ART. 1 – APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
ART. 1 – APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi (mediazione ai sensi del D.M. 180/2010 come modificato dal D.M. 145/2011 e D.M. 139/2014).
1. Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrate dall’organismo di mediazione in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.
2. In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l’organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l’organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.
3. La mediazione ha una durata non superiore a 3 mesi dal deposito dell’istanza. In caso di ricorso alla procedura su ordine del giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell’istanza.
4. L’organismo comunica l’avvenuta ricezione dell’istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. L’istante, in aggiunta all’organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.
ART. 2 – USO DELLE PROCEDURE TELEMATICHE
1. Consenso:
a) L’uso della modalità telematica è attuabile solo ed esclusivamente se le parti sono entrambe d’accordo e manifestano esplicitamente il loro consenso aderendo a questa modalità alternativa di risoluzione del conflitto. E’ sempre ammessa la mediazione on line nei casi in cui una parte partecipi in videoconferenza e l’altra, previo consenso, partecipi fisicamente alla presenza del mediatore nella sede dell’organismo.
2. Piattaforma telematica:
a) La piattaforma telematica utilizzata è stata predisposta al fine di garantire la sicurezza delle comunicazioni. Per quanto non specificamente disposto nei punti seguenti, al servizio telematico si applicano le previsioni del Regolamento di mediazione.
3. Caratteristiche ed accesso al servizio telematico:
a) La mediazione telematica:
• è accessibile a chiunque possieda una postazione (computer fisso o notebook) collegata ad Internet (preferibilmente tramite ADSL) e corredata di webcam, microfono e cuffie/casse audio;
• permette agli utenti di gestire l'intera procedura di mediazione in videoconferenza, direttamente dalla propria sede o studio, senza doversi recare fisicamente presso gli uffici dell'organismo di mediazione;
• consente alle parti (utenti e mediatore) di dialogare (sia in sessioni aperte a entrambe le parti che in sessioni dedicate ad ognuna delle parti) in tempo reale a distanza;
• qualora l’utente non sia in grado di accedere autonomamente per via telematica potrà (con il consenso dell’altra parte) comunque recarsi presso la sede dell’organismo e collegarsi con l'ausilio di un referente dell'organismo;
• all'esito dell'incontro le parti potranno ricevere direttamente in formato elettronico attraverso il circuito garantito di Posta Elettronica Certificata (ed eventualmente successivamente presso il proprio domicilio) una copia del verbale attestante i termini e le condizioni dell'intesa raggiunta, ovvero la dichiarazione di mancato accordo;
• la sottoscrizione del verbale potrà avvenire sia con modalità telematica (firma digitale), sia in modalità analogica (firma autografa autenticata).
4. Piattaforma on-line:
a) L’organismo assicura la procedura di mediazione telematica attraverso una piattaforma integrata ad accesso riservato specificamente progettata per la gestione di processi di comunicazione audio/video e scambio di informazioni in formato elettronico.
b) La piattaforma è disponibile all’indirizzo web dedicato: xxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx
c) La piattaforma dell’organismo è conforme a tutti i requisiti di sicurezza e riservatezza previsti dalla vigente normativa.
5. Accesso riservato:
a) L’accesso alla piattaforma è riservato ai soli utenti che presentano istanza di mediazione, nonché al mediatore incaricato. Le credenziali crittografate sono generate automaticamente dal sistema e non possono essere visualizzate dagli amministratori del sistema stesso. Le credenziali danno diritto all’accesso e consultazione delle informazioni legate alla sola mediazione in corso.
b) Il processo di mediazione telematica avviene tramite “stanze virtuali” create e abilitate ad hoc che consentono l’accesso in videoconferenza esclusivamente ai partecipanti e al mediatore.
c) E’ lasciata facoltà al mediatore di rivolgersi ad entrambe le parti, oppure privatamente ad ognuna delle due. Anche in presenza di più mediazioni telematiche contemporanee è garantita quindi l’assoluta riservatezza delle informazioni.
6. Deposito delle istanze:
a) La parte di una lite che intende avviare la mediazione può farlo depositando la domanda di avvio.
b) La relativa modulistica è stata predisposta sia in forma digitale e pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx, sia in forma cartacea da richiedere alla segreteria dell’organismo.
7. Procedura di mediazione telematica:
a) Ogni singola fase della procedura di mediazione telematica, dalla
presentazione della istanza di attivazione fino all'accordo finale, avviene on- line attraverso l’utilizzo della piattaforma xxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx e secondo una procedura controllata e riservata.
b) Il dialogo fra le parti, facilitato dal mediatore, avviene all'interno di un sistema di videoconferenza, ed in particolare di “stanze virtuali” riservate, in modalità audio/video corredata da altri strumenti di interazione (status utente, chat, condivisione di documenti in formato elettronico) a supporto dell’intero processo di mediazione.
c) Il sistema di videoconferenza ed in particolare le “stanza virtuali” messe a disposizione del mediatore e delle parti, adotta le medesime politiche di sicurezza, integrità e riservatezza adottate per la gestione della piattaforma.
d) Il mediatore quindi può gestire in piena autonomia il dialogo tra le parti attivando o escludendo i singoli utenti a seconda delle esigenze per valutare le posizioni delle parti, tentando di raggiungere, attraverso il confronto, una soluzione condivisa dagli utenti.
e) Le parti hanno anche la possibilità di parlare separatamente con il mediatore in via del tutto riservata, e di trasmettere a quest'ultimo tutta la documentazione che desiderano non sia resa nota alla controparte.
8. Conclusione positiva della mediazione: la sottoscrizione del Mediatore e delle Parti del verbale di conciliazione:
a) Se le parti, entrambe dotate di firma digitale, raggiungono un accordo conciliativo, così come in caso di mancato accordo, si impegnano a sottoscrivere la copia dello stesso che potrà essere trasmessa in formato elettronico (tramite PEC - Posta Elettronica Certificata) al termine dell'incontro.
b) In caso di proposta del Mediatore, le Parti gli comunicano per iscritto e a mezzo PEC, l’accettazione o il rifiuto della proposta stessa entro sette giorni dalla sua ricezione. In mancanza di risposta entro il predetto termine, la proposta si ha per rifiutata.
c) I verbali e gli accordi devono essere sottoscritti dalla Parti con firma digitale e devono essere inviati al Mediatore a mezzo PEC, il quale li sottoscrive a sua volta certificando la provenienza e l’autenticità della sottoscrizione.
d) In caso di indisponibilità della firma digitale, verbali e accordi vanno sottoscritti nel corso dell’incontro in videoconferenza ed inviati telematicamente dal Mediatore alle Parti, le quali provvedono alla stampa al fine della sottoscrizione e alla autenticazione delle firme dinnanzi a un pubblico ufficiale. Le Parti inviano poi la documentazione cartacea al Mediatore che verifica la corrispondenza dei verbali e degli accordi autenticati con quelli sottoscritti in videoconferenza.
e) La piattaforma online utilizzata da Media Virtus per lo svolgimento del servizio di mediazione garantisce in ogni momento la sicurezza delle comunicazioni ed il rispetto della riservatezza.
f) La Segreteria dell’organismo provvederà a supportare lo scambio tra le parti della documentazione sottoscritta in originale.
9. Requisiti:
a) Per poter accedere alla procedura di mediazione telematica, le parti dovranno essere dotate dei seguenti requisiti tecnici hardware/software:
• postazione collegata ad Internet (preferibilmente con collegamento ADSL, banda di collegamento minima 1Mbs);
• webcam;
• microfono;
• cuffie/casse audio;
• browser web.
10. Servizi aggiuntivi
a) Al fine di poter usufruire del processo di trasmissione telematica dei documenti, occorre:
• casella di posta elettronica certificata (PEC).
b) Al fine di poter usufruire del processo di firma digitale:
• kit e certificato di firma digitale.
c) Il possesso dei requisiti dovrà essere dichiarato dalle parti al momento della richiesta di mediazione e l’attivazione dei servizi aggiuntivi (invio telematico dei documenti e firma digitale) è subordinata alla sussistenza da parte di entrambe le parti dei requisiti necessari.
d) Qualora non fosse richiesta o possibile l’attivazione dei servizi aggiuntivi, la procedura di mediazione verrà conclusa con le modalità riconosciute dalla vigente normativa.
11. Elementi informativi sulla piattaforma informativa utilizzata:
a) Posta elettronica certificata:
• La piattaforma supporta il circuito P.E.C., sistema attraverso il quale è possibile inviare email con valore legale equiparate ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, come stabilito dalla vigente normativa (DPR 68/2005).
b) Con il sistema di Posta Certificata è garantita la certezza del contenuto. I protocolli di sicurezza utilizzati fanno si che non siano possibili modifiche al contenuto del messaggio e agli eventuali allegati.
c) I gestori certificano quindi con le proprie "ricevute":
• che il messaggio è stato spedito;
• che il messaggio è stato consegnato;
• che il messaggio non è stato alterato.
d) In ogni avviso inviato dai gestori è apposto anche un riferimento temporale che certifica data e ora di ognuna delle operazioni descritte. I gestori inviano ovviamente avvisi anche in caso di errore in una qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio, consegna) in modo che non ci siano mai dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio. Se il mittente dovesse smarrire le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata dal
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gestore per 30 mesi, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse.
ART. 3 – AVVIO DELLA MEDIAZIONE
1. La parte che intende avviare la mediazione può farlo depositando la domanda di avvio presso la sede dell’organismo nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia che si intende proporre.
2. A tal fine, si precisa che si terrà conto della sede principale dell’organismo ovvero delle sue sedi secondarie che si trovino nell’ambito di qualunque comune della circoscrizione del tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia.
3. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza.
4. La relativa modulistica è stata predisposta sia in forma digitale e pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx, sia in forma cartacea da richiedere alla segreteria dell’organismo.
5. La domanda deve contenere:
a) il nome dell’organismo di mediazione;
b) nome, dati identificativi e recapiti delle parti, dei loro avvocati (muniti di apposita procura) e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
c) l’oggetto della lite;
d) le ragioni della pretesa;
e) il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile.
6. In mancanza di uno dei suddetti presupposti, la Segreteria invita il Richiedente a provvedere al perfezionamento del deposito, tenendo in sospeso l'attivazione della procedura. Solo dall'avvenuto completamento la Segreteria potrà procedere al protocollo della procedura.
7. L’organismo comunica l’avvenuta ricezione dell’istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. L’istante, in aggiunta all’organismo, può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.
8. Ricevuto l'invito alla mediazione, la Parte è invitata a dare riscontro alla Segreteria comunicando la propria risposta di accettazione o rifiuto, utilizzando l'apposito modulo di partecipazione all'incontro preliminare predisposto dall’organismo.
9. Nel caso di adesione, la risposta all'invito dovrà essere corredata dei seguenti allegati:
a) copia documento d'identità in corso di validità di tutti coloro che parteciperanno all'incontro (come indicati nel modulo di partecipazione all'Incontro preliminare);
b) Procura Speciale a conciliare quando si intenda partecipare alla procedura con un proprio rappresentante;
c) attestazione dell'avvenuto versamento delle spese di avvio.
10. Eventuali di richieste di proroga del primo incontro, dovranno essere motivate e saranno valutate caso per caso. In ogni caso verranno prese in considerazione solo dopo aver ricevuto formale adesione alla mediazione e corrisposto le spese di avvio.
11. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000,00 e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
12. Le spese di gestione della procedura sono in misura fissa pari a 40,00 € (iva esclusa) per lo scaglione da 1.000,00 € a 250.000,00 €, e pari a 80,00 € (iva esclusa) per lo scaglione da 250.001,00 € a 5.000.000,00 €, con aggiunta delle spese vive di mediazione (raccomandate, certificati, visure, ecc.), importo dovuto da ciascuna
parte e versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
ART. 4 – NOTIFICA DELLA DOMANDA
1. Qualora la domanda non sia congiunta, la segreteria della Media Virtus la notifica, nei termini più brevi possibili, alle altre parti, i cui estremi completi debbono essere forniti dalla parte richiedente, senza obbligo di verifica da parte della Media Virtus, e senza assunzione alcuna di responsabilità in merito ad ogni eventuale intervento della prescrizione dei diritti e/o di decadenza della domanda.
2. La segreteria notifica, altresì, la data del primo incontro di programmazione, non oltre i 30 giorni dalla data di deposito dell’istanza, assegnando contestualmente un termine di cinque giorni dalla data di ricezione della comunicazione, per comunicare l’eventuale adesione. L’istante è invitato a farsi parte attiva per effettuare le comunicazioni alla controparte, con ogni mezzo idoneo, in particolare in relazione a quanto previsto dalla legge in merito al decorso dei termini di prescrizione e decadenza.
ART. 5 – LUOGO E MODALITÀ DELLA MEDIAZIONE
1. La mediazione si svolge nelle sedi comunicate al Ministero della Giustizia. In alternativa, l’organismo può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo con il consenso di tutte le parti e del mediatore.
2. La mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche attraverso procedure telematiche.
ART. 6 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
1. Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi.
2. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’organismo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di
riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. La suddetta limitazione riguarda anche il mediatore in tirocinio previsto nell’art. 2 del D.M. 145/2011.
3. Il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.
4. Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi i mediatori in tirocinio, gli avvocati e i consulenti, hanno l’obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o di altra natura suggerimenti, informazioni, circostanze che sono state espresse durante gli incontri di mediazione.
5. L’organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all’art. 4 comma 3 lettera b del D.M. 145/2011. Il tirocinante, in ogni caso, è tenuto alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso dell’intero procedimento di mediazione.
6. L'organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui al comma che precede o formati durante il procedimento.
ART. 7 – NOMINA DEL MEDIATORE
1. Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell’elenco interno dei mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del registro.
2. La lista dei mediatori è consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
3. I mediatori inseriti nell’elenco dell’organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all’art. 18 del D.M. 180/2010 modificato con
D.M. 145/2011, nonché avere partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione svolti presso organismi iscritti.
4. L’organismo iscritto è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito di cui all’art. 4 comma 3 lettera b del D.M. 145/0000.Xx tal senso le parti verranno portate a conoscenza in merito alla presenza dei mediatori-tirocinanti che presenzieranno alla procedura, facendo presente che gli stessi, in ogni caso, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all’intero procedimento di mediazione.
5. L’organismo designa il mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista.
6. Nell’assegnazione degli incarichi, l’organismo si attiene a quanto previsto nell’art.3, comma 1 lett. b) del D.M. 145/2011.
7. Il responsabile dell’organismo provvede a raggruppare per categorie di massima i mediatori iscritti nel proprio elenco, tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale (giuridica, giuridico-economica, tecnico- scientifica, umanistica, medica, ecc.) nonché, all’interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore (tenendo conto del periodo di svolgimento dell’attività di mediazione, del grado di specializzazione, dei contributi scientifici redatti, del numero di mediazioni svolte, del numero di mediazioni svolte con successo ecc.).
8. Se il valore della lite è superiore a 250.000,00 € ed in considerazione della
particolare importanza e difficoltà della causa, l’organismo può nominare anche un collegio di mediatori, rimanendo invariate le indennità dovute alle parti.
9. Se il valore della lite è superiore a 500.000,00 €, l’organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l’eventuale preferenza espressa dalle parti, specifiche competenze professionali, eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. Ciascuna parte assegna un ordine di preferenza a tutti i candidati. L’organismo nomina mediatore la persona con l’ordine di preferenza collettivamente superiore e, in caso di parità, quella più anziana. Se le parti non comunicano le rispettive preferenze entro 5 giorni, l’organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti.
10. Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell’organismo.
ART. 8 – INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE
1. Il mediatore nominato, prima dell’inizio dell’incontro di mediazione, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice Europeo di condotta per mediatori.
2. In casi eccezionali, l’organismo può sostituire il mediatore prima dell’inizio dell’incontro di mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza.
3. A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l’imparzialità o l’indipendenza, e comunque in ogni altro caso di oggettivo impedimento, l’organismo informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione.
4. Il tirocinante che assiste alla procedura di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità, neutralità e riservatezza rispetto all’intero procedimento di mediazione.
ART. 9 – SVOLGIMENTO DEL PRIMO INCONTRO (C.D. DI PROGRAMMAZIONE) E POTERI DEL MEDIATORE (Ai sensi dell’art. 84 del D.L.
69/2013 convertito in L. 98/2013.)
1. Il mediatore inizia la procedura di mediazione con il primo incontro (o incontro di programmazione) durante il quale chiarisce alle parti e ai loro avvocati la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e poi invita le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare il procedimento di mediazione.
2. Nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l’organismo di mediazione, salvo le spese in favore dell’organismo di mediazione (spese di avvio e spese vive documentate). Quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità
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della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo.
3. Se il primo incontro si conclude con esito positivo il mediatore emette un verbale di chiusura del primo incontro dal quale dovrà risultare la volontà delle parti di procede allo svolgimento della mediazione vera e propria (come definita dall’art.1, comma 1, lett. a) del d.lgs. 28/2010).
4. Pertanto, indipendentemente dal tipo di mediazione, soltanto se il primo incontro si conclude con esito positivo (come definito dall’art. 1, comma 1, lett. a) del d.lgs. 28/2010) l’organismo potrà richiedere la corresponsione delle spese di mediazione.
5. La possibilità di iniziare la procedura di mediazione è testualmente ancorata alla volontà di entrambe le parti.
6. Da tale premessa discende che:
a) nel caso in cui durante il primo incontro sono presenti entrambe le parti le quali dichiarano di non voler dare avvio alla procedura di mediazione, come chiarito anche dalla circolare del 27 novembre 2013, sono dovute le sole spese di avvio. Tali spese sono determinate in misura fissa, pari ad € 40,00 o ad € 80,00 a seconda del valore della controversia;
b) nel caso in cui durante il primo incontro è presente la sola parte istante che richiede il verbale di esito negativo per mancata comparizione della parte invitata sono dovute le sole spese di avvio e non anche il compenso poiché non è stata svolta alcuna attività di mediazione;
c) nel caso in cui durante il primo incontro è presente la sola parte istante la quale, nonostante l’assenza della parte invitata, sceglie di dare avvio alla procedura di mediazione sono dovute le spese di avvio e l’indennità prevista dall’art. 16, comma 4, lettera e) del D.M. 180/2010. In tale ipotesi, infatti, vi è una prestazione professionale del mediatore (consistente o nella formulazione di una proposta contumaciale o in un invito a ridimensionare la propria pretesa) che deve essere retribuita.
ART. 10 – SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE
1. Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti. Alcune fasi della mediazione possono svolgersi (previo consenso di tutte le parti) in videoconferenza o telefonicamente, su indicazione del mediatore.
2. Nei casi di cui all’art. 5 comma 1 del d.lgs. 28/2010, il mediatore svolge l’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell’organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all’esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell’art. 11, comma 4 del d.lgs. 28/2010.
3. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall’organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre anni dalla conclusione della procedura.
4. Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.
5. Il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta:
a) se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di mediazione;
b) nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente;
c) in caso di mancata partecipazione alla mediazione di una o più parti;
d) in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi;
e) se non è richiesto dalle parti.
6. Sentite le parti, l’organismo può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge.
ART. 11 – PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA
1. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.
2. Le stesse possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi e muniti di procura notarile.
3. Presenza dell’avvocato munito di procura speciale a conciliare;
a) nella mediazione obbligatoria e/o disposta dal giudice art. 5 comma 1 bis e comma 2 del d.lgs. 28/2010: le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato al primo incontro e agli incontri successivi fino al termine della procedura.
b) nella mediazione c.d. facoltativa le parti possono partecipare senza l’assistenza di un avvocato. Come chiarito con la circolare Ministeriale 27 novembre 2013, nell’ambito della mediazione facoltativa, le parti potranno in ogni momento esercitare la facoltà di ricorrere all’assistenza di un avvocato, anche in corso di procedura di mediazione. In questo caso nulla vieta che le parti vengano assistite dagli avvocati solo nella fase finale della mediazione e che, quindi, i legali possano intervenire per assistere le parti nel momento conclusivo dell’accordo di mediazione, anche al fine di sottoscriverne il contenuto e certificarne la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 del d.lgs. 28/2010.
ART. 12 – CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE
1. Conclusa la mediazione, il mediatore redige apposito verbale, che viene sottoscritto dalle parti, dai loro avvocati e dal mediatore che ne autentica le firme. Il mediatore dà inoltre atto dell’eventuale impossibilità di una parte a sottoscriverlo.
2. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.
3. In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico.
4. Al termine della procedura di mediazione viene rilasciata, a ciascuna parte, copia del verbale datato e firmato.
5. Al termine di ogni procedura di mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, allegata al presente regolamento, da trasmettere al responsabile del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.
ART. 13 – MANCATO ACCORDO
1. Qualora non si pervenga a un accordo, il mediatore redige un processo verbale con il quale dà atto della mancata conclusione dell’accordo.
2. Ove sia stato richiesto dalle parti od ove lo abbia ritenuto opportuno, in caso di mancato raggiungimento dell’accordo il mediatore, nel redigere il processo verbale, dà, inoltre, atto della proposta di mediazione dallo stesso sottoposta alle parti.
3. Il verbale è sottoscritto dalle parti, dai rispettivi avvocati e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione o la loro impossibilità di sottoscrivere.
ART. 14 – INDENNITÀ
1. Le indennità dovute dalle parti sono quelle previste dal D.M.180/2010, art.16, come modificato dal D.M. 145/2011 e dalla tabella liberamente redatta dall’organismo.
2. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l’organismo, con il consenso della parte o delle parti, si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.
3. Le spese di mediazione sono corrisposte, per intero prima dell’inizio del primo incontro della procedura di mediazione. L’organismo si riserva di non proseguire se non vengono corrisposte in misura non inferiore alla metà.
4. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1-bis e comma 2 del citato d.lgs. l’organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
5. Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’art.11 del d.lgs. 28/2010.
ART. 15 – RESPONSABILITÀ DELLE PARTI
1. È di competenza esclusiva delle parti:
a) l’assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all’atto del deposito dell’istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell’organismo;
b) le indicazioni circa l’oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell’istanza di mediazione;
c) l’individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l’azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
d) l’indicazione dei recapiti degli avvocati delle parti, se presenti;
e) l’indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
f) la determinazione del valore della controversia;
g) la forma e il contenuto dell’atto di delega al proprio rappresentante;
h) le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all’organismo o al mediatore dal deposito dell’istanza alla conclusione della procedura.
2. Quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. 115/2002, la parte interessata è esonerata dal pagamento dell'indennità spettante all'organismo di mediazione (ad eccezione delle spese vive di mediazione). A tal fine la parte è tenuta a depositare, presso l'organismo di mediazione, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato. Inoltre, se l’organismo di mediazione lo richiede, la parte è tenuta a produrre la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato (dichiarazione dei redditi o certificazione dell'agenzia delle entrate di mancata presentazione, o altra certificazione attestante i requisiti di cui all’autocertificazione).
Criteri di determinazione delle indennità
(Di cui all’art. 16 D.M. 180/2010 come modificato dal D.M. 139/2014)
1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte, per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al
momento della sua adesione al procedimento. l'importo è' dovuto anche in caso di mancato accordo.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al D.M. 180/2010.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:
a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo;
d) nelle materie di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma e non si applica nessun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo, ad eccezione
TABELLA A (CORRISPONDENTE A QUELLA DI CUI AL D.M. 180/2010)
Valore della lite - Spesa (per ciascuna parte)
▪ Fino a € 1.000: € 65;
▪ da € 1.001 a € 5.000: € 130;
▪ da € 5.001 a € 10.000: € 240;
▪ da € 10.001 a € 25.000: € 360;
▪ da € 25.001 a € 50.000: € 600;
▪ da € 50.001 a € 250.000: € 1.000;
▪ da € 250.001 a € 500.000: € 2.000;
▪ da € 500.001 a € 2.500.000: € 3.800;
▪ da € 2.500.001 a € 5.000.000: € 5.200;
▪ oltre € 5.000.000: € 9.200.
TABELLA DETERMINATA DALL’ORGANISMO VALIDA PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI MEDIAZIONE (COMPRENSIVA DELLE RIDUZIONI PREVISTE)
SPESE DI
di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
e) deve essere ridotto a 40,00 € per il primo scaglione e a 50,00 € per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l’applicazione della lettera c) del presente comma, quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento.
VALORE DELLA CONTROVERSIA
SPESE DI MEDIAZIONE
MEDIAZIONE IN CASO DI SUCCESSO
Fino a € 1.000,00 | € 43,00 | € 53,75 |
da € 1.001,00 a € 5.000,00 | € 86,00 | € 107,50 |
da € 5.001,00 a € 10.000,00 | € 160,00 | € 200,00 |
da € 10.001,00 a € 25.000,00 | € 240,00 | € 300,00 |
da € 25.001,00 a € 50.000,00 | € 400,00 | € 500,00 |
da € 50.001,00 a € 250.000,00 | € 666,00 | € 832,50 |
da € 250.001,00 a € 500.000,00 | € 1.000,00 | € 1.250,00 |
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00 | € 1.900,00 | € 2.375,00 |
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00 | € 2.600,00 | € 3.250,00 |
oltre € 5.000.000,00 | € 4.600,00 | € 5.750,00 |
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di
procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell’organismo prevede che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di cui all’art. 11 del d.lgs. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’art. 5 comma 1 del d.lgs. l’organismo ed il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.
10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo.
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.
13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.
14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al D.M. 180/2010 sono derogabili.
Gli importi indicati si intendono IVA esclusa e sono dovuti da ciascuna parte.