Contratto collettivo di lavoro per il settore delle pulizie nella Svizzera tedesca dal 2018 al 2020
CCL
Contratto collettivo di lavoro per il settore delle pulizie nella Svizzera tedesca dal 2018 al 2020
tra Allpura e Unia, Syna, VPOD
Contratto collettivo di lavoro per il settore delle pulizie nella Svizzera tedesca 2018–2020
1
Contratto collettivo di lavoro per il settore delle pulizie nella Svizzera tedesca 2018–2020
Contratto collettivo di lavoro per il settore delle pulizie nella Svizzera tedesca
e
2
Indice
1. Scopo e obiettivo 5
2. Disposizioni generali 5
3. Contratto individuale di lavoro 7
4. Categorie 7
5. Salari 10
6. Orario di lavoro 11
7. Ore supplementari 12
8. Giorni festivi 13
9. Congedo pagato 13
10. Salario in caso di servizio militare, civile e di protezione civile in Svizzera 14
11. Prevenzione degli infortuni 14
12. Copertura in caso di infortunio 14
13. Diritto allo stipendio in caso di malattia, maternità e parto 15
14. Diverse indennità 17
15. Ferie 18
16. Previdenza professionale 18
17. Periodo di prova e termine di preavviso 19
18. Tutela della propria personalità 19
19. Commissione paritetica 19
20. Contributo alle spese d’esecuzione 19
21. Libertà sindacale 20
22. Piano sociale 20
23. Garanzia di invariabilità dei diritti acquisiti 20
24. Applicazione e rispetto del CCL 20
25. Clausola di pace sociale 22
26. Risoluzione delle divergenze di opinione 23
27. Durata del CCL 25
28. Appendici 26
Appendice 1 28
Appendice 2 30
Appendice 5 32
Appendice 6 34
Elenco degli indirizzi Allpura 35
Elenchi degli indirizzi delle segreterie dei sindacati 36
Moduli per il rimborso del contributo alle spese d’esecuzione 39
Contratto collettivo di lavoro per il settore delle pulizie nella Svizzera tedesca 2018–2020
4
1. Scopo e obiettivo Xxxx’interesse dei membri di Allpura, di seguito «datore di lavoro», e delle sue
collaboratrici e dei suoi collaboratori, di seguito anche «dipendenti», il presente CCL persegue lo scopo di:
• offrire condizioni di assunzione e di lavoro moderne;
• creare premesse che consentano ai/alle dipendenti e ai superiori di svilup- pare le proprie qualità e capacità professionali;
• garantire che i/le dipendenti e le loro associazioni possano collaborare atti- vamente alla realizzazione delle condizioni di assunzione e di lavoro;
• garantire lo sviluppo sociale ed economico del settore;
• coinvolgere attivamente i/le dipendenti nella preparazione di decisioni im- prenditoriali;
• rappresentare in modo vincolante i diritti e i doveri reciproci;
• regolare le divergenze di opinione e gli interessi di entrambe le parti nel quadro di una cultura di collaborazione riconoscendone il valore;
• garantire l’equiparazione e il trattamento paritario dei/delle dipendenti;
• promuovere la formazione del personale;
• consentire a donne e uomini l’accesso a tutte le attività dei Facility Services e a tutti i livelli gerarchici e sostenere gli sviluppi in modo tale da poter coordi- nare l’attività lavorativa, di assistenza e domestica;
• non tollerare un comportamento discriminatorio e di prendere i provvedi- menti necessari contro le molestie sessuali;
• rispettare e promuovere la sicurezza sul lavoro dei/delle dipendenti;
• rispettare il principio di fedeltà e della fiducia;
• tutelare l’atmosfera di lavoro.
2. Disposizioni generali
2.1 Campo d’applicazione
2.1.11
Il presente contratto collettivo di lavoro (di seguito chiamato «CCL») ha validità per tutte le aziende o parti di aziende nazionali ed internazionali operanti nei cantoni di Zurigo, Berna (esclusi i distretti Courtelary, Moutier, La Neuveville), Lucerna, Uri, Svitto, Obwaldo, Nidwaldo, Glarona, Zugo, Soletta, Basilea cit- tà, Basilea campagna, Sciaffusa, Appenzello esterno, Appenzello interno, San Gallo, Grigioni, Argovia e Turgovia, che svolgono lavori di pulizia ordinaria e di pulizia speciale all’esterno e all’interno di edifici di qualsiasi tipo, di costruzioni temporanee e di mezzi di trasporto pubblici o per uso commerciale.
2.1.2 2
2.1.3 3
Il presente CCL ha validità fino al e con livello caposquadra/direttore (o diret- trice) dello stabile, i quali svolgono operazioni di pulizia. Ne sono esclusi le collaboratrici e i collaboratori dei quadri dal livello Responsabili di settore e con funzioni di quadro simili come Branch Manager e Direttore di settore, personale amministrativo, personale tecnico (calcolo) e personale addetto alle vendite. Ne sono esclusi i collaboratori ausiliari giovani assunti durante le ferie fino al 18esimo anno di età compiuto.
2.1.4 4
Per gli apprendisti il presente CCL è valido fatta eccezione per gli artt. 3, 4, 7, 17 nonché per l’appendice 5 e 6 (accordi salariali).
2.1.5
Il datore di lavoro è tenuto ad applicare il presente CCL a tutte le dipendenti e a tutti i dipendenti che rientrano in questo campo di applicazione. Ogni dipenden- te aderisce al CCL ai sensi dell’art. 356b CO mediante sottoscrizione del proprio contratto individuale di lavoro.
2.2 Diritto applicabile
2.3 Accordi complementari
2.4 Rapporto con altri contratti
già esistenti
Salvo diverso accordo stabilito nel presente CCL, vigono le disposizioni di leg- ge applicabili al rapporto tra le parti contrattuali (art. 356 e segg. del CO). Nel rapporto tra il datore di lavoro ed i/le singoli dipendenti vige il presente CCL. Se nel CCL il rapporto tra le due parti non viene regolamentato, valgono le dispo- sizioni di legge contenute nel Codice delle obbligazioni, nella legge sulle pari opportunità, nella legge sulla partecipazione e nella legge sul lavoro. Sono inol- tre applicabili i decreti in materia di diritto previdenziale relative all’AVS, all’AI, all’AD, alla LAINF, alla LPP nonché ad altre leggi federali come la legge sulla protezione dei dati, la legge sul diritto d’autore, ecc. comprese tutte le relative ordinanze.
Ai fini dell’integrazione e della precisazione del presente CCL, le parti contrat- tuali concordano accordi complementari sotto forma di appendici da conside- rare come parte integrante del presente CCL.
Qualora al momento della stipula del presente contratto esistano altri CCL nello stesso campo di applicazione, viene applicato il principio di convenienza: vigo- no le disposizioni più favorevoli al/alla dipendente.
2 Articolo sospeso dal 1° aprile 2007.
3 Articolo modificato dal 1° aprile 2007.
4 Articolo modificato dal 1° dicembre 2018.
2.5 Divieto di stipula di CCL sfavorevoli
3. Contratto individuale di lavoro
4. Categorie
4.15 Categoria pulizie ordinarie
I sindacati firmatari si impegnano, in seguito alla stipula del presente CCL, a non stipulare altri CCL nel settore delle pulizie, né contratti individuali con altre ditte che non contengano almeno disposizioni simili.
3.1
Al momento dell’assunzione il datore di lavoro e il/la dipendente sottoscrivono un contratto individuale di lavoro contenente almeno i seguenti dati: la categoria professionale, le normali ore di lavoro settimanali medie (su base mensile) e il salario.
3.2
Il contratto individuale di lavoro prevede espressamente che il presente CCL, di cui al/alla dipendente viene consegnata una copia al momento della sottoscri- zione del contratto individuale di lavoro, ne sia parte integrante.
Per «pulizie ordinarie» si intendono semplici lavori di pulizia effettuati su base regolare secondo quanto previsto nell’appendice 1, svolti sotto forma di un in- carico permanente generalmente dalla stessa persona in un edificio. Si distin- guono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie ordinarie I:
dipendenti con compiti di pulizia ordinaria che non adempiono ai requisiti di addetto/a alle pulizie ordinarie II.
Addetto/a alle pulizie ordinarie II:
dipendenti con compiti di pulizie ordinarie che abbiano assolto con successo la formazione professionale prevista dalla Commissione Paritetica per il settore delle pulizie nella Svizzera tedesca ai sensi dell’art. 4.8.
Direttore o direttrice dello stabile/caposquadra:
dipendenti che svolgono lavori di pulizia cui vengono affidati anche compiti di
direzione e di controllo. Il loro salario viene stabilito nel contratto individuale.
4.2 6 Categoria pulizie speciali
4.37 Categoria pulizie ospedaliere
Per «pulizie speciali» si intendono lavori di pulizia effettuati una sola volta se- condo quanto previsto nell’appendice 1, svolti sotto forma di un incarico singolo generalmente da diverse squadre. Per l’esecuzione di tali lavori sono necessarie conoscenze specialistiche nelle tecniche di applicazione e nell’uso di prodotti chimici. Si distinguono le seguenti categorie di collaboratrici e collaboratori:
Addetto/a alle pulizie speciali I:
dipendenti con compiti di pulizia speciale che non adempiono ai requisiti di addetto/a alle pulizie speciali II.
Addetto/a alle pulizie speciali II:
dipendenti con compiti di pulizia speciale che abbiano assolto con successo la formazione professionale prevista dalla Commissione Paritetica per il settore delle pulizie nella Svizzera tedesca ai sensi dell’art. 4.8.
Direttore o direttrice dello stabile/caposquadra:
dipendenti che svolgono lavori di pulizia speciale cui vengono affidati anche compiti di direzione e di controllo. Il loro salario viene stabilito nel contratto in- dividuale.
Nella categoria «pulizie ospedaliere» rientrano tutti i collaboratori e le collabo- ratrici impiegati nelle operazioni di pulizia di ospedali acuti, cliniche specia- li, cliniche di riabilitazione, cliniche psichiatriche, istituti di cura con ricovero ospedaliero; non rientra nella categoria «pulizie ospedaliere» la pulizia di studi medici, case degli anziani e di cura.
Addetto/a alle pulizie ospedaliere I:
dipendenti con compiti di pulizie ospedaliere che non adempiono ai requisiti di addetto/a alle pulizie ospedaliere II.
Addetto/a alle pulizie ospedaliere II:
dipendenti con compiti di pulizia ospedaliere che abbiano assolto con succes- so la formazione professionale prevista dalla Commissione Paritetica per il set- tore delle pulizie nella Svizzera tedesca ai sensi dell’art. 4.8.
Direttore o direttrice dello stabile/caposquadra:
dipendenti che svolgono lavori di pulizia cui vengono affidati anche compiti di
direzione e di controllo. Il loro salario viene stabilito nel contratto individuale.
6 Articolo modificato dal 1° dicembre 2018.
7 Articolo modificato dal 1° dicembre 2018.
4.48 Categoria pulizia di mezzi di trasporto
4.59 Categoria CFP
4.610 Categoria AFC
4.711 Garanzia di mantenimento del livello di salario
Nella categoria «pulizia di mezzi di trasporto» rientrano tutti i collaboratori e le collaboratrici impiegati nelle operazioni di pulizia ordinaria o speciale di mezzi di trasporto pubblici e commerciali (esclusi gli aerei).
Addetto/a alle pulizie di mezzi di trasporto I:
Dipendenti con compiti di pulizie di mezzi di trasporto che non adempiono ai requisiti di addetto/a alle pulizie di mezzi di trasporto II.
Addetto/a alle pulizie di mezzi di trasporto II:
Dipendenti con compiti di pulizie di mezzi di trasporto che abbiano assolto con successo la formazione professionale prevista dalla Commissione Paritetica per il settore delle pulizie nella Svizzera tedesca ai sensi dell’art. 4.8.
Direttore o direttrice dello stabile/caposquadra:
dipendenti che svolgono lavori di pulizia cui vengono affidati anche compiti di
direzione e di controllo. Il loro salario viene stabilito nel contratto individuale.
Dipendenti in tutte le categorie del settore delle pulizie che abbiano ottenuto il certificato di formazione pratica come operatore/operatrice per la pulizia ordi- naria e manutentiva.
Dipendenti in tutte le categorie del settore delle pulizie che abbiano ottenuto l’attestato federale di capacità come operatore/operatrice per la pulizia ordina- ria e manutentiva.
Le categorie ed i livelli salariali elencati negli articoli 4.1 fino a 4.6 sono validi per tutti i/le dipendenti. I/Le dipendenti che, in virtù delle precedenti versioni dell’art. 5.1 in collegamento con l’appendice 5 del Decreto federale del 15 gen- naio 2018 relativo alla dichiarazione di obbligatorietà generale del Contratto collettivo di lavoro per il settore delle pulizie nella Svizzera tedesca, avevano diritto ad un salario minimo superiore nelle categorie pulizia ordinaria, speciale e ospedaliera, mantengono immutato tale diritto indipendentemente dalle attuali tabelle salariali a meno che non mutino di categoria. I precedenti salari minimi ai sensi del Decreto federale del 15 gennaio 2018 relativo alla dichiarazione di obbligatorietà generale del Contratto collettivo di lavoro per il settore delle puli- zie nella Svizzera tedesca sono indicati nell’appendice 6.
8 Articolo sospeso/aggiunto dal 1° dicembre 2018.
9 Articolo aggiunto dal 1° dicembre 2018. 10 Articolo aggiunto dal 1° dicembre 2018. 11 Articolo aggiunto dal 1° dicembre 2018.
4.812 Formazione della Commissione Paritetica
5. Salari
La Commissione Paritetica del settore delle pulizie nella Svizzera tedesca offre ai/alle dipendenti senza qualifica professionale un programma di formazione specifico per il settore che permette ai detentori del relativo diploma, di acce- dere ad un salario minimo superiore. Relativamente a tale formazione la Com- missione Paritetica si assume i seguenti compiti e competenze:
1. Redazione di un regolamento per la formazione
2. Accreditamento di partner per la formazione
3. Accreditamento di aziende nel settore delle pulizie per l’esecuzione di corsi aziendali
4. Verifica dei certificati di formazione
5. Finanziamento dell’indennità di partecipazione e dei corsi formativi approvati.
5.113
I salari minimi sono stabiliti nell’appendice 5.
5.214
I/Le dipendenti di tutte le categorie hanno diritto per tutta la durata del contratto di assunzione di un tredicesimo salario mensile al 100% qualora il rapporto di lavoro duri da oltre tre mesi. Qualora il rapporto di lavoro abbia avuto una durata inferiore ad un anno, la quota della tredicesima mensilità sarà pro-rata.
5.315
Sul tredicesimo salario mensile non vengono versati indennizzi per ferie o giorni festivi. Sull’indennità per il servizio di picchetto non viene versato alcun tredi- cesimo salario. Il tredicesimo salario mensile può essere versato mensilmente, semestralmente o annualmente; ciò deve essere indicato chiaramente in busta paga.
5.416
Qualora l’inflazione annuale superi il 2% a causa dell’andamento dell’indice na- zionale svizzero per i prezzi al consumo (aggiornato al 31 marzo), le parti con- trattuali concorderanno un eventuale adeguamento sul salario minimo a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo. Si esclude una compensazione automati- ca del rincaro.
5.517
12 Articolo aggiunto dal 1° dicembre 2018.
13 Articolo modificato dal 1° gennaio 2016.
14 Articolo modificato dal 1° dicembre 2018.
15 Articolo modificato dal 1° gennaio 2016.
16 Articolo modificato dal 1° gennaio 2011.
17 Articolo sospeso dal 1° gennaio 2007.
6. Orario di lavoro
18 Articolo modificato dal 1° aprile 2007.
19 Articolo aggiunto dal 1° gennaio 2016.
20 Articolo modificato dal 1° dicembre 2018.
21 Articolo modificato dal 1° dicembre 2018.
6.1
L’orario settimanale di lavoro è stabilito nel contratto individuale di lavoro.
6.218
L’orario di lavoro relativo ad un’attività lavorativa al 100% è al massimo di 42 ore a settimana.
6.319
L’azienda datrice di lavoro è obbligata ad introdurre un controllo dei tempi di lavoro per tutti/e i/le dipendenti e a comunicare loro mensilmente il proprio saldo dei tempi di lavoro. I/le dipendenti possono consultare in qualsiasi momento il proprio conto. L’azienda datrice di lavoro è obbligata a conservare i tabulati dei conteggi per un periodo di 5 anni. I conteggi devono contenere per ciascuna giornata lavorativa e per ciascun/a dipendente le seguenti informazioni:
• Luogo di servizio/oggetto.
• Totale del tempo di lavoro con ora di inizio e fine (da/a e orario), inclusi i
tempi di viaggio qualora debbano essere calcolati.
• Tempi di lavoro non retribuiti come per es. le pause (da/a e orario), qualora siano rilevanti.
6.4 20
Il lavoro svolto dalle ore 6.00 alle ore 20.00 viene considerato lavoro diurno, mentre il lavoro svolto dalle ore 20.00 alle ore 23.00 viene considerato lavoro serale. Il lavoro svolto dalle ore 23.00 alle ore 6.00 è considerato lavoro notturno. Il lavoro notturno temporaneo viene compensato con un supplemento del 25%.
I/Le dipendenti delle pulizie ospedaliere e di mezzi di trasporto che prestano continuamente o con regolarità lavoro notturno hanno diritto ad un supplemento di tempo del 10% e un supplemento salariale del 15% rispetto al salario minimo della rispettiva categoria, anche quando l’intervallo temporale del lavoro nottur- no viene spostato.
Il supplemento salariale si riduce in proporzione qualora il/la dipendente perce- pisca un salario superiore al salario minimo previsto e si riduce a zero quando il salario effettivo supera già del 15% il salario minimo.
6.5 21
6.5.1
Il lavoro svolto nel periodo di tempo compreso tra le ore 23.00 del sabato e le ore 23 della domenica viene considerato lavoro domenicale. I/Le dipendenti che normalmente non svolgono il lavoro domenicale o nei giorni festivi ricevono, in caso di impiego straordinario, un supplemento del 50% sul salario.
6.5.2
I/Le dipendenti delle pulizie di mezzi di trasporto che prestano continuamente o con regolarità lavoro domenicale e festivo hanno diritto ad un supplemento di tempo del 10% e ad un supplemento salariale dei 15% sul salario minimo pre- visto nell’intervallo compreso tra le ore 23.00 del sabato/della vigilia del giorno festivo fino alle ore 6.00 della domenica/del giorno festivo e anche in caso di spostamento dell’intervallo temporale relativo.
Per l’intervallo compreso tra le ore 6.00 e le ore 23.00 della domenica/del giorno festivo il dipendente ha diritto ad un supplemento del 25% sul salario minimo per la rispettiva categoria. Il supplemento salariale si riduce in proporzione qua- lora il/la dipendente percepisca un salario superiore al salario minimo previsto e si riduce a zero quando il salario effettivo supera già rispettivamente del 15% o del 25% il salario minimo.
Per gli addetti alle pulizie ospedaliere tali disposizioni vanno rispettate entro e
non oltre il 1° gennaio 2021.
6.5.3
I supplementi notturni e domenicali non sono cumulabili.
7. Ore supplementari
7.1
Per lavori urgenti, accumulo di lavoro o in caso di carenza temporanea, limitata nel tempo, di forza lavoro, la collaboratrice o il collaboratore può essere chia- mata/o a fornire le proprie prestazioni anche oltre l’ordinario orario di lavoro. In tali casi (salvo diversamente previsto dalla LL) tutte le collaboratrici e tutti i collaboratori sono tenuti a prestare ore supplementari di servizio.
7.2 22
Le ore supplementari che rientrano nel tetto massimo delle ore settimanali in base all’art. 6.2 del CCL, vengono corrisposte senza supplemento.
Le ore supplementari che vanno oltre il totale massimo di ore lavorative settima- nali (cfr. art. 6.2) vanno corrisposte con un supplemento del 25% a meno che non vengano compensate entro il 30 aprile dell’anno successivo.
22 Articolo modificato dal 1° gennaio 2016.
7.3
Le ore supplementari non compensate in cambio di tempo libero della stessa durata entro il periodo di conteggio verranno remunerate, dopo lo scadere di tale periodo, con un supplemento del 25%.
7.4
Per le ore di lavoro straordinario eccedente il numero massimo di ore di lavoro settimanali di 50 ore vigono le disposizioni della legge sul lavoro.
8. Giorni festivi
8.123
I/Le dipendenti del settore della pulizia ordinaria, speciale, ospedaliera e di mezzi di trasporto mantengono il loro diritto al salario per un giorno festivo esen- tato dallo svolgimento dell’attività lavorativa, qualora abbiano dovuto lavorare in quel determinato giorno. Per ogni anno civile vengono pagati 8 giorni festivi cantonali oltre al 1° agosto (cfr. appendice 2).
8.2 24
Per i/le dipendenti con salario orario nella categoria «pulizie speciali», «pulizie ospedaliere» e «pulizie di mezzi di trasporto» le festività cantonali possono es- sere rimborsate con un indennizzio mensile pari al 3,3% del salario orario.
Per i/le dipendenti con salario orario della categoria «pulizie ordinarie» i giorni festivi cantonali vengono rimborsati con un supplemento forfait del 1,2% del salario orario. A partire dal 1.1.2020 il giorno festivo federale sarà incluso e pagato. Il supplemento orario si adeguerà quindi all’1,5% a partire dal 1.1.2020.
9. Congedo pagato
23 Articolo modificato dal 1° dicembre 2018.
24 Articolo modificato dal 1° dicembre 2018.
• per il decesso del/la coniuge, padre, madre, figlio
• per il decesso di fratelli/sorelle o suoceri
• per il proprio matrimonio
• per la nascita di un proprio figlio
• per reclutamento
• per una propria ispezione militare
• per trasloco
• per quadri eletti ai fini della partecipazionea sedute di
organi statutari delle organizzazioni dei/delle dipendenti
3 giorni
1 giorno
3 giorni
1 giorno
a seconda dei giorni di servizio 1 giorno
1 giorno/anno
1 giorno/anno
10. Salario in caso di servizio militare, civile e di protezione civile in Svizzera
10.1
Per i giorni nei quali il/la dipendente non può recarsi al lavoro poiché obbliga- to/a a prestare il servizio militare obbligatorio svizzero o un servizio equivalente (protezione civile o servizio civile), questi ha diritto alle seguenti indennità per- centuali:
Scuola reclute e corsi per quadri Altri servizi militari:
• fino a 4 settimane per ogni anno civile
• oltre 4 settimane (max. 21 settimane per ogni anno civile)*
Coniugati o non coniugati
senza obblighi di sostentamento
50%
100%
100%
Non coniugati con sostentamento obblighi di sostentamento
75%
100%
100%
*qualora il rapporto di lavoro venga proseguito per almeno 12 mesi dopo la conclusione.
10.2 25
Il rimborso della compensazione del salario (IPG) va al datore di lavoro, fin quando questo non superi il salario. Il pagamento del salario secondo gli artt. 324a e 324b del CO è comunque dovuto.
11. Prevenzione degli infortuni
12. Copertura in caso di infortunio
11.1
Le imprese prendono le misure necessarie ai fini della tutela della sicurezza del/della dipendente. Vengono applicate le misure preventive ordinate dalle au- torità competenti. I/Le dipendenti comunicano al loro datore di lavoro e al suo sostituto eventuali vizi del materiale o delle strutture, qualora questi vengano individuati. Il datore di lavoro è tenuto a predisporre la quantità necessaria dei mezzi necessari affinché questi siano subito disponibili e a mettere a disposizio- ne il kit di pronto soccorso in caso di lavori a rischio di infortunio.
11.2
Tutti i lavori devono essere eseguiti sotto stretta osservanza delle norme di sicu- rezza cantonali e federali.
12.1
I/Le dipendenti sono assicurati/e contro i rischi di infortuni professionali e non professionali secondo la legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF).
12.2
Qualsiasi infortunio deve essere denunciato immediatamente, al più tardi il gior- no seguente, alla direzione commerciale (servizi al personale) oppure ai suoi rappresentanti. In caso contrario, il datore di lavoro non risponde di ritardi nel rimborso di indennità.
12.3
L’indennità per perdita di guadagno corrisponde alle prestazioni previste nella LAINF.
12.4
Il datore di lavoro si fa carico del pagamento dei giorni di attesa per un tempo limitato secondo l’art. 324b del CO, a condizione che il/la dipendente abbia presentato i documenti di prova e che l’assicurazione contro gli infortuni abbia approvato il caso.
12.5
I premi per l’assicurazione contro infortuni non professionali sono a carico del/ della dipendente. Contro infortuni non professionali sono assicurati soltanto i/le dipendenti che lavorano almeno 8 ore alla settimana.
13. Diritto allo stipendio in caso di malattia, maternità e porto
13.1 Salario in caso di malattia
26 Articolo modificato dal 1° dicembre 2018.
27 Articolo modificato dal 1° gennaio 2010.
13.1.1 26
Il datore di lavoro assicura contro un’eventuale perdita di salario in caso di ma- lattia tutti i/le dipendenti delle categorie «pulizie ordinarie», «pulizie speciali»,
«pulizie ospedaliere» e «pulizie di mezzi di trasporto» con un grado di occupa- zione di almeno 12,5 ore regolari alla settimana.
13.1.2 27
I premi effettivi vengono equamente ripartiti tra il datore di lavoro e il/la dipen- dente.
13.1.3 28
Al termine del periodo di prova i/le dipendenti con un grado di occupazione di almeno 12,5 ore regolari a settimana hanno diritto, in caso di malattia, a partire dal 3° giorno incluso, all’80% dell’ultimo stipendio retribuito (media degli ultimi 6 mesi o 12 mesi a seconda di quanto previsto dal contratto di assicurazione) per la durata di 730 giorni per ogni caso di malattia.
Qualora il datore di lavoro abbia stipulato un’assicurazione sull’indennità gior- naliera per malattia che preveda una sospensione delle prestazioni assicurative (durata massima consentita per la sospensione: 60 giorni) questi è obbligato a pagare direttamente al dipendente l’80% dello stipendio per tutta la durata della sospensione.
13.1.4
Se il caso non è assicurato (grado di occupazione regolare con meno di 12,5 ore a settimana, età AVS, periodo di prova, riserve, le ricadute di malattie pre- cedenti, ecc.), il datore di lavoro è tenuto a prendersi carico delle prestazioni stabilite dalla legge.
13.2 Congedo di maternità
13.3 Comunicazione al datore di lavoro, certificato di incapacità al lavoro
13.2.129
Dopo il parto, la dipendente ha diritto ad un congedo di maternità di 16 settima- ne. L’indennità ammonta ad almeno l’80% dell’ultimo stipendio retribuito (media degli ultimi 6 mesi).
13.2.2 30
Le dipendenti che non hanno diritto alle prestazioni secondo l’LIPG ricevono per almeno 8 settimane il pagamento del salario all’80%. Sono fatti salvi altri diritti di cui all’art. 324a del CO.
13.3.1
Il/La dipendente deve comunicare immediatamente eventuali assenze al datore di lavoro. Questi deve presentare un certificato di incapacità in originale al lavo- ro al più tardi al 3° giorno di assenza.
28 Articolo modificato dal 1° gennaio 2016.
29 Articolo modificato dal 1° aprile 2007.
14. Diverse indennità
14.131 Trasporto
14.232 Pranzo
14.3 Indumenti da lavoro
14.4 Riconoscimento della fedeltà all’impresa
14.533 Servizio di picchetto
31 Articolo modificato dal 1° gennaio 2010.
32 Articolo modificato dal 1° gennaio 2010.
33 Articolo aggiunto dal 1° gennaio 2016.
Ai/Alle dipendenti che non vengono trasportati/e dalla ditta, e che non lavorano tutto il giorno nello stesso luogo, l’impresa versa un’indennità ai fini della coper- tura delle spese di viaggio sostenute con i mezzi di trasporto pubblici. Il tempo di viaggio da un cliente all’altro viene considerato tempo lavorativo; ne sono escluse le pause pranzo e le comuni pause concesse dall’impresa. Il tempo di viaggio dalla propria abitazione al luogo di lavoro abituale non è considerato tempo lavorativo.
Al personale che in via del tutto eccezionale deve lavorare al di fuori del pro- prio luogo di lavoro abituale e non viene trasportato dall’impresa, questa versa un’indennità pari alle spese effettive, al massimo tuttavia il prezzo di un biglietto FFS di 2a classe dalla stazione ferroviaria più vicina al proprio luogo di lavoro abituale.
In caso di lavori all’esterno devono essere compensati il tempo e le spese di viaggio dal luogo di raccolta abituale o, nel caso in cui questo non esista, dal domicilio dell’impresa al luogo di servizio.
I/Le dipendenti che non sono assegnati/e ad un luogo di lavoro abituale stabilito per contratto (squadre mobili) così come i/le dipendenti che debbono pranzare al di fuori dall’usuale posto di lavoro e che lavorano almeno 6 ore al giorno, ri- cevono un’indennità giornaliera di CHF 16.–, a meno che il datore di lavoro non paghi loro direttamente il pranzo.
Gli indumenti da lavoro vengono messi a disposizione dal datore di lavoro. La pulizia e i rammendi di tali indumenti spettano al/alla dipendente. Il/La dipen- dente è tenuto/a ad indossare, durante il lavoro, gli indumenti da lavoro messi a disposizione dal datore di lavoro.
Tutti i collaboratori e tutte le collaboratrici ricevono dopo 10 anni di servizio e di fedeltà all’impresa e successivamente ogni cinque anni un omaggio per anzia- nità di servizio sotto forma di un quarto del salario mensile.
Per il servizio di picchetto della categoria «pulizie ospedaliere» è previsto un supplemento calcolato come segue:
fino a 4 ore di servizio di picchetto CHF 10.– fino a 8 ore di servizio di picchetto CHF 20.– fino a 12 ore di servizio di picchetto CHF 30.– oltre le 12 ore di servizio di picchetto CHF 50.–
15. Ferie
16. Previdenza professionale
15.1
Il diritto alle ferie dei/delle dipendenti ammonta nell’anno civile a:
• 5 settimane (25 giorni lavorativi) fino al 20° anno di età compiuto;
• 4 settimane (20 giorni lavorativi) dall’anno civile nel quale viene compiuto il
21° anno di età;
• 5 settimane (25 giorni lavorativi) dall’inizio dell’anno civile nel qua le viene
compiuto il 50° anno di età, con almeno 5 anni di servizio completati.
In caso di assunzione o licenziamento, il diritto alle ferie viene garantito pro rata temporis.
15.2
Le ferie devono essere stabilite entro e non oltre il 31 marzo dal datore di lavoro tenendo conto degli interessi legittimi del/della dipendente. Le ferie dei/delle dipendenti che vengono assunti/e nel corso dell’anno e dopo questa data ver- ranno stabilite nel mese dopo l’assunzione. Il datore di lavoro può imporre ai/alle dipendenti di prendere le ferie quando la ditta dei clienti è chiusa.
15.3 34
Per i/le dipendenti con salario orario viene previsto un supplemento dell’8,33% (per chi ha diritto a 4 settimane di ferie) o del 10,64% (per chi ha diritto a 5 settimane di ferie). Il salario delle ferie viene corrisposto solo nel momento in cui il/la dipendente prende effettivamente le ferie. Il pagamento regolare delle indennità per ferie è consentito solo per chi ha orari di lavoro part-time irregolari o per brevi incarichi di servizio.
16.1
Se le disposizioni di legge sono adempiute, i/le dipendenti vengono ammessi/e ad un’istituzione ai fini della previdenza professionale per la vecchiaia, i super- stiti e l’invalidità secondo l’LPP. I requisiti per l’ammissione e la concessione di prestazioni sono stabiliti esclusivamente nei regolamenti delle istituzioni previ- denziali.
16.2
Il versamento dei premi viene effettuato pariteticamente (50% a carico del dato- re di lavoro – 50% a carico del/della dipendente, indipendentemente dall’età di quest’ultimo/a). La riscossione viene effettuata dal datore di lavoro.
16.3
Il datore di lavoro fa in modo che i/le suoi/sue dipendenti ricevano ogni anno dalla cassa previdenziale un conteggio LPP individuale.
34 Articolo aggiunto dal 1° gennaio 2016.
17. Periodo di prova e termine di preavviso
17.2 Fine del rapporto di lavoro
18. Tutela della propria personalità
19. Commissione paritetica
20. Contributo alle spese d’esecuzione 35
35 Articolo modificato dal 1° gennaio 2011.
17.1
È considerato periodo di prova il primo mese di lavoro. Il periodo di prova può
essere prolungato fino a un massimo di tre mesi mediante accordo scritto.
La disdetta del rapporto di lavoro deve essere presentata per iscritto previa osservanza dei seguenti termini di preavviso:
a) durante il periodo di prova: 7 giorni
b) nel 1° anno di assunzione: 1 mese per la fine di un mese civile
c) dal 2° fino al 9° anno di assunzione: 2 mesi per la fine di un mese civile
d) dal 10° anno di assunzione: 3 mesi per la fine di un mese civile
Un rapporto di lavoro a tempo determinato termina allo scadere della durata concordata senza la necessità di una disdetta.
I/Le dipendenti hanno diritto ad una tutela completa della propria personalità sul posto di lavoro. In caso di trattamento illecito o inadeguato da parte dei superio- ri o di altri colleghi, i diretti interessati hanno il diritto di presentare un reclamo.
In particolar modo, è severamente vietata qualsiasi forma di molestia sessuale (fisica, verbale, visiva), nonché mobbing o comportamento razzista sul posto di lavoro. Le molestie sessuali, il mobbing e il comportamento razzista vengono considerati una violazione degli obblighi generali sul posto di lavoro e possono comportare il licenziamento senza preavviso.
I referenti sono le parti contrattuali, la commissione del personale, la commissio- ne paritetica e/o un mediatore appositamente incaricato.
Per la commissione paritetica della Svizzera tedesca nonché per le commissioni paritetiche regionali vengono applicati l’art. 24 del CCL e le appendici 2 e 3.
Per la copertura delle spese d’esecuzione del CCL nonché per il perfeziona- mento professionale dei/delle dipendenti soggetti/e al presente CCL, la ditta riscuote mensilmente a favore della commissione paritetica un contributo alle spese d’esecuzione pari allo 0,6% del salario AVS dei/delle dipendenti nel cam- po di applicazione del presente CCL. Di tale contributo d’esecuzione il datore di lavoro versa lo 0,2% (0,1% di spese d’esecuzione e 0,1% come contributo al perfezionamento professionale), mentre il dipendente versa lo 0,4% (0,3% di spese d’esecuzione e 0,1% come contributo al perfezionamento professionale). Gli apprendisti devono versare un contributo per le spese d’esecuzione pari a CHF 1.– al mese. Le modalità di impiego dei contributi raccolti vengono descrit- te nell’articolo 9 appendice 4.
21. Libertà sindacale
22. Piano sociale
23. Garanzia di invariabilità dei diritti acquisiti
24. Applicazione e esecuzione del CCL
24.437 Competenze della Commissione Paritetica
L’appartenenza o la non appartenenza ad un’associazione del personale non può comportare alcuno svantaggio per i/le dipendenti da parte del datore di lavoro.
Qualora un’azienda prenda in esame misure drastiche per motivi economici, quali licenziamenti (ai sensi dell’art. 335d del CO), pensionamenti anticipati, questa è tenuta a prendere contatto con la commissione paritetica al fine di svolgere trattative su misure adeguate e, se necessario, adottare regolamenti in casi rigorosi.
I/Le dipendenti non possono subire perdite di salario lordo in seguito all’entrata in vigore del presente contratto.
24.1
Le parti contrattuali concordano l’esecuzione comune del CCL ai sensi dell’art. 357b del CO.
24.2 36
Le parti contrattuali del CCL designano una Commissione Paritetica della Sviz- zera tedesca (CP Pulizia) ai fini dell’applicazione e dell’esecuzione del CCL per tutta la durata del presente contratto.
24.3
La Commissione Paritetica centrale può delegare compiti alle Commissioni Pa- ritetiche regionali.
Su richiesta del datore di lavoro o del/della dipendente interessato/a, la CP Puli- zia valuta, in qualità di primo ufficio di riferimento, tutte le controversie tra i datori di lavoro, da una parte, e i/le loro dipendenti, dall’altra, in merito alla stipula, al contenuto e alla fine dei rapporti di lavoro.
Alla Commissione Paritetica centrale e alle Commissioni Paritetiche regionali
sono affidati, in particolare, i seguenti compiti e competenze:
1. l’esecuzione dell’azione di accertamento;
2. il controllo nelle aziende e sui posti di lavoro dell’osservanza delle disposi- zioni normative del CCL (compresa l’osservanza dei divieti concernenti il lavoro nero);
3. l’inflizione e la riscossione di pene convenzionali nonché il trasferimento di
spese per controlli e spese processuali.
36 Articolo modificato dal 1° aprile 2007.
37 Articolo modificato dal 1° dicembre 2018.
Un datore di lavoro o un/una dipendente coinvolto/a può opporsi ad eventuali decisioni della Commissione Paritetica regionale appellandosi alla Commissio- ne Paritetica centrale entro 20 giorni dalla comunicazione mediante ricorso mo- tivato per iscritto e presentare eventuali richieste scritte.
I ricorsi contro le prime decisioni della Commissione Paritetica centrale vanno presentati entro 20 giorni. Le decisioni della Commissione Paritetica centrale a seguito di ricorsi o reclami sono definitive, fatto salvo di eventuali istanze di riesame motivate.
Il rispetto dell’azione di accertamento concernente il contributo alle spese d’e- secuzione spetta alla CP Pulizia.
24.538
Obbligo di collaborazione
24.740
Pene convenzionali
38 Articolo aggiunto dal 1° dicembre 2018.
39 Articolo aggiunto dal 1° dicembre 2018.
40 Articolo modificato dal 1° dicembre 2018.
I datori di lavoro soggetti a controllo sono obbligati a mettere a disposizione rispettivamente editare, su prima richiesta, tutti i documenti richiesti necessari per un controllo aziendale e tutti gli altri documenti entro 30 giorni, e devono dare le informazioni necessarie all’organo di controllo. L’infrazione all’obbligo di collaborazione può essere sanzionato con una pena convenzionale.
24.6 39
Nel caso in cui la Commissione Paritetica regionale o centrale accerti nel corso di un controllo che al collaboratore/alla collaboratrice spettino rimborsi pecu- niari e che il datore di lavoro non provi, per iscritto, di avere effettuato entro 30 giorni il rimborso della la somma constatata nel rapporto di controllo, la Com- missione Paritetica potrà informare direttamente il collaboratore/la collaboratri- ce sul suo credito salariale personale. Eventuali richieste di proroga dei termini vanno approvate dalla Commissione Paritetica.
La sanzione massima per il datore di lavoro in caso venga inflitta pena con- venzionale per mancato rimborso al/alla dipendente è pari al doppio dei crediti salariali ancora dovuti allo scadere del termine di pagamento.
Anche in questo caso per le pene convenzionali vanno sempre rispettati i limiti massimi previsti all’art. 24.7 CCL.
La CP Pulizia può infliggere al datore di lavoro e al/alla dipendente che violano gli obblighi del CCL una pena convenzionale da saldare entro il termine di un mese dalla notifica della decisione.
a) La pena convenzionale viene determinata innanzitutto in modo tale da im- pedire al datore di lavoro e al/alla dipendente di commettere in futuro ulte- riori violazioni del CCL.
b) L’importo viene determinato in modo cumulativo in base ai seguenti criteri:
1. ammontare delle prestazioni pecuniarie tenute nascoste dai datori di lavoro ai/alle loro dipendenti;
2. violazione delle disposizioni non pecuniarie delle disposizioni del CCL;
3. circostanza in cui un datore di lavoro o un/una dipendente che commet- te la violazione soddisfa già prima della decisione della Commissione Paritetica completamente o in parte
i suoi obblighi;
4. violazioni al CCL avvenute una sola volta o più volte;
5. ripetizioni di violazioni al CCL;
6. dimensioni dell’azienda;
7. circostanza in cui i/le dipendenti fanno valere i loro diritti individuali o si prevede che questi li facciano valere in un prossimo futuro.
c) In caso di violazione delle disposizioni normative del CCL può essere pro- nunciata una pena convenzionale massima pari a CHF 50’000.– per il dato- re di lavoro e CHF 5’000.– per il/la dipendente.
d) In caso di prestazioni pecuniarie tenute nascoste, la CP Pulizia esigerà che il datore di lavoro effettui il pagamento direttamente al/alla dipendente inte- ressato/a. Qualora il rimborso al/alla dipendente non possa, per qualsiasi motivo, essere effettuato, la CP Pulizia applicherà una pena convenzionale pari all’ammontare del pagamento dovuto. Le pene pecuniarie raccolte in questo modo vengono versate su un conto vincolato. Allo scadere dei tempi di prescrizione, le somme raccolte verranno impiegate per i costi di esecu- zione del CCL, in particolare per la formazione continua. Nel caso in cui il/la dipendente, al/alla quale sia stata indebitamente trattenuta una prestazione pecuniaria, faccia causa al datore di lavoro entro i tempi di prescrizione, la CP Pulizia restituirà la somma della pena convenzionale trattenuta compresi i tassi di interessi accumulati. La cifra rimborsabile non potrà comunque superare l’ammontare della originaria pena convenzionale.
24.8 Spese per controlli
24.9 Spese processuali
25. Clausola di pace sociale
La CP Pulizia può addebitare le spese dei controlli sostenute ed imputate ai datori di lavoro o ai/alle dipendenti, per i quali secondo i controlli effettuati risulta che abbiano violato gli obblighi del CCL.
La CP Pulizia può addebitare le spese processuali ai datori di lavoro o ai/alle di- pendenti che hanno violato le disposizioni del CCL secondo l’art. 357b del CO.
Le parti del CCL si impegnano a tutelare la pace sul posto di lavoro qualora si tratti di oggetti regolati nel presente contratto (CCL e relative appendici). Le par- ti contraenti del CCL garantiscono di evitare, in tale ambito, turbative collettive nei rapporti stabiliti dal contratto di lavoro.
26. Risoluzione delle divergenze di opinione
26.1 Conciliazione
26.2 Tribunale arbitrale
Ogni parte contraente del CCL può richiedere che, ai fini della conciliazione di eventuali divergenze tra Allpura e i sindacati firmatari del contratto, venga convocato un mediatore o una mediatrice. Qualora le parti contraenti del CCL coinvolte nella conciliazione non riescano ad accordarsi entro 30 giorni dall’arri- vo della domanda sulla persona del/della mediatore/trice, la parte del datore di lavoro e quella del dipendente sono tenute a presentare ciascuna una proposta vincolante entro altri 15 giorni; dopodiché si procederà al sorteggio.
I dettagli concernenti in particolar modo la scadenza e la durata massima della conciliazione verranno stabiliti mediante un accordo scritto di mediazione. Le parti contraenti del CCL possono concordare, prima dell’inizio o durante la con- ciliazione, che al/alla mediatore/trice venga trasferita una competenza arbitrale riguardo a questioni ancora soggette a controversie. Un tale patto d’arbitrato necessita della forma scritta. In tal caso il/la mediatore/trice in qualità di arbi- tro unico emette una sentenza arbitrale definitiva e vincolante per tutte le parti contraenti, salvo ricorso in cassazione secondo gli artt. 9 e 36 del concordato sull’arbitrato.
Una conciliazione in caso di divergenze nelle trattative annuali sui salari, art. 5 CCL, deve essere stipulata entro e non oltre metà gennaio dell’anno successivo.
Il/La mediatore/trice invita entrambe le parti contraenti ad un colloquio e le ascolta. Questo/a, qualora espressamente richiesto da entrambe le parti, può presentare una proposta di risoluzione. Qualora le parti coinvolte nel processo non accettino la proposta di risoluzione entro 15 giorni dall’apertura del proces- so, la proposta viene considerata rifiutata.
Ogni parte si assume le proprie spese. L’indennizzo del/della mediatore/trice nonché le ulteriori spese legate alla conciliazione vengono ripartite equamente tra la parte del datore di lavoro e quella del dipendente. Per tutta la durata della conciliazione non sono consentite controversie in pubblico.
Per le controversie legali tra le parti del CCL sull’interpretazione e l’applicazione del presente CCL e delle relative appendici, che non possono essere accomo- date tramite una conciliazione conformemente all’art. 26.1 CCL, è competente, escludendo i tribunali ordinari, un tribunale arbitrale.
Il tribunale arbitrale si compone di tre persone. Allpura, da una parte, e i sinda-
xxxx firmatari del contratto, dall’altra, nominano ciascuna un arbitro.
Qualora una parte del CCL desideri appellarsi al tribunale arbitrale, questa è tenuta a comunicarlo all’imputato/agli imputati con lettere raccomendata in cui indica contemporaneamente un arbitro. Anche l’imputato/gli imputati nomina/ nominano un arbitro entro 30 giorni dalla ricezione di tale comunicazione. Entro altri 30 giorni le parti processuali devono quindi nominare di comune accordo il/ la presidente del tribunale arbitrale. Qualora l’imputato/gli imputati presenti/pre- sentino in ritardo la nomina del loro arbitro o le parti non riescano ad accordarsi su un/una presidente, verrà interpellato/a il/la presidente del Tribunale Federale ai fini della nomina di questa figura.
Il tribunale arbitrale stabilisce la procedura da applicare. Salvo divergenti rego- lamenti, vigono quelli del concordato del 27 marzo 1969 sull’arbitrato nonché, a titolo sussidiario, il codice di procedura civile del Cantone Zurigo.
La procedura deve essere la più semplice possibile; le parti hanno diritto, tutta- via, in ogni caso ad un verdetto scritto motivato.
La decisione del tribunale arbitrale è definitiva, salvo ricorso in cassazione se- condo gli artt. 9 e 36 del concordato.
Le spese e gli indennizzi vengono stabiliti dal tribunale arbitrale.
Per tutta la durata della procedura d’arbitrato non sono consentite controversie in pubblico.
26.3 Disponibilità alle trattative
Bedarf eine wichtige Frage bezüglich des Vertragsverhältnisses ausnahmswei- se während der Vertragsdauer des GAV einer Änderung oder Ergänzung des GAV, der dazugehörigen Anhänge oder sonstigen Vereinbarungen, so werden die XXX-Xxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx.
00. Durata del CCL
41 Articolo modificato dal 1° dicembre 2018.
42 Articolo modificato dal 1° dicembre 2018.
43 Articolo aggiunto dal 1° gennaio 2011.
27.141
Il presente contratto entra in vigore contemporaneamente alla concessione della
dichiarazione di obbligatorietà generale e ha validità fino al 31 dicembre 2020.
27.2
Allo scadere di tale periodo il contratto viene prorogato tacitamente di un ulte- riore anno qualora non venga disdetto prima da una delle due parti contraenti.
27.3 42
Il presente contratto potrà essere disdetto non prima del 31 dicembre 2020. Il periodo di preavviso è di 6 mesi per la fine di un anno civile. La disdetta deve essere notificata tramite raccomandata.
27.4 43
Il presente contratto potrà essere disdetto anticipatamente per la fine di ogni anno solo ed esclusivamente nel caso in cui, in base all’art. 5.4 CCL, eventuali trattative per la compensazione del rincaro non abbiano portato alcun accordo.
28. Appendici
Appendice 1
Appendice 244
Appendice 345
Appendice 446
Appendice 547
Appendice 648
Descrizione del lavoro «pulizie ordinarie/speciali»
Giorni festivi cantonali retribuiti per dipendenti nel settore delle pulizie ordinarie, speciali, ospedaliere e di mezzi di trasporto
Statuti dell’associazione Commissione Paritetica nella Svizzera tedesca (con- sultabili presso la sede d’affari)
Regolamento concernente i contributi per le spese d’esecuzione e il finanzia- mento secondo gli artt. 20 e 24 del CCL (consultabile presso la sede d’affari)
Tabelle sui salari minimi per le pulizie ordinarie, speciali, ospedaliere e di mezzi di trasporto
Accordo sui salari ai sensi dell’appendice 5 del Decreto federale del 15 gennaio 2018 relativo alla dichiarazione di obbligatorietà generale del Contratto colletti- vo di lavoro per il settore delle pulizie nella Svizzera tedesca (cfr. Art. 4.7)
44 Appendice modificata dal 1° dicembre 2018.
45 Appendice modificata dal 1° gennaio 2016.
46 Appendice modificata dal 1° gennaio 2016.
47 Appendice modificata/integrata dal 1° dicembre 2018.
48 Appendice aggiunta dal 1° dicembre 2018.
Berna e Zurigo, 14 agosto 2018
Allpura
Unia
Syna
VPOD
Xxxx Xxxxxxxxx Eugster Presidente
Xxxxx Xxxxxx Presidente
Xxxxx Xxxxxxx Vicepresidente
Xxxxxxxxx Xxxxxxx-Xxxxx Presidente
Xxxxxx Xxxxxxxx Vicepresidente
Xxxxxxx Xxxxxxx Direzione
Xxxxx Xxxxxxx Direzione
Xxxxxx Xxxxx Segretario generale
Appendice 1
1. Pulizie ordinarie
Descrizione del lavoro «pulizie ordinarie/speciali»
Per «pulizie ordinarie» si intendono semplici lavori di pulizia effettuati su base regolare, svolti sotto forma di un contratto permanente generalmente dalla stes- sa persona in un edificio. Le seguenti mansioni rientrano tra le operazioni di pulizia ordinaria:
Svuotare, pulire
Posaceneri, cestini per la carta, contenitori dei rifiuti.
Spolverare/strofinare ad umido
Scrivanie, tavoli, sedie, panche, gambe di sedie e tavoli, telefoni, quadri, termo- sifoni, battiscopa, estintori, mobili imbottiti, mobili per visitatori, ringhiere delle scale, scorrimano, davanzali, fotocopiatrici, fax, monitor PC, proiettori di lucidi, portaombrelli, appendiabiti, rimuovere ragnatele.
Togliere le impronte
Mobili, porte, facciate/porte di vetro, superfici portaoggetti/facciate con casset- ti, interruttori della luce/interruttori.
Pulire
Lavabo, specchio, lavello, distributore asciugamani, WC, orinatoi, rimuovere le incrostazioni di urina, parete, pannelli, rubinetti, dispenser per sapone, decal- cificare, cucine componibili (esternamente), vasche da bagno/doccia, porte, facciate di vetro, porte di vetro.
Controllo, quando necessario riempire
Dispenser per sapone, asciugamani, carta igienica, contenitori igienici.
Pulizia pavimenti: pavimentazione rigida
lavare con straccio umido, risciacquare tutta la superficie, risciacquare local- mente, lucidare con spray, passare macchina pulitrice, passare l’aspirapolvere o lo straccio.
Pulizia pavimenti: pavimenti tessili
Passare l’aspirapolvere su tappeti, passare l’aspirapolvere su tutta la superficie,
smacchiare, passare l’aspirapolvere sugli zerbini.
2. Pulizie speciali Per «pulizie speciali» si intendono lavori di pulizia effettuati una sola volta, svolti
sotto forma di un contratto singolo generalmente da diverse squadre. Per l’ese- cuzione di tali lavori sono necessarie conoscenze specialistiche nelle tecniche di applicazione e nell’uso di prodotti chimici. Le seguenti mansioni rientrano tra le operazioni di pulizia speciale:
Pulizia delle parti esterne degli edifici
Finestre, facciate.
Pulizia di edifici di nuova costruzione
Pulizia di nuovi edifici.
Pulizia relativa a traslochi
Appendice 2 49
Giorni festivi retribuiti nei diversi cantoni ai/alle dipendenti nel settore delle pulizie ordinarie, speciali, ospedaliere e di mezzi di trasporto
Argovia | Basilea Città | Glarona |
Capodanno | Capodanno | Capodanno |
Berchtoldstag | Venerdì santo | Venerdì santo |
Venerdì santo | Lunedì di Pasqua | Lunedì di Pasquetta |
Lunedì di Pasqua | 1° maggio | Ascensione |
Ascensione | Ascensione | Lunedì di Pentecoste |
Lunedì di Pentecoste | Lunedì di Pentecoste | Festa nazionale |
Festa nazionale | Festa nazionale | Näfelserfahrt |
Xxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxx |
Santo Stefano | Santo Stefano | Santo Stefano |
Appenzello Esterno | Basilea Campagna | Grigioni |
Capodanno | Capodanno | Capodanno |
Venerdì santo | Venerdì santo | Berchtoldstag |
Lunedì di Pasqua | Lunedì di Pasqua | Venerdì santo |
Ascensione | 1° maggio | Lunedì di Pasqua |
Lunedì di Pentecoste | Ascensione | Ascensione |
Festa nazionale | Lunedì di Pentecoste | Lunedì di Pentecoste |
24 dicembre* | Festa nazionale | Festa nazionale |
Xxxxxx | Xxxxxx | Xxxxxx |
Santo Stefano 31 dicembre* | Santo Stefano | Santo Stefano |
Appenzello Interno | Xxxxx | Xxxxxxx |
Capodanno | Capodanno | Capodanno |
Venerdì santo | Berchtoldstag | Venerdì santo |
Lunedì di Pasqua | Venerdì santo | Lunedì di Pasqua |
Ascensione | Lunedì di Pasqua | Ascensione |
Lunedì di Pentecoste | Ascensione | Lunedì di Pentecoste |
Corpus Domini | Corpus Domini** | Corpus Domini |
Festa nazionale | Lunedì di Pentecoste | Festa nazionale |
Ognissanti | Festa nazionale | Assunzione |
Xxxxxx | Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx*** | Natale |
49 Appendice modificata dal 1° dicembre 2018.
* solo il pomeriggio
** solo Laufen
*** cantone rimanente
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Venerdì santo Lunedì di Pasqua Ascensione
Lunedì di Pentecoste Corpus Domini Festa nazionale Assunzione Ognissanti
Natale
Xxxxxxx Xxxxxxxxx Venerdì santo Lunedì di Pasqua Ascensione
Lunedì di Pentecoste Corpus Domini Festa nazionale Assunzione Ognissanti
Natale
Sciaffusa Capodanno Berchtoldstag Venerdì santo Lunedì di Pasqua Ascensione
Lunedì di Pentecoste Festa nazionale Natale
Santo Stefano
Svitto Capodanno Venerdì santo Lunedì di Pasqua Ascensione Corpus Domini
Lunedì di Pentecoste Festa nazionale Assunzione
Natale
Soletta Capodanno Venerdì santo Lunedì di Pasqua Ascensione Corpus Domini
Lunedì di Pentecoste Festa nazionale Assunzione
Natale
San Xxxxx Xxxxxxxxx Venerdì santo Lunedì di Pasqua Ascensione
Lunedì di Pentecoste Festa nazionale Ognissanti
Natale
Santo Stefano
Xxx Xxxxxxxxx Venerdì santo
Lunedì di Pasqua Ascensione Corpus Domini
Lunedì di Pentecoste Festa nazionale Assunzione
Natale
Turgovia Capodanno Berchtoldstag Venerdì santo Lunedì di Pasqua Ascensione
Lunedì di Pentecoste Festa nazionale Natale
Santo Xxxxxxx
Xxxx Capodanno Venerdì santo Lunedì di Pasqua Ascensione Corpus Domini
Lunedì di Pentecoste Festa nazionale Assunzione
Natale
Zurigo Capodanno Venerdì santo Lunedì di Pasqua 1° maggio Ascensione
Lunedì di Pentecoste Festa nazionale Natale
Santo Stefano
Appendice 5 50 Tabelle dei salari minimi 1. Categoria pulizie ordinarie (def. sec. l’art. 4.1 CCL) | ||
Dal 2020 | ||
Fr. | Fr. | |
Addetto/a alle pulizie ordinarie I | 18.80 | 19.20 |
Addetto/a alle pulizie ordinarie II | 19.80 | 20.20 |
Direttore o direttrice dello stabile/caposquadra | individuale | |
(base trattative livello salariale II) |
2. Categoria pulizie speciali (def. sec. l’art. 4.2 CCL) | ||
Dal 2020 | ||
Fr. | Fr. | |
Addetto/a alle pulizie speciali I | 20.90 | 21.50 |
Addetto/a alle pulizie speciali II | 21.90 | 22.50 |
Direttore o direttrice dello stabile/caposquadra | individuale | |
(base trattative livello salariale II) |
3. Categoria pulizie ospedaliere (def. sec. l’art. 4.3 CCL) | ||
Dal 2020 | ||
Fr. | Fr. | |
Addetto/a alle pulizie ospedaliere I | 19.50 | 20.00 |
Addetto/a alle pulizie ospedaliere II | 20.50 | 21.00 |
Direttore o direttrice dello stabile/caposquadra | individuale | |
(base trattative livello salariale II) |
4. Categoria pulizia di mezzi di trasporto (def. sec. l’art. 4.4 CCL) | ||
Dal 2020 | ||
Fr. | Fr. | |
Addetto/a alle pulizie di mezzi di trasporto I | 20.20 | 20.90 |
Addetto/a alle pulizie di mezzi di trasporto II | 21.20 | 21.90 |
Direttore o direttrice dello stabile/caposquadra | individuale | |
(base trattative livello salariale II) |
50 Appendice modificata/integrata dal 1° dicembre 2018.
5. Salario minimo CFP (def. sec. l’art. 4.5 CCL)
Collaboratori/collaboratrici con CFP
6. Salario minimo AFC (def. sec. l’art. 4.6 CCL)
Collaboratori/collaboratrici con AFC
Fr./mese 4’000.00
Fr./mese 4’500.00
Fr./ora 22.00
Fr./ora 24.75
Appendice 6 51
Accordo salariale pulizia ordinaria, ospedaliera e speciale
Questa appendice regola i salari che cadono sotto il regime transitorio dell’art. 4.7 CCL. Tabella dei salari minimi (cfr. art. 4.7 CCL)
1. Categoria pulizie ordinarie (def. sec. l’art. 4.1 CCL)
Addetto/a alle pulizie ordinarie I Addetto/a alle pulizie ordinarie II Addetto/a alle pulizie ordinarie III
Direttore o direttrice dello stabile/caposquadra (base trattative livello salariale III)
2. Categoria pulizie speciali (def. sec. l’art. 4.2 CCL)
Addetto/a alle pulizie speciali I Addetto/a alle pulizie speciali II Addetto/a alle pulizie speciali III
Direttore o direttrice dello stabile/caposquadra (base trattative livello salariale III)
3. Categoria pulizie ospedaliere (def. sec. l’art. 4.3 CCL)
Addetto/a alle pulizie ospedaliere I Addetto/a alle pulizie ospedaliere II Addetto/a alle pulizie ospedaliere III
Direttore o direttrice dello stabile/caposquadra (base trattative livello salariale III)
Fr. 18.80
18.90
19.20
individuale
Fr. 20.90
23.30
26.80
individuale
Fr. 19.50
19.90
20.30
individuale
51 Appendice integrata dal 1° dicembre 2018.
Segreteria generale Allpura Direzione | St. Laurentiusstrasse 5 | 4613 Rickenbach | 062 289 40 40 |
Sezioni Allpura | |||
Bern | Xxxxxxxxxxxxxxxx 0 | 0000 Xxxxx | 031 950 53 53 |
Basel und Xxxxxxxx | Xx. Xxxxxxxxxxxxxxxxx 0 | 4613 Rickenbach | 062 289 40 48 |
Mittelland | St. Laurentiusstrasse 5 | 4613 Rickenbach | 062 289 40 49 |
Ostschweiz und FL | Xxxxxxxxxxxxxxxx 00 | 0000 Xx. Xxxxxx | 071 311 81 13 |
Zürich | Xxxxxxxxxxxxxx 00 | 0000 Xxxxxxxx | 044 740 11 01 |
Segreterie regionali Unia | |||
Xxxxx | Xxxxxxxxxxx 00 | 0000 Xxxxx | 0848 11 33 44 |
Arbon | Xxxxxxxxxxxx 00 | 0000 Xxxxx | 0848 75 07 51 |
Basel | Xxxxxxxx 0 | 0000 Xxxxx | 0848 11 33 44 |
Bern | Xxxxxxxxxxxxxxx 00 | 0000 Xxxx | 031 385 22 22 |
Biel | Xxxxxxxxxxxxx 00 | 0000 Xxxx | 032 329 33 33 |
Burgdorf | Xxxxxxxxxxxxxx 00 | 0000 Xxxxxxxx | 031 385 22 22 |
Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxxxxxx 0 | 0000 Xxxxxxxxxx | 0848 75 07 51 |
Graubünden | Xxxxxxxxxxxxxx 0 | 0000 Xxxx | 0848 75 07 51 |
Xxxxxxxx-Xxxxxxx | Xxxxxxxxxxxxxx 0 | 2540 Grenchen | 032 653 01 11 |
Huttwil | Xxxxxxxxxxxx 00 | 0000 Xxxxxxx | 062 721 78 41 |
Interlaken | Xxxxxxxxxxx 0 | 0000 Xxxxxxxxxx | 033 826 02 43 |
Langenthal | Xxxxxxxxxxxxxx 00 | 0000 Xxxxxxxxxx | 062 787 78 41 |
Langnau BE | Xxxxxxxxxxx 0 | 0000 Xxxxxxx XX | 034 402 78 41 |
Luzern, OW, NW | Xx. Xxxxxxxxxxxx 00 | 0000 Xxxxxx | 0848 65 16 51 |
Lyss | Xxxxxxxxxxxxxxxx 00 | 0000 Xxxx | 032 384 78 52 |
Oberwallis | Xxxxxxxxxxxx 00 | 0000 Xxxx | 027 948 12 80 |
Olten | Xxxxxxxxxx 00 | 0000 Xxxxx | 062 205 49 49 |
Pfäffikon XX | Xxxxxxxxxxxxxxx 0 | 0000 Xxxxxxxxx | 0848 65 16 51 |
Xxxxxxxxxxxx | Xxxxxxxx 0 | 0000 Xxxxxxxxxxxx | 0848 11 33 22 |
Solothurn | Dornacherhof 11 | 4501 Solothurn | 032 626 36 26 |
St. Gallen | Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 00 | 0000 Xx. Xxxxxx | 0848 75 07 51 |
Thun | Xxxxxxxxxxx 00 | 0000 Xxxx | 033 225 30 20 |
Thurgau | Xxxxxxxxxxxx 00 | 0000 Xxxxxxxxxxx | 0848 75 07 51 |
Oberwallis | Xxxxxxxxxxxx 00 | 0000 Xxxx | 027 948 12 80 |
Winterthur | Xxxxxxxxxxxxxxxx 0 | 0000 Xxxxxxxxxx | 0848 11 33 22 |
Zürich | Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 00 | 0000 Xxxxxx | 0848 11 33 22 |
Segreterie regionali Syna | |||
Xxxxxxx | Xxxxxxxxxxx 00 | 0000 Xxxxxxx | 041 870 51 85 |
Basel | Xxxxxxxxx 00 | 0000 Xxxxx | 061 227 97 30 |
Bern | Xxxxxxxxxx 00 | 0000 Xxxx | 031 311 45 40 |
Brugg | Xxxxxxxx 0 | 0000 Xxxxx | 056 448 99 00 |
Chur | Xxxxxxxxxxxxxxxx 00 | 0000 Xxxx | 081 257 11 22 |
Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 0 | 0000 Xxxxxxxxxx | 052 721 25 95 |
Luzern | Xxxxxxxxxxxxxxxx 000 | 0000 Xxxxxx | 041 318 00 88 |
Olten | Xxxxxxxxxxxx 0 | 0000 Xxxxx | 062 296 54 50 |
Rapperswil | Xxxx Xxxxxxxxxxx 00 | 0000 Xxxxxxxxxx | 055 221 80 90 |
Xxxxxx | Xxxxxxxxxx 00 | 0000 Xxxxxx | 041 811 51 52 |
Solothurn | Xxxxxxxxxxxxxxxx 0 | 0000 Xxxxxxxxx | 032 622 24 54 |
Stans | Xxxxxxxxxxxxxx 0 | 0000 Xxxxx | 041 610 61 35 |
St. Gallen | Xxxxxxxxxxxxxxx 0 | 0000 Xx. Xxxxxx | 071 227 68 48 |
Tafers | Xxxxxxxxxxxxxxxxx 0 | 0000 Xxxxxx | 026 494 50 40 |
Visp | Xxxxxxxxxxxxxx 00 | 0000 Xxxx | 027 948 09 30 |
Zürich | Xxxxxxxxxxxxx 00 | 0000 Xxxxxx | 044 307 10 70 |
Segreterie XXXX | |||
XXXX Xxxxxxxxxxxxxxxxxx | Xxxxxxxx 0000 | 0000 Xxxxxx | 044 266 52 52 |
VPOD Aargau/Solothurn | Xxxxxxxxxxx 00 | 0000 Xxxxx | 062 834 94 35 |
VPOD Basel | Xxxxxxxx 0 | 0000 Xxxxx | 061 685 98 98 |
VPOD Bern Städte, | Xxxxxxxxxx 0 | 0000 Xxxx | 031 992 18 88 |
Gemeinden, Energie | |||
XXXX Xxxx | Xxxxxxxxxxxxxxx 00 | 0000 Xxxx 23 | 031 371 67 45 |
(Bund und Kanton) | |||
XXXX Xxxxxxxx | Xxx xxx Xxxxx 00 | 0000 Xxxxxxxx | 026 322 29 60 |
XXXX Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxxxxx 00, Xxxxxxxx | 7001 Chur | 081 284 49 06 |
VPOD Luftverkehr | Xxxxxxxxxxxxx 00 | 0000 Xxxxxxxxxx | 044 810 69 87 |
XXXX Xxxxxx | Xxxxxxxxxxxxxx 0 | 0000 Xxxxxx | 041 240 66 16 |
VPOD NGO | Xxxxxxxxxxxxx 0 | 0000 Xxxx | 031 312 83 28 |
XXXX Xxxxxxxxxx | Xxxxxxxxxxxxxx 0 | 9011 St. Gallen | 071 223 80 43 |
XXXX Xxxxxxxxxxxx | Xxxxxxxx 0 | 0000 Xxxxxxxxxxxx | 052 624 75 60 |
VPOD Zürich | Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 00 | 0000 Xxxxxx | 044 295 30 00 |
Modulo per il rimborso del contributo alle spese d’esecuzione
(da presentare alla segreteria del sindacato)
Indirizzo: .......................................................................................................................................................................
XXX, Xxxxx: .................................................................................................................................................................
Numero AVS: ................................................................................................................................................................
Azienda: ........................................................................................................................................................................
XXX, Xxxxx: ..................................................................................................................................................................
Contributo alle spese d’esecuzione: Periodo di detrazione:
................................... 20 ................. CHF : ........................
Am 1. Juli 2004 ist ein neuer Gesamtarbeitsvertrag für das Reinigungsgewerbe der Deutschschweiz in Kraft ge- treten, der einen Vollzugskostenbeitrag beinhaltet. Zu diesem Zweck werden den Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmern 0,4% vom Lohn abgezogen. Mit diesem Geld werden die Kontrolle über die Einhaltung der Arbeitsbedin- gungen und die Weiterbildung finanziert. Gewerkschaftsmitglieder erhalten den Vollzugskostenbeitrag von ihrer Gewerkschaft zurückerstattet. Wir bitten die Gewerkschaftsmitglieder deshalb, sich auf ihrem Gewerkschaftsse- kretariat zu melden.
Zentrale Paritätische Kommission Reinigungsgewerbe
Il 1° luglio 2004 è entrato in vigore un nuovo contratto collettivo di lavoro per il settore delle pulizie della Svizzera tedesca. Il contratto prevede un contributo alle spese di esecuzione a carico delle collaboratrici e dei collaboratori. Il contributo viene riscosso sotto forma di detrazione salariale dello 0,4%. I mezzi finanziari così raccolti vengono utilizzati per finanziare il perfezionamento professionale e i controlli sul rispetto delle condizioni di lavoro. Il sinda- cato rimborsa il contributo ai propri iscritti. Preghiamo tutti i nostri affiliati di contattare la loro sezione sindacale.
Xxxxx xx 0x xx xxxxx xx 0000 xx aplicable el Convenio Colectivo de Trabajo para el sector de la limpieza, de la Suiza alemana. En dicho convenio se prevee el pago de una cuota para los gastos de ejecución. Con este objeto se descuenta a los trabajadores y trabajadoras 0,4% del salario. Con este dinero se financian los controles sobre el cumplimiento de las disposicio-nes del convenio y los cursos de formación y perfeccionamiento profesional. A los afiliados(-as) a un sindicato, el sindicato les devuelve la cuota descontada para los gastos de ejecución. Por eso, rogamos a las personas que estén afiliadas a un sindicato que se dirijan a los secretariados del sindicato.
Comisión paritaria central del sector de la limpieza
Novim Opštim radnim ugovorom branše održavanja čistoće za njemačko govorno područje Švajcarske, koji je stupio je na snagu 1. jula 2004 godine, regulisano je i pitanje doprinosa za sindikat. U tu svrhu, zaposleni su izd- vojili 0,4% od svoje plate. Sredstva prikupljena na ovaj nač in, koriste se za kontrolu uslova rada zaposlenih, te za njihovo doškolovavanje. Ćlanovi sindikata imaju pravo da izdvojeni doprinos dobiju nazada. Zato vas molimo da se javite vašem sindikalnom sekretarijatu.
Centralna paritetna komisija xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xx 0 xxxxxx 0000 xx xxxx xx fuqi Kontrata e Përgjithshme e Punës për sektorin e pastrimit që vlenë për Zvicrën gjermanofolëse. Kjo kontratë përmbanë edhe kuotën e zbatimit. Xxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx sektorit të pastrimit i zbriten nga rroga 0,4%. Me këto para do të financohet kontrollimi i përmbajtjes së kushteve të punës dhe financohet gjithashtu edhe shkollimi i mëtejshëm. Anëtarëve të Sindikatës i kthehet kuota e zbatimit nga Sindikata e tyre. Xxxxx të gjithë anëtarët e Sindikatës të paraqiten pranë sekretariatit sindikal.
Qendra e Komisionit të Paritetit për sektorin e pastrimit
1 Temmuz 2004 tarihinde almanca konuşulan kantonlarda yürürlüğe giren Temizlik Işkolu Toplu Iş Sözleşmesi beraberinde sözleşme için bir ücret kesintisinide getirdi. Sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi için yapılan har- camaları karşılamayı amaçlayan bu ücret kesintisi %0,4 oranındadır. Bu kesinti ile ayni zamanda işçilerin meslek eğitimi finanse edilecektir. Sendika üyesi olanlara ise bu kesintinin geri iade edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle arka sayfada ki forumu doldurup sendika sekreterligine ğeri göndermeni rica ederiz.
Temizlik Işkolu Merkez Idare Komisyonu
Le 1er juillet 2004, une nouvelle convention collective de travail prévoyant une contribution aux frais d’exécution est entrée en vigueur en Suisse alémanique dans l’industrie du nettoyage. A cet effet, les travailleuses et les tra- vailleurs subissent une déduction de 0,4% de leur salaire. Cet argent finance les contrôles portant sur le respect des conditions de travail ainsi que la formation continue. Les membres du syndicat ont droit au remboursement de la contribution aux frais d’exécution. Nous les prions donc de s’adresser au secrétariat régional de leur syndicat. La Commission paritaire centrale de l’industrie du nettoyage
Modulo per il rimborso del contributo alle spese d’esecuzione
(da presentare alla segreteria del sindacato)
Indirizzo: .......................................................................................................................................................................
XXX, Xxxxx: .................................................................................................................................................................
Numero AVS: ................................................................................................................................................................
Azienda: ........................................................................................................................................................................
XXX, Xxxxx: ..................................................................................................................................................................
Contributo alle spese d’esecuzione: Periodo di detrazione:
................................... 20 ................. CHF : ........................
Am 1. Juli 2004 ist ein neuer Gesamtarbeitsvertrag für das Reinigungsgewerbe der Deutschschweiz in Kraft ge- treten, der einen Vollzugskostenbeitrag beinhaltet. Zu diesem Zweck werden den Arbeitnehmerinnen und Arbeit- nehmern 0,4% vom Lohn abgezogen. Mit diesem Geld werden die Kontrolle über die Einhaltung der Arbeitsbedin- gungen und die Weiterbildung finanziert. Gewerkschaftsmitglieder erhalten den Vollzugskostenbeitrag von ihrer Gewerkschaft zurückerstattet. Wir bitten die Gewerkschaftsmitglieder deshalb, sich auf ihrem Gewerkschaftsse- kretariat zu melden.
Zentrale Paritätische Kommission Reinigungsgewerbe
Il 1° luglio 2004 è entrato in vigore un nuovo contratto collettivo di lavoro per il settore delle pulizie della Svizzera tedesca. Il contratto prevede un contributo alle spese di esecuzione a carico delle collaboratrici e dei collaboratori. Il contributo viene riscosso sotto forma di detrazione salariale dello 0,4%. I mezzi finanziari così raccolti vengono utilizzati per finanziare il perfezionamento professionale e i controlli sul rispetto delle condizioni di lavoro. Il sinda- cato rimborsa il contributo ai propri iscritti. Preghiamo tutti i nostri affiliati di contattare la loro sezione sindacale.
Xxxxx xx 0x xx xxxxx xx 0000 xx aplicable el Convenio Colectivo de Trabajo para el sector de la limpieza, de la Suiza alemana. En dicho convenio se prevee el pago de una cuota para los gastos de ejecución. Con este objeto se descuenta a los trabajadores y trabajadoras 0,4% del salario. Con este dinero se financian los controles sobre el cumplimiento de las disposicio-nes del convenio y los cursos de formación y perfeccionamiento profesional. A los afiliados(-as) a un sindicato, el sindicato les devuelve la cuota descontada para los gastos de ejecución. Por eso, rogamos a las personas que estén afiliadas a un sindicato que se dirijan a los secretariados del sindicato.
Comisión paritaria central del sector de la limpieza
Novim Opštim radnim ugovorom branše održavanja čistoće za njemačko govorno područje Švajcarske, koji je stupio je na snagu 1. jula 2004 godine, regulisano je i pitanje doprinosa za sindikat. U tu svrhu, zaposleni su izd- vojili 0,4% od svoje plate. Sredstva prikupljena na ovaj nač in, koriste se za kontrolu uslova rada zaposlenih, te za njihovo doškolovavanje. Ćlanovi sindikata imaju pravo da izdvojeni doprinos dobiju nazada. Zato vas molimo da se javite vašem sindikalnom sekretarijatu.
Centralna paritetna komisija xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Xx 0 xxxxxx 0000 xx xxxx xx fuqi Kontrata e Përgjithshme e Punës për sektorin e pastrimit që vlenë për Zvicrën gjermanofolëse. Kjo kontratë përmbanë edhe kuotën e zbatimit. Xxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx sektorit të pastrimit i zbriten nga rroga 0,4%. Me këto para do të financohet kontrollimi i përmbajtjes së kushteve të punës dhe financohet gjithashtu edhe shkollimi i mëtejshëm. Anëtarëve të Sindikatës i kthehet kuota e zbatimit nga Sindikata e tyre. Xxxxx të gjithë anëtarët e Sindikatës të paraqiten pranë sekretariatit sindikal.
Qendra e Komisionit të Paritetit për sektorin e pastrimit
1 Temmuz 2004 tarihinde almanca konuşulan kantonlarda yürürlüğe giren Temizlik Işkolu Toplu Iş Sözleşmesi beraberinde sözleşme için bir ücret kesintisinide getirdi. Sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi için yapılan har- camaları karşılamayı amaçlayan bu ücret kesintisi %0,4 oranındadır. Bu kesinti ile ayni zamanda işçilerin meslek eğitimi finanse edilecektir. Sendika üyesi olanlara ise bu kesintinin geri iade edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle arka sayfada ki forumu doldurup sendika sekreterligine ğeri göndermeni rica ederiz.
Temizlik Işkolu Merkez Idare Komisyonu
Le 1er juillet 2004, une nouvelle convention collective de travail prévoyant une contribution aux frais d’exécution est entrée en vigueur en Suisse alémanique dans l’industrie du nettoyage. A cet effet, les travailleuses et les tra- vailleurs subissent une déduction de 0,4% de leur salaire. Cet argent finance les contrôles portant sur le respect des conditions de travail ainsi que la formation continue. Les membres du syndicat ont droit au remboursement de la contribution aux frais d’exécution. Nous les prions donc de s’adresser au secrétariat régional de leur syndicat. La Commission paritaire centrale de l’industrie du nettoyage
Appunti personali:
Contatti:
Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx 0 • Postfach • 0000 Xxxxxx
Tel. 000 000 00 00 • Fax 000 000 00 00 • xxxx@xx-xxxxxxxxx.xx • xx-xxxxxxxxx.xx
Contratto collettivo di lavoro per il settore delle pulizie nella Svizzera tedesca
e
Contratto collettivo di lavoro per il settore delle pulizie nella Svizzera tedesca 2018–2020