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Circolare n. 1/09 del 13 marzo 2009*
NUOVO ACCORDO ECONOMICO COLLETTIVO
PER GLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DEL SETTORE COMMERCIO
In data 1.3.2009 è entrato in vigore il nuovo Accordo Economico Collettivo per gli agenti e rappresentanti del settore commercio siglato dalle parti in data 16.2.2009.
Queste le principali novità rispetto alla disciplina di cui all’a.e.c. previgente:
Contratto a tempo determinato
Il nuovo a.e.c. (articolo 1bis) disciplina il contratto di agenzia a tempo determinato. Se la prima parte (commi 1 e 2) dell’articolo in esame era già contenuta nel precedente a.e.c. del 26.2.2002 (precisamente agli ultimi due commi dell’articolo 1), i commi tre e quattro costituiscono una novità della disciplina della contrattazione collettiva da pochi giorni entrata in vigore. Essi stabiliscono espressamente che: “Il termine del contratto a tempo determinato può essere rinnovato o prorogato con il consenso dell’agente o rappresentante
* I testi delle Circolari dello Studio si trovano nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
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espresso in forma scritta. In mancanza della forma scritta, il rapporto si considera a tempo indeterminato. In caso di rinnovo di rapporti a termine aventi lo stesso contenuto di attività (zona, prodotti e clienti) la casa mandante può stabilire un periodo di prova solo nel primo rapporto. Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito tacitamente dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato”.
Variazioni del contenuto economico del rapporto
E’ stato introdotta la possibilità di concordare “sull’opportunità di pattuire strumenti di flessibilità durante lo svolgimento del rapporto di agenzia con particolare riferimento alle variazioni del contenuto economico del contratto derivanti da variazioni di zona e/o di prodotti e/o di clienti e/o nella misura delle provvigioni”; tuttavia, la disciplina delle variazioni di zona e/o di prodotti e/o di clientela e/o della misura delle provvigioni è rimasta sostanzialmente invariata sia quanto alle definizioni della nozione di variazione di “lieve entità”, di “media entità” e di “sensibile entità” sia quanto ai relativi termini di preavviso.
Per quanto attiene all’indennità sostitutiva del preavviso in caso di variazioni del contenuto del contratto è previsto che in luogo del preavviso per le sopra citate variazioni “è dovuta all’agente un’indennità calcolata sulla base della media delle provvigioni incassate dall’agente nell’anno solare precedente
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(ovvero nei dodici mesi precedenti la variazione qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero) sui clienti e/o zona e/o prodotti e/o misura delle provvigioni che sono stati oggetto della riduzione. Tale indennità sostitutiva sarà pari a tanti dodicesimi delle provvigioni incassate dall’agente nell’anno solare precedente (ovvero nei dodici mesi precedenti la variazione qualora l’anno solare precedente non sia stato lavorato per intero) quanti sono i mesi di mancato preavviso. Il proseguimento del rapporto dopo la variazione non incide sul diritto dell’agente di percepire l’eventuale indennità sostitutiva”.
Infine, il periodo all’interno del quale l’insieme di variazioni di lieve e media entità apportate sono da considerarsi un’unica variazione è stato determinato in 18 mesi (anziché i precedenti 12).
Provvigioni
Le novità più significative riguardano la disciplina della provvigione sugli affari conclusi dopo lo scioglimento del contratto con l’agente. Il nuovo a.e.c. prevede che, al fine della liquidazione delle provvigioni per gli affari conclusi dopo lo scioglimento del contratto, “l’agente o rappresentante relazionerà dettagliatamente al preponente sulle trattative commerciali intraprese, ma non concluse, a causa dell’intervenuto scioglimento del contratto di agenzia. Per le trattative concluse nell’arco di sei mesi dalla data di cessazione del rapporto (od eventualmente nell’arco del più lungo termine pattuito nel contratto individuale) fermo restando che la conclusione delle trattative stesse sia
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riconducibile all’attività prevalentemente svolta dall’agente prima dello scioglimento o della sospensione del contratto di agenzia, l’agente avrà diritto alle relative provvigioni, come sopra regolato. Decorso tale termine, la conclusione di ogni eventuale ordine, inserito o meno nella relazione dell’agente, non potrà essere considerata conseguenza dell’attività da lui svolta e non sarà quindi riconosciuta alcuna provvigione. Sono fatti comunque salvi gli accordi fra le parti, che prevedano un termine temporale diverso o la ripartizione della provvigione fra gli agenti succedutisi nella zona ed intervenuti per la promozione e conclusione dell’affare. Nei contratti individuali di agenzia il termine di cui al primo paragrafo può essere aumentato su richiesta dell’agente, ma in nessun caso diminuito”.
Quanto alle modalità di pagamento delle provvigioni, non è più espressamente previsto che la mancata contestazione da parte dell’agente del conto delle provvigioni entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso equivalga ad accettazione, mentre è espressamente prevista l’applicazione del tasso di cui al
d. lgs. n. 231/2001 (interessi moratori) per il caso del ritardato pagamento delle provvigioni da parte del preponente.
Patto di non concorrenza
Il nuovo a.e.c. innova la precedente disciplina in tema di patto di non concorrenza post contrattuale sotto due profili: da un lato, prevede che l’indennità non provvigionale quale corrispettivo per il patto venga corrisposta
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“inderogabilmente in un’unica soluzione alla fine del rapporto: dall’altro, prevede espressamente che “il patto di non concorrenza post contrattuale potrà essere pattuito solo al momento dell’inizio del rapporto di agenzia. È esclusa ogni possibilità di variazione unilaterale delle intese raggiunte al riguardo del patto di non concorrenza post contrattuale”.
Risoluzione del rapporto
La disciplina dell’indennità di fine rapporto è stata profondamente e radicalmente innovata. Infatti, pur restando la predetta indennità composta dai tre elementi di cui alla precedente disciplina, ovverosia dalla indennità di risoluzione del rapporto, dalla indennità suppletiva di clientela e dalla indennità meritocratica, la disciplina di quest’ultima è stata completamente modificata.
Quanto all’indennità di risoluzione del rapporto, il nuovo a.e.c. ha stabilito che la misura della stessa a decorrere dal 1.1.2002 è pari all’1% dell’intero ammontare delle provvigioni liquidate all’agente o rappresentante e integrata nella misura del 3% fino al limite di 6.200,00 euro di provvigioni liquidate per ciascun anno e dell’1% per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno tra
6.200 euro e 9.300 euro (limiti elevati ad euro 12.400 e 18.600 per gli agenti che operano in esclusiva)
Va inoltre segnalato che, mentre la precedente disciplina prevedeva che l’indennità di risoluzione del rapporto non fosse dovuta qualora la casa
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mandante avesse risolto il contratto per ritenzione indebita di somme di spettanza della proponente ovvero per concorrenza sleale (o, per i monomandatari, violazione del vincolo di esclusiva), la nuova disciplina ha soppresso questa seconda ipotesi, stabilendo l’esclusione del diritto all’indennità di risoluzione del rapporto nel solo caso della ritenzione indebita di somme.
Quanto all’indennità suppletiva di clientela, l’unica novità introdotta è che essa corrisposta (oltre che in tutti i casi gi previsti dall’a.e.c. previgente) anche nel caso di dimissioni dell’agente (sempre che il rapporto sia in essere da almeno un anno) per conseguimento della pensione di vecchiaia Inps.
Ma le novità più rilevanti sono quelle in tema di indennità meritocratica.
La disciplina contenuta nel nuovo a.e.c. prevede che l’indennità meritocratica venga parametrata in base alla percentuale di incremento del fatturato procurato dall’agente, per il cui calcolo è stato introdotto un apposito articolo (articolo 12bis).
In base alla durata del rapporto e all’incremento di fatturato verrà determinata (sulla base della tabella contenuta nella dichiarazione a verbale n. 2 dell’art. 12) la corrispondente misura percentuale di indennità rispetto al valore massimo determinato ai sensi dell’art. 1751 c.c. L’indennità meritocratica sarà pari alla differenza tra quel valore così determinato e le indennità di risoluzione del rapporto e suppletiva di clientela.
Va altresì sottolineato che alla dichiarazione a verbale n. 1 con riferimento
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all’articolo in esame (articolo 12) le parti hanno concordato che “la corresponsione di quanto sopra indicato avvenga entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto di agenzia” presso la Commissione di Conciliazione territorialmente competente e contestualmente alla sottoscrizione di un verbale di conciliazione sindacale da depositarsi successivamente presso la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente.
avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx avv. Xxxxx Xxxxxxx