DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Firmato digitalmente da: XXXXXXX XXXXXX
Firmato il 03/08/2018 10:09
Seriale Certificato: 6074
ETIC XXXxXxXxxXxXxXxXx X0X0X/0X0X/X0X0X0X0 al 31/08/2020
TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA
DA CITARE SEMPRE NELLA RISPOSTA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l’Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
OGGETTO: Contratto stipulato in modalità elettronica, a seguito di procedura di gara d’appalto esperita ai sensi dell’articolo 60, comma 1, del D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., per “l’ aggiornamento tecnologico della piattaforma Contact Center del Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato di Napoli, con connessi servizi di installazione, configurazione, migrazione, formazione, nonché assistenza e supporto specialistico, per una durata di 24 (ventiquattro) mesi”.
Alla Società/RTI
Si trascrive di seguito il contratto avente ad oggetto “l’ aggiornamento tecnologico della piattaforma Contact Center del Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato di Napoli, con connessi servizi di installazione, configurazione, migrazione, formazione, nonché assistenza e supporto specialistico, per una durata di 24 (ventiquattro) mesi”, tra il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni (di seguito indicata per brevità “Amministrazione”) e la Società/RTI “ .” (di seguito indicata per brevità “Impresa”), a seguito del ricorso alla procedura di gara d’appalto in ambito CEE/WTO esperita ai sensi dell’articolo 60, comma 1, del D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.
PREMESSO CHE:
a) l’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, con determina a contrarre n. 600/C/PR/387/18/A/0005348/18 del 31/07/2018, ha manifestato l’intendimento di avviare una procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell’articolo 60, comma 1, del D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., articolata su un unico lotto, per l’ aggiornamento tecnologico della piattaforma Contact Center del Centro Elettronico Nazionale della Polizia
Sigla: sd
Classifica: PR.387.18.A
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l’Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
di Stato di Napoli, con connessi servizi di installazione, configurazione, migrazione, formazione, nonché assistenza e supporto specialistico, per una durata di 24 (ventiquattro) mesi;
b) l’Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato ha all’uopo predisposto un articolato capitolato tecnico ed ha fissato in complessivi € 210.000,00, IVA esclusa, l’importo da porre a base d’asta di una procedura di gara ad evidenza pubblica;
c) l’Amministrazione ha proceduto, mediante apposito bando di gara pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale delle Comunità Europee il / / n. /_ - , ad esperire un
appalto in ambito UE/WTO, ai sensi dell’articolo 72, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, dandone massima pubblicità con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte generale - n. del / / , ai sensi del successivo articolo 73 del medesimo Decreto Legislativo, nonché, per estratto, su due quotidiani nazionali e su due quotidiani locali aventi particolare diffusione nelle Regioni Lazio e Campania;
d) sono pervenute n. ( ) offerte e l'Amministrazione, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dal Responsabile Unico del Procedimento nella seduta del
/ /2018, è venuta nella determinazione di aggiudicare la fornitura di che trattasi alla Società/RTI “ ”, al prezzo di Euro , , cui sono da aggiungere Euro
, per I.V.A. al 22%, per un valore massimo complessivo di Euro , ;
e) la Società viene indicata per brevità “Impresa” ed il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - viene indicato con la parola "Amministrazione";
Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
(Oggetto del contratto, descrizione della fornitura e importo contrattuale)
Il presente atto ha come oggetto l’ aggiornamento tecnologico della piattaforma Contact Center del Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato di Napoli, con connessi servizi di installazione,
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l’Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
configurazione, migrazione, formazione, nonché assistenza e supporto specialistico, per una durata di 24 (ventiquattro) mesi.
Le caratteristiche tecniche della fornitura dovranno essere in tutto conformi al presente contratto, nonché al capitolato tecnico ed all’offerta economica dell’Impresa in data / / , documenti che, benché non allegati e custoditi agli atti dell'Amministrazione, costituiscono anch' essi parte integrante del presente contratto.
Fornitura:
Nello specifico, l’oggetto della presente fornitura è costituito dai seguenti prodotti e servizi, meglio descritti nei Paragrafi 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.5.1, 5.5.2 e 5.5.3 del capitolato tecnico:
⮚ nr. 2 “media-gateway” in sostituzione degli attuali “G450 Avaya”;
⮚ “sistema PBX” in tecnologia “SIP (IPPBX)”;
⮚ componenti “software” per garantire le funzionalità “Automatic Call Distribution (ACD)”, “Interactive Voice Response (IVR)” e “Computer Telephony Interface (CTI)”;
⮚ nr. 2 “server” fisici da destinare per l’installazione delle componeneti “software”;
⮚ nr. 15 “postazioni operatore” costituite ciascuna da nr.1 “personal computer” con “software” per gestione chiamate e nr. 1 “telefono VoIP”;
⮚ nr. 30 cuffie microfoniche monoaurali;
⮚ servizio di progettazione, consegna, installazione, migrazione e configurazione;
⮚ servizio di assistenza evolutiva, preventiva e correttiva, nonché supporto specialistico;
⮚ servizio di “help desk”;
⮚ formazione.
Luoghi di esecuzione
Gli apparati oggetto della presente fornitura saranno consegnati ed installati presso il Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato di Napoli, sito in xxx Xxxxx 0 Xxxxxx c/o il Real Bosco di Capodimonte.
Importo contrattuale
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l’Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
L'ammontare complessivo del contratto è di € 210.000,00, cui sono da aggiungere € 46.200,00 per
I.V.A. al 22%, per un valore massimo complessivo non superabile di € 256.200,00.
Il dettaglio della fornitura è contenuto nel capitolato tecnico che sarà pubblicato e reso disponibile, unitamente al bando di gara e ai documenti complementari, sui siti istituzionali.
Opzioni
1. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare modifiche, nonché varianti, del contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi all’articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D.Lgs.vo 50/2016, purché il valore della modifica, nonché variante, sia al di sotto di entrambi i valori di cui al comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo.
2. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di implementare la fornitura fino alla concorrenza massima di un quinto dell’importo contrattuale entro l’importo massimo stimato di € 42.000,00, XXX xxxxxxx, che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, in ossequio all’articolo 106, comma 12, del D.Lgs.vo 50/2016.
3. L’Amministrazione, entro il periodo di vigenza contrattuale, si riserva la facoltà di esercitare la previsione di cui al disposto normativo dell’articolo 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per una durata massima pari ad un’ulteriore annualità.
4. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva, altresì, la facoltà di disporre la proroga del servizio, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs.vo n.50/2016, nella misura strettamente necessaria ed alle medesime o più favorevoli condizioni contrattuali, nelle more dello svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente.
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l’Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
Qualora l’Amministrazione voglia avvalersi delle opzioni di cui sopra è tenuta a darne comunicazione per iscritto alla controparte, prima della scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata AR o mediante altra forma idonea a garantire data certa.
Il prezzo offerto è formulato in base a calcoli di propria convenienza, tutto incluso e nulla escluso. Esso pertanto è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.
Articolo 2
(Norme regolatrici del contratto)
Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme:
a) la Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni);
b) il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni);
c) le Condizioni Generali d'Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con Decreto del Ministro dell'Interno n. 999.9687.AG.ll del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili;
d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
e) il D.P.C.M 06/08/1997 n. 452, recante l'approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi;
f) il D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016, come integrato e corretto dal D. Lgs.vo 19/4/2017 nr. 56, entrato in vigore in data 20.5.2017 (Codice degli Appalti);
g) il Decreto Legge 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;
h) la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di fatturazione elettronica;
i) l’articolo 1 della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l’Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
j) Regolamento (UE) n. 2016/679;
k) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), (d), (e), f) g), h), i) e j), in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di contabilità generale dello Stato.
L'Impresa contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) e k), che si intendono qui integralmente trascritte senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.
Articolo 3
(Direttore dell’Esecuzione del Contratto e Responsabile di Progetto )
Ai sensi dell’art. 101, comma 1, del D.Lgs.vo n. 50/2016, l'Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dalla data di esecutività del presente contratto, provvederà a nominare un “Direttore dell’Esecuzione” del contratto, con compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile dell’esecuzione del presente contratto in ossequio al disposto normativo di cui all’articolo 111, comma 2, del menzionato decreto legislativo, e di tale nomina verrà data comunicazione all’Impresa.
Il Direttore dell’Esecuzione Contrattuale, congiuntamente con il Responsabile Unico del
Procedimento, dovrà assicurare altresì la regolare esecuzione del contratto da parte dell’Impresa, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
Entro la medesima data, l'Impresa dovrà nominare un “Responsabile Generale di Progetto (Project Manager)” con funzioni di unica interfaccia tecnico contabile con l'Amministrazione e di tale nomina dovrà essere data comunicazione all’Amministrazione.
Articolo 4
(Validità contrattuale - Termini di adempimento – Verifica funzionale)
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l’Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
VALIDITA’ CONTRATTUALE
La validità del presente atto negoziale decorrerà dalla data di ricevimento da parte dell’Impresa della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione, successivamente all’avvenuta approvazione del contratto e della sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi deputati al controllo di legittimità, fatta salva la formalizzazione della comunicazione di “esecuzione d’urgenza” di cui all’articolo 32, comma 8, del D.Lgs.vo n.50/2016, sostanziandosi in una progettualità garantita per complessivi 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dall’approvazione del certificato di positiva verifica funzionale di conformità.
Articolo 4.bis
(Kick-off meeting – Progetto Esecutivo – Consegna – Installazione e Configurazione – Migrazione - Approntamento alla verifica di conformità - Piano di “test” - Verifica funzionale di conformità)
4.bis.1 - “Kick-off meeting”
L’Amministrazione, entro il termine di 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione, dell’avvenuta approvazione del contratto e della sua registrazione di cui al precedente articolo 4, fatta salva la formalizzazione della comunicazione di “esecuzione d’urgenza” di cui all’articolo 32, comma 8, del D.Lgs.vo n.50/2016, nonché successivamente all’avvenuta nomina del Direttore dell’esecuzione del contratto, di cui al precedente articolo 3, provvederà, per il tramite dello stesso, ad organizzare un primo incontro (c.d. “kick-off meeting”) con il “Responsabile di progetto”, al fine di pianificare le attività successive e dando così contestualmente “avvio ai lavori”.
Il mancato rispetto del termine indicato al precedente comma 1 comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 12.
4.bis.2 – “Progetto Esecutivo”
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l’Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
Entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni solari decorrenti dalla data del “kick-off meeting”, l’Impresa dovrà redigere e presentare, per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, un “Progetto Esecutivo”, per la messa in esercizio della nuova piattaforma di “Contact Center”, recante almeno:
- l’architettura applicativa della soluzione proposta;
- l’architettura di rete della soluzione proposta che evidenzi tutte le connessioni tra le varie componenti;
- elementi di dettaglio sugli apparati in fornitura (“release firmware” degli apparati, configurazioni degli apparati, numeri seriali, etc…);
- la procedura di migrazione dall’attuale piattaforma alla piattaforma in fornitura;
- il “gantt” delle attività.
Per l’attività di progettazione, l’Impresa dovrà avvalersi di personale avente i seguenti requisiti: almeno 5 anni di esperienza nella progettazione e realizzazione di soluzioni “IPPBX di call center”;
comprovata conoscenza della soluzione di “Contact Center” proposta.
Il cennato “Progetto Esecutivo” sarà sottoposto a valutazione e approvazione da parte dall’Amministrazione per mezzo del Direttore dell’esecuzione del contratto entro 5 (cinque) giorni solari dalla presentazione dello stesso.
Nel caso in cui la valutazione del “Progetto Esecutivo” risultasse negativa o insufficiente, questo dovrà essere nuovamente presentato per la valutazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto.
Trascorsi tali 10 (dieci) giorni, qualora il suddetto “Progetto Esecutivo” non sia ancora disponibile o la successiva verifica risulti ancora negativa, l’Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell’intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l’Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
L’esito di tale verifica sarà comunicato all’Impresa a mezzo di lettera A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione.
Successivamente, entro il medesimo termine fissato per la comunicazione di approntamento alla verifica di conformità, di cui al successivo Paragrafo 4.bis.4, il predetto “Progetto Esecutivo” dovrà essere oggetto di aggiornamento, in particolare con le integrazioni delle tabelle riportanti le connessioni fisiche tra gli apparati in fornitura.
Il suddetto “Progetto esecutivo”, nella versione aggiornata, sarà oggetto di successiva valutazione ed approvazione, a cura del Direttore dell’esecuzione del contratto, nel rispetto delle modalità e tempistiche in precedenza dettate.
Il mancato rispetto dei termini indicati al precedente comma 1 comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 12.
4.bis.3 – Consegna degli apparati
Entro il medesimo termine di presentazione del “Progetto Esecutivo” fissato in 45 (quarantacinque) giorni solari decorrenti dalla data del “kick-off meeting”, di cui al precedente Paragrafo 4.bis.1, l’Impresa provvederà:
− alla consegna degli apparati oggetto di fornitura presso la sede del Centro Elettronico Nazionale
della Polizia di Stato di Napoli;
− redazione e consegna di un attestato, costituente idonea comprova dell’avvenuta consegna, e che sarà controfirmato dal Direttore dell’esecuzione del contratto.
L’attività di consegna si intende comprensiva di ogni onere relativo alla fornitura di cavetteria, cablaggi e quant’altro necessario per la posa in opera e l’installazione di tutte le apparecchiature ai fine della loro corretta configurazione, nonché lo smaltimento dei materiali di risulta d’imballo, trasporto, facchinaggio, consegna “al piano”.
Il mancato rispetto dei termini indicati al precedente comma comporterà l’applicazione delle specifiche penalità previste al successivo articolo 12.
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l’Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
4.bis.4 – Installazione e configurazione degli apparati – Migrazione - Approntamento alla verifica di conformità
Entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni solari decorrenti dalla data di approvazione della prima versione del “Progetto Esecutivo”, di cui al precedente Paragrafo 4.bis.2, l’Impresa provvederà all’installazione e alla configurazione degli apparati in fornitura, nonché alla completa migrazione dalla “piattaforma” attualmente in esercizio a quella proposta.
L’Impresa, entro il medesimo termine di cui al primo comma, dovrà dare formale comunicazione all’Amministrazione, per tramite del Direttore dell’esecuzione del contratto, per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, dell’avvenuto completamento delle suddette attività, attestazione che rivestirà, altresì, valore di “approntamento alla verifica di conformità”.
Il mancato rispetto dei termini indicati al precedente comma comporterà l’applicazione delle specifiche penalità previste al successivo articolo 12.
4.bis.4.1 - Configurazione e Migrazione – livelli di servizio
Le attività di migrazione dovranno essere assicurate nel rispetto dei “livelli di servizio” di seguito indicati:
INDICATORE DEL SERVIZIO | VALORI DI SOGLIA | PERIODO DI OSSERVAZIONE |
Numero di roll-back | Numero di rollback previsti a fronte della migrazione di un servizio: = 0 | Per ogni servizio migrato |
Il mancato rispetto dei termini indicati al precedente comma determinerà l’esito negativo della verifica di conformità con conseguente ripresentazione secondo i termini e le modalità previste al successivo articolo 8.
4.bis.5 – Piano di “test”
Entro il medesimo termine di comunicazione di “approntamento alla verifica di conformità”, di cui al precedente Paragrafo 4.bis.4, l’Impresa dovrà presentare all’Amministrazione, per mezzo di
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l’Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
raccomandata con avviso di ricevimento e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, un “Piano di test”, contenente un efficiente programma di “test” e dettagliate procedure per controllare, nell’ambito della “verifica di conformità” di cui al successivo Paragrafo 4.bis.6, la funzionalità e le prestazioni degli apparati oggetto della fornitura, nella loro configurazione definitiva.
Tale “Piano di test” sarà sottoposto a valutazione e approvazione da parte dall’Amministrazione per mezzo del Direttore dell’esecuzione del contratto entro 5 (cinque) giorni solari dalla presentazione dello stesso.
Nel caso in cui la valutazione del “Piano di test” risultasse negativa o insufficiente, questo dovrà
essere nuovamente presentato per la valutazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto.
Trascorsi tali 10 (dieci) giorni, qualora il suddetto “Piano di test” non sia ancora disponibile o la successiva verifica risulti ancora negativa, l’Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell’intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria. L’esito di tale verifica sarà comunicato all’Impresa a mezzo di lettera A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione.
Il mancato rispetto del termine indicato al comma 1 comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 12.
4.bis.6 - Verifica funzionale di conformità
La verifica di conformità funzionale della fornitura sarà eseguita presso il luogo di consegna da una Commissione all’uopo nominata per la “verifica di conformità preventiva”, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla comunicazione di avvenuta approvazione del relativo “Piano di test”, di cui al precedente Paragrafo 4.bis.5.
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l’Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
La verifica di conformità della fornitura sarà eseguita in aderenza con le specifiche tecniche indicate nell’offerta tecnica dell’Impresa, documento che costituisce parte integrante del presente contratto, oltre ad ogni altra prova e verifica che la Commissione riterrà necessaria.
A questo fine, l’Impresa dovrà fornire tutta l’assistenza necessaria e mettere a disposizione della Commissione tutte le apparecchiature e i mezzi necessari per l’effettuazione delle verifiche che saranno ritenute opportune.
Tutte le verifiche previste nel corso della fornitura saranno effettuate alla presenza delle parti, se richiesto dall’Amministrazione.
Il certificato di verifica di conformità sarà sottoposto ad approvazione entro il termine di 60 (sessanta) giorni solari da parte dell'Amministrazione, ai sensi dell’art. 102, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che ne darà comunicazione all'Impresa, per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o con e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, entro 30 (trenta) giorni dalla data della verifica stessa.
Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte dell’Impresa al Ministero dell’Interno.
Le apparecchiature e i software forniti restano di proprietà dell’Impresa fino alla data di approvazione della verifica di conformità finale e di conseguenza, fino a tale data, saranno a carico dell’Impresa tutti i rischi per perdite e danni alle apparecchiature in fornitura durante il trasporto e la sosta nei locali dell’Amministrazione, fatta salva la responsabilità dell’Amministrazione se le perdite e i danni siano ad essa imputabili.
Articolo 5
(Servizi di assistenza evolutiva, preventiva e correttiva – Supporto specialistico – “Help desk”)
5.1 - Servizio di assistenza evolutiva, preventiva e correttiva
Il servizio di assistenza e garanzia per tutti gli apparati di cui alla presente fornitura verrà assicurato per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di approvazione del certificato di
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l’Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
verifica funzionale di conformità di cui al precedente articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.6, secondo i “livelli di servizio” indicati al successivo Paragrafo 5.1.3, permanendo comunque in capo all’Impresa la responsabilità del buon andamento della fornitura in argomento.
Tale servizio prevede il ripristino degli apparati a fronte di un’anomalia di funzionamento che, direttamente o indirettamente, provochi l’interruzione o la non completa disponibilità delle funzionalità del sistema in questione o, in ogni caso, qualsiasi difformità di funzionamento del prodotto in esecuzione rispetto a quanto indicato nella relativa documentazione tecnica e manualistica d’uso.
Il servizio di assistenza degli apparati consiste, altresì, nella messa a disposizione di tutte le parti di ricambio in sostituzione e nell’esecuzione delle prove e dei controlli necessari a garantire il ripristino del pieno funzionamento degli apparati di proprietà dell’Amministrazione, entro i “livelli di servizio” di seguito indicati.
Dovranno essere previste, altresì, attività di assistenza preventiva (attività di assistenza atta a prevenire l’occorrenza di errori, malfunzioni e guasti) e di assistenza correttiva (attività di assistenza a seguito di segnalazioni di malfunzioni o guasti).
5.1.1 - Servizio di assistenza preventiva
Rientra nel servizio di assistenza richiesto anche l’esecuzione di attività preventive, volte a garantire l’allineamento dei sistemi “hardware e software” alle più recenti innovazioni tecnologiche rilasciate dal produttore, in modo da mantenere aggiornato ed in regolare stato di funzionamento sia il “software” che il “firmware” dell’”hardware”.
A seguito del rilascio, da parte del produttore, di un aggiornamento e/o di una correzione software, l’Impresa deve garantire la diffusione delle nuove “release” sulle componenti della piattaforma di “Contact Center” interessate.
5.1.2 - Servizio di assistenza correttiva
L’Impresa, a seguito di segnalazioni di malfunzionamenti o guasti, dovrà garantire l’esecuzione di attività di assistenza correttiva, volte a ripristinare il normale funzionamento del “Contact Center”.
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l’Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
In particolare, dovrà garantire l’esecuzione di interventi finalizzati alla risoluzione delle anomalie segnalate, mediante la fornitura di “patch” correttive rilasciate dal produttore o la sostituzione delle parti “hardware” non funzionanti o comunque ogni altra attività necessaria a garantire la normale operatività del “sistema” fornito.
Inoltre, dovrà essere garantito l’accesso gratuito al sito del produttore, dal quale sia possibile ricevere informazioni su nuove “versioni” e aggiornamenti dei prodotti “hardware e software” installati.
Il servizio di assistenza correttiva dovrà essere garantito con la copertura temporale compresa fra le ore 08.00 e le ore 22.00, 7 giorni su 7.
Un tecnico provvederà ad una prima analisi del problema, a raccogliere le informazioni essenziali per poterlo gestire nel modo più efficiente e rapido ed infine a stimare i tempi di intervento.
Nel caso in cui si rende necessaria la sostituzione di componenti degli apparati, l’Impresa dovrà utilizzare parti di ricambio nuove di fabbrica, identiche alle parti sostituite e, ove esistenti, prodotte dallo stesso costruttore delle apparecchiature.
Le parti di ricambio, il ritiro e lo smaltimento dovranno essere fornite dall’Impresa senza alcun onere economico aggiuntivo per l’Amministrazione.
Nel caso in cui, a fronte di un guasto di un apparato, l’Impresa non sia provvista della parte di ricambio richiesta per la riparazione, potrà, al fine di ripristinare il servizio, operare la sostituzione con un altro “sistema” (o con un’altra “componente”), avente le medesime caratteristiche ed in grado di ristabilire la corretta e completa funzionalità.
Tale soluzione è da considerarsi sempre e comunque provvisoria e non svincola l’Impresa dall’obbligo di fornire l’apparato (o la componente) necessario per la riparazione.
L’Impresa dovrà, quindi, intervenire nuovamente per operare la corretta sostituzione entro e non oltre 15 giorni lavorativi dal ripristino temporaneo del servizio.
Quanto reintegrato sarà comunque oggetto di verifica da parte dell’Amministrazione.
5.1.3 - Livelli di servizio dei “servizi di assistenza”
Per l’erogazione del servizio di assistenza e garanzia, i “livelli di servizio” minimi da garantire sono:
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l’Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
INDICATORE DEL SERVIZIO | VALORI DI SOGLIA | PERIODO DI OSSERVAZIONE |
Servizi di assistenza (guasti bloccanti) | Tempo di ripristino dell'infrastruttura o del servizio: ≤ 4 ore nel 95% dei casi ≤ 8 ore nel 5% dei casi | Trimestrale |
Servizi di assistenza (guasti non bloccanti) | Tempo di ripristino dell'infrastruttura o del servizio: ≤ 12 ore nel 95% dei casi ≤ 24 ore nel 5% dei casi | Trimestrale |
Il mancato rispetto dei “livelli di servizio” indicati al presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 12.
5.2 - Linea dedicata e Sistema di Trouble Ticket System
L’Impresa, per tutta la durata del servizio di assistenza, di cui ai precedenti Paragrafi 5.1, 5.1.1 e 5.1.2, dovrà prevedere l'attivazione da parte dell’Impresa di un numero telefonico di contatto, di un indirizzo email e di un “Trouble Ticket System” (TTS) per la gestione dei guasti e malfunzionamenti di un apparato o di una componente di esso, attivo H24, sette giorni su sette, per 365 giorni l’anno. Entro la medesima data, l’Amministrazione comunicherà all’Impresa i nominativi e i gruppi di lavoro abilitati all’apertura delle chiamate.
Si precisa che, ai fini della misurazione dei “livelli di servizio”, l’orario di inoltro della chiamata via telefono o dell’email da parte dell’Amministrazione è considerato il riferimento temporale di apertura del “ticket”.
L’Impresa inserirà tale richiesta nel proprio “TTS”, evidenziandone il livello di servizio ed assegnando ad essa un identificativo che dovrà comunicare all’Amministrazione all’apertura del guasto.
Il sistema di gestione dovrà garantire il tracciamento della richiesta (stato dell’intervento) in tutte le sue fasi, fino alla chiusura dell’intervento stesso.
5.2.1 - Livelli di servizio “linea dedicata”
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l’Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
Il servizio per la ricezione delle richieste di assistenza mediante operatore dovrà essere attivo H24 - 7 giorni su 7 - festivi compresi.
L’Impresa dovrà garantire, per l’intera durata contrattuale, i seguenti livelli minimi di servizio:
1. Risposta entro 20” per il 90% delle chiamate ricevute;
2. Risposta entro 60” per il 10% delle chiamate ricevute.
Verrà misurato il tempo che intercorre tra l’inizio della chiamata e la risposta da parte dell’operatore. In caso di chiamata perduta va misurato il tempo complessivo della chiamata.
3. Percentuale di chiamate perdute non superiore al 5%.
Il mancato rispetto dei “Livelli di servizio” sopra riportati comporterà l’applicazione di specifiche penalità di cui al successivo articolo 12.
5.3 - Servizio di supporto specialistico
Per tutta la durata del presente contratto, l’Impresa dovrà garantire, su richiesta dell’Amministrazione, l’erogazione a consumo di un numero di giornate di supporto specialistico fino ad un massimo di 10 giornate, che potranno essere utilizzate per la realizzazione di diverse attività, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
- implementazione di nuove funzionalità derivanti da specifiche esigenze di evoluzione del “Contact Center” non note al momento;
- realizzazione di integrazioni personalizzate tra i “sistemi” forniti e quelli presenti attualmente all’interno dell’infrastruttura di rete.
Il servizio di supporto specialistico potrà essere richiesto dall’Amministrazione, per il tramite del Direttore dell’esecuzione del contratto, mediante e-mail e/o PEC, dal lunedì al venerdì, dalle ore
9.00 alle ore 18.00.
Il servizio di supporto specialistico dovrà essere erogato con i seguenti livelli di servizio:
- tempo di presa in carico, 1 (uno) giorno lavorativo dalla ricezione della richiesta: l’Impresa dovrà prendere in carico la chiamata, inviando una “email” di conferma al Direttore dell’esecuzione del contratto;
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l’Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
- tempo di intervento 5 (cinque) giorni solari dalla presa in carico, laddove per “intervento” s’intende la presenza fisica della risorsa nella sede indicata nella chiamata.
Per l’espletamento delle suddette attività, l’Impresa dovrà avvalersi di personale avente i seguenti requisiti:
almeno 5 anni di esperienza nella progettazione, e realizzazione di soluzioni “IPPBX di call center”;
comprovata conoscenza della soluzione di “Contact Center” proposta.
Tutte le attività e gli interventi richiesti ed erogati saranno consuntivati mediante apposita Relazione delle attività di “supporto specialistico” svolte, redatta a cura dell’Impresa ed approvata per il tramite del Direttore dell’esecuzione del contratto, nella quale verranno indicati l’orario di inizio, l’oggetto e la durata dell’intervento stesso (mezza giornata o giornata intera a seconda della durata dell’intervento).
Il mancato rispetto dei termini indicati al presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 12.
Articolo 6
(Piano Formativo - Servizi di formazione) 6.1 – “Piano Formativo”
L’Impresa, entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, da
effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione, dell’avvenuta approvazione del certificato di verifica di conformità finale di cui al precedente articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.6, presenterà un documento denominato “Piano Formativo”.
Tale “Piano Formativo”, che conterrà le modalità di dispiegamento del servizio di formazione e individuerà il percorso in termini di obiettivi da conseguire, modalità, mezzi, tempi e criteri di valutazione, sarà sottoposto a valutazione e approvazione da parte dall’Amministrazione per mezzo del Direttore dell’esecuzione del contratto entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla presentazione dello
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l’Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
stesso.
Nel caso in cui la valutazione del “Piano Formativo” risultasse negativa o insufficiente, questo dovrà essere nuovamente presentato per la valutazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto.
Trascorsi tali 10 (dieci) giorni, qualora il suddetto “Piano Formativo” non sia ancora disponibile o la successiva verifica di conformità risulti ancora negativa, l’Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell’intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
L’esito di tale verifica sarà comunicato all’Impresa a mezzo di lettera A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione.
Il mancato rispetto dei termini indicati al presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 12.
6.2 – Servizio di formazione
L’Impresa, successivamente alla data di ricezione della comunicazione, da effettuare mediante raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano da parte dell’Amministrazione, dell’avvenuta approvazione del “Piano Formativo” di cui al precedente Paragrafo 6.1, erogherà un servizio di formazione rivolto al personale tecnico dell’Amministrazione, o eventuali soggetti terzi da questa designati, con lo scopo di fornire loro una adeguata conoscenza delle nuove tecnologie legate all’utilizzo della nuova piattaforma di “Contact Center”.
Il servizio sarà articolato come segue:
- Nr 2 giornate per gli operatori di “Contact Center”;
- Nr 5 giornate per il personale del CEN addetto all’amministrazione del “sistema” e alla supervisione degli operatori di “Contact Center”. Per tale personale si richiede, in particolare, che vengano fornite nozioni di tipo sistemistico su tematiche di “system
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l’Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
tuning”, modifica dei servizi, “customizzazione dei report”, manutenzione di primo livello, “troubleshooting”.
La formazione dovrà essere erogata da personale con comprovata esperienza sull’utilizzo e la gestione della soluzione di “Contact Center” proposta.
Al termine dell’attività di formazione, l’Impresa dovrà rilasciare su supporto CD/ROM il materiale didattico impiegato.
Il completo e corretto espletamento delle sessioni di formazione in argomento dovrà essere certificato a cura del Direttore dell’esecuzione del contratto, anche sulla base della compilazione di un questionario indicante il livello di gradimento del corso da parte dei discenti, appositamente predisposto dall’Impresa di concerto con l’Amministrazione.
Il mancato rispetto dei termini e delle modalità indicati nel “Piano Formativo” per l’erogazione del servizio in argomento comporterà l’applicazione delle penalità di cui al successivo articolo 12.
Articolo 7
(Scioperi e cause di forza maggiore)
Eventuali scioperi nazionali delle maestranze, purché tempestivamente denunciati entro 48 (quarantotto) ore dal loro inizio e dimostrati con documenti riconosciuti validi dall'Amministrazione, daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero.
I termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi aziendali, intendendo per tali quelli che si originano o si esauriscono nel ristretto ambito dell'azienda. Qualora altri eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause naturali) impediscano all'Impresa di rispettare i termini fissati, si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati a richiesta dell'Impresa e a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, e comunque per non oltre 30 (trenta) giorni.
Ove successivamente alla consegna delle realizzazioni insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni,
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l’Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
l'Impresa è tenuta a proseguire le parti di attività eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle attività non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
Le contestazioni dell'Impresa in merito alle sospensioni delle attività sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa delle attività, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa delle attività; qualora l'Impresa non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.
La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario e cessate le cause che ne hanno determinato l’adozione, il Responsabile unico del procedimento dispone la ripresa dell’esecuzione ed indica il nuovo termine contrattuale.
Qualora l'Impresa non adempia gli obblighi contrattuali entro il nuovo termine contrattuale stabilito dall'Amministrazione a seguito della disposta ripresa, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, nonché all'esecuzione in danno dell'Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
L'Impresa, per ottenere un eventuale, ulteriore prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovrà inoltrare, con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza contrattuale, specifica domanda di proroga, presentando altresì un'esauriente documentazione che provi la non imputabilità alla stessa delle cause che impediscono l’ultimazione delle attività nel termine previsto e la presumibile durata del ritardo, sulla cui ammissibilità decide il Responsabile unico del procedimento, sentito il Direttore dell’esecuzione del contratto, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.
Articolo 8
(Xxxxxxx e ripresentazione alla verifica di conformità finale)
Ferme restando le altre disposizioni previste dagli articoli 39 e seguenti delle Condizioni Generali d’oneri in materia di collaudo e relativo esito, nel caso che la Commissione all’uopo nominata
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l’Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
pronunci decisione di rifiuto di quanto presentato alla verifica di conformità preventiva e alla verifica funzionale di conformità finale, l’Impresa potrà, alternativamente:
a) riproporre - entro 15 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo telefax, della decisione di rifiuto da parte della Commissione – le realizzazioni/beni già sottoposte alla verifica con esito negativo, accompagnate da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale è stato ovviato ai difetti e/o alle avarie riscontrate;
b) sottoporre - entro il medesimo termine di 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo telefax, della decisione di rifiuto da parte della Commissione - alla preventiva valutazione tecnica da parte dell’Amministrazione dei beni in sostituzione di quelli rifiutati ed, in caso di valutazione favorevole del predetto Ufficio, presentare detti beni, entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del favorevole parere tecnico economico emesso, per la verifica funzionale.
Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all'articolo 4 del presente contratto.
In ogni caso, gli oneri di ritiro (ovvero: disinstallazione, ecc.) dei beni sottoposti alla verifica risultata negativa restano a carico dell’Impresa. Se entro il termine stabilito dall' Amministrazione, l’Impresa non avrà provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale attività sarà effettuata dall’Amministrazione che si rivarrà sull’Impresa stessa mediante incameramento del deposito cauzionale per un ammontare pari al valore congruito dall’ Amministrazione in relazione ai materiali ed alle attività non eseguite.
Nell'ipotesi di mancata ripresentazione nei termini contrattualmente fissati e/o di esito sfavorevole anche della seconda verifica di conformità preventiva e verifica funzionale di conformità finale, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, con l’incameramento dell’intero deposito cauzionale nonché all’esecuzione in danno dell’Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
Le eventuali spese di viaggio, di vitto e pernottamento del personale dell'Amministrazione resteranno a carico dell’Impresa in tutte le ipotesi in cui la verifica risulti negativa o, per cause
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l’Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
imputabili all’Impresa non possa essere effettuata alla data convenuta, secondo le modalità di cui all'articolo 4 del presente contratto.
Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte dell’Impresa al Ministero dell’Interno.
Articolo 9 (Adempimenti antimafia e subappalto)
La stipula del presente atto viene eseguita sotto l’osservanza degli adempimenti previsti dalle Leggi
31/5/1965 n. 575, 19/3/1990 n. 55, 17/1/1994 n. 47, dal Decreto Legislativo 8/8/1994 n. 490, dal DPR 252 del 3 giugno 1998 e dal Decreto Legislativo n. 159/2011, come integrato e corretto dal Decreto Legislativo n. 218/2012.
È ammesso il ricorso al subappalto nei limiti e nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 105 del D.Lgs.vo 50/2016.
L’Impresa provvederà al deposito del contratto di subappalto presso gli Uffici dell’Amministrazione almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente, l’Impresa trasmetterà, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal vigente Codice degli Appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.vo 50/2016.
Non si considerano subappalto gli acquisti di materiali, semilavorati effettuati presso terzi per l’approvvigionamento di componenti previsti in commercio e la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.
Non si configurano, altresì, come attività cedute in subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l’Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
L’Impresa rimane in ogni caso unica responsabile in via esclusiva della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali nei confronti dell’Amministrazione, anche per quelle attività svolte da aziende appaltatrici.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto e procedere ad esecuzione in danno nel caso in cui venissero rilevati subappalti non autorizzati nel corso dell’esecuzione del contratto.
Articolo 10 (Modifiche e varianti tecniche)
Qualora nel corso dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario ed opportuno, anche su
proposta dell'Impresa, operare modifiche, nonché varianti al contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, per il configurarsi delle ipotesi previste e disciplinate dall’articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D.Lgs.vo 50/2016 e nel rispetto di entrambe le condizioni di cui al successivo comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo, il Responsabile unico del procedimento provvederà a fornire formale autorizzazione.
Qualora dette modifiche, previi accordi tra le parti, risultassero di entità tale da non dar luogo a variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, l'Impresa sarà tenuta ad eseguirle senza alcun compenso su richiesta dell'Amministrazione.
Qualora, viceversa, esse comportassero delle diminuzioni, sarà del pari convenuta la riduzione da apportare al prezzo contrattuale.
Quanto sopra sarà fatto constatare:
a) con verbale sottoscritto dalle parti, qualora le modifiche o le varianti tecniche non comportino prolungamenti dei termini di verifica e/o consegna, sospensione di lavori e variazioni di prezzo;
b) con atto addizionale, se le modifiche o le varianti tecniche comportino variazioni di prezzo, prolungamento dei termini di verifica e/o consegna, diminuzioni di prestazioni e comunque
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l’Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
di oneri e costi.
Tali documenti, sottoscritti dalle parti, dovranno chiaramente precisare:
a) le modifiche da introdurre, descritte singolarmente;
b) la frazione dei materiali in fornitura sui quali ciascuna modifica dovrà essere introdotta in dipendenza dello stato di esecuzione del contratto;
c) l'incidenza di tali modifiche del materiale in fornitura sulle caratteristiche, sulle prestazioni e sui tempi contrattuali.
Detti documenti dovranno, altresì, essere sottoposti alla successiva approvazione del Responsabile unico del procedimento.
Articolo 11
(Garanzia definitiva per la stipula del contratto)
A titolo di garanzia degli obblighi assunti, l’Impresa, ai sensi degli articoli 103 del Decreto Legislativo
n. 50/2006, costituirà entro 15 (quindici) giorni solari decorrenti dalla stipula del presente atto negoziale una garanzia definitiva di € , pari al , % dell’importo contrattuale, da effettuare alternativamente mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l’Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
La garanzia fideiussoria a scelta dell'aggiudicatario può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del D. Lgs.vo n. 50/2016.
Nell’eventualità di ricorso ad intermediari finanziari il modulo di fidejussione deve contenere gli estremi dell’autorizzazione di cui all’art. 107, comma 3, del D. Lgs.vo 1 settembre 1993, n. 385.
La garanzia dovrà essere corredata da un’autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R.
n. 445/2000 con allegato un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il sottoscrittore dell’Istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante.
In alternativa, la sottoscrizione della garanzia potrà essere corredata da autentica notarile ai sensi dell’articolo 2703 del Codice Civile.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.
L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l’Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
Qualora l’ammontare della polizza dovesse ridursi per qualsiasi causa, la Società aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull’importo del prezzo da versare alla Società aggiudicataria, fatta salva la facoltà, da parte dell’Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno.
La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
La garanzia definitiva non dovrà contenere una data di scadenza e resterà in vigore per tutta la durata del contratto compreso il periodo delle garanzie e delle manutenzioni previste.
La garanzia dovrà riportare la seguente dicitura: Garanzia definitiva per l’atto negoziale avente ad oggetto “l’aggiornamento tecnologico della piattaforma “Contact Center” del Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato di Napoli, con connessi servizi di installazione, configurazione, migrazione, formazione, nonché assistenza e supporto specialistico, per una durata di 24 (ventiquattro) mesi”.
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l’Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
Non è in alcun modo ammessa l’eventuale richiesta, da parte della Società aggiudicataria, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazione.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’Amministrazione, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Articolo 12
(Livelli di Servizio, penalità in caso di ritardi e termine essenziale) .
12.1 – “Kick off meeting”
Il mancato rispetto del termine di cui all’articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.1, comporterà l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente allo 0,5 per mille del valore netto del contratto.
12.2 – Progetto esecutivo
I ritardi maturati nella presentazione delle due versioni del “Progetto esecutivo”, di cui al precedente articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.2, comporteranno l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente allo 0,50 per mille del valore netto del contratto.
12.3 –Consegna – Installazione, Configurazione, Migrazione - “Piano dei Test” – Approntamento alla verifica di conformità
I ritardi maturati nelle operazioni di consegna, installazione, configurazione e migrazione, nonché
nella formalizzazione della comunicazione di approntamento alla verifica e di presentazione del “Piano dei Test”, di cui al precedente articolo 4.bis, Paragrafi 4.bis.3, 4.bis.4 e 4.bis.5, comporteranno l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’1 per mille del valore netto del contratto.
12.4 - Servizio di assistenza
Il mancato rispetto dei livelli di servizio inerenti il “servizio di assistenza” di cui all’articolo 5, Paragrafo 5.1.3, comporterà l’applicazione delle seguenti penali:
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l’Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
INDICATORE DEL SERVIZIO | VALORI DI SOGLIA | PENALE |
Servizi di assistenza (guasti bloccanti) | Tempo di ripristino dell'infrastruttura o del servizio: ≤ 4 ore nel 95% dei casi ≤ 8 ore nel 5% dei casi | 0,3 per mille dell’importo netto del contratto per ogni 6 ore di ritardo. |
Servizi di assistenza (guasti non bloccanti) | Tempo di ripristino dell'infrastruttura o del servizio: ≤ 12 ore nel 95% dei casi ≤ 24 ore nel 5% dei casi | 0,2 per mille dell’importo netto del contratto per ogni 6 ore di ritardo |
La mancata sostituzione delle parti “hardware” guaste, secondo i “livelli di servizio” richiesti, comporta l’applicazione di una penale pari a 0,05% dell’importo del valore del contratto per ogni 24 (ventiquattro) ore solari di ritardo.
Nel caso in cui gli interventi di ripristino non vengono eseguiti nelle modalità e nei tempi previsti, l’Amministrazione, laddove ritenuto opportuno, si riserva la facoltà di procedere all’esecuzione dell’intervento in proprio, addebitando gli oneri a danno dell’Impresa.
12.5 – Linea dedicata
Il mancato rispetto dei livelli di servizio inerenti la linea dedicata di cui all’articolo 5, Paragrafo 5.2.1, comporterà l’applicazione delle seguenti penali:
Valori di Soglia | Penali | ||
Causale | Importi | ||
Tempo Max Attesa | 20 secondi nel 90% dei casi 60 secondi nel 10% dei casi | Per ogni punto o frazione percentuale in meno rispetto ai valori di soglia | 1‰ del valore contrattuale del servizio nel periodo di osservazione |
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l’Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
Chiamate Entranti perdute | Max 5% | Per ogni punto o frazione percentuale in meno rispetto ai valori di soglia | 1‰ del valore contrattuale del servizio nel periodo di osservazione |
12.6 - Servizio di supporto specialistico
Il mancato rispetto dei livelli di servizio inerenti il “servizio di supporto specialistico”, di cui all’articolo 5, Paragrafo 5.3, comporta l’applicazione di distinte penali pari a 0,05% dell’importo del valore del contratto per ogni 24 (ventiquattro) ore solari di ritardo, rispettivamente per la “presa in carico” ed il successivo “intervento”.
12.7 –Piano Formativo e Servizio di formazione
I ritardi maturati nella presentazione del “Piano Formativo” di cui all’articolo 6, Paragrafo 6.1, comporteranno l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente allo 0,5 per mille del valore netto del contratto.
La mancata erogazione e/o l’erogazione del servizio di formazione con modalità o con un grado di soddisfacimento non conformi alle richieste dell’Amministrazione comporteranno la mancata liquidazione del corrispettivo previsto.
12.8 - Termine essenziale
In tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, l’ammontare complessivo delle penalità non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale.
Parimenti, in tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, trascorso il termine di 15 (quindici) giorni, da considerarsi termine essenziale ai sensi dell’articolo 1457 del Codice civile, il ritardo è da considerarsi grave inadempimento e l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all’incameramento del deposito
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l’Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
cauzionale, all’esecuzione in danno dell’Impresa, nonché all’affidamento della fornitura al secondo classificato nella procedura di gara di affidamento.
Qualora l’importo complessivo delle medesime dovesse risultare superiore al limite del 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione, previa diffida ad eseguire l'attività entro il termine ultimo di 30 giorni, procederà alla risoluzione contrattuale in danno dell’aggiudicatario ed all’incameramento del deposito cauzionale, fatto salvo il diritto dell'ulteriore risarcimento per i danni causati dall' inadempimento del contratto.
L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.
Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione della penalità.
Articolo 13
(Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari)
13.1 – Aggiornamento tecnologico “hardware e software”
Quanto ad € IVA esclusa.
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24/12/2007, nr. 244, da emettersi successivamente alla data di ricezione della comunicazione di avvenuta approvazione del certificato di verifica di conformità funzionale positiva, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di comunicazione di avvenuta approvazione del certificato di verifica di conformità funzionale positiva, nell’ipotesi di ricevimento
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l’Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
in data anteriore della fattura, in aderenza alla previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..
13.2 - Servizi per i quali è prevista la rendicontazione a canone (24 mesi)
(Importo totale pari a € , esclusa IVA al 22%)
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di n. canoni dell’importo di € IVA esclusa, di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24/12/2007, nr. 244, da emettersi trimestralmente successivamente alla data di scadenza del periodo di riferimento e comunque successivamente all’acquisizione della dichiarazione di regolare esecuzione del relativo servizio rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione del contratto, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di comunicazione di regolare esecuzione del servizio rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione del contratto, nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alla previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..
13.3 - Servizi di supporto specialistico per i quali è prevista la rendicontazione a giornata
(Importo totale pari a € , esclusa IVA al 22%)
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l’Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
24/12/2007, nr. 244, da emettersi trimestralmente successivamente alla data di scadenza del periodo di riferimento comunque corredata dalla certificazione di regolarità di avvenute prestazioni e dalla rendicontazione delle giornate effettivamente prestate rilasciata dal Direttore dell’esecuzione del contratto, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data del termine del periodo di riferimento corredata dalla certificazione di regolarità di avvenute prestazioni e dalla rendicontazione delle giornate effettivamente prestate rilasciate dal Direttore dell’esecuzione del contratto, nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..
13.4 - Servizi di formazione
(Importo totale pari a € , esclusa IVA al 22%)
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n.192 di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, in relazione all’oggetto del contratto, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica, purché corredata dalla certificazione di avvenute regolari prestazioni rilasciata dal Direttore dell’esecuzione del contratto, da emettersi successivamente al completamento delle sessioni di formazione, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di completamento delle sessioni di formazione, corredata dalla certificazione di avvenute regolari prestazioni rilasciata dal Direttore dell’esecuzione del contratto, nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura elettronica, in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..
Le predette fatture, recanti obbligatoriamente il numero di codice CIG 7584357962, dovranno essere intestate a: MINISTERO DELL’INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA P.S. – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuale l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni, secondo le modalità disposte dall’art. 3
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l’Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nonchè dalla Legge nr. 244 del 24/12/2007 e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze nr. 55 del 3/4/2013 recante il relativo Regolamento di attuazione, con codice IPA: U64LLU.
Resta fin d’ora inteso che il presente contratto si intenderà espressamente risolto in tutti i casi in cui risulterà che le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A., ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
CODICE CIG 7584357962
CONTO CORRENTE DEDICATO:
GENERALITA’ DELEGATI AD OPERARE SUL CONTO:
CODICE FISCALE AZIENDA
13.5 - Clausola risolutiva espressa
L’Impresa, nell’eventualità di ricorso all’istituto del subappalto, si impegna, sin da ora, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ad alla Prefettura competente della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Nell’eventualità in cui trattasi di RTI, la mandataria si impegna, sin da ora, a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità dei flussi finanziari, che dovranno, tra l’altro, essere espressamente previste anche nel contratto di mandato stipulato con il subappaltatore.
In caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi attraverso i canali indicati nel Paragrafo precedente, il presente contratto si intenderà nullo e quindi automaticamente ed espressamente risolto, in applicazione dell’articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni.
L’Impresa si obbliga a partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione della forma di pagamento e relativa quietanza indicate nel contratto.
Ove si ometta di partecipare la predetta comunicazione, l’Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità previste dal comma precedente.
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l’Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengano “ope legis” e/o per fatto previsto negli atti legali del fornitore, quando anche pubblicate nei modi di legge, l’Impresa s’impegna a darne tempestiva notifica all’Amministrazione stipulante.
In difetto di tale comunicazione, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi di pagamento eseguiti.
Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza oneri di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale.
Articolo 14 (Vizi)
L’Impresa sarà tenuta a garantire, ai sensi dell’articolo 1490 del Codice civile, che la merce fornita sia
immune da vizi o difetti di costruzione delle materie prime, che la rendano inidonea all’uso al quale è destinata, o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, nonché possedere tutti i requisiti indicati nella documentazione allegata all’offerta.
I beni dovranno essere garantiti dall’Impresa da tutti gli inconvenienti non derivanti da causa di forza maggiore, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, salvo maggiore durata offerta dalla medesima, a decorrere dalla data di consegna all’ente fruitore, ai sensi del Codice del Consumo di cui al Decreto Legislativo 6/9/2005, n. 206.
Pertanto, l’Impresa sarà obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione, da materiali impiegati o da difettoso assemblaggio.
Articolo 15
(Clausola dell'Amministrazione più favorita)
L’Impresa assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto sono i più favorevoli praticati a parità di prestazioni, termini e condizioni, a qualsiasi altro soggetto pubblico in Italia e in ambito comunitario e che eventuali minori prezzi, fino al collaudo dell'applicativo previsto
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l’Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
nel presente contratto, saranno applicati anche alla presente fornitura. Tale clausola non sarà applicata con effetto retroattivo per le eventuali prestazioni similari già erogate ed accettate dall'Amministrazione.
Articolo 16 (Brevetti e diritti d'autore)
L’Impresa sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti
dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti “software” e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine "prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore. In tal caso, l’Impresa pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché l'Amministrazione informi immediatamente per iscritto l’Impresa di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari e l'Amministrazione abbia conferito all’Impresa, riguardo a tali azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza.
Le obbligazioni derivanti all’Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell’Impresa possano divenire, oggetto di un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d' autore, l'Amministrazione riconosca all’Impresa, a scelta ed a spese di quest’ultima, la facoltà di far ottenere all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d'autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell’Impresa, fosse ragionevolmente attuabile.
In quest’ultima ipotesi, l’Impresa rimborserà all'Amministrazione:
o se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi dell’Impresa;
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l’Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
o se trattasi di prodotti “software” o di materiale su licenza, l'importo pagato dall' Amministrazione per il loro acquisto.
L’Impresa non avrà alcuna responsabilità per qualsiasi azione legale promossa contro l'Amministrazione basata su:
o combinazione, funzionamento od uso di un prodotto fornito dall’Impresa con apparecchiature o dati non forniti dall’Impresa;
o modifiche effettuate dall' Amministrazione di un prodotto fornito dall’Impresa;
o violazione in Italia di brevetti e diritti d'autore causata da un prodotto non fornito dall’Impresa anche se da essa distribuito.
Quanto sopra definisce i limiti di responsabilità dell’Impresa in relazione a violazione di brevetti o diritti d' autore.
Articolo 17
(Obblighi dell’Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale)
L’Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e
regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.
In particolare, l’Impresa si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l’esecuzione della commessa formante l’oggetto dell’appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili alla data dell’offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna dei beni oggetto della presente fornitura.
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l’Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
Inoltre, l’Impresa si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell’ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e Decreto Legislativo 11 aprile 2006 e successive modificazioni) e di diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni).
L’Impresa appaltatrice risponde dell’osservanza degli obblighi da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto.
Si applicano le disposizioni di cui ai commi 28, 28 bis e 28 ter dell’articolo 35 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n.248, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la realizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”, concernenti la responsabilità solidale del committente/appaltatore con l’appaltatore/subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto l’appaltatore/subappaltatore.
In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, e salvo quanto previsto dall’articolo 5, del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici, l’Amministrazione, previa comunicazione all’Impresa delle inadempienze denunciate dall’Ispettorato del Lavoro, o comunque accertate, potrà sospendere l’emissione dei mandati di pagamento per l’ammontare che sarà indicato dall’Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definita.
Per detta sospensione, l’Impresa non può opporre eccezioni all’Amministrazione appaltante né pretendere da essa risarcimenti di danni.
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l’Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
La sospensione dei pagamenti non incide sull’obbligo dell’Impresa di adempiere alle proprie prestazioni e l’Impresa non potrà considerare tale comportamento dell’Amministrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per l’Impresa stessa.
L’Impresa si impegna, comunque, a manlevare l’Amministrazione da tutte le eventuali conseguenze derivanti dall’inosservanza delle norme e prescrizioni suddette.
Articolo 18
(Obblighi dell'Impresa in materia di tutela della riservatezza)
L’Impresa si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento (UE) 2016/679.
In particolare, il personale dell’Impresa che, nell’ambito dell’erogazione del servizio oggetto della fornitura, si troverà a dover utilizzare i dati messi a disposizione dall’Amministrazione ed indicati quali “elementi classificati riservati” dovrà essere abilitato a tale utilizzazione nel medesimo grado richiesto per i dipendenti dell’Amministrazione stessa.
E’ fatto divieto al personale dell’ Impresa di divulgare i dati attinenti alle informazioni riservate ed al personale dell’Amministrazione di cui venga a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente contratto.
Ove l’ Impresa intenda diffondere:
a) informazioni riguardanti i dati tecnici e le attività d’impiego dei beni in fornitura, che non siano state precedentemente rese pubbliche mediante la pubblicazione del bando di gara;
b) Immagini dei beni in fornitura prima che essi siano stati consegnati all’Amministrazione ed impiegati nei servizi d’istituto,
dovrà rivolgere apposita istanza all’Ufficio per le Relazioni Esterne della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, indirizzata per conoscenza all’ Ufficio Impianti Tecnici, Telecomunicazioni e Informatica, all’Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato e al Servizio Logistico della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale.
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l’Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
Il predetto Ufficio per le Relazioni Esterne provvederà a fornire apposito riscontro, tenendo informati gli altri Uffici interessati.
L’Amministrazione può espressamente autorizzare i dipendenti dell’Impresa ai fini dell’eventuale trattamento dei dati personali.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui ai commi precedenti, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto, fermo restando che codesta Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione.
Articolo 19 (Decadenza e diritti dell'assuntore)
L’Impresa si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede giudiziaria
volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un'apposita istanza, da trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel termine di 3 (tre) mesi dal giorno della liquidazione finale del contratto.
Articolo 20
(Recesso dell'Amministrazione)
Ai sensi dell’art.109 del Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016, è in facoltà dell’Amministrazione, previa formale comunicazione da darsi con preavviso non inferiore a 20(venti) giorni, recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.
In ossequio al disposto di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge 7/8/2012, n. 135, l’Amministrazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione a codesta Società con preavviso non inferiore a quindici giorni e
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l’Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle intervenute convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., ai sensi dell’art. 26, comma 1, della Legge 23/12/1999, n. 488, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e codesta Società non acconsenta ad una modifica proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999.
In ottemperanza al disposto di cui all’art. 92, comma 3, del D.Lgs.vo n. 159/2011(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.) l’Amministrazione recederà dal contratto nell’ipotesi di esito positivo dell’informazione antimafia, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
Articolo 21 (Controversie contrattuali)
Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione del presente
contratto, verranno deferite esclusivamente all'Autorità giurisdizionale competente.
Articolo 22 (Domicilio legale)
A tutti gli effetti di legge, l’Impresa dichiara di eleggere domicilio in , ,
ove è convenuto che possono essere ad esse notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto. L’Impresa è tenuta a comunicare all'Ente stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell’Impresa tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.
Articolo 23
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l’Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
(Oneri fiscali)
Restano a carico dell’Impresa gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento del presente contratto.
Articolo 24
(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità)
L'Amministrazione parteciperà all’Impresa, a mezzo raccomandata A/R e/o via telefax e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo.
Il presente contratto, mentre vincola l’Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.
L’Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge.
L’Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 16 (Xxxxxxxx e diritti d'autore) del presente contratto.
L'applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 12 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 12, Paragrafo 12.8, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:
− articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.1, ultimo comma;
− articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.2, ultimo comma;
− articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.3, ultimo comma;
− articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.4, ultimo comma;
− articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.5, ultimo comma;
− articolo 5, Paragrafo 5.1.3, ultimo comma;
− articolo 5, Paragrafo 5.2.1, ultimo comma;
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l’Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
− articolo 5, Paragrafo 5.3, ultimo comma;
− articolo 6, Paragrafo 6.1 e 6.2, ultimo comma.
L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 12 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), Paragrafo 12.8, del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. - e all'esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:
− articolo 7, comma 7;
− articolo 8, comma 4;
− articolo 9, ultimo comma;
− articolo 11, ultimo comma;
− articolo 13, Paragrafo 13.5;
− articolo 18, ultimo comma;
− articolo 27, comma 2.
Inoltre, qualora l’Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 24, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni.
Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.
Articolo 25 (Cessione del credito)
L’Impresa ha la facoltà di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti dall’esecuzione del presente
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l’Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
contratto, nel limite del 70% dei crediti stessi, a beneficio di primari Istituti di Credito.
Tale cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all’Amministrazione.
La cessione del credito è opponibile all’Amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sua notifica.
Tale cessione del credito è consentita a condizione che sia contenuta nei limiti dei canoni maturati e non sia necessaria al reintegro della cauzione.
Articolo 26 (Salvaguardia dell'obsolescenza)
E' fatto obbligo all'Impresa di fornire, fino all'avvenuta effettuazione della verifica, il prodotto con
tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute nella linea di produzione ordinaria.
A tal fine, l'Impresa dovrà comunicare all'Amministrazione tutte le migliorie intervenute successivamente alla stipulazione del contratto e fino alla verifica della fornitura, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione medesima di accettarle, senza oneri aggiuntivi.
In caso di mancata comunicazione circa le varianti migliorative di cui al primo comma verrà applicata una penale pari all’ 10% (dieci percento) dell'importo del prezzo da versare all'Impresa.
Articolo 27
(Risoluzione in caso di condanna penale)
E' sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio di un'azione penale, a carico del rappresentante legale dell’Impresa o dei suoi Organi Societari o di uno dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l'intero contratto, previa valutazione dell'interesse pubblico all'erogazione del servizio.
In caso di sentenza definitiva di condanna, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente contratto; qualora la responsabilità penale venisse accertata successivamente all'avvenuta
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l’Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
esecuzione del contratto, l'Amministrazione, a salvaguardia della propria immagine, potrà richiedere all’Impresa la corresponsione di un indennizzo pari al 10% dell'importo del contratto.
L’Impresa avrà diritto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Articolo 28
(Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) L’Amministrazione ha valutato nel caso “di specie” la non sussistenza di interferenze nelle attività lavorative. I costi della sicurezza per tali rischi sono pari a zero.
Si allega il D.U.V.R.I statico.
Articolo 29 (Patto di integrità)
Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi contenuti nell’unito “Patto di integrità”, predisposto
nel rispetto del disposto normativo di cui all’articolo 1, comma 17, della Legge n. 190/2012 ed allegato al presente atto negoziale, di cui diviene parte integrante, impegnandosi reciprocamente ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e correttezza in esso contenuti.
Articolo 30
(Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Interno)
Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi derivanti dall’unito “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Interno”, adottato nel rispetto del disposto normativo di cui al +3, nr. 62, approvativo del relativo Regolamento, a norma dell’articolo 54, comma 5, del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come sostituito dall’art. 1, comma 44, della Legge del 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e in riferimento agli atti di indirizzo emanati dalla Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche in
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
Ufficio Attività Contrattuali per l’Informatica gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
materia di codice di comportamento approvate con Xxxxxxxx n. 75/2013 “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni.
Articolo 31
(Prevalenza delle clausole contrattuali)
In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il presente contratto prevale la ratio contenuta nelle clausole del contratto medesimo.
Per accettazione delle condizioni stabilite nel presente contratto
Per l’Amministrazione Per “ ” IL DIRETTORE CENTRALE IL _
Guercio
(documento firmato digitalmente in modalità elettronica) (documento firmato digitalmente in modalità elettronica)