DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO
DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO
Bando per la concessione di contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo e la pre-produzione, la produzione di opere cinematografiche e audiovisive – articolo 26 della legge n. 220 del 2016
– Anno 2021
Il Direttore Generale
Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo” e successive modificazioni e, in particolare, l’articolo 26 che prevede la concessione di contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive;
Visto l’articolo 26, comma 2, della legge 14 novembre 2016, n. 220, come modificato dal decreto legge 28 giugno 2019 n. 59, convertito nella legge del 8 agosto 2019 n. 81, che prevede che i contributi ivi previsti sono attribuiti in relazione alle qualità artistiche o al valore culturale dell’opera o del progetto da realizzare in base alle valutazioni di quindici esperti, individuati tra personalità di chiara fama, anche internazionale, e di comprovata qualificazione professionale nel settore cinematografico e audiovisivo;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 3 febbraio 2021, recante “Riparto del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo per l’anno 2021” e in particolare l’articolo 3, che ripartisce le risorse tra le varie linee di intervento indicate all’articolo 26 della legge;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 luglio 2017, recante “Disposizioni per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere cinematografiche e audiovisive”, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 14 luglio 2017, recante “Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive”, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2017, recante “Disposizioni applicative in materia di deposito delle opere audiovisive ammesse ai benefici della legge, di cui all’articolo 7 della legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché in materia di costituzione della rete nazionale delle cineteche”;
Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 31 luglio 2017, n. 343, recante “Disposizioni applicative in materia di contributi selettivi di cui all’articolo 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220”, e successive modificazioni;
Xxxxxx Xxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxxxx, 0/x 00000 Xxxx XX
+39 066723.3235-3400-3401
PEC: xxxx-xx-x@xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx PEO: xx-xx@xxxxxxxxxxxxx.xx
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Visto l’articolo 3 del medesimo decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 31 luglio 2017 che assegna alla DGCA il compito di emanare uno specifico bando annuale per l’erogazione di contributi relativi alle citate linee di intervento previste all’articolo 26 della legge;
Visto l’articolo 4, che prevede che nel bando siano specificati:
a) le risorse disponibili per ciascuna linea di intervento;
b) i soggetti beneficiari e i relativi requisiti di ammissibilità;
c) le modalità e i termini di presentazione delle domande, nonché la documentazione amministrativa, tecnica ed artistica da allegare;
d) i criteri di valutazione dei progetti;
e) il numero massimo di progetti finanziabili e l’importo massimo del singolo contributo assegnabile, stabilito sulla base delle tipologie di costo ammissibili;
f) le tipologie e i massimali di costo ammissibili, nonché i limiti massimi di intensità di aiuto;
g) le modalità di erogazione del contributo assegnato;
h) le modalità di rendicontazione delle spese ammissibili e del contributo erogato;
i) i tempi di realizzazione e di ultimazione del progetto;
j) i casi di revoca, riduzione e decadenza dal contributo;
Visto il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito: GDPR);
Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e, in particolare, gli articoli 4 e 54;
emana il seguente bando
Articolo 1
Oggetto e definizioni
1. Il presente bando disciplina le modalità di concessione di contributi a progetti di scrittura di sceneggiature, sviluppo e pre-produzione e produzione di opere audiovisive. Per l’anno 2021, sono stanziate risorse totali pari a euro 32.400.000, così ripartite fra le seguenti linee di intervento:
a) scrittura di sceneggiature di opere cinematografiche, televisive e web: euro 1.200.000;
b) sviluppo e pre-produzione di opere cinematografiche, televisive e web: euro 3.000.000;
c) produzione di opere cinematografiche, di animazione, di documentario e di cortometraggio: euro 28.200.000.
2. Ai fini del presente bando, si applicano le definizioni contenute nella legge n. 220 del 2016.
3. In particolare, ai fini del presente bando, si intende per:
a) «DGCA»: la Direzione generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della cultura;
b) «opera audiovisiva»: la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, anche di animazione,
con contenuto narrativo o documentaristico, purché opera dell'ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione. L’opera audiovisiva si distingue in:
i. «film» ovvero «opera cinematografica», se l’opera è destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche; i parametri e i requisiti per definire tale destinazione sono stabiliti nel decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 220 del 2016;
ii. «opera televisiva», se l’opera è destinata prioritariamente alla diffusione attraverso un’emittente televisiva di ambito nazionale, come definita al comma 4, lettera l) del presente articolo;
iii. «opera web», se l’opera è destinata alla diffusione mediante fornitori di servizi media audiovisivi su altri mezzi ovvero attraverso fornitori di servizi di hosting, come definiti al comma 4, lettere m) e n), del presente articolo;
c) «opera audiovisiva di nazionalità italiana»: l'opera audiovisiva che abbia i requisiti previsti per il riconoscimento della nazionalità italiana, di cui all'articolo 5 della legge n. 220 del 2016, come specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto nel medesimo articolo 5;
d) «opera audiovisiva in coproduzione internazionale»: l’opera cinematografica e audiovisiva realizzata da una o più imprese italiane e una o più imprese non italiane aventi sede in uno Stato con il quale esiste ed è vigente un Accordo di coproduzione cinematografica e audiovisiva, riconosciuta di nazionalità italiana sulla base delle disposizioni contenute nel provvedimento emanato ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge n. 220 del 2016;
e) «opera audiovisiva in compartecipazione internazionale»: l’opera cinematografica realizzata da una o più imprese italiane e una o più imprese non italiane aventi sede in uno Stato con il quale non esistono Accordi di coproduzione cinematografica e audiovisiva;
f) «opera audiovisiva di produzione internazionale»: l’opera audiovisiva non cinematografica realizzata da una o più imprese italiane e una o più imprese non italiane aventi sede in uno Stato con il quale non esistono Accordi di coproduzione cinematografica e audiovisiva, riconosciuta di nazionalità italiana sulla base delle disposizioni contenute nel provvedimento emanato ai sensi dell’articolo 5, comma 2 della legge n. 220 del 2016;
g) «documentario»: l'opera audiovisiva, la cui enfasi creativa è posta prioritariamente su avvenimenti, luoghi o attività reali, anche mediante immagini di repertorio, e in cui gli eventuali elementi inventivi o fantastici sono strumentali alla rappresentazione e documentazione di situazioni e fatti, realizzata nelle forme e nei modi definiti con i decreti di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 220 del 2016;
h) «opera prima»: il film realizzato da un regista esordiente che non abbia mai diretto, né singolarmente né unitamente ad altro regista, alcun lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane o estere;
i) «opera seconda»: il film realizzato da un regista che abbia diretto, singolarmente o unitamente ad altro regista, al massimo un solo lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane o estere;
j) «opera di giovani autori»: il film realizzato da regista che, alla data di scadenza del presente xxxxx, non abbia ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età e per il quale il medesimo requisito anagrafico ricorra anche per almeno una delle seguenti figure: sceneggiatore, autore
della fotografia, autore delle musiche originali, autore della scenografia; se le sopracitate figure comprendono più soggetti, ciascuno di essi deve soddisfare il requisito anagrafico;
k) «opera di animazione»: l'opera audiovisiva costituita da immagini realizzate graficamente ovvero animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto;
l) «cortometraggio»: l’opera audiovisiva, anche seriale, avente durata complessiva inferiore o uguale a 52 minuti;
m) «lungometraggio»: l’opera audiovisiva, anche seriale, avente durata complessiva superiore a 52 minuti;
n) «film difficile»: i film che, ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3, possono cumulare aiuti pubblici entro la misura massima del 100 per cento del costo di produzione;
o) «film difficile con risorse finanziarie modeste»: il film difficile di lungometraggio avente un costo complessivo di produzione inferiore a euro 1.500.000, verificato al momento della richiesta definitiva del credito d’imposta alla produzione di cui all’articolo 15 della legge n. 220 del 2016 ovvero, in caso di opera che non ha fruito di detto credito d’imposta, al momento della richiesta definitiva di cui al presente bando;
p) «opere di formazione e ricerca»: opere audiovisive di finzione di lungometraggio aventi un costo complessivo di produzione inferiore a euro 1.500.000, ovvero opere di documentario di lungometraggio aventi un costo complessivo di produzione inferiore a euro 1.000.000, ovvero opere di cortometraggio aventi un costo complessivo di produzione inferiore a euro
200.000 e diffuse al pubblico congiuntamente:
i. in almeno una delle rassegne e dei concorsi internazionali di cui all’articolo 24, comma 2, lettere a) e b), della legge 14 novembre 2016, n. 220;
ii. mediante fornitori di servizi media audiovisivi lineari ovvero fornitori di servizi media audiovisivi a richiesta, soggetti agli obblighi di cui all’articolo 44-quater del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, ovvero altri fornitori come eventualmente individuati nel decreto di cui all’articolo 14 della legge n. 220 del 2016;
q) «diritti di elaborazione a carattere creativo»: tutti i diritti esclusivi di modifica, elaborazione, adattamento, traduzione, trasformazione, rifacimento, riduzione e variazione, in tutto o in parte, del soggetto, della sceneggiatura e più in generale delle opere originali da cui l’opera completa è tratta, per la realizzazione e lo sfruttamento di opere derivate, nonché ogni altro diritto di elaborazione a carattere creativo, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.
4. Ai fini del presente bando, le imprese sono così definite:
a) «impresa cinematografica o audiovisiva»: l'impresa che svolga le attività di realizzazione, produzione, distribuzione di opere cinematografiche o audiovisive, nonché operante nel settore della produzione esecutiva cinematografica o audiovisiva, della post-produzione cinematografica o audiovisiva, dell'editoria audiovisiva, dell'esercizio cinematografico;
b) «impresa cinematografica o audiovisiva italiana»: l'impresa cinematografica o audiovisiva che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia o sia soggetta a tassazione in Italia; ad essa è equiparata, a condizioni di reciprocità, l'impresa con sede e nazionalità di un altro Paese membro dell'Unione europea, che abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga prevalentemente la propria attività e che sia soggetta a tassazione in Italia;
c) «impresa cinematografica o audiovisiva non europea»: l'impresa cinematografica o audiovisiva che, indipendentemente dal luogo in cui ha sede legale e domicilio fiscale, sia
collegata a, o controllata da, un'impresa con sede legale in un Paese non facente parte dell'Unione europea ovvero che sia parte di un gruppo riconducibile a imprese con sede legale in Paesi non europei;
d) «imprese di nuova costituzione»: le imprese di nuova costituzione ovvero costituite nei precedenti trentasei mesi e che non siano state costituite a seguito di fusione o scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda, e che altresì non comprendano soci, amministratori e legali rappresentanti di un’altra impresa cinematografica; ai fini dell’accesso alle quote ad esse riservate nel presente bando, nel caso di associazioni produttive, il requisito deve essere posseduto dal capofila e dalla maggioranza delle imprese associate;
e) «rete di imprese»: contratto stipulato fra due o più imprese cinematografiche con cui, ai sensi e con gli effetti di cui all’articolo 3, commi 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e all’articolo 36, commi 2-ter, 5, 5-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazione dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, i contraenti si obbligano a collaborare in forme e ambiti predeterminati, a scambiarsi informazioni o prestazioni ovvero ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto delle rispettive imprese;
f) «produttore»: l’impresa cinematografica o audiovisiva italiana che ha come oggetto l’attività di produzione e realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive ed è titolare dei diritti di sfruttamento economico dell’opera ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
g) «produttore audiovisivo originario»: il produttore che organizza la produzione dell’opera audiovisiva e che assume e gestisce i rapporti fondamentali per l’espletamento del processo produttivo, quali, tra gli altri, quelli aventi ad oggetto l’acquisizione, la realizzazione ed esecuzione del soggetto, della sceneggiatura, della regia o direzione artistica, della direzione della fotografia, della creazione delle musiche, dei costumi e delle scenografie, delle attività di ripresa sonora ed audiovisiva, dell’interpretazione dell’opera, del montaggio;
h) «produttore indipendente» l’operatore della comunicazione europeo, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e radiofonici”, e successive modificazioni, che svolge attività di produzioni audiovisive e che non è controllato da, ovvero collegato a, fornitori di servizi media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana e, alternativamente:
i. per un periodo di tre anni non destina più del 90 per cento della propria produzione ad un solo fornitore di servizi media audiovisivi; ovvero
ii. è titolare di diritti secondari;
i) «distributore cinematografico in Italia»: l’impresa cinematografica che ha come oggetto sociale le attività della distribuzione cinematografica, come definite nel successivo comma 5, lettera f);
j) «distributore indipendente»: il distributore cinematografico che non sia controllato da o collegato a emittenti televisive, ovvero a un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi o a un fornitore di servizi di hosting, come definiti nel presente bando;
k) «distributore non europeo»: il distributore cinematografico che, indipendentemente dal luogo in cui ha sede legale e domicilio fiscale, sia collegato a o controllato da un'impresa con sede legale in un Paese non facente parte dell'Unione europea;
l) «emittente televisiva»: un fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, su frequenze terrestri o via satellite, anche ad accesso condizionato, e avente ambito nazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere l) e u), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni;
m) «fornitore di servizi di media audiovisivi su altri mezzi»: un fornitore di servizi di media audiovisivi, lineari o non lineari, su mezzi di comunicazione elettronica diversi da quelli di cui alla lettera l), ai sensi del medesimo decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni;
n) «fornitore di servizi di hosting»: il prestatore dei servizi della società dell'informazione consistenti nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, come definiti dall'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
5. Ai fini del presente bando, le fasi di lavorazione e le modalità di realizzazione delle opere audiovisive sono così definite:
a) «produzione»: l’insieme delle fasi di sviluppo, pre-produzione, realizzazione esecutiva ovvero effettuazione delle riprese o realizzazione tecnica dell’opera, post-produzione, il cui esito è la realizzazione della copia campione ovvero del master dell’opera audiovisiva; qualora sia realizzata dallo stesso produttore, è inclusa l’attività di approntamento dei materiali audiovisivi necessari alla comunicazione, promozione, commercializzazione dell’opera audiovisiva in Italia e all’estero;
b) «sviluppo»: la fase iniziale della produzione, inerente le attività di progettazione creativa, economica e finanziaria dell’opera; comprende tipicamente gli investimenti relativi alla stesura ovvero all’acquisizione dei diritti del soggetto e della sceneggiatura, alla eventuale acquisizione dei diritti di adattamento e sfruttamento da altra opera tutelata dal diritto d’autore;
c) «pre-produzione»: la fase di organizzazione delle riprese e della contrattualizzazione del cast tecnico e artistico, ivi incluse le attività di ricerca, sopralluogo, documentazione, nonché le spese relative alla definizione del budget, del piano finanziario e alla ricerca delle altre fonti di finanziamento;
d) «realizzazione»: la fase di effettuazione delle riprese ovvero della effettiva esecuzione
dell’opera;
e) «post-produzione»: la fase successiva alla realizzazione, che comprende le attività di montaggio e missaggio audio-video, l’aggiunta degli effetti speciali e il trasferimento sul supporto di destinazione;
f) «distribuzione»: l’insieme delle attività, di tipo commerciale, promozionale, legale, esecutivo e finanziario, connesse alla negoziazione dei diritti relativi allo sfruttamento economico delle opere audiovisive sui vari canali in uno o più ambiti geografici di riferimento e la conseguente messa a disposizione della fruizione da parte del pubblico, attraverso le diverse piattaforme di utilizzo. Si distingue in «distribuzione in Italia», se l’ambito geografico di riferimento è il territorio italiano e in «distribuzione all’estero» se l’ambito geografico di riferimento è diverso da quello italiano. All’interno della distribuzione in Italia, si definisce «distribuzione cinematografica» l’attività connessa allo sfruttamento e alla fruizione dei film nelle sale cinematografiche italiane;
g) «produzione associata»: la produzione di un’opera audiovisiva realizzata in associazione produttiva tra due o più produttori;
h) «produzione in appalto»: la produzione di un’opera audiovisiva in cui un’impresa di produzione, detta “appaltante”, delega in tutto o in parte, mediante la stipula di un contratto di appalto o simile, la produzione dell’opera ad un’altra impresa di produzione, detta “produttore esecutivo”.
6. Ai fini del presente bando si intende per:
a) «esperti»: le personalità di xxxxxx xxxx, anche internazionale, e di comprovata qualificazione professionale nel settore cinematografico e audiovisivo, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di cui all’articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016 e successive modificazioni;
b) «capofila»: nel caso di progetti presentati in forma associata fra due o più autori e nel caso di progetti presentati in forma associata da due o più imprese audiovisive italiane ovvero da reti di imprese, il soggetto ovvero l’impresa che presenta la richiesta sulla base di delega ad esso conferita, sottoscritta anche dagli altri soggetti. Il capofila, altresì, apporta le modifiche ai progetti presentati, inoltra la richiesta di erogazione dei contributi, è l’unico destinatario delle comunicazioni della DGCA ed è il soggetto a cui viene erogato il contributo per conto di tutti i soggetti. La sua individuazione è indipendente dal possesso della maggioranza dei diritti sull’opera o sul progetto;
c) «autocertificazione»: la dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, e successive modificazioni;
d) «autodichiarazione»: la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, e successive modificazioni.
Articolo 2
Disposizioni generali e termini di presentazione delle richieste di contributo
1. La richiesta di contributo, a pena di inammissibilità, deve essere:
a) presentata utilizzando la piattaforma informatica online, disponibile all’indirizzo
xxx.xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx, di seguito: “piattaforma DGCOL”;
b) firmata digitalmente dal soggetto richiedente ovvero dal suo legale rappresentante in caso di impresa. Se la domanda è presentata in forma congiunta, deve essere firmata dal capofila. A decorrere dalla relativa data di attivazione nella piattaforma DGCOL e secondo le modalità ivi previste, la richiesta può essere sottoscritta tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
c) completa della documentazione prevista nel presente bando;
d) presentata entro i termini perentori previsti nel successivo comma 3.
2. Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni e dell’art. 13 del GDPR:
a) i dati personali raccolti sono trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento nel rispetto degli obblighi di riservatezza. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è la DGCA;
b) i soggetti richiedenti, nel presentare la richiesta di contributo, accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi e dell’importo del contributo concesso, ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 2013 in materia di trasparenza;
c) i soggetti richiedenti, nel presentare la richiesta di contributo, accettano inoltre la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei dati e delle informazioni previste dall’articolo 115 del Regolamento UE n. 1303 del 2013 in merito agli obblighi di informazione e trasparenza sui beneficiari;
d) i dati forniti potranno essere oggetto di comunicazione a terzi controinteressati e di diffusione sul sito della DGCA.
3. Per ciascuna linea di intervento di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), le richieste di contributo possono essere presentate, a pena di inammissibilità, entro i termini perentori di seguito indicati:
a) prima sessione: dal 31 marzo al 19 aprile 2021, ore 23.59;
b) seconda sessione: dal 4 giugno al 25 giugno 2021, ore 23.59;
c) terza sessione: dal 8 settembre al 29 settembre 2021, ore 23.59.
Al fine del rispetto dei termini, fa fede la data di invio rilevabile dalla piattaforma DGCOL e riportata nella PEC generata automaticamente dalla medesima piattaforma al termine della compilazione della modulistica on-line.
Articolo 3
Valutazione delle richieste ed erogazione dei contributi
1. Fermo restando il possesso dei requisiti previsti e la correttezza della documentazione presentata, le richieste di contributo ammesse sono valutate dagli esperti sulla base dei criteri e dei sotto- criteri previsti nelle tabelle allegate. Gli esperti provvedono altresì ad attribuire i relativi punteggi, a stilare le graduatorie per ciascuna linea d’intervento e ad indicare la misura del contributo assegnato.
2. Con proprio decreto, pubblicato sul sito internet della DGCA, il Direttore Generale Cinema e Audiovisivo provvede all’approvazione delle graduatorie e all’assegnazione dei contributi.
3. Gli esperti possono procedere ad audizioni di tutti o parte dei soggetti che hanno presentato richiesta di contributo. Tali audizioni sono svolte previa convocazione degli interessati da parte della DGCA.
4. La DGCA fornisce supporto amministrativo, tecnico e logistico agli esperti, anche con l’ausilio
di Istituto Luce Cinecittà Spa e a tal fine:
a) può istituire gruppi di lavoro al fine di procedere a una pre-istruttoria specialistica delle istanze presentate;
b) può in ogni momento richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare il possesso dei requisiti previsti nel presente bando nonché di assicurare un efficace supporto al processo decisionale agli esperti.
5. I contributi sono erogati secondo le misure, le tempistiche, le procedure e le ulteriori specifiche indicate nelle singole sezioni del presente bando e sono soggetti a ritenuta d’acconto secondo le disposizioni di legge.
6. Per la gestione delle attività amministrative e contabili relative al presente bando, la DGCA può avvalersi di Istituto Luce Cinecittà Spa.
7. Non si procede all’erogazione dell’acconto ovvero del saldo se il soggetto beneficiario non risulta in regola rispetto agli adempimenti relativi agli incentivi concessi dalla DGCA ai sensi della legge n. 220 del 2016 e ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modifiche.
8. Nel caso in cui sia assegnato al medesimo soggetto, ai sensi della legge n. 220 del 2016, un contributo per un importo superiore a euro 150.000 annui, verrà acquisita l’informazione antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Trascorsi trenta giorni dalla predetta richiesta, sempre che siano state soddisfatte tutte le altre condizioni e tutti i requisiti previsti nel presente bando, il contributo viene concesso sotto clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’articolo 92, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011.
Articolo 4
Limiti d’intensità d’aiuto
1. I contributi selettivi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c) e le altre misure di sostegno pubblico non possono superare, complessivamente, la misura del 50 per cento dei costi ammissibili dell'opera audiovisiva, come definiti all’art. 54, comma 5, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, come modificato dal Regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2017. Tale limite è innalzato al 60 per cento per le produzioni di cui all’articolo 54, comma 7, lettera a) del citato Regolamento (UE) n. 651/2014.
2. Il limite di cui al comma 1 è elevato al 100 per cento del costo complessivo per le opere in coproduzione cui partecipino Paesi dell’elenco del comitato per l’assistenza allo sviluppo (DAC) dell’OCSE di cui all’articolo 54, comma 7, lettera b) del medesimo Regolamento (UE) n. 651/2014.
3. Il limite di cui al comma 1 è altresì elevato al 100 per cento del costo complessivo per le opere difficili di seguito indicate:
a) opere di cui all’articolo 1, comma 3, lettere g), h), i), j), l) del presente bando e opere di animazione che siano state dichiarate dagli esperti di cui all’articolo 26, comma 2, della legge
n. 220 del 2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato;
b) film che abbiano ottenuto i contributi selettivi di cui all’articolo 26 della legge n. 220 del 2016 e che siano stati dichiarati, dagli esperti di cui all’articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato;
c) opere con un costo complessivo di produzione inferiore a euro 2.500.000;
d) film che siano distribuiti, in contemporanea, in un numero di sale cinematografiche inferiore al 20 per cento del totale delle sale cinematografiche attive e che siano stati dichiarati, dagli esperti di cui all’articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato.
4. L'intensità di aiuto pubblico complessivo per i progetti di sviluppo e pre-produzione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) del presente bando non supera il 100 per cento dei costi ammissibili.
Articolo 5
Disposizioni straordinarie per mitigare gli effetti derivanti dall’emergenza da COVID-19 sul settore, controlli e sanzioni
1. Nei casi in cui, per ragioni direttamente collegabili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 si verifichi l’interruzione irreversibile della realizzazione dell’opera e l’assoluta impossibilità di completamento della stessa, in deroga alle disposizioni di cui al presente bando, l’importo del contributo è riconosciuto entro il limite massimo dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati, fermo restando che tale contributo e gli altri incentivi e contributi pubblici riconosciuti non possono superare il 100 per cento dei costi effettivamente sostenuti e pagati.
2. Nei casi in cui, per ragioni direttamente collegabili all’emergenza epidemiologica da COVID- 19, le società beneficiarie di contributi non riescano a rispettare i termini previsti nelle sezioni del presente bando, ivi incluse le proroghe già esistenti, la DGCA, a richiesta, può concedere ulteriori proroghe di durata ragionevolmente connessa alle specifiche situazioni di fatto determinate dall’emergenza epidemiologica.
3. Nei casi in cui, per ragioni direttamente collegabili all’emergenza epidemiologica da COVID- 19, le società beneficiarie di un contributo alla produzione per un’opera realizzata in regime di coproduzione, compartecipazione o produzione internazionali non riescano a rispettare gli obblighi di territorializzazione della spesa previsti all’articolo 27, comma 1, lettera a), del presente bando, la DGCA, a richiesta, può concedere, ai soli fini del contributo, una deroga a detti obblighi.
4. La DGCA si riserva la facoltà di svolgere controlli e sopralluoghi ispettivi, sia documentali sia tramite ispezioni in loco, avvalendosi sia di propri funzionari, ovvero di altre strutture del Ministero, sia di incaricati esterni. Tali controlli sono finalizzati alla verifica ed accertamento del rispetto delle condizioni previste per l’ottenimento del contributo, nonché a verificare che i costi dichiarati siano reali ed effettivamente sostenuti e corrispondano ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario.
5. In caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta dei contributi di cui al presente bando, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, è disposta, ai sensi dell’articolo 37 della legge n. 220 del 2016, l’esclusione da tutti i contributi previsti dalla medesima legge, per cinque anni, del beneficiario nonché di ogni altra impresa o ente che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un’impresa o ente esclusi ai sensi del presente comma.
SEZIONE I
Scrittura sceneggiature
Articolo 6
Riparto delle risorse
1. Le risorse destinate ai progetti di scrittura di sceneggiature originali, con contenuto narrativo di finzione ovvero documentaristico, sono ripartite fra le seguenti finalità:
a) sceneggiature per il cinema e per la tv e il web non seriali: euro 780.000, suddivisi in tre sessioni di valutazione di importo pari a euro 260.000. In ciascuna sessione sono ammessi a contributo un numero massimo di 13 progetti;
b) sceneggiature per opere tv e web seriali: euro 420.000, suddivisi in tre sessioni di valutazione di importo pari a euro 140.000 per sessione. In ciascuna sessione sono ammessi a contributo un numero massimo di 7 progetti.
Articolo 7
Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità
1. Xxxxxxx presentare richiesta di contributo, anche congiuntamente, i cittadini maggiorenni:
a) italiani ovvero di altro Paese dello Spazio Economico Europeo;
b) fiscalmente residenti in Italia al momento di erogazione del contributo;
c) in possesso pieno e incondizionato, alla data di scadenza della sessione di presentazione delle domande di contributo, dei diritti di elaborazione a carattere creativo sui materiali artistici di cui al successivo articolo 8;
d) che attestino, in forma di autocertificazione ovvero di autodichiarazione, il possesso dei requisiti di cui all’Allegato 1 del presente bando;
e) che siano dotati di posta elettronica certificata e di firma digitale personali;
f) che non siano titolari, soci, amministratori ovvero legali rappresentanti di imprese di produzione audiovisiva ovvero distribuzione audiovisiva ovvero di imprese fornitrici di servizi media audiovisivi, come risultante dalla visura camerale.
2. Nel caso di progetti di sceneggiatura presentati da più soggetti in forma congiunta, a pena di inammissibilità:
a) ciascun soggetto deve possedere i requisiti di cui al comma 1, lettere c), d) e f);
b) almeno il capofila deve possedere i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), ed e).
3. Xxxxxxx autore può presentare, singolarmente ovvero assieme ad altri autori, non più di un progetto di scrittura di sceneggiature per sessione.
4. Sono ammissibili progetti di scrittura di sceneggiature:
a) originali e inedite ovvero che siano elaborazioni a carattere creativo di opere preesistenti non audiovisive, a condizione che l’autore sia titolare dei relativi diritti;
b) scritte in italiano;
c) di opere da realizzare con durata minima superiore a 52 minuti;
d) redatti secondo le specifiche tecniche di cui all’Allegato 2.
5. Sono esclusi i progetti di scrittura di sceneggiature per la realizzazione di opere:
a) per cui sia stata richiesta la nazionalità italiana;
b) per le quali è stato ottenuto un contributo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modifiche o della legge 220/2016 ovvero di altri fondi di sviluppo;
c) indicate all’articolo 14 della legge e nel decreto ministeriale 14 luglio 2017 e successive modificazioni, con cui sono individuati i casi di esclusione delle opere cinematografiche e audiovisive dai benefici previsti dalla legge.
6. Non sono ammissibili progetti già presentati due volte ai bandi per la concessione di contributi selettivi alla scrittura, di cui all’art. 26 della legge 220/2016.
Articolo 8
Modalità di presentazione della richiesta
1. La richiesta è redatta, a pena di inammissibilità, secondo quanto previsto all’articolo 2, comma 1, entro i termini perentori di cui all’articolo 2, comma 3, e deve contenere, a pena di inammissibilità:
a) per le opere non seriali:
i. soggetto, che contenga la linea principale della storia, l’approccio, la visione e il genere dell'opera;
ii. trattamento, consistente in un racconto che presenti e descriva i personaggi, le loro azioni e i contesti nei quali sono inseriti, o prima stesura della sceneggiatura redatta secondo le linee guida di cui all’Allegato 2;
iii. in caso di opere di animazione, in aggiunta ai punti precedenti, storyboard o altro materiale grafico;
b) per le opere seriali:
i. soggetto breve di serie;
ii. profilo dei personaggi;
iii. progetto di serializzazione, con indicazione di formato, durata, genere e struttura degli episodi e della serie, modelli di riferimento;
iv. soggetto o prima stesura della sceneggiatura della puntata pilota, redatti secondo le linee guida di cui all’Allegato 2;
v. in caso di opere di animazione, in aggiunta ai punti precedenti, storyboard o altro materiale grafico;
c) per tutte le tipologie di opere:
i. in caso di adattamento da altre opere, documentazione sulla titolarità dei diritti: documentazione comprovante che il richiedente è titolare dei relativi diritti di elaborazione a carattere creativo;
ii. relazione sui criteri di valutazione: relazione che fornisca gli elementi di valutazione rispetto ai criteri di cui all’articolo 9, comma 1, e relativa tabella 1;
iii. copia del documento di identità, in corso di validità, e copia del codice fiscale del soggetto richiedente o, nel caso di progetti presentati in forma congiunta, del capofila;
iv. per ciascuno dei soggetti richiedenti, Allegato 1 - l’attestazione, in forma di autocertificazione e autodichiarazione, del possesso dei requisiti di cui all’Allegato 1 del presente bando, il cui modello compilabile è scaricabile dalla piattaforma DGCOL;
v. in caso di progetti presentati in forma congiunta, delega al capofila a presentare la richiesta e a ricevere il contributo, sottoscritta dagli altri soggetti;
vi. nel caso di progetti per cui è già stata presentata domanda di contributo selettivo alla scrittura, di cui all’art. 26 della legge 220/2016, relazione sulle modifiche apportate al progetto.
2. Alla richiesta dovrà essere allegato il curriculum vitae del/degli autore/i nonché eventuale ulteriore documentazione tecnico-artistica ritenuta utile ai fini della valutazione.
Valutazione delle richieste
1. La valutazione delle richieste di contributo è effettuata dagli esperti sulla base dei seguenti criteri, ulteriormente specificati nella tabella 1 allegata:
a) qualità e originalità del soggetto ovvero del trattamento nonché degli altri materiali artistici di cui all’articolo 8 del bando;
b) potenziale di realizzazione dell’opera;
c) potenziale di diffusione e fruizione dell’opera in Italia e all’estero e, per le opere cinematografiche, nei festival e nel circuito delle sale cinematografiche
2. I punteggi minimi necessari per accedere al contributo sono riportati nella tabella 1. Qualora non si raggiunga uno dei citati punteggi minimi, non è espressa la valutazione del progetto in relazione agli altri criteri e sotto-criteri del presente bando.
Articolo 10
Misura del contributo e modalità di erogazione
1. L’entità del contributo è determinata dagli esperti ed è compresa tra euro 10.000 ed euro 20.000.
2. Con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dal termine di presentazione delle domande e pubblicato sul sito internet della DGCA, il Direttore Generale provvede all’approvazione delle graduatorie e all’assegnazione dei contributi.
3. Il contributo è erogato in due fasi, secondo quanto di seguito indicato:
a) entro novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria dei vincitori di cui al comma 2, il beneficiario, secondo le modalità e le specifiche comunicate dalla DGCA, richiede tramite la piattaforma DGCOL un acconto pari al 50 per cento del contributo riconosciuto. Tale acconto viene erogato entro 30 giorni dalla suddetta richiesta;
b) a pena di decadenza dell’intero contributo assegnato, entro dodici mesi dalla data del decreto di pubblicazione della graduatoria il beneficiario presenta alla DGCA, tramite la piattaforma DGCOL, la richiesta definitiva di liquidazione del contributo, contenente:
i. la sceneggiatura, redatta secondo le linee guida dell’Allegato 2, relativa a un’opera di durata superiore a 52 minuti ovvero, in caso di opere seriali, la sceneggiatura della puntata pilota di durata superiore a 52 minuti ovvero sceneggiature di più puntate della durata complessiva superiore a 52 minuti; nel caso di documentari e opere di animazione, materiale artistico equivalente, come specificato sulla piattaforma DGCOL;
ii. il progetto di serializzazione, con le modalità previste nella piattaforma DGCOL;
iii. il dossier di presentazione del progetto, (cosiddetto “pitch”);
iv. eventuale documentazione relativa a modifiche intercorse al progetto dopo l’approvazione da parte degli esperti, con particolare riferimento alle variazioni nella compagine degli autori;
c) il termine di cui alla lettera b) può essere prorogato, per una sola volta, di sei mesi, previa autorizzazione concessa dalla DGCA;
d) effettuate le verifiche, la DGCA, entro novanta giorni dalla presentazione della documentazione di cui alla lettera b), eroga il saldo del contributo.
4. In alternativa a quanto previsto al comma 3, il beneficiario può richiedere l’erogazione dell’intero contributo concesso presentando, tramite la piattaforma DGCOL, la richiesta definitiva del contributo secondo le modalità e nei termini perentori previsti al medesimo comma 3, lettere b) e c). Resta valido quanto previsto al comma 3, lettera d).
Articolo 11
Obblighi del beneficiario
1. I soggetti beneficiari, a pena di decadenza, devono comunicare tempestivamente alla DGCA:
a) ogni variazione relativa alla compagine degli autori del progetto di sceneggiatura, intervenuta successivamente all’emanazione del decreto di approvazione della graduatoria. La variazione del soggetto capofila non è ammessa;
b) l’eventuale conclusione di atti giuridici relativi alle cessioni di diritti delle sceneggiature fino
all’erogazione del saldo del contributo;
c) i dati e le informazioni finalizzati all’analisi dell’impatto economico, industriale e occupazionale di cui all’articolo 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016.
Articolo 12
Revoca e decadenza
1. La DGCA può revocare, in tutto o in parte, i contributi assegnati qualora gli esperti ritengano che la sceneggiatura finale non presenti un adeguato livello di professionalità ovvero che sia sostanzialmente difforme dal progetto beneficiario del contributo.
2. Il contributo è revocato in caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta di contributo.
3. Il contributo decade qualora:
a) vengano meno i requisiti previsti all’articolo 7;
b) il beneficiario non rispetti i termini previsti all’articolo 10;
c) non siano rispettati gli obblighi a carico del beneficiario previsti all’articolo 11;
d) il beneficiario ceda o si impegni a cedere a terzi che svolgono attività di impresa, nei 90 giorni successivi alla scadenza della sessione di presentazione delle domande, i diritti di elaborazione a carattere creativo della sceneggiatura ovvero degli altri materiali artistici di cui all’articolo 8, in virtù di contratto ovvero opzione;
e) non vengano soddisfatti gli altri requisiti e adempimenti previsti nel presente bando.
4. In caso di revoca del contributo, la DGCA provvede al recupero delle eventuali somme già percepite dal beneficiario, maggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati.
SEZIONE II
Sviluppo e pre-produzione
Articolo 13
Riparto delle risorse
1. Le risorse destinate ai progetti di sviluppo e pre-produzione di opere cinematografiche, televisive e web, con contenuto narrativo di finzione ovvero documentaristico, sono ripartite fra le seguenti finalità:
a) sviluppo e pre-produzione di opere cinematografiche, tv e web non seriali: euro 1.650.000, suddiviso in tre sessioni di valutazione di importo pari a euro 550.000 ciascuna; in ciascuna sessione sono ammessi a contributo un numero massimo di 10 progetti, di cui almeno 2 riservati a reti di imprese e imprese di nuova costituzione;
b) sviluppo e pre-produzione di opere televisive e opere web seriali destinate a fornitori di servizi media audiovisivi su altri mezzi: euro 1.350.000, suddiviso in tre sessioni di valutazione di importo pari a euro 450.000 ciascuna; in ciascuna sessione sono ammessi a contributo un numero massimo di 5 progetti, di cui almeno 1 riservati a reti di imprese e imprese di nuova costituzione.
2. È possibile derogare al numero massimo di progetti ammessi al contributo nel caso in cui a ciascuno dei progetti selezionati venga assegnato un importo pari al contributo massimo ad esso assegnabile o non inferiore al 90 per cento.
Articolo 14
Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità
1. Le richieste di contributo possono essere presentate da:
a) imprese cinematografiche e audiovisive italiane, anche in forma associata;
b) imprese cinematografiche e audiovisive italiane nell’ambito di un rapporto di coproduzione internazionale, di compartecipazione internazionale o di produzione internazionale;
c) reti di imprese cinematografiche e audiovisive.
2. I soggetti richiedenti, a pena di inammissibilità, devono:
a) avere sede legale nello Spazio Economico Europeo;
b) essere soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’opera audiovisiva cui è correlato il beneficio;
c) non essere qualificabili come imprese non europee;
d) essere qualificabili come produttori indipendenti;
e) essere iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del Codice Civile ed operare con il codice Ateco 59.11;
f) essere in possesso, in virtù di contratti ovvero opzioni di acquisto, della totalità dei diritti di elaborazione a carattere creativo sul soggetto, il trattamento, ovvero altro materiale artistico di cui all’articolo 15 del presente bando, previsti nella legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modificazioni e finalizzati alla realizzazione dell’opera cinematografica ovvero audiovisiva;
g) attestare, in forma di autocertificazione e autodichiarazione, il possesso dei requisiti di cui
all’Allegato 1 del presente bando.
3. Nel caso di progetti di sviluppo e pre-produzione presentati da imprese in forma associata, di cui al comma 1, lettera a), e da reti di imprese, di cui al comma 1, lettera c), a pena di inammissibilità:
a) ciascuna impresa associata ovvero ciascuna impresa partecipante alla rete deve possedere i requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), e), g);
b) l’impresa o le imprese che detengono la maggioranza dei diritti di elaborazione a carattere creativo di cui al comma 2, lettera f), devono possedere entrambi i requisiti di cui al comma 2, lettera c) e lettera d).
4. Nel caso di progetti di sviluppo e pre-produzione presentati nell’ambito di un rapporto di coproduzione internazionale, di compartecipazione internazionale o di produzione internazionale, di cui al comma 1, lettera b), quanto stabilito al comma 3 si applica con riferimento alle imprese cinematografiche e audiovisive italiane.
5. Sono ammesse richieste per progetti:
a) il cui costo di sviluppo e pre-produzione è pari o superiore a euro 30.000;
b) relativi a opere da realizzare con durata minima superiore a 52 minuti.
6. Non sono ammesse richieste per progetti di sviluppo e pre-produzione di opere:
a) per cui sia stata richiesta la nazionalità italiana entro novanta giorni dal termine di presentazione delle domande di cui all’articolo 2, comma 3;
b) indicate all’articolo 14 della legge e nel decreto ministeriale 14 luglio 2017 e successive modificazioni, con cui sono individuati i casi di esclusione delle opere cinematografiche e audiovisive dai benefici previsti dalla legge;
c) per cui sia stato richiesto, nella stessa sessione di valutazione, il contributo di cui alla sezione I – Scrittura sceneggiature;
d) i cui materiali artistici siano scritti in una lingua diversa dall’italiano;
e) per le quali è stato ottenuto un contributo allo sviluppo ovvero alla pre-produzione ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modifiche o della legge 220 del 2016;
f) destinate alla diffusione mediante fornitori di servizi di hosting.
7. Non sono ammissibili progetti già presentati due volte ai bandi per la concessione di contributi selettivi allo sviluppo e alla pre-produzione, di cui all’art. 26 della legge 220/2016.
8. Ciascuna impresa può presentare, singolarmente ovvero assieme ad altre imprese, non più di un progetto di sviluppo e pre-produzione per ciascuna sessione di valutazione.
Articolo 15
Modalità di presentazione della richiesta
1. La richiesta è redatta, a pena di inammissibilità, secondo quanto previsto all’articolo 2, comma 1, entro i termini perentori di cui all’articolo 2, comma 3, e deve contenere, a pena di inammissibilità:
a) per le opere non seriali:
i. soggetto;
ii. trattamento ovvero stesura provvisoria della sceneggiatura, redatta secondo le linee guida di cui all’Allegato 2;
iii. in caso di opere di animazione, in aggiunta ai punti precedenti, storyboard o altro materiale grafico equivalente;
b) per le opere seriali:
i. soggetto breve di serie;
ii. profilo dei personaggi;
iii. progetto di serializzazione, con indicazione di formato, durata, genere e struttura degli episodi e della serie, modelli di riferimento;
iv. soggetto della puntata pilota;
v. in caso di opere di animazione, in aggiunta ai punti precedenti, storyboard o altro materiale grafico di uno o più episodi;
c) per tutte le tipologie di opere:
i. titolarità dei diritti sui materiali artistici - autodichiarazione relativa alla titolarità dei diritti di elaborazione a carattere creativo dei materiali artistici, di cui all’articolo
14. Tale dichiarazione deve contenere l’indicazione degli estremi dell’atto
sottoscritto con gli autori;
ii. titolarità dei diritti sull’opera originaria - in caso di elaborazione a carattere creativo di altra opera protetta dal diritto d’autore, contratto ovvero opzione di acquisto dei relativi diritti;
iii. budget complessivo del progetto di sviluppo e pre-produzione, composto dal preventivo dei costi di sviluppo e pre-produzione e dal piano finanziario preventivo di sviluppo e pre-produzione, da compilare all'interno della domanda online;
iv. relazione sulle strategie di sviluppo e pre-produzione - relazione che metta in luce le strategie di sviluppo e pre-produzione e le potenzialità produttive e distributive dell’opera finale;
v. per ciascuno dei soggetti richiedenti, Allegato 1 - l’attestazione, in forma di autocertificazione e autodichiarazione, del possesso dei requisiti di cui all’Allegato 1 del presente bando, il cui modello compilabile è scaricabile dalla piattaforma DGCOL;
vi. capitale sociale e patrimonio netto dell’impresa richiedente. In caso di domande presentate in forma congiunta, capitale sociale e patrimonio netto per ciascuna delle imprese italiane indicate nell’assetto produttivo;
vii. in caso di progetti presentati in forma associata, delega al capofila a presentare la richiesta e a ricevere il contributo, sottoscritta dagli altri soggetti;
viii. nel caso di progetti per cui è già stata presentata domanda di contributo selettivo allo sviluppo, di cui all’art. 26 della legge 220/2016 o di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modifiche, relazione sulle modifiche apportate al progetto.
2. La domanda deve altresì contenere:
a) profilo breve e curricula delle imprese richiedenti;
b) profilo breve e curricula degli autori (autore del soggetto, autore del trattamento ovvero della sceneggiatura);
c) in caso di co-produzione ovvero compartecipazione ovvero produzione internazionali, memo deal o lettera di interesse dei partner internazionali.
3. I soggetti richiedenti possono presentare:
a) nel caso di opere non seriali: sceneggiatura e relativo contratto sottoscritto con lo sceneggiatore;
b) nel caso delle opere seriali:
i. soggetto di ulteriori episodi della serie;
ii. trattamento oppure scaletta degli altri episodi della serie;
iii. sceneggiatura di uno o più episodi della serie, redatta secondo le linee guida di cui
all’Allegato 2, e relativo contratto sottoscritto con lo sceneggiatore;
c) se già individuati, curricula di ulteriori autori e professionisti coinvolti nel progetto (regista, direttore della fotografia, autore del montaggio, autore della musica, scenografo, costumista, etc.);
d) accordi con il regista/gli autori/altri professionisti - contratto già stipulato ovvero lettera di intenti o altra documentazione sottoscritta con il regista ovvero con gli autori e professionisti di cui alla lettera c);
e) lettera di interesse degli interpreti principali, o analoga documentazione;
f) dati del cast, della troupe, delle location e delle industrie tecniche, da inserire all'interno della domanda online in fase di registrazione dell'opera;
g) altri materiali artistici ritenuti utili alla valutazione (storyboard, moodboard, descrizione dei personaggi, etc.).
Valutazione delle richieste
1. La valutazione delle richieste di contributo è effettuata dagli esperti sulla base dei seguenti criteri, ulteriormente specificati nella tabella 2 allegata:
a) qualità e originalità della sceneggiatura, ovvero del soggetto, nonché degli altri materiali artistici di cui all’articolo 15 del bando;
b) realizzabilità del progetto di sviluppo e potenzialità di produzione dell’opera;
c) potenziale di diffusione e fruizione dell’opera in festival, nel circuito delle sale cinematografiche in Italia e all’estero, e coerenza fra progetto cinematografico e audiovisivo e pubblico potenziale di riferimento.
2. Gli esperti provvedono ad attribuire i punteggi e stilano la relativa graduatoria.
3. I punteggi minimi necessari per accedere al contributo sono riportati nella tabella 2. Qualora non si raggiunga uno dei citati punteggi minimi, non verrà espressa una valutazione del progetto in relazione agli altri criteri e sotto-criteri del presente bando.
Misura del contributo e costi ammissibili
1. L’entità del contributo è determinata dagli esperti, sulla base del punteggio assegnato al progetto e tenuto conto del relativo piano finanziario.
2. Il contributo massimo assegnabile dagli esperti, entro il limite di euro 100.000, è l’importo
minore fra:
a) il contributo richiesto ai sensi del presente bando;
b) il 50 per cento dei costi ammissibili.
3. Il contributo assegnabile dagli esperti altresì non è inferiore al 70 per cento del contributo massimo di cui al comma precedente, fatto salvo il contributo assegnato al progetto risultante ultimo assegnatario del contributo ai sensi della graduatoria approvata dagli esperti.
4. Nel caso di progetti di sviluppo e pre-produzione presentati nell’ambito di un rapporto di coproduzione internazionale, di compartecipazione internazionale o di produzione internazionale, il costo ammissibile è riferito esclusivamente ai costi relativi alla quota di partecipazione delle imprese italiane.
5. Sono ammissibili i costi di cui alla tabella 3 allegata al presente bando e che siano:
a) strettamente correlati alle attività previste nel progetto;
b) documentati sulla base delle norme contabili e fiscali vigenti.
6. Con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dal termine di presentazione delle domande e pubblicato sul sito internet della DGCA, il Direttore Generale provvede all’approvazione delle graduatorie e all’assegnazione dei contributi.
Articolo 18
Modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo
1. Il contributo è erogato con le modalità di seguito indicate:
a) il beneficiario, entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data del decreto di approvazione della graduatoria di cui all’articolo 17, comma 6, secondo le modalità e le specifiche comunicate dalla DGCA, può richiedere tramite la piattaforma DGCOL un acconto pari al 40 per cento del contributo riconosciuto. Alla richiesta deve essere allegata la documentazione attestante la titolarità dei diritti sui materiali artistici - il contratto, ovvero l’opzione, di acquisto dei diritti di elaborazione a carattere creativo del soggetto, del trattamento e della sceneggiatura, sottoscritto con gli autori, nonché autodichiarazione attestante l’assenza di accordi di qualsivoglia natura tendenti e finalizzati a modificare, in qualunque modo, l’assetto economico e finanziario del medesimo contratto;
b) la DGCA eroga l’acconto entro trenta giorni. A pena di decadenza dell’intero contributo assegnato, entro 30 giorni dall’erogazione dell’acconto, il beneficiario presenta attraverso la piattaforma DGCOL quietanza di pagamento del compenso agli autori del soggetto e della sceneggiatura, in conformità con quanto previsto nel contratto allegato di cui alla lettera a);
c) a pena di decadenza del contributo assegnato, entro 18 mesi dalla data del decreto di approvazione della graduatoria, l’impresa presenta alla DGCA, tramite la piattaforma DGCOL, la richiesta definitiva di liquidazione del contributo, contenente:
i. il consuntivo dei costi di sviluppo e pre-produzione inserito nella modulistica online in fase di registrazione dell'opera e la certificazione contabile, i cui oneri sono a carico del beneficiario, con attestazione di effettività e stretta inerenza all’opera delle spese sostenute. La certificazione è rilasciata, alternativamente, dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero da un soggetto esterno indipendente iscritto nella sezione A del registro dei revisori legali da almeno cinque anni e che abbia ricoperto, negli ultimi cinque anni, l’incarico di sindaco unico ovvero di componente del collegio sindacale incaricato del controllo legale dei conti di società. Per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, la certificazione deve essere rilasciata da un revisore legale iscritto alla sezione A del registro dei revisori da almeno cinque anni. Qualora il soggetto incaricato del controllo legale dei conti
sia un sindaco unico ovvero il Collegio sindacale, il firmatario della certificazione deve possedere i medesimi requisiti previsti per il soggetto esterno. L’individuazione del soggetto esterno è effettuata secondo indicazioni fornite dalla DGCA entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando;
ii. il piano finanziario definitivo di sviluppo e pre-produzione, inserito nella domanda online e contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del costo complessivo di sviluppo e pre-produzione dell'opera, ivi incluso l'apporto societario diretto del produttore, ove presente, con attestazione, per la quota italiana e per ciascuno dei soggetti richiedenti, della veridicità della effettività e corrispondenza del suddetto piano finanziario ai movimenti contabili debitamente registrati nelle scritture contabili dell'impresa di produzione cinematografica, rilasciata da parte del legale rappresentante e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dell'impresa medesima e del presidente del collegio sindacale;
iii. la documentazione comprovante la copertura del piano finanziario definitivo di sviluppo e pre-produzione; in caso di progetti di co-sviluppo, tale documentazione si riferisce alla sola quota italiana;
iv. per ciascuno dei soggetti richiedenti, Allegato 1 - l’attestazione, in forma di autocertificazione e di autodichiarazione, del possesso dei requisiti di cui all’Allegato
1 del presente bando, inclusa l’autodichiarazione attestante che il progetto di sviluppo e pre-produzione si riferisce a un’opera che presenta i requisiti per il riconoscimento della nazionalità italiana;
d) la richiesta definitiva deve altresì contenere, a pena di decadenza:
i. la sceneggiatura definitiva e i materiali artistici, redatta secondo le linee guida di cui all’Allegato 2, con formati e parametri qualitativi professionalmente riconoscibili sia nell’articolazione dei dialoghi sia nella descrizione di personaggi e azioni. In caso di opere seriali, la sceneggiatura della puntata pilota di durata superiore a 52 minuti ovvero sceneggiature di più puntate della durata complessiva superiore a 52 minuti;
ii. se non già consegnata in sede di acconto, documentazione attestante la titolarità dei diritti sui materiali artistici e quietanza di pagamento autori - il contratto, ovvero l’opzione, di acquisto dei diritti di elaborazione a carattere creativo del soggetto, del trattamento e della sceneggiatura, sottoscritto con gli autori, nonché autodichiarazione attestante l’assenza di accordi di qualsivoglia natura tendenti e finalizzati a modificare, in qualunque modo, l’assetto economico e finanziario del medesimo contratto. È altresì allegata la quietanza di pagamento del compenso dovuto agli autori del soggetto e della sceneggiatura, in conformità con quanto previsto nel contratto allegato;
iii. il piano di sviluppo e di pre-produzione del progetto che comprenda l’individuazione ovvero la contrattualizzazione del cast tecnico e artistico, il piano di lavorazione, il piano dei costi e il piano finanziario dell’opera;
iv. nel caso di richiesta presentata in forma congiunta, delega al capofila;
v. la documentazione relativa alle variazioni – la documentazione relativa alle variazioni intercorse nel progetto a seguito dell’approvazione da parte degli esperti, con particolare riferimento alla variazione di autori e imprese partecipanti al progetto;
e) effettuate le verifiche, la DGCA, entro novanta giorni, eroga il saldo del contributo.
2. In alternativa a quanto previsto al comma 1, il beneficiario può richiedere l’erogazione dell’intero contributo concesso presentando la richiesta definitiva di liquidazione del contributo di cui al comma 1, lettera c), entro il termine perentorio di 12 mesi dalla data del decreto di approvazione della graduatoria di cui all’articolo 17, comma 6. Tale richiesta, a pena di inammissibilità, deve contenere quanto previsto al comma 1, lettere c) e d). Effettuate le verifiche, la DGCA, entro novanta giorni, eroga il contributo.
3. I termini di cui al comma 1, lettera c) e al comma 2 possono essere prorogati, per una sola volta, di sei mesi, previa autorizzazione concessa dalla DGCA.
Articolo 19
Obblighi del beneficiario
1. I soggetti beneficiari del contributo, a pena di decadenza, devono:
a) comunicare tempestivamente alla DGCA, secondo le modalità previste nella piattaforma DGCOL, ogni variazione del progetto presentato e approvato;
b) comunicare alla DGCA i dati e le informazioni, anche di tipo economico-finanziario, relativi all’iniziativa oggetto del contributo e finalizzati all’analisi dell’impatto economico, industriale e occupazionale di cui all’articolo 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016;
c) conservare presso la propria sede legale tutta la documentazione contabile, in regola con la normativa civilistica, fiscale e tributaria, per il periodo previsto dalla suddetta normativa.
Articolo 20
Revoca e decadenza
1. La DGCA può revocare, in tutto o in parte, i contributi assegnati qualora gli esperti ritengano che il progetto di sviluppo realizzato non presenti un adeguato livello di professionalità ovvero che esso sia sostanzialmente difforme dal progetto beneficiario del contributo, incluse le modifiche alla compagine artistica.
2. Il contributo è revocato in caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta dei contributi, ovvero in sede di presentazione della richiesta definitiva.
3. La DGCA provvede altresì alla riduzione in misura proporzionale del contributo nel caso in cui i costi ammissibili effettuati risultino inferiori di oltre il 10 per cento rispetto ai costi indicati nel preventivo.
4. Il contributo decade qualora:
a) vengano meno i requisiti previsti all’articolo 14;
b) il beneficiario non rispetti i termini e le condizioni previsti all’articolo 18;
c) non siano rispettati gli obblighi a carico del beneficiario previsti all’articolo 19;
d) non vengano soddisfatti gli altri requisiti e adempimenti previsti nel presente bando;
e) a seguito dei controlli effettuati, la DGCA accerti l'indebita fruizione o l’indebito utilizzo, anche parziale, dei contributi.
5. In caso di revoca o decadenza del contributo, la DGCA provvede al recupero delle eventuali somme già percepite dal beneficiario, maggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati.
SEZIONE III
Produzione
Articolo 21
Riparto delle risorse ed opere ammissibili
1. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione dei contributi per la produzione di opere cinematografiche e di opere audiovisive di animazione, di documentario e di cortometraggio, inclusi i videoclip, sono così ripartite fra le seguenti tipologie di opere ammissibili:
a) opere cinematografiche di lungometraggio di giovani autori, ivi incluse quelle aventi le caratteristiche delle opere di formazione e ricerca: euro 4.200.000, suddivisi in tre sessioni di valutazione di importo pari a euro 1.400.000 ciascuna. In ciascuna sessione sono ammesse a contributo un numero massimo di 5 opere, di cui almeno 1 riservata a reti di imprese e imprese di nuova costituzione;
b) opere cinematografiche di lungometraggio prime e seconde, ivi incluse quelle aventi le caratteristiche delle opere di formazione e ricerca: euro 6.000.000, suddivisi in tre sessioni di valutazione di importo pari a euro 2.000.000 ciascuna. In ciascuna sessione sono ammesse a contributo un numero massimo di 6 opere, di cui almeno 2 riservate a reti di imprese e imprese di nuova costituzione;
c) documentari e cortometraggi cinematografici, televisivi o web solo se diffusi tramite fornitori di servizi media audiovisivi su altri mezzi: euro 3.000.000, suddivisi in tre sessioni di valutazione di importo pari a euro 1.000.000 ciascuna. In ciascuna sessione:
i. euro 700.000 sono riservati ai documentari di lungometraggio, ed è possibile ammettere a contributo un numero massimo di 10 documentari;
ii. euro 300.000 sono riservati ai cortometraggi, ed è possibile ammettere a contributo un numero massimo di 10 cortometraggi.
Almeno il 20 per cento di detti importi, pari a euro 200.000, è riservato a reti d’imprese e ad imprese di nuova costituzione;
d) opere d’animazione cinematografiche, televisive o web solo se diffuse tramite fornitori di servizi media audiovisivi su altri mezzi: euro 3.000.000, suddivisi in tre sessioni di valutazione di importo pari a euro 1.000.000 ciascuna, di cui il 20 per cento, pari a euro 200.000, riservato a reti d’imprese e ad imprese di nuova costituzione;
e) opere cinematografiche di lungometraggio di particolare qualità artistica e film difficili con risorse finanziarie modeste ovvero opere di formazione e ricerca di lungometraggio: euro 12.000.000, suddivisi in tre sessioni di valutazione di importo pari a euro 4.000.000 ciascuna. In ciascuna sessione:
i. euro 1.500.000 sono riservati ai film difficili con risorse finanziarie modeste, ivi incluse quelle aventi le caratteristiche delle opere di formazione e ricerca, ed è possibile ammettere a contributo un numero massimo di 4 opere;
ii. euro 2.500.000 sono riservati ai film di particolare qualità artistica, ed è possibile ammettere a contributo un numero massimo di 6 opere.
Almeno 2 opere sono riservate a reti di imprese e a imprese di nuova costituzione.
2. È possibile derogare al numero massimo di progetti ammessi al contributo nel caso in cui a ciascuno dei progetti selezionati venga assegnato un importo pari al contributo massimo ad esso assegnabile o non inferiore al 90 per cento.
3. Il medesimo progetto, a pena di inammissibilità, può concorrere per una sola delle linee di intervento di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), ed e) per ciascuna sessione.
Articolo 22
Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità
1. Le richieste di contributo possono essere presentate da:
a) imprese cinematografiche e audiovisive italiane, anche in forma associata;
b) imprese cinematografiche e audiovisive italiane nell’ambito di un rapporto di coproduzione internazionale, di compartecipazione internazionale o di produzione internazionale;
c) reti di imprese cinematografiche e audiovisive.
2. I soggetti richiedenti, a pena di inammissibilità, devono:
a) avere sede legale nello Spazio Economico Europeo;
b) essere soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’opera audiovisiva cui è correlato il beneficio;
c) non essere qualificabili come imprese non europee;
d) essere qualificabili come produttori indipendenti;
e) essere iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del Codice Civile ed operare con il codice Ateco 59.11;
f) essere in possesso, in virtù di contratti ovvero opzioni di acquisto, dei diritti di elaborazione a carattere creativo sulla sceneggiatura, il soggetto, il trattamento ovvero altro materiale artistico di cui all’articolo 23 del presente bando, previsti nella legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni e finalizzati alla realizzazione dell’opera cinematografica ovvero audiovisiva;
g) attestare, in forma di autocertificazione e di autodichiarazione, il possesso dei requisiti di cui
all’Allegato 1 del presente bando.
3. Nel caso di richieste presentate da imprese in forma associata, di cui al comma 1, lettera a), e da reti di imprese, di cui al comma 1, lettera c), a pena di inammissibilità:
a) ciascuna impresa associata ovvero ciascuna impresa partecipante alla rete deve possedere i requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), e), g);
b) l’impresa o le imprese che detengono la maggioranza dei diritti di elaborazione a carattere creativo di cui al comma 2, lettera f) devono possedere entrambi i requisiti di cui al comma 2, lettera c) e lettera d).
4. Nel caso di richieste di contributo per opere da realizzare nell’ambito di un rapporto di coproduzione internazionale, di compartecipazione internazionale o di produzione internazionale, di cui al comma 1, lettera b):
a) quanto stabilito al comma 3 si applica con riferimento alle imprese cinematografiche e audiovisive italiane;
b) le imprese di produzione italiane detengono una quota dei diritti sull’opera non inferiore al 20 per cento, ridotta al 10 per cento in caso siano coinvolte imprese di più di due Paesi;
c) solo in caso di partecipazione maggioritaria delle imprese italiane, dette imprese devono avere la titolarità dei diritti di elaborazione a carattere creativo sui materiali artistici di cui al comma 2, lettera f), in percentuale almeno pari alle proprie quote di partecipazione.
5. Entro la data di richiesta del contributo, l’opera, a pena di inammissibilità, deve avere ottenuto la nazionalità italiana in via provvisoria ovvero il soggetto richiedente deve aver provveduto a inoltrare la relativa istanza di riconoscimento; l’opera inoltre deve rispettare, a pena di inammissibilità, i seguenti parametri finanziari:
a) per la produzione di opere cinematografiche prime e seconde o di giovani autori, il costo complessivo deve essere inferiore a euro 4.000.000, ridotto a euro 1.500.000 per le opere di formazione e ricerca, dichiarato a preventivo e verificato a consuntivo, e l’incidenza dei costi sopra la linea, riferiti cioè ai compensi per il regista, per gli autori del soggetto e della sceneggiatura e per gli attori principali, non deve essere superiore al 25 per cento del costo di produzione;
b) per la produzione di documentari e cortometraggi, il costo complessivo deve essere inferiore rispettivamente a euro 1.000.000 e euro 200.000, dichiarato a preventivo e verificato a consuntivo. Nel caso di cortometraggi a carattere documentaristico, si applica quanto previsto per i cortometraggi;
c) per la produzione di opere cinematografiche difficili realizzate con modeste risorse finanziarie e opere di formazione e ricerca di lungometraggio, il costo complessivo deve essere inferiore a euro 1.500.000, dichiarato a preventivo e verificato a consuntivo;
d) per la produzione di opere cinematografiche di particolare qualità artistica, il costo complessivo, ai sensi del DM attuativo dell’articolo 26 della legge n. 220 del 2016, deve essere inferiore a euro 4.000.000, dichiarato a preventivo e verificato a consuntivo, e l’incidenza dei costi sopra la linea, riferiti cioè ai compensi per il regista, per gli autori del soggetto e della sceneggiatura e per gli attori principali, non deve essere superiore al 30 per cento del costo di produzione;
6. In deroga a quanto previsto al comma 5, lettera d), per ciascuna sessione, è possibile finanziare al massimo 2 opere cinematografiche di straordinaria qualità artistica, aventi un costo complessivo superiore a euro 4.000.000, legate a temi culturali, a fatti storici, eventi, luoghi o personaggi che caratterizzano l’identità nazionale.
7. In caso di opere di coproduzione internazionale ovvero di compartecipazione internazionale ovvero di produzione internazionale, i soli limiti relativi al costo complessivo di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d) si riferiscono ai costi relativi alla quota di partecipazione delle imprese italiane.
8. Le opere devono essere realizzate prevedendo, a pena di inammissibilità ovvero di revoca, adeguati strumenti tesi a favorirne la fruizione da parte delle persone con disabilità sensoriale, con particolare riferimento all’audiodescrizione e alla sottotitolazione.
9. Non sono ammesse richieste di contributo per opere:
a) che hanno beneficiato di contributi alla produzione ovvero alla distribuzione ai sensi
dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 28 del 2004 o della legge 220/2016;
b) che hanno beneficiato di contributi alla produzione di opere cinematografiche in regime di coproduzione o compartecipazione internazionale, in cui la partecipazione italiana è di carattere minoritario, di cui ai bandi del 2019, 2020 e 2021;
c) indicate all’articolo 14 della legge e nel decreto ministeriale 14 luglio 2017, e successive modificazioni, con cui sono individuati i casi di esclusione delle opere cinematografiche e audiovisive dai benefici previsti dalla legge;
d) i cui materiali artistici siano scritti in una lingua diversa dall’italiano;
e) i cui diritti disciplinati dall’articolo 45 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modifiche sono in capo per la maggior parte a soggetti qualificabili come non europei e/o non indipendenti;
f) che abbiano, alla data di scadenza della sessione di valutazione:
i. richiesto il nulla osta per la proiezione in pubblico;
ii. inviato alla DGCA una copia dell’opera ai fini della classificazione delle opere cinematografiche di cui al decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, ovvero ai fini del riconoscimento dei crediti d’imposta di cui all’articolo 15 della legge n. 220 del 2016;
iii. richiesto ovvero ottenuto la nazionalità italiana definitiva;
g) destinate alla diffusione mediante fornitori di servizi di hosting.
10. Non sono ammissibili progetti già presentati due volte ai bandi per la concessione di contributi selettivi alla produzione, di cui all’art. 26 della legge 220/2016.
Articolo 23
Modalità di presentazione della richiesta
1. La richiesta è redatta, a pena di inammissibilità, secondo quanto previsto all’articolo 2, comma 1, entro i termini perentori di cui all’articolo 2, comma 3, e deve contenere, a pena di inammissibilità:
a) per le opere non seriali:
i. soggetto;
ii. sceneggiatura, redatta secondo le linee guida di cui all’Allegato 2; in caso di progetti di documentario, trattamento;
iii. profilo dei personaggi;
iv. in caso di opere di animazione, in aggiunta ai punti precedenti, storyboard;
b) per le opere seriali:
i. soggetto di serie e sceneggiatura di almeno la puntata pilota, redatta secondo le linee guida di cui all’Allegato 2; in caso di documentari, soggetto di serie e trattamento di almeno la puntata pilota;
ii. progetto di serializzazione, con indicazione di formato, durata, genere e struttura degli episodi e della serie, modelli di riferimento;
iii. profilo dei personaggi;
iv. in caso di opere di animazione, in aggiunta ai punti precedenti, storyboard di almeno il primo episodio;
c) titolarità dei diritti sui materiali artistici - autodichiarazione relativa alla titolarità dei diritti di elaborazione a carattere creativo dei materiali artistici, di cui all’articolo 22. Tale dichiarazione deve contenere l’indicazione degli estremi dell’atto sottoscritto con gli autori;
d) titolarità dei diritti sull’opera originaria - in caso di adattamento da altra opera protetta dal diritto d’autore, contratto ovvero opzione di acquisto dei diritti di elaborazione a carattere creativo dell’opera originaria;
e) budget complessivo del progetto di produzione, composto dal preventivo dei costi e dal piano finanziario preventivo, da inserire nella domanda online in fase di registrazione dell’opera;
f) piano di lavorazione ovvero indicazione del numero delle settimane di lavorazione e dei luoghi delle riprese, secondo le specifiche indicate nella piattaforma;
g) relazione artistica del regista e relazione analitica dell’impresa di produzione sull’impianto
produttivo del progetto e le potenzialità distributive dell’opera finale;
h) per ciascuno dei soggetti richiedenti, Allegato 1 - l’attestazione, in forma di autocertificazione e autodichiarazione, del possesso dei requisiti di cui all’Allegato 1 del presente bando, il cui modello compilabile è scaricabile dalla piattaforma DGCOL;
i) capitale sociale e patrimonio netto dell’impresa richiedente. In caso di domande presentate in forma congiunta, capitale sociale e patrimonio netto per ciascuna delle imprese italiane indicate nell’assetto produttivo;
j) in caso di progetti presentati in forma associata, delega al capofila a presentare la richiesta e a ricevere il contributo, sottoscritta dagli altri soggetti;
k) nel caso di progetti per cui è già stata presentata domanda di contributo selettivo alla produzione, di cui all’art. 26 della legge 220/2016 o di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modifiche, relazione sulle modifiche apportate al progetto.
2. La richiesta deve altresì contenete:
a) profilo breve e curricula delle imprese richiedenti;
b) profilo breve del regista ovvero dei registi e curricula degli autori della regia, del soggetto e della sceneggiatura.
3. I soggetti richiedenti possono presentare:
a) dichiarazioni d’interesse degli interpreti principali a partecipare all’opera;
b) curricula degli altri autori e professionisti individuati ossia, a titolo esemplificativo, del direttore della fotografia, dell’autore del montaggio, dell’autore della musica, dello scenografo, del costumista;
c) altri materiali artistici quali storyboard, moodboard;
d) dati di produzione, fra i quali troupe, location e industrie tecniche, da inserire nella domanda online in fase di registrazione dell’opera;
e) dichiarazione di impegno ad ottenere la certificazione per la sostenibilità ambientale
dell’opera, riconosciuta da un ente pubblico o un ente privato accreditato.
Valutazione delle richieste
1. La valutazione delle richieste di contributo è effettuata dagli esperti sulla base dei seguenti criteri, ulteriormente specificati nella tabella 4 allegata:
a) qualità e originalità della sceneggiatura, ovvero del soggetto, nonché degli altri materiali artistici di cui all’articolo 23 del bando;
b) visione e stile del regista, linguaggio cinematografico o audiovisivo proposto, con riferimento in particolare alla innovatività rispetto al genere cinematografico ovvero audiovisivo di riferimento;
c) qualità dell’apporto del cast artistico e tecnico all’opera audiovisiva;
d) potenziale di diffusione e fruizione dell’opera nei festival e nel circuito delle sale cinematografiche in Italia e all’estero, e coerenza fra progetto cinematografico o audiovisivo e pubblico potenziale di riferimento;
e) coerenza tra assetto tecnico, tecnologico, produttivo e finanziario con gli elementi di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma;
f) pari opportunità di genere;
g) realizzazione dell’opera in coproduzione internazionale o compartecipazione internazionale o produzione internazionale;
h) impegno ad ottenere una certificazione per la sostenibilità ambientale dell'opera. Tale certificazione è rilasciata sulla base di appositi protocolli riconosciuti dal Ministero della transizione ecologica ovvero, in mancanza di essi, da soggetti certificatori abilitati.
2. Gli esperti provvedono ad attribuire i punteggi e stilano la relativa graduatoria.
3. I punteggi minimi necessari per accedere al contributo sono riportati nella tabella 4. Qualora non si raggiunga uno dei citati punteggi minimi, non verrà espressa una valutazione del progetto in relazione agli altri criteri e sotto-criteri del presente bando.
Misura del contributo e costi ammissibili
1. L’entità del contributo è determinata dagli esperti sulla base del punteggio assegnato al progetto, tenuto conto del costo ammissibile e del piano finanziario del progetto medesimo.
2. Il contributo massimo assegnabile dagli esperti è l’importo minore fra:
a) il contributo richiesto ai sensi del presente bando, come riportato nel piano finanziario
dell’opera;
b) il 50 per cento dei costi ammissibili.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, l’importo massimo del contributo non può in ogni caso superare:
a) euro 1.000.000 per le opere di animazione, le opere di giovani autori e le opere prime e seconde;
b) euro 1.300.000 per le opere di particolare qualità artistica e le opere di cui all’articolo 22, comma 6, del presente.
4. Il contributo assegnabile dagli esperti altresì non è inferiore al 70 per cento del contributo massimo di cui al comma precedente, fatto salvo il contributo assegnato al progetto risultante ultimo assegnatario del contributo ai sensi della graduatoria approvata dagli esperti.
5. Sono ammissibili i costi di cui alla tabella 5 allegata al presente bando e che siano:
a) strettamente correlati alle attività previste nel progetto;
b) documentati sulla base delle norme contabili e fiscali vigenti;
c) riferiti esclusivamente ai costi relativi alla quota di partecipazione delle imprese italiane, nel caso di progetti presentati nell’ambito di un rapporto di coproduzione internazionale, di compartecipazione internazionale o di produzione internazionale.
6. Non sono ammissibili i costi relativi allo sviluppo e la pre-produzione, nel caso in cui il progetto presentato abbia beneficiato del contributo di cui all’articolo 7 del DM contributi selettivi del 31 luglio 2017 ovvero di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modifiche.
7. Con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dal termine di presentazione delle domande e pubblicato sul sito internet della DGCA, il Direttore Generale provvede all’approvazione delle graduatorie e all’assegnazione dei contributi.
Articolo 26
Modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo
1. Il contributo è erogato con le modalità di seguito indicate:
a) il beneficiario, non prima di 60 giorni dall’inizio delle riprese e comunque entro dodici mesi dalla data del decreto di approvazione della graduatoria di cui all’articolo 25, comma 7, può richiedere, tramite la piattaforma DGCOL, un acconto del 60 per cento del contributo assegnato. Alla richiesta deve essere allegata la documentazione attestante la titolarità dei diritti sui materiali artistici - il contratto, ovvero l’opzione, di acquisto dei diritti di elaborazione a carattere creativo del soggetto, del trattamento e della sceneggiatura, sottoscritto con gli autori, nonché autodichiarazione attestante l’assenza di accordi di qualsivoglia natura tendenti e finalizzati a modificare, in qualunque modo, l’assetto economico e finanziario del medesimo contratto. Il termine dei dodici mesi può essere prorogato per una sola volta di 6 mesi per gravi e documentati motivi;
b) la DGCA eroga l’acconto entro novanta giorni. A pena di decadenza dell’intero contributo assegnato, entro 30 giorni dall’erogazione dell’acconto, il beneficiario presenta, tramite la piattaforma DGCOL, quietanza di pagamento del compenso agli autori del soggetto e della sceneggiatura, in conformità con quanto previsto nel contratto allegato di cui alla lettera a);
c) entro ventiquattro mesi dalla data di approvazione della graduatoria, elevati a trentasei mesi per le opere di animazione, a pena di decadenza dell’intero contributo assegnato, l’impresa beneficiaria presenta alla DGCA, tramite la piattaforma DGCOL, la richiesta definitiva del contributo e la richiesta definitiva di riconoscimento della nazionalità italiana; tali termini possono essere prorogati:
i. previa approvazione da parte degli esperti, laddove il progetto di opera audiovisiva preveda, sin dalla sua origine, per le sue intrinseche caratteristiche, un periodo di realizzazione maggiore;
ii. per una sola volta, di sei mesi, previa autorizzazione concessa dalla DGCA;
d) la richiesta di cui alla lettera c) deve contenere, a pena di decadenza:
i. la dichiarazione di avvenuta consegna dell’opera realizzata; la consegna deve avvenire presso gli uffici di Istituto Luce Cinecittà Spa e l’opera consegnata deve rispettare le specifiche tecniche di cui all’articolo 4 del DM 31 luglio 2017, recante “Disposizioni applicative in materia di deposito delle opere audiovisive ammesse ai benefici della legge, di cui all’articolo 7 della legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché in materia di costituzione della rete nazionale delle cineteche” ovvero le specifiche contenute nella piattaforma;
ii. se non già consegnata in sede di acconto, documentazione attestante la titolarità dei diritti sui materiali artistici e quietanza di pagamento autori - il contratto, ovvero l’opzione, di acquisto dei diritti di elaborazione a carattere creativo del soggetto, del trattamento e della sceneggiatura, sottoscritto con gli autori, nonché autodichiarazione attestante l’assenza di accordi di qualsivoglia natura tendenti e finalizzati a modificare, in qualunque modo, l’assetto economico e finanziario del medesimo contratto. È altresì allegata la quietanza di pagamento del compenso dovuto agli autori del soggetto e della sceneggiatura, in conformità con quanto previsto nel contratto allegato;
iii. il consuntivo dei costi di produzione inserito nella modulistica online in fase di registrazione dell'opera e la certificazione contabile, i cui oneri sono a carico del beneficiario, con attestazione di effettività e stretta inerenza all’opera delle spese sostenute. La certificazione è rilasciata, alternativamente, dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero da un soggetto esterno indipendente iscritto
nella sezione A del registro dei revisori legali da almeno cinque anni e che abbia ricoperto, negli ultimi cinque anni, l’incarico di sindaco unico ovvero di componente del collegio sindacale incaricato del controllo legale dei conti di società. Per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, la certificazione deve essere rilasciata da un revisore legale iscritto alla sezione A del registro dei revisori da almeno cinque anni. Qualora il soggetto incaricato del controllo legale dei conti sia un sindaco unico ovvero il Collegio sindacale, il firmatario della certificazione deve possedere i medesimi requisiti previsti per il soggetto esterno. L’individuazione del soggetto esterno è effettuata secondo indicazioni fornite dalla DGCA entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando;
iv. il piano finanziario definitivo, inserito nell’anagrafica dell’opera aggiornata, contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del costo complessivo di produzione dell'opera, ivi incluso l'apporto societario diretto del produttore, ove presente, con attestazione, per la quota italiana e per ciascuno dei soggetti richiedenti, della veridicità della effettività e corrispondenza del suddetto piano finanziario ai movimenti contabili debitamente registrati nelle scritture contabili dell'impresa di produzione cinematografica, rilasciata da parte del legale rappresentante e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dell'impresa medesima e del presidente del collegio sindacale;
v. la documentazione comprovante la copertura del piano finanziario definitivo; in caso di coproduzioni o compartecipazioni o produzioni internazionali, tale documentazione si riferisce alla sola quota italiana;
vi. i dati e le informazioni contenute nella piattaforma, relative, fra l’altro, al numero di giornate di ripresa ovvero lavorazione totali, al numero di giornate di ripresa ovvero lavorazione sul territorio italiano e all'eventuale ammontare dei costi sostenuti all'estero, con l'indicazione di eventuali agevolazioni fruite;
vii. per le opere cinematografiche, il contratto di utilizzazione e sfruttamento economico dell’opera in sala cinematografica avente i requisiti minimi previsti dal DM 14 luglio 2017 e successive modifiche; nel caso di opera cinematografica distribuita direttamente dallo stesso produttore, piano di distribuzione e contratti, ovvero accordi stipulati per la distribuzione in sala cinematografica;
viii. per le opere televisive e web di documentario, cortometraggio e animazione, il contratto di utilizzazione e sfruttamento economico dell’opera con un fornitore di servizi media audiovisivi;
ix. se dichiarato in fase di richiesta di contributo, la certificazione relativa alla sostenibilità ambientale, rilasciata da soggetti certificatori abilitati;
x. per ciascuno dei soggetti richiedenti, Allegato 1 - l’attestazione, in forma di autocertificazione e autodichiarazione, del possesso dei requisiti di cui all’Allegato 1 del presente bando;
xi. nel caso di richiesta presentata in forma congiunta, delega al capofila;
xii. la documentazione relativa alle variazioni – la documentazione relativa alle variazioni intercorse al progetto a seguito dell’approvazione da parte degli esperti, con particolare riferimento alle variazioni relative alle imprese partecipanti, regista e autori;
e) effettuate le verifiche, la DGCA, entro novanta giorni, eroga il saldo del contributo.
2. In alternativa a quanto previsto al comma 1, il beneficiario può richiedere l’erogazione dell’intero contributo concesso presentando, tramite la piattaforma DGCOL, la richiesta definitiva di liquidazione del contributo di cui al comma 1, lettera c) entro il termine perentorio di 12 mesi dalla data del decreto di approvazione della graduatoria di cui all’articolo 25, comma 7. Tale richiesta, a pena di inammissibilità, deve contenere quanto previsto al comma 1, lettera d). Restano valide le proroghe di cui al comma 1, lettera c). Effettuate le verifiche, la DGCA, entro novanta giorni, eroga il contributo.
Articolo 27
Obblighi del beneficiario
1. I soggetti beneficiari del contributo, a pena di decadenza, devono:
a) spendere sul territorio italiano un importo non inferiore al 100 per cento del contributo concesso. Ai fini della territorializzazione si considerano le spese sostenute nei confronti di:
i. persone fisiche e giuridiche fiscalmente residenti in Italia;
ii. persone fisiche fiscalmente residenti in un Paese dello Spazio Economico Europeo ma soggette a tassazione in Italia in relazione allo specifico reddito generato della predetta spesa;
b) comunicare tempestivamente alla DGCA ogni variazione del progetto presentato e approvato;
c) comunicare alla DGCA, secondo quanto specificato in piattaforma, i dati e le informazioni, anche di tipo economico-finanziario, relativi all’opera oggetto del contributo e finalizzati all’analisi dell’impatto economico, industriale e occupazionale di cui all’articolo 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016;
d) depositare la copia campione dell’opera presso la Cineteca nazionale, ai sensi del decreto ministeriale del 31 luglio 2017, recante “Disposizioni applicative in materia di deposito delle opere audiovisive ammesse ai benefici della legge, di cui all’articolo 7 della legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché in materia di costituzione della rete nazionale delle cineteche”;
e) conservare presso la propria sede legale tutta la documentazione contabile, in regola con la normativa civilistica, fiscale e tributaria, per il periodo previsto dalla suddetta normativa.
2. Il beneficiario, a pena di decadenza, ha l’obbligo di inserire il logo del Ministero nei titoli dell’opera e nei materiali promozionali dell’opera con collocazione, frequenza, durata e dimensioni pari a quelle con cui è inserito il logo del produttore medesimo.
3. Il beneficiario si dichiara consapevole, ed accetta, che la DGCA può utilizzare gratuitamente tutta o parte dell’opera realizzata, inclusi eventuali materiali promozionali audiovisivi, per finalità di promozione culturale, di valorizzazione del patrimonio e di promozione dell’immagine dell’Italia anche a fini turistici. In caso di utilizzo totale dell’opera, le modalità e i termini di utilizzo sono concordati con il produttore.
Articolo 28
Revoca e decadenza
1. La DGCA può revocare, in tutto o in parte, i contributi assegnati qualora gli esperti ritengano che l’opera non sia stata realizzata con un adeguato livello di professionalità ovvero che l’opera
realizzata sia sostanzialmente difforme dal progetto beneficiario del contributo, incluse le modifiche alla compagine artistica.
2. Il contributo è revocato in caso di dichiarazioni mendaci o di omesse comunicazioni o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta del contributo, ovvero in sede di richiesta definitiva.
3. Il contributo decade qualora:
a) all’opera non venga riconosciuto, in via definitiva, il requisito della nazionalità italiana;
b) vengano meno i requisiti previsti all’articolo 22;
c) non vengano rispettati i termini e le condizioni previsti all’articolo 26;
d) non vengano rispettati gli obblighi a carico del beneficiario previsti all’articolo 27;
e) non vengano soddisfatti gli altri requisiti e adempimenti previsti nel presente bando;
f) a seguito dei controlli effettuati, la DGCA accerti l'indebita fruizione o l’indebito utilizzo, anche parziale, dei contributi;
g) per le opere cinematografiche, non sia stata effettuata, entro un anno dalla data di presentazione della richiesta definitiva, la circolazione cinematografica secondo i parametri previsti nel decreto ministeriale 14 luglio 2017 e successive modifiche, recante, fra l’altro, l’individuazione dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive;
h) per le opere televisive e web, non sia stata effettuata, entro un anno dalla data di presentazione della richiesta definitiva, la diffusione tramite fornitori di servizi di media audiovisivi.
4. La DGCA provvede altresì alla riduzione in misura proporzionale del contributo nel caso in cui i costi ammissibili effettuati risultino inferiori di oltre il 10 per cento rispetto ai costi indicati nel preventivo.
5. In caso di revoca o decadenza del contributo, la DGCA provvede al recupero delle eventuali somme già percepite dal beneficiario, maggiorate degli interessi legali nel frattempo maturati.
Il Direttore Generale (Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx)
Firmato digitalmente da
XXXXXX XXXXXXXX
O = MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
SerialNumber =
TINIT-BRRNCL67R03A783T
Data e ora della firma: 18/03/2021 10:54:55
TABELLA 1 – Criteri di valutazione dei progetti di scrittura di sceneggiature per opere cinematografiche, televisive e web (art. 9 del bando)
Criteri e sotto-criteri | Punteggio max | |
Finzione e documentari | Animazione | |
A) Qualità e originalità del soggetto ovvero del trattamento | 60 | 60 |
1. Originalità della storia, dei personaggi e dell’idea creativa | 30 | 20 |
2. Qualità della scrittura e innovazione rispetto ai generi di riferimento | 30 | 20 |
3. Qualità dell’approccio grafico (per l’animazione) | - | 20 |
B) Potenziale di realizzazione dell’opera | 30 | 30 |
1. Vocazione del progetto alla trasposizione cinematografica o audiovisiva | 30 | 30 |
C) Potenziale di diffusione e fruizione dell’opera in Italia e all’estero e, per le opere cinematografiche, nei festival e nel circuito delle sale cinematografiche | 10 | 10 |
1. Delineazione dei pubblici potenziali dell’opera e potenziale artistico per la selezione ai festival | 10 | 10 |
Il punteggio minimo totale per accedere al contributo è di 70 punti, di cui almeno 42 punti nel criterio A), e non meno di:
• 21 punti in ciascuno dei sotto-criteri A).1 e A).2 per progetti di finzione e documentario
• 14 punti in ciascuno dei sotto-criteri A).1, A).2 e A).3 per progetti di animazione
TABELLA 2 – Criteri di valutazione per lo sviluppo e la pre-produzione di opere cinematografiche, televisive e web (art. 16 del bando)
Criteri e sotto-criteri | Punteggio max | |
Finzione e documentari | Animazione | |
A) Qualità, innovatività e originalità della sceneggiatura ovvero del soggetto | 60 | 60 |
1. Originalità della storia e rilevanza artistica, spettacolare e culturale del progetto; | 30 | 20 |
2. Qualità della scrittura e innovatività del linguaggio narrativo proposto; | 30 | 20 |
3. Qualità dell’approccio grafico (per l’animazione) | - | 20 |
B) Realizzabilità del progetto di sviluppo e potenzialità di produzione dell’opera | 20 | 20 |
1. Curriculum del produttore, di eventuali coproduttori internazionali e di altri soggetti coinvolti nel progetto | 10 | 10 |
2. Coerenza tra ambizione artistica dell’opera audiovisiva e costi di sviluppo e preproduzione dell’opera; | 10 | 10 |
C) Potenziale di diffusione e fruizione dell’opera in festival, nel circuito delle sale cinematografiche in Italia e all’estero, e coerenza fra progetto cinematografico e audiovisivo e pubblico potenziale di riferimento | 20 | 20 |
1. Delineazione dei pubblici potenziali dell’opera e potenziale artistico per la selezione ai festival | 15 | 15 |
2. Presenza di eventuali distributori nazionali e internazionali ovvero di altri fornitori di servizi media audiovisivi nazionali e internazionali | 5 | 5 |
Il punteggio minimo totale per accedere al contributo è di 70 punti, di cui almeno 42 punti nel criterio A), e non meno di:
• 21 punti in ciascuno dei sotto-criteri A).1 e A).2 per progetti di finzione e documentario
• 14 punti in ciascuno dei sotto-criteri A).1, A).2 e A).3 per progetti di animazione
TABELLA 3 – Costi ammissibili per lo sviluppo e la pre-produzione di opere cinematografiche, televisive e web (art. 17 del bando)
A) Scrittura e acquisto diritti
1. Soggetto e sceneggiatura
2. Diritti di adattamento / diritti derivati
3. Diritti musicali
4. Acquisto altri diritti
5. Ricerca dei materiali di archivio
6. Altri costi di scrittura e acquisto diritti
7. Oneri sociali relativi al costo del personale di scrittura e acquisto diritti
B) Regia
1. Compenso del regista (direzione)
2. Altri costi relativi al regista (compresi i costi di agenzia)
3. Oneri sociali relativi ai costi del personale di regia
C) Cast artistico
1. Ricerca tecnici principali e casting
2. Oneri sociali relativi ai costi del cast artistico
D) Pre-produzione e produzione
1. Reparto produzione
2. Reparto regia
3. Scenografo
4. Scenografia, teatri e costruzioni - costi del personale
5. Scenografia, teatri e costruzioni - costi per servizi
6. Reparto location (interni e esterni) - costi del personale
7. Reparto location (interni e esterni) - costi per servizi
8. Costumista
9. Xxxxxxx, truccatori, parrucchieri - costi del personale
10. Costumi, truccatori, parrucchieri - costi per servizi
11. Direttore della fotografia
12. Autore della musica (compositore)
13. Fonico di presa diretta
14. Viaggi e altre spese (hotel, viaggi, vitto e diarie)
15. Altre spese - costi del personale
16. Altre spese - costi per servizi
17. Oneri sociali relativi ai costi del personale
E) Animazione
1. Scenografia, sviluppo visivo e pre-produzione - costi del personale
2. Scenografia, sviluppo visivo e pre-produzione - costi per servizi
3. Autore della grafica
4. Disegnatori e storyboardisti
5. Storyboard, lay-out e animatics - costi del personale
6. Storyboard, lay-out e animatics - costi per servizi
7. Supervisore dell'animazione
8. Animation, modelling & lighting - costi del personale
9. Animation, modelling & lighting - costi per servizi
10. Color, composite & vfx effetti speciali visivi - costi del personale
11. Color, composite & vfx effetti speciali visivi - costi per servizi
12. Production pipeline & management - costi del personale
13. Production pipeline & management - costi per servizi
14. Utilizzo software, hardware e altre apparecchiature
15. Attori e doppiaggio - costi del personale
16. Attori e doppiaggio - costi per servizi
17. Altri costi di animazione - costi del personale
18. Altri costi di animazione - costi per servizi
19. Oneri sociali relativi ai costi del personale di animazione
N.B.: Per ciascuna delle voci indicate, è ammissibile solo la quota parte dei costi sostenuta nella fase di sviluppo e pre-produzione, come riepilogata all’interno della domanda online di contributo allo sviluppo
TABELLA 4 – Criteri di valutazione per la produzione di opere cinematografiche e di opere
d’animazione, di documentario e di cortometraggio (art. 24 del bando)
Criteri e sotto-criteri | Punteggio max | |
Finzione e documentari | Animazione | |
A) Qualità, innovatività e originalità della sceneggiatura ovvero del soggetto | 30 | 30 |
1. Originalità della storia e innovatività del linguaggio narrativo | 15 | 10 |
2. Qualità della scrittura, capacità di elaborazione drammaturgica, sviluppo e approfondimento dei personaggi, dei dialoghi, e xxxxxxxx tra le diverse componenti (idea, struttura, personaggi e dialoghi); | 15 | 10 |
3. Qualità dell’approccio grafico (per l’animazione) | - | 10 |
B) Visione e stile del regista, linguaggio cinematografico o audiovisivo proposto, con riferimento in particolare alla innovatività rispetto al genere cinematografico ovvero audiovisivo di riferimento | 15 | 15 |
1. Originalità della visione e dello stile del regista e grado di innovazione rispetto al genere cinematografico o audiovisivo | 15 | 15 |
C) Qualità dell’apporto del cast artistico e tecnico all’opera audiovisiva | 10 | 10 |
1. Curricula della squadra artistica (regia, sceneggiatura, attori) e tecnica (fotografia, montaggio, scenografia, musiche, costumi) | 10 | 10 |
D) Potenziale di diffusione e fruizione dell’opera in festival, nel circuito delle sale cinematografiche in Italia e all’estero, e coerenza fra progetto cinematografico o audiovisivo e pubblico potenziale di riferimento | 10 | 10 |
1. Individuazione dei pubblici dell’opera e potenziale artistico per la selezione ai festival | 3 | 5 |
2. Presenza di eventuali distributori nazionali e internazionali ovvero di altri fornitori di servizi media audiovisivi nazionali e internazionali | 7 | 5 |
E) Coerenza fra assetto tecnico, tecnologico, produttivo e finanziario con gli elementi di cui alle lettere A), B), C) e D) | 13 | 13 |
1. Congruità del progetto di produzione con il preventivo dei costi e il piano finanziario e livello di copertura finanziaria | 9 | 9 |
2. Qualità dei partner eventualmente coinvolti (coproduttori, investitori, broadcaster, consulenti); | 4 | 4 |
Criteri e sotto-criteri | Punteggio max | |
Finzione e documentari | Animazione | |
F) Pari opportunità di genere (punteggio dei sotto-criteri non cumulabile) | 7 | 7 |
1. Regista o maggioranza dei registi donna | 7 | 7 |
2. Autori dell’opera come individuati dalla legge 633/1941 in maggioranza donne | 4 | 4 |
3. Capi-reparto in maggioranza donne: • per i progetti di finzione e documentario: DOP ovvero operatrice di macchina; organizzatrice generale e/o direttrice di produzione; tecnica del suono; scenografa; costumista; montatrice; montatrice del suono; vfx producer ovvero supervisor); • per i progetti di animazione: storyboradista; direttrice di produzione; sound design; background artist; character designer; montatrice; montatrice del suono; supervisore dell’animazione; | 6 | 6 |
G) Realizzazione dell’opera in coproduzione internazionale o compartecipazione internazionale | 10 | 10 |
1. Con Paesi dello Spazio Economico Europeo e con la Svizzera | 4 | 4 |
2. Con Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo | 6 | 6 |
H) Impegno a ottenere una certificazione per la sostenibilità ambientale dell'opera | 5 | 5 |
Il punteggio minimo totale per accedere al contributo è di 60 punti, di cui almeno:
• 21 punti nel criterio A), e non meno di
o 9 punti in ciascuno dei sotto-criteri A).1 e A).2 per progetti di finzione e documentario
o 6 punti in ciascuno dei sotto-criteri A).1, A).2 e A).3 per progetti di animazione
• 9 punti nel criterio B);
• 8 punti nel criterio E)
TABELLA 5 – Costo complessivo e costo ammissibile per la produzione di opere cinematografiche e di opere d’animazione, di documentario e di cortometraggio (art. 25 del bando)
A) Scrittura e acquisto diritti
1. Soggetto e sceneggiatura
2. Diritti di adattamento / diritti derivati
3. Diritti musicali
4. Acquisto altri diritti
5. Ricerca dei materiali di archivio
6. Altri costi di scrittura e acquisto diritti
7. Oneri sociali relativi al costo del personale di scrittura e acquisto diritti
B) Regia
1. Compenso del regista (direzione)
2. Altri costi relativi al regista (compresi i costi di agenzia)
3. Oneri sociali relativi ai costi del personale di regia
C) Cast artistico
1. Attori principali
2. Attori secondari
3. Restante cast artistico
4. Ricerca tecnici principali e casting
5. Altri costi relativi al cast artistico
6. Oneri sociali relativi ai costi del cast artistico
D) Pre-produzione e produzione
1. Reparto produzione
2. Reparto regia
3. Scenografo
4. Scenografia, teatri e costruzioni - costi del personale
5. Scenografia, teatri e costruzioni - costi per servizi
6. Reparto location (interni e esterni) - costi del personale
7. Reparto location (interni e esterni) - costi per servizi
8. Reparto props (maestranze di scenografia, attrezzisti) - costi del personale
9. Reparto props (maestranze di scenografia, attrezzisti) - costi per servizi
10. Effetti speciali, stunt, comparse - costi del personale
11. Effetti speciali, stunt, comparse - costi per servizi
12. Costumista
13. Truccatore
14. Xxxxxxx, truccatori, parrucchieri - costi del personale
15. Costumi, truccatori, parrucchieri - costi per servizi
16. Direttore della fotografia
17. Mezzi tecnici (camera, pellicola e supporti digitali) - costi del personale
18. Mezzi tecnici (camera, pellicola e supporti digitali) - costi per servizi
19. Elettricisti e reparto luci - costi del personale
20. Elettricisti e reparto luci - costi per servizi
21. Macchinisti - costi del personale
22. Macchinisti - costi per servizi
23. Autore della musica (compositore)
24. Fonico di presa diretta
25. Reparto sonoro - costi del personale
26. Reparto sonoro - costi per servizi
27. Viaggi e altre spese (hotel, viaggi, vitto e diarie)
28. Spese per trasporti (compresi autisti) - costi del personale
29. Spese per trasporti (compresi autisti) - costi per servizi
30. Altre spese - costi del personale
31. Altre spese - costi per servizi
32. Oneri sociali relativi ai costi del personale
E) Animazione
1. Scenografia, sviluppo visivo e pre-produzione - costi del personale
2. Scenografia, sviluppo visivo e pre-produzione - costi per servizi
3. Autore della grafica
4. Disegnatori e storyboardisti
5. Storyboard, lay-out e animatics - costi del personale
6. Storyboard, lay-out e animatics - costi per servizi
7. Supervisore dell'animazione
8. Animation, modelling & lighting - costi del personale
9. Animation, modelling & lighting - costi per servizi
10. Color, composite & vfx effetti speciali visivi - costi del personale
11. Color, composite & vfx effetti speciali visivi - costi per servizi
12. Production pipeline & management - costi del personale
13. Production pipeline & management - costi per servizi
14. Utilizzo software, hardware e altre apparecchiature
15. Attori e doppiaggio - costi del personale
16. Attori e doppiaggio - costi per servizi
17. Altri costi di animazione - costi del personale
18. Altri costi di animazione - costi per servizi
19. Oneri sociali relativi ai costi del personale di animazione
F) Post-produzione e lavorazioni tecniche
1. Laboratori sviluppo e stampa - costi del personale
2. Laboratori sviluppo e stampa - costi per servizi
3. Post-produzione visiva - costi del personale
4. Post-produzione visiva - costi per servizi
5. Post-produzione sonora - costi del personale
6. Post-produzione sonora - costi per servizi
7. Montatore - costi del personale
8. Montatore - costi per servizi
9. Montaggio - costi del personale
10. Montaggio - costi per servizi
11. VFX - effetti speciali visivi - costi del personale
12. VFX - effetti speciali visivi - costi per servizi
13. Musica - costi del personale
14. Musica - costi per servizi
15. Spese di trasporto e viaggio relative alla post-produzione - costi del personale
16. Spese di trasporto e viaggio relative alla post-produzione - costi per servizi
17. Costi per strumenti di fruizione dell'opera - costi del personale
18. Costi per strumenti di fruizione dell'opera - costi per servizi
19. Altre spese di post-produzione e lavorazioni - costi del personale
20. Altre spese di post-produzione e lavorazioni - costi per servizi
21. Oneri sociali relativi al costo del personale di post-produzione e lavorazioni tecniche
G) Spese varie (non ammissibili)
1. Costi di amministrazione
2. Oneri assicurativi, oneri finanziari e oneri di garanzia
3. Spese legali
4. Promozione e marketing
5. Completion bond
6. Altre spese varie
H) Spese generali (non ammissibili)
1. Spese generali
2. Spese generali differite
3. Producer`s fees
4. Fee produttori esecutivi esteri
5. Producer`s fee differito
6. Altri contributi differiti e contributi in natura/servizi
ALLEGATO 1
REQUISITI DA ATTESTARE MEDIANTE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE OVVERO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(articoli 46 - 47 del DPR 28.12.2000 n. 445)
Il sottoscritto……………………………, nato a il
………………………………….., residente in ……………………….., via
………………………………….., in qualità di legale rappresentante dell’impresa
………………………………….., con sede legale in , con codice
fiscale/P.I ………………………………….., consapevole delle sanzioni civili, amministrative e penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi degli artt. 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
che l’impresa
• è in regola con gli obblighi previdenziali, assistenziali e con la normativa in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro nonché in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
• rispetta la normativa sulle pari opportunità tra uomo e donna;
• applica i contratti collettivi nazionali di categoria;
• rispetta la normativa in materia di tutela ambientale;
• possiede una situazione di regolarità̀ contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;
• possiede la capacita di contrarre, ovvero non è oggetto, o non lo è stato nell'ultimo triennio, di sanzioni o provvedimenti interdittivi, o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, o di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale;
• non è destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale o incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali;
• ha adempiuto agli obblighi derivanti dall’erogazione di un precedente contributo concesso ai sensi della legge 220/2016 ovvero del precedente decreto legislativo 28/2004;
• non si trova in stato di difficoltà ai sensi dell'articolo 2, par. 1, punto 18, del Regolamento 651/2014/UE e successive modificazioni;
• non è sotto procedura fallimentare, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e non si trova in situazioni analoghe risultanti da procedure della medesima natura esistenti nell’ambito delle legislazioni e ordinamenti nazionali;
• non è destinataria di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
il sottoscritto DICHIARA
• che tutte le informazioni e le dichiarazioni inserite nella richiesta di contributo sono esatte e corrispondenti al vero;
• di non aver subito condanna con sentenza definitiva per reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale;
• di non aver subito condanna con sentenza passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea;
• di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;
CON RIFERIMENTO AI REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIBILITA’ AL CONTRIBUTO DICHIARA INOLTRE CHE IL SOGGETTO RICHIEDENTE:
• ha sede legale nello Spazio Economico Europeo;
• è soggetto a tassazione in Italia per effetto della residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’opera audiovisiva cui è correlato il beneficio;
• è iscritto nella sezione ordinaria del Registro delle imprese di cui all’articolo 2188 del Codice Civile ed opera con il codice Ateco 59.11;
IN SEDE DI RICHIESTA DEFINITIVA, IL SOGGETTO BENEFICIARIO DEVE INOLTRE DICHIARARE:
• che tutti i costi riportati nella richiesta definitiva sono strettamente connessi alla realizzazione del progetto o dell’opera finanziata;
• che tutti i costi riportati nella richiesta definitiva trovano riscontro nella documentazione in possesso della società e che tale documentazione è conforme alla normativa civilistica, fiscale e tributaria;
• che la documentazione fiscale (fatture, ricevute, ecc.) è disponibile in originale per la consultazione presso il domicilio fiscale dichiarato ed è registrata a norma di legge nelle scritture contabili;
• che tutti i compensi dovuti agli autori coinvolti nella realizzazione dell’opera sono stati pagati secondo i termini previsti nel relativo contratto;
• che i dati riportati nel piano finanziario definitivo sono riferiti all’opera o al progetto finanziato e i relativi movimenti sono debitamente registrati nelle scritture contabili;
• che tutte le spese sono state effettivamente pagate con modalità conformi alla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
• che i dati, le informazioni e le dichiarazioni inseriti nella richiesta definitiva sono esatti e corrispondenti al vero.
PER LE PERSONE FISICHE
(ai fini del contributo di cui alla sezione I del bando)
Il sottoscritto ……….., codice fiscale ………………….., consapevole delle sanzioni civili, amministrative e penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi degli artt. 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
• che tutti i dati, le informazioni e le dichiarazioni inseriti nella richiesta di contributo e in sede di presentazione della sceneggiatura finale sono xxxxxx e corrispondenti al vero;
• di non aver subito condanna con sentenza definitiva per reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale;
• di non aver subito condanna con sentenza passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea.
ALLEGATO 2
SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLA SCRITTURA DELLA SCENEGGIATURA
Per la scrittura della sceneggiatura è necessario adoperare uno dei programmi di scrittura dedicati basati sul modello della sceneggiatura nota come "americana" o impostare il foglio di lavoro di un programma di scrittura non professionale secondo i seguenti parametri:
Per le intestazioni di scena:
Font: Courier (o Courier New) Dimensione Font: 12 Carattere: Regolare
Interlinea: 1
Allineamento: Allineato a sinistra Adattamento: Pagina intera
Per i dialoghi:
Font: Courier (o Courier New) Dimensione Font: 12 Carattere: Regolare
Interlinea: 1 Allineamento: Giustificato
Adattamento: Colonna centro pagina