Creditor Protection Prestiti Personali Dipendenti Pubblici e Non Lavoratori
Creditor Protection Prestiti Personali Dipendenti Pubblici e Non Lavoratori
Nel presente documento sono contenuti:
• Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti di investimento assicurativi (Dip Vita) e per i prodotti assicurativi danni (Dip Danni)
• Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi multirischi (Dip aggiuntivo Multirischi)
• Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario, Fac-Simile del Modulo di Adesione ed Informativa privacy
AVVERTENZA
Prima della sottoscrizione leggere attentamente quanto riportato all’interno del presente documento
Edizione: 01/01/2019 – Ultimo aggiornamento: 01/01/2019
Polizza Collettiva n°70457001 – Fascicolo Informativo – Modulo di Adesione Dipendenti Priva -
CPI Prestiti Personali Dip. Pubb. e Non Lav. - Copertina Ed. 01/2019 - Mod. BU2635/01 - Pagina 1 di 1
Assicurazione Temporanea Caso Morte
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi
(DIP Vita)
Impresa CreditRas Vita S.p.A., Gruppo Allianz Prodotto “Creditor Protection Prestiti Personali UniCredit”
Data di realizzazione 01/01/2019 – Il presente DIP Vita pubblicato è l’ultimo disponibile.
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Il contratto fornisce una copertura assicurativa in caso di decesso dell’Assicurato, durante il periodo di validità dell’Assicurazione e senza alcun limite territoriale.
A seguito del decesso dell’Assicurato durante il periodo di validità dell’Assicurazione, coincidente con la durata del Finanziamento, è prevista la liquidazione della prestazione assicurata in caso di decesso agli aventi causa.
L’Assicurazione è prestata entro i limiti del capitale assicurato per il cui dettaglio si rimanda al DIP Aggiuntivo Multirischi.
Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni?
il presente contratto di assicurazione Vita non fornisce coperture assicurative diverse dal caso di decesso dell’Assicurato.
Non sono assicurabili le persone che:
• alla data di erogazione del Finanziamento siano di età inferiore a 18 anni;
• alla data di scadenza del Finanziamento risultino di età maggiore di 75 anni compiuti;
• abbiano stipulato un Finanziamento erogato dal Contraente di durata superiore a 120 mesi;
• non siano residenti in Italia;
• a seguito della compilazione e sottoscrizione del Questionario Medico per la valutazione dello stato di salute da parte dell’Impresa, siano state ritenute non assicurabili.
Che cosa NON è assicurato?
Sì, sono presenti esclusioni per il cui dettaglio si rimanda al DIP Aggiuntivo Multirischi.
Ci sono limiti di copertura
È un contratto di assicurazione Vita in forma collettiva ad adesione facoltativa, destinato a persone fisiche titolari di un Finanziamento erogato da UniCredit S.p.A che intendano tutelarsi per il caso di decesso. La presente Assicurazione Vita può essere stipulata solo in fase di erogazione del Finanziamento. L’adesione a questa Assicurazione Vita è subordinata all’adesione alla collegata Assicurazione Danni in forma collettiva, commercializzata da CreditRas Assicurazioni S.p.A. riservata alla specifica categoria di Lavoratore di appartenenza dell’Assicurato.
Dove vale la copertura? |
L’Assicurazione è valida per i Sinistri verificatisi in qualsiasi parte del mondo. |
Che obblighi ho? |
Fornire all’Impresa informazioni veritiere e non reticenti riguardo le circostanze originarie o sopravvenute che influiscono sulla valutazione del rischio, con particolar riguardo alle risposte rese per la compilazione del Questionario Medico , inerenti al proprio stato di salute. In caso di decesso dell’Assicurato gli aventi causa devono denunciare tempestivamente l’evento per iscritto all’Impresa, allegando la documentazione richiesta per la definizione del sinistro. |
Quando e come devo pagare? |
Il Premio è determinato in base al tasso mensile della garanzia prestata moltiplicato per la durata e l’importo richiesto del Finanziamento e deve essere corrisposto in forma unica ed anticipata. Sottoscrivendo il Modulo di Adesione, l’Assicurato autorizzerà la Banca a trattenere il Premio direttamente dall’importo del Finanziamento, con relativo incremento del predetto importo e della corrispondente rata. Il Premio di polizza è finanziato dalla Banca contestualmente all’erogazione del Finanziamento ed è comprensivo dell’importo che sarà trattenuto dalla Banca a titolo di remunerazione per l’intermediazione svolta. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? |
Esaurite le formalità di valutazione dell’adeguatezza del prodotto e dell’assumibilità del rischio a seguito valutazione dello stato di salute l’adesione alla polizza si conclude con la sottoscrizione del Modulo di Adesione da parte dell’Assicurato e si perfeziona al momento del pagamento del premio. La copertura decorre dalle ore 24 del giorno di erogazione del Finanziamento e termina alla data di scadenza del Finanziamento stesso. La copertura termina prima della suddetta scadenza solo ed esclusivamente in caso di: • recesso per ripensamento; • estinzione totale anticipata del Finanziamento; • trasferimento del Finanziamento ad altro istituto di credito a seguito di surroga; • liquidazione degli Indennizzi per Invalidità Permanente Totale di grado pari o superiore al 60% o Malattia Grave (ove prevista) derivante dall’Assicurazione Danni; • liquidazione dell’indennizzo per decesso dell’Assicurato. Alla scadenza della copertura assicurativa non è prevista la facoltà di rinnovo. |
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? |
La proposta è da intendersi revocata se il Finanziamento richiesto dall’Assicurato non viene erogato entro 180 (centottanta) giorni dalla data di sottoscrizione del modulo di adesione. . L’Assicurato può recedere per ripensamento dall’Assicurazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza dell’Assicurazione stessa. Il recesso dovrà essere effettuato compilando l’apposito modulo presso la filiale di riferimento , oppure dandone comunicazione alla filiale medesima con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. |
Sono previsti riscatti o riduzioni? □ SI □XNO |
la prestazione assicurativa della presente polizza è limitata alla sola garanzia Temporanea Caso Morte. Non è previsto pertanto alla scadenza di polizza il riscatto di alcun capitale nè sono ammessi riscatti parziali. |
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia:
CreditRas Assicurazioni S.p.A.
: Creditor Protection Prestiti Personali per Dipendenti Pubblici e Non Lavoratori
Prodotto
Ci sono limiti di copertura?
! Sì, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo, periodi di carenza per il cui dettaglio si rimanda al DIP aggiuntivo Miltirischi.
Che cosa è assicurato?
✓ L’invalidità Permanente Totale, di grado pari o superiore al 60%, derivante da Malattia o da Infortunio subiti dall'Assicurato nell’esercizio della propria attività professionale principale e/o secondaria o nello svolgimento di ogni altra attività che non abbia carattere professionale, purché inerente alla vita comune e di relazione.
✓ Il Ricovero Ospedaliero dell'Assicurato derivante da Infortunio o Malattia, la copertura garantisce il pagamento di un Indennizzo pari alla rata mensile del Finanziamento qualora durante il periodo di validità dell’Assicurazione, l’Assicurato sia colpito da Ricovero Ospedaliero derivante da Infortunio o Malattia.
✓ La Malattia Grave, la garanzia prevede il pagamento di un Indennizzo qualora, durante il periodo di validità dell’Assicurazione, l’Assicurato sia colpito da Malattia Grave.
✓ Per i soli Finanziamenti del tipo Credit Express Dynamic, aventi durata del Finanziamento non superiore a 85 mesi e importo finanziato non superiore a € 38.000,00, l’Assicurato ha facoltà di esercitare alcune opzioni, salto rata, ricarica con adeguamento copertura, cambio rata, che possono essere recepite anche a livello di coperture assicurative.
L’Assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali per il cui dettaglio si rimanda al DIP aggiuntivo Multirischi.
Che cosa non è assicurato
Non sono assicurabili con la presente Polizza Collettiva le persone che:
3 alla data di adesione alla polizza non appartengano alla categoria di Lavoratori Dipendenti Pubblici o Non Lavoratori;
3 alla data di erogazione del Finanziamento siano di età inferiore a diciotto anni;
3 alla data di scadenza del Finanziamento risultino di età maggiore di
3
3
³
settantacinque anni compiuti;
abbiano stipulato un Finanziamento erogato dal Contraente di durata superiore a centoventi mesi;
non siano residenti in Italia;
a
seguito
della
compilazione
e
sottoscrizione del Questionario Medico
per la valutazione dello stato di salute da parte dell’Impresa, siano state ritenute non assicurabili.
Data aggiornamento 01/01/2019
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
È un contratto di assicurazione danni in forma collettiva ad adesione facoltativa che copre l’Assicurato, titolare di un Finanziamento erogato da UniCredit S.p.A., dai rischi di Invalidità Permanente Totale derivante da Infortunio o Malattia, Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia e Malattia Grave. L’adesione a questa Assicurazione danni è subordinata all’adesione alla collegata Assicurazione vita in forma collettiva, proposta da CreditRas Vita S.p.A., che copre l’Assicurato dal rischio di Decesso.
Dove vale la copertura?
✓ L’Assicurazione è valida per i Sinistri verificatisi in qualsiasi parte del mondo.
Che obblighi ho?
In sede di sottoscrizione del contratto l’Assicurato deve compilare e sottoscrivere il Questionario per la valutazione delle esigenze assicurative e dell’adeguatezza, il Questionario Medico e il Modulo di Adesione, nonché corrispondere il Premio dovuto.
Comunicare tempestivamente all’Impresa di Assicurazione la variazione dello stato lavorativo, a tal fine si precisa che lo stato di disoccupazione non rappresenta variazione dello stato lavorativo.
In caso di Sinistro, l'occorrenza del Sinistro deve essere comunicata nel più breve tempo possibile all’Impresa, tramite richiesta scritta, anche utilizzando la modulistica disponibile presso la Banca.
Quando e come devo pagare?
Il Premio è determinato in base al tasso mensile della garanzia prestata moltiplicato per la durata e per l’importo richiesto del Finanziamento e deve essere corrisposto in forma unica ed anticipata. Sottoscrivendo il Modulo di Adesione, l’Assicurato autorizzerà la Banca a trattenere il Premio direttamente dall’importo del Finanziamento, con relativo incremento del predetto importo e della corrispondente rata. Il Premio di polizza è finanziato dalla Banca contestualmente all’erogazione del Finanziamento. Il Premio è comprensivo delle imposte e dell’importo che sarà trattenuto dalla Banca a titolo di remunerazione per l’intermediazione svolta.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura decorre dalle ore 24 del giorno di erogazione del Finanziamento e termina alla data di scadenza del Finanziamento stesso.
La copertura termina prima della suddetta scadenza solo ed esclusivamente in caso di:
• recesso per ripensamento o recesso dell’Assicurato in relazione alla durata poliennale della polizza, estinzione totale anticipata del Finanziamento, trasferimento del Finanziamento ad altro istituto di credito a seguito di surroga, variazione dello status lavorativo dell’Assicurato;
• liquidazione degli Indennizzi per Invalidità Permanente Totale di grado pari o superiore al 60%, per Malattia Grave o per decesso dell’Assicurato.
Come posso disdire la polizza?
Il solo Assicurato può recedere dall’Assicurazione entro 60 giorni dalla data di decorrenza dell’Assicurazione stessa. Inoltre, in considerazione della durata poliennale dell’Assicurazione, al solo Assicurato è riconosciuta la facoltà di recedere anticipatamente dall’Assicurazione, con effetto da ciascuna scadenza annuale successiva alla data di decorrenza dell’Assicurazione, con un preavviso di 60 giorni rispetto alla scadenza della singola annualità. In entrambi i casi, l’Assicurato dovrà esercitare il recesso tramite la compilazione dell’apposito modulo presso la filiale di riferimento, oppure tramite comunicazione alla filiale medesima con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Assicurazione Creditor Protection
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi Multirischi (DIP aggiuntivo Multirischi)
Impresa CreditRas Assicurazioni S.p.A. e CreditRas Vita S.p.A, Gruppo Allianz
Prodotto “Creditor Protection Prestiti Personali per Dipendenti Pubblici e Non Lavoratori”
Data di realizzazione: 01/01/2019 – Il presente DIP aggiuntivo Multirischi pubblicato è
l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita) e per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare l’Assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
L’Assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
CreditRas Vita S.p.A, iscritta nell’Albo delle Imprese di assicurazione con il numero 1.00121- Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz, iscritto all’Albo gruppi assicurativi n.018 – Soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A., Xxxxxx Xxx Xxxxx, x. xxxxxx 0; XXX 00000; xxxxx Xxxxxx (XX); tel. 000 00 00 00; sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxx.xx ; e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx.
CreditRas Vita S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 259 del 16/05/1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25/05/1996.
CreditRas Vita S.p.A. è una compagnia il cui capitale sociale è posseduto in ugual misura (50%) da Allianz S.p.A. e UniCredit S.p.A.. CreditRas Vita S.p.A., pur in presenza di inevitabile potenziale conflitto di interessi derivante dal rapporto di affari con il Gruppo UniCredit, opera in modo da non recare pregiudizio agli Assicurati e si impegna ad ottenere per gli Assicurati stessi il miglior risultato possibile indipendentemente da tale conflitto. Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti:
• Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a 474 milioni di euro.
• La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale è pari a 112 milioni di euro.
• La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari a 338 milioni di euro.
La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria (SFCR) di CreditRas Vita S.p.A. è disponibile sul Sito della Compagnia all’Indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxx-xxxxx/xxxxxx-XXXX.
Si riportano di seguito gli importi espressi in migliaia di euro relativi:
• al Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a €483.189;
• al Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a € 221.935;
• ai Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a € 1.016.771;
▪ ai Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR): pari a € 1.016.771;
▪ al valore dell’indice di solvibillità (solvency ratio) della Società, pari a 206%.
CreditRas Assicurazioni S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto Ministeriale 19.03.1990, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31.03.1990.
CreditRas Assicurazioni S.p.A. è una compagnia il cui capitale sociale è posseduto in ugual misura (50%) da Allianz
S.p.A. e UniCredit S.p.A.
CreditRas Assicurazioni S.p.A., pur in presenza di inevitabile potenziale conflitto di interessi derivante dal rapporto di affari con il Gruppo UniCredit, opera in modo da non recare pregiudizio agli Assicurati e si impegna ad ottenere per gli Assicurati stessi il miglior risultato possibile indipendentemente da tale conflitto. Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti:
• Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a 90,3 milioni di euro.
• La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale è pari a 52 milioni di euro.
• La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari a 38,3 milioni di euro.
La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria (SFCR) di CreditRas Assicurazioni S.p.A. è disponibile sul Sito della Compagnia all’Indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/xxx-xxxxx/xxxxxx- SFCR.
Si riportano di seguito gli importi espressi in migliaia di euro relativi:
• al Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a € 78.564;
• al Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a € 21.308;
• ai Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a € 148.894;
▪ ai Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR): pari a € 148.894;
▪ al valore dell’indice di solvibillità (solvency ratio) della Società, pari a 190%.
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato/ Quali sono le prestazioni?
Polizza Vita
Fermo il limite massimo di euro 120.000,00 (centoventimila), la somma assicurata per il Caso Morte è variabile nel tempo e corrisponde inizialmente all’Importo erogato del Finanziamento sottoscritto dall’Assicurato.
Successivamente la somma assicurata decresce e corrisponde in ogni momento al Capitale Residuo del finanziamento erogato.
Polizza Danni
L’ampiezza dell’Impegno dell’Impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con la Banca contraente.
La garanzia Invalidità Permanente Totale di grado pari o superiore al 60% da Infortunio o Malattia opera anche per i seguenti infortuni:
1. asfissia di origine non morbosa;
2. avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze dovuti a causa fortuita e involontaria;
3. avvelenamento del sangue e l’infezione sempreché il germe infettivo si sia introdotto nell’organismo attraverso una lesione esterna traumatica contemporaneamente al verificarsi della lesione stessa;
4. annegamento, assideramento o congelamento;
5. colpi di sole o di calore;
6. folgorazione;
7. lesioni muscolari determinate da sforzo, intendendosi per sforzo il dispiego improvviso ed anomalo, al di fuori della comune gestualità, di energia muscolare a fronte di un evento eccezionale e inaspettato;
8. lesioni causate da infezioni acute obiettivamente accertate che derivino direttamente da morsi di animali o da punture di insetti o aracnidi, con esclusione della malaria.
La Garanzia Malattia Grave opera nell’ipotesi di Xxxxxxxx Gravi intese come segue:
a) Tumore: neoplasia maligna caratterizzata dalla crescita non controllata e dalla diffusione di cellule maligne con invasione di tessuto normale, di cui si fornisca prova certa. Non sono considerati Malattia Grave i carcinomi in situ, la degenerazione neoplastica dei polipi intestinali, i carcinomi intraduttali non invasivi della mammella, i carcinomi della vescica urinaria limitati al I stadio, i tumori ovarici, i tumori cutanei ad eccezione del melanoma maligno del II, III e IV stadio di Xxxxxxx, il sarcoma di Kaposi;
b) Cardiopatia Coronarica, che comporti un intervento di chirurgia cardiovascolare, nell’ipotesi in cui venga effettuato su consiglio di uno specialista in cardiologia un intervento chirurgico a cuore aperto, per correggere una restrizione o ostruzione di una o più arterie coronariche mediante by-pass coronario;
c) Infarto Miocardico: evento ischemico che risulta dalla necrosi irreversibile di una porzione del muscolo cardiaco come conseguenza di un inadeguato apporto sanguigno. La diagnosi è formulata in base ai seguenti criteri:
• storia del dolore cardiaco tipico;
• comparsa di nuove modificazioni tipiche all'ECG;
• modificazioni tipiche degli enzimi cardiaci;
d) Ictus cerebrale: Accidente cerebrovascolare dovuto ad emorragia o ad infarto cerebrale (trombosi o embolia) che ha prodotto un danno neurologico permanente con alterazione delle funzioni sensitive e/o motorie (paresi, disturbi della parola, ecc.). L’infermità è considerata indennizzabile una volta che ne sia accertata l'origine, riconosciuta l'entità e la permanenza, dopo che siano trascorsi almeno due mesi dalla data di insorgenza;
e) Insufficienza renale: Malattia renale irreversibile in dialisi cronica;
f) Xxxxxxxx che comportino la necessità di ricevere un trapianto di uno dei seguenti organi: cuore, fegato, rene, pancreas, polmone, midollo osseo; è necessaria la certificazione dell'inserimento in lista d'attesa presso un centro qualificato.
g) Malattia che causi uno stato di Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 40% ma inferiore al 60%;
Per la garanzia Ricovero Ospedaliero derivante da Infortunio o malattia non vi sono ulteriori informazioni rispetto quelle fornite nel DIP Danni.
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | Polizza Vita Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle già fornite nel DIP Vita Polizza Xxxxx Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle già fornite nel DIP Danni |
Ci sono limiti di copertura?
Polizza Vita
la somma massima assicurabile per singolo Assicurato è pari a € 120.000,00 (centoventimila).
Qualora sussistano in capo all’Assicurato medesimo più adesioni alla presente Polizza Collettiva o alle sue precedenti edizioni, l’Importo massimo complessivo riconosciuto all’Assicurato non potrà essere superiore a € 150.000,00 (centocinquantamila).
La Prestazione Assicurata non può cumularsi con l’indennizzo per le garanzie “Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia di grado pari o superiore al 60%” o “Malattia Grave” prestate dalla collegata Polizza Collettiva Danni.
È escluso dall’Assicurazione il decesso causato da:
a) suicidio che avvenga nei primi ventiquattro mesi dalla data di decorrenza dell’Assicurazione;
b) atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato;
c) dolo dei Beneficiari;
d) partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi commessi o tentati, scioperi, sommosse e tumulti popolari;
e) ubriachezza, uso di allucinogeni, uso non terapeutico di stupefacenti e/o di psicofarmaci, o comunque da volontaria alterazione psichica da qualsiasi altra causa determinata;
f) uso, anche come passeggero, di aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri, o di aeromobili di aeroclubs, o di apparecchi per il volo da diporto sportivo, o di ultraleggeri;
g) guerre internazionali o civili e insurrezioni; qualora l'Assicurato ne risulti sorpreso mentre si trova all'estero in un Paese sino ad allora in pace, sono esclusi i Sinistri accaduti oltre il periodo massimo di 14 (quattordici) giorni dall’inizio di tali eventi.
h) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).
Polizza Danni
Garanzia Invalidità Permanente Totale di grado pari o superiore al 60% derivante da Infortunio o Malattia
Per la garanzia Invalidità Permanente Totale di grado pari o superiore al 60% derivante da Infortunio o Malattia,
la somma massima assicurabile per singolo Assicurato è pari a € 120.000,00 (centoventimila).
Qualora sussistano in capo all’Assicurato medesimo più adesioni alla presente Polizza Collettiva o alle sue precedenti edizioni, l’Indennizzo massimo complessivo riconosciuto all’Assicurato non potrà essere superiore a € 150.000,00 (centocinquantamila).
La Prestazione Assicurata non può cumularsi con l’indennizzo per la garanzia “Malattia Grave” o per ”Decesso dell’Assicurato” prestato dalla collegata Polizza Collettiva Vita.
Sono esclusi dall'Assicurazione i casi di Invalidità Permanente Totale di grado pari o superiore al 60% causati o derivanti da:
a) atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato;
b) partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi commessi o tentati, scioperi, sommosse e tumulti popolari;
c) ubriachezza, uso di allucinogeni, uso non terapeutico di stupefacenti e/o di psicofarmaci, o comunque da volontaria alterazione psichica da qualsiasi altra causa determinata;
d) guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore oppure, in caso di patente scaduta ma non ancora rinnovata, l’Assicurato stesso non abbia, al momento del Sinistro, i requisiti atti ad ottenere il rinnovo;
e) uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore su circuiti o piste, nonché in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
f) uso, anche come passeggero, di aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri, o di aeromobili di aeroclubs, o di apparecchi per il volo da diporto sportivo, o di ultraleggeri;
g) pratica da parte dell’Assicurato di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, xxx, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo o sport aerei in genere;
h) partecipazione dell’Assicurato in competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
i) guerre internazionali o civili e insurrezioni; qualora l'Assicurato ne risulti sorpreso mentre si trova all'estero in un Paese sino ad allora in pace, sono esclusi i Sinistri accaduti oltre il periodo massimo di 14 (quattordici) giorni dall’inizio di tali eventi;
j) trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
k) parto, gravidanza, aborto spontaneo o procurato, o complicazioni derivanti da tali eventi;
l) interventi chirurgici o trattamenti medici non necessari, incluse le applicazioni di carattere estetico richieste dall’Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad Infortunio avvenuto durante il periodo di validità dell'Assicurazione;
m) malattie Tropicali.
Garanzia Malattia Grave
Per la garanzia Malattia Grave la somma massima assicurabile per singolo Assicurato è pari a € 120.000,00 (centoventimila).
Qualora sussistano in capo all’Assicurato medesimo più adesioni alla presente Polizza Collettiva o alle sue precedenti edizioni, l’Indennizzo massimo complessivo riconosciuto all’Assicurato non potrà essere superiore a € 150.000,00 (centocinquantamila).
L’Indennizzo per Malattia Grave non può cumularsi con quello per Invalidità Permanente Totale da Infortunio o malattia di grado pari o superiore al 60% e con quello per Decesso dell’Assicurato derivante dalla collegata Polizza Collettiva Vita.
Sono esclusi dall'Assicurazione i casi di Malattia Grave causati o derivanti da:
a) ubriachezza, uso di allucinogeni, uso non terapeutico di stupefacenti e/o di psicofarmaci, o comunque da volontaria alterazione psichica da qualsiasi altra causa determinata;
b) trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
c) parto, gravidanza, aborto spontaneo o procurato, o complicazioni derivanti da tali eventi;
d) interventi chirurgici o trattamenti medici non necessari, incluse le applicazioni di carattere estetico richieste dall’Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad Infortunio avvenuto durante il periodo di validità dell'Assicurazione;
e) parto, gravidanza, aborto spontaneo o procurato, o complicazioni derivanti da tali eventi;
f) mal di schiena e patologie assimilabili, salvo che siano comprovati da esami radiologici e clinici;
g) Malattie tropicali;
h) interventi chirurgici angioplastici, terapie laser.
Garanzia Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia
La garanzia Ricovero Ospedaliero derivante da Infortunio o Malattia, prevede per ciascun Assicurato l’indennizzo di un numero massimo di 48 (quarantotto) rate mensili del finanziamento per tutta la durata dell’Assicurazione con i seguenti limiti:
• un massimo 12 (dodici) rate consecutive indennizzabili per ciascun sinistro;
• importo massimo indennizzabile per ciascuna rata mensile pari a € 5.000,00 (cinquemila), tale limite si deve intendere come complessivo anche nel caso in cui sussistano, in capo all’Assicurato, più adesioni alla presente Polizza Collettiva o a precedenti edizioni della stessa.
Sono esclusi dall'Assicurazione i casi di Ricovero Ospedaliero causati o derivanti da:
a) atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato;
b) partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi commessi o tentati, scioperi, sommosse e tumulti popolari;
c) ubriachezza, uso di allucinogeni, uso non terapeutico di stupefacenti e/o di psicofarmaci, o comunque da volontaria alterazione psichica da qualsiasi altra causa determinata;
d) guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore oppure, in caso di patente scaduta ma non ancora rinnovata, l’Assicurato stesso non abbia, al momento del Sinistro, i requisiti atti ad ottenere il rinnovo;
e) uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore su circuiti o piste, nonché in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
f) uso, anche come passeggero, di aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri, o di aeromobili di aeroclubs, o di apparecchi per il volo da diporto sportivo, o di ultraleggeri;
g) pratica da parte dell’Assicurato di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, xxx, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo o sport aerei in genere;
h) partecipazione dell’Assicurato in competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo;
i) guerre internazionali o civili e insurrezioni; qualora l'Assicurato ne risulti sorpreso mentre si trova all'estero in un Paese sino ad allora in pace, sono esclusi i Sinistri accaduti oltre il periodo massimo di 14 (quattordici) giorni dall’inizio di tali eventi;
j) trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
k) parto, gravidanza, aborto spontaneo o procurato, o complicazioni derivanti da tali eventi;
l) interventi chirurgici o trattamenti medici non necessari, incluse le applicazioni di carattere estetico richieste dall’Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad Infortunio avvenuto durante il periodo di validità dell'Assicurazione;
m) malattie Tropicali.
n) mal di schiena epatologie assimilabili salvo che siano comprovati da esami radiologici e clinici.
Per la garanzia Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia è previsto un periodo di Franchigia di 7 (sette) giorni, pertanto se il sinistro ha durata inferiore al periodo di franchigia, l’Assicurato non avrà diritto ad alcun indennizzo.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Xxxx Xxxx in caso di Sinistro | Denuncia di sinistro Polizza Vita In caso di decesso dell’Assicurato gli aventi causa devono denunciare tempestivamente l’evento per iscritto all’Impresa, allegando la seguente documentazione: • certificato di morte dell'Assicurato in originale, rilasciato dall’ufficio di Stato Civile in carta semplice; • certificato medico attestante la causa del decesso; • copia del piano di ammortamento finanziario del Finanziamento in essere al momento del Sinistro. La denuncia può essere fatta anche utilizzando il Modulo predisposto dall’Impresa. Il Modulo di Denuncia è disponibile presso la filiale di riferimento della Banca Contraente o richiedibile all’Impresa telefonando al numero telefonico 02.7216.7700. In presenza di particolari esigenze istruttorie l’Impresa si riserva inoltre la facoltà di richiedere ulteriore documentazione inerente al decesso dell’Assicurato. Per sinistri accaduti fuori dai confini dell’Italia, la documentazione sanitaria prodotta deve essere certificata da un medico italiano. Denuncia di sinistro Xxxxxxx Xxxxx In caso di sinistro l’Assicurato o altro soggetto che agisce per conto dell’Assicurato, deve denunciare tempestivamente l’evento per iscritto all’Impresa. La denuncia può essere fatta anche utilizzando il Modulo predisposto dall’Impresa contenente l’elenco dei documenti da trasmettere all’Impresa per la definizione del sinistro. Il Modulo di Denuncia è disponibile presso la filiale di riferimento della Banca Contraente o richiedibile all’Impresa telefonando al numero telefonico 02.7216.7700. In presenza di particolari esigenze istruttorie l’Impresa si riserva inoltre la facoltà di richiedere ulteriore documentazione inerente il sinistro denunciato dall’Assicurato. Per sinistri accaduti fuori dai confini dell’Italia, la documentazione sanitaria prodotta deve essere certificata da un medico italiano. |
Prescrizione polizza Vita Ai sensi dell’art. 2952 codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Si richiama l’attenzione del contraente sui termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente e sulle conseguenze in caso di omessa richiesta di liquidazione entro detti termini, anche avuto riguardo a quanto previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni (obbligo di devoluzione delle somme prescritte al Fondo per l’indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie). Prescrizione polizza Xxxxx I diritti derivanti dai Contratti di assicurazione danni si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui i diritti stessi si fondano ('Art. 2952 del Codice Civile). Decorso tale termine non sarà più possibile far valere alcun diritto sulle somme derivanti dal Contratto di Assicurazione. | |
Liquidazione della prestazione della polizza Vita L’Impresa ha l’obbligo di provvedere al pagamento della Prestazione assicurata, qualora indennizzabile, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della documentazione completa richiesta dall’Impresa per la definizione del Sinistro. Liquidazione della prestazione della polizza Danni L’Impresa ha l’obbligo di provvedere al pagamento della Prestazione assicurata, qualora indennizzabile, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione dell’accettazione dell’Indennizzo da parte dell’Assicurato. | |
Gestione da parte di altre imprese: I sinistri relativi alle garanzie della polizza Danni sono gestiti da: ALLIANZ S.p.A. - Piazza Tre Torri, 3 – 00000 Xxxxxx | |
Assistenza diretta / in convenzione: Garanzia Non Presente nella polizza collettiva. |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | In sede di sottoscrizione del contratto l’Assicurato deve compilare e sottoscrivere il Questionario per la valutazione delle esigenze assicurative e dell’adeguatezza e il Modulo di Adesione; l’Assicurato deve inoltre compilare e sottoscrivere il Questionario Medico. l’Assicurato è tenuto a fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare, in quanto dichiarazioni inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione Assicurata o la cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Polizza Vita e Xxxxxxx Xxxxx Il Premio, finanziato dalla Banca, è unico e anticipato per l’intera durata della copertura assicurativa ed è pagato per il tramite della Banca che tratterà il premio direttamente dall’Importo Finanziato. Il Premio addebitato è comprensivo delle imposte di legge se previste e dell’importo che trattenuto dalla Banca a titolo di remunerazione per l’intermediazione svolta. |
Rimborso | Polizza Vita Il rimborso del premio, Finanziato dalla Banca, è previsto per i seguenti casi: a) Recesso per ripensamento esercitato entro 60 (sessanta) giorni dalla decorrenza dell’Assicurazione. l’Assicurato avrà diritto al rimborso dell’intero premio pagato L’importo rimborsabile sarà utilizzato dalla Banca per ridurre in pari misura il debito dell’Assicurato in relazione al Finanziamento. b) Estinzione del Finanziamento per: • Estinzione anticipata del Finanziamento rispetto la Data di scadenza; • accollo del Finanziamento da parte di terzi; • trasferimento del Finanziamento ad altro istituto di credito a seguito di surroga da parte di quest’ultimo; • estinzione parziale del finanziamento. l’Assicurato avrà diritto a ottenere il rimborso totale o parziale della quota parte di premio corrispondente al periodo di garanzia non goduto. Il rimborso sarà riconosciuto all’Assicurato per il tramite delle Banca, mediante accredito sul conto corrente dell’Impresa stessa. Xxxxxxx Xxxxx Il rimborso del premio, Finanziato dalla Banca, è previsto per i seguenti casi: a) Recesso per ripensamento esercitato entro 60 (sessanta) giorni dalla decorrenza dell’Assicurazione. l’Assicurato avrà diritto al rimborso dell’intero premio pagato (comprensivo delle imposte). L’importo rimborsabile sarà utilizzato dalla Banca per ridurre in pari misura il debito dell’Assicurato in relazione al Finanziamento. b) recesso dell’Assicurato in relazione alla durata poliennale dell’Assicurazione; l’Assicurato avrà diritto a ottenere il rimborso della quota parte di corrispondente al periodo di garanzia non goduto, al netto dell’imposta. L’importo rimborsabile sarà utilizzato dalla Banca per ridurre in pari misura il debito dell’Assicurato in relazione al Finanziamento. c) Estinzione del Finanziamento per: • Estinzione anticipata del Finanziamento rispetto la Data di scadenza; • accollo del Finanziamento da parte di terzi; • trasferimento del Finanziamento ad altro istituto di credito a seguito di surroga da parte di quest’ultimo; • variazione dello stato Lavorativo; |
• estinzione parziale del finanziamento. l’Assicurato avrà diritto a ottenere il rimborso totale o parziale della quota parte di premio corrispondente al periodo di garanzia non goduto, al netto dell’imposta. Il rimborso sarà riconosciuto all’Assicurato per il tramite delle Banca, mediante accredito sul conto corrente dell’Impresa stessa. | |
Sconti | Polizza Vita e Polizza Xxxxx: Non sono applicati sconti nemmeno in ragione della durata poliennale delle polizze. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Polizza Vita Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle già fornite nel DIP Vita Polizza Danni La decorrenza delle coperture assicurative coincide con la data di erogazione del finanziamento sottoscritto dall’Assicurato. Tuttavia per la seguente garanzia l’efficacia della copertura assicurativa decorre dallo scadere del seguente periodo di carenza: • 30 (trenta) giorni dalla data di decorrenza per la garanzia MALATTIA GRAVE; Pertanto nessun sinistro relativo alla suddetta garanzia accaduto prima dello scadere deilsuddetto termine sarà indennizzabile. La scadenza delle coperture assicurative coincide con la data di scadenza del Finanziamento sottoscritto dall’Assicurato. Alla scadenza delle coperture assicurative non è prevista la facoltà di rinnovo. |
Sospensione | Polizza Vita e Polizza danni: Non è prevista la facoltà in capo all’Assicurato di sospendere l’Assicurazione. |
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? | |
Revoca | Polizza Vita e Xxxxxxx Xxxxx: Per i finanziamenti in fase di erogazione, la proposta si intendere revocata se trascorsi 180 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione da parte dell’Assicurato il finanziamento richiesto non è stato ancora erogato dalla Banca. |
Recesso | Polizza Vita e Polizza Danni: L’Assicurato può recedere dall’Assicurazione per ripensamento entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza dell’Assicurazione stessa. Fermi i suddetti termini, il recesso per ripensamento può essere esercitato direttamente presso la filiale di riferimento sottoscrivendo l’apposito modulo di richiesta, oppure mediante comunicazione scritta da inviarsi tramite raccomanda con ricevuta di ritorno sempre alla filiale di cui sopra. Il rimborso del premio pagato comprensivo delle imposte se previste, sarà riconosciuto entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione del recesso per il tramite della Banca Contraente con la riduzione in pari misura del debito dell’Assicurato in relazione al Finanziamento. Polizza Danni È prevista per l’Assicurato la facoltà di recede anticipatamente dalla Polizza Xxxxx in relazione alla durata poliennale dell’Assicurazione (art. 1899 c.c.) con preavviso di 60 (sessanta) giorni rispetto la data di scadenza annuale ricorrente. Fermi i suddetti termini, il recesso può essere esercitato direttamente presso la filiale di riferimento sottoscrivendo l’apposito modulo di richiesta, oppure mediante comunicazione scritta da inviarsi tramite raccomanda con ricevuta di ritorno sempre alla filiale di cui sopra. Il rimborso della quota parte di premio pagato e non goduto al netto delle imposte, sarà riconosciuto, entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione del recesso per il tramite |
della Banca Contraente con la riduzione in pari misura del debito dell’Assicurato in relazione al Finanziamento. | |
Risoluzione | Polizza Vita Il Premio della garanzia TCM (temporanea Caso Morte) è unico e anticipato per tutta la durata della copertura assicurativa, pertanto non è prevista per l’Assicurato la facoltà di recedere dalla Polizza Vita prima della sua naturale scadenza. |
Il prodotto è destinato a Persone Fisiche a cui sia stato erogato da UniCredit un Prestito Personale e che intendano coprirsi in caso di particolari eventi che potrebbero pregiudicare o rendere più difficoltoso il pagamento del debito residuo o delle rate in scadenza.
Per aderire alle polizze Vita e Xxxxx è necessario che l'assicurato Persona Fisica sia residente in Italia, abbia un'età uguale o maggiore di anni 18 (al momento della stipula del Finanziamento) e comunque minore di 75 anni compiuti (al momento della scadenza del Finanziamento).
A chi è rivolto questo prodotto?
Polizza Vita
I costi complessivi gravanti sulla presente polizza sono pari al 57,40% del premio di cui:
• 49,50% quale quota parte percepita dall’Intermediario;
• 7,90% quale quota parte percepita dall’Impresa per spese di acquisizione e gestione.
Restano inoltre a carico dell’Assicurato i costi degli esami eventualmente svolti per accertamenti preventivi alla compilazione del Questionario Medico e/o delle ulteriori ed eventuali visite mediche e/o esami diagnostici richiesti dall’Impresa per la definizione del sinistro.
Polizza Danni
I costi complessivi gravanti sulla presente polizza sono pari al 61,57% del premio imponibile, di cui:
• 49,50% quale quota parte percepita dall’Intermediario;
• 12,07% quale quota parte percepita dall’Impresa per spese di acquisizione e gestione.
Restano inoltre a carico dell’Assicurato i costi degli esami eventualmente svolti per accertamenti preventivi alla compilazione del Questionario Medico e/o delle ulteriori ed eventuali visite mediche e/o esami diagnostici richiesti dall’Impresa per la definizione del sinistro.
Quali costi devo sostenere?
Sono previsti riscatti o riduzioni? □SI □X NO | |
Valori di riscatto e riduzione | Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle già fornite nel DIP Vita |
Richiesta di informazioni | Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle già fornite nel DIP Vita |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All‘impresa assicuratrice | Polizza Vita Eventuali reclami riguardanti il Contratto o il Servizio Assicurativo, possono essere presentati |
per iscritto all’Impresa mediante: • posta cartacea indirizzata a: CreditRas Vita S.p.A. – Servizio Clienti – Xxxxxx Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx – • e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx • fax: 00 00000000 L’Impresa fornirà risposta entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del reclamo. Polizza Danni Eventuali reclami riguardanti il Contratto o il Servizio Assicurativo, possono essere presentati per iscritto all’Impresa mediante: • posta cartacea indirizzata a: CreditRas Assicurazioni S.p.A. – Servizio Clienti – Xxxxxx Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx – • e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx • fax: 00 00000000 L’Impresa fornirà risposta entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del reclamo. Polizza Vita e Xxxxxxx Xxxxx I reclami riguardanti il solo comportamento tenuto dall’Intermediario e dai suoi dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell’Impresa, saranno gestiti direttamente dall’Intermediario e potranno essergli indirizzati a mezzo di lettera raccomandata oppure per via telematica all’indirizzo riportato sul sito internet di ciascun intermediario. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire alla Compagnia, la stessa lo trasmetterà tempestivamente all’intermediario affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni stabilito dalla vigente normativa regolamentare, dandone contestuale notizia al reclamante. Eventuali reclami riguardanti congiuntamente sia il comportamento dell’intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori sia quello della Compagnia in relazione al contratto o servizio assicurativo, verranno trattati per la parte di rispettiva competenza dalla Compagnia e dall’intermediario, e verranno separatamente riscontrati al reclamante entro il termine dei 45 (quarantacinque) giorni stabilito dalla vigente normativa. | |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec.: xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione (Obbligatoria) | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa |
Altri sistemi di risoluzione delle controversie | Per la polizza Danni in caso di sinistro, qualora le parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell’ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più arbitri da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l’utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l’Autorità Giudiziaria. Il Luogo di svolgimento dell’arbitrato è la città sede dell’Istituto Universitario di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza o domicilio dell’Assicurato. |
REGIME FISCALE | |
Trattamento fiscale applicabile al contratto | Polizza Vita Il premo di Assicurazione della garanzia prestata non è soggetto a imposta sulle Assicurazioni. |
In considerazione della finalità e della natura della Polizza Collettiva destinata a Persone Fisiche che hanno stipulato un contratto di finanziamento con la Banca Contraente, l'eventuale il trattamento fiscale del premio dipende alla normativa e dalle disposizioni fiscali vigenti al momento del pagamento. Xxxxxxx Xxxxx Il premo di Assicurazione delle garanzie prestate con la polizza danni è soggetto a imposta sulle Assicurazioni pari al 2,50%. In considerazione della finalità e della natura della Polizza Collettiva destinata a Persone Fisiche che hanno stipulato un contratto di finanziamento con la Banca Contraente, l'eventuale il trattamento fiscale del premio dipende alla normativa e dalle disposizioni fiscali vigenti al momento del pagamento. |
IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL’IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.
L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE, L’ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.
PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN POLIZZA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Polizza Collettiva di Assicurazione Vita N°3474
Creditor Protection Prestiti Personali UniCredit
ad adesione facoltativa
AVVERTENZA
Edizione: 01/01/2019 – Ultimo aggiornamento 01/01/2019
CPI Prestiti Personali – Condizioni di Assicurazione – Copertina – Mod. BU2365/01- Ed. 01/2019 - Pagina 1 di 1
GLOSSARIO
Polizza Collettiva di Assicurazione Vita n°3474 Creditor Protection Prestiti Personali UniCredit ad adesione facoltativa
Data ultimo aggiornamento 01-01-2019
Ai seguenti termini, le parti attribuiscono convenzionalmente il significato sotto precisato:
Assicurato
il soggetto sulla cui vita è stipulata l’Assicurazione e cioè la persona fisica, intestataria o cointestataria di un Finanziamento erogato dal Contraente, che abbia aderito alla presente Polizza Collettiva indipendentemente dallo status lavorativo;
Assicurazione
il contratto di assicurazione;
Beneficiario
il soggetto al quale spetta la Prestazione Assicurata in caso di decesso dell’Assicurato;
il debito residuo in linea capitale a carico dell’Assicurato relativamente al Finanziamento, calcolato in base ad un piano di ammorta- mento a rata costante mensile posticipata avente come parametri l’importo finanziato, la durata ed il TAN del Finanziamento stesso; il tutto al netto di eventuali rate insolute e di eventuali interessi moratori dovuti sulle stesse.
Nel caso di Finanziamento con Periodo di Preammortamento:
a) durante tale periodo il Capitale Residuo rimane costante e pari all’importo finanziato; non sono quindi compresi gli interessi maturati su tale importo finanziato;
b) dalla data di scadenza di tale periodo il Capitale Residuo è pari al debito residuo in linea capitale a carico dell’Assicurato relati- vamente al Finanziamento, calcolato in base ad un piano di ammortamento a rata costante mensile posticipata avente come parametri l’importo finanziato, la durata (al netto del Periodo di Preammortamento) ed il TAN del Finanziamento stesso (even- tualmente rideterminati nel corso della durata del Finanziamento a seguito dell’attivazione da parte dell’Assicurato di una o più Opzioni del Finanziamento); il tutto al netto di eventuali rate insolute e di eventuali interessi moratori dovuti sulle stesse;
Contraente
UniCredit S.p.A. che stipula l'Assicurazione con l’Impresa per conto degli Assicurati;
Data di scadenza del Finanziamento
la data di scadenza dell’ultima rata del Finanziamento, così come prevista dal piano di ammortamento originario;
Durata del Finanziamento
la durata, espressa in mesi interi (approssimando all’intero superiore), del periodo di tempo intercorrente tra la data di erogazione e la Data di scadenza del Finanziamento, compreso eventuale Periodo di Preammortamento;
Finanziamento
il contratto stipulato tra il Contraente e l’Assicurato avente per oggetto la concessione all'Assicurato, da parte del Contraente, di un finanziamento a breve o medio termine;
Impresa
CreditRas Vita S.p.A.;
Intermediario
UniCredit S.p.A., Contraente della Polizza Collettiva;
Modulo di Adesione
il documento sottoscritto dall’Assicurato mediante il quale lo stesso aderisce all’Assicurazione;
Opzioni del Finanziamento
le opzioni sottoelencate, previste dai soli Finanziamenti del tipo Credit Express Dynamic, aventi Durata del Finanziamento non supe- riore a 85 mesi e importo finanziato non superiore a 38.000,00, che l’Assicurato può esercitare nei limiti ed alle condizioni dettaglia- tamente previsti dal Finanziamento stesso:
a) Salto Rata: consente all’Assicurato di posticipare la scadenza di una rata mensile per ciascuna annualità del piano di ammorta- mento del Finanziamento in essere al momento dell’attivazione dell’opzione (quindi, con un massimo di sette richieste per cia- scun Finanziamento di durata originaria pari a 85 mesi). L’attivazione di tale opzione genera una modifica del piano di ammorta- mento e della durata del Finanziamento, durata che in nessun caso potrà superare i 92 mesi;
b) Cambio Rata: consente all’Assicurato di modificare in qualsiasi momento il piano di rimborso del Finanziamento cambiando l’importo delle rate residue. Il nuovo piano di ammortamento del Finanziamento potrà avere una durata massima di 84 mesi;
c) Ricarica: consente all’Assicurato di ottenere nuova liquidità sul proprio conto corrente, aumentando il Capitale Residuo fino al massimo dell’importo originariamente richiesto. Il nuovo piano di ammortamento del Finanziamento potrà avere una durata massima di 84 mesi.
Periodo di Carenza
il periodo di tempo immediatamente successivo alle ore 24 del giorno di decorrenza dell’Assicurazione durante il quale la garanzia non è operante;
Periodo di Preammortamento
il periodo di tempo iniziale del Finanziamento durante il quale le rate sono formate per intero da interessi passivi senza alcuna quota relativa al capitale;
Polizza Collettiva
il documento che prova l'Assicurazione stipulata dal Contraente nell'interesse degli Assicurati;
Premio
la somma dovuta dall’Assicurato all’Impresa in relazione all’Assicurazione;
Prestazione Assicurata
la somma dovuta dall’Impresa al Beneficiario in caso di Sinistro;
Questionario Medico
il modulo contenente domande sullo stato di salute dell’Assicurando atto alla valutazione di assumibilità del rischio;
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Polizza Collettiva di Assicurazione Vita n°3474 Creditor Protection Prestiti Personali UniCredit ad adesione facoltativa
Data ultimo aggiornamento 01-01-2019
Art.1 – Oggetto dell’Assicurazione
L’Impresa garantisce il pagamento della Prestazione Assicurata in caso di decesso dell'Assicurato, qualunque possa esserne la causa e senza limiti territo- riali, che dovesse verificarsi durante il periodo di validità dell’Assicurazione.
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla scadenza dell’Assicurazione non è prevista alcuna prestazione a carico dell’Impresa ed il Premio pagato rimane acquisito da quest’ultima.
La Prestazione Assicurata non è cumulabile con eventuali indennizzi per invalidità permanente totale di grado pari o superiore al 60%, o malattia grave (ove prevista), corrisposti all’Assicurato ai sensi della Polizza Collettiva Danni collegata alla presente Polizza Collettiva, stipulata dal Contraente con Credi- tRas Assicurazioni S.p.A.
Art.2 – Periodo di Carenza
L’Assicurazione è operante senza alcun Periodo di Carenza.
Art.3 - Esclusioni
È escluso dall’Assicurazione il decesso causato da:
a) suicidio che avvenga nei primi dodici mesi dalla data di decorrenza dell’Assicurazione;
b) atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato;
c) dolo dei Beneficiari;
d) partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi commessi o tentati, scioperi, sommosse e tumulti popolari;
e) ubriachezza, uso di allucinogeni, uso non terapeutico di stupefacenti e/o di psicofarmaci, o comunque da volontaria alterazione psichica da qualsiasi altra causa determinata;
f) uso, anche come passeggero, di aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri, o di aeromobili di aeroclubs, o di apparecchi per il volo da diporto sportivo, o di ultraleggeri;
g) guerre internazionali o civili e insurrezioni; qualora l'Assicurato ne risulti sorpreso mentre si trova all'estero in un Paese sino ad allora in pace, sono esclusi i Sinistri accaduti oltre il periodo massimo di 14 (quattordici) giorni dall’inizio di tali eventi;
h) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).
Art.4 - Modalità di adesione alla Polizza Collettiva e operatività della Polizza Collettiva
L’Assicurazione di ciascun Assicurato è realizzata mediante sottoscrizione, da parte dell’Assicurato stesso, di un Modulo di Adesione redatto in duplice copia (rispettivamente per l’Assicurato e per il Contraente/Impresa).
La sottoscrizione del Modulo di Adesione comporta la contemporanea adesione da parte dell’Assicurato anche alla collegata Polizza Collettiva Danni riferi- ta allo status lavorativo dell’Assicurato al momento dell’adesione, stipulata dal Contraente con CreditRas Assicurazioni S.p.A.
Ogni Modulo di Adesione dovrà risultare debitamente sottoscritto in ogni sua parte (ove previsto) e dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
a) numero di rapporto del Finanziamento;
b) dati anagrafici dell’Assicurato;
c) Durata del Finanziamento;
d) somma assicurata iniziale (deve corrispondere all’importo finanziato relativo al Finanziamento);
e) Premio unico anticipato;
f) costi complessivi (spese di acquisizione e gestione);
g) importo percepito dall’Intermediario.
L’Assicurato avrà facoltà di designare specificatamente i Beneficiari della Prestazione Assicurata; in tal caso dovrà risultare compilata e debitamente sotto- scritta dall’Assicurato medesimo la relativa apposita sezione all’interno del Modulo di Adesione.
4.1 Formalità di ammissione alla polizza collettiva
Valutata preventivamente l’adeguatezza della Polizza Collettiva proposta rispetto alle esigenze dell’Assicurando, l’accesso alla copertura assicurativa è subordinato alla compilazione del modulo (Questionario Medico) atto a valutare lo stato di salute dell’Assicurando.
Le informazioni inerenti lo stato di salute fornite all’Impresa di Assicurazione dall’Assicurando devono corrispondere a verità ed esattezza, in caso contrario valgono le disposizioni previste dall’art. 18 “Dichiarazioni inesatte od omissioni”.
4.2 Valutazione dello stato di salute.
La valutazione dell’assumibilità del rischio avviene mediante la compilazione e sottoscrizione da parte dell’Assicurando del Questionario Medico, la cui valutazione da parte dell’Impresa abbia fornito esito positivo.
Una copia del Questionario Medico, dovrà rimanere in possesso del Contraente che si impegna a consegnarla tempestivamente all’Impresa qualora ne faccia richiesta.
In ogni caso l’Assicurando può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l’effettivo stato di salute, con costi a proprio carico.
4.3 Adesione alla Polizza Collettiva
Esaurite le formalità di valutazione dell’adeguatezza del prodotto e dell’assumibilità del rischio seguito valutazione dello stato di salute, l’Assicurando per aderire alla Polizza Collettiva deve compilare e sottoscrivere in ogni sua parte il Modulo di Adesione alla Polizza (vedi copia allegata).
4.4 Operatività della prestazione assicurata.
La polizza è da ritenersi operante esclusivamente nel caso in cui l’erogazione del Finanziamento avvenga entro 180 (centottanta) giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione.
Qualora tra la data di sottoscrizione del Modulo di Adesione e la data di erogazione del Finanziamento si verifichino variazioni inerenti lo stato di salute dell’Assicurato, l’Assicurato stesso deve darne immediata comunicazione all’Impresa di Assicurazione, per il tramite del Contraente al fine di espletare nuovamente le formalità di ammissione alla Polizza Collettiva.
In caso contrario valgono le disposizioni dell’art. 18 “Dichiarazioni inesatte od omissioni”.
Nel caso in cui l’erogazione del Finanziamento avvenga successivamente al termine sopraindicato, l’Assicurato è tenuto a ripetere nuovamente le formali- tà di ammissione di cui sopra, anche se non sono intervenuti cambiamenti in relazione al suo stato di salute.
L’Assicurato, qualora intendesse aderire nuovamente alla polizza, dovrà pertanto ripetere le formalità di ammissione (vedi articoli “Formalità di ammissio- ne alla polizza collettiva”).
Art.5 – Documentazione da consegnare all’Assicurato al momento dell’adesione alla Polizza Collettiva All’Assicurato dovranno essere consegnati i seguenti documenti:
a) Modulo di Adesione comprensivo dell’Informativa privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza;
b) set informativo.
Una copia del Modulo di Adesione comprensivo dell’Informativa privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza, dovranno rimanere in possesso del Contraente che si impegna a consegnarle tempestivamente all’Impresa qualora ne faccia richiesta.
Qualunque alterazione, variazione od aggiunta apportata al testo dei documenti di cui sopra, renderà nulla e quindi inoperante l’Assicurazione.
Art.6 - Persone non assicurabili
Non sono assicurabili con la presente Polizza Collettiva le persone che:
a) alla data di erogazione del Finanziamento siano di età inferiore a diciotto anni;
b) alla Data di scadenza del Finanziamento risultino di età maggiore di settantacinque anni compiuti;
c) abbiano stipulato un Finanziamento erogato dal Contraente di Durata superiore a centoventi mesi;
d) non siano residenti in Italia;
e) a seguito della compilazione e sottoscrizione del Questionario Medico per la valutazione dello stato di salute da parte dell’Impresa, siano state ritenute non assicurabili.
Art.7 - Pagamento del Premio e decorrenza dell’Assicurazione
Il Premio è corrisposto dall’Assicurato all’Impresa in forma unica ed anticipata per il tramite del Contraente. Il Contraente trattiene l’ammontare del Premio direttamente dall’importo del Finanziamento.
Per ciascun Assicurato l’Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno di erogazione del Finanziamento a condizione che:
a) l’Assicurato abbia compilato e sottoscritto il Modulo di Adesione;
b) L’Assicurato abbia compilato e sottoscritto il Questionario Medico e questo sia stato valutato positivamente e accettato preventivamente da CreditRas Vita;
e sia stato pagato il relativo Premio.
Art.8 - Durata dell’Assicurazione
Per ciascun Assicurato l’Assicurazione terminerà alla Data di scadenza del Finanziamento sottoscritto dall’Assicurato stesso e non potrà comunque avere durata superiore a centoventi mesi. Fatto salvo quanto disciplinato dagli artt.9 – “Diritto di recesso dell’Assicurato” e 12 – “Estinzione anticipata, surroga del Finanziamento, estinzione anticipata parziale”, l’Assicurazione rimarrà operativa fino alla sua scadenza originaria anche in caso di risoluzione della Polizza Collettiva.
L’Assicurazione cesserà comunque, anche prima della Data di scadenza del Finanziamento e senza alcun rimborso di Premio, dalle ore 24 del giorno in cui verrà liquidato all’Assicurato l’Indennizzo, per Decesso, o per Invalidità Permanente Totale o Malattia Grave (ove prevista) derivante dalla Polizza Collettiva Danni collegata alla presente Polizza Collettiva.
Art.9 – Diritto di recesso dell'Assicurato
L’Assicurato può recedere dall’Assicurazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza dell’Assicurazione stessa.
Il recesso dovrà essere effettuato compilando l’apposito modulo presso la sua filiale di riferimento, oppure dandone comunicazione alla filiale medesima con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
L’Impresa provvederà al rimborso dell’intero Premio all’Assicurato per il tramite del Contraente.
Art.10 - Determinazione del Premio
Per ciascun Assicurato il Premio viene corrisposto in via anticipata e in unica soluzione per tutta la durata dell'Assicurazione ed è determinato applicando la seguente formula.
P = T ×N×Ir
dove:
P Premio unico anticipato
T tasso mensile finito pari a 0,03420%
N Durata del Finanziamento espressa in mesi interi
Ir importo richiesto del Finanziamento (l’importo finanziato è pari alla somma dell’importo richiesto e dei Premi della presente Polizza Collettiva e della collegata Polizza Collettiva Danni ).
Non è previsto alcuno sconto del Premio, neanche in relazione alla durata dell’Assicurazione.
Art.11 – Prestazione Assicurata per singolo Assicurato - Limiti di assicurabilità
La Prestazione Assicurata per ciascun Assicurato è variabile nel tempo; corrisponde inizialmente all’importo finanziato relativo al Finanziamento sottoscrit- to dall’Assicurato medesimo e successivamente decresce e corrisponde in ogni momento al Capitale Residuo del Finanziamento stesso.
La massima Prestazione assicurabile viene stabilita pari a 120.000,00 e in nessun caso l’Impresa sarà quindi tenuta a pagare, per singola adesione, impor- to maggiore di tale somma.
In nessun caso l’Impresa sarà tenuta a corrispondere per ciascun Assicurato un importo maggiore di 150.000,00 anche nel caso in cui sussistano, in capo all’Assicurato medesimo, più adesioni alla presente Polizza Collettiva o ad altre Polizze Collettive dello stesso tipo stipulate fra il Contraente e l’Impresa.
La Prestazione Assicurata non può cumularsi con eventuali altri indennizzi derivanti dalle garanzie invalidità permanente totale di grado pari o superiore al 60%, o per malattia grave (ove prevista) ai sensi della Polizza Collettiva Danni collegata alla presente Polizza Collettiva.
Art.12 – Estinzione anticipata, surroga del Finanziamento, estinzione anticipata parziale Nel caso di:
a) estinzione anticipata del Finanziamento rispetto la Data di scadenza;
b) trasferimento del Finanziamento ad altro istituto di credito a seguito di surroga da parte di quest’ultimo;
l’Assicurazione cesserà a decorrere dalla data di estinzione o di surroga e l’Assicurato avrà diritto ad ottenere dall’Impresa il rimborso della quota parte di Premio corrispondente al periodo di garanzia non goduto.
Il calcolo dell’importo da rimborsare per ciascun Assicurato sarà effettuato utilizzando la seguente formula:
dove:
R importo da rimborsare P Premio unico anticipato
Ppu Premio unico anticipato puro = P – H
R = Ppu×
(N−K)×(N−K +1) N×(N+1)
+H×
(N−K) N
H costi complessivi (spese di acquisizione e gestione) N Durata del Finanziamento espressa in mesi interi
K durata del periodo di garanzia goduto espressa in mesi interi (dato arrotondato per eccesso) Esempio
Per un Finanziamento erogato per un Importo richiesto di 10.000 con durata di 60 mesi, in caso di estinzione anticipata totale dopo 40 mesi, il conteggio
di rimborso viene calcolato con i seguenti parametri:
P = 205,20
Ppu = 87,41
H = 117,78
N = 60
K = 40
R = 49,30
L’Impresa provvederà al rimborso del Premio all’Assicurato per il tramite del Contraente.
L’Assicurato potrà, in alternativa alla cessazione dell’Assicurazione come sopra descritta, richiedere espressamente all’Impresa di mantenere inalterata ed operativa l’Assicurazione medesima fino alla Data di scadenza del Finanziamento; la richiesta dovrà essere formulata per iscritto all’Impresa tramite il Contraente contestualmente all’operazione di estinzione anticipata oppure di trasferimento del Finanziamento.
Nel caso di estinzione anticipata parziale del Finanziamento, l’Assicurazione rimane operativa fino alla scadenza originaria del Finanziamento per il Capita- le Residuo, così come ricalcolato a seguito della suddetta estinzione anticipata parziale. L’Assicurato avrà diritto ad ottenere dall’Impresa il rimborso della quota parte di premio imponibile pagato e non goduto per il tramite del Contraente. In alternativa, l’Assicurato potrà richiedere espressamente all’Impresa, di mantenere inalterata ed operativa l’Assicurazione medesima fino alla data di scadenza originaria del Finanziamento, come se l’estinzione anticipata parziale non fosse mai avvenuta. La richiesta dovrà essere formulata per iscritto all’Impresa tramite il Contraente contestualmente all’operazione di estinzione anticipata parziale del Finanziamento.
Il calcolo dell’importo da rimborsare sarà effettuato utilizzando la seguente formula:
⎛ (N − K) × (N − K + 1)
(N − K) ⎞
Cap_est
R = ⎜Ppu ×
⎝
dove:
N×(N + 1)
+ H× ⎟ ×
N ⎠ CR
R =importo da rimborsare
Ppu= Premio unico anticipato puro
H= costi complessivi (spese di acquisizione e gestione) N= Durata del Finanziamento espressa in mesi interi
K= durata del periodo di garanzia goduto espressa in mesi interi (dato arrotondato per eccesso) CR= Capitale Residuo prima dell’estinzione anticipata parziale
Cap_est = importo dell’estinzione anticipata parziale versato dal cliente
In caso di ulteriori e successive estinzioni anticipate parziali del Finanziamento, per ciascuna successiva estinzione anticipata parziale, verrà utilizzato il valore del premio imponibile opportunamente ricalcolato, in base alle risultanze delle precedenti operazioni di estinzione anticipata parziale.
Art.13 – Salto Rata
L’Opzione Salto Rata è prevista dai soli Finanziamenti del tipo Credit Express Dynamic aventi Durata del Finanziamento non superiore a 85 mesi e importo finanziato non superiore a 38.000,00.
Nel caso l’Assicurato eserciti l’Opzione Salto Rata, l’Assicurazione continuerà ad operare adeguandosi automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento e l’Assicurato non dovrà corrispondere alcun Premio aggiuntivo integrativo.
La nuova Durata dell’Assicurazione così estesa non potrà comunque in nessun caso superare 92 mesi.
L’Impresa non procederà ad alcun rimborso di Premio nel caso in cui l'Assicurato attivi una o più volte l'Opzione Salto Rata e l’estinzione o la surroga del Finanziamento si verifichi oltre la Data di scadenza originaria del Finanziamento medesimo in essere precedentemente all’attivazione dell’Opzione.
Art.14 – Cambio Rata - Ricarica
Le Opzioni Cambio Rata o Ricarica sono previste dai soli Finanziamenti del tipo Credit ExpressDynamic aventi Durata del Finanziamento non superiore a 85 mesi e importo finanziato non superiore a 38.000,00.
In caso l’Assicurato eserciti l’Opzione Ricarica, l’Assicurato medesimo potrà decidere in alternativa di:
a) adeguare i termini dell’Assicurazione al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Tale scelta comporterà il pagamento di un Premio integra- tivo, calcolato come descritto di seguito e sarà perseguibile soltanto qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
− la presente Polizza Collettiva sia ancora distribuita alla data di richiesta di attivazione dell’Opzione;
− l’Assicurato non risulti di età maggiore di settantacinque anni compiuti alla nuova Data di scadenza del Finanziamento.
La Durata dell’Assicurazione sarà pari alla durata del nuovo piano di ammortamento del Finanziamento e non potrà in ogni caso superare 84 mesi;
b) non modificare l’Assicurazione esistente lasciandola in vigore nei termini già in corso fino alla Data di scadenza del Finanziamento così come in essere prima dell’attivazione dell’Opzione.
In caso l’Assicurato attivi l’Opzione Cambio Rata, l’Assicurazione rimarrà in vigore nei termini già in corso fino alla Data di scadenza del Finanziamento, così come in essere prima dell’attivazione dell’Opzione.
L’Assicurato dovrà manifestare la propria scelta al Contraente, su apposito supporto informatico o cartaceo, contestualmente alla richiesta al Contraente stesso di attivazione dell’Opzione Ricarica che potrà avvenire:
− recandosi direttamente presso la sua filiale di riferimento;
− utilizzando uno dei canali previsti e disciplinati nel contratto di “Banca Multicanale” sottoscritto tra l’Assicurato ed il Contraente, ovvero mediante altra modalità tecnica equivalente.
In entrambi i casi all’Assicurato verrà comunicato l’importo del Premio integrativo.
Qualora la presente Polizza Xxxxxxxxxx abbia subito modifiche e/o aggiornamenti delle condizioni alla data di richiesta di attivazione dell’Opzione Ricarica, l’Assicurato ne sarà informato dal Contraente. In tal caso, l’Assicurato avrà la possibilità di adeguare i termini dell’Assicurazione al nuovo piano di ammor- tamento del Finanziamento aderendo alle nuove condizioni della Polizza Collettiva tramite sottoscrizione di un nuovo specifico Modulo di Adesione.
Il Premio integrativo di cui alla lettera a) sarà determinato come differenza tra il Premio calcolato sulla base dei nuovi termini del Finanziamento (durata residua e Capitale Residuo) ed il rateo di Premio non goduto per l’Assicurazione esistente, come di seguito indicato:
Pi = (T×Dr ×Cr) − R
dove:
Pi Premio unico anticipato integrativo
T tasso mensile finito in vigore alla data di attivazione dell’Opzione Ricarica
Dr durata residua del Finanziamento, espressa in mesi interi, a seguito dell’attivazione dell’Opzione Ricarica Cr Capitale Residuo del Finanziamento a seguito dell’attivazione dell’Opzione Ricarica
R rateo di Premio non goduto per l’Assicurazione esistente calcolato come previsto all’art.12 – “Estinzione anticipata, surroga del Finanziamento – Estin- zione anticipata parziale”.
Nel caso in cui l'Assicurato abbia precedentemente attivato una o più volte l'Opzione Salto Rata e l’Opzione Ricarica venga attivata successivamente alla Data di scadenza del Finanziamento in essere prima dell’attivazione dell’Opzione Salto Rata, l’Impresa non corrisponderà alcun rateo di Premio non godu- to per l’Assicurazione esistente.
Art.15 – Estensione territoriale
L’Assicurazione è valida per i Sinistri verificatisi in qualsiasi parte del mondo.
Art.16 - Obblighi in caso di Sinistro
In caso di decesso dell’Assicurato, gli aventi causa devono:
a) farne denuncia all’Impresa nel più breve tempo possibile dalla data di accadimento del Sinistro tramite richiesta scritta direttamente all’Impresa. Si segnala che presso la sua filiale di riferimento, nonché direttamente presso l’Impresa, è disponibile idonea modulistica che potrà essere utilizzata dall’avente diritto alla liquidazione. E’ possibile acquisire idonea modulistica, anche contattando l’Impresa al numero telefonico 02.7216.7700. Allo stesso recapito potranno anche essere chieste informazioni relative alle modalità di denuncia del Sinistro ed alla documentazione da fornire.
b) fornire certificato di morte dell'Assicurato in originale, rilasciato dall’ufficio di Stato Civile in carta semplice;
c) fornire certificato medico attestante la causa del decesso;
d) fornire copia del piano di ammortamento finanziario del Finanziamento in essere al momento del Sinistro.
In presenza di particolari esigenze istruttorie ed al fine di integrare le risultanze già acquisite, l’Impresa si riserva inoltre di richiedere ulteriore documenti in relazione alle circostanze in cui si è verificato il decesso dell'Assicurato, quali ad esempio:
1) relazione del medico curante ovvero, se vi è stato ricovero in ospedale, copia integrale della cartella clinica, completa di anamnesi, relativa al primo ricovero subito dall’Assicurato;
2) in caso di decesso conseguente ad infortunio, omicidio o suicidio, copia di un articolo di giornale (se disponibile) che riporti le circostanze dell'accadu- to e, non appena possibile, copia del verbale dell'Autorità giudiziaria che ha effettuato gli accertamenti.
In caso di Sinistro occorso fuori dai confini dell'Italia, la documentazione sanitaria deve essere certificata da un medico italiano.
Art.17 – Beneficiario - Pagamento della Prestazione Assicurata
In caso di decesso dell'Assicurato il beneficio della Prestazione Assicurata spetta agli eredi testamentari o, in mancanza, agli eredi legittimi in parti uguali oppure ai Beneficiari specificatamente designati dall’Assicurato così come indicati sul Modulo di Adesione.
In qualsiasi momento l'Assicurato può revocare o modificare tale designazione. La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche deb- bono essere comunicate per iscritto all'Impresa o specificamente disposte per testamento facendo espresso riferimento alla presente Polizza Collettiva.
La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi (art.1921 del Codice Civile):
a) dopo che il Beneficiario abbia dichiarato per iscritto all'Impresa l’accettazione del beneficio;
b) dopo che, verificatosi l’evento previsto per la liquidazione della Prestazione Assicurata, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto all'Impresa di voler- si avvalere del beneficio.
Non è consentito designare quale Beneficiario l’Intermediario.
Ai sensi dell’art.1920 del Codice Civile, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti dell'Impresa. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario.
L’Impresa provvede al pagamento della Prestazione Assicurata dovuta nei confronti dei Beneficiari in un’unica soluzione entro 30 (trenta) giorni dalla data di pervenimento della documentazione completa richiesta comprovante il Sinistro.
Art.18 - Dichiarazioni inesatte od omissioni
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione Assicurata nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art.19 – Altre assicurazioni
Resta convenuto che la copertura assicurativa prestata dall’Impresa con la presente Polizza Collettiva può cumularsi con altre coperture assicurative con- tratte dall’Assicurato.
Art.20 - Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art.21 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Polizza Collettiva di Assicurazione contro i Danni N°10025267
Creditor Protection Prestiti Personali UniCredit ad adesione facoltativa
per Dipendenti Pubblici e Non Lavoratori
Edizione: 01/01/2019 – Ultimo aggiornamento: 01/01/2019
GLOSSARIO
Polizza Collettiva di Assicurazione contro i Danni n°10025267 Creditor Protection Prestiti Personali UniCredit
ad adesione facoltativa per Dipendenti Pubblici e Non Lavoratori
Data ultimo aggiornamento 01/01/2019
Ai seguenti termini, le parti attribuiscono convenzionalmente il significato sotto precisato:
il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione e cioè la persona fisica, intestataria o cointestataria di un Finanziamento erogato dal Contraente, che abbia aderito alla presente Polizza Collettiva e che sia appartenente alle seguenti categorie:
1) Dipendenti Pubblici;
2) Non Lavoratori.
il contratto di assicurazione;
Nel caso di Finanziamento con Periodo di Preammortamento:
a) durante tale periodo il Capitale Residuo rimane costante e pari all’importo finanziato; non sono quindi compresi gli interessi matu- rati su tale importo finanziato;
b) dalla data di scadenza di tale periodo il Capitale Residuo è pari al debito residuo in linea capitale a carico dell’Assicurato relativa- mente al Finanziamento, calcolato in base ad un piano di ammortamento a rata costante mensile posticipata avente come para- metri l’importo finanziato, la durata (al netto del Periodo di Preammortamento) ed il TAN del Finanziamento stesso (eventualmente rideterminati nel corso della durata del Finanziamento a seguito dell’attivazione da parte dell’Assicurato di una o più Opzioni del Finanziamento); il tutto al netto di eventuali rate insolute e di eventuali interessi moratori dovuti sulle stesse;
UniCredit S.p.A. che stipula l'Assicurazione con l’Impresa per conto degli Assicurati;
Data di scadenza del Finanziamento
la data di scadenza dell’ultima rata del Finanziamento, così come prevista dal piano di ammortamento originario;
la durata, espressa in mesi interi (approssimando all’intero superiore), del periodo di tempo intercorrente tra la data di erogazione e la Data di scadenza del Finanziamento, compreso eventuale Periodo di Preammortamento;
il contratto stipulato tra il Contraente e l’Assicurato avente per oggetto la concessione all'Assicurato, da parte del Contraente, di un finanziamento a breve o medio termine;
CreditRas Assicurazioni S.p.A.;
la somma dovuta dall’Impresa in caso di Sinistro;
ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili;
UniCredit S.p.A., Contraente della Polizza Collettiva;
la perdita o la diminuzione definitiva e irrimediabile della capacità di attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla Normale Attività Lavorativa svolta dall’Assicurato;
l'Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 60%;
ogni struttura sanitaria regolarmente autorizzata all’erogazione dell’assistenza sanitaria ospedaliera. Non sono considerati Istituti di Cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, i gerontocomi e gli ospizi per anziani, nonché le cliniche aventi finalità dietologhe ed estetiche;
Lavoratore Dipendente Pubblico
la persona fisica che sia Lavoratore Dipendente presso la Pubblica Amministrazione. Per Pubblica Amministrazione si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative, le aziende ed ammi- nistrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi ed associazioni,
le Istituzioni Universitarie, gli Istituti Autonomi Case Popolari, le Camere Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associa- zioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs. 30-07-1999 n°300. Sono altresì considerati Lavoratori Dipendenti Pubblici i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato cosi come da L.70/1975;
l’alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio;
a) Tumore: neoplasia maligna caratterizzata dalla crescita non controllata e dalla diffusione di cellule maligne con invasione di tessuto normale, di cui si fornisca prova certa. Non sono considerati Malattia Grave i carcinomi in situ, la degenerazione neoplastica dei polipi intestinali, i carcinomi intraduttali non invasivi della mammella, i carcinomi della vescica urinaria limitati al I stadio, i tumori ovarici, i tumori cutanei ad eccezione del melanoma maligno del II, III e IV stadio di Xxxxxxx, il sarcoma di Kaposi;
b) Cardiopatia Coronarica, che comporti un intervento di chirurgia cardiovascolare, nell’ipotesi in cui venga effettuato su consiglio di uno specialista in cardiologia un intervento chirurgico a cuore aperto, per correggere una restrizione o ostruzione di una o più arterie coronariche mediante by-pass coronario;
c) Infarto Miocardico: evento ischemico che risulta dalla necrosi irreversibile di una porzione del muscolo cardiaco come conseguenza di un inadeguato apporto sanguigno. La diagnosi viene formulata sulla base dei seguenti criteri:
• storia del dolore cardiaco tipico;
• comparsa di nuove modificazioni tipiche all'ECG;
• modificazioni tipiche degli enzimi cardiaci;
d) Ictus cerebrale: Accidente cerebrovascolare dovuto ad emorragia o ad infarto cerebrale (trombosi o embolia) che ha prodotto un danno neurologico permanente con alterazione delle funzioni sensitive e/o motorie (paresi, disturbi della parola, ecc.). L’infermità è considerata indennizzabile una volta che ne sia accertata l'origine, riconosciuta l'entità e la permanenza, dopo che siano trascorsi almeno due mesi dalla data di insorgenza;
e) Insufficienza renale: Malattia renale irreversibile in dialisi cronica;
f) Xxxxxxxx che comportino la necessità di ricevere un trapianto di uno dei seguenti organi: cuore, fegato, rene, pancreas, polmone, midollo osseo; è necessaria la certificazione dell'inserimento in lista d'attesa presso un centro qualificato;
g) Malattia che causi uno stato di Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 40% ma inferiore al 60%;
il documento sottoscritto dall’Assicurato mediante il quale lo stesso aderisce all’Assicurazione;
la persona fisica che non sia né Lavoratore Autonomo né Lavoratore Dipendente. Sono altresì compresi nella presente definizione anche i pensionati;
l'attività retribuita o comunque produttiva di reddito svolta dall'Assicurato immediatamente prima del Sinistro, ovvero una consimile attività retribuita o comunque produttiva di reddito tale da non modificare le possibilità economiche dell’Assicurato;
le opzioni sottoelencate, previste dai soli Finanziamenti del tipo Credit Express Dynamic, aventi Durata del Finanziamento non superiore a 85 mesi e importo finanziato non superiore a 38.000,00, che l’Assicurato può esercitare nei limiti ed alle condizioni dettagliatamente previsti dal Finanziamento stesso:
a) Salto Rata: consente all’Assicurato di posticipare la scadenza di una rata mensile per ciascuna annualità del piano di ammortamento del Finanziamento in essere al momento dell’attivazione dell’opzione (quindi, con un massimo di sette richieste per ciascun Finan- ziamento di durata originaria pari a 85 mesi). L’attivazione di tale opzione genera una modifica del piano di ammortamento e della durata del Finanziamento, durata che in nessun caso potrà superare i 92 mesi;
b) Cambio Rata: consente all’Assicurato di modificare in qualsiasi momento il piano di rimborso del Finanziamento cambiando l’im- porto delle rate residue. Il nuovo piano di ammortamento del Finanziamento potrà avere una durata massima di 84 mesi;
c) Ricarica: consente all’Assicurato di ottenere nuova liquidità sul proprio conto corrente, aumentando il Capitale Residuo fino al mas- simo dell’importo originariamente richiesto. Il nuovo piano di ammortamento del Finanziamento potrà avere una durata massima di 84 mesi.
il periodo di tempo immediatamente successivo alle ore 24 del giorno di decorrenza dell’Assicurazione durante il quale la garanzia non è operante;
il periodo di tempo per il quale deve protrarsi un Sinistro di Ricovero Ospedaliero, indennizzabile a termini della Polizza Collettiva, affin- ché l’Assicurato abbia diritto al primo Indennizzo;
il periodo di tempo iniziale del Finanziamento durante il quale le rate sono formate per intero da interessi passivi senza alcuna quota relativa al capitale;
il periodo di tempo successivo alla cessazione dello stato di Ricovero Ospedaliero, liquidabili ai sensi della Polizza Collettiva, durante il quale l’Assicurato deve ritornare a svolgere la sua Normale Attività Lavorativa prima di poter presentare un’ulteriore denuncia relativa ad un nuovo Sinistro per Ricovero Ospedaliero;
il documento che prova l'Assicurazione stipulata dal Contraente nell'interesse degli Assicurati;
la somma dovuta dall’Assicurato all’Impresa in relazione all’Assicurazione;
Questionario Medico
il modulo contenente domande sullo stato di salute dell’Assicurando atto alla valutazione di assumibilità del rischio;
la degenza dell'Assicurato in Istituto di Cura, ininterrotta e con pernottamento, resa necessaria a seguito di Infortunio o Malattia per l’esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in day hospital o in strutture ambulatoriali;
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Polizza Collettiva di Assicurazione contro i Danni n°10025267 Creditor Protection Prestiti Personali UniCredit
ad adesione facoltativa per Dipendenti Pubblici e Non Lavoratori
Data ultimo aggiornamento 01-01-2019
La presente Polizza Collettiva prevede le seguenti sezioni:
I Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia di grado pari o superiore al 60% II Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia
III Malattia Grave
Per ciascuna sezione l’oggetto dell’Assicurazione è disciplinato dall’apposito articolo riportato all’interno della sezione medesima. La disciplina di cui agli articoli dal 2 al 18 risulta applicabile indifferentemente a tutte le sezioni sopra indicate.
Art.2 - Modalità di adesione alla Polizza Collettiva e operatività della Polizza Collettiva
L’Assicurazione di ciascun Assicurato è realizzata mediante sottoscrizione, da parte dell’Assicurato stesso, di un Modulo di Adesione redatto in duplice copia (rispettivamente per l’Assicurato e per il Contraente/Impresa).
2.1 Formalità di ammissione alla polizza collettiva
Valutata preventivamente l’adeguatezza della Polizza Collettiva proposta rispetto alle esigenze dell’Assicurando, l’accesso alla copertura assicurativa è subordinato alla compilazione del Questionario Medico atto a valutare lo stato di salute dell’Assicurando.
Le informazioni inerenti lo stato di salute fornite all’Impresa dall’Assicurando devono corrispondere a verità ed esattezza, in caso con- trario valgono le disposizioni previste dall’art. 15 “Dichiarazioni inesatte od omissioni”.
2.2 Valutazione dello stato di salute.
La valutazione dello stato di salute ai fini dell’assumibilità del rischio avviene mediante la compilazione e sottoscrizione del Questionario Medico da parte dell’Assicurando. Per accedere alla copertura assicurativa, la valutazione da parte dell’Impresa dello stato di salute dell’assicurando deve aver avuto esito positivo.
Una copia del Questionario Medico, dovrà rimanere in possesso del Contraente che si impegna a consegnarle tempestivamente all’Im- presa qualora ne faccia richiesta.
L’assicurando, può in ogni caso chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l’effettivo stato di salute, con costi a proprio carico.
2.3 Adesione alla Polizza Collettiva
Esaurite le formalità di valutazione dell’adeguatezza del prodotto e dell’assumibilità del rischio a seguito di valutazione dello stato di salute, l’Assicurando per aderire alla Polizza Collettiva deve compilare e sottoscrivere in ogni sua parte il Modulo di Adesione alla Polizza Collettiva (vedi copia allegato A) redatto in duplice copia (rispettivamente per l’Assicurato e per il Contraente/Impresa).
La sottoscrizione del Modulo di Adesione comporta la contemporanea adesione da parte dell’Assicurato anche alla collegata Polizza Collettiva Vita n°3474, stipulata dal Contraente con CreditRas Vita S.p.A., avente per oggetto la garanzia morte.
Ogni Modulo di Adesione dovrà risultare debitamente sottoscritto in ogni sua parte (ove previsto) e dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
a) numero di rapporto del Finanziamento;
b) dati anagrafici dell’Assicurato;
c) Durata del Finanziamento;
d) Somma assicurata;
e) Premio unico anticipato;
f) costi complessivi (spese di acquisizione e gestione);
g) importo percepito dall’Intermediario.
2.4 Operatività della Polizza Collettiva.
La Polizza Collettiva è da ritenersi operante esclusivamente nel caso in cui l’erogazione del Finanziamento avvenga entro 180 (centot- tanta) giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione.
Qualora tra la data di sottoscrizione del Modulo di Adesione e la data di erogazione del Finanziamento si verifichino variazioni inerenti lo stato di salute dell’Assicurato, l’Assicurato stesso deve darne sollecita comunicazione all’Impresa di Assicurazione, per il tramite del Contraente al fine di espletare nuovamente le formalità di ammissione alla Polizza Collettiva.
In caso contrario valgono le disposizioni dell’art. 15 “Dichiarazioni inesatte od omissioni”.
Nel caso in cui l’erogazione del Finanziamento avvenga successivamente al termine di 180 (centottanta) giorni dalla data di sottoscri- zione del Modulo di Adesione sopraindicato, l’Assicurato è tenuto a ripetere nuovamente le formalità di ammissione di cui sopra, anche se non sono intervenuti cambiamenti in relazione al suo stato di salute.
L’Assicurato, qualora intendesse aderire nuovamente alla Polizza Collettiva, dovrà pertanto ripetere la procedura di cui al presente arti- colo 2 - Modalità di Adesione alla Polizza Collettiva e operatività della Polizza Collettiva.
L’Assicurato che, durante il periodo di validità dell’Assicurazione, cambia la propria attività lavorativa perdendo lo status di Dipendente Pubblico o Non Lavoratore deve comunicare tempestivamente tale circostanza al Contraente (fornendo prova del mutamento di status occupazionale) e richiedendo la cessazione dell’Assicurazione: in tal caso, tutte le garanzie della Polizza Collettiva cessano alle ore 24:00 della data di comunicazione del cambio di attività lavorativa, e l’Impresa rimborserà all’Assicurato, per il tramite del Contraente, la parte di premio pagato e non goduto, al netto delle imposte di legge. Il calcolo dell’importo da rimborsare all’ Assicurato sarà effettuato uti- lizzando la formula di cui al successivo Art. 10 Estinzione anticipata, surroga del Finanziamento – Recesso dell’Assicurato – Estinzione anticipata parziale. L’Impresa provvederà al rimborso del Premio all’Assicurato per il tramite del Contraente, il quale provvederà alla
corrispondente riduzione della rata del Finanziamento. In tale circostanza sarà offerta dal Contraente la possibilità di aderire al prodotto assicurativo denominato “Creditor Protection Prestiti Personali per Lavoratori Dipendenti Privati” o “Creditor Protection Prestiti Personali per Lavoratori Autonomi”.
La comunicazione di cambiamento di attività lavorativa deve essere effettuata compilando l'apposito modulo (allegando idonea docu- mentazione comprovante la perdita dello status di Dipendente Pubblico o Non Lavoratore) presso la sua filiale di riferimento, oppure dandone comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A.R. alla filiale medesima. Il Contraente ne darà immediata comunicazione all’Impresa.
Resta inteso che qualora l’Assicurato non comunicasse il cambiamento di attività lavorativa, durante il periodo di validità dell’Assicura- zione, le garanzie “Ricovero Ospedaliero“ e “Malattia Grave” non saranno comunque più operanti, salvo che l’Assicurato riacquisti lo status di Dipendente Pubblico o Non Lavoratore.
Inoltre con riferimento alla garanzia Invalidità Permanente Totale di grado pari o superiore al 60%, il cambiamento di attività lavorativa dell’Assicurato nel corso del periodo di validità dell’Assicurazione, non pregiudica in caso di Sinistro, il diritto al pagamento dell’Inden- nizzo (salvo che l’Assicurato abbia richiesto la cessazione dell’Assicurazione).
In caso di adesione alla presente Polizza Collettiva a seguito della variazione dello status lavorativo dell’Assicurato che precedentemente aveva già aderito al prodotto assicurativo denominato “Creditor Protection Prestiti per Dipendenti Privati” oppure a quello per Lavoratori Autonomi, è necessario:
a) valutare l’adeguatezza della Polizza Collettiva;
b) compilare e sottoscrivere il Modulo di Adesione per cambio status lavorativo (vedi copia allegato B) alla presente Polizza Col- lettiva entro massimo 30 (trenta) giorni dalla risoluzione dell’adesione alla precedente Polizza Collettiva. La somma assicurata e la durata riportata corrispondono rispettivamente al debito residuo del Finanziamento e alla durata residua rispetto alla pre- cedente Polizza Collettiva, i calcolati alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione.
L’accesso alla copertura assicurativa non è vincolato alla valutazione dello stato di salute dell’Assicurando in quanto resta valido il Que- stionario Medico prodotto e valutato positivamente dall’Impresa, in occasione dell’adesione alla precedente Polizza Collettiva.
a) Modulo di Adesione comprensivo dell’Informativa privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza;
b) set informativo.
Una copia del Modulo di Adesione comprensivo dell’Informativa privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza dovranno rima- nere in possesso del Contraente che si impegna a consegnarle tempestivamente all’Impresa qualora ne faccia richiesta.
Qualunque alterazione, variazione o aggiunta apportata al testo dei documenti di cui sopra, renderà nulla e quindi inoperante l’Assicu- razione.
Art.5 - Persone non assicurabili
Non sono assicurabili con la presente Polizza Collettiva le persone che:
a) alla data di adesione alla polizza non rientrino nella definizione di Assicurato (vedi Glossario);
b) alla data di erogazione del Finanziamento siano di età inferiore a diciotto anni;
c) alla data di scadenza del Finanziamento risultino di età maggiore di settantacinque anni compiuti;
d) abbiano stipulato un Finanziamento erogato dal Contraente di Durata superiore a centoventi mesi;
e) non siano residenti in Italia;
f) a seguito della compilazione e sottoscrizione del Questionario Medico per la valutazione dello stato di salute da parte dell’Impresa, siano state ritenute non assicurabili.
Art.6 - Pagamento del Premio e decorrenza dell’Assicurazione
Il Premio è corrisposto dall’Assicurato all’Impresa in forma unica ed anticipata per il tramite del Contraente. Il Contraente trattiene l’am- montare del Premio direttamente dall’importo del Finanziamento.
6.1 Adesione alla Polizza Collettiva effettuata ai sensi dell’art. 2 “Modalità di adesione alla Polizza Collettiva e operatività della Polizza Collettiva
Per ciascun Assicurato l’Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno di erogazione del Finanziamento a condizione che:
a) l’Assicurato abbia compilato e sottoscritto il Modulo di Adesione;
b) l’Assicurato abbia compilato e sottoscritto il Questionario Medico e questi sia stato valutato positivamente e accettato preventiva- mente da CreditRas Assicurazioni
e sia stato pagato il relativo Premio.
Durante l’eventuale Periodo di Preammortamento saranno operanti soltanto le garanzie Invalidità Permanente Totale di grado pari o superiore al 60% e Malattia Grave. La garanzia Ricovero Ospedaliero non sarà operante ma per tale garanzia decorrerà comunque il relativo Periodo di Carenza.
6.2 Adesione alla Polizza Collettiva effettuata ai sensi dell’art.3 “Variazione dello status lavorativo – Modalità di adesione alla Polizza Collettiva e operatività della Polizza Collettiva”
Per ciascun Assicurato l’Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio a condizione che sia stato sottoscritto il Modulo di Adesione per cambio status lavorativo (vedi copia allegato B).
Art.7 - Durata dell’Assicurazione
Per ciascun Assicurato l’Assicurazione terminerà alla Data di scadenza del Finanziamento sottoscritto dall’Assicurato stesso e non potrà comunque avere durata superiore a centoventi mesi. Fatto salvo quanto disciplinato dagli artt.8 – “Diritto di recesso dell’Assicurato” e 10 – “Estinzione anticipata, surroga del Finanziamento – Recesso dell’Assicurato – Estinzione anticipata parziale”, l’Assicurazione ri- xxxxx operativa fino alla sua scadenza originaria anche in caso di risoluzione della Polizza Collettiva.
L’Assicurazione cesserà comunque, anche prima della Data di scadenza del Finanziamento e senza alcun rimborso di Premio, in caso di liquidazione dell’Indennizzo per Invalidità Permanente Totale di grado pari o superiore al 60% o per Malattia Grave, oppure in caso di decesso dell’Assicurato.
Art.8 – Diritto di recesso dell'Assicurato
L’Assicurato può recedere dall’Assicurazione entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza dell’Assicurazione stessa.
Il recesso dovrà essere effettuato compilando l’apposito modulo presso la sua filiale di riferimento, oppure dandone comunicazione alla filiale medesima con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il rimborso avverrà con le seguenti modalità:
a) in caso di adesione alla Polizza Collettiva contestuale all’erogazione del Finanziamento: l’Impresa provvederà al rimborso dell’intero Premio all’Assicurato per il tramite del Contraente mediante la corrispondente riduzione della rata del Finanzia- mento;
b) in caso di adesione alla Polizza Collettiva non contestuale all’erogazione del Finanziamento (ai sensi del precedente Art. 3): l’Impresa provvederà al rimborso dell’intero Premio all’Assicurato per il tramite del Contraente mediante accredito sul conto corrente.
Inoltre, in considerazione della durata poliennale dell’Assicurazione, al solo Assicurato è riconosciuta la facoltà di recedere anticipata- mente dall’Assicurazione stessa, con effetto da ciascuna scadenza annuale successiva alla data di decorrenza dell’Assicurazione, con preavviso di 60 (sessanta) giorni rispetto alla scadenza della singola annualità. Il recesso dovrà essere effettuato compilando l’apposito modulo presso la sua filiale di riferimento, oppure dandone comunicazione alla filiale medesima con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il Contraente provvederà a darne comunicazione all’Impresa.
L’Impresa provvederà, per il tramite del Contraente, al rimborso all’Assicurato della quota parte di Premio imponibile corrispondente al periodo di garanzia non goduto, secondo quanto disposto dal successivo art.10 - Estinzione anticipata, surroga del Finanziamento – Recesso dell’Assicurato – Estinzione anticipata parziale.
Il rimborso avverrà con le seguenti modalità:
a) in caso di adesione alla Polizza Collettiva contestuale all’erogazione del Finanziamento: l’Impresa provvederà al rimborso del Premio, pagato e non goduto, all’Assicurato per il tramite del Contraente;
b) in caso di adesione alla Polizza Collettiva non contestuale all’erogazione del Finanziamento (ai sensi del precedente Art. 3): l’Impresa provvederà al rimborso del Premio, pagato e non goduto, per il tramite del Contraente.
Resta inteso che, anche in caso di esercizio del diritto di recesso annuale da parte dell’Assicurato, previsto dal presente articolo, la colle- gata Polizza Collettiva Vita n°3474, resterà in vigore.
Art.9 - Determinazione del Premio
Per ciascun Assicurato il Premio viene corrisposto in via anticipata e in unica soluzione per tutta la durata dell'Assicurazione ed è deter- minato applicando la seguente formula.
dove:
P = T ×N×Ir
P Premio unico anticipato inclusivo di imposte (nella misura del 2,50%) T tasso mensile finito pari a 0,09580%
N Durata del Finanziamento espressa in mesi interi
Ir importo richiesto del Finanziamento (l’importo finanziato è pari alla somma dell’importo richiesto e dei Premi della presente Polizza Collettiva e della collegata Polizza Collettiva Vita n°3474).
a) estinzione anticipata del Finanziamento rispetto la Data di scadenza;
b) trasferimento del Finanziamento ad altro istituto di credito a seguito di surroga da parte di quest’ultimo;
c) recesso dell’Assicurato in relazione alla durata poliennale dell’Assicurazione ai sensi del precedente art.8;
d) variazione dello status lavorativo; l’Assicurazione cesserà a decorrere:
a) dalla data di estinzione anticipata del Finanziamento;
b) dalla data di surroga del Finanziamento;
c) dalla data di scadenza di ogni singola annualità dell’Assicurazione in caso di esercizio del diritto di recesso, in relazione alla durata poliennale dell’Assicurazione, esercitato nei termini e nelle modalità indicate al precedente art. 8;
d) dalla data di variazione dello status lavorativo comunicata dall’Assicurato.
Per tutti i casi elencati l’Assicurato avrà diritto ad ottenere dall’Impresa il rimborso della quota parte di Premio imponibile corrispondente al periodo di garanzia non goduto.
Il calcolo dell’importo da rimborsare per ciascun Assicurato sarà effettuato utilizzando la seguente formula:
dove:
R importo da rimborsare
R =Ppu×
(N−K)×(N−K +1) N×(N+1)
+H×
(N−K) N
P Premio unico anticipato finito, inclusivo di imposte (nella misura del 2,50%) Ppu Premio unico anticipato puro = P / 1,025 – H
H costi complessivi (spese di acquisizione e gestione) N Durata del Finanziamento espressa in mesi interi
K durata del periodo di garanzia goduto espressa in mesi interi (dato arrotondato per eccesso) Esempio
Per un Finanziamento erogato per un Importo richiesto di 10.000 con durata di 60 mesi, in caso di estinzione anticipata totale dopo 40 mesi, il conteggio di rimborso viene calcolato con i seguenti parametri:
P = 574,80
Ppu = 215,50
H = 345,27
N = 60
K = 40
R = 139,83
L’Impresa provvederà al rimborso del Premio all’Assicurato per il tramite del Contraente.
L’Assicurato potrà, relativamente ai soli casi di estinzione anticipata o di surroga, in alternativa alla cessazione dell’Assicurazione come sopra descritta, richiedere espressamente all’Impresa di mantenere inalterata ed operativa l’Assicurazione medesima fino alla Data di scadenza del Finanziamento; la richiesta dovrà essere formulata per iscritto all’Impresa tramite il Contraente contestualmente all’ope- razione di estinzione anticipata oppure di trasferimento del Finanziamento.
Nel caso di estinzione anticipata parziale del Finanziamento, l’Assicurazione rimane operativa fino alla scadenza originaria del Finanzia- mento per il Capitale Residuo e rata mensile del Finanziamento, così come ricalcolati a seguito della suddetta estinzione anticipata parziale. L’Assicurato avrà diritto ad ottenere dall’Impresa il rimborso della quota parte di premio imponibile pagato e non goduto per il tramite del Contraente. In alternativa, l’Assicurato potrà richiedere espressamente all’Impresa, di mantenere inalterata ed operativa l’Assicurazione medesima fino alla data di scadenza originaria del Finanziamento, come se l’estinzione anticipata parziale non fosse mai avvenuta. La richiesta dovrà essere formulata per iscritto all’Impresa tramite il Contraente contestualmente all’operazione di estin- zione anticipata parziale del Finanziamento.
Il calcolo dell’importo da rimborsare sarà effettuato utilizzando la seguente formula:
⎛ (N − K) × (N − K + 1)
(N − K) ⎞
Cap_est
dove:
R =importo da rimborsare
Ppu= Premio unico anticipato puro
R = ⎜Ppu ×
⎝
N×(N + 1)
+ H× ⎟ ×
N ⎠ CR
H= costi complessivi (spese di acquisizione e gestione) N= Durata del Finanziamento espressa in mesi interi
K= durata del periodo di garanzia goduto espressa in mesi interi (dato arrotondato per eccesso) CR= Capitale Residuo prima dell’estinzione anticipata parziale
Cap_est = importo dell’estinzione anticipata parziale versato dal cliente
In caso di ulteriori e successive estinzioni anticipate parziali del Finanziamento, per ciascuna successiva estinzione anticipata parziale, verrà utilizzato il valore del premio imponibile opportunamente ricalcolato, in base alle risultanze delle precedenti operazioni di estin- zione anticipata parziale.
L’Opzione Salto Rata è prevista dai soli Finanziamenti del tipo Credit Express Dynamic aventi Durata del Finanziamento non superiore a 85 mesi e importo finanziato non superiore a 38.000,00.
Nel caso l’Assicurato eserciti l’Opzione Salto Rata, l’Assicurazione continuerà ad operare adeguandosi automaticamente al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento e l’Assicurato non dovrà corrispondere alcun Premio aggiuntivo integrativo.
La nuova Durata dell’Assicurazione così estesa non potrà comunque in nessun caso superare 92 mesi.
L’Impresa non procederà ad alcun rimborso di Premio nel caso in cui l'Assicurato attivi una o più volte l'Opzione Salto Rata e l’estinzione o la surroga del Finanziamento od il recesso da parte dell’Assicurato si verifichi oltre la Data di scadenza originaria del Finanziamento medesimo in essere precedentemente all’attivazione dell’Opzione.
Art.12 – Cambio Rata - Ricarica
Le Opzioni Cambio Rata o Ricarica sono previste dai soli Finanziamenti del tipo Credit Express Dynamic aventi Durata del Finanziamento non superiore a 85 mesi e importo finanziato non superiore a 38.000,00.
In caso l’Assicurato attivi l’Opzione Ricarica, l’Assicurato medesimo potrà decidere in alternativa di:
a) adeguare i termini dell’Assicurazione al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento. Tale scelta comporterà il pagamento di un Premio integrativo, calcolato come descritto di seguito e sarà perseguibile soltanto qualora siano soddisfatte entrambe le se- guenti condizioni:
− la presente Polizza Collettiva sia ancora distribuita alla data di richiesta di attivazione dell’Opzione;
− l’Assicurato non risulti di età maggiore di settantacinque anni compiuti alla nuova Data di scadenza del Finanziamento.
La Durata dell’Assicurazione sarà pari alla durata del nuovo piano di ammortamento del Finanziamento e non potrà in ogni caso superare 84 mesi;
b) non modificare l’Assicurazione esistente lasciandola in vigore nei termini già in corso fino alla Data di scadenza del Finanziamento, così come in essere prima dell’attivazione dell’Opzione.
In caso l’Assicurato attivi l’Opzione Cambio Rata, l’Assicurazione rimarrà in vigore nei termini già in corso fino alla Data di scadenza del Finanziamento, così come in essere prima dell’attivazione dell’Opzione.
L’Assicurato dovrà manifestare la propria scelta al Contraente, su apposito supporto informatico o cartaceo, contestualmente alla ri- chiesta al Contraente stesso di attivazione dell’Opzione Ricarica che potrà avvenire:
− recandosi direttamente presso la sua filiale di riferimento;
− utilizzando uno dei canali previsti e disciplinati nel contratto di “Banca Multicanale” sottoscritto tra l’Assicurato ed il Contraente, ovvero mediante altra modalità tecnica equivalente.
In entrambi i casi all’Assicurato verrà comunicato l’importo del Premio integrativo.
Qualora la presente Polizza Xxxxxxxxxx abbia subito modifiche e/o aggiornamenti delle condizioni alla data di richiesta di attivazione dell’ Opzione Ricarica, l’Assicurato ne sarà informato dal Contraente. In tal caso, l’Assicurato avrà la possibilità di adeguare i termini dell’As- sicurazione al nuovo piano di ammortamento del Finanziamento aderendo alle nuove condizioni della Polizza Collettiva tramite sotto- scrizione di un nuovo specifico Modulo di Adesione.
Il Premio integrativo di cui alla lettera a) sarà determinato come differenza tra il Premio calcolato sulla base dei nuovi termini del Finan- ziamento (durata residua e Capitale Residuo) ed il rateo di Premio non goduto per l’Assicurazione esistente, come di seguito indicato:
Pi = (T×Dr ×Cr) − R
dove:
Pi Premio unico anticipato integrativo finito, inclusivo di imposte
T tasso mensile finito in vigore alla data di attivazione dell’Opzione Ricarica
Dr durata residua del Finanziamento, espressa in mesi interi, a seguito dell’attivazione dell’Opzione Ricarica Cr Capitale Residuo del Finanziamento a seguito dell’attivazione dell’Opzione Ricarica
R rateo di Premio non goduto per l’Assicurazione esistente calcolato come previsto all’art.10 – “Estinzione anticipata, surroga del Finanziamento – Recesso dell’Assicurato- Estinzione anticipata parziale”.
Nel caso in cui l'Assicurato abbia precedentemente attivato una o più volte l'Opzione Salto Rata e l’Opzione Ricarica venga attivata suc- cessivamente alla Data di scadenza del Finanziamento in essere prima dell’attivazione dell’Opzione Salto Rata, l’Impresa non corrispon- derà alcun rateo di Premio imponibile non goduto per l’Assicurazione esistente.
Art.13 – Procedura per la valutazione del danno
La valutazione del danno è concordata direttamente dall’Impresa, o da un perito da questa incaricato, con l’Assicurato o persona da lui designata.
In caso di controversie di natura medico-legale, fermo restando il diritto di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, le parti possono conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio composto da tre arbitri.
Ogni parte nomina il proprio rappresentante, mentre il terzo sarà nominato di comune accordo da questi o dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove si riunisce il Collegio.
Il Collegio definisce se ed in quale misura è dovuto l’Indennizzo a norma e nei limiti delle condizioni della Polizza Collettiva.
Il Collegio risiede nel comune che ospita l’Istituto Universitario di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza o domicilio dell’Assi- curato.
Ciascuna delle parti sostiene gli onorari e le spese del proprio arbitro, mentre quelli del terzo arbitro sono sempre ripartiti a metà.
Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano a qualsiasi facoltà di impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali
I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigere in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
Le decisioni del Collegio sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale stesso.
Art.14 – Pagamento dell’indennizzo - Beneficiari
Art.15 - Dichiarazioni inesatte od omissioni
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono com- portare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Resta convenuto che la copertura assicurativa prestata dall’Impresa con la presente Polizza Collettiva può cumularsi con altre coperture assicurative contratte dall’Assicurato.
Art.17 - Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art.18 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE VALIDE PER LA SEZIONE I
INVALIDITÀ PERMANENTE TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA DI GRADO PARI O SUPERIORE AL 60%
Art.19 - Oggetto dell’Assicurazione
L’Impresa garantisce il pagamento di un Indennizzo in caso di Invalidità Permanente Totale di grado pari o superiore al 60%, dell’Assi- curato derivante da Malattia o da Infortunio che l’Assicurato stesso subisca:
a) nell’esercizio della propria attività professionale principale e/o secondaria;
b) nello svolgimento di ogni altra attività che non abbia carattere professionale, purché inerente alla vita comune e di relazione. Sono considerati Infortunio anche:
1) l'asfissia non di origine morbosa;
2) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze dovuti a causa fortuita e involontaria;
3) l’avvelenamento del sangue e l’infezione semprechè il germe infettivo si sia introdotto nell’organismo attraverso una lesione esterna traumatica contemporaneamente al verificarsi della lesione stessa;
4) l'annegamento, l'assideramento o il congelamento;
5) i colpi di sole o di calore;
6) la folgorazione;
7) le lesioni muscolari determinate da sforzo, intendendosi per sforzo il dispiego improvviso ed anomalo, al di fuori della comune gestualità, di energia muscolare a fronte di un evento eccezionale e inaspettato;
8) le lesioni causate da infezioni acute obiettivamente accertate che derivino direttamente da morsi di animali o da punture di insetti o aracnidi, con esclusione della malaria.
L’Assicurazione è operante senza alcun Periodo di Carenza.
Sono esclusi dall'Assicurazione i casi di Invalidità Permanente Totale di grado pari o superiore al 60%, causati o derivanti da:
a) atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato;
b) partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi commessi o tentati, scioperi, sommosse e tumulti popolari;
c) ubriachezza, uso di allucinogeni, uso non terapeutico di stupefacenti e/o di psicofarmaci, o comunque da volontaria alterazione psichica da qualsiasi altra causa determinata;
d) guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore oppure, in caso di patente scaduta ma non ancora rinnovata, l’Assicurato stesso non abbia, al momento del Sinistro, i requisiti atti ad ottenere il rinnovo;
e) uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore su circuiti o piste, nonché in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
f) uso, anche come passeggero, di aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri, o di aeromobili di aeroclubs, o di apparecchi per il volo da diporto sportivo, o di ultraleggeri;
g) pratica da parte dell’Assicurato di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, xxx, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo o sport aerei in genere;
h) partecipazione dell’Assicurato in competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ri- creativo;
i) guerre internazionali o civili e insurrezioni; qualora l'Assicurato ne risulti sorpreso mentre si trova all'estero in un Paese sino ad allora in pace, sono esclusi i Sinistri accaduti oltre il periodo massimo di 14 (quattordici) giorni dall’inizio di tali eventi;
j) trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fu- sione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
k) parto, gravidanza, aborto spontaneo o procurato, o complicazioni derivanti da tali eventi;
l) interventi chirurgici o trattamenti medici non necessari, incluse le applicazioni di carattere estetico richieste dall’Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad Infortunio avvenuto durante il periodo di validità dell'Assicurazione;
m) Malattie tropicali.
Art.22 – Somma assicurata per singolo Assicurato - Limiti di assicurabilità
La somma assicurata per ciascun Assicurato è variabile nel tempo e corrisponde in ogni momento al Capitale Residuo del Finanziamento stesso quale risulta alla data del sinistro
La massima somma assicurabile viene stabilita pari a 120.000,00 e in nessun caso l’Impresa sarà quindi tenuta a pagare, per singola adesione, importo maggiore di tale somma.
In nessun caso l’Impresa sarà tenuta a corrispondere per ciascun Assicurato un importo maggiore di 150.000,00 anche nel caso in cui sussistano, in capo all’Assicurato medesimo, più adesioni alla presente Polizza Collettiva o ad altre Polizze Collettive dello stesso tipo stipulate fra il Contraente e l’Impresa.
L’Indennizzo per Invalidità Permanente Totale di grado pari o superiore al 60% non può cumularsi con quello per Malattia Grave e con quello per decesso derivante dalla collegata Polizza Collettiva Vita n°3474.
Art.23 – Invalidità Permanente Totale derivante da Infortunio di grado pari o superiore al 60%
Qualora l’Infortunio abbia per conseguenza l’Invalidità Permanente Totale di grado pari o superiore al 60% dell’Assicurato e questa si verifichi – anche successivamente alla scadenza dell’Assicurazione – entro due anni dal giorno nel quale l’Infortunio è avvenuto, l’Im- presa liquiderà all’Assicurato medesimo un Indennizzo di importo pari al Capitale Residuo del Finanziamento risultante alla data di accadimento dell’Infortunio medesimo. In caso di attivazione dell’Opzione Ricarica senza adeguamento dei termini dell’Assicurazione, come disciplinato all’art.12 – “Cambio Rata – Ricarica”, lettera b), il Capitale Residuo del Finanziamento sarà quello relativo al piano di ammortamento finanziario del Finanziamento in essere prima dell’attivazione dell’Opzione.
Il grado di Invalidità Permanente viene accertato facendo riferimento ai valori elencati nella “Tabella INAIL – Percentuali Invalidità Per- manente” (D.P.R. 30-06-1965 n°1124).
Ai fini del calcolo del grado di Invalidità Permanente si terrà conto soltanto delle conseguenze dirette ed esclusive dell’Infortunio.
Se, al momento dell’Infortunio, l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sareb- bero comunque verificate qualora l’Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un senso, di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui alla “Tabella INAIL - Percentuali Invalidità Permanente” sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado d’Invalidità Permanente tenendo conto dell’eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.
Nei confronti dei xxxxxxx le percentuali previste per gli arti superiori saranno invertite.
La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali previste dalla “Tabella INAIL – Percentuali Invalidità Permanente” vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.
In caso l’Infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valuta- zione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell’arto stesso.
La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.
I postumi di Invalidità permanente vengono riconosciuti come tali e possono essere oggetto di accertamento non prima che, secondo parere medico, gli stessi si siano stabilizzati e comunque entro un periodo massimo di 12 (dodici) mesi dalla data di denuncia.
Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella “Tabella INAIL – Percentuali Invalidità Permanente”, il grado di Invalidità Perma- nente è stabilito in riferimento ai valori previsti dalla “Tabella” stessa ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva dimi- nuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dall’attività professionale dell’Assicurato.
Art.24 - Invalidità Permanente Totale derivante da Malattia di grado pari o superiore al 60%
Qualora la Malattia abbia per conseguenza diretta l’Invalidità Permanente Totale di grado pari o superiore al 60% dell’Assicurato, l’Im- presa liquiderà all’Assicurato medesimo un Indennizzo di importo pari al Capitale Residuo del Finanziamento risultante alla data della richiesta di certificazione medica attestante l’Invalidità Permanente Totale di grado pari o superiore al 60% presentata agli Enti compe- tenti. In caso di attivazione dell’Opzione Ricarica senza adeguamento dei termini dell’Assicurazione, come disciplinato all’art.12 – “Cam- bio Rata – Ricarica”, lettera b), il Capitale Residuo del Finanziamento sarà quello relativo al piano di ammortamento finanziario del Finanziamento in essere prima dell’attivazione dell’Opzione.
Qualora la Malattia colpisca un soggetto già affetto da altre patologie sarà comunque ritenuto non indennizzabile il maggior pregiudizio derivante da condizioni menomative coesistenti, ossia da Malattie o invalidità presenti nel soggetto che riguardano sistemi organo- funzionali diversi da quelli interessati dalla Malattia denunciata.
Nel corso dell'Assicurazione le Invalidità Permanenti da Malattia già accertate non potranno essere oggetto di ulteriore valutazione, sia in caso di loro aggravamento, sia in caso di loro concorrenza con nuove Malattie.
Si intendono Xxxxxxxx concorrenti le Malattie o le Invalidità presenti nel soggetto che determinano un’influenza peggiorativa della Ma- lattia denunciata e dell’Invalidità da essa causata, in quanto interessano lo stesso sistema organo-funzionale.
Nel caso quindi la Malattia colpisca un soggetto la cui Invalidità Permanente sia stata accertata per una precedente Malattia, la valuta- zione dell’ulteriore Invalidità andrà effettuata in modo autonomo, senza tenere conto del maggior pregiudizio arrecato dalla preesi- stente condizione menomativa.
I postumi di Invalidità permanente vengono riconosciuti come tali e possono essere oggetto di accertamento non prima che, secondo parere medico, la Malattia denunciata abbia concluso la sua fase acuta, e comunque entro un periodo massimo di 18 (diciotto) mesi dalla data di denuncia.
In ogni caso la valutazione verrà effettuata tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla pro- fessione dell’Assicurato.
Art.25 – Precedenti Indennizzi
Nel caso in cui un unico Infortunio o un’unica Malattia abbiano causato prima un Sinistro di Ricovero Ospedaliero e poi un Sinistro di Invalidità Permanente Totale, l’Indennizzo per Invalidità Permanente Totale sarà calcolato detraendo l’importo di tutti gli eventuali In- dennizzi già corrisposti all’Assicurato a titolo della garanzia di Ricovero Ospedaliero di cui alle Sezioni II della presente Polizza Collettiva.
Art.26 – Estensione territoriale
L’Assicurazione è valida per i Sinistri verificatisi in qualsiasi parte del mondo.
Art.27 - Obblighi in caso di Sinistro
In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato, o altro soggetto per conto del medesimo, deve:
a) farne denuncia all’Impresa nel più breve tempo possibile dalla data di accadimento del Sinistro o da quando ne ha avuto cono- scenza, tramite richiesta scritta direttamente all’Impresa. Si segnala che presso la sua filiale di riferimento, nonché direttamente presso l’Impresa, è disponibile idonea modulistica che potrà essere utilizzata dall’avente diritto alla liquidazione. È possibile acquisire idonea modulistica anche contattando l’Impresa al numero telefonico 02.7216.7700. Allo stesso recapito potranno anche essere chieste informazioni relative alle modalità di denuncia del Sinistro ed alla documentazione da fornire. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del codice civile;
b) fornire fotocopia di un valido documento di identità dell’Assicurato;
c) fornire copia del piano di ammortamento finanziario del Finanziamento in essere al momento del Sinistro;
d) fornire certificazione dell’Invalidità Permanente e del relativo grado emessa dagli Enti preposti (INAIL, INPS, ASL, ecc.) o da un me- dico legale;
e) inviare successivamente, sino a guarigione avvenuta, i certificati medici attestanti il decorso delle lesioni. Tali certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze e contestualmente trasmessi all’Impresa.
L’Assicurato deve altresì:
f) sottoporsi agli accertamenti e controlli medici richiesti dall’Impresa;
g) fornire alla stessa ogni informazione, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.
Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell’Assicurato. Nel caso in cui durante il periodo di cura sopravvenga la morte dell’Assicurato, i suoi eredi legittimi devono darne immediato avviso all’impresa e fornire il certificato di morte all’assicurato e l’atto notorio attestante la qualifica di eredi.
In caso di Sinistro occorso fuori dai confini dell'Italia, la relativa documentazione sanitaria dovrà essere certificata da un medico italiano.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE VALIDE PER LA SEZIONE II RICOVERO OSPEDALIERO DA INFORTUNIO O MALATTIA
Art.28 – Oggetto dell’Assicurazione
L’Impresa garantisce il pagamento di un Indennizzo qualora, durante il periodo di validità dell’Assicurazione, l’Assicurato sia colpito da Ricovero Ospedaliero derivante da Infortunio o da Malattia.
La garanzia è operante senza alcun Periodo di Carenza.
Sono esclusi dall'Assicurazione i casi di Ricovero Ospedaliero causati o derivanti da:
a) atti volontari di autolesionismo dell’Assicurato;
b) partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi commessi o tentati, scioperi, sommosse e tumulti popolari;
c) ubriachezza, uso di allucinogeni, uso non terapeutico di stupefacenti e/o di psicofarmaci, o comunque da volontaria alterazione psichica da qualsiasi altra causa determinata;
d) guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore oppure, in caso di patente scaduta ma non ancora rinnovata, l’Assicurato stesso non abbia, al momento del Sinistro, i requisiti atti ad ottenere il rinnovo;
e) uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore su circuiti o piste, nonché in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
f) uso, anche come passeggero, di aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri, o di aeromobili di aeroclubs, o di apparecchi per il volo da diporto sportivo, o di ultraleggeri;
g) pratica da parte dell’Assicurato di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, xxx, rugby, football americano, immersione con autorespiratore, paracadutismo o sport aerei in genere;
h) partecipazione dell’Assicurato in competizioni o relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ri- creativo;
i) guerre internazionali o civili e insurrezioni; qualora l'Assicurato ne risulti sorpreso mentre si trova all'estero in un Paese sino ad allora in pace, sono esclusi i Sinistri accaduti oltre il periodo massimo di quattordici giorni dall’inizio di tali eventi;
j) trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fu- sione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
k) parto, gravidanza, aborto spontaneo o procurato, o complicazioni derivanti da tali eventi;
l) interventi chirurgici o trattamenti medici non necessari, incluse le applicazioni di carattere estetico richieste dall’Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad Infortunio avvenuto durante il periodo di validità dell'Assicurazione;
m) depressione grave in trattamento farmacologico continuo;
n) Malattie tropicali;
o) mal di schiena e patologie assimilabili, salvo che siano comprovati da esami radiologici e clinici.
Art.31 – Estensione territoriale
L’Assicurazione è valida per i Sinistri verificatisi in qualsiasi parte del mondo.
Art.32 - Obblighi in caso di Sinistro
In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato, o altro soggetto per conto del medesimo, deve:
a) farne denuncia all’Impresa nel più breve tempo possibile dalla data di accadimento del Sinistro tramite richiesta scritta direttamente all’Impresa. Si segnala che presso la sua filiale di riferimento, nonché direttamente presso l’Impresa, è disponibile idonea moduli- stica che potrà essere utilizzata dall’avente diritto alla liquidazione. È possibile acquisire idonea modulistica anche contattando l’Im- presa al numero telefonico 02.7216.7700. Allo stesso recapito potranno anche essere chieste informazioni relative alle modalità di denuncia del Sinistro ed alla documentazione da fornire;
b) fornire fotocopia di un valido documento di identità dell’Assicurato;
c) fornire copia del piano di ammortamento finanziario del Finanziamento in essere al momento del Sinistro;
d) fornire attestato che certifichi, al momento del Sinistro, la condizione di appartenenza alle seguenti categorie:
1. Dipendenti Pubblici
2. Non Lavoratori;
e) fornire certificato medico di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx e copia della cartella clinica; L’Assicurato deve altresì:
f) sottoporsi agli accertamenti e controlli medici richiesti dall’Impresa;
g) fornire alla stessa ogni informazione, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. L’Assicurato, infine, una volta scaduto il Periodo di Franchigia, per ciascun periodo di successivi 30 (trenta) giorni consecutivi di durata del Sinistro deve compilare ed inviare all’Impresa, allo stesso recapito indicato alla lettera a), il modulo di continuazione del Sinistro; tale modulo è disponibile come indicato alla lettera a) e deve essere inviato all’Impresa entro 60 (sessanta) giorni dalla fine del periodo di 30 (trenta) giorni consecutivi di durata del Sinistro.
Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell’Assicurato.
In caso di Sinistro occorso fuori dai confini dell'Italia, la relativa documentazione sanitaria dovrà essere certificata da un medico italiano.
Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro di Ricovero Ospedaliero nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri di Rico- vero Ospedaliero se dal termine del Sinistro precedente non sarà trascorso un Periodo di Riqualificazione di 30 (trenta) giorni consecutivi nel corso del quale l'Assicurato sia ritornato a svolgere la propria Normale Attività Lavorativa.
Art.34 – Periodo di Franchigia
Viene previsto un Periodo di Franchigia di 7 (sette) giorni.
Qualora il Sinistro abbia durata inferiore al Periodo di Franchigia, l’Assicurato non avrà diritto ad alcun Indennizzo.
Art.35 – Determinazione dell’Indennizzo
Qualora il Ricovero Ospedaliero perduri oltre il Periodo di Franchigia, alla scadenza di tale Periodo di Franchigia l’Impresa corrisponderà un Indennizzo di importo pari alla rata mensile del Finanziamento, comprensiva di capitale e interessi, quale risulta dal piano di ammor- tamento finanziario del Finanziamento, originario o ridefinito a seguito dell’utilizzo delle Opzioni, in essere al momento del Sinistro. Un ulteriore Indennizzo, di importo pari al precedente, sarà corrisposto per ciascun successivo periodo di 30 (trenta) giorni consecutivi di durata del Sinistro.
In caso di attivazione dell’Opzione Ricarica senza adeguamento dei termini dell’Assicurazione, come disciplinato all’art.12 – “Cambio Rata – Ricarica”, lettera b), l’importo della rata del Finanziamento sarà quello relativo al piano di ammortamento finanziario del Finan- ziamento in essere prima dell’attivazione dell’Opzione.
In caso di continuazione di un Sinistro successivamente all’attivazione dell’Opzione Cambio Rata o Ricarica, ai fini del calcolo dell’Inden- nizzo si terrà conto esclusivamente del piano di ammortamento finanziario del Finanziamento precedente l’attivazione dell’Opzione.
Per ciascun Sinistro non potranno essere indennizzate più di dodici rate consecutive.
Per ciascun Assicurato non potranno essere indennizzate più di 48 (quarantotto) rate per tutta la durata dell’Assicurazione. L’Indennizzo non potrà superare l’importo di 5.000,00 per ciascuna rata mensile; tale limite sarà da intendersi anche come complessivo nel caso in cui sussistano in capo all’Assicurato medesimo, più adesioni alla presente Polizza Collettiva o ad altre Polizze Collettive dello stesso tipo stipulate fra il Contraente e l’Impresa.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE VALIDE PER LA SEZIONE III MALATTIA GRAVE
Art.37 – Oggetto dell’Assicurazione
L’Impresa garantisce il pagamento di un Indennizzo qualora, durante il periodo di validità dell’Assicurazione, l’Assicurato sia colpito da Malattia Grave.
Per i Sinistri conseguenti a Malattia Grave viene previsto un Periodo di Carenza di 30 (trenta) giorni dalla data di adesione alla Polizza Collettiva; qualora la Malattia Grave insorga o venga diagnosticata entro 30 (trenta) giorni da tale data, la garanzia non sarà operante.
Sono esclusi dall'Assicurazione i casi di Malattia Grave causati o derivanti da:
a) ubriachezza, uso di allucinogeni, uso non terapeutico di stupefacenti e/o di psicofarmaci, o comunque da volontaria alterazione psichica da qualsiasi altra causa determinata;
b) trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fu- sione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
c) parto, gravidanza, aborto spontaneo o procurato, o complicazioni derivanti da tali eventi;
d) interventi chirurgici o trattamenti medici non necessari, incluse le applicazioni di carattere estetico richieste dall’Assicurato per motivi psicologici o personali, salvo gli interventi di ricostruzione plastica conseguenti ad Infortunio avvenuto durante il periodo di validità dell'Assicurazione;
e) mal di schiena e patologie assimilabili, salvo che siano comprovati da esami radiologici e clinici;
f) Malattie tropicali;
g) interventi chirurgici angioplastici, terapie laser.
Art.40 – Somma assicurata per singolo Assicurato - Limiti di assicurabilità
La somma assicurata per ciascun Assicurato è variabile nel tempo e corrisponde in ogni momento al Capitale Residuo del Finanziamento stesso quale risulta alla data del sinistro.
La massima somma assicurabile viene stabilita pari a 120.000,00 e in nessun caso l’Impresa sarà quindi tenuta a pagare, per singola adesione, importo maggiore di tale somma.
In nessun caso l’Impresa sarà tenuta a corrispondere per ciascun Assicurato un importo maggiore di 150.000,00 anche nel caso in cui sussistano, in capo all’Assicurato medesimo, più adesioni alla presente Polizza Collettiva o ad altre Polizze Collettive dello stesso tipo stipulate fra il Contraente e l’Impresa.
L’Indennizzo per Malattia Grave non può cumularsi con quello per Invalidità Permanente Totale e con quello per decesso derivante dalla collegata Polizza Collettiva Vita n°3474.
In caso di Malattia Grave che colpisca l’Assicurato, l’Impresa liquiderà all’Assicurato medesimo un Indennizzo di importo pari al Capitale Residuo del Finanziamento risultante alla data della certificazione medica attestante la diagnosi della Malattia oppure, nel caso di Ma- lattia che causi uno stato di Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 40% ma inferiore al 60%, risultante alla data della richiesta
di certificazione medica attestante l’Invalidità Permanente Totale presentata agli Enti competenti. In caso di attivazione dell’Opzione Ricarica senza adeguamento dei termini dell’Assicurazione, come disciplinato all’art.12 – “Cambio Rata – Ricarica”, lettera b), il Capitale Residuo del Finanziamento sarà quello relativo al piano di ammortamento finanziario del Finanziamento in essere prima dell’attivazione dell’Opzione.
Qualora la Malattia colpisca un soggetto già affetto da altre patologie sarà comunque ritenuto non indennizzabile il maggior pregiudizio derivante da condizioni menomative coesistenti, ossia da Malattie o invalidità presenti nel soggetto che riguardano sistemi organo- funzionali diversi da quelli interessati dalla Malattia denunciata.
Nel corso dell'Assicurazione le Invalidità Permanenti da Malattia già accertate non potranno essere oggetto di ulteriore valutazione, sia in caso di loro aggravamento, sia in caso di loro concorrenza con nuove Malattie.
Si intendono Xxxxxxxx concorrenti le Malattie o le Invalidità presenti nel soggetto che determinano un’influenza peggiorativa della Ma- lattia denunciata e dell’Invalidità da essa causata, in quanto interessano lo stesso sistema organo-funzionale.
Nel caso quindi la Malattia colpisca un soggetto la cui Invalidità Permanente sia stata accertata per una precedente Malattia, la valuta- zione dell’ulteriore Invalidità andrà effettuata in modo autonomo, senza tenere conto del maggior pregiudizio arrecato dalla preesi- stente condizione menomativa.
In ogni caso la valutazione verrà effettuata tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla pro- fessione dell’Assicurato.
La percentuale di Invalidità Permanente verrà accertata in un periodo compreso fra sei e diciotto mesi dalla data di accadimento della Malattia, intendendosi per tale il momento in cui, secondo parere medico, ci sia motivo di ritenere che la Malattia stessa, per le sue caratteristiche e presumibili conseguenze, possa causare l’Invalidità Permanente dell’Assicurato di grado pari o superiore al 40%.
Art.42 – Precedenti Indennizzi
Nel caso un’unica Malattia abbia causato prima un Sinistro di Ricovero Ospedaliero e poi un Sinistro di Malattia Grave, l’Indennizzo per Malattia Grave sarà calcolato detraendo l’importo di tutti gli eventuali Indennizzi già corrisposti all’Assicurato a titolo della garanzia di Ricovero Ospedaliero di cui alle Sezioni II e II della presente Polizza Collettiva.
Art.43 – Estensione territoriale
In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato, o altro soggetto per conto del medesimo, deve:
a) farne denuncia all’Impresa nel più breve tempo possibile dalla data di accadimento del Sinistro tramite richiesta scritta direttamente all’Impresa. Si segnala che presso la sua filiale di riferimento, nonché direttamente presso l’Impresa, è disponibile idonea moduli- stica che potrà essere utilizzata dall’avente diritto alla liquidazione. È possibile acquisire idonea modulistica anche contattando l’Im- presa al numero telefonico 02.7216.7700. Allo stesso recapito potranno anche essere chieste informazioni relative alle modalità di denuncia del Sinistro ed alla documentazione da fornire;
b) fornire fotocopia di un valido documento di identità dell’Assicurato;
c) fornire copia del piano di ammortamento finanziario del Finanziamento in essere al momento del Sinistro;
d) fornire attestato che certifichi, al momento del Sinistro, la condizione di appartenenza alle seguenti categorie:
1. Dipendenti Pubblici
2. Non Lavoratori
e) nel caso di Xxxxxxxx che provochi un’Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 40% ma inferiore al 60%, fornire certificazione dell’Invalidità Permanente e del relativo grado emessa dagli Enti preposti (INAIL, INPS, ASL, ecc.) o da un medico legale; inviare successivamente, sino a guarigione avvenuta, i certificati medici attestanti il decorso delle lesioni. Tali certificati devono essere rin- novati alle rispettive scadenze e contestualmente trasmessi all’Impresa.
L’Assicurato deve altresì:
f) sottoporsi agli accertamenti e controlli medici richiesti dall’Impresa;
g) fornire alla stessa ogni informazione, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.
TABELLA INAIL - PERCENTUALI INVALIDITÀ PERMANENTE
D.P.R. 30-06-65 Nº1124
DESCRIZIONE | PERCENTUALE | ||
Destro | Sinistro | ||
Sordità completa di un orecchio | 15% | ||
Sordità completa bilaterale | 60% | ||
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio | 35% | ||
Perdita totale della facoltà visiva di entrambi gli occhi | 100% | ||
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi | 40% | ||
Stenosi nasale assoluta unilaterale | 8% | ||
Stenosi nasale assoluta bilaterale | 18% | ||
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione mastica- toria: | |||
- con possibilità di applicazione di protesi efficace | 11% | ||
- senza possibilità di applicazione di protesi efficace | 30% | ||
Perdita di un rene con integrità del rene superstite | 25% | ||
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica | 15% | ||
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazioni dei movimenti del brac- cio | 5% | ||
Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola | 50% | 40% | |
Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola | 40% | 30% | |
Perdita del braccio: | |||
- per disarticolazione scapolo-omerale | 85% | 75% | |
- per amputazione al terzo superiore | 80% | 70% | |
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell’avambraccio | 75% | 65% | |
Perdita dell’avambraccio al terzo medio o perdita della mano | 70% | 60% | |
Perdita di tutte le dita della mano | 65% | 55% | |
Perdita del pollice e del primo metacarpo | 35% | 30% | |
Perdita totale del pollice | 28% | 23% | |
Perdita totale dell’indice | 15% | 13% | |
Perdita totale del medio | 12% | ||
Perdita totale dell’anulare | 8% | ||
Perdita totale del mignolo | 12% | ||
Perdita della falange ungueale del pollice | 15% | 12% | |
Perdita della falange ungueale dell’indice | 7% | 6% | |
Perdita della falange ungueale del medio | 5% | ||
Perdita della falange ungueale dell’anulare | 3% | ||
Perdita della falange ungueale del mignolo | 5% | ||
Perdita delle due ultime falangi dell’indice | 11% | 9% | |
Perdita delle due ultime falangi del medio | 8% | ||
Perdita delle due ultime falangi dell’anulare | 6% | ||
Perdita delle due ultime falangi del mignolo | 8% | ||
Anchilosi totale dell’articolazione del gomito con angolazione tra 110-75 gradi: | |||
- in semipronazione | 30% | 25% | |
- in pronazione | 35% | 30% | |
- in supinazione | 45% | 40% | |
- quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti in pronosupinazione | 25% | 20% | |
Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in flessione massima o quasi | 55% | 50% | |
Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in estensione completa o quasi: | |||
- in semipronazione | 40% | 35% | |
- in pronazione | 45% | 40% | |
- in supinazione | 55% | 50% | |
- quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti in pronosupinazione | 35% | 30% | |
Anchilosi completa dell’articolazione radio-carpica in estensione rettilinea | 18% | 15% | |
se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione: | |||
- in semipronazione | 22% | 18% | |
- in pronazione | 25% | 22% | |
- in supinazione | 35% | 30% | |
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole | 45% | ||
Perdita di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l’applicazione di un apparecchio articolato | 80% |
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto | 70% | ||
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia pos- sibile l’applicazione di un apparecchio articolato | 65% | ||
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l’applicazione di un apparec- chio articolato | 55% | ||
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede | 50% | ||
Perdita dell’avampiede alla linea tarso-metatarso | 30% | ||
Perdita dell’alluce corrispondente metatarso | 16% | ||
Perdita totale del solo alluce | 7% | ||
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcun Indennizzo, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il | 3% | ||
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio | 35% | ||
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto | 20% | ||
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri | 11% |
MODULO DI ADESIONE – DIPENDENTI PUBBLICI E NON LAVORATORI
Polizze Collettive di Assicurazione Vita n°3474 e Danni n°10025267 Creditor Protection Prestiti Personali UniCredit
ad adesione facoltativa
Edizione 01-01-2019 - Data ultimo aggiornamento 01-01-2019
Dati Finanziamento | ||
N° rapporto | ||
Dati Assicurato (barrare box): Dipendente Pubblico Non Lavoratore | ||
Cognome | Nome | Codice Fiscale |
Dati copertura assicurativa | ||
Importo richiesto del Finanziamento | ||
Durata del Finanziamento in mesi | ||
Prestazione Assicurata/ Somma assicurata Garanzie - Prestazioni - Somme assicurate: • Morte – Prestazione assicurata: importo pari al Capitale Residuo del Finanziamento • Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia di grado pari o superiore al 60% – Somma assicurata: importo pari al Capitale Residuo del Finanziamento • Malattia Grave – Somma assicurata: importo pari al Capitale Residuo del Finanziamento • Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia – Somma assicurata: importo pari alla Rata/e del Finanziamento | ||
Premio unico anticipato | ||
Polizza Collettiva Vita | ||
Polizza Collettiva Xxxxx (comprensivo di imposte nella misura del 2,5%) | ||
Costi complessivi (spese di acquisizione e gestione) | ||
Polizza Collettiva Vita | ||
Polizza Collettiva Danni | ||
Provvigione percepita dall’Intermediario | ||
Polizza Vita 49,50% del premio pari a | ||
Xxxxxxx Xxxxx 49,50% del premio imponibile pari a |
PRENDO ATTO che UniCredit S.p.A. (“Banca”) ha stipulato, per conto dei propri clienti intestatari o cointestatari di un Finanziamento da essa erogato, con CreditRas Vita S.p.A. (“CRV”) la Polizza Collettiva di Assicurazione Vita n°3474 (“Polizza Vita”) concernente una copertura assicurativa per il caso di Morte, e con CreditRas Assicurazioni S.p.A. (“CRA”) la Polizza Collettiva di Assicurazione Danni n°10025267 (“Polizza Danni”) concernente una copertura assicu- rativa per i casi di Invalidità Permanente Totale da Infortunio o Malattia di grado pari o superiore al 60%, Malattia Grave, e Ricovero Ospedaliero da Infortu- nio o Malattia;
DICHIARO di appartenere alla categoria lavorativa sopra barrata, di essere in possesso di tutti gli altri requisiti di assicurabilità e di non rientrare nelle categorie previste dall’Art. 6 – Persone non assicurabili - delle Condizioni di Assicurazione, e di aderire contestualmente in qualità di Assicurato alle Polizze Vita e Xxxxx in quanto le due componenti risultano inscindibili.
AUTORIZZO la Banca a trasmettere a CRV e CRA le informazioni, contenute nel contratto di Finanziamento, necessarie per l’esecuzione delle Polizze Vita e Danni.
PRENDO ATTO (i) che la copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno di erogazione del Finanziamento a condizione che: a) sia stato sottoscritto il presente Modulo di Adesione; b) sia stato prodotto il Questionario Medico debitamente compilato e sottoscritto, , e questo sia stato valutato positivamente ed accettato preventivamente da CRV e CRA; c) siano stati pagati i relativi Premi e termina alla data di scadenza dell’ultima rata del Finanziamento, così come prevista dal piano di ammortamento originario, salvi i casi di esercizio dell'"Opzione di Salto Rata" e/o "Opzione di Ricarica" che comportano la ridefi- nizione del piano di ammortamento del Prestito Personale. A seguito dell'eventuale esercizio di una o di entrambe le opzioni, la durata dell’ Assicurazione si adegua pertanto alla nuova durata del Prestito Personale (con le modalità ed alle condizioni previste dagli artt. 11 e 12 delle Condizioni di Assicurazione di cui alla Polizza Danni ed artt.13 e 14 delle Condizioni di Assicurazione di cui alla Polizza Vita; (ii) che in caso di adesione alle Polizze Collettive non contestuale alla data di erogazione del Finanziamento la copertura assicurativa decorre, dalle ore 24 della data di sottoscrizione del presente Modulo di Adesione), a condizione che: a) sia stato sottoscritto il presente Modulo di Adesione; b) sia stato prodotto il Questionario Medico debitamente compilato e sottoscritto, e questo sia stato valutato positivamente ed accettato preventivamente da CRV e CRA; c) siano stati pagati i relativi Premi, e termina alla data di scadenza dell’ultima rata del Finanziamento, così come prevista dal piano di ammortamento in vigore; (iii) che in caso di adesione alle Polizze Collettive a seguito della variazione dello status lavorativo l’Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio a condizione che sia stato sottoscritto il presente Modulo di Adesione (o analoga successiva versione vigente) e termina alla data di scadenza dell’ultima rata del Finanziamento, così come prevista dal piano di ammortamento in vigore (con le modalità ed alle condizioni previste dagli artt. 3 e 6.2 delle Condizioni di Assicurazione di cui alla Polizza Danni). DÒ MANDATO irrevocabile alla Banca ad effettuare in nome e per conto mio il pagamento dei Premi a favore di CRV e CRA autorizzando a tal fine la Banca a trattenere l’ammontare dei Premi direttamente dall’importo del Finanziamento, con relativo incremento del predetto importo e della corrispondente rata.
Data | Firma Assicurato |
DICHIARO di avere ricevuto da parte del Contraente, prima dell’adesione alle Polizze Vita e Danni, copia integrale del set informativo, comprensivo del documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (Dip Danni) e per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti di investimento assicurativi (Dip Vita), del documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi multirischi (Dip aggiuntivo Multirischi), delle Condi- zioni di Assicurazione comprensive di Glossario, del Fac-Simile del Modulo di Adesione ed Informativa privacy - ai sensi del Regolamento IVASS n°41 del 2 agosto 2018 e successive modifiche e/o integrazioni.
Firma Assicurato
Agli effetti della validità delle Polizze Vita e Danni DICHIARO espressamente di:
a) di essere consapevole che l’adesione alle presenti Polizze Collettive è facoltativa;
b) esprimere il consenso alla stipula dell’Assicurazione sulla mia vita ai sensi dell’art.1919 del Codice Civile;
c) aver letto, approvare ed accettare le Condizioni di Assicurazione contenute nel set informativo ricevuto;
d) di essere consapevole che il contratto assicurativo prevede limitazioni ed esclusioni, periodi di carenza e periodi di franchigia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell‘indennizzo;
e) aver ricevuto e di conoscere ed accettare l’Informativa sul trattamento dei dati personali e sulle tecniche di comunicazione a distanza resa dall’Impresa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 inserita nell’informativa precontrattuale.
Firma Assicurato
QUESTIONARIO MEDICO
Ai fini dell’Assicurazione, l’Assicurato DICHIARA di aver compilato e sottoscritto il Questionario Medico preventivamente ricevuto (trattenendone copia) e che la valutazione rilasciata da CRV e CRA ha fornito esito positivo.
Firma Assicurato
AVVERTENZE SULLA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO MEDICO
- le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dall’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte di CRV e CRA, possono compromettere il diritto alla prestazione assicurativa ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
- prima della sottoscrizione del Questionario Medico l’Assicurato deve verificare l’esattezza delle dichiarazioni in esso contenute.
- l’Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l’effettivo stato di salute, con costi a proprio carico.
Firma Assicurato
DIRITTO DI RECESSO DELL’ASSICURATO
L’Assicurato può recedere dall’Assicurazione entro sessanta giorni dalla data di decorrenza dell’Assicurazione stessa. Il recesso dovrà essere effettuato compilando l’apposito modulo presso la sua filiale di riferimento, oppure dandone comunicazione alla filiale medesima con lettera raccomandata con rice- vuta di ritorno.
Inoltre, relativamente alla sola Xxxxxxx Xxxxx, in considerazione della durata poliennale dell’Assicurazione, al solo Assicurato è riconosciuta la facoltà di rece- dere anticipatamente dall’Assicurazione stessa, con effetto da ciascuna scadenza annuale successiva alla data di decorrenza dell’Assicurazione, con preav- viso di 60 (sessanta) giorni rispetto alla scadenza della singola annualità. Il recesso dovrà essere effettuato compilando l’apposito modulo presso la sua filiale di riferimento, oppure dandone comunicazione alla filiale medesima con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Assicurato, preso atto dell’informativa ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali - contenuta nel presente Modulo di Adesione – acconsente al trattamento dei propri dati personali, anche sensibili, per le finalità, con le modalità e da parte dei soggetti nella medesima indicati nonché per le finalità connesse alla conclusione ed all’esecuzione del presente contratto assicurativo.
Firma Assicurato
DESIGNAZIONE BENEFICIARI
DESIGNO quali Beneficiari della Prestazione Assicurata in base alla Polizza Vita, i seguenti soggetti:
DESIGNAZIONE BENEFICIARIO NOMINATO
Cognome/Ragione sociale* Nome* Codice Fiscale/P.IVA*
Indirizzo: Via/Corso/Piazza, n° civico* Città* CAP* | |
Numero di Telefono |
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INDICAZIONE REFERENTE TERZO
In caso di specifiche esigenze di riservatezza, potrà indicare il nominativo ed i dati di recapito (incluso email e/o telefono) di un soggetto terzo (diverso dal beneficiario) a cui l’Impresa di Assicurazione potrà rivolgersi in caso di decesso dell’Assicurato al fine di contattare il Beneficiario designato.
Cognome/Ragione sociale* Nome* Codice Fiscale/P.IVA
Indirizzo: Via/Corso/Piazza, n° civico* Città* CAP* | |
Numero di Telefono |
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DESIGNAZIONE ALTRO BENEFICIARIO NOMINATO
Cognome/Ragione sociale* Nome* Codice Fiscale/P.IVA*
Indirizzo: Via/Corso/Piazza, n° civico* Città* CAP* | |
Numero di Telefono |
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INDICAZIONE REFERENTE TERZO
In caso di specifiche esigenze di riservatezza, potrà indicare il nominativo ed i dati di recapito (incluso email e/o telefono) di un soggetto terzo (diverso dal beneficiario) a cui l’Impresa di Assicurazione potrà rivolgersi in caso di decesso dell’Assicurato al fine di contattare il Beneficiario designato.
Cognome/Ragione sociale* Nome* Codice Fiscale/P.IVA
Indirizzo: Via/Corso/Piazza, n° civico* Città* CAP* | ||
Numero di Telefono |
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AVVERTENZA: In caso di designazione del/dei beneficiario/i in forma generica nonché in caso di designazione in forma nominativa con indicazione par- ziale dei relativi dati anagrafici e recapiti, la Società potrà incontrare, al decesso dell’Assicurato, maggiori difficoltà nell’identificazione e nella ricerca del/dei beneficiario/i stesso/i. Si ricorda che la modifica o la revoca del beneficiario dovrà essere comunicata per iscritto alla Società, ai sensi degli art. 1920 e 1921 codice civile.
AVVERTENZA: il dichiarante assume l’onere di consegnare l’informativa sul trattamento dei dati personali prevista dalla normativa vigente (Regolamento UE 679/2016), al soggetto a cui si riferiscono i dati comunicati a. CreditRas Vita S.p.A..
Firma Assicurato
DESIGNAZIONE BENEFICIARIO GENERICO
DESIGNO quali Beneficiari della Prestazione Assicurata in base alla Polizza Vita, gli eredi testamentari o, in mancanza legittimi.
INDICAZIONE REFERENTE TERZO
In caso di specifiche esigenze di riservatezza, potrà indicare il nominativo ed i dati di recapito (incluso email e/o telefono) di un soggetto terzo (diverso dal beneficiario) a cui l’Impresa di Assicurazione potrà rivolgersi in caso di decesso dell’Assicurato al fine di contattare il Beneficiario designato.
Cognome/Ragione sociale* Nome* Codice Fiscale/P.IVA
Indirizzo: Via/Corso/Piazza, n° civico* Città* CAP* | ||
Numero di Telefono |
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AVVERTENZA: In caso di designazione del/dei beneficiario/i in forma generica nonché in caso di designazione in forma nominativa con indicazione par- ziale dei relativi dati anagrafici e recapiti, la Società potrà incontrare, al decesso dell’Assicurato, maggiori difficoltà nell’identificazione e nella ricerca del/dei beneficiario/i stesso/i. Si ricorda che la modifica o la revoca del beneficiario dovrà essere comunicata per iscritto alla Società, ai sensi degli art. 1920 e 1921 codice civile.
AVVERTENZA: il dichiarante assume l’onere di consegnare l’informativa sul trattamento dei dati personali prevista dalla normativa vigente (Regolamento UE 679/2016), al soggetto a cui si riferiscono i dati comunicati a. CreditRas Vita S.p.A..
Firma Assicurato
AVVERTENZA: *campi obbligatori
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA
Informativa privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza La normativa vigente, definita in relazione al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) garantisce che il trattamento personale dei dati si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali assicurando che i dati siano trattati in modo lecito e secondo correttezza. Nel rispetto di questo quadro normativo, i Titolari autonomi acquisiscono i dati dell’interessato per poter erogare i servizi assicurativi e soddisfare le richieste che pervengono dagli interessati stessi. A tal fine le precisiamo che la nostra società deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi agli interessati (Contraente/Assicurati), come precisato nel presente documento.
1. Titolare del Trattamento e informazioni di contatto I Titolari autonomi del trattamento dei dati sono CreditRas Vita S.p.A. e CreditRas Assicurazioni S.p.A., entrambi con sede a Milano in P.zza Tre Torri, 3, che definiscono autonomamente modalità e finalità del trattamento dei Suoi dati personali. La presente informativa riguarda pertanto anche l’attività ed il trattamento dei dati svolti dai soggetti citati nel presente documento, il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile agevolmente e gratui-
xxxxxxx scrivendo a:
ove sono disponibili anche la lista dei Responsabili del trattamento in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati. Per comodità, indichiamo altresì che il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) potrà essere contattato scrivendo all’indirizzo: Allianz S.p.A., X.xxx Xxx Xxxxx 0 - 00000 Xxxxxx, oppure scrivendo all’indirizzo mail:
- CreditRas Vita S.p.A.: Xxx.XxxxxxXxx.Xxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx
- CreditRas Assicurazioni S.p.A.: Xxx.XxxxxxXxx.Xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
2. Categorie di dati raccolti Le Società devono acquisire (o già detengono) alcuni dati relativi agli interessati (Contraente/Assicurati). Tali dati potranno essere anche quelli appar- tenenti a categorie particolari (nello specifico dati relativi alla salute o all’appartenenza a sindacati) trattati solo in quanto strumentali all’esecuzione del rapporto assicurativo. Le categorie di dati che si potranno trattare sono le seguenti:
• Dati personali;
• Dati sensibili (quali, a titolo esemplificativo, i dati relativi alla salute, orientamento sessuale, origine razziale o etnica, ecc.) raccolti per visite mediche, per la sottoscrizione polizze vita e liquidazione sinistri e per i quali si richiede un ESPRESSO CONSENSO al trattamento;
• Dati giudiziari;
• Digital contacts, quali e-mail, numero di cellulare, social network (ad es. Facebook, Twitter) e servizi di messaggistica/voip (ad es. Skype, WhatsApp, Viber, Messenger).
3. Finalità del trattamento I dati forniti dagli interessati o da altri soggetti che effettuano operazioni che li riguardano o che, per soddisfare loro richieste, forniscono all’azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali, ecc. sono utilizzati da CreditRas Vita S.p.A. e CreditRas Assicurazioni S.p.A., da società del Gruppo Allianz SE e da terzi, a cui essi verranno comunicati, al fine di consentire alla Società stessa – anche per conto di altre società del Gruppo Allianz SE – di:
• dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornirLe il prodotto assicurativo, nonché dare esecuzione a servizi connessi, accessori e strumentali all’erogazione della prestazione assicurativa (come nel caso di perizie mediche per la sottoscrizione di polizze vita o la liquidazione di sinistri) e, ancora, dare esecuzione a prodotti connessi o accessori, che gli interessati hanno richiesto;
• ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione;
• limitatamente ad alcuni dati anche eventualmente comunicati a CreditRas Vita S.p.A. e CreditRas Assicurazioni S.p.A. da terzi, adempiere alla nor- mativa vigente in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanzia- mento al terrorismo;
• essere trasferiti e/o consultati dalle altre Società del Gruppo Allianz SE per finalità di antifrode (come anche indicato nel Consiglio d’Europa REC [2002] 9, che prevede che i dati siano trattati, tra l’altro, anche per l’individuazione e/o il perseguimento di frodi assicurative). I dati degli interessati (dati personali, anche sensibili e giudiziari) saranno trattati e potranno altresì essere trasferiti e/o consultati dalle altre società del Gruppo Allianz SE, anche successivamente alla conclusione del rapporto assicurativo, per una maggiore efficienza dei sistemi informativi, nonché, in generale, per una migliore qualità del servizio.
3.a Base Giuridica del trattamento Tenuto conto che CreditRas Vita S.p.A. e CreditRas Assicurazioni S.p.A. hanno previsto di chiedere il consenso al trattamento dei dati, la base giuridica dei trattamenti indicati è dunque rappresentata dal fatto che l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali. In via alterna- tiva, in mancanza del suo espresso consenso la base giuridica dei trattamenti consiste nel fatto che, in talune circostanze, il trattamento è necessario all'esecuzione di prestazioni contrattuali, cui CreditRas Vita S.p.A. e CreditRas Assicurazioni S.p.A. sono tenute, e per soddisfare le richieste dell’interessato stesso.
3.b Consenso facoltativo e obbligatorio, facoltà di rifiuto e conseguenze CreditRas Vita S.p.A. e CreditRas Assicurazioni S.p.A. chiedono, quindi, di esprimere il consenso per il trattamento dei dati personali strettamente neces- sari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi richiesti dagli interessati. Per i servizi e prodotti assicurativi le Società hanno necessità di trattare anche dati “sensibili” e/o giudiziari, strettamente strumentali all’erogazione degli stessi, come nel caso di perizie mediche utilizzate per la liquidazione dei sinistri. Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche tali dati per queste specifiche finalità. Premesso che il consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo, preme precisare che, in caso di rifiuto, CreditRas Vita S.p.A. e CreditRas Assicurazioni S.p.A. si vedranno costrette a non poter procedere all’esecuzione del servizio assicurativo, a meno che non risulti in modo inequivocabile che i dati siano stati forniti direttamente dagli interes- sati per l'esecuzione della prestazione assicurativa e per soddisfare le richieste dell’interessato stesso.
4. Modalità d’uso dei dati
I dati personali sono trattati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire i servizi e le informazioni richieste dagli interessati e, qualora si acconsenta, anche mediante l’uso della posta cartacea, di chiamate tramite operatore, del fax, del telefono anche cellulare, della posta elet- tronica, degli SMS, tablet, smartphone, ipad, o di altre tecniche di comunicazione a distanza, di strumenti telematici, automatizzati, ed informatici. Le Società utilizzano le medesime modalità anche quando comunicano per tali fini alcuni di questi dati ad altre aziende del settore, in Italia e all’estero e ad altre aziende del Gruppo Allianz SE, in Italia e all’estero. Gli interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i dati personali e come essi vengono utilizzati.
5. Destinatari dei suoi dati personali. Chi potrà accedere ai suoi dati
Per le sole finalità descritte al precedente paragrafo 3. (Finalità del trattamento), i dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti che
operano come autonomi titolari: soggetti inerenti al rapporto che riguarda l’interessato (ad esempio contraenti e assicurati), altri assicuratori, coassicu- ratori, riassicuratori, consorzi ed associazioni del settore, broker assicurativi, banche, SIM, Società di Gestione del Risparmio.
Per taluni servizi, inoltre, potranno essere utilizzati soggetti di fiducia che svolgano, per conto di CreditRas Vita S.p.A. e CreditRas Assicurazioni S.p.A., compiti di natura contrattuale, tecnica od organizzativa tali per cui il trattamento dei dati da parte loro risulti necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del servizio assicurativo. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all’estero. Questi soggetti sono diretti collaboratori di CreditRas Vita S.p.A. e CreditRas Assicurazioni S.p.A. e ricoprono la funzione di “responsabile”, di incaricato, ovvero operano in totale autonomia come distinti “titolari” del trattamento. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo Allianz SE, della catena distributiva, (intermediari bancari, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società quali legali, periti e medici,; società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; centrali operative di assistenza, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti. I dati personali, per obbligo di legge, devono altresì essere comunicati da CreditRas Vita S.p.A. e CreditRas Assicurazioni S.p.A. a enti e organismi pubblici, quali ad esempio IVASS – Consap – COVIP – Enti Gestori di Assicura- zioni Sociali Obbligatorie, nonché all’Autorità Giudiziaria e alle Forze dell’Ordine. Si informa inoltre che i dati personali degli interessati non verranno diffusi e che le informazioni relative alle operazioni dagli stessi poste in essere, ove ritenute sospette ai sensi della normativa antiriciclaggio, potranno essere comunicate agli altri intermediari finanziari del Gruppo Allianz SE, alle Autorità e ad altri organi di Xxxxxxxxx e Controllo. Gli interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i loro dati e come essi vengono utilizzati.
6. Trasferimento all’estero dei suoi dati
I dati personali deli interessati potrebbero essere trasferiti ad un paese terzo europeo/extraeuropeo esclusivamente per le finalità di cui al paragrafo 3.
(Finalità del trattamento), secondo le modalità stabilite dalle Binding Corporate Rules (BCRs) approvate dal Gruppo Allianz SE che potrà visionare sul sito internet della Società. Nel caso in cui le suddette BCRs non trovassero applicazione, CreditRas Assicurazioni S.p.A. e CreditRas Vita S.p.A. attueranno tutte le misure di sicurezza previste dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (clausole standard per il trasferimento dei dati verso paesi terzi) per assicurare una adeguata protezione per il trasferimento dei dati personali.Nel caso in cui si voglia ottenerne una copia dei dati trasferiti o avere maggiori informazioni sul luogo di conservazione può scrivere a:
In ogni caso, qualora i dati personali dovessero essere trasferiti al di fuori dell’Unione Europea o al di fuori dell’Area Economica Europea, CreditRas Vita
S.p.A. e CreditRas Assicurazioni S.p.A. garantiscono che il destinatario dei dati personali assicuri un adeguato livello di protezione, nello specifico, grazie all’adozione di particolari clausole contrattuali standard che disciplinano il trasferimento dei dati personali e che siano state approvate dalla Commis- sione Europea. CreditRas Vita S.p.A. e CreditRas Assicurazioni S.p.A. non trasferiranno in alcun caso i dati personali a soggetti non autorizzati al tratta- mento degli stessi.
7. I Suoi diritti nello specifico
Si precisa che ogni interessato ha diritto di scrivere al Titolare del trattamento per chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento e per esercitare (per i trattamenti effettuati dopo 25 maggio 2018) il diritto alla portabilità dei dati. Inoltre ogni interessato ha sempre diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nelle forme, nei modi e nei limiti previsti dalla vigente normativa. L’interessato ha inoltre il diritto di revocare, in qualsiasi momento, il proprio consenso esplicito, ove fornito, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Qui di seguito viene riportato l’elenco specifico dei diritti dell’interessato in relazione al trattamento dei dati che lo riguardano.
L’interessato potrà:
1. accedere ai suoi dati e conoscere la provenienza, le finalità e il periodo di conservazione, i dettagli del/dei Titolari del Trattamento e i soggetti ai quali sono stati comunicati;
2. revocare il proprio consenso in ogni momento;
3. aggiornare o correggere i suoi dati personali in ogni momento;
4. chiedere la cancellazione dei propri dati dai sistemi di CreditRas Vita S.p.A. e CreditRas Assicurazioni S.p.A. (ivi compreso il diritto all’oblio, ove ne ricorrano i presupposti) se lo scopo del loro trattamento è venuto meno;
5. per i trattamenti effettuati dopo il 25 maggio 2018 restringere il campo di trattamento dei suoi dati (limitazione) in determinate circostanze per esempio qualora venga contestata la correttezza dei dati trattati;
6. conoscere l’esistenza di eventuale processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento;
7. ottenere copia dei suoi dati personali in formato elettronico e, per i trattamenti effettuati dopo il 25 maggio 2018, richiedere la portabilità dei dati;
8. conoscere se i dati siano trasferiti a un paese terzo e ottenere informazione dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi della norma di riferimento;
9. contattare il DPO . ovvero il Garante della Privacy.
7.a) Diritto alla cancellazione e all’oblio, rettifica e portabilità dei dati
In ogni momento, gli interessati potranno anche esercitare il diritto di far aggiornare, integrare, rettificare o cancellare i loro dati ovvero chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento nonché richiedere la loro portabilità ad un altro soggetto.
La eventuale richiesta di cancellazione non pregiudicherà la liceità del trattamento dei dati avvenuta durante il periodo per il quale era stato manifestato il relativo consenso. Per l’esercizio dei suoi diritti può rivolgersi a:
- CreditRas Assicurazioni S.p.A., Piazza Tre Torri, 3 – 00000 Xxxxxx, Tel.: 000.00.00.00 e e-mail xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
8. Periodo di conservazione dei dati I dati saranno conservati per il tempo necessario al loro utilizzo ovvero finché sussista la finalità per la quale sono trattati secondo criteri improntati al rispetto delle norme vigenti ed alla correttezza ed al bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato. Conseguente- mente, in assenza di norme specifiche che prevedano tempi di conservazioni differenti, CreditRas Vita S.p.A. e CreditRas Assicurazioni S.p.A. avranno cura di utilizzare i dati per le suddette finalità per un tempo congruo rispetto all’interesse manifestato dalla persona cui si riferiscono. I dati saranno perciò conservati per il periodo minimo necessario nel rispetto delle indicazioni contenute nella normativa di settore e tenuto conto della necessità di accedervi per esercitare un diritto e/o difendersi in sede giudiziaria. Si procederà con cadenza periodica a verificare in modo idoneo l’effettivo permanere dell’interesse del soggetto cui si riferiscono i dati a far svolgere il trattamento per le finalità sopra precisate.
9. Diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo L’interessato ha anche il diritto di proporre reclamo dinnanzi al Garante della Privacy, secondo le modalità indicate sul sito web xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx