Area Manutenzione Servizio Tecnico Patrimonio
Area Manutenzione Servizio Tecnico Patrimonio
Servizio di manutenzione e controllo parco estintori a servizio degli uffici comunali e delle scuole di competenza comunale ed eventuale fornitura e smaltimento ed alienazione di quelli esausti e fuori norma, nonché manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature antincendio presso gli uffici comunali per durata di n.2 anni
CIG 894937490C
CAPITOLATO SPECIALE DELL’APPALTO SPECIFICO
INDICE
INDICE 2
PREMESSA 3
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 3
ART. 2 - DURATA DELL’APPALTO 4
ART. 3 - RECESSO 4
ART. 4 – IMPORTO DELL’APPALTO 4
ART. 5 - PRESTAZIONI ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO 5
Art. 6 – TEMPI DI INTERVENTO 9
Art. 7 – OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 9
Art. 8 – INVARIABILITÀ DEI PREZZI 10
Art. 9 - PENALI 10
ART. 10 – SOSPENSIONE/APERTURA DEI SERVIZI 10
ART. 11 – ASSUNZIONE E TRATTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE 10
ART. 12 - CESSIONE DEL CONTRATTO 11
ART. 13 - PERSONALE RESPONSABILE DI SERVIZIO 11
ART. 14 - CONTROLLI E VERIFICHE DEL SERVIZIO DELLA STAZIONE APPALTANTE 12
ART. 15 - CAUZIONE E SPESE CONTRATTUALI 12
ART. 16 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE 12
ART. 17 - ASSICURAZIONI 12
ART. 18 - AMMONTARE DELL’APPALTO - AUMENTO O DIMINUZIONE DELLE
PRESTAZIONI 13
ART. 19 - CORRISPETTIVO DELL’APPALTO - MODALITÀ DI PAGAMENTO 13
ART. 20 – ESECUZIONE IN DANNO 14
ART. 21 - RISOLUZIONE - RIFUSIONE DANNI E SPESE 15
ART. 22 - SUBAPPALTO 15
ART. 23 - DEROGHE 15
ART. 24 - CONDIZIONE SOSPENSIVA 15
ART. 25 – CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE 16
ART. 26 - RINVIO A NORME VIGENTI 16
ART. 27 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 16
ART. 28 FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE 17
PREMESSA
Nel presente capitolato d’appalto le parti contraenti verranno d’ora in poi denominate per brevità come segue:
• Dirigente del Servizio Tecnico del Patrimonio, Area Manutenzione – Committente
• Affidatario del presente servizio – Appaltatore
• Responsabile dell’appalto per il Committente – RUP
• Direttore dell'esecuzione del contatto – DEC
• Responsabile dell’appalto per l’Appaltatore – Responsabile di servizio
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
Costituisce oggetto dell’appalto il servizio di manutenzione periodica delle attrezzature antincendio in uso agli edifici comunali e degli estintori installati presso le scuole di pertinenza del Comune di Napoli, nonché l'eventuale fornitura in opera di nuovi presidi, e la rimozione e lo smaltimento in discarica dei componenti fuori uso.
L’elenco delle attrezzature antincendio, con le relative dislocazioni, è quello riportato negli allegati al bando di gara (le quantità sito per sito riportate negli allegati sono indicative e possono variare del 5% in più o in meno). Complessivamente il numero stimato di estintori di vario tipo da sottoporre a manutenzione è il seguente
POLVERE | CO2 | |
UFFICI | 3407 | 523 |
SCUOLE | 7737 | 902 |
11.144 | 1.425 |
Nella tabella seguente sono riportate le consistenze stimate degli impianti da sottoporre a manutenzione a canone; all’atto dell’avvio del servizio sarà espletato un sopralluogo congiunto tra la ditta ed il DEC per verbalizzare l’esatta consistenza
UFFICI | INDIRIZZO | IDRANTI | RIVELATORI e ALLARMI | PORTE |
Centro Prima Accoglienza | Via De Blasiis | n.11 manichette n.1 attacco VVF | n.96 riv. (di cui alcuni nel controsoffitto) n. 11 pulsanti | n.36 ante |
U.O. Rimozione Auto | Via S. Xxxxx del Pianto | n.18 manichette | n.18 ante | |
Servizi Demografici e statistici | II traversa via Epomeo – Parco Quadrifoglio | n.5 manichette | n.16 ante |
In base alle periodicità dei diversi controlli previsti dalle norme si stimano i seguenti interventi a canone da eseguire nell’arco dei 24 mesi:
TIPOLOGIA | NUMERO |
CONTROLLO estintore di ogni tipo (semestrale) | 42.277 |
REVISIONE PLV (ogni 36 mesi) | 5.572 |
REVISIONE CO2 (ogni 60 mesi) | 285 |
COLLAUDO PLV (ogni 12 anni) | 1.857 |
COLLAUDO CO2 (ogni 10 anni) | 285 |
CONTROLLO IDRANTI (ogni 6 mesi) | 100 |
COLLAUDO IDRANTI (ogni anno sul 25% a campione del totale) | 25 |
COLLAUDO alla Pmax IDRANTI (ogni 5 anni sul 25% del totale) | 5 |
PORTE REI (ogni 6 mesi) | 40 |
TIPOLOGIA | NUMERO |
RIVELATORI E ALLARMI FINO A 20 DISPOSITIVI (ogni 6 mesi) | 10 |
Le quantità riportate nella presente tabella possono variare in più o in meno del 5% senza causare modifiche dell'affidamento.
ART. 2 - DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’appalto è stabilita in anni due di servizio, decorrenti dalla data di formale stipulazione del contratto (decorrenza presunta 01.01.2022 fino al 31.12.2023), salvo il diritto di recesso anticipato come stabilito al successivo art. 3.
Dalla predetta data decorreranno tutti gli oneri e gli adempimenti a carico della ditta aggiudicataria.
Alla scadenza del contratto il rapporto si intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta di una delle parti. In nessun caso il contratto potrà essere tacitamente rinnovato.
Il Committente, sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, si riserva la facoltà di affidare all’aggiudicatario, secondo le modalità di cui all’articolo 63, comma 5, del D. Lgs. n.50/2016, nuove prestazioni analoghe a quelle di cui al presente capitolato, conformi al progetto di base ed all’offerta presentata, per un periodo ulteriore di 12 (dodici) mesi. Tale facoltà potrà essere esercitata previa formale comunicazione che dovrà pervenire al contraente secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
L’eventuale esercizio dell’opzione dovrà avvenire alle stesse condizioni di cui al contratto iniziale.
Il Committente si riserva in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di aumentare, ridurre o comunque modificare la consistenza delle attrezzature e le relative dislocazioni, secondo quanto previsto dai successivi artt. 10 e 18.
ART. 3 - RECESSO
E’ fatto salvo il diritto di recesso anticipato da parte del Committente qualora alla scadenza dei primi sei mesi, da considerare come periodo di prova, il servizio non risultasse, a giudizio motivato del Committente stesso, eseguito in maniera soddisfacente o conforme alle prescrizioni previste dal presente capitolato. In tal caso il Committente ha facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere, senza che la ditta aggiudicataria possa richiedere danni.
Oltre all’ipotesi predetta l’Appaltatore è tenuto all’accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo l’obbligo di un preavviso di tre mesi, qualora il Committente intenda provvedere diversamente in merito all’esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato, in relazione a modifiche normative e/o organizzative nel settore, o qualora intenda procedere alla costituzione di una società mista per la gestione del servizio.
Fatto salvo quanto stabilito al successivo articolo 21 del presente capitolato, il Committente può inoltre risolvere il contratto d’appalto nei seguenti casi non imputabili all’Appaltatore:
- per motivi di pubblico interesse, in qualsiasi momento dell’esecuzione;
- in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile. Nei predetti casi l’Appaltatore concorderà un equo indennizzo con il Committente.
L’Appaltatore può richiedere il recesso del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso, secondo le disposizioni del Codice Civile (articoli 1218, 1256 e 1462 cc).
Ai sensi dell’art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012 il Committente potrà esercitare diritto di recesso dal contratto, in qualsiasi momento, al verificarsi delle condizioni previste dal citato comma con le modalità e i tempi ivi indicati.
ART. 4 – IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo dell’affidamento posto a base di gara, per l’intero biennio è di seguito riportato:
• attività a canone: euro 367.852,80
• attività extra canone: euro 28.500,00
per un totale di euro 396.352,80 oltre IVA al 22%.
In fase di gara sarà richiesto di effettuare un ribasso percentuale sul prezzo del canone, nonché un ribasso sull’elenco prezzi da utilizzare per le attività extra canone.
Non sono ammesse, pena esclusione, offerte superiori all’importo del servizio indicato nel presente articolo.
ART. 5 - PRESTAZIONI ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO
5.1. Prestazioni del servizio remunerate a canone
Le prestazioni del servizio oggetto del presente capitolato riguardano la manutenzione delle attrezzature antincendio in uso agli edifici comunali ed alle scuole di competenza del Comune di Napoli di cui agli elenchi allegati, da eseguire in conformità alle norme tecniche specifiche, di cui un elenco esemplificativo è riportato nell’allegato 1 al Decreto del Ministero dell’interno 01 settembre 2021 (Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).
In tutti i casi il cartellino di manutenzione dovrà attestare gli interventi effettuati e dovrà obbligatoriamente riportare:
• numero di matricola o altri estremi di identificazione dell’estintore;
• ragione sociale e indirizzo completo e altri estremi di identificazione del manutentore;
• massa lorda dell’estintore;
• carica effettiva;
• tipo di fase effettuata;
• data dell’ultimo intervento (nel formato mm/aa);
• firma leggibile o punzone identificativo del manutentore.
5.2. Esecuzione del servizio
Le prestazioni da eseguire dovranno essere programmate dal soggetto affidatario tenendo conto delle progressive scadenze desunte dai cartellini degli estintori o degli impianti; la programmazione bisettimanale deve essere comunicata al Direttore dell'esecuzione del contratto. Al verificarsi di casi particolari di urgenza verranno commissionate modifiche del programma prestabilito, mediante l’emissione di appositi ordini di servizio emessi da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto.
La Ditta affidataria resta responsabile del corretto adempimento, sia in termini di operazioni da eseguire sia di scadenze periodiche, rispetto ad eventuali violazioni che possano essere riscontrate e sanzionate dagli Organi di Vigilanza per la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le attività da svolgersi, pur di seguito riportate, devono essere eseguite secondo quanto stabilito nelle “Schede attività manutenzione preventiva” di cui all’APPENDICE 1 al Capitolato tecnico del Sistema Dinamico di Acquisizione PA.
5.2.a OPERAZIONI SUGLI ESTINTORI
Gli uffici e le scuole di competenza comunale sono dotati di estintori portatili in numero di circa 13.000 (come dettagliato al precedente art.1) che necessitano periodicamente di controllo, verifica e collaudo, ai sensi di quanto stabilito dalla legislazione vigente e dalle Norme tecniche.
Il servizio di manutenzione oggetto del presente appalto consiste nella effettuazione da parte di personale dipendente specializzato ed abilitato, di tali operazioni ogni singolo estintore portatile, in base alle scadenze previste dai rispettivi cartellini al fine di garantirne l’efficienza operativa e, ove necessario, all’eventuale sostituzione e/o fornitura con relativa posa in opera di nuovi estintori.
AI fini del presente Capitolato si intendono:
CONTROLLO PERIODICO: Misura di prevenzione atta a verificare, con frequenza semestrale, da parte di persona competente, l’efficienza dell’estintore attraverso una serie di accertamenti operativi come definiti al punto 4.5 della norma UNI 9994-1;
Il controllo in sito, che dovrà avvenire secondo il cronoprogramma che sarà predisposto dalla ditta e trasmesso al Direttore per l’Esecuzione del contratto, che potrà eventualmente disporre delle modifiche con proprio ordine di servizio.
REVISIONE PROGRAMMATA: Misura di prevenzione effettuata da persona competente, atta a verificare e rendere efficiente l’estintore attraverso una serie di accertamenti operativi e sostituzione delle polveri estinguenti così come definiti dalla norma UNI 9994-1 al punto 4.6 e con frequenza di cui alla norma ed al relativo prospetto (max 36 mesi per gli estintori a polvere, max 60 mesi per quelli a CO2); la revisione programmata include il controllo periodico, anche ai fini del corrispettivo;
La revisione completa, ove necessario, dovrà essere effettuata in laboratorio immediatamente alla consegna del servizio, finalizzata alla verifica della piena efficienza operativa degli estintori oggetto dell’appalto; l’attività di revisione include, ai fini del corrispettivo, anche il controllo periodico;
COLLAUDO: Misura di prevenzione, a cura di persona atta a verificare la stabilità del serbatoio o della bombola dell’estintore secondo le indicazioni di cui alla norma UNI 9994-1, punto 4.7. Il Collaudo, ove necessario, è previsto ogni sei (6) anni per gli estintori a polvere non conformi alla Direttiva 97/23/CE (D.Lgs 93/2000) ed ogni dodici (12) anni per quelli conformi alla Direttiva 97/23/CE (D.Lgs 93/2000). La periodicità massima del collaudo per gli estintori a CO2 è di dieci (10) anni. L’attività di collaudo include, ai fini del corrispettivo, anche le attività di controllo periodico e di revisione.
FORNITURA ESTINTORI (EXTRA CANONE): Nel corso dell'appalto potranno essere fornite in opera nuove apparecchiature, che diventeranno, all'accettazione di esclusiva proprietà del Comune di Napoli, da installarsi sia in nuove ubicazioni/località e sia in sostituzione di apparecchiature già esistenti, guaste e/o fuori norma. Le apparecchiature fornite dovranno essere in regola con le vigenti norme di legge in materia e dovranno essere sottoposte alle garanzie di leggi nazionali e comunitarie.
Per fornitura in opera deve intendersi l'installazione dell'apparecchiatura richiesta con l'utilizzo di materiale di consumo, personale e altri costi a totale carico dell'appaltatore.
Ogni qualvolta l'Amministrazione avrà necessità di una fornitura emetterà apposito ordinativo contenente tutti i riferimenti necessari (quantità, tipologia, ecc.)
Nel caso di fornitura di nuove apparecchiature in sostituzione di guaste e/o obsolete e fuori norma, i costi di ritiro e smaltimento, nel pieno rispetto delle vigenti normative di legge in materia, sono a cura e spese dell'appaltatore che dovrà fornire al Committente copia dei documenti di avvenuto corretto trasporto e smaltimento.
Le singole apparecchiature fornite saranno remunerate a misura, secondo i costi unitari presenti nella Tabella Prezzi allegata, al netto del ribasso offerto.
SMALTIMENTO e ROTTAMAZIONE (EXTRA CANONE): Tutti i rifiuti generati da operazioni di manutenzione devono essere smaltiti o portati a recupero secondo le normative vigenti in materia che ne prevedono la tracciabilità. Pertanto l’Appaltatore è tenuto, al ritiro e smaltimento di estintori, polveri e parti di ricambio oggetto di sostituzione, in conformità alle normative vigenti in materia di tutela ambientale ed in particolare a quanto stabilito dall’art. 12 del D.M. 07 gennaio 2005. Inoltre l’Appaltatore è tenuto ad ottemperare a quanto definito dalle Linee Guida per la “Gestione dei rifiuti da manutenzione settore Antincendio” definite dall’Associazione Costruttori materiali antincendio (UMAN) in relazione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Alla fine di ogni operazione di manutenzione con produzione e presenza di rifiuti o materiali di recupero, l’Appaltatore è obbligato a produrre al Responsabile la relativa scheda di tracciabilità. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti condizioni particolari si rimanda e varrà quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto.
SOSTITUZIONE DI COMPONENTI: I ricambi eventualmente installati devono far conservare all’estintore la conformità al prototipo omologato ed essere garantiti all’utilizzatore dal manutentore.
L’agente estinguente utilizzato nella ricarica deve far conservare all’estintore la conformità al prototipo omologato ed essere garantito all’utilizzatore dal manutentore.
La sua sostituzione deve essere effettuata con intervallo di tempo non maggiore di quello massimo di efficienza dichiarato dal produttore e, in ogni caso, non maggiore degli intervalli di cui al precedente prospetto “FREQUENZA OPERAZIONI DI REVISIONE”.
In occasione delle verifiche periodiche e/o straordinarie di solidità e integrità del corpo di estintore e quando gli estintori siano stati parzialmente scaricati, l’agente estinguente degli estintori deve essere sostituito integralmente.
Il servizio degli estintori (a canone ed extra canone) dovrà essere eseguito a perfetta regola d’arte, pertanto l’Amministrazione sarà in diritto di far riformare, senza ulteriore compenso, quelle forniture e/o lavori, o parti di esse, che risultino difettate, inidonee all’uso cui sono destinate o difformi agli ordinativi.
5.2.b OPERAZIONI SULLE CASSETTE ANTINCENDIO (naspo UNI 20, naspo UNI 25, idranti UNI 25, idranti UNI 45, idranti UNI 70, colonnine UNI 45, colonnine UNI 70, attacco VVF)
5.2.b.1 Manutenzione periodica semestrale
• verifica a vista della presenza delle segnalazioni, dei componenti, della visibilità ed accessibilità, delle istruzioni d’uso leggibili delle apparecchiature.
• controllo visivo per verificare che non vi siano state manomissioni alle dotazioni delle attrezzature;
• controllo che le attrezzature non siano evidentemente difettose e non presentino segni di corrosione o perdite;
• pulizia;
• apposizione del tagliando di controllo.
5.2.b.2 Controllo e manutenzione annuale
La tubazione deve essere srotolata completamente e sottoposta alla pressione di rete. Devono inoltre essere controllati i seguenti punti:
1. l’attrezzatura è accessibile senza ostacoli e non è danneggiata; i componenti non presentano segni di corrosione o perdite;
2. le istruzioni d’uso sono chiare e leggibili;
3. la collocazione è chiaramente segnalata;
4. i ganci per il fissaggio a parete sono adatti allo scopo, fissi e saldi;
5. il getto d’acqua è costante e sufficiente (è raccomandato l’uso di indicatori di flusso e indicatori di pressione);
6. l’indicatore di pressione (se presente) funziona correttamente e all’interno della sua scala operativa;
7. la tubazione, su tutta la sua lunghezza, non presenta screpolature, deformazioni, logoramenti o danneggiamenti. Se la tubazione presenta qualsiasi difetto deve essere sostituita o collaudata alla massima pressione di esercizio;
8. il sistema di fissaggio della tubazione è di tipo adeguato ed assicura la tenuta;
9. le bobine ruotano agevolmente in entrambe le direzioni;
10. per i naspi orientabili, verificare che il supporto pivotante ruoti agevolmente fino a 180°;
11. sui naspi manuali, verificare che la valvola di intercettazione sia di tipo adeguato e sia di facile e corretta manovrabilità;
12. sui naspi automatici, verificare il corretto funzionamento della valvola automatica ed il corretto funzionamento della valvola d’intercettazione di servizio;
13. verificare le condizioni della tubazione di alimentazione idrica, con particolare attenzione a segnali di logoramento o danneggiamento in caso di tubazione flessibile;
14. se i sistemi sono collocati in una cassetta, verificare eventuali segnali di danneggiamento e che i portelli della stessa si aprano agevolmente;
15. verificare che la lancia erogatrice sia di tipo appropriato e di facile manovrabilità;
16. verificare il funzionamento dell’eventuale guida di scorrimento della tubazione ed assicurarsi che sia fissata correttamente e saldamente;
17. lasciare il naspo antincendio e l’idrante a muro pronti per un uso immediato. Nel caso siano necessari ulteriori lavori di manutenzione si deve collocare sull’apparecchiatura l’etichetta "FUORI SERVIZIO" e informare il responsabile dell’edificio in cui è collocata l’apparecchiatura.
5.2.b.3 Controllo periodico e manutenzione di tutte le tubazioni
Ogni cinque anni tutte le tubazioni devono essere sottoposte alla massima pressione di esercizio come specificato nelle norme 671-1 e 671-2.
5.2.b.4 Registrazione dei controlli e delle manutenzioni
Dopo ogni controllo ed adozione delle necessarie misure correttive (secondo quanto previsto dai paragrafi
5.2.b.2 e 5.2.b.3), ogni naspo antincendio ed ogni idrante a muro deve essere marcato "REVISIONATO" dalla persona competente, che dovrà riportare nel registro permanente ogni ispezione, controllo e collaudo.
La registrazione dovrà comprendere:
• la data (mese ed anno) del controllo e dei collaudi;
• l’annotazione del risultato dei collaudi;
• l’elenco e la data di installazione delle parti di ricambio;
• l’eventuale necessità di ulteriori collaudi;
• la data (mese ed anno) per il prossimo controllo e collaudo;
• l’identificazione di ogni naspo e/o idrante a muro.
5.2.b.5 Etichetta di manutenzione e controllo
I dati di manutenzione e controllo devono essere riportati su un’etichetta (che non deve impedire la visione della marcatura del fabbricante) su cui devono essere riportati i seguenti dati:
• la dicitura "REVISIONATO" ;
• la ragione sociale e l’indirizzo del fornitore del naspo o dell’idrante a muro (in caso di sostituzione o se reperibile);
• gli estremi di identificazione della persona competente;
• la data (mese ed anno) dell’intervento di manutenzione.
5.2.d PORTE REI e USCITA DI SICUREZZA
5.2.d.1 Visite semestrali
• controllo dello stato generale delle porte, verifica dell’integrità delle ante e dei telai;
• verifica dell’integrità delle guarnizioni termoespandenti;
• lubrificazione delle cerniere, dei perni e delle serrature;
• controllo del corretto funzionamento delle porte quali: apertura, autochiusura automatica e relativa messa a punto;
• verifica della corretta funzionalità di tutti gli elementi di corredo (maniglione antipanico, chiudi porta, elettromagneti di trattenimento, serratura, etc.) ed eventuale registrazione;
• verifica dell’assenza di impedimento di qualsiasi natura nel raggio d’azione delle porte e controllo del libero accesso alle porte adibite ad uscite di sicurezza;
• controllo del serraggio dei componenti meccanici e loro eventuale lubrificazione e grassaggio;
• sostituzione dei materiali di consumo danneggiati o logorati dall’uso (cerniere, molle, perni, ecc);
• applicazione di apposita targhetta numerata d’identificazione, comprovante l’avvenuta manutenzione ed il periodo di controllo;
• verifica dei contrassegni distintivi del costruttore;
• verifica dell’ammortizzatore di fine corsa e del dispositivo di sicurezza per la regolazione della velocità di chiusura delle porte scorrevoli;
• applicazione dei sigilli a garanzia della manutenzione certificata.
5.2.e IMPIANTI DI RIVELAZIONE E ALLARME
Secondo la Scheda attività “D” di cui all’Appendice 1 al Capitolato tecnico.
5.2.f Prescrizioni comuni a tutti i tipi di attrezzature
I sopralluoghi per controlli e manutenzioni dovranno essere effettuati in contraddittorio con i responsabili antincendio di ciascuna sede che dovranno essere avvisati con congruo anticipo (minimo due giorni).
La Ditta provvederà a rilasciare a detto personale la bolla di avvenuta manutenzione delle attrezzature. Una copia della suddetta bolla, regolarmente compilata (descrizione dei lavori, data di esecuzione, ecc.), timbrata e firmata per ricevuta, verrà allegata alla fattura.
Non verranno riconosciuti gli interventi che non saranno comprovati dalla suddetta pezza giustificativa, così come non verranno riconosciuti quelli effettuati sugli estintori installati presso le centrali termiche, in quanto di competenza del “terzo responsabile”.
Unitamente alle bolle di avvenuta manutenzione, la ditta affidataria presenterà al DEC una nota delle anomalie rilevate e degli interventi (eventuali sostituzioni, forniture, ricariche, ecc.) da effettuare, con il relativo preventivo di spesa. Tali interventi verranno effettuati previo sopralluogo e conseguente benestare.
Non verranno riconosciute le prestazioni effettuate discrezionalmente dalla Ditta affidataria.
5.2.g Registro delle attrezzature
Al termine di ogni visita di manutenzione, la Ditta affidataria del servizio comunicherà al DEC la data dell’ultimo intervento eseguito. Entro il termine di 30 giorni consecutivi dalla data dell’ultimo intervento eseguito, la Ditta dovrà trasmettere la copia aggiornata del registro delle attrezzature antincendio esistenti presso ciascuna sede ed eventuali aggiornamenti delle attrezzature.
I tecnici incaricati dovranno inoltre provvedere alla compilazione dei Registri della sicurezza e dei controlli, depositati presso ciascun edificio, in contraddittorio con i responsabili antincendio dei vari edifici, in occasione di qualsiasi intervento effettuato sulle attrezzature antincendio.
5.2.h Smaltimento attrezzature antincendio
La ditta provvederà, su richiesta del DEC, previo invio di apposito preventivo di spesa, allo smaltimento degli estintori a polvere e CO2, nonchè di altre attrezzature antincendio o parti di esse obsolete (cassette, idranti, ecc.), sia in caso di sostituzione delle stesse, sia nel caso in cui non vi sia necessaria una nuova fornitura.
Nel prezzo stabilito in fase di gara è ricompreso anche il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta ai sensi del D. Lgs 152/2006.
Pertanto tutti i materiali di risulta conseguenti a lavorazioni, sostituzioni o quant'altro (componenti anche singoli degli estintori, ovvero dei materiali metallici, dei materiali plastici, ecc.) devono essere smaltiti, in conformità alle specifiche normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, a cura e spese dell'Appaltatore, rimanendo anche a suo carico l'asporto, il trasporto ed il conferimento in discarica autorizzata dei medesimi nel rispetto della normativa vigente: a tale riguardo l’Appaltatore dovrà fornire i documenti attestanti il prelievo, il trasporto
e lo smaltimento.
In particolare, tenuto conto di quanto previsto dal D.lgs. 152/2006 e s.m.i., l’Appaltatore si impegna a:
- consegnare al Committente il formulario di cui all'art. 188, comma 3 lett. b), del D.lgs. 152/06 nelle modalità e termini ivi previsti;
- conferire i rifiuti ai soli impianti di smaltimento e recupero autorizzati ai sensi degli artt. 208 e ss. del D. Lgs. 152/06 e ss.m.i.;
- osservare le disposizioni di cui agli artt. 217 e ss. del D.Lgs. 152/06 per quanto riguarda la gestione degli imballaggi.
5.3 FORNITURE DI PRODOTTI E DI SERVIZI PROFESSIONALI (EXTRA CANONE)
La ditta affidataria del servizio dovrà provvedere, su richiesta del DEC, alla fornitura di quanto ordinato (estintori, parti di ricambio, cartellonistica, ecc.); nel caso in cui la fornitura sia resa necessaria dalla sostituzione di parti obsolete, la ditta dovrà provvedere al contestuale smaltimento di queste ultime.
La ditta provvederà, su richiesta del DEC, e previa approvazione da parte dello stesso di apposito preventivo di spesa, ad incaricare un tecnico abilitato ovvero un professionista antincendio, ai sensi del DM 07/08/2012, per l'espletamento delle pratiche necessarie al rinnovo periodico di conformità antincendio ovvero alla presentazione di Segnalazione certificata di inizio attività.
Art. 6 – TEMPI DI INTERVENTO
La Ditta si impegnerà ad effettuare gli interventi richiesti entro i seguenti termini:
• intervento di carattere ordinario: 10 giorni consecutivi dalla data dell'ordine di servizio del DEC;
• intervento avente carattere di urgenza: 48 ore dalla data dell'ordine di servizio del DEC.
Il Direttore dell'esecuzione del contratto segnalerà, all’atto dell’ordine, se si tratta di intervento urgente. Qualora non venga fornita nessuna indicazione, l’intervento si riterrà di carattere ordinario.
Art. 7 – OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
La Ditta dovrà avere, entro 10 giorni consecutivi dalla comunicazione di affidamento del servizio, una sede operativa funzionante, preferibilmente in Napoli o nella provincia di Napoli o comunque entro una distanza massima di km 50.
Le Ditta deve inoltre disporre di un deposito presso cui conservare gli estintori in esubero rispetto a quelli previsti che, per varie cause (in genere trasferimenti di sede degli uffici comunali), possono essere rinvenuti nel corso dei sopralluoghi. Di tali estintori la ditta deve fornire al DEC l’inventario nonché la valutazione delle condizioni in cui essi si trovano. Il DEC potrà stabilire lo smaltimento (extra canone) di quelli da rottamare, nonché il riutilizzo di quelli ancora funzionanti (previo revisione inclusa nel canone).
Entro dieci giorni consecutivi dall'avvio dell'appalto, l'Appaltatore provvederà alla presentazione al Committente della propria Valutazione dei Rischi ai fini delle verifiche dei dati ed adempimenti previsti dall'art. 26 del decreto legislativo n. 81/2008. Più in generale, la Ditta si obbliga all'osservanza delle norme di sicurezza e di quelle sull'impiego dei prodotti utilizzati e comunque a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio al decreto legislativo n. 81/2008, la completa sicurezza durante l'esercizio dei lavori e l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisionali ed esonerando di conseguenza il Committente da ogni qualsiasi responsabilità.
L'appaltatore dà atto, senza riserva di sorta di avere preso in visione, ed eventualmente integrato ove concordemente ritenuto opportuno, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI), elaborato dal Datore di Lavoro Committente, indicante le misure adottate per eliminare i rischi sul lavoro dovuti alle interferenze sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008.
Sono a completo carico dell'Appaltatore gli oneri relativi all'impiego di:
a) divise per il personale impiegato;
b) tessere di riconoscimento e distintivi;
c) attrezzature e macchinari atti ad assicurare la perfetta e tempestiva esecuzione del servizio; ogni altro onere necessario per l’espletamento del servizio.
La ditta deve altresì provvedere a sue cure e spese e senza diritto di compenso alcuno:
• alla fornitura di tutto il materiale di protezione individuale contro gli infortuni, previsto dalla propria
valutazione dei rischi ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008;
• all’allontanamento di eventuali residui derivanti dagli interventi effettuati.
L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo determina, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.
La ditta deve inoltre rendere disponibile un’autovettura di servizio per accompagnare il DEC, su richiesta di quest’ultimo, presso una qualsiasi delle sedi oggetto dell’appalto, nei casi in cui si renda necessario un sopralluogo congiunto.
Art. 8 – INVARIABILITÀ DEI PREZZI
I corrispettivi offerti in sede gara non potranno subire variazioni in corso di validità del contratto.
Art. 9 - PENALI
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali dovranno essere contestati per iscritto al Fornitore dal punto ordinante.
Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale
Nel caso di ritardo e/o eventuale inadempienza di qualsivoglia operazione prevista dal presente capitolato, verrà applicata una penale calcolata secondo l’art. 113 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, proporzionata alla gravità della inadempienza e della sua reiterazione nel tempo.
Qualora l’inadempienza del Fornitore abbia dato origine a sanzioni amministrative comminate dagli Organi di vigilanza (ASL, VVF) a carico del Comune di Napoli, l’importo della sanzione, per la violazione contestata, sarà addebitato alla ditta in fase di liquidazione della spesa.
Il Committente si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere alla risoluzione del contratto. All'applicazione delle penalità si procederà in contraddittorio con l’appaltatore, tramite apposita nota scritta. Il Committente procederà al recupero delle penalità a carico dell’Appaltatore mediante ritenuta diretta sui corrispettivi e, ove occorra, mediante prelievo del deposito cauzionale ai sensi dell’art. 15 del presente capitolato.
Le penalità verranno comminate in sede di conto finale ai sensi dell’art. 145 del DPR 207/2010.
ART. 10 – SOSPENSIONE/APERTURA DEI SERVIZI
Le prestazioni di manutenzione delle attrezzature antincendio saranno sospese, senza che la ditta possa sollevare alcuna eccezione, nelle sedi ove si rendano necessari lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. In tal caso, il DEC provvederà a comunicare la sospensione e la successiva riattivazione del servizio.
Parimenti, la ditta si impegnerà ad effettuare la manutenzione delle attrezzature antincendio nel caso di apertura di nuovi edifici/locali a seguito comunicazione del DEC.
ART. 11 – ASSUNZIONE E TRATTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE
L'Appaltatore dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci - lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.
L'Appaltatore dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti, e se costituita in forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci–lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori della categoria di appartenenza sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridico - economica e sindacale, nonché un
trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili.
L’Appaltatore si obbliga altresì ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti, in relazione all'ubicazione del cantiere (art. 1 - comma 8 - D.L. 22/3/1993 n. 71, convertito in Legge 25/5/1993 n. 151), fatta salva la possibilità dell’accentramento contributivo autorizzato dall’I.N.P.S., che dovrà essere debitamente comprovato, qualora richiesto.
Il Committente provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto previo accertamento di quanto previsto dal DM 24/10/2007 e dall’art. 2 DL 16/2012, come specificato dall’art. 19 del presente capitolato.
In caso di inadempienza dell’Appaltatore, il Committente procederà ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 del DPR 207/10. Tutto il personale adibito al servizio appaltato dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità dell'Appaltatore, e dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni del servizio, possedere i prescritti requisiti di igiene e sanità e di provata capacità, onestà e moralità.
Il personale dovrà essere dotato di apposita divisa e di cartellino personale di riconoscimento.
Nei cinque giorni consecutivi precedenti l'inizio del servizio appaltato, l'Appaltatore dovrà comunicare al Committente l'elenco nominativo del personale che sarà adibito al servizio, compresi i soci – lavoratori se trattasi di società cooperativa, con l'indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio).
Tale elenco con la relativa documentazione dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale, anche per sostituzione temporanea di altro personale per servizio militare, malattia, infortunio, ferie e maternità, entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono verificate.
L'allontanamento dal servizio di personale per trasferimento o per cessazione dal lavoro dovrà essere comunicato al Committente entro 5 giorni consecutivi dal verificarsi del predetto evento.
Il tardivo invio delle comunicazioni e della documentazione di cui sopra nei termini temporali sopra indicati comporterà l’applicazione di una penale giornaliera dello 0,5 per mille del valore netto contrattuale dell’appalto che sarà applicata dal Committente a suo insindacabile giudizio. In caso di mancato invio delle comunicazioni e della documentazione di cui sopra, si procederà alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere. L'Appaltatore dovrà esibire ad ogni richiesta del Committente il registro infortuni e gli altri registri obbligatori previsto dalle vigenti norme in materia, ed osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro dettate dal decreto legislativo 81/2008.
Il personale dell’Appaltatore dovrà mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso e dovrà informarsi delle disposizioni presenti e future, emanate dal Committente. L’Appaltatore prescriverà ai propri dipendenti sotto pena di sanzione, di mantenere il segreto assoluto su tutto quanto visto e sentito in relazione alle attività del Committente. Inoltre, ai suddetti è fatto divieto di aprire cassetti ed armadi, manomettere carte e documenti eventualmente lasciati sui piani di lavoro.
ART. 12 - CESSIONE DEL CONTRATTO
É vietata la cessione, anche parziale, del contratto, a pena nullità dello stesso. Si applica la normativa vigente nei casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione societaria.
Il Committente si riserva la facoltà di cessione del contratto in caso di trasferimento di funzioni mediante creazione di Istituzioni, Fondazioni, Società a partecipazione comunale per i quali la prestazione di che trattasi rientri negli scopi di costituzione.
ART. 13 - PERSONALE RESPONSABILE DI SERVIZIO
La ditta affidataria dovrà comunicare al DEC, entro 10 giorni consecutivi dall'affidamento del servizio, il nominativo ed il recapito telefonico del proprio Responsabile, con delega operativa per la conduzione tecnica dell’appalto, a cui il Committente potrà rivolgersi in qualsiasi momento, per esigenze di servizio.
Il Responsabile di servizio ha il compito di programmare, coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti, di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto tutte le comunicazioni e contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il Responsabile di servizio, dovranno intendersi fatte direttamente all'Appaltatore stesso. Il Responsabile di servizio concorda con l'ufficio di Direzione dell'esecuzione del contratto le date e gli orari in cui effettuare le prestazioni del servizio, che dovranno comunque svolgersi in orari tali da non recare danno o disturbo alle attività svolte dai vari servizi comunali.
ART. 14 - CONTROLLI E VERIFICHE DEL SERVIZIO DELLA STAZIONE APPALTANTE
E' facoltà del Committente effettuare, sia direttamente sia mediante tecnici esterni, in qualsiasi momento e senza preavviso, con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dall'Impresa alle prescrizioni contrattuali del presente capitolato e alle normative vigenti in materia, anche con l'ausilio di macchina fotografica e riprese video.
I risultati delle verifiche e dei controlli verranno comunicati alla Ditta, con l’indicazione delle prescrizioni e delle scadenze entro le quali dovranno essere effettuate le prestazioni di risanamento o poste in essere le operazioni correttive del servizio.
ART. 15 - CAUZIONE E SPESE CONTRATTUALI
Anteriormente alla stipula del contratto d'appalto, l'Appaltatore dovrà prestare, pena la decadenza dall’aggiudicazione, cauzione definitiva ai sensi dell'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016.
Nel caso dovessero essere operati prelevamenti per eventuali inadempienze, il deposito cauzionale dovrà essere reintegrato, pena decadenza, entro quindici giorni consecutivi dal ricevimento da parte dell’Appaltatore di apposita comunicazione da parte del Committente.
Il deposito verrà restituito previa redazione del Certificato Verifica di Conformità dell’esecuzione del servizio, ai sensi del DPR n. 207/2010 e sua approvazione con apposito provvedimento dirigenziale.
Sono a carico dell'appaltatore tutte le eventuali spese di contratto, quelle di bollo, di registro, di quietanza, i diritti fissi di segreteria e scritturazione, le spese per il numero di copie del contratto che saranno necessarie, nonché ogni altra allo stesso accessoria e conseguente.
Sono altresì a carico dell’appaltatore ogni tassa, imposta, ecc., presente e futura esclusa l’IVA, imposta sul valore aggiunto, per la quale l’Aggiudicatario avrà diritto di rivalsa a norma di legge.
ART. 16 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE
L'Appaltatore svolge il servizio sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti dei propri addetti, del committente e dei terzi; pertanto deve adottare ogni cautela necessaria a garantirne l'incolumità, anche nei confronti dei rischi riconducibili alla conduzione degli edifici in cui si svolge il servizio. L'Appaltatore si obbliga a sollevare il Committente da qualunque pretesa e azione che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna. Le spese che il Committente dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dal deposito cauzionale, con obbligo di immediato reintegro, dai crediti dell'Appaltatore ed in ogni caso da questo rimborsate, senza pregiudizio per ogni eventuale ulteriore azione in sede civile e penale da parte del Committente. Esso è pure responsabile dell'operato e del contegno dei dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo e degli eventuali danni che da essi possono derivare al Comune o a terzi. L’accertamento danni sarà effettuato dal Committente alla presenza del Responsabile di servizio previamente avvertito, in modo tale da consentire all’Appaltatore di esprimere la propria valutazione. Qualora l’appaltatore non partecipi all’accertamento in oggetto, il Committente provvederà autonomamente. I dati così accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall’appaltatore. Qualora l’appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Committente è autorizzato a provvedere direttamente alle trattenute con le modalità predette.
ART. 17 - ASSICURAZIONI
Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero al Committente o a terzi, a cose o a persone (compresi i dipendenti dell’Appaltatore), sono senza riserve ed eccezioni a totale carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore, a copertura dei rischi del servizio, deve presentare, pena la decadenza dell’aggiudicazione, apposita polizza assicurativa ai sensi dell'articolo 103 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.
La polizza deve avere durata pari a quella del contratto stipulata presso primaria Compagnia di Assicurazione con l'espressa rinuncia da parte della medesima ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Committente.
La polizza assicurativa dovrà riguardare specificamente la responsabilità civile verso terzi, incluso il Committente, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dall'attività di gestione del servizio e per ogni danno
anche se qui non menzionato. La polizza deve prevedere la copertura per danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto. Dovranno essere altresì compresi in garanzia i danni alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione del servizio di manutenzione delle attrezzature antincendio e a quelle sulle quali si eseguono i lavori stessi.
Copia autentica di detta polizza dovrà essere consegnata al Committente in sede di contratto. Eventuali successive variazioni dovranno essere comunicate alla Stazione appaltante e preventivamente accettate dalla stessa.
ART. 18 - AMMONTARE DELL’APPALTO - AUMENTO O DIMINUZIONE DELLE PRESTAZIONI
L’importo a favore dell'Appaltatore è stabilito dal prezzo indicato nel presente capitolato e nella documentazione di gara. L’esito della gara determinerà il prezzo netto quale compenso per tutte le prestazioni contemplate dal presente capitolato speciale.
Il Committente si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 2440 del 18/11/1923, di ridurre il servizio, anche relativamente a eventuali sedi che nel periodo contrattuale si rendessero indisponibili, o di estenderlo ad altri spazi, compresi eventuali stabili/locali che nel periodo contrattuale si rendessero disponibili. La ditta in tal caso dovrà provvedere, a seguito di specifica richiesta del DEC, ad assicurare l'aumento o la riduzione dei servizi alle medesime condizioni del contratto, ivi comprese quelle economiche. L’importo complessivo del servizio può essere ridotto o aumentato fino alla concorrenza di 1/5 del prezzo complessivo di aggiudicazione del servizio stesso, previa richiesta della stazione appaltante e sottoscrizione, da parte della ditta di un atto di sottomissione agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità (art.
311 regolamento di attuazione del Codice dei Contratti). Variazioni di entità superiori dovranno essere concordate tra le parti. Le eventuali variazioni dell’importo del servizio non costituiscono motivo per l’appaltatore per risolvere anticipatamente il contratto. In caso di riduzione, oltre il quinto d’obbligo, a seguito di indisponibilità permanente (vendita/cessione a terzi di edifici o cessazione dell’attività degli uffici), l’appaltatore non può esercitare alcuna azione risarcitoria nei confronti della stazione appaltante. Il Committente si riserva inoltre la facoltà di introdurre diverse modalità di esecuzione del servizio a modifica od integrazione di quanto previsto nell’articolo 5 (prestazioni ed esecuzione del servizio) del presente capitolato.
ART. 19 - CORRISPETTIVO DELL’APPALTO - MODALITÀ DI PAGAMENTO
All’Appaltatore spettano, a completo compenso di tutti gli oneri che andrà ad assumere con l'affidamento del servizio di cui al presente capitolato, il corrispettivo risultante del canone, pagato su base trimestrale, comprensivo del ribasso offerto, nonché delle attività extra canone svolte nel periodo di riferimento. Con il predetto corrispettivo si intendono interamente compensati dal Committente tutti i servizi, le provviste, le prestazioni, le spese accessorie, ecc. necessarie per la perfetta esecuzione dell’appalto, nonché qualsiasi onere inerente e conseguente ai servizi di che trattasi.
Il canone mensile sarà calcolato in percentuale di 1/12 (un dodicesimo) del canone annuale derivato dall’applicazione del ribasso offerto al canone posto a bando di gara.
Il periodo di riferimento per la fatturazione è un trimestre, a fronte dell’esecuzione di una corrispondente percentuale del servizio effettuata, calcolata rispetto alle quantità indicate nella tabella dell'art. 1 (±5%).
Il corrispettivo del canone da pagare dopo x mesi si calcola con la seguente formula: Cx = x * C-contratto/24
Dove:
C-contratto: Canone complessivo aggiudicato al netto del ribasso offerto dal Fornitore x: periodo parziale di esecuzione del contratto espresso in mesi
(ad esempio dopo un anno sarà x = 12)
Il corrispettivo delle attività extra canone del periodo di riferimento sarà calcolato a misura, in base all’elenco prezzi unitari allegato, al netto del ribasso offerto.
Per quanto riguarda la fornitura di servizi professionali di cui al paragrafo 5.3, il costo sarà determinato
dall'importo del preventivo di spesa approvato dal DEC prima dell'emissione del relativo Ordine di servizio.
L'Appaltatore emetterà fattura con cadenza trimestrale, previa approvazione del Certificato di pagamento sottoscritto dal DEC.
La fatturazione dovrà essere elettronica e intestata come segue:
codice univoco ufficio: MTQAXF codice ufficio: 1081
nome ufficio: Servizio Tecnico Patrimonio – Area Manutenzione – xxxxxx Xxxxxxxx 0/0 Xxxxxx –Codice Fiscale 80014890638 - P.IVA 01207650639 -Comune di Napoli – tel 0000000000 (DEC) – 0817957610 (Dirigente
Servizio Tecnico del Patrimonio).
La ditta affidataria dovrà riportare in fattura: il periodo di riferimento e l'oggetto dell'intervento, il CIG, nonchè allegare ad essa il Certificato di pagamento sottoscritto dal Committente.
Le fatture emesse dal Fornitore con riferimento a ciascuno stato di avanzamento saranno pagate a norma di legge attestata la regolarità della fornitura.
Ai sensi dell’art. 30 comma 5-bis del D. Lgs. 50/2016, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere al Fornitore, su sua richiesta, entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
Il pagamento di ogni singola fattura avrà luogo entro 90 (novanta) giorni consecutivi dalla data di ricevimento della stessa. La fattura si intende ricevuta al momento della sua accettazione tramite sistema informatizzato ed il pagamento si intende effettuato alla data di emissione del mandato di pagamento. Il pagamento è comunque subordinato alla stipulazione del contratto. In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d’intervenuta contestazione da parte del Committente.
L’eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte della ditta, che è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza prevista dal contratto.
L’appaltatore, inoltre, non potrà avanzare alcuna pretesa per eventuali ritardi (rispetto ai 90 giorni consecutivi previsti per i pagamenti) attribuibili ai tempi tecnici necessari per l’espletamento della procedura di pagamento. Ai sensi del D.M. 24/10/2007, il Committente provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all’Appaltatore previo accertamento della regolarità dell’esecuzione del servizio, della verifica della regolarità contributiva, nonché dei versamenti IVA eseguiti dall’Appaltatore e dei versamenti Irpef eseguiti dall’Appaltatore per quanto riguarda i redditi di lavoro dipendente (art. 2 D.L. 16/2012).
Ai pagamenti relativi al presente servizio si applicano, a pena di risoluzione espressa del contratto, le disposizioni della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali spese di cui al precedente articolo 15 del presente capitolato, quello delle eventuali penalità applicate per inadempienze (art. 9) a carico dell'Appaltatore e quanto altro dallo stesso dovuto. Al servizio di cui al presente capitolato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della parte IV, Titolo III, sezione II e III del DPR n. 207/2010 in materia di esecuzione del contratto.
ART. 20 – ESECUZIONE IN DANNO
Qualora il prestatore dei servizi ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell’appalto con le modalità ed i tempi previsti, il Committente potrà ordinare ad altra Ditta l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal prestatore di servizi stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.
Per il risarcimento dei danni il Committente potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti del prestatore di servizi ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente integrato.
ART. 21 - RISOLUZIONE - RIFUSIONE DANNI E SPESE
La ditta aggiudicataria, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi costituenti oggetto del presente affidamento e, se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori dipendenti impiegati nei servizi oggetto dell’appalto, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e da accordi locali in quanto applicabili, alla data dell’offerta, alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio.
Il mancato adempimento dei sopra menzionati obblighi costituisce inadempienza contrattuale e determina l’immediata risoluzione del contratto con trattenuta della cauzione definitiva quale penale.
Il Committente potrà inoltre procedere alla risoluzione del contratto nelle seguenti ipotesi:
a) grave ovvero ripetuta negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali, fatta salva l’applicazione delle penalità di cui al precedente articolo 9 del presente capitolato;
b) nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria, liquidazione coatta e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta aggiudicataria;
c) cessione del contratto e subappalto non espressamente autorizzato dal Committente, ovvero realizzato oltre i limiti di legge;
d) qualora il servizio venisse sospeso o interrotto per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
e) motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;
f) in caso di violazione delle norme di cui alla Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto;
g) mancata apertura, entro 10 giorni consecutivi dalla comunicazione di affidamento del servizio, di una sede operativa Napoli o nella provincia di Napoli o comunque entro una distanza massima di km. 50 da Napoli;
h) negli altri casi previsti dal presente capitolato con le modalità di volta in volta specificate;
Nei casi di cui alle precedenti lettere a), d), h), dopo la diffida, formulata con apposita nota separata, delle inadempienze contrattuali, qualora l’assuntrice non provveda, entro e non oltre il termine di tre giorni consecutivi dalla relativa comunicazione fattagli pervenire (anche via fax), a sanare le medesime, l’Amministrazione Comunale provvederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1454 del Codice Civile.
Nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere b), c), e), f), g) il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile. In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà dell'Amministrazione di scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso del contratto.
Nel caso di Raggruppamento di Imprese si applicherà la disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le ipotesi sopra riportate, l’appaltatore, oltre all’immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali il Committente dovrà andare incontro per l’affidamento a terzi del rimanente periodo contrattuale.
ART. 22 - SUBAPPALTO
Ai sensi dell’art.105 del D. Lgs. 50/2016, il Fornitore è obbligato ad eseguire in proprio il servizio di manutenzione e controllo, l’affidamento in sub appalto è sottoposto alle condizioni e ai limiti di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
ART. 23 - DEROGHE
Eventuali deroghe al presente capitolato limitate alle modalità di esecuzione del servizio, dovranno essere, una volta concordate, formulate per iscritto e sottoscritte dalle parti.
ART. 24 - CONDIZIONE SOSPENSIVA
Il presente atto mentre è senz’altro impegnativo per l’Impresa aggiudicataria, non lo diventerà per l’Amministrazione appaltante, se non dopo che l’atto medesimo avrà ottenuto la debita approvazione nei modi
di rito, ivi comprese le procedure della Legge antimafia.
ART. 25 – CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del presente contratto o al medesimo connesse si applicano le norme della Parte VI - Titolo I - Capo I del D. lgs. 50/2016. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie verranno deferite in via esclusiva al foro di Napoli. Il contratto non conterrà alcuna clausola compromissoria.
ART. 26 - RINVIO A NORME VIGENTI
Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato speciale, si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti in vigore.
ART. 27 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il soggetto aggiudicatario dell’appalto, in sede di stipulazione del contratto, si impegna a formulare le seguenti dichiarazioni:
1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto sono dati personali e, come tali, sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali;
2. di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali (es. informativa agli interessati);
3. di adottare le istruzioni specifiche che saranno eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere;
4. di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il Committente in caso di situazioni anomale o di emergenze;
5. di riconoscere il diritto del Committente a verificare periodicamente l’applicazione delle norme di sicurezza adottate;
6. di indicare una persona fisica referente per la parte “protezione dei dati personali”;
7. Il soggetto aggiudicatario è responsabile del trattamento dei dati e si impegna a nominare in sede di stipulazione del contratto i soggetti incaricati del trattamento stesso.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 13 del Dlgs. n. 196 del 2003 sul trattamento dei dati personali, si forniscono le informazioni di seguito indicate:
a) I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura disciplinata dalle norme per l’affidamento di appalti e servizi;
b) Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che:
- per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, l’Appaltatore è tenuto a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara medesima;
- per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, l’appaltatore che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionato con la decadenza dall’aggiudicazione.
c) I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
- al personale dipendente dell’Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
- ad altri soggetti pubblici, in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali;
- a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o regolamento.
d) Il trattamento dei dati avverrà con strumenti prevalentemente informatici, e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:
- verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con altri in possesso del Comune;
- verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con quelli in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio ecc.)
e) Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Napoli che può avvalersi di soggetti nominati “responsabili.”
f) I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del Dlgs n. 196/2003.
g) Il Comune di Napoli, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter
trattare i dati personali.
ART. 28 FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE
L’Appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa.
In caso di fallimento dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante potrà procedere ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
In caso di morte del titolare di ditta individuale sarà pure facoltà dell’Amministrazione scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso del contratto.
Per quanto concerne i Raggruppamenti Temporanei di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una delle imprese mandanti si applica la disciplina dell’art.48, commi 17 e 18, D. Lgs. 50/2016.