Condizioni di Assicurazione Collettiva Infortuni
Condizioni di Assicurazione Collettiva Infortuni
Mod. CA 186361 - 122020
Dedicato ai correntisti di Intesa Sanpaolo
Società del Gruppo Assicurativo
Collettiva Infortuni
Caro Cliente,
Collettiva Infortuni è la polizza assicurativa che protegge i lavoratori della sua impresa dagli infortuni che possono subire nello svolgimento delle attività professionali o extra professionali.
Le Condizioni di Assicurazione sono suddivise in:
• SEZIONE I (Artt. 1 – 9) – Norme relative all’acquisto del contratto
• SEZIONE II (Artt. 10 – 13) – Norme relative alle coperture assicurative
• SEZIONE III (Artt. 14 – 20) – Norme relative alla gestione dei sinistri
Per facilitare la consultazione e la lettura delle Condizioni di Assicurazione abbiamo arricchito il documento con:
• box di consultazione che forniscono informazioni e approfondimenti su alcuni aspetti del contratto; sono degli spazi facilmente individuabili perché contrassegnati con margine arancione e con il simbolo della lente di ingrandimento. I contenuti inseriti nei box hanno solo una valenza esemplificativa di tematiche che potrebbero essere di difficile comprensione.
• note inserite a margine del testo, segnalate con un elemento grafico arancione, che forniscono brevi spiegazioni di parole, sigle e concetti di uso poco comune.
• punti di attenzione, segnalati con un elemento grafico, vogliono ricordare al cliente di verificare che le coperture di suo interesse non siano soggette a esclusioni, limiti, franchigie e scoperti.
• elemento grafico di colore grigio, identifica le clausole vessatorie che è necessario conoscere prima della sottoscrizione del contratto e che
richiederanno una specifica approvazione in sede di acquisto della polizza.
• elemento grafico di colore arancione, identifica le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie od oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato su cui è importante porre l’attenzione prima della sottoscrizione del contratto.
Il set informativo di Collettiva Infortuni è disponibile sul sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx e le sarà comunque consegnato all’acquisto della polizza.
Grazie per l’interesse dimostrato.
Indice
SEZIONE I
NORME RELATIVE ALL’ACQUISIZIONE DEL CONTRATTO
Art. 1. | CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È COLLETTIVA INFORTUNI | Pag. | 1 di 19 |
Art. 2. | QUANDO COMINCIA E QUANDO FINISCE LA COPERTURA | Pag. | 3 di 19 |
Art. 2.1 Quanto dura la polizza Art. 2.2 Quando comincia e quando finisce la copertura | Pag. Pag. | 3 di 19 3 di 19 | |
Art. 3. | QUANDO E COME È POSSIBILE PAGARE | Pag. | 3 di 19 |
Art. 3.1 Regolazione del premio | Pag. | 3 di 19 | |
Art. 4. | QUANDO E COME È POSSIBILE RECEDERE DALLA POLIZZA (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO) | Pag. | 3 di 19 |
Art. 4.1 Recesso alla ricorrenza annua Art. 4.2 Recesso in caso di sinistro Art. 4.3 Recesso per inassicurabilità dalla sottoscrizione (annullamento del contratto) Art. 4.4 Recesso per inassicurabilità sopravvenuta | Pag. Pag. Pag. Pag. | 3 di 19 4 di 19 4 di 19 4 di 19 | |
Art. 5. | CHE COSA SUCCEDE SE NON SI È PIÙ CORRENTISTI DI INTESA SANPAOLO | Pag. | 4 di 19 |
Art. 6. | QUAL È IL FORO COMPETENTE E QUALI SONO I SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE ALLA POLIZZA | Pag. | 5 di 19 |
Art. 7. | VARIAZIONI CONTRATTUALI | Pag. | 5 di 19 |
Art. 8. | RINVIO ALLE NORME DI LEGGE | Pag. | 6 di 19 |
Art. 9. | ALTRE NORME IN GENERALE | Pag. | 6 di 19 |
Art. 9.1 Dichiarazioni inesatte o reticenti Art. 9.2 Diminuzione o aggravamento del rischio Art. 9.3 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Art. 9.4 Verifica della soddisfazione del Cliente | Pag. Pag. Pag. Pag. | 6 di 19 6 di 19 6 di 19 6 di 19 |
SEZIONE II
NORME RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE
Art. 10. | CHE COSA È ASSICURATO | Pag. | 7 di 19 |
Art. 10.1 Garanzie base 10.1.1 Morte da infortunio 10.1.2 Invalidità Permanente da infortunio 10.1.3 Modalità di indennizzo delle garanzie base Art. 10.2 Garanzie aggiuntive 10.2.1 Diaria da infortunio 10.2.2 Rimborso spese mediche da infortunio 10.2.3 Inabilità Temporanea da infortunio Art. 10.3 Altre disposizioni relative alla copertura assicurativa 10.3.1 Rischio volo | Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. | 8 di 19 8 di 19 8 di 19 9 di 19 10 di 19 10 di 19 10 di 19 10 di 19 11 di 19 11 di 19 | |
Art. 11. | CHE COSA NON È ASSICURATO | Pag. | 11 di 19 |
Art. 11.1 Persone non assicurabili Art. 11.2 Inassicurabilità sopravvenuta Art. 11.3 Esclusioni relative alla copertura infortuni Art. 11.4 Esclusioni relative alle garanzie aggiuntive Art. 11.5 Esclusioni alle altre disposizioni relative alla copertura assicurativa | Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. | 11 di 19 12 di 19 12 di 19 12 di 19 12 di 19 | |
Art. 12. | QUALI SONO I LIMITI DELLA COPERTURA | Pag. | 13 di 19 |
Art. 12.1 Morte da infortunio Art. 12.2 Invalidità Permanente da infortunio Art. 12.3 Diaria da infortunio Art. 12.4 Inabilità Temporanea da infortunio Art. 12.5 Limiti alle altre disposizioni relative alla copertura assicurativa | Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. | 13 di 19 13 di 19 14 di 19 14 di 19 14 di 19 | |
Art. 13. | DOVE VALGONO LE COPERTURE | Pag. | 14 di 19 |
SEZIONE III
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI
Art. 14. DENUNCIA DEL SINISTRO E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL DANNO Pag. 15 di 19
Art. 14.1 Denuncia in caso di sinistro Pag. 15 di 19
Art. 14.2 Obblighi in caso di sinistro Pag. 15 di 19
Art. 14.3 Termini per il pagamento dei sinistri Pag. 16 di 19
Art. 15. ANTICIPO DELL’INDENNIZZO Pag. 17 di 19
Art. 16. PLURALITÀ DI COPERTURE INFORTUNI Pag. 17 di 19
GLOSSARIO Pag. 18 di 19
Informativa sul trattamento dei dati personali Pag. 1 di 8 ALLEGATO 1: Tabella INAIL delle valutazioni del grado di invalidità percentuale Pag. 1 di 5 ALLEGATO 2: Tabella INAIL di valutazione delle menomazioni dell’acutezza visiva Pag. 3 di 5 ALLEGATO 3: Tabella riassuntiva delle garanzie con limiti, franchigie o scoperti Pag. 4 di 5
Che tipo di assicurazione è
Contratto di Assicurazione Collettiva Infortuni > sezione I
sezione I
da sapere: il Contraente può scegliere la categoria da assicurare ma non può scegliere, all’interno della stessa, quali soggetti assicurare in quanto devono essere assicurati tutti
da sapere: la sottoscrizione della polizza Collettiva Infortuni è libera e non necessaria per ottenere prodotti e servizi bancari (come ad esempio linee di credito,
factoring o leasing)
da sapere: se ad esempio lo sforzo fisico, il mal di schiena, il colpo di frusta o il male a un ginocchio
sono dovuti a movimenti sbagliati o a posture non corrette, non sono considerati infortuni e quindi non
sono coperti
da sapere: per infortunio in itinere si intende l’infortunio che sia accaduto all’Assicurato durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a
quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore opera in più sedi della medesima impresa o se ha più rapporti di lavoro oppure, se non è disponibile un servizio
di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti
riferimenti normativi: artt. 2 e 210 DPR n. 1124/1965 modificati dal Decreto Legislativo n.38/2000
NORME RELATIVE ALL’ACQUISTO DEL CONTRATTO
articolo 1. Che tipo di Assicurazione è Collettiva Infortuni
Collettiva Infortuni è la polizza infortuni di Intesa Sanpaolo Assicura rivolta alle imprese, con sede legale in Italia, che intendono assicurare le seguenti intere categorie:
• Amministratori
• Soci
• Membri del Consiglio di Amministrazione
• Consulenti con contratto diretto con il Contraente
• Dirigenti
• Quadri direttivi
• Impiegati
• Operai
• Soci Lavoratori
• Stagisti
• Tirocinanti
• Personale con contratto di collaborazione
Categorie di Assicurati: facciamo chiarezza
Consulenti con contratto diretto con il Contraente: sono i soggetti che non lavorano per una Società di consulenza ma direttamente per il Contraente.
Quadri direttivi: sono i soggetti inquadrati come Quadri o Funzionari dal proprio Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
Soci: sono i soggetti che fanno parte di una società (sia essa di persone o di capitali)
Soci Lavoratori: sono i soggetti che svolgono anche un’attività lavorativa presso la società di cui sono soci. Oltre ad essere socio, il soggetto mette le proprie capacità professionali a disposizione della società mediante un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale.
Stagisti: sono i soggetti che lavorano per il Contraente con rapporto di stage.
Tirocinanti: sono i soggetti che stanno compiendo un periodo di tirocinio per il Contraente. Personale con contratto di collaborazione: sono i soggetti che hanno sottoscritto un contratto di collaborazione o di lavoro parasubordinato con il Contraente.
Per infortunio s’intende l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un’invalidità permanente oppure un’inabilità temporanea.
La polizza prevede 5 differenti garanzie:
Le garanzie sempre presenti (base):
• Morte da infortunio
• Invalidità Permanente da infortunio
Le garanzie opzionali (aggiuntive):
• Diaria da infortunio
• Rimborso spese mediche da infortunio
• Inabilità Temporanea da infortunio (solo per le categorie Amministratori, Soci, Membri del Consiglio di Amministrazione, Consulenti con contratto diretto con il Contraente)
Cos’è l’invalidità permanente
È una forma grave di danno fisico causata da infortunio che determina la perdita completa o parziale della capacità di lavorare qualsiasi sia la professione esercitata al momento dell’infortunio. Perché un danno si possa considerare permanente deve essere irrimediabile (non più suscettibile di miglioramento) e condizionare per sempre la vita dell’Assicurato.
La polizza vale, a seconda della scelta del Contraente, per gli infortuni che l’Assicurato subisce nello svolgimento di:
a) attività professionali (rischio professionale)
b) altra attività che non abbia carattere professionale (rischio extra-professionale) Il c.d. infortunio in itinere è compreso nelle attività professionali di cui al punto a).
Che tipo di assicurazione è
Contratto di Assicurazione Collettiva Infortuni > sezione I
RAL: per Retribuzione Xxxxx Xxxxx (RAL) s’intende tutto quanto il dipendente effettivamente
riceve a compenso delle proprie prestazioni, al lordo delle ritenute fiscali ed esclusi gli assegni familiari
Il Contraente, per le garanzie base, può scegliere per ciascuna categoria, una modalità di indennizzo tra:
• multipli della retribuzione annua lorda (RAL)
• capitali fissi
Gli Amministratori, i Soci, i Membri del Consiglio di Amministrazione, i Consulenti con contratto diretto con il Contraente, gli Stagisti, i Tirocinanti, il Personale con contratto di collaborazione, hanno una copertura Infortuni con modalità di indennizzo delle garanzie base a capitali fissi.
Gli Amministratori, i Soci, i Membri del Consiglio di Amministrazione, i Consulenti con contratto diretto con il Contraente, gli Stagisti, i Tirocinanti e il Personale con contratto di collaborazione, hanno una copertura anche per il rischio extra-professionale.
Contraente e Assicurato: facciamo chiarezza
Il Contraente è sempre l’impresa che sottoscrive la polizza tramite il proprio rappresentante legale e che paga il premio. L’Assicurato è il soggetto che beneficia della copertura in caso di infortunio.
Garanzie base (sempre presenti)
Categorie
• Morte da infortunio
• Invalidità Permanente da infortunio
• Amministratori
• Soci
• Membri del Consiglio di Amministrazione
• Consulenti con contratto diretto con il Contraente
• Dirigenti
• Quadri direttivi
• Impiegati
• Operai
• Soci Lavoratori
• Stagisti
• Tirocinanti
• Personale con contratto di collaborazione
Garanzie aggiuntive (opzionali)
Categorie
• Diaria da infortunio
• Rimborso spese mediche da infortunio
• Amministratori
• Soci
• Membri del Consiglio di Amministrazione
• Consulenti con contratto diretto con il Contraente
• Dirigenti
• Quadri direttivi
• Impiegati
• Operai
• Soci Lavoratori
• Stagisti
• Tirocinanti
• Personale con contratto di collaborazione
Garanzie aggiuntive (opzionali)
Categorie
• Amministratori
• Soci
• Membri del Consiglio di Amministrazione
• Consulenti con contratto diretto con il Contraente
• Inabilità Temporanea da infortunio
Quando comincia e quando finisce la copertura
Contratto di Assicurazione Collettiva Infortuni > sezione I
premio: l’importo annuale che il Contraente si impegna a pagare quando sottoscrive la polizza
Per la modalità di indennizzo delle garanzie a multiplo di retribuzione le variazioni, possono essere relative ad esempio a un incremento della RAL (bonus, aumenti di stipendio, scatti anzianità). Per la modalità di indennizzo delle garanzie a capitale fisso le variazioni possono essere relative ad esempio a nuove assunzioni, dimissioni o risoluzione del rapporto di lavoro (licenziamenti, pensionamenti)
stato di rischio: rappresentazione di dati necessari per poter ricevere un preventivo propedeutico all’emissione della polizza, gestire
il rinnovo annuale del contratto e calcolare la regolazione del
premio
articolo 2. Quando comincia e quando finisce la copertura
2.1. Quanto dura la polizza
La polizza dura 1 anno. Se il Contraente o la Compagnia non disdice la polizza, viene prorogata per un ulteriore anno alle stesse condizioni, salvo che il Contraente non abbia comunicato prima di 45 giorni dalla scadenza la variazione del rischio. Il rinnovo è vincolato
alla presenza di un conto corrente presso una delle filiali di Intesa Sanpaolo.
2.2. Quando comincia e quando finisce la copertura
La copertura comincia alle ore 24 della data indicata nel modulo di polizza a condizione che
il premio sia stato pagato. Diversamente comincia alle ore 24 della data di pagamento del
premio.
articolo 3. Quando e come è possibile pagare
Il premio è annuale ed è pagato con addebito su un conto corrente Intesa Sanpaolo o con i
mezzi di pagamento resi disponibili tempo per tempo dalla Banca o dalla Compagnia.
Il premio viene anticipato (in misura pari al 70%) in base ai dati utili alla definizione del rischio
dichiarati alla sottoscrizione ed è regolato alla fine di ciascuna annualità secondo le variazioni
degli stessi intervenute durante l’annualità.
L’estratto conto della Banca rappresenta la ricevuta di pagamento dei premi.
3.1. Regolazione del premio
Alla fine di ogni annualità, il Contraente ha 60 giorni di tempo per comunicare alla
Compagnia il nuovo stato di rischio affinché la stessa possa procedere alla regolazione del
premio.
Se durante l’annualità vi è stata una riduzione del rischio che determina un premio annuale
uguale o inferiore a quanto già versato alla sottoscrizione, la Compagnia non effettua
restituzione di premio per la differenza.
In tutti gli altri casi, la Compagnia invia al Contraente il dettaglio del premio da versare.
La mancata comunicazione dei dati necessari per la regolazione comporta il prelievo dal
conto corrente dell’importo di regolazione del premio calcolato sulla base dell’ultimo stato di
rischio disponibile.
La Compagnia si riserva di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il
Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e documentazione necessaria.
L’estratto conto rappresenta la ricevuta di pagamento del premio di regolazione.
Facciamo un esempio: calcolo della regolazione del premio in caso di aggravamento di rischio
Il Contraente alla decorrenza di polizza paga un premio di 700 euro (applicato al 70% della RAL in caso di modalità di indennizzo delle garanzie a multipli della retribuzione o al 70% delle somme assicurate in caso di modalità di indennizzo delle garanzie a capitali fissi).
Dallo stato di rischio inviato dal Contraente per effettuare la regolazione del premio, risulta un aggravamento di rischio del 10% rispetto a quello comunicato alla sottoscrizione della polizza.
L’importo che il Contraente dovrà pagare a titolo di regolazione del premio sarà di 400 euro (applicato al 40% della RAL in caso di modalità di indennizzo delle garanzie a multipli della retribuzione o al 40% delle somme assicurate in caso di modalità di indennizzo delle garanzie a capitali fissi).
articolo 4. Quando e come è possibile recedere dalla polizza (risoluzione del contratto)
4.1. Recesso alla ricorrenza annua
La Compagnia e il Contraente possono recedere dal contratto comunicandolo almeno 30
giorni prima della scadenza annuale della polizza.
Quando e come è possibile recedere dalla polizza (risoluzione del contratto)
Contratto di Assicurazione Collettiva Infortuni > sezione I
In particolare, il Contraente può recedere dal contratto scegliendo una delle seguenti modalità:
raccomandata A/R a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., Via San Xxxxxxxxx d’Assisi, 10, 10122 – Torino. Per verificare il rispetto del termine di 30 giorni di preavviso farà fede il timbro postale di invio della raccomandata
posta elettronica certificata a xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
• sottoscrizione dell’apposito modulo presso la filiale in cui ha acquistato la polizza o dove nel frattempo ha trasferito il conto corrente. Per verificare il rispetto dei 30 giorni di preavviso farà fede la data indicata nel modulo rilasciato dalla filiale.
Il recesso ha effetto dalla ricorrenza annua successiva alla richiesta.
4.2 Recesso in caso di sinistro
La Compagnia e il Contraente possono recedere dal contratto dopo ogni denuncia di sinistro
e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo.
In particolare, il Contraente può recedere dal contratto scegliendo una delle seguenti modalità:
raccomandata A/R a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., Via San Xxxxxxxxx d’Assisi, 10, 10122 – Torino. Per verificare il rispetto del termine di 30 giorni di preavviso farà fede il timbro postale di invio della raccomandata
posta elettronica certificata a xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
Entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Compagnia restituisce l’importo pagato, al netto delle imposte, relativo al periodo compreso tra la data del recesso e la data di scadenza annuale della polizza.
L’eventuale incasso di premi in scadenza dopo la denuncia del sinistro non potrà essere considerato come rinuncia della Compagnia ad avvalersi della facoltà di recedere dalla polizza.
4.3 Recesso per inassicurabilità dalla sottoscrizione (annullamento del contratto)
La Compagnia annulla il contratto inviando comunicazione al Contraente, quando viene a
conoscenza che uno o più soggetti appartenenti alle uniche categorie assicurate, non aveva
alla decorrenza i requisiti di assicurabilità per limiti di età o per mansione.
Entro 30 giorni da quando ha ricevuto la comunicazione delle coordinate bancarie (IBAN)
per l’accredito del premio, la Compagnia restituisce l’importo pagato, al netto delle imposte,
relativo al periodo compreso tra la data in cui è venuta a conoscenza dell’inesattezza o
reticenza delle dichiarazioni del Contraente e la data di scadenza annuale della polizza.
4.4 Recesso per inassicurabilità sopravvenuta
La Compagnia annulla il contratto inviando comunicazione al Contraente quando viene a
conoscenza che nelle uniche categorie assicurate:
• uno o più Assicurati appartenenti alle categorie di Operai, Soci Lavoratori, Stagisti,
Xxxxxxxxxxx, Personale con contratto di collaborazione, ha perso i requisiti di assicurabilità per
la variazione della mansione
• uno o più Assicurati appartenenti a qualsiasi categoria fa parte di un equipaggio aereo.
Entro 30 giorni da quando ha ricevuto la comunicazione delle coordinate bancarie (IBAN)
per l’accredito del premio, la Compagnia restituisce l’importo pagato, al netto delle imposte,
relativo al periodo compreso tra la data in cui è venuta a conoscenza della condizione di
inassicurabilità e la data di scadenza annuale della polizza.
articolo 5. Che cosa succede se non si è più correntisti di Intesa Sanpaolo
La polizza può essere sottoscritta soltanto dal titolare di un conto corrente presso una filiale di
Intesa Sanpaolo.
Nel caso di chiusura del conto corrente sul quale vengono addebitati i premi, se il Contraente
non apre un nuovo conto presso una filiale di Intesa Sanpaolo, la polizza viene annullata alla
prima scadenza annua successiva alla chiusura del conto. In caso sia necessario procedere
con la regolazione del premio, il Contraente deve pagare con le modalità di pagamento
messe a disposizione dalla Compagnia.
Organismo di Mediazione: ente pubblico o privato, iscritto nell’apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia, presso il quale si può svolgere il procedimento di mediazione
articolo 6. Qual è il foro competente e quali sono i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie relative alla polizza
ll foro competente per le controversie sul contratto è l’Autorità Giudiziaria:
• del luogo della sede legale del Contraente
• del luogo di residenza o di domicilio dei soggetti che intendano far valere diritti che derivano dal contratto
Tutte le controversie relative alla polizza devono essere prima sottoposte a un tentativo di mediazione, con l’assistenza necessaria di un avvocato da scegliere tra quelli elencati nell’apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.
Il tentativo di mediazione va fatto presso l’Organismo di Mediazione presso la Camera di
Commercio, Industria e Artigianato del luogo della sede legale del Contraente o del luogo di
residenza o di domicilio dei soggetti che vogliono far valere i diritti che derivano dal contratto. Il tentativo di mediazione è condizione per poter procedere con la causa civile.
La richiesta di mediazione può essere effettuata tramite:
posta, inviando la comunicazione a Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Ufficio Sinistri - Via San Xxxxxxxxx d’Assisi, 10 - 00000 Xxxxxx,
e-mail, all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
fax al numero 000 000.00.00.
Se tra l’Assicurato o i suoi Beneficiari e la Compagnia nascono delle controversie sulla natura o sulle conseguenze dell’infortunio oppure sul grado di invalidità totale permanente, la risoluzione della controversia può essere affidata per iscritto con i relativi dettagli a un Collegio di tre medici.
Ogni parte coinvolta nella controversia nomina un medico. Il terzo medico, deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo tra le parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici della città ove ha sede l’istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’Assicurato o dei suoi Beneficiari, luogo in cui si riunirà il Collegio stesso.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e paga il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze per il terzo medico. Se lo ritiene opportuno, il Collegio Medico può rinviare a data da definirsi dal Collegio l’accertamento definitivo dell’invalidità totale permanente. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, senza formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
La richiesta può essere effettuata tramite:
posta, inviando la comunicazione a Intesa Sanpaolo Assicura
Ufficio Sinistri - Mediazione Via San Xxxxxxxxx x’Xxxxxx, 10 - 00000 Xxxxxx e-mail all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
fax al numero 000 000.00.00.
articolo 7. Variazioni contrattuali
Nel corso dell’annualità, il Contraente deve comunicare tempestivamente, aggiornando lo
stato di rischio, tutte le variazioni, inerenti a:
• numero di Assicurati appartenenti alle categorie oggetto di copertura con modalità di
indennizzo delle garanzie a capitali fissi
• inserimento di intere categorie, assicurate con modalità di indennizzo delle garanzie a
capitali fissi o a multipli di RAL.
Se entro la ricorrenza annua il Contraente richiede l’eliminazione di intere categorie assicurate, questa variazione non comporta la sostituzione della polizza e avrà effetto dalla data di rinnovo.
Se entro la ricorrenza annua il Contraente richiede le seguenti variazioni, al rinnovo la polizza verrà sostituita:
• somme assicurate relative alle garanzie
• tipologia di rischio (professionale/professionale ed extra-professionale)
• modalità di indennizzo delle garanzie base (a multipli di RAL/a capitali fissi)
• inserimento/eliminazione di garanzie aggiuntive.
articolo 8. Rinvio alle norme di legge
Valgono le norme della legge italiana se non disciplinato dalle Condizioni di Assicurazione.
riferimenti normativi: artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile
da sapere: è in carico alla Compagnia la valutazione e la decisione sulle modifiche richieste
aggravamento del rischio: ad esempio la variazione della categoria di appartenenza di un Assicurato che in corso d’anno modifica il suo inquadramento aziendale, rispetto a quello dichiarato in polizza, che comporti un aggravamento dello
stato di rischio
riferimenti normativi: art.1898 del
Codice Civile
articolo 9. Altre norme in generale
9.1 Dichiarazioni inesatte o reticenti
Se il Contraente non comunica o comunica in modo inesatto, circostanze che influiscono sulla
valutazione del rischio, può perdere totalmente o in parte il diritto alla copertura e la polizza
stessa può cessare.
9.2 Diminuzione o aggravamento del rischio
Il Contraente ha l’obbligo di dare comunicazione scritta alla Compagnia oppure recandosi
presso la filiale in cui ha sottoscritto la polizza, per ogni circostanza che modifica gli elementi
del rischio assicurato.
Se la variazione implica diminuzione del rischio, la Compagnia riduce in proporzione il premio a partire dalla scadenza annuale successiva a tale comunicazione.
Se la variazione implica aggravamento del rischio, la Compagnia ha facoltà di recedere dal
contratto con preavviso di 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
Il recesso della Compagnia ha effetto immediato se l’aggravamento non avrebbe consentito
la sottoscrizione della polizza. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla
Compagnia, nonché la mancata comunicazione alla Compagnia di qualsivoglia circostanza
che intervenga a modificare ogni elemento del rischio assicurato dalla polizza da parte del
Contraente, possono comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo nonché la stessa
cessazione della polizza.
9.3 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Soltanto il Contraente, l’Assicurato (gli eredi o gli aventi diritto in caso di decesso dell’Assicurato) e la Compagnia possono esercitare azioni e diritti che derivano dalla polizza.
9.4 Verifica della soddisfazione del Cliente
Le Compagnie possono proporre al Cliente questionari o interviste per verificare la chiarezza e completezza delle informazioni ricevute e se i servizi previsti nel contratto siano stati forniti in modo corretto.
NON DIMENTICHI
di verificare quali
siano le esclusioni, gli
eventuali limiti, le
franchigie e gli
scoperti delle
coperture di suo
interesse (articoli 11 e
sezione II
NORME RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE
da sapere: è definito atto di terrorismo una qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell’organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da una persona singola) diretta a influenzare qualsiasi governo o terrorizzare
l’intera popolazione, o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico o
ambientale
da sapere: in medicina legale c’è la distinzione tra atto di forza e sforzo; il primo è inteso come estrinsecazione di energia muscolare adeguata, proporzionata all’individuo e pertanto inidoneo a produrre su un soggetto sano una lesione; il secondo è qualificato come un’azione eccedente la
capacità dell’individuo e quindi idoneo a causare una lesione indennizzabile ai sensi di polizza
articolo 10. Che cosa è assicurato
12)
La copertura Infortuni è prestata entro le somme assicurate per le garanzie indicate nel modulo di polizza.
La somma assicurata di ciascuna garanzia può variare in base alla categoria di appartenenza degli Assicurati e alla modalità di indennizzo (a multipli di RAL oppure a capitali fissi).
La copertura vale per gli infortuni che l’Assicurato subisce nell’esercizio di attività professionali
salvo che non siano espressamente comprese anche le attività extraprofessionali.
La copertura è valida anche per gli infortuni causati da:
a) incapacità, imprudenza o negligenza anche gravi dell’Assicurato
b) tumulti popolari, atti di terrorismo, aggressioni o atti violenti aventi movente politico, sociale o sindacale, a condizione che l’Assicurato non vi ha partecipato attivamente
c) atti di temerarietà, se compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa
d) stato di malore o incoscienza dell’Assicurato
e) asfissia per fuga di gas, vapori o esalazioni velenose
f) avvelenamento acuto e lesioni provocate da ingestione inconsapevole o assorbimento involontario di sostanze tossiche
g) annegamento, assideramento, congelamento, folgorazioni oppure colpi di sole, di calore o di freddo
h) conseguenze obiettivamente constatabili di morsi di animali, punture di insetti e di vegetali,
escluse la malaria e malattie tropicali
i) incidenti aerei in cui l’Assicurato sia coinvolto come passeggero, durante i viaggi aerei per trasporto pubblico o privato di passeggeri su velivoli o elicotteri
j) stato di guerra (dichiarata o di fatto) per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità se l’Assicurato è sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova fuori dal territorio della Repubblica Italiana, sino ad allora in pace
k) incidenti da circolazione stradale
Facciamo chiarezza: cosa si intende per sport estremi?
Sono definiti sport estremi quelle attività sportive, anche tradizionali, accomunate dalla ricerca di emozioni straordinarie, ottenute attraverso la sperimentazione del pericolo e un intenso impegno fisico.
Queste attività implicano elevati rischi a causa di forti velocità, altezze, sforzi fisici, ambienti estremi, durata delle prestazioni.
Si considerano ad esempio estremi i seguenti sport:
immersioni subacquee con uso di autorespiratore, kitesurf, alpinismo con scalata di ghiaccio o roccia oltre il 3° grado della scala U.I.A.A, bob, parkour, rally, bungee jumping, base jumping, bike trial, free climbing, canoa fluviale, salto dal trampolino anche con sci e idrosci, sci acrobatico, sci estremo, skeleton (slittino), bobsleigh (motoslitta), hockey, arti marziali, atletica pesante (lotta nelle sue varie forme, pugilato, sollevamento pesi), rugby e football americano, rafting e canyoning, motocross, moto d’acqua, utilizzo di quad, skatebording, slacklining, sandboarding, street luge, wakeboard, bike downhill.
l) attività sportive non professionistiche, tranne gli sport estremi.
Sono comprese in copertura anche le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi. Si precisa che la copertura vale per gli infortuni derivanti all’Assicurato:
• dalle forze della natura compresi terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, frane, smottamenti, valanghe e slavine
• dalla pratica non professionale di qualsiasi sport, a eccezione di sport aerei in genere e paracadutismo
• per scariche elettriche e da contatto con corrosivi
• durante la guida di autoveicoli, imbarcazioni o motocicli di qualsiasi cilindrata
• durante le scalate di rocce e accesso a ghiacciai di grado non superiore al 3° grado, anche superiori purché non in solitaria
• per imprudenze, negligenze o colpe gravi, in stato di malore, incoscienza e vertigini
• in occasione di rapine, attentati, sequestri, atti violenti o aggressioni in genere
• da azioni di dirottamento o di pirateria aerea
• da xxxxx xxxxxxxxxx traumatiche con le limitazioni previste all’art. 12.2.
Facciamo chiarezza: esempio di infortunio
L’infortunio deve avvenire per causa esterna, violenta e fortuita.
Quindi se ad esempio lo sforzo fisico, il mal di schiena, il colpo di frusta o il male a un ginocchio sono dovuti a movimenti sbagliati o a posture non corrette, non sono infortuni e quindi non sono in copertura.
coma irreversibile: stato di profonda incoscienza, caratterizzato dall’arresto definitivo di tutte le funzioni del cervello e del tronco encefalico (morte cerebrale). Il soggetto non si può risvegliare ma
può essere mantenuto in vita
“artificialmente”
riferimenti normativi: artt. 58 e 60
del Codice civile
unione civile: unione costituita tra soggetti maggiorenni dello stesso sesso con le modalità previste dalla Legge 20 maggio 2016 n. 76
10.1 Garanzie base
Le garanzie base sempre presenti previste dalla polizza sono:
• Morte da infortunio
• Invalidità Permanente da infortunio
10.1.1 Morte da infortunio
Se l’infortunio provoca il decesso dell’Assicurato, viene pagata la somma scelta e indicata sul modulo di polizza.
Se l’infortunio ha per conseguenza la morte dell’Assicurato e questa si verifica, anche successivamente alla scadenza della polizza, entro 2 anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Compagnia paga la somma assicurata per il caso di Morte agli aventi diritto previsti dal contratto di lavoro se la polizza è stipulata in ottemperanza al contratto stesso oppure alle persone designate dall’Assicurato o in assenza di dichiarazioni, agli eredi legittimi e/o testamentari.
Lo stato dichiarato di “coma irreversibile” conseguente a infortunio viene parificato alla morte. La somma assicurata per il caso di morte da infortunio non è cumulabile con quella prevista per la garanzia Invalidità Permanente da infortunio. Se però l’Assicurato muore dopo
aver ricevuto l’indennizzo per la garanzia Invalidità Permanente da infortunio e per cause riconducibili allo stesso, la Compagnia paga la differenza tra l’indennizzo pagato e la somma assicurata per la morte da infortunio.
Morte presunta
Se, dopo un infortunio che ha causato il decesso dell’Assicurato, il corpo non viene ritrovato, verrà pagata la somma assicurata per la garanzia Morte da infortunio prevista nel modulo di polizza, dopo 6 mesi dalla presentazione della dichiarazione di morte presunta, agli eredi dell’Assicurato o ai beneficiari dallo stesso indicato. Se dopo il pagamento della somma l’Assicurato risulta ancora in vita oppure risulta che la sua morte non era stata causata dall’infortunio coperto dalla garanzia, la Compagnia chiederà la restituzione della somma liquidata.
Se, dopo aver restituito l’importo ricevuto per la garanzia Morte da infortunio, l’Assicurato risulta invalido per il medesimo infortunio, può richiedere l’indennizzo per l’Invalidità Permanente.
Morte dei coniugi, delle persone unite civilmente o dei conviventi more uxorio per infortunio Se il medesimo infortunio che deve essere indennizzato è la causa della morte di entrambi i coniugi/persone unite civilmente purché non legalmente separati, i conviventi more uxorio, verrà pagata ai figli minorenni conviventi, se presenti e se beneficiari della prestazione, la somma assicurata prevista per ciascun genitore, aumentata del 50% rispetto a quella indicata nel modulo di polizza.
10.1.2 Invalidità Permanente da infortunio
Se l’infortunio causa un’invalidità permanente parziale, l’indennizzo è calcolato sulla somma
malattia professionale: è la patologia che il lavoratore contrae in occasione dello svolgimento dell’attività lavorativa a causa della presenza di fattori presenti nell’ambiente nel quale
presta servizio
CCNL: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
CIA: Contratto Integrativo
Aziendale
assicurata in proporzione al grado di Invalidità permanente accertata in base alla Tabella INAIL (Allegato 1) e alla somma assicurata indicata nel modulo di polizza.
La Compagnia paga l’intera somma assicurata indicata nel modulo di polizza, se l’Invalidità permanente accertata è uguale o superiore al 66%.
La garanzia opera anche nel caso in cui l’infortunio si sia verificato durante il periodo in cui il contratto è in vigore ma l’Invalidità permanente da infortunio sia accertabile dopo la scadenza del contratto, purché entro 2 anni dal giorno in cui è avvenuto l’infortunio.
Malattie professionali
Esclusivamente per le categorie Dirigenti e Quadri direttivi, la garanzia è estesa anche alle malattie professionali che si manifestino nel corso della validità della polizza.
Se, in conseguenza di una malattia professionale, l’attitudine al lavoro dell’Assicurato risulti permanentemente ridotta in modo tale da non consentire la prosecuzione dell’attività svolta con analoghe mansioni, la somma assicurata per il caso d’Invalidità Permanente verrà liquidata al 100%.
La valutazione delle relative percentuali viene effettuata in base alla tabella annessa al D.P.R.
del 30 giugno 1965 n.1124. Le percentuali indicate nella tabella si applicano alle somme
assicurate indicate nel modulo di polizza per il caso di Invalidità Permanente e la Compagnia
paga l’importo in forma capitale anziché in forma di rendita, rinunciando all’applicazione
delle franchigie relative previste dalla legge.
Il periodo massimo per procedere alla valutazione del danno viene fissato in 18 mesi dal giorno
della denuncia della malattia.
Malattie tropicali
Se previsto dal CCNL o dal CIA, la copertura Infortuni viene estesa all’invalidità permanente conseguente a malattia tropicale per le categorie Dirigenti e Quadri direttivi.
La garanzia viene prestata fino all’importo di 500.000 euro, nel limite della somma assicurata
per Invalidità Permanente indicata nel modulo di polizza.
Esempi con applicazione della tabella INAIL: facciamo chiarezza
• Esempio 1 per categoria Dirigenti: Somma assicurata: 150.000 euro
Danno quantificato da Tabella INAIL: 50% Indennizzo = 75.000 euro
• Esempio 2 per categoria Dirigenti: Somma assicurata: 150.000 euro
Danno quantificato da Tabella INAIL: 66% Indennizzo = 150.000 euro
Esempio di indennizzo per malattia tropicale
Categoria Dirigenti
Somma assicurata Invalidità Permanente: 700.000 euro
Percentuale di Invalidità permanente accertata a seguito di malattia tropicale: 66% Indennizzo: 500.000 euro
Danni estetici da infortunio
Se un infortunio indennizzabile provoca danni estetici per cui è necessario un intervento chirurgico e non comporta un indennizzo a titolo d’invalidità permanente, la Compagnia paga le spese sostenute fino a un massimo di 5.000 euro.
La garanzia è valida solo per le spese documentate sostenute dall’Assicurato per cure e applicazioni effettuate allo scopo di ridurre o eliminare il danno estetico nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica.
Per danno estetico, si intende unicamente l’alterazione dei lineamenti e delle espressioni del volto conseguente a infortunio, che provoca un peggioramento dell’aspetto fisico dell’Assicurato.
10.1.3 Modalità di indennizzo delle garanzie base
Le garanzie Morte da infortunio e Invalidità Permanente da infortunio vengono indennizzate sulla base della modalità scelta dal Contraente per ciascuna categoria assicurata e prevista nel modulo di polizza:
istituto di cura: l’istituto universitario, l’ospedale, la casa di cura, pubblici o privati regolarmente autorizzati all’erogazione dell’assistenza ospedaliera.
Non sono convenzionalmente considerati istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente
finalità dietologiche, fisioterapiche, riabilitative, case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per
anziani
tutore immobilizzante: dispositivo fisso e rigido purché applicato e rimosso da personale medico o paramedico a seguito di frattura scheletrica radiologicamente accertata o rottura miocapsulegamentosa clinicamente accertata
protesi: dispositivo artificiale atto a sostituire una parte del corpo mancante (un arto, un organo o un tessuto) o a integrarne una
danneggiata
• a multipli della Retribuzione Annua Lorda (RAL)
• a capitali fissi
Per le categorie Amministratori, Soci, Membri del Consiglio di Amministrazione, Consulenti con contratto diretto con il Contraente, Stagisti, Tirocinanti e Personale con contratto di collaborazione, l’unica modalità di indennizzo delle garanzie base prevista è a capitali fissi.
Per le categorie Dirigenti, Quadri direttivi, Impiegati, Operai e Soci Lavoratori, il Contraente potrà scegliere entrambe le modalità di indennizzo delle garanzie base.
10.2 Garanzie aggiuntive
Le garanzie aggiuntive sono facoltative e possono essere acquistate in aggiunta alle garanzie base.
• Diaria da infortunio
• Rimborso spese mediche da infortunio
• Inabilità Temporanea da infortunio
10.2.1 Diaria da infortunio
La garanzia è prevista in caso di:
a) ricovero
b) ingessatura
a) Se un infortunio ha reso necessario il ricovero dell’Assicurato in un istituto di cura, la Compagnia paga l’importo giornaliero indicato nel modulo di polizza per ogni
pernottamento a partire dal primo e per un massimo di 90 pernottamenti per annualità.
b) Se un infortunio ha reso necessario l’applicazione di un’ingessatura o di un tutore immobilizzante equivalente, la Compagnia paga l’importo giornaliero indicato nel modulo
di polizza a partire dal primo giorno e per un massimo di 90 per annualità.
La garanzia è prestata con una somma assicurata di 50 euro al giorno.
10.2.2 Rimborso spese mediche da infortunio
Se un infortunio ha rese necessarie spese mediche per l’Assicurato, la Compagnia rimborsa le spese sostenute presso ambulatori, istituti di cura, Pronto Soccorso o a domicilio, limitatamente alle prime cure necessarie a seguito dell’infortunio subito e indennizzabile.
Queste spese comprendono:
• il trasporto in ambulatorio o istituto di cura, xxxxxxx xxx xxxxxx, onorari del chirurgo, spese della sala operatoria
• i medicinali e i materiali di cura
• gli accertamenti diagnostici, le radioscopie e le radiografie
• le spese fisioterapeutiche in genere e le spese per l’assistenza domiciliare, effettuate da personale sanitario qualificato e purché prescritte dal medico curante
• le spese per le prime protesi.
Se gli Assicurati fruiscono di altre analoghe prestazioni assicurative (sociali o private), la garanzia vale solo per l’eventuale eccedenza di spese non rimborsate da analoghe prestazioni.
La garanzia è prestata entro la somma assicurata di 5.000 euro per annualità.
10.2.3 Inabilità Temporanea da infortunio
Se l’infortunio provoca la temporanea incapacità fisica dell’Assicurato a svolgere la propria attività lavorativa, la Compagnia, in seguito ad accertamenti medico legali effettuati, paga l’indennità giornaliera riportata nel modulo di polizza:
• integralmente, per il periodo in cui l’Assicurato si è trovato nella totale incapacità a svolgere la propria occupazione
• al 50%, per il periodo in cui l’Assicurato non ha potuto svolgere la propria occupazione, anche parzialmente.
Il periodo di inabilità termina quando:
• il trattamento medico dell’Assicurato è considerato completo da certificazione medica emessa da un medico legale o il grado di invalidità permanente può essere determinato
• l’inabilità al lavoro è terminata
• l’Assicurato è deceduto.
Se al termine delle cure mediche l’Assicurato si dichiara ancora inabile al lavoro, la Compagnia è tenuta a continuare il pagamento dell’indennità solo se la continuazione dell’incapacità risulta da certificazione emessa da un medico legale per periodi non superiori
a 20 giorni consecutivi.
La garanzia è prestata con una somma assicurata di 150 euro al giorno.
La garanzia è prevista esclusivamente per le seguenti categorie di Assicurati:
• Amministratori
• Soci
• Membri del Consiglio di Amministrazione
• Consulenti con contratto diretto con il Contraente
Esempio di indennizzo per inabilità temporanea da infortunio Periodo di inabilità temporanea totale riconosciuto: 10 giorni Periodo di inabilità temporanea parziale riconosciuto: 10 giorni Franchigia: 4 giorni
Somma Assicurata: 150 euro
Calcolo dell’indennizzo:
Inabilità temporanea totale (10 giorni) – franchigia (4 giorni) = 10 – 4 = 6 giorni
Indennizzo = 150 euro x 6 = 900 euro
Inabilità temporanea parziale al 50% (10 giorni) Indennizzo = 75 euro x 10 = 750 euro
Indennizzo totale = 900 euro + 750 euro = 1.650 euro
10.3 Altre disposizioni relative alla copertura assicurativa
10.3.1 Rischio volo
L’assicurazione vale anche per gli infortuni che l’Assicurato subisca mentre effettua in qualità di passeggero (non come pilota o membro dell’equipaggio) viaggi aerei su aeromobili (compresi gli elicotteri) in servizio pubblico di linee regolari inclusi i voli charter effettuati con velivoli presi a noleggio da società che esercitano in servizio pubblico linee aeree regolari.
La copertura inizia dal momento in cui l’Assicurato sale sull’aeromobile e termina quando
scende dallo stesso.
articolo 11. Che cosa non è assicurato
In questo articolo vengono riportate le esclusioni previste per ciascuna garanzia.
11.1 Persone non assicurabili
Non è assicurabile chi, al momento della sottoscrizione:
• non ha ancora compiuto 16 anni
• ha già compiuto 75 anni, se appartenente alle categorie Dirigenti, Quadri direttivi, Impiegati,
Operai, Soci Lavoratori, Stagisti, Tirocinanti, Personale con contratto di collaborazione
• ha già compiuto 80 anni, se appartenente alle categorie Amministratori, Soci, Membri del
Consiglio di Amministrazione, Consulenti con contratto diretto con il Contraente
• svolge una delle seguenti mansioni, se appartenente alle categorie Operai, Soci Lavoratori,
Stagisti, Tirocinanti, Personale con contratto di collaborazione, come:
- lavoratore presso impresa edile
- idraulico
- macellaio e lavoratore presso aziende con o senza lavorazioni di carni in reparti di
macellazione
- lavoratore presso un cantiere navale
- conducente di camion, trattori e tutti i veicoli pesanti
- minatore
- taglialegna
riferimenti normativi: https:// xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxxxxx/ prevenzione-e-sicurezza/ conoscere-il-rischio/agenti-chimici/ agenti-chimici-pericolosi.html
- lavoratore con prodotti petroliferi (compreso benzinaio) e amianto
- lavoratore con sostanze chimiche che utilizza agenti chimici pericolosi (con riferimento al
regolamento CE n. 1272/2008 (CLP) e S.M.I. per le sostanze, a eccezione delle deroghe)
- pescatore
- lavoratore che utilizza materiale esplosivo.
• fa parte di un equipaggio aereo.
11.2 Inassicurabilità sopravvenuta
Il Contraente deve comunicare tempestivamente alla Compagnia la sopravvenuta
inassicurabilità di uno o più Assicurati.
Se durante l’annualità l’Assicurato, appartenente a una delle categorie Dirigenti, Quadri
direttivi, Impiegati, Operai, Soci Lavoratori, Stagisti, Tirocinanti, Personale con contratto di
collaborazione, compie 75 anni, la categoria del soggetto rimane in copertura fino alla
scadenza della polizza e non sarà possibile assicurarla nuovamente.
Se durante l’annualità l’Assicurato, appartenente a una delle categorie Amministratori, Soci,
Membri del Consiglio di Amministrazione, Consulenti con contratto diretto con il Contraente,
compie 80 anni, la categoria del soggetto rimane in copertura fino alla scadenza della polizza
e non sarà possibile assicurarla nuovamente.
Se uno o più Assicurati appartenente a una delle categorie Operai, Soci Lavoratori, Stagisti,
Tirocinanti, Personale con contratto di collaborazione inizia a svolgere una mansione non
assicurabile tra quelle di cui all’art. 11.1, la copertura della categoria termina e la Compagnia
restituisce al Contraente il premio non goduto al netto imposte.
Se uno o più Assicurati appartenenti a qualsiasi categoria inizia a far parte di un equipaggio
aereo, la copertura della categoria di appartenenza termina e la Compagnia restituisce al
Contraente il premio non goduto al netto imposte.
11.3 Esclusioni relative alla copertura infortuni
Sono esclusi dalla polizza gli infortuni accaduti:
a. durante l’arruolamento volontario, il richiamo alle armi per mobilitazione o per motivi di
carattere eccezionale
b. per eventi direttamente connessi allo stato di guerra dichiarata o non dichiarata
c. durante la guida e l’uso di mezzi di locomozione aerea e la guida di mezzi subacquei, salvo
quanto previsto dall’art. 12.6
d. a seguito di atti dolosi dell’Assicurato
e. sotto l’influenza di stupefacenti, psicofarmaci e allucinogeni assunti volontariamente
f. in stato di ubriachezza alla guida di veicoli o natanti in genere
g. in conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo dell’atomo e di radiazioni
provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche
h. nello svolgimento da parte dell’Assicurato di attività professionale diversa da
quella dichiarata dal Contraente all’atto della stipula della polizza o al rinnovo.
tenendo conto del grado di invalidità preesistente, sottraendo quindi le percentuali corrispondenti.
qualsiasi origine e tipologia, vengono indennizzate soltanto le conseguenze che si sarebbero
comunque verificate se l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomato, la valutazione del grado di invalidità permanente conseguente all’infortunio sarà effettuata
La Compagnia paga l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio.
Se al momento dell’infortunio l’Assicurato è già affetto da menomazioni preesistenti, di
11.4 Esclusioni relative alle garanzie aggiuntive
Rimborso spese mediche da infortunio
Non sono comprese in copertura le protesi dentarie.
11.5 Esclusioni alle altre disposizioni relative alla copertura assicurativa
Rischio volo
L’estensione della copertura al rischio volo non è valida per monomotori e velivoli di
aereoclub.
Sono inoltre esclusi gli aerei di proprietà dell’Assicurato e/o Contraente.
Atti terroristici, tumulti popolari e scioperi
Non sono compresi in copertura gli infortuni derivanti da atti terroristici posti in essere tramite
l’uso di sostanze nucleari, biologiche, batteriologiche o chimiche, qualunque sia il tipo di arma
o ordigno o congegno utilizzato per portare a termine l’azione. Sono comunque esclusi dalla
copertura tutti gli infortuni derivanti da atti terroristici in cui l’Assicurato vi abbia partecipato in
modo volontario.
articolo 12. Quali sono i limiti della copertura
12.1 Morte da infortunio
Morte dei coniugi, delle persone unite civilmente o dei conviventi more uxorio per infortunio legato allo stesso evento
Fermi i limiti previsti per ciascuna categoria, l’indennizzo non può superare l’importo
complessivo di 1.000.000 di euro.
In caso di morte a seguito di incidente aeronautico, la maggiorazione di indennizzo di cui
all’art. 10.1.1 non è prevista.
12.2 Invalidità Permanente da infortunio
Per le categorie Amministratori, Soci, Membri del Consiglio di Amministrazione, Consulenti con contratto diretto con il contraente, Impiegati, in caso di sinistro, la Compagnia:
• non paga alcun indennizzo se l’invalidità permanente è pari o inferiore al 3%
• se l’invalidità permanente è superiore al 3% e inferiore all’11%, paga un indennizzo pari ai punti di invalidità permanente accertata, diminuita di 3 punti percentuali per somma assicurata
• se l’invalidità permanente è superiore al 10% e inferiore al 66%, paga un indennizzo pari ai punti di invalidità permanente accertata.
Per la categoria Quadri direttivi, in caso di sinistro accaduto nello svolgimento delle attività extra-professionali, la Compagnia:
• non paga alcun indennizzo se l’invalidità permanente è pari o inferiore al 3%
• se l’invalidità permanente è superiore al 3% e inferiore al 11%, paga un indennizzo pari ai punti di invalidità permanente accertata, diminuita di 3 punti percentuali per somma assicurata.
• se l’invalidità permanente è superiore al 10% e inferiore al 66%, paga un indennizzo pari ai punti di invalidità permanente accertata.
Per le categorie Operai, Soci Lavoratori, Stagisti, Tirocinanti, Personale con contratto di collaborazione, in caso di sinistro, la Compagnia:
• non paga alcun indennizzo se l’invalidità permanente è pari o inferiore al 3%
• se l’invalidità permanente è superiore al 3% e inferiore al 66%, paga un indennizzo pari
ai punti di invalidità permanente accertata, diminuita di 3 punti percentuali per somma assicurata.
Esempio sull’applicazione della franchigia assoluta del 3%
Categoria: Operai
Somma assicurata: 1.000.000 euro
1) Percentuale di invalidità permanente accertata: 2% Indennizzo: Nessuno
2) Percentuale di invalidità permanente accertata: 5% Indennizzo 2% (5% - 3%): 20.000 euro
Esempio sull’applicazione della franchigia del 3% relativa al 10%
Categoria: Quadri direttivi Somma assicurata: 1.000.000 euro
1) Percentuale di invalidità permanente accertata per infortunio extra-professionale: 2% Indennizzo: Nessuno
2) Percentuale di invalidità permanente accertata per infortunio extra-professionale: 7% Indennizzo 4% (7% - 3%): 40.000 euro
3) Percentuale di invalidità permanente accertata per infortunio extra-professionale: 15% Indennizzo 15%: 150.000 euro
Per le malattie tropicali, la Compagnia non paga alcun indennizzo se l’invalidità permanente
è inferiore al 21%.
Per le ernie addominali traumatiche derivanti da infortunio, anche bilaterali, che non risultino operabili secondo parere medico, viene corrisposta un’indennità a titolo di invalidità permanente non superiore al 10% della somma assicurata di invalidità permanente totale.
12.3 Diaria da infortunio
In caso di sinistro, la Compagnia paga la diaria per un massimo di 180 giorni di cui:
• 90 giorni in caso di ricovero
• 90 giorni in caso di applicazione di un’ingessatura o di un tutore immobilizzante equivalente.
12.4 Inabilità Temporanea da infortunio
L’indennità per inabilità temporanea viene corrisposta per un periodo massimo di 180 giorni. Per le ernie addominali traumatiche derivanti da infortunio, anche bilaterali, che risultino operabili, viene corrisposto solamente l’indennizzo per il caso di Inabilità Temporanea, fino ad
un massimo di 30 giorni.
Se l’inabilità temporanea si verifica quando l’Assicurato è in territorio extra-europeo, l’indennizzo viene pagato soltanto per il periodo di ricovero, documentata, in Istituto di cura; se lo stato di inabilità permane al rientro in Europa, l’Assicurato deve comunicarlo alla Compagnia entro 10 giorni dalla data del rientro.
12.5 Limiti alle altre disposizioni relative alla copertura assicurativa
Rischio volo
Nel limite delle relative somme assicurate per le garanzie Morte da infortunio e Invalidità Permanente da infortunio, l’indennizzo per infortunio da rischio volo non potrà mai superare gli
importi di:
• 2.500.000 euro per Assicurato
• 15.000.000 euro complessivamente per aeromobile
Atti terroristici, tumulti popolari e scioperi
Nel caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più Assicurati con la presente polizza, in conseguenza di atto terroristico o tumulto popolare l’importo massimo complessivo a carico
della Compagnia non può essere superiore a 15.000.000 euro.
Limite catastrofale
Xxxxx i limiti stabiliti per gli infortuni aeronautici previsti dal rischio volo, nel caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più Assicurati con la presente polizza, in conseguenza di un unico evento, l’importo massimo complessivo a carico della Compagnia non potrà essere
superiore a 15.000.000 euro. Se gli indennizzi complessivamente dovuti superano tale importo,
la Compagnia procederà alla riduzione proporzionale dell’indennizzo a ciascun beneficiario.
articolo 13. Dove valgono le coperture
La copertura Infortuni vale in tutto il mondo tranne quanto previsto all’articolo 12.4.
sezione III
La denuncia deve essere fatta esclusivamente dal Contraente e contenere le informazioni relative all’Assicurato coinvolto dal sinistro (generalità, data di assunzione, inquadramento contrattuale…)
NORME PER LA GESTIONE DEI SINISTRI
articolo 14. Denuncia del sinistro e modalità di determinazione del danno
14.1 Denuncia in caso di sinistro
Il Contraente deve comunicare il sinistro subito dall’Assicurato alla Compagnia entro 10 giorni
dalla data del sinistro utilizzando una delle seguenti modalità:
e-mail all’indirizzo: xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
raccomandata A/R a: Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Via San Xxxxxxxxx d’Assisi, 10 – 00000 Xxxxxx, allegando la documentazione necessaria
fax al numero 011.093.10.62
• consegnando la denuncia al gestore in filiale.
La Compagnia può richiedere al Contraente la documentazione che attesti l’attività professionale svolta dall’Assicurato al momento del sinistro.
Dopo la comunicazione effettuata dal Contraente, l’Assicurato deve fornire alla Compagnia le seguenti informazioni:
• descrizione dell’infortunio: luogo, giorno, ora, cause che lo hanno determinato
• documentazione specifica in base alla garanzia assicurativa interessata.
Per facilitare la denuncia di sinistro è possibile utilizzare il modulo di denuncia disponibile in filiale e sul sito della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
Indicazioni utili per la trasmissione della denuncia
I documenti relativi alla denuncia, inviati tramite posta elettronica, possono essere trasmessi nei seguenti formati doc, docx, jpg, tif o pdf e con una dimensione che non superi 10 MB. La denuncia trasmessa via e-mail può anche essere inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata.
ulteriore documentazione:
s’intende a titolo esemplificativo:
- descrizione dettagliata
dell’accaduto
- copia della patente di guida se il sinistro è avvenuto alla guida di
veicolo
- verbale dell’Autorità che ha effettuato gli accertamenti
- copia della documentazione sanitaria e clinica completa e conforme all’originale,
compresi certificati attestanti la prognosi e certificato di chiusura
dell’infortunio
- copia della documentazione
integrale INAIL
da sapere: la perizia autoptica, comunemente detta autopsia, è un esame medico molto
dettagliato e complesso che viene svolto su un corpo dopo il decesso
14.2 Obblighi in caso di sinistro
Per ciascuna garanzia assicurativa può essere necessario presentare una differente
documentazione per l’istruttoria del sinistro.
La Compagnia potrebbe richiedere anche ulteriore documentazione.
In tutti i casi la spesa relativa alla documentazione è a carico dell’Assicurato o degli eredi.
L’Assicurato deve compiere tutto ciò che è necessario all’accertamento e al pagamento dei
danni da parte della Compagnia.
Garanzia Morte da infortunio
In caso di morte dell’Assicurato, la documentazione necessaria per l’istruttoria del sinistro è la seguente:
• descrizione dettagliata dell’accaduto
• certificato di morte
• copia della patente di guida se il sinistro è avvenuto alla guida di veicolo
• copia del verbale dell’Autorità Giudiziaria che ha effettuato gli accertamenti
• atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio
• copia del testamento se presenti disposizioni testamentarie
• copia della documentazione medica o clinica relativa all’infortunio
• relazione autoptica (se effettuata)
• chiusura inchiesta penale (in caso di apertura di un procedimento penale anche d’ufficio)
Garanzia Invalidità Permanente da infortunio
Per l’istruttoria del sinistro, l’Assicurato o gli aventi diritto devono allegare alla denuncia di sinistro il primo certificato medico che attesti l’infortunio e devono documentare il decorso delle lesioni, trasmettendo alla Compagnia gli eventuali ulteriori certificati medici e la documentazione clinica, compreso il certificato di guarigione o documentazione equivalente che attesti la stabilizzazione dei postumi.
Tabella INAIL: Allegato n.1 al Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) del 30/06/1965
n.1124
xxxxxxx xxxxxxxxxx: s’intende ciò che occorre per curare e combattere una malattia o una malformazione, come ad
esempio occhiali, lenti correttive e
apparecchi acustici
L’Assicurato potrà essere sottoposto alla visita medico-legale di controllo e agli eventuali accertamenti o controlli medici su richiesta della Compagnia e dovrà fornire ogni
informazione relativa all’infortunio e alle conseguenti lesioni. La valutazione dell’invalidità deve
essere effettuata in Italia.
Se l’Assicurato muore per cause indipendenti dall’infortunio denunciato e prima che l’indennizzo sia stato pagato, la Compagnia, dopo aver ricevuto il certificato di morte dell’Assicurato, l’atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l’identificazione degli eredi e, in caso di minorenni o soggetti incapaci, il decreto del giudice tutelare, se il sinistro è indennizzabile paga agli eredi o a chi ha diritto all’indennizzo:
• l’importo già concordato con l’Assicurato oppure in mancanza
• l’importo offerto all’Assicurato oppure
• se l’offerta non era ancora stata formulata, l’importo oggettivamente determinabile dalla Compagnia in base alla documentazione ricevuta o all’ulteriore documentazione richiesta dalla Compagnia.
La valutazione del grado di invalidità è effettuata in base alle percentuali stabilite dalla Tabella INAIL e secondo questi criteri:
• la perdita totale e irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto è considerata come perdita anatomica dello stesso; in caso di riduzione funzionale le percentuali stabilite dalla tabella sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta
• se l’infortunio determina la menomazione a più di una parte del corpo umano o a una parte di un singolo arto, si valuterà con criteri aritmetici fino a raggiungere, al massimo, il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell’arto stesso
• la perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino al limite massimo del 100%
• nei casi di invalidità permanente non specificati, l’indennizzo è stabilito in riferimento ai valori e ai criteri indicati sopra, tenendo conto della diminuzione complessiva della generica capacità lavorativa dell’Assicurato, indipendentemente dalla professione svolta
• in caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di organo o arto già menomati le percentuali della Tabella INAIL (Allegato 1) sono diminuite in base al grado di invalidità preesistente
• in caso di xxxxxxxxxx, relativamente alle menomazioni degli arti superiori, le percentuali di invalidità previste per il lato destro, saranno valide per il lato sinistro e viceversa
• per la valutazione delle menomazioni visive e uditive si terrà conto della possibilità di applicare presidi correttivi.
In caso di danno estetico per il pagamento dell’indennizzo, è necessario presentare copia della cartella clinica dell’intervento chirurgico.
Garanzia Diaria da infortunio
In caso di ricovero in Istituto di cura, l’Assicurato deve fornire copia della cartella clinica
completa e conforme all’originale.
Xxxxxxxx Xxxxxxxx spese mediche da infortunio
Il rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato, entro 2 anni dalla data dell’infortunio, viene effettuato dalla Compagnia a cure terminate.
14.3 Termini per il pagamento dei sinistri
Verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la documentazione relativa al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, la Compagnia determina l’indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione all’interessato entro 30 giorni e, avuta notizia dell’accettazione, provvede al pagamento entro 15 giorni, alle coordinate bancarie indicate dallo stesso.
Dopo questo periodo la Compagnia dovrà corrispondere gli interessi di mora (ovvero gli interessi maturati nel periodo di ritardato pagamento) agli aventi diritto sino alla data dell’effettivo pagamento. Gli interessi si calcolano dal giorno del ritardo al tasso legale, escludendo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
La Compagnia verifica l’assicurabilità dei soggetti coinvolti dal sinistro sin dal momento della
sottoscrizione. Coloro che risultassero non assicurabili per limite di età o mansione svolta al
momento della sottoscrizione non saranno ritenuti indennizzabili. La Compagnia restituirà gli eventuali documenti originali ricevuti.
Anticipo dell’indennizzo
Contratto di Assicurazione Collettiva Infortuni > sezione III
articolo 15. Anticipo dell’indennizzo
L’Assicurato, se non sono sorte contestazioni sull’operatività della garanzia, può richiedere un anticipo sul pagamento dell’indennizzo in questi casi:
• Invalidità Permanente: se sono trascorsi 90 giorni dalla guarigione clinica e se la presunta percentuale d’invalidità stimata dalla Compagnia in base alla documentazione ricevuta supera il 25%, può essere pagato all’Assicurato un anticipo del 50% di quello che spetterebbe in base all’indennizzo definitivo ipotizzato
• Inabilità Temporanea: avvenuta la guarigione clinica la Compagnia, in base alla documentazione fornita, paga all’Assicurato l’indennizzo maturato fino al momento della richiesta.
articolo 16. Pluralità di coperture Infortuni
A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 1910 del Codice Civile, le garanzie sono valide anche se l’Assicurato beneficia di polizze analoghe e l’eventuale indennizzo non verrà ridotto. In caso di sinistro l’Assicurato deve comunicare a ciascuna Compagnia il nome delle altre, indicando a ciascuna le altre Compagnie.
Glossario
GLOSSARIO
ASSICURATO
La persona il cui interesse è protetto dalla polizza.
BENEFICIARIO
L’avente diritto o il soggetto designato dall’Assicurato a ricevere l’indennizzo in caso di suo decesso.
COMPAGNIA
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. con sede legale in Italia, a Torino, in Corso Inghilterra 3 – 10138.
CONTRAENTE
Il soggetto con sede legale in Italia che, tramite il proprio Rappresentante Legale sottoscrive il contratto con Intesa Sanpaolo Assicura.
DIARIA
La somma assicurata per ogni giorno di ricovero in istituto di cura o di applicazione di un’ingessatura o di un tutore immobilizzante equivalente.
FRANCHIGIA
La parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato, espressa in cifra fissa.
INABILITÀ TEMPORANEA
La temporanea incapacità fisica dell’Assicurato di svolgere la propria attività lavorativa.
INDENNIZZO
La somma dovuta dalla Compagnia all’Assicurato in caso di sinistro.
INFORTUNIO
L’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che provoca lesioni fisiche obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte, un’invalidità permanente o un’inabilità temporanea.
INTERMEDIARIO
La filiale di Intesa Sanpaolo distributrice del contratto di Assicurazione.
INVALIDITÀ PERMANENTE
La diminuzione o la perdita definitiva e irrimediabile della generica capacità dell’Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dall’attività esercitata.
ISTITUTO DI CURA
L’istituto universitario, l’ospedale, la casa di cura, pubblici o privati regolarmente autorizzati all’erogazione dell’assistenza ospedaliera. Non sono convenzionalmente considerati istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche, riabilitative, case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni, le strutture per anziani.
IVASS
L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è l’autorità cui è affidata la vigilanza sul settore assicurativo con riguardo alla sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alla trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese, dei distributori e degli altri operatori del settore. L’IVASS svolge anche compiti di tutela del consumatore, con particolare riguardo alla trasparenza nei rapporti tra imprese e assicurati e all’informazione al consumatore.
MALATTIA
Ogni alterazione dello stato di salute che non dipenda da infortunio e che possa essere verificata.
ORGANISMO DI MEDIAZIONE
L’ente pubblico o privato, iscritto nell’apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia, presso il quale si può svolgere il procedimento di mediazione.
PERSONALE CON CONTRATTO DI COLLABORAZIONE
La persona con qualsiasi tipologia di contratto di collaborazione con il Contraente.
Glossario
POLIZZA
Il documento sottoscritto dalle parti che attesta l’esistenza del contratto di Assicurazione, riporta i dati degli Assicurati, le garanzie acquistate e i relativi indennizzi, le somme assicurate, il premio pagato, la durata della copertura assicurativa. La sottoscrizione della polizza Collettiva Infortuni è libera e non necessaria per ottenere prodotti e servizi
bancari (come ad esempio linee di credito,factoring o leasing)
PREMIO
La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia come corrispettivo delle garanzie acquistate.
REGOLAZIONE DEL PREMIO
La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia come corrispettivo delle garanzie acquistate sulla base delle variazioni avvenute nell’annualità.
RICOVERO
La permanenza in istituto di cura con almeno un pernottamento, documentato da cartella clinica.
RISCHIO
La probabilità che si verifichi il sinistro.
SCOPERTO
La parte di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato, espressa in percentuale.
SFORZO
Impiego di energie muscolari, concentrate nel tempo, da parte dell’Assicurato che eccedano per intensità le proprie ordinarie abitudini di vita e di lavoro.
SINISTRO
L’evento dannoso per il quale è prestata la copertura.
SOCIO LAVORATORE
Sono i soggetti che svolgono anche un’attività lavorativa presso la società di cui sono soci.
SOMMA ASSICURATA
La somma indicata nel modulo di polizza che rappresenta il limite massimo di indennizzo in caso di sinistro.
SPESE SANITARIE
Le spese sostenute per prestazioni mediche e infermieristiche, per cure e trattamenti fisioterapici, per accertamenti diagnostici, farmaci, interventi chirurgici e rette di degenza.
STAGISTA
La persona che prende parte a uno stage.
TIROCINANTE
La persona che sta compiendo un periodo di tirocinio.
ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito l’”Informativa”)
per soggetti terzi si intendono, ad esempio eventuali coobbligati, altri operatori assicurativi (quali agenti, mediatori di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); società del Gruppo Intesa Sanpaolo di cui lei è già cliente; soggetti ai quali per soddisfare
le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di una copertura assicurativa, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni o sono tenuti a comunicarci informazioni; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; Magistratura, Forze dell’Ordine e
altri soggetti pubblici
INFORMATIVA PRECONTRATTUALE NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE
Il Regolamento sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito il “Regolamento”) contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente Informativa ne recepisce le previsioni.
SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con sede legale in Xxxxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx, Società del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche la “Società” o il “Titolare”) tratta i Suoi dati personali (di seguito i “Dati Personali”) per le finalità indicate nella Sezione 3. Per ulteriori informazioni può visitare il sito Internet di Intesa Sanpaolo Assicura xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx e, in particolare, la sezione “Privacy” con tutte le informazioni concernenti l’utilizzo ed il trattamento dei Dati Personali.
SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Intesa Sanpaolo Assicura ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. “Data Protection Officer” o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo email: xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Categorie di Dati Personali
Fra i Dati Personali che la Società tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, i dati derivanti dai servizi web e i dati derivanti dalle disposizioni di pagamento dei soggetti interessati dal contratto assicurativo (ad esempio contraente, assicurato, beneficiari, richiedente il preventivo, danneggiati, terzi pagatori e/o eventuali loro legali rappresentanti). Tra i dati trattati potrebbero esservi anche i dati definiti particolari di cui alla Sezione 8 della presente Informativa.
Finalità e base giuridica del trattamento
I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Società o raccolti presso soggetti terzi (in quest’ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dalla Società nell’ambito della sua attività per le seguenti finalità:
a) Prestazione dei servizi ed esecuzione dei contratti
Il conferimento dei Suoi Dati Personali necessari per prestare i servizi richiesti ed eseguire i contratti (ivi compresi gli atti in fase precontrattuale) non è obbligatorio, ma il rifiuto a fornire tali Dati personali comporta l’impossibilità per la Società di adempiere a quanto richiesto.
b) Adempimento a prescrizioni normative nazionali e comunitarie
Il trattamento dei Suoi Dati Personali per adempiere a prescrizioni normative è obbligatorio e non è richiesto il Suo consenso.
Il trattamento è obbligatorio, ad esempio, quando è prescritto dalla normativa antiriciclaggio, fiscale, anticorruzione, di prevenzione delle frodi nei servizi assicurativi o per adempiere a disposizioni o richieste dell’autorità di vigilanza e controllo (ad esempio la regolamentazione IVASS e la
Direttiva Europea sulla distribuzione assicurativa (IDD) richiedono la valutazione dell’adeguatezza del contratto offerto per l’intero corso di vita dello stesso; la normativa inerente alla prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d’identità, richiede la comunicazione dei dati ai fini dell’alimentazione del relativo archivio centrale automatizzato - SCIPAFI).
c) Legittimo interesse del Titolare
Il trattamento dei Suoi Dati Personali è necessario per perseguire un legittimo interesse della Società, ossia:
- per svolgere l’attività di prevenzione delle frodi assicurative;
- per la gestione del rischio assicurativo a seguito della stipula di un contratto di assicurazione (a mero titolo esemplificativo la gestione dei rapporti con i coassicuratori e/o riassicuratori);
- per perseguire eventuali ed ulteriori legittimi interessi. In quest’ultimo caso la Società potrà trattare i Suoi Dati Personali solo dopo averla informata ed aver appurato che il perseguimento dei propri
interessi legittimi o di quelli di terzi non comprometta i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali e non è richiesto il Suo consenso.
SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la Società comunichi i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:
1) Società del Gruppo Intesa Sanpaolo tra cui la società che gestisce il sistema informativo e alcuni servizi amministrativi, legali e contabili, e le società controllate.
2) Soggetti del settore assicurativo (società, liberi professionisti, etc ….), ad esempio:
- soggetti che svolgono servizi societari, finanziari e assicurativi quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori;
- agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori diretti, promotori finanziari ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (banche, Poste Italiane, Sim, Sgr, Società di Leasing, ecc.);
- società di servizi per il quietanzamento, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri tra cui la centrale operativa di assistenza, società addette alla gestione delle coperture assicurative connesse alla tutela giudiziaria, cliniche
convenzionate, società di servizi informatici e telematici (ad esempio il servizio per la gestione del sistema informativo della Società ivi compresa la posta elettronica); società di servizi postali (per trasmissione imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni della clientela), società di revisione, di certificazione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi
finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti; società di servizi per l’acquisizione, la registrazione e il trattamento dei dati provenienti da documenti e supporti forniti ed originati dagli stessi clienti;
- società o studi professionali, legali, medici e periti fiduciari della Società che svolgono per conto di quest’ultima attività di consulenza e assistenza;
- soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la clientela e soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela (help desk, call center, ecc.);
- organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate;
- gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica;
- rilevazione della qualità dei servizi;
- altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
3) Autorità (ad esempio, giudiziaria, amministrativa etc…) e sistemi pubblici informativi istituiti presso le pubbliche amministrazioni, nonché altri soggetti, quali: IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); Casellario Centrale Infortuni; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Banca d’Italia; SIA, CRIF, Ministeri; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc. Agenzia delle Entrate e Anagrafe Tributaria; Magistratura; Forze dell’Ordine; Equitalia Giustizia, Organismi di mediazione di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi (es. SCIPAFI).
Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso.
SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL’UNIONE EUROPEA
I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Società all’interno del territorio dell’Unione Europea e non vengono diffusi.
Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Società si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso paesi al di fuori dell’Unione Europea per i quali esistono decisioni di “adeguatezza” della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.
SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla legge. In particolare i Suoi Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui lei è parte; ovvero per 12 mesi dall’emissione del preventivo richiesto nel caso in cui a esso non segua la conclusione del contratto
di assicurazione definitivo. I Dati Personali potranno, altresì, esser trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.
SEZIONE 7 - DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un’apposita richiesta per iscritto all’indirizzo email xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx o all’indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx; a mezzo posta all’indirizzo Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. – Privacy - Xxxxx Xxxxxxx 00/00 – 00000 Xxxxxx.
Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente Informativa.
Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Società, a fronte dell’esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Società potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste.
1. Diritto di accesso
Lei potrà ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali e, in tal caso, ottenere l’accesso ai Dati Personali ed alle informazioni previste dall’art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di Dati Personali trattati etc…
Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, Lei ha il diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.
Se richiesto, la Società Le potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie la Società potrà addebitarle un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalla Società in un formato elettronico di uso comune.
2. Diritto di rettifica
Lei potrà ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l’integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.
3. Diritto alla cancellazione
Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall’art. 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento.
La informiamo che la Società non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l’adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
4. Diritto di limitazione di trattamento
Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione
circa l’esattezza dei Suoi Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati Personali le siano necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento.
5. Diritto alla portabilità dei dati
Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l’esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà:
- richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
- trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Società.
Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro soggetto titolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Società. In questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.
6. Diritto di opposizione
Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l’esecuzione di un’attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l’attività di profilazione).
Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato), oppure il trattamento sia necessario per l’accertamento, l’esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.
7. Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione
Il Regolamento prevede in favore dell’interessato il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato dei Suoi Dati Personali, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo significativo sulla Sua persona a meno che la suddetta decisione:
ad esempio al fine della verifica di limiti assuntivi riferiti al contratto
a) sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra Lei e la Società;
b) sia autorizzata dal diritto italiano o europeo;
c) si basi sul Suo consenso esplicito.
La Società effettua dei processi decisionali automatizzati, per i quali non è richiesto un consenso, per l’attività di assunzione dei prodotti assicurativi e la conseguente conclusione ed esecuzione degli stessi. La Società attuerà misure appropriate per tutelare i Suoi diritti, le Sue libertà e i Suoi legittimi interessi e Lei potrà esercitare il diritto di ottenere l’intervento umano da parte della Società, di esprimere la Sua opinione o di contestare la decisione.
8. Diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.
SEZIONE 8 – TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI
In relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali (idonei a rivelare l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona) necessario per l’assunzione e la stipula di polizze assicurative, nonché per la successiva fase di gestione ed esecuzione contrattuale, è richiesta una manifestazione esplicita di consenso, fatti salvi gli specifici casi previsti dal Regolamento che consentono il trattamento di tali Dati Personali anche in assenza di consenso.
ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito l’”Informativa”) – finalità
promo-commerciali
INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE
Il Regolamento sulla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (di seguito il “Regolamento”) contiene una serie di norme dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. La presente Informativa ne recepisce le previsioni.
SEZIONE 1 - IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A., con sede legale in Xxxxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx, Società del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito anche la “Società” o il “Titolare”) tratta i Suoi dati personali (di seguito i “Dati Personali”) per le finalità indicate nella Sezione 3. Per ulteriori informazioni può visitare il sito Internet di Intesa Sanpaolo Assicura xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx e, in particolare, la sezione “Privacy” con tutte le informazioni concernenti l’utilizzo e il trattamento dei Dati Personali.
SEZIONE 2 - DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Intesa Sanpaolo Assicura ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. “Data Protection Officer” o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al seguente
indirizzo email: xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
SEZIONE 3 - CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Categorie di Dati Personali
Fra i Dati Personali che la Società tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici, i dati di contatto (indirizzo email o numero di telefono) e i dati derivanti dai servizi web e dall’eventuale utilizzo delle APP di Intesa Sanpaolo Assicura.
Finalità e base giuridica del trattamento
I Dati Personali che la riguardano, da Lei comunicati alla Società o raccolti tramite la rete di vendita (in quest’ultimo caso previa verifica del rispetto delle condizioni di liceità da parte dei terzi), sono trattati dalla Società nell’ambito della sua attività per le seguenti finalità promo-commerciali:
- svolgimento di attività funzionali alla promozione e vendita di prodotti e servizi di società del Gruppo Intesa Sanpaolo o di società terze, effettuare indagini di mercato e di customer satisfaction attraverso lettere, telefono, Internet, SMS, MMS ed altri sistemi di comunicazione;
- comunicazione dei Dati Personali ad altre società del Gruppo Intesa Sanpaolo (quali Assicurazioni, Banche, SIM, SGR), che provvederanno a fornirle una propria informativa, per lo svolgimento, da parte loro, di attività Promo-Commerciali con riferimento a prodotti e/o servizi propri o di terzi.
I suddetti trattamenti sono facoltativi ed è richiesto il Suo consenso.
SEZIONE 4 - CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la Società comunichi i Suoi Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari:
1) Società del Gruppo Intesa Sanpaolo tra cui la società che gestisce il sistema informativo e alcuni servizi amministrativi, legali e contabili, e le società controllate.
2) Soggetti terzi (società, liberi professionisti, etc...) che trattano i Suoi Dati Personali nell’ambito di:
- servizi di consulenza assicurativa;
- fornitura e gestione di procedure e sistemi informatici;
- attività di consulenza in genere;
- gestione della comunicazione alla clientela, nonché archiviazione di dati e documenti sia in forma cartacea che elettronica; rilevazione della qualità dei servizi, ricerche di mercato, informazione e promozione commerciale di prodotti e/o servizi.
Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo ed i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità ed i mezzi del trattamento dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Società le finalità ed i mezzi dello stesso.
L’elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile presso la sede della Società o sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.
SEZIONE 5 - TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI AD UN PAESE TERZO O AD UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE FUORI DALL’UNIONE EUROPEA
I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Società all’interno del territorio dell’Unione Europea e non vengono diffusi.
Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Società si riserva di trasferire i Suoi Dati Personali verso paesi al di fuori dell’Unione Europea per i quali esistono decisioni di “adeguatezza” della Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste dal Regolamento.
SEZIONE 6 - MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione
previsti dalla legge. In particolare i Suoi Dati Personali sono conservati in via generale per un periodo temporale di anni 10 a decorrere dalla chiusura del rapporto contrattuale di cui lei è parte. I Dati Personali potranno, altresì, esser trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che giustifichi il prolungamento della conservazione del dato.
SEZIONE 7 - DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualità di soggetto Interessato Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dal Regolamento di seguito elencati, inviando un’apposita richiesta per iscritto all’indirizzo email xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx o all’indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx o a mezzo posta all’indirizzo
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. – Privacy - Xxxxx Xxxxxxx 00/00 – 00000 Xxxxxx.
Con le stesse modalità Lei potrà revocare in qualsiasi momento i consensi espressi con la presente Informativa.
Le eventuali comunicazioni e le azioni intraprese dalla Società, a fronte dell’esercizio dei diritti di seguito elencati, saranno effettuate gratuitamente. Tuttavia, se le Sue richieste sono manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, la Società potrà addebitarle un contributo spese, tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti, oppure rifiutare di soddisfare le Sue richieste.
1. Diritto di accesso
Lei potrà ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso un trattamento dei Suoi Dati Personali e, in tal caso, ottenere l’accesso ai Dati Personali ed alle informazioni previste dall’art. 15 del Regolamento, tra le quali, a titolo esemplificativo: le finalità del trattamento, le categorie di Dati Personali trattati etc…
Qualora i Dati Personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, Lei ha il diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento.
Se richiesto, la Società Le potrà fornire una copia dei Dati Personali oggetto di trattamento. Per le eventuali ulteriori copie la Società potrà addebitarle un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se la richiesta in questione è presentata mediante mezzi elettronici, e salvo diversa indicazione, le informazioni Le verranno fornite dalla Società in un formato elettronico di uso comune.
2. Diritto di rettifica
Lei potrà ottenere dalla Società la rettifica dei Suoi Dati Personali che risultano inesatti come pure, tenuto conto delle finalità del trattamento, l’integrazione degli stessi, qualora risultino incompleti, fornendo una dichiarazione integrativa.
3. Diritto alla cancellazione
Lei potrà ottenere dal Titolare la cancellazione dei Suoi Dati Personali, se sussiste uno dei motivi previsti dall’art. 17 del Regolamento, tra cui, a titolo esemplificativo, qualora i Dati Personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati o qualora il consenso su cui si basa il trattamento dei Suoi Dati Personali è stato da Lei revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento.
La informiamo che la Società non potrà procedere alla cancellazione dei Suoi Dati Personali: qualora il loro trattamento sia necessario, ad esempio, per l’adempimento di un obbligo di legge, per motivi di interesse pubblico, per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
4. Diritto di limitazione di trattamento
Lei potrà ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali qualora ricorra una delle ipotesi previste dall’art. 18 del Regolamento, tra le quali, ad esempio: a fronte di una Sua contestazione
circa l’esattezza dei Suoi Dati Personali oggetto di trattamento o qualora i Suoi Dati Personali le siano necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento.
5. Diritto alla portabilità dei dati
Qualora il trattamento dei Suoi Dati Personali si basi sul consenso o sia necessario per l’esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali e il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, Lei potrà:
- richiedere di ricevere i Dati Personali da Lei forniti in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico (esempio: computer e/o tablet);
- trasmettere i Suoi Dati Personali ricevuti ad un altro soggetto Titolare del trattamento senza impedimenti da parte della Società.
Potrà inoltre richiedere che i Suoi Dati Personali vengano trasmessi dalla Società direttamente ad un altro soggetto titolare del trattamento da Lei indicato, se ciò sia tecnicamente fattibile per la Società. In questo caso, sarà Sua cura fornirci tutti gli estremi esatti del nuovo titolare del trattamento a cui intenda trasferire i Suoi Dati Personali, fornendoci apposita autorizzazione scritta.
6. Diritto di opposizione
Lei potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi Dati Personali qualora il trattamento venga effettuato per l’esecuzione di un’attività di interesse pubblico o per il perseguimento di un interesse legittimo del Titolare (compresa l’attività di profilazione).
Qualora Lei decidesse di esercitare il diritto di opposizione qui descritto, la Società si asterrà dal trattare ulteriormente i Suoi dati personali, a meno che non vi siano motivi legittimi per procedere al trattamento (motivi prevalenti sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato), oppure il trattamento sia necessario per l’accertamento, l’esercizio o la difesa in giudizio di un diritto.
7. Diritto di proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
Fatto salvo il Suo diritto di ricorrere in ogni altra sede amministrativa o giurisdizionale, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi Dati Personali da parte del Titolare avvenga in violazione del Regolamento e/o della normativa applicabile potrà proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali competente.
INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE GIURIDICHE, ENTI O ASSOCIAZIONI
Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. informa che l’uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata senza l’intervento di un operatore e di comunicazioni elettroniche (posta elettronica, telefax, SMS, MMS o di altro tipo) per lo svolgimento di attività promozionale o il compimento di ricerche di mercato, è possibile solo con il consenso dei soggetti parte di un contratto di fornitura
di servizi di comunicazione elettronica (“contraenti”: definizione che ricomprende anche persone giuridiche, enti o associazioni).
Lo svolgimento di dette attività nei confronti di tali soggetti è sottoposto a una specifica manifestazione di consenso.
ALLEGATO 1 - Tabella INAIL delle valutazioni del grado di invalidità percentuale
Percentuale (%)
DESCRIZIONE | Destro | Sinistro | |
1 | Sordità completa di un orecchio | 15 | |
2 | Sordità completa bilaterale | 60 | |
3 | Perdita totale della facoltà visiva di un occhio | 35 | |
4 | Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi | 40 | |
5 | Altre menomazioni della facoltà visiva Tabella 2 | ||
6 | Stenosi nasale assoluta unilaterale | 8 | |
7 | Stenosi nasale assoluta bilaterale | 18 | |
8 | Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria: | ||
9 | a) con possibilità di applicazione di protesi efficace | 11 | |
10 | b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace | 30 | |
11 | Perdita di un rene con integrità del rene superstite | 25 | |
12 | Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica | 15 | |
13 | Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità | Nessuna | |
14 | Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio | 5 | |
15 | Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola | 50 | 40 |
16 | Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione con normale mobilità della scapola | 40 | 30 |
17 | Perdita del braccio: | ||
18 | a) per disarticolazione scapolo-omerale | 85 | 75 |
19 | b) per amputazione al terzo superiore | 80 | 70 |
20 | Perdita del braccio destro al terzo medio o totale dell’avambraccio | 75 | 65 |
21 | Perdita di tutte le dita della mano | 65 | 55 |
22 | Perdita del pollice e del primo metacarpo | 35 | 30 |
23 | Perdita totale del pollice | 28 | 23 |
24 | Perdita totale dell’indice | 15 | 13 |
25 | Perdita totale del medio | 12 | |
26 | Perdita totale dell’anulare | 8 | |
27 | Perdita totale del mignolo | 12 | |
28 | Perdita della falange ungueale del pollice | 15 | 12 |
29 | Perdita della falange ungueale dell’indice | 7 | 6 |
30 | Perdita della falange ungueale del medio | 5 | |
31 | Perdita della falange ungueale dell’anulare | 3 | |
32 | Perdita della falange ungueale del mignolo | 5 | |
33 | Perdita delle ultime due falangi dell’indice | 11 | 9 |
34 | Perdita delle ultime due falangi del medio | 8 | |
35 | Perdita delle ultime due falangi dell’anulare | 6 | |
36 | Perdita delle ultime due falangi del mignolo | 8 | |
37 | Anchilosi totale dell’articolazione del gomito con angolazione tra 110 - 75: | ||
38 | a) in semipronazione | 30 | 25 |
39 | b) in pronazione | 35 | 30 |
DESCRIZIONE | Destro | Sinistro | |
40 | c) in supinazione | 45 | 40 |
41 | d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 25 | 20 |
42 | Anchilosi totale del gomito in flessione massima o quasi | 55 | 50 |
43 | Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in estensione completa o quasi: | ||
44 | a) in semipronazione | 40 | 25 |
45 | b) in pronazione | 45 | 40 |
46 | c) in supinazione | 55 | 50 |
47 | d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 35 | 30 |
48 | Anchilosi completa dell’articolazione radio carpica in estensione rettilinea | 18 | 15 |
49 | Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione: | ||
50 | a) in semipronazione | 22 | 18 |
51 | b) in pronazione | 25 | 22 |
52 | c) in supinazione | 35 | 30 |
53 | Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole | 45 | |
54 | Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l’applicazione di una protesi | 80 | |
55 | Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto | 70 | |
56 | Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato | 65 | |
57 | Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato | 55 | |
58 | Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede | 50 | |
59 | Perdita dell’avampiede alla linea tarso-metatarso | 30 | |
60 | Perdita dell’alluce e corrispondente metatarso | 16 | |
61 | Perdita totale del solo alluce | 7 | |
62 | Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra di più ogni altro dito perduto è valutato il | 3 | |
63 | Anchilosi completa rettilinea del ginocchio | 35 | |
64 | Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto | 20 | |
65 | Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri | 11 |
Allegato 2
ALLEGATO 2 - Tabella INAIL di valutazione delle menomazioni dell’acutezza visiva
VISUS PERDUTO | VISUS RESIDUO | INDENNIZZO DELL’OCCHIO CON ACUTEZZA VISIVA MINORE (OCCHIO PEGGIORE) | INDENNIZZO DELL’OCCHIO CON ACUTEZZA VISIVA MAGGIORE (OCCHIO MIGLIORE) |
1/10 | 9/10 | 1% | 2% |
2/10 | 8/10 | 3% | 6% |
3/10 | 7/10 | 6% | 12% |
4/10 | 6/10 | 10% | 19% |
5/10 | 5/10 | 14% | 26% |
6/10 | 4/10 | 18% | 34% |
7/10 | 3/10 | 23% | 42% |
8/10 | 2/10 | 27% | 50% |
9/10 | 1/10 | 31% | 58% |
10/10 | 0 | 35% | 65% |
Note:
(1) In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
(2) La valutazione è riferita all’acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
(3) Nei casi in cui la valutazione è riferita all’acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di inabilità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell’entità del vizio di refrazione.
(4) La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l’altro normale, è valutata il 16% se si tratta di infortunio agricolo.
(5) In caso di afachia monolaterale:
con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 15% con visus corretto di 7/10 18%
con visus corretto di 6/10 21% con visus corretto di 5/10 24% con visus corretto di 4/10 28% con visus corretto di 3/10 32%
con visus corretto inferiore a 3/10 35%
(6) In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell’acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.
Ulteriore nota esplicativa
La presente tabella si applica esclusivamente in caso di danno binoculare; la perdita totale della facoltà visiva di un occhio comporta un’invalidità permanente del 35%, indipendentemente dalla circostanza che l’occhio lesionato sia l’occhio migliore.
Allegato 3
ALLEGATO 3 - Tabella riassuntiva delle garanzie con limiti, franchigie o scoperti
Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxx massimo per persona | Franchigia o scoperto | |
Amministratori Soci Membri del Consiglio di amministrazione Consulenti con contratto diretto con il Contraente | Morte da infortunio | 1.000.000 euro | Non prevista |
Invalidità Permanente da infortunio | 1.000.000 euro | 3% relativa al 10% | |
Diaria da infortunio | 50 euro al giorno x massimo 180 giorni (90 giorni per ricovero + 90 giorni per ingessatura) | Non prevista | |
Rimborso spese mediche da infortunio | 5.000 euro | Non previsto | |
Inabilità Temporanea da infortunio | 150 euro al giorno x massimo 180 giorni | 4 giorni | |
Dirigenti | Morte da infortunio | 2.500.000 euro | Non prevista |
Invalidità Permanente da infortunio | 2.500.000 euro | Non prevista | |
Diaria da infortunio | 50 euro al giorno x massimo 180 giorni (90 giorni per ricovero + 90 giorni per ingessatura) | Non prevista | |
Rimborso spese mediche da infortunio | 5.000 euro | Non previsto | |
Quadri direttivi | Morte da infortunio | 2.500.000 euro | Non prevista |
Invalidità Permanente da infortunio | 2.500.000 euro | 3% relativa al 10% solo per rischi extra- professionali | |
Diaria da infortunio | 50 euro al giorno x massimo 180 giorni (90 giorni per ricovero + 90 giorni per ingessatura) | Non prevista | |
Rimborso spese mediche da infortunio | 5.000 euro | Non previsto | |
Impiegati | Morte da infortunio | 350.000 euro | Non prevista |
Invalidità Permanente da infortunio | 350.000 euro | 3% relativa al 10% | |
Diaria da infortunio | 50 euro al giorno x massimo 180 giorni (90 giorni per ricovero + 90 giorni per ingessatura) | Non prevista | |
Rimborso spese mediche da infortunio | 5.000 euro | Non previsto |
Operai Soci Lavoratori | Morte da infortunio | 200.000 euro | Non prevista |
Invalidità Permanente da infortunio | 200.000 euro | 3% fissa | |
Diaria da infortunio | 50 euro al giorno x massimo 180 giorni (90 giorni per ricovero + 90 giorni per ingessatura) | Non prevista | |
Rimborso spese mediche da infortunio | 5.000 euro | Non previsto | |
Stagisti Tirocinanti Personale con contratto di collaborazione | Morte da infortunio | 150.000 euro | Non prevista |
Invalidità Permanente da infortunio | 150.000 euro | 3% fissa | |
Diaria da infortunio | 50 euro al giorno x massimo 180 giorni (90 giorni per ricovero + 90 giorni per ingessatura) | Non prevista | |
Rimborso spese mediche da infortunio | 5.000 euro | Non previsto |
Allegato 3
ASSICURA.
INTfS4. S�OID Intesa Sanpaolo Assicura S.p.A. Sede Legale: Xxxxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxx
Direzione Generale: Xxx Xxx Xxxxxxxxx X'Xxxxxx 0X, 00000 Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx Capitale Sociale Euro 27.912.258
Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Torino 06995220016 Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" - Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Socio Unico: Intesa Sanpaolo Vita S.p.A. Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125 Appartenente al Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28