REGOLAMENTO
REGOLAMENTO
Per la concessione di garanzie e di contributi in conto interessi a favore delle Professioni
1. FINALITÀ E RISORSE
1.1 Finalità e obiettivi
1.2 Dotazione finanziaria
1.3 Soggetto gestore
2. SOGGETTI BENEFICIARI, OGGETTO E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
2.1 Soggetti Beneficiari e oggetto dell’agevolazione
2.2 Requisiti di ammissibilità
3. OPERAZIONI FINANZIARE E SPESE AMMISSIBILI, SOGGETTI FINANZIATORI E CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA E DEL CONTRIBUTO
3.1 Programmi di investimento ammissibili
3.2 Durata e termini di realizzazione del programma di investimento
3.3 Operazioni finanziarie e spese ammissibili
3.4 Soggetti finanziatori
3.5 Caratteristiche della garanzia e del contributo
3.6 Intensità dell’agevolazione
3.7 Cumulo
4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
4.1 Credenziali di accesso al sistema informativo
4.2 Presentazione della domanda
4.3 Contenuto della domanda e documentazione a corredo
5. ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE DELLA GARANZIA E DEL CONTRIBUTO
5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento
5.2 Istruttoria di ammissibilità
5.3 Cause di inammissibilità
5.4 Valutazione delle finalità delle operazioni finanziarie
5.5 Concessione della garanzia e del contributo
5.6 Concessione del finanziamento da parte dei soggetti finanziatori
5.7 Erogazione ed estinzione del finanziamento da parte dei soggetti finanziatori
5.8 Erogazione del contributo
6. VARIAZIONI E OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
6.1 Variazioni
6.2 Obblighi del beneficiario
7. ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA
7.1 Attivazione della Garanzia
7.2 Cessione del credito garantito
7.3 Procedura di recupero crediti
8. VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCHE
8.1 Controlli e ispezioni
8.2 Revoca e recupero dell’aiuto
8.3 Rinuncia
8.4 Rimborso forfettario a carico del beneficiario
8.5 Decadenza e inefficacia della garanzia
9 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
9.1 Informativa e tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
9.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti
9.3 Disposizioni finali
1. FINALITÀ E RISORSE
1.1 Finalità e obiettivi
1. La Regione Toscana con la legge 31 dicembre 2008, n. 73 e nell’ambito del progetto Giovanisì, sostiene e sviluppa l’innovazione delle attività professionali. In particolare, l’art. 9 istituisce un apposito Fondo di garanzia quale strumento di agevolazioni finanziarie per i giovani professionisti e per interventi innovativi proposti da Xxxxxx o Collegi ed Associazioni professionali anche di secondo grado. L.’art. 67 bis della L.R. 86/2014 (legge finanziaria per il 2015), nell’ottica di rendere più agevole l’accesso al credito e consentire uno sviluppo efficace delle attività professionali, affianca alla misura della garanzia, per l’anno 2015, il contributo in conto interessi quale nuovo intervento di sostegno riservato agli esercenti la pratica o il tirocinio professionale e ai giovani professionisti.
1.2 Dotazione finanziaria
1. Le garanzie sono concesse a valere sul Fondo di rotazione per le Professioni (di seguito “Fondo”) costituito dall’art. 9 della L.R. 73/2008, con dotazione finanziaria attuale pari a € 737.000,00. Il contenuto generale dell’organizzazione del Fondo è disciplinato da apposito Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 23/R del 6 maggio 2009.
2. La concessione di contributi in conto interessi è stabilita dall’art. 67 bis della L.R. 86/2014 (legge finanziaria per il 2015). La dotazione finanziaria autorizzata per la concessione del contributo in conto interessi, da ora in poi “contributo”, è pari ad € 263.000,00 per l’anno 2015.
3. Il presente regolamento, ai sensi dell’art. 4 del DPGR n. 23/R del 2009 definisce gli aspetti applicativi necessari ad assicurare l’operatività del Fondo e, ai sensi della D.G.R. n. 689 del 25/05/2015, art. 5, definisce le procedure per l’accesso al contributo in conto interessi.
4. La dotazione finanziaria è incrementata con atti della Regione Toscana. L’ammissione alla garanzia ed al contributo sono deliberate esclusivamente nei limiti delle risorse impegnabili dei Fondi alla data di ammissione.
5. La Regione Toscana si riserva di sospendere la presentazione delle domande in caso di esaurimento della dotazione delle risorse finanziarie.
1.3 Soggetto gestore
1. Per l’attività istruttoria regionale, di competenza del Settore Formazione e Orientamento della Direzione Generale Istruzione e Formazione, la Regione si avvale del Raggruppamento Temporaneo di Imprese “Toscana Muove” costituito tra Fidi Toscana S.p.A (soggetto capofila), Artigiancredito Toscano s.c e Artigiancassa S.p.A, quale “soggetto gestore” individuato con D.D. n. 5725 del 20.12.2013.
2. Il soggetto gestore è tenuto a rispettare gli obblighi previsti dal D.P.G.R. 23/R/2009 e dalla D.G.R. n. 689 del 25/05/2015.
2. SOGGETTI BENEFICIARI, OGGETTO E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'
2.1 Soggetti beneficiari e oggetto dell' agevolazione
1. Possono beneficiare della garanzia e del contributo in conto interessi, i giovani professionisti ovvero esercenti la pratica o il tirocinio professionale che hanno domicilio professionale prevalente in Toscana, e che, alternativamente, sono:
a) iscritti in albi ovvero elenchi o registri tenuti da Ordini o Collegi professionali;
b) iscritti ad associazioni o fondazioni con personalità giuridica di cui all’articolo 5 della L.R. 73/2008, espressione di professionisti prestatori d’opera intellettuale che esercitano professioni non ordinistiche.
2. Per domicilio professionale prevalente in Toscana si intende la realizzazione di almeno il 60% del reddito da attività professionale svolta in Toscana. Nel caso di studi online il titolare dello studio deve avere domicilio professionale prevalente in Toscana.
3. Per esercenti la pratica o il tirocinio professionale, si intendono gli esercenti la pratica o il tirocinio professionale obbligatorio o non obbligatorio ai fini dell’accesso alle professione intellettuale.
4. Possono beneficiare della sola garanzia gli Ordini e Collegi professionali o Associazioni professionali, anche di secondo grado, aventi sede legale in Toscana.
5. La garanzia e il contributo in conto interessi possono essere richiesti per:
a) prestiti d'onore a favore di esercenti la pratica od il tirocinio professionale e per gli appartenenti alle associazioni di professionisti prestatori d'opera intellettuali, di età non superiore ai trenta anni per l'acquisizione di strumenti informatici;
b) prestiti ai giovani con età inferiore a quaranta anni, finalizzati al supporto alle spese di impianto dei nuovi studi professionali, mediante:
1) progetti di avvio e sviluppo di studi professionali, con priorità per quelli organizzati, nelle forme previste dalla legge, in modo associato od intersettoriale tra giovani professionisti;
2) programmi per l'acquisizione di beni strumentali innovativi e tecnologie per l'attività professionale, in coerenza con le iniziative regionali di sviluppo e standardizzazione delle tecnologie dell'informazione e della conoscenza;
3) progetti finalizzati a garantire la sicurezza dei locali in cui si svolge l'attività professionale.
6. La garanzia può essere richiesta per il finanziamento di progetti innovativi proposti da Xxxxxx, Xxxxxxx od Associazioni professionali, anche di secondo grado, realizzati secondo modelli uniformi e metodologie comuni definite dal soggetto consortile multidisciplinare di cui all'articolo 8 della lr. 73/2008. I progetti possono avere ad oggetto la migliore strutturazione od organizzazione di Ordini, Collegi od Associazioni, per il cofinanziamento di quote di progetti europei o azioni od attività che innovino i servizi professionali verso gli utenti.
2.2 Requisiti di ammissibilità
1. Il richiedente deve possedere alla data di presentazione della domanda, oltre ai requisiti indicati al paragrafo 2.1, i seguenti requisiti di ammissibilità:
1. non aver riportato condanne penali, sentenze di condanne passate in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura pensale nei cinque anni precedenti per reati che incidono sulla moralità professionale o delitti finanziari;
2. non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
3. non aver usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche parziale, delle stesse spese;
4. essere libero da protesti e non essere oggetto di procedura concorsuale.
2. Il possesso dei requisiti è attestato dal richiedente mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, contenute nel modello di domanda presente nella piattaforma online di cui al paragrafo 4.
3. OPERAZIONI FINANZIARE E SPESE AMMISSIBILI,
SOGGETTI FINANZIATORI E CARATTERISTICHE DELLA GARANZIA E DEL CONTRIBUTO
3.1 Programmi di investimento ammissibili
I soggetti richiedenti le agevolazioni previste dal presente regolamento devono descrivere nella domanda il programma di investimento e le sue finalità, indicando:
1) gli importi delle voci di spesa;
2) le date, effettive o previste, di inizio e di completamento dell’investimento;
3) il piano di copertura finanziaria, con specifica indicazione degli altri eventuali soggetti finanziatori e dei tempi e condizioni previsti per la disponibilità delle singole fonti di finanziamento.
3.2 Durata e termini di realizzazione del programma di investimento
1. Termine iniziale
Gli investimenti devono essere ancora da avviare alla data di presentazione della domanda di agevolazioni ovvero avviati da non oltre due mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda medesima. Per data di avvio degli investimenti si intende la data di sottoscrizione del contratto, della conferma d’ordine o, in mancanza, di emissione della fattura.
2. Termine finale
Gli investimenti devono essere integralmente effettuati e pagati dai beneficiari entro e non oltre 12 mesi dalla data di erogazione del finanziamento garantito.
3.3 Operazioni finanziarie e spese ammissibili
1. Le agevolazioni finanziarie possono riguardare prestiti o finanziamenti di durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 60 mesi e per un importo massimo complessivo per professionista, o soggetto giuridico ammesso, al netto del capitale rimborsato, di:
a) 4.500,00 € per i prestiti d'onore per l'acquisizione di strumenti informatici di cui al paragrafo 2.1, punto 5, lett. a);
b) 13.500,00 €, per prestiti relativi alle spese di impianto di nuovi studi professionali, anche online, di cui al paragrafo 2.1, punto 5, lett. b);
c) fino a 50.000,00 €, per il finanziamento di progetti innovativi per la migliore strutturazione od organizzazione di Ordini, Collegi od associazioni, di cui al paragrafo 2.1, punto 6;
d) fino a 100.000,00 €, per il cofinanziamento di quote di progetti europei od azioni od attività che innovino i servizi professionali verso gli utenti, di cui al paragrafo 2.1, punto 6.
2. Gli investimenti devono essere funzionalmente collegati al programma di investimento.
3. Nell’ambito dei criteri generali sono ammissibili le tipologie di spese sopraelencate, riconoscendo comunque al soggetto gestore incaricato della valutazione di ammissibilità delle spese di valutarne la congruità e la pertinenza.
4. Sono in ogni caso esclusi:
• i beni usati;
• i beni acquisiti in locazione finanziaria;
• i veicoli;
• gli investimenti in attivi materiali e immateriali ceduti al beneficiario dai loro coniugi o parenti ed affini entro il secondo grado; sono ricompresi in tale fattispecie i beni provenienti da società nella cui compagine sociale siano presenti i beneficiari o i loro coniugi o parenti ed affini entro il secondo grado;
• l’acquisizione di azioni o quote di un’impresa;
• l’imposta sul valore aggiunto recuperabile;
• gli interessi passivi, gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari, le ammende e le penali;
• le spese sostenute mediante pagamenti in contanti o altra forma di pagamento di cui non può essere dimostrata la tracciabilità.
3.4 Soggetti finanziatori
1. Sono ammessi i seguenti soggetti finanziatori aderenti al vigente Protocollo d’intesa “Competitività delle imprese toscane” (di seguito “Protocollo”), tra Regione-Banche-Soggetto gestore sottoscritto in data 23 luglio 2014:
a) le banche iscritte all’albo di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e ss.mm.ii;
b) gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 , come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141;
c) gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale ex art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 , come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, limitatamente alle operazioni di microcredito.
2. Le garanzie non potranno essere rilasciate dal Fondo a fronte di finanziamenti concessi dallo stesso soggetto gestore e/o da altri soggetti appartenenti al suo gruppo bancario di cui agli articoli 60 - 64 del D.Lgs. 385/93. Per le garanzie rilasciate in violazione del suddetto principio non saranno riconosciute le relative perdite a carico del fondo.
3. L’elenco dei soggetti finanziatori è disponibile sul sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.
3.5 Caratteristiche della garanzia e del contributo
1. La garanzia - diretta, esplicita, incondizionata, irrevocabile ed escutibile a prima richiesta - è rilasciata a favore dei soggetti finanziatori per un importo massimo garantito pari:
a) all’80% dell'ammontare delle operazioni finanziarie di cui al paragrafo 3.3, punto 1, lettere a) e
b);
b) al 60% dell'ammontare delle operazioni finanziarie di cui al paragrafo 3.3, punto 1, lettere c) e d).
2. Nei limiti di tale importo, la garanzia rilasciata copre fino alle percentuali suddette dell’ammontare dell’esposizione – per capitale, interessi contrattuali e di mora - del soggetto finanziatore nei confronti del soggetto beneficiario, calcolato al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento.
3. In ogni caso l’importo massimo garantito in favore di un singolo beneficiario non potrà mai superare il 25% dell’importo del fondo di garanzia al netto delle perdite liquidate.
4. La garanzia è rilasciata senza oneri o spese a carico del richiedente le agevolazioni.
5. La garanzia può essere richiesta per operazioni non ancora deliberate dai soggetti finanziatori o per operazioni già deliberate ma non ancora erogate dai soggetti finanziatori, a condizione che le richieste arrivino al soggetto gestore entro due mesi dalla data della delibera dei soggetti finanziatori.
6. Sui finanziamenti garantiti dal fondo, i soggetti finanziatori non possono acquisire garanzie personali, reali, bancarie e assicurative.
7. Il contributo in conto interessi è concesso in misura pari al 100% dell’importo degli interessi gravanti sul finanziamento garantito ed è calcolato in via provvisoria su un piano di ammortamento teorico, con rientri rateali mensili, in base all'importo e alla durata del finanziamento garantito e al tasso di interesse massimo stabilito dal Protocollo, e attualizzato alla data di concessione dell'agevolazione.
8. Il contributo è erogato in un’unica soluzione, in via anticipata, successivamente alla data di erogazione del finanziamento e alla rendicontazione di cui al paragrafo 5.8, ed è ricalcolato in via definitiva in base all’importo ed alla durata risultanti dal piano di ammortamento della banca, attualizzato alla data di erogazione del finanziamento, al tasso europeo di riferimento e di attualizzazione (reference and discount rate) pubblicato sul seguente indirizzo internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxx_xxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxx.xxxx e ss.mm.ii.
3.6 Intensità dell’agevolazione
1. Le agevolazioni del presente regolamento sono concesse nel rispetto del massimale pertinente stabilito dall'articolo 3 paragrafo 2 del Regolamento (UE) 1407 della Commissione, del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli art. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”.
3.7 Cumulo
1. Le agevolazioni del presente regolamento sono cumulabili nel rispetto del massimale pertinente stabilito dall’art. 3, paragrafo 2 del citato Regolamento (UE) 1407/2013.
2. Gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti di stato per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio.
4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande sono presentate con la modalità a sportello, tenendo conto dell'ordine cronologico di arrivo fino ad esaurimento delle risorse.
4.1 Credenziali di accesso al sistema informativo
1. I soggetti richiedenti le agevolazioni finanziarie devono chiedere l'assegnazione di un account all'indirizzo xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.
2. Ai fini dell'ottenimento delle credenziali di accesso è necessario accedere all'area "Registrazione" e compilare il format della schermata inserendo i dati anagrafici e un indirizzo mail che verrà utilizzato per l'invio delle credenziali di accesso per l'area riservata. Le credenziali di accesso, ottenute mediante la procedura descritta, consentono il login all'interno dell'area "Accesso Utenti Registrati" .
4.2 Presentazione della domanda
1. Fino al 31/12/2015, in via transitoria, la domanda di garanzia e di ammissione al contributo deve essere presentata utilizzando esclusivamente la modulistica scaricabile dal portale xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx.
2. La domanda, soggetta ad imposta di bollo, deve:
1) contenere tutte le autodichiarazioni da rendere ai sensi del DPR 445/00 indicate nel paragrafo 4.3;
2) essere completa di tutta la documentazione obbligatoria di cui al paragrafo 4.3;
3) essere sottoscritta in originale dal richiedente o dal rappresentante legale del soggetto giuridico;
4) essere accompagnata dalla copia del documento di identità in corso di validità del richiedente o del rappresentante legale del soggetto giuridico.
3. La domanda deve essere inviata al soggetto gestore tramite PEC all'indirizzo xxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Xxxxxxxx gestore c/o Fidi Toscana S.p.a., Xxxxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx.
4. A regime, dal 1/01/2016, successivamente alla fase transitoria, la domanda di garanzia e di ammissione al contributo è presentata esclusivamente tramite la piattaforma on-line accedendo all'area "Accesso Utenti Registrati" dal sito Internet xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx. Al termine della compilazione delle maschere e in caso di verifica positiva, il sistema genera un documento in formato
.pdf, contenente le informazioni inserite in piattaforma e comprensivo di tutte le dichiarazioni/schede presenti on-line. La domanda generata dal sistema deve essere firmata digitalmente da parte del richiedente e deve essere completa di tutta la documentazione obbligatoria descritta al successivo paragrafo 4.3, che dovrà essere inserita tramite up load secondo le istruzioni contenute nel portale xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx. La pratica ottiene il protocollo di Toscana Muove. La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo. Il numero della marca da bollo deve essere inserito nell'apposito campo.
4.3 Contenuto della domanda e documentazione a corredo
1. La domanda deve contenere:
• le generalità e il codice fiscale del professionista/praticante o del legale rappresentante dell'Ordine, Collegio o associazione professionale, ovvero il codice fiscale o la partita IVA dei soggetti giuridici ammessi;
• la descrizione della finalità del finanziamento e del programma di investimento;
• la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali;
• la dichiarazione di conoscere ed accettare gli adempimenti senza alcuna esclusione di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento;
2. Con la domanda il richiedente è tenuto a dichiarare ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/00:
• per i soggetti di cui al paragrafo 2.1, punto 1, lett. a) e b), di avere domicilio professionale prevalente in Toscana e di essere iscritto all'albo professionale ovvero elenco o registro tenuto dall'ordine ovvero collegio professionale o, in alternativa, di essere iscritto all'associazione o fondazioni con personalità giuridica di cui all’articolo 5 della L.R. 73/2008, espressione di professionisti prestatori d’opera intellettuale che esercitano professioni non ordinistiche;
• per gli esercenti la pratica o il tirocinio professionale, di essere residenti in Toscana e di svolgere la pratica o il tirocinio professionale obbligatorio o non obbligatorio ai fini dell’accesso alla professione intellettuale presso uno studio professionale avente sede legale in Toscana;
• per i soggetti giuridici di cui al paragrafo 2.1, punto 0, xx xxxxx xxxx xxxxxx xx Xxxxxxx;
• di non aver riportato condanne penali, sentenze di condanne passate in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura pensale nei cinque anni precedenti per reati che incidono sulla moralità professionale o delitti finanziari;
• di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
• di essere libero da protesti e non essere oggetto di procedura concorsuale;
• di non aver usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione , anche parziale, delle stesse spese;
• eventuali altri aiuti “de minimis” ricevuti durante i due esercizi precedenti e nell’esercizio finanziario in corso.
3. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti:
• Scheda sottoscritta dal soggetto finanziatore comprovante la presentazione, da parte del richiedente, della richiesta di finanziamento;
• attestazione, rilasciata dal soggetto di cui all'articolo 8 della l.r. 73/2008, relativa alla natura innovativa del progetto ed alla sua conformità a modelli uniformi e metodologie comuni, per il finanziamento dei progetti innovativi proposti dai beneficiari di cui al paragrafo 2.1, punto 4;
• copia del documento di identità in corso di validità del richiedente o del rappresentante legale del soggetto giuridico.
4. Le domande di ammissione mancanti di una delle dichiarazioni e dei documenti indicati saranno considerate inammissibili secondo il dettato del paragrafo 5.3.
5. Il soggetto beneficiario può allegare ogni altro documento che riterrà utile ai fini della valutazione per il rilascio della garanzia e per la concessione del contributo.
6. Il soggetto gestore si riserva la facoltà di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata, secondo le specifiche indicate nel paragrafo 5.
5. ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE DELLA GARANZIA E DEL CONTRIBUTO
5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento
La selezione delle richieste di agevolazione avverrà con la procedura valutativa secondo le modalità del procedimento a sportello.
L’iter procedimentale delle domanda si articola nelle seguenti fasi:
• istruttoria di ammissibilità (vd. paragrafo 5.2). In relazione alla suddetta istruttoria verranno esaminate le cause di inammissibilità della domanda (vd. Paragrafo 5.3), vale a dire cause che impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di valutazione (vd. paragrafo 5.4).
• valutazione (vd. paragrafo 5.4).
5.2 Istruttoria di ammissibilità
1. L’esame istruttorio di ammissibilità della domanda prende avvio dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
2. Le richieste di agevolazione sono istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda. Ai fini dell’ordine cronologico di presentazione fa fede la data del timbro postale della raccomandata A/R.
3. L’istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare:
• la corretta presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabiliti all’interno dei paragrafi 4.1, 4.2 e 4.3 del presente Regolamento;
• la completezza della domanda e della documentazione indicata nel paragrafo 4.3 del presente Regolamento;
• la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti previsti ai paragrafi 2.1 e
2.2 del presente Regolamento.
4. Nel caso in cui, in fase di istruttoria di ammissibilità, emergesse per il soggetto gestore l’esigenza di richiedere integrazioni relativamente alla documentazione, il termine per l’invio delle integrazioni da parte del beneficiario è fissato in gg. 10 lavorativi dal ricevimento della richiesta delle stesse. La
richiesta di integrazione potrà riguardare specifiche relative al contenuto di documenti presentati o informazioni aggiuntive nei casi in cui il soggetto gestore lo riterrà necessario.
La richiesta di integrazione sarà inviata al richiedente tramite mezzo idoneo all’identificazione della data certa. In caso di richiesta di integrazione, i termini di istruttoria si intendono sospesi e i termini iniziano nuovamente a decorrere a partire dal ricevimento della documentazione richiesta.
5. Le domande di ammissione alla garanzia e al contributo sono archiviate d’ufficio qualora la suindicata documentazione integrativa non arrivi al soggetto gestore entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla data della relativa richiesta, senza ulteriore comunicazione né al soggetto finanziatore né al richiedente.
6. Le domande di ammissione alla garanzia e al contributo, complete della documentazione necessaria, sono deliberate dal soggetto gestore entro 10 giorni lavorativi, rispettando l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
7. Il soggetto gestore comunica al richiedente e ai soggetti finanziatori l’ammissione alla agevolazione, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la domanda entro 5 giorni lavorativi dalla data della propria delibera.
8. I soggetti finanziatori devono comunicare tempestivamente al soggetto gestore eventuali fatti ritenuti rilevanti sull’andamento della situazione patrimoniale e reddituale dei beneficiari di cui sono venuti a conoscenza.
5.3 Cause di inammissibilità
1. Costituiscono cause di inammissibilità alle agevolazioni:
• presentazione o trasmissione della domanda secondo modalità diverse da quelle stabilite al precedente paragrafo 4;
• il mancato rispetto delle modalità di redazione della domanda;
• incompletezza della domanda;
• la mancata sottoscrizione della domanda e delle autodichiarazioni indicate al paragrafo 4.3;
• il mancato invio della documentazione da allegare alla domanda indicata al paragrafo 4.3;
• l’assenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo 2.1 e 2.2.
2. Le cause di inammissibilità sopra elencate costituiscono motivo di improcedibilità ed impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di valutazione. E’ altresì causa di inammissibilità l’esito negativo della valutazione di cui al paragrafo 5.4.
5.4 Valutazione delle finalità delle operazioni finanziarie
Tutte le domande che avranno superato positivamente la fase dell'istruttoria di ammissibilità di cui al paragrafo 5.2, accederanno alla fase di valutazione.
La valutazione è finalizzata a verificare la corrispondenza della domanda di agevolazione alle finalità ed agli obiettivi di cui al presente regolamento.
5.5 Concessione della garanzia e del contributo
1. Le richieste di agevolazione sono deliberate da Fidi Toscana, in qualità di capofila del soggetto gestore, in nome e per conto della Regione Toscana a valere sulle di cui al paragrafo 1.2, entro 10 giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda, salvo eventuali sospensioni per richieste di integrazione, secondo l’ordine cronologico.
2. Il soggetto gestore provvede, nei 5 giorni lavorativi successivi, all’invio, tramite Posta elettronica Certificata (P.E.C.), della delibera di concessione della garanzia e del contributo dei soggetti ammessi.
Entro lo stesso termine il soggetto gestore provvede all’invio, tramite PEC o fax, della delibera di concessione dell’agevolazione ai soggetti finanziatori.
3. Il soggetto gestore provvede, entro 5 giorni dalla delibera di non accoglimento della garanzia e del contributo, a comunicare, tramite Posta elettronica Certificata (P.E.C.), l’esito negativo motivato ai soggetti destinatari non ammessi. Tale esito, è inviato tramite PEC o fax, entro lo stesso termine, anche ai soggetti finanziatori.
4. Il soggetto gestore invia le graduatorie mensili di concessione dei contributi alla Regione Toscana entro il 20esimo giorno lavorativo successivo alla fine del mese a cui la graduatoria fa riferimento e la Regione Toscana approva ne prende atto.
5. Per quanto riguarda la garanzia, il soggetto gestore stabilisce le quote di accantonamento al Fondo in misura non inferiore al 25% dell’esposizione a rischio del Fondo in linea capitale e delibera la liquidazione degli importi dovuti dal Fondo ai soggetti finanziatori.
6. Per quanto riguarda il contributo in conto interessi, il soggetto gestore impegna il relativo fondo in base al calcolo di contributo indicato nel paragrafo 3.5, punto 7.
7. L’ammissione al Fondo e la liquidazione degli importi dovuti ai soggetti finanziatori sono deliberati dal soggetto gestore esclusivamente nei limiti delle risorse impegnabili del Fondo alla data di eventuale ammissione alla garanzia o disponibili alla data di eventuale attivazione del Fondo.
8. L’ammissione al contributo è effettuata nei limiti delle risorse impegnabili alla data della delibera di concessione del contributo stesso. Laddove le risorse per la concessione del contributo in conto interessi fossero interamente impegnate, il richiedente potrà essere ammesso alla garanzia ferma restando la sussistenza di risorse impegnabili sul relativo Fondo.
9. La Regione Toscana comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare per il tramite del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, l’avvenuto esaurimento delle risorse. Ove, inoltre, si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, la Regione Toscana comunica la data dalla quale è possibile presentare le relative richieste di ammissione all’agevolazione, con avviso da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
5.6 Concessione del finanziamento da parte dei soggetti finanziatori
1. I soggetti finanziatori devono adottare e comunicare la delibera di concessione del finanziamento entro tre mesi dalla delibera di concessione della garanzia del soggetto gestore.
2. I soggetti finanziatori possono adottare e comunicare una delibera condizionata nella sua esecutività alla delibera di concessione della garanzia del Fondo.
5.7 Erogazione ed estinzione del finanziamento da parte dei soggetti finanziatori
1. I finanziamenti devono essere completamente erogati dai soggetti finanziatori ai soggetti beneficiari entro 3 mesi dalla delibera di concessione del finanziamento da parte dei soggetti finanziatori.
2. Entro i due mesi successivi all’erogazione del finanziamento, i soggetti finanziatori devono inviare al soggetto gestore tramite P.E.C. o fax, a pena di decadenza della garanzia, dichiarazione attestante:
• la data di valuta dell’erogazione;
• l’importo complessivamente erogato;
• la data di scadenza dell’ultima rata;
• la periodicità della rata;
• il tasso di interesse al quale è stata regolata l’operazione, specificando il parametro, lo spread e il tasso applicato alla prima rata, che deve rispettare il limite massimo di tassi stabiliti nel Protocollo;
• la data di scadenza della prima rata;
• le eventuali rate di preammortamento.
3. Eventuali irregolarità rilevate dal soggetto gestore dovranno essere comunicate al soggetto finanziatore il quale deve inviare le rettifiche entro 2 mesi dal ricevimento della richiesta.
4. La garanzia decade il sessantesimo giorno successivo alla regolare estinzione dell'operazione medesima, salvo comunicazione dell'inadempimento da parte del soggetto finanziatore.
5. Il soggetto gestore procede allo smobilizzo dei singoli accantonamenti effettuati in ordine alle garanzie deliberate decorsi sei mesi dalla scadenza dell’ultima rata del singolo finanziamento senza che il soggetto finanziatore abbia richiesto l’attivazione della garanzia.
6. Il soggetto gestore invia, ogni trimestre, ai soggetti finanziatori l'elenco delle operazioni da esso deliberate e che non risultano ancora erogate.
5.8 Erogazione del contributo
1. Il beneficiario deve inoltrare la richiesta di erogazione del contributo a Fidi Toscana, capofila del RTI, tramite P.E.C o fax, utilizzando la modulistica disponibile sul portale xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, entro 60 giorni dall’integrale effettuazione delle spese.
2. Alla richiesta di erogazione del contributo:
a) per documenti di spesa di importo unitario superiori a € 4.500,00 al netto di IVA, deve essere allegata la rendicontazione delle spese ammissibili effettivamente sostenute dal beneficiario, fornendo fatture quietanzate ovvero documenti contabili di equivalente valore probatorio, completi di documentazione relativa al pagamento, rappresentata dalla ricevuta contabile del bonifico o altro documento relativo allo strumento di pagamento prescelto, di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario;
b) per le spese di importo unitario uguale od inferiore a € 4.500,00 al netto di IVA, deve essere allegata idonea autocertificazione delle spese utilizzando il modello disponibile sul portale Toscana Muove e i relativi documenti di spesa devono essere conservati per essere esibiti in caso di verifiche e controlli.
3. Il soggetto gestore potrà richiedere al beneficiario integrazioni riguardo alla documentazione di rendicontazione presentata. Il soggetto beneficiario deve fornire la documentazione richiesta entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa, pena l’esclusione delle spese oggetto di ulteriore approfondimento.
4. Il soggetto gestore eroga il contributo:
• in relazione all’importo delle spese effettivamente sostenute ed ammesse, al netto di iva, e del finanziamento ottenuto, e comunque non oltre l’importo del finanziamento approvato dal soggetto gestore;
• dopo il ricevimento della documentazione di cui al precedente punto 2;
• in un’unica soluzione attualizzato entro 45 giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione delle spese sostenute e secondo le condizioni indicate al paragrafo 3.4. Se il soggetto gestore richiede delle integrazioni al soggetto beneficiario, ai sensi del punto 3, il termine di 45 giorni per l’erogazione si sospende e ricomincia a decorre dal ricevimento della documentazione richiesta.
6. VARIAZIONI E OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
6.1 Variazioni
1. I soggetti finanziatori, per ogni operazione ammessa:
• devono informare il soggetto gestore, tramite P.E.C. o fax, al fine di essere da esso autorizzati a stipulare con i beneficiari accordi dilatori, remissori o transattivi sia per i crediti in bonis che per quelli segnalati come problematici. Gli eventuali accordi stipulati con i beneficiari e obbligatori ai sensi di legge, non sono soggetti ad autorizzazione da parte del soggetto gestore, fatto salvo l’impegno dei soggetti finanziatori a darne tempestiva comunicazione al soggetto gestore.
• devono comunicare al soggetto gestore tramite pec o fax eventuali estinzioni anticipate, anche parziali, del finanziamento. Tale comunicazione deve essere inviata entro 3 mesi dalla data dell’estinzione medesima.
2. I beneficiari devono comunicare, tramite PEC o fax, al soggetto gestore ogni fatto ritenuto rilevante inerente all'operazione garantita.
3. Le richieste di variazione, adeguatamente motivate, sono consentite ferme restando le modalità previste per le richieste di ammissione alla agevolazione.
4. Il soggetto gestore comunica, con mezzi idonei attestanti la data di invio, l’autorizzazione alla variazione entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell’istanza o di eventuale completamento della stessa.
6.2 Obblighi del beneficiario
I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di revoca dell’agevolazione, di cui al successivo paragrafo 8.2, al rispetto dei seguenti obblighi:
1. comunicare ogni fatto ritenuto rilevante inerente all'operazione garantita, xxx comprese le informazioni di cui al paragrafo 6.1;
2. rispettare le prescrizioni contenute nel presente regolamento;
3. comunicare l’eventuale rinuncia alla garanzia entro trenta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione di finanziamento da parte del soggetto finanziatore, mediante PEC o fax.
4. non alienare, cedere o distrarre gli investimenti in attivi materiali ed immateriali acquisiti con il finanziamento garantito per i successivi tre anni dall'acquisto.
7 ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA
7.1 Attivazione della garanzia
1. In caso di inadempimento del soggetto beneficiario, i soggetti finanziatori devono avviare le procedure di recupero del credito, inviando al soggetto inadempiente, tramite raccomandata A/R, PEC o altro mezzo che possa comprovare la data certa di invio, l’intimazione del pagamento dell’ammontare dell’esposizione per rate insolute, capitale residuo e interessi di mora. Copia della suddetta intimazione di pagamento deve essere inviata dal soggetto finanziatore al soggetto gestore tramite P.E.C. o fax, salvo regolarizzazione nel frattempo intervenuta, entro e non oltre 3 mesi dalla data di invio della medesima al soggetto beneficiario inadempiente.
2. Per avvio delle procedure di recupero si intende l’invio di un’intimazione di pagamento che consiste nella diffida di pagamento, ovvero nel deposito del decreto ingiuntivo, (la data di invio della lettera
raccomandata o di altro mezzo che possa comprovare la data certa di invio al Commissario Giudiziale contenente la dichiarazione di credito, nel caso di concordato preventivo).
3. In presenza di più intimazioni di pagamento, sia lettere di diffida sia di altri atti, costituisce avvio delle procedure di recupero la prima intimazione di pagamento cronologicamente posta in essere, anche se la notifica della stessa non è stata perfezionata.
4. Ai fini dell’attivazione e dell’efficacia della garanzia, l’intimazione di pagamento deve avere ad oggetto la richiesta dell’ammontare dell’esposizione totale verso il debitore, composta dalle rate scadute e non pagate, dal capitale a scadere (debito residuo) e dagli interessi maturati. Non è considerato valido l’atto con cui, pur preannunciando, in caso di mancato riscontro, l’avvio delle azioni legali per il recupero del credito, venga intimato il pagamento delle sole rate rimaste insolute oltre interessi.
5. A pena di inefficacia della garanzia, l’avvio delle procedure di recupero deve avvenire, secondo le modalità sopra illustrate, entro 12 mesi dalla data dell’inadempimento.
6. Per data di inadempimento si intende la data della prima rata scaduta e non pagata, anche parzialmente.
7. Trascorsi due mesi dalla data di invio della intimazione senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte del beneficiario, il soggetto finanziatore può richiedere l’attivazione della garanzia.
8. La richiesta di attivazione della garanzia deve essere inviata tempestivamente al soggetto gestore tramite P.E.C. o raccomandata con avviso di ricevimento. Alla richiesta il soggetto finanziatore deve allegare la seguente documentazione, ove non già trasmessa:
a) copia della delibera di concessione del finanziamento;
b) copia del contratto di finanziamento;
c) copia dell’atto di erogazione o, nel caso di operazioni a breve termine, la messa a disposizione sul conto corrente del cliente;
d) copia del piano di ammortamento in corso con le relative scadenze, qualora previsto;
e) dichiarazione del soggetto finanziatore che attesti:
i) la data di inadempimento;
ii) la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate;
iii) l’ammontare dell’esposizione, rilevato al sessantesimo giorno successivo alla data della intimazione di pagamento, comprensivo delle rate scadute e non pagate, del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora.
9. Nel limite dell’importo massimo garantito e della dotazione finanziaria del fondo, il soggetto gestore liquida, entro 90 giorni dalla richiesta, al soggetto finanziatore le somme ad esso dovute per capitale e interessi contrattuali e di mora - calcolate al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento - in misura pari alle quote di copertura. Gli interessi di mora sono calcolati al tasso legale con il metodo della capitalizzazione semplice.
10. Qualora il soggetto finanziatore si avvalga di soggetti terzi per l’espletamento delle procedure di recupero del credito, gli adempimenti di cui sopra dovranno essere trasferiti a cura della banca al soggetto dalla medesima individuato
7.2 Cessione del credito garantito
I soggetti finanziatori sono preventivamente autorizzati alla cessione a Cassa Depositi e Prestiti SPA e alla Banca Europea degli Investimenti (BEI) del credito garantito a valere sul fondo, dandone
successiva comunicazione al soggetto gestore. La cessione del credito garantito ai sensi del presente articolo è da intendersi preventivamente accettata senza riserve ai sensi e per gli effetti degli articoli 1248, 1264 e 1265 del codice civile.
7.3 Procedura di recupero crediti
1. Ai sensi dell’articolo 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione ai soggetti finanziatori degli importi dovuti, il Fondo di garanzia acquisisce il diritto di rivalersi sui soggetti beneficiari per le somme pagate e, proporzionalmente a queste, è surrogato in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore.
2. Il soggetto finanziatore, sostenendo integralmente i relativi oneri, cura integralmente ogni attività relativa alle procedure di recupero dei crediti. Il soggetto finanziatore provvede a riversare al fondo, entro 90 giorni dall’effettuazione del recupero, le somme recuperate nella percentuale coperta dalla garanzia, tenendo conto delle valute dei recuperi introitati, al netto della quota di spese legali di competenza.
3. Il soggetto finanziatore comunica tempestivamente al soggetto gestore l’eventuale irrecuperabilità del credito.
4. Successivamente a tale comunicazione le procedure di recupero per conto del Fondo di garanzia sono effettuate dal soggetto gestore applicando, nello svolgimento delle procedure di recupero coattivo, preceduto dall’avvio del procedimento, la procedura esattoriale prevista dall’art. 9, comma 5 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123.
5. Semestralmente il soggetto finanziatore comunica al soggetto gestore lo stato delle azioni intraprese nei confronti del soggetto beneficiario specificando le relative possibilità di recupero, l’elenco delle singole esposizioni contabili. Successivamente al passaggio a sofferenza l’esposizione in linea capitale non può subire incrementi.
8. VERIFICHE, CONTROLLO E REVOCHE
8.1 Controlli e ispezioni
1. Il soggetto gestore, prima della concessione della garanzia, procede ai seguenti controlli puntuali su tutti i beneficiari che hanno presentato domanda a pena di inammissibilità, verifica del possesso dei requisiti di cui al paragrafo 2.2, numero 4.
2. Il soggetto gestore controlla la rendicontazione dei documenti di spesa di importo unitario superiore a € 4.500,00 al netto di IVA.
2. L’Amministrazione Regionale, dopo la concessione delle agevolazioni finanziarie, effettua i seguenti controlli:
• Controlli pari al 10% dei beneficiari ammessi e con finanziamenti erogati, in relazione ai requisiti auto dichiarati, al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda;
• controlli in loco su un campione pari ad almeno il 10% di soggetti beneficiari delle agevolazioni finanziarie erogate;
• sulle autocertificazioni delle spese allegate alla richiesta di erogazione del contributo per le spese di importo unitario pari o inferiore a € 4.500,00 al netto di IVA, per i contributi concessi nei limiti della dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1.2, punto 2.
3. L’Amministrazione Regionale – direttamente, o tramite altro ente a ciò autorizzato - si riserva, comunque, di effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni, anche presso il
beneficiario, allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal bando, nonché la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese.
4. L’esito negativo, anche di uno, dei controlli di cui sopra, comporta la decadenza e conseguente revoca dell’aiuto come disciplinata dal successivo paragrafo 8.2.
8.2 Revoca e recupero dell’aiuto
Costituiscono cause di revoca dell’aiuto (agevolazione sulla garanzia e contributo in c/interessi) (Cfr. art. 9, L.R. n. 35/2000):
1. esito negativo, anche di uno, dei controlli di cui al paragrafo 8.1;
2. il rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
3. la mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo 2.2 e il mancato rispetto delle finalità previste dal presente regolamento;
4. accertata indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave con provvedimento giudiziale, con applicazione della sanzione amministrativa di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 12;
5. non realizzazione del programma di investimento entro 12 mesi dalla data di erogazione del finanziamento garantito.
2. Limitatamente al contributo in conto interessi, in caso di estinzione anticipata anche parziale del finanziamento garantito, il soggetto beneficiario deve restituire l'importo del contributo corrispondente alla parte di interessi ancora da maturare.
3. Nei casi suddetti l’agevolazione è revocata da parte del soggetto gestore e il soggetto beneficiario è tenuta a corrispondere alla Regione Toscana l’ammontare dell’Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) comunicato dal soggetto gestore al beneficiario in sede di ammissione ovvero erogazione del contributo in conto interessi.
4. Le procedure di revoca e recupero sono effettuate dal soggetto gestore, attraverso il recupero bonario e, in caso di esito negativo, attraverso il recupero coattivo, preceduto dall’avvio del procedimento, applicando la procedura esattoriale prevista dall’art. 9, comma 5 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123.
8.3 Rinuncia
1. Il soggetto beneficiario deve comunicare, tramite PEc o fax, al soggetto gestore la rinuncia alla agevolazione. In caso di rinuncia comunicata oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione da parte del soggetto finanziatore, l’Amministrazione regionale richiede il rimborso forfetario delle spese di istruttoria, come indicato al paragrafo 8.4.
8.4 Rimborso forfettario a carico del beneficiario
1. Nei seguenti casi:
• revoca dell’agevolazione, nei casi previsti dal paragrafo 8.2 successiva all’adozione della delibera di concessione della garanzia e di ammissione al contributo;
• rinuncia da parte del soggetto beneficiario, trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione di finanziamento da parte del soggetto finanziatore, è disposto a carico del beneficiario il pagamento di un rimborso forfetario a titolo di risarcimento dei costi (Cfr. art. 9, L.R. n. 35/2000) per l’istruttoria e dei costi per eventuali variazioni (Cfr. art. 9, comma 3 sexies l.R.
n. 35/2000) sulla base di tariffe approvate con delibera di G.R. n. 505/2014 e s.m.i. ed esplicitate nella tabella seguente, sostenuti alla data di presentazione della revoca da parte del soggetto gestore o, in caso di rinuncia, dalla data di presentazione della stessa da parte del soggetto beneficiario. Le procedure di recupero sono effettuate dal soggetto gestore, attraverso il
recupero bonario e, in caso di esito negativo, attraverso il recupero coattivo, preceduto dall’avvio del procedimento, applicando la procedura esattoriale prevista dall’art. 9, comma 5 del
D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123. Le somme recuperate sono restituite alla Regione Toscana.
Valore dell’operazione finanziaria garantita | Costo di sola istruttoria | Costi di istruttoria di variazione |
Importo inferiore a € 25.000,00 | Euro 280,00 oltre IVA | Euro 75,00 oltre IVA |
8.5 Decadenza e inefficacia della garanzia
1. In caso di decadenza del beneficio e revoca al soggetto beneficiario dell’ESL ai sensi del paragrafo 8.2, la garanzia rilasciata dal fondo è confermata a favore del soggetto finanziatore.
2. La garanzia decade il sessantesimo giorno successivo alla regolare estinzione dell’operazione medesima.
3. La garanzia è altresì inefficace qualora il soggetto finanziatore:
1. non rispetti i termini di cui al paragrafo 5.6 per l’adozione e la comunicazione della delibera di concessione del finanziamento;
2. non rispetti i termini di cui al paragrafo 5.7 per l’erogazione dei finanziamenti e per l’invio delle dichiarazioni;
3. non invii l’intimazione di pagamento al soggetto inadempiente nei termini e nelle modalità stabilite al precedente paragrafo 7.1.
9. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
9.1 Informativa e tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
1. In conformità al D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” il trattamento dei dati forniti alla Regione Toscana a seguito della partecipazione al bando avviene esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.
2. Ai sensi dell’art. 13 del citato X.Xxx. n. 196/2003 si precisa quanto segue:
1. i dati forniti sono trattati dalla Regione Toscana per l’espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
2. il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata assegnazione del beneficio finanziario;
3. la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati anche mediante strumenti informatici e telematici;
4. i dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
5. i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità valutazione saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, e sul sito internet della Regione, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative.
3. Il titolare del trattamento dei dati è la Regione Toscana, Giunta Regionale. Il Responsabile interno del trattamento dei dati per la Regione Toscana è il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx responsabile pro tempore del Settore Formazione e Orientamento della Direzione Istruzione e Formazione.
4. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento in ogni momento, inviando una comunicazione all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxxx.xx.
5. I Responsabili esterni del trattamento per ciascun ambito di competenza sono: per Fidi Toscana
S.p.A. la Sig.ra Xxxxxxxxx Xxxx e il Sig. Xxxxxx Xxxxxxx; ; per Artigiancredito Toscano S.C. il Sig. Sig. Xxxxxxxxx Xxxx e Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxx; per Artigiancassa S.p.A il Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx. L’interessato per l’esercizio dei suoi diritti potrà fare una specifica richiesta ai seguenti recapiti:
1. Fidi Toscana S.p.A. Tel. 000.00000, fax. 000.000000, e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx, xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx.
2. Artigiancredito Xxxxxxx X.X Xxx 000.000000, fax: 000.0000000 e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx,
3. Xxxxxxxxxxxxx X.x.X Xxx. 00.00000, Fax 00.0000000, e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx, xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx.
9.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti
1. Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Formazione e Orientamento della Direzione Istruzione e Formazione.
2. Il diritto di accesso1 viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del Settore Formazione e Orientamento della Direzione Istruzione e Formazione con le modalità di cui all’art. 5 della L.R. n. 40/2009.
3. Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta a: xxxx@xxxxxxxxxxxx.xx numero verde 800327723 operativo (lun- ven ore 08.30-17.30), Giovanisì xxx.xxxxxxxxx.xx - xxxx@xxxxxxxxx.xx - numero verde 800098719 (lun-ven, ore 9.30-16)
9.3 Disposizioni finali
1. Ai fini del bando, tutte le comunicazioni ai beneficiari verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande.
2. Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali al soggetto gestore e all’Amministrazione regionale da parte di beneficiari che hanno presentato domanda dovranno essere effettuate tassativamente come previsto nei paragrafi precedenti dal Regolamento.
3. Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l’invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURT le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.
1 di cui agli artt. 22 e segg. della Legge n. 241/1990 e agli artt. 5 e segg. della L.R. n. 40/2009.