DOCUMENTAZIONE PROCEDURA PAGHE
DOCUMENTAZIONE PROCEDURA PAGHE
Aggiornamento ‘ACRED616’ del 18/07/2016
1) VARIAZIONI CONTRATTUALI DI LUGLIO 2016
1.1) Ccnl COMMERCIO, TERZIARIO E SERVIZI (001 / 014)
In data 12/07/2016 è stata sottoscritta, da parte di Confesercenti, un’ipotesi di accordo per il rinnovo contrattuale del settore terziario, distribuzione e servizi (contratti 001 / 014).
Ricordiamo che, in data 30/03/2015, era stato sottoscritto un analogo accordo da parte di
Confcommercio, rilasciato con l’aggiornamento di aprile 2015 Acred569.
Sulla base di quanto stabilito nell’ipotesi di accordo sottoscritta da Confesercenti, sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle 1301 (contratto 001 – commercio) e 1314 (contratto 014 – viaggiatori e piazzisti), alle seguenti decorrenze: luglio 2016 / novembre 2016 / agosto 2017.
Ricordiamo che, per l’accordo del 30/03/2015 sottoscritto da Confcommercio, erano state aggiornate le tabelle 1001 (contratto 001 – commercio) e 1014 (contratto 014 – viaggiatori e piazzisti): in quell’occasione, sulle tabelle 1301 e 1314 erano state riportate le retribuzioni prive degli aumenti previsti, da utilizzare per le aziende che adottavano il contratto Confesercenti (o che, comunque, non intendevano applicare tali aumenti).
Segnaliamo inoltre che, a partire dal mese di luglio 2016, le retribuzioni previste dai due accordi risultano allineate.
Nell’accordo del 12/07/2016 sottoscritto da Confesercenti, è prevista un’indennità Una-tantum, per i soli dipendenti in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo, da erogare nei mesi di gennaio 2017 / novembre 2017 / aprile 2018 / agosto 2018.
A partire dall’elaborazione del mese di luglio 2016, occorre erogare tale indennità ai dipendenti cessati: a tale scopo, è sufficiente indicare le voci 040 e 050 sul servizio Voci Fisse, operando a livello di ditta o di contratto (barrare la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’) e riportando il valore convenzionale ‘1’ nel campo Quantità di ciascuna voce.
Il calcolo dell’Una-tantum viene effettuato sulla base di 18 quote mensili, a copertura del periodo da gennaio 2015 a giugno 2016. Per determinare il numero di quote spettanti, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo, considerando l’eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese. Il valore di ciascuna quota mensile viene determinata sulla base del livello effettivamente applicato in ogni singolo mese (anche per gli apprendisti).
Segnaliamo che il valore dell’Una-tantum è riportato sulla colonna 2 delle tabelle 9001 / 9401, precedentemente utilizzate per erogare l’elemento economico di garanzia (aggiornamento di novembre 2013 Acred513). E’ quindi opportuno verificare che una delle suddette tabelle (normalmente la 9001) risulti agganciata sul servizio Aggancio Tabelle.
L’importo da erogare viene riportato sulla voce 040, soggetta a tassazione separata, per il periodo da gennaio a dicembre 2015, oltre che sulla voce 050, soggetta a tassazione ordinaria, per il periodo da gennaio a giugno 2016.
Precisiamo che non è stata prevista l’erogazione automatica dell’Una-tantum sul contratto 014 (viaggiatori e piazzisti), dal momento che sull’accordo del 12/07/2016 non sono riportate indicazioni a tale proposito.
La suddetta Una-tantum non spetta in caso di applicazione dell’accordo del 30/03/2015 sottoscritto da Confcommercio.
NOTA: Per quanto riguarda i Clienti che avevano richiesto un’impostazione “personalizzata” delle tabelle 1001 / 1014 in occasione dell’aggiornamento di aprile 2015, segnaliamo che forniremo un successivo aggiornamento integrativo.
1.2) Ccnl PALESTRE E IMPIATI SPORTIVI (015)
E’ stato predisposto il calcolo automatico delle quote mensili dovute al fondo assistenza sanitaria integrativa previsto dal contratto nazionale del 22/12/2015 (fondo EST).
Per attivare il calcolo automatico delle quote dovute al fondo, è sufficiente impostare le voci 578 e 57G sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella ‘Estesa a tutti i dipendenti’. La voce 578 calcola l’importo fisso mensile, dovuto dal datore di lavoro per ogni dipendente a tempo indeterminato, pari a E. 10,00 mensili, mentre la voce 57G trattiene il contributo a carico dipendente, pari a a E. 2,00. Sono esclusi i dipendenti inquadrati come quadri.
La voce 578 viene automaticamente assoggettata al contributo solidarietà.
1.3) Ccnl POMPE FUNEBRI (023)
Dal mese di luglio 2016 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo contrattuale del 4/07/2014. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1023 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di luglio 2014 Acred538.
1.4) Ccnl CHIMICI ARTIGIANATO (027)
Dal mese di luglio 2016 decorre l’aumento retributivo previsto nell’accordo contrattuale del 10/06/2015. Ricordiamo che l’aumento interessa la tabella 1027 ed è stato predisposto con l’aggiornamento di luglio 2015 Acred577.
1.5) Ccnl LAPIDEI INDUSTRIA (052)
Sulla base dell’accordo contrattuale del 28/06/2016, sono state aggiornate le retribuzioni sulle tabelle
1052 – 1352, alle decorrenze di luglio 2016 / dicembre 2017 / gennaio 2019.
Gli aumenti retributivi hanno effetto dal mese di giugno 2016: di conseguenza, con la busta paga relativa al mese di luglio vengono corrisposti automaticamente gli arretrati spettanti. Nel calcolo degli arretrati si tiene conto delle variazioni del mese di giugno (straordinari, festività, assenze retribuite e non retribuite). La somma risultante viene riportata sulla voce 042, soggetta a tassazione ordinaria ed inclusa (in questo caso) nella retribuzione utile per il Tfr.
Inoltre, a partire dal mese di giugno 2016 risulta aumentato l’elemento di garanzia retributiva, passato da E. 150,00 ad E. 170,00. Se nel mese di giugno è stato erogato tale elemento (aggiornamento di giugno 2016 Acred613), nel mese di luglio viene automaticamente erogato l’importo arretrato. La somma risultante è riportata sulla voce 04A, soggetta a tassazione ordinaria ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.
1.6) Ccnl CASE DI CURA PRIVATE (095)
Ricordiamo che, con la busta paga relativa al mese di mese di luglio, è possibile erogare il premio di incentivazione per la generalità dei dipendenti, secondo quanto previsto nel rinnovo contrattuale del 5/12/2012.
Le modalità per la gestione di tale elemento sono descritte nell’aggiornamento di luglio 2015 Acred577.
1.7) Ccnl CENTRI ELABORAZIONE DATI (097)
A partire dal mese di luglio 2016, è stata aggiornata l’indennità di funzione calcolata tramite al voce 010, relativamente ai quadri (aumento E. 2,00 / totale E. 214,00) ed ai quadri direttivi (aumento E. 3,00 / totale E. 241,00), secondo quanto previsto nell'accordo di rinnovo del 09/07/2015.
1.8) Ccnl GAS E ACQUA (098)
Ricordiamo che, con la busta paga relativa al mese di mese di luglio, è possibile erogare il premio di risultato per la generalità dei dipendenti, secondo quanto previsto nell’accordo di rinnovo del 30/03/2014.
Le modalità per la gestione di tale elemento sono descritte nell’aggiornamento di luglio 2015 Acred577.
1.9) Ccnl CINEMATOGRAFI (110)
Sulla base dell’ipotesi di rinnovo contrattuale del 15/06/2016, sono cambiate le decorrenze per l’erogazione dell’indennità vacanza contrattuale per il periodo da gennaio 2015 a dicembre 2015, e dell’indennità “sperimentazione” per il periodo da gennaio 2016 ad aprile 2016. Con il precedente accordo, l’erogazione era prevista alle decorrenze di aprile 2016 / agosto 2016 / dicembre 2016. Con il nuovo accordo, le decorrenze sono: luglio 2016 / ottobre 2016 / dicembre 2016.
Con l’aggiornamento di aprile 2016 Acred607 era stata predisposta l’erogazione automatica delle suddette indennità. Nel caso in cui tale erogazione sia stata bloccata nel mese di aprile, occorre erogare la prima tranche nel mese di luglio: in tale ipotesi, è sufficiente impostare l’opzione ‘1’ nel campo Quantità delle voci 041 e 050. Ricordiamo che, per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo interessato, considerando l’eventuale percentuale di part-time e di apprendistato relativa ad ogni singolo mese.
L’importo complessivo delle indennità è visibile sulla tabella 8110, riportata automaticamente sul servizio ‘Accessori – Aggancio Tabelle’. L’indennità vacanza contrattuale è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata, mentre l’indennità “sperimentazione” è riportata sulla voce 050, soggetta a tassazione ordinaria.
1.10) Ccnl PUBBLICHE ASSISTENZE / MISERICORDIE (120).
Per le Pubbliche Assistenze, con la busta paga relativa al mese di mese di luglio, è possibile erogare l’elemento di garanzia per la generalità dei dipendenti, secondo quanto previsto nell’accordo di rinnovo del 14/11/2013.
Le modalità per la gestione di tale elemento sono descritte nell’aggiornamento di luglio 2015 Acred577.
Anche per le Misericordie, con la busta paga relativa al mese di luglio, è possibile erogare l’elemento di garanzia per la generalità dei dipendenti, secondo quanto previsto nell’accordo di rinnovo del 26/06/2014.
Le modalità per la gestione di tale elemento sono descritte nell’aggiornamento di gennaio 2016 Acred594.
1.11) Ccnl RSA E STRUTTURE RESIDENZIALI AIOP (143).
Ricordiamo che, con la busta paga relativa al mese di mese di luglio, è possibile erogare il premio di produttività per la generalità dei dipendenti, secondo quanto previsto nell’accordo contrattuale del 12/12/2013.
Le modalità per la gestione di tale elemento sono descritte nell’aggiornamento di luglio 2015 Acred577.
1.12) FONDO SOLIDARIETA’ BILATERALE DELL’ARTIGIANATO (FSBA)
E’ stato predisposto il calcolo automatico del contributo a carico del dipendente, dovuto al Fondo Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato, a partire dal mese di luglio 2016.
Il contributo in questione è pari allo 0,15% dell’imponibile previdenziale e va ad aggiungersi al contributo a carico del datore di lavoro (aggiornamento di gennaio 2016 Acred596).
Il contributo a carico del dipendente viene riportato automaticamente sulla voce 78B, nel caso in cui risulti presente il contributo a carico ditta, gestito tramite la voce 78A.
1.13) ACCORDO INTERCONFEDERALE INDUSTRIA – APPRENDISTI
Nell’accordo interconfederale dell’industria stipulato il 18/05/2016 è stato disciplinato l’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale e l’apprendistato di alta formazione e ricerca.
Dal mese di luglio 2016, è disponibile la gestione automatica di tale accordo sui contratti di seguito elencati:
Metalmeccanici industria (041)
Alimentari industria (042)
Grafici industria (043)
Carta industria (044)
Gomma e plastica industria (045)
Pelli e cuoio industria (046)
Vetro industria (049)
Legno industria (051)
Lapidei Industria (052)
Concerie Industria (053)
Orafi industria (056)
Lavanderie industria (057)
Chimici industria (058)
Laterizi industria (059)
Per attivare la gestione degli apprendisti per la qualifica ed il diploma professionale, occorre attribuire il livello retributivo di destinazione (relativo ai dipendenti qualificati), compilare la data termine contratto in modo che sia possibile determinare la durata complessiva dell’apprendistato, indicare il codice ‘03’ nel campo Situazione Contributiva del servizio Dipendente – Inquadramento, agganciare la nuova tabella predisposta per tali apprendisti sul servizio ‘Accessori – Aggancio Tabelle’, operando a livello di dipendente (la nuova tabella deve essere selezionata dall’elenco delle tabelle retributive).
Per attivare la gestione degli apprendisti per alta formazione e ricerca, è sufficiente attribuire il livello retributivo di destinazione (relativo ai dipendenti qualificati) ed indicare il codice ‘01’ nel campo Situazione Contributiva del servizio Dipendente – Inquadramento: vengono applicate automaticamente le percentuali stabilite dall’accordo (1° anno 45%, 2° anno 55%, 3° anno 65%, 4°
anno 70%).
Per quanto riguarda i contratti Imprese di Pulizia industria (047), Edilizia industria (050), Calzature industria (054) e Tessili industria (055), rimangono alcuni dubbi da chiarire. Di conseguenza, la gestione dell’apprendistato previsto dal suddetto accordo verrà rilasciata con i prossimi aggiornamenti.
2) ALTRE VARIAZIONI
2.1) ADDIZIONALE REGIONALE – SARDEGNA
Per la regione Sardegna, è stato modificato il criterio di calcolo dell’addizionale regionale, sulla base della legge regionale n. 5 del 11/04/2016: per l’anno di competenza 2016, l’aliquota unica 1,23% viene applicata all’intero reddito.
2.2) UNIEMENS – INCENTIVI
Sono state predisposte due righe aggiuntive nella sezione ‘Incentivo’, sul servizio ‘Uniemens – Dati particolari’, in modo che sia possibile gestire fino a 4 diversi tipi di incentivo su uno stesso dipendente. Precisiamo che le nuove righe vengono compilate in automatico, secondo gli stessi criteri adottati per le righe preesistenti.
Inoltre, sui servizi dell’Uniemens sono state predisposte le nuove codifiche indicate nel Documento Tecnico versione 3.4 e nell’Allegato Tecnico versione 3.4.0, entrambi del 28/06/2016.
3) CONGUAGLIO ASSISTENZA FISCALE
E’ possibile effettuare il conguaglio, in busta paga, delle somme risultanti dal modello 730-4/2016 (anno di imposta 2015).
Precisiamo che i criteri da adottare, per effettuare il suddetto conguaglio, non sono cambiati rispetto all’anno precedente. In particolare, ricordiamo che la compensazione delle somme a credito rimborsate deve essere effettuata utilizzando gli appositi codici tributo istituiti dalla risoluzione 13/E del 10/02/2015.
A seguito del presente aggiornamento, è possibile utilizzare anche la procedura di importazione dei modelli 730-4/2016, per importare i files messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di LUGLIO.
Precisiamo che l’Agenzia delle Entrate, al momento del presente aggiornamento, non ha emesso alcuna nuova circolare in merito alle modalità di conguaglio, in busta paga, delle somme derivanti dal modello 730-4. Restano perciò valide le indicazioni riportate nella circolare 14/E del 9/05/2013 e nella risoluzione 57/E del 30/05/2014. Come negli anni precedenti, quindi, non ha rilevanza che le retribuzioni utilizzate per il conguaglio vengano erogate nello stesso mese di luglio (criterio di “competenza”) oppure nel successivo mese di agosto (criterio di “cassa”).
In presenza di somme a debito o a credito relative alle addizionali regionali e comunali, consigliamo di controllare che il codice regione e/o il codice catastale del comune, risultanti dal modello 730-4, siano coerenti con l’indirizzo di residenza presente sul servizio ‘Dipendente – Anagrafico’.
A tale proposito, ricordiamo che è necessario tenere conto delle eventuali storicizzazioni presenti sul servizio anagrafico del dipendente. In particolare, occorre considerare la residenza valida alle seguenti decorrenze:
- 1 Gennaio 2015 per il saldo dell’addizionale regionale relativa all’anno 2015;
- 1 Gennaio 2015 per il saldo dell’addizionale comunale relativa all’anno 2015;
- 1 Gennaio 2016 per l’acconto dell’addizionale comunale relativa all’anno 2016.
Nel caso in cui la residenza presente sul servizio anagrafico risulti diversa da quella riportata sul modello 730-4, sarà necessario fare le opportune verifiche ed eventualmente rettificare l’anagrafico del dipendente. Occorre tenere presente che l’indirizzo di residenza presente in archivio, alle date sopra indicate, viene utilizzato anche per il versamento delle rate di addizionale regionale e comunale, derivanti dal conguaglio di fine anno 2015 e dal calcolo dell’acconto 2016.
Facciamo presente che non è più necessario inserire la data di ricezione del modello 730-4 e gli estremi del soggetto che ha svolto l’assistenza fiscale, in quanto tali informazioni non sono più richieste sui modelli CU / 770 (continuano ad essere previste sul servizio ‘Dipendente – Altri Dati’ soltanto per una questione di compatibilità rispetto agli anni precedenti).
3.1) INSERIMENTO DELLE SOMME A DEBITO E A CREDITO
Le somme risultanti dal modello 730-4 devono essere riportate sulle Variazioni Mensili: è possibile inserirle manualmente, oppure importarle automaticamente tramite la procedura indicata al successivo punto 3.3.
In entrambi i casi, le voci da utilizzare per indicare le somme risultanti da 730-4 sono le seguenti:
Voce 930 – Irpef - saldo a debito dichiarante
Voce 902 – Irpef - saldo a debito coniuge
Voce 931 – Irpef - saldo a credito dichiarante
Voce 901 – Irpef - saldo a credito coniuge
Voce 932 – Irpef - primo acconto dichiarante
Voce 903 – Irpef - primo acconto coniuge
Voce 921 – Irpef - secondo acconto dichiarante (sul mese di ottobre o di novembre)
Voce 904 – Irpef - secondo acconto coniuge (sul mese di ottobre o di novembre)
| Voce | 925 | – Addizionale Regionale - saldo a debito dichiarante |
| Voce | 926 | – Addizionale Regionale - saldo a debito coniuge |
| Voce | 927 | – Addizionale Regionale - saldo a credito dichiarante |
| Voce | 928 | – Addizionale Regionale - saldo a credito coniuge |
| Voce | 916 | – Addizionale Comunale - saldo a debito dichiarante |
| Voce | 917 | – Addizionale Comunale - saldo a debito coniuge |
| Voce | 918 | – Addizionale Comunale - saldo a credito dichiarante |
| Voce | 919 | – Addizionale Comunale - saldo a credito coniuge |
| Voce | 908 | – Addizionale Comunale - acconto dichiarante |
| Voce | 909 | – Addizionale Comunale - acconto coniuge |
| Voce | 946 | – Acconto Tassazione Separata dichiarante |
| Voce | 905 | – Acconto Tassazione Separata coniuge |
| Voce | 906 | – Imposta Sostitutiva detassazione dichiarante (non valida per 730/2016) |
| Voce | 907 | – Imposta Sostitutiva detassazione coniuge (non valida per 730/2016) |
| Voce | 90A | – Contributo di Solidarietà dichiarante |
| Voce | 90B | – Contributo di Solidarietà coniuge |
| Voce | 90E | – Cedolare Secca - saldo a debito dichiarante |
| Voce | 90F | – Cedolare Secca - saldo a debito coniuge |
| Voce | 90C | – Cedolare Secca - saldo a credito dichiarante |
| Voce | 90D | – Cedolare Secca - saldo a credito coniuge |
| Voce | 90G | – Cedolare Secca - primo acconto dichiarante |
| Voce | 90H | – Cedolare Secca - primo acconto coniuge |
| Voce | 90J | – Cedolare Secca - secondo acconto dichiarante (sul mese di ottobre o di |
novembre)
Voce 90K – Cedolare Secca - secondo acconto coniuge (sul mese di ottobre o di novembre)
Le voci sopra elencate devono essere riportate sulle Variazioni Mensili relative al mese di LUGLIO, indipendentemente dal criterio di “cassa” o “competenza” adottato per il versamento dei tributi fiscali. Fanno eccezione le voci 921 / 904 / 90J / 90K, relative al secondo acconto Irpef / cedolare secca, che devono essere invece riportate sul mese di OTTOBRE (criterio di “cassa”) oppure di NOVEMBRE (criterio di “competenza”).
Ricordiamo che, per l’anno di imposta 2015, non è prevista la gestione dell’imposta sostitutiva sulle somme detassate. Di conseguenza, nel conguaglio del modello 730-4/2016 non devono essere utilizzate le voci 906 / 907.
E’ necessario indicare le somme risultanti dal modello 730-4 soltanto sul primo mese interessato dal conguaglio: nei mesi successivi la procedura provvede, automaticamente, a gestire le eventuali rate o somme residue.
Precisiamo che le voci relative al conguaglio del 730 devono essere riportate sulle presenze “correnti”: non hanno alcun effetto se vengono indicate sulle presenze “differite”. Per le aziende che utilizzano il metodo delle presenze “differite”, quindi, le voci relative al conguaglio del 730 devono essere inserite sulle presenze “correnti” del mese di luglio (saldo e primo acconto) e novembre (secondo acconto, supponendo che adottino il criterio di “competenza”). Per le stesse aziende, nel mese successivo a quello in cui inizia il conguaglio (quando cioè vengono inserite le presenze “differite” relative al mese di luglio), le voci relative al conguaglio del 730 non devono essere modificate né annullate.
Tutte le voci sopra indicate si trovano nell’elenco delle voci disponibili sul servizio Presenze e Variazioni Mensili, alle sezioni ‘730 – Saldi a Credito’ (4.3), ‘730 – Saldi a Debito’ (4.4), ‘730 – Acconti e varie’ (4.5).
Il valore di ciascuna imposta, come risultante dal modello 730-4, viene riportato nel campo Importo Totale della voce corrispondente. In caso di pagamento rateale, il numero delle rate deve essere indicato in corrispondenza di ogni voce a debito (viene riportato nel campo Quantità); in caso contrario, la trattenuta viene effettuata in un’unica soluzione.
Precisiamo che il numero delle rate deve essere rideterminato dall’Utente, nel caso in cui, applicando il numero di rate risultante dal modello 730-4, non si riesca a completare il conguaglio entro il mese di novembre (versamento ultima rata 16 dicembre). In particolare, per un’azienda che adotta il criterio di “cassa”, il numero delle rate non può essere superiore a 4.
Ricordiamo che non devono essere conguagliate le singole imposte o addizionali di importo uguale o inferiore ad E. 12,00. Tuttavia, nella busta paga di un determinato mese potrebbe essere necessario conguagliare una somma di importo inferiore ad E. 12,00 (ad esempio a causa di una rettifica, oppure in caso di passaggio del dipendente tra due sostituti d’imposta mentre è in corso il conguaglio del 730). Di conseguenza, nell’elaborazione del cedolino vengono conguagliati tutti gli importi indicati sulle Variazioni Mensili, anche se inferiori al suddetto limite.
Per l’addizionale regionale, il codice regione riportato sul modello F24 viene ricavato dal comune di residenza presente sul servizio anagrafico del dipendente, rilevato dalla decorrenza valida al 1 gennaio dell’anno di competenza (2015). Per il coniuge viene utilizzata la stessa regione del dichiarante: se la regione di residenza del coniuge, presente sul modello 730-4, risulta diversa da quella del dichiarante, occorre riportare il codice regione del coniuge nel campo ‘Regione Coniuge’, sul servizio anagrafico del dipendente; tale operazione deve essere effettuata operando sulla decorrenza anagrafica valida allo 01/01/2015 (oltre che sulle eventuali decorrenze più recenti, se presenti in archivio).
Per l’addizionale comunale, il codice catastale riportato sul modello F24 corrisponde al comune di residenza presente sul servizio anagrafico del dipendente, rilevato dalla decorrenza valida al 1 gennaio dell’anno di competenza (2015 per il saldo, 2016 per l’acconto). Per il coniuge si fa riferimento allo stesso comune del dichiarante: se il comune di residenza del coniuge, presente sul modello 730-4, risulta diverso da quello del dichiarante, occorre riportare il codice catastale relativo al coniuge nel campo ‘Comune Coniuge’, sul servizio anagrafico del dipendente; tale operazione deve essere effettuata sulla decorrenza anagrafica valida allo 01/01/2015 (saldo) o allo 01/01/2016 (acconto).
3.2) CALCOLO DELLE RITENUTE E DEI RIMBORSI EFFETTIVI
Le somme da trattenere o da rimborsare in busta paga sono determinate automaticamente dalla procedura di elaborazione e vengono riportate sulle seguenti voci :
NON UTILIZZARE LE VOCI RIPORTATE SOTTO (escono automaticamente)
| Voce | 949 – Irpef - rimborso corrisposto dichiarante |
| Voce | 940 – Irpef - rimborso corrisposto coniuge |
| Voce | 950 – Irpef - saldo trattenuto dichiarante |
| Voce | 951 – Irpef - saldo trattenuto coniuge |
| Voce | 952 – Irpef - primo acconto trattenuto dichiarante |
| Voce | 955 – Irpef - primo acconto trattenuto coniuge |
| Voce | 956 – Irpef - secondo acconto trattenuto dichiarante |
| Voce | 957 – Irpef - secondo acconto trattenuto coniuge |
| Voce | 947 – Addizionale Regionale - rimborso corrisposto dichiarante |
| Voce | 948 – Addizionale Regionale - rimborso corrisposto coniuge |
| Voce | 953 – Addizionale Regionale - saldo trattenuto dichiarante |
| Voce | 954 – Addizionale Regionale - saldo trattenuto coniuge |
| Voce | 938 – Addizionale Comunale - rimborso corrisposto dichiarante |
| Voce | 939 – Addizionale Comunale - rimborso corrisposto coniuge |
| Voce | 963 – Addizionale Comunale - saldo trattenuto dichiarante |
| Voce | 964 – Addizionale Comunale - saldo trattenuto coniuge |
| Voce | 958 – Addizionale Comunale - acconto trattenuto dichiarante |
| Voce | 959 – Addizionale Comunale - acconto trattenuto coniuge |
| Voce | 973 – Acconto Tassazione Separata trattenuto dichiarante |
| Voce | 965 – Acconto Tassazione Separata trattenuto coniuge |
| Voce | 96E – Imposta Sostitutiva detassazione trattenuta dichiarante (non valida per 730/2016) |
| Voce | 96F – Imposta Sostitutiva detassazione trattenuta coniuge (non valida per 730/2016) |
| Voce | 95A – Contributo di Solidarietà trattenuto dichiarante |
| Voce | 95B – Contributo di Solidarietà trattenuto coniuge |
| Voce | 95E – Cedolare Secca - saldo trattenuto dichiarante |
| Voce | 95F – Cedolare Secca - saldo trattenuto coniuge |
| Voce | 93C – Cedolare Secca - rimborso corrisposto dichiarante |
| Voce | 93D – Cedolare Secca - rimborso corrisposto coniuge |
| Voce | 95G – Cedolare Secca - primo acconto trattenuto dichiarante |
| Voce | 95H – Cedolare Secca - primo acconto trattenuto coniuge |
| Voce | 95J – Cedolare Secca - secondo acconto trattenuto dichiarante |
| Voce | 95K – Cedolare Secca - secondo acconto trattenuto coniuge |
Relativamente alla trattenuta delle somme a debito, viene controllata la “capienza” sul netto in busta, considerando anche gli eventuali rimborsi da 730. Le somme non trattenute per mancata capienza sul netto, sono automaticamente riportate sul cedolino del mese successivo, maggiorate dei corrispondenti interessi (tasso mensile 0,40%).
In caso di rateizzazione delle somme a debito, vengono determinati automaticamente gli importi delle rate mensili e dei relativi interessi (tasso mensile 0,33%).
Per quanto riguarda la compensazione delle somme a credito, precisiamo che viene controllata la “capienza” rispetto alle ritenute fiscali effettuate, nello stesso mese, da parte del sostituto d’imposta, secondo lo stesso principio adottato negli anni precedenti.
Ricordiamo che vanno considerate anche le ritenute relative alle somme a debito da 730, per determinare la capienza per il rimborso delle somme a credito (aggiornamento Acred472 del 18/07/2012). Come negli anni precedenti, restano invece escluse dalla suddetta “capienza” sia l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr (1712 – 1713), sia le ritenute derivanti dal conguaglio fiscale di fine anno, se effettuato dopo il 12 gennaio dell’anno successivo (1013 o altri tributi); ovviamente, tali tributi potrebbero risultare disponibili soltanto a fine anno.
Come già precisato al precedente punto 3, le somme rimborsate dal sostituto d’imposta vengono compensate direttamente sul modello F24, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con la risoluzione 13/E del 10/02/2015 (aggiornamento di luglio 2015 Acred577, punto 2.9 ‘Modello F24: nuovi tributi a credito’).
A tale riguardo, ricordiamo che NON è obbligatorio indicare, su uno stesso modello F24, i tributi a credito relativi ai rimborsi unitamente ai tributi a debito relativi alle ritenute che hanno costituito la “capienza” per gli stessi rimborsi. Come confermato anche dalle precisazioni riportate sul forum di Assosoftware, i tributi relativi alle ritenute effettuate in un determinato mese e quelli relativi ai crediti rimborsati nello stesso mese possono essere riportati su modelli F24 separati, a condizione che sia rispettata la “capienza” costituita dalle ritenute, nella determinazione del totale dei crediti rimborsati.
Ricordiamo che, nel calcolo della capienza per la compensazione dei rimborsi, la procedura considera le sole ritenute fiscali gestite in ambito Paghe. Come negli anni precedenti, è possibile aumentare tale capienza, tenendo conto di altri eventuali tributi relativi al sostituto d’imposta, gestiti al di fuori dell’ambito Paghe (1038, 1040, ecc.).
A tale scopo, è possibile utilizzare la seguente voce:
Voce 94A – Aumento capienza rimborsi da 730
La voce in questione non figura in busta paga e può, quindi, essere indicata su un qualsiasi dipendente per il quale viene elaborato il cedolino del mese interessato. L’effetto di tale voce consiste esclusivamente nell’aumentare la capienza per l’erogazione dei rimborsi da 730. Ovviamente, l’Utente dovrà verificare che l’importo indicato sulla voce 94A corrisponda effettivamente al totale delle ritenute gestite al di fuori dell’ambito Paghe.
Nel caso in cui non sia possibile rimborsare interamente i crediti da 730, la procedura di elaborazione provvede a rielaborare automaticamente le buste paga interessate, calcolando l’importo di ogni singola voce di rimborso secondo la percentuale spettante al dipendente (ottenuta dal rapporto tra il credito del singolo dipendente ed il totale dei crediti da rimborsare). La differenza non rimborsata viene riportata automaticamente sul cedolino del mese successivo.
In tale situazione, la procedura di elaborazione genera la stampa ‘elab730.ELA’, con l’elenco delle ditte interessate dal ricalcolo del rimborso. Nel caso in cui il totale dei rimborsi effettivamente erogati sia superiore (di pochi centesimi) al totale delle ritenute, la differenza tra le due somme viene riportata sulla stampa ‘residuo730.ELA’.
ATTENZIONE : Per quanto riguarda i RIMBORSI DA 730, precisiamo che il controllo della capienza, rispetto al totale delle ritenute, viene effettuato esclusivamente dalla procedura Elaborazione Mensile Ditte.
Di conseguenza, in presenza di somme a credito da 730 che eccedono la capienza delle ritenute dello stesso mese, NON deve essere utilizzata la procedura Rielaborazione Ditte (disponibile sul menù Amministratore Paghe).
Inoltre, se un singolo cedolino viene elaborato tramite il servizio ‘Cedolini – Elaborazione’, le voci di rimborso riportano sempre il valore dell’intero credito spettante; tale risultato viene comunque rettificato al momento dell’elaborazione della ditta (nella situazione di incapienza, quindi, il cedolino elaborato singolarmente non è da considerare valido).
Note sui conguagli: Nella risoluzione 57/E del 30/05/2014 è indicato che il sostituto deve conguagliare l’importo da trattenere o da rimborsare, riportato al rigo “Conguaglio da effettuare nel mese di luglio” del modello 730-4. Tale importo corrisponde alla somma algebrica tra le somme a debito e quelle a credito, presenti sullo stesso modello 730-4.
Come già precisato negli anni precedenti, tale indicazione non può essere presa alla lettera (ossia trattenendo o rimborsando un unico importo in busta paga), in quanto rimane comunque necessario dettagliare le singole imposte a debito ed a credito, sia sul modello F24 che sui modelli CU e 770. Di conseguenza, sul cedolino relativo al mese di luglio vengono riportate sia le singole somme a debito ed a credito, sia l’indicazione del “risultato contabile” complessivo a debito o a credito, corrispondente al valore indicato nel rigo “Conguaglio da effettuare nel mese di luglio” del modello 730-4 ed ottenuto come somma algebrica delle somme da conguagliare (con esclusione dei secondi acconti).
Note sulle rateizzazioni: In caso di rateizzazione, se risultano presenti anche delle somme a credito, la procedura rateizza automaticamente la differenza tra il totale a debito ed il totale a credito, conformemente alle indicazioni riportate nella risoluzione 57/E del 30/05/2014 e nella circolare di liquidazione del modello 730 (allegato C).
Il calcolo della parte rateizzabile di ogni imposta avviene in automatico, attraverso le seguenti voci :
Voce 923 - saldo Irpef a debito - parte compensata (non rateizzabile)
Voce 924 - primo acconto Irpef - parte compensata (non rateizzabile)
Voce 920 - saldo Addizionale Regionale a debito - parte compensata (non rateizzabile)
Voce 922 - saldo Addizionale Comunale a debito - parte compensata (non rateizzabile)
Voce 91A - acconto Addizionale Comunale - parte compensata (non rateizzabile)
Voce 929 - acconto Tassazione Separata - parte compensata (non rateizzabile)
Voce 92A - Imposta Sostitutiva detassazione - parte compensata (non rateizzabile – non valida per 730/2016)
Voce 92B - Contributo di Solidarietà - parte compensata (non rateizzabile)
Voce 92C - saldo Cedolare Secca - parte compensata (non rateizzabile)
Voce 92D - primo acconto Cedolare Secca - parte compensata (non rateizzabile)
Le suddette voci non figurano in busta paga e sono visibili esclusivamente nel Dettaglio del Cedolino.
In presenza di somme sia a debito che a credito (sullo stesso dipendente), in busta paga viene riportata l’indicazione dell’importo complessivo a debito “non rateizzabile”, corrispondente alla somma delle voci sopra elencate.
Precisiamo che la parte non rateizzabile delle somme a debito viene trattenuta e versata unitamente alla prima rata.
Note sul prospetto contabile: Nella prima pagina della Nota Contabile vengono riportate le somme da 730 trattenute o rimborsate in busta paga, oltre ai corrispondenti tributi da versare o compensare su F24. In particolare, i crediti da 730 sono riportati indicando il valore originario (‘Credito 730’), l’importo effettivamente rimborsato (‘Rimborso 730’) e l’eventuale credito residuo non rimborsato (‘Cred. Res. 730’). Inoltre, i crediti rimborsati sono riportati in corrispondenza dei rispettivi tributi utilizzati per la compensazione su F24 (1631 / 3796 / 3797). Ricordiamo che l’importo dei tributi da versare o compensare su F24 figura sulla Nota Contabile soltanto se prodotta a livello di ditta.
3.3) IMPORTAZIONE FILE TELEMATICO 730-4
E’ disponibile la procedura di importazione dei dati risultanti dai modelli 730-4 / 2016 (anno di imposta 2015).
La procedura permette di importare i dati presenti sui files telematici, relativi ai modelli 730-4, predisposti dall’Agenzia delle Entrate e messi a disposizione degli intermediari e dei sostituti abilitati (formato XML).
Ovviamente, i files da importare devono essere conformi ai tracciati ministeriali relativi al modello 730/2016.
Per quanto riguarda i files forniti dall’Agenzia delle Entrate, segnaliamo che, una volta scaricati tramite il servizio Entratel, i files riportano il suffisso ‘.REL’ (nonostante siano in formato XML).
La procedura che effettua l’importazione dei dati tramite i files telematici si trova sul menu ‘Amministratore dello Studio’ – menu ‘Importazione dati Modello 730-4’.
Innanzitutto, occorre trasferire il file da importare sul server dove risiede la procedura paghe: a tale scopo, utilizzare il servizio ‘Trasmissione file per importazione 730-4’.
Il file, una volta trasferito, deve risultare visibile nell’elenco delle stampe prodotte, con il nome ‘730- importazione.txt’.
Una volta trasferito il file, è possibile lanciare la procedura ‘Importazione dati mod. 730-4’.
La procedura chiede l’indicazione dell’anno e del mese in cui viene effettuato il conguaglio: per effettuare il conguaglio sulla busta paga relativa al mese di luglio, occorre indicare Anno ‘2016’ e Mese ‘07’.
Per ciascun file da importare, deve essere effettuato un primo lancio della procedura con l’opzione ‘Provvisorio’ (‘P’), verificando la correttezza dei dati riportati sulla stampa prodotta. Se i dati riportati in stampa risultano corretti, è possibile effettuare un secondo lancio con l’opzione ‘Definitivo’ (‘D’), tramite il quale gli stessi dati vengono effettivamente inseriti negli archivi della procedura paghe.
Con il lancio definitivo, le somme risultanti dal modello 730-4 sono riportate sul servizio Presenze e Variazioni Mensili:
- in corrispondenza del mese indicato al lancio (per il momento corrispondente a luglio), per quanto riguarda le somme a credito o a debito (saldi e acconti), ad eccezione del secondo acconto;
- in corrispondenza del mese di ottobre (ditte che adottano il criterio di “cassa”) oppure di novembre (ditte che adottano il criterio di “competenza”), per quanto riguarda il secondo acconto.
E’ possibile che, sulle Presenze dei mesi interessati, siano già state inserite altre voci (assenze, straordinari, premi, ecc.): in tale situazione, la procedura di importazione lascia inalterate tutte le voci che non riguardano la gestione del 730.
Nel caso in cui i mesi interessati dall’importazione (luglio o altro mese indicato al lancio, oltre a ottobre o novembre per i secondi acconti) risultino già elaborati, la procedura scarta l’azienda e non importa alcuna voce.
E’ possibile importare i dati sulle ditte di una singola zona, indicando il codice della zona nel campo ‘Selezione Zona’.
Per l’importazione sul mese di luglio, NON vengono mai applicati gli interessi per differimento sulle somme a debito, indipendentemente dall’opzione indicata nel campo ‘Applica interessi’.
La procedura di importazione, sia nel lancio provvisorio che in quello definitivo, genera le seguenti stampe:
- ‘730.dati.importati’ sulla quale figurano le somme trasferite sulle Variazioni Mensili, i codici regione e comune relativi alle addizionali e gli estremi del soggetto (CAF / Professionista / Associazione) che ha effettuato l’assistenza fiscale o, in alternativa, la nuova condizione di “Dichiarazione precompilata”; per quanto riguarda i codici regione e comune, ricordiamo che vengono segnalati i casi in cui risultano diversi rispetto a quelli presenti nell’anagrafico del dipendente, alle decorrenze previste (vedi precedente punto 3);
- ‘730.dati.non.importati’ sulla quale sono indicate le somme non trasferite sulle Variazioni Mensili, quali, ad esempio, gli eventuali rimborsi derivanti dal 730 integrativo; la stampa non viene generata in assenza di somme non importate;
- ‘730.soggetti.scartati’ sulla quale sono indicati i soggetti (intere aziende o singoli dipendenti) che si trovano sul file di importazione, ma che non risultano attivi nell’archivio della procedura Paghe (i soggetti vengono individuati tramite il codice fiscale); la stampa non viene generata in assenza di soggetti “scartati”.
Segnaliamo che vengono generati automaticamente, dalla procedura di importazione, i files ‘730- importazione.xml’ e ‘730-importazione-CAF.txt’, visibili sulla gestione delle stampe.
La procedura importa, sulle Variazioni Mensili del mese indicato al lancio (presenze “correnti”), le somme da trattenere o da rimborsare, utilizzando le stesse voci disponibili per l’inserimento manuale (precedente punto 3.1).
Per le somme a debito, inoltre, viene riportato l’eventuale numero di rate indicato sul modello 730-4: tale numero viene automaticamente limitato al numero massimo delle rate applicabili, considerando la condizione di “cassa” o “competenza” adottata per il versamento dei tributi fiscali e tenendo conto che le trattenute devono essere completate entro il 16 dicembre (su un’azienda che adotta il criterio di “cassa”, il numero massimo di rate è 4, per l’importazione sul mese di luglio).
Ricordiamo che è possibile importare i files relativi ai modelli 730-4, pervenuti successivamente all’elaborazione delle buste paga di luglio, sulle Variazioni Mensili di agosto o di settembre.
A tale scopo, sulla procedura di importazione dei modelli 730-4 occorre indicare rispettivamente ‘08’ (agosto) oppure ‘09’ (settembre) nel campo ‘Mese del conguaglio’.
In questo caso, sulla procedura di importazione è possibile scegliere se applicare o meno gli interessi per differimento, corrispondenti al tasso dello 0,40% mensile. Se si ritiene corretto applicare gli interessi ai modelli 730-4 conguagliati sulle buste paga di agosto o di settembre, indicare ‘S’ nel campo ‘Applica interessi’, altrimenti indicare ‘N’.
Gli interessi per differimento, se abilitati, vengono applicati a tutte le somme a debito, con l’eccezione del secondo acconto, nella misura dello 0,40% per il mese di agosto, oppure dello 0,80% per il mese di settembre. Ricordiamo che gli interessi sono riportati nel campo Importo Unitario delle singole voci interessate; sulle stesse voci, gli interessi sono anche inclusi nel campo Importo Totale, sommati all’imposta originaria.
Segnaliamo che non esistono indicazioni specifiche in merito all’eventuale applicazione degli interessi per differimento, sui conguagli iniziati nei mesi successivi a luglio, nel caso in cui il ritardo fosse imputabile alla mancata disponibilità dei modelli 730-4 per l’elaborazione delle buste paga relative al mese di luglio.
Per quanto riguarda altri casi di applicazione degli interessi, fare riferimento a quanto indicato al successivo punto 3.4.
3.4) GESTIONE IMPORTI RESIDUI A DEBITO O A CREDITO
Quando il conguaglio delle somme derivanti dal modello 730-4 non si esaurisce con la prima busta paga utile, le somme residue, sia a debito che a credito, vengono riportate automaticamente sulle buste paga dei mesi successivi.
In particolare segnaliamo che, in presenza di diversi cedolini nello stesso mese (cambi di qualifica, ecc.), le somme residue derivanti dal mese precedente vengono riportate sul cedolino relativo alla parte finale del mese corrente.
ATTENZIONE: Per ottenere la gestione automatica delle somme residue da 730 (anche in caso di rateizzazione), occorre elaborare le buste paga dei mesi successivi a quello in cui inizia il conguaglio, fino al suo completamento. Di conseguenza, per i soggetti ai quali viene attivata l’opzione ‘Elaborazione cedolino – Abilitata tramite conferma delle Presenze’ (ad esempio amministratori, lavoratori intermittenti, ecc.), occorre confermare le presenze dei mesi successivi a luglio, fino al completamento del conguaglio delle somme derivanti dal 730.
A scopo di controllo, è possibile produrre l’elenco dei soggetti per i quali non è stato completato il conguaglio del 730, relativamente ad ogni mese elaborato. E’ anche possibile stampare la comunicazione delle somme a debito non trattenute, da consegnare sia in caso di cessazione del rapporto, sia in seguito all’elaborazione del mese di dicembre.
Inoltre, è possibile stampare la comunicazione del mancato o parziale rimborso delle somme a credito, in corrispondenza del primo mese del conguaglio, secondo quanto previsto dalla circolare 14/E del 9/05/13.
Per produrre le stampe in questione, utilizzare la procedura Stampe Accessorie, selezionando ‘LISTA730’ dall’elenco dei programmi disponibili (1.3 – Stampe di Controllo). Nei campi Data Iniziale e Data Finale occorre indicare l’ultimo mese elaborato – l’elaborazione deve essere stata effettuata a livello di ditta, tramite la procedura Elaborazione Mensile Ditte.
Precisiamo che vengono segnalati anche i residui relativi a soggetti per i quali non è stato elaborato il cedolino del mese indicato (amministratori, lavoratori intermittenti, ecc.), a condizione che, a partire dal mese di luglio, sia stato elaborato almeno un cedolino comprendente le voci relative al conguaglio del 730.
Viene generata la stampa ‘residuo730’, con l’elenco dei soggetti che presentano somme residue a debito o a credito.
Viene inoltre prodotta la stampa ‘residuo730.let’, relativamente ai soli soggetti cessati che presentano somme a debito non trattenute (somme che gli stessi soggetti dovranno versare autonomamente). Sulla stampa viene riportato anche il secondo acconto Xxxxx, a condizione che sia presente sulle Variazioni Mensili di ottobre o di novembre. Nel mese di dicembre, la comunicazione delle somme a debito non trattenute viene prodotta anche per i dipendenti in forza.
In corrispondenza del solo mese di luglio, viene prodotta la stampa ‘residuo730.credito.let’, per quanto riguarda i soggetti che presentano delle somme a credito non interamente rimborsate.
Ricordiamo che, per inserire le somme derivanti da modelli 730 conguagliati in ritardo, possono essere utilizzate le stesse voci previste per l’inserimento sul mese di luglio, indicandole sulle Variazioni Mensili del primo mese utile.
Per quanto riguarda le somme a debito, in alcuni casi di conguaglio tardivo occorre maggiorare l’importo risultante dal modello 730-4 con gli interessi previsti in caso di differimento (0,40% mensile): in tale ipotesi, la somma dell’importo risultante dal modello 730 e degli interessi (calcolati dall’Utente) deve essere indicata nel campo Importo Totale della voce interessata; nel campo Importo Unitario della stessa voce occorre indicare il valore dei soli interessi.
Precisiamo che la suddetta situazione si presenta, in particolare, quando il ritardo è dovuto alla mancata elaborazione della busta paga di un mese (ad esempio per assenza del compenso di un collaboratore). Gli interessi non devono essere calcolati, nel modo sopra descritto, quando il ritardo è invece imputabile al datore di lavoro.
Come già precisato, non è chiaro se gli interessi per differimento debbano essere applicati, nel caso in cui il conguaglio inizi nei mesi successivi a luglio a causa della mancata disponibilità dei modelli 730-4 per l’elaborazione delle buste paga relative al mese di luglio (ricordiamo che, anche per quest’anno, è prevista una proroga nell’invio telematico dei modelli 730 da parte dei CAF).