Contract
Q) VINI E VERMOUTH
q1) Vini
Art. 258 – I vini si contrattano per saggio alla cantina del venditore o medi- ante campione.
In mancanza di “specifica” contraria, si intende che il vino deve essere sano, genuino e mercantile.
Le contrattazioni avvengono tenendo presente la provenienza, la gradazione alcoolica, i pregi organolettici.
Il prezzo viene fissato a peso o a grado ettolitro. Per partite di modica entità e per vini di elevata qualità il prezzo viene determinato a peso.
Nelle contrattazioni interviene di solito il mediatore.
Art. 259 – Per i vini contrattati con prezzo riferito ad una determinata gra- dazione alcoolica, è ammessa una tolleranza di un quarto di grado in più o in meno senza modifica del prezzo pattuito; quando la gradazione garantita è fissata come minimo, non è ammessa tolleranza in meno.
Se la differenza di gradazione in meno supera un quarto di grado, il compra- tore può ricevere ugualmente la merce con una riduzione di prezzo commisurata alla minor gradazione riscontrata, senza tener calcolo della tolleranza.
Art. 260 – Allʼatto del contratto può essere richiesta al compratore una ca- parra in ragione di circa il 10% del valore del vino contrattato.
Tale caparra è ritenuta dal venditore se il contratto non viene eseguito da parte del compratore; essa, invece è restituita raddoppiata se il contratto non viene eseg- uito da parte del venditore.
Art. 261 – A garanzia della qualità della merce contrattata fanno fede i cam- pioni prelevati; talvolta i contenitori prescelti vengono sigillati alla presenza del compratore o del mediatore.
Salvo accordi diversi, la conservazione del vino resta a carico del venditore sino al termine stabilito per la consegna.
Qualora, al momento della consegna, il vino risultasse guasto, il contratto si intende risolto e il venditore restituisce le somme ricevute dal compratore e gli rifonde gli eventuali danni.
Art. 262 – La consegna del vino si effettua secondo gli accordi e le spese di carico sono sostenute dal venditore.
La pesatura è a carico del venditore e viene effettuata, alla partenza, alla pesa pubblica ovvero nella cantina del venditore.
Art. 263 – Quando i recipienti vengono forniti dal venditore essi vengono restituiti al medesimo, franco di ogni spesa, entro 60 giorni. Trascorso tale termine, gli stessi vengono fatturati al comparatore.
Art. 264 – Se il compratore ritarda oltre il limite pattuito il ritiro della merce, il venditore lo diffida con lettera raccomandata o a mezzo del mediatore, dando un termine massimo di giorni 15, trascorso inutilmente tale termine, il venditore rimane libero da ogni impegno, restando impregiudicata lʼazione di risarcimento danni.
Art. 265 – Per i vini che si acquistano fuori provincia si determina contrat- tualmente il prezzo “franco veicolo partenza” ovvero “franco veicolo arrivo”.
Mediazioni
Art. 266 – Le mediazioni vengono corrisposte dal solo venditore.
Le tariffe sono:
- 3% per i vini sfusi;
- 8% per i vini in bottiglia; salvo pattuizione contraria.
q2) Vermouth
(nessun uso accertato)