CONVENZIONE
COMUNITA’ MONTANA - COMMUNAUTE DE MONTAGNE GRAND COMBIN
SERVIZIO TESORERIA
CONVENZIONE
ai sensi dell’art. 50, comma 2, del R.R. 3 febbraio 1999, n.1.
SOMMARIO
ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO 3
ART. 2 – NATURA DEL CONTRATTO 3
ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE – RINNOVO 4
ART. 4 - GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO 4
ART. 5 – ULTERIORI SERVIZI RICHIESTI 5
ART. 6 - ESERCIZIO FINANZIARIO 6
ART. 7 – RISCOSSIONI 6
ART. 8 – PAGAMENTI 7
ART. 9 - TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI 11
ART. 10 - OBBLIGHI GESTIONALI ASSUNTI DAL TESORIERE 11
ART. 11 - RESA DEL CONTO FINANZIARIO 11
ART. 12 - VERIFICHE ED ISPEZIONI 12
ART. 13 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE 12
ART. 14 - XXXXX XXXXXXXX - CREDITORE 12
ART. 15 - GARANZIE PER LA REGOLARE GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA 13 ART. 16 - PENALITÀ 13
ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 13
ART. 18 - SPESE DI STIPULA E DI REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE 13
ART. 19 - TUTELA DELLA PRIVACY 13
ART. 20 – RINVIO 14
ART. 21 - DOMICILIO DELLE PARTI 14
ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO
1. Il servizio di tesoreria è normato dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d’Aosta di cui al R.R. 3 febbraio 1999, n. 1, dal D. Lgs. n. 267/2000 per le parti non disciplinate dalla normativa regionale, nonché dal vigente Regolamento di Contabilità.
2. Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all’Ente medesimo e dallo stesso ordinate con l’osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, nonché l’amministrazione di titoli e valori. Il Tesoriere è agente contabile dell’Ente.
3. Il Tesoriere dovrà garantire il rispetto delle disposizioni previste dal sistema informativo delle operazioni degli enti locali SIOPE (Sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti delle Amministrazioni pubbliche, in attuazione della Legge 27 dicembre 2002, n.289) per la gestione degli incassi e pagamenti.
4. L’esazione è pura e semplice, si intende fatta cioè senza l’onere del “non riscosso per riscosso” senza alcun obbligo di sollecito o di esecuzione contro i debitori morosi.
5. L’Ente custodisce presso il Tesoriere titoli e valori, senza oneri a proprio carico.
6. Ogni rapporto con il Tesoriere è di competenza del servizio finanziario dell’Ente cui è demandata la sorveglianza sul servizio e che potrà impartire al Tesoriere tutte quelle istruzioni, di esclusivo carattere contabile, che riterrà opportune. I rapporti con il Tesoriere potranno essere intrattenuti anche da determinati soggetti nominati dall’Ente con specifiche competenze (agenti contabili).
ART. 2 – NATURA DEL CONTRATTO
1. Per il servizio di cui alla presente Convenzione non spetta al Tesoriere alcun compenso né alcun rimborso per spese vive o ripetibili (spese postali, stampati, spese telegrafiche, telefoniche, etc.), ivi comprese l’eventuale custodia e l’amministrazione dei titoli e dei valori di proprietà dell’Ente, nonché dei titoli e dei valori depositati a qualsiasi titolo da parte di terzi a favore dell’Ente e per le spese per la tenuta di conti correnti e depositi, che vengono fissati esenti. Fanno eccezione le spese di bollo sulla tenuta dei conti.
2. Il Tesoriere ha diritto al solo rimborso delle spese vive sostenute in relazione al versamento e prelevamento da c.c.p., per marche di quietanza applicate sugli ordinativi di pagamento in quanto dovute ed a carico dell’Ente. Il Tesoriere procede di propria iniziativa alla contabilizzazione sul conto di Tesoreria delle predette spese, trasmettendo all’Ente apposita nota spese.
3. Per quanto attiene la natura del contratto del servizio di tesoreria, lo stesso rientra tra i cosiddetti “contratti atipici” configurandosi un rapporto tra banca ed ente locale imposto dalla legge e nel quale, tra l’altro, la pubblica amministrazione non è tenuta a pagare per l’ottenimento delle prestazioni del Tesoriere.
ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE – RINNOVO
1. La presente convenzione ha durata quinquennale, con decorrenza dal 1 gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2014.
2. L’Amministrazione si riserva con apposito provvedimento e ai sensi della normativa vigente, la possibilità di rinnovare, per non più di una volta, il contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.
3. Il Tesoriere subentrante provvederà a proprio carico e senza spesa alcuna per l’Ente, a collegare la situazione chiusa al 31 dicembre 2009 con quella iniziale al 1° gennaio 2010;
4. Il Tesoriere, alla cessazione del servizio e per qualunque causa abbia a verificarsi, dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari ad un corretto e completo passaggio delle competenze, e di tutta la documentazione relativa secondo quanto prescritto dal codice deontologico e secondo i principi e le norme in materia e senza pregiudizio all’attività di riscossione e pagamento dell’Ente.
5. Casi e questioni particolari inerenti il passaggio della gestione di Tesoreria, saranno decisi di comune accordo fra la Comunità Montana e il Tesoriere subentrante;
6. I primi 6 (sei) mesi si intendono comunque effettuati a titolo di prova, per cui per ragioni di comprovata inefficienza ed insoddisfazione del servizio, formalmente contestata all’Istituto bancario, il contratto potrà essere disdettato almeno 1 (un) mese prima della scadenza del periodo di prova, mediante lettera raccomandata a.r.; decorsi i 6 (sei) mesi di prova il contratto si intenderà automaticamente confermato per l’intero periodo.
7. Il Tesoriere ha l’obbligo, se richiesto dall’Amministrazione, di continuare dopo la scadenza del contratto il servizio per almeno sei mesi, o comunque fino all’individuazione del nuovo gestore.
ART. 4 - GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SERVIZIO
1. Il servizio di Tesoreria viene svolto con modalità e criteri informatici e con collegamento telematico tra Ente e Tesoriere. A tale scopo il Tesoriere assicura il buon funzionamento di idonee procedure informatizzate comprese quelle di interscambio di dati, informazioni e documentazione varia.
2. Il Tesoriere assicura all’Ente, tramite sistema WEB, le seguenti funzionalità:
- trasmissione dei flussi elettronici dispositivi;
- ricezione delle registrazioni elettroniche giornaliere di tutte le operazioni di incasso e pagamento effettuate;
- interrogazione in tempo reale della situazione del conto di tesoreria e di tutte le evidenze connesse.
3. Il Tesoriere fornisce all’Ente le specifiche dei tracciati da utilizzare per la comunicazione dei flussi dispositivi e informativi, comunque basati su standard interbancari ove disponibili.
4. Il Tesoriere fornisce l’accesso gestionale in “Remote Banking” su funzionalità base di tesoreria, ad esempio per il pagamento F24 on line.
5. L’onere per la realizzazione delle procedure di interscambio dei dati è a completo carico del Tesoriere, comprese le spese per l’addestramento del personale dell’Ente, ad esclusione degli eventuali interventi che possono rendersi necessari sul sistema informatico dell’Ente.
6. La trasmissione degli ordinativi cartacei accompagnerà la comunicazione telematica dei relativi flussi dispositivi elettronici fino a quando l’Ente non sarà in grado di attivare l’uso dell’Ordinativo Informatico con conseguente cessazione dell’invio dei titoli cartacei. Per Ordinativo Informatico si
intende il protocollo di comunicazione dei flussi dispositivi firmati digitalmente secondo le specifiche formulate dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana) con Circolare n. 80 del 29.12.2003, approvate dal CNIPA (Consiglio Nazionale per l’Informatica della Pubblica Amministrazione).
7. Qualora, per motivi tecnici non possa essere effettuato l’invio telematico da parte dell’Ente degli ordinativi di incasso e pagamento, trasmessi anche in forma cartacea, il Tesoriere dovrà comunque garantirne le riscossioni e i pagamenti.
8. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo tra le parti, possono essere apportati ulteriori perfezionamenti metodologici ed informatici alle modalità di espletamento del servizio ritenuti necessari per un migliore svolgimento del servizio stesso.
ART. 5 – ULTERIORI SERVIZI RICHIESTI
1. Il Tesoriere su richiesta precisa dell’Amministrazione è inoltre tenuto gratuitamente, fatto salvo il rimborso delle spese di bollo, ad effettuare:
a) l’attivazione del P.O.S. senza canone e senza spese di installazione. Si intende per P.O.S. il
sistema automatico di riscossione delle entrate a favore della Comunità montana mediante la fornitura di apposite apparecchiature che utilizzano il sistema “PAGOBANCOMAT” per l’incasso automatizzato (tramite carta bancomat, carta di credito e minipay). Il sistema, composto per ciascuna installazione da un terminale periferico, dovrà consentire secondo le indicazioni fornite dall’ente e senza oneri aggiuntivi, la riscossione delle entrate ed il versamento sul conto corrente di Tesoreria.
b) il reinvestimento a breve della disponibilità liquida dell’ente. L'Ente può trattenere in deposito presso il Tesoriere tali fondi o in alternativa ha la facoltà, nel rispetto della normativa vigente, di impegnare in altri investimenti a breve termine gestiti dal Tesoriere stesso o da altri istituti di credito le disponibilità, fermo restando l’obbligo di apertura di un “dossier titoli” presso il Tesoriere senza alcun onere delle parti, salvo il rimborso degli oneri fiscali. Le operazioni devono procurare sempre un rendimento netto superiore a quello pagato per i conti correnti di Tesoreria.
c) l’aggiornamento o la modificazione del sistema informatico in correlazione all’aggiornamento
o alla modifica del sistema gestionale informatico della Comunità montana. Tutti i supporti informatici devono comunque essere in formato “compatibile” con il software gestionale della Comunità Montana Grand Combin. In questo caso si precisa ulteriormente che l’adeguamento delle procedure di scambio telematico con il Tesoriere dovranno avvenire a cura e spese dello stesso. Si esclude sin d’ora qualsiasi onere a carico dell’Ente ovvero della ditta fornitrice del nuovo software o comunque affidataria dell’incarico di apportare modifiche a quello esistente.
d) i perfezionamenti metodologici ed informatici alle modalità di espletamento del servizio ritenuti necessari per il migliore svolgimento del servizio stesso;
e) l’apertura di conti correnti e depositi intestati all’ente o da esso comunque aperti e gestiti che devono essere esenti da qualsiasi spesa a carattere gestionale a carico dell’Ente stesso. Le somme ivi riversate devono produrre interessi attivi per l’Ente nella misura prevista dalla presente convenzione da riversare sul conto di Tesoreria ordinario. Inoltre, il Tesoriere dovrà provvedere mensilmente alla trasmissione telematica degli estratti conto all’Ente.
f) le operazioni da e verso l’estero. Si intendono in questo caso operazioni di accredito/addebito da/verso l’estero, nonché operazioni di cambio valuta estera.
ART. 6 - ESERCIZIO FINANZIARIO
1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno;
2. Dopo tale termine non si possono effettuare operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.
ART. 7 – RISCOSSIONI
1. Le entrate sono riscosse dal Tesoriere in base ad ordinativi d’incasso (reversali):
- emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti,
- numerati progressivamente;
- firmati dal Dirigente individuato dal regolamento di contabilità dell'Ente.
2. L'Ente si impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e le qualifiche delle persone autorizzate, nonché, tutte le successive variazioni.
3. Gli ordinativi di incasso devono contenere:
a) la denominazione dell'Ente;
b) l'indicazione del debitore;
c) la somma da riscuotere in cifre ed in lettere;
d) la causale del versamento;
e) l'imputazione in bilancio (titolo, categoria, risorsa per le entrate derivanti da servizi per conto di terzi, distintamente per residui o competenza);
f) la codifica di bilancio;
g) la voce economica;
h) il numero progressivo dell'ordinativo per esercizio finanziario, con separazione tra conto competenza e conto residui;
i) l'esercizio finanziario e la data di emissione;
j) le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
k) l’eventuale indicazione “entrate da vincolare per (causale)”;
l) l’indicazione delle codifiche “SIOPE” (D.M. dell’Economia e delle Finanze del 18/2/2005 e s.m. edi.);
m) altre eventuali codifiche introdotte da specifiche normative.
Nessuna responsabilità può derivare al Tesoriere per eventuali erronee imputazioni derivanti da non corrette indicazioni fornite dall'Ente.
4. A fronte dell'incasso il Tesoriere rilascia, in luogo e vece dell'Ente, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario, compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati o da staccarsi da apposito bollettario fornito dall'Ente e composto da bollette numerate progressivamente e preventivamente vidimate.
5. Il Tesoriere procede alla regolarizzazione delle reversali entro e non oltre il secondo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle distinte.
6. Il Tesoriere è tenuto inoltre giornalmente a GARANTIRE L’ACCESSO VIA WEB delle seguenti informazioni:
a) Il Giornale di cassa e la situazione del saldo di cassa;
b) L’Elenco giornaliero dei provvisori di entrata;
c) L’elenco riepilogativo degli incassi non regolarizzati.
7. Riscossione del Tesoriere senza ordinativi d’incasso. Il Tesoriere deve accettare, anche senza preventiva autorizzazione dell'Ente, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa fatto salvo quanto previsto al successivo punto 9, a favore dell'Ente stesso, rilasciando ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'Ente". Il Tesoriere in corrispondenza delle riscossioni effettuate in difetto di ordinativo d’incasso, deve indicare all’Ente:
- Estremi identificativi del versante, con indicazione delle persone giuridiche private, società, enti, associazioni o persone fisiche per cui esegue l’operazione;
- causale del versamento da dichiarare da parte del medesimo versante;
- ammontare del versamento.
Qualora la ricevuta non contenga tutti gli elementi sopra determinati, il Tesoriere è obbligato ad attivare a suo carico le iniziative per acquisire i dati mancanti, necessari per l’emissione dell’ordinativo di incasso.
8. Riscossioni per prelevamenti da conti correnti postali intestati alla Comunità montana. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati all'Ente e per i quali al Tesoriere deve essere riservata la firma di traenza, il prelevamento dai conti medesimi, di norma mensilmente, è disposto dall'Ente, mediante trasmissione delle reversali di incasso e della visura del conto corrente postale comprovante la capienza del conto. Il Tesoriere esegue entro due giorni lavorativi bancabili successivi al ricevimento, l'ordine di prelievo mediante emissione di assegno postale o tramite postagiro e accredita, l'importo corrispondente sul conto di tesoreria lo stesso giorno lavorativo di disponibilità della somma prelevata. L’Ente non risponde dei ritardi nei prelievi imputabili al Tesoriere.
9. Riscossioni provenienti da assegni. Il Tesoriere non può accettare versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale, nonché di assegni circolari non intestati al Tesoriere o all’Ente stesso. Gli assegni circolari emessi da qualsiasi Istituto Bancario intestati al Tesoriere e riportanti la locuzione “non trasferibile”, i vaglia emessi dalla Banca d’Italia, vengono accreditati direttamente sul conto di tesoreria nello stesso giorno di consegna mediante emissione di quietanza.
10. Depositi effettuati da terzi per spese contrattuali e cauzionali. Il Tesoriere incassa le somme contro rilascio d’apposita ricevuta diversa dalla quietanza di tesoreria.
11. Valute. La valuta da applicare sulle operazioni di riscossione è:
- per contanti: valuta stesso giorno dell’effettivo versamento
- con bonifico: valuta indicata sul bonifico. In assenza di valuta vengono incassati nella contabilità di tesoreria il giorno lavorativo successivo.
ART. 8 – PAGAMENTI
1. Il pagamento di qualsiasi spesa deve avvenire tramite il Tesoriere e mediante regolari mandati di pagamento, con le sole eccezioni previste al successivo comma 7, e fatti salvi i casi di pagamento tramite il Servizio Economato.
2. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento:
• individuali o collettivi,
• emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti,
• numerati progressivamente per esercizio finanziario,
• firmati dal Dirigente individuato dal regolamento di contabilità dell'Ente.
3. L'Ente s’impegna a comunicare preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate, nonché, tutte le successive variazioni.
4. Per gli effetti di cui sopra, il Tesoriere resta impegnato dal giorno di ricezione delle comunicazioni stesse.
5. L'estinzione dei mandati avviene nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'Ente,con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti dell'Ente sia dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il tesoriere allega al mandato la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro “pagato”.
6. I mandati di pagamento devono contenere:
a) la denominazione dell'Ente;
b) l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è legalmente autorizzato a dare quietanza, con relativo indirizzo;
c) l'ammontare della somma da liquidare in cifre e in lettere. In caso di applicazione della ritenuta d’acconto, le somme da indicare sono 3, importo lordo, netto e ritenuta applicata;
d) la causale del pagamento;
e) l'imputazione in bilancio (titolo, centro di responsabilità di spesa e intervento) con indicazione dell’anno di assunzione dell’impegno di spesa;
f) gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il mandato di pagamento;
g) la codifica di bilancio;
h) la voce economica;
i) il codice SIOPE;
j) il codice IBAN(qualora il pagamento sia disposto a mezzo bonifico);
k) eventuali altre codifiche introdotte da specifiche normative;
l) il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio finanziario;
m) l'esercizio finanziario e la data di emissione;
n) le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
o) l'annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione: "pagamento da disporre con i fondi vincolati a specifica destinazione per ...... (causale) ".
p) In caso di mancata annotazione, il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dall'Ente in ordine alla somma utilizzata ed alla mancata riduzione del vincolo medesimo;
q) la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, entro la quale il pagamento deve essere eseguito.
7. Il tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento e domiciliazione bancaria.
8. Il Tesoriere esegue i pagamenti:
• per quanto attiene la competenza, entro i limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio approvato e reso esecutivo nelle forme di legge,
• per quanto attiene i residui, entro i limiti delle somme risultanti dal conto consuntivo dell’ente e in sua pendenza da apposito elenco fornito dall'Ente stesso .
9. I mandati di pagamento emessi in eccedenza dei fondi stanziati in bilancio non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere.
10. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando l'anticipazione di tesoreria, deliberata e richiesta dall'Ente nelle forme di legge e libera da eventuali vincoli.
11. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre.
12. Il Tesoriere non deve pagare mandati a favore di un delegato del beneficiario, se ai mandati stessi non sia allegata apposita delega rilasciata dal creditore a favore del primo e le cui firme (quelle del delegante o del delegato) non siano legalizzate a norma di legge.
13. E' vietato il pagamento di mandati provvisori.
14. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità indicate dall'Ente:
• pagamento in contanti, ove consentito per legge, presso qualsiasi sportello dell’Istituto Tesoriere, anche diverso da quello sede della Tesoreria. Costituisce quietanza la firma sul mandato da parte del beneficiario e il timbro “pagato” da parte del Tesoriere;
• accreditamento in conto corrente postale/ bancario intestato al creditore. Costituisce quietanza la dichiarazione del Tesoriere annotata sul mandato ed attestante l'avvenuta esecuzione dell'operazione di accreditamento;
• commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da spedire al richiedente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con spese a carico del destinatario. In tal caso costituisce quietanza del creditore la dichiarazione del Tesoriere annotata sul mandato con l'allegato avviso di ricevimento;
• commutazione in vaglia postale o bollettino postale, con tassa e spese a carico del richiedente. In tal caso costituisce quietanza liberatoria la dichiarazione del Tesoriere annotata sul mandato con l'allegata ricevuta di versamento rilasciata dall'ufficio postale;
• commutazione in assegno di traenza a favore del creditore, valido per 60 giorni dalla ricezione, da spedire al richiedente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza spese a carico del destinatario e della Comunità montana.
• Altre future modalità non attualmente previste.
In assenza di una indicazione specifica il mandato verrà restituito alla Comunità montana.
14. i tempi di accredito del pagamento ai beneficiari, relativamente ai mandati pervenuti al tesoriere, non possono essere superiori:
a) sullo stesso Gruppo Bancario aggiudicatario, ai due giorni lavorativi bancari;
b) su altre Banche, ai quattro giorni lavorativi bancari.
15. L'Ente si impegna a consegnare i mandati entro e non oltre il TERZO giorno lavorativo bancario precedente alla scadenza nel caso di :
▪ pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Ente sull'ordinativo;
▪ pagamento degli stipendi al personale dipendente.
16. La Comunità montana si riserva per i casi urgenti o eccezionali di richiedere al Tesoriere di dar corso, senza alcun aggravio a carico dell’Ente, ai pagamenti nello stesso giorno di inoltro al Tesoriere.
17. Salvo diversa disposizione dell’Ente sono posti a carico a carico dei beneficiari i costi relativi a commissioni su istituti bancari diversi dall’aggiudicatario, nella misura massima di € 2,00 per ogni bonifico;
18. In relazione al punto precedente, il Tesoriere è autorizzato a trattenere dagli importi nominali dei mandati l'ammontare delle spese in questione. Alla mancata corrispondenza fra le somme versate
e quelle dei mandati medesimi sopperiscono formalmente le indicazioni sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti sia degli importi delle spese che di quelli netti pagati.
19. Il Tesoriere si impegna a non applicare alcun costo ai beneficiari per i pagamenti in contanti presso i suoi sportelli e per i pagamenti su conti correnti bancari e postali qualora riguardino:
▪ spettanze per il personale dipendente ed assimilato, amministratori;
▪ rate di mutui o altri oneri finanziari;
▪ premi di polizze assicurative, canoni di locazione, imposte e contributi previdenziali ed assistenziali;
▪ pagamenti a favore di pubbliche amministrazioni, ad istituzioni, consorzi e società di capitale partecipate dalla Comunità montana;
▪ pagamenti su conti correnti presso qualsiasi dipendenza del Tesoriere;
▪ o comunque somme di importo inferiore a 250 euro.
20. Gli ordinativi di pagamento effettuati nello stesso giorno su più interventi di bilancio e per lo stesso soggetto beneficiario devono essere pagati addebitando un unico costo a carico del beneficiario, qualora si tratti d’altro Istituto .
21. Gli emolumenti al personale dipendente saranno corrisposti con valuta fissa per il beneficiario stabilita dalla normativa nazionale e senza alcuna spesa. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge (per il mese di dicembre: non oltre il 31/12) ovvero vincola l'anticipazione di tesoreria.
22. I pagamenti di utenze varie eventualmente domiciliate presso il Tesoriere sono addebitati senza alcuna spesa con valuta fissa del giorno di scadenza per il pagamento.
23. Il Tesoriere è esonerato da qualsiasi responsabilità per ritardo o danno conseguenti a difetto di individuazione od ubicazione del creditore, qualora ciò sia dipeso da errore o incompletezza dei dati evidenziati dall'Ente sul mandato.
24. Il Tesoriere provvede ad eseguire i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre utilizzando altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale.
25. L'Ente si impegna a non presentare mandati al Tesoriere oltre la data del 15 dicembre o primo giorno successivo lavorativo, se festivo, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza perentoria successiva a tale data o a cause oggettive di forza maggiore.
26. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari garantite da delegazioni di pagamento, il tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, ha l'obbligo di effettuare, semestralmente, gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di tesoreria. Resta inteso che, qualora, alle scadenze stabilite, siano mancanti ovvero insufficienti le somme dell'Ente necessarie per il pagamento delle rate e tale circostanza non sia addebitabile al Tesoriere, quest'ultimo non è responsabile del mancato o ritardato pagamento e non risponde, pertanto, in ordine alle indennità di mora eventualmente previste nel contratto di mutuo.
27. Il Tesoriere è sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei terzi beneficiari qualora non possa effettuare i pagamenti per mancanza di fondi liberi e non sia, altresì, possibile ricorrere all'anticipazione di tesoreria, in quanto già utilizzata o comunque vincolata, ovvero non richiesta ed attivata nelle forme di legge.
28. Su richiesta dell’Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale fino alla data della resa del conto del Tesoriere. Qualora l’Ente abbia
necessità di ritirare copie dei mandati pagati e regolarmente quietanzati dovrà farne richiesta al Tesoriere.
ART. 9 - TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI
1. Gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento sono trasmessi dall'Ente al Tesoriere accompagnati da distinta in doppia copia, numerata progressivamente e debitamente sottoscritta, di cui una, vistata dal Tesoriere, funge da ricevuta per l'Ente.
2. La distinta deve contenere l'indicazione dell'importo dei documenti contabili trasmessi, con la ripresa dell'importo globale di quelli precedentemente consegnati.
3. All'inizio di ciascun esercizio, l'Ente trasmette al Tesoriere i seguenti documenti:
• Il bilancio annuale di previsione e gli estremi della deliberazione d’approvazione e della sua esecutività;
• L'elenco provvisorio dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario ed aggregato per risorsa ed intervento.
4. Nel corso dell'esercizio finanziario, l'Ente trasmette al Tesoriere:
• gli atti amministrativi di variazioni di bilancio e di prelevamento dal fondo di riserva;
• il conto consuntivo dell’esercizio precedente (con relativa copia della delibera di approvazione);
• l’elenco definitivo dei residui xxxxxx e passivi allegati al conto consuntivo dell’esercizio precedente.
ART. 10 - OBBLIGHI GESTIONALI ASSUNTI DAL TESORIERE
1. Il Tesoriere è tenuto, nel corso dell’esercizio, ai seguenti adempimenti:
a) aggiornamento e conservazione del giornale di cassa;
b) aggiornamento e conservazione del partitario delle riscossioni e dei pagamenti;
c) conservazione dei verbali di verifica di cassa se effettuati presso il tesoriere stesso;
d) compilazione, trasmissione e conservazione delle rilevazioni periodiche dei flussi di cassa;
e) eventuali altre evidenze previste dalla normativa vigente.
2. Il Tesoriere rende disponibile giornalmente in via telematica copia degli adempimenti di cui alle lettere a,b ed e punto precedente.
ART. 11 - RESA DEL CONTO FINANZIARIO
1. Il Tesoriere, entro i due mesi successivi alla chiusura dell’esercizio o alla cessazione della funzione, se precedente, ha l’obbligo di rendere “Il conto del Tesoriere” per dimostrare e giustificare il suo operato, corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dagli ordinativi di incasso, dai mandati di pagamento e dalle relative quietanze.
2. L’Ente si obbliga a trasmettere al Tesoriere copia esecutiva del provvedimento di approvazione del rendiconto.
ART. 12 - VERIFICHE ED ISPEZIONI
1. La Comunità montana procede a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267, ed ha diritto ad effettuare ulteriori verifiche ogni qualvolta lo ritenga necessario ed opportuno.
2. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.
ART. 13 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE
1. Il Tesoriere, su richiesta della Comunità montana, presentata di norma all'inizio dell'esercizio finanziario e corredata dalla deliberazione dell’organo competente, è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate afferenti ai primi due titoli di bilancio di entrata dell'Ente accertate nel consuntivo del penultimo anno precedente.
2. Il Tesoriere è tenuto a dar corso ai pagamenti avvalendosi delle disponibilità esistenti, esaurite le quali ne dà avviso all’Ente.
3. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire momentanee esigenze di cassa. Il Tesoriere è obbligato a procedere per l'immediato rientro totale o parziale delle anticipazioni non appena si verifichino entrate libere da vincoli.
4. Alle operazioni di addebito, in sede di utilizzo dell’anticipazione e di accredito, in sede di rientro, viene attribuita la valuta corrispondente alla giornata in cui è stata effettuata l’operazione.
5. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Ente si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria.
6. L'Ente, previa apposita deliberazione dell’organo competente da adottarsi ad inizio dell'esercizio finanziario, può, all'occorrenza e nel rispetto dei presupposti e delle condizioni di legge, richiedere al Tesoriere l'utilizzo delle somme aventi specifica destinazione comprese quelle rivenienti da mutui con Istituti diversi dalla Cassa DD.PP.
ART. 14 - XXXXX XXXXXXXX - CREDITORE
1. I tassi di interesse attivo e passivo, rispettivamente sulle giacenze e sulle anticipazioni di tesoreria, saranno quelli offerti in sede di gara dal tesoriere aggiudicatario, e avranno come riferimento la media aritmetica dell’Euribor a tre mesi, (act/360) riferito alla media del mese precedente l’inizio del trimestre vigente tempo per tempo, rilevata dalla stampa economica specializzata ed arrotondata al millesimo superiore.
2. Le anticipazioni ordinarie di tesoreria, a cui viene applicato il tasso di interesse succitato, vengono liquidate trimestralmente e franco di commissioni sul massimo scoperto.
ART. 15 - GARANZIE PER LA REGOLARE GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
1. Il Tesoriere, a norma dell'art. 211 del T.U. degli enti locali, risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'Ente, nonché per tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria.
2. Non è ammessa alcuna forma di subappalto.
ART. 16 - PENALITÀ
1. In caso di ripetuti inadempimenti alle obbligazioni della presente convenzione addebitabili al tesoriere, la Comunità montana, previa formale contestazione alla controparte, si riserva la possibilità di applicare una penale da 100,00 per ogni inadempimento ritenuto non giustificabile.
ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Per comprovate, reiterate e persistenti violazioni degli obblighi assunti dal Tesoriere in relazione alla presente convenzione, e dopo aver applicato le penalità di cui all’articolo precedente, è facoltà della Comunità montana dichiarare la decadenza del rapporto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, previo preavviso di almeno sei mesi spedito a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento.
2. In tale evenienza l’Ente ha diritto alla refusione dei danni e delle spese sostenute in conseguenza dell’interruzione del rapporto.
3. Nel caso di norme successive che comportassero l’impossibilità oggettiva a proseguire il rapporto contrattuale lo stesso si intende risolto di diritto senza oneri o rimborso danni fra le parti.
ART. 18 - SPESE DI STIPULA E DI REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE
1. Le spese di stipulazione e dell'eventuale registrazione della presente convenzione ed ogni altra conseguente spesa sono a carico del Tesoriere.
2. Agli effetti della registrazione, si applica il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131/1986.
Art. 19 - TUTELA DELLA PRIVACY
1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D.lg. N. 196/2003 e s.m. ed i., ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal Servizio di tesoreria, la Comunità montana, in qualità di
Titolare del trattamento dei dati, nomina il Tesoriere quale Responsabile del trattamento, ai sensi dell’articolo 29 del decreto sopradetto.
2. Il Tesoriere si impegna a trattare i dati che gli saranno comunicati dall’Ente per le sole finalità connesse allo svolgimento del servizio di tesoreria, in modo lecito e secondo correttezza atta a garantire la riservatezza di tutte le informazioni che gli verranno trasmesse impedendone l’accesso a chiunque, con la sola eccezione del proprio personale nominato quale incaricato del trattamento, ed a non portare a conoscenza di terzi, per nessuna ragione ed in nessun momento, presente o futuro le notizie ed i dati pervenuti a loro conoscenza, se non previa autorizzazione scritta dell’Ente.
3. Il Tesoriere adotta idonee e preventive misure di sicurezza atte a eliminare o comunque ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 31 del D.lg. 196/2003 e s.m.
Art. 20 – RINVIO
1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.
ART. 21 - DOMICILIO DELLE PARTI
1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, l'Ente ed il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi .
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