 232,56, ma non a 192,31 decitex, non condizionati per la vendita al minuto
5205.14 Filati di cotone, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, semplici, di fibre non pettinate, aventi un titolo inferiore a 192,31, ma non a 125 decitex, non condizionati per la vendita al minuto
5205.15 Filati di cotone, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, semplici, di fibre non pettinate, aventi un titolo inferiore a 125 decitex,
non condizionati per la vendita al minuto
5205.21 Filati di cotone, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, semplici, di fibre pettinate, aventi un titolo di 714,29 o più decitex,
non condizionati per la vendita al minuto
5205.22 Filati di cotone, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, semplici, di fibre pettinate, aventi un titolo inferiore a 714,29, ma non a 232,56 decitex, non condizionati per la vendita al minuto
5205.23 Filati di cotone, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, semplici, di fibre pettinate, aventi un titolo inferiore a 232,56, ma non a 192,31 decitex, non condizionati per la vendita al minuto
Codice NC Designazione delle merci
5205.24 Filati di cotone, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, semplici, di fibre pettinate, aventi un titolo inferiore a 192,31, ma non a
125 decitex, non condizionati per la vendita al minuto
5205.25 Filati di cotone, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, semplici, di fibre pettinate, aventi un titolo inferiore a 125 decitex,
non condizionati per la vendita al minuto
5205.31 Filati di cotone, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, ritorti,
di fibre non pettinate, aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più, non condizionati per la vendita al minuto, n.s.a.
5205.32 Filati di cotone, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, ritorti, di fibre non pettinate, aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29, ma non a 232,56 decitex, non condizionati per la vendita al minuto, n.s.a.
5205.33 Filati di cotone, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, ritorti, di fibre non pettinate, aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56, ma non a 192,31 decitex, non condizionati per la vendita al minuto, n.s.a.
5205.34 Filati di cotone, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, ritorti
i fibre non pettinate, aventi un titolo di filati semplici inferiore a 192,31, ma non a 125 decitex, non condizionati per la vendita al minuto, n.s.a.
5205.35 Filati di cotone, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, ritorti,
di fibre non pettinate, aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex, non condizionati per la vendita al minuto, n.s.a.
5205.41 Filati di cotone, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, ritorti,
di fibre pettinate, aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più, non condizionati per la vendita al minuto, n.s.a.
5205.42 Filati di cotone, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, ritorti,
di fibre pettinate, aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29, ma non a 232,56 decitex, non condizionati per la vendita al minuto, n.s.a.
5205.43 Filati di cotone, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, ritorti,
di fibre pettinate, aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56, ma non a 192,31 decitex, non condizionati per la vendita al minuto, n.s.a.
5205.44 Filati di cotone, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, ritorti, di fibre pettinate, aventi un titolo di filati semplici inferiore a
192,31, ma non a 125 decitex, non condizionati per la vendita al minuto, n.s.a.
5205.45 Filati di cotone, contenenti almeno 85 % in peso di cotone, ritorti, di fibre pettinate, aventi un titolo di filati semplici inferiore a
125 decitex, non condizionati per la vendita al minuto, n.s.a.
5206.11 Filati di cotone, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, semplici, di fibre non pettinate, aventi un titolo di 714,29 decitex o più,
non condizionati per la vendita al minuto
Codice NC Designazione delle merci
5206.12 Filati di cotone, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, semplici, di fibre non pettinate, aventi un titolo inferiore a 714,29, ma non a 232,56 decitex, non condizionati per la vendita al minuto
5206.13 Filati di cotone, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, semplici, di fibre non pettinate, aventi un titolo inferiore a 232,56, ma non a 192,31 decitex, non condizionati per la vendita al minuto
5206.14 Filati di cotone, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, semplici, di fibre non pettinate, aventi un titolo inferiore a 192,31, ma non a 125 decitex, non condizionati per la vendita al minuto
5206.15 Filati di cotone, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, semplici, di fibre non pettinate, aventi un titolo inferiore a 125 decitex,
non condizionati per la vendita al minuto
5206.21 Filati di cotone, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, semplici, di fibre pettinate, aventi un titolo di 714,29 decitex o più,
non condizionati per la vendita al minuto
5206.22 Filati di cotone, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, semplici, di fibre pettinate, aventi un titolo inferiore a 714,29, ma non a
232,56 decitex, non condizionati per la vendita al minuto
5206.23 Filati di cotone, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, semplici, di fibre pettinate, aventi un titolo inferiore a 232,56, ma non a
192,31 decitex, non condizionati per la vendita al minuto
5206.24 Filati di cotone, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, semplici, di fibre pettinate, aventi un titolo inferiore a 192,31, ma non a
125 decitex, non condizionati per la vendita al minuto
5206.25 Filati di cotone, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, semplici, di fibre pettinate, aventi un titolo inferiore a 125 decitex,
non condizionati per la vendita al minuto
5206.31 Filati di cotone, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, ritorti,
di fibre non pettinate, aventi un titolo di filati semplici di 714,29 decitex o più, non condizionati per la vendita al minuto, n.s.a.
5206.32 Filati di cotone, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, ritorti, di fibre non pettinate, aventi un titolo di filati semplici inferiore a 714,29, ma non a 232,56, non condizionati per la vendita al minuto, n.s.a.
5206.33 Filati di cotone, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, ritorti, di fibre non pettinate, aventi un titolo di filati semplici inferiore a 232,56, ma non a 192,31 decitex, non condizionati per la vendita al minuto, n.s.a.
5206.34 Filati di cotone, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, ritorti, di fibre non pettinate, aventi un titolo di filati semplici inferiore a
192,31 decitex, ma non a 125 decitex, non condizionati per la vendita al minuto, n.s.a.
5206.35 Filati di cotone, contenenti meno di 85 % in peso di cotone, ritorti, di fibre non pettinate, aventi un titolo di filati semplici inferiore a 125 decitex, non condizionati per la vendita al minuto, n.s.a.