PRESENTAZIONE
PRESENTAZIONE
SAIARTIGIANATO è stata realizzata per dare alla Sua azienda la più ampia copertura assicurativa contro i rischi che possono pregiudicarne l’integrità e lo sviluppo.
Il contratto è costituito da:
– il presente libretto, che contiene l’enunciazione delle garanzie e le condizioni di assicurazione;
– le schede copertura e gli altri documenti eventualmente previsti nei quali sono individuati i rischi coperti, i capitali o massimali nonché il premio.
Per comodità di consultazione, sintetizziamo di seguito il contenuto del presente libretto, che contempla tutte le garanzie, sia quelle da Lei prescelte, sia quelle che eventualmente vorrà acquistare in futuro.
I N D I C E | ||
SEZIONE I | ||
QUADRO I L’incendio | pag. | 5 |
QUADRO II Gli altri danni materiali | pag. | 15 |
QUADRO III Il furto e la rapina | pag. | 19 |
Il trasporto dei valori | pag. | 25 |
QUADRO IV La responsabilità civile | pag. | 27 |
SEZIONE II | ||
QUADRO V La rottura di vetri, cristalli e insegne | pag. | 39 |
QUADRO VI Le merci trasportate a bordo di autoveicoli | pag. | 43 |
QUADRO VII Le apparecchiature elettriche ed elettroniche, | ||
i registratori di cassa, i terminali P.O.S. | pag. | 49 |
QUADRO VIII La responsabilità civile da prodotto difettoso | pag. | 55 |
QUADRO IX I danni indiretti | pag. | 61 |
QUADRO X La tutela giudiziaria | pag. | 65 |
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE | pag. | 69 |
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SEZIONE I
QUADRO I
L’incendio
QUADRO II
Gli altri danni materiali
QUADRO III
Il furto e la rapina Il trasporto dei valori
QUADRO IV
La responsabilità civile
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SEZIONE I
QUADRO I
L’incendio
5
Definizioni
Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate:
INCENDIO:
combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoesten- dersi e propagarsi.
ESPLOSIONE:
sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto- propaga con elevata velocità.
IMPLOSIONE:
cedimento di corpi cavi per eccesso di pressione esterna rispetto a quella interna.
SCOPPIO:
repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplo- sione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
VALORE A NUOVO:
la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo del fabbricato o per il rimpiazzo di arre- damento d’ufficio, macchinario e attrezzatu- ra, apparecchiature elettroniche con enti nuovi, uguali o equivalenti per rendimento eco- nomico. Per fruire di questa forma di copertura le somme assicurate devono corrispondere al co- sto di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escludendo dal conteggio solo il valore del terre- no, ed al costo di rimpiazzo per gli altri enti.
VALORE AL MOMENTO DEL SINISTRO:
il costo per il rimpiazzo di arredamento d’uffi- cio, macchinario e attrezzatura, apparec- chiature elettroniche con enti nuovi od uguali per rendimento economico, al netto del deprez- zamento per lo stato di conservazione, d’uso e di ogni altra circostanza concomitante.
FABBRICATO:
è l’intera costruzione edile o la parte di essa in cui si svolge l’attività dichiarata in scheda coper- tura, escluso il terreno. Sono comprese tutte le opere murarie e di finitura, serramenti, porte, fi- nestre, opere di fondazione o interrate, recinzio- ni, pavimentazioni esterne, impianti fissi di qual- siasi tipo, tende esterne frangisole, insegne anche luminose, tinteggiature, rivestimenti murali, mo- quettes e simili, affreschi e statue non aventi va- lore artistico, ed escluso quanto indicato sotto la denominazione contenuto.
FABBRICATI SEPARATI:
sono i fabbricati dell’Azienda tra loro disgiunti mediante spazio vuoto ed inoccupato di almeno un metro o da muro pieno o da solaio, entrambi in materiali non combustibili, con eventuali aperture minime o presidiate da serramenti inte- ramente metallici e privi di luci. Il muro deve es- sere elevato da terra a tetto lungo una medesima verticale.
TETTO:
l’insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
SOLAIO:
il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani. Si considera- no solaio anche i soppalchi che occupano più del 30% della superficie occupata dall’Assicurato.
CONTENUTO:
il complesso dei beni mobili riposti nei fabbrica- ti dell’Azienda, pertinenti l’attività dichiarata e distinti nelle voci che seguono:
– Arredamento d’ufficio: mobilio, cancelleria, stampati, macchine per ufficio, indumenti di lavoro, oggetti d’arte e quadri di valore unita- rio non superiore a € 6.000.
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– Macchinario e attrezzatura: mobilio e arre- damento di laboratorio, dei depositi e dei lo- cali destinati all’attività commerciale, mac- chine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ri- cambi e basamenti, impianti e mezzi di solle- vamento, di pesa, nonché di traino e di tra- sporto non iscritti al P.R.A. Impianti idrici, termici, idraulici, elettrici, di condizionamen- to, di segnalazione e comunicazione non al servizio del fabbricato, impianti di preven- zione e di allarme.
– Merci: materie prime, ingredienti di lavora-
zione, merci e prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, com- prese le imposte di fabbricazione e i diritti do- ganali, veicoli in deposito per vendita, rimes- saggio, lavorazioni o riparazioni.
– Apparecchiature elettroniche: sistemi elet- tronici di elaborazione dati e relative unità pe- riferiche e di trasmissione e ricezione dati, ela- boratori di processo o di automazione di pro- cessi non al servizio di singole macchine o im- pianti, Personal Computers e mini–elaborato- ri con capacità superiore a 1 MegaByte, altre apparecchiature elettroniche.
ENTI PARTICOLARI:
a) Archivi: archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine mec- canografiche ed elaboratori elettronici;
b) Modelli: modelli, stampi, garbi, messe in car- ta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
INFIAMMABILI:
sostanze e prodotti non classificati esplodenti che, ad eccezione delle soluzioni idroalcooliche di gradazione non superiore a 35° centesimali, ri- spondono alle seguenti caratteristiche:
– gas combustibili;
– liquidi e solidi con punto di infiammabilità in- feriore a 55°C;
– ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
– sostanze e prodotti che, a contatto con l’acqua o l’aria umida, sviluppano gas combustibili;
– sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, spontaneamente si infiammano.
Non si considerano gli infiammabili esistenti in serbatoi completamente interrati o in serbatoi di veicoli per l’alimentazione del relativo propulsore.
ESPLODENTI:
sostanze e prodotti che, anche in piccola quan- tità:
a) a contatto con l’aria o con l’acqua, a condizio- ni normali, danno luogo ad esplosione;
b) per azione meccanica o termica esplodono,
e comunque gli esplosivi considerati dall’art. 83 del X.X. xx 000 xxx 0/0/0000 ed elencati nel re- lativo Allegato A.
MERCI SPECIALI:
celluloide, espansite, schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa, materia plastica espansa e/o alveolare e imballaggi di materia plastica espansa e/o alveolare e scarti di imballaggi com- bustibili non racchiusi nelle confezioni delle mer- ci. Non si considerano le merci speciali entrate a far parte del prodotto finito.
NON COMBUSTIBILI:
materiali non soggetti a fenomeni di combustio- ne, quali:
– conglomerato cementizio semplice (cemento o blocchi di cemento), conglomerato cementizio armato (cemento armato), pietre, vetro, late- rizi in genere e simili;
– metalli, pannelli sandwich entrambi non rive- stiti e/o non coibentati sulla parte esterna con materiali combustibili;
– altri materiali classificati di classe zero ai sen- si del D.M. degli Interni del 26/6/84.
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Garanzie
La FONDIARIA - SAI indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate
- anche se di proprietà di terzi - arrecati da:
INCENDIO FULMINE
ESPLOSIONE, IMPLOSIONE E SCOPPIO,
anche esterni, non causati da ordigni esplosivi.
CADUTA DI METEORITI, AEROMOBILI E SATELLITI ARTIFICIALI,
loro parti o cose da essi trasportate.
BANG SONICO
determinato dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili.
URTO DI VEICOLI STRADALI
in transito su vie pubbliche o private, esclusi quelli di proprietà dell’Assicurato.
FUMO, GAS E VAPORI
sviluppatisi a seguito di eventi in garanzia che abbiano colpito enti anche diversi da quelli assi- curati.
CADUTA DI ASCENSORI E MONTACARICHI
relativamente ai danni subiti dalla cabina, dalle parti meccaniche e dall’immobile.
DANNI CONSEQUENZIALI
dovuti a mancata o anormale produzione o di- stribuzione di energia elettrica, termica o idrau- lica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di ri- scaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi sopra previsti, che abbiano colpito le cose assicurate.
L’assicurazione comprende inoltre:
I FENOMENI ELETTRICI AGLI IMPIANTI DEL FABBRICATO,
compresi i circuiti elettronici, fino alla concorren- za di € 3.000 per periodo assicurativo. Il paga- mento dell’indennizzo sarà effettuato previa de- trazione di € 150 per ciascun sinistro.
La FONDIARIA - SAI non risponde dei danni:
– dovuti a usura e/o carenza di manutenzione;
– verificatisi in occasione di montaggi e smon- taggi non connessi a lavori di manutenzione e revisione;
– verificatisi durante le operazioni di collaudo e prova.
I GUASTI CAUSATI
per impedire o limitare il danno.
LE SPESE DI DEMOLIZIONE, SGOMBERO E TRASPORTO
dei residuati del sinistro alla più vicina discarica, sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile a termini di polizza, anche se in ecce- denza alle somme assicurate.
LA PARTECIPAZIONE A FIERE E MOSTRE
le garanzie prestate valgono anche per le cose as- sicurate alla voce contenuto, temporaneamente portate in locali diversi da quelli dell’Azienda, purché destinate a fiere e mostre in territorio ita- liano a cui l’Assicurato partecipa in qualità di espositore.
Questa estensione è prestata fno alla concorrenza del 5% delle somme assicurate alle partite con- tenuto, con il massimo complessivo di € 10.000.
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COLPA GRAVE
Sono altresì indennizzati i danni materiali e diretti nonché i danni consequenziali di incendio, im- plosione, esplosione e scoppio, fumo, gas e vapori risarcibili a termini di polizza determinati da colpa grave dell’Assicurato e/o delle persone con lui conviventi e dei dipendenti dell’Assicurato.
Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) causati da atti di guerra, da insurrezioni, da tumulti popolari, da scioperi, da sommosse, da occupazione militare, da invasione, nonché i danni causati da atti vandalici o dolosi com- presi quelli di terrorismo e sabotaggio;
b) causati con dolo del Contraente, dell’Assicu- rato, dei rappresentanti legali o dei Soci a re- sponsabilità illimitata;
c) causati da esplosione o da emanazione di ca- lore o di radiazioni provenienti da trasmuta- zioni del nucleo dell’atomo, come pure causa- ti da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni;
e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
f) alla macchina od all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio, se l’evento è determina- to da usura, corrosione o difetti di materiale;
g) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici – apparecchi e circuiti compresi – facenti parte del contenuto, a qualunque causa dovuti, anche se conseguen- ti a fulmine od altri eventi per i quali è presta- ta l’assicurazione;
h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distri- buzione del freddo o di fuoriuscita del liquido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
i) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di red- dito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assi- curate;
l) subiti da cose detenute in forza di contratto di leasing.
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Condizioni particolari
BUONA FEDE FABBRICATI CONDOTTI IN
La mancata comunicazione da parte dell’Assicurato o del Contraente di circostanze aggravanti in ordine alle caratteristiche costruttive dei fabbricati, così co- me le inesatte ed incomplete dichiarazioni relative al- le stesse rese all’atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza dal diritto al risarci- mento, né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni ed inesattezze siano avvenute in buona fe- de. La FONDIARIA - SAI ha peraltro il diritto di per- cepire la differenza di premio corrispondente al mag- gior rischio a decorrere dal momento in cui la circo- stanza si è verificata.
COSE DI PROPRIETÀ DI TERZI: TITOLARITÀ DEI DIRITTI
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla po- lizza non possono essere esercitati che dal Con- traente e dalla FONDIARIA - SAI. Spetta in par- ticolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni, che sono vincolanti anche per l’Assicurato, re- stando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza può tuttavia essere pagato solo nei confronti o con il consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
FABBRICATI IN COMPROPRIETÀ O IN CONDOMINIO
Sono comprese anche le quote delle parti di fab- bricato costituenti proprietà comune.
FABBRICATI COSTRUITI SU AREA ALTRUI
Qualora i fabbricati siano costruiti su aree di pro- prietà di terzi e l’ammontare del danno sia superio- re al 30% del valore a nuovo, la FONDIARIA - SAI pagherà il solo valore del materiale distrutto o dan- neggiato considerato il fabbricato come in condizio- ne di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l’Assicurato abbia docu- mentato che è stata effettuata sulla stessa area la ri- costruzione o riparazione e che la stessa sia stata ul- timata entro un anno dal giorno dell’accettazione della liquidazione.
LOCAZIONE DALL’ASSICURATO
Rischio Locativo
Se i fabbricati sono condotti in locazione, ferma l’applicazione della disposizione relativa all’as- sicurazione parziale, la copertura vale esclusi- vamente per i danni previsti nelle garanzie del presente Quadro, dei quali l’Assicurato sia re- sponsabile ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, in base alle condizioni tutte del presente contratto. L’indennizzo verrà corrispo- sto tenendo conto dello stato di conservazione, d’uso e di ogni altra circostanza concomitante. Migliorie, addizioni, trasformazioni
La somma assicurata alla partita fabbricati in lo-
xxxxxxx comprende anche le migliorie, addizioni e trasformazioni apportate dall’Assicurato e le cui spese di ricostruzione o ripristino debbano essere dallo stesso sostenute.
In questo caso se il danno risulterà superiore al 30% del valore a nuovo del fabbricato la FON- DIARIA - SAI pagherà il solo valore del materia- le danneggiato o distrutto; la restante parte sarà corrisposta previo benestare del proprietario ed a riparazione o ricostruzione avvenuta.
RICORSO TERZI
La FONDIARIA - SAI si obbliga a tenere inden- ne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massi- male convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge – per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini dei Quadri I e II della presente polizza.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da in- terruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell’utilizzo di beni, nonché di attività industria- li, commerciali, agricole o di servizi, entro il mas- simale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
L’assicurazione non comprende i danni:
– a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i
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veicoli dei suoi dipendenti ed i mezzi di tra- sporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi trasportate;
– di qualsiasi natura conseguenti ad inquina- mento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
Non sono comunque considerati terzi:
– il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altra persona stabilmente convi- vente con l’Assicurato;
– quando l’Assicurato non sia una persona fisi- ca, il legale rappresentante, il socio a respon- sabilità illimitata, l’amministratore e le perso- ne che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
– le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7/6/1974 n.216, nonché gli amministratori delle medesime.
L’Assicurato deve immediatamente informare la FONDIARIA - SAI delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documen- ti e le prove utili alla difesa e la FONDIARIA - SAI avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque tran- sazione o riconoscimento della propria responsa- bilità senza il consenso della FONDIARIA - SAI. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.
TOLLERANZE NELLE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI FABBRICATI
Oltre a quanto espressamente previsto nella de- scrizione del fabbricato in scheda copertura, è tollerata la presenza di legno, materie plastiche o altri materiali combustibili nelle pareti esterne, nei solai e nelle coperture del tetto, in misura ri- spettivamente non superiore al 25%. Le pavi- mentazioni e le soffittature possono essere inte- ramente in materiali combustibili.
BENI IN LEASING
Qualora in scheda copertura sia barrata la relati- va casella, l’assicurazione comprende, a deroga del comma l) delle esclusioni, le cose detenute in forza di contratto di leasing. In tal caso si ap- plicheranno le disposizioni della condizione par- ticolare cose di proprietà di terzi.
Se esistono altre polizze a copertura del medesi- mo rischio, la FONDIARIA - SAI risponde solo per la parte di danno eccedente tali contratti.
ENTI PARTICOLARI
Relativamente a tali enti la FONDIARIA - SAI ri- sarcisce il costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento delle co- se distrutte o danneggiate. Il risarcimento riguar- derà le spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro, senza applicare la riduzione prevista dall’art. 1907 del Codice Civile.
DENARO
Il denaro verrà indennizzato fino alla concor- renza del 10% della somma assicurata alla parti- ta contenuto, con il massimo di € 3.000.
MERCI IN REFRIGERAZIONE
A deroga del comma h) delle esclusioni la FON- DIARIA - SAI risponde dei danni materiali e di- retti subiti dalle merci in refrigerazione, custodi- te in banchi e celle frigorifere a causa di:
– mancata od anormale produzione o distribu- zione del freddo;
– fuoriuscita di fluido xxxxxxxxxxx conseguenti:
a) ad incendio, fulmine, scoppio, ed agli altri eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
b) all’accidentale verificarsi di guasti o rotture nell’impianto, nei dispositivi di controllo e si- curezza, nonché nei sistemi di adduzione dell’acqua e di produzione o distribuzione dell’energia elettrica. In questo caso, il paga- mento sarà effettuato previa detrazione di € 100 per ciascun sinistro.
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ENTI ALL’APERTO
Relativamente alle sole voci macchinario, at- trezzatura e merci le garanzie sono operanti anche se tali enti si trovano all’aperto, nelle im- mediate vicinanze dei fabbricati indicati in sche- da copertura.
RINUNCIA ALLA RIVALSA
La FONDIARIA - SAI rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collega- te, i dipendenti, i clienti, purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsa- bile.
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Liquidazione dei danni
VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO
La determinazione del danno viene effettuata, separatamente per ogni singola partita di poliz- za, secondo i seguenti criteri:
FABBRICATO (forma valore a nuovo)
Sono indennizzate:
• in caso di danno parziale, le spese per il ri- pristino delle parti danneggiate;
• in caso di danno totale le spese per rico- struire il fabbricato distrutto.
CONTENUTO
macchinario, attrezzatura, arredamento d’ufficio e apparecchiature elettroniche
Sono indennizzate:
• in caso di danno parziale le spese per il ri- pristino degli enti danneggiati nello stato funzionale in cui gli stessi si trovavano pri- ma del sinistro;
• in caso di danno totale il costo per il rim- piazzo degli enti distrutti con altri nuovi uguali od equivalenti per rendimento eco- nomico.
Il risarcimento verrà effettuato al netto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato di conservazione, d’uso e di ogni altra circo- stanza concomitante.
Se in scheda copertura è stata barrata l’op- zione valore a nuovo non sarà applicato il deprezzamento previsto al capoverso prece- dente, sempre che gli enti danneggiati siano in stato di attività.
MERCI
(forma valore al momento del sinistro)
Si stima il valore in relazione alla natura, qua- lità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali.
Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato, si applicheranno questi ultimi.
L’ammontare del danno si determina dedu- cendo dal valore dei beni assicurati il valore di ciò che resta dopo il sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario.
La liquidazione verrà effettuata deducendo il va- lore dei residui. L’indennizzo per i danni ai fab- bricati, al macchinario, attrezzatura, arre- damento d’ufficio e apparecchiature elettro- niche non potrà essere superiore al doppio del valore degli enti assicurati al momento del sini- stro, tenuto conto del deprezzamento stabilito in relazione allo stato di conservazione, d’uso e di ogni altra circostanza concomitante.
ASSICURAZIONE PARZIALE
La riduzione proporzionale del risarcimento pre- vista dall’art. 1907 del Codice Civile non verrà applicata quando i valori assicurati alle singole partite, maggiorati del 10%, non risultino infe- riori a quelli equivalenti al valore delle cose assi- curate al momento del sinistro. Se il contratto è indicizzato la percentuale si intende elevata al 20. In caso contrario, la riduzione proporzionale verrà applicata tenendo conto delle somme assi- curate incrementate delle suddette percentuali.
PAGAMENTO DI ANTICIPI DI INDENNITÀ
L’Assicurato ha diritto di richiedere, dopo 60 giorni dalla presentazione della denuncia di sini- stro, il pagamento di un acconto del 50% del presumibile indennizzo, a condizione che non siano sorte riserve o contestazioni sull’inden- nizzabilità o quantificazione e che l’ammonta- re dello stesso superi sicuramente l’importo di € 25.000.
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SEZIONE I
QUADRO II
Gli altri danni materiali
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Garanzie
Agli effetti delle estensioni di garanzia che seguono valgono le disposizioni tutte e le somme assicurate previste al Quadro I se non espressamente derogate o modificate. La FONDIARIA - SAI risponde pertanto dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:
FUORIUSCITA D’ACQUA CONDOTTA
a seguito di guasto e/o rottura accidentale di im- pianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei xxxxxx- cati.
La FONDIARIA - SAI non risponde:
– dei danni causati da umidità, stillicidio, tra- boccamento o rigurgito di fognature;
– delle spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione.
RICERCA GUASTI
relativamente alle sole spese sostenute per la rot- tura ed il ripristino delle parti in muratura, dei pavimenti e dei rivestimenti e per la riparazione dell’impianto, quando vi sia stato guasto o rottu- ra accidentale dello stesso e conseguente danno risarcibile da fuoriuscita d’acqua.
Il rimborso sarà effettuato entro il limite massi- mo di € 1.000 per ogni sinistro e per ciascun pe- riodo assicurativo.
GRANDINE ED EVENTI ATMOSFERICI
quando gli stessi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una plura- lità di enti limitrofi, assicurati o non. Sono com- presi i danni al contenuto ed agli enti partico- lari assicurati e riposti all’interno dei fabbrica- ti, purché avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni, anche parziali, provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.
Limitatamente ai danni causati dalla grandine a serramenti, vetrate, lucernari, lastre di cemento- amianto e di materia plastica, anche se facen- ti parte di fabbricati aperti da uno o più lati, la garanzia è prestata fino alla concorrenza di
€ 5.000 per periodo assicurativo con detrazione di € 500 per ciascun sinistro.
La FONDIARIA - SAI non risponde dei danni:
a) causati da:
– fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi di acqua naturali o artificiali;
– mareggiata e penetrazione di acqua mari- na;
– formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
– gelo, sovraccarico di neve;
– cedimento o franamento del terreno;
b) subiti da:
– alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
– recinzioni non metalliche e non in muratu- ra, cancelli, gru, cavi aerei, insegne, anten- ne e consimili installazioni esterne;
– enti all’aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
– fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serra- menti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), ca- pannoni pressostatici e simili;
– strutture di legno, plastica o tela e quanto in esse contenuto.
ATTI VANDALICI E DOLOSI
compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio or- ganizzato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, che abbiano causato incendio, esplosione, scop- pio o caduta di aereomobili.
Sono altresì risarcibili gli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati – anche a mez- zo di ordigni esplosivi – da persone (dipendenti o non del Contraente o dell’Assicurato) che pren- dano parte a tumulti popolari, scioperi, sommos- se o che compiano, individualmente od in asso- ciazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.
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La FONDIARIA - SAI non risponde dei danni:
a) di inondazione o frana;
b) di sottrazione o ammanco di qualsiasi genere;
c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
d) causati da interruzione di processi di lavora- zione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di pro- dotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o ma- novre;
e) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, re- quisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
f) subiti da merci in refrigerazione se non è assi- curata la relativa partita;
g) subiti da vetri, xxxxxxxxx e insegne;
h) da imbrattamento.
Questa garanzia è prestata a parziale deroga del comma a) delle esclusioni. Il pagamento dell’in- dennizzo sarà effettuato fino alla concorrenza del 70% delle somme assicurate.
SOVRACCARICO DI NEVE
ed a conseguente crollo totale o parziale del tetto
o delle pareti dei fabbricati assicurati diretta- mente provocato dal peso della neve. E’ compre- so il danno al contenuto posto all’interno dei fabbricati.
La FONDIARIA - SAI non risponde dei danni:
– causati da valanghe, slavine e gelo;
– ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve, ai capannoni pressostatici, al loro contenuto;
– a insegne, lucernari, vetrate, serramenti in genere, nonché all’impermeabilizzazione se non dovuti a crollo totale o parziale del fab- bricato.
Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza del 50% delle somme rispettivamente assicurate ed il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione di € 2.500 per ciascun sini- stro.
FUMO
fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale degli impianti per la produzione di calore facenti parte del fabbricato o del mac- chinario e attrezzatura purché collegati me- diante adeguate condutture ad appropriati ca- mini, ciminiere o altri impianti di scarico di fu- mo.
La FONDIARIA - SAI rimborsa inoltre:
LE SPESE DI PERIZIA
di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato in conformità al disposto dell’art. 14 delle Condizioni Generali di Assicu- razione, nonché la quota parte delle competenze del terzo Perito a carico del Contraente.
Questa garanzia è prestata in caso di danno ri- sarcibile ai termini dei Quadri I e II della pre- sente polizza, entro il limite del 2% dell’inden- nizzo, con il massimo di € 1.000.
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SEZIONE I
QUADRO III
Il furto e la rapina
Opzione formula protezione totale
Il trasporto dei valori
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Definizioni
Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate:
FURTO:
impossessamento della cosa mobile altrui sot- traendola a chi la detiene.
RAPINA:
sottrazione di cosa mobile a chi la detiene me- diante violenza o minaccia diretta tanto alla per- sona stessa quanto verso altre persone.
SCIPPO:
furto commesso strappando la cosa mobile di mano o di dosso alla persona.
CONTENUTO:
il complesso dei beni mobili riposti nei fabbrica- ti dell’Azienda, pertinenti l’attività dichiarata e distinti nelle voci che seguono:
– Arredamento d’ufficio: mobilio, cancelleria, stampati, macchine per ufficio, indumenti di lavoro, oggetti d’arte e quadri di valore unita- rio non superiore a € 6.000.
– Macchinario e attrezzatura: mobilio e arre- damento di laboratorio, dei depositi e dei lo- cali destinati all’attività commerciale, mac- chine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ri- cambi e basamenti, impianti e mezzi di solle- vamento, di pesa, nonché di traino e di tra- sporto non iscritti al P.R.A. Impianti idrici, termici, idraulici, elettrici, di condizionamen- to, di segnalazione e comunicazione non al servizio del fabbricato, di prevenzione e di allarme.
– Merci: materie prime, ingredienti di lavora- zione, merci e prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, com- prese le imposte di fabbricazione e i diritti do- ganali, veicoli in deposito per vendita, rimes- saggio, lavorazioni o riparazioni.
– Apparecchiature elettroniche: sistemi elet- tronici di elaborazione dati e relative unità pe- riferiche e di trasmissione e ricezione dati, ela- boratori di processo o di automazione di pro- cessi non al servizio di singole macchine o im- pianti, Personal Computers e mini–elaborato- ri con capacità superiore a 1 MegaByte, altre apparecchiature elettroniche.
ENTI PARTICOLARI:
a) Archivi: archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine mec- canografiche ed elaboratori elettronici;
b) Modelli: modelli, stampi, garbi, messe in car- ta, cartoni per telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
VALORI:
monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pe- gno, buoni benzina ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore, pietre preziose, perle, oro e platino.
VETRI ANTISFONDAMENTO:
quelli stratificati costituiti da almeno due lastre, con interposto uno strato di materia plastica, di spessore complessivo di almeno 6 mm o quelli costituiti da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.
MEZZO DI CUSTODIA:
cassaforte o mobile con pareti e battenti in ac- ciaio costituenti difesa atta a contrastare valida- mente attacchi condotti con soli mezzi meccani- ci; se di peso inferiore a 200 Kg deve essere an- corato rigidamente al pavimento o alle pareti.
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Il furto e la rapina
La FONDIARIA - SAI indennizza i danni materiali e diretti derivati dal furto delle cose assicurate
– anche se di proprietà di terzi – riposte in locali fra loro comunicanti, a condizione che l’introduzione negli stessi sia avvenuta:
1) CON SCASSO
cioè sfondando, rompendo, forzando o rimuo- vendo:
a) serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metalli- ca, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’in- terno, in modo tale da causarne l’impossibilità successiva di un regolare funzionamento;
b) tetti, pareti, soffitti o pavimenti.
Non si considera scasso la rottura di solo vetro non antisfondamento.
2) SENZA SCASSO
con impiego di agilità personale o con mezzi ar- tificiosi per via diversa da quella ordinaria, at- traverso aperture verso l’esterno, situate in linea verticale ad almeno 4 metri dal suolo, da super- fici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno.
3) CON USO FRAUDOLENTO DI XXXXXX
o utilizzando grimaldelli o simili arnesi su serra- ture a più mandate x xxxxxxxxx, a condizione che non esistano mezzi di chiusura manovrabili dall’esterno e non sia altrimenti possibile l’intro- duzione se non mediante le modalità previste ai punti 1 e 2.
4) SONO COMPRESI I FURTI COMMESSI:
– attraverso luci di serramenti, maglie di saraci- nesche o di inferriate con rottura dei vetri re- trostanti;
– durante i periodi di chiusura diurna e serale in caso di esposizione delle merci, fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine dei loca- li, purché fisse, e le porte vetrate, purché effi- cacemente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso;
– con rottura dei vetri delle vetrine dei locali, durante l’orario di apertura al pubblico e pre- senza di addetti.
LA RAPINA
L’assicurazione comprende inoltre:
IL FURTO E LA RAPINA
anche se iniziata fuori dai locali, purché l’impos- sessamento delle cose assicurate avvenga all’in- terno degli stessi.
IL FURTO E LA RAPINA
commessi con le modalità previste dal contratto, avvenuti in occasione di scioperi, tumulti, som- mosse, atti di terrorismo e sabotaggio, trombe, tempeste, uragani, incendio.
commessi da dipendenti, avvenuti secondo le modalità previste dal contratto ed in ore diverse da quelle relative agli orari di lavoro.
I GUASTI ALLE COSE ASSICURATE
per commettere il furto o per tentare di commet- terlo.
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I GUASTI AI LOCALI
ed agli infissi cagionati dagli autori del furto o della rapina tentati o consumati, fino alla con- correnza del 10% delle somme assicurate alla vo- ce contenuto.
LA PARTECIPAZIONE A FIERE E MOSTRE
Le garanzie prestate valgono anche per le cose assicurate alla voce contenuto, temporanea- mente portate in locali diversi da quelli
dell’Azienda, purché destinate a fiere e mostre in territorio italiano a cui l’Assicurato partecipa in qualità di espositore.
Questa estensione opera esclusivamente a condi- zione che l'introduzione nei locali sia avvenuta con scasso dei mezzi di chiusura e protezione, se- condo le modalità previste al precedente punto 1,
a) e b).
Questa estensione è prestata fino alla concorrenza del 10% delle somme assicurate alle partite con- tenuto, con il massimo complessivo di € 2.500.
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Sono esclusi i danni:
Esclusioni
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di in- surrezioni, di occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di esplosioni anche nu- cleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni ra- dioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della na- tura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
c) agevolati con dolo o colpa grave del Contraen- te, dell’Assicurato, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata;
d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
– da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) o che occupano i locali conte- nenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
– da persone del fatto delle quali il Contraen- te o l’Assicurato deve rispondere;
– da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
– da persone legate a quelle indicate alla let- tera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
e) causati alle cose assicurate da incendi, esplo- sioni o scoppi provocati dall’autore del furto o della rapina;
f) al contenuto assicurato, dopo le ore 24 del 45° giorno di mancanza di custodia dei locali, ed ai valori, dopo le ore 24 del 25° giorno;
g) indiretti, quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso, o di altri eventua- li pregiudizi;
h) a cose detenute in forza di contratto di lea- sing.
Opzione formula protezione totale
Condizioni operanti se barrata la relativa casella in scheda copertura:
ROTTURA DI SOLO VETRO
Qualora l’introduzione nei locali sia avvenuta con scasso di protezioni non conformi a quelle descritte al punto 1a) o con la rottura di vetro non antisfondamento, la FONDIARIA - SAI ri- sarcirà il danno liquidato a termini di polizza previa detrazione di uno scoperto del 25%.
VETRINETTE ESTERNE
Qualora l’Azienda sia dotata di vetrine non co- municanti con i locali assicurati - o di bacheche a vetro solidamente fissate all’esterno degli stessi
- purché nelle immediate vicinanze, la FONDIA- RIA - SAI indennizza il furto delle merci in esse contenute, avvenuto a seguito di rottura anche di solo vetro.
L’indennizzo verrà effettuato fino alla concorren- za del 5% delle somme assicurate alle partite 1-2- 3 contenuto con il massimo di € 500 per sinistro e di € 5.000 per periodo assicurativo.
REINTEGRO AUTOMATICO DELLE SOMME ASSICURATE
Con effetto dal momento del sinistro le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo vengo- no reintegrati nei valori originari e l’Assicurato o il Contraente corrisponderà il rateo di premio re- lativo all’importo reintegrato, fino al termine del periodo assicurativo in corso, al momento del pa- gamento del sinistro. Il reintegro, che verrà auto- maticamente effettuato una sola volta per perio- do assicurativo, non pregiudica la facoltà della FONDIARIA - SAI di recedere dalle garanzie.
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Condizioni particolari
COSE DI PROPRIETÀ DI TERZI: TITOLARITÀ DEI DIRITTI
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla po- lizza non possono essere esercitati che dal Con- traente e dalla FONDIARIA - SAI. Spetta in par- ticolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni che sono vincolanti anche per l’Assicurato, re- stando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell’interesse assicura- to.
VALORI NEI MEZZI DI CUSTODIA
La garanzia è operativa a condizione che i ladri, dopo essersi introdotti nei locali secondo le mo- dalità previste dal contratto, abbiano sottratto i valori assicurati mediante rottura, effrazione od asportazione del mezzo di custodia.
BENI IN LEASING
Qualora in scheda copertura sia barrata la relati- va casella, l’assicurazione comprende, a deroga del comma h) delle esclusioni, le cose detenute in forza di contratto di leasing. In tal caso si ap- plicheranno le disposizioni della condizione par- ticolare cose di proprietà di terzi.
Se esistono altre polizze a copertura del medesi- mo rischio, la FONDIARIA - SAI risponde solo per la parte di danno eccedente tali contratti.
ENTI PARTICOLARI
La FONDIARIA - SAI risarcisce il costo del ma- teriale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti sottratti, distrutti o danneggiati. Il risarcimento del danno riguar- derà le spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro.
PROPRIETARIO/GESTORE DI AUTORIMESSA PUBBLICA
L’assicurazione dei veicoli a motore è estesa alla rapina avvenuta nei locali dell’esercizio assicu- rato nonché ai furti commessi:
– durante i periodi di chiusura diurna e serale fra le ore 8 e le ore 24 e non oltre, quando le vetrine – purchè fisse – e le porte vetrate – purchè efficacemente chiuse – rimangono pro- tette da solo vetro fisso;
– in qualsiasi modo durante le ore di apertura dell’autorimessa con la presenza delle persone addette al servizio.
Il furto delle parti accessorie, dei pezzi di ricam- bio o di singole parti dei veicoli assicurati, com- messo durante le ore di apertura dell’esercizio, è compreso nell’assicurazione solo se avvenuto congiuntamente al furto dei veicoli stessi. Sono esclusi dall’assicurazione le merci, il bagaglio, gli indumenti ed ogni altro oggetto.
FURTO DI VALORI NELL’ABITAZIONE
Qualora risultino assicurati il furto e la rapina dei valori all’interno dei locali dell’Azienda, la FONDIARIA - SAI indennizza anche il furto dei valori di pertinenza dell’Azienda contenuti nei locali dell’abitazione costituente residenza ana- grafica dell’Assicurato, anche al di fuori di mez- zi di custodia.
L’indennizzo corrisposto dalla FONDIARIA - SAI per tale estensione non potrà superare il 50% delle somme complessivamente assicurate alle partite 1–2–3–valori, con il limite di € 1.600 per sinistro e periodo assicurativo.
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Il trasporto dei valori
La FONDIARIA - SAI assicura il risarcimento della perdita dei valori di proprietà dell’Azienda avvenuta durante il trasporto fuori dai locali indicati in polizza in conseguenza di:
– SCIPPO
– RAPINA
– FURTO,
in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
– FURTO
con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori;
commessi sulla persona dell’Assicurato, di suoi
familiari o di suoi dipendenti iscritti a libro paga mentre svolgono servizio esterno di trasporto.
L’assicurazione è operante a condizione che le persone incaricate del trasporto non abbiano mi- norazioni fisiche che le rendano inadatte al servi- zio di portavalori e siano di età non inferiore a 16 anni né superiore a 75.
La FONDIARIA - SAI rimborsa inoltre:
LE SPESE SANITARIE
rese necessarie in conseguenza di infortunio do- vuto allo scippo o alla rapina, subito dall’Assicu- rato e dai suoi familiari conviventi.
Il rimborso è effettuato fino alla concorrenza di
€ 1.000 per sinistro.
Le garanzie sono valide nell’ambito della provincia ove ha sede l’Azienda assicurata e di quelle limitrofe.
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Liquidazione dei danni
VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO
La determinazione del danno verrà effettuata se- paratamente per ogni singola partita di polizza. L’ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, con il limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.
Nel caso di collezioni parzialmente rubate, verrà riconosciuto il valore dei singoli pezzi, senza te- ner conto del conseguente deprezzamento della collezione stessa.
RINUNCIA ALLA RIDUZIONE PROPORZIONALE DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento verrà corrisposto senza tener conto della riduzione proporzionale prevista dall’art. 1907 del Codice Civile.
RECUPERO DELLE COSE ASPORTATE
Se le cose asportate vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente deve darne avviso alla FONDIARIA - SAI appena ne abbia notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della FONDIARIA - SAI se questa ha risarcito inte- gralmente il danno.
Se invece la FONDIARIA - SAI ha risarcito il dan- no soltanto in parte, il valore del recupero spetta al Contraente fino a concorrenza della parte di dan- no eventualmente rimasta scoperta di assicurazio- ne, il resto spetta alla FONDIARIA - SAI.
In ogni caso il Contraente ha facoltà di conserva- re le cose recuperate previa restituzione alla FONDIARIA - SAI dell’indennizzo ricevuto.
In caso di recupero prima del risarcimento del danno, la FONDIARIA - SAI risponde soltanto dei danneggiamenti eventualmente sofferti dalle cose.
RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, le somme assicurate ed i rela- tivi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo assicurativo in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile al netto di even- tuali franchigie e scoperti, senza corrispondente restituzione di premio.
Resta inteso però che tale importo, a richiesta del Contraente e con il consenso della FONDIARIA - SAI, può essere reintegrato mediante il paga- mento del corrispondente rateo di premio.
PAGAMENTO DI ANTICIPI DI INDENNITÀ
L’Assicurato ha diritto di richiedere, dopo 60 giorni dalla presentazione della denuncia di sini- stro, il pagamento di un acconto del 50% del presumibile indennizzo, a condizione che non siano sorte riserve o contestazioni sull’indenniz- zabilità o quantificazione e che l’ammontare in- dennizzabile del sinistro superi sicuramente l’im- porto complessivo di € 10.000.
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SEZIONE I
QUADRO IV
La responsabilità civile
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Garanzie
La FONDIARIA - SAI si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati
a Terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi
in relazione allo svolgimento dell’attività dichiarata in scheda copertura, nonché:
ALLA CONDUZIONE DEGLI IMMOBILI
nei quali viene svolta l’attività garantita ed alla loro manutenzione ordinaria fatta eseguire in economia;
ALLA OCCASIONALE PARTECIPAZIONE AD ESPOSIZIONI, FIERE, MOSTRE E MERCATI
compreso l’allestimento e lo smontaggio degli stands;
AL PRELIEVO, ALLA CONSEGNA E AL RIFORNIMENTO DELLA MERCE
effettuati direttamente dall’Assicurato, ferma l’esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione di veicoli a motore;
ALL’ORGANIZZAZIONE DI VISITE
all’Azienda, o alla presentazione e/o dimostra- zione dei prodotti della stessa;
ALLA PROPRIETÀ DI INSEGNE, ATTREZZATURE, CARTELLI PUBBLICITARI E STRISCIONI,
destinati a individuare o pubblicizzare l’Azienda assicurata. L’assicurazione non comprende i danni alle opere e alle cose sulle quali sono ap- plicate le insegne, i cartelli, gli striscioni, nonché i danni dovuti all’installazione degli stessi;
AI DANNI ARRECATI AGLI AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI
di dipendenti in sosta nell’area dell’Azienda assi- curata, ferme le esclusioni del presente Quadro di garanzia;
ALLE LESIONI CORPORALI SUBITE DA TITOLARI E DIPENDENTI DI ALTRE DITTE O STUDI PROFESSIONALI
che possono trovarsi negli ambienti di lavoro per eseguire lavori di trasporto e fornitura, pulizia, manutenzione e riparazione, consulenze e collau- di, sempre che ed in quanto non prendano parte agli specifici lavori formanti oggetto dell’attività assicurata.
L’assicurazione vale per i danni avvenuti nel territorio dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
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Determinazione e regolazione del premio
Il premio della garanzia RC verso Terzi e RC ver- so Dipendenti è determinato rispettivamente sul- la base:
– del numero degli Addetti, intendendosi per ta- li i titolari, i soci, i dipendenti e qualsiasi altra persona che partecipa all’attività;
– del numero dei Dipendenti obbligatoriamente iscritti all’INAIL,
risultanti dalla scheda copertura.
In caso di variazione in aumento di tale numero, l’Assicurato/Contraente è tenuto a darne imme- diata comunicazione alla FONDIARIA - SAI e a pagare il maggior premio dovuto.
Se al momento del sinistro il numero degli Ad- detti o Dipendenti risulta essere superiore di più di una unità rispetto a quello dichiarato, si appli- cherà quanto previsto dagli articoli 1892 o 1893 del Codice Civile.
Gestione delle vertenze – Spese legali e peritali
La FONDIARIA - SAI assume, fino al termine del grado di giudizio in corso, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudi- ziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicura- to, designando ove occorra, legali o tecnici, e av- valendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della FONDIARIA - SAI le spese sostenute per resistere all’azione promossa con- tro l’Assicurato, entro il limite di un importo pa- ri al quarto del massimale stabilito in polizza per
il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la FONDIARIA - SAI e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La FONDIARIA - SAI non riconosce le spese in- contrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende nè delle spese di giustizia pe- nale.
Non è considerato terzo:
1) il coniuge, genitore o figlio dell’Assicurato e/o del coniuge nonché qualsiasi altra persona stabilmente convivente con l’Assicurato;
2) la persona in rapporto di dipendenza con l’As- sicurato, che subisca il danno in occasione di lavoro o di servizio;
3) la persona che qualunque sia il suo rapporto con l’Assicurato subisca danni partecipando all’attività esercitata e dichiarata in scheda copertura;
4) l’Amministratore o socio a responsabilità illi- mitata e loro parenti o familiari (qualora l’As- sicurato non sia una persona fisica).
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Non sono compresi i danni:
Esclusioni
l’accelerazione di particelle atomiche, nonché
a) alle cose che l’Assicurato detiene per qualsia- si motivo, comprese le cose trasportate, ri- morchiate o sollevate, nonché le cose portate da clienti o frequentatori nei luoghi ove si svolge l’attività esercitata e dichiarata in scheda copertura;
b) alle opere in costruzione ed in manutenzione, a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori, ed alle cose trovantesi nell’ambito di esecuzione dei lavori.
Se tale opera è un fabbricato oggetto di lavo- ri di sopraelevazione e straordinaria manu- tenzione, sono altresì esclusi i danni subiti dallo stesso e dal suo contenuto in conseguen- za di fenomeni atmosferici;
c) cagionati da furto o derivanti a cose altrui da incendio, scoppio o esplosione di cose dell’As- sicurato o da lui detenute;
d) cagionati a mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché alle cose trovantesi sugli stessi;
e) derivanti dall’inosservanza di obblighi che l’Assicurato ha assunto esclusivamente per contratto;
f) derivanti dalla detenzione ed uso di esplosivi;
g) cagionati da merci di qualsiasi genere e pro- dotti alimentari dopo la loro consegna o som- ministrazione;
h) cagionati da veicoli a motore di qualsiasi ge- nere nonché da natanti e da aereomobili;
i) derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, mancato o ritardato avvio, di atti- vità di qualsiasi genere e di servizi;
l) provocati da persone non in rapporto di di- pendenza con l’Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell’esercizio della propria attività;
m) derivanti dalla proprietà, detenzione od uso di armi da fuoco;
n) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti e pertinenze;
o) derivanti dalla detenzione e dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per
i danni che, in relazione ai rischi assicurati, siano avvenuti in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artifi- ciale di particelle atomiche;
p) all’ambiente e/o conseguenti ad inquinamen- to di aria, acqua e suolo; ad interruzione, im- poverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di fal- de acquifere, di giacimenti minerari ed in ge- nere di quanto trovasi nel sottosuolo suscetti- bile di sfruttamento;
q) cagionati a cose da vibrazione, assestamento, franamento o cedimento di terreno da qual- siasi causa determinati;
r) cagionati da opere e installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di opere di manutenzione o posa in ope- ra, i danni non avvenuti durante l’esecuzione dei lavori. Per le operazioni che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comun- que, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, agli effetti della presente esclusione, anziché del compimento dell’intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l’ulti- mazione dei lavori che la riguardano e, co- munque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all’uso o aperta al pubblico;
s) cagionati da gru, da teleferiche, da fili a sbal- zo e simili;
t) cagionati a condutture sotterranee in genere durante i lavori di scavo, trivellazioni e simili;
u) derivanti dalla proprietà o custodia di ani- mali.
v) attribuibili a responsabilità derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distri- buzione e/o stoccaggio di amianto e/o pro- dotti contenenti amianto.
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Responsabilità civile verso i dipendenti (R.C.O.)
La FONDIARIA - SAI si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile verso dipendenti obbligatoriamente iscritti all’INAIL (RCO):
a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giu- gno 1965 n. 1124 e dell'art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'as- sicurazione;
b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarci- mento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del De- creto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, ca- gionati a prestatori di lavoro di cui al prece- dente punto a), per morte e per lesioni perso- nali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6%, calcolata sulla base delle Tabelle allegate al D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38.
L’assicurazione è efficace alla condizione che al momento del sinistro l’Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.
L’assicurazione vale anche per le azioni di rival- sa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 222 del 12 giugno 1984.
Si intendono escluse le malattie professionali, la silicosi e le malattie da esposizione all’amianto. Le garanzie non comprendono inoltre i danni che siano conseguenza diretta o indiretta di trasmu- tazione del nucleo dell’atomo o di radiazioni pro- vocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche.
Questa garanzia è prestata in deroga al comma
2) della condizione “Non è considerato terzo” e delle Esclusioni di cui a pag. 30.
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Garanzie aggiuntive dell’azienda artigiana (R.C.T.)
Se in scheda copertura sono barrate le relative caselle le garanzie si estendono alla responsabilità civile dell’Assicurato:
1 – VERSO DIPENDENTI NON OBBLIGATORIAMENTE ISCRITTI ALL’INAIL
relativamente agli eventi verificatisi in occasione di lavoro o di servizio sempre che al momento dell’infortunio il dipendente non svolga attività per la quale è richiesta assicurazione presso l’INAIL.
Questa garanzia aggiuntiva è prestata in deroga al comma 2) della condizione “Non è considera- to terzo”.
2 – PER DANNI SUBITI DAI SUBAPPALTATORI
dai cottimisti e dai loro dipendenti limitatamen- te agli infortuni subiti in occasione di lavoro, sempre che dall’evento derivi all’Assicurato una responsabilità da reato colposo perseguibile d’uf- ficio e giudizialmente accertato, commesso dall’Assicurato stesso o da un suo dipendente del cui fatto debba rispondere a norma dell’art. 2049 del Codice Civile.
Si intendono escluse le malattie professionali. L’Assicurato dichiara di cedere a subappaltatori e cottimisti lavori per un importo non superiore al 30% del valore globale delle opere ad esso af- fidate.
Questa garanzia aggiuntiva è prestata a parziale deroga del comma 3) della condizione “Non è considerato terzo”.
3 – VERSO I PARTECIPANTI AI LAVORI
relativamente agli infortuni sofferti da persone non rientranti nelle categorie previste alla Ga- ranzia RCO e alle Garanzie Aggiuntive 1 e 2 che, qualunque sia la loro qualifica ed il loro rappor-
to con l’Assicurato, partecipando all’attività, su- biscano il danno in conseguenza di un fatto dell’Assicurato stesso, previsto dalla legge come reato colposo perseguibile d’ufficio e giudizial- mente accertato.
Questa estensione è prestata fino alla concorren- za di € 60.000 per ogni sinistro e di € 30.000 per persona ferita o deceduta.
Si intendono escluse le malattie professionali. Questa garanzia aggiuntiva è prestata a parziale deroga del comma 3) della condizione “Non è considerato terzo”.
4 – PER DANNI CAGIONATI DAI SUBAPPALTATORI
dai cottimisti e dai loro dipendenti. Qualora i su- bappaltatori stessi o i cottimisti risultino già assi- curati in proprio, la presente garanzia viene pre- stata in eccedenza rispetto alle somme assicurate con la polizza specifica.
L’Assicurato dichiara di cedere a subappaltatori ed a cottimisti lavori per un importo non supe- riore al 30% del valore globale delle opere ad es- so affidate.
Questa garanzia aggiuntiva è prestata a parziale deroga del comma l) delle “Esclusioni”.
5 – DURANTE LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PRESSO TERZI
relativamente ai danni ai locali nei quali si ese- guono i lavori ed alle cose che si trovano nell’am- bito dell’esecuzione dei lavori stessi.
Il risarcimento verrà corrisposto previa detrazio- ne di € 100 per ogni sinistro.
Questa garanzia aggiuntiva è prestata a parziale deroga del comma b) delle “Esclusioni”.
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6 – PER DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO
o in sosta nell’ambito delle suddette operazioni, nonché alle cose trovantesi sugli stessi. Il risarci- mento verrà corrisposto previa detrazione di € 100 per ogni sinistro.
Questa garanzia aggiuntiva è prestata in deroga al comma d) delle “Esclusioni”.
7 – PER LA PROPRIETÀ DEI FABBRICATI
nei quali viene svolta l’attività assicurata.
La garanzia comprende il rischio della commit- tenza dei lavori di ampliamento, sopraelevazio- ne, demolizione e manutenzione straordinaria dei fabbricati stessi purché l’Assicurato non as- suma la direzione dei lavori.
Si intendono esclusi i danni cagionati da fuoriusci- ta d’acqua conseguenti a guasto o rottura di im- pianti idrici, igienici e tecnici, nonché quelli cagio- nati da umidità, stillicidio e insalubrità dei locali. Questa garanzia aggiuntiva è prestata in deroga al comma n) delle “Esclusioni”.
8 – PER DANNI DA INCENDIO, SCOPPIO O ESPLOSIONE
di cose dell’Assicurato o da lui detenute verifica- tisi al di fuori dei locali dell’Azienda e delle aree in uso esclusivo ad essa, fino alla concorrenza di
€ 60.000 per sinistro e per periodo assicurativo. Questa garanzia aggiuntiva è prestata a parziale deroga del comma c) delle “Esclusioni”.
9 – PER LA COMMITTENZA AUTO
ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile, relativa- mente ai danni cagionati a terzi dai dipendenti dell’Assicurato iscritti nei libri paga alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i me- desimi non siano di proprietà dell’Assicurato stesso o a lui intestati al P.R.A., a lui locati o da- ti in usufrutto o detenuti a qualsiasi titolo.
Sono compresi i danni cagionati alle persone tra- sportate.
Questa garanzia aggiuntiva è prestata a parziale deroga del comma h) delle “Esclusioni”.
10 – PER SMERCIO E SOMMINISTRAZIONE AL DETTAGLIO DI PRODOTTI ALIMENTARI
relativamente ai soli danni corporali, sempre che la consegna o la somministrazione ed il danno siano avvenuti durante il periodo di validità del contratto. Per tali danni il massimale per sinistro rappre- senta il limite di garanzia per ogni periodo assi- curativo.
Questa garanzia aggiuntiva è prestata a parziale deroga del comma g) delle “Esclusioni”.
11 – PER DANNI CAGIONATI DA XXXXXXXX E MACCHINE OPERATRICI SEMOVENTI
compresa la circolazione su aree private e le ope- razioni di carico e scarico.
Dalle garanzie sono comunque esclusi:
– i danni cagionati a terzi in relazione alla circo- lazione su aree soggette alla disciplina della Legge n. 990 del 24.12.1969;
– i danni subiti dalle persone trasportate e quel- li cagionati alla pavimentazione stradale.
Xxx sia prescritta una patente per la guida di ta- li mezzi, la garanzia non è operativa se il guida- tore non ne sia munito.
Questa garanzia aggiuntiva è prestata a parziale deroga del comma h) delle “Esclusioni”.
12 – PER DANNI VERIFICATISI DOPO L’ESECUZIONE DEI LAVORI
effettuati presso terzi, di installazione, manuten- zione e/o riparazione di impianti, apparecchiatu- re in genere non fabbricate dall’Assicurato, co- struzione e manutenzione di fabbricati, escluse le opere di impermeabilizzazione. Questa estensio- ne vale a condizione che i suddetti lavori siano stati eseguiti e che il danno sia avvenuto e sia sta- to denunciato durante il periodo di validità del contratto, ma comunque non oltre un anno dal compimento dei lavori stessi.
Restano esclusi i danni agli impianti e attrezza- ture installate, manutenute e riparate, ai xxxxxx- cati costruiti e/o manutenuti e qualsiasi spesa inerente la sostituzione o riparazione degli stessi.
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La garanzia non opera per i veicoli, i natanti e lo- ro parti.
Fermo il massimale per sinistro, indicato in sche- da copertura, che rappresenta la massima espo- sizione della FONDIARIA - SAI per periodo assi- curativo, il limite per ogni sinistro non potrà es- sere superiore a € 13.000.
A carico dell’Assicurato rimarrà il 10% dell’impor- to di ogni sinistro con il minimo di € 100.
Questa garanzia aggiuntiva è prestata a parziale deroga del comma r) delle “Esclusioni”.
13 – PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA ARMATA
effettuato in proprio anche con guardiani e pro- prietà ed uso di cani nell’ambito dei fabbricati e delle aree in uso all’azienda assicurata.
Questa garanzia aggiuntiva è prestata a parziale deroga dei commi m) e u) delle “Esclusioni”.
14 – PER DANNI A COSE DEI CLIENTI
portate nei locali dell’Azienda, consegnate o non consegnate all’Assicurato, dovuti a sottrazione, distruzione o deterioramento fino alla concorren- za di € 600 per ogni persona danneggiata. Ove vi siano più persone danneggiate, non potrà co- munque essere superato il limite del massimale per danni a cose previsto in scheda copertura.
La garanzia non è operativa per valori in genere, oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, veicoli a motore in genere e cose in essi contenute.
Sono esclusi i danni alle cose sulle quali si ese- guono i lavori, e a quelle oggetto dell’attività dell’Azienda.
Questa garanzia aggiuntiva è prestata a parziale deroga dei commi a) e c) delle “Esclusioni”.
15 – PER DANNI CAGIONATI DA TINTORIE, LAVANDERIE E STIRERIE
alle cose sulle quali si eseguono i lavori, fino alla concorrenza di € 150 per capo danneggiato, con il limite di € 800 per periodo assicurativo.
Questa garanzia aggiuntiva è prestata a parziale deroga dei commi a) e b) delle “Esclusioni”.
16 – DA PROPRIETÀ E USO DI GRU, FISSE A TERRA O SU ROTAIE, GRU A PONTE, CARRI PONTE, VERRICELLI, TELEFERICHE E FILI A SBALZO
Questa garanzia aggiuntiva è prestata in deroga al comma s) delle “Esclusioni”.
17 – PER DANNI A TERZI AVVENUTI NEI PAESI EUROPEI
L’estensione territoriale non opera per i danni da circolazione che in Italia rientrerebbero sotto la disciplina della legge n. 990 del 24.12.1969.
Il risarcimento verrà corrisposto previa detrazio- ne di € 150 per ogni sinistro.
18 – PER DANNI AVVENUTI NEI PAESI EUROPEI A DIPENDENTI
iscritti all’INAIL ed assicurati alla garanzia R.C.O.
La garanzia vale in quanto per tali dipendenti sia operativa l’assicurazione di legge prestata dall’INAIL.
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19 – PER DANNI VERIFICATISI DOPO L’ESECUZIONE DEI LAVORI SU VEICOLI E XXXXXXX
e che siano diretta conseguenza di lavori di ripa- razione e/o manutenzione, purché non derivanti da difetti di parti fabbricate dall’Assicurato. Questa estensione vale a condizione che i lavori siano stati eseguiti e che il danno sia avvenuto e sia stato denunciato durante il periodo di validità del contratto, ma comunque non oltre 90 giorni dopo l’esecuzione dei lavori stessi.
Sono compresi i danni arrecati da incendio del veicolo conseguenti ai lavori effettuati, che si ve- rifichino al di fuori dei fabbricati dell’Azienda o delle aree in uso alla stessa.
Si intendono comunque esclusi i danni subiti dai veicoli e natanti oggetto di riparazione e/o ma- nutenzione e le spese di recupero degli stessi.
Fermo il massimale per sinistro, scelto in scheda copertura, che rappresenta la massima esposizio- ne della FONDIARIA - SAI per periodo assicura- tivo, il limite per ogni sinistro non potrà essere superiore a € 15.000.
A carico dell’Assicurato rimarrà il 10% dell’impor- to di ogni sinistro con il minimo di € 100.
Questa garanzia aggiuntiva è prestata a parziale deroga del comma r) delle “Esclusioni”.
20 – PER DANNI A VEICOLI IN DEPOSITO
purché i medesimi si trovino nell’area dell’Azien- da ove viene svolta l’attività assicurata, tanto al coperto quanto allo scoperto; comprende altresì i danni ai veicoli medesimi in conseguenza di ope- razioni di carico e scarico da ponti elevatori, di lavaggio e di ingrassaggio, nonché di rifornimen- to di carburante, olii minerali, acqua e aria e so- stituzione di candele, iniettori e filtri.
Si intendono comunque esclusi i danni conse- guenti a lavori di riparazione o manutenzione meccanica nonché quelli derivanti da furto ed in- cendio.
Il risarcimento verrà corrisposto previa detrazio- ne di € 100 per ogni veicolo danneggiato.
Questa garanzia aggiuntiva è prestata a parziale deroga dei commi a) e b) delle “Esclusioni”.
21 – PER DANNI DA FRANAMENTO,
cedimento, assestamento o vibrazioni del terre- no, a cose di terzi non in costruzione o manuten- zione, per i lavori di scavo, fognature e simili, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature.
Il risarcimento verrà corrisposto previa detrazio- ne di € 500 per ogni danno a fabbricati e relati- ve pertinenze e di € 100 per ogni danno ad altre cose.
Questa garanzia aggiuntiva è prestata a parziale deroga del comma q) delle “Esclusioni”.
22 – PER DANNI A CONDUTTURE SOTTERRANEE
in genere; il risarcimento verrà corrisposto previa detrazione di € 100 per ogni sinistro.
Questa garanzia aggiuntiva è prestata in deroga al comma t) delle “Esclusioni”.
23 – PER DANNI DA IMPIEGO DI MINE
Sono esclusi i danni a cose fisse di terzi che si tro- vano entro un raggio di m 200 dai confini del cantiere.
Questa garanzia aggiuntiva è prestata a parziale deroga del comma f) delle “Esclusioni”.
24 – PER DANNI DA FURTO AGEVOLATI DA IMPALCATURE
erette dall’Assicurato e usate dagli autori del fur- to per introdursi nei locali.
Questa estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 30.000 per sinistro e per perio- do assicurativo.
Rimane a carico dell’Assicurato il 10% dell’im- porto di ciascun sinistro con il minimo di
€ 200 per ogni danneggiato.
Questa garanzia aggiuntiva è prestata a parziale deroga del comma c) delle “Esclusioni”.
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25 – PER DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITA’
o sospensione totale o parziale, mancato o ritar- dato avvio di attività di qualsiasi genere e di servizi.
Questa estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 30.000 per sinistro e per perio- do assicurativo. Rimane a carico dell’Assicurato il 10% dell’importo di ciascun sinistro con il mi- nimo di € 200 per ogni danneggiato.
Questa garanzia aggiuntiva è prestata in deroga al comma i) delle “Esclusioni”.
26 – PER DANNI SUBITI DA FABBRICATI
oggetto di lavori da parte dell’Assicurato e dal relativo contenuto, a seguito di fenomeni atmo- sferici, fino alla concorrenza di € 20.000 per si- nistro e per periodo assicurativo.
Rimane a carico dell’Assicurato il 10% dell’im- porto di ciascun sinistro, con il minimo di
€ 200.
Questa garanzia aggiuntiva è prestata a parziale deroga del comma b) delle “Esclusioni”.
27 – PER DANNI SUBITI DA IMBARCAZIONI
oggetto di operazioni di sollevamento, trai- no, alaggio e varo, fino alla concorrenza di
€ 5.000 per sinistro e per periodo assicurativo. Il risarcimento verrà corrisposto previa detrazio- ne di € 500 per ogni sinistro.
Questa garanzia aggiuntiva è prestata a parziale deroga dei commi a) e b) delle “Esclusioni”.
28 – PER DANNI CAGIONATI DAI LAVORATORI INTERINALI
La FONDIARIA - SAI assicura la Responsabi- lità Civile dell’Assicurato/Contraente per dan- ni cagionati a Terzi da lavoratori a disposizione dell’Azienda in forza di un contratto di fornitu- ra di lavoro temporaneo (lavoratori interinali ai sensi della Legge n. 196 del 24 giugno 1997). Qualora tali lavoratori risultino già assicurati in proprio, la presente garanzia viene prestata in eccedenza rispetto alle somme assicurate con la polizza specifica.
L’Assicurato/Contraente dichiara che l’am- montare annuo complessivo delle fatture emesse nei confronti delle Agenzie di fornitura di lavoro temporaneo risulta essere inferiore al 30% del totale delle retribuzioni annue.
Questa garanzia aggiuntiva è prestata a deroga del comma l) delle “Esclusioni” del libretto di polizza.
29 – PER DANNI SUBITI DAI LAVORATORI INTERINALI
I lavoratori a disposizione dell’Azienda in forza di un contratto di fornitura di lavoro tempora- neo (lavoratori interinali ai sensi della Legge n. 196 del 24 giugno 1997) sono interamente equiparati ai dipendenti obbligatoriamente iscritti all’INAIL e come tali godono di quanto disciplinato al capitolo del libretto di polizza Responsabilità Civile verso i Dipendenti (RCO), purché questi ultimi siano assicurati a tale garanzia.
L’Assicurato/Contraente dichiara che l’am- montare annuo complessivo delle fatture emes- se nei confronti delle Agenzie di fornitura di la- voro temporaneo risulta essere inferiore al 30% del totale delle retribuzioni annue.
Questa garanzia aggiuntiva è prestata a deroga del comma 3) della Condizione “Non è consi- derato terzo” e da quanto previsto dal capitolo “Esclusioni” del Quadro IV “La responsabilità civile” del libretto di polizza.
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SEZIONE II
QUADRO V
La rottura di vetri, cristalli e insegne
QUADRO VI
Le merci trasportate a bordo di autoveicoli
QUADRO VII
Le apparecchiature elettriche
ed elettroniche, i registratori di cassa, i terminali P.O.S.
QUADRO VIII
La responsabilità civile da prodotto difettoso
QUADRO IX
I danni indiretti
QUADRO X
La tutela giudiziaria
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SEZIONE II
QUADRO V
La rottura di vetri, cristalli e insegne
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Definizioni
Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate:
LASTRE:
i vetri, i cristalli e gli specchi, in lastre sia fisse che movibili su cardini, cerniere e guide.
INSEGNE:
anche luminose e al neon, e relative intelaiature.
Garanzie prestate
La FONDIARIA - SAI indennizza le spese sostenute per la sostituzione di lastre e insegne stabilmente installate all’interno ed all’esterno dell’Azienda, nelle ubicazioni indicate in scheda copertura, in conseguenza di rottura causata da:
FATTO ACCIDENTALE
FATTO DI TERZI
compresi i dipendenti dell’Assicurato.
EVENTI ATMOSFERICI
purché i danni siano determinati dall’azione di- retta ed immediata sugli enti assicurati di:
– vento;
– urto di cose asportate dal vento o crollate per effetto del vento;
– precipitazioni atmosferiche.
ATTI VANDALICI E DOLOSI
e cioè i danni materiali e diretti cagionati da scio- peranti o persone, anche dipendenti dell’Assicu- rato/Contraente, che prendano parte a tumulti o sommosse, o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio, nonché i danni causati dall’intervento delle forze dell’ordine in seguito a tali eventi.
Le garanzie si estendono inoltre ai:
DANNI CAUSATI CON COLPA GRAVE
dell’Assicurato/Contraente.
DANNI AL CONTENUTO
causati da rottura di lastre e insegne assicurate, fino alla concorrenza del 30% dell’indennizzo li- quidato per le lastre danneggiate ed in aggiunta a quest’ultimo.
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Sono esclusi i danni:
Esclusioni
a) causati da atti di guerra, insurrezione, occu- pazione militare, invasione;
b) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vul- caniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni, incendio, fulmine, scoppi, esplosioni e gelo;
c) dovuti a vizio di costruzione, nonché quelli avvenuti in occasione di riparazioni, rimozio- ni, traslochi, lavori di manutenzione straordi- naria e di restauro dei locali;
d) dovuti a rigature, segnature, screpolature e scheggiature.
Liquidazione dei danni
RINUNCIA ALLA RIDUZIONE PROPORZIONALE DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento verrà corrisposto senza tener con- to della riduzione proporzionale prevista dall’art. 1907 del Codice Civile.
DETERMINAZIONE DEL DANNO
La FONDIARIA - SAI rimborserà entro i limiti convenuti le spese sostenute dall’Assicurato per la sostituzione delle lastre e delle insegne con altre nuove od equivalenti per caratteristiche, compreso il costo di trasporto e di installazione.
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SEZIONE II
QUADRO VI
Le merci trasportate a bordo di autoveicoli
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Definizioni
Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate:
INCENDIO:
combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoesten- dersi e propagarsi.
ESPLOSIONE:
sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto- propaga con elevata velocità.
IMPLOSIONE:
cedimento di corpi cavi per eccesso di pressione esterna rispetto a quella interna.
SCOPPIO:
repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplo- sione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
FURTO:
impossessamento della cosa mobile altrui sot- traendola a chi la detiene.
RAPINA:
sottrazione di cosa mobile a chi la detiene me- diante violenza o minaccia diretta tanto alla per- sona stessa quanto verso altre persone.
MERCI:
materie prime, ingredienti di lavorazione, merci e prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, comprese le imposte di fabbrica- zione e i diritti doganali.
44
Garanzie prestate
La FONDIARIA - SAI indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle merci oggetto dell’attività dell’Azienda e dalla stessa acquistate, prodotte, riparate e commercializzate, durante il trasporto sui veicoli propri o detenuti in leasing, identificati in scheda copertura, arrecati da:
INCENDIO FULMINE
ESPLOSIONE, IMPLOSIONE E SCOPPIO
non causati da ordigni esplosivi.
FURTO
– conseguente a sottrazione dell’intero autovei- colo;
– di singoli colli interi perpetrato mediante ef- frazione o scasso dei mezzi di chiusura di au- toveicoli completamente chiusi e non telonati.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato pre- via detrazione per singolo sinistro del 20% della somma liquidata a termini di polizza, con il mi- nimo di € 100.
IRREPERIBILITÀ
in seguito ad incidente stradale, anche se dovuta a furto.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato pre- via detrazione per singolo sinistro del 20% della somma liquidata a termini di polizza, con il mi- nimo di € 100.
RAPINA
anche di singoli colli.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato pre- via detrazione per singolo sinistro del 20% della somma liquidata a termini di polizza, con il mi- nimo di € 100.
URTO
con veicolo di terzi identificato, durante la circo- lazione stradale.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato pre- via detrazione per singolo sinistro del 20% della somma liquidata a termini di polizza, con il mi- nimo di € 100.
La FONDIARIA - SAI risarcisce inoltre i danni alle merci, causati dagli eventi di cui sopra in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.
Sono compresi in garanzia gli utensili, gli attrezzi e i relativi ricambi dell’Azienda utilizzati nello svolgimento dell’attività presso terzi fino alla concorrenza del 10% delle somme assicurate, con il massimo di € 1.000
Estensione territoriale
L’assicurazione vale per i danni avvenuti nel territorio dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di X. Xxxxxx.
45
Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) causati da atti di guerra, da insurrezione, da occupazione militare, da invasione;
b) causati con xxxx e colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
c) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
– da persone del fatto delle quali il Contraen- te o l’Assicurato deve rispondere;
– da incaricati della sorveglianza delle merci o dei locali che le contengono;
d) causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle ato- miche;
e) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni;
f) indiretti, quali mancanza di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospen- sione di lavoro o qualsiasi danno che non ri- guardi la materialità delle cose assicurate;
g) cagionati totalmente o parzialmente da vizio proprio e qualità insite nelle cose assicurate;
h) agli autoveicoli trasportati, agli animali vivi, alle merci su veicoli isotermici e frigoriferi, nonché ai campionari.
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Condizioni particolari
INIZIO DELLA GARANZIA
L’assicurazione inizia dal momento in cui le cose assicurate lasciano il magazzino o il luogo di de- posito della località di partenza indicata nel do- cumento di trasporto, prosegue durante l’ordina- rio corso del viaggio e termina nel momento in cui le cose assicurate sono consegnate al destina- tario.
Sono comprese nella garanzia le giacenze sul mezzo vettore, compreso il caso in cui lo stesso sia ricoverato in autorimesse pubbliche o private.
OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA FURTO
Durante le soste e le fermate effettuate nel corso del trasporto, i veicoli devono essere sottoposti a sorveglianza ininterrotta, intendendosi per tale quella esercitata a vista ed attraverso presenza continua dell’autista o di altro incaricato del Contraente nelle immediate vicinanze del veico- lo, e devono avere i cristalli rialzati e le portiere e gli sportelli chiusi a chiave.
Gli automezzi possono anche sostare o fermarsi in locali con varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree, comprese quelle portuali, autoportuali e aeroportuali, mu- nite di valide recinzioni con varchi controllati o chiusi adeguatamente.
OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA URTO
I danni da urto sono risarcibili soltanto quando tale evento lasci tracce evidenti e constatabili sul veicolo adibito al trasporto e purché le merci sia- no imballate e stivate a regola d’arte.
COSE DI PROPRIETÀ DI TERZI: TITOLARITÀ DEI DIRITTI
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla po- lizza non possono essere esercitati che dal Con- traente e dalla FONDIARIA - SAI. Spetta in par- ticolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni, che sono vincolanti anche per l’Assicurato, re- stando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza può tuttavia essere pagato solo nei confronti o con il consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
SOSTITUZIONE DEI VEICOLI ASSICURATI
In caso di sostituzione dei veicoli, l’assicurazione viene trasferita sul nuovo veicolo fino alle ore 24 del decimo giorno dall’avvenuto cambiamento: trascorso tale termine resta sospesa sino a quan- do l’Assicurato ne abbia data notizia alla FON- DIARIA - SAI.
La variazione dovrà risultare da apposito atto scritto.
VEICOLI ISOTERMICI E FRIGORIFERI
A parziale deroga del comma h) delle “Esclusio- ni”, sono comprese nelle garanzie di polizza an- che le merci trasportate su veicoli isotermici e fri- goriferi.
I danni da mancato freddo verranno risarciti so- lo se conseguenti ad evento in garanzia, fino alla concorrenza del 50% della somma assicurata.
ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI
Se esistono altre polizze a copertura del medesi- mo rischio, la FONDIARIA - SAI risponde solo per la parte di danno eccedente tali contratti.
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Liquidazione dei danni
RINUNCIA ALLA RIDUZIONE PROPORZIONALE DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento verrà corrisposto senza tener con- to della riduzione proporzionale prevista dall’art. 1907 del Codice Civile.
VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO
La determinazione del danno verrà effettuata se- paratamente per ogni singola partita di polizza. L’ammontare del danno è dato dal valore delle merci sottratte o distrutte al momento del sini- stro e dal costo di riparazione di quelle danneg- giate, con il limite del valore che le stesse aveva- no al momento del sinistro, tenuto conto dello stato di conservazione, d’uso e di ogni altra cir- costanza concomitante.
La liquidazione verrà effettuata deducendo il va- lore dei residui.
RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, le somme assicurate ed i rela- tivi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo assicurativo in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile al netto di even- tuali franchigie e scoperti, senza corrispondente restituzione di premio.
Resta inteso però che tale importo, a richiesta del Contraente e con il consenso della FONDIARIA - SAI, può essere reintegrato mediante il paga- mento del corrispondente rateo di premio.
RECUPERO DELLE COSE ASPORTATE
In caso di ritrovamento del veicolo e/o delle merci asportate, il Contraente deve chiedere l’intervento dell’Autorità o del perito della FON- DIARIA - SAI per l’accertamento dello stato del veicolo e delle eventuali merci a bordo, prima della riconsegna, e darne comunque avviso alla FONDIARIA - SAI appena ne abbia notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della FONDIARIA - SAI se questa ha risarcito inte- gralmente il danno.
Se invece la FONDIARIA - SAI ha risarcito il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta al Contraente fino a concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione, il resto spetta alla FONDIARIA
- SAI.
In ogni caso il Contraente ha facoltà di conserva- re le cose recuperate previa restituzione alla FONDIARIA - SAI dell’indennizzo ricevuto.
In caso di recupero prima del risarcimento del danno, la FONDIARIA - SAI risponde soltanto dei danneggiamenti eventualmente sofferti dalle cose.
48
SEZIONE II
QUADRO VII
Le apparecchiature elettriche
ed elettroniche, i registratori di cassa, i terminali P.O.S.
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Definizioni
Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate:
APPARECCHIATURE:
apparecchi elettrici, sistemi elettronici di elabo- razione dati e relative unità periferiche e di tra- smissione e ricezione dati, elaboratori di proces- so o di automazione di processi, Personal Com- puters e mini–elaboratori, altre apparecchiature elettroniche; impianti elettrici ed elettronici al servizio esclusivo delle apparecchiature suddette.
TERMINALI P.O.S. (point of sale): apparecchi elettronici atti a consentire la regi- strazione su conto corrente bancario della tran- sazione commerciale avvenuta nell’Azienda assi- curata, mediante addebito e accredito automati- co delle somme relative.
REGISTRATORI DI CASSA:
apparecchi per rilascio di scontrino fiscale.
SUPPORTI:
il materiale intercambiabile da parte dell’Assicu- rato, per la memorizzazione di informazioni leg- gibili a macchina.
DATI:
le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dall’Assicurato.
50
Garanzie prestate
La FONDIARIA - SAI indennizza i danni materiali e diretti alle apparecchiature, ai registratori di cassa, ai terminali P.O.S., ai supporti ed ai dati assicurati – anche se di proprietà di terzi – nelle ubicazioni indicate in scheda copertura, arrecati da:
FATTI ACCIDENTALI FENOMENI ELETTRICI
ATTI VANDALICI E DOLOSI
compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio or- ganizzato, scioperi, tumulti popolari, sommosse.
L’assicurazione comprende i guasti dovuti a:
FATTO DI TERZI COLPA GRAVE DELL’ASSICURATO
e dei suoi dipendenti.
La FONDIARIA - SAI indennizza inoltre:
LE SPESE DI SOSTITUZIONE PROVVISORIA
delle apparecchiature, dei registratori di cas- sa e dei terminali P.O.S. per il tempo della loro riparazione in conseguenza di un sinistro risarci- bile ai sensi del presente Quadro di polizza.
Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.500 per periodo assicurativo, dedotto co- munque il corrispettivo relativo ai primi tre gior- ni di sostituzione.
LE PENE PECUNIARIE
inflitte all’Assicurato in relazione all’uso di regi- stratori di cassa, limitatamente a:
a) fatti imputabili a colpa lieve dell’Assicurato stesso, o a colpa lieve o grave dei suoi dipen- denti, sia per quanto riguarda l’uso del regi- stratore in senso stretto, sia per quanto riguar-
da l’adempimento degli altri oneri previsti dalla legge e dal regolamento di attuazione, nonché per carenze nella manutenzione dei registratori;
b) fatto doloso dei dipendenti in relazione all’uso del registratore ed all’adempimento degli altri oneri previsti dalla legge e dal regolamento di attuazione.
La garanzia è limitata ai soli utenti che utiliz- zino più di sei registratori.
Questa garanzia è prestata fino alla concor- renza delle somme assicurate, con il limite di
€ 20.000 per sinistro e periodo assicurativo per quanto previsto al punto a), e di € 10.000 per si- nistro e periodo assicurativo per quanto previsto al punto b).
51
Sono esclusi i danni:
Esclusioni
h) attribuibili a difetti noti al Contraente o
a) causati con dolo dell’Assicurato o del Con- traente;
b) di deperimento, logoramento, corrosione, os- sidazione che siano conseguenza naturale dell’uso o funzionamento o causati dagli ef- fetti graduali degli agenti atmosferici;
c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il venditore o il loca- tore delle cose assicurate;
d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
e) cagionati da variazioni di tensione nella rete di alimentazione in assenza di sistemi di pro- tezione e stabilizzazione o qualora gli stessi, se presenti, non risultino danneggiati;
f) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal co- struttore e/o fornitore delle cose assicurate, nonché i danni a qualsiasi causa dovuti la cui eliminazione sia prevista dalle prestazioni comprese nei contratti di assistenza tecnica;
g) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la FONDIARIA - SAI ne fosse a conoscenza;
i) a lampade e ad altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verifi- catisi anche ad altre parti delle cose assicura- te, ai dati su memorie centrali nonché a qual- siasi altro dato non modificabile dall’Assicu- rato;
l) causati da smarrimenti, xxxxxxxx, sanzioni di carattere penale o dovuti ad eventi assicu- rabili ai Quadri di garanzia I - ll e III della Se- zione I della presente polizza;
m) causati da atti di guerra, da insurrezione, da occupazione militare, da invasione;
n) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni;
o) causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle ato- miche;
p) subiti da cose detenute in forza di contratto di leasing.
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Condizioni particolari
COSE DI PROPRIETÀ DI TERZI: TITOLARITÀ DEI DIRITTI
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla po- lizza non possono essere esercitati che dal Con- traente e dalla FONDIARIA - SAI. Spetta in par- ticolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni che sono vincolanti anche per l’Assicurato, re- stando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza può tuttavia essere pagato solo nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
TUBI SPECIALI E VALVOLE ELETTRONICHE
In caso di sinistro, l’indennizzo è calcolato in ba- se alla percentuale di degrado risultante dai pa- rametri indicati dalla casa costruttrice o, in man- canza, alla percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dalla installazione, alle ore di lavoro o ai colpi effettuati, o altri pa- rametri rispetto alla durata presunta del tubo stesso.
L’indennizzo per ciascun sinistro verrà corrispo- sto fìno alla concorrenza del 10% del valore del- la singola macchina danneggiata, con il massimo di € 3.000.
CONDUTTORI ESTERNI
Sono compresi in garanzia i conduttori esterni collegati alle apparecchiature, ai registratori di cassa e ai terminali P.O.S. assicurati e di esclusiva pertinenza degli stessi, ad eccezione delle parti accessorie non attraversate da corren- te dei conduttori assicurati.
L’indennizzo verrà corrisposto fino alla concor- renza del 10% della somma assicurata con il li- mite di € 3.000 per ciascun sinistro.
COSTI DI SCAVO
Sono indennizzabili i costi di scavo, sterro, pun- tellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili sostenute in caso di danno indennizzabile ai conduttori esterni.
L’indennizzo verrà corrisposto fino alla concor- renza di € 600 per ciascun sinistro.
VARIAZIONI DI TENSIONE NELLA RETE DI ALIMENTAZIONE
A parziale deroga di quanto previsto alla lettera
e) delle “Esclusioni”, le garanzie comprendono i danni subiti dagli enti assicurati a seguito di va- riazioni di tensione nella rete a monte degli stes- si, qualora non esistano sistemi di protezione e stabilizzazione o il danno non sia conseguente al danneggiamento degli stessi.
La liquidazione verrà effettuata previa detrazio- ne di una franchigia di € 150 per ciascun sini- stro.
BENI IN LEASING
Qualora in scheda copertura sia barrata la relati- va casella, l’assicurazione comprende, a deroga del comma p) delle esclusioni, le cose detenute in forza di contratto di leasing. In tal caso si ap- plicheranno le disposizioni della condizione par- ticolare cose di proprietà di terzi.
ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI
Se esistono altre polizze a copertura del medesi- mo rischio, la FONDIARIA - SAI risponde solo per la parte di danno eccedente tali contratti.
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Liquidazione dei danni
VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO
La determinazione del danno viene effettuata, separatamente per ogni singola partita di poliz- za, secondo i seguenti criteri:
Apparecchiature, registratori di cassa, ter- minali P.O.S.
Sono indennizzate:
• in caso di danno suscettibile di riparazione, il costo per il ripristino degli enti danneggiati nello stato funzionale in cui gli stessi si trova- vano prima del sinistro;
• in caso di danno non suscettibile di riparazio- ne, il costo per rimpiazzare gli enti distrutti con altri nuovi uguali od equivalenti per ren- dimento economico.
Queste modalità di liquidazione riguardano solo enti in stato di attività e sono valide a condizione che:
a) i danni si siano verificati entro i due anni suc- cessivi a quello di costruzione;
b) il costruttore non abbia cessato la fabbricazio- ne degli enti danneggiati o distrutti oppure questi siano ancora disponibili o siano dispo- nibili i pezzi di ricambio.
Se gli enti non sono in stato di attività, o non so- no soddisfatte le condizioni dei punti a) e b), il risarcimento verrà effettuato al netto di un de- prezzamento stabilito in relazione allo stato di conservazione, d’uso e di ogni altra circostanza concomitante.
Supporti e dati
La FONDIARIA - SAI indennizza i costi necessa- ri ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti o danneggiati e per la ri- costituzione dei dati contenuti nei supporti stessi danneggiati.
Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore e a cesti- natura per svista.
Se la ricostituzione non è necessaria o non avvie- ne entro un anno dal sinistro, vengono indenniz- zate le sole spese per il riacquisto dei supporti privi di informazione.
La liquidazione verrà effettuata fino alla concor- renza del 30% della somma assicurata previa de- trazione di € 100 per ciascun sinistro.
La liquidazione verrà effettuata deducendo il va- lore dei residui. L’indennizzo non potrà essere superiore al doppio del valore degli enti assicura- ti al momento del sinistro, tenuto conto del de- prezzamento stabilito in relazione allo stato di conservazione, d’uso e di ogni altra circostanza concomitante.
RINUNCIA ALLA RIDUZIONE PROPORZIONALE DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento verrà corrisposto senza tener con- to della riduzione proporzionale prevista dall’art. 1907 del Codice Civile.
RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, le somme assicurate ed i rela- tivi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo assicurativo in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e scoperti, senza corrispondente restituzione di premio.
Resta inteso però che tale importo, a richiesta del Contraente e con il consenso della FONDIARIA - SAI, può essere reintegrato mediante il paga- mento del corrispondente rateo di premio.
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SEZIONE II
QUADRO VIII
La responsabilità civile da prodotto difettoso
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Garanzie prestate
La FONDIARIA - SAI si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a Terzi, da difetto dei prodotti descritti in scheda copertura e nell’allegato questionario – per i quali l’Assicurato riveste in Italia la qualifica di produttore – dopo la loro consegna a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione.
Operatività delle garanzie
AMBITO TERRITORIALE
L’assicurazione vale per i prodotti per i quali l’Assicurato rivesta in Italia la qualifica di pro- duttore, consegnati nell’ambito di qualsiasi pae- se Europeo, per i danni verificatisi negli stessi.
INIZIO E TERMINE DELLE GARANZIE
L’assicurazione vale per le richieste di risarci- mento presentate all’Assicurato per la prima vol- ta durante il periodo di efficacia della presente garanzia. In caso di sinistro in serie, la data della prima richiesta sarà considerata come data anche per quelle presentate successivamente alla cessazione della garanzia.
Gestione delle vertenze – Spese legali e peritali
La FONDIARIA - SAI assume, fino all’esauri- mento del grado di giudizio in corso, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assi- curato, designando ove occorra, legali o tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della FONDIARIA - SAI le spese sostenute per resistere all’azione promossa con- tro l’Assicurato, entro il limite di un importo pa- ri al quarto del massimale stabilito in polizza per
il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la FONDIARIA - SAI e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La FONDIARIA - SAI non riconosce le spese in- contrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia pe- nale.
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Limiti di risarcimento
Il massimale prescelto rappresenta il massimo esborso della FONDIARIA - SAI:
– per sinistro;
– per più sinistri avvenuti in uno stesso periodo assicurativo;
– per sinistri in serie, intendendosi per tali
una pluralità di sinistri originatisi da uno stes- so difetto, anche se manifestatisi in più pro- dotti ed in più anni.
A carico dell’Assicurato rimarrà il 10% dell’im- porto liquidato a termini di polizza, con il mini- mo di € 250 per ciascun sinistro.
Non è considerato terzo:
1) il coniuge, genitore o figlio dell’Assicurato e/o del coniuge nonché qualsiasi altra persona stabilmente convivente con l’Assicurato;
2) la persona in rapporto di dipendenza con l’As- sicurato, che subisca il danno in occasione di lavoro o di servizio;
3) la persona che qualunque sia il suo rapporto
con l’Assicurato subisca danni partecipando all’attività esercitata e dichiarata in scheda copertura;
4) l’Amministratore o socio a responsabilità illi- mitata e loro parenti o familiari (qualora l’As- sicurato non sia una persona fisica).
Sono escluse dalla garanzia:
Esclusioni
a) le spese di rimpiazzo del prodotto o di sue parti e le spese di riparazione o gli importi pa- ri al controvalore del prodotto;
b) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti difettosi o presunti tali;
c) le spese da chiunque sostenute in sede extra- giudiziale per ricerche ed indagini volte ad ac- certare le cause del danno, salvo che dette ri- cerche, indagini e spese siano state preventi- vamente autorizzate dalla FONDIARIA - SAI;
d) i danni derivanti da responsabilità volontaria- mente assunte dall’Assicurato e non diretta- mente derivantigli dalla legge;
e) i risarcimenti a carattere punitivo (punitive or exemplary damages);
f) i danni derivanti da interruzioni o sospensio- ni, totali o parziali, mancato o ritardato avvio, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;
g) i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, o con radiazioni provocate dall’accelerazione artifi- ciale di particelle atomiche;
h) i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquina- mento dell’atmosfera, inquinamento, infiltra- zione, contaminazione di acque, terreni o col- ture, interruzione, impoverimento o deviazio- ne di sorgenti, corsi d’acqua, alterazioni o im- poverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
i) i danni attribuibili a responsabilità derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazio- ne, manipolazione, lavorazione, vendita, di- stribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto.
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Nuove disposizioni legislative sulla responsabilità del produttore
Qualora entrassero in vigore nuove disposizioni legislative sulla responsabilità del produttore per i danni cagionati a terzi dai prodotti ogget- to della presente polizza, la FONDIARIA - SAI
e l’Assicurato, entro un anno dall’entrata in vi- gore delle predette disposizioni, hanno la fa- coltà di recedere dalle garanzie con preavviso di 90 giorni.
Regolazione del premio
Il premio convenuto in base ad elementi di ri- schio variabili, viene anticipato in via provviso- ria nell’importo risultante dal conteggio esposto in scheda copertura ed è regolato alla fine di cia- scun periodo assicurativo annuo o di minor du- rata del contratto, secondo le variazioni interve- nute durante lo stesso periodo negli elementi pre- si come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in scheda copertura.
A tale scopo entro 60 giorni dalla fine di ogni pe- riodo assicurativo, l’Assicurato deve fornire per iscritto alla FONDIARIA - SAI i dati necessari e cioè, a seconda dei casi, l’indicazione:
– del fatturato, esclusa l’IVA;
– degli altri elementi variabili contemplati in polizza.
Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 15 giorni dalla relativa comunicazione. La mancata comu- nicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della FONDIARIA - SAI.
Se l’Assicurato non effettua, nei termini prescrit- ti, la comunicazione dei dati anzidetti, od il pa-
gamento della differenza attiva dovuta, la FON- DIARIA - SAI può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il pre- mio anticipato in via provvisoria per le rate suc- cessive, viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l’Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, sal- vo il diritto per la FONDIARIA - SAI di agire giu- dizialmente o di dichiarare, con lettera racco- mandata, la risoluzione della garanzia in oggetto. Per i contratti scaduti, se l’Assicurato non adem- pie gli obblighi relativi alla regolazione del pre- mio, la FONDIARIA - SAI, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sini- stri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La FONDIARIA - SAI ha diritto di effettuare in
qualsiasi momento verifiche, controlli per i quali l’Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria, quale il registro del- le fatture o quello dei corrispettivi.
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Garanzie aggiuntive
Se in scheda copertura sono barrate le relative caselle le garanzie si estendono alla responsabilità civile dell’Assicurato per:
DANNI DA INSTALLAZIONE
a lui imputabili nella sua qualità di installatore presso terzi dei prodotti assicurati purché gli stessi si siano verificati non oltre 2 anni dalla da- ta di installazione dei prodotti medesimi.
DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ
o sospensione totale o parziale, mancato o ritar- dato avvio, di attività di qualsiasi genere e di ser- vizi, fino alla concorrenza di € 30.000 per uno o più sinistri avvenuti nello stesso periodo assicu- rativo e per sinistri in serie.
Questa garanzia aggiuntiva è prestata in deroga al comma f) delle “Esclusioni”.
DANNI A TERZI OVUNQUE VERIFICATISI
cagionati da prodotti consegnati in qualsiasi pae- se, esclusi USA e Canada.
Per i danni avvenuti in USA e Canada a carico dell’Assicurato rimarrà il 10% dell’importo li- quidato a termini di polizza con il minimo di € 500 per ciascun sinistro.
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SEZIONE II
QUADRO IX
I danni indiretti
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Definizioni
Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate:
INTERRUZIONE DELL’ATTIVITÀ:
è la sospensione dell’attività assicurata non infe- riore a tre giorni consecutivi, causata da sinistro indennizzabile in base alle garanzie prestate ai Quadri I – II della Sezione I della presente poliz- za, che abbia comportato una effettiva riduzione o perdita del fatturato.
SPESE SUPPLEMENTARI:
sono le spese e gli oneri sostenuti dall’Assicurato al solo scopo di evitare o contenere la riduzione del fatturato e di accelerare la ripresa dell’atti- vità, purché debitamente documentate, con il massimo della somma scelta in scheda copertura.
INDENNITÀ AGGIUNTIVA:
è l’importo spettante all’Assicurato, conteggiato come segue:
– 100% della somma assicurata indicata in scheda copertura per ogni giorno di interru- zione totale dell’attività;
– 50% della somma assicurata indicata in sche- da copertura per ogni giorno di interruzione parziale dell’attività.
PERIODO DI INDENNIZZO:
è il tempo strettamente necessario per la piena ri- presa dell’attività, fino ad un massimo di 75 giorni consecutivi dalla data del sinistro.
Garanzie prestate
In caso di interruzione dell’attività la FONDIARIA - SAI rimborsa:
L’INDENNITÀ AGGIUNTIVA
calcolata fino al giorno della ripresa dell’attività, nell’ambito del periodo di indennizzo e con il limite della somma assicurata.
LE SPESE SUPPLEMENTARI
necessariamente e ragionevolmente sostenute durante il periodo di indennizzo.
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Esclusioni
La FONDIARIA - SAI non risponde delle
perdite e delle spese:
a) conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da:
– dolo o colpa grave dell’Assicurato;
– scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’autorità;
– difficoltà di ricostruzione, ripristino o rim- piazzo delle cose distrutte o danneggiate
imputabili a cause esterne quali regola- menti urbanistici o altre norme di legge, di- sastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
b) conseguenti a distruzione, danneggiamento o scomparsa di denaro, valori, titoli, documenti e registri.
Condizioni particolari
CESSAZIONE DI ATTIVITÀ DOPO IL SINISTRO
La FONDIARIA - SAI non è tenuta a corrispon- dere alcuna somma, in dipendenza della presen- te garanzia, se l’attività assicurata cessa definiti- vamente dopo il sinistro. Non è considerata ces- sazione la riattivazione mediante procedimenti od impianti di tipo diverso da quelli esistenti al momento del sinistro, purché di equivalente o maggiore portata economica.
DEROGA A DANNI IN FRANCHIGIA
Se l’assicurazione prestata ai Quadri I – II della Sezione I prevede la non indennizzabilità per danni di importo inferiore ad un determinato ammontare e solo per questo motivo il sinistro ri- sultasse non indennizzabile, non sarà applicata la condizione che subordina l’indennizzabilità dei danni indiretti alla indennizzabilità dei dan- ni risarcibili in base ai Quadri suddetti.
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SEZIONE II
QUADRO X
La tutela giudiziaria
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Garanzie
La FONDIARIA - SAI assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale scelto in scheda copertura, l’onere delle spese giudiziali e stragiudiziali sostenute dall’Assicurato/Contraente:
PER L’INTERVENTO DI UN LEGALE PER L’INTERVENTO DI UN PERITO
NEL CORSO DI UN PROCESSO PENALE
relativamente alle sole spese giudiziali.
PER L’INTERVENTO DEL LEGALE DI CONTROPARTE
in caso di transazione autorizzata dalla FON- DIARIA - SAI, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell’Assicurato.
in conseguenza di:
CONTROVERSIE RELATIVE A CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI
DANNI SUBITI DALL’ASSICURATO, DAI SUOI FAMILIARI E DAI SUOI DIPENDENTI
in conseguenza di fatti illeciti di altri soggetti.
CONTROVERSIE PER DANNI CAGIONATI AD ALTRI SOGGETTI
in conseguenza di fatti illeciti dell’Assicurato o di persone delle quali debba rispondere a norma di legge.
LAVORO
relative ai dipendenti dell’Assicurato.
CONTROVERSIE RELATIVE ALLA LOCAZIONE E/O PROPRIETA’ DEI LOCALI
ove l’Assicurato esercita la propria attività.
DIFESA PENALE
nonché per la:
dell’Assicurato, dei suoi familiari che prestano la loro collaborazione nello svolgimento dell’atti- vità e dei suoi dipendenti per reato colposo o contravvenzione.
Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell’Assicurato/Contraente.
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Inizio e termine della garanzia
La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di va- lidità della garanzia e precisamente:
a) dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
b) trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell’assi- curazione per gli altri casi;
e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessa- zione della garanzia.
Ai fini di cui al comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono
avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attra- verso più atti successivi, il sinistro stesso si consi- dera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.
Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connes- se, si considerano a tutti gli effetti un unico sini- stro. In caso di imputazioni a carico di più perso- ne assicurate e dovute al medesimo fatto, il sini- stro è unico a tutti gli effetti.
Estensione territoriale
L’assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verifica- tisi in Italia, nella Città del Vaticano e nella Re- pubblica di X. Xxxxxx e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all’autorità giudiziaria de- gli stessi paesi.
L’assicurazione si estende alle controversie con- cernenti la responsabilità di natura extracontrat- tuale o penale determinate da fatti verificatisi nei paesi della Comunità Europea e in Svizzera.
Coesistenza con assicurazione di Responsabilità Civile
Qualora coesista un’assicurazione di Responsa- bilità Civile, la garanzia prevista dalla presente polizza opera ad integrazione e dopo esaurimen-
to di ciò che è dovuto dall’assicurazione di Re- sponsabilità Civile per spese di resistenza e di soccombenza.
L’assicurazione non vale per:
Esclusioni
stratori e l’Azienda, nonché a fusioni,
a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
b) gli oneri fiscali (bollatura di documenti, spese di registrazione di sentenze e di atti in genere);
c) le spese per controversie derivanti da fatti do- losi delle persone assicurate;
d) le spese per controversie di diritto ammini- strativo, fiscale e tributario.
L’assicurazione non è inoltre operante per le controversie:
e) relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuate o da effettuarsi dall’Assicurato;
f) derivanti dalla circolazione di veicoli o natan- ti soggetti all’assicurazione obbligatoria, di proprietà o condotti dalle persone assicurate;
g) relativi a marchi, brevetti, diritti d’autore o di esclusiva, concorrenza sleale;
h) relative ai rapporti tra i soci e/o gli ammini-
trasformazioni e modificazioni societarie;
i) nascenti da pretese inadempienze contrat- tuali, proprie o di controparte;
l) di natura contrattuale nei confronti della FONDIARIA - SAI;
m) nei confronti di enti pubblici di previdenza ed assistenza obbligatoria;
n) relative a sinistri di inquinamento dell’am- biente, salvo che essi siano determinati da fatto accidentale;
o) relative a sinistri verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occa- sione di radiazioni provocate dall’accele- razione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi.
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Gestione del sinistro
L’Assicurato dopo aver fatto alla FONDIARIA - SAI la denuncia del sinistro ha diritto dl nomina- re per la tutela dei suoi interessi un legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del tribunale ove egli ha il domicilio o hanno se- de gli uffici giudiziari competenti, segnalandone immediatamente il nominativo alla FONDIARIA
- SAI. Per la difesa, la rappresentanza e la tutela dei suoi interessi in un procedimento giudiziario od amministrativo che richieda il ricorso ad un procuratore legale o ad un altro professionista abilitato a norma della vigente legislazione, l’As- sicurato sarà in ogni caso tutelato da professioni- sta da esso stesso scelto.
La FONDIARIA - SAI, preso atto della designa- zione del legale, assume a proprio carico le spese relative.
L’Assicurato non può dare corso ad azioni di na- tura giudiziaria, raggiungere accordi o transazio- ni in corso di causa senza il preventivo benestare della FONDIARIA - SAI, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.
L’Assicurato deve trasmettere con la massima urgenza al legale da lui prescelto tutti gli atti giu- diziari e la documentazione necessaria – relativi
al sinistro – regolarizzandoli a proprie spese se- condo le norme fiscali in vigore. Copia di tale do- cumentazione e di tutti gli atti giudiziari predi- sposti dal legale devono essere trasmessi alla FONDIARIA - SAI.
Per quanto riguarda le spese attinenti l’esecuzio- ne forzata, la FONDIARIA - SAI tiene indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due tentativi. L’Assicurato ha diritto, nel caso si venga a trova- re in situazione di conflitto di interesse con la FONDIARIA - SAI, di scegliere un procuratore legale od altro professionista abilitato a norma della legislazione vigente al quale affidare la tu- tela dei suoi interessi. In caso di disaccordo tra l’Assicurato e la FONDIARIA - SAI in merito al- la gestione dei sinistri la decisione verrà deman- data ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presi- dente del Tribunale competente ai sensi dell’art. 9 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. La FONDIARIA - SAI avvertirà l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Con- traente o dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, pos- sono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
Se il Contraente non paga i premi o la rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive sca- denze ed il diritto della FONDIARIA - SAI al pa- gamento dei premi scaduti ai sensi dell’articolo 1901 del Codice Civile.
Art. 3 – Modifiche dell’assicurazione Le eventuali modificazioni dell’assicurazione de- vono essere provate per iscritto.
Art. 4 – Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunica- zione alla FONDIARIA - SAI di ogni aggrava- mento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla FONDIARIA - SAI possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessa- zione dell’assicurazione ai sensi dell’articolo 1898 del Codice Civile.
Art. 5 – Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la FONDIA- RIA - SAI è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Con- traente o dell’Assicurato ai sensi dell’articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo di- ritto di recesso.
Art. 6 – Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la FONDIA- RIA - SAI e il Contraente possono recedere dal con- tratto o dai singoli Quadri di Garanzia interessati dal sinistro, a condizione che sia già stato indennizzato o rifiutato un altro precedente sinistro.
Se il recesso viene esercitato dalla FONDIARIA - SAI questo ha effetto dopo 30 giorni, ed entro quindici giorni dalla data di efficacia dello stesso, la FONDIARIA - SAI rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 7 – Proroga dell’assicurazione e periodo assicurativo
In mancanza di disdetta, mediante lettera racco- mandata spedita almeno due mesi prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così suc- cessivamente.
Per i casi nei quali la legge od il contratto si rife- riscono al periodo assicurativo, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assi- curazione sia stata stipulata per una minore du- rata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
Art. 8 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 9 – Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenu- to, ovvero quello del luogo ove ha sede l’Agenzia cui è assegnata la polizza.
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Art. 10 – Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regola- to, valgono le norme di legge.
Art. 11 – Denuncia ed obblighi in caso di sinistro
Relativamente a tutte le garanzie il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso alla FONDIARIA
- SAI entro 10 giorni da quando ne è venuto a co- noscenza.
Relativamente ai Quadri I, II, III, V, VI, VII, IX deve inoltre:
a) specificare le circostanze dell’evento, la causa presunta e l’importo approssimativo del dan- no, nonché farne denuncia all’Autorità giudi- ziaria o di polizia del luogo, indicando la So- cietà assicuratrice, l’Agenzia ed il numero di polizza;
b) fornire alla FONDIARIA - SAI nei cinque giorni successivi copia della denuncia fatta all’Autorità contenente una distinta particola- reggiata delle cose rubate o danneggiate, con l’indicazione del rispettivo valore;
c) denunciare inoltre tempestivamente la sottra- zione o distruzione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo con- sente - la procedura di ammortamento;
d) adoperarsi immediatamente, nel modo più ef- ficace, per il recupero delle cose rubate o dan- neggiate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.
Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della FON- DIARIA - SAI in proporzione del valore assicura- to rispetto a quello che le cose avevano al mo- mento del sinistro, anche se l’ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, su- pera la somma assicurata e anche se non si è rag- giunto lo scopo, salvo che la FONDIARIA - SAI pro- vi che le spese sono state fatte inconsideratamente. Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:
e) tenere a disposizione fino ad avvenuta liqui- dazione del danno tanto le cose rimaste dan- neggiate o meno, quanto le tracce e gli indizi materiali del sinistro, senza avere, per tale ti- tolo, diritto ad indennizzo;
f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell’entità del danno, tenere a disposizione della FONDIARIA - SAI e dei Periti ogni do- cumento ed ogni altro elemento di prova, non- ché facilitare le indagini e gli accertamenti che la FONDIARIA - SAI ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi.
L’inadempimento dell’obbligo di denuncia o di uno degli obblighi di cui alle lettere a), c) e d) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Se l’evento riguarda le garanzie di cui ai Quadri IV, VIII e X la denuncia, preceduta da telegram- ma per i sinistri mortali o di notevole gravità, de- ve contenere la narrazione del fatto, l’indicazio- ne delle conseguenze, il nome dei danneggiati e possibilmente dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro.
L’Assicurato deve poi far seguire, nel più breve tem- po possibile le notizie, i documenti e gli atti giudizia- ri relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la FONDIARIA - SAI lo richiede, a un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimen- to di propria responsabilità.
Se il sinistro riguarda la garanzia pene pecu- niarie del Quadro VII, in caso di violazione del- le disposizioni contenute nel 1° e nel 2° comma dell’art. 2 della legge 26.1.83 n. 18, l’Assicurato sarà tenuto ad effettuare il pagamento all’ufficio dell’Imposta sul Valore Aggiunto competente di una somma pari ad un sesto del massimo previ- sto come pena pecuniaria entro i 15 giorni suc- cessivi alla data di notifica del relativo verbale di constatazione. Il non rispetto di tale termine di 15 giorni farà decadere l’Assicurato dal diritto al rimborso.
Se il sinistro riguarda la garanzia urto del Qua- dro VI, l’Assicurato deve compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, tutti gli atti ne- cessari per salvaguardare l’azione di rivalsa con- tro ogni eventuale responsabile.
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Art. 12 – Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosa- mente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, ado- pera a giustificazione mezzi o documenti menzo- gneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui dei sinistri o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 13 – Titoli di credito
Per quanto riguarda i titoli di credito rimane sta- bilito che:
a) la FONDIARIA - SAI, salvo diversa pattuizio- ne, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
b) l’Assicurato deve restituire alla FONDIARIA - SAI l’indennizzo per essi percepito non appe- na, per effetto della procedura di ammorta- mento – se consentita – i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
c) il loro valore è dato dalla somma da essi por- tata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicura- zione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
Art. 14 – Procedura per la
valutazione del danno
Se l’evento riguarda le garanzie di cui ai Quadri I – II – III – V – VI – VII – IX l’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla FONDIARIA - SAI, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, a richiesta di una delle Parti,
b) fra due Periti nominati uno dalla FONDIARIA
- SAI ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quan- do si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Peri- to interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accorda- no sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono de- mandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del pro- prio Perito; quelle del terzo Perito sono ripar- tite a metà.
Art. 15 – Mandato dei Periti (Quadri I–II–III–V–VI–VII–IX)
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e mo- dalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verifica- re se il Contraente o l’Assicurato ha adempiu- to agli obblighi di cui all’articolo 11;
c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di Liquidazione dei danni previsti ai singoli Quadri di Garanzia;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’art. 14 – lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allega- te le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e
d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinun- ciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazio- ne dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno.
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La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 16 – Assicurazione presso diversi assicuratori
Se sulle medesime cose e per le medesime garan- zie coesistono più assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore co- municazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato de- ve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenu- to a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo do- vuto secondo il rispettivo contratto autonoma- mente considerato.
Se la copertura riguarda i rischi dei Quadri I, II, III, V, VI, VII e IX qualora la somma degli in- dennizzi - escluso dal conteggio l’indennizzo do- vuto dall’assicuratore insolvente - superi l’am- montare del danno, la FONDIARIA - SAI è tenu- ta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbli- gazione solidale con gli altri assicuratori.
Art. 17 – Limite massimo
dell’indennizzo
Salvo quanto espressamente previsto ai singoli Quadri di garanzia, nonché dall’art. 1914 del Codice Civile, a nessun titolo la FONDIARIA - SAI potrà essere tenuta a pagare somma maggio- re di quella assicurata.
Art. 18 – Pagamento dell’indennizzo Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la FONDIARIA - SAI provvede al pagamento dell’indennizzo entro trenta giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e dalla documen- tazione attestante il risultato delle indagini preli- minari relative al sinistro non si evidenzi alcuno dei casi previsti dalle Esclusioni.
Art. 19 – Indicizzazione
(adeguamento dei premi e delle somme assicurate )
I premi, le somme assicurate ed i limiti di risarci- mento, vengono adeguati in relazione alle varia- zioni del numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (già “costo della vita”) pubblicato dall’Istituto Centrale di Statistica (base 1992 = 100).
Nel corso di ogni anno solare viene adottato, sia come base per il riferimento iniziale (indice adot- tato in contratto) che per i successivi aggiorna- menti, l’indice del mese di giugno dell’anno pre- cedente.
Alla scadenza di ogni rata annua, qualora si ve- rifichi una variazione in più o in meno rispetto all’indice iniziale o a quello relativo all’ultimo adeguamento, i premi, le somme assicurate ed i limiti di risarcimento, vengono aumentati o di- minuiti in misura proporzionale alle variazioni dell’indice.
L’aumento o la diminuzione decorrono dalla sca- denza della rata annua e al Contraente viene ri- lasciata apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.
Qualora, a seguito della variazione del numero indice, i premi, le somme assicurate ed i limiti di risarcimento, subiscano un aumento superiore al 50% rispetto a quelli previsti al momento della stipulazione del contratto, è in facoltà del Con- traente e della FONDIARIA - SAI rinunciare a ulteriori adeguamenti; i premi, le somme assicu- rate ed i limiti di risarcimento, rimangono co- munque quelli risultanti dall’ultimo adeguamen- to effettuato.
Il Contraente e la FONDIARIA - SAI per potersi avvalere di tale facoltà, devono darne comunica- zione scritta entro il termine di 180 giorni dalla data di scadenza della rata che ha comportato l’ultimo adeguamento.
In caso di eventuale ritardo o di interruzione del- la pubblicazione degli indici, la FONDIARIA - SAI propone l’adeguamento, tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi cor- renti rispetto all’ultimo adeguamento.
Mancando l’accordo si procede come per il caso previsto al capoverso precedente.
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Il testo delle condizioni di assicurazione, nel seguito riportato, è conforme a quello contenuto nell’originale depositato presso il Notaio Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx di Torino con atto del 27/09/2001 repertorio n. 5128/164
Mod. 7158/5