COMUNE DI COSTACCIARO
COMUNE DI COSTACCIARO
(Provincia di Perugia)
REGOLAMENTO COMUNALE
per la disciplina delle sponsorizzazioni e degli accordi di collaborazione.
Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 28/03/2015, pubblicata all'albo pretorio on-line per gg.15 dal 31/05/2015 al 15/06/2015 e divenuta esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000, il 11/06/2015, decorsi gg.10 dall'inizio della pubblicazione.
REGOLAMENTO IN VIGORE DAL 11/06/2015
Art. 1 – Finalità
1. Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione in attuazione delle disposizioni contenute nell’art.43 della legge 449/1997 e nell’art. 119 del TUEL 267/2000.
2. Le iniziative di sponsorizzazione e gli accordi di collaborazione devono tendere a favorire l’innovazione e l’implementazione dell’organizzazione Comunale, la realizzazione di maggiori economie di bilancio, la creazione di una migliore qualità dei servizi istituzionali.
3. L’ambito di applicazione riguarda, pertanto, tutti i servizi erogati dal Comune di Costacciaro, compresa la realizzazione di opere pubbliche connesse alla propria sfera di attività.
Art.2 - Contenuti
1. I contratti di sponsorizzazione e/o collaborazione, possono essere conclusi con soggetti pubblici, privati, imprese, associazioni, fondazioni, cittadini ed in generale con qualsiasi soggetto che non svolga attività in conflitto con l’interesse pubblico, le competenze e le finalità perseguite dal Comune di Costacciaro.
2. La conclusione dei contratti di sponsorizzazione e/o collaborazione tende alla realizzazione di opere o all’acquisizione a titolo gratuito di interventi, servizi, prestazioni di beni che diversamente comporterebbero un aggravio al bilancio dell’ente.
3. Il risultato dei contratti di sponsorizzazione e/o collaborazione sarà, quindi, la realizzazione di un’economia di bilancio totale o parziale rispetto all’acquisizione del bene o alla realizzazione del servizio oggetto del contratto.
Art. 3 - Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per “contratto di sponsorizzazione e/o collaborazione”: un contratto mediante il quale il Comune di Costacciaro (sponsee) offre, nell’ambito delle proprie competenze, ad un terzo (sponsor) la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale in appositi e predefiniti spazi pubblicitari, a fronte del versamento di una somma di denaro o di una determinata prestazione.
b) per “sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione”: ogni contributo in beni, servizi, prestazioni o somme in denaro (in tal caso sarà previsto un apposito capitolo di bilancio in entrata) o interventi proveniente da terzi, allo scopo di promuovere la propria ragione sociale e/o marchio aziendale;
c) per “sponsor”: il soggetto pubblico o privato che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione;
d) per “spazio pubblicitario”: lo spazio fisico, informatico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dal Comune di Costacciaro per la pubblicità dello sponsor;
e) per “accordo di collaborazione”: il contratto concluso con un soggetto privato per le finalità di cui al comma 2 dell’art.3.
Art 4 - Procedura di sponsorizzazione e scelta degli sponsor
1. La scelta degli sponsor è preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso ed è effettuata mediante applicazione dei seguenti criteri prioritari:
a) importo di sponsorizzazione;
b) precedente sponsorizzazione avente pari od analoga destinazione.
2. All’avviso di sponsorizzazione è data pubblicità mediante pubblicazione all’albo pretorio, inserimento nel sito internet del Comune, invio alle associazioni di categoria e/o in altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.
3. L’avviso deve contenere, in particolare, i seguenti dati:
a) l’oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti
dello specifico progetto di sponsorizzazione;
b) valore della sponsorizzazione;
c) l’esatta determinazione dell’offerta per lo spazio pubblicitario;
d) le modalità e i termini di presentazione dell’offerta di sponsorizzazione;
e) criteri di valutazione delle proposte.
4. L’offerta deve essere presentata in forma scritta e deve indicare:
a) il bene, il servizio, la prestazione, l’attività o la manifestazione che si intende sponsorizzare;
b) l’accettazione delle condizioni previste nello schema di contratto di sponsorizzazione,
c) l’esatta indicazione del tipo di promozione pubblicitaria richiesta.
5. L’offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:
a) l’inesistenza delle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 120 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689, e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
b) l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
c) l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari;
d) la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, religiosa;
e) la indicazione dei soggetti muniti di potere di rappresentanza;
f) nel caso di esecuzione di lavori pubblici dovrà esserne dichiarata la qualificazione all’esecuzione dei medesimi ai sensi della normativa vigente.
6. L’offerta deve, inoltre, contenere l’impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni.
7. I modelli per la presentazione dell’offerta sono predisposti dai competenti uffici comunali e allegati all’avviso di sponsorizzazione.
8. Le offerte di sponsorizzazione sono valutate dal Responsabile del Servizio competente nel rispetto dei criteri definiti al precedente comma 1.
9. Le sponsorizzazioni potranno anche essere reperite dal Comune con procedimenti semplificati consistenti in comunicazioni mirate a soggetti interessati, a seconda del tipo di manifestazione, di servizio o di attività, nel rispetto del criterio di trasparenza e par condicio.
10. L’Amministrazione Comunale inoltre può stipulare contratti di sponsorizzazione anche con soggetti che manifestino spontaneamente la volontà di assumere la veste di sponsor.
11. Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor e dal Responsabile del Servizio interessato. Con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzata la utilizzazione dello “spazio pubblicitario” espressamente indicato nel progetto.
12. La scelta del partner negli accordi di collaborazione segue, di norma, la stessa
procedura di cui ai commi precedenti. È ammessa la negoziazione diretta quando per il contenuto specifico della collaborazione si esclude motivatamente l’utilità di una procedura aperta. L’approvazione della bozza di accordo di collaborazione e la successiva stipula devono comunque essere precedute da apposito atto di indirizzo della Giunta Comunale che ne delimiti il quadro fondamentale, a meno che tali elementi non siano già contenuti in altri atti fondamentali o a contenuto generale.
Art. 5 - Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione
1. Le iniziative da sponsorizzare vengono prioritariamente individuate nell’ambito degli obiettivi del PEG assegnati a ciascun Responsabile. In alternativa, nel corso dell’anno, la Giunta comunale può formulare indirizzi specifici al Responsabile per la attivazione di iniziative di sponsorizzazione in base alla presente regolamentazione.
2. Il ricorso alle sponsorizzazioni può riguardare tutte le iniziative, le manifestazioni, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni previsti a carico del bilancio dell’ente.
Art 6 - Utilizzo delle sponsorizzazioni nelle procedure per appalti di servizi
1. L’Amministrazione può prevedere, nell’ambito di bandi di gara per appalti di servizi, specifiche clausole inerenti la valutazione di proposte di sponsorizzazione.
2. Alla valutazione delle proposte di sponsorizzazione non può essere attribuito un peso determinante ai fini della valutazione complessiva.
Art. 7 - Contratto di sponsorizzazione
1. La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:
A. l’individuazione dell’oggetto del contratto;
B. valore della sponsorizzazione;
C. impegni ed obblighi dello sponde;
D. modalità di veicolazione pubblicitaria della ragione sociale e/o marchio dello sponsor da parte dello sponde;
E. impegni e obblighi dello sponsor;
F. lavori, servizi da eseguire a corrispettivo dell’attività dello sponde;
G. verifiche e controlli sulle attività dello sponsee;
H. verifiche e controlli sulle attività dello sponsor;
I. profili economici del raparono contrattuale;
J. facoltà di recesso;
K. inadempimenti e risoluzioni del contratto;
X. xxxxxxxxxxx controversie relative all’esecuzione del contratto;
M. spese e disposizioni finali.
Art. 8 - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni
1. L’amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora:
a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata;
b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
a) propaganda di natura politica, religiosa o sindacale;
b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, cure mediche, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, materiale comunque oltraggiante e discriminante della persona in genere;
i) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
Art. 9 - Trattamento dei dati personali
1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste nel rispetto del D.Lgs n. 196/2003 e successive modificazioni e degli atti normativi ed organizzativi adottati in materia dal Comune di Costacciaro.
2. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del regolamento.
Art. 10 - Aspetti fiscali
1. Il valore della fatturazione per la “sponsorizzazione” corrisponde all’importo definito nel contratto, con applicazione IVA ad aliquota corrente ed è correlata alla promozione dell’immagine dello sponsor (“spazio pubblicitario”) così come definito nel contratto medesimo.
Art. 11 – Verifiche e controlli
1. Le “sponsorizzazioni” sono soggette a periodiche verifiche da parte del Servizio comunale competente per materia, al fine di accertare l’attuazione degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor; la notifica e la eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.
Art. 12 - Riserva organizzativa
1. La gestione delle sponsorizzazioni di norma è effettuata direttamente dalla amministrazione comunale secondo la disciplina del presente regolamento.
2. E’ facoltà del Comune, qualora lo ritenga conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, assegnare determinati spazi pubblicitari a ditte o agenzie specializzate per il reperimento
di sponsorizzazioni.
Art. 13 - Patrocinio dell’Amministrazione Comunale
1. L’Amministrazione Comunale, nel caso in cui conceda patrocini per particolari iniziative culturali o sociali, può richiedere la veicolazione della propria immagine in predefiniti appositi spazi.
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