REGOLAMENTO
COMUNE di CURINGA
PROVINCIA di CATANZARO
REGOLAMENTO
PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE
Approvato con deliberazione consiliare n. 09 del 26 2ebbraio 2010
INDICE
CAPITOLO PRIMO GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO
Art. 1 - Assunzione del servizio del pubblico acquedotto. Denuncia di approvvigionamento derivato da fonti diverse
Art. 2 - Costruzione della rete idrica Art. 3 - Proprietà delle tubazioni
Art. 4 - Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti Art. 5 - Interruzione del servizio di erogazione
Art. 6 - Priorità nella concessione delle utenze Art. 7 - Danni alle condotte e tubazioni in genere
Art. 8 - Divieto di qualsiasi operazione sulla rete e sulle vie di distribuzione Art. 9 - Chiusura temporanea e riapertura dell'utenza
Art. 10 - Distribuzione dell'acqua
CAPITOLO SECONDO FORNITURE PER USO PUBBLICO
Art. 11 - Definizione di impianti per uso pubblico Art. 12 - Uso delle fontanelle pubbliche
Art. 13 - Vasche e cisterne pubbliche
Art. 14 - Prese d'acqua per scopi particolari
CAPITOLO TERZO FORNITURE AD USO PRIVATO
Art. 15 - Definizione delle utenze private
Art. 16 - Forniture su strade canalizzate o prive di rete - Diritto di rifiuto o di revoca delle forniture per usi diversi da quelli familiari
Art. 17 - Soggetti ammessi alla fornitura Art. 18 - Richiesta di allacciamenti
Art. 19 - Oneri di allacciamento - Cauzioni - Noli - Canoni - Spese contrattuali Art. 20 - Modalità di somministrazione
Art. 21 - Accertamento dei consumi Art. 22 - Uso bocche d'incendio private
Art. 23 - Allacciamento di edifici comprendenti più alloggi Art. 24 - Ampliamento della concessione
Art. 25 - Condutture private all'interno della proprietà Art. 26 - Collegamenti di impianti ed apparecchi
Art. 27 - Impianti di pompaggio Art. 28 - Serbatoi
CAPITOLO QUARTO MISURAZIONE DEI CONSUMI
Art. 29 - Tipo e calibro dei contatori Art. 30 - Posizione dei contatori
Art. 31 - Contatori in fabbricati con più utenze Art. 32 - Custodia dei contatori
Art. 33 - Incuria e manutenzione del contatore
Art. 34 - Verifica dei contatori a richiesta dell'utente Art. 35 - Difettosa o mancata misurazione dei consumi
Art. 36 - Rimozione e spostamento dei contatori – Divieto
CAPITOLO QUINTO CONTRATTI DI FORNITURA
Art. 37 - Titolarità della concessione Art. 38 - Contratto di utenza
Art. 39 - Forniture provvisorie
Art. 40 - Durata dei contratti di fornitura Art. 41 - Uso dell'acqua
CAPITOLO SESTO CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI
Art. 42 - Tariffe acqua - Ruoli di riscossione Art. 43 - Tariffe per bocche antincendio private Art. 44 - Pagamenti del canone e dei consumi
Art. 45 - Sospensione della fornitura per morosità Art. 46 - Risoluzione di diritto delle concessioni
Art. 47 - Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione Art. 48 - Portata garantita
Art. 49 - Perdite, danni, responsabilità Art. 50 - Manomissioni alle condutture
Art. 51 - Variazione delle tariffe e del Regolamento Art. 52 - Azioni giudiziarie
Art. 53 - Penalità
Art. 54 - Validità della fatturazione
CAPITOLO SETTIMO DISPOSIZIONI FINALI
Art. 55 - Regolamento come normativa contrattuale Art. 56 - Tasse ed imposte
Art. 57 - Applicabilità del diritto comune
Art. 58 - Decorrenza e inserimento nella raccolta dei Regolamenti Comunali Allegato "A"
CAPITOLO PRIMO GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO
Art. 1
Assunzione del servizio del pubblico acquedotto.
Denuncia di approvvigionamento derivato da fonti diverse
1. Il servizio della distribuzione dell'acqua potabile nel territorio del Comune è assunto in privativa dall'Amministrazione Comunale.
2. Il servizio, nelle more dell’applicazione della Legge n. 36/94 per come riscritta dal D.L.vo n. 152/2006 (Titolo II) verrà condotto in economia.
3. Tutti gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono provvedere all’installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti di misurazione della portata dell'acqua prelevata secondo le modalità stabilite dall' Amministrazione e denunciare il volume dell'acqua prelevato nell'anno con analisi semestrali delle acque private e consegna dei risultati all'Ufficio competente.
Art. 2 Costruzione della rete idrica
1. La rete di distribuzione idrica sarà normalmente costruita su suolo pubblico direttamente dal Comune oppure mediante appalti od in economia diretta.
2. In casi particolari potrà essere richiesto e concordato con le parti l'attraversamento delle condutture su suolo privato.
3. Eventuali diramazioni su aree non servite dalla rete del pubblico acquedotto potranno essere costruite a richiesta degli interessati sia in suolo pubblico o su strade e fondi privati a totale spesa dei richiedenti su progetti presentati dagli stessi, approvati dall'Ente, realizzati da personale specializzato sotto la sorveglianza degli uffici competente.
4. Ultimati tali lavori, sarà redatto apposito verbale di collaudo e presa in carico delle opere da parte del servizio acquedotto.
5. Tutti gli impianti passeranno nella piena proprietà e disponibilità dell'Ente, previa costituzione delle eventuali servitù per la parte delle reti costruite su strade o fondi privati.
Art. 3 Proprietà delle tubazioni
1. Tutte le tubazioni della rete di distribuzione dell'acquedotto comunale, sino al raccordo con il contatore di misurazione dell'acqua consumata, sono in ogni caso di proprietà dell'Amministrazione.
Art. 4
Sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti
1. La sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti del pubblico acquedotto sono affidate al servizio.
Art. 5
Interruzione del servizio di erogazione
1. Nessuna responsabilità può essere imputata all'Ente per interruzione nell’erogazione dell'acqua, dovuta a causa di rotture, lavori in corso, forza maggiore e simili.
2. Le utenze che, per loro natura, richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere all’installazione di un adeguato, autonomo, impianto di riserva.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di disciplinare l'erogazione dell'acqua in conseguenza di diminuita disponibilità alle fonti o per altre inderogabili necessità.
Art. 6
Priorità nella concessione delle utenze
1. Ai fini delle nuove concessioni le utenze si distinguono in utenze domestiche ed utenze generiche non domestiche.
2. Nella impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste, è riservata la priorità alle utenze domestiche.
Art. 7
Danni alle condotte e tubazioni in genere
1. Affinché non siano recati danni alle condotte principali e alle derivazioni delle reti idriche, l’Ufficio Tecnico Comunale, dietro richiesta, è tenuto a segnalare l'esatta ubicazione delle condutture stesse.
2. Qualora siano provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di segnalazione di ubicazione, o per negligenza o colpa di chi esegue lavori in prossimità delle tubazioni, l'Amministrazione Comunale ha diritto al rimborso conseguente all'interruzione effettuata per le dispersioni di acqua riscontrate, il tutto maggiorato del 10% per le spese generali. La riparazione, ovviamente, sarà eseguita a spese di chi ha provocato il guasto.
Art. 8
Divieto di qualsiasi operazione sulla rete idrica e sulle vie di distribuzione
1. E' vietato a chiunque, al di fuori degli appositi incaricati del servizio, di inserirsi nelle operazioni e nei lavori da praticarsi alla rete di distribuzione principale ed alle diramazioni fino al contatore.
2. Tale proibizione comprende anche il divieto assoluto per i concessionari di manomettere o manovrare la valvola stradale posta dall'Ente nel punto da cui si diparte la derivazione dell'utenza.
Art. 9
Chiusura temporanea e riapertura dell'utenza
1. L'utente che, per qualsiasi motivo, intendesse chiudere temporaneamente la condotta comunale dovrà presentare richiesta al Comune.
2. Eguale procedura dovrà essere osservata per la successiva riapertura.
3. Sono a suo carico le spese ed i diritti relativi.
4. Per il tempo che la condotta rimarrà chiusa, l’utente sarà tenuto al pagamento del canone fisso ovvero del maggior consumo che dovesse segnare il contatore per guasto, perdite od altre eventuali cause.
Art. 10 Distribuzione dell'acqua
1. La distribuzione dell'acqua proveniente dal pubblico acquedotto può avere luogo:
a) per mezzo di impianti di uso pubblico;
b) mediante concessione di utenze private.
CAPITOLO SECONDO FORNITURE PER USO PUBBLICO
Art. 11
Definizione di impianti di uso pubblico
1. Sono considerati impianti per uso pubblico:
a) tutte le fontanelle pubbliche e le vasche pubbliche;
b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini comunali;
c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi;
d) gli impianti per pubblici lavatoi;
e) gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali;
f) le bocche antincendio insistenti sul suolo pubblico.
Art. 12
Uso delle fontanelle pubbliche
1. L'acqua delle fontanelle pubbliche può essere prelevata limitatamente al necessario per usi domestici, escluso tassativamente ogni altro uso.
2. E' solo ammesso il prelievo con xxxxxxxxx, fiaschi e secchi.
3. E' vietato:
a) prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti;
b) fare qualsiasi uso dell'acqua prelevata in prossimità delle fontane pubbliche.
Art. 13
Lavatoi – Vasche – Cisterne pubbliche
1. E' vietato far uso delle vasche, delle cisterne e dei lavatoi pubblici per fini diversi da quello cui sono destinati. E' fatto comunque divieto di servirsi delle stesse per lavaggio o per balneazione.
2. Chiunque contamini l'acqua delle fonti, dei pozzi, delle vasche e dei serbatoi è punito con ammenda sino ad €. 516,00, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi specifiche in materia.
Art. 14
Prese d'acqua per scopi particolari
1. Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere installate:
a) bocche antincendio;
b) bocche per l'inaffiamento stradale e dei pubblici giardini; per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività.
2. Le bocche antincendio sono provviste di contatore piombato.
3. Chi manomette o fa uso arbitrario di tali prese sarà passibile di un’ammenda di €. 100,00.
1. Sono considerate utenze private:
a) quelle per uso domestico;
CAPITOLO TERZO FORNITURE AD USO PRIVATO
Art. 15
Definizione delle utenze private
b) quelle per uso non domestico (tutte le altre utenze non domestiche).
Art. 16
Forniture su strade canalizzate o prive di rete
Diritto di rifiuto o di revoca delle forniture per usi diversi da quelli familiari
1. L'acqua verrà, normalmente, concessa per uso privato agli edifici prospicienti strade e piazze munite di tubazioni della rete idrica comunale, sia per uso domestico che per altri usi.
2. In ogni caso gli allacciamenti per uso domestico hanno la precedenza sugli altri allacciamenti.
3. Per gli edifici prospicienti aree non provviste di tubazioni di distribuzione, l'Amministrazione Comunale può concedere l'utenza sempre nei limiti della potenzialità dei propri impianti, quando da parte del richiedente sia corrisposto un parziale contributo a fondo perduto per il finanziamento della spesa di costruzione degli impianti necessari. Gli interessati dovranno versare, prima dell'inizio dei lavori, l'intera somma concordata.
4. L'Amministrazione Comunale può, altresì, concedere, a suo insindacabile giudizio, l’acqua per uso privato ad aree anche non edificate, ma comunque previsti come edificabili dagli strumenti urbanistici vigenti.
5. Nel caso di forniture di acqua per usi diversi da quello domestico familiare, è facoltà dell'Ente rifiutare o revocare in qualsiasi momento la somministrazione, ove si verifichino condizioni eccezionali di erogazione o di servizio, o sorgano altri gravi motivi che spetta all'Ente stesso valutare, insindacabilmente.
6. L’Amministrazione può rifiutare allacci per forniture di acqua per usi diversi da quello familiare quando le stesse, per caratteristiche, dimensioni e potenzialità, possono recare pregiudizio alla corretta distribuzione idrica della zona.
7. Nessun diritto, rivalsa o pretesa di risarcimento potrà, in tal caso essere rivendicata dal concessionario.
Art. 17
Soggetti ammessi alla fornitura
1. La fornitura dell'acqua verrà fatta, di norma, direttamente ai proprietari degli stabili o delle aree di cui al comma 4 del precedente articolo 16; in via eccezionale anche agli inquilini purché sul contratto risulti anche la sottoscrizione del proprietario, quale obbligato in solido. La responsabilità solidale si estende anche agli insoluti di fatturazione.
2. Nel caso in cui per servire l'utente si rendesse necessario porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla osta del proprietario del terreno per costituire la servitù di acquedotto.
Art. 18 Richiesta di allacciamento
1. Per ottenere l’allacciamento alla rete idrica gli interessati dovranno produrre apposita domanda al Servizio Acquedotti Comunale su moduli prestampati, unitamente (art. 45 della Legge 47/85) ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della normativa vigente, indicante gli estremi catastali e del permesso a costruire e, per le opere abusive, gli estremi della concessione in sanatoria.
2. Se usufruisce già del pubblico servizio, in sostituzione il richiedente produrrà copia di una fattura emessa dall'Amministrazione o dell’azienda erogante del servizio o di documento dal quale risulti che l'opera già fruisce del pubblico servizio.
3. La domanda, unica per ogni fabbricato od utenza, dovrà comunque indicare, fra l'altro, il tipo di utenza richiesta con riferimento all'art. 15 e dovrà essere sottoscritta dal proprietario o dai proprietari. Se trattasi di usufruttuario, costruttore, amministratore, questi dovrà essere regolarmente autorizzato.
4. In caso di domande per allacciamento di edifici allo stato progettuale si dovrà allegare una planimetria catastale ed una pianta del fabbricato da costruire.
5. L'allacciamento definitivo potrà avvenire, però, soltanto se e quando l'interessato potrà produrre il certificato di abitabilità o di agibilità.
6. La concessione è sempre subordinata all'accertamento che da parte de richiedente si provveda al regolare smaltimento delle acque reflue con scarico in fognature o, in alternativa, mediante sistemi equivalenti a norma di legge, in modo da evitare rigurgiti ed impaludamenti sia dentro che fuori l'edificio.
7. Nei casi previsti al comma 4 del precedente art. 16, la concessione è sempre subordinata all'accertamento che da parte del richiedente si provveda al regolare smaltimento delle acque reflue con scarico in fognature o, in alternativa, mediante sistemi equivalenti a norma di legge.
8. L'impianto della distribuzione dell'acqua all'interno della proprietà privata, dopo l'apparecchio misuratore, è eseguito a spese dell'utente secondo le prescrizioni tecniche che impartirà il servizio acquedotto.
Art. 19
Oneri di allacciamento
1. Accolta la domanda, il richiedente l’utenza dovrà versare, prima della firma del contratto:
- un diritto fisso di allacciamento ;
- un diritto fisso per deposito cauzionale infruttifero;
- un fondo contrattuale comprensivo anche del recupero delle spese stampati.
2. Gli importi relativi sono indicati nell’Allegato A)
Art. 20
Modalità di somministrazione
1. Salvo casi eccezionali, da esaminarsi di volta in volta, la somministrazione dell'acqua avrà luogo esclusivamente a flusso libero facoltativo, mediante contatore.
Art. 21 Accertamento dei consumi
1. La quantità dell'acqua somministrata sarà verificata mediante letture da effettuarsi ogni quadrimestre e, precisamente, entro i mesi di maggio, settembre e gennaio di ogni anno.
2. La fatturazione avverrà sulla base dell’acqua effettivamente consumata mediante l’applicazione delle tariffe idriche approvate dall’Amministrazione Comunale.
Art. 22
Uso bocche d'incendio private
1. Le bocche d'incendio non dovranno aprirsi che nel caso di incendio dello stabile per il quale furono richieste.
2. Saranno perciò munite di apposito sigillo e l'utente sarà obbligato di denunciare al Comune, nel tempo più breve ed in ogni caso entro 24 (ventiquattro) ore, di aver adoperato la bocca d'incendio per l'uso su accennato.
Art. 23
Allacciamento di edifici comprendenti più alloggi
1. Ogni edificio avrà una presa d'acqua propria con diramazione dalla tubatura stradale.
2. Qualora l'edificio comprenda più alloggi, come nel caso di condomini, verrà sistemato, sempre a cura e a spese dei proprietari o dei conduttori, un apparecchio di misurazione generale all’ingresso del fabbricato e, quindi, tanti apparecchi di controllo quanti sono gli alloggi, in un unico riquadro.
3. I consumi parziali dei contatori divisionali devono corrispondere al consumo indicato dal contatore generale. L’eventuale differenza va a carico del proprietario unico ovvero dell’amministratore condominiale.
Art. 24 Ampliamento della concessione
1. L'utente che intendesse far estendere la tubatura d'acqua ad ampliamenti di fabbricati, a nuove costruzioni in aderenza o comunque variare l'utenza originaria deve richiedere l'autorizzazione.
Art. 25
Condutture private all'interno della proprietà
1. Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono su aree scoperte all'interno delle proprietà devono essere collocate a profondità non inferiore a cm. 60 (sessanta) dal piano terra, a sufficiente distanza dai canali di rifiuto ed a quota ad essi superiore.
2. Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate: non in vicinanza di superfici riscaldate, né, in particolare, di camini.
3. Nessun tubo dell'impianto deve sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, xxxxx xxxx o simili.
4. Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi dovranno essere protetti da un tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione.
5. Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dalle estremità dell'attraversamento.
6. Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico.
Art. 26
Collegamenti di impianti ed apparecchi
1. E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o di altro acquedotto o, comunque, commiste a sostanze estranee.
2. L'eventuale collegamento delle condutture di acqua potabile con impianti per la produzione di acqua calda è ammesso solo nei casi in cui venga installata idonea valvola di "non ritorno".
3. E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.
4. Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.
5. L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.
Art. 27 Impianti di pompaggio
1. Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate con interposizione di un serbatoio di raccolta in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.
2. E' assolutamente vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.
3. Gli schemi dell'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione del servizio acquedotto il quale può prescrivere eventuali modifiche.
Art. 28 Serbatoi
1. Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.
2. Il serbatoio andrà dotato di troppo pieno e di scarico, accuratamente protetto ed in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo.
CAPITOLO QUARTO MISURAZIONE DEI CONSUMI
Art. 29
Tipo e calibro dei contatori
1. Tipo e calibro dei contatori sono prefissati nella delibera G.M. n. 216/96 e dall’Ufficio Tecnico Comunale in relazione all'utenza.
2. I contatori sono di proprietà del comune; gli utenti ne sono i consegnatari e sono pertanto responsabili dell'integrità dei sigilli e di qualunque manomissione o danno.
3. Il contatore può essere sostituito solo se guasto o fuori norma, previo accertamento del personale del Comune.
4. La spesa per la sostituzione, a richiesta, del contatore, è a carico all'utente.
Art. 30 Posizione dei contatori
1. I contatori dovranno essere collocati in luogo idoneo e di facile accesso per le operazioni di lettura e manutenzione;
tale luogo si dovrà stabilire in accordo con il servizio acquedotto.
2. Dopo il contatore sarà collocato, a spese dell'utente, un rubinetto di arresto.
3. Di norma, l'installazione dei contatori sarà fatta in apposite nicchie nell'immediata vicinanza del muro di cinta perimetrale, con accesso diretto dalla pubblica strada.
4. E' assolutamente proibito immettere il tubo dell'acqua direttamente nelle latrine per la pulizia, ma il tubo dovrà far capo ad uno speciale recipiente di scarico automatico o con catenella. Il tipo del recipiente dovrà essere approvato dall’Ufficio Tecnico Comunale.
5. I contatori dovranno essere collocati con le seguenti prescrizioni:
a) nella recinzione della proprietà in un'apposita nicchia, completa di sportello sull'esterno e coibentata con materiali termoisolanti (lana di vetro - polistirolo espanso, ecc.), dovrà essere dotato di una chiusura a chiave quadra del tipo unificato ed avere le seguenti dimensioni:
cm. 70 x 50 x 25.
6. Tutti i contatori ed il rubinetto che li precede saranno provvisti di apposito suggello di garanzia apposto dal servizio acquedotto.
7. Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, l’Ufficio Tecnico Comunale potrà prescrivere l'esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettura disponendo, eventualmente, una diversa ubicazione del contatore.
Art. 31
Contatori in fabbricati con più utenze
1. Ogni fabbricato deve essere munito di apposito contatore. Solo in casi eccezionali, asseverati dall’Ufficio Tecnico Comunale e causati dalla particolare conformazione delle rete idrica generale, sarà possibile installare più di un contatore per ogni fabbricato.
2. I fabbricati esistenti con più utenze e più contatori dovranno adeguarsi al singolo contatore in occasione del primo intervento di manutenzione idraulica.
Art. 32 Custodia dei contatori
1. L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti o nicchie dei contatori, la botola del pozzetto e lo sportello della nicchia.
2. La manomissione dei suggelli e ogni altra operazione che turbi il regolare funzionamento del contatore saranno puniti con le sanzioni previste dalla legge e/o dal Regolamento per l’applicazione delle sanzioni per violazione di regolamenti.
Art. 33
Incuria e manutenzione del contatore
1. Ogni danno e conseguente spesa derivanti da incuria o manomissione del contatore sono a carico dell'utente, che per casi più gravi potrà anche essere sospeso dall'utenza.
Art. 34
Verifica dei contatori a richiesta dell'utente
1. A richiesta dell'utente, il Comune provvederà alle opportune verifiche mediante il proprio personale specializzato.
2. Qualora sia stata riscontrata, tecnicamente, una irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua viene valutato con decorrenza dalla lettura dell'anno precedente sulla base della media degli ultimi tre quadrimestri e si provvederà direttamente alla sostituzione del contatore senza spese per l’utente, con eventuale rimborso del non dovuto.
Art. 35
Difettosa o mancata misurazione dei consumi
1. Quando, per una causa qualsiasi, il contatore avesse cessato di funzionare, il consumo sarà commisurato sulla media delle ultime tre letture regolari effettuate.
Art. 36
Rimozione e spostamento dei contatori - Divieto
1. I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del Comune ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati, con spese a carico dell'utente, da calcolare di volta in volta.
CAPITOLO QUINTO CONTRATTI DI FORNITURA
Art. 37
Titolarità della concessione
1. Il presente Regolamento disciplina tutte le utenze, da chiunque richieste.
2. Il titolare firmatario della concessione o contratto, con tutte le conseguenti responsabilità, è normalmente il proprietario dell'edificio, o alloggio, ovvero l'usufruttuario o il conduttore.
3. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'utente il diritto di averne copia all'atto della stipulazione del contratto.
Art. 38 Contratto di utenza
1. Ad ogni utenza, per tale intendendosi ogni contatore di erogazione, dovrà corrispondere apposito contratto redatto sugli appositi modelli predisposti dall'Amministrazione Comunale.
2. I contratti di utenza di cui al precedente comma potranno essere stipulati previo l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 20:
a) per le nuove utenze: solo dopo che saranno stati autorizzati i lavori di xxxxxxxx;
b) per le vecchie utenze (subingresso): in qualsiasi momento e si intenderanno automaticamente cessate le corrispondenti precedenti utenze.
3. Non è ammesso mantenere in essere utenze intestate a persone decedute.
4. Al coniuge superstite o al figlio convivente è consentito il subentro senza alcuna spesa.
5. Per il cambio di ragione sociale dell’azienda è consentito il subentro senza alcuna spesa.
6. Il contratto deve fare riferimento al presente Regolamento e l'utente deve confermare la piena conoscenza e accettazione delle norme regolamentari, anche se non allegate.
Art. 39 Forniture provvisorie
1. A richiesta potrà essere accordata una fornitura provvisoria motivata da particolari usi come ad es. spettacoli viaggianti, manifestazioni, cantieri edili, ecc..
2. Tali forniture verranno concesse, compatibilmente con il normale servizio di erogazione, per la durata di un anno, a condizione che:
- sia posto in opera, anche in via provvisoria, ma convenientemente protetto da offese e manomissioni, lo strumento di misurazione;
- sia applicata la tariffa corrispondente a quella dell'utenza in cui rientra la fornitura;
- siano pagate le spese di allacciamento e sia effettuato un deposito cauzionale per le attrezzature ed i materiali impiegati.
3. Tutto il materiale resta di proprietà dell'Amministrazione Comunale.
Art. 40
Durata dei contratti di fornitura
1. I contratti di fornitura, salvo diversa indicazione contrattuale, sono a tempo indeterminato.
2. L'utente in ogni caso, può disdire il contratto in ogni momento, fermo restando che la disdetta avrà efficacia solo dal giorno in cui sarà rimosso il contatore.
3. La rimozione di cui al precedente comma dovrà avere luogo entro 10 giorni dalla richiesta a cura del Comune, il quale provvederà a proporzionare la relativa fatturazione e ad addebitare le relative spese di mano d’opera.
Art. 41 Uso dell'acqua
1. L'utente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto e, in particolare, non può cederla a terzi senza esplicita autorizzazione dell’Amministrazione Comunale ed alle condizioni e modalità che dallo stesso ufficio saranno stabilite.
2. Solo in casi eccezionali, per la particolare conformazione della rete di distribuzione interna e asseverati dall’Ufficio Tecnico Comunale, sarà possibile concedere più allacci in una stessa unità immobiliare.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1, dovrà sempre risultare in forma scritta.
CAPITOLO SESTO CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI
Art. 42
Tariffe acqua - Ruoli di riscossione
1. Ai fini dell'applicazione delle tariffe restano definiti i seguenti usi:
A) USO DOMESTICO:
Si considera destinata ad uso domestico l'acqua utilizzata per alimentazione, per servizi igienici e per gli altri ordinari impieghi domestici.
E' escluso l'innaffiamento di giardini ed aiuole, il lavaggio di veicoli ed altri usi estranei all'uso domestico familiare in senso stretto.
Nel caso in cui un solo contatore fornisca acqua a più utenze (es. condominio), ai fini del calcolo il consumo verrà suddiviso per ogni utenza e la tariffa applicata sarà quella degli scaglioni di riferimento; la fatturazione riporterà il totale complessivo dovuto.
Si intende equiparato al domestico il consumo effettuato da utenze commerciali, artigianali e terziarie che impieghino complessivamente non più di cinque persone (compreso il titolare) e non utilizzino l'acqua per cicli produttivi.
B) USO NON DOMESTICO:
Si considera tale l'acqua destinata ad altri usi non domestici.
Gli scaglioni tariffari verranno determinati con apposita delibera della Giunta Comunale nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e secondo le categorie di utenza sopra specificate.
In caso di forniture per usi promiscui si applica a tutto il consumo la tariffa più alta.
La tariffa per la fornitura dell'acqua è determinata con delibera della Giunta Comunale in relazione ai costi di gestione, compresi gli oneri diretti e indiretti, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature nei termini di legge.
Le relative deliberazioni sono assunte nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e sottoposte alle verifiche di legge. I quantitativi di acqua consumata saranno fatturati in base all’effettivo consumo.
2. In caso di perdite nell’impianto privato (dopo il contatore) l’utente corrisponde una quota pari al consumo medio degli ultimi tre quadrimestri ed una quota per l’esubero calcolata moltiplicando i metri cubi restanti per la tariffa base. Il canone di fognatura e depurazione vengono invece calcolati solo sul consumo medio.
3. La riscossione avrà luogo tramite emissione di fattura /bolletta da inviare agli utenti.
Art. 43
Tariffe per bocche antincendio private
1. Per ciascuna bocca d’incendio l'utente deve versare un canone annuo, oltre al consumo dell'acqua segnata dal contatore.
2. La misura del canone è fissata con delibera della Giunta Comunale.
Art. 44
Pagamenti del canone e dei consumi
1. Chi ottiene una concessione di acqua resta obbligato al pagamento dei canoni e dei consumi dalla data di apertura del contatore.
2. Per la riscossione del canone e maggior consumo dell'acqua si applicano le disposizioni del presente regolamento.
3. Il canone quadrimestrale per utenza verrà pagato al Comune in seguito ad emissione di apposito bollettino secondo le modalità fissate dallo stesso.
Art. 45
Sospensione della fornitura per morosità
1. Il pagamento delle fatture/bollette per la fornitura dell'acqua dovrà effettuarsi nel termine di indicato sulle stesse.
2. L’utente, qualora non effettuasse il pagamento del canone entro il termine suddetto, dovrà corrispondere, oltre alle rate scadute, gli interessi al tasso legale vigente sull'importo, e, nel caso che il pagamento sia avvenuto oltre i 15 giorni dalla scadenza, anche la penalità del 5% di cui all’Allegato “A”.
3. Il Comune, dopo aver esperito un tentativo di sollecito, provvede a notificare all’utente una diffida recante il termine ultimo per il pagamento e la data e l’ora in cui verrà eventualmente sospesa la fornitura di acqua.
4. La fornitura non verrà riattivata se non dopo che l'utente abbia regolarizzato la pendenza.
Art. 46
Risoluzione di diritto delle concessioni
1 La concessione si intende revocata senza intervento di alcun atto formale da parte dell'Amministrazione Comunale quando, dopo tre mesi dalla sospesa erogazione dell'acqua per morosità dell'utente, non sia pervenuta regolarizzazione del credito dell'Amministrazione e in tutti gli altri casi previsti dal presente Regolamento.
Art. 47
Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione
1. L'utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto che corre entro la sua proprietà.
2. L'utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati per qualsiasi causa non di forza maggiore ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione.
3. In particolare egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo.
4. Sono comunque a carico dell'utente, in base a preventivo, le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni (Allegato “A”).
Art. 48 Portata garantita
1. Gli impegni di fornitura si intendono al punto di entrata della derivazione in proprietà privata, pertanto non saranno
dovute indennità o rimborsi nel caso che, per deficienza di pressione, l'acqua non salga ai piani superiori.
2. L’Ufficio Tecnico Comunale ha la facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurata alle massime prestazioni del contatore o, in particolari circostanze, commisurato col regime di portata della condotta.
Art. 49
Perdite, danni, responsabilità
1. Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, a qualsiasi causa dovuti.
2. L'utente potrà chiedere, ai sensi della normativa vigente, una eventuale dilazione nel pagamento che potrà essere concessa con provvedimento del Responsabile del Servizio ai sensi del vigente Regolamento Comunale delle Entrate Comunali.
3. Il Comune non può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dal cattivo funzionamento degli impianti interni.
4. L'utente ha il dovere di segnalare immediatamente al servizio le dispersioni che si verificassero in corrispondenza o prima del contatore.
Art. 50 Manomissioni alle condutture
1. Oltre a quanto previsto ai precedenti articoli, in merito alle modalità e divieti di utilizzazione dell'impianto dell'acqua fornita, è fatto divieto agli utenti:
a) di manomettere in qualsiasi modo le condutture esterne e gli apparecchi di misura, e di manovrare le valvole di arresto collocate prima del contatore;
b) di fare derivazioni dall'interno a favore di altri proprietari o di altri inquilini. quando questi non siano indicati nella domanda di fornitura;
c) di servirsi dell'acqua per usi diversi da quelli dichiarati.
Art. 51
Variazione delle tariffe e del Regolamento
1. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, previa approvazione dell'Autorità competente, ove necessiti, le tariffe e le disposizioni del presente Regolamento, dandone comunicazione all'utenza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e nel primo documento di fatturazione utile.
2. Nel caso l'utente non receda dal contratto, entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione, le comunicazioni si intendono tacitamente accettate.
3. In particolare le variazioni tariffarie, sui consumi in corso, si applicano tenendo presente il principio della prevalenza dei consumi, fissato con circolare n. 117 del 18.07.1947 dal Ministero dell'Industria e del Commercio, nell'ambito del normale ciclo di lettura dei contatori.
4. E' fatta salva in materia la competenza del Comitato Interministeriale Xxxxxx (C.I.P.).
5. Le variazioni ed aggiunte o modifiche si intenderanno obbligatorie anche per gli utenti che siano già investiti dalle concessioni d'acqua.
Art. 52 Azioni giudiziarie
1. Per qualsiasi controversia che sorgesse fra l'Amministrazione Comunale e gli utenti è competente l'autorità giurisdizionale del territorio del Comune proprietario dell'acquedotto.
CAPITOLO SETTIMO DISPOSIZIONI FINALI
Art. 53 Penalità
1. Salvo i casi di falsità o di frode per i quali si procederà a norma del Codice Penale, per le contravvenzioni al presente Regolamento, il trasgressore sarà punito con la sanzione amministrativa prevista dal Regolamento Comunale per l’applicazione delle sanzioni per violazione dei regolamenti o ordinanze comunali, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, secondo la gravità dei fatti.
2. La quantità d'acqua defraudata sarà inoltre stimata inappellabilmente dall’Ufficio Tecnico Comunale, e dovrà essere pagata al costo corrispondente.
3. L'Amministrazione Comunale ha diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua finché ogni cosa sia ridotta al suo stato normale.
Art. 54
Validità della fatturazione
1. Gli eventuali reclami per errata misurazione del contatore od altro, non esonera l'utente dal pagamento del maggior consumo nel termine stabilito.
Art. 55
Regolamento come normativa contrattuale
1. Le norme del presente Regolamento e l’allegato “A”, unitamente alla delibera G. C. n. 216/96, formano parte integrante del contratto di concessione.
Art. 56 Tasse ed imposte
1. Qualunque tassa o imposta che venisse applicata sulle forniture di acqua, sugli impianti e sugli apparecchi di misurazione, sarà ad esclusivo carico dell'utente.
Art. 57 Applicabilità del diritto comune
1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.
Art. 58
Decorrenza e inserimento nella raccolta dei Regolamenti Comunali
1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio.
2. E' demandata alla Segreteria l'incarico di inserire il presente Regolamento nella raccolta dei Regolamenti Comunali.
Allegato “A”
DIRITTI DI ALLACCIAMENTO
L’utente a cui sia consentito l’allacciamento al civico acquedotto è tenuto al pagamento del diritto fisso nella misura di €. 180,00 (Euro centottanta/00) oltre IVA.
DEPOSITO CAUZIONALE
Definizione:
fornisce.
Importo in denaro contante versato dall’utente a garanzia del pagamento delle forniture e servizi che l’Ente gli
Il deposito è infruttifero e dovuto indistintamente da tutti gli utenti che sottoscrivono un contratto di
somministrazione dei servizi acqua ed è fisso nella misura di €. 50,00 (Euro cinquanta/00).
DIRITTI DIVERSI
1. Recupero spese per stampati
E’ dovuto da ogni utente, in occasione della stipula del contratto, sia per nuovo allacciamento che per subentro, un rimborso spese per stampati e scritturazione pari ad €. 30,00 (Euro trenta/00).
2. Spese per prova contatore
L’utente ha diritto di richiedere la prova del contatore quando ha dubbi sul suo regolare funzionamento. E’ dovuto per tale servizio il versamento del corrispettivo di €. 50,00 (Euro cinquanta/00).
Qualora il funzionamento del contatore non risultasse conforme agli standard, l’utente ha diritto alla sostituzione del misuratore ed al rimborso integrale di quanto versato per la prova.
3. Diritti di chiusura o apertura del contatore a richiesta o apertura del contatore chiuso per morosità
L’utente al quale è stato chiuso o aperto il contatore a richiesta o per morosità, per ottenere la chiusura o la riapertura, deve rimuovere le condizioni che hanno permesso il provvedimento e versare per ogni operazione, un diritto di €. 50,00 (Euro cinquanta/00).
4. Subentro ad utenza
L’utente che chiede il subentro in altra utenza deve corrispondere un diritto fisso di €. 30,00 (Euro trenta/00).
5. Mora
Definizione:
Penalità ed interessi di mora dovuti dagli utenti per i pagamenti di bolletta effettuati oltre la scadenza indicata.
Misura
a) penalità pari al 5% dell’importo della bolletta non pagata;
b) interessi di mora pari al 5% annuo per il tempo dell’effettivo ritardo.
ATTESTATO di PUBBLICAZIONE
Il presente regolamento, approvato con delibera consiliare n. 09 del 26 febbraio 2010, è stato pubblicato all’Albo pretorio in data 02 marzo 2010 al n. 135 ed è entrato in vigore ai sensi della normativa vigente il 17 marzo 2008.
Curinga, 18 marzo 2010
Il Segretario Comunale
Dr.ssa Concetta Felicita Currado