CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE
CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE
Con la presente privata scrittura la sig.ra:
XXXXXXX XXXXXXX nata a Cremona (CR) il 07.10.1930 – residente in Dueville di Vicenza, viale degli Alpini n° 6 - Cod. Fisc. SCG CLL 30R47 D150N, in prosieguo denominata Locatrice,
concede in locazione al
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……………………………………………………………………………………………….. in prosieguo denominato Conduttore,
– che accetta il negozio nella casa in Cremona - Via Goito N.19 e precisamente in posizione d'angolo con la Via Palestro, costituito da un unico locale con quattro luci di vetrina a cui è annesso un servizio igienico, nel cortile interno, ad uso esclusivo, il tutto censito nel NCEU di Cremona - Foglio 86 mapp.236 sub.1 - piano terra - Categoria C/1 - Rendita catastale E. 2993,38
ai seguenti patti e condizioni:
1. La locazione avrà durata di anni sei con inizio il 1° luglio 2010 e termine il 30 giugno 2016 e potrà essere disdettata dalla locatrice a mezzo di lettera raccomandata con R.R. con preavviso di mesi dodici qualora ricorrano motivi e secondo le modalità previste dall’art. 29 – L. 392/1978 o si intenderà tacitamente rinnovata per altri sei anni e cioè fino al 30 giugno 2022. Il Conduttore ha facoltà di recedere anticipatamente ai sensi art. 27 – 7° comma della L. 392/1978 con un preavviso di mesi sei;
2. Il prezzo della locazione viene convenuto in regime di libera contrattazione in Euro 450,00 mensili (quattrocentocinquanta/00) e pari e Euro 5400,00 (cinquemilaquattrocento/00) annuali. Tuttavia, per tener conto dell’inizio dell’attività, tra le parti si conviene che i primi tre anni (01.07.2010- 30.06.2013) il canone mensile sarà di Euro 400,00 (quattrocento/00) e annuali di E. 4.800,00 (quattromilaottocento/00). Per il quarto anno sarà di E. 450,00 mensili e a decorrere dal quinto anno, e così di seguito per gli anni successivi, scatterà l’aggiornamento ISTAT, in aumento o diminuzione, con riferimento al mese di luglio 2014. In aggiunta al canone mensile dovrà essere pagata una somma in acconto e salvo conguaglio alla fine di ogni anno per spese di illuminazione parti comuni dell’immobile stimate in € 2,00 (due/00) mensili e annuali € 24,00 (ventiquattro/00). Nel caso sia istituito un servizio di pulizia le spese competenti alla unità immobiliare saranno limitate al 30% del loro ammontare e comunicate alla fine di ogni anno;
3. L’importo dovuto per il canone di locazione e per le spese relative all’illuminazione delle parti comuni verrà corrisposto annualmente in unica soluzione anticipata entro dicembre di ogni anno. Solo per l’anno 2010 si conviene che il conduttore versi l’importo complessivo dovuto per il 2010 in due soluzioni: alla stipula del contratto una quota pari ad € 2.400,00 corrispondente al deposito cauzionale e 3 mensilità, entro dicembre 2010 una quota relativa al saldo dell’importo spettante per il 2010 comprensiva delle spese dovute per l’illuminazione delle parti comuni per un totale a saldo di € 1.212,00.
4. Il Conduttore non potrà in alcun modo ritardare il pagamento del canone e degli eventuali oneri accessori oltre i termini stabiliti nel precedente art. 2 e non potrà far valere alcuna azione o eccezione sollevare se non dopo l’eseguito pagamento delle rate scadute. Foro competente sarà sempre e comunque quello in cui risulta ubicato l’immobile.: Tribunale di Cremona.
5. I locali si concedono al Conduttore per lo svolgimento dell’attività amministrativa di back office del servizio Università Informagiovani del Comune di Cremona con divieto di cessioni e sublocazioni anche parziali e divieto di mutamento di destinazione senza l’autorizzazione scritta della Locatrice. Ai fini di quanto previsto dagli artt. 34-35-37 e seguenti L. 392/78 il Conduttore dichiara che i locali saranno utilizzati per attività che comporta contatti diretti con il pubblico degli utenti fruitori dei servizi erogati;
6. La locatrice consegnerà le chiavi dei locali al momento di sottoscrizione del contratto trattenendone copia, impegnandosi a fornire al Conduttore le dichiarazioni di conformità degli impianti tecnologici (elettrico, riscaldamento).
7. Il Conduttore dichiara di avere esaminato i locali oggetto di locazione e di averli trovati adatti al proprio uso nello stato di fatto in cui attualmente si trovano. Il Conduttore potrà intraprendere lavori di modifica alle parti strutturali e impiantistiche della unità immobiliare solo dopo avere ottenuto e di volta in volta autorizzazione scritta da parte della locatrice. In assenza di autorizzazione scritta potrà essere richiesto dalla Locatrice il ripristino delle situazioni quo ante al termine del primo rapporto di locazione e la rifusione di tutti gli ulteriori eventuali danni. Resta invece esonerato dalla richiesta d’autorizzazione ogni qualvolta ritenesse di intraprendere opere connesse esclusivamente con la manutenzione ordinaria della unità immobiliare e con la sostituzione dell’arredo a condizione che non si abbia modifica degli impianti o manomissione dei medesimi.
8. Il Conduttore s’impegna di provvedere annualmente alla manutenzione della caldaia dell’impianto di riscaldamento con annotazioni su libretto di manutenzione;
9. I locali hanno ottenuto l’agibilità da parte del Comune di Cremona ai sensi del D.P.R.
22.04.1994 n° 425 per domanda presentata in data 09.06.1999 corredata anche delle certificazioni ai sensi
L. 46/90 per l’impianto elettrico, adduzione gas-metano e rispondenza requisiti impianto riscaldamento.
10. Il Conduttore esonera espressamente il Locatore da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti che potessero derivare dal fatto od omissioni di altri proprietari o inquilini dello stabile nei piani soprastanti o latistanti. Il Conduttore è direttamente responsabile verso il Locatore ed i terzi dei danni causati per sua colpa o negligenza da spandimenti di acqua, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso della casa locata;
Il locatore è esonerato da responsabilità in caso di interruzione dei servizi per cause non dipendenti da sua volontà;
8. Clausola arbitrale. Qualsiasi vertenza dovesse insorgere nella applicazione o interpretazione del presente contratto sarà demandata la risoluzione a un Collegio Arbitrale, riconosciuto dalle parti unico e amichevole compositore, formato da tre membri di cui due nominati dalle parti e il terzo nominato dai due arbitri di parte. In caso di mancato accordo sulla nomina del terzo arbitro o di mancato accordo sulla nomina dell’arbitro di parte entro 15 giorni dalla richiesta della parte più diligente, la nomina dell’arbitro di parte e del terzo arbitro verrà demandata al Presidente della Camera di Commercio di Cremona. Il Collegio Arbitrale si esprimerà irritualmente e senza possibilità di ulteriore appello per le parti entro e non oltre 30 giorni dalla sua costituzione. Le spese di arbitrato ripartibili a metà ed in eguale misura tra le parti indipendentemente dalle risultanze;
9. Il Conduttore s’impegna a non ingombrare con oggetti, mobili in genere e quant’altro le aree adibite a passaggio comune che dovranno rimanere costantemente sgombere. La bicicletta, limitatamente a quella del titolare, sarà da collocare in luogo indicato dalla proprietà;
10. Le parti dichiarano che a garanzia del presente contratto sarà versato presso il locatore un
deposito cauzionale pari a E. 1200,00 a titolo di garanzia con rinuncia esplicita da parte del Conduttore ad esigere al termine di ciascun anno, o al termine della locazione interessi di sorta sulla somma depositata (in deroga all’art. 11–L. 392/1978) e da restituire al termine della locazione con eventuali detrazioni motivate per danni o inadempienze. Detto importo cauzionale rimarrà fisso per l’intera durata della locazione. Al termine della locazione le eventuali inadempienze contrattuali sulla mancata esecuzione opere di manutenzione ordinaria, daranno luogo ad addebiti da corrispondere in sede di materiale riconsegna delle chiavi.
11. Sono a carico del Conduttore l’imposta di bollo per il contratto e le quietanze mensili (come consuetudine); le imposte di registro annuale divise a metà con il Locatore o secondo legge, le spese di stipula del presente contratto divise a metà con il locatore;
12. Il Conduttore nella eventualità ricorra la necessità di eseguire opere a servizio di altre unità immobiliari, confinanti o soprastanti dello stesso stabile, dovrà mettere a disposizione i locali, con preavviso, e non potrà avanzare richieste di indennizzo se non la semplice rifusione degli eventuali danni arrecati e ciò nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1583 del C.C. ;
13. Le clausole di cui alla presente scrittura saranno da ritenere valide ed efficaci tra le parti se non modificate o derogate dalle leggi speciali in materia di locazioni in quanto applicabili;
14. L’inadempienza da parte del Conduttore anche di uno solo dei patti e condizioni contenuti nel presente contratto produrrà ipso jure la sua risoluzione. Cremona, lì 1° luglio 2010
LA LOCATRICE IL CONDUTTORE
Accettiamo il contratto con le clausole tutte dal n° 1 al n° 15 nessuna esclusa. Cremona, lì 1° luglio 2010 LA LOCATRICE IL CONDUTTORE