CAPITOLATO TECNICO E OBBLIGHI CONTRATTUALI
Comune di Gualtieri
Provincia di REGGIO XXXXXX
CAPITOLATO TECNICO E OBBLIGHI CONTRATTUALI
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - M1 - C1
1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI”
CUP E71C22000500006
CIG (si veda ordine MEPA n. 4021875)
1
CPV: Servizi 72400000-4
Sommario
TITOLO 1 FINALITA’ E OGGETTO 4
Art. 2 Oggetto e modalità di partecipazione 4
Art. 3 Disposizioni sui dati 7
Art. 5 Assistenza, manutenzione e continuità del servizio 9
Art. 6 Fasi di realizzazione del progetto 9
TITOLO 2 OBBLIGHI E CONDIZIONI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA 11
Art. 7 Obblighi e condizioni 11
A. RESPONSABILE DEL PROGETTO DELL’APPALTATORE 11
B. OBBLIGAZIONI DELL’APPALTATORE 12
D. OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 13
F. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE 13
G. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 14
Art. 9 Importo della fornitura 15
Art. 10 Pagamenti e Fatturazione 15
Art. 11 Tracciabilità dei flussi finanziari 16
ART. 12 Revisione dei prezzi 16
Art. 13 Modifiche e varianti in corso d’opera 17
Art. 14 Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito 17
Art. 15 Subappalto e sub-affidamenti 17
TITOLO 3 NORME SPECIFICHE PER IL PNRR 19
Art. 16 Obblighi derivanti dal PNRR 19
Art. 17 Rispetto del principio di non arrecare danno significativo (DNSH) 20
Art. 18 Parità di genere e generazionale 21
Art. 19 Obblighi per i subappaltatori e i subcontraenti 22
TITOLO 4 RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE 23
Art. 20 Danni e responsabilità 23
TITOLO 5 DISPOSIZIONI FINALI 28
Art. 25 Definizione delle controversie 28
Art. 27 Rinvio alla normativa vigente 28
Art. 28 (Trattamento dei dati personali) 28
Art. 27 Informativa sul trattamento dei dati dell’Appaltatore 29
Art. 28 Clausole di chiusura 29
Allegato REQUISITI E DISPOSIZIONI TECNICHE (FUNZIONALITA’ E SERVIZI) 30
Allegato CONTRATTO CON IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO (EU) 2016/679 41
Il Comune di Gualtieri ha presentato istanza di finanziamento all’Avviso Misura 1.2. "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI", Comuni Luglio 2022, pubblicato su piattaforma xxxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx0000.xxx.xx/, a seguito della quale è risultato beneficiario di finanziamento con decreto della PCDM n. 85 - 4/2022 - PNRR - 2023. Con il presente contratto si intende perseguire il raggiungimento degli obiettivi richiesti dall’avviso sopra citato, nell’ambito della trasformazione digitale e nel contesto del PNRR, Missione 1.
Riferimenti normativi
Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, “Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione”
Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 133 “Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica
D.L. n. 76/2020 art. 35 “Consolidamento e razionalizzazione delle infrastrutture digitali del Paese”
Decreto Legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2021, n. 109 “Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale Circolare AGID n. 1/2019, del 14 giugno 2019 - Censimento del patrimonio ICT delle Pubbliche Amministrazioni e classificazione delle infrastrutture idonee all’uso da parte dei Poli Strategici Nazionali;
Strategia Cloud Italia (2021);
Regolamento AGID, di cui all’articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante i livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali per la pubblica amministrazione e le caratteristiche di qualità, sicurezza, performance e scalabilità, portabilità dei servizi cloud per la pubblica amministrazione, le modalità di migrazione nonché le modalità di qualificazione dei servizi cloud per la pubblica amministrazione (2021);
Determinazioni ACN in attuazione al precedente Regolamento n. 306/2022 "Modello per la predisposizione dell'elenco e della classificazione dei dati e dei servizi della Pubblica Amministrazione" e n. 307/2022 "Aggiornamento dei Livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità per le infrastrutture per la pubblica amministrazione";
Avviso pubblico PNRR Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA Locali – Comuni” AGID – Manuale di abilitazione al cloud
Art. 2 Oggetto e modalità di partecipazione
1. Il presente affidamento ha per oggetto i servizi e le forniture (d’ora in avanti solo “forniture e servizi”) oggetto dell’avviso Investimento 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” Comuni Aprile 2022), pubblicato su piattaforma xxxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx0000.xxx.xx/ dettagliatamente descritti nell’Allegato Tecnico e in piena rispondenza ai criteri di conformità di cui all’Allegato 2 – Definizione dei Servizi e modalità di migrazione oltre agli altri uniti Allegati e FAQ/chiarimenti sempre disponibili al link sopra riportato.
Il presente affidamento prevede l'”aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud” di numero 14 servizi così come individuati nel piano di migrazione allegato e finanziato dall'avviso PNRR più volte citato.
2. Migrazione in cloud che, ai sensi di quanto richiesto e comunicato dai Comuni medesimi in qualità di soggetti attuatori del PNRR, sarà effettuata tramite la strategia di "replatform" e cioè la migrazione dall'attuale versione del software denominata xxxx@xxx alla versione denominata xxxx@xxx Evo.
3. La migrazione dei servizi dovrà terminare entro 12 mesi dalla data di affidamento, applicando le linee guida per il rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm).
4. I Servizi oggetto del presente progetto comprendono:
• hosting basato su datacenter Lepida ScPA quale CSP (cloud service provider) qualificato ACN;
• migrazione quale manutenzione evolutiva dei moduli xxxx@xxx alla nuova versione denominata xxxx@xxx EVO;
• spostamento attuali DBMS dai rispettivi datacenter al datacenter di Lepida ScPA;
• assistenza erogata tramite servizio di helpdesk di primo e secondo livello;
• manutenzione del software: correttiva, di adeguamento normativo e di manutenzione sistemistica della piattaforma applicativa presso il Data Center in cloud di Lepida ScPA;
Con il presente affidamento si intende perseguire il raggiungimento degli obiettivi richiesti dall’avviso sopra citato, nell’ambito della trasformazione digitale e nel contesto del PNRR, Missione 1.
L’affidamento avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. b) D.Lgs.36/2023 mediante il criterio del minor prezzo.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
In conformità a quanto previsto dall’art.47 della L.108 del 29/07/2021 e dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le pari opportunità, 7 dicembre 2021 (GU 309 del 30/12/2021), per partecipare all’appalto occorre:
Per gli operatori economici che occupano più di 50 dipendenti a pena di esclusione art. 46 del D.lgs. n. 198/2006 così come modificato dalla legge 5 novembre 2021, n. 162) trasmettere copia dichiarata conforme all’originale ex DPR 445/2000 firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’ultimo rapporto redatto sulla situazione del personale con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
Per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 dichiarazione resa ex Allegato E di impegno, in caso di aggiudicazione ed entro e non oltre 6 mesi dalla stipula del Contratto a:
- trasmettere al Committente dichiarazione del Legale Rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità L.68/1999;
- predisporre una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte La relazione dovrà essere trasmessa al Committente e anche alle rappresentanze sindacali aziendali;
- predisporre una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta che dovrà essere trasmessa, al Committente, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
Per tutti gli operatori economici:
- aver assolto al momento della presentazione dell’offerta agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
- dichiarazione di assicurare, in caso di aggiudicazione, una quota pari almeno al 30%, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del Contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile come previsto dall’art. 47 comma 4 del D.L. n. 77/2022 conv. in L. n. 108/2021;
Entro e non oltre i termini di cui alla Trattativa Diretta è necessario produrre la seguente documentazione:
A) dichiarazione da rendere ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 firmata digitalmente dal legale rappresentante attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione, digitalmente sottoscritta dal Legale Rappresentante come da modello Allegato A;
oltre a "dichiarazione ex art. 3 L.136/2010 (utilizzare Allegato B)".
ATTENZIONE: il/i titolare/i effettivo/i se persona/e diversa rispetto al firmatario dell’Allegato E deve/devono rendere dichiarazione sul conflitto di interessi nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione ai sensi dell’artt. 46 e 47 DPR 445/2000.
B) per i concorrenti che hanno dichiarato nell’Allegato A di occupare oltre 50 dipendenti, a pena di esclusione dalla gara, copia dichiarata conforme all’originale ex DPR 445/200 dell’ultimo rapporto sul personale, ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs.198/2006, redatto con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e al consigliere regionale di parità;
C) originali digitali ovvero scansione PassOE rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione a seguito di accreditamento al seguente indirizzo internet: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/-/xxxxxxxxx-xxxxxxxx-xxxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxx e successivo inserimento dei dati identificativi del procedimento in oggetto; ai sensi dell’articolo 81, comma 1, del Codice e della delibera attuativa ANAC n. 464/2022 le
verifiche sul possesso dei requisiti degli operatori economici saranno effettuate attraverso l’utilizzo della BDNCP gestita dall’Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE.
OFFERTA ECONOMICA: offerta economica firmata digitalmente dal Legale Rappresentante espressa mediante ribasso unico %.
1. Il Fornitore si obbliga a rispettare quanto segue:
- essere qualificati sul Cloud Marketplace, xxxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxx.xxx.xx/xxxx/xxx?xxxxxxXxxxxXxxX
- sezione SaaS - piattaforma che espone i servizi e le infrastrutture qualificate da ACN secondo quanto disposto nel Decreto direttoriale prot. N.
29 del 02/01/2023, come modificato dal Decreto prot. N. 20610 in data 28/07/2023;
- restare qualificati sul Cloud Marketplace dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, per tutta la durata del contratto;
- essere conforme a una serie di requisiti organizzativi, di sicurezza, di performance e scalabilità, interoperabilità e portabilità fissati dalle circolari Agid n. 2 e n. 3 del 9 aprile 2018 + 307ACN. Questo rientra nella strategia Cloud della Pa delineata da AgID in coerenza con gli obiettivi del Piano Triennale per l'Informatica Pubblica per favorire l'adozione del modello del Cloud Computing nelle Amministrazioni italiane;
- erogare la soluzione tramite apparati installati presso datacenter ubicati sul territorio nazionale o della Unione Europea (Ai sensi dell'Art. 1, par. 3 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio). Tale ubicazione deve essere chiaramente indicata insieme ad una descrizione delle infrastrutture di cui è composto il datacenter;
- impedire il trasferimento dei dati in datacenter ubicati in Paesi terzi esterni all’Unione Europea in quanto verrebbe a mancare la possibilità di controllo e verifica da parte del “Titolare del Trattamento dei Dati”, del Comune di Gualtieri, sull’esistenza delle condizioni di adeguatezza e delle garanzie previste dal GDPR da parte del Paese terzo, né per verificare a tutti gli effetti la compliance del CSP (Cloud Service Provider) alla normativa;
- garantire la continuità operativa della soluzione attraverso la messa in atto di misure, procedure ed apparati finalizzati all’adozione di piani specifici di Business Continuity e di Disaster Recovery adottati dall’Amministrazione;
2. Per una maggiore garanzia della sicurezza dei dati gestiti attraverso la soluzione, l’Amministrazione deve poter avere o eseguire copia integrale e utilizzabile della banca dati.
3. I dati rimangono di proprietà dell'Amministrazione che ne deve tornare in pieno possesso in caso di risoluzione del contratto di servizi.
4. Il Fornitore deve fornire una piena documentazione del DBMS utilizzato dalla soluzione (descrizione delle tabelle e dei campi e loro relazioni) e provvedere periodicamente all'aggiornamento di tale documentazione.
5. Nel caso in cui al Fornitore subentri altro operatore economico (per scadenza del termine contrattuale, risoluzione, recesso, ecc.), il Fornitore dovrà collaborare con il subentrante per garantire una rapida migrazione, fornendo al subentrante tutte le informazioni necessarie e facilmente interpretabili ed utilizzabili alla corretta conversione degli archivi. Non devono essere quindi messe in opera possibili strategie di Lock-in e per tale motivo il Fornitore della soluzione in oggetto rilascia una dichiarazione di effettiva disponibilità a favorire la migrazione dell'intera banca dati del Comune in caso di cambio fornitore allegata al presente contratto.
6. Deve essere possibile per l'Amministrazione poter eseguire dump periodici dell'intera banca dati.
1. Deve essere garantito il recupero dei dati relativi agli applicativi attualmente utilizzati dall’Amministrazione che verranno adottati per il raggiungimento degli obiettivi previsti nella domanda di partecipazione al bando PNRR misura 1.2; l’Amministrazione metterà a disposizione quanto in suo possesso.
2. Tutte le attività di conversione e integrazione delle banche dati e degli archivi saranno a carico del Fornitore che deve provvedere se necessario, a contattare le ditte fornitrici dei software attualmente in uso per avere una eventuale spiegazione circa la struttura del DBMS e ottenere assistenza eventualmente necessaria nella fase di conversione dei dati.
3. Durante la migrazione dei dati il fornitore si impegna a fornire supporto agli operatori per l’ attività di bonifica dati che include anche l’eliminazione dei soggetti multipli. Al termine di tale processo di bonifica il sistema informativo non deve più contemplare soggetti doppi, intendendo con tale termine il fatto che uno stesso soggetto che sia presente più volte nelle varie anagrafiche attualmente in uso ma tutte riconducibili ad uno stesso individuo/ditta, ma soggetti presenti una sola volta nella banca dati della soluzione.
4. È previsto a carico del Fornitore, inoltre, il supporto per l’allineamento dei dati con i principali archivi centralizzati e principalmente con la piattaforma dei crediti commerciali.
5. È previsto a carico del Fornitore la fornitura ed il mantenimento di tutte le funzionalità gestite attraverso i web service di collegamento / API attualmente in uso collaborativo con gli applicativi in dotazione all’Ente di terze parti.
6. Nel caso il Fornitore non riuscisse alla migrazione completa della totalità dei dati, lo stesso metterà a disposizione il proprio personale a supporto degli utenti per le attività di data entry. Solo per particolari tipologie di dati, a seguito accordo con il Responsabile di progetto dell’Amministrazione, si potrà procedere attraverso stampe su file (possibilmente utilizzando formati che consentano l’uso di filtri e ricerche o, laddove non possibile, in formato .pdf).
1. La fornitura comprende anche l’erogazione di attività di formazione così strutturate:
a. attività di formazione specialistica ICT orientata all’amministrazione del sistema;
b. attività di formazione ordinaria per il personale dell’amministrazione che dovrà operare con i nuovi moduli software oggetto della fornitura.
2. Entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto, il Fornitore presenterà un proprio piano generale di formazione suddiviso per i moduli definiti in accordo con il Responsabile di Progetto indicato dall’Amministrazione.
3. La fruizione delle giornate di formazione sarà concordata compatibilmente con la disponibilità degli uffici comunali rimanendo comunque nei tempi previsti per l’avvio della soluzione.
4. La formazione può essere erogata in remoto oppure in presenza presso i locali dell’Amministrazione, e deve coprire la totalità delle funzionalità applicative offerte con la soluzione.
5. Le modalità di erogazione della formazione ordinaria dovranno prevedere:
a. Sessioni teoriche con un numero massimo di partecipanti per ciascuna edizione non superiore alle 25 unità;
b. Sessioni pratico-applicative in maniera maggioritaria rispetto al complesso delle ore formative, da svolgere con le modalità tipiche del “training on the job”, affiancando direttamente sul posto di lavoro un gruppo di utenti, funzionalmente omogeneo;
c. Moduli formativi, FAQ, tutorial ed un dettagliato manuale utente (tutto in lingua italiana) contestuale alla finestra di lavoro e fruibile on-line (Piattaforma e-learning).
6. Le attività di formazione saranno finalizzate al trasferimento delle competenze in relazione all’amministrazione, alla gestione e alla conduzione operativa delle componenti applicative sopra dettagliate.
7. Il Fornitore mette a disposizione un Responsabile di Progetto che coordinerà, oltre alle attività contrattuali, le attività di formazione, indicando il personale coinvolto nella formazione in relazione ad ogni singolo modulo, e consegnando all’Amministrazione i curricula di tale personale a comprova del possesso di una adeguata professionalità.
8. L’Amministrazione individuerà un Responsabile del Progetto di Informatizzazione e ne darà comunicazione al Fornitore.
Art. 5 Assistenza, manutenzione e continuità del servizio
1. Per quanto concerne gli obblighi di assistenza, manutenzione e continuità del servizio è fatto rinvio all’art. 3 dell’Allegato Tecnico, parte integrante e sostanziale del presente capitolato.
Art. 6 Fasi di realizzazione del progetto
A. AVVIO DEL SISTEMA
1. Nella fase di avvio del sistema l’Appaltatore dovrà garantire la esatta esecuzione delle prestazioni di seguito elencate: installazione/attivazione della piattaforma presso l'infrastruttura dell’Appaltatore e formazione.
2. La fase di avvio dovrà essere completata entro almeno 2 (due) mesi anticipati dalla data conclusione attività indicata sulla padigitale2026 (ad oggi entro il 27/01/2025);
3. Le attività della fase di avvio dovranno essere svolte ordinariamente durante gli orari di apertura degli uffici. Potranno essere concordati tra le parti interventi da effettuarsi al di fuori degli orari di lavoro e in giorni festivi, nei casi in cui in questo modo si diminuiscano i tempi di fermo degli uffici. L’Appaltatore si impegna a rispettare incondizionatamente le indicazioni dell’Ente e tali attività non comporteranno per l’Ente alcun onere aggiuntivo.
4. L’Amministrazione, qualora necessario, si impegna a garantire l’accesso e la permanenza nei locali secondo la pianificazione delle attività concordata con il Appaltatore .
5. Le attività di avvio del sistema, così come tutte le attività previste dal presente capitolato, non dovranno interrompere le normali attività lavorative svolte dal personale dell’Ente. Deve quindi essere garantita la continuità operativa di tutti gli uffici interessati.
6. L’Appaltatore presenterà un piano di attività entro 30 giorni lavorativi dalla stipula del presente capitolato contenente il crono-programma dettagliato delle attività necessarie per mettere a regime l’applicativo. Il piano è approvato dal Responsabile del Progetto incaricato dalla Amministrazione il quale potrà fornire indicazioni alle quali l’Appaltatore è tenuto ad adeguarsi.
7. Al termine della fase di avvio verrà eseguita la verifica di conformità della soluzione e verrà redatto verbale. In caso di verifica positiva partirà la fase di esercizio, altrimenti l’Appaltatore dovrà porre in atto tutte le attività necessarie alla eliminazione degli impedimenti alla messa in regime nei tempi indicati dal Responsabile del Progetto dell’Amministrazione.
B. VERIFICA DI CONFORMITA’ DELLA FORNITURA
1. All’esito della messa in esercizio del sistema sarà eseguita la verifica di conformità per tutti i sistemi forniti e resi operativi. A tal fine l’Appaltatore si obbliga a produrre il verbale di collaudo nonché a supportare il RUP alla compilazione della modulistica richiesta per l'asseverazione PNRR e alla completa fornitura delle informazioni e documentazione di competenza richiesta.
2. La verifica di conformità sarà effettuata da un soggetto designato dall'Amministrazione ed è tesa a verificare, per ciascuna applicazione fornita, la conformità alle caratteristiche tecniche descritte nel presente contratto e le condizioni di funzionamento sulla scorta di tutte le funzionalità a cui devono ottemperare i singoli applicativi, coerentemente con quanto contenuto nei documenti di asseverazione pubblicati dal Dipartimento Trasformazione Digitale per l’avviso 1.2.
3. Qualora le prove funzionali e diagnostiche indichino anomalie, il Fornitore dovrà eliminarle entro il termine di 8 (otto) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione dell’amministrazione, inviata tramite PEC, nella quale sono indicati i difetti riscontrati e l’invito ad eliminarli.
C. EXIT MANAGEMENT
1. A fine Contratto, L’Appaltatore presterà l’assistenza necessaria a trasferire la gestione dei servizi e delle forniture all’amministrazione, coordinandosi, ove necessario o richiesto dall’amministrazione con il nuovo contraente (cd. fase di Exit management). Tale assistenza sarà a carattere oneroso.
2. L’Exit Management è finalizzato, da una parte, alla prosecuzione dei servizi contrattualmente previsti, con il mantenimento dei livelli di servizio di cui Contratto e, dall'altra, a fornire al personale tecnico indicato dall’Ente tutti gli strumenti e competenze necessarie ad un efficace subentro nei servizi in questione.
3. Per tale ragione, l’Appaltatore si impegna nei confronti dell’Amministrazione e dell’Appaltatore subentrante a garantire un completo passaggio delle consegne e a fornire tutta la documentazione e il supporto necessari a consentire un agevole avvio del nuovo ciclo di servizio.
4. A tal fine, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza del Contratto, l’Appaltatore trasmetterà alla Amministrazione un piano di subentro. Le attività previste nel piano di subentro dovranno terminare entro la scadenza del termine contrattuale.
5. La fase di Exit Management, disciplinata dal piano di subentro, contempla almeno i seguenti aspetti:
a. fornitura del servizio e delle modalità di garanzia di continuità nella fase di trasferimento;
b. gestione del processo di trasferimento: ruoli, responsabilità, autorizzazioni e risorse da assegnare;
c. definizione della documentazione e dei contenuti da trasferire al contraente che subentra, nonché la definizione delle altre obbligazioni e penalità previste;
d. trasferimento delle nozioni necessarie per il mantenimento degli adeguati livelli sicurezza del sistema informativo;
e. consegna di una copia della banca dati e della relativa documentazione ad intervalli regolari da concordare con l’Ente (almeno ogni sei mesi e/o a semplice richiesta dell’ente durante tutta la validità del Contratto)
6. Il piano di subentro dovrà inoltre disciplinare i seguenti aspetti:
a. fase di programmazione del passaggio di consegne;
b. predisposizione e raccolta della documentazione per il passaggio di consegne (procedure, report, strumenti, ecc.);
c. riunione preparatoria con il personale tecnico dell’Ente;
d. fase di affiancamento;
e. consegna dei dump e della documentazione per il passaggio di consegne;
f. effettuazione degli incontri finalizzati al passaggio delle consegne;
g. training on the job (affiancamento) del personale subentrante per consentire la prosecuzione dei servizi senza significativi decadimenti di qualità.
TITOLO 2 OBBLIGHI E CONDIZIONI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
A. RESPONSABILE DEL PROGETTO DELL’APPALTATORE
1. Al fine di attuare, controllare e coordinare le attività di realizzazione del servizio, prima dell'inizio delle attività, entro quindici giorni dalla stipulazione del contratto, il Fornitore designa, dandone comunicazione scritta all'Amministrazione, un Responsabile di Progetto, il quale avrà specifico compito di rappresentare ed impegnare il Fornitore per tutte le attività inerenti alla fornitura della soluzione oggetto di affidamento.
2. Il Responsabile di Progetto del Fornitore sarà l’unico interlocutore e referente del Responsabile di Progetto dell’Amministrazione (RUP) e dei suoi assistenti ogni qualvolta si presentino problematiche relative alla fornitura.
3. Per la fase del progetto relativa alla conversione dei dati il Fornitore dovrà indicare altresì un responsabile della fase di conversione dei dati che può coincidere con il Responsabile di Progetto.
4. Il Fornitore dovrà anche comunicare i nominativi del personale tecnico di riferimento per i vari moduli che fanno parte della soluzione proposta. Tale personale indicato dovrà avere conoscenze specifiche relativamente alla gestione dei moduli a cui sono preposti.
B. OBBLIGAZIONI DELL’APPALTATORE
1. L’Appaltatore si impegna anche a:
a. effettuare il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessari per la realizzazione dello stesso secondo quanto precisato nel presente contratto.
b. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza (manuali operativi interni e sistemi di sicurezza gestione dati).
c. osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall’Amministrazione.
d. comunicare tempestivamente all’Amministrazione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.
e. fornire un recapito cellulare del Responsabile di Progetto.
f. comunicare all’Amministrazione un indirizzo di PEC attraverso il quale l’Amministrazione potrà inviare comunicazioni ufficiali al Fornitore, incluse contestazioni e reclami.
1. L’Appaltatore , con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell’articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R.
2. L’Appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione.
3. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 sopra richiamato può costituire causa di risoluzione del Contratto.
4. L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per iscritto all’Appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del Contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
D. OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
1. L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. L’Appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della stipulazione del Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L’Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del Contratto.
5. L’Appaltatore si obbliga a rispondere dell’osservanza di quanto sopra previsto da parte degli eventuali subappaltatori, sub-affidatari o ditte in ogni forma di sub- contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto loro affidato.
1. L’Appaltatore resterà proprietario delle soluzioni software utilizzate per l'erogazione del servizio richiesto.
2. Le informazioni contenute nella banca dati del servizio resteranno di proprietà dell'Amministrazione.
3. Restano altresì di proprietà dell'Amministrazione i documenti elettronici versati in conservazione.
F. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE
1. L’Appaltatore si assume ogni responsabilità per l’uso di dispositivi, software o per adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni, modelli industriali e marchi e diritti d’autore).
2. Qualora venga da terzi promosso nei confronti dell’Amministrazione un procedimento giudiziario in cui si affermi che una o più delle soluzioni e/o l’uso di esse costituisca violazione di un diritto di proprietà industriale, ovvero analoga violazione sia altrimenti contestata all’Amministrazione, quest’ultima dovrà
darne avviso all’Appaltatore , utilizzando l’indirizzo PEC fornito dallo stesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione dell’atto introduttivo dell’azione giudiziaria o dalla notizia della contestazione.
3. In tal caso, sarà obbligo dell’Appaltatore intervenire in giudizio o in ogni altra sede, tenendo indenne e manlevata l’Amministrazione rispetto ad ogni possibile conseguenza pregiudizievole.
4. Sempre che il termine di cui sopra sia stato osservato, l’Appaltatore assumerà a sue spese la difesa contro tale azione e terrà a suo carico gli oneri eventualmente conseguiti nei confronti del terzo attore, a condizione che le siano state conferite dall’Amministrazione le più ampie facoltà di condurre la lite a suo esclusivo giudizio e di definirla anche extragiudizialmente.
5. Xxxxx, in ogni caso, gli obblighi dell’Appaltatore di risarcire il danno subito dall’Amministrazione, nonché di corrisponderle il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa in giudizio, ove con sentenza (anche non definitiva) o con accordi transattivi, venga inibito l’uso, da parte dell’Amministrazione, della soluzione hardware/software oggetto di gara o di parti di essa per violazione di brevetto o altro diritto di proprietà industriale di terzi, l’Appaltatore dovrà, a proprie spese, a scelta insindacabile dell’Amministrazione ed entro il termine da essa assegnato, alternativamente:
a. procurare ad essa il diritto di continuare ad usare le soluzioni oggetto della sentenza o transazione;
b. sostituire o modificare le soluzioni oggetto della sentenza o transazione, così da eliminare l’accertata violazione.
1. L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgare in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.
3. L’obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengono di pubblico dominio. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.
5. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del Contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Appaltatore stesso a gare e appalti.
6. L’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali.
1. Il Contratto, per le pattuizioni e condizioni di cui al presente affidamento, ha una durata di 12 (dodici) mesi a valere dalla data del collaudo, comprensivo del canone di assistenza e manutenzione del primo anno di produzione, rinviando a successivi autonomi atti gestionali i successivi canoni di assistenza e manutenzione.
Art. 9 Importo della fornitura
1. L’importo del contratto a base di trattativa è di euro 58.000,00 (cinquantottomila/00) oltre IVA di Legge di cui euro 34.000,00 (trentaquattromila/00) per le attività una tantum di manutenzione evolutiva e ed euro 24.000,00 (ventiquattromila/00) per il primo anno di canone di assistenza e manutenzione. L’importo del Contratto corrisponderà all’importo a base di gara detratto il ribasso percentuale di sconto offerto nella Trattativa Diretta.
Art. 10 Pagamenti e Fatturazione
1. Il pagamento dell'importo contrattuale avverrà a seguito dell’asseverazione della conformità tecnica e del conseguimento degli obiettivi prefissati da parte del soggetto terzo incaricato da DTD e dopo l’avvenuto trasferimento delle risorse da parte DTD. Il pagamento dell’importo riferito al canone avverrà al termine dell’annualità in cui è avvenuto il collaudo.
2. Le fatture dovranno necessariamente recare il CUP E71C22000500006 e il CIG (si veda ordine MEPA n. 4021875) e dovrà essere intestata a Comune di Gualtieri, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx x. 00 – 00000 Xxxxxxxxx (RE) – P. IVA 00440630358
3. Si precisa che nelle fatture dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Progetto finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU – M1. C1. I 1.2. (Missione 1 - Componente 1, Investimento 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI”)”. Il pagamento dell’importo della fattura elettronica, al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate, avverrà entro 30 giorni dal ricevimento tramite il SdI.
4. Si precisa inoltre che, la fattura elettronica, secondo quanto stabilito dall’art.
25 comma 2, del D.L. 66 del 24/04/2014, deve anche riportare il Codice identificativo di gara (CIG). Non sarà possibile procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il suddetto codice (art. 25, comma 3, del
D.L. 66/2014). La fattura dovrà altresì riportare il numero dell’impegno di spesa, l’indicazione del responsabile della procedura e del centro di costo nonché, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 267/2000, tutti gli ulteriori dati contabili che verranno comunicati dal competente Servizio comunale. L’omissione, l’inesattezza o la parzialità di tali dati esonera l’Amministrazione da ogni responsabilità per il ritardo nel pagamento.
5. Al fine di ottemperare agli obblighi di cui all’art. 16bis comma 10 del D.L. 185/2008, l’Amministrazione è tenuta ad acquisire d’ufficio il DURC (Documento unico di regolarità contributiva) prima di procedere alla liquidazione della/e fattura/e a favore dell’Appaltatore .
6. Il pagamento viene effettuato a mezzo mandato emesso dalla Ragioneria nei termini sopra indicati, dopo la sottoscrizione del relativo Contratto. Eventuali contestazioni sospenderanno tale termine.
7. L’imposta sul valore aggiunto afferente le prestazioni oggetto di fatturazione verrà versata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 17-ter del DPR 633/1972 (split payment).
8. L’Appaltatore dovrà comunicare, prima della sottoscrizione del Contratto, a pena di nullità assoluta dello stesso ai sensi dell’art. 3 comma 8, della L.13/8/2010 n. 136, al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alla presente commessa pubblica, nonché, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
9. Eventuali contestazioni sospenderanno il termine di pagamento sopra indicato.
Art. 11 Tracciabilità dei flussi finanzia 4ri
1. L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’Art.
3 della L. n. 136/2010 e si impegna a comunicare all’Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative modifiche.
2. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all’Amministrazione ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Il Contratto verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla legge purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.
1. A partire dall’anno solare successivo a quello della stipulazione del contratto i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi standard rilevati dall’ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall’ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto].
2. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 5 per cento rispetto al prezzo originario.
3. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascun anno solare.
4. Il Fornitore può richiedere la revisione prezzi di cui al comma 1 tramite apposita istanza trasmessa alla Amministrazione tramite PEC e può essere domandata entro il termine di approvazione della verifica di conformità.
5. Il Responsabile del Procedimento, supportato dal DEC conduce apposita istruttoria al fine, in caso di revisioni in aumento, di accogliere o rigettare l’istanza avanzata dal Fornitore, oppure, in caso di variazioni in diminuzione, per emanare un apposito provvedimento con il quale procedere agli eventuali recuperi.
6. Sulle richieste avanzate dal Fornitore la Amministrazione si pronuncia entro 30 (trenta) giorni con provvedimento motivato.
Art. 13 Modifiche e varianti in corso d’opera.
1. Le modifiche e le varianti in corso d’opera sono ammesse alle condizioni di cui all’art. 120 del d.lgs. n. 36/2023.
2. La Amministrazione si riserva di esercitare, nel corso della durata del Contratto:
a. la facoltà di richiedere all’Appaltatore di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, ai sensi all’art. 120 c. 9 del d.lgs. n. 36/2023, ai medesimi termini e condizioni contrattuali;
b. limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, la facoltà di prorogare il Contratto ai sensi all’art. 120 c.10 del d.lgs. n.36/2023, agli stessi prezzi, patti e condizioni, riservandosi di richiederne di più favorevoli.
Art. 14 Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito
1. È fatto espresso divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
Art. 15 Subappalto e sub-affidamenti
1. Il Fornitore ha dichiarato di voler subappaltare la seguente fornitura:
componente INFRASTRUTTURA IAAS DATACENTER AS A SERVICE – qualifica ACN di livello QI1 a Lepida ScPA.
2. Dette prestazioni sono subappaltate, previa autorizzazione formale dell’Amministrazione e nel rispetto dell’Art. 105 del Codice dei Contratti, alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti dalla offerta e nel rispetto delle pattuizioni richiamate nell’accordo sottoscritto tra il fornitore e Lepida ScPA che sono conosciuti, confermati ed approvati dal Committente per motivi di efficienza e integrazione funzionale.
3. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato Art. 105 del Codice dei Contratti, alle seguenti condizioni:
a. Il Fornitore deve depositare originale o copia autentica del contratto di subappalto presso l’Amministrazione almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, che deve
indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;
b. il Fornitore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’Art. 105, co. 18 del Codice dei Contratti, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’Art. 2359 c.c. con l’impresa appaltatrice, se del caso;
c. contestualmente al deposito del contratto, il Fornitore deve trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice dei Contratti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’Art. 80 del Codice dei Contratti;
d. il Fornitore e, per suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell’eventuale Piano di sicurezza.
4. È fatto obbligo al Fornitore di trasmettere, entro 30 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
5. Ai sensi dell’Art.105, co. 14, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il Fornitore, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. Il Fornitore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Amministrazione sentito il D.L. e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione di quanto sopra. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
6. Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'Art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all’Art.105, co. 13, lett. a) e c), del Codice dei Contratti.
7. Il Fornitore in ogni caso solleva l’Amministrazione da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o a suoi ausiliari. Il Fornitore è
solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
8. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti l’Amministrazione revocherà l’autorizzazione.
9. Il Fornitore, qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni, deve acquisire una autorizzazione integrativa.
10. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’Art. 80 del Codice dei Contratti.
11. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
12. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
13. Ai sensi dell’Art. 105, co. 2, del Codice dei Contratti, il Fornitore si obbliga a comunicare all’Amministrazione il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle prestazioni affidate.
14.Per tutti i subcontratti che non costituiscono subappalto ai sensi dell’Art. 105, co. 2, del Codice dei Contratti, il Fornitore è obbligato, prima dell’inizio della prestazione, a comunicare all’Amministrazione:
a. nome del subcontraente;
b. importo del subcontratto;
c. oggetto della prestazione affidata; e dovrà trasmettere alla D.L.:
a. copia del contratto di sub affidamento o atto equivalente;
b. di dichiarazione del subcontraente attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, unitamente per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell’assicurazione;
c. elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
d. dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
e. dichiarazione del subcontraente, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall’Art. 3 della L. n. 136/2010.
15. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al co. 3 dell’Art. 105 del Codice dei Contratti.
TITOLO 3 NORME SPECIFICHE PER IL PNRR
Art. 16 Obblighi derivanti dal PNRR
1. L’Appaltatore è tenuto al rispetto delle norme e degli obblighi previsti dal Piano Nazionale per la Resistenza e Resilienza e pertanto dovrà:
a. osservare le indicazioni di cui all’Art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il rispetto del principio di “Non arrecare un danno significativo – Do No Significant Harm” (di seguito, “DNSH”) a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 aggiornato alla Versione n. 2 – Aggiornamento dicembre 2022 a seguito della Circolare MEF-RGS del 13 ottobre 2022, n. 33;
b. rispettare tutte le specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, al fine di contribuire alla parità di genere e alle pari opportunità;
c. rispettare i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging);
d. garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire all’Amministrazione di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e di garantire un’informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell’attuazione delle attività oggetto del Contratto.
2. Il Fornitore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile adottato dall’Amministrazione, conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF- RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l’adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR.
3. Il Fornitore è tenuto a rispettare l’obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati all’intervento con la produzione di tutta la documentazione probatoria pertinente.
4. Il Fornitore si obbliga a manlevare l’Amministrazione da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dall’inadempimento o ritardato adempimento delle attività, quali la perdita del finanziamento assegnato dall’Unione europea per mancato rispetto dei vincoli temporali assunti dallo Stato italiano.
5. Il Fornitore non dovrà altresì concorrere ad attività che comportino irregolarità essenziali non sanabili oppure violare leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti.
Art. 17 Rispetto del principio di non arrecare danno significativo (DNSH)
1. In base alla previsione del Decreto del Capo Dipartimento per la trasformazione digitale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 195/2022 recante “Modifica dell’Allegato 4 (DNSH) degli Avvisi, pubblicati sulla Piattaforma PA digitale 2026, a valere sull’Investimento 1.2 della Missione 1 Componente 1 del PNRR a titolarità del Dipartimento per la trasformazione digitale”, e al conseguente “Allegato 4 - Aggiornamento dicembre 2022 NON APPLICABILITA’
M1C1 1.3 - 1.4” che richiama la Circolare del 13 ottobre 2022 “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)” della Ragioneria Generale dello Stato, le parti danno atto che per le misure 1.3.1, 1.4.1, 1.4.3, 1.4.4 e 1.4.5 non è necessaria la compilazione delle Checklist DNSH.
2. Con riferimento, invece, alla misura 1.2, in virtù del documento recante: “Allegato 4 Versione n. 2 - Aggiornamento dicembre 2022 a seguito della Circolare MEF-RGS del 13 ottobre 2022, n. 33” le parti danno atto della necessità di valutare la compilazione delle schede 3, 6 e 8 della “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)”.
In particolare, i requisiti richiesti dalle schede di cui sopra e dalle relative Checklist, sono documentati sul sito di Lepida ScPA per la componente di infrastruttura IaaS qualificata ACN di cui al subappalto autorizzato precitato.
Art. 18 Parità di genere e generazionale
1. Nel caso in cui L’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), L’Appaltatore stesso è obbligato a consegnare all'Amministrazione, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la relazione di cui all’articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021, (i.e. la “relazione di genere” sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.
2. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l’Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).
3. Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l’Appaltatore stesso è obbligato a consegnare all’Amministrazione, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la documentazione di cui all’articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021 (i.e., (i) certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell’offerta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.
4. L’Appaltatore, nell’esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del Contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l’Appaltatore nel caso in cui per lo svolgimento dell’affidamento di cui in oggetto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all’occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione), che all’occupazione femminile.
In conformità a quanto previsto dall’art.47 della L.108 del 29/07/2021 e dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le pari opportunità, 7 dicembre 2021 (GU 309 del 30/12/2021), gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o Superiore a 15 entro e non oltre 6 mesi dalla stipula del Contratto si obbligano a:
− trasmettere al Committente dichiarazione del Legale Rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità L.68/1999;
− predisporre una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell’offerta. La relazione dovrà essere trasmessa al Committente e anche alle rappresentanze sindacali aziendali.
− predisporre una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta che dovrà essere trasmessa, al Committente, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l’Appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).
L’appaltatore deve aver assolto al momento agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. e si impegna ad assicurare, in caso di aggiudicazione, una quota pari almeno al 30%, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del Contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile come previsto dall’art. 47 comma 4 del D.L. n. 77/2022 conv. in L. n. 108/2021;
Art. 19 Obblighi per i subappaltatori e i subcontraenti
1. Il Fornitore si obbliga a far rispettare ai subappaltatori e ai subcontraenti i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest’ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd.
“Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso i dispositivi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021.
TITOLO 4 RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE
Art. 20 Danni e responsabilità
1. L’Appaltatore è responsabile dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal Contratto. Si obbliga all’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge, di regolamenti concernenti il servizio stesso nonché di quelle previste nel presente capitolato.
2. L’Appaltatore solleva l’Amministrazione da ogni eventuale responsabilità civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell’Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.
3. L’Appaltatore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente servizio. l’Appaltatore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, all’Amministrazione ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente diffuse dall’Appaltatore nell’ambito dell’erogazione dei servizi di cui all’oggetto.
1. L’amministrazione si avvale della facoltà di non richiedere la garanzia definitiva prevista ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 per gli appalti di cui all’articolo 36, comma 2 lettera a) del Codice, alla luce delle nuove modalità di affidamento previste dal DL 76/2020 e s.m.i. (affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a
139.000 euro”) in quanto al prezzo di aggiudicazione, è stata applicata una miglioria, determinata da codesta amministrazione in accordo con l’Appaltatore e tenuto conto del valore del Contratto, del presumibile margine d’utile e del costo che l’Appaltatore avesse sostenuto per l’acquisizione della garanzia definitiva, allo scopo di soddisfare la reciproca esigenza delle parti al contenimento sostenibile dei costi.
1. L’inadempimento degli obblighi posti a carico dell’Appaltatore rispetto alle forniture/servizi di cui in oggetto e ai tempi di consegna, nonché il per il mancato rispetto delle clausole su parità di genere comporta l’applicazione di penali ai sensi degli articoli 1382 e seguenti del codice civile.
2. La suddetta penale viene disciplinata come segue:
• la penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno;
• l'inadempimento sussiste quanto l’Appaltatore non esegue esattamente, in tutto o in parte, le obbligazioni assunte; l’inadempimento è tale anche se non assume il carattere della definitività;
• rimane comunque risarcibile, indipendentemente ed autonomamente rispetto alla penale come sopra convenuta, il danno ulteriore causato da dolo o colpa grave del soggetto obbligato;
• presupposto per l'applicazione della penale è l'imputabilità dell'inadempimento al debitore, rimanendo esclusa la sua applicazione laddove l'inadempimento derivi da impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore;
• per inadempimento, ai fini dell'applicazione della presente penale, si intende sia l'inadempimento definitivo, che l'adempimento ritardato o inesatto; precisato peraltro che, nel primo caso, il creditore non può chiedere contemporaneamente l'adempimento e la penale;
• in caso di ritardo, la penale è quantificata ai sensi dell'art. 113-bis, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 in misura giornaliera pari all’ 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il
10 per cento di detto ammontare netto contrattuale]; l'accettazione della prestazione tardiva non fa venir meno il diritto alla penale;
• in caso di inesattezza dell'adempimento, la penale è comunque dovuta nella misura come sopra fissata, salva diversa valutazione da effettuarsi d'accordo tra le parti o, in mancanza, l'eventuale riduzione ai sensi dell'articolo 1384 del codice civile;
• la penale è dovuta, a seguito del verificarsi degli eventi sopra descritti, anche in difetto di formale costituzione in mora del debitore;
• a seguito del verificarsi dell'inadempimento come sopra descritto la penale è immediatamente esigibile
3. L'obbligazione dell'Appaltatore dovrà essere adempiuta entro almeno 2 (due) mesi anticipati dalla data conclusione attività indicata sulla piattaforma padigitale 2026 (ad oggi entro il 27/01/2025) qualificandosi tale data come termine essenziale nell'interesse della stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 del codice civile.
4. A tal proposito, le parti convengono che:
• la stazione appaltante che voglia evitare la risoluzione di diritto del Contratto, e quindi esigere l'adempimento nonostante la scadenza del termine, ha l'onere di darne comunicazione a mezzo posta elettronica certificata entro quindici giorni dalla scadenza stessa;
• in tale lasso di tempo di quindici giorni, l'Appaltatore non potrà adempiere all'obbligazione;
• in difetto di tale comunicazione, decorso inutilmente il termine essenziale e l'ulteriore termine di quindici giorni come sopra pattuito, il Contratto si intenderà risolto di diritto, senza necessità della dichiarazione di cui
all'articolo 1456 del codice civile, ed a prescindere da ogni valutazione - già preventivamente effettuata dalle parti con il presente atto - in ordine alla gravità e importanza dell'inadempimento, che potrà anche non essere imputabile all'Appaltatore;
• rimangono ferme le conseguenze della responsabilità per inadempimento imputabile al debitore, e quindi il risarcimento del danno, ai sensi di legge;
• una volta verificatasi la risoluzione di diritto, la stazione appaltante non potrà più rinunciarvi unilateralmente.
5. Nel caso di violazione degli obblighi previsti dagli artt 16 e 18 (obblighi specifici per il PNRR applicabile in base alla dichiarazione resa dall’Appaltatore sulla dimensione aziendale > 15 < 50 - penalità per l’inadempimento agli obblighi di cui al comma 3, 3 bis ovvero al comma 4 dell’art. 47 d.l. 77/2021 convertito con modificazioni in legge 108/2021) si applicano le seguenti disposizioni:
a. per ogni giorno solare di ritardo rispetto all’obbligo di consegna al Committente, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto, della relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte da trasmette entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali, come previsto dall’art. 47 comma 6 del DL 77/2021, sarà applicata una penale pari all’1 per mille del valore del Contratto stipulato fino alla consegna della relazione;
b. per ogni giorno solare di ritardo rispetto all’obbligo di consegna al Committente, entro 6 mesi dalla stipula del Contratto, della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, da trasmettere altresì alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, come previsto dall’art. 47 comma 6 del DL 77/2021, sarà applicata una penale pari all’1 per mille del valore del Contratto stipulato fino alla consegna della relazione;
c. per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna della reportistica di cui al presente articolo il Committente applicherà una penale pari all’1 per mille del valore del Contratto stipulato fino alla trasmissione della reportistica.
d. in caso di mancato rispetto della quota minima del 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del Contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, è prevista l’applicazione di una penale pari all’1 per mille (in lettere uno per mille) dell’importo contrattuale per ogni punto percentuale non rispettato.
6. In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 47, comma 9, del D.L. 77/2021, l’Amministrazione provvederà alla pubblicazione sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del d. lgs. 36/2023, e contestualmente alla comunicazione ai Ministri o autorità delegati per le pari opportunità e la famiglia, per le politiche giovanili e il servizio civile universale,
per le politiche in favore della disabilità, dei rapporti e delle relazioni di cui all’art. 47, commi 2, 3 e 3-bis del D.L. 77/2021.
7. Ai sensi dell’art. 47 comma 9 del D.L.77/2021 i rapporti e le relazioni di cui ai commi 2,3 e 3 bis del medesimo articolo 47 saranno altresì pubblicati sul profilo Amministrazione Trasparente dell’Ente.
1. Costituiscono condizioni di risoluzione di diritto o clausola risolutiva espressa le seguenti cause: il mancato rispetto dei termini di intervento e consegna beni; la consegna di beni di qualità inferiore rispetto a quelli forniti come campione; il mancato adeguamento agli obblighi di conformità della fornitura del servizio; nel caso in cui sia stato verificato che l’appaltatore non esegue la prestazione con le modalità stabilite nel presente capitolato; la mancata sostituzione dei beni affetti da vizi o il mancato rimborso o riparazione degli stessi; la reiterata violazione delle norme del presente capitolato; in caso di collaudo della fornitura costituisce motivo di risoluzione l’esito negativo per più di 10 tentativi di collaudo. Resta inteso che, comunque, il mancato collaudo comporta l’applicazione di una penale pari al 0,05% dell’importo contrattuale, che potrà essere riassorbita dalla penale complessiva maturata a causa del ritardo ove la penale complessiva sia maggiore delle penali maturate a causa di mancata accettazione; il mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori della ditta aggiudicataria.
2. Sono cause di risoluzione espressa del Contratto l’accertamento delle condizioni previste dall’art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, previo espletamento delle procedure ivi indicate.
3. Qualora l’Amministrazione proceda a dare esecuzione alla clausola risolutiva espressa deve darne comunicazione in maniera inequivocabile con lettera raccomandata a.r. o pec all’indirizzo dichiarato in sede di gara. In ogni caso, è motivo di risoluzione espressa:
1. l’accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di gara e nell’esecuzione del contratto, comprese quelle riferite ai requisiti generali e speciali, salva e impregiudicata l’applicazione dell’articolo 76, del D.P.R. n. 445/2000;
2. la violazione delle norme di sicurezza, contributive, assicurative, fiscali dei propri dipendenti;
3. il mancato avvio dell’esecuzione del contratto nei termini e secondo le modalità indicate dal Responsabile unico del procedimento;
4. il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione della disciplina in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto, ovvero l’accertamento che nei contratti dell’Operatore economico con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, non sia inserita una clausola sull’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ovvero la mancata comunicazione dell’inadempimento del subappaltatore o subcontraente della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, degli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi dell’articolo 3, commi 8 e 9, della legge n. 136/2010;
5. il ritardo grave nell’adempimento della fornitura qualora l’importo della penale superi il 10 per cento dell’importo contrattuale.
4. L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto qualora le piattaforme e/o gli applicativi messi a disposizione comportino l’impossibilità di realizzazione dell’oggetto negoziale o risultino inadatti alla loro destinazione; diversamente può chiedere l’eliminazione dei difetti a spese dell’Operatore economico o la riduzione del prezzo (ex artt. 1668 e 2226 c.c.).
1. L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite comunicazione scritta inoltrata all’Appaltatore con PEC, nei casi di:
a. giusta causa;
b. mutamenti di carattere organizzativo dell’Amministrazione, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione di compiti e/o funzioni;
c. reiterati inadempimenti, anche se non gravi, dell’Appaltatore .
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a. qualora sia stato depositato contro l’Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore e salvo che la prosecuzione dell’esecuzione del Contratto non sia comunque possibile sulla base della normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica;
b. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.
3. Nelle ipotesi di recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, l’Appaltatore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione dei servizi effettivamente eseguiti, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente capitolato, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Codice Civile.
4. Dalla data di efficacia del recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali con modalità tali da garantire tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Amministrazione o causare interruzioni di funzioni e servizi.
5. Fuori dai casi stabiliti nei precedenti commi del presente articolo, l’Amministrazione ha comunque diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, tramite comunicazione scritta inoltrata all’Appaltatore tramite PEC. In tal caso, dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Amministrazione.
6. Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma 5, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto eseguito correttamente ed a regola d’arte fino alla data di efficacia del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni del presente capitolato nonché a quant’altro previsto dall’articolo 109, commi 1 e 2 del Codice.
Art. 25 Definizione delle controversie
1. Per le controversie derivanti dal Contratto è competente il Foro di Reggio Xxxxxx, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
1. L’Appaltatore dichiara di ben conoscere l’Art. 1338 del Codice Civile e che non sussistono le cause di nullità di cui all’Art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001, così come modificato dalla L. 190/2012 che prevede il divieto del cosiddetto “pantouflage – revolving doors”.
Art. 27 Rinvio alla normativa vigente
1. Per quanto non previsto nel presente Contratto si fa riferimento al D.lgs. 36/2023 -“Codice dei Contratti Pubblici”, al Regolamento di Esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con D.P.R. n. 207 del 10/10/2010 nelle sue parti attualmente in vigore, al D.M. 07/03/2018 n. 49, al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e di tutte le Leggi e Norme vigenti sulla prevenzione infortuni e sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e nei cantieri, al Codice delle Leggi Antimafia D.lgs. 06/09/2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, al Codice Civile, alle altre Norme vigenti in materia e alle altre disposizioni di Legge in vigore.
Art. 28 (Trattamento dei dati personali)
1. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l’utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell’ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al Contratto.
2. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.
3. L’Amministrazione, relativamente alle attività di cui al Contratto, è Titolare del trattamento.
4. L’Appaltatore è nominato Responsabile del trattamento ex art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016," del trattamento dei dati personali in relazione all’erogazione delle forniture nel quadro dell’esecuzione del Contratto con il titolare, ai patti e alle condizioni di cui all’Allegato CONTRATTO CON IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO (EU) 2016/679 parte integrante del presente capitolato.
Art. 27 Informativa sul trattamento dei dati dell’Appaltatore
1. Per la esecuzione della fornitura oggetto del presente capitolato, con riferimento ai dati ed alle informazioni fornite dall’Appaltatore all’Amministrazione, anche sotto forma documentale, e che rientrano nell’ambito di applicazione del D.lgs.
n. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali, si precisa quanto segue:
- Finalità del trattamento - In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
a. I dati comunicati vengono acquisiti ai fini della esecuzione delle prestazioni disciplinate nel presente capitolato e, in particolare, ai fini della esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché in adempimento di precisi obblighi di legge, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale;
b. Categorie particolari di dati personali (cd. Dati sensibili di cui all’art. 9, comma 1, Regolamento UE 2016/679): i dati forniti dall’Appaltatore non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”;
- Modalità del trattamento dei dati - Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
- Diritti dell’Appaltatore - Relativamente ai suddetti dati, all’Appaltatore , in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al citato decreto legislativo. Acquisite le suddette informazioni con la sottoscrizione del Contratto ed eventualmente nella fase di esecuzione dello stesso, egli acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.
2. Si precisa, altresì, che l’Amministrazione dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.
1. Il Responsabile della sicurezza informatica e accessibilità dei dati è il Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD) all’uopo nominato.
2. Ogni forma di integrazione e/o modificazione del Contratto può avvenire ed essere provata solo in forma scritta.
3. Ogni comunicazione s’intende notificata alla Parte con l’invio tramite PEC.
4. L’Appaltatore è informato delle misure previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e del Codice di comportamento adottati con atti dell’Amministrazione e consultabili sul sito istituzionale in Amministrazione Trasparente, impegnandosi al pieno rispetto di quanto stabilito, consapevole che la violazione può dar corso alla risoluzione del Contratto. Fanno parte del presente Contratto i seguenti atti …, anche se non materialmente allegati.
5. Tutte le spese del Contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti, sono a totale carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa; nei riguardi dell’IVA verranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed aggiunte.
6. Il Contratto è registrato solo in caso d’uso.
Ai sensi e agli effetti dell’art. 1326 c.c. il presente documento controfirmato dall'appaltatore assurge a valore di Contratto (scrittura privata) tra le parti.
Ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., l’Appaltatore mediante sottoscrizione con controfirma del presente documento parte integrante delle trattativa diretta su piattaforma di e-procurement mePA di Consip approva specificatamente, le seguenti clausole, dopo averle attentamente lette, esaminate ed inteso il loro contenuto:
− Art. 15 Obblighi derivanti dal PNRR
− Art. 17 Parità di genere e generazionale
− Art. 18 Danni e responsabilità
− Art. 20 Penali
− Art. 21 Risoluzione
− Art. 22 Recesso
Sono allegati al Contratto:
Allegato REQUISITI E DISPOSIZIONI TECNICHE (FUNZIONALITA’ E SERVIZI)
Allegato CONTRATTO CON IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO (EU) 2016/679
Allegato REQUISITI E DISPOSIZIONI TECNICHE (FUNZIONALITA’ E SERVIZI)
Sommario
Art.1 Contesto di riferimento 32
Art. 3 Assistenza, manutenzione e continuità del servizio 35
Il Comune di Gualtieri si trova nelle condizioni di seguito descritte, che l’Appaltatore dichiara, con la presentazione dell’offerta, di ben conoscere e di averne tenuto presente, in ogni loro aspetto, con particolare riferimento al complessivo all’infrastruttura degli applicativi verticali da migrare come attualmente già in fornitura.
La finalità che il contratto intende perseguire è la trasformazione digitale nel contesto della Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall’Unione europea all'interno dell’iniziativa NextGenerationEU, l’Investimento 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI”.
Il contratto ha per oggetto i servizi, le forniture e le attività afferenti all’avviso “Investimento oppure 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA Locali” Comuni Luglio 2022, pubblicato su piattaforma xxxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx0000.xxx.xx/ in data 25/07/2022. L’oggetto del contratto è perciò costituito da:
“aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud” dei seguenti servizi, e già in elenco nell’istanza di partecipazione del 02/01/2023 al bando in parola, e del relativo decreto di finanziamento del PDCM del Decreto n. 85 - 4/2022- PNRR – 2023:
# Servizi nel piano di migrazione Stato della migrazione Modalità di migrazione
1 DEMOGRAFICI – ANAGRAFE | Attività da avviare | B - Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud |
2 DEMOGRAFICI - STATO CIVILE | Attività da avviare | B - Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud |
3 DEMOGRAFICI - LEVA MILITARE | Attività da avviare | B - Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud |
4 DEMOGRAFICI - GIUDICI POPOLARI | Attività da avviare | B - Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud |
5 DEMOGRAFICI - ELETTORALE | Attività da avviare | B - Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud |
6 PROTOCOLLO | Attività da avviare | B - Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud |
7 ALBO PRETORIO | Attività da avviare | B - Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud |
8 CONTABILITA' E RAGIONERIA | Attività da avviare | B - Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud |
9 ECONOMATO | Attività da avviare | B - Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud |
10 GESTIONE ECONOMICA | Attività da avviare | B - Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud |
11 TRASPARENZA | Attività da avviare | B - Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud |
12 ORGANI ISTITUZIONALI | Attività da avviare | B - Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud |
13 CONTRATTI | Attività da avviare | B - Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud |
14 ORDINANZE | Attività da avviare | B - Aggiornamento in sicurezza di applicazioni in cloud |
La migrazione dei servizi in SaaS, dovranno essere realizzate conformemente a quanto indicato nell’allegato 2.3 dell’avviso “Abilitazione al Cloud per le PA Locali ” a valere sul PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 1 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2 “ABILITAZIONE AL
CLOUD”, qui integralmente richiamato e che risulta pubblicato in data 25/07/2022 su piattaforma xxxxx://xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx0000.xxx.xx/ nella sezione avvisi, dovranno
inoltre essere basati su data center certificato secondo gli standard ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27018.
A. DESCRIZIONE
Il servizio oggetto dell’affidamento ha come obiettivo la manutenzione evolutiva dell’attuale piattaforma comprensiva di setup e l’utilizzo di sistemi software il più possibile interoperabili e aperti che garantiscano elevate possibilità di integrazione e interazione e che consentano di rispondere in maniera più efficiente agli obblighi previsti dalle normative, consentano di rendere più snella ed efficace l’azione amministrativa del nostro Ente, consentano di rendere trasparente l'attività e maggiormente interattivo il rapporto con l’esterno, la connessione tra diversi applicativi anche se forniti da terzi, avviando contestualmente un processo di razionalizzazione complessiva della spesa ed innalzando la qualità dei servizi erogati. La pubblicazione da parte di AGID del “Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2022-2024”, che individua tra gli elementi principali della trasformazione al digitale principi quali “Cloud First”, “Once Only” e “interoperabilità” rafforza ulteriormente la direzione intrapresa e cioè quella di dotarsi di sistemi informatici che scongiurino la ripetizione e il reinserimento di documenti, anagrafiche e contenuti già gestiti e resi disponibili da sistemi e soggetti terzi sia interni che esterni al Comune.
Il Servizio richiesto comprende anche le seguenti attività:
• installazione, attivazione e configurazione del sistema informativo fornito;
• conversione mediante recupero completo degli archivi informatici e dei dati in essi contenuti utilizzati dalle procedure attualmente in uso presso l'Ente e la loro migrazione all'interno del DBMS del nuovo software;
• avviamento delle procedure con i dati dell'Amministrazione convertiti e convalidati;
• personalizzazione degli applicativi, quando e laddove difformi rispetto ai processi di lavoro dell'Ente;
• mantenimento di connettori WS e API da e verso terze parti o gestionali di fornitori terzi, nonché la trasmissione ai soggetti coinvolti, quali il personale tecnico e fornitori terzi, della documentazione delle specifiche tecniche, strutturali, di querying, di invocazione e di chiamata sugli end-point, al fine di garantire il mantenimento nel tempo dell’interoperabilità dei sistemi;
• formazione all'uso delle procedure del personale sia tecnico che operativo;
• assistenza erogata tramite servizio di helpdesk di primo e secondo livello;
• manutenzione del software: correttiva, di adeguamento normativo e di manutenzione sistemistica della piattaforma applicativa presso il Data Center in cloud per tutta la durata contrattuale e il cui costo dovrà essere incluso nel corrispettivo dovuto per l'erogazione del servizio;
• gestione Cloud - Servizi di fornitura, gestione e amministrazione dell'infrastruttura e dei servizi Cloud erogati in SaaS.
B. CARATTERISTICHE FUNZIONALI RICHIESTE
Le caratteristiche funzionali richieste sono di seguito elencate.
Tutta la soluzione funzionerà seguendo le indicazioni previste dalle linee d’indirizzo dell’Agenda Digitale Italiana e del Piano triennale per L’informatica nella Pubblica Amministrazione, in modalità CLOUD cioè con i dati e le applicazioni residenti in una server farm/datacenter certificata raggiungibile tramite una connessione internet (intendendo raggiungibile sia per i dati che per le applicazioni).
Le procedure applicative che implementano la soluzione devono essere realizzate in modalità web nativa con possibilità di accesso da qualunque postazione di elaborazione dotata di connessione internet e browser web, utilizzando anche strumenti “mobile”, tutti i giorni a tutte le ore;
Il sistema informativo implementato dalla soluzione deve tendere all’interoperabilità attuale e futura con i diversi applicativi mettendo a disposizione connettori, API e services E2E quando invocati da altri applicativi.
Deve essere possibile ridurre gli errori, le perdite di informazioni e i tempi di ricerca dei documenti, rendendo semplice rapida ed efficace la consultazione e la gestione di archivi e documenti attraverso un sistema di dematerializzazione dei procedimenti, con l’obiettivo finale di eliminare gli archivi cartacei.
La soluzione deve permettere la valutazione delle produttività nei procedimenti amministrativi.
Deve essere possibile il salvataggio delle attività in corso di lavorazione in qualsiasi momento e la successiva ripresa delle stesse dal medesimo punto e con i medesimi dati salvati (recupero della sessione). Le applicazioni devono poter generare stampe ed effettuare interrogazioni tramite opportune procedure;
La soluzione deve fornire un sistema di gestione documentale, alimentato e consultabile da tutte le aree dell’Amministrazione. Dovrà permettere una gestione avanzata del documento elettronico, dalla formazione o ricezione alla predisposizione dei documenti finalizzata alla conservazione digitale a norma;
Deve essere presente un help in linea contestuale;
La soluzione deve permettere la possibilità di gestire gli utenti del sistema (autenticazione e autorizzazione) e deve preferibilmente prevedere l’acquisizione dei nomi utenti dal sistema di autenticazione accessi di Active Directory;
La soluzione deve permettere il diretto collegamento del sistema informativo- gestionale con il portale web dell’Amministrazione Trasparente per la pubblicazione automatica dei dati, dei documenti e degli elenchi richiesti dalla normativa (Dlgs. 33/2013) e per la pubblicazione automatica degli Atti verso il portale web dell’Albo Pretorio;
Laddove necessario, la soluzione deve permettere l’apposizione della firma digitale, non solo tramite smart-card o token USB, ma anche tramite sistemi di firma remota, tramite generatore fisico di OTP o di opportuna “APP”;
L'applicazione deve poter correttamente utilizzare gli scanner in uso presso le postazioni di protocollo e altri uffici;
Il sistema deve poter essere integrato con suite di office automation sia proprietarie, come Microsoft Office, che libere o open source come Libreoffice o Openoffice;
Dovranno essere incluse nell’offerta tutte le attività di modellazione e/o personalizzazione di documenti e modelli in fase d’avviamento, al fine di riprodurre il più fedelmente possibile quelli in uso presso i diversi servizi della Stazione Appaltante;
Deve essere adottato un sistema di accounting che mantenga log dettagliati degli accessi degli operatori e delle operazioni effettuate;
Deve essere garantita l’esportazione, in qualsiasi momento, dell’intera base di dati (inclusi gli indici o metadati utilizzati per implementare le funzionalità del software stesso) in formato standard, aperto e documentato;
Devono essere rese possibili, utilizzando le sole funzionalità dell’applicazione, l’estrazione dei dati e la generazione di documenti nei formati standard (CSV, XML, file plain text, formati Open Document ODT e ODS) da destinare ad altri utilizzi;
Art. 3 Assistenza, manutenzione e continuità del servizio
L’Appaltatore dovrà garantire le seguenti prestazioni:
A. ASSISTENZA E MANUTENZIONE (Service Level Agreement)
Il Fornitore, nel periodo contrattuale, dovrà garantire opportuna assistenza funzionale tramite gli strumenti e con le modalità di seguito individuate:
● help Desk di primo livello tramite ticketing Web per usufruire dell’assistenza sulle procedure. Il sistema dovrà consentire di contattare il servizio di assistenza attraverso la compilazione di una form preimpostata con la quale inoltrare, mediante la rete internet, la richiesta. Del ticket aperto deve essere data contezza tramite un invio di e-mail sia all’indirizzo del richiedente sia ad un indirizzo e-mail fornito dall’Amministrazione;
● il Fornitore indicherà l’URL da dove sarà possibile accedere alla form di richiesta di intervento;
● il servizio di help desk di primo livello dovrà essere raggiungibile 24 ore al giorno per sette giorni la settimana e per 365 giorni l’anno. L’help desk dovrà dare riscontro alla presa in carico della segnalazione di un disservizio con l’apertura di un trouble ticket entro un’ora dalla segnalazione, fornendo all’Amministrazione il numero del ticket aperto. Il Fornitore dovrà interfacciarsi costantemente con l’Amministrazione durante le fasi di lavorazione di un trouble ticket, aggiornandolo sull’avanzamento dei lavori necessari alla risoluzione del
disservizio segnalato, concordando preventivamente eventuali interventi presso le sedi dell’Amministrazione stessa e formalizzando tempestivamente la proposta di chiusura del ticket;
● Help Desk di secondo livello, erogato tramite assistenza telefonica. Per risolvere rapidamente problematiche tecniche o ottenere supporto informatico o qualora i ticket aperti con l’help desk non diano risposte entro le SLA convenute (descritte di seguito) è necessario, da parte del Fornitore, mettere a disposizione tecnici specializzati che garantiscano assistenza Help Desk telefonica per tutti i settori dell’Amministrazione. Il servizio dovrà essere attivo nei giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle ore 18.00 per tutta la durata del contratto;
● ll Fornitore dovrà comunicare all’Amministrazione uno o più numeri telefonici da contattare per ottenere l’assistenza di secondo livello;
B. MANUTENZIONE CORRETTIVA
La manutenzione correttiva comprende tutte le attività volte alla diagnosi e quindi alla rimozione delle cause e degli effetti del malfunzionamento delle procedure e dei programmi in esercizio, comunque verificatesi (ad es ˙ blocco della applicazione/funzione, differenze tra l’effettivo funzionamento del software applicativo e quello atteso, come previsto dalla documentazione, o comunque determinato dai controlli che vengono svolti durante l’attività degli utenti), garantendo nei tempi previsti il completo ripristino delle funzionalità degli applicativi oggetto dell’appalto anche attraverso attività di supporto on-site.
Sono altresì oggetto di interventi di manutenzione correttiva i malfunzionamenti derivanti da difetti (errori presenti nel software, latenti finché non rilevati, che danno luogo a malfunzione) presenti nel codice sorgente e non rilevati durante il ciclo di sviluppo, collaudo e test della specifica applicazione.
Per malfunzioni derivanti da difetti non imputabili al software applicativo ma ad errori tecnici, operativi (utilizzo scorretto dell’applicativo) o ad altre componenti tecnologiche infrastrutturali (ad es ˙ software di base, d’ambiente, rete) i servizi di manutenzione correttiva dovranno comunque assicurare un valido supporto all’attività diagnostica sulla causa della specifica malfunzione, la cui soluzione è comunque demandata ad altre strutture.
C. MANUTENZIONE ADEGUATIVA
La manutenzione adeguativa comprende tutte le attività di manutenzione volte ad assicurare la costante aderenza degli applicativi alla evoluzione dell’ambiente tecnologico del sistema informativo ed al cambiamento dei requisiti (organizzativi, normativi, d’ambiente) ed include in maniera indicativa ma non esclusiva:
1. costante aggiornamento delle componenti software/firmware all’ultima release disponibile sul mercato e dei sistemi e dei moduli già realizzati, collaudati e in produzione, nel caso di modifiche e aggiornamenti normativi;
2. adeguamento di connettori WS e API da e verso terze parti o gestionali di fornitori terzi, nonché la trasmissione ai soggetti coinvolti, quali il personale
tecnico e fornitori terzi, della documentazione delle specifiche tecniche, strutturali, di querying, di invocazione e di chiamata sugli end-point, al fine di garantire il mantenimento nel tempo dell’interoperabilità dei sistemi.
3. adeguamenti dovuti a seguito di cambiamenti di condizioni al contorno (ad esempio per variazioni al numero utenti, miglioramenti delle performances, aumento delle dimensioni delle basi dati, etc.);
4. costante allineamento delle procedure e dei programmi alla evoluzione dell'ambiente tecnologico della soluzione, come ad esempio l’innalzamento dei livelli di software di base (cambi di versione dei SO) o l’introduzione di nuove apparecchiature, in un contesto generale di compatibilità con l’esistente, o l’introduzione di nuovi prodotti o modalità di gestione del sistema;
5. migrazioni di piattaforma;
6. adeguamenti dovuti a seguito di cambiamenti organizzativi, nuove disposizioni di legge, regolamenti, direttive in ambito nazionale o sovranazionale da effettuarsi nei tempi utili affinché il sistema informativo sia sempre a norma e consenta agli uffici la normale e completa erogazione dei servizi ad essi afferenti;
7. adeguamenti dinamici dovuti al mantenimento dei requisiti nel rispetto dei criteri richiamati nello specifico Avviso e documenti di riferimento in particolare Linee Guida, che potranno essere aggiornati progressivamente in relazione all'evoluzione della normativa nell'ambito di validità del Contratto (restando onere del Comune garantire nei 5 anni successivi la conformità del sistema informativo ovvero qualora la soluzione post asseverazione risultasse non più soddisfacente al fine di renderla nuovamente afferente a quanto previsto dalla legge - in casi specifici in cui le evolutive impattino notevolmente sulle ultime recepite sono consentite, previa stima, attività a pagamento per effettuare l’eventuale adeguamento).
Relativamente agli interventi di manutenzione adeguativa a seguito di nuove disposizioni di legge e/o regolamenti e/o direttive in ambito nazionale o sovranazionale, si precisa che comunque il Fornitore, anche in assenza di esplicita richiesta da parte dell’ente è tenuto a:
1. tenersi aggiornato sulle modifiche di normativa;
2. darne comunicazione alla Stazione Appaltante;
3. realizzare entro i termini stabiliti per legge gli interventi in questione, precisando che in tale fattispecie la mancata realizzazione dei necessari interventi di manutenzione adeguativa è in ogni caso responsabilità del Fornitore, a cui si potranno addebitare le penali per mancata consegna nei termini (che in mancanza di comunicazione esplicita da parte della Stazione Appaltante sono quelli stabiliti dalla normativa) oltre ad eventuali risarcimenti del danno nei confronti della Stazione Appaltante;
4. tali interventi di manutenzione adeguativa saranno totalmente a carico del Fornitore.
Si precisa comunque che tutti i moduli oggetto della fornitura si intendono coperti da manutenzione per il periodo in cui l’Amministrazione si impegna a pagare il canone d'uso per il servizio.
D. MANUTENZIONE SISTEMISTICA
L’assistenza sistemistica deve essere finalizzata alla completa gestione dei sistemi del Fornitore (fisici e/o in ambiente virtualizzato) intesi ciascuno nel complesso della propria architettura funzionale e delle relative banche dati, alla prevenzione, al monitoraggio ed alla risoluzione di tutte le problematiche, nessuna esclusa (business continuity).
Deve assicurare la continuità operativa ed il mantenimento ottimale delle performance di tutte le componenti l’infrastruttura IT (sistemi, sottosistemi, applicazioni e servizi) attraverso attività tecnico sistemistiche riguardanti il software di base, d’ambiente, virtualizzato, i database.
E. DISPONIBILITA’ DEL SERVIZIO
I servizi oggetto del presente affidamento dovranno essere erogati nel pieno rispetto dei livelli di servizio di seguito descritti.
Per livello di servizio si intende una misura (o combinazioni di misure, o condizioni contrattuali) che rappresenta, nella erogazione del servizio, il grado di soddisfacimento dei requisiti del committente, rispetto a determinate caratteristiche attese.
Il livello di servizio assume un’importanza strategica in uno scenario di utilizzo SaaS della piattaforma, in tale contesto il funzionamento, la disponibilità e la funzionalità del sistema dipendono quasi esclusivamente dal Fornitore della piattaforma.
Ai fini del presente contratto definiremo come “livello di disponibilità della piattaforma” (o Percentuale di Tempo di Attività Mensile) erogata in modalità SaaS.
La piattaforma dovrà garantire un livello di disponibilità, calcolato su base mensile, maggiore o uguale al 99,5%; ai fini di limitare i disagi agli utilizzatori ed all’utenza, la ditta dovrà applicare tutte le soluzioni tecniche ed organizzative disponibili “allo stato dell’arte” per evitare interruzioni improvvise del servizio o di parte delle funzionalità all’interno “dell’orario lavorativo giornaliero”.
Le attività di manutenzione programmata dovranno avvenire all’infuori dell’orario lavorativo giornaliero e dovranno essere pianificate e comunicate agli enti con almeno 48h di preavviso.
Le attività di manutenzione urgenti dovranno essere comunicate agli enti con il maggior anticipo possibile e comunque almeno 2h prima dello svolgimento delle stesse; dovranno inoltre essere svolte, se possibile, all’infuori dell’orario lavorativo giornaliero e comunque concordate con gli enti interessati.
In caso di totale o parziale non funzionamento, la ditta dovrà porvi rimedio nel rispetto delle condizioni minime indicate nella tabella seguente, che pone in relazione
le attività oggetto del contratto, le condizioni di servizio ed i valori di soglia di riferimento.
I valori di soglia si riferiscono ai minuti o ore lavorative dalla data e ora di comunicazione del problema ai canali di Call Center del Fornitore di servizi o di rilevamento dei problemi stessi da parte del Fornitore.
La risposta del Servizio di Call Center dovrà avvenire entro 10 (dieci) minuti dalla prima chiamata o dalla mail inviata via posta elettronica, entro gli orari di apertura degli uffici.
In caso di totale o parziale non funzionamento, la ditta dovrà porvi rimedio nel rispetto delle condizioni minime indicate nella tabella “VALORI SOGLIA”, che pone in relazione le attività oggetto del Contratto, le condizioni di servizio ed i valori di soglia di riferimento.
VALORI SOGLIA | |
in caso di problema bloccante: | ripristino delle funzionalità entro 30 minuti dalla chiamata, e correzione entro 120 minuti dalla diagnosi. |
in caso di problema NON bloccante: | ripristino delle funzionalità entro 60 minuti dalla chiamata, e correzione entro 240 minuti dalla diagnosi. |
I valori di soglia si riferiscono ai minuti o ore lavorative dalla data e ora di comunicazione del problema ai canali di Call Center dell’Appaltatore di servizi o di rilevamento dei problemi stessi da parte dell’Appaltatore.
La risposta del Servizio di HelpDesk dovrà avvenire entro sessanta minuti dalla prima chiamata o dalla mail inviata via posta elettronica, entro gli orari di apertura degli uffici.
CONTRATTO CON IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO (EU) 2016/679
In data
tra
- Comune di Gualtieri, con sede in Xxxxxxxxx (XX), Xxxxxx Xxxxxxxxxxx x. 00,
titolare e
-
responsabile
PREMESSE
Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito solo "GDPR") disciplina, all'art. 28, i casi in cui un trattamento debba essere effettuato, per conto del titolare del trattamento, da un responsabile, per tale dovendosi intendere la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo che offre garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato, e a cui il titolare ricorre per il trattamento.
I trattamenti dei dati personali relativi al servizio/attivita' di:
Descrizione attivita' e dati |
Assistenza, manutenzione e gestione di hardware e software degli Uffici |
per il periodo dal
al
, vengono effettuati, per conto del titolare, dal
responsabile .
I suddetti trattamenti, da parte del responsabile del trattamento, secondo la disciplina del GDPR, vanno disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento, fermo restando che il contratto o altro atto giuridico puo' basarsi, in tutto o in parte, su clausole contrattuali tipo di cui ai paragrafi 7 e 8 dell'art. 28 del GDPR, anche laddove siano parte di una certificazione concessa al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento ai sensi degli articoli 42 e 43 GDPR;
Con il presente contratto, il titolare e il responsabile intendono conformarsi alla disciplina del GDPR stipulando, relativamente al servizio/attivita' sopra indicata il presente contratto volto a disciplinare:
- la materia del trattamento
- durata del trattamento
- la natura del trattamento
- la finalita' del trattamento
- il tipo di dati personali
- le categorie di interessati
- gli obblighi del titolare del trattamento
- i diritti del titolare del trattamento
TUTTO CIO' PREMESSO
tra il titolare e il responsabile in epigrafe indicati si stipula quanto segue.
1. Materia disciplinata dal trattamento
Il presente contratto ha per oggetto la nomina del responsabile del trattamento e la disciplina del rapporto derivante da detta nomina.
Il titolare, cui competono le decisioni in ordine alle finalita' ed alle modalita' del trattamento, in persona del legale rappresentante, nomina quale responsabile dei trattamenti dei dati personali effettuati in relazione all'attivita'/servizio:
Descrizione attivita' e dati |
Assistenza, manutenzione e gestione di hardware e software degli Uffici |
La nomina non costituisce autorizzazione generale ma autorizzazione limitata esclusivamente ai trattamenti relativi all'attivita'/servizio specificatamente indicata nel presente contratto.
La nomina, che costituisce specifica autorizzazione in favore del responsabile, consente al responsabile medesimo di trattare i dati personali soltanto in relazione alle specifiche finalita' correlate dell'attivita'/servizio, e su istruzione documentata del titolare, specie in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui e' soggetto il responsabile del trattamento; in tal caso, il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico.
Col presente contratto, il titolare conferisce autorizzazione scritta al responsabile a poter ricorrere a eventuali ulteriori responsabili del trattamento ("sub-responsabile/i"), nella prestazione del servizio/attivita'.
Nel caso in cui il responsabile faccia effettivo ricorso a sub-responsabili, il responsabile medesimo si impegna a:
a) informare il titolare delle decisioni riguardanti l'individuazione di sub- responsabili, dando xxxx' al titolare la possibilita' di opporsi a tali modifiche.
b) selezionare sub-responsabili tra soggetti che, per esperienza, capacita' e affidabilita':
• forniscano adeguate garanzie in ordine alla attuazione di misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti della normativa applicabile pro tempore
• garantiscano l'esercizio e la tutela dei diritti degli interessati.
Il responsabile si impegna altresi' a stipulare specifici contratti, o altri atti giuridici, con i sub- responsabili, con i quali il responsabile:
• descrive analiticamente i compiti dei sub-responsabili;
• impone a tali soggetti di rispettare i medesimi obblighi, con riferimento alla disciplina sulla protezione dei dati personali, imposti dal titolare sul responsabile ai sensi della normativa vigente, e ai sensi delle disposizioni e dei provvedimenti della competente autorita' di controllo, prevedendo in particolare adeguate garanzie in ordine alla attuazione di misure tecniche e organizzative tali da soddisfare i requisiti del GDPR.
Il responsabile:
a) da' atto che, qualora il sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati:
• il responsabile conserva nei confronti del titolare l'intera responsabilita' dell'adempimento degli obblighi dei sub-responsabili.
b) si impegna a manlevare, e tenere indenne il titolare da qualsiasi danno, pretesa, risarcimento, e/o sanzione possa derivare al titolare dalla mancata osservanza di tali obblighi e xxx' in generale dalla violazione della applicabile normativa sulla tutela dei dati personali da parte del responsabile e dei suoi sub-responsabili.
c) si impegna altresi' ad informare il titolare di eventuali modifiche previste riguardanti la sostituzione di altri sub- responsabili, dando cosi' al titolare la possibilita' di opporsi a tali modifiche.
Il titolare autorizza espressamente il responsabile, che a cio' si impegna, a stipulare per suo conto con eventuali sub-responsabili, quando stabiliti in un paese al di fuori dell'Unione Europea per il quale la Commissione Europea non abbia emesso un giudizio di adeguatezza del livello di protezione dei dati personali:
• uno specifico accordo per il trasferimento dei dati all'estero contenente le apposite garanzie e clausole contrattuali, e successive modifiche adottate dalla stessa Commissione Europea con Decisione 2010/87/EU del 5 febbraio 2010.
1.1. Istruzioni documentate del titolare al responsabile
Con riferimento alla presente nomina, il titolare impartisce le seguenti istruzioni. Il responsabile del trattamento:
• non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare;
• tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonche' della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalita' del trattamento, come anche del rischio di varia probabilita' e gravita' per i diritti e le liberta' delle persone fisiche, deve assicurarsi che le misure di sicurezza predisposte ed adottate siano adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, in particolare contro:
− distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
− trattamento dei dati non consentito o non conforme alle finalita' delle operazioni di trattamento.
• adotta tutte le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato richieste ai sensi dell'articolo 32 GDPR e, a tal fine, se del caso:
a) mette in atto la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
b) assicura la capacita' di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrita', la disponibilita' e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
c) assicura la capacita' di ripristinare tempestivamente la disponibilita' e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
d) mette in atto una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
• tiene, e aggiorna costantemente un registro di tutte le categorie attivita' relative al trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento, contenente le informazioni indicate dall'art. 30 paragrafo 2 del GDPR;
• quando ricorre a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attivita' di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento impone, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente contratto tra il titolare e il responsabile, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR. Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilita' dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile;
• tenendo conto della natura del trattamento, assiste il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui cio' sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti
dell'interessato. In particolare, ove applicabile e in considerazione delle attivita' di trattamento affidategli, deve:
- consentire al titolare di fornire agli interessati i propri dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, nonche' di trasmettere i dati ad altro titolare;
- consentire al titolare di garantire in tutto o in parte i diritti di opposizione e limitazione del trattamento.
• assiste il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di sicurezza del trattamento, notifica di una violazione dei dati personali all'autorita' di controllo, comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato, valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e consultazione preventiva cui agli articoli da 32 a 36 GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
• su scelta del titolare, cancella o restituisce al titolare tutti i dati personali dopo che e' terminata la prestazione dei servizi/attivita' in epigrafe indicati, relativi al trattamento e cancella le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati; e mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni circa lo svolgimento delle operazioni di trattamento o del luogo in cui sono custoditi i dati e, piu' in generale, tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente contratto, consentendo e favorendo le attivita' di controllo, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare o da un altro soggetto da questi incaricato. Nei suddetti casi, il Responsabile, su richiesta del titolare, provvede a rilasciare apposita dichiarazione scritta contenente l'attestazione che, presso il Responsabile, non esiste alcuna copia dei dati personali, e delle informazioni trattate per conto del titolare. Sul contenuto di tale dichiarazione il titolare si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertarne la veridicita';
• comunica tempestivamente al titolare istanze degli interessati nonche' reclami, contestazioni, ispezioni o richieste del Garante e delle Autorita' Giudiziarie, ed ogni altra notizia rilevante in relazione al trattamento dei dati personali;
• individua, e comunica tempestivamente al titolare le persone che, nell'ambito della propria organizzazione, lo stesso responsabile autorizza al trattamento, facendosi contestualmente carico, nell'atto di designazione, di fornire adeguate istruzioni scritte alle persone autorizzate al trattamento circa le modalita' del trattamento, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge e dal presente contratto, e facendosi carico altresi' di garantire una adeguata formazione in materia alle persone medesime e il successivo aggiornamento professionale;
• vincola le persone autorizzate al trattamento alla riservatezza o ad un adeguato obbligo legale di riservatezza, anche per il periodo successivo all'estinzione del rapporto di lavoro/collaborazione intrattenuto con il responsabile, in relazione alle operazioni di trattamento da esse eseguite;
• per quanto concerne l'amministratore di sistema, il responsabile e' tenuto al rispetto delle disposizioni relative alla disciplina sugli amministratori di sistema, incluse le disposizioni contenute nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008, come successivamente modificato in dal provvedimento del 25 giugno 2009, impegnandosi a conservare gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema, e a fornirli e al titolare su richiesta del medesimo;
• informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati;
• se, violando le disposizioni di legge e delle presenti istruzioni, determina le finalita' e i mezzi del trattamento, e' considerato un titolare del trattamento in questione
• in caso di danni derivanti dal trattamento, il Responsabile e' tenuto a risponderne qualora non abbia adempiuto agli obblighi della normativa pro tempore vigente in materia di trattamento di dati personali specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle presenti legittime istruzioni del titolare;
Il Titolare si riserva di impartire, durante il corso di svolgimento del servizio/attivita' specificatamente individuata nel presente contratto, ulteriori istruzioni scritte che si rendano necessarie per implementare il livello di protezione dei dati.
2. Durata del trattamento
La nomina e la relativa autorizzazione al trattamento dei dati, per conto del titolare, ha efficacia limitata al solo ed esclusivo periodo intercorrente tra la data di stipulazione del presente contratto e la conclusione dell'attivita'/servizio i cui dati sono oggetto di trattamento, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere in base ad una specifica disposizione nazionale o dell'Unione europea.
Per effetto di quanto sopra, la nomina e la relativa autorizzazione al trattamento dei dati, per conto del titolare, cessa in data: 31/12/2023.
Qualora l'attivita'/servizio in epigrafe indicati, e i cui dati sono oggetto di trattamento per conto del titolare, non venga piu' fornita o cessi, per qualsiasi motivo, il presente contratto si intendera' automaticamente risolto di diritto, senza bisogno di comunicazioni, disdette o revoche, e l'autorizzazione al trattamento dei dati si intende cessata.
3. Natura del trattamento
Il servizio/attivita' affidata al responsabile del trattamento dati ha trattamenti aventi la seguente natura:
- Conferimento facoltativo
4. Finalita' del trattamento
Il responsabile e' tenuto a raccogliere i dati esclusivamente per le finalita' determinate, esplicite e legittime collegate al servizio/attivita' in epigrafe indicata, e successivamente a trattare i dati in modo che non sia incompatibile con tali finalita'.
Qualora il responsabile del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalita' diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento informa il titolare, e fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalita' e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2 dell'art. 13 GDPR.
Laddove il responsabile effettui il trattamento per una finalita' diversa da quella per la quale i dati personali sono stati raccolti e tale trattamento non sia basato sul consenso dell'interessato o su un atto legislativo dell'Unione o degli Stati membri che costituisca una misura necessaria e proporzionata in una societa' democratica per la salvaguardia degli obiettivi di cui all'articolo 23, paragrafo 1 GDPR, al fine di verificare se il trattamento per un'altra finalita' sia compatibile con la finalita' per la quale i dati personali sono stati inizialmente raccolti, il titolare del trattamento tiene conto, tra l'altro:
a) di ogni nesso tra le finalita' per cui i dati personali sono stati raccolti e le finalita' dell'ulteriore trattamento previsto;
b) del contesto in cui i dati personali sono stati raccolti, in particolare relativamente alla relazione tra l'interessato e il titolare del trattamento;
c) della natura dei dati personali, specialmente se siano trattate categorie particolari di dati personali ai sensi dell'articolo 9 GDPR, oppure se siano trattati dati relativi a condanne penali e a reati ai sensi dell'articolo 10 GDPR;
d) delle possibili conseguenze dell'ulteriore trattamento previsto per gli interessati;
e) dell'esistenza di garanzie adeguate, che possono comprendere la cifratura o la pseudonimizzazione.
5. Tipo di dati personali
Le categorie di dati personali oggetto di trattamento, in relazione al servizio/attivita' in epigrafe indicata, sono:
- Dati di accesso e di identificazione (user name, password, customer ID, altro)
- Dati relativi allo svolgimento di attivita' economiche e altre informazioni commerciali (es. fatturato, bilanci, aspetti economici, finanziari, organizzativi, produttivi, industriali, commerciali, imprenditoriali)
- Dati comuni identificativi
Il titolare da' atto che i dati da lui trasmessi al Responsabile del trattamento:
1. sono pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalita' per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati;
2. in ogni caso, i dati personali, oggetto delle operazioni di trattamento affidate al responsabile, devono essere raccolti e trattati rispettando ogni prescrizione normativa e regolamentare e, per l'effetto devono essere, a cura del responsabile del trattamento:
a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato ("liceita', correttezza e trasparenza");
b) raccolti per le finalita' determinate, esplicite e legittime sopra indicate, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalita'; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non e', conformemente all'articolo 89, paragrafo 1 GDPR, considerato incompatibile con le finalita' iniziali ("limitazione della finalita'");
c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalita' per le quali sono trattati ("minimizzazione dei dati");
d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalita' per le quali sono trattati ("esattezza");
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalita' per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi piu' lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle liberta' dell'interessato ("limitazione della conservazione");
f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali ("integrita' e riservatezza").
Resta inteso che rimane a carico del titolare l'onere di individuare la base legale del trattamento dei dati personali degli interessati.
Nell'eseguire il trattamento dei dati, il responsabile del trattamento considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalita' del medesimo.
6. Categorie di interessati
Le categorie di interessati, i cui dati sono oggetto di trattamento, sono:
- Utenti (anche potenziali)
- Personale dipendente
- Imprenditori individuali, piccoli imprenditori o liberi professionisti
- Persone fisiche
- Cittadini italiani
- Richiedenti contributi
- Pazienti
- Revisori
- Enti locali
Il responsabile del trattamento garantisce la scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni relative ai diritti degli interessati contenute nel Capo III, articoli da 12 a 23 del GDPR nonche' nel contenute nel Capo VIII.
7. Obblighi del titolare del trattamento
Il titolare assume tutti gli obblighi generali imposti al titolare dal Capo IV del GDPR.
Il titolare si impegna, altresi', a comunicare al responsabile del trattamento qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di trattamento dei dati.
Il titolare rimane responsabile del trattamento delle informazioni attuate tramite procedure applicative sviluppate secondo sue specifiche e/o attraverso propri strumenti informatici o di telecomunicazioni.
8. Diritti del titolare del trattamento
Il titolare ha diritto:
• al puntuale ed esatto adempimento di tutti gli obblighi gravanti sul responsabile dal GDPR e dal presente contratto;
• al puntuale ed esatto adempimento delle legittime istruzioni contenute nel presente contratto e nelle istruzioni successivamente impartite
L'adempimento non comporta, per il responsabile, alcun diritto a compenso e/o indennita' e/o rimborso derivante dal trattamento, e dal presente contratto.
Disposizioni finali
Con il presente contratto viene revocato e sostituito espressamente ogni altro contratto o accordo tra le parti inerente il trattamento di dati personali in epigrafe indicato.
Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto, il titolare e il responsabile del trattamento rinviano al
-
- Comune di Gualtieri