GARA A PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO “ASSI” DI VIA BRAIDA D’ANDREA
CITTA’ DI CORDENONS
Medaglia di Bronzo al V.M. Provincia di Pordenone
GARA A PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO “ASSI” DI VIA BRAIDA D’XXXXXX
CIG: Z6203FCC97
CAPITOLATO D’ONERI
INDICE
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
ART. 2 – INDIVIDUAZIONE DELL’IMPIANTO OGGETTO D’APPALTO ART. 3 – DURATA DELL’APPALTO
ART. 4 – VALORE DELL’APPALTO ART. 5 – REVISIONE PREZZI
ART. 6 – GESTIONE DELLE ATTIVITÀ E MODALITÀ DI UTILIZZO DELL’IMPIANTO ART. 7 - OBBLIGHI ED ONERI DELL’APPALTATORE
ART. 8 - ONERI A CARICO DEL COMUNE ART. 9 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 10 - INAGIBILITÀ DELL’IMPIANTO CONSEGUENTE A LAVORI
ART. 11 - RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO ART. 12 - SICUREZZA
ART. 13 - RESPONSABILITÀ E GARANZIE ART. 14 - SUBAPPALTO
ART. 15 – CESSIONE DEL CONTRATTO
ART. 16 - RISERVA DI DISPONIBILITA' DELL'IMPIANTO ART. 17 - VERIFICHE E CONTROLLI
ART. 18 – PENALITÀ
ART. 19 – VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE INCIDENTI SUL CONTRATTO ART. 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 21 – RECESSO UNILATERALE DELL’AMMINISTRAZIONE E DELL’APPALTATORE ART. 22 - FORMA E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
ART. 23 – CONTROVERSIE
ART. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ART. 25 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
Forma oggetto dell’appalto la gestione del campo di calcio“ASSI” di via Braida D’Xxxxxx e relative pertinenze come individuato al successivo articolo.
La gestione dovrà assicurare il funzionamento del suddetto impianto alle condizioni stabilite nel presente capitolato.
L’appalto prevede a carico dell’aggiudicatario, denominato anche “appaltatore”, mediante la propria organizzazione, mezzi tecnici, attrezzi e personale, la gestione dell’impianto ed il diretto coordinamento di ogni operazione amministrativa, tecnica, economica necessaria a rendere il servizio efficace ed efficiente.
Sono a carico dell’appaltatore i seguenti servizi:
• Servizio di apertura, chiusura e custodia dell’impianto
• Servizio di pulizia;
• Servizi di manutenzione ordinaria (verde compreso);
• Gestione del calendario di occupazione della struttura comprendente l’incasso degli introiti derivanti dai noleggi in base alle tariffe stabilite dall’Amministrazione nell’allegato A al presente capitolato.
In riferimento alla gestione di quest’ultima attività è previsto a carico del gestore un canone annuo fisso forfetario di € 400,00 + IVA.
Spetta inoltre all’appaltatore curare gli adempimenti di cui al Decreti del Ministero dell’Interno 18.03.’96), del 10.03’98 e di cui all’art. 6 del D.P.R. 151/2011, la predisposizione, l’aggiornamento e la gestione del documento valutazione rischi, l’effettuazione delle manutenzioni ed i controlli sugli impianti previsti dalle leggi vigenti, (es. controlli di estintori, manichette, pompe, tubazioni, impianti elettrici, ecc.) salvo quelli dell’impianto di riscaldamento che sono a carico della ditta affidataria dell’appalto calore del Comune.
La gestione dell’impianto dovrà essere effettuata nel rispetto delle normative vigenti, garantendo la continuità delle funzioni e dei servizi.
ART. 2 – INDIVIDUAZIONE DELL’IMPIANTO OGGETTO D’APPALTO
La struttura sportiva oggetto dell'appalto, individuata nella planimetria allegata al presente capitolato, comprende:
n. 1 campo per il gioco del calcio
locali spogliatoi con stanze docce e wc annessi;
locali wc per il pubblico,
impianti tecnologici connessi;
n. 1 campetto in erba per allenamenti;
area verde di sfogo, recintata, interna al complesso;
locale biglietteria;
aree di accesso (vedi planimetria).
N. 1 manufatto adibito a tribuna omologato per una capienza di n. 276 posti a sedere più 3 posti per disabili con utilizzo (attualmente) limitato alle ore diurne, con divieto di utilizzo in “notturna”.
L'impianto viene affidato al gestore con tutte le sue pertinenze mobili ed immobili che lo corredano nello stato di fatto e d'uso in cui si trova, che è ben noto al gestore in quanto ha l’obbligo di visionarlo prima della formulazione della propria offerta. Alla consegna dell’impianto verrà redatto un verbale di ricognizione ed un inventario di tutti i beni costituenti gli impianti ed i materiali in dotazione. Da tale momento il gestore entrerà in possesso dei beni e da tale data opereranno gli obblighi derivanti indipendentemente dall’avvenuta sottoscrizione del verbale stesso.
Gli immobili ed i beni mobili di cui trattasi verranno presi in carico dall’aggiudicatario nello stato di
fatto e di diritto in cui si trovano.
L’appaltatore dovrà garantire con cura e senso di responsabilità il corretto uso delle attrezzature e degli impianti, di cui diventa consegnatario e responsabile, con l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Amministrazione Comunale tutte le variazioni che intervengono sui beni e di denunciare eventuali atti di teppismo all’Autorità Giudiziaria.
Al termine della gestione, a riscontro dell’inventario precedente, sarà redatto un verbale di riconsegna dell’impianto con le stesse modalità.
Riscontrandosi difformità rispetto al verbale precedente ed anomalie e/o danneggiamenti non riconducibili ad una normale usura, l’appaltatore è tenuto al ripristino o al relativo risarcimento.
ART. 3 – DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’affidamento avrà decorso dal 01 luglio 2012 al 30 giugno 2016.
ART. 4 – VALORE DELL’APPALTO
Il valore complessivo delle prestazioni dei servizi oggetto del presente appalto, rapportato alla durata per lo stesso individuata dall’art. 3 del presente capitolato, è determinato a corpo come importo posto a base d’asta in Euro 74.765,00 (settantaquattromilasettecentosessantacinque), al netto dell’IVA. Il suddetto valore comprende i costi per la sicurezza derivanti da interferenze in relazione all’esecuzione dell’appalto, determinati in € 265,00 Iva esclusa, non soggetti a ribasso. L’importo soggetto a ribasso è pari quindi ad € 74.500,00 (settantaquattromilacinquecento) al netto dell’IVA. Il valore complessivo risultante all’offerta dell’appaltatore, a cui vanno aggiunti i costi per la sicurezza da interferenze non soggetti ribasso, costituisce il prezzo del contratto.
Il pagamento è effettuato sulla base della fatturazione prodotta dall’appaltatore, con riferimento alle prestazioni effettivamente rese entro 30 giorni dall’accertamento della regolarità contributiva dell’appaltatore e dall’attestazione, da parte dell’Amministrazione, della regolare esecuzione del servizio.
La cadenza dei pagamenti potrà essere concordata con l’appaltatore ma non potrà essere inferiore ai due mesi. L’importo sarà sempre proporzionato al valore del prezzo del contratto.
Il relativo versamento è effettuato nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari previste dall’art. 3 della legge 136/2010. Al riguardo l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva.
Non possono costituire modifica del corrispettivo variazioni del numero di utenti nell’impianto.
ART. 5 – REVISIONE PREZZI
La revisione prezzi non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale, non ha efficacia retroattiva e viene concordata tra le parti, su istanza adeguatamente motivata della parte interessata, a seguito di apposita istruttoria.
Per il calcolo degli aggiornamenti del prezzo, qualora non siano disponibili i costi standardizzati, editi dall’Osservatorio di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 163/2006, potranno essere utilizzati gli strumenti orientativi ritenuti più idonei tra i quali rientrano gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall’ISTAT.
ART. 6 – GESTIONE DELLE ATTIVITÀ E MODALITÀ DI UTILIZZO DELL’IMPIANTO
L’affidamento in gestione viene effettuato al fine di consentire lo svolgimento dell’attività sportiva del gioco del calcio prioritariamente indirizzata alle associazioni sportive comunali affiliate alla FGCI sulla base di una programmazione stagionale.
L’appaltatore non potrà utilizzare le strutture e le attrezzature ivi esistenti per usi difformi da quelli risultanti dalla loro specifica ed istituzionale destinazione, salvo preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale.
Le prestazioni oggetto del presente appalto devono essere prestate nel pieno rispetto di tutte le norme in materia, vigenti ed emanande, nonché con tutte le cautele necessarie per la tutela dell’ordine pubblico, dell’igiene e salute pubblica nonchè del personale presente ed operante, a qualsiasi titolo, nella struttura e nell’osservanza delle ordinanze e degli atti che il Sindaco o che altre autorità pubbliche possano emanare.
L'attività di gestione dell’impianto oggetto del presente appalto non può essere per alcuna ragione sospesa o abbandonata salvo comprovati casi di forza maggiore.
In caso di sospensione o abbandono anche parziale il Comune potrà risolvere il contratto di gestione e sostituirsi all’appaltatore, direttamente o tramite altro soggetto, senza diritto per l’appaltatore di chiedere al Comune indennizzi o compensi di sorta.
La responsabilità per il funzionamento dell’impianto sportivo, accessori e servizi é ad esclusivo carico dell’appaltatore che dovrà provvedervi con la dovuta diligenza in modo da assicurare la piena agibilità dello stesso.
L’appaltatore conseguentemente si impegna a provvedere in tutto e per tutto alla conduzione dell’impianto garantendo quanto sarà necessario per il regolare funzionamento dello stesso e per assicurare agli utenti gli opportuni livelli di comfort e di decoro mettendo in atto gli opportuni controlli affinché non si verifichino inconvenienti.
Dovrà inoltre tenere l’impianto sportivo e le sue pertinenze perfettamente efficienti anche sotto il profilo igienico - sanitario, rispettando scrupolosamente le normative vigenti in materia di sicurezza e tutte le disposizioni che verranno impartite in merito dalle competenti autorità sanitarie o di pubblica sicurezza.
L’appaltatore potrà farsi promotore a propria cura e spese, nel rispetto del calendario delle attività programmate, di iniziative volte ad incentivare la funzione sociale dello sport e delle attività sportive.
Punto di ristoro
L’appaltatore, contestualmente alla concessione in noleggio stagionale del campo di calcio a terzi (con le priorità indicate nel primo capoverso del presente art. 6 del capitolato), potrà concedere anche l’uso del locale da adibire a punto di ristoro, previo adeguamento dello stesso alle normative sulla sicurezza e alla normativa in materia di sanita’ ed igiene pubblica prevista per tali esercizi (le suddette spese di adeguamento sono a carico dell’appaltatore che potrà ri- addebitare - anche parzialmente o in concorso con terzi - al/ai soggetto/i che intende/ono attivare l’esercizio. Il Comune declina ogni responsabilità in merito.
Il punto di ristoro sarà attivabile esclusivamente durante le manifestazioni sportive. L’appaltatore dovrà verificare che il soggetto che gestisce l’esercizio sia munito di tutte le autorizzazioni e licenze previste dalla normativa vigente in materia di igiene, sanità e sicurezza o comunque farsi rilasciare una dichiarazione scritta ai sensi attestante il possesso della suddetta documentazione. L’appaltatore si impegna altresì verificare che le somministrazioni del punto di ristoro avvengano in recipienti e confezioni di materiale e formato non pericolosi per il pubblico delle manifestazioni sportive e degli utenti dell'impianto (es. tutti i contenitori di bevande dovranno essere resi inoffensivi tramite previa rimozione di tappi, linguette ecc…). L’appaltatore risponde in solido con l’utente utilizzatore per eventuali danni causati all'utenza dell'impianto sportivo comunale per effetto della gestione dell'attività del punto di ristoro e, a tal proposito, libera l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità anche in via sussidiaria. L’appaltatore dovrà vigilare che tale servizio funzioni in condizioni di serietà, correttezza e cortesia. I prezzi di somministrazione dovranno essere mantenuti nei limiti fissati dalla categoria commerciale. Sarà a carico dell’utenza l’acquisto e l’installazione dell’attrezzatura occorrente per l’allestimento del posto di ristoro ed a tutte le opere inerenti e conseguenti .
Pubblicità
E' consentito all’appaltatore e, previa autorizzazione dell’appaltatore, ai soggetti che noleggiano l’impianto, di esercitare la pubblicità commerciale tramite striscioni e cartelloni da collocare in appositi spazi dell’impianto individuati dall’appaltatore nel rispetto della normativa sulla sicurezza e della pubblicità vigenti. La pubblicità non deve ledere l’immagine del Comune in ordine al tipo, alla collocazione ed al contenuto, fermo restando l'obbligo di acquisire tutte le autorizzazioni prescritte dalla Legge e dai Regolamenti vigenti in materia. L’appaltatore e le società utilizzatrici sono tenuti ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per ottenere le citate autorizzazioni.
Nel caso in cui cartelli, insegne e altri simboli pubblicitari possano ledere il decoro della struttura l’Amministrazione potrà chiederne la rimozione senza che si possa avanzare pretesa di danni in conseguenza della rimozione stessa.
ART. 7 - OBBLIGHI ED ONERI DELL’APPALTATORE
Norme generali
Spetta all’appaltatore:
a) munirsi delle licenze, autorizzazioni e di tutto ciò che è richiesto dalle normative vigenti per lo svolgimento del servizio di cui al presente affidamento;
b) nominare un proprio responsabile della gestione dell'impianto sportivo, anche coincidente con il proprio legale rappresentante, conferendo allo stesso ogni responsabilità civile e penale, al quale l’Amministrazione Comunale farà riferimento per le problematiche inerenti e/o conseguenti alla gestione;
c) assicurare un indirizzo mail, una reperibilità telefonica ed un fax al fine di garantire apposito ed idoneo servizio di informazione e prenotazione dell'impianto e delle relative aree;
d) comunicare il programma e gli orari delle attività alla ditta affidataria dell’appalto calore dell’impianto per conto del Comune, ai fini dell’erogazione dell’acqua calda e del riscaldamento, secondo le modalità concordate con la ditta stessa;
e) porre in atto tutte le azioni atte a garantire il massimo contenimento dei consumi idrici ed energetici.
f) permettere ed agevolare le visite periodiche che i tecnici ed i funzionari o loro delegati, del Comune di Cordenons riterranno di effettuare;
g) garantire il facile accesso ai veicoli del servizio di soccorso ed ai disabili;
h) controllare che il numero di spettatori non superi quello stabilito nel verbale di omologazione dell’impianto oppure quello fissato dalla Commissione di vigilanza sui Pubblici spettacoli per specifiche manifestazioni, nella consapevolezza che, qualora venisse meno questa precisa condizione, l’appaltatore si rende responsabile delle eventuali conseguenze amministrative e/o penali;
i) assicurare la completa efficienza delle uscite di sicurezza, operando affinchè nell’immediata vicinanza delle stesse, sia all’interno come all’esterno, non vi siano ostacoli o impedimenti all’ordinato transito degli utenti;
j) adottate tutti gli accorgimenti atti a far rispettare in locali chiusi (es. spogliatoi, ecc.) il divieto di fumare;
k) farsi carico delle spese per la fornitura di eventuale dotazione dei Dispositivi di Protezione Individuale ex D.Lgs. nr. 626/94 al personale operante;
l) garantire l’esatta collocazione e controllare l’efficienza dei dispositivi di sicurezza (idranti, mappe dei piani di evacuazione ecc. ) posizionati nei locali ai sensi ai sensi della legge n. 626/1994, e farsi carico degli oneri relativi alla manutenzione obbligatoria degli stessi che dovranno essere effettuati da soggetti abilitati;
m) provvedere ad acquistare a proprie spese o comunque ad assicurarsi la disponibilità delle attrezzature necessarie per l’espletamento del servizio (certificate conformi alle normative comunitarie). Tali attrezzature restano di proprietà dell’appaltatore;
n) adottare tutte le azioni e i comportamenti atti a garantire il pieno rispetto delle vigenti normative in materia di scarichi in fognatura, in acqua e nel suolo e di emissioni in atmosfera, al fine di prevenire fenomeni di inquinamento;
o) mantenere nei rapporti con l’utenza un atteggiamento di cortesia e disponibilità nonché assicurare la più ampia informazione sulle modalità di fruizione dell'impianto.
In particolare il gestore dovrà:
1) rendere perfettamente e compiutamente note all'utenza le condizioni normative, le forme e i modi di fruizione dell'impianto;
2) rendere perfettamente e compiutamente note tutte le condizioni tariffarie d'uso dell'impianto, e di eventuali servizi collaterali;
3) informare tempestivamente gli utenti circa ogni eventuale variazione alle modalità d'uso dell'impianto;
4) fornire chiare e complete informazioni per l'individuazione del responsabile della conduzione e gestione dell'impianto e nel caso che questo non sia presente un recapito di facile reperimento;
5) fornire precise ed inequivocabili indicazioni a chi, come e quando possono essere rivolti reclami, esposti, osservazioni attinenti la gestione dell'impianto.
In ogni caso l'utenza ha diritto di essere perfettamente informata circa le precise responsabilità che sono connesse alla fruizione dell'impianto.
L’appaltatore sarà completamente responsabile della verifica della conformità alle norme antinfortunistiche di tutte le attrezzature e i beni in dotazione all’impianto funzionali all’espletamento del servizio (con obbligo di non utilizzo nel caso in cui non risultassero conformi alla predetta normativa o dovessero diventarlo a seguito di normativa sopravvenuta) e del corretto uso degli stessi da parte del personale operante nella struttura conformemente alle norme antinfortunistiche. La responsabilità per danni dovuti ad incuria o negligenza sono a carico dell’appaltatore.
Custodia, ed uso impianto sportivo
L’appaltatore deve consentire l’utilizzo dei beni esclusivamente per l’uso cui sono destinati, vigilando sul rispetto di tale conforme uso secondo la diligenza del buon padre di famiglia.
Provvede con proprio personale ed a proprio rischio, a garantire l’apertura e chiusura del complesso sportivo, la custodia e vigilanza assicurando una presenza costante durante i periodi di attività (anche nel caso di utilizzo di terzi).
Nell’ambito di tale attività vigila anche sul corretto uso delle attrezzature e degli impianti da parte degli utenti, assumendosi, in caso di accertata carenza di custodia, ogni responsabilità per tutti i danneggiamenti provocati dagli utenti o dagli spettatori.
L’appaltatore dovrà costantemente verificare l'assenza di danni alle strutture ed alle attrezzature e dovrà verificare lo spegnimento di tutte le luci prima della chiusura.
Gestione del calendario d’uso dell’impianto
L’appaltatore dovrà gestire il calendario d’uso dando priorità all’attività agonistica stagionale delle associazioni sportive comunali affiliate alla FGCI ed in secondo ordine, compatibilmente con l’incolumità della struttura e del terreno di gioco, all’attività delle società calcistiche amatoriali locali, tenuto conto, in entrambi i casi, del dato storico di utilizzo consolidatosi negli anni. Fatto salvo quanto sopra, l’impianto può essere concesso in uso anche a fruitori saltuari. Al riguardo l’appaltatore dovrà:
1. comunicare entro il 30 settembre di ogni anno, via mail all’indirizzo: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx, o via fax al n. 0434/586918 il programma di utilizzo stagionale dell’impianto;
2. comunicare tempestivamente secondo le modalità di cui al punto 1. lettera d) del presente articolo le eventuali variazioni a tale programma e le richieste di utilizzo saltuarie;
3. informare l’utente sui costi e sulle modalità di richiesta di utilizzo della struttura;
4. esporre, presso l’impianto, le tariffe di utilizzo stabilite dall’Amministrazione comunale di cui all’allegato A al presente capitolato ed incassare i relativi introiti solo previa emissione di regolari documenti fiscali;
5. pagare, in relazione alla gestione del calendario dell’utilizzo dell’impianto, un canone annuo forfetario di € 400,00+IVA su emissione di regolare fattura da parte dell’Amministrazione comunale. Il suddetto canone potrà variare in ragione della variazione percentuale dei prezzi di cui all’art. 5 del presente capitolato.
Manutenzione ordinaria
Oltre alla custodia l’appaltatore s'impegna ad effettuare l’esecuzione delle operazioni per il funzionamento e la manutenzione ordinaria degli impianti, delle strutture ed arredi dei campi di calcio, dei locali spogliatoi, dei locali uffici, dei servizi igienici, dei locali accessori ed aree esterne di pertinenza, della tribuna, procedendo all’acquisto di tutti i materiali necessari per la loro conservazione nello stato di efficienza iniziale, fatta salva la normale usura.
La manutenzione ordinaria comprende tutti gli interventi di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici, oltre a quelli necessari per integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, nonché ogni elemento facente parte integrante dell'unità immobiliare o dell'intero complesso, comprese le aree di pertinenza con l’ordinaria manutenzione del verde consistente in sfalcio periodico (ed in ogni caso all’occorrenza) delle superfici erbose dell’impianto. E’ comunque a carico dell’appaltatore quant’altro necessario al mantenimento nel tempo della fruibilità dell’impianto, locali ed attrezzature, in condizioni normali ed efficienti al livello della consegna ed al fine di evitare che la mancata manutenzione ordinaria sfoci nella necessità di interventi straordinari.
Gli interventi comprendono a titolo esemplificativo:
1. la verifica avvio e spegnimento degli impianti di illuminazione al termine dell’utilizzo dell’impianto;
2. la manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici necessaria in genere al mantenimento in efficienza e sicurezza degli stessi, comprese le verifiche periodiche di messa a terra, lo stato dei quadri elettrici ecc (da eseguirsi a cura di tecnico abilitato) prescritte dalle norme di legge. Sono escluse le manutenzioni relative all’impianto di riscaldamento che sono a carico alla ditta aggiudicataria dello specifico appalto comunale;
3. la sostituzione/cambio delle lampade e lampadine esaurite di qualsiasi tipo, prese ed interruttori;
4. la sostituzione dei vetri di qualsiasi tipo e posti a qualsiasi altezza;
5. la manutenzione dei serramenti, delle maniglie e serrature delle porte, comunque della ferramenta;
6. la verniciatura conservativa di infissi e serramenti, di paletti, recinzioni, ringhiere, cancelli, ecc...;
7. le tinteggiature e verniciature interne, comprese le parti comuni ed i piccoli interventi di tinteggiatura esterna;
8. la riparazione di recinzioni e/o fornitura di parti della rete di recinzione e di parti fisse e mobili dei campi da gioco (quali porte, reti, bandierine, tabelloni, retine);
9. la manutenzione e pulizia di gabinetti, docce, lavatoi ed altri apparecchi sanitari, sostituzione sanitari danneggiati, cassette di scarico, riparazione ed eventuale sostituzione rubinetteria, guarnizioni, riparazione tubazioni, manicotti, flessibili ecc…. anche a fronte di danni causati dall’utenza verso cui potrà rivalersi.
10. la disotturazione degli scarichi e gli espurghi periodici, la manutenzione e pulizia dei pozzetti, pluviali e grondaie con eventuali sostituzioni;
11. il ripristino di tratti di battiscopa o piastrelle con eventuali sostituzioni;
12. la spalatura della neve e lo spargimento di sale relativamente alle aree di accesso all’impianto ed a quelle adiacenti ai fabbricati (spogliatoi ecc……).
13. la costante manutenzione degli estintori, maniglioni e lampade emergenza;
14. la costante sostituzione dei presidi sanitari esauriti o scaduti della cassetta di pronto soccorso;
Negli interventi di cui sopra devono intendersi compresi anche eventuali interventi richiedenti l'impiego di macchine operatrici.
Manutenzione dei campi di calcio e delle aree verdi adiacenti:
Spetta altresì all’appaltatore:
- l’allestimento iniziale stagionale dei campi e il ripristino del terreno di gioco e quello alla fine dei campionati con tutti gli interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria) necessari a mantenere la praticabilità del terreno di gioco (l’aratura, la semina, il taglio dell’erba, interventi di rigenerazione del terreno di gioco quali livellatura e rilivellatura con sabbia, il diserbo selettivo, la concimatura e carotatura ecc...).
- il ripristino ordinario della superficie dei campi da gioco (compresa la spianatura, fornitura di terra per la formazione del manto e sottomanto, rullatura e livellamento con rete) e relativa manutenzione ordinaria durante il periodo di utilizzo;
- il taglio periodico settimanale dell'erba del campo di gioco e del campetto di allenamento ed ulteriore in caso di necessità per mantenere il manto erboso ad altezza costante compreso onere smaltimento ed attrezzature;
- il taglio periodico dell’erba delle aree verdi di pertinenza dell’impianto, compreso il parcheggio esterno;
- il riporto di sabbia e torba;
- la segnatura campi durante il periodo di attività con adeguato materiale (vernice ecologica);
- la concimatura e la semina dei campi di gioco;
- l’irrigazione;
- la riparazione di parti della rete di recinzione e la sostituzione delle paline;
- la spalatura della neve e ripristino delle aree di gioco in caso di avversità metereologiche;
- la pulizia periodica della rete smaltimento acque piovane campi di gioco il tutto compreso mano d'opera, attrezzature e acquisto dei materiali occorrenti.
- la pulizia e le potature di piante, siepi ed il taglio periodico delle aree verdi adiacenti di pertinenza dell'impianto sportivo.
- la sostituzione e l’acquisto di reti e bandierine di delimitazione del campo;
Pulizie
L’appaltatore dovrà provvedere alla pulizia, sanificazione, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di tutti i vani ed impianti accessori dei beni oggetto di concessione, nessuno escluso, secondo un accurato programma In particolare nei servizi igienici e nelle docce dovrà essere eseguita la pulizia e la sanificazione giornaliera ed in ogni caso all’occorrenza.
Dovrà inoltre provvedere alla pulizia delle tribune e di tutte le pertinenze dell’impianto.
Sono a suo carico tutti gli oneri relativi a materiali ed attrezzature tecniche occorrenti per il servizio di pulizia, quali detergenti, deodoranti, disinfettanti ed attrezzi quali scope, stracci, moci, scale, ecc. nonché i sacchi per riporre i rifiuti restando inteso che tutti i materiali, attrezzi ed attrezzature dovranno essere pienamente conformi a tutte le prescrizioni di legge vigenti in materia con particolare riferimento alla prevenzione infortuni, igiene del lavoro e tutela ambientale e custoditi in adeguati locali fuori dalla portata degli utenti e più in generale di terzi non addetti alla gestione.
Il gestore dovrà effettuare i lavori di pulizia in relazione all’utilizzo da parte di associazioni e/o terzi in modo da non intralciare l’attività sportiva.
L’appaltatore è responsabile del corretto smaltimento di tutti i rifiuti risultanti dall’attività di gestione che dovrà avvenire nel rispetto delle normative di legge e regolamentari vigenti.
Nel caso in cui si rendano necessari interventi di manutenzione straordinaria dell’impianto, di tutte le sue parti e delle aree di pertinenza, il gestore ha il dovere di segnalarlo con tempestività all’Amministrazione Comunale. Il gestore dovrà confermare la segnalazione per iscritto entro 48 (quarantotto) ore.
E' fatta salva la possibilità dell’affidamento diretto all’appaltatore di talune specifiche manutenzioni straordinarie qualora ciò sia giudicato tecnicamente possibile ed economicamente conveniente oppure in caso di situazioni di pericolo per le persone o per gli impianti che richiedano interventi urgenti per ripristinare la sicurezza e la loro funzionalità.
In ogni caso gli interventi devono essere eseguiti tramite il ricorso a ditta specializzata o personale di documentata professionalità, previo contestuale avviso al Comune a mezzo telefax, contenente la descrizione dell’inconveniente, le modalità di intervento, i tempi di esecuzione, la segnalazione della ditta incaricata e la spesa presunta dell’intervento.
ART. 8 - ONERI A CARICO DEL COMUNE
Sono a carico del Comune appaltante:
a) L’erogazione del corrispettivo definito in seguito alle procedure di selezione per la scelta dell’appaltatore da corrispondersi secondo la cadenza concordata con l’appaltatore (che però non potrà essere inferiore ai due mesi per importi sempre proporzionati al valore del prezzo del contratto) dopo l’attestazione di regolare esecuzione effettuata dal direttore dell’esecuzione (che
per il presente appalto coincide con il responsabile del procedimento) e la presentazione di regolari fatture ai fini contabili e fiscali, con le modalità indicate nell’art. 4 del presente capitolato;
b) La manutenzione straordinaria dell’impianto (salvo quanto specificato all’art. 7 del presente capitolato per il campo da gioco), di tutte le sue parti e delle aree di pertinenza e quelle ordinarie non comprese tra gli oneri a carico dell’appaltatore, fatto salvo il diritto di rivalersi per fatti dovuti ad incuria o uso non corretto da parte del personale dell’appaltatore. E' fatta salva la possibilità dell’affidamento diretto all’appaltatore di talune specifiche manutenzioni straordinarie qualora ciò sia giudicato tecnicamente possibile ed economicamente conveniente oppure in caso di situazioni di pericolo per le persone o per gli impianti che richiedano interventi urgenti per ripristinare la sicurezza e la funzionalità degli impianti.
L'autorizzazione é data dai competenti uffici dell'Amministrazione Comunale sulla base del preventivo di spesa redatto dall’appaltatore.
c) Tutte le spese per la fornitura di acqua, combustibile ed energia elettrica necessarie al funzionamento dell'impianto, per l’importo massimo stabilito nel bilancio annuale del Comune sulla base della spesa storica. In caso di esubero il Comune avvierà specifica istruttoria per verificare se lo stesso è causato da inadempienze dell’appaltatore. In caso affermativo il relativo importo sarà detratto dal corrispettivo o fatturato direttamente all’appaltatore fatta salva la facoltà del Comune di applicare ulteriori penali di cui all’art. 18 del presente capitolato.
d) Il controllo sul servizio e sulla corretta conduzione dell’impianto a mezzo di propri incaricati che dovranno avere libero accesso in qualsiasi momento. Alle osservazioni poste l’appaltatore dovrà fornire adeguate e tempestive delucidazioni.
e) Gli adeguamenti delle strutture a normative obbligatorie inerenti la sicurezza degli immobili e degli impianti per situazioni sopravvenienti, competono al Comune a titolo di manutenzione straordinaria. L’Amministrazione ha comunque piena facoltà di valutare e decidere insindacabilmente in merito agli interventi da effettuare. L'esecuzione a carico dell'Amministrazione Comunale di tali interventi di manutenzione straordinaria sarà posta a carico dell’appaltatore nel caso in cui la necessità di detti interventi sia derivata da inottemperanza da parte dell’appaltatore alle operazioni di ordinaria manutenzione o di incuria, disattenzione, incompetenza, da parte dello stesso o di terzi fornitori.
ART. 9 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L’esecuzione del contratto è diretta dal responsabile del procedimento, che ha il compito di monitorarne il regolare andamento.
L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, l’Amministrazione ne chieda l’esecuzione anticipata.
Il responsabile del procedimento può in particolare autorizzare l’esecuzione anticipata della prestazione dopo che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace:
a) quando si determinino condizioni per le quali, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, i servizi debbano essere immediatamente consegnati;
b) in casi di comprovata urgenza.
Il Responsabile del Procedimento autorizza l’esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l’esecuzione anticipata, ai sensi delle lettere a) e b) del presente capoverso.
In ogni caso l’esecuzione anticipata potrà avere luogo solo dopo che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e previa costituzione del deposito cauzionale definitivo previsto dal successivo art. 13 del presente capitolato.
In caso di esecuzione anticipata l’appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine dell’Amministrazione.
L’appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall’Amministrazione per l’avvio dell’esecuzione del contratto, qualora non adempia, la stazione appaltante ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Divieto di modifiche introdotte dall’appaltatore:
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’appaltatore, se non è disposta dal responsabile del procedimento. Le modifiche non previamente autorizzate non danno
titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del responsabile del procedimento. Pertanto eventuali miglioramenti o addizioni apportati dall’appaltatore all’immobile ed alle sue strutture dovranno essere preventivamente approvati dall’Amministrazione Comunale con idonea deliberazione di Giunta Municipale e rimarranno ad esclusivo beneficio del Comune senza costituire per l’appaltatore diritto a compensi o rimborsi. Il valore dei miglioramenti non potrà compensare eventuali deterioramenti.
Tutte le migliorie apportate all’impianto diverranno automaticamente di proprietà dell’Amministrazione Comunale allo scadere della gestione, senza obbligo alcuno di rimborso delle spese sostenute.
Varianti introdotte dalla stazione appaltante:
La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.
d) nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, entro i limiti e condizioni stabilite dall’art. 311 del d.P.R. 207/2010.
Inoltre, l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l’esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.
Sospensione dell’esecuzione del contratto.
Il responsabile del procedimento ordina la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.
Per quanto compatibili con il presente appalto si applicano le disposizioni dell’art. 308 del D.P.R. 207/2010.
ART. 10 - INAGIBILITÀ DELL’IMPIANTO CONSEGUENTE A LAVORI
In qualunque momento il Comune di Cordenons potrà apportare all’impianto tutte le modifiche, ampliamenti, migliorie che riterrà opportune o che si rendessero necessarie.
Qualora per l’esecuzione di tali opere e per qualunque altro motivo ascrivibile al Comune, l’impianto dovesse essere reso e rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso potranno essere richiesti dall’appaltatore al Comune per le conseguenze che avesse a risentire.
Per il tempo necessario allo svolgimento dei lavori l’attività potrà essere parzialmente o totalmente sospesa; l’Amministrazione Comunale potrà trovare soluzioni alternative per gli utilizzatori dell'impianto.
In caso di lavori straordinari realizzati dal Comune per la ristrutturazione dell'impianto e per la costruzione di nuovi impianti, l’appaltatore non potrà chiedere al Comune indennizzo alcuno, anche nel caso in cui l’attività sportiva venisse penalizzata per la ridotta funzionalità dei campi e/o dei servizi. In tal caso il periodo di sospensione potrà comportare l'eventuale estensione temporale dell’appalto ai sensi dell’art. 308 del D.P.R. 207/2010 sopra richiamato.
ART. 11 – RISORSE UMANE IMPIEGATE NELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO
L’appaltatore per assicurare lo svolgimento del servizio potrà avvalersi di personale dipendente e/o di collaboratori ad altro titolo correlati ad esso, nonché, se necessario, di operatori liberi professionisti.
In relazione alle risorse umane impegnate nell’attività oggetto del presente appalto, l’appaltatore è tenuto al rigoroso rispetto della disciplina di legge per quanto attiene a rapporto di lavoro, sicurezza e contribuzione assistenziale e previdenziale.
L'Amministrazione Comunale resterà estranea a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale utilizzato e l’appaltatore, così come non si potrà porre a carico del Comune la prosecuzione di rapporti di lavoro o di incarico con detto personale al termine o all'eventuale sospensione dell'affidamento oggetto del presente appalto.
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell’appaltatore, il quale ne è il solo responsabile.
Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell’appalto, l’Amministrazione può richiedere all’appaltatore ogni documento utile, fatti, comunque, salvi gli accertamenti condotti in base all’art.17 del presente capitolato.
L’appaltatore dovrà fornire al Comune di Cordenons i nominativi del personale utilizzato unitamente ai recapiti telefonici del custode e del referente organizzativo che deve essere individuato e comunicato entro 15 giorni dalla data di decorrenza dell'affidamento.
L’appaltatore assume l'obbligo di fornire il personale di un apposito documento di identificazione munito di fotografia.
L’appaltatore si impegna a richiamare e, se del caso, a sostituire il personale incaricato che non osservasse una condotta irreprensibile.
L’appaltatore s’impegna inoltre a garantire al proprio personale la massima informazione circa le modalità di svolgimento del servizio e le norme contenute nel presente capitolato, sollevando pertanto l’Amministrazione da oneri di istruzione del personale incaricato.
Il personale adibito a rapporti con l’utenza è obbligato a mantenere un atteggiamento di cortesia e disponibilità, un aspetto decoroso e dovrà essere in grado di fornire tutte le informazioni necessarie per il corretto utilizzo della struttura e parlare fluentemente la lingua italiana.
ART. 12 – SICUREZZA
L’appaltatore è responsabile del rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza applicabile all’attività oggetto del presente affidamento sia nei confronti dei lavoratori che di qualsiasi terzo; a tal fine dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone. E’ fatto obbligo all’appaltatore, al fine di garantire la sicurezza, l’igiene del lavoro e la prevenzione sui luoghi di lavoro, di osservare e far osservare ai propri addetti tutte le norme di legge fornendo le informazioni utili per evitare rischi di qualsiasi natura.
L’appaltatore dovrà effettuare la valutazione dei rischi specifici per i luoghi di lavoro relativi alla gestione del presente appalto, redigere il relativo Documento di valutazione dei rischi, impostando idoneo sistema di gestione e controllo della rispondenza a norma di strutture, attività, comportamenti; provvedere alla formazione, informazione, addestramento di tutti gli addetti e delle figure specifiche della sicurezza (tra le altre, RSPP, RLS, addetti al primo soccorso ed all'emergenza ecc.).
Al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, si riporta un elenco esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti a carico del gestore:
1. adottare tutte le misure previste dalla vigente legislazione in materia di sicurezza sui posti di lavoro e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine il personale dovrà essere opportunamente informato e formato ai sensi del suddetto decreto ed in particolare dovrà aver frequentato un corso di pronto soccorso di base ed un corso di addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze;
2. ha l’obbligo di individuare e valutare i fattori che costituiscono una potenziale fonte di pericolo per la sicurezza e la salute dei propri dipendenti;
3. è incaricato del mantenimento delle condizioni di sicurezza dell’impianto sportivo quale responsabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del decreto del Ministero dell’Interno 18.03.1996. A tal fine l’appaltatore può avvalersi di una persona appositamente incaricata o di un suo sostituto che abbia le competenze necessarie a svolgere tale incarico e sia sempre presente durante l’intero svolgimento dell’attività. Il nominativo va comunicato alla Stazione Appaltante;
4. dovrà attuare gli obblighi connessi con l’esercizio dell’attività indicati all’art. 6 del D.P.R. 01.08.2011 n. 151, nonché i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro previsti dal D. lgs n. 81/2008 e D.M. 10.03.1998;
5. dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appropriati e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle mansioni svolte;
6. deve comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art. 4, comma 4, del D.Lgs 81/08 sopra richiamato;
L’appaltatore deve eseguire le prestazioni nel rispetto delle misure a tutela della sicurezza sul lavoro specificate nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), elaborato dalla Stazione Appaltante ed allegato al presente capitolato (allegato B).
In relazione all’attuazione delle misure di sicurezza previste dal DUVRI la stazione appaltante corrisponde i costi della sicurezza indicati (€ 265,00+IVA, non assoggettati a ribasso).
Nel caso in cui l’appaltatore rilevi problematiche di qualsiasi genere che possano presumibilmente provocare danno o pericolo alla pubblica incolumità è obbligato ad adottare immediatamente i provvedimenti urgenti di sua competenza per l’eliminazione del possibile pericolo (apprestamenti attrezzature, transennature, recinzioni, ponteggi, barriere, segnalazioni, interdizione all’uso totale o parziale.)
ART. 13 – RESPONSABILITÀ E GARANZIE
A) RESPONSABILITA’
La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata dall’appaltatore in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore delle attività stesse a tutti gli effetti di legge.
L’appaltatore durante il periodo di validità dell’affidamento è l'unico ed il solo responsabile della gestione e del funzionamento dell'impianto compresi gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o agli immobili, impianti, arredi, servizi e attrezzature, opere materiali che risultassero causati dal personale dipendente o dai fruitori dell'impianto, verificatisi durante lo svolgimento delle attività non solo proprie ma anche di terzi utilizzatori non adeguatamente assicurati.
L’appaltatore esonera e solleva quindi espressamente il Comune da ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi genere e natura, che possano derivare da chicchessia alle persone e alle cose in seguito all’uso dei locali, delle attrezzature, degli arredi e degli impianti concessi e per eventuali danni diretti e/o indiretti per fatto, omissione e/o colpa di utenti delle strutture e/o di terzi in genere e/o per eventuali vizi dell’immobile, anche se sopravvenuti e comunque non occulti, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente relativamente alle responsabilità proprie dell’Ente proprietario.
L’appaltatore risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, anche se di proprietà dell’Amministrazione, nell’espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.
L’Amministrazione non intende costituirsi in alcun modo depositaria di cose mobili, oggetti, attrezzature, di proprietà del gestore o di proprietà dei terzi fruitori detenuti nell’impianto, rimanendo tale custodia e la conservazione a totale carico, rischio e pericolo dell’appaltatore,
senza responsabilità dell’Amministrazione Comunale, né per mancanze, sottrazioni o danni derivanti.
L’appaltatore è altresì direttamente responsabile di qualsiasi onere fiscale e contributivo derivante dallo svolgimento delle proprie attività e dalle attività connesse alla gestione dell'impianto, sollevando completamente il Comune di Cordenons da ogni responsabilità.
B) ASSICURAZIONI
E’ obbligo dell’appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa con primaria società a copertura di responsabilità civili (RCT/RCO) per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, o altri addetti, dai frequentatori dell'impianto sportivo, dai non dipendenti che partecipano alle attività ed in ogni caso verso terzi, con massimali non inferiori ad Euro 3.000.000,00, per sinistro, per persona e per danni a cose e con validità non inferiore alla durata dell’appalto. Il Comune è considerato “terzi” a tutti gli effetti;
In alternativa alla stipulazione della polizza di cui al precedente comma, il prestatore di servizi potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, deve produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell’Amministrazione, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, nonché limiti del massimale annuo per danni.
Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all’Amministrazione, entro dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione d’aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest’ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio;
In caso di danni all’impianto, ai campi di gioco, ai locali ed alle attrezzature dovuti a negligenza o colpa dell’appaltatore, il Comune si riserva di addebitare allo stesso gli oneri per la rifusione delle spese eventualmente sostenute per la rimessa in pristino delle cose danneggiate, fatta salva comunque ogni azione legale di rivalsa nel confronto dell’appaltatore;
Qualora l’appaltatore non dovesse provvedere alla riparazione ovvero al risarcimento del danno, nei termini fissati nelle lettere di notifica, l’Amministrazione comunale rimane autorizzata a provvedere direttamente, rivalendosi sull’importo di prima scadenza, a danno dell’appaltatore.
E’ a carico dell’appaltatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l’esecuzione del presente contratto.
C) CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali e per il risarcimento di eventuali danni, l’applicazione di penali ed il rimborso delle spese che il Comune dovesse sostenere durante l’applicazione del presente appalto (fatta salva la risarcibilità del maggior danno), l’aggiudicatario deve costituire, entro il termine che sarà fissato dall’ufficio competente in fase di stipula del contratto, una cauzione definitiva di importo pari al 10% del valore di aggiudicazione (IVA esclusa) tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria. Detta fideiussione (o polizza assicurativa) potrà essere prestata solo da:
a). Istituti di credito o da banche autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993;
b). Imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione;
c). Intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
La cauzione definitiva, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma
2, del codice civile, nonché la sua operatività entro 15 (quindici) giorni lavorativi consecutivi, a semplice richiesta scritta del Comune.
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
Nel caso di imprese in possesso di certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismo accreditato ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la cauzione è ridotta del 50%.
La cauzione dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte del Comune, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione o controversia sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
La cauzione dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte del Comune, nel caso in cui il Comune abbia dovuto avvalersene.
La cauzione definitiva sarà svincolata secondo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 113 del D.Lgs.163/2006.
La mancata costituzione della cauzione determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione delle cauzione provvisoria da parte del Comune, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La cauzione copre gli oneri per il mancato i inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo dalla data di emissione dell’attestazione di regolare esecuzione.
ART. 14 - SUB-APPALTO.
In ragione della particolarità delle prestazioni oggetto dell’appalto è vietato il subappalto, secondo la facoltà concessa dall’art. 27, comma 3 del d.lgs. n. 163/2006.
ART. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO
È vietata all’appaltatore la cessione anche parziale del contratto relativo al presente appalto, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese, per i quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 163/2006.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di cedere il contratto ad enti selezionati o costituiti appositamente per l’affidamento di funzioni/servizi pubblici, alla gestione delle/dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto
ART. 16 - RISERVA DI DISPONIBILITA' DELL'IMPIANTO
Il Comune si riserva la disponibilità totale o parziale dell’impianto per lo svolgimento di manifestazioni sportive e ricreative organizzate direttamente o con il suo patrocinio, nonchè per le attività organizzate da Enti istituzionalmente operanti nel settore socio-educativo per un periodo non eccedente i quindici giorni nel corso dell’anno. La responsabilità della gestione dell’appalto rimane comunque a carico dell’appaltatore.
La data dell'utilizzo sarà comunicata all’appaltatore con preavviso scritto non inferiore a giorni dieci.
Entro giorni cinque dalla richiesta del Comune l’appaltatore dovrà comunicare per iscritto l'eventuale indisponibilità per impegni già assunti e concordare e disporre per un periodo immediatamente prossimo.
In occasione dell'utilizzazione degli impianti da parte del Comune, l’appaltatore dovrà garantire la piena funzionalità della struttura assumendo a proprio carico tutti gli oneri connessi all'utilizzo (personale, pulizie, ecc).
L’appaltatore si impegna altresì a realizzare sotto l'egida comunale manifestazioni sia a carattere sportivo che a carattere ricreativo, il tutto a fine dell'ottimale sfruttamento degli impianti secondo finalità sociali.
ART. 17 - VERIFICHE E CONTROLLI
Il Responsabile del Procedimento procede alla verifica di conformità del servizio al fine di certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.
Le attività di verifica di conformità dei servizi sono svolte in presenza di rappresentanti dell’appaltatore.
L’appaltatore deve garantire la reperibilità di un addetto anche in orario serale e nelle giornate festive e, in caso di urgenza, l’apertura dei locali entro 30 minuti dalla richiesta verbale proveniente dagli Uffici Comunali.
L’appaltatore è tenuto a fornire al direttore dell’esecuzione (che nel presente appalto coincide con il Responsabile del Procedimento) la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo altresì che il personale comunque preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al servizio o ai prodotti impiegati.
Il Responsabile del Procedimento può effettuare anche verifiche sulla soddisfazione degli utenti dell’impianto.
Il responsabile del procedimento, nell’ambito di durata del contratto relativo al presente appalto, verifica il mantenimento, da parte dell’appaltatore, dei requisiti generali, sia con riguardo a quelli inerenti la capacità a contrattare, sia con particolare riferimento agli obblighi di legge per lo stesso in ordine al personale, sul piano fiscale e contributivo - previdenziale.
ART. 18 – PENALITÀ
In caso di mancata sottoscrizione del contratto per inadempienze imputabili al comportamento dell’affidatario è prevista una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla formale convocazione per la sottoscrizione.
In relazione all’esecuzione del presente contratto/appalto, con riferimento agli obblighi specifici e generali in esso determinati per l’appaltatore, qualora lo stesso non li adempia in tutto o in parte e per gli stessi sia rilevata l’effettiva inadempienza, l’Amministrazione applica specifiche penali, mediante addebito di una somma determinata nella misura pari al doppio del danno conseguente all’irregolarità/inadempienza relativa a quanto contrattualmente previsto, valutata dall’Amministrazione stessa di volta in volta e comunque definita per un valore relativo non superiore al 10% del valore complessivo del contratto.
Le irregolarità ed inadempienze accertate andranno previamente contestate al gestore a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. All’appaltatore verrà concesso un tempo non inferiore ai 15 (quindici) giorni dal ricevimento della nota di addebito per la presentazione di eventuali giustificazioni. Ove non pervengano giustificazioni o le giustificazioni pervenute non siano ritenute idonee, la penale applicata sarà immediatamente escussa dalla cauzione presentata che dovrà essere, a pena di risoluzione del contratto, reintegrata nei dieci giorni successivi fino alla concorrenza stabilita.
Sono in ogni caso fatte salve le possibilità, per l’Amministrazione, di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, all’appaltatore per maggiori danni dallo stesso causati mediante inadempimenti, nonché di risolvere il contratto per accertata gravità degli inadempimenti, come previsto dal successivo articolo 20 del presente capitolato.
Qualora l’appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell’appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l’Amministrazione può commissionare ad altro qualificato soggetto, individuato con specifico provvedimento, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.
Per il risarcimento dei danni, l’Amministrazione può rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell’appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, anche in tal caso, essere immediatamente reintegrato.
ART. 19 – VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE INCIDENTI SUL CONTRATTO
Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all’appaltatore non hanno singolarmente effetto nei confronti dell’Amministrazione fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall’articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.Lgs. n. 163/2006 e dal bando di gara.
Nei sessanta (60) giorni successivi l’Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all’articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta (60) giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti dell’Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi da 1 a 3 si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della L. 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all’articolo 6 della L. 23 luglio 1991, n. 223.
Il fallimento dell’appaltatore comporta, ai sensi dell’art. 81, comma 2, del X.X. 00 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento in forza di legge del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione.
Qualora l’appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa previa verifica del possesso dei requisiti di idoneità generali previsti dal D.Lgs. n. 163/2006 e dal bando di gara ovvero recedere dal contratto.
Qualora l’appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione può ritenere risolto il contratto nei seguenti casi:
a) qualora l’inadempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell’importo contrattuale.
b) per reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione di una penale di cui all’art. 18 del presente Capitolato e che si verifichino più di n. 3 volte per la medesima ipotesi di inadempimento;
c) inosservanza, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti del personale impegnato nell’appalto;
d) l’inosservanza, in fase di avvio dell’esecuzione del contratto delle istruzioni e delle direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto;
e) Mancato rispetto dei livelli retributivi minimi previsti dal CCNL. Costituiscono cause determinanti per la risoluzione del contratto anche:
a) il venir meno dei requisiti generali richiesti dal bando per l’ammissione alla gara;
b) la cessione del contratto e qualsiasi forma di subappalto totale del servizio,
c) la cessione in tutto o in parte dei crediti derivanti dall’avvenuta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto, senza espressa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale. Non sono considerate cessioni, ai fini del presente appalto, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con l’Amministrazione. Nel caso di trasformazioni d’impresa, fusioni o scissioni societarie, il subentro nel contratto deve essere prioritariamente autorizzato dall’Amministrazione che può esprimersi a sua discrezione: in caso di mancata autorizzazione, il contraente resta obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni;
d) il fallimento dell’appaltatore e le altre vicende soggettive di cui al precedente art. 19 del presente capitolato;
e) quando l’appaltatore si renda colpevole di frode, in caso di messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività dell’appaltatore;
f) l’applicazione e l’incasso di tariffe per l’uso dell’impianto da parte di terzi difformi da quelle indicate nell’allegato A al presente capitolato;
g) la mancata reintegrazione della cauzione;
h) l’esecuzione nell’impianto di opere senza autorizzazione dell’Amministrazione o eseguite in modo difforme da quelle autorizzate;
i) la violazione del divieto di utilizzare anche parzialmente e temporaneamente le strutture e gli impianti per usi e finalità diverse da quelle di cui al presente capitolato;
j) l’uso degli impianti per scopi impropri e/o illeciti;
k) la verificata e perdurante inadeguatezza degli operatori impegnati relativamente alle mansioni previste dalla qualifica professionale di appartenenza;
Quando l’Amministrazione accerta il verificarsi delle suddette cause di risoluzione, formula la contestazione degli addebiti all’appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle contro deduzioni.
Acquisite e valutate negativamente le predette contro deduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, l’Amministrazione dispone la risoluzione del contratto fatti salvi i propri diritti di risarcimento per eventuali danni subiti, con tutte le conseguenze di legge e di contratto che detta risoluzione comporta, ivi compresa la possibilità di affidare ad altri gli interventi in sostituzione del gestore. In tal caso l’incarico sarà affidato ad altra Xxxxx e l’appaltatore inadempiente si impegna a concordare le modalità organizzative di subentro del nuovo affidatario. In caso di risoluzione si applica, per la consegna al Comune della struttura e dei beni mobili strumentali, quanto previsto per la scadenza dell’affidamento.
In ogni caso, qualora non possa essere assicurato il subentro di altro soggetto per l’espletamento del medesimo servizio, l’appaltatore è obbligato a garantire la continuità dello stesso secondo le condizioni previste fino alla scadenza naturale dell’appalto.
Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell’Amministrazione, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle prestazioni oggetto del contratto nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del
Procedimento valuta, in relazione allo stato del servizio e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità del contratto, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto stesso.
Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
In tutte le ipotesi di risoluzione l’Amministrazione provvederà a incamerare l’intero importo della cauzione, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.
ART. 21 – RECESSO UNILATERALE DELL’AMMINISTRAZIONE – RECESSO DELL’APPALTATORE.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse.
Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma .
Qualora l’Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all’appaltatore un’indennità corrispondente a quanto segue:
1) prestazioni già eseguite dall’appaltatore al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall’Amministrazione;
2) spese sostenute dall’appaltatore;
3) un decimo dell’importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite.
Decorso un periodo di sei (6) mesi è facoltà dell’appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.
ART. 22 – FORMA E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto relativo al presente appalto verrà stipulato presso la sede del Comune di Cordenons in forma pubblica amministrativa, a rogazione del Segretario Generale, entro i termini fissati dall’Amministrazione Comunale previa presentazione, su richiesta, della documentazione a tal fine necessaria risultata non acquisibile d’ufficio ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.
1. Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto relativo al presente appalto sono a carico dell’appaltatore/aggiudicatario, con riferimento particolare:
a) all’assolvimento dell’imposta di bollo;
b) all’assolvimento dell’imposta di registro, per quanto stabilito dal successivo comma;
c) alla riproduzione del contratto e dei suoi allegati.
Il contratto relativo al presente appalto è soggetto a registrazione ad imposta fissa, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 10 e 11, nonché dalla Tariffa parte I, art. 11 del D.P.R. n. 131/1986.
Qualora l’aggiudicataria non si presenti per la stipulazione del contratto alla data stabilita, ovvero non produca la documentazione richiesta, l’Amministrazione Comunale avrà la facoltà di procedere all’affidamento dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria. In tal caso l’Amministrazione Comunale potrà richiedere il risarcimento per qualsiasi maggiore spesa o per i danni subiti.
ART. 23 – CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti durante il periodo di applicazione del presente Capitolato, dovranno essere risolte con spirito di reciproca comprensione.
Ove tali controversie non si fossero potute definire in via breve ed amichevole tra le parti contraenti, secondo lo spirito di cui al precedente comma, sarà competente il foro di Pordenone.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 c.p.c. il soggetto affidatario elegge il domicilio legale presso il Comune di Cordenons.
ART. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Nel rispetto del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali “l’appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione senza l’espressa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale.
L’appaltatore si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori dell’impianto sportivo nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 196/03.
In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali dei soggetti fruitori dell’impianto sportivo il concessionario adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.
E’ fatto assoluto divieto al gestore di diffondere i dati personali gestiti in relazione alle attività e di comunicarli ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatte salve le eccezioni di legge (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie in caso di incidenti o infortuni, ecc….).
Dal canto suo l’Amministrazione Comunale tratterà i dati forniti o di cui venga messa a conoscenza, in forma cartacea ed informatizzata, presso l’Area Segreteria- Affari Generali- URP, Servizio Sport, ai soli fini dell’espletamento della procedura di cui si tratta.
ART. 25 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Per quanto non specificato nel presente capitolato valgono tutte le disposizioni di legge statali e regionali, nonché le norme regolamentari e le disposizioni impartite dalla Pubblica Amministrazione, con particolare riguardo a:
1) norme in materia di pubblici servizi degli Enti Locali;
2) norme di contabilità generale dello Stato;
3) disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria e ambientale;
4) disposizioni vigenti di Pubblica Sicurezza in materia di funzionamento impianti sportivi.
Per quanto non regolamentato dal presente capitolato si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell’atto.
La presentazione dell’offerta da parte dei concorrenti equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza di tutte le norme vigenti in materia e di incondizionata loro accettazione, nonché alla completa accettazione del Capitolato e degli atti di gara.
Il presente capitolato si compone di n. 25 articoli + tre allegati (A Tariffe, B DUVRI, e C
planimetria).
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
………………………………..……………………………………………………………………..…… (FIRMA PER ACCETTAZIONE)
Il sottoscritto ………………………………………………………………, legale rappresentante del concorrente dichiara di aver letto e di accettare tutte le clausole sopra riportate nessuna esclusa e in particolare di aver letto e di accettare quelle comportanti clausole vessatorie, che devono ritenersi efficaci a norma dell’art. 1341 del Codice Civile.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
……………………………………………………….………………… (FIRMA PER ACCETTAZIONE)
Allegato A: Tariffario. (Approvato con D.G.C. n. 19 del 20.02.2012)
Tariffe Iva esclusa | |
Residenti | Euro |
Partite di Campionato e non | |
con ingresso a pagamento | |
Partita diurna | 55,50 |
Partita notturna* | 65,00 |
con ingresso gratuito | |
Partita diurna | 46,50 |
Partita notturna* | 55,50 |
Non residenti | |
Partite di Campionato e non | |
con ingresso a pagamento | |
Partita diurna | 82,00 |
Partita notturna* | 91,00 |
con ingresso gratuito | |
Partita diurna | 73,50 |
Partita notturna* | 82,00 |
Manifestazioni sportive | |
con ingresso a pagamento | |
Intera giornata | 157,50 |
Mezza giornata | 111,00 |
con ingresso gratuito | |
Intera giornata | 83,50 |
Mezza giornata | 69,50 |
Altre manifestazioni | |
con ingresso a pagamento Intera giornata Mezza giornata con ingresso gratuito Intera giornata Mezza giornata | 175,50 |
148,00 | |
120,00 | |
102,00 |
(* in caso di omologazione dell’impianto per partite notturne)
Quote agevolate (per le sole partite di campionato e coppa regione o provincia) per le società locali che disputano l’intera stagione. Tariffe Iva esclusa.
SETTORE ADULTI | |
fino ad un numero di 10 partite | Euro 440,00 a squadra |
per ogni partita in più | Euro 40,00 a squadra |
SETTORE GIOVANILE | |
fino ad un numero di 10 partite | Euro 400,00 a squadra |
per ogni partita in più | Euro 28,50 a squadra |
ALLEGATO “B”: DUVRI
AREA SEGRETERIA-AFFARI GENERALI-URP, SERVIZIO SPORT
GARA A PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO “ASSI” DI VIA BRAIDA D’XXXXXX, CIG: Z6203FCC97
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (D.U.V.R.I.)
1. PREMESSA
L’articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008 impone alle parti contrattuali dell’appalto un onere di reciproca informazione e coordinamento in merito alla valutazione dei rischi relativi alla sicurezza e delle correlate misure di prevenzione e protezione che prevede la predisposizione del DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI) che deve essere
consegnato all’appaltatore alla stipula del contratto.
L’Amministrazione pubblica che appalta un servizio si assume le responsabilità dirette nei confronti dei propri dipendenti e responsabilità solo indirette nei confronti dei dipendenti del terzo che svolge l’attività appaltata, il quale, a sua volta è direttamente responsabile verso il proprio personale.
In particolare il comma 3 di tale articolo recita: “Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento (…..…) elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ( )”.
Sempre l’articolo 26 al comma 5 richiede che nei contratti sia presente il costo della sicurezza: “Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione (…) devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto ( )”.
Nello svolgimento del servizio da appaltare, si individuano tuttavia delle attività che implicano un rischio di “interferenza”, che sono oggetto della stesura del presente documento, individuabili, all’interno della struttura dell’impianto sportivo di via via Braida D’Xxxxxx di proprietà dell’Amministrazione Comunale appaltante ove si svolge il servizio medesimo, tra:
il personale del committente e quello dell’appaltatore;
il personale di ditte diverse che operano nella stessa sede con contratti differenti;
gli utenti e/o eventuali esterni.
I compiti ed i contatti dei diversi soggetti sono indicati più avanti ai punti 3 e 4.
L'Impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, potrà presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro sulla base della propria esperienza.
2. IL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (D.U.V.R.I.)
Il presente “Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza”, contenente le principali informazioni che il fornitore aggiudicatario del servizio dovrà conoscere, riguarda solo i rischi derivanti dalle interferenze
che possono verificarsi nell’effettuazione della prestazione. Potrà essere integrato ed aggiornato prima della stipula del contratto.
Per i rischi derivanti dall’attività delle singole ditte operanti presso l’impianto sportivo di via Braida D’Xxxxxx resta immutato l’obbligo dei rispettivi datori di lavoro di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi.
Il presente documento si prefigge quindi di:
Evidenziare le interferenze che possono verificarsi nello svolgimento delle attività lavorative presso la sede dell’impianto sportivo di via Braida D’Xxxxxx;
Valutare i possibili rischi derivanti dalle interferenze;
Individuare le misure da adottare per eliminare o ridurre al minimo tali rischi;
Promuovere la cooperazione e il coordinamento tra l’Amministrazione e l’appaltatore per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro;
Favorire l’informazione reciproca in merito a tali misure.
Si deve considerare che l’attività di manutenzione straordinaria della struttura, attrezzature e impianti e dell’area di pertinenza a carico della committenza potrà comportare che eventuali interventi di ripristino e mantenimento dell’edificio e delle pertinenze vengano effettuati da personale del Comune o terzi da questo incaricati.
Tali interventi potrebbero generare rischi accessori per le attività ordinarie svolte nella struttura: in tal caso si procederà con una riunione di coordinamento ed aggiornamento del DUVRI.
Il Comune di Cordenons fornisce all’impresa appaltatrice dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
L’appaltatore è obbligata ad osservare e far osservare a tutto il personale alle dipendenze proprie, tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni relative alla tutela della salute e prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro.
Ogni intervento di manutenzione viene preventivamente concordato possibilmente in orari diversi da quelli di funzionamento dell’impianto; diversamente si valuteranno adeguate delimitazioni delle aree di intervento e/o altre misure/procedure di sicurezza.
Committente: Comune di Cordenons
Datore di Lavoro: geom. Xxxxxxx Xxxxxx, Responsabile dell’Area Servizi al Territorio
Referente del coordinamento per la sicurezza: geom. Xxxxxxx Xxxxxx, Responsabile dell’Area Servizi al Territorio
Responsabile dell’esecuzione del contratto: sig. Xxxxx Xxxxxx, Responsabile Area Segreteria- Affari generali- URP
Appaltatore del servizio: Datore di lavoro: Referente del coordinamento per la sicurezza
L’obiettivo della cooperazione e del coordinamento tra il committente e l’appaltatore è la salvaguardia della salute e della sicurezza delle persone presenti nel luogo di lavoro, siano esse indistintamente, lavoratori del committente o dell’appaltante. Per raggiungere tali finalità, necessita la predisposizione di misure atte a garantire che tutte le aziende appaltatrici (o i lavoratori autonomi) che operano presso l’impianto sportivo di via Braida D’Xxxxxx, rispettino comportamenti, prassi e procedure adottati e coerenti con i principi aziendali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nel rispetto assoluto delle specifiche normative e leggi vigenti.
Le ditte esterne, per quanto di competenza, devono sempre garantire le condizioni di sicurezza in ogni fase lavorativa connessa con l’appalto, nel pieno rispetto delle normative vigenti sia per quanto riguarda le
modalità operative, sia per quanto concerne le macchine e le attrezzature impiegate. Tali condizioni devono essere volte alla tutela sia dei propri lavoratori sia di altri soggetti che, a vario titolo e comunque motivatamente, possono trovarsi all’interno dell’area interessata dai lavori durante l’esecuzione degli stessi.
3. IDENTIFICAZIONE DELL’APPALTO
Il servizio si svolgerà dal 01.07.2012 al 30.06.2016.
Lo scopo del presente appalto è quello di assicurare, tramite una corretta ed agile gestione, il più ampio utilizzo dell’impianto per le finalità sportive e sociali.
Forma oggetto dell’appalto la gestione dell'impianto sportivo di via Braida D’Xxxxxx e relative pertinenze come individuato al successivo articolo.
La gestione dovrà assicurare il funzionamento del suddetto impianto alle condizioni stabilite nel presente capitolato.
L’appalto prevede a carico dell’aggiudicatario, denominato anche “appaltatore”, mediante la propria organizzazione, mezzi tecnici, attrezzi e personale, la gestione dell’impianto ed il diretto coordinamento di ogni operazione amministrativa, tecnica, economica necessaria a rendere il servizio efficace ed efficiente.
Sono a carico dell’appaltatore i seguenti servizi:
• Servizio di apertura, chiusura e custodia dell’impianto
• Servizio di pulizia;
• Servizi di manutenzione ordinaria;
• Il mantenimento e il rispetto delle condizioni di sicurezza relative all’impianto stesso;
• Gestione del calendario di occupazione della struttura.
Spetta inoltre al gestore curare gli adempimenti di cui al Decreto del Ministero dell’Interno dd. 18.03.96 (in particolare predisposizione del piano della sicurezza, del Piano di emergenza e del registro dei controlli, secondo quanto previsto per impianti con presenza di spettatori superiore a 100 o per impianti con capienza non superiore a 100 spettatori o privi di spettatori), attuazione di tutti gli obblighi prevenzionistici contenuti nella legge 5 marzo 1990, n. 46 “Norme per la sicurezza degli impianti” e D.P.R. 6 dicembre 1991 n. 417 “regolamento di attuazione della legge n. 46 del 5 marzo 1990, in materia di sicurezza degli impianti”.
La gestione dell’impianto dovrà essere effettuata nel rispetto delle normative vigenti, garantendo la continuità delle funzioni e dei servizi.
La struttura sportiva oggetto dell'appalto, comprende:
n. 1 campo per il gioco del calcio
locali spogliatoi con stanze docce e wc annessi;
locali wc per il pubblico,
impianti tecnologici connessi;
n. 1 campetto in erba per allenamenti;
area verde di sfogo, recintata, interna al complesso;
locale biglietteria;
aree di accesso (vedi planimetria).
N. 1 manufatto adibito a tribuna omologato per una capienza di n. 276 posti a sedere più 3 posti per disabili con utilizzo (attualmente) limitato alle ore diurne, con divieto di utilizzo in “notturna”.
4. SOGGETTI CHE OPERANO NELL’IMPIANTO DI VIA BRAIDA D’XXXXXX.
a) Personale del committente - svolge i seguenti compiti:
Personale amministrativo: Responsabile di Area ed istruttore del Servizio - Presenza occasionale
Personale operaio: sopralluoghi e manutenzioni straordinarie- Presenza occasionale;
b) Personale del gestore- svolge i seguenti compiti:
Servizio di custodia
Servizio di pulizia
Servizi di manutenzione ordinaria
Il mantenimento e il rispetto delle condizioni di sicurezza relative all’impianto stesso.
Gestione del calendario di occupazione della struttura.-
Gestione rapporti con l’utenza -
- Presenza giornaliera;
c) Personale della ditta appaltatrice gestione del servizio calore - svolge i seguenti compiti: manutenzione periodica impianto termico e produzione acqua calda - Presenza occasionale;
d) Personale ditte incaricate di servizi tecnici e manutenzioni straordinarie per interventi, a titolo esemplificativo, sugli impianti elettrici, idraulici, per lavori di disinfestazione, manutenzione e controllo attrezzature antincendio ecc….. Presenza occasionale;
e) Utenza, per svolgimento attività sportiva e spettatori eventi. – presenza come da calendario sportivo;
5. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DEL COMUNE
Comunicazione all’appaltatore circa eventuali rischi specifici presenti sul luogo di lavoro;
Comunicazione all’appaltatore in merito alla presenza di terzi preposti all’esecuzione di interventi saltuari od occasionali;
Predisposizione di ogni misura operativa atta a eliminare o a ridurre al minimo l’esecuzione di interventi saltuari in orari coincidenti con quelli del personale della ditta appaltatrice o con quelli di altra impresa.
6. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DELL’APPALTATORE
Consegna all’Amministrazione del documento di valutazione dei rischi della propria attività lavorativa e delle misure di prevenzione e protezione adottate (artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/2008);
Nomina di un referente del coordinamento per la sicurezza;
Adozione di procedure che assicurino che ogni lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza;
Comunicazione delle misure di emergenza adottate;
Messa a disposizione di ciascun addetto di idonei dispositivi di protezione individuale per lo svolgimento delle proprie mansioni;
Segnalazione di eventuali pericoli;
Predisposizione di ogni altra misura operativa atta ad eliminare o quantomeno a ridurre ogni possibile rischio di interferenza.
7. NORME GENERALI DI SICUREZZA
Si riportano divieti e obblighi di carattere generale e norme comportamentali specifiche relative allo svolgimento del servizio, che i lavoratori operanti nella struttura devono osservare:
comunicare preventivamente l’elenco con i nominativi degli addetti all’impianto che saranno chiamati ad operare e, se necessario, aggiornarlo tempestivamente ad ogni variazione;
rispettare il contenuto della segnaletica installata nei locali;
Non accedere a locali o aree per le quali non si è autorizzati;
Non accedere alle zone transennate;
Non correre all’interno delle aree di lavoro, a meno che non si verifichi una situazione di emergenza;
Non consumare cibi o bevande in aree non idonee, con presenza di sostanze pericolose e rifiuti;
Non utilizzare fiamme libere nelle aree a rischio, indicate dalla cartellonistica;
Non fumare all’interno dei locali;
Non bere alcool, non assumere stupefacenti o medicinali che possono creare stato confusionale, diminuendo l’attenzione sul lavoro;
Non effettuare movimenti bruschi e pericolosi che possono provocare disattenzione ad altri lavoratori;
Non utilizzare, all’interno delle strutture, attrezzature che non rientrino tra quelle previste per lo svolgimento delle attività;
Non compiere di propria iniziativa manovre e operazioni che non siano di competenza e che possono perciò compromettere la sicurezza anche di altre persone;
Non ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali e attrezzature di qualsiasi natura;
Utilizzare apparecchi e componenti elettrici con marchio di certificazione UE e in buono stato di conservazione; non fare uso di cavi giuntati e/o che presentino lesioni o abrasioni;
Non intervenire mai su impianti e attrezzature elettriche al di fuori di quanto specificamente previsto nel capitolato d’oneri;
Indossare abiti idonei al lavoro da svolgere e atti a tutelare la sicurezza in relazione alle specifiche attività;
non frequentare aree diverse da quelle interessate dai lavori, salvo sussistano fondate necessità quali, ad esempio, segnalazioni di emergenza e/o richieste di soccorso;
Applicare le procedure aziendali di emergenza e di evacuazione in caso di incendio;
Riferire di ogni situazione di rischio, pericolo, infortunio, ecc al responsabile dell’Amministrazione
del Comune di Cordenons.
8. VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE
FASI | Valutazione rischi da interferenze | Misure preventive di protezione | |
Possibili interferenze | Evento/danno | ||
Pulizie locali | Presenza del personale dell’appalto che effettuano nonché di possibili utenti | Urto, inciampo, rischio caduta e scivolamenti. Esposizione a sostanze chimiche, polveri | Effettuare le operazioni preventivamente o successivamente lo svolgersi delle attività sportive da parte delle società, compresi gli allenamenti. Delimitazione dell’area interessata, con segnaletica e cartellonistica adeguata Mantenere i prodotti chimici correttamente stoccati in appositi armadietti chiusi a chiave e in locali appositamente destinati (non stoccare nel locale caldaia) |
Sfalcio erba | Presenza del personale dell’appalto che effettuano nonché di possibili utenti | Urto, rischio di inciampo, proiezioni di schegge o di sassi durante la lavorazione | Non effettuare le operazioni durante lo svolgimento delle attività sportive compresi gli allenamenti, ma svolgere le operazioni prima dell’inizio delle attività da parte delle società. Chiusura cancelli delle aree interessate. E’ responsabilità dell’appaltatore usare attrezzature a norma di legge. |
Manutenzioni ordinarie | Presenza del personale dell’appalto che effettuano nonché di possibili utenti | Urto, inciampo, rischio caduta, rischio caduta e scivolamenti, esposizione a sostanze chimiche, polveri. | Non effettuare le operazioni non durante lo svolgimento delle attività sportive compresi gli allenamenti, ma svolgere le operazioni prima dell’inizio delle attività da parte delle società. E’ responsabilità dell’appaltatore usare attrezzature e prodotti a norma di legge. Delimitazione dell’area, con idonea segnaletica. |
9. COSTI DELLA SICUREZZA PER RISCHI DA INTERFERENZA
Nel D.Lgs. 81/2008 viene ribadito l'obbligo, introdotto dalla legge 127/2007, di indicare nei singoli contratti di appalto, subappalto e somministrazione i costi relativi alla sicurezza del lavoro. Tali costi si riferiscono alle misure adottate per ridurre le interferenze, e non anche alle misure adottate per eliminare o ridurre i rischi propri delle attività.
Urto, rischio di inciampo, proiezioni di schegge o di sassi durante la fase “sfalcio erba” | Chiusura cancelli delle aree interessate dalle operazioni e segnalazione temporanea con transenne e nastro bicolore per aree non recintate. | € 200,00 |
Urto, inciampo, rischio caduta e scivolamenti, durante la fase pulizia locali. | Cavalletto di segnalazione “Pavimento pericoloso, pericolo di caduta”. | € 16,25 (a unità) € 65,00 |
TOTALE | € 265,00 IVA inclusa |
Resta inteso che il presente documento va letto quale strumento finalizzato alla gestione delle sole attività interferenti, per la loro specifica durata, lo stesso deve essere coordinato con la rispettiva presa visione della specifica Valutazione del Rischio dell’Appaltante e dell’Appaltatore.
10. INTEGRAZIONI E MODIFICHE DEL DUVRI
Prima della stipulazione del contratto, sarà redatto il DUVRI definitivo. Il documento terrà conto delle integrazioni e delle eventuali variazioni proposte dalla ditta aggiudicataria e condivise dall’Amministrazione,
in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzabili del servizio.
Il DUVRI potrà comunque essere integrato anche nel corso di svolgimento del servizio, per la sopravvenuta valutazione di nuovi e attualmente non prevedibili rischi da interferenza, con l’individuazione delle relative misure preventive.
11. SOPRALLUOGO E RIUNIONI
L’Amministrazione Comunale fornisce a richiesta,all’aggiudicatario, copia del piano di emergenza e del documento di valutazione dei rischi predisposto dall’Amministrazione.
Prima che l’impresa esterna aggiudicataria del servizio di cui in oggetto operi presso l’impianto sportivo dovrà essere svolto almeno un incontro di cooperazione e coordinamento, nel rispetto del calendario previsto, in collaborazione con i Responsabili del Comune di Cordenons.
NEL CASO IN CUI SI RAVVISINO CRITICITA’ O INTERFERENZE NON PREVENTIVAMENTE CONSIDERATE IN SEDE DI STESURA DEL PRESENTE DUVRI, SIA DA PARTE DEL COMMITTENTE CHE DA PARTE DELL’ APPALTATORE, IL PRESENTE DOCUMENTO DOVRA’ ESSERE RIFORMULATO CON LE SPECIFICHE INTEGRAZIONI.