Fascicolo Informativo
Fascicolo Informativo
MY BUSINESS CARE
CATASTROFI NATURALI
Contratto di Assicurazione catastrofi naturali
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
• Nota Informativa comprensiva del Glossario
• Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di Assicurazione.
Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Edizione 05/2017
Società del Gruppo Assicurativo
“MY BUSINESS CARE” è distribuito da UniCredit S.p.A. tramite:
AGENZIA
le Agenzie UniCredit
Per informazioni è attivo:
il Servizio Clienti UniCredit
al numero gratuito 000.00.00.00
TELEFONO
Per Sinistri, può chiamare il seguente numero:
Indice
3
Nota Informativa
4
A. Informazioni sull’Impresa di Assicurazione 4
B. Informazioni sul contratto 4
C. Informazioni sulle Procedure Liquidative e sui Reclami 7
Glossario
9
Condizioni di Assicurazione
11
Condizioni generali di Assicurazione 11
Oggetto dell’Assicurazione 13
Operatività 16
In caso di sinistro 17
Informativa Privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza 22
4
Nota Informativa
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo conte- nuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Il preventivo verrà redatto sulla base di tutti gli elementi previsti dal prodotto “My Business Care”.
Il preventivo è vincolante per l’Impresa , purché, nel momento in cui fosse richiesta l’emissione della polizza, non siano subentra- te variazioni alle Condizioni di Assicurazione e alla tariffa e, comunque, non oltre 60 giorni dall’emissione dello stesso.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
• Denominazione sociale e forma giuridica dell’Impresa assicuratrice
CreditRas Assicurazioni S.p.A., società apparte- nente al gruppo assicurativo Allianz, iscritto all’Albo gruppi assicurativi n. 018 soggetta alla direzione e al coordinamento di Allianz S.p.A.
• Sede legale
Corso Italia, 23 – 00000 Xxxxxx (Xxxxxx).
• Recapito Telefonico: 000.00.00.00;
• Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
• Indirizzo di posta elettronica: xxxx_xxxxxxxxx@xxxxxxx.xx; xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx.
• Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni L’Impresa è stata autorizzata all’esercizio delle assi- curazioni con D.M. del 19/03/1990, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31/03/1990 ed iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00088.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
Le informazioni sull’Impresa sono reperibili all’interno della Relazione sulla solvibilità e condizione finanzia-
ria, disponibile sul sito internet: www.creditrasassicu- xxxxxxx.xx.
3. Per stipulare il contratto
L’Assicurazione può essere stipulata da un cliente, tito- lare di un conto corrente Unicredit, presso un’Agenzia Unicredit S.p.A.
Si precisa che:
• è sempre possibile richiedere un preventivo gratuito fornendo le informazioni richieste. Unitamente al pre- ventivo riceverà il Fascicolo Informativo, comprensivo della Nota Informativa, Glossario e delle Condizioni di Assicurazione, e consultabile anche sul sito www.cre- xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
• prima della sottoscrizione dell’Assicurazione, e suc- cessivamente alla sottoscrizione della stessa, è pos- sibile ricevere e trasmettere la documentazione pre-
contrattuale e contrattuale, nonché le comunicazioni successive alla stipula dell’Assicurazione tramite sup- porto cartaceo o email; nel corso dell’Assicurazione, è possibile, senza oneri aggiuntivi, modificare la scel- ta effettuata, recandosi presso l’Intermediario.
La Polizza, comprensiva di Scheda di Polizza e Sche- da tecnica, per ciascun modulo, verrà inviata su sup- porto cartaceo, tramite servizio postale, oppure verrà acquisita su supporto elettronico, mediante email.
Qualora si volesse sottoscrivere l’Assicurazione, sarà necessario:
• controllare attentamente che i dati riportati nel preven- tivo siano esatti;
• procedere al pagamento del Premio di Polizza con ad- debito diretto sul conto corrente presso UniCredit S.p.A. L’Impresa, ricevuto il pagamento del Premio, emette la Polizza con la decorrenza dalla data indicata nella
Scheda di Polizza.
L’Assicurazione si intende concluso nel momento in cui il Contraente riceve la Polizza o la quietanza di paga- mento del Premio.
Le garanzie operano esclusivamente se presenti nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo e hanno effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tec- nica di modulo, se il Premio è stato pagato; altrimenti le garanzie sono operanti dalle ore 24 del giorno del pagamento.
La polizza dovrà essere essere debitamente firmata dal Contraente e restituita all’Impresa tramite:
- fax, al numero +39 02/00643633;
- E-mail, all’indirizzo: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
- consegnando il documento alla sua Agenzia UniCredit.
AVVERTENZA In assenza di disdetta esercitata mediante la compilazione e la sottoscrizione dell’apposito modu- lo, disponibile presso la filiale dell’Intermediario, dove è stata sottoscritta l’Assicurazione, almeno 15 giorni pri- ma della scadenza, il contratto si rinnova tacitamente alla sua naturale scadenza. Nel caso in cui sia inoltrata regolare disdetta si ricorda che l’Assicurazione cesserà alla scadenza del contratto e non troverà quindi appli- cazione il periodo di tolleranza di 60 giorni. Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifica dell’Articolo “Durata e proroga dell’Assicurazione” delle CONDIZIO- NI GENERALI DI ASSICURAZIONE.
4. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed Esclusioni
Coperture assicurative
La presente Assicurazione offre una serie di prestazio- ni contro il rischio terremoto, inondazione, alluvione e allagamento.
Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifica degli Articoli “Cosa assicuriamo” e “Gli eventi assicu- rati” presenti nella Sezione OGGETTO DELL’ASSICU- RAZIONE.
AVVERTENZA il contratto prevede una serie di limitazio- ni ed esclusioni, nonché ipotesi di sospensione della copertura assicurativa, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’Indennizzo. Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina specifica degli Articoli “Le esclusioni dell’Assicurazione” pre- sente nella Sezione OGGETTO DELL’ASSICURAZIO- NE nonché “Destinazione dei locali”, “Caratteristiche costruttive del fabbricato” e “Stato d’uso del xxxxxx- cato” presenti nella Sezione OPERATIVITA’ nonché “Determinazione del danno”, “Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale”, “Limite massimo di inden- nizzo” e “Numero degli addetti difforme dalle dichia- razioni contrattuali” presenti nella Sezione IN CASO DI SINISTRO.
AVVERTENZA nell’Assicurazione le prestazioni vengono erogate entro il limite dei massimali e/o delle somme assicurate prescelte; si rammenta inoltre che può es- sere prevista l’applicazione di scoperti e/o franchigie in sede di corresponsione dell’indennizzo. Per maggior dettaglio sull’ambito di applicazione di tali limiti si rinvia all’Articolo “Gli eventi assicurati” presente nella Sezio- ne OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE.
Esemplificazione dell’applicazione di scoperto e/o fran- chigia:
• Franchigia 300 euro
- Danno accertato e coperto dall’Assicurazione = 1000 euro
- Limite di Indennizzo = 900 euro
- Importo indennizzato = 1000 - 300= 700 euro
- Danno accertato e coperto dall’Assicurazione = 1500 euro
- Limite di Indennizzo = 1000 euro
- Importo indennizzato = 1500 - 300= 1200 euro.
- L’Indennizzo sarà pari a 1000 euro e quindi corri- sponderà al Limite di Indennizzo
- Danno accertato e coperto dall’Assicurazione = 2000 euro
- Somma Assicurata = 3000 euro
- Importo indennizzato = 2000 - 300= 1700 euro
• Scoperto 10%, minimo 300 euro
- Danno accertato e coperto dall’Assicurazione = 4000 euro
- Limite di Indennizzo = 2800 euro
- Scoperto 10% su Danno accertato = 400 euro
- Importo indennizzato = 4000 - 400= 3600 euro.
- L’Indennizzo sarà pari a 2800 euro e quindi corri- sponderà al limite di indennizzo
- Danno accertato e coperto dall’Assicurazione 4000 euro
- Somma Assicurata/Limite di Indennizzo = 4100 euro
- Scoperto 10% su Danno accertato = 400 euro
- Importo indennizzato = 4000 - 400= 3600 euro
- Danno accertato e coperto dall’Assicurazione 2000 euro
- Somma Assicurata/Limite di Indennizzo = 4100 euro
- Scoperto 10% su Danno accertato = 200 euro.
- Lo Scoperto sarà pari a 300 euro e quindi al suo minimo
- Importo indennizzato = 2000 - 300= 1700 euro
5. Dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato in ordine alle circostanze di rischio
AVVERTENZA le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio da parte dell’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa
cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.
Per maggior dettaglio si rinvia all’Articolo “Dichiarazio- ni inesatte od omissioni” delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.
6. Aggravamento e Diminuzione del rischio
Tutte le circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e danno luogo ad un aggravamento o ad una di- minuzione dello stesso, devono essere tempestivamen- te comunicate per iscritto dal Contraente e/o dall’Assi- curato. Per maggior dettaglio si rinvia agli Articoli “Sostituzione e modifiche dell’Assicurazione”, “Aggrava- mento del rischio” e “Diminuzione del rischio” delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.
Esemplificazione
• Aggravamento
- Modifiche alle strutture del fabbricato, aggiunta di tettoie o altre parti di fabbricato aventi caratteristi- che diverse da quelle originarie.
• Diminuzione
- Modifiche migliorative alle caratteristiche costrutti- ve del fabbricato.
Il Premio di Assicurazione è annuale e rappresenta l’im- porto complessivamente dovuto dal Contraente.
Il Premio, determinato per periodi di Assicurazione di un anno, viene corrisposto con periodicità mensile me- diante addebito diretto sul conto corrente UniCredit del Contraente.
Il Contraente avrà diritto alla prestazione assicurativa,
a condizione che abbia pagato tutte le mensilità fino al verificarsi dell’eventuale Sinistro.
A tale scopo il Contraente autorizza l’Impresa ad addebi- tare il Premio sul rapporto di conto corrente intrattenuto con l’Intermediario.
La periodicità mensile del Premio ha un valore addi- zionale del 4,5%.
Ad ogni scadenza annuale il premio, le somme assicu- rate ed i limiti di indennizzo sono adeguati/rivalutati in base all’evoluzione dell’Indice ISTAT, come disciplinato
nell’Articolo “Indicizzazione” presente nella Sezione OPERATIVITÀ.
AVVERTENZA L’Assicurazione ha durata annuale e il Contraente ha la facoltà di recedere dall’Assicurazione entro 14 giorni dalla conclusione della Polizza Quadro e di ottenere il rimborso del Premio al netto dell’impo- sta, qualora l’Assicurazione sia già decorsa, ovvero al
lordo dell’imposta nel caso in cui la polizza non abbia ancora prodotto i propri effetti, nei termini e con le mo- dalità disciplinate dall’Articolo “Diritto di ripensamento” delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE,
cui si rinvia per maggior dettaglio.
10. Diritto di disdetta e di recesso
Diritto di disdetta
AVVERTENZA: l’Assicurazione ha durata annuale e le Parti hanno la facoltà di esercitare il diritto di disdetta alla scadenza indicata nello stessa. Qualora la disdetta venga esercitata dal Contraente, lo stesso deve com- pilare e sottoscrivere l’apposito modulo, disponibile presso la filiale dell’Intermediario, dove è stata sotto- scritta l’Assicurazione, nei termini e con le modalità disciplinate all’Articolo “Durata e proroga dell’Assicu- razione” delle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURA-
XXXXX, cui si rinvia per maggior dettaglio.
AVVERTENZA: le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto in caso di Xxxxxxxx, come di seguito precisato. Qualora il Contraente rientri nella Categoria dei Consu- matori ai sensi dell’Art. 3 del Dlgs 6 Settembre 2005, n. 206, ha la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni sinistro regolarmente denunciato. La medesima facoltà è prevista per l’Impresa. Per i termini e le modalità di esercizio di tale facoltà si rinvia per maggior dettaglio all’Articolo “Recesso in caso di Sinistro” delle CONDI- ZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE.
11. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell’art. 2952 del codice civile, i diritti derivanti dall’Assicurazione dei soggetti nel cui interesse è stipu-
lata l’Assicurazione stessa si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
12. Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile all’Assicurazione è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà, prima del- la conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.
L’Impresa propone di scegliere la legislazione italiana. Resta comunque ferma l’applicazione di norme impe- rative del diritto italiano.
Il Premio imponibile di Xxxxxxx è soggetto all’imposta sulle assicurazioni nella misura stabilita dalla legge. Per il dettaglio del trattamento fiscale si rimanda al re-
lativo prospetto “Composizione del Premio alla firma” riportato sulla Scheda di Polizza.
14. Area riservata per la consultazione via web della posizione assicurativa
È attiva nel sito internet di CreditRas Assicurazioni
S.p.A. all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx un’ap- posita Area Riservata a disposizione di ciascun titolare di posizione assicurativa ed i cui contenuti sono quelli richiamati dal provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013. Si tratta, nello specifico, di uno spazio dedica- to attraverso cui ciascun cliente può accedervi con la possibilità di consultare nonché di tenere costan- temente monitorata la propria posizione assicurativa. Per accedere basta selezionare l’apposito link pre-
sente nella homepage del sito internet della Com- pagnia e, dopo una semplice registrazione, l’utente riceverà, all’indirizzo di posta elettronica dallo stes- so indicato, le credenziali identificative rilasciate per l’accesso.
Tramite l’Area Riservata diventa possibile consultare le proprie coperture attive, le relative condizioni contrat- tuali nonché le comunicazioni della Compagnia e tene- re costantemente sotto controllo lo stato dei pagamenti dei premi e delle relative prossime scadenze.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
15. Sinistri - pagamento dell’Indennizzo
AVVERTENZA l’Assicurazione prevede obblighi relativi a modalità e termini per la denuncia dei sinistri ed even- tuali spese per l’accertamento del danno. Si rinvia per maggior dettaglio delle procedure liquidative alla di- sciplina specifica degli Articoli di seguito indicati:
- “Obblighi”, “Assicurazione presso diversi assicu-
ratori”, “Procedura per la valutazione del danno”, “Mandato dei periti”, “Determinazione del danno”, “Assicurazione parziale, deroga alla proporzio- nale”, “Anticipo dell’indennizzo” e “Pagamento dell’indennizzo” presenti nella Sezione IN CASO DI SINISTRO.
Eventuali reclami riguardanti il contratto o un servizio assicurativo, compresi quelli relativi alle modalità di de- terminazione della prestazione assicurativa, possono essere presentati alla Compagnia mediante:
• posta cartacea indirizzata a: CreditRas Assicurazioni
S.p.A. – Servizio Clienti - Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx;
• e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
• fax: 02 72.16.25.88;
La Società fornirà risposta entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del reclamo.
I reclami riguardanti il solo comportamento tenuto dall’In- termediario e dai suoi dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo della Compagnia, saranno gestiti direttamente dall’Intermediario e potranno essergli indi- rizzati a mezzo di lettera raccomandata oppure per via telematica all’indirizzo riportato sul sito internet di ciascun intermediario. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire
alla Compagnia, la stessa lo trasmetterà tempestiva- mente all’Intermediario affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro al reclamante entro il termini massimo di 45 giorni stabilito dalla vigente normativa re- golamentare, dandone contestuale notizia al reclamante. Eventuali reclami riguardanti congiuntamente il com- portamento dell’Intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori ed il contratto o servizio assicurativo, verranno trattati per la parte di rispettiva competenza dalla Compagnia e dall’intermediario, e verranno se- paratamente riscontrati al reclamante entro il termine dei 45 giorni stabilito dalla vigente normativa.
In caso di mancato o parziale accoglimento del recla- mo o qualora l’esito dello stesso non sia stato ritenuto soddisfacente o in assenza di riscontro da parte della Compagnia nel termine massimo sopracitato, il recla- mante potrà rivolgersi a:
IVASS
Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx
Fax: fax 00 00000000
xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx
corredando l’esposto con copia del reclamo già inol- trato alla Compagnia e con copia del relativo riscon- tro, qualora pervenuto da parte della Compagnia. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in forma- to pdf.
Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è repe- ribile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla Sezione “PER IL CON- SUMATORE - Come presentare un reclamo”, nonché sul sito della Compagnia (www.creditrasassicurazioni. it) alla Sezione “Reclami”, attraverso apposito link al sito di IVASS.
I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS contengono:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di la- mentela;
d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’e- ventuale riscontro fornito dalla stessa;
ogni documento utile per descrivere più compiutamen- te le relative circostanze.
Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie re- sta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l’Autorità Giudiziaria.
Prima di adire l’Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo ami- chevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
• mediazione (L. 9/8/2013, n.98 e successive eventuali modifiche): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx.
• negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162 e suc- cessive eventuali modifiche): può essere avviata tra- mite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della pro- cedura FIN-NET.
Ricorso all’Arbitrato
In caso di Xxxxxxxx, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell’ammontare del danno, han- no la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l’utilizzo di tale procedura non
esclude la possibilità di adire comunque all’Autorità Giudiziaria.
Il luogo di svolgimento dell’Arbitrato è la città sede dell’Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
CreditRas Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie conte- nute nella presente Nota Informativa.
CreditRas Assicurazioni S.p.A. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx
GLOSSARIO
Addetti: i titolari, i soci e le persone fisiche che svol- gono, anche se per periodi inferiori all’anno, l’Attività dichiarata a favore dell’Assicurato sulla base di un rap- porto di lavoro previsto dalle vigenti normative, com- presi gli stagisti, i tirocinanti, i borsisti e i corsisti. Sono pertanto esclusi i subappaltatori e i prestatori di opere e servizi ex art. 2222 codice civile e i loro dipendenti.
Apparecchiature elettroniche: dispositivi elet- tronici autonomi finalizzati prevalentemente all’elabora- zione e/o la trasmissione di segnali elettrici, dati analo- gici o digitali e non all’erogazione della potenza elettri- ca e/o alla sua trasformazione in potenza meccanica.
Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dalla presente Assicurazione.
Assicurazione: il contratto di Assicurazione
Attività dichiarata: l’attività o le attività dichiarate nel- la Scheda tecnica di modulo.
Colpo d’ariete: l’urto violento provocato in una con- duttura dall’immissione d’acqua o dalla sua interruzione.
Contraente: persona giuridica che stipula il Assicu- razione.
Cose assicurate: le Cose individuate all’interno dell’articolo “Cosa assicuriamo”.
Costo commerciale: valore delle Merci stimato in relazione alla natura, qualità ed eventuale svalutazione commerciale, compresi gli Oneri Fiscali e i diritti doga- nali, ma senza tener conto dei profitti sperati. Ove la valutazione così formulata superasse il corrispondente valore di mercato, si applicherà quest’ultimo.
Costo Industriale: prezzo della materia grezza au- mentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo
stato in cui si trovano le Merci al momento del Sinistro e degli Oneri Fiscali. Ove la valutazione così formulata superasse il corrispondente valore di mercato, si appli- cherà quest’ultimo.
Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta tempe- ratura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Franchigia: la parte di danno, espressa in cifra fissa, che l’Assicurato tiene a suo carico.
Impresa: CreditRas Assicurazioni S.p.A.
Incendio: combustione, con fiamma, delle cose ma- teriali al di fuori di appropriato focolare, che può auto- estendersi e propagarsi.
Incombustibili: sostanze e prodotti che, alla tempe- ratura di 750° C, non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica; il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Mini- stero dell’Interno.
Indennizzo: somma dovuta dall’Impresa all’Assicura- to in caso di Sinistro, dopo l’applicazione di limiti, fran- chigie e scoperti eventualmente previsti nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo.
Infissi: telai fissati al muro che racchiudono i vani di porte o finestre.
Intermediario: UniCredit S.p.A.
Lastre: lucernari, lastre di cristallo, specchio, mezzo cristallo, vetro ed altri materiali traslucidi (anche con iscrizioni o decori), fissi nelle loro installazioni, incer- nierati su perni o scorrevoli su guida, esistenti tanto all’esterno che all’interno del fabbricato, stabilmente
Glossario
10
collocati su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, men- sole e simili.
Limite di Indennizzo: l’importo, entro la Somma assicurata, che rappresenta il massimo esborso dell’Impresa in relazione alla singola garanzia prestata.
Polizza: il documento sottoscritto dal Contraente che prova l’Assicurazione.
Premio: somma dovuta dal Contraente all’Impresa a titolo di corrispettivo per la prestazione.
Primo rischio assoluto: forma di Assicurazione che non prevede, in caso di Sinistro, l’applicazione della Re- gola proporzionale di cui all’art. 1907 codice civile.
Regola proporzionale: criterio secondo il quale l’Impresa riduce proporzionalmente l’Indennizzo, in caso di Sinistro, quando il valore delle Cose assicurate dichiarato nella presente Assicurazione sia inferiore a quello determinato al momento del Sinistro, ai sensi dell’art. 1907 codice civile.
Scheda di Polizza: documento riepilogativo dell’As- sicurazione quadro, sottoscritta dal Contraente.
Scheda di Preventivo: documento riepilogativo dei moduli selezionati dal Contraente, durante la fase di preventivazione.
Scheda tecnica di modulo: documento riepiloga- tivo delle specifiche garanzie sottoscritte.
Scoperto: la parte di danno, espressa in percentua- le, che l’Assicurato tiene a suo carico.
Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per ec- cesso di pressione interna di fluidi non dovuto a Esplo- sione. Gli effetti del gelo e del Colpo d’ariete non sono considerati Scoppio.
Serramenti: strutture mobili esterne o interne quali finestre, porte, serrande, tapparelle, avvolgibili, persia- ne e scuri, destinate a chiudere aperture praticate in pareti, Tetti o soffitti.
Sinistro: verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
Solaio: complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
Somma Assicurata: l’importo che rappresenta il massimo esborso dell’Impresa in relazione alle garan- zie prestate.
Xxxxxxxxx: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Terrorismo: qualsiasi azione violenta fatta col sup- porto dell’organizzazione di uno o più gruppi di perso- ne (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l’intera popolazione, o una parte importante di essa, allo sco- po di raggiungere un fine politico o religioso o ideolo- gico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guer- ra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confi- sca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Gover- ni o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.
Tetto: complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, com- prese le relative strutture portanti (orditura, tiranti e catene) ed il manto di copertura. Sono altresì compresi i comignoli, e tutti gli elementi atti alla raccolta e allo smaltimento dell’acqua piovana.
Ubicazione: insediamento specificato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo in cui si trovano le Cose assicurate. Sono comprese le perti- nenze entro i 200 metri in linea d’aria dal corpo di fab- bricato principale.
Valore a nuovo:
• per il fabbricato: la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo del fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area;
• per le altre cose: la spesa necessaria per rimpiazza- re le altre Cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per uso e rendimento economi- co, comprese le spese di trasporto, montaggio e fi- scali.
Valore allo stato d’uso: il Valore a nuovo al mo- mento del Sinistro al netto di un deprezzamento stabi- lito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conser- vazione, al modo di costruzione, alla destinazione, alla qualità e funzionalità, rendimento, stato di manutenzio- ne e ogni altra circostanza concomitante.
Valore intero: forma di Assicurazione che prevede, in caso di Sinistro, l’applicazione della Regola propor- zionale di cui all’art. 1907 del codice civile.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
AVVERTENZA Le Condizioni di Assicurazione contengono rinvii alla Scheda di Polizza e alla Scheda tecnica di modulo che costituiscono parte integrante della documentazione contrattuale.
AVVERTENZA Il Glossario è contenuto nella Nota Informativa e costituisce parte integrante delle pre- senti Condizioni di Assicurazione.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 Decorrenza dell’Assicurazione e pagamento del Premio
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di de- correnza indicato nella Scheda di Polizza e nella Sche- da di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo se il Premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Il suddetto Premio viene corrisposto con periodicità mensile, mediante addebito diretto sul conto corrente UniCredit intestato al Contraente ed è dovuto per l’in- tera annualità.
In caso di mancato pagamento di una singola mensi- lità, l’importo della stessa viene riaddebitato su quella immediatamente successiva e l’Assicurazione continua a produrre i propri effetti.
Diversamente l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza della seconda mensilità, nel caso di mancato pagamen- to di due mensilità consecutive.
L’Assicurazione produce nuovamente i propri effetti dal- le ore 24 del giorno in cui viene effettuato l’addebbito sul conto corrente UniCredit del Contraente di tutte le mensilità scadute e non pagate, nonché la parte del Premio residuo a completamento dell’annualità.
Nel caso di chiusura del rapporto di conto corrente, l’Assicurazione si chiude con effetto alla scadenza della mensilità successiva alla richiesta di chiusura.
Art. 2 Diritto di ripensamento
Il Contraente ha la facoltà di recedere dall’Assicurazio- ne, entro 14 giorni dalla conclusione della Polizza Qua- dro, e di ottenere il rimborso del Premio pagato e non goduto, al netto dell’imposta, qualora l’Assicurazione sia già decorsa, ovvero al lordo dell’imposta nel caso in cui la polizza non abbia ancora prodotto i propri effetti. Il Contraente, per esercitare tale diritto, dovrà, entro il sud- detto termine, compilare e sottoscrivere l’apposito mo-
dulo, disponibile presso la filiale dell’Intermediario, dove è stata sottoscritta l’Assicurazione. Per la determinazio- ne del Premio pagato e non goduto da rimborsare si considera la data della comunicazione all’Intermediario. Nel caso in cui il Sinistro si verifichi successivamente all’esercizio del diritto di ripensamento, l’Impresa non provvederà al pagamento di alcun Indennizzo.
Art. 3 Durata e proroga dell’Assicurazione
L’Assicurazione ha durata annuale e scade alle ore 24 dell’ultimo giorno previsto dalla durata indicata nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo. In mancanza di disdetta, dell’intera Polizza o del singolo/i modulo/i sottoscritti, da parte del Contraente, esercitata mediante la compilazione e la sottoscrizione dell’apposi- to modulo disponibile presso la filiale dell’Intermediario,
dove è stata sottoscritta l’Assicurazione almeno 15 giorni prima della scadenza, la durata dell’Assicurazione è rin- novata per un anno e così successivamente.
L’Impresa ha diritto di esercitare la disdetta, dell’intera polizza quadro o del singolo/i modulo/i sottoscritti dal Contraente, entro 15 giorni dalla scadenza annuale dell’intera polizza quadro o del singolo/i modulo/i.
Art. 4 Sostituzione e modifiche dell’Assicurazione
(Funzionalità operante dal momento in cui la stessa sarà disponibile attraverso le Filiali)
Nel caso di variazione o aggiunta di singolo/i modulo/i, o di variazioni anagrafiche, il Contraente deve compi- lare e sottoscrivere l’apposito modulo di sostituzione, disponibile presso la Filiale dell’Intermediario, dove è
stata sottoscritta l’Assicurazione. Le eventuali modi- fiche dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dall’Impresa e dal Contraente.
Art. 5 Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati
dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa ces- sazione dell’Assicurazione.
Art. 6 Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio l’Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla
comunicazione del Contraente o dell’Assicurato e ri- nuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 7 Dichiarazioni inesatte od omissioni
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influisca- no sulla valutazione del rischio, possono comportare la
perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione.
Il Contraente deve comunicare all’Impresa l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi coperti dalla stessa Assicurazione, ad ec- cezione di quelle stipulate per suo conto da altro Con-
traente per obbligo di legge o di contratto e di quelle di cui sia in possesso in modo automatico quali garanzie accessorie ad altri servizi.
Art. 9 Recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato nei termini contrattualmente stabiliti e fino al 60° giorno dalla data dell’atto di pagamento o di rifiuto dell’Indennizzo, l’Im- presa ha diritto di recedere dalla presente Assicurazio- ne con preavviso di 30 giorni ed il recesso ha effetto alla scadenza della prima mensilità di Premio succes- siva al termine dei 30 giorni suddetti. La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall’Impresa all’Assicu- rato e al Contraente qualora quest’ultimo rientri nella
categoria dei consumatori ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 206/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Il Contraente o l’Assicurato può darne comunicazione all’Impresa mediante lettera raccomandata.
Resta inteso che la riscossione dei premi venuti a sca- denza dopo la denuncia del Xxxxxxxx, o qualsivoglia al- tro atto dell’Impresa, non può essere interpretato come rinuncia dell’Impresa stessa ad avvalersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.
Art. 10 Interruzione dell’Assicurazione per cessato rischio
Nel caso di interruzione dell’Assicurazione per cessato rischio, il Contraente dovrà compilare e sottoscrivere l’apposito modulo di interruzione per cessato rischio, disponibile presso la filiale dell’Intermediario, dove è stata sottoscritta l’Assicurazione.
CreditRas Assicurazioni si riserva la facoltà di verifi- care le dichiarazioni sottoscritte dal Contraente nel modulo di interruzione e di richiedere la copia della documentazione che prova il cessato rischio, ai sensi dell’art. 1896 del codice civile.
Art. 11 Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)
Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio con- seguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l’assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o
restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell’Unione Europea, dell’Area Econo- mica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o com- merciali e/o embargo internazionale.
Art. 12 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, val- gono le norme di legge.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
È assicurato, anche se di proprietà di terzi:
• il fabbricato o parte di esso, la cui Ubicazione è indi- cata nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo, relativamente a:
- opere murarie e di finitura, compresi Infissi, Serra- menti e relative Lastre, opere di fondazione o interrate;
- piazzali, lastricati, strade interne;
- cancelli, recinzioni, tettoie e pensiline non amovi- bili, antenne;
- pannelli solari, termici e fotovoltaici;
- impianti ed installazioni al servizio del fabbricato considerati immobili per natura o per destinazione quali, a titolo esemplificativo: idrici, atti alla raccol- ta ed allo smaltimento dell’acqua piovana, igienici e sanitari, termici, di riscaldamento, condiziona- mento, elettrici e/o elettronici, di illuminazione, di segnalazione e comunicazione, di estinzione, di prevenzione e allarme;
- ascensori, montacarichi, scale mobili;
- moquette, tappezzerie, rivestimenti in genere e, se privi di valore artistico, mosaici affreschi e statue;
- campi da tennis, piscine ed attrezzature sportive e da gioco ad uso esclusivo dell’Attività dichiarata.
Relativamente al fabbricato, non sono comprese le Cose rientranti nella descrizione di Xxxxxxxxx.
Se l’Assicurazione è riferita a singole porzioni di xxxxxx- cato, essa si estende alle relative quote della parti di fabbricato costituenti proprietà comune.
• il Contenuto dell’azienda posto nella Ubicazione indi- cata nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo, sempreché sia indicata la relativa Somma Assicurata nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo, relativamente a:
- Macchinario;
- Merci;
- Cose particolari;
- Valori e Preziosi;
- Cose pregiate.
Per Macchinario si intende:
• macchine, impianti, attrezzi, utensili comprese tutte le parti murarie, meccaniche, elettriche ed elettroni- che che ne siano il naturale completamento nonché i relativi ricambi e le scorte che siano ad esso riferibili;
• impianti e mezzi di sollevamento (esclusi ascensori, montacarichi, scale mobili), di pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A.;
• impianti e attrezzature di imballaggio;
• attrezzatura, arredamento, mobilio, mezzi di custo- dia, apparecchi mobili di illuminazione, riscaldamen- to, condizionamento; materiale d’ufficio e tutto quan-
to serve per l’esercizio dell’Attività dichiarata;
• serbatoi, cisterne, silos e relative tubazioni;
• distributori automatici di Merci, cibi e bevande posti all’interno dei locali. A tale riguardo, sono compre- si anche quelli posti all’interno del fabbricato la cui distribuzione di Merci, cibi e bevande avviene all’e- sterno;
• tende esterne frangisole ed insegne installate sull’e- dificio o nell’area esterna ad uso esclusivo dell’Atti- vità dichiarata;
• sistemi di elaborazione dati, computer e relative uni- tà periferiche, macchine da ufficio, audio-fono-visivi, apparecchi per la telefonia e la trasmissione dati, Ap- parecchiature elettroniche in genere;
• gli impianti, anche fissi, opere di abbellimento, siste- mazione ed utilità installati dal conduttore e/o di sua proprietà purché non già assicurati con altra Assi- curazione;
• indumenti di lavoro, accessori, beni ed effetti perso- nali degli Addetti e dei clienti esclusi Valori e Preziosi;
• dotazioni varie e quanto in genere di appartenenza ad uffici, laboratori, dipendenze aziendali anche per attività ricreative, servizi generali, depositi, magazzi- ni e quant’altro di simile relativo alla gestione e con- duzione dell’Attività dichiarata.
Per Merci si intende:
• Merci proprie dell’Attività dichiarata;
• materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti se- milavorati e finiti;
• scorte e materiali di consumo;
• imballaggi e supporti;
• stampati e materiale pubblicitario;
• lubrificanti, carburanti e combustibili;
• scarti e residui di lavorazione.
sono comprese, fino alla concorrenza di quanto indicato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo, le Merci diverse da quelle proprie dell’Attività dichiarata. Entro predetti limiti non è operante l’eventuale esclusione prevista nella descrizione dell’Attività dichiarata.
Per Cose particolari si intende:
• archivi: archivi in genere, documenti, licenze, regi- stri, disegni, stampati, films e microfilms, pellicole e fotocolor;
• supporti dati: qualsiasi materiale fisso o intercambia- bile utilizzato per memorizzare informazioni elabora- bili automaticamente e/o da programmi;
• modelli e stampi: modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
Tali Cose, si intendono assicurate con il Limite di Inden- nizzo indicato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo.
Per Valori si intende:
• carte valori, denaro, titoli di credito in genere (ossia i titoli di Stato, le obbligazioni di Enti pubblici e privati, le azioni di società, le cambiali, gli assegni bancari, circolari, postali, gli ordini in derrate, i libretti di ri- sparmio e simili);
• buoni pasto, titoli di viaggio di società di trasporto;
• valori bollati e postali, schede telefoniche, tessere di parcheggio, biglietti di lotterie e ogni altro documen- to o carta rappresentante un valore.
Per Preziosi si intende:
• gioielli, oggetti anche solo in parte in argento, platino e/o in oro, pietre preziose e perle naturali o coltivate, coralli e altri materiali preziosi lavorati o grezzi, colle- zioni e raccolte di oggetti preziosi.
Valori e Preziosi sono assicurati con il Limite di Inden- nizzo indicato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo.
Per Cose pregiate si intende:
• quadri, dipinti, affreschi, mosaici, statue, sculture, e simili oggetti d’arte (esclusi i Preziosi);
• collezioni e/o raccolte scientifiche, d’antichità, numi- smatiche, filateliche e in genere di oggetti non preziosi;
• pergamene, archivi e documenti storici, oggetti e servizi di argenteria, pellicce, tappeti, arazzi.
Tali Cose, si intendono assicurate con il Limite di Inden- nizzo indicato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo.
L’Impresa si riserva il diritto di effettuare ogni tipo di controllo sulle Cose assicurate e/o le modalità operati- ve con cui viene svolta l’Attività dichiarata nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo.
Il Contraente e/o Assicurato hanno l’obbligo di fornire all’Impresa tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
• alberi, piante, cespugli, prati, coltivazioni in genere;
• cose all’aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impian- ti fissi per natura e destinazione;
• macchinario in godimento all’Assicurato in virtù di un contratto di leasing e/o di noleggio;
• aeromobili, imbarcazioni, veicoli e/o altri mezzi di tra- sporto iscritti al P.R.A. (o altri enti analoghi che disci- plinano la circolazione/navigazione), a meno che tali
Cose siano oggetto di attività di noleggio, gestione di autorimesse, autotrasporto, riparazione e/o commer- cio degli stessi in funzione dell’Attività dichiarata nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo;
• apparecchiature elettroniche se assicurate con altra Assicurazione;
• merci caricate su mezzi di trasporto di terzi se assi- curate con altra Assicurazione.
L’Assicurazione vale, fatto salvo quanto espressamen- te escluso dall’articolo “Le esclusioni dell’Assicurazio- ne”, per i danni materiali e diretti - compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio - causati alle Cose assi- curate da Xxxxxxxxx.
L’Assicurazione è operante per i soli terremoti di magni- tudo Xxxxxxx (Ml) uguale o superiore a 4.0 localizzati dal- la Rete Sismica Nazionale dell’Istituto Nazionale di Ge- ofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all’epicentro del sisma. Per la valorizzazione della magnitudo Xxxxxxx (Ml), si farà riferimento ai dati ufficiali rilasciati dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).
Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo a Sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo Sinistro. L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del ventesimo giorno successivo a quello del perfezionamento del contratto.
L’Assicurazione è prestata con la Franchigia e con i
Limiti di Indennizzo indicati nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo.
a) fuoriuscita d’acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua o di bacini, anche se provocata da Terremoto, franamento, ce- dimento o smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze;
b) allagamento verificatosi all’interno del fabbricato a seguito di:
• formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua;
• fuoriuscita di liquidi, non dovuta a rottura, da im- pianti idrici, igienici, tecnici e di riscaldamento.
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del ventesi- mo giorno successivo a quello del perfezionamento dell’Assicurazione stessa.
L’Assicurazione è prestata con la Franchigia e con i Limiti di Indennizzo indicati nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo.
Condizioni valide per entrambe le garanzie:
sono compresi i guasti causati per ordine dell’Autorità e quelli arrecati da qualunque persona allo scopo di impedire o di arrestare l’evento dannoso.
L’Impresa, in caso di Sinistro indennizzabile a termini della presente Assicurazione, rimborsa, senza applica- zione della Regola proporzionale e con i Limiti di Inden- nizzo indicati nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo:
• le spese sostenute per demolire, sgomberare, tra- sportare alla più vicina e idonea discarica, smaltire e trattare i residui del Sinistro, con esclusione dei residui tossici e nocivi, di cui alla normativa spe- cifica vigente in materia al momento del Sinistro e con esclusione delle spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento e trattamento speciale dei residui tossici e nocivi;
• le spese di rimozione, trasporto, ricollocamento e de- posito presso terzi delle cose poste nei locali la cui Ubicazione è indicata nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo e/o nelle eventuali perti-
xxxxx, nel caso in cui la rimozione sia indispensabile per eseguire le riparazioni ai suddetti locali;
• le spese di riparazione o di ricostruzione delle cose particolari, ridotte in relazione allo stato, uso e utiliz- zabilità delle cose stesse ed escluso qualsiasi rife- rimento a valore di affezione, artistico o scientifico, sempreché tali spese siano sostenute entro 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
Sono, inoltre, rimborsati i seguenti oneri necessari alla ricostruzione o ripristino delle Cose assicurate previsti da leggi e/o regolamenti entrati in vigore anteceden- temente alla data di stipulazione della presente Assi- curazione:
a) gli oneri di urbanizzazione e di concessione edilizia riconducibili a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica;
b) gli oneri di costruzione e ricostruzione antisismica;
c) gli onorari di progettisti e consulenti, nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di catego- ria. Tali oneri concorrono alla determinazione della Somma Assicurata.
Relativamente agli oneri di cui ai punti a) e b), se en- trati in vigore successivamente alla data di stipulazio- ne della presente Assicurazione non concorrono alla determinazione della Somma Assicurata ed in caso di Sinistro indennizzabile sono rimborsabili entro il Limite di Indennizzo indicato nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo.
Art. 16 Le esclusioni dell’Assicurazione
L’Assicurazione non vale per i danni:
a) verificatisi in conseguenza di atti di guerra di qual- siasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo, guerre internazio- nali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
b) verificatisi in conseguenza di insurrezione, di tu- multi popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di Terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occu- pazione militare, di invasione, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
c) verificatisi in conseguenza di Esplosione o di ema- nazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
d) causati con dolo del Contraente o dell’Assicurato e dei loro coniugi o conviventi more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e di qualsiasi altro loro parente o affine convivente;
e) causati con dolo dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata
e dei loro coniugi o conviventi more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e di qualsiasi altro loro parente o affine convivente;
f) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputa- bili ad ammanchi di qualsiasi genere;
g) di fenomeno elettrico a macchine e impianti elettri- ci ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’Assicurazione;
h) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di man- cata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conse- guenti ad eventi per i quali è prestata l’Assicurazione;
i) subiti da alberi, piante, cespugli, prati e coltivazioni floreali e agricole in genere;
j) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate.
Relativamente alla garanzia Xxxxxxxxx, sono inoltre esclusi i danni:
k) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da alluvione e da xxxxxxxx;
l) causati da mancata o anormale produzione o di- stribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del Terremoto sulle Cose assicurate.
Relativamente alla garanzia alluvione, inondazione ed allagamento, lettere a) e b) dell’articolo “Gli eventi as- sicurati”,
sono inoltre esclusi i danni:
m) causati da mareggiata, marea, xxxxxxxx, penetra- zione di acqua marina;
n) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
o) a cose mobili poste all’aperto o poste in fabbricati aperti da uno o più lati o poste sotto tettoie;
p) causati da mancata o anormale produzione o di- stribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto
effetto dell’inondazione, dell’alluvione o dell’allaga- mento sulle Cose assicurate.
q) causati dalla fuoriuscita di liquidi avvenuta a segui- to di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e di riscaldamento;
r) avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni pro- vocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dal vento o dalla grandine;
s) causati dalla fuoriuscita d’acqua da impianti auto- matici di estinzione;
t) causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all’evento og- getto dell’Assicurazione;
u) alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento, salvo quelle che, per peso e/o dimensione, non possono essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets.
OPERATIVITÀ
Art. 17 Destinazione dei locali
L’Assicurazione è prestata a condizione che i locali in- dicati nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica
di modulo e le sue eventuali strutture accessorie siano destinati all’Attività dichiarata.
Art. 18 Caratteristiche costruttive del fabbricato
Le garanzie prestate sono operanti purché l’Attività dichiarata sia svolta sottotetto a locali di fabbricati re- alizzati con:
• strutture portanti verticali in materiali Incombusti- bili;
• pareti esterne in materiali Incombustibili;
• manto di copertura del Tetto in materiali Incombu- stibili o in tegole bituminose;
• strutture portanti del Tetto in materiali anche com- bustibili;
• Solai in materiali anche combustibili.
Le pareti esterne possono comunque:
• essere in materiali combustibili fino ad 1/10 delle loro singole superfici oppure fino ad 1/3 se i mate- riali combustibili sono costituiti da materie plastiche non espanse né alveolari;
• impiegare materiali combustibili per impermeabi- lizzazione, coibentazione o rivestimento se appli- cati all’esterno delle pareti esterne e se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo.
Il manto di copertura del Tetto può impiegare materiali combustibili per impermeabilizzazione, coibentazione o rivestimento se applicati all’esterno del manto di co-
pertura e se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo.
Il manto di copertura del Tetto può comunque essere in materiali combustibili:
• per la totalità della sua superficie, se le strutture portanti del Tetto:
- sono costituite in materiali Incombustibili;
- sono costituite in materiali combustibili ma esistono Solai che sono tutti costituiti in materiali Incombustibili;
oppure
• fino a 1/3 della sua superficie se questi materiali combustibili sono costituiti da materie plastiche non espanse né alveolari;
oppure
• fino a 1/10 della sua superficie, in tutti gli altri casi.
È consentito non considerare le caratteristiche co- struttive di una sola porzione di fabbricato, ancorché in corpo separato, la cui area coperta non superi 1/10 dell’area coperta dal fabbricato stesso e delle even- tuali pertinenze.
Ai fini della determinazione delle caratteristiche co- struttive del fabbricato, il legno lamellare utilizzato in edilizia è considerato materiale incombustibile.
Art. 19 Stato d’uso del fabbricato
L’Assicurazione è prestata a condizione che il fabbrica- to o i fabbricati, di cui fanno parte i locali indicati nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo e
le eventuali pertinenze, siano in normale stato di manu- tenzione e conservazione.
Art. 20 Forma dell’Assicurazione
L’Assicurazione è prestata a Valore intero e, salvo quanto diversamente stabilito nell’articolo “Determina-
zione del danno”, a Valore a nuovo.
L’Impresa indennizza i danni alle Cose assicurate cau- sati da eventi per i quali è prestata l’Assicurazione an- che se avvenuti con:
• colpa, anche grave, del Contraente, dell’Assicura- to, dei Rappresentanti Legali, degli amministratori
o dei Soci a responsabilità illimitata e delle persone del fatto delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere a norma di legge;
• dolo delle persone delle quali l’Assicurato o il Con- traente deve rispondere a norma di legge.
Premesso che con l’espressione:
• “indice” si intende l’indice mensile nazionale dei “prezzi al consumo per famiglie di operai ed impie- gati” pubblicato dall’ISTAT;
• “indice di riferimento annuale” si intende l’indice relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio;
si conviene che alla scadenza di ogni rata annuale di Premio, il Premio stesso, le Somme/Massimali assicu- rati ed i limiti di Indennizzo (non espressi in percen- tuale) previsti nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo si intendono adeguati in conformità al rapporto tra l’indice di riferimento annuale e quello immediatamente precedente.
Resta inteso che il Premio, le somme assicurate ed i
limiti di Indennizzo (non espressi in percentuale) così determinati non potranno essere inferiori ai valori del Premio, delle somme assicurate e dei limiti di Indenniz- zo (non espressi in percentuale) indicati nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo al momen- to della stipula della presente Assicurazione.
Sono esclusi da tale indicizzazione gli scoperti/franchi- gie eventualmente previsti ed indicati nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo.
Qualora l’indice ISTAT non fosse più disponibile, l’Im- presa si riserva di adottare un indice equipollente, pre- via comunicazione al Contraente e ferme restando le modalità di indicizzazione sopra indicate.
IN CASO DI SINISTRO
In caso di Xxxxxxxx, fermi gli obblighi previsti per Xxxxx nonché le conseguenze in caso di inadempimento, il Contraente o l’Assicurato deve:
a) fare quanto possibile per evitare o diminuire il dan- no; le relative spese sono a carico dell’Impresa se- condo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell’art. 1914 del codice civile;
b) contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 000.00.00.00. L’operatore procederà all’identificazione sia dell’Assicurato che della re- lativa copertura assicurativa oggetto del Sinistro e raccoglierà tutti i dati necessari alla corretta proto- collazione. L’operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni sui successivi eventuali adempimenti.
L’inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del codice civile.
Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:
• conservare e custodire tracce, indizi e quanto residua- to dal Sinistro fino a liquidazione del danno, ovvero fino a diversa comunicazione dell’Impresa antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto a compensi o indennità; predisporre un elenco dettaglia- to dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle Cose assicurate colpite dal Sinistro;
• mettere a disposizione dell’Impresa i locali, i regi- stri, conti, fatture e qualsiasi documentazione atta alle operazioni peritali. In caso di danno alle Merci
deve mettere altresì a disposizione dell’Impresa la documentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende manifatturiere, anche la documentazio- ne dettagliata del costo relativo alle Merci colpite da Sinistro, sia finite sia in corso di lavorazione;
• denunciare ai debitori o esperire, ove ricorra il caso, le procedure di ammortamento nel caso di distruzio- ne di titoli di credito (è fatto salvo il diritto alla rifusio- ne delle spese).
Art. 24 Assicurazione presso diversi assicuratori
Nel caso in cui esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio il Contraente o l’Assicurato, in caso di Sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1913 del codice civile.
Il Contraente o l’Assicurato può chiedere l’intero Inden-
nizzo ad uno solo degli assicuratori, il quale avrà dirit- to di regresso nei confronti degli altri per l’Indennizzo corrisposto.
In caso di richiesta all’Impresa, essa corrisponderà l’Indennizzo a termini della presente Assicurazione, al netto di eventuali scoperti e/o franchigie.
Art. 25 Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato direttamente dall’Impresa, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata.
In caso di disaccordo, le Parti hanno la facoltà di risol- vere la controversia incaricando a tale scopo uno o più periti da nominarsi con apposito atto.
Le decisioni sui punti controversi sono prese a mag- gioranza.
Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare
da altre persone, le quali potranno intervenire nelle ope- razioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo. Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tale nomina, anche su istanza di una sola delle Parti, è demandata al Presidente del Tribunale più vicino alla residenza dell’Assicurato.
Ciascuna delle Parti sostiene gli onorari e le spese del proprio perito, mentre quelli del terzo perito sono sem- pre ripartiti a metà.
I periti devono:
a) accertare circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e dichiara- zioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente articolo “Obblighi”;
c) verificare al momento del Sinistro l’esistenza, la qua- lità e la quantità delle Cose assicurate e stimare il va- lore delle Cose assicurate illese o colpite da Sinistro;
d) procedere alla definizione del danno secondo i criteri di cui all’articolo “Determinazione del danno”.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai sopra indicati punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, er-
rore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impre- giudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si ri- fiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
L’Impresa si riserva il diritto di fare trasportare le Cose assicurate e danneggiate presso laboratori di fiducia specializzati, al fine del migliore espletamento delle operazioni peritali.
Trattamento dei dati personali in occasione delle attivi- tà di perizia su supporti informatici
La perizia sui supporti informatici è effettuata alle con- dizioni precisate nella presente Assicurazione, fermo restando che l’Impresa non svolge nessuna attività di trattamento dei dati eventualmente presenti nei sup- porti. Rispetto a tali dati l’Assicurato agisce quale tito- lare del trattamento ed è quindi suo onere adottare le cautele necessarie per il corretto trattamento di tali dati, definendo con il perito le misure di sicurezza da adot- tare per il corretto trattamento dei dati stessi, rispetto al quale l’Impresa resta del tutto estranea.
Art. 27 Determinazione del danno
In caso di Sinistro indennizzabile a termini della pre- sente Assicurazione, l’ammontare del danno e del
relativo Indennizzo si determinano, partita per partita, all’atto del Sinistro con i criteri di seguito riportati.
Si premette che per le Merci, i veicoli, gli oggetti d’arte e di antiquariato, i Preziosi, i Valori, le Collezioni, gli oggetti fuori uso o inservibili e per i capi di vestiario non è previsto in alcun caso il Valore a nuovo e l’Assicura- zione è prestata in base al Valore allo stato d’uso.
Per le Collezioni, inoltre, l’Impresa pagherà il valore dei pezzi distrutti e le spese necessarie per il ripristino di quelli solo danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della Collezione stessa o delle rispet- tive parti.
Relativamente alle Cose assicurate per le quali l’Assi- curazione è prestata a Valore a nuovo:
1) si stima il Valore a nuovo;
2) si stima il Valore allo stato d’uso delle cose stesse, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui nonché gli oneri fiscali non dovuti all’Erario;
3) si determina la differenza, eventualmente esisten- te, fra i valori di cui ai punti precedenti, denominata supplemento d’indennità.
Si procede con corrispondere l’Indennizzo in base al Valore allo stato d’uso.
Il pagamento del supplemento di indennità è subordina- to all’effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione ed avverrà:
• in caso di rimpiazzo, in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla comunicazione dell’avvenuto rimpiazzo, purché questo sia documentato ed avvenga entro 18 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di xxxxxxx;
• in caso di ricostruzione, ogni 6 mesi e fino a con- correnza del supplemento di indennità dovuto, in base allo stato di esecuzione dei lavori documentato dall’Assicurato e purché (salvo comprovata impossi- bilità non imputabile all’Assicurato) l’inizio dei lavori avvenga entro 18 mesi dalla data dell’atto di liquida- zione amichevole o del verbale definitivo di xxxxxxx e che i lavori stessi vengano ultimati, a pena di deca- denza del diritto all’Indennizzo della quota che resi- dua, entro 24 mesi dalla stessa data. La ricostruzione del fabbricato può avvenire anche su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi alcun aggra- vio per l’Impresa.
Fermo quanto previsto dal successivo articolo “As- sicurazione parziale, deroga alla proporzionale”, se le somme assicurate nella Scheda di Polizza e nella Scheda tecnica di modulo risultano:
• superiori od uguali al rispettivo Valore a nuovo, il sup- plemento di indennità è dato dall’intero ammontare del supplemento medesimo;
• inferiori al rispettivo Valore a nuovo ma superiori al Valore allo stato d’uso, per cui risulta assicurata solo una parte dell’intera differenza occorrente per l’inte- grale Assicurazione a Valore a nuovo, il supplemento di indennità viene ridotto proporzionalmente nel rap- porto esistente tra detta parte e l’intera differenza;
• uguali o inferiori al Valore allo stato d’uso, il supple- mento di indennità diventa nullo.
In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
Si conviene inoltre che, relativamente al fabbricato, qualora lo stesso sia costruito in tutto o in parte con materiali d’impiego non comune, la stima del suo valo- re verrà effettuata in base al costo di costruzione a nuo- vo con l’impiego di equivalenti materiali di uso corrente.
Merci:
si stima, al momento del Sinistro, il Costo commercia- le o il Costo industriale delle Cose assicurate colpite da Sinistro e la spesa necessaria per riparare le Cose assicurate danneggiate, deducendo il valore eventual- mente ricavabile dai residui.
Ove le valutazioni così formulate superassero i corri- spondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi. Per quanto riguarda gli autoveicoli, motoci- cli e ciclomotori dei clienti, qualora fosse esperita azione di rivalsa da altro assicuratore nei confronti dell’Assicu- rato, la presente Assicurazione sarà operante sino alla concorrenza della Somma assicurata, al netto di quanto eventualmente già indennizzato per effetto dell’art. 1910 del codice civile, sempre ché il danno sia indennizzabile. L’Indennizzo per la riparazione di un autoveicolo dan- neggiato non potrà in alcun caso superare il Valore allo stato d’uso.
Beni ed effetti personali, Cose pregiate aventi anche valore artistico, Preziosi:
si stima il Valore a stato d’uso delle Cose assicurate colpite da Sinistro e la spesa necessaria per riparare o sostituire le Cose assicurate danneggiate, deducendo il valore eventualmente ricavabile dai residui.
L’Indennizzo per la riparazione di una Cosa assicurata danneggiata non potrà in alcun caso superare il Valore allo stato d’uso.
Cose particolari:
• per gli Archivi e i Modelli e stampi si tiene conto del solo costo del materiale e delle operazioni manuali, informatiche e meccaniche per il rifacimento, ripara- zione o ricostruzione delle Cose assicurate colpite da Sinistro, deducendo il valore eventualmente ri- cavabile dai residui, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione, artistico o scientifico. L’Indennizzo del danno avrà luogo a rifacimento, ri- parazione o ricostruzione ultimata e sarà limitato alle spese effettivamente sostenute entro il limite di 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
• per i Supporti dati si tiene conto del costo di riacqui- sto delle Cose assicurate colpite da Sinistro, nonché delle spese necessarie per la ricostituzione dei dati
contenuti negli stessi (memorizzati nell’ultima copia di sicurezza, purché non danneggiata dal Sinistro), deducendo il valore eventualmente ricavabile dai resi- dui. L’Indennizzo del danno avrà luogo a ricostituzione ultimata e sarà limitato alle spese effettivamente so- stenute entro 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazio- ne amichevole o del verbale definitivo di perizia. Se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro il termine indicato, l’Indennizzo riguarderà le sole spese per il riacquisto dei supporti dati privi d’informazioni.
L’Indennizzo per la riparazione di una Cosa assicurata danneggiata non potrà in alcun caso superare il Valore allo stato d’uso.
Valori:
si determina il valore nominale del denaro e delle carte valori e si sommano le spese relative alla procedura di ammortamento relativa ai titoli di credito.
Per i danni relativi ai titoli di credito, l’Assicurato deve di- mostrare di avere esercitato tutti i diritti e le azioni spettan- tegli a norma di legge per la realizzazione del credito ri- sultante dal titolo. L’Impresa indennizza il danno accertato dai periti a seguito dell’esercizio totalmente o parzialmen- te infruttuoso di tali adempimenti, ma il pagamento potrà avvenire solo dopo la scadenza dei titoli stessi.
Per gli effetti cambiari, l’Indennizzo è limitato a quegli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
Art. 28 Assicurazione parziale, deroga alla proporzionale
Se dalle stime effettuate al momento del Sinistro risul- ta che il valore delle Cose assicurate, escluse quelle assicurate senza applicazione della Regola proporzio- nale di cui all’art. 1907 del codice civile, determinato secondo i criteri di cui all’articolo “Forma dell’Assicu- razione” delle norme di Operatività eccede la Somma assicurata alla rispettiva garanzia, separatamente con- siderata, l’Impresa risponde del danno in proporzione
del rapporto fra Xxxxx assicurata e valore risultante al momento del Sinistro.
Tuttavia l’Impresa rinuncia all’applicazione della sud- detta proporzionale, qualora l’eccedenza riscontrata al momento del Sinistro risulti non superiore al 20%. Qualora detto limite venga oltrepassato, si applica la Regola proporzionale esclusivamente per l’eccedenza rispetto a detta percentuale.
Art. 29 Anticipo dell’Indennizzo
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquida- zione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del Sini- stro stesso e che la previsione dell’Indennizzo com- plessivo sia pari ad almeno Euro 25.000,00.
Il pagamento dell’anticipo verrà effettuato dopo 90 gior- ni dalla data di denuncia del Xxxxxxxx, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.
L’acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 500.000,00, qualunque sia l’ammontare stimato del Si- nistro. La determinazione dell’acconto dovrà essere ef- fettuata come se il criterio di valutazione Valore a nuovo non esistesse.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento del suddetto im- porto, l’Assicurato potrà ottenere, sul supplemento di indennità, un solo anticipo che verrà determinato in re- lazione allo stato dei lavori al momento della richiesta. Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell’Indennizzo.
Art. 30 Limite xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx
Salvo quanto previsto dall’art. 1914 del codice civile,
in nessun altro caso l’Impresa può essere tenuta a
pagare, per ciascun Sinistro, Indennizzi maggiori delle Somme assicurate, partita per partita.
Art. 31 Pagamento dell’Indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l’Impresa provvede al pagamento dell’Indennizzo dovuto a ter- mini della presente Assicurazione, entro 30 giorni dalla data in cui l’Indennizzo sia stato ufficialmente offerto. Su richiesta dell’Assicurato tale disposto verrà appli- cato per ciascuna partita singolarmente considerata come se, ai soli fini di detto articolo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una Polizza distinta.
Ove sia stato aperto un procedimento giudiziario a ca- rico del Contraente o dell’Assicurato, dei soci e/o degli Amministratori, relativo al Sinistro è facoltà dell’Impresa posticipare il pagamento sino alla conclusione del
procedimento stesso. Tuttavia l’Assicurato ha il dirit- to di ottenere il pagamento dell’Indennizzo anche in mancanza di chiusura dell’istruttoria, purché presenti fidejussione, di gradimento all’Impresa, con la quale si impegna a restituire l’importo ricevuto, maggiorato del- le spese e degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura dell’istruttoria, o dalla sentenza penale de- finitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto all’Indennizzo.
Ogni pagamento dell’Indennizzo verrà effettuato salvo opposizione da parte di creditori per la presenza di cre- diti privilegiati, pignoratizi o ipotecari sulle Cose assi- curate, ai sensi dell’art. 2742 del codice civile.
Art. 32 Titolarità dei diritti nascenti dall’Assicurazione
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dall’Assicurazio- ne non possono essere esercitati che dal Contraente e dall’Impresa. Spetta in particolare al Contraente com- piere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquida- zione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni così effet-
tuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’Indennizzo liquidato a termini dell’Assicurazione non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. 33 Numero degli Addetti difforme dalle dichiarazioni contrattuali
Fermo quanto disposto all’articolo “Sostituzione e modifi- che dell’Assicurazione”, nel caso in cui, al momento del Sinistro, il numero degli Addetti effettivamente impiegati dall’Assicurato nell’esercizio della propria attività risulti su-
periore a quanto dichiarato al momento della stipulazione del presente contratto, come indicato nella Scheda tec- nica di modulo, l’Impresa rinuncia all’applicazione del di- sposto dell’ultimo comma dell’art. 1898 del codice civile.
Art. 34 Servizio di salvataggio e risanamento
Il Contraente e/o l’Assicurato ha la facoltà di attivare, in caso di Sinistro in cui siano state coinvolte le Cose as- sicurate, l’erogazione - da parte di un’azienda specia- lizzata - di servizi di pronto intervento per l’esecuzione delle operazioni necessarie al salvataggio e risana- mento delle Cose assicurate danneggiate dal Sinistro. A fronte di evento indennizzabile a termini della presen- te Assicurazione, i servizi di salvataggio e risanamen- to potranno essere attivati utilizzando il numero verde dell’Impresa.
000.00.00.00
attivo tutti i giorni dell’anno 24 ore su 24, tramite il quale si verrà messi direttamente in contatto con l’azienda specializzata.
Il personale inviato dall’azienda specializzata prov- vederà ad identificare e coordinare, con la collabo- razione e in accordo con l’Assicurato, tutte le azioni necessarie a limitare l’entità del danno per consentire
una più rapida ripresa dell’attività, quali a titolo esem- plificativo: salvataggio mediante deumidificazione, salvataggio mediante “stop corrosion”, salvataggio mediante decontaminazione chimica, utilizzo di grup- po elettrogeno. L’azienda specializzata provvederà, inoltre, sempre con la collaborazione e in accordo con l’Assicurato, alle necessarie ulteriori opere di bonifica e di risanamento delle Cose assicurate.
I costi riconducibili ai servizi prestati dall’azienda spe- cializzata saranno a carico dell’Assicurato.
In caso di Sinistro indennizzabile a termini della pre- sente Assicurazione, i costi sostenuti dall’Assicurato verranno rimborsati dall’Impresa in conformità alle condizioni del contratto.
In caso di evento indennizzabile a termini della presen- te Assicurazione, le spese sostenute ai soli fini di salva- taggio, saranno a carico dell’Impresa stessa secondo quanto stabilito dall’art. 1914 del codice civile.
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1. Art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n°196/2003).
2. Le finalità assicurative richiedono, come indicato nella raccomandazione del Consiglio d’Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l’altro, anche per la prevenzione, individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative.
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