DISCIPLINARE DI GARA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI DISTRIBUZIONE, MISURA E VENDITA DI GAS PROPANO LIQUIDO A MEZZO RETI CANALIZZATE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI TIGNALE E TREMOSINE MEDIANTE AFFITTO DI...
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI DISTRIBUZIONE, MISURA E VENDITA DI GAS PROPANO LIQUIDO A MEZZO RETI CANALIZZATE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI TIGNALE E TREMOSINE MEDIANTE AFFITTO DI RAMO D’AZIENDA |
CIG 7541087DD8 |
1. PREMESSA.
Garda Uno S.p.A. ha sottoscritto due concessioni per la gestione del pubblico servizio di distribuzione del gas propano liquido, rispettivamente, in data 20.04.1999 con il Comune di Tremosine e in data 30.10.2007 con il Comune di Tignale, entrambe della durata di 30 anni decorrenti dalla data dell’affidamento del servizio. Mediante la presente procedura, indetta con determinazione a contrarre del Direttore Operativo Xxxxxxxxxxxx Xxxxx n. 29/2018/MF del 20/06/2018, Garda Uno intende affidare la gestione delle reti canalizzate per la distribuzione e la vendita del GPL mediane affitto di ramo d’azienda all’operatore economico che, all’esito della presente procedura, avrà presentato l’offerta ritenuta economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto previsto all’interno del presente Disciplinare di Gara.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 della concessione con il Comune di Tignale e dagli artt. 13 e 14 della concessione con il Comune di Tremosine, è stata preventivamente richiesta ed ottenuta da parte di entrambe le Amministrazioni Comunali l’autorizzazione a procedere con l’affitto del ramo di azienda comprendente la gestione del servizio pubblico locale in oggetto.
Il ramo d’azienda è composto dalle Reti e dagli Impianti di Distribuzione e Misura del GPL oltre che dai Contratti attivi nei confronti degli Utenti del Servizio e passivi nei confronti dei Fornitori; rimarranno esclusi dal perimetro dell’affitto del ramo d’azienda, in quanto di competenza di Garda Uno, ogni credito e debito maturato e maturando sino al momento di perfezionamento del contratto di affitto di ramo d’azienda e che maturerà dopo il termine del Contratto stesso.
Rimarranno di esclusiva competenza del soggetto affittuario ogni credito e debito maturato e maturando durante il periodo di validità del contratto di affitto del ramo d’azienda.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito denominato anche per brevità “Codice”).
Il luogo di svolgimento del servizio è il bacino di riferimento dei Comuni di Tignale e di Tremosine.
CIG 7541087DD8.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Direttore Operativo Settore Attività Produttive, Geom. Xxxxxxxxxxxx Xxxxx.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1. DOCUMENTI DI GARA.
La documentazione di gara comprende:
1) Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, comprensivo dei seguenti elaborati:
a) Capitolato Speciale d’Appalto per l’affidamento della gestione del servizio pubblico locale di distribuzione, misura e vendita di gas propano liquido a mezzo reti canalizzate nel territorio dei comuni di Tignale e Tremosine mediante affitto di ramo d’azienda;
b) Allegato A: Consistenza Impianti;
c) Allegato B: Registro Tecnico;
d) Allegato C: Piano di Manutenzione;
e) Allegato D: Registro di Conduzione delle Centrali di Stoccaggio;
f) Allegato E: Capitolato Tecnico rete e allacci;
g) Allegato F: Registro gestione Utenza;
h) Allegato G: Piano di Ammortamento;
2) Bando di gara;
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx, sezione amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti.
2.2. CHIARIMENTI.
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo PEC xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.3. COMUNICAZIONI.
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
3. OGGETTO DELL’APPALTO.
L’affidamento è costituito da un unico lotto in conseguenza della necessità di garantire l'omogeneità di condizioni di esecuzione e di erogazione del servizio oggetto della presente procedura con riferimenti ai due Comuni serviti.
Garda Uno, mediante affitto di ramo d’azienda, concederà all’Affittuario il Servizio Pubblico Locale di Distribuzione, Misura e Vendita di Gas Propano Liquido a mezzo Reti Canalizzate nel Territorio dei Comuni di Tignale e Tremosine. Al fine di consentire l’esercizio del Servizio Pubblico concesso, l’Affittuario si avvarrà dell’utilizzo degli Impianti di proprietà di Garda Uno. Il gestore del servizio dovrà condurre e manutenere gli Impianti nel rispetto delle normative tecniche e amministrative di settore in vigore e, ove compatibili, delle prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto e delle Convenzioni in essere tra Garda Uno e i Comuni di Tignale e Tremosine.
Copertura finanziaria: stante l’oggetto della gara, non sono previste fonti di finanziamento della Stazione Appaltante.
4. DURATA E IMPORTO DELL’APPALTO.
Il contratto di affitto di ramo di azienda avrà una durata pari a 5 (cinque) anni, decorrenti dalla data di effettiva consegna dell’impianto.
Il canone di affitto annuale posto a basta d’asta risulta essere pari ad € 72.000,00 (euro settanta duemila/00), oltre IVA, e pertanto il valore complessivo posto a base d’asta del contratto di affitto di ramo di azienda per il quinquennio è pari ad € 360.000,00 (euro trecento sessantamila/00).
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovo del contratto per il medesimo periodo pari a 5 (cinque) anni, alle stesse condizioni e al medesimo corrispettivo, ai sensi di quanto disposto dall’art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Di conseguenza il valore dell’eventuale rinnovo da realizzare è pari ad € 360.000,00 (euro trecento sessantamila/00) ed il valore complessivo del contratto di affitto posto a base di gara, sommando la durata certa a quella opzionale, diviene pari ad € 720.000,00 (euro settecento ventimila/00).
5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA.
Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. REQUISITI GENERALI.
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ.
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
b) Avere in organico un Responsabile Tecnico in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 4 del Decreto n. 37 del 22/01/2008.
7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ FINANZIARIA.
Non viene richiesto alcun requisito di capacità finanziaria.
7.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.
a) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi/forniture analoghi
Il concorrente deve aver gestito con buon esito almeno due servizi analoghi a quelli oggetto dell’affidamento (gestione di reti canalizzate per la distribuzione di gas) nell’ultimo triennio dalla data di pubblicazione del bando aventi un’utenza minima del servizio pari a 350 unità.
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice.
In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, la comprova del requisito avviene mediante la acquisizione tramite AVCPASS da parte dell’operatore economico:
- dell’originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
b) Possesso di certificazione ISO 9001
Il concorrente deve presentare la certificazione di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008 inerente i servizi di gestione di reti canalizzate per la distribuzione del gas in corso di validità alla data di pubblicazione del presente bando e regolarmente rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX 00000;
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione alle norme sopra citate.
Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 82, comma 2 e 87, commi 1 e 2 del Codice la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.
7.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto da:
- complessivamente dall’associazione.
Il requisito di cui al punto 7.3 lett. a) deve essere posseduto:
- complessivamente dall’associazione e almeno un servizio analogo da parte della mandataria.
Il requisito di cui ai punti 7.3 lett. b) deve essere posseduto:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
7.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:
a. consorzio e ciascuna delle imprese consorziate esecutrici;
Il requisito di cui al punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto da:
a. almeno da una delle imprese consorziate esecutrici;
Il requisito di cui al punto 7.3 lett. a) deve essere posseduto:
- complessivamente sommando le capacità del Consorzio con le capacità dei consorziati esecutori;
I requisiti di cui ai punti 7.3 lett. b) deve essere posseduto:
- almeno delle imprese consorziate esecutrici.
8. AVVALIMENTO.
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
9. SUBAPPALTO.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Il concorrente è tenuto ad indicare nell’offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.
Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:
- l’omessa dichiarazione della terna;
- l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara. È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE (secondo l’allegato Modello D), da compilare nelle parti pertinenti.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
10. GARANZIA PROVVISORIA.
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo quinquennale del contratto di affitto di ramo d’azienda posto a base d’asta e precisamente di importo pari ad € 7.200,00.=, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice;
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Ubi Banca Spa
– Agenzia di Salò – IBAN XX00X 00000 00000 000000000000.
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
4) avere validità per 180 giorni;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento
all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
11. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO.
Il sopralluogo sugli impianti a servizio della rete di distribuzione è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi.
La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara. Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni indicati dalla Stazione Appaltante.
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx e per conoscenza all’ufficio gare a xxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxx.xx e deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.
La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 12:00 del giorno 09/07/2018.
Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 3 (tre) giorni di anticipo.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del
documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti.
La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c), in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al punto 5 lett. c) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.
In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore.
L’effettuazione del sopralluogo è da considerarsi obbligatoria al fine della partecipazione alla gara. Non sarà necessario, tuttavia, dare alcuna dimostrazione di tale effettuazione, poiché l’amministrazione utilizzerà, quale prova del sopralluogo effettuato, la copia dell’attestato rilasciato.
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 70,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 20/12/2017 n. 1300 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.
Il concorrente dovrà presentare, con le modalità richieste nel presente disciplinare di gara, la propria documentazione amministrativa, la documentazione tecnica e la relativa offerta economica, redatte in lingua italiana e contenute in un unico plico esterno sigillato.
Il plico esterno dovrà riportare la denominazione o ragione sociale del concorrente, l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) del concorrente, oltre alla seguente dicitura: “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI DISTRIBUZIONE, MISURA E VENDITA DI GAS PROPANO LIQUIDO A MEZZO RETI CANALIZZATE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI TIGNALE E TREMOSINE MEDIANTE AFFITTO DI RAMO D’AZIENDA - CIG 7541087DD8”.
Nel caso di Associazione d’imprese dovrà essere indicato il nominativo di tutte le imprese associate e i riferimenti della sola impresa mandataria.
Il plico unico dovrà essere adeguatamente sigillato sui lembi di chiusura e contenere: BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
BUSTA “B” – DOCUMENTAZIONE TECNICA BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA
A pena di esclusione la BUSTA “C” dovrà essere adeguatamente sigillata sui lembi di chiusura.
Tale plico (contenete le buste A, B e C) dovrà tassativamente pervenire, con le modalità di inoltro a libera scelta dei concorrenti, entro le ore 11:00 del 25/07/2018), al seguente indirizzo:
Società | Garda UNO S.p.A. | ufficio | Protocollo | ||
Indirizzo | Via Xxxxx Xxxxxxxx | Num. | 20 | ||
CAP | 25080 | Xxxxxxxx | Xxxxxxxx X/X | Xxxxxxxxx | XX |
In caso di consegna a mano l’Ufficio Protocollo è aperto nei seguenti giorni ed orari:
- dal lunedì al venerdì, dalle ore 08,30 alle ore 12,00.
In tal caso l’ufficio citato potrà rilasciare ditta apposita ricevuta.
Non saranno accettate consegne che risultino effettuate in giorni, orari o luoghi diversi da quelli sopraindicati.
Non verranno aperti i plichi che non risultino pervenuti entro il termine di cui sopra o che non risultino inviati con le modalità indicate.
Oltre il termine sopra indicato, non è valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente.
L’Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che impediscano il recapito del plico entro il termine predetto.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione.
Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Le dichiarazioni richieste possono essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all’indirizzo internet xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a
conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.
La busta dovrà riportare la dicitura “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e contenere all’interno:
1. DGUE – Documento di Gara unico Europeo (UTILIZZARE MODELLO A) sottoscritto, ai sensi del
D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante dell’operatore economico.
Il DGUE allegato dalla amministrazione prevede già barrate alcune parti che non devono essere compilate.
Ai sensi dell’art. 85, comma 1, del Codice e del Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’operatore economico dovrà inserire all’interno della busta contenente la documentazione amministrazione un supporto informatico (CD-ROM, penna USB, etc.) al cui interno deve essere presente il DGUE in formato elettronico firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico o da un suo procuratore.
Nel DGUE gli operatori dovranno attestare il possesso dei requisiti minimi richiesti ovvero:
1. Il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016;
2. L’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
3. Avere in organico un Responsabile Tecnico in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 4 del Decreto n. 37 del 22/01/2008 (requisito da dichiarare nella Parte IV, sezione A, punto 2 del DGUE);
4. Certificazione ISO 9001 presentare la certificazione di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008 inerente i servizi di gestione di reti canalizzate per la distribuzione del gas in corso di validità alla data di pubblicazione del presente bando e regolarmente rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX 00000;
5. aver gestito con buon esito almeno due servizi analoghi a quelli oggetto dell’affidamento (gestione di reti canalizzate per la distribuzione di gas) nell’ultimo triennio dalla data di pubblicazione del bando aventi un’utenza minima del servizio pari a 350 unità.
A tal fine si chiede all’operatore economico di indicare presso quali committenti abbiano realizzato tali
servizi indicando il nome del committente, l’oggetto del contratto, l’importo contabilizzato e la data di esecuzione del contratto.
2. DICHIARAZIONE (UTILIZZARE MODELLO B) sottoscritta da un amministratore munito di potere di rappresentanza o da un procuratore speciale (nel qual caso deve essere allegata la procura speciale o copia autentica della medesima) attestante:
2.1) a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal Decreto 56/2017, di non aver presentato nella procedura di gara in corso documentazione o dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. f-bis, del D.Lgs. 50/2016;
2.2) a completamento del possesso dei requisiti generali, in aggiunta a quanto già dichiarato nel DGUE, in applicazione delle modifiche apportate al Codice dal Decreto 56/2017, di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. f-ter, del D.Lgs. 50/2016;
2.3) (in caso di associazione temporanea di imprese) le parti di servizio assunte da ogni partecipante all’associazione temporanea;
2.4) (in caso di consorzio) le imprese consorziate che eseguiranno il servizio in caso di aggiudicazione;
2.5) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel capitolato speciale e ogni altro elaborato allegato alla presente procedura;
2.6) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali;
2.7) di disporre di mezzi idonei per caratteristiche e numero allo svolgimento di tutti i servizi oggetto dell’appalto;
2.8) di disporre di personale formato per le mansioni richieste per lo svolgimento di tutti i servizi oggetto dell’appalto;
2.9) di avere preso visione degli impianti oggetto del contratto di affitto di ramo d’azienda e di avere ben compreso le complessità del territorio che possono condizionare la erogazione dei servizi richiesti in capitolato speciale di appalto;
2.10) l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale verranno effettuate le comunicazioni relative alla presente procedura.
A norma dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 il subappalto è ammesso nel limite del 30% dell’importo totale dell’affidamento.
Gli operatori economici indicano in sede di gara, nell’apposita sezione del modello DGUE (parte II sezione “D”), le parti del contratto che intenderanno subappaltare a terzi, in conformità a quanto previsto dall’art. 105, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016.
3. Cauzione provvisoria dell'importo pari a euro 7.200,00 costituita, ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016.
La garanzia deve avere una validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
La garanzia dovrà essere riferita alla gara in oggetto, indicare come soggetto beneficiario l’amministrazione aggiudicatrice e contenere, ai sensi dell’art. 93, comma 4 del D.lgs. 50/16, l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del c.c., la rinuncia alle eccezioni di cui all’art. 1957, comma 2 del cod. civ. ed essere operativa entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla semplice richiesta scritta dell’Amministrazione aggiudicatrice.
L’importo della garanzia è ridotto ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D.lgs. 50/16.
La dimostrazione del possesso della certificazione di qualità deve avvenire per tramite di fotocopia del certificato di qualità accompagnato da dichiarazione di conformità all’originale.
In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, di Consorzi ordinari o GEIE, ai fini della riduzione dell’importo della garanzia di cui all’art. 93, comma 7 del D.lgs. 50/16, la certificazione di qualità dovrà essere posseduta da tutti i soggetti partecipanti ai medesimi Raggruppamenti, Consorzi o GEIE.
3.1 Impegno del fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione del contratto, ai sensi del D. Lgs n. 50/2016 art. 93 comma 8. Tale dichiarazione può essere riportata all’interno della cauzione provvisoria sotto richiesta.
4. Versamento all’ANAC dell’importo di euro 70,00 (CIG 7541087DD8) secondo le modalità disposte dalla Deliberazione X.X.XX. 22/12/2016 n. 163 rilevabile sul sito internet xx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
5. Codice “PASSOE” rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con le modalità previste dalla delibera n° 111 del 20/12/2012 dell’Autorità medesima.
La mancata dichiarazione del Passoe in gara non costituisce motivo di esclusione né di sanzione, né oggetto di integrazione per tutti i concorrenti.
Ai fini della effettuazione delle verifiche il concorrente che non consegnasse in gara il PASSOE e risultasse aggiudicatario dovrà consegnarlo all’amministrazione in una fase successiva, a pena di revoca dell’aggiudicazione.
6. Eventuale (in caso di dichiarazioni o offerta sottoscritta da procuratore o institore non iscritti nel certificato della camera di commercio) originale o copia conforme della procura institoria o della procura speciale, nell’eventualità che l’offerta e/o l’istanza di ammissione sia sottoscritta da tali rappresentanti del concorrente.
16. CONTENUTO DELLA BUSTA “B” - OFFERTA TECNICA.
La busta dovrà riportare la dicitura “BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA” e contenere l'offerta tecnica che sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice sulla base dei criteri previsti nel successivo art. 18 e dovrà essere predisposta utilizzando il Modello E allegato al presente Disciplinare.
Qualsiasi altro documento prodotto all’interno della busta contenete l’offerta tecnica, diverso dall’offerta stessa, non sarà preso in considerazione ai fini della valutazione delle offerte.
17. CONTENUTO DELLA BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA.
La busta dovrà riportare la dicitura “BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA” e contenere, al suo interno l’offerta economica, predisposta preferibilmente secondo il Modello F-Offerta economica allegato al presente disciplinare di gara, sottoscritta dal legale rappresentante della impresa, contenente l’indicazione dei seguenti elementi:
1) L’offerta economica, in lingua italiana ed espressa con gli importi in EURO, redatta in conformità al Modello F predisposto dalla amministrazione con l’indicazione:
- del rilancio percentuale offerto, espresso in cifre ed in lettere fino alla seconda cifra decimale, sul canone annuale posto a base d’asta al netto degli oneri di sicurezza derivanti da rischi interferenti non soggetti a ribasso e dell’IVA.
- la indicazione dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza aziendale.
In caso di discordanze fra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere, è ritenuto valido quello indicato in lettere.
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.
La gara verrà aggiudicata con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016.
I criteri di valutazione dell’offerta sono i seguenti:
1) OFFERTA TECNICA - Punteggio massimo attribuibile: 70 punti, così ripartiti:
Elemento di valutazione | Criterio di valutazione | Punteggio |
Elemento 1: Utenti complessivi gestiti dall’operatore economico | L’operatore economico dovrà indicare il numero complessivo degli utenti interessati dal servizio di gestione delle reti del gas di cui è stato titolare l’operatore economico stesso nell’ultimo triennio. Il numero degli utenti dovrà essere superiore a quello minimo richiesto (350 utenti) alla lett. a) del precedente punto 7.3. A supporto di quanto sopra richiesto l’operatore economico dovrà indicare per ciascuna rete gestita il Comune, il periodo di gestione e il numero di utenti raggiunto. | Minimo 0 Massimo 10 |
Elemento 2: Esperienza di gestione di reti canalizzate in zone disagiate o presso comunità montane | L’operatore economico dovrà indicare, esprimendo in numero di anni, l’esperienza maturata nella gestione di reti canalizzate in zone disagiate o comunità montane. Per reti canalizzate si intende il sistema di trasporto e distribuzione del gas, posto prevalentemente su suolo pubblico, che dall’impianto fisso di stoccaggio/riduzione arriva sino alle utenze, che siano esse civili o similari. La rete canalizzata gestita, esclusa la componente di allaccio, per ritenersi tale, dovrà essere superiore ad una lunghezza di 2000 metri. Per zone disagiate si intende piccoli paesi che per la loro particolare morfologia territoriale presentano difficoltà nel raggiungimento e/o frazioni lontane dal capoluogo, mentre per comunità montane si vuole intendere collettività ad un’altezza media di almeno 500 m slm. A supporto di quanto sopra richiesto l’operatore economico dovrà indicare per ciascuna rete gestita il Comune, l’altezza media, la lunghezza della rete canalizzata e il periodo di gestione. | Minimo 0 Massimo 20 |
Elemento 3: | L’operatore economico dovrà indicare, esprimendo in numero di ore per | Minimo 0 |
Disponibilità di sportello al pubblico | settimana, l’attività di relazione col pubblico da eseguire necessariamente presso il territorio in cui viene svolto il servizio oggetto affitto di ramo d’azienda. | Massimo 20 |
Elemento 4: Magazzino del materiale per il pronto intervento | L’operatore economico dovrà indicare se intende realizzare un magazzino dislocato all’interno del territorio in cui viene svolto il servizio oggetto dell’affitto di ramo d’azienda. Tale magazzino dovrà essere dotato di un minimo di materiale necessario per l’esecuzione di un allaccio, come da capitolato tecnico, dalla raccorderia per la parte aerea, da un riduttore/stabilizzatore di pressione, da un contatore e dal materiale necessario per la riparazione di una fuga su tubazione. Agli operatori economici che si impegneranno a realizzare un magazzino secondo le caratteristiche sopra riportate sarà assegnato il peso massimo attribuito all’elemento di valutazione in oggetto. | Minimo 0 Massimo 5 |
Elemento 5: Aumento della percentuale minima di utenze | L’operatore economico dovrà indicare in percentuale l’incremento del numero globale di utenze attive (alimentate) che si impegna a raggiungere rispetto all’anno precedente nel perimetro dei territori oggetto della presente procedura, oltre il minimo richiesto di cui all’art. 8 del Capitolato Speciale (4,5%). | Minimo 0 Massimo 15 |
Punteggio Totale | 70 |
La determinazione dei punteggi attribuiti agli operatori economici per ciascun singolo criterio di valutazione avverrà secondo le modalità di seguito descritte.
Elemento 1 e Elemento 5
L’attribuzione del punteggio previsto per ciascuno degli elementi considerati avverrà mediante l’applicazione della seguente formula:
V(a) i = (Qi – Qmin) / Qmin | |
dove: | |
V(a) i | è il coefficiente attribuito al criterio (i) dell’offerta (a); |
Qi | è il valore offerto per il criterio (i) dell’offerta (a) in esame; |
Qmin | è il valore minimo previsto nel al punto 7.3, lett. a) del Disciplinare ovvero all’art. 8 del Capitolato Speciale di Appalto; |
Conseguentemente, all’operatore economico che avrà ottenuto il coefficiente più elevato verrà assegnato il punteggio massimo attribuibile per il criterio in oggetto, procedendo poi a riproporzionare i punteggi per gli altri operatori economici secondo la seguente formula:
P(a)i = (Va / Vmax) * Pmax | |
dove: | |
P(a) | è il punteggio attribuito all’offerta (a) per il criterio oggetto di valutazione; |
Va | è il coefficiente attribuito all’offerta (a) in esame; |
Vmax | è il coefficiente più elevato tra tutte le offerte; |
Pmax | è il punteggio massimo attribuito per il criterio (i) in esame. |
Elemento 2 e Elemento 3
L’attribuzione del punteggio previsto per ciascuno degli elementi considerati avverrà mediante l’applicazione della seguente formula:
P(a) i = (Qi / Qmax) * Pmax | |
dove: | |
P(a) i | è il punteggio attribuito al criterio (i) dell’offerta (a); |
Qi | è il valore offerto per il criterio (i) dell’offerta (a) in esame; |
Qmax | è il valore più elevato offerto al criterio (i) tra tutte le offerte; |
Pmax | è il punteggio massimo attribuito al criterio (i) in esame. |
Il punteggio tecnico complessivo per ciascuna offerta verrà quindi determinato mediante la somma dei punteggi ottenuti per ciascun singolo criterio di valutazione.
2) OFFERTA ECONOMICA Punteggio massimo attribuibile: 30 punti
Il punteggio relativo all’offerta economica verrà calcolato sulla base della seguente formula:
Vi= (RIBi/RIBmax)α x 30
Vi = punteggio dell’iesimo concorrente;
Rib(i)= rialzo percentuale dell’iesimo concorrente;
Rib(max)=rialzo percentuale più alto
α = 0,30
Non sono ammesse offerte in diminuzione.
Nei procedimenti di calcolo appena descritti, i valori numerici verranno arrotondati al terzo decimale con le seguenti modalità:
- il terzo decimale verrà arrotondato per eccesso se il quarto decimale è pari o superiore a 5;
- il terzo decimale verrà arrotondato per difetto se il quarto decimale è inferiore a 5. La commissione, a seguito delle risultanze di gara, stilerà una graduatoria finale.
Nel caso di parità di punteggio si procederà all’aggiudicazione nei confronti dell’operatore che ha ottenuto il punteggio più alto relativo alla offerta tecnica. A parità di punteggio dell’offerta tecnica si procederà alla aggiudicazione nei confronti dell’operatore che ha ottenuto il punteggio più alto per l’elemento di valutazione “1”.
Nel caso di ulteriore parità di punteggio si procederà all’aggiudicazione per sorteggio (R.D. 827 del 1924).
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno giovedì 26/07/2018 alle ore 09:00 presso la sede della Società Garda Uno S.p.A., in via Xxxxx Xxxxxxxx, n. 20, nella sala riunioni, al piano secondo e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pec almeno 3 giorni prima della data fissata.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pec almeno 3 giorni prima della data fissata.
Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.
Successivamente il seggio di gara procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla commissione giudicatrice: i plichi pervenuti vengono custoditi in luogo sicuro, in armadio chiuso a chiave e situato presso la sede della stazione appaltante.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE.
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.
La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità sopra descritte.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sulla offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.
23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma
4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Laddove l’aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all’aggiudicatario (ai sensi dell’art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell’art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il contratto sarà stipulato con atto notarile.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. In caso di suddivisione dell’appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 4.000,00. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Brescia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione di arbitri.
25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
Il Titolare del trattamento dei dati forniti, nonché il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento cui sarà possibile rivolgersi per esercitare i propri diritti.
26. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
Ai fini della presente gara il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs. 50/2016 è il Direttore Operativo Settore Attività Produttive, Geom. Xxxxxxxxxxxx Xxxxx.
Tutte le comunicazioni e le eventuali variazioni apportate ai documenti di gara saranno comunicate via posta elettronica certificata.
27. ULTERIORI DISPOSIZIONI.
L’amministrazione si riserva di aggiudicare l’appalto anche in caso di una sola offerta valida pervenuta. Lì 20/06/2018
PER LA STAZIONE APPALTANTE
(il Responsabile Unico del Procedimento – Xxxxxxxxxxxx Xxxxx)