COLLEGIO DI NAPOLI
COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
(NA) MARINARI Presidente
(NA) CONTE Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MAIMERI Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) XXXXXXX Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) XXXXXXXXXXXX Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore XXXXXXX XXXXX
Nella seduta del 29/06/2015 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
La controversia sottoposta alla cognizione del Xxxxxxxx s’incentra sulla richiesta del ricorrente di liberazione dalla garanzia fideiussoria rilasciata in favore di una società in nome collettivo, avendo egli ceduto la propria partecipazione sociale ad un soggetto terzo. I fatti oggetto del procedimento possono essere così riassunti.
Con atto di “cessione di quote e modifica di patti sociali” del 18 febbraio 1994 il ricorrente cedeva ad un terzo l’intera quota detenuta nella predetta società in nome collettivo, in favore della quale aveva in precedenza rilasciato garanzia personale. Per effetto della cessione, il ricorrente risultava dunque estromesso dalla società, la cui ragione sociale veniva modificata, unitamente alla conformazione dei patti sociali.
Con nota inviata il 15 settembre 2014, il ricorrente, tenuto conto dell’avvenuta cessione della quota societaria e della conseguente radicale modifica dei patti societari, comportanti “un rischio sopravvenuto, imprevedibile ed incontrollabile” a suo carico, diffidava la banca convenuta a liberarlo dalla garanzia personale per obbligazioni generiche prestata in favore dell’originaria società, oggi non più esistente, richiamando l’art. 1956 del codice civile.
Non avendo ottenuto alcun riscontro al reclamo, il ricorrente reitera le proprie doglianze innanzi all’Arbitro Bancario Finanziario, sottolineando come la garanzia personale originariamente prestata fosse diretta ad agevolare l’accesso al credito della società, alla quale attualmente egli è del tutto estraneo.
Il ricorrente, nel rinviare alla diffida precedentemente inviata alla banca, chiede la liberazione dalla garanzia personale per obbligazioni generiche prestata in favore dell’originaria società.
In sede di controdeduzioni la banca convenuta, precisato che la garanzia di cui il ricorrente chiede la revoca è stata rilasciata in data 13 giugno 1991 per £ 70.000.000, rappresenta che, ad oggi, il c/c intestato alla società presenta un saldo debitore di € 35.150,00 circa.
A fronte della richiesta di “surroga” della garanzia personale avanzata dal ricorrente nel settembre 2014, la banca, con missiva del successivo 3 novembre inviata sia alla società sia ai garanti, comunicava la revoca del fido, con rientro dall’esposizione debitoria. Precisava inoltre, con riferimento alla posizione del ricorrente, che lo stesso in qualità di fideiussore solidale è tenuto a rispondere delle obbligazioni del debitore principale fino a concorrenza di € 51.645,69.
Nel rappresentare che “da ulteriori controlli effettuati” dalle competenti funzioni della banca la garanzia rilasciata dal ricorrente “risulta ancora vincolante nell’assetto societario”, chiede al Collegio di respingere il ricorso.
DIRITTO
Il ricorrente chiede di potersi sottrarre all’obbligo di garanzia fideiussoria in virtù dell’intervenuta cessione della propria partecipazione nella società che riveste il ruolo di debitore principale.
Come già chiarito da questo Collegio a fronte di analoghe vicende (cfr. Collegio ABF di Napoli, decisioni n. 3320/2015, n. 5712/2013), la cessione delle partecipazioni sociali non è un accadimento che vale a estinguere l’obbligazione fideiussoria. Una volta prestata, l’obbligazione fideiussoria, quale garanzia accessoria rispetto all’obbligazione principale, segue la sorte del debito principale e permane sino a quando quest’ultimo non venga meno.
Il ricorrente si duole, altresì, del comportamento tenuto dall’intermediario nella fase di esecuzione del contratto di fideiussione: più esattamente, l’intermediario avrebbe tenuto una condotta improntata a scarsa diligenza, avendo continuato, in assenza di sua specifica autorizzazione, ad erogare credito al debitore principale anche in presenza di radicali mutamenti della compagine societaria tali da incidere sulla capacità di restituzione del finanziamento. Anche sotto questo profilo, la richiesta del ricorrente non può essere accolta. Nel contratto di fideiussione sottoscritto in data 11 maggio 1990, è contenuta infatti, oltre a una clausola “omnibus”, con la quale la ricorrente si impegna a garantire “tutto quanto dovuto dal debitore, per capitale, interessi anche se moratori e ogni altro accessorio, nonché per ogni spesa anche se di carattere giudiziario ed ogni onere tributario”, una espressa deroga al dovere del creditore di “chiedere la speciale autorizzazione prevista dall’art. 1956 cod. civ. per far credito al debitore”. In presenza di tale clausola, non può censurarsi il comportamento dell’intermediario che ha continuato a fare credito al debitore principale senza specifica autorizzazione del garante, (art. 1956 c.c.). D’altro canto, il ricorrente non ha fornito alcuna prova che l’intermediario fosse a conoscenza di un peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore garantito, in presenza delle quali avesse comunque continuato a fare credito a quest’ultimo (cfr., al riguardo, Collegio ABF di Milano, decisione n. 239/2010).
P.Q.M.
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1