Contract
C O M U N E D I C I N I S E L L O B A L S A M O PROVINCIA DI MILANO
Settore Polizia Locale
DISCIPLINARE DI CONCESSIONE MODELLO DI CONTRATTO
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE DI VEICOLI AI SENSI DEGLI ARTT. 159 - 215 DEL CODICE DELLA STRADA E RACCOLTA DEI VEICOLI A MOTORE O RIMORCHI RINVENUTI DA ORGANI PUBBLICI E NON RECLAMATI DAI PROPRIETARI DEFINITI "FUORI USO" E/O "ABBANDONATI SU AREA PUBBLICA" IN APPLICAZIONE DEL D.LGS. 209/2003 E DEL D.M. 460/1999
INDICE | ||
Art. | 1 – OGGETTO pag. | 3 |
Art. | 2 – VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE pag. | 3 |
Art. | 3 – DUVRI pag. | 3 |
Art. | 4 – DURATA DELLA CONCESSIONE pag. | 3 |
Art. | 5 – CANONE DI CONCESSIONE pag. | 3 |
Art. | 6 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO pag. | 4 |
Art. | 7 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI ADIBITI ALLA RIMOZIONE pag. | 4 |
Art. | 8 – DEPOSITO DEI VEICOLI pag. | 4 |
Art. | 9 – RESTITUZIONE DEI VEICOLI RIMOSSI pag. | 5 |
Art. | 10 – TARIFFE PER RIMOZIONI EX ART. 159/2015 CDS pag. | 5 |
Art. | 11 – ONERI DI RECUPERO E RADIAZIONE VEICOLI EX DPR 460/1999 E VEICOLI FUORI USO pag. | 5 |
Art. | 12 – INTERVENTO PER CONTO DELL’INTERESSATO pag. | 6 |
Art. | 13 – RESPONSABILITA’ pag. | 6 |
Art. | 14 – REVOCA pag. | 6 |
Art. | 15 – SANZIONI pag. | 6 |
Art. | 16 – DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE pag. | 7 |
Art. | 17 – ONERI DI CUSTODIA pag. | 7 |
Art. | 18 – SPECIALE DOMICILIO pag. | 7 |
Art. | 19 – SPESE pag. | 7 |
Art. | 20 – FORO COMPETENTE pag. | 7 |
DISCIPLINARE DI CONCESSIONE
Il presente disciplinare regola le modalità operative ed organizzative servizi oggetto della Concessione indicati all’art. 1)
Art. 1 - Oggetto
a) Servizio di rimozione dei veicoli e custodia degli stessi in applicazione dell’articolo 159 -215 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992).
b) Servizio di rimozione e custodia dei veicoli coinvolti in incidenti stradali allorché il proprietario non provveda al ricovero in via autonoma o sia impossibilitato. Il rapporto, in questo caso, è di natura esclusivamente civilistica tra la ditta affidataria e il cittadino interessato, senza oneri e pretese nei confronti dell’Amministrazione comunale.
c) Servizio di rimozione e spostamento dei veicoli ed eventuale custodia, a richiesta del Corpo di Polizia Locale, per motivi ambientali, di sicurezza, ordine pubblico, per interventi su veicoli di provenienza furtiva, per casi contingenti ed urgenti, manifestazioni, calamità, avvenimenti, attività manutentive sul suolo, sottosuolo e similari, soccorso veicoli appartenenti al Corpo di Polizia Locale e qualsiasi altra necessità di intervento legittimamente disposto dalla Polizia Locale, anche in esecuzione di disposizioni di altre Forze di Polizia.
d) Servizio di rimozione, deposito, radiazione e demolizione di veicoli abbandonati e considerati rifiuti speciali ai sensi del art. 231 comma 3) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 con riferimento al Decreto Ministero dell’Interno 22 ottobre 1999, n. 460 “Regolamento recante disciplina dei casi e delle procedure di conferimento ai centri di raccolta dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti ai sensi degli articoli 927-929 e 923 del codice civile”.
e) Servizio di rimozione, deposito, radiazione e demolizione di veicoli di cui all’art. art. 3, D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209.
Art. 2 – Valore stimato della Concessione
a) Il valore complessivo stimato della concessione, riferito alla durata biennale della stessa, è pari ad Euro 100.000,00 I.V.A. esclusa. L’importo è calcolato, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 163/2006, sulla base dei flussi di cassa che questa Amministrazione, in via presuntiva e senza alcuna garanzia di conseguimento, ritiene possano derivare dalla gestione dei servizi indicati all’art. 1).
Art. 3 – Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI)
a) Ai sensi del comma 3-bis. art. 26, D.Lgs. n. 81/2008 alla presente procedura non si applica l'obbligo di cui al comma 3 art. 26, D.Lgs. n. 81/2008.
Art. 4 – Durata della concessione
a) Il rapporto contrattuale avrà inizio a decorrere dalla stipula del contratto di concessione in parola e avrà una durata di 2 (due) anni.
b) L’amministrazione comunale ha facoltà di prorogare la concessione per altri due anni, alle stesse condizioni, comunicandolo al concessionario tre mesi prima della scadenza della convenzione stessa; dopo l’accettazione del concessionario si provvederà con determinazione dirigenziale, che evidenzi la sussistenza delle ragioni di convenienza e di pubblico interesse, a rinnovare la concessione.
c) Xxx nel caso di mancato rinnovo espresso da parte dell’Amministrazione Comunale, sia nel caso di disdetta da parte del concessionario, quest’ultimo sarà tenuto a garantire le prestazioni, alle condizioni della presente convenzione fino all’individuazione del nuovo contraente.
Art. 5 – Canone di concessione
a) Il corrispettivo dovuto all’Amministrazione comunale per la concessione del servizio è rappresentato da un canone determinato applicando all’importo posto a base di gara, pari a Euro 1.500,00 annuo, la percentuale di aumento offerta dall’impresa aggiudicataria.
b) Tale canone sarà aggiornato ogni anno nella misura del 100% della variazione annuale dell’indice dei prezzi al consumo accertata dall’ISTAT verificatasi nell’anno precedente a quello di decorrenza dell’aggiornamento.
c) Il canone sarà corrisposto in rate annuali anticipate, la prima da versare alla stipulazione del contratto.
d) Il canone di concessione non è da intendersi rilevante ai fini dell’I.V.A. per mancanza del presupposto soggettivo di cui all’art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, trattandosi di esercizio di funzioni istituzionali attribuite dal Comune in regime di diritto pubblico.
Art. 6 – Modalità di esecuzione del servizio
a) I servizi di cui alla presente concessione devono essere garantiti da parte del concessionario, tutti i giorni compresi i festivi, per l’intero arco della giornata (24 ore su 24). Il concessionario si obbliga a tal fine ad indicare un soggetto referente e uno o più numeri di recapito telefonico sempre attivi.
b) Gli interventi saranno effettuati su richiesta del Corpo di Polizia Locale. L’operatore di Polizia Locale provvederà a redigere e sottoscrivere apposito verbale di rimozione.
c) La richiesta deve essere soddisfatta immediatamente e comunque non oltre 30 minuti dalla richiesta stessa. In occasione di manifestazioni od altri eventi potranno essere richiesti interventi di rimozione per un numero elevato di veicoli contemporaneamente.
d) Nel caso in cui l’interessato sopraggiunga durante le operazioni di rimozione del veicolo, l’immediata restituzione dello stesso è consentita previo pagamento delle spese all’incaricato del concessionario del servizio di rimozione che ne rilascia ricevuta, ai sensi dell’art. 397/2° comma del DPR n. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni. La somma dovuta è ridotta al solo diritto di chiamata e di indennità chilometrica qualora non sia ancora iniziata l’operazione di carico del veicolo. Qualora invece sia iniziata l’operazione di carico, sarà dovuta la tariffa di operazione completa. In caso di mancato pagamento delle sopra specificate spese si portano a termine le operazioni di rimozione del veicolo.
e) In caso di situazioni impreviste che impediscano temporaneamente l’effettuazione del servizio, il concessionario deve darne tempestiva comunicazione al Comando di Polizia Locale (anche a mezzo telefono, facendo comunque seguire immediata nota scritta via fax e/o PEC), specificandone le cause e la durata prevedibile di interruzione.
f) Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, il concessionario si impegna ad attenersi alle modalità e prescrizioni operative disposte dal Comando di Polizia Locale ai sensi della normativa vigente.
Art. 7 – Caratteristiche tecniche dei veicoli adibiti alla rimozione
a) Il concessionario si impegna ad eseguire il servizio di rimozione con almeno 2 (due) autoveicoli adibiti al soccorso o alla rimozione di veicoli con caratteristiche tecniche conformi all’art. 12 del DPR n. 495/92, condotti da personale esperto in ogni operazione. Copia della carta di circolazione dei veicoli adibiti al servizio sarà allegata al contratto che disciplina la presente concessione.
b) Il concessionario si impegna ad adeguare i suddetti veicoli alle eventuali prescrizioni successivamente adottate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione ai sensi del comma 3 dello stesso art. 12 del DPR n. 495/92.
c) In caso di impedimento oggettivo e temporaneo, del quale il concessionario è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Comando di Polizia Locale specificandone le cause e la durata prevedibile, potrà essere utilizzato altro mezzo idoneo, omologato per lo scopo ed in possesso delle caratteristiche tecniche sopra richiamate.
Art. 8 – Deposito dei veicoli
a) Il luogo di deposito dei veicoli rimossi deve essere situato nel Comune di Cinisello Balsamo od in uno dei comuni confinanti. Inoltre dovrà avere una superficie minima tale da consentire il contemporaneo ricovero di almeno 40 veicoli.
b) I luoghi di deposito devono essere idoneamente attrezzati e dotati di ogni necessario dispositivo atto a garantire la sicurezza dei veicoli depositati ai sensi dell’art. 397 del DPR n. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni.
c) Il concessionario è tenuto ad affidare il luogo di deposito ad un responsabile, ove non intenda assumere personalmente tale qualifica, che assume la figura di custode, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla custodia in caso di sequestro di cui all’art. 394 del DPR n. 495/92.
d) Il responsabile della custodia assume gli obblighi di cui agli articoli 1768 e seguenti del Codice Civile.
Art. 9 – Restituzione dei veicoli rimossi
a) Xxx la restituzione del veicolo rimosso, l’interessato o la persona da lui delegata si deve presentare al responsabile del luogo del deposito provando il titolo alla restituzione e versando le spese di intervento, rimozione e custodia secondo le tariffe di seguito indicate che il custode provvederà a riscuotere direttamente, rilasciandone quietanza.
b) La riconsegna dei veicoli dovrà essere garantita dal concessionario tutti i giorni, compresi i festivi, per l’intero arco della giornata (24 ore su 24).
c) Xxxx’avvenuta restituzione è redatto verbale sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo o persona da lui delegata che espressamente deve dichiarare, previo accertamento, che il veicolo non ha subito danni palesi od occulti a seguito della rimozione; nel verbale dovranno essere riportate le generalità del “ritirante” e gli estremi di un documento di riconoscimento valido esibito dallo stesso. Una copia del verbale è rilasciata all’interessato. Il custode deve, inoltre, rilasciare quietanza del pagamento delle spese sostenute per il ritiro del veicolo con la specifica delle voci di spesa.
d) Il custode deve trasmettere al Comando di Polizia Locale (Ufficio veicoli rimossi) con cadenza settimanale copia dei verbali di restituzione agli aventi diritto e, con la stessa cadenza, l’elenco aggiornato di tutti i veicoli rimossi ex art. 159 C.d.S. e non ritirati nei termini previsti dall’art. 215; ricevuto tale elenco, il Comando di Polizia Locale (Ufficio veicoli rimossi), attiva tempestivamente le procedure di alienazione di tali veicoli non ritirati. La ditta aggiudicataria dovrà, inoltre, tenere apposito registro contenente i dati identificativi dei veicoli rimossi nonché le date di inizio e termine della relativa custodia e prestare la massima collaborazione nel riscontrare le richieste del Comando.
Art. 10 – Tariffe per rimozioni ex art. 159-215 CDS
a) Le tariffe per la rimozione dei veicoli applicabili da parte del concessionario, custodia e blocco dei veicoli sono determinate, in conformità al Decreto Ministeriale del 04.09.1998, n. 401, secondo l’allegata tabella in calce al presente disciplinare (Allegato 1).
b) Le tariffe indicate nella tabella Allegato 1) devono essere esposte in modo visibile ai cittadini.
c) Nell’eventualità di rimozione o spostamento di veicoli per i quali non può essere fatto gravare sul cittadino il costo dell’intervento (es. art. 1 lett. c), la ditta non potrà avanzare alcuna pretesa di indennizzo o di rimborso all’ente concedente, ferma restandone la obbligatorietà.
d) Le tariffe relative alle operazioni di rimozione sopra indicate sono aggiornate all’inizio di ogni anno con apposita determinazione dirigenziale, secondo quanto stabilito dall’art. 3 del D.M. 401/98 in misura non superiore all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati noto al 31 dicembre dell'anno precedente.
Art. 11 – Oneri di recupero e radiazione veicoli ex DPR 460/1999 e veicoli fuori uso
a) Le spese di radiazione relative a veicoli rimossi e non ritirati dai legittimi proprietari nei termini previsti dal DPR 460/1999 sono a carico del concessionario.
b) Le spese per il recupero e la demolizione di veicoli cui all’art. 3, comma 1, lett. a) D.Lgs. 24 giugno 2003 n. 209 e all’articolo 231 D.Lgs. 152/06 (veicoli fuori uso) sono a carico del concessionario.
c) Il Concessionario non potrà avanzare alcuna pretesa di indennizzo o di rimborso all’ente concedente per l’intervento di rimozione e deposito, ferma restandone l’obbligatorietà, qualora il veicolo non sia reclamato dal proprietario nei termini previsti dall’art. 1 comma 2 del DPR 460/1999.
d) Il Concessionario non potrà inoltre avanzare alcuna pretesa di indennizzo o di rimborso dall’ente concedente, per quanto descritto nel presente articolo, ferma restandone l’obbligatorietà, in quanto l'attività è da intendersi compensata dai ristorni derivati dai materiali recuperabili.
Art. 12 – Intervento per conto dell’interessato
a) L’intervento, il trasporto ed il successivo deposito di un veicolo, qualora la richiesta di intervento, ancorché proveniente dal Comando di Polizia Locale, sia fatta in nome e per conto dell’interessato, fa sorgere obbligazioni contrattuali direttamente tra l’interessato e il concessionario.
Art. 13 – Responsabilità
a) Il concessionario deve essere munito di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi prevista dell’art. 4 del D.M. 4 settembre 1998 n. 401, per un massimale non inferiore a Euro 1.549.370,70 per i veicoli da impiegare per i servizi previsti alle lettere A) e B) di suddetta norma, e massimale non inferiore a Euro 2.582.284,50 per quelli da impiegare per i servizi previsti alla lettera C).
b) Il concessionario deve attestare inoltre che la polizza di cui al precedente comma a) copre tutti i rischi connessi all’esercizio delle attività oggetto della presente convenzione e deve comprendere le ipotesi di danneggiamento per atti vandalici, incendio e furto.
c) Il concessionario solleva l’ente concedente da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento danni, indennizzi o da quant’altro possa trarre origine direttamente o indirettamente dall’attività oggetto del servizio.
d) A tale proposito il concessionario solleva l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità sia per l’eventuale mancanza di copertura assicurativa che dovesse comunque verificarsi, durante la vigenza della presente concessione, sia per l’eventualità che l’ammontare dei danni cagionati possa risultare di importo superiore al massimale assicurato.
Art. 14 – Revoca
a) Il venir meno anche di un solo dei requisiti di cui all’art. 354 del DPR n. 495/92 o dei requisiti relativi ai luoghi di deposito, comporta la revoca della concessione e l’incameramento della cauzione definitiva.
b) La concessione ha carattere precario e l’Amministrazione Comunale potrà, indipendentemente dalle scadenze di cui all’art. 4), revocarla, per motivi di pubblico interesse, dandone preavviso, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare almeno un mese prima, senza che il concessionario possa sollevare eccezione alcuna né avanzare pretese di indennizzo a qualsiasi titolo.
Art. 15 – Sanzioni
a) In caso di omissione, rifiuto o ritardo nell’espletamento del servizio, di mancato rispetto delle tariffe o di qualsiasi altro inadempimento alle prescrizioni previste o richiamate nella presente convenzione, si procederà a contestazione scritta inviata mediante PEC al diretto interessato, assegnandogli un termine per eventuali controdeduzioni. All’esito della valutazione di quanto sopra, il Dirigente del Settore Polizia Locale, ove reputi comunque sussistere l’inadempienza del concessionario, procederà ad incamerare la somma prevista quale corrispettivo per ciascuna sanzione rivalendosi sulla somma corrisposta a titolo di cauzione, secondo lo schema che segue:
i. Per la prima inadempienza richiamo formale;
ii. Per la seconda inadempienza nel corso di ogni biennio di vigenza della presente convenzione: sanzione pecuniaria di € 150,00
iii. Per la terza inadempienza nel corso dello stesso periodo: sanzione pecuniaria di € 300,00
iv. Per la quarta inadempienza nel corso dello stesso periodo: revoca della concessione con incameramento della cauzione definitiva di cui all’art. 22 comma 3, sub a) del disciplinare di gara, salvo l’obbligo di risarcimento da parte della ditta inadempiente per eventuali altri danni subiti dall’Amministrazione, comprese le spese ed i compensi che il Comune dovrà pagare per assicurare diversamente in proprio, o a mezzo terzi, l’esatto e puntuale espletamento del servizio.
b) A prescindere da quanto previsto dal comma precedente, l’Amministrazione Comunale potrà revocare la concessione di cui alla presente convenzione, con le conseguenze di cui sopra, a causa di inadempienze di particolare gravità.
Art. 16 - Divieto di subconcessione
a) Viene prescritta l’impossibilità di cedere, in tutto o in parte, la concessione a terzi pena l’immediata risoluzione della concessione e l’incameramento della cauzione.
b) Il titolare unico del rapporto concessorio tra l’Amministrazione comunale rimane l’impresa aggiudicataria. Trattandosi di concessione, non di appalto, l’impresa gestisce funzionalmente e sfrutta economicamente il servizio, con assunzione del rischio di impresa. È perciò consentito al concessionario, nell’ambito della propria autonomia di gestione, affidare in appalto (non in subappalto) lavori o servizi, nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Contratti.
c) In caso di morte del concessionario, gli eredi subentrano nella titolarità della concessione fino allo scadere della stessa, previa richiesta di conferma entro sei mesi al concedente a pena di decadenza.
d) Il subingresso nella concessione è subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla legge.
Art. 17 – Oneri di custodia
a) In ogni caso di cessazione degli effetti della presente concessione, restano fermi gli oneri di custodia a carico del concessionario fino ad esaurimento dei rapporti pendenti.
Art. 18 – Speciale domicilio
a) Ai fini del presente atto il concessionario elegge domicilio a Cinisello Balsamo presso la Casa Comunale.
Art. 19 – Spese
a) Tutte le spese della presente concessione e sue consequenziali, nessuna esclusa, né eccettuata, sono a totale carico del concessionario che accetta di sostenerle.
Art. 20 – Foro competente
a) Il Foro territorialmente competente a decidere a qualsiasi controversia che dovesse sorgere in merito alla presente concessione sarà esclusivamente quello di Monza.
Allegato 1)
XXXXXXX XXXXXXXXX anno 2014 – (Art. 10)
A) Rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t | Importi previsti dal D.M. 04/09/1998, n. 401 | Rivalutazione 100% FOI 1/1/1999-31/12/2013 (coeff. 1,359) | Tariffe Notturne (20:00-08:00) e festive |
Diritto di chiamata | 10,33 | 14,04 | 18,25 |
Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo | 15,49 | 21,05 | 27,37 |
Indennità chilometrica forfettaria (3 km) | 6,66 | 9,05 | 11,77 |
B) Rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t fino a 3,5 t | |||
Diritto di chiamata | 12,91 | 17,54 | 22,80 |
Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo | 25,82 | 35,09 | 45,62 |
Indennità chilometrica forfettaria (3 km) | 7,75 | 10,53 | 13,69 |
C) Rimozione di velocipedi | |||
Per rimozione, indennità chilometrica e custodia dei velocipedi viene stabilita la somma omnicomprensiva di € 10,00 Iva esclusa | |||
D) Custodia Giornaliera | Importi DD n. 2219 del 30/12/2003 | Rivalutazione 100% FOI 1/1/2004-31/12/2013 (coeff. 1,205) | |
Autovetture | 3,33 | 4,01 | |
Motocicli | 1,67 | 2,01 | |
Ciclomotori | 1,67 | 2,01 | |
Velocipedi | 0,83 | 1,00 | |
Tutti gli importi indicati si intendono Iva di legge esclusa |
Prescrizioni:
1) orario notturno (dalle 20:00 alle 08:00) o giornata festiva: aumento del 30% delle tariffe previste
2) se l'interessato sopraggiunge durante le operazioni di rimozione del veicolo, la restituzione dello stesso e' consentita, al sensi del comma 2 dell'articolo 397 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 495/1992, come modificato dall'articolo 224 del decreto del Presidente della Repubblica n. 610/1996, previo pagamento di tutte le operazioni gia' eseguite e da eseguire per la restituzione stessa.
3) operazione di intervento con unico autoveicolo di rimozione e con prelevamento nello stesso luogo, o in zone contigue, di piu' veicoli e loro convogliamento al deposito: il diritto di chiamata e l'indennita' chilometrica, pevisti devono essere suddivisi
per il numero di veicoli rimossi.
La tariffa riguardante le operazioni connesse al carico ed allo scarico deve essere corrisposta per ciascun veicolo.
4) Per la rimozione di veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t:
si applicano le tariffe della lettera B) aumentate del 10% per ogni tonnellata, o frazione di tonnellata, superiore al valore di 3,5 t della massa complessiva a pieno carico del veicolo da rimuovere.