DETERMINAZIONE
REGIONE LAZIO
Direzione Regionale: AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Area:
DETERMINAZIONE
N. G02717
del
06/03/2018
Proposta n. 3339 del 28/02/2018
Oggetto:
Approvazione dello schema di Accordo Quadro tra l'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio e il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica dell'Università di Roma Tor Vergata per le attività di formazione specialistica, ricerca, sviluppo ed innovazione nell'ambito della gestione della sicurezza territoriale e della protezione civile.
Proponente: | ||
Xxxxxxxxx | XXXXXXX XXXXXXX |
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Responsabile del procedimento Responsabile dell' Area | XXXXXXXXX XXXXXXX |
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Direttore Regionale | X. XXXXXXXXX | |
Protocollo Invio Firma di Concerto |
OGGETTO: Approvazione dello schema di Accordo Quadro tra l’Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio e il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica dell'Università di Roma Tor Vergata per le attività di formazione specialistica, ricerca, sviluppo ed innovazione nell’ambito della gestione della sicurezza territoriale e della protezione civile.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
VISTO lo Statuto della Regione Lazio
VISTA la Legge Regionale n. 6 del 18 febbraio 2002, inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni riguardanti la dirigenza e il personale regionale;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e smi;
VISTA la Legge Regionale n.37 dell’11 aprile 1985 istitutiva del Servizio di Protezione Civile nella Regione Lazio e smi;
VISTA la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 recante “Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile”;
VISTO l’art. 108 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che ha normato il “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTA la Legge n. 100 del 12 luglio 2012 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile, ai fini dell’attività di protezione civile”;
VISTA la Legge Regionale 26 febbraio 2014, n. 2 “Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile”;
VISTA la D.G.R. Lazio n. 743 del 4 novembre 2014 con la quale viene approvato il Regolamento di organizzazione e della declaratoria dei compiti delle strutture dell'Agenzia regionale per la protezione civile.
VISTA la D.G.R. Lazio n. 130 del 31 marzo 2016 che ha adottato il Regolamento Regionale n. 9 dell’8 aprile 2016, recante “Modifiche al Regolamento regionale 10 novembre 2014, n. 25 concernente “Regolamento di organizzazione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile” con il quale si è provveduto a una ridefinizione dell’assetto organizzativo dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile;
VISTO il REGOLAMENTO REGIONALE n. 9 del 8 aprile 2016 concernente “Modifiche al Regolamento regionale 10 novembre 2014, n. 25 Regolamento di organizzazione dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile”.
VISTA la D.G.R. Lazio n. 661 del 7 novembre 2016 con la quale viene conferita la funzione di Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile al Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx;
VISTO il Decreto Legislativo n. 224 del 2 gennaio 2018 recante il “Codice della protezione civile”;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 24 della Legge Regionale n. 2/2014, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare adotta il Programma triennale di Attività dell’Agenzia sulla base del quale il Direttore dell’Agenzia predispone la proposta di Programma Annuale di Attività dell’Agenzia con l’indicazione degli obiettivi, progetti, priorità e relative risorse finanziarie necessarie;
TENUTO CONTO che a oggi i sopra menzionati Piani sono in fase di predisposizione;
CONSIDERATO che nelle more dell’approvazione dei Programmi Triennale e Annuale dell’Attività dell’Agenzia è necessario rendere operative azioni e attività della Protezione Civile, soprattutto quelle legate al volontariato e alla prevenzione dei rischi naturali e antropici sul territorio;
ATTESO che, in virtù della citata legge istitutiva, l’Agenzia Regionale per lo svolgimento delle attività di Protezione Civile si avvale, previa stipula di apposite convenzioni, accordi o protocolli, della collaborazione, del supporto, delle consulenze tecnica di specifiche strutture operanti sul territorio regionale, come elencate nell’art.18 della sua legge regionale istitutiva, e con ogni altro soggetto pubblico o privato che svolge compiti di interesse della protezione civile;
ATTESO altresì che, al fine della prevenzione dei rischi sul territorio e per altre attività della protezione civile, tra i compiti dell’Agenzia rientrano, tra l’altro, la predisposizione di programmi di intesa, anche con amministrazioni locali e soggetti pubblici e privati;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 21 comma 2 punto c) della Legge Regionale n. 2/2014 il Direttore può sottoscrivere convenzioni e protocolli nelle materie di Protezione Civile;
CONSIDERATO che l’Agenzia per il supporto e la realizzazione di attività di formazione specialistica, ricerca, sviluppo e innovazione nell’ambito della gestione della sicurezza territoriale e della protezione civile;
CONSIDERATO che il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica dell’Università di Roma Tor Vergata ha maturato una specifica competenza a livello nazionale, attraverso la realizzazione di progetti inerenti le suddette attività;
ATTESO che al fine di concertare aspetti di particolare importanza inerenti ai rapporti tra l’Agenzia Regionale di Protezione Civile e il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica dell’Università di Tor Vergata per il supporto e la realizzazione di attività di formazione specialistica, ricerca, sviluppo e innovazione nell’ambito della gestione della sicurezza territoriale e della protezione civile è stato concordato tra le parti di sottoscrivere un Accordo Quadro di cui all’allegato A della presente deliberazione;
RITENUTO pertanto necessario procedere alla stipula del suddetto Accordo Quadro, fra l’Agenzia e il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica dell’Università di Roma Tor Vergata;
DETERMINA
per i motivi di cui in preambolo che qui si intendono integralmente riportati e trascritti
• Di approvare l’Allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, riguardante lo schema di Accordo Quadro e il suo Allegato tra l’Agenzia Regionale di Protezione Civile e il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica dell’Università di Tor Vergata per il supporto e la realizzazione di attività di formazione specialistica, ricerca, sviluppo e innovazione nell’ambito della gestione della sicurezza territoriale e della protezione civile;
• Il presente Accordo Quadro è senza oneri economici fra le Parti; eventuali oneri economici a carico della Regione su iniziative inerenti l’Accordo Quadro troveranno copertura, soltanto dopo appositi Progetti Operativi, nelle eventuali disponibilità del capitolo E47909;
• L’Accordo Quadro tra Agenzia Regionale di Protezione Civile e il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica dell’Università di Roma Tor Vergata sarà recepito nel Piano regionale triennale di Protezione Civile.
• L’Accordo Quadro sarà attivo a far data della presente Determinazione.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Xxxxxxx Xxxxxxxxx
ALLEGATO A
(il presente allegato è composto di n. 7 pagine inclusa la presente)
ACCORDO QUADRO PER:
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SPECIALISTICA, RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE
NELL’AMBITO DELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA TERRITORIALE E DELLA PROTEZIONE CIVILE
TRA
AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE LAZIO E
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E INGEGNERIA INFORMATICA DELL'UNIVERSITA’ DI ROMA TOR VERGATA
L’Agenzia Regionale di Protezione Civile del Lazio (di seguito Agenzia), con sede in Roma, Via Xxxx Xxxxxxxx Garibaldi, 7, C.A.P. 00145 - Codice Fiscale 80143490581, rappresentata dal Direttore pro-tempore xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
E
Il Dipartimento di Ingegneria Civile e di Ingegneria Informatica dell'’Università di Roma “Tor Vergata” (di seguito Dipartimento), con sede in Roma, Via Politecnico, 1, C.A.P. 00133 – Codice Fiscale n. 80213750583, rappresentato dal Direttore pro-tempore Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx
PREMESSO CHE
La L.R. 26 Febbraio 2014, n. 2 ha istituito l’Agenzia Regionale di Protezione Civile come una unità amministrativa dotata di autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile;
Ai sensi della citata Xxxxx, l’Agenzia è preposta allo svolgimento di attività tecnico-operative, di coordinamento, di controllo e di vigilanza in materia di Protezione Civile nell’ambito delle funzioni di competenza regionale;
All’Agenzia è attribuito il compito di predisporre la proposta del Programma regionale di previsione e prevenzione in materia di protezione civile, in armonia con gli indirizzi nazionali;
Il Programma regionale deve essere redatto tenendo conto di tutti gli strumenti di pianificazione urbanistico-territoriale e di sicurezza incidenti sul territorio regionale, di competenza della Regione, degli enti locali e di ogni altro soggetto a ciò preposto dalle leggi vigenti, e indica gli obiettivi da perseguire, i criteri per l’individuazione degli interventi da realizzare, nonché le risorse finanziarie necessarie ai fini dell’iscrizione nel bilancio pluriennale della Regione.
Il Programma regionale prevede tra gli altri, relativamente alla previsione dei rischi:
• la costruzione di un quadro conoscitivo della situazione corrente;
• la caratterizzazione e la valutazione dei rischi di interesse della protezione civile;
• l’individuazione e la promozione di studi e ricerche sui fenomeni generatori delle condizioni di rischio al fine di definire scenari di evento, modelli o procedure previsionali;
• la definizione di criteri di priorità in relazione al fabbisogno di opere e di progetti d’intervento ai fini di protezione civile;
• le attività conoscitive, mediante studi e ricerche finalizzati all’applicazione di procedure e metodologie preventive correlate alle singole ipotesi di rischio;
• l’individuazione delle esigenze di sviluppo e potenziamento dei sistemi di monitoraggio delle principali fonti di rischio, nonché di un sistema informativo regionale comprendente anche una rete di collegamenti tra le strutture di protezione civile per la comunicazione e la trasmissione di informazioni e dati;
• il fabbisogno delle attività formative e di addestramento del volontariato e degli operatori istituzionalmente impegnati in compiti di protezione civile, nonché alle attività di informazione della popolazione sui rischi presenti sul territorio regionale.
La Legge regionale istituisce inoltre, presso l’Agenzia, il Centro Funzionale Regionale Multi Rischio (di seguito CFR), a cui vengono demandate le funzioni di:
• accentramento di tutti i dati strumentali, di monitoraggio su scala regionale e di sorveglianza in tempo reale,
• di previsione di scenari di rischio, di criticità e
• di supporto alle attività decisionali del Sistema integrato regionale.
Nell’ambito di tali funzioni è previsto che il CFR effettui la valutazione dei possibili livelli di impatto degli eventi calamitosi, della criticità degli effetti e degli scenari di rischio attesi o in atto, ed emetta i conseguenti avvisi di criticità per l’attivazione delle fasi di allertamento e gestione di tutte le ulteriori azioni di Protezione Civile.
È previsto, dalla citata Xxxxx, che per lo svolgimento dei propri compiti l'Agenzia possa avvalersi di collaborazioni scientifiche, ove non disponibili all'interno della Regione, in accordo con le Università e i centri di ricerca.
Nell’ambito delle sue attività di ricerca, il Dipartimento ha realizzato, anche attraverso contratti in conto terzi con Enti pubblici e privati, tra cui si enumerano il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, la Regione Lazio, la Provincia ed il Comune di Roma, numerosi studi e sistemi ad elevato contenuto tecnologico, in ambito di Protezione Civile e sicurezza territoriale.
Il Dipartimento ha acquisito, nel corso delle proprie collaborazioni con gli enti pubblici, una specifica competenza:
• nelle analisi di previsione delle pericolosità, nella valutazione dei livelli di vulnerabilità degli elementi esposti e nella progettazione di attività di contrasto e di mitigazione dei rischi;
• nel settore della pianificazione di emergenza;
• nell’ambito della microzonazione sismica e dell’analisi di CLE;
• nei metodi di analisi delle multipericolosità e del rischio sistemico;
• nella ottimizzazione dei processi di comunicazione tra i diversi livelli operativi impegnati nelle attività di Protezione Civile e sicurezza territoriale;
• nell’ottimizzazione delle procedure di intervento da attuare in seguito a eventi calamitosi secondo profili prestazionali sperimentati e condivisi;
• nella formazione di Protezione Civile;
• nello sviluppo di tecnologie informatiche a base geografica a supporto dei processi di pianificazione e gestione dell’emergenza.
VISTO CHE
• è comune interesse dell’Agenzia e del Dipartimento di produrre innovazione di processo e di prodotto a supporto della gestione della sicurezza territoriale e delle attività di Protezione Civile;
• è comune interesse dell’Agenzia e del Dipartimento di sviluppare e intraprendere azioni comuni volte a produrre tale innovazione;
Le parti sopracitate
SOTTOSCRIVONO IL PRESENTE ACCORDO QUADRO
ART. 1 - PREMESSE
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.
2. Il presente Accordo Quadro è composto da 18 Articoli.
ART. 2 - DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA LE PARTI
1. I rapporti tra le Parti sono soggetti all’osservanza delle disposizioni contenute nel presente Accordo Quadro;
ART. 3 – OGGETTO E DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
1. Oggetto del presente Accordo Quadro è la definizione dei termini e delle condizioni che disciplineranno lo svolgimento, da parte dell’Agenzia e del Dipartimento, di attività in collaborazione finalizzate alla introduzione di innovazione nel processo di gestione della sicurezza territoriale e delle attività di Protezione Civile.
2. Gli ambiti principali e non esaustivi all’interno dei quali è previsto di sviluppare le attività di collaborazione tra le parti sono i seguenti:
• Analisi previsionale delle diverse tipologie di pericolosità e rischio;
• Pianificazione di emergenza;
• Sviluppo di modelli per la valutazione sistemica del rischio territoriale;
• Sviluppo di procedure, metodi e strumenti di supporto per la ottimizzazione dei processi di comunicazione tra i diversi livelli operativi impegnati nelle attività di Protezione Civile e di gestione della sicurezza territoriale;
• Sviluppo di sistemi di supporto per la gestione degli interventi in emergenza;
• Sviluppo di tecnologie informatiche a base geografica a supporto dei processi di pianificazione e gestione dell’emergenza da parte degli Enti territoriali;
• Didattica, alta formazione e formazione permanente in materia di sicurezza territoriale e Protezione Civile.
3. L’Agenzia e il Dipartimento attribuiscono il massimo interesse al raggiungimento di tali obiettivi.
4. Con il presente Accordo Quadro l’Agenzia indica nel Dipartimento uno dei Centri di Competenza per la realizzazione di attività di studio, ricerca e supporto tecnico-scientifico e informativo per i punti sopra indicati.
5. Le Parti, da subito e per tutta la durata dell’Accordo Quadro, attivano un rapporto di collaborazione istituzionale.
6. L’Agenzia, sulla base delle proprie esigenze e di eventuali emergenze sul proprio territorio, può attivare Programmi Operativi specifici con il Dipartimento e, sulla base della disponibilità del proprio bilancio, ne determina le risorse finanziare.
7. Il presente Accordo Quadro entra in vigore dalla data della stipula, ha durata annuale ed è tacitamente rinnovato di volta in volta per analoghi periodi, salvo disdetta scritta di una delle parti da comunicarsi all’altra almeno due mesi prima della scadenza.
ART. 4 – PROGRAMMI OPERATIVI
1. Le iniziative di ricerca e di sviluppo potranno essere avanzate da ciascuna delle parti. L’attivazione dei Progetti proposti sarà subordinata alla approvazione di ciascuno dei soggetti coinvolti.
2. In relazione a ciascun Progetto le Parti predisporranno il relativo Programma Operativo contenente i termini e le condizioni di svolgimento e finanziamento dello stesso, nel limite delle risorse disponibili messe a disposizione.
3. I singoli Programmi Operativi, inoltre, disciplineranno le modalità e i limiti relativi al trattamento, alla diffusione e all’utilizzo delle informazioni e/o dei risultati comunque connessi all’esecuzione dei relativi Progetti, in conformità alla normativa vigente.
4. I Programmi Operativi saranno, di volta in volta, sottoscritti dai rappresentanti delle Parti muniti dei relativi poteri. In relazione ai singoli Programmi Operativi le Parti provvederanno a nominare, di volta in volta, i rispettivi Responsabili.
ART. 5 – SPESE
1. Il presente Accordo non ha contenuto economico. Le singole iniziative di ricerca, di sviluppo e di qualificazione saranno di volta in volta regolate dai specifici Programmi Operativi.
ART. 6 – CONDIZIONI GENERALI E MODALITÁ DI ATTUAZIONE
1. I Responsabili designati dalle parti per la gestione della convenzione sono:
• per l’Agenzia Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
• per il Dipartimento Xxx. Xxxxx Xxxxxxxxx
3. Il presente Accordo Quadro non ha carattere di esclusività in relazione alle finalità dello stesso e non vincola l’Agenzia alla definizione obbligatoria di Programmi Operativi
4. Il Dipartimento potrà avvalersi anche di soggetti terzi o di aziende specializzate per attività di supporto funzionali allo svolgimento delle attività previste. Il Dipartimento potrà promuovere assegni di ricerca e/o borse di studio sulle tematiche dei Programmi Operativi senza chiedere autorizzazione preventiva all’Agenzia.
ART. 7 - REGOLE DI COMPORTAMENTO PRESSO LA SEDE DELL’ALTRA PARTE
1. I dipendenti di una delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso le sedi dell’altra, per lo svolgimento delle citate attività, saranno tenuti a uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l’accesso anche con riguardo al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
2. In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare e dovranno scrupolosamente attenervisi.
ART. 8 - RESPONSABILITÀ CIVILE E COPERTURA ASSICURATIVA
1. Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l’evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall’altra Parte. In quest’ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.
2. Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che sarà chiamato a frequentare, in attuazione del presente Accordo Quadro, la sede dell’altra Parte.
ART. 9 - PUBBLICAZIONI
1. I risultati ottenuti nell'ambito degli studi e ricerche del presente Accordo Quadro potranno essere oggetto di pubblicazioni, previo accordo tra le Parti.
ART. 10 - RISERVATEZZA
1. Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati dell’attività, oggetto del presente Accordo Quadro, di cui siano venuti, in qualsiasi modo a conoscenza.
2. In particolare, il Dipartimento si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l’Agenzia e le attività della stessa.
ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI
1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo sia informatico, relativi all’espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente Accordo Quadro, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.
ART. 12 - UTILIZZAZIONE E PROPRIETÀ DEI DATI
1. Le Parti hanno il diritto di utilizzare per i propri fini istituzionali i risultati delle ricerche oggetto del presente Accordo Quadro, avendo cura di citarlo sempre.
2. Le indicazioni, gli avvisi e le segnalazioni pubbliche, di qualsiasi genere (bollettini, comunicati stampa, ecc.), relativi alle attività regolamentate dal presente atto, divulgati sia a mezzo pubbliche affissioni, sia per mezzo degli organi di informazione, scritta e radioteletrasmessa, dovranno essere reciprocamente comunicati e dovranno esplicitamente menzionare entrambe le Parti.
3. La proprietà dei materiali e degli elaborati derivati dalle attività di ricerca dei programmi Operativi è dell’Agenzia che potrà utilizzarli nel rispetto delle norme sulla proprietà intellettuale.
ART. 13 - RISOLUZIONE ACCORDO
1. L’Agenzia può risolvere il presente Accordo Quadro in ogni momento, previo preavviso di almeno sessanta giorni, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese già sostenute e delle obbligazioni giuridiche contratte dal Dipartimento per Programmi Operativi fino al ricevimento della nota di preavviso di risoluzione del presente Accordo Quadro.
2. Il Dipartimento può risolvere il presente Accordo Quadro in ogni momento, previo preavviso di almeno sessanta giorni per provata inadempienza da parte dell’Agenzia agli impegni previsti nei precedenti articoli.
ART. 14 - MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI
1. Ai sensi della Legge n. 3/2003 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, il Codice Unico Progetto verrà identificato al momento dell’attivazione di ciascuna Programma Operativo.
ART. 15 - CONTROVERSIE
1. Il presente Accordo Quadro è disciplinato e regolato dalle Leggi dello Stato Italiano.
2. Per eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente Accordo Quadro sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.
ART. 16 - ATTIVITÀ NEGOZIALE
1. Le Parti dichiarano espressamente che il presente Accordo Quadro è stato oggetto di trattativa interamente e in ogni singola sua parte.
2. Non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.
ART. 17 - REGISTRAZIONE
1. Il presente atto, redatto su fogli uso bollo, se richiesto da una delle due Parti, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5,6,39 e 40 del DPR 131 del 26.4.1986.
2. Le spese di bollo e dell'eventuale registrazione sono a carico dell'Agenzia.
ART. 18 - FIRMA DIGITALE
1. Il presente atto viene firmato dalle Parti in modalità di firma digitale secondo quanto disposto dal DPCM del 22 febbraio 2013.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Roma, …………………..
Dipartimento di Ingegneria Civile e Ingegneria Informatica dell’Università di Roma Tor Vergata
Agenzia Regionale di Protezione Civile Regione Lazio
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx