ART. 12 LEGGE 7.8.1990 N. 241
ART. 12 LEGGE 7.8.1990 N. 241
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E COMUNQUE DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE ASSOCIAZIONI, ENTI PUBBLICI E PRIVATI.
ASSESSORATI:
ASSISTENZA, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TURISMO, LL.PP. E CASA.
ATTI DELIBERATIVI:
Atti C.C. nn. 420/90, 31/91, 213/91, 245/91, 231/92, 291/92, 181/93, 187/93,
42/95, (214/95 annullato), 10/96 (annullato parzialmente), 68/98, 162/98, 7/2005.
(TESTO COORDINATO NON UFFICIALE)
PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI - CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI E GRUPPI VOLONTARIATO
ARTICOLO 1 SUDDIVISIONE DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento è suddiviso in otto PARTI.
La PARTE I^ riguarda DISPOSIZIONI GENERALI - CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI E GRUPPI VOLONTARIATO.
La PARTE II^ è riferita agli interventi nel CAMPO SOCIALE, dell'ISTRUZIONE e dell'EMERGENZA ABITATIVA.
la PARTE III^ è riferita ad interventi nel campo della CULTURA. La PARTE IV^ è riferita agli interventi nel campo del TURISMO. La PARTE V^ è riferita agli interventi nel campo dello SPORT.
La PARTE VI^ è riferita al concorso del Comune per la costruzione della RETE FOGNANTE.
La PARTE VIII^ contiene DISPOSIZIONI FINALI.
Con la parola "interventi" devono intendersi i contributi, le agevolazioni, i sussidi e comunque ogni vantaggio economico di cui all'art. 12 Legge 8.7.1990, n. 241.
ARTICOLO 2 SOGGETTI
Possono accedere ai contributi ed alle agevolazioni di cui al presente Regolamento, secondo i criteri e le modalità ivi previste, gli Enti Pubblici, le Associazioni, le Fondazioni, i Comitati, i Circoli, i gruppi senza scopo di lucro, le persone singole, le organizzazioni attive in Riccione nonchè i centri ed organismi pubblici sempre che non si propongano di conseguire profitti economici.
ARTICOLO 3
SCOPI E FINALITA' DEGLI INTERVENTI NEL CAMPO DELL'ASSOCIAZIONISMO
Da tempo a Riccione operano diversi e qualificati gruppi ed associazioni culturali, sportive, ricreative, sociali, assistenziali.
L'Amministrazione Comunale vuole favorire il più ampio pluralismo delle espressioni associative riconoscendone l'importanza per la convivenza ed il progresso civile.
ARTICOLO 4
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DEL VOLONTARIATO
le Organizzazioni di Volontariato che operano negli ambiti di cui alla Legge 11.8.1991, n. 266 e alla Legge Regionale 31.5.1993, n. 26, per accedere ai contributi di cui al presente Regolamento devono:
a) risultare iscritte all'apposito Registro Regionale;
b) essere in regola con la normativa quadro (Legge 266/91) in particolare per quanto concerne l'obbligo di assicurare i propri associati (D.M. 14.2.1992 come modificato dal D.M. 26.11.1992);
c) esibire, su richiesta dell'Ufficio, il Registro dei soci tenuto secondo quanto previsto dai Decreti Ministeriali citati nel sub b).
E' facoltà del Dirigente responsabile del procedimento richiedere, in luogo della esibizione della documentazione prevista dai sub b) e c), dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 4 Legge 4.1.1968, n. 15.
Quanto sopra non esime il precitato Responsabile da effettuare controlli o richiedere esibizione di documenti.
ARTICOLO 5
SOVVENZIONI E CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI
Per favorire le attività volte alla promozione e valorizzazione di iniziative socio-assistenziali,alla diffusione della cultura e alla promozione turistica, il Comune concede contributi su progetti di iniziative presentati dai soggetti di cui all'art. 2.
I contributi di cui sopra si differenziano a seconda che detti soggetti
siano:
a) operanti sul territorio comunale ove esprimono una presenza reale ed una attività costante;
b) non operanti sul territorio comunale ma che propongano iniziative il cui svolgimento abbia luogo entro il territorio del Comune ovvero il Comune sia in qualche modo interessato dall'iniziativa.
ARTICOLO 6
ASSOCIAZIONI E GRUPPI OPERANTI IN RICCIONE
Il Comune, nei modi e nei termini di cui al presente Regolamento, concede, in favore dei soggetti di cui all'art. 2 che esprimono una presenza effettiva e reale nonchè un'attività costante ed autonoma sul territorio co- munale, contributi a fronte di iniziative culturali, sociali e/o turistiche dallo stesso patrocinate e previamente deliberate. Il contributo non viene assegnato al'Associazione in quanto tale ma va inteso quale contributo su singoli progetti.
Ad ognuno dei soggetti di cui sopra non possono essere concessi più di tre contributi - riferiti a tre singoli progetti - nell'arco di un intero esercizio finanziario.
Ogni progetto soggetto a contributo deve essere caratterizzato da una autonomia e specificità rispetto al complesso delle attività svolte dall'Associazione nel corso dell'anno.
Ogni progetto sottoposto a contributo deve essere corredato dai seguenti documenti:
a) relazione descrittiva dell'iniziativa proposta;
b) bilancio preventivo dell'iniziativa articolato per voci di "spesa" ed di "entrate" in ivi compresa la quota di contributo che si richiede al Comune.
Il contributo non può superare l'80% del costo della manifestazione desunta a consuntivo, salvo quanto diversamente disposto nel presente Regolamento.
Sono riconosciuti i costi, sulla base dei valori di mercato relativi al nolo, accertati dal Dirigente Responsabile, per eventuali apparecchiature elettroniche
e tecnologiche che l'Associazione impiega nella manifestazione disponendo della proprietà delle stesse.
In questo caso l'Associazione ha l'obbligo di elencare nel preventivo le apparecchiature di cui sopra ed il presunto valore del nolo; il riconoscimento del nolo di cui al precedente capoverso opera a consuntivo.
Il contributo salvo quanto previsto dal successivo capoverso, di norma viene liquidato a consuntivo, con atto del Dirigente del Settore interessato, sulla base di una relazione dettagliata dello svolgimento del progetto, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Associazione e convalidata dal funzionario comunale incaricato a seguire la manifestazione e delle pezze di appoggio che documentano le spese in ivi dichiarate (scontrini fiscali, fatture, ricevute o altri documenti fiscalmente idonei).
E' facoltà del Dirigente, a manifestazione conclusa, ordinare l'anticipazione del contributo fino ad un massimo del 30% dell'importo deliberato, fatto salvo il conguaglio a consuntivo.
Nel caso in cui la manifestazione preveda entrate di qualsiasi natura (sponsors, biglietteria, ecc.) il contributo del Comune, sommato agli introiti suddetti, non può mai superare il costo complessivo dell'iniziativa desunta a consuntivo.
Nel caso in cui l'iniziativa preveda diverse tappe di realizzazione, il contributo determinato come da precedente capoverso verrà corrisposto per il 50% a metà programma ed il saldo a consuntivo.
Detto ammontare deve, comunque, essere dichiarato dall'interessato (legale rappresentante se trattasi di forme Associative) con apposito atto di notorietà.
La percentuale di contributo deve essere - sempre - dichiarata nell'atto deliberativo che approva l'intervento - e si applica all'importo desunto a consuntivo -.
La mancata presentazione del consuntivo entro mesi tre dalla conclusione dell'iniziativa fa cadere il diritto alla liquidazione del contributo.
Il Dirigente del Settore, al fine di ridurre il costo della manifestazione, può intervenire sul progetto qualora riscontri la possibilità di economia di scala (sinergie) od altri accorgimenti di economicità.
ART. 7
ASSOCIAZIONI E GRUPPI NON AVENTE SEDE A RICCIONE
Il Comune può concedere contributi economici ai soggetti di cui all'art. 2 che non esprimono una presenza reale, effettiva ed un'attività costante sul territorio comunale, su iniziative che:
a) rientrino nella programmazione dell'Assessorato competente ed abbiano luogo a Riccione.
b) Tendano a migliorare la realtà e l'immagine della città di Riccione dal punto di vista culturale, civile, sociale e turistico con il coinvolgimento - anche - di una eventuale utenza circondariale.
c) Se pur non svolte a Riccione garantiscono al Comune un rilevante ritorno di immagine turistica della città.
Per quanto attengono alle modalità di richiesta del contributo e di liquidazione dello stesso si fa riferimento a quanto previsto nel precedente art. 6.
ARTICOLO 8
INIZIATIVE DI ASSOCIAZIONI CHE PERSEGUONO SCOPI SOCIALI
Le iniziative che hanno finalità prettamente sociali, presentate dalle Associazioni che - per Statuto - perseguono finalità socio-assistenziali, possono essere assistite da contributo fino alla totale copertura del costo dell'iniziativa desunto a consuntivo, fatto salvo quanto previsto dal comma 9° art. 6 del presente Regolamento.
Per iniziative aventi finalità prettamente sociali si intendono tutte quelle riferite a singoli o a gruppi sociali a rischio ed in particolare quelle rivolte:
a) alla prevenzione dell'emarginazione;
b) all'inserimento di cittadini extracomunitari;
c) all'aiuto di figli di detenuti o ex detenuti;
d) alla tossicodipendenza;
e) alle attività extrascolastiche e laboratori per la prevenzione ed il recupero del disagio giovanile.
f) alle iniziative di attivo sostegno della solidarietà e della pace.
ARTICOLO 9
ACQUISIZIONE A PATRIMONIO COMUNALE DEI PRODOTTI DELLE INIZIATIVE
Per le iniziative che hanno un riconosciuto valore artistico/culturale l'intervento del Comune può essere condizionato all'acquisizione della proprietà di una significativa documentazione e/o prodotti (cataloghi, manifesti, opere d'arte, ecc.) della manifestazione svoltasi.
La suddetta documentazione od opere saranno acquisite a patrimonio comunale ed esposte o depositate in un'apposita Sezione d'Archivio, con possibilità per chiunque di poterla consultare;
PARTE II
ASSISTENZA E PUBBLICA ISTRUZIONE
ARTICOLO 10 ASSISTENZA
Le funzioni di assistenza fanno capo all'Assessorato Servizi Sociali che le assolve con l'ausilio dei suoi funzionari, degli assistenti sociali, dell'A.U.S.L. di Rimini distretto di Riccione e della Polizia Municipale.
Le proposte di intervento nei vari settori individuati nel presente Regolamento sono formulate da un apposito Comitato Tecnico formato dalle seguenti persone:
1 - Assessore all'Assistenza - Presidente
2 - Capo Xxx.xx - Membro
3 - Capo Ufficio Assistenza - "
0 - Xxxx.xx xxxx'Xxxxxxxxxxx - " 5 - Rappr. Xxx.xx Consulta della Solidarietà - "
0 - " " " " " - Membro
I due rappresentanto di cui al punto 5 e 6 saranno designati espressamente dalla Consulta della Solidarietà per la durata di un anno.
Il Comitato Tecnico ha funzione consultiva, può essere convocato anche telefonicamente su richiesta del Consigliere Delegato o del Dirigente del Settore e la sua validità è data dalla presenza di almeno 3 componenti.
Con deliberazione della Giunta Comunale viene nominato il suddetto Comitato.
L'Assistenza economica in favore di persone indigenti è basata su due tipologie fondamentali di interventi:
a) - Assistenza economica diretta:
si attua mediante interventi economici straordinari o continuativi (limitati però ad un certo periodo di tempo) in favore delle famiglie che non sono in grado, per difficoltà economiche, di garantire al proprio nucleo famigliare condizioni di vita adeguate.
b) - Assistenza economica indiretta:
ha lo scopo di sostenere le famiglie che si trovano in particolari condizioni di disagio morale, educativo, materiale ed economico, attraverso l'erogazione di contributi finalizzati all'utilizzo di determinate strutture e/o servizi.
L'accesso alla fruizione dei suddetti interventi è possibile attraverso i seguenti parametri:
1) - di tipo reddittuale, per la valutazione dei
requisiti economici necessari per l'accesso; in tal caso si fà riferimento alla composizione del nucleo, al minimo vitale ed infine al reddito.
2) - di tipo socio-assistenziale, fattori che concorrono a determinare la sistuazione di bisogno e l'entità dell'intervento. Per la valutazione di tale aspetto
si prendono in considerazione i fattori connessi al significato ed alla finalizzazione delle prestazioni in rapporto alla situazione di bisogno ed al progetto globale di intervento.
TITOLO I - INTERVENTI DIRETTI
ART. 11
ASSISTENZA ECONOMICA DIRETTA
L'assistenza diretta si attua nei seguenti casi:
a) - pronto soccorso economico:
Ha lo scopo di garantire un minimo di sussistenza a coloro che si trovano in situazioni di grave disagio immediato. L'intervento economico, comunque, non può essere superiore a L. 200.000= fatto salvo i casi particolari debitamente comprovati e documentati.
b) - interventi straordinari:
Rispondono a situazioni di grave indigenza e si riferiscono a spese contingenti che l'assistito deve obbligatoriamente sostenere come meglio precisato nel successivo art. 12.
ART. 12
TIPI DI SPESE PER CONTRIBUTI STRAORDINARI
Il presente Regolamento individua nelle seguenti spese gli interventi per contributi straordinari di cui al sub b) del precedente art. 10:
a) spese sanitarie non rimborsabili o non erogate dal S.S.N., compreso il servizio ambulanza;
b) spese indispensabili per la gestione della casa quali: affitto, gas, luce, acqua ed altre con esclusione di quelle telefoniche;
c) spese essenziali di vitto; in questo caso l'erogazione potrà avvenire mediante "pacchi-viveri" previa convenzione con apposito negozio o grande magazzino che provvederà direttamente alla fornitura dietro autorizzazione dell'ufficio Assistenza;
d) spese di abbigliamento per inserimento minori in Istituto, Comunità, affido famigliare, ecc.;
e) spese per materiale e strumentazione varia per minori handicappati, non coperte da rimborso da parte del S.S.N..
ART. 13 AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
L'ammontare del contributo è deciso dalla Giunta Municipale su proposta del Servizio Assistenza, tenuto conto del reddito del nucleo famigliare in relazione a quello minimo vitale.
ART. 14
ASSISTENZA ECONOMICA DI BASE (CONTRIBUTI MENSILI)
Questo tipo di assistenza è erogata in favore dei nuclei famigliari che, non avendo sufficienti mezzi, hanno bisogno di interventi anche continuativi al fine di garantire loro un minimo di sussistenza.
L'ammontare del contributo mensile è determinato, in relazione alla gravità della condizione di indigenza, dalla Giunta Municipale su proposta dell'ufficio Assistenza, così come la tipologia dell'intervento ovvero la scelta delle modalità sopradescritte, che sarà sempre demandata all'ufficio in parola.
L'assistenza economica di base non può, comunque, costituire una fonte di reddito. Pertanto in relazione al suddetto principio, si stabilisce:
a) che lo stato di indigenza, salvo casi eccezionali motivati e documentati, non può essere superiore a mesi sei (6);
b) che l'intervento economico non può superare l'impor to di £. 500.000= mensili;
c) chi percepisce questo tipo di intervento non può ac cedere ad altra forma di contribuzione per l'intera
durata dell'esercizio.
d) perdita del beneficio qualora siano state rifiutate occasioni di lavoro.
TITOLO II - INTERVENTI INDIRETTI
ART. 15
CONDIZIONI ECONOMICHE DEGLI ASSISTITI
Gli interventi previsti dal presente Titolo sono erogati in favore di chiunque che - trovandosi nelle condizioni descritte nei suddetti articoli - fruiscono di un reddito complessivo inferiore a quello minimo vitale previsto nel presente regolamento.
ART. 15 bis
TIPOLOGIA E MODALITA' PER ASSISTENZA ECONOMICA INDIRETTA
Mentre, come riportato negli articoli precedenti, la situazione del nucleo costituisce elemento prioritario per l'assistenza economica-diretta, per questo tipo di intervento occorre tener sempre presente, in primo luogo, i fattori connessi al significato ed alla finalizzazione delle prestazioni in rapporto alla situazione di bisogno globale di intervento.
I nuclei famigliari con reddito superiore al minimo vitale, dovranno pertanto di norma farsi carico di una quota di compartecipazione, che sarà stabilita dalla Giunta Municipale, che non dovrà comunque mai superare la differenza fra il reddito del nucleo e quello stabilito per il minimo vitale.
La partecipazione al costo del servizio da parte della famiglia dell'assistito costituisce uno strumento di responsabilizzazione e di coinvolgimento dell'utente stesso e va correlata ai criteri di ammissione al servizio.
I suddetti criteri, in ordine di priorità, sono i seguenti:
1 - gravità del rischio di natura socio-sanitaria cui i soggetti sono esposti date le carenze della situazione in cui vivono;
2 - significatività dell'intervento rispetto agli obiettivi che il piano di lavoro individuale si propone di raggiungere;
3 - gravità dell' handicap e dei disturbi di comportamento presentati; 4 - situazione del nucleo.
Le modalità di intervento sono:
a) assunzione diretta del costo del servizio a copertura totale o parziale della spesa;
b) contributo economico alla famiglia (anche tramite contributi straordinari) finalizzato al pagamento del servizio, a parziale o totale copertura del costo del servizio stesso;
TITOLO III - REDDITO MINIMO VITALE
ART. 16 REDDITO MINIMO VITALE
Il reddito minimo vitale, cui il presente Regolamento fà riferimento, si basa su di un modello di famiglia, composto di n. 3 persone (i due coniugi ed un figlio in età non lavorativa) ed è commisurato a complessive Lire 18.000.000=.
ART. 17
CALCOLO DEL REDDITO DEL NUCLEO FAMILIARE
Concorrono alla formazione del reddito del nucleo famigliare, tutti i redditi percepiti dai componenti e conviventi, siano essi dichiarati ovvero dichiarabili (per i quali non sussite l'obbligo della denuncia) desumibili dall'ultima dichiarazione sui redditi per le persone fisiche - Mod. 740 ovvero Mod. 101.
A tale reddito sono detratte le spese secondo il seguente criterio:
a) quota annua di affitto, desumibile dal contratto di locazione registrato;
b) altri oneri, documentati, che non presentino carattere di straordinarietà, ad esempio: cessioni sullo stipendio, ratei mutuo, rimborso prestiti, ecc.;
c) quota fissa di L. 1.000.000.= per ogni componente del nucleo famigliare in eccedenza ai tre componenti di cui al 2° comma del presente articolo.
In tal caso si ha diritto alla detrazione della quota per i figli naturali o legittimi minorenni, privi di reddito, e di ogni altro famigliare, per i quali sussiste l'obbligo del mantenimento.
I redditi, che concorrono alla formazione del reddito del nucleo famigliare, sono quelli desumibili dalla dichiarazione dei redditi di cui al modello 740, ovvero, in mancanza quelli dichiarati dall'interessato con apposito atto notorio; tale attestazione è ammessa solo ed in quanto l'interessato sia impossibilitato, per cause certe e dimostrate, a presentare il Mod. 740, 101 e/o 201 (per i pensionati).
L'Amministrazione Comunale può anche accertare in via induttiva il reddito avvalendosi degli organismi a ciò preposti (Vigili). In tal caso, il reddito così accertato sostituisce quello dichiarato.
TITOLO IV - DOCUMENTAZIONE
ART. 18
DOCUMENTI CHE L'ASSISTITO DEVE PRODURRE
Il Comune interviene nei confronti dei cittadini indigenti, secondo i casi previsti dal presente Regolamento, dietro presentazione della domanda di assistenza, indirizzata al Signor Sindaco, prodotta e corredata dai seguenti documenti:
a) domanda di assistenza in carta semplice;
b) stato di famiglia;
c) reddito del nucleo famigliare determinato come previsto nel precedente art.16
d) contratto di locazione registrato (se l'assistito paga l'affitto);
e) altri documenti quali ad esempio: dichiarazione di disoccupazione (per i componenti il nucleo in età lavorativa), eventuale assegno di accompagnamento, rendita INAIL, sentenza di separazione con eventuale dichiarazione di mancato versamento dell'assegno mensile di mantenimento minori, ecc..
I documenti elencati dal sub. b) al sub. e) possono essere presentati in carta semplice.
Il documento di cui al sub b) è acquisito d'ufficio ai sensi terzo comma art. 18 Legge 7.8.1990, n.241.
ART. 19
DOCUMENTAZIONE A CURA DELL'UFFICIO ASSISTENZA
L'ufficio Assistenza formula la proposta definitiva per la Giunta e alla documentazione sopraelencata unisce la seguente di sua spettanza:
a) Relazione dell'ufficio Assistenza con relativo pare- re del Comitato di assistenza;
b) Relazione dell'Assistente Sociale se richiesta dal Comitato;
c) Relazione dei Vigili accertatori.
Per i casi già noti, per i quali l'ufficio Assistenza ha predisposto un apposito fascicolo, si può fare riferimento alla documentazione ivi esistente, su proposta dell'ufficio medesimo, fatto salvo quella riguardante il reddito.
TITOLO V - ASSISTENZA ANZIANI
ART. 20
ASSISTENZA AGLI ANZIANI ED HANDICAPPATI
Il Comune interviene con contributi economici ed assistenza in favore della popolazione anziana e handicappati residenti o che negli ultimi due anni siano stati iscritti nell'anagrafe dei residenti del Comune, che si trova in grave disagio economico e sociale.
L'assistenza in favore degli anziani e degli handicappati può essere erogata:
1 - attraverso l'inserimento dell'anziano negli Istituti di ricovero per anziani (Casa Serena ed altre Istituzioni fuori del territorio comunale) pagando la relati- va retta totale nei casi in cui l'anziano non sia in grado di partecipare alla spesa (in quanto nullatenente e sprovvisto di pensione di vecchiaia) e non sussistano famigliari in grado di provvedere per esso; oppure pagando solo parzialmente la retta, ricorrendo le ipotesi sopradescritte con la sola eccezione che l'anziano beneficia di un trattamento pensionistico o altri redditi di qualunque natura.
In questo caso l'eventuale pensione viene girata, mediante delega di riscossione, al Comune che la in camera in conto rette, fatto eccezione della quota di spillatico e 13° mensilità, riservata all'anziano con apposito atto deliberativo. Eventuali arretradi di pensioni od altri redditi di qualunque natura concorreranno al pagamento della retta. In tal caso, se trattasi di denaro, questo sarà dall'assistito stesso girato in conto rette fino al limite anzidetto, se trattasi di beni immobili il Comune si riserva il diritto di richiedere eventuale canone di locazione ovvero, se non locato, ricevere dall'assistito, in comodato gratuito, il bene medesimo.
Il Comune interviene altresì al pagamento della retta totale in caso di vitalizio previa definizione dei rapporti contrattuali con l'assistito nei termini stabiliti dagli artt. 1872 e segg. del Cod. Civ..
2 - Assistenza domiciliare ad anziani ed handicappati, sulla base di appositi progetti di intervento nei confronti di persone il cui stato sociale a rischio è stato preventivamente segnalato dal competente servizio sociale dell'U.S.L., ovvero sia già acquisito agli atti dell'Ufficio Assistenza, debitamente documentato.
3 - Altri interventi rivolti alla popolazione anziana per il recupero e reinserimento sociale dei medesimi attraverso iniziative collaterali quali:
a) laboratori;
b) xxxxx xxxxxxx;
c) lavori utili;
d) attività motoria;
e) orti, ecc.;
f) trasporto pubblico urbano attraverso concessione di tariffe speciali;
g) servizio di lavanderia.
4 - Il Comune interviene con contributi economici volti a conseguire la integrazione ed il reinserimento sociale degli handicappati mediante appositi progetti finalizzati (socio lavorativo a scopo terapeutico, tempo libero ecc.) e altre iniziative socio-culturali.
TITOLO VI - BENEFICIENZA PUBBLICA EX ART. 23 DPR 616/77
ART. 21
FUNZIONI ATTRIBUITE AI COMUNI
Sono attribuite dalla Legge (D.P.R. 616/77) al Comune tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed all'erogazione dei servizi di assistenza ivi compreso quelle previste dall'art. 23 del Decreto soprarichiamato, distinte come segue:
a) assistenza economica in favore delle famiglie biso- gnose dei detenuti e delle vittime del delitto;
b) assistenza post-penitenziaria;
c) interventi in favore di minorenni soggetti a provve- dimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile nell'ambi- to della competenza amministrativa e civile.
ART. 22 MODALITA' DI INTERVENTO
I modi di intervento sono previsti dalla Legge soprarichiamata e comunque gli assistiti devono trovarsi nelle condizioni di necessità, secondo le previsioni del presente Regolamento, nonchè nello stato previsto dai sub. a), b) e c) del precedente art. 21
L'interessato o chi per esso deve inoltrare apposita domanda, specificando il reddito del nucleo famigliare.
Alla domanda dovrà essere allegato, oltre ai documenti previsti per il reddito, certificato rilasciato dalla Casa di detenzione, Autorità Giudiziaria (a seconda dei casi) attestante quanto previsto nel precedente articolo.
Alla documentazione di cui sopra l'Ufficio Assistenza, che cura l'istruttoria, dovrà formulare una proposta di intervento specificando l'importo del contributo.
TITOLO VIII - ASSISTENZA CITTADINI IMMIGRATI
ART. 23
INIZIATIVE IN FAVORE DI IMMIGRATI
L'Assessorato ai Servizi Sociali promuove, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 3468 del 5.7.1988 e dell'art. 8, 7° comma, Legge 30.12.1986, n.943, per conto della Regione Xxxxxx Xxxxxxx, tutte le iniziative il cui scopo è quello di agevolare e facilitare l'integrazione socio-culturale degli immigrati, in prevalenza extracomunitari, nella società italiana, nel rispetto della vigente normativa in materia.
Le iniziative di cui sopra, si riferiscono a:
1) Apertura di uno sportello di prima accoglienza di segretariato sociale.
2) Iniziative di tipo socio-culturale.
ART. 24 SPORTELLO DI 1° ACCOGLIENZA
Lo sportello di 1° accoglienza si attua a Riccione ed è valido per tutti gli immigrati presenti nei Comuni di Riccione-Cattolica-Misano previo accordo con i Comuni interessati.
Il Comune di Riccione ne è capozona sulla base degli accordi preventivamente raggiunti fra gli assessorati dei rispettivi comuni.
Lo sportello è aperto di norma per tutto l'intero arco dell'anno. Lo sportello assolve in particolare alle seguenti funzioni:
a) Fornire informazioni essenziali e soddisfare esigenze occasionali in materia di alloggio e alimentazione;
b) Rispondere ad esigenze di carattere sanitario e farmaceutico;
c) Assistenza legale.
ART. 25
ASSISTENZA ECONOMICA, SANITARIA E FARMACEUTICA (lett. a e b)
L'assistenza economica, sanitaria e farmaceutica viene erogata dal Comune tramite buoni economato, sottoscritti dal Sindaco o suo delegato, dal responsabile del servizio sociale e dal Ragioniere Capo.
L'ammontare del buono è deliberato annualmente dalla Giunta Comunale. Esigenze economiche che suppongono un contributo superiore
devono essere preventivamente deliberate previa parere del Comitato Tecnico che propone, altresì, l'ammontare del contributo da erogare.
L'assistenza sanitaria si esplica nei confronti di immigrati bisognosi attraverso convenzionamento con l'USL 41, così come quello farmaceutico, dove il Comune si accolla l'intero onere del costo dei farmaci. Anche in quest'ultimo caso le prestazioni saranno eseguite presso una farmacia Comunale indicata dal Comune.
I soggetti bisognosi degli interventi sopradescritti sono segnalati dallo sportello di I° accoglienza.
ART. 26 ASSISTENZA LEGALE
Il Comune, tramite lo sportello di I° accoglienza, fornisce agli immigrati extracomunitari l'assistenza legale nei casi di:
a) Ricongiungimento famigliare;
b) Variazione anagrafica
c) Accesso ad un corso di formazione o di aggiornamento
d) Variazioni all'Università
e) Richiesta di cittadinanza
f) Ricorso contro l'Autorità Giudiziaria o Questore, in una causa di lavoro oppure in un adempimento legato alle procedure di regolarizzazione di cui alla Legge 943/86.
ART. 27
INTERVENTI DI CARATTERE SOCIO-CULTURALE
Il Comune, tramite lo sportello di I° accoglienza cura l'attivazione dei seguenti progetti:
a) Corsi di lingua per l'insegnamento della lingua madre ai minori nati in Italia;
b) Iniziative ed interventi rivolti ad un'approfondimento della realtà e cultura d'origine;
c) Orientamento e qualificazione/riqualificazione professionale finalizzata ad un accesso programmatico nel mondo del lavoro;
d) Fruizione di alloggi d'emergenza da reperirsi presso strutture pubbliche o private, nonchè per casi di indigenze, pasti e/o viveri nei modi stabiliti dallo sportello.
e) Altri progetti con le medesime finalità proposti dal Comitato Tecnico e deliberati dalla Giunta Comunale.
ART. 28
AFFIDAMENTO SPORTELLO I° ACCOGLIENZA
Il Comune può affidare la gestione dello sportello di I° accoglienza ad Associazioni private con finalità rivolte all'integrazione e alla tutela degli immigrati presenti sul territorio.
TITOLO IX - DIRITTO ALLO STUDIO
ARTICOLO 29 DIRITTO ALLO STUDIO
"Al fine di rendere effettivo il diritto di ogni persona di accedere a tutti i gradi di istruzione scolastica e formativa la Regione e gli Enti Locali promuovono interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, so- ciale e culturale che si frappongono al pieno godimento di tale diritto e che impediscono lo sviluppo della personalità e l'inserimento nella società e nel lavoro..." (art. 1, 1° comma L.R. 6/83).
Il Comune di Riccione, nell'ambito di tali iniziative, in favore dei propri cittadini residenti frequentanti le Istituzioni scolastiche di cui agli artt. 2 e 3 della succitata legge regionale 6/83, interviene con aiuti economici volti a facilitare l'accesso dei medesimi nelle istituzioni stesse, inoltre interviene a favorire la qulificazione del sistema scolastico.
Gli interventi di cui sopra - meglio indicati negli artt. 2 e 3 della L.R.
6/83, a seconda dei destinatari dell'intervento stesso nel caso di: "Xxxxxx frequentanti la scuola dell'infanzia e dell'obbligo" (art. 2);
"Alunni frequentanti la scuola secondaria superiore e di formazione professionale (art. 3) - si distinguono in:
A) Interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza del sistema scolastico; B9 Interventi volti a favorire la qualificazione del sistema scolastico.
ART. 30
INTERVENTI VOLTI A FACILITARE L'ACCESSO E LA FREQUENZA DEL SISTEMA SCOLASTICO. (lett. A) ARTT. 2 E 3 L.R. 6/83.
Gli artt. che seguono si riferiscono ad interventi "volti a facilitare l'accesso e la frequenza del sistema scolastico" ed in particolare quelli relativi a :
a) Servizi di mensa;
b) Servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio;
c) Altri interventi ... (art. 2 e 3 lett. A), 4 e 5 linea della L.R. 6/83, in presenza di situazioni di disagio economico.
ART. 31
INTERVENTI DI CUI ALLA LETT. A, ARTT. 2 E 3 DELLA L.R. 6/83 - REFEZIONE SCOLASTICA E SERVIZIO DI MENSA
Per refezione scolastica s'intende un pasto completo composto di: primo piatto, secondo piatto e frutta, in conformità alle tabelle dietetiche approvate dalle competenti U.S.L. (a tal proposito sarà cura del Comune stipulare apposita contratto con mense e/o ristoranti di altri Comuni affinchè il pasto erogato agli studenti residenti, che per ragioni scolastiche si trovano a ricorrere a dette mense, sia conforme a quanto previsto nel presente articolo).
In entrambi i casi previsti dagli artt. 2 e 3 della Legge Regionale 6/83, il comune può intervenire:
a) interamente, per l'importo corrispondente alla quota mensa fissata dall'Ente Gestore, di fronte a casi socio-economico ad alto rischio appositamente documentati (bambini diversi, figli di ragazze madri, di vedove/i, di genitori ammalati, o impediti al lavoro, appartenenti a famiglie numerose),
b) parzialmente (fino ad un massimo del 50%) in quei casi cui la famiglia goda di un reddito complessivo inferiore a quello previsto come reddito minimo, e comunque in ogni caso previsto nella precedente lettera a) in presenza di situazioni socio-economiche disagiate, ma "non di alto rischio".
ART. 32 TRASPORTO SCOLASTICO
L'intervento di cui al presente articolo si diversifica a seconda se il medesimo è rivolto:
a) Agli alunni frequentanti le scuole dell'obbligo statali e non statali (in questo caso il Comune interverrà nei casi e nelle forme previste nella lettera a) del precedente art. 15);
b) Agli studenti frequentanti le Scuole Superiori e i corsi di formazione professionale pubblici e convenzionati. In questo caso, fatte salve le possibilità di intervento di cui alla precedente lettera a), il Comune interviene solo parzialmente (fino ad un massimo del 50% della spesa mensile) nel caso di famiglie che si trovano in disagiate situazioni economiche di cui alla lettera b) dell'art. 31.
ART. 33 ALTRI INTERVENTI
Si accomunano le previsioni di cui al 4° comma lettera a) dell'art. 2 e al 5° comma lettera a) dell'art. 3 della Legge Regionale 6/83, rispettivamente rivolti alle Scuole Medie e agli Istituti secondari Superiori e di Formazione Professionale, mediante interventi in favore di studenti privi di mezzi economici la cui sitazione economica sia indentificabile nei casi previsti dalle lettere a) e b) del più volte citato art. 30. Tali interventi si riferiscono in particolare all'acquisto in favore degli studenti di cui sopra di: libri di testo, dizionari ed altro materiale necessario per la loro frequenza e per il quale ne facciano richiesta.
All'acquisto dell'eventuale materiale provvederà il Comune medesimo.
Nei casi previsti dagli artt. 29 e 30 lett. a) e b) del presente regolamento, il Comune interviene a condizione che l'Istituto presso il quale lo studente è iscritto sia geograficamente il più vicino al Comune di residenza, ovvero la scelta sia avvenuta indipendentemente dalla volontà dello studente.
TITOLO X - ORGANI
ART. 34
COMMISSIONE TECNICA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
E' istituita una Commissione tecnica per gli interventi di cui ai sub a) e b)
- art. 29 del presente Regolamento composta da:
- Capo Ripartizione P.I. in qualità di Presidente;
- Capo Ufficio P.I.;
- Istruttore Amministrativo in qualità di Segretario.
La medesima Commissione, qualora lo ritenesse opportuno, può avvalersi del parere di altri servizi (VV.UU. - Assistenti Sociali - Operatori USL - Dirigenze scolastiche. )
ART. 35 RICHIESTA DI INTERVENTI
Per beneficiare degli interventi previsti nel Titolo IX del presente Regolamento gli interessati dovranno presentare regolare domanda, redatta su modelli appositamente predisposti dal Comune. Le domande dovranno essere indirizzate al Sindaco del Comune di Riccione entro e non oltre il termine fissato dal bando di partecipazione. Dovranno, inoltre, essere compilate in ogni parte e complete della documentazione richiesta. E' facoltà della commissione, qualora lo ritenesse opportuno, avvalersi dell'opera di uffici comunali e comunque di ogni altra documentazione idonea a meglio determinare la situazione socio-economica dei richiedenti.
TITOLO XI- INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE LA QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO
ART. 36
INTERVENTI PREVISTI NELLA LETT.B) ARTT.2 E 3 L.R.6/83
Gli interventi di cui alla lettera B) degli artt. 2 e 3 della L.R. 6/83, effettuati sulla base di specifici progetti recepiti nella programmazione didattica, sono volti peculiarmente a favorire la qualificazione della scuola pub- blica statale e degli enti locali.
Essi sono estensibili alle istituzioni scolastiche private, che non abbiano fine di lucro, sulla base di un rapporto di convenzione fra tali istituzioni e l'Xxx.xx Com.le.
La convenzione favorisce il coordinamento dei rispettivi programmi e attività nel settore e prevede la presentazione da parte delle istituzioni scolastiche, al termine di ogni anno, di un rendiconto relativo alla utilizzazione dei contributi ottenuti.
ART. 37 INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE
Le scuole che intendono ottenere il finanziamento per interventi volti a favorire la qulificazione del sistema scolastico, sono tenute a redigere i progetti tenendo conto dei seguenti criteri:
1) I materiali, le attrezzature, i sussidi richiesti devono consistere preferibilmente in elementi a carattere duraturo e perciò costituire un effettivo e stabile arricchimento delle dotazioni strutturali per le scuole. E' evidente che si devono escludere le attrezzature, i sussidi, i materiali per i quali sia prevista la normale fornitura da parte dello Stato.
2) Il progetto deve essere redatto secondo lo schema seguente:
a) indicazione degli obiettivi che si intendono raggiungere attraverso la realizzazione del progetto, delineando le competenze di cui dovranno essere in possesso gli alunni al termine delle attività intraprese;
b) indicazione delle procedure che si intendono seguire per il raggiungimento del piano (indicazione dei passaggi fondamentali, descrizione delle attività che si intendono predisporre, esemplificazione delle unità didattiche più importanti, ecc.);
c) descrizione dei mezzi (attrezzature, materiali, sussidi, competenze) che si intendono utilizzare e per i quali si richiede il finanziamento, motivandone la scelta e descrivendone le modalità di impiego;
d) indicazione del numero del personale, docente e non, impegnato nel progetto e del numero ed età degli alunni;
e) descrizione degli strumenti di verifica che si intendono applicare durante ed al termine dell'esperienza;
f) sintesi finale del progetto con l'indicazione del titolo, l'obiettivo sintetizzato ed i riferimenti culturali.
4) I progetti dovranno essere corredati dal preventivo di spesa compilato in modo analitico (possibilmente indicando voce per voce, la marca o il tipo a catalogo che si intende acquistare).
5) Al temine della fase di realizzazione, la scuola deve ritenersi impegnata a presentare all'ente finanziatore una relazione dettagliata dell'esperienza e dei suoi risultati in modo che essa possa essere quanto più possibile diffusa e socializzata al fine di essere acquisita anche dalle altre scuole. Le spese di produzione e diffuzione dell'esperienza saranno a carico dell'Amministrazione Comunale.
6) I progetti presentati devono riportare il parere dell'organo collegiale competente.
ART. 38
COMMISSIONE PER INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO
La valutazione dei progetti di cui al presente Titolo è demandata ad una apposita Commissione composta da:
- Assessore al ramo;
- Dirigenza scolastica;
- Presidenti dei Consigli di Circolo e di Istituto;
- Istruttore Amministrativo P.I. con la funzione di Segretario.
Detta Commissione è nominata dalla Giunta Comunale sentite le competenti istanze scolastiche.
TITOLO XII - INTERVENTI NEL CAMPO DELL'EMERGENZA CASA
ART. 39
INTERVENTI ECONOMICI NEL CAMPO EMERGENZA ABITATIVA
Il presente titolo è dedicato alla determinazione dei criteri e delle modalità per la erogazione di contributi economici per il pagamento dei canoni di locazione a favore di famiglie che in seguito a sfratto o a rinnovo di contratto non siano in grado di sostenerne i costi troppo onerosi rispetto alle proprie capacità economiche.
L'intervento trova le proprie ragioni di essere nei seguenti presupposti:
1) presa d'atto dell'alto numero di sfratti la cui esecuzione - se non accompagnata da parallele iniziative che garantiscano alle famiglie sbocchi abitativi - può determinare una grave tensione sociale;
2) Constatazione che i programmi di E.R.P. in fase di elaborazione da parte della A.C. hanno tempi di realizzo piuttosto lunghi e pertanto è urgente attivare interventi che coinvolgano il mercato privato della locazione;
3) Presa d'atto della situazione attuale del mercato privato della locazione ove l'apertura che si intravvede è subordinata alla applicazione di canoni elevati, del resto legittimati dalla recente legge sui patti in deroga;
4) Necessità di agevolare e favorire l'insorgere di nuovi contratti di locazione.
ART. 40 DESTINATARI E REQUISITI
Possono usufruire dei contributi economici i soggetti che ne facciano richiesta in possesso dei seguenti requisiti:
1) Cittadinanza italiana.
Al fine di perseguire gli obiettivi (favorire l'integrazione multietnica) di cui al comma 2°, art. 3 dello Statuto sono equiparati a cittadini italiani tutti i lavoratori appartenenti e stati membri della CEE e quelli extracomunitari residenti in Italia.
2) Residenza anagrafica nel Comune di Riccione ovvero residenza di fatto per cittadini extracomunitari.
3) Reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite fissato dal presente regolamento (art. 16).
Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale.
4) Titolarità di un contratto di locazione stipulato in seguito a sfratto: ovvero
richiesta di aumento del canone di locazione per la stipulazione di un nuovo contratto.
ART. 41
MODALITA' DI QUANTIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO
Concorrono alla determinazione del contributo i seguenti parametri:
- reddito familiare;
- canone (comprensivo di eventuali spese condominiali);
- condizioni di particolare disagio sociale determinato dalla presenza, all'interno del nucleo, di soggetti anziani, invalidi, portatori di infermità fisica o psichica.
Il contributo, a coloro che si trovano nelle condizioni di cui al precedente art. 40, non può comunque superare la quota massima di £. 6.000.000 annui.
Qualora le condizioni di disagio sociale di cui sopra permangono anche negli anni successivi l'interessato potrà formulare all'Xxx.xx Com.le nuova richiesta di contributo.
In tal caso la Giunta Comunale, previa accertamento delle condizioni dichiarate, può deliberare la concessione del contributo nella quota massima come sopra stabilita.
ART. 42
PROCEDURA PER LA EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
I cittadini interessati ad ottenere i benefici di cui al presente regolamento, devono inoltrare domanda al Sindaco allegando i seguenti documenti:
- Mod. 101, mod. 201, Mod. 740 relativi ai redditi percepiti e dichiarati nell'ultima dichiarazione fiscale;
- certificati di disoccupazione e/o di frequenza scolastica nel caso in cui siano presenti all'interno del nucleo familiare soggetti maggiorenni disoccupati o studenti;
- contratto d'affitto oppure ricevute del pagamento dell'affitto e delle spese condominiali, o altro documento idoneo a dimostrare il rapporto locativo in atto e l'ammontare delle spese sostenute;
- altri documenti che il richiedente ritenga utile presentare nel proprio interesse (cert. di invalidità, certificati medici, ecc.).
La documentazione relativa allo stato di famiglia, residenza cittadinanza, verrà richiesta direttamente dall'Ufficio comunale ai sensi della legge 4.1.68 n. 15 e successive modificazioni.
In caso di dubbia interpretazione o di inattendibilità dei documenti presentati, è facoltà dell'ufficio, nell'ambito della propria attività istruttoria, richiedere ulteriori documenti direttamente agli interessati e avvalersi di informazioni esperite dai Vigili urbani e/o relazioni elaborate da operatori sociali.
Previo accertamento d'ufficio dei requisiti di ammissibilità, le domande verranno sottoposte all'esame della Giunta Comunale, la quale con deliberazione dispone il pagamento del contributo.
PARTE III - CULTURA
TITOLO I° - CONCESSIONE IN USO GRATUITO DI SALE, CENTRI DI QUARTIERE, CENTRO DELLA PESA E LOCALI SCOLASTICI.
ART. 43 NATURA ED OGGETTO
Il presente Regolamento disciplina:
a) la concessione gratuita delle sale ed uffici dei Centri di Quartiere (San Xxxxxxx, Via Carpi, Fontanelle) e Sala Centrale di Via Don Minzoni;
b) la concessione gratuita della Sala Conferenze e della Galleria dell'Immagine del Centro della Pesa;
c) la concessione gratuita di locali scolastici, fuori dall'orario scolastico;
d) la concessione di sussidi e conributi ad associazioni culturali operanti in Riccione e non aventi sede in Riccione;
e) la concessione gratuita di ausili e vantaggi economici di qualunque genere.
ART. 44
CONCESSIONE GRATUITA DI SALE ED UFFICI DEI CENTRI DI QUARTIERE E DELLA SALA CENTRALE
Le sale e gli uffici dei Centri di Quartiere (San Xxxxxxx, Via Carpi, Fontanelle, Sala - riunioni annessa alla Palestra di via Abruzzi) e la Sala Centrale di Via Don Minzoni, possono essere concesse gratuitamente ai soggetti di cui all'articolo 2 secondo i criteri e le modalità previste nel comma seguente.
Le sale e gli uffici possono essere concessi gratuitamente, su presentazione di richiesta scritta indirizzata al Signor Sindaco, per:
a) riunioni, assemblee volte a favorire il massimo della partecipazione alla vita democratica e socio culturale cittadina;
b) mostre, conferenze che interessino parte della giornata e periodi continuativi programmati e determinati nel tempo e inseriti nella programmazione culturale dell'Assessorato;
La concessione gratuita non deve, comunque, pregiudicare l'uso dei locali per iniziative dell'Amministrazione Comunale o per urgenti motivi quali p.e. insediamento dei seggi elettorali.
E' comunque facoltà dell'Amministrazione Comunale disdire la concessione della sala in ogni momento per gravi, motivati, urgenti ed indilazionabili motivi.
L'Assessorato competente predispone modalità interne per l'utilizzo delle
sale.
ART. 45
CONCESSIONE GRATUITA DELLA SALA CONFERENZE E DELLA GALLE- RIA DELL'IMMAGINE DEL CENTRO DELLA PESA.
La sala conferenze del Centro della Pesa può essere concessa gratuitamente per riunioni, conferenze, che rientrino (e che comunque interessino) la programmazione ed il dibattito culturale dell'Amministrazione Comunale, il pluralismo dei progetti culturali e delle idee, avendo presente le
imprescindibili esigenze di tutela del patrimonio conservato all'interno del Centro.
La sala può essere concessa gratuitamente ai soggetti di cui all'art. 2 solo per iniziative a carattere culturale e di divulgazione scientifica.
La Galleria dell'Immagine può essere concessa gratuitamente per mostre, esposizioni coerenti con le finalità e specificità di un Centro Culturale, ai soggetti di cui all'articolo 2.
La concessione non deve, comunque, pregiudicare l'uso dei locali per iniziative dell'Amministrazione Comunale.
E' comunque facoltà dell'Amministrazione Comunale disdire la concessione dei locali in ogni momento per gravi, motivati, urgenti ed indilazionabili motivi.
Competente a valutare la conformità delle richieste pervenienti all'Assessorato con i suddetti criteri e modalità spetterà ad apposita Commissione interna formata dall'Assessore alla Cultura, dal Funzionario preposto al Centro della Pesa e dal Capo Ufficio Cultura.
ART. 46
CONCESSIONE GRATUITA DI LOCALI SCOLASTICI FUORI DALL'ORARIO SCOLASTICO
I locali scolastici possono essere concessi, fuori dall'orario scolastico per attività e manifestazioni coerenti con la loro destinazione ed in particolare per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale e musicale e nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio Scolastico Provinciale.
La concessione è subordinata all'assenso del Consiglio di Circolo o Consiglio di Istituto competente.
A tal riguardo il Consiglio di Circolo o d'Istituto si doterà di apposito Regolamento interno.
ART. 47 RIMBORSO SPESE
Nelle ipotesi di cui agli articoli 44 e 39 l'utenza, secondo modalità preventivamente concordate con l'assessorato dovrà farsi carico del pagamento (o rimborso) delle spese di consumo energia elettrica o riscaldamento e di pulizia locali, in tutto ovvero in parte, commisurate al periodo di effettivo utilizzo.
TITOLO II
CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE
ART. 48
CONCESSIONE DI AUSILI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE
E' facoltà dell'Amministrazione Comunale concedere, ove vengano espressamente richiesti e se disponibili, ausili e vantaggi economici di qualunque genere che siano di proprietà ed in possesso dell'Amministrazione (così meglio specificati: squadra manifestazioni, attrezzature di spettacolo, da mostra, da promozione pubblicitaria, audio,arredo e materiali vari).
Detti tipi di intervento escludono quello economico e sono rilevanti ai fini di quanto previsto dall'art. 6 del presente Regolamento.
Le agevolazioni di cui al presente articolo vengono concesse a chiunque ne faccia richiesta unitamente alla presentazione di un progetto di manifestazione al quale l'Amministrazione Comunale abbia riconosciuto una validità sotto il profilo turistico, e/o culturale, sportivo o sociale.
ART. 49
USO DI SALE PER FESTE, ATTIVITA' RICREATIVE E SOCIALI
Le sale possono essere concesse gratuitamente ai soggetti di cui all'art. 2 del presente Regolamento per feste, attività ricreative e sociali, solo ed esclusivamente se in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia di pubblico spettacolo.
ART. 50
IL COMODATO DI BENI PATRIMONIALI IMMOBILIARI
Il Comodato, dato la sua essenziale gratuità (art. 1803 Cod. Civ.) costituisce un'agevolazione economica e pertanto disciplinata dall'art. 12 della legge 7.8.1990, n. 241 dal quale il presente Regolamento trae origine.
Al di fuori delle ipotesi previste dagli artt. 44, 45, 46 e 49 del presente Regolamento, il Comune - previa stipula di apposito contratto di comodato - può concedere il godimento di beni immobili patrimoniali (case, uffici, Centri di Quartiere, sale pubbliche, aree scoperte ecc....) ai soggetti di cui all' art. 2 per iniziative che - nell'ambito della promozione culturale, turistica e sportiva - esprimono un interesse diffuso e non rientrano nell'esercizio di un'impresa.
Il contratto di comodato deve essere approvato - in schema - dalla Giunta Comunale ed incluso nella relativa deliberazione.
Il comodatario, al quale fanno capo le spese di stipula, è sempre tenuto a versare un deposito cauzionale il cui ammontare è stabilito dalla Giunta con la deliberazione di cui innanzi.
ART. 51 PATROCINIO GRATUITO
Rientra nella categoria delle agevolazioni economiche di cui all'art. 12 della legge 7.8.90, n. 241 anche quel tipo di intervento che - su talune iniziative - il Comune concede sotto forma di patrocinio gratuito. In detti casi il Comune sostiene l'ispiratore dell'iniziativa attraverso agevolazioni che - a seconda dei casi - potrebbero essere: di tipo fiscale (esenzione dalla TOSAP, dalla Imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni) e di servizio attraverso: fornitura di ENEL, diffusione sonora e pubblicitaria, di transenne, di poltroncine e assistenza dei Vigili Urbani.
Chiunque dei soggetti di cui all'art. 2 intende conseguire detto patrocinio, per iniziative che abbiano svolgimento a Riccione, deve inoltrare domanda all'assessorato competente indicando con precisione:
a) oggetto dell'iniziativa;
b) data e ora di svolgimento della stessa;
c) quale tipo di agevolazione intende conseguire con la richiesta di patrocinio;
d) se nel corso dell'anno è stato beneficiario di altri contributi e/o agevolazioni indicando - in caso affermativo - in quale occasione.
Il Responsabile del Servizio che istruisce la pratica di patrocinio, nella propria relazione, è tenuto a quantificare in termini economici il valore dell'agevolazione.
ART. 52
NORME RIGUARDANTI LA LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI
La liquidazione dei contributi è subordinata alla presentazione di ricevute giustificative, delle spese reali effettivamente sostenute quali scontrini fiscali, fatture o quant'altro fiscalmente idoneo, salvo quanto previsto all'art. 6.
Fatto salvo quanto previsto dal successivo capoverso non sono considerate giustificative di spese le note che l'associazione - tramite i suoi soci - addebita al costo complessivo del progetto per organizzazione, realizzazione e quant'altro.
Con la deliberazione che, approva il progetto ed autorizza il contributo saranno valutati ed evidenziati tali oneri. In questo caso il contributo concesso terrà conto - anche - di dette spese.
PARTE IV
TURISMO
ARTICOLO 53
L'Assessorato al Turismo, per il ruolo che svolge in una realtà come quella Riccionese, dove l'economia prevalente è quella turistica, ha lo scolpo di promuovere e gestire tutte iniziative rivolte alla riqualificazione dell'offerta turistica.
In particolare:
a) Promuove lo sviluppo dell'Associazione Riccione Turismo.
b) Promuove le iniziative di privati ed associazioni per le realizzazioni di manifestazioni che si inseriscano nel programma di riqualificazione.
c) Promuove le manifestazioni filatelico numismatiche tra le quali la Fiera del Francobollo.
TITOLO I° - CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI
ART. 54
CONTRIBUTO ANNUALE ALL'ASSOCIAZIONE RICCIONE TURISMO
Il Comune di Riccione, per tramite dell'Assessorato al Turismo, corrisponde all'Associazione Riccione Turismo un contributo annuale il cui ammontare è deliberato dalla Giunta.
Il Comune di Riccione ha aderito all'Associazione di cui sopra con atto del Consiglio n. 41 del 4.2.1987, esecutivo ai sensi di legge.
Il contributo di cui al presente articolo costituisce, unitamente a quello di altri istituzioni, sottoscrizioni di associazioni e privati, il "Fondo Comune", di cui all'art. 6 dello Statuto dell'Associazione approvato con il sopracitato atto
C.C. n. 41/87.
ART. 55
CONTRIBUTI STRAORDINARI ALL'ASSOCIAZIONE RICCIONE TURISMO
Il Comune di Riccione concorre alle spese per la realizzazione di manifestazioni (Spettacoli, mostre, pubblicità ecc.) corrispondendo all'Associazione Riccione Turismo contributi straordinari.
La Giunta Comunale approva la manifestazione e liquida il contributo.
ART. 56
MANIFESTAZIONI FILATELICO-NUMISMATICHE
Il Comune di Riccione riconosce le manifestazioni: "Fiera Internazionale del Francobollo", "Esposizione filatelica internazionale EUROPA", il "Salone della Cartolina d'epoca" ed il "Raduno Numismatico Nazionale" che annual- mente si tengono a Riccione, Palazzo del Turismo, come le più qualificanti manifestazioni estive.
Dette manifestazioni sono organizzate dal Comune di Riccione unitamente all'Associazione Riccione Turismo.
Il Consiglio Comunale approva il programma delle manifestazioni.
L'ammontare della spesa per la concessione dei contributi di cui alla parte V^ - SPORT verrà determinata ogni anno dalla Giunta Comunale sulla base della disponibilità e delle esigenze di Bilancio.
TITOLO IV° - CONCESSIONE LOCALI
ART. 57
CONCESSIONE LOCALI PALAZZO DEL TURISMO
L'Assessorato al Turismo, previo parere della Giunta, concede in uso gratuito i locali del Palazzo del Turismo ad Enti, Associazioni e Privati, in relazione all'importanza ed al valore culturale e/o d'immagine della manifesta- zione.
A tal riguardo gli Enti, Associazioni e Privati interessati devono produrre regolare richiesta in bollo, indirizzata all'Assessorato competente, con allegata Relazione e/o Progetto riferiti alla manifestazione.
PARTE V
SPORT
FINALITA'
Il Comune di Riccione, riconoscendo i valori educativi, formativi e culturali connessi alla pratica dello sport e delle attività motorie, promuove la realizzazione di attività fisico-motoria e/o sportiva anche attraverso l’erogazione di contributi alle associazioni sportive, società sportive ed Enti di promozione sportiva.
Gli obiettivi, criteri, modalità e procedure ai fini della concessione dei contributi sono sottoposti all’esame preventivo della Consulta Sportiva Cittadina; successivamente, dopo la loro approvazione da parte dell’organo comunale competente, si procederà all’assegnazione d’ufficio sulla base delle domande regolarmente pervenute. Analoga procedura sarà seguita per successive modifiche od integrazioni del presente regolamento.
Con le seguenti disposizioni vengono stabilite e disciplinate nel dettaglio le condizioni, i termini e le modalità per l’accesso a contributi economici che il Comune eroga, nell’ambito dei propri interventi per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive.
I contributi economici concessi dal Comune sono finalizzati alla incentivazione della pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei cittadini, con particolare riferimento ai giovani.
Attraverso la concessione dei contributi, pertanto, il Comune interviene a sostegno di associazioni e società sportive, operanti e con sede nel COMUNE DI RICCIONE, che promuovono e realizzano iniziative e manifestazioni e che, in genere, curano la pratica di attività fisico-motoria e/o sportiva perseguendo tali obiettivi senza fini di lucro. A tale scopo il Comune intende in particolare modo finalizzare l’erogazione di contributi in tre direzioni:
a) a favore di società ed associazioni sportive con sede a Riccione, regolarmente costituite ed effettivamente operanti sul territorio riccionese, per promuovere la pratica e la diffusione di attività sportiva giovanile fino ai ragazzi di anni 18;
b) a favore di Società, Associazioni ed Enti di promozione sportiva, regolarmente costituiti ed effettivamente operanti, con la concessione di contributi per l'organizzazione di manifestazioni sportive di livello e a partecipazione nazionale o internazionale o almeno sovraregionale;
c) a favore di società, associazioni ed Enti di promozione sportiva regolarmente costituiti ed effettivamente operanti sul territorio riccionese, senza scopo di lu- cro, con la concessione di contributi per la realizzazione di specifici programmi di attività fisico-motoria.
Tutti i contributi erogati dall’Amministrazione comunale, ai sensi del presente regolamento, sono facoltativi e non danno diritto di continuità per gli anni successivi.
TITOLO I
REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER
ATTIVITA’ SPORTIVA GIOVANILE IN FAVORE DELLE SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE RICCIONESI.
ARTICOLO 58
AZIONI PRIORITARIE, SOGGETTI INTERESSATI E REQUISITI INDISPENSABILI PER IL RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI
Azioni prioritarie: in considerazione della volontà, da parte dell’Amministrazione Comunale, di concentrare la propria azione verso lo sviluppo dell’attività giovanile e dei soggetti disabili, verranno ritenute ammissibili a contribuzione le richieste che prevedono attività specifiche nei seguenti campi e siano in possesso delle caratteristiche indicate di seguito:
a) partecipazione a campionati ufficiali a livello giovanile (11/18 anni) delle Federazioni Sportive Nazionali del CONI e degli Enti di Promozione Sportiva Nazionali riconosciuti dal CONI;
b) promuovere lo sviluppo di attività mirate all’avviamento alla pratica sportiva, specificatamente rivolta alle nuove generazioni e ai soggetti disabili;
c) aderire alla carta dei diritti del ragazzo nello sport che attualmente sono quelli di cui all’allegato “A” del presente regolamento.
Soggetti interessati e requisiti indispensabili per il riconoscimento dei contributi: le società sportive richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:
a) Essere un’associazione o società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro, regolarmente costituita, operante ed avente sede nel Comune di Riccione con affiliazione ininterrotta da almeno un anno ad una Federazione Sportiva Nazionale del CONI e/o ad un Ente di Promozione Sportiva a livello nazionale riconosciuto dal CONI;
b) Aver svolto ininterrottamente attività giovanile e/o in favore dei disabili da almeno un anno rispetto a quello di riferimento;
c) Avere un numero di tesserati partecipanti all’attività agonistica nel settore giovanile e nell’anno di riferimento non inferiore a 20 per gli sport di squadra e a 05 per quelli
individuali;
d) Le società sportive di nuova costituzione potranno accedere ai contributi riferiti all’anno successivo a quello della costituzione.
Il possesso dei sopra descritti requisiti deve essere attestato con autocertificazione del Presidente dell’Associazione Sportiva contenente:
1. Il numero degli atleti tesserati per l’attività agonistica giovanile e/o per disabili, ripartiti per disciplina sportiva;
2. Il numero delle discipline praticate, che trovino riscontro tra le attività svolte dalle Federazioni Sportive Nazionali del CONI e dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.
Il possesso dei requisiti di cui ai succitati punti dalla a) alla d) dà diritto alla sola liquidazione del contributo nella misura minima annualmente stabilita dall’Amministrazione Comunale, così come previsto nel successivo articolo 60. Il punteggio, ulteriormente spettante ad ogni società per l’attività complessiva svolta, sarà conteggiato sulla base delle valutazioni contenute nel successivo articolo 60.
ARTICOLO 59
PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E MODALITA’ DI VERIFICA
Le domande per accedere ai contributi, indirizzate al Comune di Riccione – Settore Sport e presentate in carta legale, dovranno pervenire entro il termine perentorio del 31 ottobre di ogni anno; se inviate tramite posta dovranno essere inoltrate con lettera raccomandata e farà fede il timbro postale. In caso di presentazione a mano le domande dovranno essere consegnate entro le ore 13,00 dello stesso giorno e farà fede il timbro di arrivo dell’Ufficio Protocollo.
Il modello della domanda sarà disponibile presso l’Ufficio Sport oppure sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, dovrà essere compilato in ogni parte e sottoscritto dal legale rappresentante della società richiedente, rispettando le norme vigenti sull’autocertificazione e sulle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.
L’avviso di scadenza per presentare la domanda ai sensi del presente regolamento sarà reso noto ogni anno prima del termine previsto, mediante:
a) Pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Riccione per 10 giorni;
b) Inserimento nel sito internet dell’Assessorato allo Sport xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
Con la sottoscrizione della domanda, il legale rappresentante assume la piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie nella stessa contenute.
Le domande presentate con modalità diverse, incomplete e/o fuori termine, con un modello non conforme a quello predisposto dal Servizio Sport saranno escluse dall’erogazione dei contributi comunali.
La domanda di contributo deve contenere:
a) Indicazione di tutti i dati anagrafici e fiscali del soggetto richiedente, beneficiario dell’eventuale contributo;
b) Relazione illustrativa del programma di attività giovanile cui si riferisce la richiesta di sostegno finanziario dell’Amministrazione comunale, con indicazione dei contenuti dell’attività stessa, tempi e modalità di svolgimento, delle sue finalità ed obiettivi, nonché dei destinatari e fruitori di essa;
c) Indicazione della rilevanza territoriale dell’attività (ambito comunale, provinciale, regionale, ecc. – in cui essa si svolge);
d)Numero complessivo degli iscritti all’organismo associativo ed elenco nominativo dei giovani tesserati suddivisi per età, partecipanti all’attività agonistica, includendo anche eventuali disabili, con indicazione della Federazione e/o Ente di Promozione Sportiva, nonché del massimo livello di campionato disputato ( es. provinciale, regionale, nazionale, ecc.);
e) Numero delle partite di campionato disputate dalle varie squadre giovanili distinguendole sia tra le diverse categorie di età che tra gli ambiti territoriali, includendo anche quelle di eventuali disabili.
Alla domanda di contributo debbono, inoltre, essere allegati:
1. Copia dell’atto costitutivo e dello statuto del soggetto richiedente, aggiornato alla normativa vigente, redatto nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata registrata all’Ufficio delle Entrate di Rimini; se detti documenti sono già in possesso del Comune occorre allegare la dichiarazione che gli stessi sono già depositati agli atti dell’Assessorato allo Sport e che non hanno subito modificazioni;
2. Scheda conoscitiva;
3. Dichiarazione dell’attività sportiva giovanile agonistica svolta nell’anno;
4. Dichiarazione attestante lo svolgimento nell’anno di riferimento di attività in favore dei disabili;
5. Dichiarazione attestante di non aver presentato domanda in altri Comuni e/o Enti pubblici per beneficiare di contributi per l’attività sportiva giovanile svolta nell’anno di riferimento;
6. Documento (affiliazione e/o dichiarazione Federazione e/o Ente di Promozione Sportiva) comprovante l’effettivo svolgimento nell’anno di riferimento dell’attività sportiva agonistica giovanile nel territorio comunale;
7. Copia dei calendari dei campionati organizzati dalle Federazioni Sportive Nazionali del CONI e/o degli Enti di Promozione Sportiva a livello Nazionale riconosciuti dal CONI, svolti e portati a termine.
Il Servizio Sport si riserva di richiedere chiarimenti e/o integrazioni al presentatore della domanda. Se, in seguito alla richiesta, le integrazioni non venissero fornite entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, la domanda verrà esclusa dall’erogazione dei contributi.
Si precisa che non potranno essere valutate le domande che a giudizio dell’Assessorato allo Sport, sentito il parere della Consulta Sportiva, prevedono attività e iniziative in cui l’interesse privato o di solo lucro sia prevalente su quello di pubblico interesse.
Il Comune di Riccione potrà procedere ad effettuare controlli sulle dichiarazioni prodotte, con particolare riferimento a :
1. Controlli su singole dichiarazioni, in cui sussistano elementi che necessitino di approfondimenti;
2. Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive prodotte.
ARTICOLO 60
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
La valutazione delle domande pervenute, al termine della quale si provvederà a formulare le graduatorie, verrà effettuata in sede di istruttoria da parte del Servizio Sport attraverso l’attribuzione dei punteggi indicati nel presente regolamento.
Annualmente, oltre all’importo minimo del contributo erogabile alle società aventi diritto sulla base dei requisiti indispensabili indicati nel precedente articolo 58, l’ulteriore stanziamento previsto nel Bilancio comunale per l’erogazione dei contributi di che trattasi verrà ripartito come segue fra tutte le società e/o associazioni sportive richiedenti in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 58:
a) 60%, come quota da ripartire proporzionalmente fra tutte le società e/o associazioni sportive aventi diritto e che ne hanno fatto richiesta, partecipanti
alle attività agonistiche giovanili fino ai 18 anni con sport di squadra delle Federazioni Sportive Nazionali del CONI e degli Enti di Promozione Sportiva a livello nazionale riconosciuti dal CONI. Per sport di squadra si intende qualsiasi disciplina sportiva nella quale prevalga il risultato della formazione rispetto a quello dei singoli atleti.
Tale percentuale viene ripartita in misura proporzionale tenendo conto dei seguenti criteri e valori:
1. Numero di atleti tesserati ( tenendo presente che gli atleti con doppio o triplo tesseramento verranno conteggiati una sola volta): Da 11 a 14 anni punti 12 per ogni atleta;
Da 15 a 18 anni punti 10 per ogni atleta.
Atleti disabili da 11 a 14 anni punti 24 per ogni atleta; Atleti disabili da 15 a 18 anni punti 20 per ogni atleta. Ambito territoriale di attività agonistica dell’atleta:
Provincia di Rimini: il suddetto punteggio attribuito individualmente per ciascun atleta viene moltiplicato per uno;
Regione Xxxxxx Xxxxxxx e Marche: il suddetto punteggio individualmente attribuito per ciascun atleta viene moltiplicato per due;
Nazionale e/o Internazionale: il suddetto punteggio
attribuito individualmente per ciascun atleta viene moltiplicato per quattro;
2. Campionati disputati :
Per i campionati che prevedono la disputa fino a 10 partite, il punteggio attribuito individualmente per ciascun atleta viene moltiplicato per 1,5;
Per i campionati che prevedono la disputa oltre 10 partite, il punteggio attribuito individualmente per ciascun atleta viene moltiplicato per 2;
b) 40%, come quota da ripartire proporzionalmente fra tutte le società e/o associazioni sportive aventi diritto che ne hanno fatto richiesta, partecipanti alle attività agonistiche giovanili fino ai ragazzi di anni 18 delle Federazioni Sportive Nazionali del CONI e degli Enti di Promozione Sportiva a livello nazionale riconosciuti dal CONI, che prevedano prevalentemente uno sport individuale. Per sport individuale si intende una disciplina sportiva in cui il riconoscimento del risultato è attribuito al singolo atleta. Tale percentuale viene ripartita in misura proporzionale tenendo conto dei seguenti criteri e valori:
3. Numero di atleti tesserati:
Da 11 a 14 anni punti 12 per ogni atleta; Da 15 a 18 anni punti 10 per ogni atleta.
Atleti disabili da 11 a 14 anni punti 24 per ogni atleta; Atleti disabili da 15 a 18 anni punti 20 per ogni atleta. Ambito territoriale di attività agonistica dell’atleta:
Provincia di Rimini: il suddetto punteggio attribuito individualmente per ciascun atleta viene moltiplicato per uno;
Regione Xxxxxx Xxxxxxx e Marche: il suddetto punteggio attribuito individualmente per ciascun atleta viene moltiplicato per due;
Nazionale e/o Internazionale: il suddetto punteggio attribuito individualmente per ciascun atleta viene moltiplicato per quattro;
4. Campionati e gare disputate :
Partecipazione fino a 5 gare il punteggio attribuito individualmente per ciascun atleta viene moltiplicato per 1,5;
Partecipazione da 6 gare e oltre il punteggio attribuito individualmente per ciascun atleta viene moltiplicato per 2;
Formula per calcolare il piano di riparto:
Desunti dalle suddette tabelle tutti i singoli punteggi delle società e/o associazioni sportive aventi diritto, si procederà alla determinazione delle somme spettanti ad ognuna di queste mediante la seguente equazione: punteggio ottenuto dall’Associazione x cifra globale stanziata
somma di tutti i punteggi ottenuti
Saranno escluse, insindacabilmente, dal piano di riparto le società sportive, le associazioni sportive e gli Enti di Promozione sportiva che a parere motivato della Giunta:
Si siano macchiate di gravi comportamenti antisportivi, nel corso della stagione sportiva di riferimento, che abbiano leso anche l’immagine della città;
Abbiano compiuto gravi irregolarità o inadempienze amministrative ovvero non abbiano rispettato la “Carta dei diritti del ragazzo nello sport”.
ARTICOLO 61
CONCESSIONE, LIQUIDAZIONE E REVOCA DEI CONTRIBUTI
L’ammontare annuo dei contributi, così come già indicato nel precedente articolo 60, sarà determinato con atto della Giunta Comunale che fisserà anche l’importo minimo del contributo erogabile alle società aventi diritto sulla base dei criteri in vigore.
In base alla documentazione prodotta il Dirigente del Settore competente per materia - verificati i requisiti, le condizioni e i criteri previsti nei precedenti articoli 58,59 e 60 - predisporrà entro il 30 novembre di ogni anno il piano di riparto con riferimento agli elementi risultanti dalla documentazione prodotta dai sodalizi interessati, ai sensi del precedente articolo 59.
Il piano di riparto, non presupponendo discrezionalità politica amministrativa, sarà approvato dal Dirigente del Settore competente che provvederà anche alla relativa liquidazione in unica soluzione, fino ad esaurimento dei fondi disponibili sul relativo capitolo di spesa corrente.
Si procede alla revoca del contributo concesso qualora, sulla base di successivi accertamenti effettuati dall’Amministrazione, si riscontrasse la mancanza dei presupposti per l’ottenimento degli stessi.
Inoltre, qualora si accertassero dichiarazioni non veritiere, salvo le sanzioni previste dalla legge, le società in difetto non potranno accedere a vantaggi economici per i tre anni successivi.
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CARTA DEI DIRITTI DEL RAGAZZO NELLO SPORT
- Diritto di fare sport.
- Diritto di divertirsi e di giocare come un bambino.
- Diritto di beneficiare di un ambiente sano.
- Diritto di essere trattato con dignità.
- Diritto di essere circondato ed allenato da persone competenti.
- Diritto di misurarsi con giovani che abbiano le medesime probabilità di successo.
- Diritto di partecipare a competizioni adatte alla sua età.
- Diritto di praticare il suo sport in assoluta sicurezza.
- Diritto di avere i giusti tempi di riposo.
- Diritto di non essere un campione.
TITOLO II
CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE E PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI SPECIFICI DI ATTIVITA' FISICO-MOTORIA.
ART. 62 SOGGETTI
Per le finalità di cui alla Parte IV - Sport del presente Regolamento il Comune interviene:
a) a favore di Società, Associazioni ed Enti di promozione sportiva, regolarmente costituiti ed effettivamente operanti, con la concessione di contributi per l'organizzazione di manifestazioni sportive di livello e a partecipazione nazionale o internazionale o almeno sovraregionale;
b) a favore di società, associazioni ed Enti di promozione sportiva regolarmente costituiti ed effetivamente operanti sul territorio riccionese, senza scopo di lu- cro, con la concessione di contributi per la realizzazione di specifici programmi di attività fisico-motoria nelle scuole materne, elementari e scuole medie inferiori.
ART. 63
DOMANDE E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO
Per ottenere i contributi previsti dalla lettera a) dell'art. 63 gli interessati dovranno presentare domanda all'Assessorato allo Sport del Comune di Riccione entro il 31 dicembre di ogni anno.
Le domande devono essere corredate da ogni elemento utile a valutare le caratteristiche e il livello della manifestazione. L'erogazione del contributo è disposto, successivamente alla manifestazione, con provvedimento della Giunta, sentito il parere della Consulta Sportiva Cittadina, sulla base dei seguenti criteri di determinazione:
a) privilegiare le manifestazioni di livello e a partecipazione nazionale o internazionale o almento sovraregionale;
b) validità sportiva;
c) validità turistico-promozionale;
d) quale sia stato l'intervento dell'Amministrazione Comunale nell'organizzazione complessiva della manifestazione;
e) caratteristiche della manifestazione.
A tale scopo, i beneficiari devono presentare una relazione sulla manifestazione e il consuntivo delle spese sostenute, sottoscritto dal Presidente del Sodalizio o Ente organizzatore e corredato da relativa documentazione, ivi compreso: numero dei partecipanti, classifiche, presenze turistiche.
Per ottenere i contributi previsti dalla lettera b) dell'art. 63 gli interessati dovranno presentare domanda all'Assessorato allo Sport e all'Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Riccione, entro il 31 luglio di ogni anno.
Le domande devono esser corredate da ogni elemento utile a valutare il programma specifico di attività fisico-motorio proposto.
In particolare, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a) Relazione tecnica dettagliata del programma;
b) Preventivo dettagliato di spesa con l'indicazione della copertura finanziaria della spesa prevista;
c) Copia autentica dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
d) Elenco dei componenti il consiglio Direttivo con la precisazione delle relative cariche sociali ricoperte, se trattasi di società od associazione sportiva, oppure nominativo del legale rappresentante, se trattasi di Ente di promozione sportiva.
Il contributo di norma viene erogato a consuntivo sulla base della relazione illustrativa finale dell'attività suddetta nonchè della dichiarazione sottoscritta dal Presidente o legale rappresentante sul consuntivo di spesa.
Nel caso in cui la manifestazione abbia una durata superiore a mesi tre il contributo verrà corrisposto, per il 50% dopo 90 giorni dall'inizio del programma ed il rimanente consuntivo nei modi previsti dal precedente comma.
ART. 64 AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
L'ammontare della spesa per la concessione dei contributi di cui al presente titolo verrà annualmente stabilito dalla Giunta con propria deliberazione, sentito il parere della Consulta Sportiva Cittadina, sulla base della disponibilità di Xxxxxxxx. Le singole iniziative saranno deliberate dalla Giunta.
PARTE VI
OPERE DI FOGNATURA
ART. 65 CONCORSO CON I PRIVATI
L'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle proprie previsioni istituzionali, si propone di migliorare e di potenziare la rete fognaria cittadina nonché la progressiva eliminazione degli scarichi urbani, attraverso la loro immissione nell'impianto di depurazione.
A tal scopo promuove la realizzazione, in concorso con i privati e secondo le modalità di cui agli articoli che seguono, degli impianti fognari e dei loro collegamenti al collettore comunale.
I privati che in concorso con il Comune, intendono realizzare opere di fognatura devono presentare domanda al Sindaco. Detta domanda deve essere corredata da planimetria in scala 1:2000 e dal progetto contenente i particolari esecutivi in scala 1:5000. La domanda deve, inoltre, contenere le seguenti indicazioni:
a) la ditta esecutrice dei lavori;
b) il direttore dei lavori;
c) il tecnico responsabile nel caso dei lavori eseguiti in economia;
La presentazione della domanda equivale ad accettazione di tutte le norme contenute nel presente regolamento e tiene luogo anche della domanda di concessione edilizia.
ART. 66
ONERI A CARICO DEL RICHIEDENTE
Gli oneri a carico del privato richiedente sono costituiti da:
- scavo a sbancamento della sede stradale;
- posa in opera delle tubazioni;
- costruzione pozzetti fecali;
- montaggio chiusini in ghisa;
- riempimento dello scavo con sabbia e strato finale di cm. 15 in stabilizzato.
Sono a carico del Comune la fornitura dei seguenti materiali:
- tubazioni in p.v.c.;
- tubazioni in cemento armato;
- chiusini in ghisa;
- sabbia per riempimento scavo;
- pozzetti stradali prefabbricati;
- stabilizzato di cava.
Qualora la fornitura di cui sopra non possa effettuarsi con le scorte dei materiali esistenti presso il magazzino comunale, la Giunta Comunale assume il relativo impegno di spesa per l'acquisto.
Le opere contemplate nel presente Regolamento sono costituite esclusivamente dalle reti fognarie secondarie con esclusione degli allacciamenti alle singole proprietà che resteranno a totale carico del privato esecutore.
Il privato esecutore assume a proprio carico la responsabilità della direzione lavori nonché di tutte le cautele (segnaletica diurna e notturna, cavalletti, sbancamenti etc.) atte ad assicurare la regolare esecuzione dell'opera anche ai fini della responsabilità civile verso terzi. Egli sarà tenuto, in
particolare, nel caso di esecuzione in economia, a garantire la copertura assicurativa antinfortunistica e sociale, per i lavoratori addetti.
Il Comune assume l'obbligo della sorveglianza e dell'assistenza tecnica dei lavori.
Le opere, una volta ultimate, passeranno in proprietà del Comune il quale curerà la manutenzione delle medesime.
ART. 67 CONTRIBUTI
L'Amministrazione Comunale interviene anche con contributo per la realizzazione delle opere fognarie nei casi in cui il costo dell'opera graverebbe per l'intero tratto nei confronti di un esiguo numero di cittadini.
Ciò avviene nei casi in cui lungo il tratto di fognatura, in prevalenza esistono aree non urbanizzate.
Detto contributo viene commisurato al costo complessivo dell'opera ripartito secondo un numero ideale di abitazioni che potrebbero insistere in ragione di un fronte di ml 20 per ogni tratto non urbanizzato.
La concessione del contributo avviene secondo le modalità di cui ai precedenti articoli.
PARTE VII
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 68
Per gli interventi di carattere economico, concessioni di sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e comunque di vantaggi economici non specificatamente contemplati nel presente Regolamento valgono le norme in esso contenute in quanto, per similitudine, applicabili.
Xxxxxx comunque ricorrere i requisiti di cui agli artt. 6 e 7 del presente Regolamento.
ART. 69
Il presente Regolamento può essere modificato con deliberazione del Consiglio Comunale.
E' abrogata ogni altra disposizione o Regolamento preesistente deliberato dal Consiglio o dalla Giunta.
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