CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Art. 1 - Definizioni
In aggiunta ai termini e alle espressioni definite nelle clausole del Contratto, i termini e le espressioni di seguito elencati assumono il significato attribuito, essendo peraltro precisato che i termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa. Le Parti concordano nel riportare, di seguito, la definizione di alcuni termini utilizzati nel Contratto e negli altri documenti collegati.
Cedacri: Cedacri S.p.A. con sede legale in Xxxxxxxxxx (XX), xxx xxx Xxxxxxxxxx, x. 0, Codice Fiscale, partita IVA e n. iscrizione nel Registro delle Imprese di Parma 00432960342, R.E.A. 128475, capitale sociale Euro 12.609.000,00 i.v., in persona del suo Amministratore Delegato;
Cliente: Cedacri S.p.A.;
Clienti di Cedacri: i clienti a cui Cedacri eroga i propri servizi;
Condizioni Generali: il presente documento;
Condizioni Particolari: il documento normativo che regola il rapporto contrattuale tra le Parti in modo specifico e caratterizzante l’attività richiesta al Fornitore. Le Condizioni Particolari contengono previsioni in aggiunta alle Condizioni Generali.
Contratto: indica l’insieme di tutti i documenti regolanti il rapporto tra le Parti; sono parti del Contratto: le Condizioni Generali, le Condizioni Particolari e gli Allegati delle stesse;
Fornitore: il Fornitore indicato nel Contratto;
Parti: indica il Fornitore e il Cliente;
Personale: indica tutto il personale regolarmente assunto dal Fornitore e/o lavoratori terzi vincolati da forme di collaborazione conformi alla normativa di tempo in tempo vigente.
Art. 2 – Prescrizioni relative alle modalità di esecuzione delle attività e dei servizi e/o di fornitura dei prodotti
2.1. I servizi e/o i prodotti forniti dal Fornitore sono specificati nel Contratto.
2.2. Il Fornitore realizzerà/fornirà i prodotti e/o i servizi affidati a regola d’arte, con propria organizzazione di mezzi, svolgendo ogni attività necessaria, in piena autonomia e con gestione a proprio rischio.
2.3. Il Fornitore rispetterà le procedure, gli standard di qualità e le caratteristiche tecniche suggerite dalla normale prassi degli affari relativamente ad attività quali quelle oggetto del servizio e/o del prodotto, nonché si obbliga ad eseguire questi ultimi con diligenza, professionalità, competenza e con la massima efficienza, muovendosi in conformità con le eventuali indicazioni di Cedacri e nel rispetto di ogni previsione del Contratto, della legge e di ogni regolamento o disposizione anche amministrativa applicabile, anche in riferimento alla normativa sul diritto d’autore e in materia di protezione dei dati personali.
2.4. Il Fornitore garantisce di essere legittimo titolare e di essere in possesso dei regolari diritti di licenza d’uso di software e altri applicativi eventualmente utilizzati per dare esecuzione al Contratto.
2.5. Nessun rapporto diretto intercorrerà tra Cedacri ed il Personale del Fornitore e quindi nessun potere di controllo Cedacri potrà esercitare nei confronti dello stesso così come nessun potere disciplinare né di qualsiasi altro genere. Il personale selezionato e impiegato dal Fornitore per l'esecuzione/fornitura dei servizi affidati dovrà essere di provata esperienza, capacità, professionalità adeguata ed in numero sufficiente a garantire l'adempimento degli obblighi assunti dal Fornitore nei tempi concordati. Cedacri potrà richiedere, al Fornitore indicandone i motivi, l'immediata sostituzione, a cura del Fornitore, del personale che non offra appropriate garanzie per un'adeguata esecuzione sei servizi affidati e/o il cui comportamento possa arrecare turbativa allo svolgimento dei servizi stessi.
2.6. Il Fornitore, inoltre, si obbliga a riservare al proprio personale un trattamento economico e normativo non inferiore a quello dovuto ai sensi dei contratti collettivi di lavoro applicabili. Resta inteso che il Fornitore terrà Cedacri indenne e manlevata da qualsiasi richiesta e/o pretesa di qualsiasi natura che potesse essere avanzata nei confronti di questi ultima, anche ai sensi dell'articolo 1676 x.x., xx xxxxxxxxxx x/x xxxxxxxxx propri del Fornitore e/o comunque dal personale utilizzato per lo svolgimento dell’Attività oggetto del Contratto, e/o in relazione alla responsabilità solidale per il pagamento dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali da corrispondersi ai dipendenti del Fornitore ai sensi di legge. Il Fornitore dovrà altresì consegnare a Cedacri
copia di tutta le autocertificazioni - sia proprie che dei subappaltatori - previste dalla legge, in tema di versamento dei contributi a favore dei rispettivi dipendenti;
2.7. Ove necessario, il Fornitore potrà chiedere di avvalersi di taluni mezzi tecnici di Cedacri. Quest'ultima sarà, peraltro, libera di accogliere o meno detta richiesta, fermo restando che, in ogni caso, qualsiasi rischio in ordine all’utilizzo di detti mezzi grava in via esclusiva sul Fornitore, così come la formazione del personale del Fornitore sull’eventuale utilizzo anche solo temporaneo di tali mezzi.
2.8. Il Fornitore si impegna al rispetto di quanto definito nei documenti Manuale della Sicurezza messo a disposizione da Cedacri.
Art. 3 – Subappalto/Cessione del contratto
3.1. Il Fornitore non potrà, senza il preventivo consenso scritto di Cedacri, affidare - totalmente o parzialmente
– a terzi l’esecuzione di uno dei servizi indicati nel Contratto.
Qualora il Fornitore voglia avvalersi della suddetta facoltà, dovrà comunicare a Cedacri in via preventiva per iscritto il nominativo del subfornitore. Qualora vi sia stato l’espresso consenso scritto di Cedacri, il Fornitore che si avvalga di terzi dovrà pretendere da questi ultimi l’impegno al rispetto di tutto quanto previsto nel presente Contratto.
In ogni caso di subappalto autorizzato da Cedacri, il Fornitore rimarrà obbligato in via principale, e comunque in solido, con il subfornitore, nei confronti di Cedacri per la corretta esecuzione delle attività subappaltate e per l’osservanza di tutti gli obblighi gravanti per legge sul subappaltatore. E’ espressamente vietato al subappaltatore di subappaltare a sua volta, in tutto o in parte, a terzi l’esecuzione di uno dei servizi indicati nel Contratto.
3.2. Il Fornitore non potrà cedere a terzi, in tutto o in parte, i diritti e gli obblighi derivanti dal Contratto senza il previo consenso scritto di Cedacri. Xxxxx restando quanto sopra, nel caso in cui il Fornitore dovesse cedere i diritti e gli obblighi derivanti dal Contratto, è espressamente convenuto che questo rimarrà solidalmente responsabile con il soggetto cessionario.
3.3. Il Fornitore non potrà cedere il credito/i derivante/i dal Contratto senza il previo consenso scritto di Cedacri. La cessione del credito/i sopra detta dovrà riguardare unicamente prestazioni effettivamente erogate.
3.4. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai punti 3.1, 3.2 e 3.3. precedenti, Cedacri avrà il diritto di risolvere il Contratto per grave inadempimento del Fornitore ex articolo 1456 c.c..
3.5. Gli eventuali contratti di subappalto dovranno contenere una previsione che riconosca a Cedacri il diritto di subentrare direttamente, od indicare un diverso soggetto che subentri, nei contratti con i subappaltatori in caso di risoluzione anticipata, per qualsiasi ragione, del presente Contratto, prestando il subappaltatore il proprio consenso a tal fine fin dalla sottoscrizione del contratto di subappalto
Art. 4 - Termine di inizio e di ultimazione dei prodotti e/o dei servizi
I prodotti e/o i servizi oggetto del presente Contratto dovranno essere iniziati, ultimati e consegnati nei termini indicati in Contratto; termini che fin d’ora, dovranno essere intesi come essenziali.
Art. 5 - Corrispettivo
5.1. Il corrispettivo per l’esecuzione dei servizi e/o la realizzazione dei prodotti oggetto del presente Contratto è determinato sulla base di una valutazione delle attività commissionate ed è indicato nel Contratto.
5.2. Cedacri ha facoltà di sospendere il pagamento del corrispettivo fino alla consegna definitiva nei termini pattuiti del prodotto e/o del servizio.
5.3. L'importo indicato nel Contratto si intende fisso ed invariabile e remunerativo - salvo altra indicazione indicata o allegata - delle spese generali, di qualsiasi consumo, trasporto, imposta, licenza o costo amministrativo, attività organizzativa e quant'altro dovesse risultare necessario od utile per fornire, eseguiti a perfetta regola d'arte e nei tempi convenuti, i servizi oggetto del presente Contratto. Sono altresì comprese tutte le attività, cautele ed azioni atte a garantire il rispetto delle normativa sulla sicurezza, con particolare riferimento al Testo Unico Salute e Sicurezza.
5.4. I termini e le modalità di pagamento del corrispettivo sono specificati nel Contratto. I pagamenti avverranno esclusivamente dietro presentazione di fattura. Alle fatture sulle quali deve essere presente il riferimento di
contratto indicato da Cedacri, deve essere allegata eventuale documentazione giustificativa e, se richiesta, eventuale copia dei documenti indicati nei singoli contratti particolari (es. verbali, rapporti, moduli di consegna, etc.) sottoscritti dalle parti.
5.5. In occasione di ciascun pagamento, il Fornitore dovrà dare dimostrazione di aver adempiuto al versamento di quanto dovuto per retribuzioni, relativi oneri fiscali e contributivi in favore degli Enti previdenziali ed assicurativi, con riferimento ai dipendenti impiegati per l'esecuzione del presente Contratto, prestando ogni migliore collaborazione al fine di far periodicamente acquisire a Cedacri i certificati di adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi. Unitamente a ciascuna fattura andranno dunque inviate a Cedacri:
a) tutte le fatture debitamente quietanzate emesse dagli eventuali subappaltatori e pagate nel periodo di riferimento;
b) il DURC aggiornato del Fornitore e di eventuali Subappaltatori;
c) ogni certificazione prevista dalla legge in materia di regolarità nel versamento dei contributi previdenziali e retributivi in favore dei dipendenti del Fornitore e di eventuali Subappaltatori;
d) copia del Libro Unico del Lavoro (LUL);
e) copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
f) buste paga dei dipendenti del Fornitore quietanzate oppure dichiarazione firmata dal dipendente di aver regolarmente ricevuto le retribuzioni;
h) copia F24 quietanzato dei versamenti contributivi INPS/INAIL del personale del Fornitore.
In caso di mancata consegna di quanto precede, Cedacri avrà diritto a sospendere il relativo pagamento, senza applicazione in tal caso di alcun interesse moratorio.
Art. 6 – Responsabilità per la corretta esecuzione dei servizi e/o dei prodotti e inadempienza
6.1. Il Fornitore risponderà verso Cedacri per qualsiasi inadempienza da lui derivante nella erogazione dei servizi e/o nella realizzazione del prodotto/i, nonché delle eventuali penali previste nel Contratto.
6.2. Il Fornitore risponderà verso Cedacri per il mancato rispetto dei Livelli di servizio (SLA) previsti nel Contratto nella erogazione dei servizi.
6.3. In caso di ripetute inadempienze e/o ritardi nell’erogazione dei servizi e/o ritardi nella realizzazione del prodotto/i, fatto salvo il risarcimento del danno, viene riconosciuta a Cedacri la facoltà di:
- sospendere il pagamento dei corrispettivi dovuti connessi a quel servizio/i e/o a quel prodotto/i;
- accettare le prestazioni non corrette o non complete effettuando una corrispondente riduzione dei corrispettivi dovuti, che tenga conto delle spese affrontate per ovviare agli inadempimenti ed ai danni subiti;
- eseguire direttamente o far eseguire da terzi le prestazioni non corrette addebitando al Fornitore tutti i costi diretti o indiretti;
- risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto di Cedacri al risarcimento del danno, qualora entro 15 (quindici) giorni dalla contestazione il Fornitore non abbia conformato l’esecuzione del servizio e/o la realizzazione del prodotto/i alle condizioni contrattuali pattuite.
Art. 7 - Penali per ritardata ultimazione dei lavori
7.1. Qualora i prodotti e/o i servizi oggetto del presente Contratto non fossero ultimati entro il termine indicato, il Fornitore sarà obbligato al pagamento di una penale per ritardo così come indicata nel Contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
Qualora, a seguito della scadenza del termine essenziale previsto nel Contratto ex art. 1457 c.c., Cedacri non sia interessata a fissare un nuovo termine per esigerne l’esecuzione, avrà facoltà di chiedere la risoluzione del contratto per grave inadempimento del Fornitore ai sensi dell’art. 1456 c.c..
7.2. Fermo tutto quanto sopra, il Fornitore si impegna a comunicare immediatamente per iscritto a Cedacri, qualsiasi ritardo attuale, potenziale e/o prevedibile nell'esecuzione e completamento della fornitura dei servizi rispetto al Termine di cui al combinato disposto degli artt. 5 delle Condizioni Generali e 4 delle Condizioni Particolari del Contratto, con indicazione dettagliata delle ragioni, dei giorni di ritardo e degli eventuali rimedi necessari per minimizzare quanto più possibile tale ritardo. A tal fine, il Fornitore prende atto e riconosce
espressamente che il mancato adempimento da parte sua all'obbligo di comunicare gli eventuali ritardi entro il predetto termine essenziale determina un grave pregiudizio per Cedacri con riferimento alla complessiva gestione ed organizzazione dell’attività imprenditoriale di Cedacri e, conseguentemente, si impegna a tenere pienamente indenne e manlevata Cedacri. Inoltre, il Fornitore accetta di eseguire le necessarie attività di rimedio volte a minimizzare tale ritardo, fermo restando che al Fornitore medesimo non sarà riconosciuto alcun corrispettivo addizionale, intendendosi ogni prestazione già remunerata dal corrispettivo contrattuale.
7.3. Il Fornitore, fin da ora, presta il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1252 c.c., ad effettuare la compensazione (volontaria) tra gli importi dovuti a titolo di penale e gli importi dovuti a titolo di acconti mensili e/o di saldo finale e, in generale, su qualunque credito che il Fornitore dovesse vantare, a qualsiasi titolo, nei confronti della Cedacri.
Art. 8 - Assicurazione
8.1. Il Fornitore dichiara di aver stipulato con una primaria Compagnia Assicurativa una polizza di assicurazione a copertura di tutti i rischi derivanti dal presente Contratto, compresa la responsabilità civile terzi (RCT/RCO) e civile professionale (RCP) del Fornitore, del Personale e dei sub-contraenti per eventuali danni arrecati a terzi, a Cedacri e/o al personale di quest’ultima, con espressa esclusione dell’azione di rivalsa da parte della Compagnia Assicurativa nei confronti di Cedacri.
Il Fornitore si impegna a mantenere operante per tutto il periodo di validità del presente Contratto la predetta polizza assicurativa.
Su richiesta di Cedacri, il Fornitore consegnerà a Cedacri certificazione attestante la predetta polizza assicurativa, garantendo in ogni caso a Cedacri la facoltà di richiedere ogni opportuna informazione direttamente alla Compagnia Assicurativa.
8.2. In ogni caso il Fornitore si impegna a manlevare Cedacri da qualsiasi azione e/o richiesta da parte di terzi, sia per quanto riguarda danni a persone come pure danni a cose danneggiate per proprio fatto o colpa.
8.3. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 8.1 che precede Cedacri potrà chiedere la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
Art. 9 – Clausola risolutiva espressa e condizione risolutiva
9.1. Oltre ai casi ordinariamente previsti dal Codice Civile e a quelli già regolati nelle presenti Condizioni Generali sub artt. 3.4, 6.3, 7.1, 8.3, Cedacri potrà dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. a mezzo di raccomandata a.r., anticipata via fax e/o PEC, da inviarsi all’indirizzo del Fornitore, la risoluzione di diritto del Contratto, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:
a) frode o grave negligenza nel’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
b) violazione degli obblighi di riservatezza;
c) violazione degli obblighi in materia di assicurazioni obbligatorie del personale, lavoro, sicurezza, igiene per i lavoratori previste dalla normativa di riferimento ed in particolare dal Testo Unico Salute e Sicurezza nonché in materia retributiva e previdenziale dei lavoratori;
d) grave violazione di quanto previsto nel Codice Etico di Cedacri;
e) violazione degli obblighi in materia di trattamento dei dati personali;
f) subappalto non autorizzato da Cedacri e/o cessione anche parziale del contratto;
g) sospensione del servizio da parte del Fornitore senza giustificato motivo;
h) raggiungimento di un ammontare delle Penali per ritardo pari al 5 % del Corrispettivo Contrattuale;
i) il raggiungimento dell’ammontare massimo di penali in due mesi anche non consecutivi
9.2. In caso di perdita da parte del Fornitore dei requisiti e delle eventuali autorizzazioni previsti dalla normativa di riferimento per procedere alla fornitura dei servizi o di eventi incidenti negativamente sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria ed economica, debitamente dimostrati e tali da porre in evidente pericolo l’adempimento degli obblighi contrattuali assunti nel Contratto, ovvero in caso di sottoposizione del Fornitore ad una procedura fallimentare di crisi o ad un qualsiasi altro procedimento previsto dal X.X. x. 000/0000 x x.x.x., Xxxxxxx potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, a mezzo di raccomandata a.r., anticipata via fax o PEC, al Fornitore.
Art. 10 - Facoltà di recesso
10.1. Cedacri si riserva la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dal presente Contratto, anche se è già iniziata l'esecuzione dei lavori mediante semplice comunicazione scritta al Fornitore.
10.2. In caso di recesso da parte di Cedacri, il Fornitore avrà diritto al pagamento delle sole opere e servizi fino a quel momento realizzati, documentati e approvati da Cedacri, escludendosi ogni ulteriore pretesa risarcitoria.
Art. 11 – Banche dati
11.1. Le eventuali banche dati (ossia raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo) formatesi a seguito della prestazione oggetto del presente Contratto sono di proprietà di Cedacri la quale pertanto è titolare di tutti i diritti, nessuno escluso, di cui all’art. 64 quinquies della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche.
11.2 Il Fornitore durante la vigenza delle presenti Condizioni Generali è autorizzato ad accedere alle banche dati unicamente per poter adempiere al presente Contratto.
In nessun caso il Fornitore potrà considerarsi, ai sensi dell’art. 102 bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche, costitutore della banca dati, cosicché non potrà esercitare alcuno dei diritti previsti in questa norma.
11.3. Il Fornitore non potrà fare copia delle banche dati di Cedacri salvo espressa autorizzazione scritta di quest’ultima.
La banca dati di Cedacri non potrà in alcun modo considerarsi messa a disposizione del pubblico, anzi la stessa deve considerarsi privata e soggetta a specifiche regole di segretezza, di modo che al Fornitore non potranno essere applicati i diritti previsti dall’art. 102 ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche.
11.4. Alla scadenza del rapporto contrattuale il Fornitore dovrà restituire a Cedacri le banche dati (e/o dovrà distruggerle) qualunque sia la forma o il supporto su cui sono state depositate.
Qualora il Fornitore non adempia a tale obbligo, Cedacri invierà richiesta scritta di riconsegna (e/o di distruzione) che, se non sarà adempiuta entro 7 (sette) giorni dal ricevimento, darà diritto a Cedacri di agire giudizialmente per far valere tale obbligo e richiedere il risarcimento dei danni.
Art. 12 – Sistema informativo
12.1. Cedacri è e rimarrà esclusivo titolare di ogni diritto d’autore sul Sistema Informativo Cedacri e su ogni altra opera intellettuale (analisi funzionale e/o tecnica, relazione, progetto, documentazione, programma, banca dati, ecc.) o invenzione dal medesimo prodotta.
Il Fornitore, senza il preventivo assenso di Cedacri, non potrà asportare, copiare, scaricare nessun programma a qualunque titolo presente o comunque in uso presso Cedacri, salvo che non sia di sua proprietà.
12.2. Il Fornitore, ove ne abbia avuto conoscenza, si impegna per sé e per i propri dipendenti e eventuali subappaltatori a comunicare tempestivamente a Cedacri la sottrazione o la riproduzione, da parte di terzi, dei programmi software del Sistema Informativo Cedacri.
Alla scadenza del rapporto instaurato il Fornitore dovrà restituire a Cedacri tutta la documentazione di quest’ultima e non potrà conservare copia, ove ciò non sia strettamente necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria.
Art. 13 – Sicurezza sul lavoro e sicurezza ambientale
13.1. Il Fornitore si obbliga alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni e misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonché al puntuale rispetto delle normative in tema di igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni, così come di prevenzione della diffusione dell’epidemia e tutela dei lavoratori rispetto al virus SARS-CoV-2 (c.d. coronavirus).
13.2. Il Fornitore si obbliga altresì alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza ambientale, di prevenzione degli incendi e sicurezza dei luoghi di lavoro.
13.3. In particolare, il Fornitore si obbliga a:
• impartire ordini e istruzioni al personale per ogni attività che assuma o possa assumere, anche solo potenzialmente, aspetti di pericolosità;
• fornire al personale un’adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri delle attività svolte e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare;
• esigere che il personale utilizzi le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione, individuali e collettivi;
• assicurare contro gli infortuni il personale adibito all’espletamento dell’oggetto del Contratto;
• non conferire deleghe in tema di sicurezza sul lavoro a soggetti sprovvisti dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
13.4. Nel caso di forniture impiantistiche, strutturali e attrezzature, il Fornitore si obbliga a produrre su richiesta di Cedacri, anche successivamente al perfezionamento del singolo contratto, ulteriore documentazione in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, nonché di sottoporre i beni oggetto della fornitura ad indagini campione presso consulenti di fiducia di Cedacri al fine di verificare la conformità alle normative vigenti.
Art. 14 – Obbligo di riservatezza
14.1. Tutte le conoscenze, informazioni, notizie, dati, procedure, applicazioni software, documenti e formule segrete e nuove (in seguito “Informazioni”), trasferite da Cedacri al Fornitore, non potranno essere divulgate e/o utilizzate – sia direttamente sia indirettamente – per fini estranei al Contratto.
14.2. Il Fornitore si impegna, per sé e per il proprio Personale di cui si avvarrà per l'esecuzione del presente Contratto, a conservare, anche dopo la cessazione di efficacia dello stesso, il più rigoroso riserbo in ordine a qualsiasi notizia e/o Informazione che gli stessi avessero ad apprendere in occasione della realizzazione delle opere e dei servizi oggetto del presente Contratto.
14.3. L’obbligo di riservatezza si intende esteso anche al periodo successivo alla cessazione del presente Contratto, per un periodo non superiore a 3 anni, e in ogni modo fino a quando le relative Informazioni non siano divulgate da parte del legittimo titolare o diventino legittimamente di pubblico dominio.
E’ fatto obbligo di non rivelare, usare o impiegare, per fini diversi da quelli stabiliti nel presente Contratto, qualunque dato, documento o informazione relativi ai diritti esclusivi, alle attività, ai piani o agli affari dell’altra Parte o di terzi, acquisito nell’esecuzione del presente Contratto, salva l’autorizzazione scritta dell’altra Parte o dei terzi medesimi, per quanto di rispettiva competenza.
14.4. Alla scadenza del Contratto, il Fornitore dovrà pertanto restituire o distruggere tutte le Informazioni/dati qualunque sia la forma o il supporto che li contiene.
Qualora il Fornitore non adempia a tale obbligo, Cedacri invierà richiesta scritta di riconsegna che, se non sarà adempiuta entro 7 (sette) giorni dal ricevimento, darà diritto a Cedacri di agire giudizialmente per far valere tale obbligo e richiedere il risarcimento dei danni.
Art. 15 – Protezione dati personali
15.1. Le Parti si impegnano a effettuare ogni attività di loro pertinenza di cui al Contratto nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali, in particolare del GDPR e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, nonché delle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali, come applicabili in considerazione delle specifiche attività previste dal Contratto.
15.2.Ferme restando tutte le altre disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Contratto, in considerazione della natura dell’attività svolta per l’esecuzione del Contratto, le Parti procederanno a disciplinare, con separato atto, un accordo ai sensi dell’art. 28, par. 1, ovvero ai sensi dell’art. 28, par. 2-4, Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Qualora l’attività espletata lo richieda, Cedacri conferirà al Fornitore specifica nomina, rispettivamente a responsabile ovvero a sub-responsabile del trattamento dei dati personali per l’esecuzione delle attività di trattamento espletate in collegamento, ai fini e in relazione all’esecuzione del Contratto.
Nell’atto di nomina sono analiticamente specificati: la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata del trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento e le modalità di trattamento nonché le direttive
impartite da Cedacri e le soluzioni informatiche per il tracciamento delle operazioni in conformità ai Provvedimenti del Garante.
Qualora sia stato espressamente autorizzato ad avvalersi di ulteriori responsabili, il Fornitore sarà tenuto e si impegna a consegnare a Cedacri, dietro richiesta, copia degli accordi sottoscritti ai sensi dell’art. 28, par. 4, GDPR con gli ulteriori responsabili, sottoscritti per accettazione, e/o l’elenco aggiornato di detti soggetti.
Il Fornitore si impegna altresì ad adottare e rispettare policy in materia di trattamento dei dati personali che assicurino un livello di protezione conforme a quello previsto dalla normativa vigente e a collaborare con Cedacri al fine di consentire a quest’ultima di rispettare le previsioni di legge, fornendo prontamente a quest’ultima ogni informazione che essa richiedesse in relazione al rispetto delle previsioni della normativa vigente. Il Fornitore si impegna a rispettare le procedure interne previste da Cedacri in relazione alle Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema.
15.3 Le Parti tratteranno i dati personali, riferibili alle stesse ovvero a terzi, in quanto reciprocamente forniti o altrimenti acquisiti nell’ambito e in esecuzione del presente Contratto, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali, impegnandosi a non trattare dati personali diversi da quelli strettamente necessari per l’esecuzione del Contratto e per finalità diverse da quelle strettamente necessarie ai fini del Contratto e connesse agli obblighi di legge, e adottando le misure di sicurezza previste dalla medesima normativa, per le finalità istituzionali, connesse o strumentali alle attività delle Parti stesse.
15.4 In caso di violazioni degli obblighi di cui sopra da parte del Fornitore (ovvero di suo dipendente, consulente, collaboratore o incaricato a qualsivoglia titolo), ogni conseguente responsabilità verrà ripartita tra Cedacri e il Fornitore in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, in conseguenza di quanto accertato dall’Autorità adita. In ogni caso, il Fornitore si impegna a tenere Cedacri manlevata e indenne da qualsivoglia onere, costo, spesa o perdita, danno (diretto o indiretto) che sia derivato alla stessa da attività da esso compiute in danno di Cedacri medesima, ovvero dei clienti di quest’ultima e/o di altre terze parti.
15.5. Il Fornitore è tenuto a comunicare immediatamente a Cedacri ogni eventuale violazione della propria sicurezza informatica e/o dei propri apparati informatici, dispositivi o sistemi IT che comporti - accidentalmente o in modo illecito - la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati con riferimento al Contratto e/o a Cedacri e/o a clienti di Cedacri.
Art. 16 – Ambiente
16.1 Cedacri ha adottato una politica ambientale volta alla pianificazione e al controllo delle attività che hanno un impatto sull’ambiente, al fine di minimizzare l’impatto ambientale e prevenire l’inquinamento.
16.2 Cedacri applica la normativa italiana ed europea che disciplina la protezione ambientale secondo quanto previsto dal D.lgs n. 152/2006.
16.3 Il Fornitore che esegue le proprie prestazioni presso Cedacri deve applicare i principi della politica ambientale di Cedacri e rispettare la normativa ambientale italiana ed in particolare il D.lgs n. 152/2006.
16.4 Il Fornitore risponde della corretta applicazione da parte del personale impiegato per l’esecuzione del contratto e dei subcontraenti.
Art. 17 - Codice Etico
17.1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che Cedacri ha adottato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.
n. 231/01 un Codice Etico ed un Modello Organizzativo atto a prevenire la commissione dei reati previsti nel citato Decreto e successive modifiche ed integrazioni; documenti consultabili sul sito xxx.xxxxxxx.xx.
17.2. Il Fornitore si impegna a svolgere l’attività in assoluta conformità alle prescrizioni del citato Decreto, nonché se richiesto a fornire collaborazione all’Organismo di Vigilanza di Cedacri, incaricato di vigilare sul funzionamento del Modello e di curarne il relativo aggiornamento, ed a segnalare direttamente al medesimo all’indirizzo email xxx000@xxxxxxx.xx eventuali situazioni che possano configurare una qualche anomalia / irregolarità ai sensi del Decreto.
Art. 18 – Marchi e segni distintivi
Al di fuori delle ipotesi in cui non sia strettamente necessario per l’esecuzione del Contratto, il Fornitore non potrà utilizzare in alcun modo e per alcuna finalità i marchi, le denominazioni e/o i segni distintivi in titolarità di Cedacri e/o del Gruppo, senza il preventivo consenso scritto di Cedacri e/o direttamente dei soggetti legittimi titolari di tali marchi, denominazioni e/o segni distintivi.
Art. 19 - Audit
19.1. Al fine di garantire il mantenimento di un adeguato livello di sicurezza e di riservatezza del patrimonio informativo, per assicurare l’affidabilità, l’efficacia e l’efficienza delle procedure automatiche, e di quant’altro connesso alla sicurezza e al buon funzionamento delle strutture informatiche e in generale tutto quanto previsto nelle Condizioni Generali, Cedacri ha facoltà di effettuare interventi diretti di controllo anche se non programmati con riguardo alle attività e all’organizzazione del Fornitore. Cedacri ha facoltà di commissionare periodicamente ad Enti Xxxxxxx, a proprie spese, interventi di auditing o di realizzare tali interventi con proprie funzioni.
19.2. Cedacri, sulla base di quanto esposto nei rapporti dell’auditor, potrà richiedere al Fornitore di attuare le opportune azioni correttive, al fine del rispetto dei requisiti e degli standard contrattualmente convenuti, riservandosi di verificare la loro puntuale attuazione. Laddove il Fornitore non dovesse intervenire, Cedacri avrà facoltà di recedere dal Contratto ai sensi dell’art. 10 del presente Contratto.
Il Fornitore nei limiti sopra detti, presterà ogni utile collaborazione per l’espletamento delle predette attività.
Art. 20 - Gestione delle controversie
Entrambe le Parti coopereranno in modo efficace, efficiente e professionale nella risoluzione di eventuali conflitti, problemi o dispute che sorgessero durante lo svolgimento del Contratto o dopo la cessazione dello stesso rispetto a qualsiasi aspetto attinente realizzazione del Prodotto/all’erogazione del Servizio e/o dell'interpretazione del Contratto medesimo. Le Parti, pertanto, esperiranno un tentativo di risoluzione amichevole come segue:
• all’insorgere di una controversia, la Parte interessata dovrà comunicare per iscritto all’altra l’inconveniente;
• i Responsabili del Progetto di entrambe le Parti dovranno incontrarsi al più presto e, comunque, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal sorgere dell’inconveniente, al fine di avviare il processo di analisi dell’inconveniente, con lo scopo di identificare la soluzione dello stesso;
• se neppure questo fosse sufficiente a risolvere l’inconveniente entro i successivi 15 (quindici) giorni lavorativi, le Parti potranno ricorrere al Foro competente previsto nelle Condizioni Generali.
Art. 21 – Domicilio delle parti
Qualsiasi comunicazione relativa al presente Contratto si riterrà valida e, dunque, produttiva di effetti solamente se inviata ai seguenti indirizzi:
- quanto alla Cedacri Xxx xxx Xxxxxxxxxx 0 00000 Xxxxxxxxxx XX
- quanto al Fornitore
presso la sede indicata nel Contratto
ovvero al diverso indirizzo e numero di telefax e/o PEC che ciascuna delle parti potrà successivamente comunicare all’altra, con lettera raccomandata a.r..
Art. 22 – Legge applicabile
Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
Art. 23 – Foro esclusivo
In caso di controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Parma.
Art. 24 – Disposizioni finali
24.1. Il presente Contratto (comprensivo dei suoi allegati), che annulla e sostituisce ogni eventuale precedente accordo, non potrà essere modificato se non per atto scritto, a pena di nullità.
24.2. In caso di conflitto interpretativo tra i vari documenti formanti il Contratto, le Condizioni Particolari (ed i suoi allegati) prevarranno sulle Condizioni Generali (ed i suoi allegati).
24.3. Tutti i termini e scadenze indicate nelle presenti Condizioni Generali e/o nelle Condizioni Particolari, devono intendersi come termini essenziali.
24.4. Nel caso in cui una qualsiasi disposizione delle Condizioni Generali sia invalida o non eseguibile, le clausole rimanenti continueranno ad essere valide ed eseguibili, ove non si tratti di clausola centrale ed essenziale. Le Parti potranno accordarsi, secondo buona fede, per sostituire la clausola invalida o non eseguibile con un’altra che, relativamente agli effetti economici, risulti coerente con la comune volontà delle Parti e il più possibile conforme alla disposizione ritenuta invalida o non eseguibile.
24.5. L’eventuale tolleranza, da parte di uno dei contraenti, di comportamenti della controparte in violazione di quanto previsto dal presente Contratto, non implica alcuna rinuncia, da parte dello stesso contraente, né ai diritti che gli derivano dal presente Contratto, né alla richiesta di risarcimento degli eventuali danni subiti.
24.6. Qualsiasi modifica al presente Contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto debitamente firmato.
Art. - 25 Allegati Contrattuali
Le Parti approvano espressamente i seguenti allegati, da intendersi parti integranti ed essenziale del presente accordo:
Collecchio, lì …………………..
Cedacri S.p.A. | Il Fornitore |
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. vengono espressamente approvati per iscritto i seguenti articoli:
art. 2 “Prescrizioni relative alle modalità di esecuzione delle attività e dei servizi e/o di fornitura dei prodotti”; art. 3 “Subappalto/cessione del contratto”;
art. 5 “Corrispettivo”;
art. 6 “Responsabilità per la corretta esecuzione dei servizi e/o dei prodotti e inadempienza”; art. 7 “Penali per ritardata ultimazione dei lavori”;
art. 8 “Assicurazione”;
art. 9.2 “Clausola risolutiva espressa e condizione risolutiva”; art. 10 “Facoltà di recesso”;
art. 14 “Obbligo di riservatezza”; art. 19 “Audit”;
art. 20 “Gestione delle controversie”; art. 23 “Foro esclusivo”;
art. 25 “Allegati contrattuali”
Collecchio, lì …………………..
Il Fornitore |