Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, con sede legale in Cagliari, Via Ospedale, n. 54, C.F/P. IVA 03108560925, nella persona del Direttore
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI OGGETTO DELLA PROCEDURA:
[CIG ] [eventuale CUP ]
***
Tra le parti
Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, con sede legale in Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxxxx, x. 00, C.F/P. IVA 03108560925, nella persona del Direttore
Generale pro tempore, Dott./ssa ,
, Cod. Fisc. , per la carica domiciliato presso la sede dell’Azienda, nel prosieguo denominata “Stazione Appaltante”,
e
Operatore economico srl/spa…, con sede legale in , Via
n. , Codice Fiscale e Partita Iva , nella persona del dott/sig…., nato a , il / / , Codice Fiscale , xxx.xx, ai fini del presente atto, presso la sede della Società e che interviene nel presente atto in nome e per conto della suddetta in forza di Procura Speciale/in qualità di Legale Rappresentante, a mezzo di atto pubblico del Notaio Dott. , Repertorio n.
del / / , Raccolta n. , registrato in il
/ / al n. _, Serie , che in copia certificata conforme al suo originale in data dallo stesso Xxxxxx è allegata al presente atto sotto la lettera “X” per farne parte integrante e sostanziale PREMESSO QUANTO SEGUE
• Con Deliberazione del Direttore Generale n. del ,
l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari aggiudicava i lavori (oggetto della procedura) all’operatore economico .
• Con nota PG/202_/
del
la Stazione
appaltante provvedeva all’invio della Comunicazione di Aggiudicazione;
• La Società presentava tutti i documenti richiesti ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegati al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale;
• La Società , con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole;
• (Se pertinente) L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, ai sensi dell’art. 26, comma 3 ter, del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., ha redatto il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard (VRRS), relativi alla tipologia della prestazione, che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto e nel quale sono indicati i costi connessi alle misure atte ad eliminare o, quanto meno, ridurre i rischi rilevanti. Tale documento, agli atti della Stazione appaltante costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto seppur non materialmente allegato.
Tutto ciò premesso, le parti sopra rappresentate
CONVENGONO E STIPULANO quanto segue:
ART. 1 (Premesse e norme regolatrici)
Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, anche quando non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto. Costituiscono, in particolare, parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati, tutti gli atti e documenti di gara. L’esecuzione del presente contratto è regolata in via gradata:
• dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con la Società
relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
• dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 36/2023;
• dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
ART. 2 (Oggetto del contratto)
Il presente contratto ha ad oggetto i lavori di
, per le cui modalità operative si richiamano tutti gli atti e documenti citati in premessa.
ART. 3 (Valore del contratto)
Il valore del presente contratto è pari € , oltre oneri della sicurezza pari ad € , per un totale pari ad €
) ed Iva al % pari ad € _ , per un totale complessivo di € ,
(In caso di contratto di accordo quadro: il valore massimo contrattuale è di €
).
ART. 4 (Durata del contratto)
Il periodo di durata contrattuale è di anni/mesi ( lettere). La decorrenza contrattuale è determinata dalla data risultante dal verbale di consegna definiva dei lavori.
Le prestazioni contrattuali devono essere ultimate nel termine indicato nel cronoprogramma lavori allegato agli atti di gara. L’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori, deve trasmettere alla Stazione appaltante un programma esecutivo contenente l’indicazione dello sviluppo presunto degli stessi.
ART. 5 (Esecuzione delle prestazioni e Direzione dei Lavori)
La Società si impegna ad eseguire tutte le prestazioni descritte nel precedente Art. 2 in conformità agli atti di gara e di quanto disposto nella DDG n. del da intendersi ancora una volta qui integralmente riportati per farne parte integrale e sostanziale.
Le prestazioni previste in appalto sono da concordarsi con il Direttore dei Lavori nominato: Dott./ssa , in servizio presso la
S.C. / S.S.D. dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari].
ART. 5 bis (Subappalto) [eventuale]
L’esecutore ha espresso la volontà di ricorrere al subappalto ai sensi dell’art.
119 del D. Lgs. n. 36/2023 per le seguenti prestazioni:
. È nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l’integrale esecuzione delle prestazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle prestazioni dei contratti ad alta intensità di manodopera.
Il subappalto, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 119 citato,
è sottoposto alla previa autorizzazione della Stazione appaltante.
ART. 6 (Garanzia definitiva ed eventuali altre polizze)
A tutela dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, la Contraente ha prestato una garanzia definitiva, pari ad un
importo di euro ( in lettere) mediante la
cauzione/fideiussione n. , emessa in data dalla
e resa ai sensi dell’art. 117 del D. Lgs. 36/2023 in favore dell’Azienda. La garanzia è prestata a tutela dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore, rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore; la garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
Ai sensi dell’art. 117, comma 10, del D. Lgs. n. 36/2023, l’Esecutore è
obbligato a stipulare almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
ART. 7 (Obblighi generali dell’appaltatore)
L’appaltatore dovrà ottemperare, per quanto di propria competenza, sotto la sua
esclusiva responsabilità, alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni vigenti o che fossero emanate nel periodo considerato relativamente a materiali da
fornire, a sicurezza e igiene del lavoro e in genere in materia di trattamento e tutela dei lavoratori. La società contraente si obbliga: a) ad osservare e a fare osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie; b) ad applicare e a fare applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale per i dipendenti delle aziende di comparto e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si esegue l’appalto in oggetto. Il Legale Rappresentante dell’operatore economico dichiara, sotto la propria responsabilità, che nessuna persona esplicante attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria di consulenza o di qualsiasi altra natura, nonché avente interesse nell’attività della Società medesima, è dipendente dell’ente appaltante anche se in posizione di aspettativa. La Società, inoltre, rimane obbligata ad osservare e a far osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro. L’appaltatore dovrà rispettare integralmente la disciplina in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. La mancata osservanza di uno qualsiasi degli obblighi in materia di prevenzione infortuni, assicurazioni sociali, contratti collettivi di lavoro e degli altri obblighi sopra citati, dà diritto alla Stazione Appaltante di risolvere il presente contratto. L’appaltatore assume ogni responsabilità per danni alle persone, sia terzi che propri dipendenti, e alle cose che dovessero verificarsi in conseguenza della esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, tenendo perciò sollevata e indenne
l’Azienda medesima da qualsiasi pretesa o molestia al riguardo venisse ad essa mossa.
ART. 8 (Risoluzione e recesso)
Ferma restando la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile in caso di mancato e/o inesatto inadempimento dei propri obblighi da parte dell’Appaltatore, l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari dichiara espressamente - e con la sottoscrizione del presente atto la Società affidataria accetta – di aver diritto, per quanto di proprio interesse, a recedere unilateralmente dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore tramite Posta Elettronica Certificata, in ogni caso in cui dovesse essere accertato il venir meno dei requisiti di cui al Libro II, Parte V, Titolo IV, Capo II, del D. Lgs. n. 36/2023.
ART. 9 (Responsabile del Trattamento dei dati personali)
Ai sensi dell’art 28 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), qualora dalla stipula del presente contratto dovesse derivare la necessità del trattamento di dati per conto del Titolare, quest’ultimo procederà con la designazione del Responsabile del Trattamento, definendo gli obblighi delle medesime parti in materia di tutela dei dati personali. Con successivo atto giuridico, che farà parte integrante e sostanziale del presente contratto, verrà sottoscritto dalle parti il Data Processing Agreement.
ART. 9 bis (Trattamento dei dai personali)
Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR) e del
D. Lgs. 196/2003, così come modificato e integrato dal D. Lgs. 101/2018,
l’Azienda, quale Titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o, comunque, raccolti a tale scopo, nonché forniti ai
fini della conclusione del presente contratto informa la Contraente, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e dell’esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto e delle attività ad esse correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene prevalentemente mediante strumenti informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Con la sottoscrizione del presente contratto, la Contraente dichiara di aver preso visione dell’Informativa pubblicata sul sito istituzionale dell’Azienda al seguente url, ed esprime il proprio consenso al predetto trattamento: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxx/xx/xxxxxxx_xxxxxxxxx.xxxx
ART. 10 (Fatturazione e termini di pagamento)
Ad avvenuta esecuzione delle prestazioni considerate nell’affidamento (ovvero del termine di contabilizzazione di cui al Capitolato Speciale), il R.U.P. ammette in contabilità l’avanzamento della prestazione e, a seguito della definizione dell’importo che si può corrispondere all’affidatario, rilascia il certificato di pagamento previsto dall’art. 125 del D. Lgs. n. 36/2023. Ai fini dell’emissione della fattura si richiama il contenuto dell’art. 125, commi 5 e 6 del Codice.
Il pagamento del corrispettivo contrattuale, dunque, avrà luogo previa emissione di fatture fiscalmente valide. Il pagamento delle fatture avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. L’obbligazione di pagamento, ad ogni fine civilistico, è sempre domiciliata presso il Tesoriere dell’Azienda;
per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico i tempi ulteriori per l’incasso
rispetto a quelli di emissione del mandato presso il Tesoriere non sono computabili nei termini di pagamenti. Il CIG dovrà essere indicato negli strumenti di pagamento e nelle fatture al fine della liquidazione delle stesse. Le fatture dovranno contenere gli estremi del provvedimento dell’A.O.U. di Cagliari. La fatturazione dovrà essere emessa secondo quanto disposto dalla normativa vigente, legge di stabilità 2015 in materia di applicazione dell’IVA nelle operazioni effettuate con Enti Pubblici, ossia dovranno avvenire con il sistema dello “Split Payment”. La fattura emessa a favore di questa Azienda dovrà essere trasmessa esclusivamente in formato elettronico. Alla stessa dovrà essere allegato il relativo verbale di collaudo. Il codice univoco ufficio (IPA - Indice delle Pubbliche Amministrazioni) assegnato alla AOU di Cagliari è il seguente:
Uff_Fattura PA; Codice Fiscale:03108560925; Codice IPA: UF6N8L
ART. 11 (Penali)
In caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali l’appaltatore è tenuto alla corresponsione di una penale, da calcolare in misura giornaliera, pari al per mille (compresa tra 0,3 per mille e 1 per mille dell’importo netto contrattuale). La misura complessiva delle penali non può superare, complessivamente, il 10% del detto ammontare netto contrattuale.
ART. 12 (Tracciabilità dei flussi finanziari)
L’affidataria assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii., a pena di nullità assoluta del presente contratto. La Società aggiudicataria ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla presente procedura e le persone incaricate ad operare su
questo: Intestazione conto ; Numero ; Istituto
di credito ; Agenzia ; IBAN
; Soggetto delegato: Sig./Dott.
, nato a , il , residente a
, in via ; C.F.
.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l’Azienda dichiara che il Codice Identificativo Gara è .
ART. 13 (Codice di comportamento)
Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e del Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti dell’AOU di Cagliari, adottato con Deliberazione n. 1164 del 30/12/2022, l’appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici. Per quanto sopra, l’appaltatore, in persona del Legale Rappresentante, dichiara di averne preso visione prima della sottoscrizione del presente contratto.
ART. 14 (Clausola anti pantouflage)
In relazione alle previsioni di cui all’art. 1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012 e dell’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001, la Società
, in persona del Legale Rappresentante, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Stazione appaltante che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di
lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.
ART. 15 (Spese e registrazione)
L’affidataria è tenuta al pagamento di tutti gli oneri contrattuali, nessuno escluso (spese di bollo e registro, trascrizione, copie). Il presente contratto è stipulato in modalità elettronica con scrittura privata e, in caso d’uso, sarà registrato a spese del richiedente.
ART. 16 (Firma digitale)
Il presente contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale, rilasciata da ente certificatore autorizzato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005.
ART. 17 (Foro competente)
Le eventuali controversie sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Cagliari. È esclusa la competenza arbitrale.
ART. 18 (Clausola finale)
Il presente contratto e tutti i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone condiviso il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. L’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
La Contraente dichiara, pertanto, di impegnarsi ad adempiere tutti gli obblighi previsti dal presente atto alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, dichiarando che quanto da esso risulta definisce in modo adeguato e completo le prestazioni oggetto del presente affidamento; dichiara, altresì, di aver acquisito tutti gli elementi per una idonea valutazione finalizzata alla
formulazione della propria accettazione.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., i Contraenti, nella loro predetta qualità, dichiarano di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiarano di approvare specificatamente le clausole e condizioni di seguito riportate: ART. 1 (Premesse e norme regolatrici), ART. 2 (Oggetto del contratto), ART. 3 (Valore del contratto); ART. 4 (Durata del contratto), ART. 7 (Obblighi generali del prestatore di servizi), ART. 8 (Risoluzione e recesso), ART. 9 (Responsabile del Trattamento dei dati personali), Art. 9 bis (Trattamento dei dati personali), ART. 11 (Penali), Art. 12 (Tracciabilità dei flussi finanziari), ART. 15 (Spese e registrazione), ART. 17 (Foro competente), ART. 18 (Clausola finale).
ART.19 (Documenti contrattuali)
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari – Stazione Appaltante - i seguenti documenti: Capitolato speciale d’appalto, DUVRI (ove previsto), DGUE; Patto d’integrità; dichiarazione “Tracciabilità dei flussi finanziari”.
Per l’Affidatario
Per l’A.O.U di Cagliari
Il presente contratto consta di n. facciate