CONTRATTO DI PRESTITO RIMBORSABILE MEDIANTE CESSIONE “PRO-SOLVENDO” DI QUOTE DELLA RETRIBUZIONE MENSILE
CONTRATTO DI PRESTITO RIMBORSABILE MEDIANTE CESSIONE “PRO-SOLVENDO” DI QUOTE DELLA RETRIBUZIONE MENSILE
Contratto CQS n.
Con la presente scrittura privata, fra:
Versione del documento valida dal: 08/2018
Santander Consumer Bank S.p.A. - in seguito denominata Cessionario o Mutuante o finanziatore - capitale sociale € 573.000.000,00 interamente versato, sede legale Xxxxx Xxxxxxx x'Xxxxxxx 00/X, 00000 Xxxxxx, tel. 011/00.00.000, fax 011/00.00.000, sito internet Xxx.Xxxxxxxxxxxxxxxxx.Xx, www.bancasan- xxxxxx.xx, indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, C.F./P. IVA 05634190010 - numero di iscrizione nell’Albo delle Banche: 3191, codice ABI: 03191, codice CAB: 01000, appartenente al Gruppo Bancario Santander Consumer Bank, codice Gruppo: 3191.4, capogruppo di Gruppo Bancario, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Santander Consumer Finance S.A. Madrid, aderente al sistema di garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi – atto pubblico stipulato a Torino il 13/04/2006, rogito Notaio Xxxxx Xxxxxxxxx, rep. n. 11.007/1.921 e registrato a Torino il 14/04/2006,
ed il Sig. nato a
in Via/Piazza data di emissione
(in seguito denominato “Cedente”, o "Mutuatario"), C.F.
il
residente in
e luogo
C.A.P.
Documento d'Identità nr valido sino a
Dipendente dell’amministrazione:
Si conviene e si stipula quanto appresso:
1. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO: il contratto si conclude nel momento della sottoscrizione tra le parti. Il presente contratto è regolato dal modulo “Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori” consegnato al Cedente preliminarmente alla conclusione del contratto, contenente le condizioni del finanziamento, allegato al presente contratto e suo frontespizio per espressa volontà delle parti, nonché dalle presenti clausole contrattuali.
Con il contratto di prestito, una somma viene erogata in un'unica soluzione dal Finanziatore al Cedente a mezzo bonifico bancario o tramite assegno, da cui viene sot- tratto l'importo necessario ad estinguere eventuali prestiti in corso di pagamento e/o di importi che il Cedente abbia già ottenuto dal Finanziatore, quali prefinanziamenti e/o anticipazioni e/o acconti. Il Cedente si impegna a restituire tale somma mediante la cessione pro-solvendo di quote del suo stipendio a tasso fisso, uguali, mensili e consecutive. L'erogazione avverrà entro 7 giorni dal ricevimento del benestare al finanziamento da parte dell’Amministrazione da cui il Cedente dipende.
2. CONDIZIONI DEL FINANZIAMENTO – T.A.N.: il Cedente dipendente da assunto il
con qualifica di con retribuzione mensile netta di . , valendosi della facoltà di cedere il quinto della sua retribuzione in base alle vigenti disposizioni di legge, con riguardo in modo particolare ma non esclusivo al Testo Unico approvato con D.P.R. 5/1/1950 n. 180 e relativo regolamento D.P.R. 28/7/1950 n. 895 ed agli artt. 1260 e segg. del Codice Civile con particolare riferimento ai dipendenti delle Amministrazioni non contemplate dall'art. 1 del D.P.R. n. 180/50, si dichiara debitore a titolo di mutuo nei confronti del Cessionario dell’importo lordo mutuato/finanziato di €. di cui € per estinzione di precedenti finanziamenti (L'importo può variare in funzione del momento di perfezionamento del contratto di finanziamento), che si obbliga con il presente atto a restituire mediante la cessione pro-solvendo di nr. quote del suo stipendio uguali, mensili e consecutive di € ciascuna, comprensive delle quote di ammortamento del capitale e degli interessi di cui in prosieguo, con gli effetti previsti dal Testo Unico n. 180/50 e successivo regolamento e dall'art. 1198 del Codice Civile. Per effetto di quanto sopra la durata del presente contratto è pari a mesi salve le ipotesi di cui ai successivi articoli 11 e 12. Il prestito si intende concesso all'interesse nominale annuo (TAN) del %, lett. (i) indicata al punto 3 del modulo “Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori” fisso per tutta la durata del finanziamento, calcolato con riferimento all’anno civile di 365 giorni, a scalare mensilmente, pari a complessivi € per l'intera cessione, trattenuto anticipatamente, per cui il valore attualizzato del prestito ammonta a € . Il Cedente autorizza il Cessionario a detrarre da detta somma l'importo necessario ad estinguere eventuali prestiti in corso di ammortamento e/o gli importi che il Cedente abbia già ottenuto, quali prefinanziamenti e/o an- ticipazioni e/o acconti, riferiti all’operazione oggetto del contratto.
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3. COSTI A CARICO DEL CEDENTE, NETTO RICAVO E DECORRENZA: le somme indicate ai punti 2 e 3 del modulo “Informazioni Europee di Base sul Credito ai
Consumatori”: lett. a) Commissioni di istruttoria, b) Provvigioni all’Intermediario del credito, c) Imposte e tasse, d) Spese per le comunicazioni periodiche con modalità elettronica e/o cartacee a mezzo posta ordinaria, sono a carico del Cedente e verranno trattenute dal Cessionario, all’erogazione del finanziamento. Pertanto per effetto delle detrazioni degli interessi di cui al precedente articolo 2 e delle somme indicate ai punti 2 e 3 del modulo “Informazioni Europee di base sul Credito ai Con- sumatori”: lett., a) Commissioni di istruttoria, b) Provvigioni all’Intermediario del credito, c) Imposte e tasse, d) Spese per le comunicazioni periodiche con modalità elettronica e/o cartacee a mezzo posta ordinaria, il Netto ricavo del Prestito ovvero la somma effettivamente erogata al Cedente, ammonterà ad €. , al lordo di eventuali prefinanziamenti e/o anticipazioni e/o acconti, riferiti all’operazione oggetto del contratto. Il piano di rimborso inizia a decorrere trascorsi trenta giorni dalla data di erogazione, ma può essere soggetto a variazione in base alla tempistica dell'Amministrazione dalla quale il Cedente dipende.
4. ASSICURAZIONI: Ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 180/1950, il finanziamento deve essere assistito, a beneficio del Cessionario e per l'ammontare complessivo
delle quote cedute e con durata pari a quella del finanziamento, da un contratto di assicurazione sulla vita e da:I) un contratto assicurativo contro i rischi di impiego del Cedente (polizza Perdite Pecuniarie);II) o, in alternativa, un contratto assicurativo a copertura del rischio di mancato adempimento dell'obbligazione di rimborso del fi- nanziamento (polizza Ramo Credito).A tal riguardo, il Cedente prende atto e riconosce che il Cessionario sottoscrive autonomamente – sopportandone interamente il costo – una o più polizze assicurative a copertura di detti rischi, che potranno assumere forma individuale o collettiva e che saranno mantenute in essere per tutta la durata del finanziamento.
Il Cedente fornisce il proprio consenso alle suddette coperture.
In caso di decesso del Cedente, la polizza vita sottoscritta dal Cessionario estinguerà il debito, previa presentazione della documentazione richiesta dalla Compagnia di Assicurazione, senza rivalsa sugli eredi del Cedente.
Qualora il contratto assicurativo sia quello sopra indicato al punto I), ossia una polizza Perdite Pecuniarie, in caso di cessazione definitiva del rapporto di lavoro, il Cedente, nei limiti delle condizioni di polizza, non sarà soggetto da parte della Compagnia di Assicurazione alla rivalsa per le somme pagate da quest’ultima al Cessionario in forza della polizza assicurativa contro i rischi di impiego del Cedente.
Qualora il contratto assicurativo sia quello sopra indicato al punto II), ossia una polizza Ramo Credito, per le somme corrisposte, in caso di sinistro, al Cessionario, la Compagnia di Assicurazione resta surrogata in ogni diritto, ragione, privilegio ed azione del Cessionario medesimo nei confronti del Cedente - e dei relativi aventi diritto, dell’Amministrazione o altro ente, se diverso, quale depositario del T.F.R., del Fondo Pensione e di altro Ente di previdenza obbligatoria - nei seguenti casi:
a) la risoluzione del rapporto di lavoro del Cedente è dovuta a dimissioni di questo;
b) la risoluzione del rapporto di lavoro del Cedente è dovuta a licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;
c) a seguito di impugnazione del licenziamento, il Cedente è stato reintegrato in servizio;
d) nei 6 (sei) mesi successivi al licenziamento, il Cedente è stato assunto con contratto di lavoro subordinato presso nuova Amministrazione alla quale il Cessionario possa rinotificare il contratto di finanziamento affinché la stessa operi sullo stipendio la trattenuta della quota fino all’estinzione del finanziamento;
e) la risoluzione del rapporto di lavoro del Cedente è dovuta a variazione dell’Amministrazione derivante da uno dei seguenti eventi: trasferimento di azienda ( art. 2112 del Codice Civile); cessione e/o trasferimento di ramo di azienda; scissione, fusione o incorporazione di azienda; trasferimento tra aziende controllanti/ controllate o col- legate ( art. 2359 del Codice Civile); cessione o subentro in appalto o sub-appalto;
f) la risoluzione del rapporto di lavoro del Cedente è dovuta a: dimissioni concordate e/o incentivate, con l’utilizzo o meno di ammortizzatori costituiti da fondi aziendali, fondi di categoria, fondi pubblici; collocamento in pensione, di vecchiaia o di anzianità; scioglimento di diritto per limite di età.
La Compagnia di Assicurazione rinuncia al proprio diritto di surroga verso il Cedente - ed esclusivamente a beneficio di questi - qualora coesistano le condizioni di cui ai successivi punti g) ed h):
g) la risoluzione del rapporto di lavoro del Cedente è avvenuta oltre la fine del dodicesimo mese successivo alla stipula del finanziamento;
h) la risoluzione del rapporto di lavoro è dovuta ad uno dei seguenti eventi: licenziamento per giustificato motivo oggettivo, cioè ad un motivo connesso a ragioni inerenti l’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro ed il regolare funzionamento dell’attività produttiva; licenziamento che segua ad una procedura di riduzione del personale, ivi inclusa la procedura di mobilità, in conformità alla normativa in materia di licenziamenti collettivi; licenziamento che segua a chiusura di attività o procedura concorsuale di cui al X.X. 00/00/0000 e successive modifiche.
Spetta al Cedente l'onere di provare alla Compagnia di Assicurazione che la risoluzione del proprio rapporto di lavoro con l’Amministrazione sia dipesa da atto di que- st'ultimo, salvo i casi in cui ciò possa già rilevarsi dalla documentazione prodotta dall’Amministrazione. A tale scopo, il Cedente potrà esibire la documentazione rila- sciatagli dall’Amministrazione in riferimento alla risoluzione del rapporto di lavoro.
5. TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE: il Tasso Xxxxx Xxxxxxxxx Globale (TAEG) del presente contratto è pari a % (TASSO FISSO) ed è indicato al punto 3 del modulo “Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori”. È calcolato a norma del Provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009 e successive mo- difiche/integrazioni, su base annua con mese pari a 365/12. Il TAEG è comprensivo degli interessi di cui all’articolo 2 e di tutti i costi di cui ai precedenti articoli 3 e 4 del contratto. Il TAEG è fondato sull’ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che Xxxxxxx e Cessionario adempiranno i loro obblighi nei termini ed entro le date convenute nel contratto di credito. Sono esclusi dal calcolo del TAEG, e pertanto vanno considerati come ulteriori costi le eventuali penali che il Cedente è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora di cui al successivo art. 9.
6. TASSO EFFETTIVO GLOBALE: il Tasso Effettivo Globale (TEG) relativo al presente contratto è pari al %: è il tasso valido ai fini delle rilevazioni della legge
sull’usura, ed è calcolato secondo le vigenti istruzioni di Vigilanza emanate dalla Banca d’Italia.
7. OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE/MODALITA’ DI PAGAMENTO: per effetto della suindicata cessione, l'Amministrazione dalla quale il Cedente dipende sarà obbligata a norma di legge e, per quanto possa occorrere, anche per volontà del Cedente medesimo a prelevare mensilmente dalla retribuzione l'importo della quota ceduta, a cominciare dal mese successivo alla notifica del presente atto e così di seguito ininterrottamente fino alla totale estinzione del debito, ed a versare entro il 5 di ciascun mese tali importi mensili alla Santander Consumer Bank S.p.A. con bonifico sulle coordinate IBAN XX00 X 00000 00000 000000000000. Il Cessionario potrà modificare unilateralmente e discrezionalmente in qualunque momento l'anzidetta modalità di versamento delle quote mensili, indicando altro conto postale o bancario ove dovranno affluire le quote.
8. TABELLA DI AMMORTAMENTO: il Cedente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto su sua richiesta e senza spese una tabella di ammortamento
riportante gli importi dovuti, le relative scadenze e le condizioni di pagamento, oltre al piano di ammortamento del capitale.
9. INTERESSI DI MORA: nel caso di ritardo nel pagamento delle rate del prestito a qualsiasi causa esso sia attribuibile, saranno dovuti sull'importo non pagato gli in- teressi di mora al tasso indicato al punto 3.1 del modulo “Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori”. Tali interessi decorreranno di pieno diritto senza bisogno di alcuna intimazione o messa in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine previsto dalla scadenza delle singole rate sino al momento del pa- gamento, e saranno calcolati in conformità ad un anno civile di 365 giorni, per il numero di giorni effettivamente trascorsi. Su tali interessi non si applica la capitaliz- zazione periodica. È impregiudicata la facoltà del Cessionario di considerare risolto il contratto per inadempimento ai sensi di legge (art. 1456 comma 2 del Codice Civile).
10. MANCATO PAGAMENTO DELLE RATE E DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE: il mancato pagamento anche di due sole rate del prestito, nonché
l'inosservanza degli altri obblighi stabiliti dal presente contratto attribuiranno al Cessionario la facoltà di esigere, in deroga al beneficio del termine di cui all'art. 1186 del Codice Civile, l'immediato pagamento di tutte le rate/quote anche non scadute.
11. ESTINZIONE ANTICIPATA: Il Cedente ha sempre facoltà di rimborsare anticipatamente il prestito, in tutto o in parte, avendo in tal caso diritto ad una riduzione del costo totale del credito in misura pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto, secondo i criteri e nella misura indicati al punto 4 del modulo “Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori”.
Se il Cedente rimborsa anticipatamente il credito prima della scadenza del Contratto, l'indennizzo per il Cessionario non può superare l'1,00 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,50 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il Cedente avrebbe pagato per la vita residua del Contratto. L'indennizzo non è dovuto se: il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un Contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; il rimborso anticipato riguarda un Contratto di apertura di credito; il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel Contratto; l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro. Inoltre l'indennizzo non sarà dovuto nel caso in cui il rimborso anticipato del credito prima della scadenza del Contratto sia determinato dal perfezionamento di un nuovo contratto di finan- ziamento assistito da cessione del quinto dello stipendio/pensione con il Finanziatore.
L'indennizzo non si applica nei casi previsti dalla legge (esercizio delle facoltà di surroga ex art. 1202 del Codice Civile. - c.d. portabilità del finanziamento senza oneri a carico del delegante ex art. 120 quater del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 – Testo Unico Bancario (TUB).
Il Cedente che desidera rimborsare anticipatamente il prestito deve effettuare richiesta scritta all’Ufficio Assistenza Clienti di Santander Consumer Bank S.p.A., Xxxxx Xxxxxxx x'Xxxxxxx 00/X – 00000 Xxxxxx (XX), oppure al fax 000 0.00.00.000 o per posta elettronica xxxxxxxxxx.xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, richiedendo il conteggio di estinzione anticipata del prestito al Cessionario, indicando la data di chiusura e il recapito (oppure la e-mail) di invio del conteggio prescelti. Il Cessionario invierà nei termini di legge xxx xxx, x xxx xxxxx xxxxxxxxx, oppure via mail, il conteggio richiesto e il Cedente potrà effettuare l’estinzione del prestito a mezzo bonifico bancario al conto corrente indicato dal Cessionario nel conteggio.
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12. DIRITTO DI RECESSO DEL CEDENTE: il Cedente può recedere dal contratto entro 14 (quattordici) giorni. Il termine decorre dalla conclusione del contratto. Il Cedente che recede ne dà comunicazione al Cessionario inviandogli prima della scadenza del termine di cui sopra una comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R indirizzata a Santander Consumer Bank S.p.A., Xxxxx Xxxxxxx x'Xxxxxxx 00/X - 00000 Xxxxxx. La comunicazione può essere inviata anche mediante telegramma, telex all’indirizzo di cui sopra oppure mediante posta elettronica a xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx o fax al n. 000 000.00.000. In tali ipotesi la comunicazione di recesso dovrà essere confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive. La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all’ufficio postale accettante entro i termini suindicati. L’avviso di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l’esercizio del diritto di recesso, che è efficace decorsi tre giorni dal suo ricevimento. In caso di recesso, se avvenuto nei tempi previsti dal presente articolo, non sarà addebitata al Cedente alcuna spesa, fatta salva la restituzione di importi eventualmente già ottenuti dal Cedente stesso quali prefinanziamenti e/o anticipazioni e/o acconti riferiti all’operazione di cui ha volontà di esercitare il diritto di recesso. Tali somme dovranno essere restituite entro trenta giorni dall’invio della comunicazione di recesso. Il recesso si estende automaticamente ai contratti aventi ad oggetto servizi accessori connessi con il presente contratto, se tali servizi sono resi dal Finanziatore oppure da un terzo sulla base di un accordo con il Finanziatore.
13. TEMPI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO: in caso di richiesta di estinzione anticipata o cessazione per qualsiasi causa del contratto il Cessionario provvederà ad estinguere il rapporto entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni lavorativi. Tale termine decorre dal momento in cui il Cedente avrà eseguito il rimborso del proprio debito e adempiuto a tutte le obbligazioni del presente contratto.
14. CONDIZIONI DI EROGABILITA’: il Cedente non potrà richiedere il versamento del netto ricavo della cessione se prima non saranno stati da lui forniti tutti gli atti e do- cumenti richiesti e/o necessari per la validità e la garanzia della cessione stessa e specialmente se non sarà stato rilasciato il benestare definitivo da parte dell'Amministrazione dalla quale il Cedente dipende. L'erogazione avverrà entro 7 (sette) giorni dal ricevimento di tutta la documentazione.
15. CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO, TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR) E PENSIONE: la cessione estenderà i suoi effetti sul trattamento di fine rapporto (TFR), sull'eventuale liquidazione della prestazione, ai sensi del successivo art. 19 e sulle somme dovute al Cedente una volta tanto, a titolo di indennità o di capitale assicurato. A tal fine, il Cedente consente che l'Amministrazione ceduta trattenga da tali somme l'importo necessario per l'estinzione del finanziamento. Qualora l’importo del TFR, della liquidazione della prestazione e le altre eventuali somme non siano sufficienti alla completa estinzione del finanziamento, il Cedente autorizza il Cessionario a estendere gli effetti della cessione sull'assegno di quiescenza qualora sussista diritto al trattamento pensionistico e l'Ente previdenziale risulti obbligato per legge ad operare le necessarie trattenute e che parimenti la trattenuta venga effettuata da qualsiasi Ente di previdenza o di assicurazione ai quali il Cedente medesimo sia iscritto per legge, per regolamento o per contratto di lavoro. Il Cedente inoltre, per la durata della cessione si impegna a non avvalersi del diritto di anticipazione del TFR, come previsto dal comma 6 dell'art. 2120 del Codice Civile, come modificato dalla legge 29/5/1982 n. 297, se ed in quanto a lui applicabile.
16. CAMBIAMENTO DEL DATORE DI LAVORO: nel caso in cui venga a trovarsi alle dipendenze di altra Amministrazione statale, parastatale oppure di azienda
privata, il Cedente dà facoltà ed autorizza sin da ora il Cessionario a trattenere quanto dovuto ai fini dell’estinzione del finanziamento sul TFR, sull'eventuale liquidazione della prestazione, ai sensi del successivo art. 19 e sulle somme dovute al Cedente una volta tanto, a titolo di indennità o di capitale assicurato liquidate dalla precedente Amministrazione e spettanti al Cedente. Qualora l’importo del TFR, della liquidazione della prestazione e le altre eventuali somme non siano sufficienti alla completa estinzione del finanziamento, il Cedente autorizza il Cessionario a notificare il presente contratto alla nuova Amministrazione perché questa operi sulla retribuzione che a qualsiasi titolo gli corrisponderà la ritenuta della quota mensile suddetta, nonché su quanto previsto ai sensi dell’art. 15 del presente contratto. Agli effetti di cui sopra il Cedente si obbliga a comunicare ogni variazione della sua residenza al Cessionario, nonché all'Amministrazione da cui si allontana, perché questa possa inviare a quella ove assumerà servizio, anche se non compresa tra quelle indicate all'art. 1 del D.P.R. n. 180/50, il conto della presente cessione, assumendo in difetto ogni responsabilità a norma di legge.
Tutte le spese, gli oneri e le perdite di valuta a cui il Cessionario potrà eventualmente andare incontro per la notifica e per il fatto stesso del trasferimento saranno a carico del Cedente
17. RIDUZIONE DELLA RETRIBUZIONE O DELLA PENSIONE: nei casi di eventuale riduzione per qualsiasi causa della retribuzione mensile del Cedente - ferme re- stando le pattuizioni afferenti la copertura assicurativa - qualora la retribuzione stessa subisca una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continuerà ad essere effettuata nella misura stabilita dal presente contratto; ove la riduzione sia superiore al terzo la trattenuta non potrà eccedere il quinto dello stipendio ridotto, ai sensi di legge (artt. 35 e 55 del D.P.R. n. 180/50). In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il Contratto verrà notificato all'Ente o Istituto erogante la pensione per le restanti quote del piano di ammortamento.
Nei casi di eventuale riduzione o sospensione per qualsiasi causa della quota di cessione del quinto della pensione, il Cedente Pensionato è tenuto a versare al Ces- sionario- con le modalità che gli verranno comunicate - la differenza tra la quota mensile prevista nel presente Contratto ed il minore importo versato al Cessionario da parte dell'Ente o Istituto erogante la pensione, per tutti i mesi nei quali è stata effettuata la predetta riduzione o sospensione della quota prevista contrattualmente da parte dell'Ente o Istituto stesso (oltre alla maggiorazione per interessi di mora se previsto dal presente Contratto). Ai fini del rimborso, il Cedente Pensionato autorizza l'Ente o Istituto erogante la pensione a trattenere dalla prestazione pensionistica a sé spettante ed a versare al Cessionario gli eventuali importi ancora dovuti al termine del piano di ammortamento originario, per un periodo massimo di diciotto mesi, fermo restando l'obbligo per il Cedente Pensionato all'immediato pagamento
dell'eventuale ulteriore importo dovuto e non recuperato al termine del citato periodo. La predetta autorizzazione ad effettuare il suddetto recupero oltre la scadenza naturale del piano di ammortamento fino al saldo e per un periodo massimo di diciotto mesi comporta il prelievo di un importo pari alla quota contrattualmente stabilita, fermo restando il rispetto del quinto mensilmente cedibile.
18. RICHIAMO ALLE ARMI: in caso di richiamo alle armi del Cedente, la cessione estenderà i suoi effetti anche sulle indennità che venissero liquidate al Cedente medesimo, rimanendo fin da ora autorizzata l'Amministrazione da cui dipende, o eventuale altri Enti, non escluso l'INPS, a prelevare mensilmente dalle dette indennità un importo pari ad un quinto di esse, per versarlo al Cessionario.
19. FONDO PENSIONE: in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ove il Cedente fosse iscritto ad un fondo pensione, con il presente contratto autorizza il Ces- sionario, conferendo a quest’ultimo per quanto occorra e ora per allora, mandato irrevocabile ad esercitare il diritto di riscatto della propria posizione presso il fondo e a richiedere la liquidazione delle prestazioni che risultassero a suo favore. A tal fine il presente contratto sarà notificato al fondo pensione cui il Cedente dichiari di aderire. Nel caso in cui il Cedente trasferisca la propria posizione previdenziale ad altra forma pensionistica complementare, lo stesso autorizza sin da ora il Cessionario a notificare il contratto alla nuova forma pensionistica complementare ai sensi e per gli effetti di cui al presente articolo. Tutte le spese, gli oneri e le perdite di valuta a cui il Cessionario potrà eventualmente andare incontro per la notifica e per il fatto stesso del trasferimento saranno a carico del Cedente.
20. COMUNICAZIONI PERIODICHE: il Cessionario invia gratuitamente al Cedente alla scadenza del contratto, e comunque almeno una volta all’anno, una comuni- cazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. Le informazioni in essa contenute si intendono tacitamente approvate dal Cedente, in mancanza di opposizione scritta, che pervenga al Cessionario entro 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuto ricevimento della comunicazione medesima da parte del Cedente. Il Cedente può scegliere la modalità di invio delle comunicazioni periodiche, tra la forma cartacea e quella elettronica. In caso di impiego dello strumento informatico, i termini per il diritto di recesso o per la contestazione dell’estratto conto decorrono dalla ricezione della comunicazione, intesa quale possibilità per il Cedente di ac- cedere al contenuto della comunicazione. In ogni momento del rapporto il Cedente ha diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia in- compatibile con la natura dell’operazione e/o servizio. Il Cedente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro e non oltre novanta giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere nel corso degli ultimi dieci anni. Al Cedente potranno essere addebitati i soli costi di produzione di tale documentazione come indicato nel modulo Informazioni europee di base sul credito ai consumatori, che è allegato al Contratto e ne costituisce il frontespizio.
21. RECLAMI: il Cedente potrà rivolgersi all’Ufficio Reclami di Santander Consumer Bank S.p.A., inviando reclamo scritto a Santander Consumer Bank S.p.A., Ufficio Re- clami - Servizio Clienti, Direzione Generale Xxxxx Xxxxxxx x’Xxxxxxx 00/X - 00000 Xxxxxx oppure al fax 000 000 00 000 o per posta elettronica a reclami.cqs@santander- xxxxxxxx.xx, posta elettronica certificata :xxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Se il Cedente non sarà soddisfatto o non avrà ricevuto risposta entro 30 (trenta) giorni, prima di ricorrere al giudice, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’ABF, il Cedente potrà consultare l’apposita Guida pratica relativa all’accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie ex art. 128-bis del TUB (Arbitro Bancario Finanziario), oppure consultare il sito www.arbi- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, oppure chiedere presso le filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere direttamente al Cessionario oppure alla rete di agenti, intermediari e con- venzionati di Santander Consumer Bank S.p.A..
Il Cessionario è soggetto ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28, costituisce condizione di procedibilità di un’azione giudiziaria avente ad oggetto il presente Contratto, l’esperimento preventivo del procedimento dinanzi all’Arbitrato Bancario Finanziario o dinnanzi ad un altro organismo cosi come individuato dal d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Resta fermo quanto previsto dall’art. 5, commi 3 e 4, del d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
22. DETERMINAZIONE E MODIFICA DELLE CONDIZIONI: Le condizioni economiche applicate ai rapporti posti in essere con il Cedente sono indicate dal Finanziatore nel Modulo Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori, che è allegato al contratto e ne costituisce il frontespizio. Il Finanziatore, se sussiste un giustificato motivo, può modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni applicate a questo contratto, con la sola esclusione dei tassi di interesse applicati. Sono esempi di giu- stificato motivo: modifiche legislative, disposizioni di organi giudiziari, amministrativi e di vigilanza, variazioni relative a decisioni di politica monetaria, di parametri e condizioni finanziarie di mercato, ragioni di sicurezza o di maggiore efficienza. Il Finanziatore non addebiterà alcun costo al Cedente per tali comunicazioni. Le modifiche, incluso il motivo che dà luogo alle modifiche stesse, saranno comunicati al Cedente per iscritto o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cedente, con un preavviso minimo di 2 (due) mesi, ai sensi della legge (art. 118 del TUB).
Il Cedente, ai sensi della legge, può recedere dal Contratto senza spese entro la data prevista per l’applicazione delle modifiche e ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate. Le modifiche si ritengono accettate qualora il Cedente non eserciti il diritto di recesso, senza alcuna spesa, prima della data indicata per l'entrata in vigore delle modifiche.
Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni di questo articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il Cedente.
23. FORO, ELEZIONE DI DOMICILIO E LEGGE APPLICABILE: Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Ce- dente-consumatore. Il Cedente elegge suo domicilio, anche ai fini della notifica degli atti giudiziari e per la ricezione delle comunicazioni inerenti il rapporto contrattuale, la suindicata residenza o alternativamente l'amministrazione dalla quale dipende o altro domicilio da lui segnalato. S'impegna a comunicarne contestualmente ogni eventuale e successiva variazione.
COPIA CONTRATTO CONFORME ALLA STIPULA
I rapporti fra le Parti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.
24. IMPOSTE e TASSE: La durata medio-lunga del finanziamento (cioè superiore ai 18 mesi) consente l'esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. Mediante la sottoscrizione del presente contratto il Cedente, congiuntamente al Finanziatore, esercita l’opzione per l’applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 ove il Contratto abbia durata superiore ai 18 mesi. Le spese e le tasse di bollo e di registro del presente atto, richieste dagli Uffici Fiscali, sia all'atto della registrazione sia successivamente anche in via supplementare, nonché la rivalsa per gli oneri erariali sono a carico del Cedente stesso, il quale autorizza, ora per allora, l'Amministrazione dalla quale dipende a trattenere dagli emolumenti a lui spettanti la somma che a tale titolo gli venisse richiesta dal Cessionario.
25. PORTABILITA’: il Mutuatario ha diritto di stipulare, senza spese né penalità, con altra banca oppure intermediario finanziario, un nuovo finanziamento ad estinzione del finanziamento originario, esercitando la surrogazione ai sensi dell’art. 1202 del Codice Civile (art. 120 quater TUB).
L’intermediario finanziario surrogato subentra nelle garanzie del credito.
26. INFORMATIVA PRECONTRATTUALE: il Cedente dichiara di aver ricevuto, in tempo utile e prima della conclusione del contratto, copia dell'informativa precon- trattuale consistente nei seguenti documenti: Informativa sulla privacy; modulo “Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori”; Tabella contenente la rile- vazione dei Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM).
27. CONTROLLI SUL CESSIONARIO: il cedente prende atto che il Cessionario è soggetto ai controlli esercitati dalla Banca d’Italia, con sede in Xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx.
28. CESSIONE: Il Cedente autorizza sin da ora il Cessionario a cedere il contratto di finanziamento e/o i diritti ed obbligazioni da esso derivanti, con le relative garanzie. Il Cedente potrà sempre opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al Cessionario.
Il Finanziatore notifica individualmente al Cedente la cessione attraverso un supporto cartaceo o altro supporto durevole in maniera tempestiva ed in ottemperanza delle prescrizioni di legge.
Il Cedente dichiara di aver ricevuto il presente contratto e dopo attenta ponderazione, verificata la corrispondenza con le informazioni precon- trattuali fornite, conferma e accetta il presente contratto comprensivo del modulo “Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori”.
Data IL CEDENTE Santander Consumer Bank S.p.A.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, comma 2 e 1342 Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le clausole: art. 1 Conclusione del contratto; art. 2 Condizioni del finanziamento – T.A.N.; art. 3 Costi a carico del Cedente, netto ricavo e decorrenza; art. 4 Assicurazioni; art. 7 Obblighi dell’am- ministrazione/modalità di pagamento;art. 9 Interessi di mora; art. 10 Mancato pagamento delle rate e decadenza dal beneficio del termine; art. 11 Estinzione anticipata; art. 13 Tempi di chiusura del rapporto; art. 14 Condizioni di erogabilità; art. 15 Cessazione del rapporto di lavoro, trattamento di fine rapporto (TFR) e pensione; art. 17 Riduzione della retribuzione o della pensione; art. 19 Fondo pensione; art. 20 Comunicazioni periodiche; art. 21 Reclami; art. 22 Determina- zione e modifica delle condizioni; art. 23 Foro, elezione di domicilio e legge applicabile; art. 26 Informativa precontrattuale; art. 28 Cessione.
Data IL CEDENTE Per autentica delle firme del Cedente
e per conferma della rilevazione dei dati personali ai sensi di legge (D. Lgs. 231/2007).
IL SOGGETTO CHE PROCEDE ALL’IDENTIFICAZIONE
Comunicazioni al Cedente – Le comunicazioni contrattuali saranno inviate gratuitamente al Cedente, ai sensi di legge e per gli effetti dell’art. 20 del contratto, a mezzo lettera.
Se il Cedente vuole ricevere le comunicazioni contrattuali a mezzo e-mail, gratuitamente, deve indicarlo nello spazio seguente:
In ogni momento del rapporto, il cliente ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata.
Data IL CEDENTE Santander Consumer Bank S.p.A.
Il Cedente dichiara di aver ricevuto la copia del contratto di Sua pertinenza
SPAZIO RISERVATO ALLA REGISTRAZIONE
SPAZIO ALLA
RISERVATO
il presente atto è notificato alla AMMINISTRAZIONE e/o AZIENDA CEDUTA ex art.
1264 x.x.
x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx di legge
NOTIFICA
COPIA CONTRATTO CONFORME ALLA STIPULA
Data IL CEDENTE Santander Consumer Bank S.p.A. Luogo