POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS
POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS
(Incendio – Furto - Elettronica)
Lotto 1
CIG: 5914338A1B
La presente polizza è stipulata tra
COMUNE DI GRADO |
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx, 0 |
00000 Xxxxx (XX) |
Cod. Fiscale e P.I.V.A. 00064240310 |
e
Società Assicuratrice |
Agenzia di |
. |
. |
Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del : | 31.12.2014 |
Alle ore 24.00 del : | 31.12.2018 |
Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati
Alle ore 24.00 di ogni | 31.12 |
SOMMARIO
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art.1 | Definizioni/Precisazioni |
Art.2 | Attività e caratteristiche del rischio |
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.1 | Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio |
Art.2 | Assicurazione presso diversi Assicuratori |
Art.3 | Durata del contratto – Facoltà annuale di recesso |
Art.4 | Pagamento del premio e decorrenza della garanzia |
Art.5 | Recesso a seguito di sinistro |
Art.6 | Modifiche dell’assicurazione |
Art.7 | Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società |
Art.8 | Oneri fiscali |
Art.9 | Foro competente |
Art.10 | Interpretazione del contratto |
Art.11 | Ispezione delle cose assicurate |
Art.12 | Assicurazione per conto di chi spetta |
Art.13 | Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza |
Art.14 | Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio |
Art.15 | Coassicurazione e delega |
Art.16 | Clausola broker |
Art.17 Art.18 Art.19 | Posta certificata Tracciabilità dei flussi finanziari Rinvio alle norme di legge |
SEZIONE 3 RISCHI COPERTI
Art.1 | Oggetto e tipo di copertura |
Art.2 | Esclusioni |
Art.3 | Enti esclusi |
SEZIONE 4 CONDIZIONI PARTICOALRI
Art.1 | Spese demolizioni e sgombero |
Art.2 | Perdita pigioni |
Art.3 | Onorario architetti, professionisti, consulenti |
Art.4 | Spese peritali |
Art.5 | Ricorso terzi |
Art.6A | Eventi socio-politici |
Art.6B | Terrorismo |
Art.7 | Eventi atmosferici |
Art.8 | Inondazioni, alluvioni, allagamenti |
Art.9 | Neve, ghiaccio, gelo |
Art.10 | Acqua piovana |
Art.11 | Acqua condotta |
Art.12 | Terremoto |
Art.13 | Rottura di vetri e cristalli |
Art.14 | Ricostruzione archivi |
Art.15 | Fenomeno elettrico |
Art.16 | Maggiori costi |
Art.17 | Cedimento, franamento, smottamento del terreno |
Art.18 | Opere di fondazione |
Art.19 | Differenziale storico artistico |
Art.20 | Crollo e collasso strutturale |
Art.21 | Oneri di urbanizzazione |
Art.22 | Archivi e supporti dati informatici |
Art.23 | Furto, Rapina, Estorsione valori |
Art.24 | Furto, Rapina, Estorsione del contenuto |
Art.25 | Portavalori |
Art.26 | Contraffazione valuta |
SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI
Art.1 | Obblighi in caso di sinistro |
Art.2 | Esagerazione dolosa del danno |
Art.3 | Procedura per la valutazione del danno |
Art.4 | Mandato dei periti |
Art.5 | Operazioni peritali |
Art.6 | Determinazione del danno (Valore a nuovo) |
Art.7 Art.8 | Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale Leeway clause |
Art.9 | Limite massimo di indennizzo |
Art.10 | Pagamento dell’indennizzo |
Art.11 | Indennizzo separato per ciascuna partita |
Art.12 Art.13 | Rinuncia al diritto di surroga Anticipo sulle indennità |
SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art.1 | Partite, somme assicurate e calcolo del premio |
Art.2 | Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti |
Art.3 | Riparto di coassicurazione |
Art.4 | Disposizione finale |
SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art.1 - Definizioni
Allagamenti : | Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni. |
Annualità assicurativa o periodo assicurativo: | Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. |
Apparecchi ad impiego mobile: | Impianti ed apparecchiature per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei fabbricati e/o immobili del Contraente. A titolo esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono compresi personal computer, telefoni cellulari, apparecchi radio, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica portatili, apparecchi di misurazione e di ricezione dati, apparecchi di rilevazioni in genere, proiettori, lavagne luminose e simili, impianti ed apparecchiature stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente ecc. Si intendono inclusi nella presente definizione i supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile. |
Archivi e dati elettronici: | Insieme di dati e/o programmi memorizzati su supporti e insieme d’informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi. |
Assicurato: | • La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. |
Assicurazione: | Il contratto di assicurazione |
Attrezzature elettroniche: | • Hardware per elaborazione dati (inclusi sistemi operativi e programmi in licenza d’uso); • Apparecchiature di audio-fono-video-riproduzione-rilevazione- misurazione-controllo; • Impianti antintrusione, TVCC, rilevazioni presenze, rilevazioni danni/malfunzionamenti e simili; • Altre apparecchiature elettroniche in genere d’ufficio e non (centralini telefonici, fotocopiatori, rilevatori ingresso/uscita dei |
dipendenti, unità fisse di monitoraggio, switch e routets IP) situate sia al coperto che all’aperto, presso le ubicazione dell’Assicurato o presso terzi e per i quali vi sia un interesse da parte del Contraente; • i supporti dati relativi alle apparecchiature in precedenza descritti; • apparecchi ad impiego mobile. | |
Autocombustione: | Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma. |
Broker : | La Aon S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società. |
Conduttori esterni: | Cavi, reti, ecc. interni ed esterni ai fabbricati atti al collegamento di singole apparecchiature tra di loro e con l’esterno |
Contenuto: | A titolo esemplificativo e non lmitativo: • macchinari ed attrezzature varie, impianti di depurazione, impianti di sollevamento, sebatoi pensili, impianti idrici, Impinati illuminazione pubblica, apparecchi ed impianti in genere, comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano naturale complemento, presenti nei fabbricati o all’esterno dei medesimi; • attrezzi, mobilio ed arredi, televisori, macchine d’ufficio, registri, cancelleria, scaffalature, banchi; impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento; impianti semaforici e di segnalazione in genere ovunque ubicati; • il complesso dei mezzi di sollevamento e trasporto sia fissi che semoventi, delle macchine, dei meccanismi, attrezzi, utensili, trasmissioni, tubazioni, contatori, basamenti, serbatoi sia interrati che esterni; • le attrezzature scolastiche, didattiche, museali, per autorimesse, per le officine, per i laboratori, per i reparti di uso accessorio, per gli impianti antincendio, ecc.; • merci, ricambi, scorte, tubazioni, valvole, utensili, attrezzatura di cantiere e quant’altro neccessario alle attività assicurate; • strutture, attrezzatura, macchine ed impianti necessari al funzionamento dell’attività assicurata sia per le atività primarie che secondarie, accessorie e/o complementari; • derrate alimentari, prodotti farmaceutici valori e quant’altro di simile e tutto quanto in genere è di appartenenza od utilizzo ad |
uffici tecnici ed amministrativi, a laboratori di prova e di esperienza e quant'altro non rientri nelle altre definizione; • quadri ed oggetti d’arte, fondi fotografici, reperti archeologici, naturalistici, affreschi, mosaici, xxxxxx, statue, raccolte e collezioni in genere, opere di abbellimento ed utilità, e in generale qualsaisi oggetto avente valore artistico e/o storico • apparecchi ad impiego mobile; • attrezzature elettroniche; Si intendono inclusi anche i beni di Terzi per i quali vi sia un interesse assicurabile da parte del Contraente/Assicurato o ne sia responsabile per la loro eventuale perdita o danneggiamento. Quant’altro non rientrante nella Definizione Fabbricati è compreso nella presente Definizione Contenuto. | |
Contraente: | Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza. |
Cose assicurate: | Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati |
Xxxxx consequenziali: | Xxxxx alle cose assicurate non provocati direttamente dall’evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso. |
Danni diretti: | I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale é prestata l'assicurazione |
Danni indiretti: | Sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate |
Destrezza: | Xxxxx commesso con speciale abilità in modo da eludere l’attenzione del derubato o di altre persone presenti. Tale abilità può esercitarsi sia con agilità e scaltrezza di mano su cose che siano indossate dal derubato, sia con altrettanta sveltezza su cose che siano lontane dalla sua persona, eludendo l’attenzione della persona o delle persone presenti e normalmente vigilanti. |
Esplosione: | Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. |
Estorsione: | Il reato di cui all’art. 629 del Codice Penale e più esattamente il caso in cui l’Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare gli enti assicurati mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l’Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone. |
Fabbricati: | A titolo esemplificativo e non lmitativo: • tutte le costruzioni edili e murarie e/o di altro materile di costruzione, di struttura e/o di finimento, di proprietà o in locazione, comodato, uso o comunque nelle disponibilità dell'Assicurato, complete o in corso di costruzione o ristrutturazione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi, gronde, grondaie e simili, pareti vetrate polifunzionali, strutture architettoniche in vetro o materiale similare per rivestimento di edifici, e tutte le parti e opere murarie, funzionali e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, opere di fondazione od interrate, camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato, tutte le pertinenze quali strade, marciapiedi, pavimentazione esterna, fognature di peritinenza dei fabbricati assicurati, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni in caso di fabbricati in condominio o in comproprietà; impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, di condizionamento d'aria, ascensori e relativi impianti. S’intendono altresì compresi nella presente definizione i muri/pareti di recinzione in genere ed i relativi cancelli; • gli impianti si intendo assicurati anche se interrati e comunque sino al punto di allacciamento alla relativa rete di pertinenza; • si intendono inclusi nel novero dei fabbricati anche quelli posti all’aperto per loro uso e destinazione (fontane, gradinate, silos, cabine elettriche, quadri elettrci, ecc.), aree attrezzate, parchi archeologici e simili. |
Fenomeno Elettrico: | Si intende per fenomeno elettrico l'alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, si manifesta (sotto forma di fusioni, scoppio, abbruciamento, ecc.) negli impianti macchinari, apparecchiatura, circuiti e simili, serventi alla produzione, trasformazioni distribuzione, trasporto di energia elettrica ed alla sua utilizzazione per forza motrici riscaldamento ed illuminazione. |
Franchigia: | La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Furto: | Il reato così come definito dall’art. 624 del Codice Penale. |
Implosione: | Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna. |
Incendio: | Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi. |
Indennizzo : | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Inondazioni, alluvione e/o alluvioni: | Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d’acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili. |
Mezzi di chiusura dei locali: | L'assicurazione furto è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, xxxxxxxxx od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari di superficie non superiore a 900 cmq. con lato minore non superiore a 18 cm. o, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq. |
Mezzi di custodia: | Armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti, cassette di sicurezza, camere di sicurezza, camere corazzate. |
Polizza: | Il documento che prova l'assicurazione; |
Premio: | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Xxxxx Xxxxxxx Assoluto: | Valutazione del danno indennizzabile senza l’applicazione del disposto dell’art. 1907 del Codice Civile, nei limiti delle Somme Assicurate e con l’applicazione delle franchigie e scoperti riportati alla Sezione 6. |
Programmi: | Sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall’elaboratore che l’Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da società specializzate o prestatori d’opera da esso specificatamente incaricati. |
Rapina : | Il reato di cui all’art. 628 del Codice Penale e più precisamente: la sottrazione degli enti assicurati mediante violenza o minaccia alla persona, anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati. |
Rischio Locativo: | Questa copertura garantisce l'assicurato per i danni subiti dai locali |
da lui affittati, presi in locazione e/o in comodato d’uso, e causati da atti riconducibili alla sua responsabilità, da un incendio o da un altro evento dannoso compreso in polizza. | |
Rischio: | la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
Scoperto: | La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Scoppio : | Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio. |
Singola ubicazione: | La presente definizione vale per la garanzia Inondazione, Alluvione , allagamento e Terremoto: • Complesso di immobili costituito da uno o più corpi di fabbricati uniti tra di loro, e non separati, anche se con numero civico diverso. • Complesso di immobili costituito da uno o più corpi di fabbricati separati tra di loro, ma avente un unico numero civico. |
Sinistro: | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Società : | L’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; |
Supporti dati: | Qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda o banda perforata) usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente. |
Xxxxxxxxx: | Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell’applicazione delle franchigie e/o limiti di risarcimento eventualmente previste/i per “Terremoto”, si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto “singolo sinistro”. |
Terrorismo: | Per terrorismo si intende un atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte. |
Valori: | Per “valori” si intendono monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore, monete d’oro, medaglie, libretti di risparmio o qualsiasi altro titolo |
nominativo al portatore, buoni pasto, buoni benzina, ricette faramaceutiche. Il tutto sia di proprietà dell’assicurato che di terzi e del quale l’assicurato stesso ne sia o non responsabile. Il tutto posto e custodito nei fabbricati del Contraente o delle ubicazioni assicurate. | |
Veicoli: | Mezzi abilitati alla circolazione stradale e/o natanti stazionanti nel magazzino comunale |
Art.2 – Attività e caratteristiche del rischio Amministrazione pubblica – Ente Territoriale.
A condizione che esista interesse assicurabile o che gravi l’obbligo di assicurare per il Contraente, la presente polizza assicura tutti i beni costituenti l’intero patrimonio mobiliare ed immobiliare, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione, ubicati anche presso terzi/utenti, a qualsiasi altro titolo utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi per le attività svolte dal Contraente/Assicurato, nonché quelli locati o dati in utilizzo a terzi anche per attività diverse da quelle svolte dal dal Contraente/Assicurato (il Contraente/Assicurato è esonerato dalla indicazione dell’attività svolta), salvo solo quanto espressamente escluso.
Si conviene tra le parti che :
a) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità dell'Assicurato dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
b) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
c) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che l'Assicurato detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui l'Assicurato consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.
d) a comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative del Contrante.
Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto”.
Sono altresì compresi gli enti di proprietà dei dipendenti trovantisi nell’ambito delle ubicazioni assicurate della Contraente.
Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici, tensostrutture tettoie, pensiline e simili.
Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano, nonché, per esigenze di magazzinaggio, stoccaggio, deposito e/o di conto lavoro, del Mondo intero, attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi.
I macchinari, attrezzature, impianti in genere, arredamenti e merci si intendono garantiti anche se posti all'aperto e/o a bordo di automezzi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico.
Le attrezzature che per naturale destinazione debbono essere poste su automezzi di proprietà o in uso al Contraente si intendono coperte sempre e comunque quando all’interno di tali automezzi.
Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private, aziendali e/o di cantiere
I beni assicurati si devono intendere sia quelli oggetto di stima sia quelli extra stima, salvo le esclusioni specifiche riportate alla sezione 3, articolo 3.
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.
Il Contraente e l’Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze di responsabilità Civile da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.
Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.
Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.
Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l’obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.
Art.3 – Durata del contratto - Facoltà annuale di recesso
L’assicurazione ha decorrenza e scadenza come indicato nel frontespizio di polizza.
Pur essendo il contratto stipulato per durata superiore ad un anno, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di risolverlo, alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi almeno quattro mesi prima della scadenza
Si conviene che nell’ ipotesi di risoluzione del contratto alla prima scadenza annuale dello stesso o a quelle successive o alla scadenza del contratto stesso, è in ogni caso facoltà della Contraente chiedere ed ottenere dalla Società una proroga della presente assicurazione fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo 120 giorni.
La Società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa appendice ritenuta corretta. Qualora siano previsti in polizza limiti di indennizzo annuali, franchigie e quant’altro, gli stessi verranno ridotti in proporzione alla durata della proroga rispetto alla durata annuale, salvo diversi accordi fra le parti, intercorsi al momento della richiesta di proroga.
Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012).
L’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove
convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui l’impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.
Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice.
Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l’assicurazione decorrerà con copertura immediata dalla ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Resta convenuto che è considerata a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell’atto che conferisce tale ordine al Servizio Tesoreria del Contraente a condizione che gli estremi dell’atto vengano comunicati alla Società a mezzo raccomandata o fax o email
Si precisa che se dai controlli effettuati dall’Ente, in ottemperanza del D.M. n. 40 del 2008 risultasse un inadempimento a carico della/e Società assicuratrice/i la/e stessa/e si impegna/no a ritenere in copertura il rischio, anche oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dall’Art. 3 del D.M. precedentemente richiamato.
Art.5 - Recesso a seguito di sinistro
La Società e/o il Contraente hanno facoltà, dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno del pagamento o rifiuto dell’indennizzo, di comunicare il proprio recesso dal contratto rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a 120 giorni a decorrere dalla data di ricezione della raccomandata da parte del Contraente/Società. In caso di recesso da parte della Società, la stessa rimborserà al contraente i ratei di premio pagati e non goduti escluse le imposte
Qualora venga esercitato il diritto di recesso di cui al primo comma del presente articolo, la Contraente potrà richiedere alla Società di recedere alla prima scadenza utile da tutti gli altri contratti assicurativi, tanto in qualità di Delegataria che di Coassicuratrice, essa avesse in essere con la Contraente stessa mediante preavviso scritto da inviarsi almeno 120 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo in corso di ciascun contratto.
Art.6 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.
Art.7 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte tramite posta elettronica certificata od altro mezzo (fax, posta elettronica o simili) indirizzata alla Società anche tramite il Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 8 - Oneri fiscali
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio , agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art.9 - Foro competente
Il Foro competente è esclusivamente quello ove ha sede la Contraente oppure, in alternativa, l’Assicurato.
Resta escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. E’ vietato in ogni caso il compromesso.
Art.10 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art.11 – Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art.12 - Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da
eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.
Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.
A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.
Art.13 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Art.14 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società o l’Agenzia alla quale è assegnato il contratto, con cadenza semestrale al 31/10 ed al 30/04 di ciascuna annualità, si impegna a fornire al Contraente per il tramite del Broker dei tabulati contenenti i dati relativi all’andamento del rischio dall'inizio del contratto assicurativo, possibilmente in formato elettronico (excel)
Tali tabulati dovranno riportare per ciascun sinistro:
• numerazione attribuita alla pratica
• data di accadimento,
• estremi di controparte e/o assicurato
• stato di gestione del sinistro (aperto / riservato / liquidato / senza seguito)
• importo liquidato o posto a riserva Si precisa in proposito che:
• i predetti tabulati dovranno essere forniti entro 30gg da ciascuna delle date sopra indicate, anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker;
• in previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l'indizione di una nuova procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate;
• l'obbligo di fornire i dati in argomento permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del Contraente, anche per il tramite del broker, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.
Art.15 - Coassicurazione e delega
L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.
Il Contraente dichiara di aver affidato l’assistenza nella gestione del presente contratto ad Aon Spa, e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla Aon Spa la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune, fermo restando che tutti i documenti assicurativi (polizza/appendici) emessi dalla Delegataria dovranno essere sottoscritti anche da ciascuna coassicuratrice.
Art.16 - Clausola Broker
L’Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società indicata Aon
S.p.A in qualità di Broker, ai sensi del D. Lgs n. 209/05 e s.m.i.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.
La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto tramite il Broker sopra designato e riconosce che tale atto è liberatorio per l’Assicurato/Contraente.
Nella formulazione del premio la Società ha tenuto conto anche del costo della provvigione per il servizio di brokeraggio assicurativo, attualmente previsto nella misura 6,50 % sul premio imponibile.
Art. 17 – Posta certificata
Qualora il Contraente lo richieda, La Società si obbliga all’attivazione di almeno una postazione munita di posta elettronica certificata per l’inoltro e/o ricezione delle comunicazioni relative alla gestione sinistri.
Art. 18 – Tracciabilità dei flussi
L’assicuratore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) nr. 5914338A1B
Qualora l’assicuratore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
Art. 19 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
SEZIONE 3 RISCHI COPERTI
Art. 1– Oggetto e tipo di copertura
La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare l'Assicurato di tutti i danni materiali, perdite, deterioramenti, sia diretti che conseguenziali causati agli enti e/o partite assicurati/e, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto escluso dall'Art. 2 della presente Sezione.
Art. 2 – Esclusioni
La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) ad indennizzare i danni causati da:
A) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto.
Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
B) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. Non sono comunque esclusi danni derivanti da:
a) esistenza e/o impiego di attrezzature, macchinari o impianti radianti o simili quali a solo titolo esemplificativo non limitativo: sterilizzatori, apparecchi a raggi x, apparecchi di indagine/analisi o altri;
b) incendio e/o altri eventi non esclusi da questa polizza, causato/i da esistenza e/o impiego (nell'ambito dell'attività dichiarata e/o dell'attività di terzi) di radioisotopi e/o altre sostanze radioattive;
c) contaminazione radioattiva a seguito di rottura dei contenitori dei radioisotopi e/o sostanze radioattive, causata da eventi previsti da questa polizza.
C) dolo dell'Assicurato e del Legale Rappresentante dell’Ente; la Colpa Grave dei predetti invece, non pregiudica l'indennizzabilità di eventuali sinistri;
D) graduale deterioramento per effetto di: siccità, umidità atmosferica, corrosione, ruggine, a meno che detti danni non risultino come conseguenza di danno agli apparecchi di condizionamento causato da un evento non altrimenti escluso;
E) infedeltà dei dipendenti; appropriazione indebita;
N.B.: ai fini del presente paragrafo, per "infedeltà dipendenti" si intende il furto e/o appropriazione indebita attuato da dipendenti e/o con la loro complicità.
F) perdite di mercato.
G) danni indiretti di qualsiasi natura.
H) inquinamento di aria, acqua, suolo.
I) per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario. La presente polizza non copre inoltre i danni di:
L) deperimento, usura, logorio, ossidazione causati da naturale uso o funzionamento.
M) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il venditore o locatore delle cose assicurate (esclusione valevole per le attrezzature elettroniche e per le apparecchiature ad impiego mobile).
N) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l’esercizio indicate dal costruttore e/o la cui riparazione/eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica.
O) errori di lavorazione nel caso in cui essi influiscano direttamente o indirettamente sulle qualità, quantità, titolo o colore delle merci in produzione o già prodotte. Non è peraltro esclusa l'autocombustione e/o fermentazione;
P) di lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati; di montaggi, smontaggi, manutenzione e revisione di macchinari, salvo per quanto coperto nell'ambito dell’ultimo comma dell’art. 2 Sez. 1. Non sono in ogni caso esclusi né i danni da incendio, esplosione, scoppio, né altri danni non direttamente ed esclusivamente causati dai lavori di costruzione, montaggio, revisione.
Q normale assestamento, restringimento o espansione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti;
R) messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalle garanzie accessorie "spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro" e "ordinanze di Autorità - oneri di urbanizzazione";
S) trasporto delle cose assicurate all’esterno delle aree private, aziendali e/o di cantiere;
T) guasti alle macchine in generale, ad esclusione delle attrezzature elettroniche che rientrano in copertura con la presente polizza.
Tutto quanto sopra (punti da A a T), salvo che provocati da un altro evento non altrimenti escluso e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso ai sensi della presente polizza, e in tale ultimo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso.
Art.3 – Enti esclusi
La Società non è obbligata unicamente ad indennizzare danni subiti da:
1. Enti all’aperto non per naturale destinazione o per movimentazione e trasporto nell’ambito delle ubicazioni assicurate, nelle aree private, aziendali e/o di cantiere;
2. Strade e pavimentazioni esterne alle ubicazioni assicurate al di fuori dei recinti degli stabilimenti aziendali;
3. Boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;
4. Gioielli, pietre e metalli preziosi (se non per uso industriale);
5. Mezzi/veicoli iscritti sal PRA;
6. Per la sola garanzia Furto, sono esclusi i beni e le cose in genere in rame;
7. Rete idraulica interrata;
8. Rete fognaria interrata.
SEZIONE 4 CONDIZIONI PARTICOLARI
Art.1 – Spese di demolizione e sgombero (operativa solo se presente partita assicurata)
La Società, in caso di sinistro non escluso a termini della presente polizza, indennizza fino alla concorrenza del 20% dell'importo pagabile a termini di polizza nonché dell'ulteriore limite di indennizzo stabilito nell’apposita partita della Sezione 6 sotto la voce “Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro” :
a) Le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, compresi scavi e reinterri, ed inclusi i costi di smaltimento e bonifica degli stessi;
b) Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, Impianti, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari, impianti e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
c) Le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza per ordine dell’Autorità o motivi di igiene e sicurezza.
È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa il risarcimento delle spese di salvataggio. Sono esclusi dalla presente garanzia i rifiuti pericolosi e/o radioattivi.
Art.2 – Perdita pigioni (sempre operativa)
Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società rifonderà all’Assicurato anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati e ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi dalla data del sinistro.
Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dall’Assicurato-Proprietario che vengono compresi in garanzia per l’importo della pigione presunta ad essi relativa.
La garanzia sarà prestata fino a concorrenza del massimale e con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Perdita pigioni”.
Art.3 – Onorari di architetti, professionisti e consulenti (sempre operativa)
La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, corrisponderà all’Assicurato, in eccesso a quanto indennizzabile in base all’Art.6 Sezione 5 della presente polizza, gli onorari degli architetti, ispettori, ingegneri e consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per reintegrare la perdita subita, ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo, che si intendono invece rientranti nella clausola "Spese Peritali".
La garanzia é prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Onorari di architetti, professionisti e consulenti”.
Art.4 – Spese peritali (sempre operativa)
La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborserà all'Assicurato le spese e/o onorari di competenza da quest'ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere scelti e nominati conformemente all’Art. 3 della Sezione 5, nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.
La garanzia é prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Spese peritali”.
Art.5 – Ricorso terzi (operativa solo se presente partita assicurata)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato nell’apposita partita della Sezione 6 sotto la voce “Ricorso Terzi”, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro non escluso a termini della presente polizza.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia “Ricorso terzi” e sino alla concorrenza del 30% del massimale stesso.
L’assicurazione non comprende i danni a cose che il Contraente e/o l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.
L’assicurazione non comprende i danni da inquinamento.
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.
La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all’Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell’Assicurato stesso.
Art.6/A – Eventi socio-politici (sempre operativa)
Premesso che la Società a seguito di sinistro non escluso a termini della presente polizza si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei costi necessari per ricostruire o riparare o sostituire gli enti assicurati distrutti o danneggiati a seguito o a causa di scioperi, tumulti popolari e sommosse, atti vandalici e dolosi e sabotaggio, la Società stessa risponde:
a) Dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da incendio, esplosione e scoppio, causati da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio.
b) Xxxxx altri danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati e causati da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse e che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio.
Qualora le persone di cui sopra occupino i fabbricati per oltre 15 giorni consecutivi, la Società non indennizzerà i danni di cui al presente punto b) anche se verificatisi durante il suddetto periodo a meno che l'Assicurato non si sia adoperato presso le Autorità Competenti per ottenere lo sgombero dei fabbricati.
La Società indennizza altresì i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori quando gli eventi stessi abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 40 m. da esse nonché i danni causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica o da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, condizionamento o di refrigerazione purché conseguenti ad evento indennizzabile in base al presente Art.6.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Eventi socio-politici”.
Art.6/B – Terrorismo (sempre operativa)
La Società indennizza i danni direttamente o indirettamente causati da o verificatisi in occasione di atti di terrorismo.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Terrorismo”.
Art.7 – Eventi atmosferici (sempre operativa)
Premesso che la Società a seguito di sinistro non escluso a termini della presente polizza risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche in genere, compresi i danni da urto di cose trasportate, sollevate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia, la Società stessa risponde dei danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati sempreché siano stati arrecati dalla caduta di pioggia, neve o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla
violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione. La Società non risponde:
a) Dei danni da inondazioni, alluvioni, allagamenti conseguenti a fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, formazioni di ruscelli, accumuli di acqua ancorché verificatisi a seguito di uragani, bufere, tempeste, grandine o trombe d'aria;
b) Dei danni causati da cedimenti o franamenti del terreno, ancorché verificatisi a seguito di uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria;
c) dei danni subiti da:
• insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
• enti all'aperto non per naturale destinazione e salvo quanto diversamente indicato;
• lastre di fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Eventi atmosferici”.
Art.8 – Inondazioni, alluvioni ed allagamenti (sempre operativa)
Premesso che la Società a seguito di sinistro non escluso a termini della presente polizza risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, la stessa non risponde tuttavia dei danni:
a) causati da mareggiate, maree, maremoti, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inondazione, alluvione o allagamento sugli enti assicurati;
c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
d) a enti mobili all’aperto;
e) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 centimetri dal livello dei pavimenti. La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Inondazioni, alluvioni, allagamenti”.
Art.9 – Neve, ghiaccio, gelo (sempre operativa)
La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:
a) crollo totale o parziale o lesioni di fabbricati, opere murarie o costruzioni in genere, causati dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine, compresi i danni a fabbricati, opere murarie e costruzioni medesime;
b) caduta di oggetti, strutture o loro parti, alberi, rami causata dal peso della neve, nevischio, ghiaccio o grandine;
c) infiltrazioni, all'interno dei fabbricati, di neve, nevischio, ghiaccio, grandine ed acqua, penetrati attraverso lesioni, brecce, rotture o fenditure, causate dai fenomeni atmosferici anzidetti;
d) gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, al servizio dei fabbricati e/o attività descritti/a in polizza, purché l'attività svolta in tali
fabbricati non sia stata sospesa per più di 48 ore antecedentemente al sinistro.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Neve, ghiaccio, gelo”.
Art.10 – Acqua piovana (sempre operativa)
Premesso che la Società risponde dei danni materiali e diretti causati elle cose assicurate da acqua piovana, sono compresi in garanzia i danni conseguenti ad infiltrazione e congelamento nelle coibentazioni interne, con esclusione dei:
a) danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
b) danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana;
c) danni indiretti o di inattività di qualsiasi genere e specie;
d) danni a cose poste a meno di 12 centimetri dal livello dei pavimenti dei locali.
La presente garanzia è regolata dalle norme della presente polizza se non contrastanti con quanto sopra.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Acqua piovana”.
Art.11 – Acqua condotta – Spese di ricerca e riparazione dei danni (sempre operativa)
Premesso che la Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua condotta e di liquidi in genere a seguito di rottura, guasto, intasamento, traboccamento, rottura accidentale di pluviali, di grondaie, di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, di prevenzione incendio e simili esistenti nei fabbricati contenenti le cose medesime, la Società indennizza altresì:
a) le spese sostenute per riparare o sostituire gli impianti, le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta;
b) le spese necessariamente sostenute per la demolizione, scavo e/o ripristino di parti del fabbricato assicurato e del terreno di pertinenza, ai fine della ricerca e riparazione del guasto.
La Società non risponde dei danni derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Acqua condotta”.
Art.12 – Terremoto (sempre operativa)
Premesso che, agli effetti della presente garanzia, la descrizione del rischio, le somme assicurate con le singole partite, le definizioni, le disposizioni e le condizioni tutte previste dal presente capitolato, si intendono richiamate e confermate, salvo quanto di seguito espressamente derogato, la Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio
- subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto.
Ai soli effetti della presente garanzia, la Società non risponde dei danni:
a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
b) causati da eruzione vulcanica e da maremoto;
c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.
Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nell’ambito della somma assicurata a questo titolo specificata nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Demolizione e sgombero”.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Terremoto”.
Art.13 – Rottura di vetri e cristalli (sempre operativa)
Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti di rottura di vetri e cristalli facenti parte di vetrine, porte, finestre, pareti polifunzionali, tavoli ecc. all'interno o all'esterno dei fabbricati qualunque ne sia la causa, salvo quanto escluso all'art. 2 Sezione 3.
La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Rottura vetri e cristalli”.
Dalla presente garanzia e relativa limitazione, sono escluse le strutture architettoniche in vetro o materiale similare per rivestimento di edifici che vengono assimilate a tutti gli effetti a strutture costituenti il fabbricato.
Art.14 – Ricostruzione archivi (operativa solo se presente partita assicurata)
La Società risponde fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo riportata nell’apposita partita alla Sezione 6 sotto la voce “Ricostruzione archivi” del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche, ivi comprese le spese di ricerca e di trasferta, sostenuti per la ricostruzione degli archivi, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile dalla presente polizza.
E' escluso qualsiasi riferimento a valore d'affezione, artistico o scientifico.
La somma assicurata deve intendersi in aggregato per sinistro anno con quella relativa all’Art. 22 “Archivi e supporti dati elettronici” della presente Sezione.
Art.15 – Fenomeno elettrico (sempre operativa)
Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da fenomeno elettrico manifestatosi nelle macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da
qualsiasi motivo occasionati, la Società non risponde dei danni :
a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
b) verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
c) dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipula della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.
L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale e con franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Fenomeno elettrico”.
Art.16 – Maggiori costi (sempre operativa)
In caso di danno alle cose assicurate con la presente polizza a seguito di eventi non altrimenti esclusi, ove l'Assicurato dovesse mantenere in funzione servizi di pubblica utilità, la Società si obbliga a indennizzare le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:
• affitto di locali;
• installazione temporanee di telefono, telex, ecc.;
• installazione di condutture temporanee;
• noleggio attrezzature e veicoli;
• trasporto dipendenti;
• trasporto di acqua e liquami;
• utilizzazione di impianti, linee, condotte, tubazioni, reti, reti informatiche alternative;
• consulenze e supporti informatiche;
• ecc.
L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza dell'importo indicato nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Maggiori costi”.
Art.17 – Cedimento, franamento, smottamento del terreno (sempre operativa)
La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati in seguito a cedimento, franamento, smottamento del terreno comprese le spese sostenute dal Contraente per le operazioni di ripristino del terreno circostante necessarie per la riparazione della rete.
Si intendono inoltre coperte le spese sostenute per il ripristino del terreno, anche in assenza di danno, qualora tali operazioni siano palesemente necessarie al fine di prevenire o ridurre un danno agli enti assicurati. In quest’ultimo caso resta salvo il diritto di surroga della Società Assicuratrice nei confronti dell’eventuale responsabile dell’evento.
L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza della somma e con franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Cedimento, franamento e smottamento del terreno”.
Art.18 – Opere di fondazione (sempre operativa)
La Società risponde, in aggiunta all’indennizzo calcolato sulla base del disposto dell’Art. 6 Sezione 5 della presente polizza, delle spese necessarie per l'integrale costruzione a nuovo delle
opere di fondazione rimaste illese dopo un danno indennizzabile a termini della presente polizza ma non utilizzabili, parzialmente o totalmente a seguito di:
• mutati criteri costruttivi suggeriti dalla tecnica o dalle necessità dell'Assicurato;
• leggi, regolamenti e ordinanze statali o locali che regolino la costruzione o riparazione dei fabbricati;
anche nel caso di ricostruzione su altra area del territorio nazionale.
La presente garanzia é prestata con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Opere di fondazione”.
Art.19 – Differenziale storico-artistico (sempre operativa)
La Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale.
A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, pavimentazioni, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, statue, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall’Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.
In caso di difforme valutazione circa l’opportunità e l’entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell’Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d’ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l’ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.
La garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all’Art.1907 del Codice Civile, con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Differenzaile storico artistico”.
Art.20 – Crollo e collasso strutturale (sempre operativa)
La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da crollo dei fabbricati, a causa di cedimento delle fondazioni o collasso delle strutture dei fabbricati assicurati.
Restano esclusi i danni causati o conseguenti a:
• errori di progettazione o di calcolo, o a difetto di costruzione o vizio di material, nonché sovraccarico delle strutture portanti;
• i danni derivanti da modifiche dei fabbricati assicurati intervenuti dopo il collaudo definitivo o successivi collaudi;
• interventi di manutenzione ordinario a straordinaria; mancata o insufficiente manutenzione;
• terremoto, maremoto, inondazione, alluvioni, uragani, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche e bradisismo;
• effetti graduati degli eventi atmosferici, ossidazione, corrosione, ruggine ed incrostazioni.
Restano sempre esclusi i danni indiretti, o di inattività di qualsiasi genere e specie, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
La presente garanzia é prestata con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Crollo e collasso strutturale”.
Art.21 – Oneri urbanizzazione (sempre operativa)
Si da atto che nella somma assicurata alla voce “Fabbricati” e/o “Fabbricati storici vincolati” sono compresi i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull’Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di Legge in vigore al momento della ricostruzione.
Sub Sezione Elettronica
Art. 22 – Archivi e supporti dati elettronici (sempre operativa)
La Società si obbliga ad indennizzare l'assicurato delle perdite e/o dei danni che colpiscano gli archivi elettronici mentre gli stessi:
a) si trovano nel luogo di utilizzo;
b) si trovano in un altro impianto per l'elaborazione dei dati a seguito di un danno compreso fra quelli assicurati che abbia colpito l'impianto per l'elaborazione dei dati e ne impedisca l'uso.
Esclusioni speciali
Ferme restando le esclusioni precedentemente indicate debbono intendersi comunque esclusi dalla garanzia prestata con la presente polizza i danni conseguenti a perdite e/o distorsioni di informazioni registrate sugli archivi del calcolatore:
• dovuti a presenza di fluidi magnetici, virus informatici, worms e similari;
• avvenuti durante l'elaborazione a meno che si sia verificato un danno all'elaboratore indennizzabile a termini di polizza;
• malfunzionamenti connessi a difetti di fabbricazione dei supporti.
Somma assicurata
La somma assicurata é quella indicata nei limiti di indennizzo, franchigie e scoperto stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Archivi e supporti dati elettronici/informaci”, e rappresenta il limite massimo d'indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, relativo ai costi da sostenere per la ricerca e recupero delle informazioni, loro immissione manuale e/o realizzazione di procedure di immissione automatiche, necessari alla ricostituzione degli archivi, anche in una nuova forma, purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria, compreso il rimpiazzo di materiale non ancora utilizzato. Resta inteso e convenuto che il diritto dell'Assicurato all'indennizzo non viene meno qualora l'obbligo della Società ad indennizzare il danno materiale non sussista per il solo fatto dell'applicazione della franchigia prevista per i Danni Materiali e Xxxxxxx all'Hardware rientrante sotto la Partita “Contenuto”.
Resta tra le parte convenuto che se la ricostruzione degli archivi non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro e sei mesi per i programmi, l’Assicurato decade dal diritto di indennizzo.
La somma assicurata deve intendersi in aggregato per sinistro anno con quella relativa all’Art. 14 “Ricostruzione archivi” della presente Sezione.
Sub Sezione FURTO
Art. 23 - Furto, rapina, estorsione di valori (sempre operativa)
La Società si obbliga a indennizzare l’Assicurato, dei danni materiali e diretti dovuti a perdita di valori a seguito di furto, perpetrato anche con destrezza, rapina, anche iniziata all’esterno dei locali, scippo, estorsione, da chiunque o comunque commessi; sono del pari indennizzabili i danni dovuti a distruzioni, danneggiamento dei valori comunque e da chiunque provocati, in qualsiasi stabilimento dell’Assicurato i valori siano o si ritengano essere.
La presente garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto fino alla concorrenza dell’importo indicato nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Furto, rapina, estorsione di valori”.
Art. 24 - Furto, rapina estorsione del contenuto (sempre operativa)
La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a:
a) perdita o danneggiamento dell’arredamento, degli impianti, delle attrezzature e delle merci situati nei fabbricati dell’Assicurato causati da furto, rapina, estorsione ed altri reati contro il patrimonio, anche se solo tentati. Sono compresi i danni determinati da atti vandalici e dolosi;
b) distruzione o danneggiamento ai fabbricati ed ai relativi fissi ed infissi causati da furto o rapina consumati od anche solo tentati, nonché i danni prodotti da atti vandalici e dolosi commessi in connessione al compimento di un furto o di una rapina;
c) furto con destrezza di attrezzi, apparecchiature e merci.
A condizione che l’Assicurato sia il proprietario degli oggetti indicati alle lettere a), b) e c) o ne sia responsabile per la loro eventuale perdita o danneggiamento, la garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell’importo indicato nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Furto, rapina, estorsione del contenuto”.
La garanzia è operativa anche per le cose assicurate poste all’intero di aree recintate anche se non poste all’interno di locali protetti da porte e/o finestre. Il limite di tale garanzia è di Euro 50.000,00 per sinistro/anno. La Società è obbligata soltanto se il furto sia stato perpetrato mediante violazione dei mezzi di recinzione (reti, cancellate, portoni e/o relativi mezzi di chiusura).
Limitatamente all’assicurazione contro i rischi di furto valevole per gli artt. 23 e 24, , la stessa è prestata alla condizione, essenziale per la piena efficacia del contratto, che ogni apertura verso l’esterno sia conforme alle Definizioni “Mezzi di chiusura dei locali”.
Pertanto - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, siano insufficienti o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle
relative strutture o dei congegni di chiusura, verranno indennizzati con l’applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di € 1.000,00.
La garanzia è altresì estesa a furto di beni di proprietà e/o in uso al Contraente quando i beni si trovano all’interno di un qualsiasi veicolo, di proprietà od in uso allo stesso, ricoverati all’interno dei fabbricati di proprietà o in uso dello stesso.
Qualora i veicoli siano ricoverati all’aperto, ma all’intero dei piazzali protetti da recinzione, dei fabbricati di proprietà o in uso dello stesso, e a condizione che:
• vi sia stata effrazione/scasso dei sistemi di chiusura o rottura dei cristalli del veicolo;
• il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, sia provvisto di tetto rigido o con capote serrata;
• i beni siano riposti in maniera che non siano visibili dall'esterno, il limite di tale garanzia è di Euro 25.000,00 per sinistro/anno.
Il pagamento dell’indennizzo sarà comunque subordinata dalla denuncia di furto alle Autorità competenti.
Furto con destrezza:
Furto con destrezza nell'interno dei locali commesso durante l'orario di apertura al pubblico, purché constatato e denunciato entro le 72 ore immediatamente successive all'evento stesso.
Furto commesso e/o agevolato dai dipendenti:
La Società presta la garanzia contro i furti avvenuti nei modi previsti dalla definizione di "furto", anche se l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:
a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.
Rapina:
Rapina avvenuta nei locali indicati in polizza, quand’anche le persone su cui viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
Scippo:
Furto commesso strappando la cosa altrui di mano o di dosso alla persona che la detiene.
Archivi di documenti e registri:
I danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostituzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi. La presente estensione di garanzia viene prestata senza applicazione di franchigia alcuna.
Spese ammortamento titoli:
Risarcimento delle spese sostenute dall'Assicurato, relative alla procedura di ammortamento dei titoli.
Colpa grave:
Le garanzie di cui alla presente polizza sono operanti anche in caso di sinistro avvenuto per colpa grave dell’Assicurato o delle persone delle quali esso debba rispondere.
Diminuzione del rischio e/o dei valori
Nel caso di diminuzione del rischio e/o dei valori, la Società è tenuta a ridurre il premio con effetto immediato e rinuncia ad avvalersi del diritto di recesso previsto dall’art. 1897 C.C.
La Società corrisponderà la quota di premio pagata e non goduta, al netto dell’imposta, a scelta del Contraente/Assicurato, immediatamente oppure in occasione della scadenza dell’annualità di premio.
Mancanza di custodia o disabitazione
La garanzia vale, qualunque sia la durata della mancata custodia o della disabitazione, per tutte le cose assicurate, ad eccezione di denaro, carte valori e titoli di credito in genere, per i quali la sospensione decorre dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno.
Art. 25 – Portavalori (sempre operativa)
Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a distruzione, danneggiamento, estorsione, sottrazione, furto perpetrato anche con destrezza, scippo, rapina di valori ovunque durante il loro trasporto, anche all’interno dei fabbricati dell’Assicurato, a condizione che gli stessi siano affidati alla custodia di uno o più dipendenti dell’Assicurato stesso che agiscono in qualità di portavalori e nell’espletamento delle loro funzioni, anche se il danno avvenga per colpa o dolo imputabile a questi ultimi. La garanzia è operante anche quando i beni sopraelencati sono affidati a Istituti specializzati nel trasporto dei valori, i cui dipendenti sono equiparati ai dipendenti dell’Assicurato.
In tal caso la presente polizza copre la parte di danno che eccede l’importo recuperato o ricevuto dall’Assicurato in base a:
a) contratto dell’Assicurato con il suddetto trasportatore;
a) assicurazione stipulata dal suddetto trasportatore a beneficio degli utenti del proprio servizio;
b) qualsiasi altra assicurazione che sia in vigore in qualunque forma a favore degli utenti di detto trasportatore.
Sono comunque esclusi dalla garanzia i beni sopraelencati affidati all’Amministrazione delle Poste. Ai soli effetti del presente art. 25 sono parificati ai dipendenti i Carabinieri, gli Agenti delle Forze dell’Ordine, i Vigili Urbani e le Guardie Giurate di Istituti privati di Xxxxxxxxx, i collaboratori in genere
La presente garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto fino alla concorrenza dell’importo indicato nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Portavalori”.
Art.26 – Contraffazione di valuta (sempre operativa)
La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato delle perdite patrimoniali ad esso derivanti dall'accettazione in buona fede da parte dei suoi dipendenti di moneta falsa od alterata, purché la falsificazione o l'alterazione riguardino esclusivamente moneta nazionale avente corso legale.
La presente garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto fino alla concorrenza dell’importo indicato nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Contraffazione di valutai”.
SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI
Art.1 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente deve:
a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell’art. 1914 del Codice Civile;
b) entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto al broker oppure alla Società.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C.
Il Contraente deve altresì:
c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
d) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
e) predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l’Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.
Xxxxx restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell’attività.
Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.
Art.2 – Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
Art.3 – Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, a richiesta da una delle parti :
b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna della parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà.
Art.4 – Mandato dei periti I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonchè verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art.1 della presente Sezione.
c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art.6 della presente Sezione.
c) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.3 - lettera b) della presente Sezione, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonchè violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.
Art.5 - Operazioni peritali
Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni danneggiati.
Art.6 – Determinazione del danno (Valore a nuovo)
Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l’indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:
a) in caso di distruzione:
• per i fabbricati e le opere civili in genere il costo di ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);
• per i macchinari, le attrezzature e gli arredi il costo di ricostruzione a nuovo (costo di rimpiazzo);
• per gli impianti e le attrezzature interrate che il costo di ricostruzione a nuovo s’intendono comprese anche le spese sostenute per scavi, sterri e reinterri;
• per i beni mobili il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
b) in caso di danno parziale:
• il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.
c) relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.
c) i lavori di "ricostruzione e rimpiazzo" (che possono anche essere eseguiti in altra sede ed in qualsiasi modo l'Assicurato ritenga confacente alle sue esigenze o richiesti da Enti preposti alla salvaguardia di fabbricati di valore storico od artistico, sempreché ogni variante non costituisca un aggravio di oneri per la Società) devono essere iniziate e condotti a termine con ragionevole sollecitudine.
d) La Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
e) qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all’indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi dell'art.1908 C.C..
f) per i danni alle merci si stima il valore di acquisto al momento del sinistro.
g) per i danni agli archivi si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni
h) se per la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati l’Assicurato dovrà rispettare le “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che l’indennizzo sarà comprensivo di tali costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle “Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche” in vigore all’epoca della realizzazione degli stessi.
L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti a) usque h) che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui.
Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, punti a) usque h), è consentito addizionare nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.
Art.7 – Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale
Dalle valutazioni fatte con le norme dell'Art 6 della presente Sezione, qualora risulti che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.
Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partita prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma, purché la differenza tra il valore stimato secondo quanto previsto all'Art.6 della presente Sezione e la somma assicurata con la presente polizza non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.
Art.8 – Xxxxxx Xxxxxx
Premesso che si conviene tra le parti che :
a) agli effetti della determinazione degli enti assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.
b) si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla
data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.
c) varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.
d) A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative dell'Assicurato.
La Società accetta come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione interna del Contraente e/o dell'Assicurato.
La Società, fermo restando che non si tratta di "stima accettata" (ex art.1908 C.C.) e che vale quindi in caso di sinistro il principio indennitario, non applicherà la regola proporzionale di cui all'art.1907 C.C. sempreché l'Assicurato non abbia rinunciato, nel corso del contratto, alle variazioni di capitale e di premio previste dall’Art.5 Sezione 2 della presente polizza.
Ove però risultasse che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate, considerando le partite di polizza separatamente, eccedeva la somma assicurata di oltre il 30%, si applicherà il disposto dell’art.1907 C.C. limitatamente all’importo in eccesso a detta percentuale.
Se tale percentuale del 30% non risulterà superata non si farà luogo all’applicazione del disposto dell’Art.1907 C.C..
Resta inteso che il massimo indennizzo sarà pari alla somma assicurata maggiorata fino alla concorrenza del 30% (leeway), oltre alle spese sostenute ai sensi dell’art.1914 C.C. ed alle altre spese indennizzabili ai sensi di polizza.
Xxx risultasse che la somma assicurata per una partita eccedeva il valore della partita stessa, tale eccedenza sarà computata a favore delle partite la cui somma assicurata fosse invece inferiore al valore effettivo. L’eventuale onere relativo all’accertamento è in capo alla Società.
Art.9– Limite massimo dell’indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art.10 – Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 20 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l’Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell’importo pari alla minore somma proposta dall’opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall’opposizione stessa.
Se è stata aperta un’inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzi il caso di dolo da parte dell’Assicurato o del Contraente.
Sarà comunque obbligo della Società procedere anche in questo ultimo caso, alla anticipazione dell’importo convenuto se l’Assicurato presenterà specifica fidejussione bancaria o assicurativa per l’intero importo anticipato.
Art.11 – Indennizzo separato per ciascuna partita
Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto dall'Art.7 della presente Sezione a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.
I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.
Art.12 - Rinuncia all'azione di surroga
A parziale deroga dell'art.1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di xxxxxxx nei confronti dei terzi responsabili, salvo sempre il caso di xxxx.
Art.13 – Anticipo sulle indennità
L’Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.
La Società adempirà all’obbligazione entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.
SEZIONE 6 SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO
Art.1 – Partite, somme assicurate e calcolo del premio
Partita | Enti Assicurati | Somme Assicurate in Euro | Tasso Lordo ‰ | Premio Lordo Annuo Euro |
1 | Fabbricati vari | 77.000.000,00 | ||
2 | Fabbricati storici Legge 1089/39 | 8.500.000,00 | ||
3 | Contenuto a 1° R.A. | 1.750.000,00 | ||
4 | Ricorso terzi a 1° R.A. | 5.000.000,00 | ||
5 | Spese di demolizione e sgombero a 1° R.A. | 1.000.000,00 | ||
6 | Ricostruzione archivi a 1° R.A. | 100.000,00 | ||
7 | Rete illuminazione pubblica, impianti semaforici, segnaletica stradale, arredo urbano | 200.000,00 | ||
8 | Veicoli e natanti in rimessa | 1.500.000,00 | ||
Totale | 95.000.000,00 |
Premio annuo imponibile | € | |
Imposte | € | |
TOTALE | € |
Scomposizione del premio
Suddivisione premio lordo
Sezione Incendio | € | |
Sezione Furto | € | |
Sezione Elettronica | € |
Art.2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e scoperti
Le somme assicurate di cui al precedente art.1 rappresentano il massimo esborso per sinistro e per anno.
Si conviene che per le singole garanzie e/o partite sotto riportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l’applicazione dei relativi scoperti e franchigie.
Garanzie e/o Partite | Limiti di indennizzo | Scoperto e/o franchigia frontale salvo quanto diversamente indicato |
Franchigia frontale salvo quanto diversamente indicato | === | € 2.500,00 per sinistro |
Stop loss | Le somme assicurate con il limite di € 20.000.000,00 per sinistro. | === |
Demolizione e sgombero | La somma assicurata in aggiunta a quanto previsto dalle Condizioni Particolari. | Franchigia frontale |
Perdita Pigioni | Xxxxxxx 15% del valore a nuovo delle singole unità immobiliari sinistrate. | Franchigia frontale |
Onorari di architetti, professionisti e consulenti | € 50.000,00 per sinistro/anno. | Franchigia frontale |
Spese peritali | € 50.000,00 per sinistro/anno. | Franchigia frontale |
Ricorso terzi | La somma assicurata per sinistro/anno. | Franchigia frontale |
Eventi socio-politici | 75% delle somme assicurate/anno. | Franchigia frontale con minimo € 2.000,00 |
Terrorismo | 30% delle somme assicurate per sinistro/anno. | € 10.000,00 per sinistro. |
Eventi atmosferici | 75% delle somme assicurate/anno. € 100.000,00 per la grandine. | Franchigia frontale con minimo € 2.000,00 |
Eventi atmosferici per i soli capannoni pressostatici | 50% del valore a nuovo con il limite di € 75.000,00. | € 10.000,00 per sinistro |
Inondazioni, alluvioni, allagamenti | € 1.000.000,00 per sinistro/anno | Scoperto 10% con |
minimo di € 10.000,00 per sinistro. | ||
Neve, ghiaccio, gelo | € 1.000.000,00 per sinistro/anno Per la sola garanzia ghiaccio e gelo massimo risarcimento € 100.000,00 per sinistro/anno. | Franchigia frontale con il minimo di € 5.000,00 per sinistro. |
Acqua piovana | € 50.000,00 per sinistro/anno. | Franchigia frontale |
Acqua condotta - Spese di ricerca e riparazione dei danni. | € 50.000,00 per sinistro anno. | Franchigia frontale |
Terremoto | € 1.000.000,00 per sinistro/anno | Scoperto 10% con minimo di € 10.000,00 per sinistro. |
Rottura vetri e cristalli non costituenti pareti vetrate polifunzionali, strutture architettoniche in vetro o materiale similare per rivestimento di edifici | € 5.000,00 per singola lastra, € 15.000,00 per sinistro anno. | € 1.500,00 per singola lastra. |
Fenomeno elettrico | € 100.000,00. per sinistro anno. | Franchigia frontale |
Maggiori costi | € 100.000,00 per sinistro anno. | Franchigia frontale. |
Cedimento, franamento e smottamento del terreno | € 100.000,00 per sinistro anno. | € 10.000,00 per sinistro |
Opere di fondazione | € 150.000,00 per sinistro anno. | € 10.000,00 per sinistro |
Differenziale storico artistico | € 150.000,00 per sinistro anno. | € 5.000,00 per sinistro |
Crollo e collasso strutturale | € 150.000,00 per sinistro anno. | € 10.000,00 per sinistro |
Attrezzatura elettronica | € 1.000.000,00 per sinistro anno. | € 500,00 per sinistro |
Attrezzatura elettronica mobile | € 30.000,00 per sinistro anno. | € 500,00 per sinistro |
Conduttori esterni | € 30.000,00 per sinistro anno. | € 500,00 per sinistro |
Archivi e supporti dati | La somma assicurata alla Partita “Ricostruzione archivi” per sinistro/anno. | Franchigia frontale |
Furto, Rapina, Estorsione di Valori a 1° R.A. | € 20.000,00 per sinistro/anno | € 500,00 per sinistro salvo quanto diversamente convenuto. |
Furto, Rapina, Estorsione del Contenuto a 1° R.A. | € 50.000,00 per sinistro/anno | |
Furto con destrezza | € 2.000,00 per sinistro/anno | |
Portavalori a 1° R.A. | € 20.000,00 per sinistro/anno | |
Contraffazione di valuta | € 500,00 per sinistro anno | Nessuno. |
Nessun altro limite, sotto limite, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.
Art.3 – Riparto di coassicurazione
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :
Società | Agenzia | Percentuale di ritenzione |
Art.4 – Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
L'ASSICURATO | LA SOCIETÀ |