ACCORDO LOCALE PER L’EROGAZIONE
ACCORDO LOCALE PER L’EROGAZIONE
DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI
TRA
L'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA di seguito definita Azienda, con sede in Xxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx, 0/X C.F. 01874230343 - rappresentata dal Commissario Straordinario Xxxxxxx Xxxx, domiciliato per la carica in Parma, strada del Quartiere n.2/A
E
LA STRUTTURA SANITARIA PRIVATA, POLIAMBULATORIO TERME DI MONTICELLI
con sede in Xxx Xxxxx,0 Xxxxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx nella persona del Legale Rappresentante Xxxxx Xxxxxxx, di seguito definita Struttura
PREMESSO
RICHIAMATI:
− l’art. 8, commi 5 e 7 del D.Lgs 30.12.1992 n. 502, come successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs 07.12 1993 n. 517 e dal D.Lgs 19.06.1999 n. 229, che dispone in materia di rapporti con strutture private fondati sull’accreditamento;
− l’art. 6, comma 6 della L. 23.12.94 n. 724, che prescrive la cessazione dei precedenti rapporti convenzionali delle Strutture Private con Servizio Sanitario Nazionale e l’entrata in vigore i nuovi rapporti fondati sull'accreditamento e, a decorrere dalla data di entrata in funzione del sistema di pagamento delle prestazioni sulla base di tariffe predeterminate dalla regione, della remunerazione delle prestazioni;
− l’art. 2, comma 8 della L. 28.12.95 n. 549, che prescrive che, nell'ambito dei nuovi rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, le Unità Sanitarie Locali, sulla base di indicazioni regionali, contrattano con le strutture private ed i professionisti eroganti prestazioni sanitarie un piano annuale preventivo che ne stabilisca quantità presunte e tipologia, anche ai fini degli oneri da sostenere;
− l’art. 2, comma 7 del D.P.R. 14.01.97, che dispone che la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende Unità Sanitarie Locali a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli appositi rapporti di cui all'art. 8, commi 5 e 7 del D.Lgs 502/92, e s.m.i., nell'ambito del livello di spesa annualmente definito;
− l’art. 1, comma 32 della L. 23.12.96 n. 662, che dispone che in materia di contrattazione dei piani annuali preventivi e di fissazione del limite massimo di spesa sostenibile;
− l'art. 32 commi 8 e 9 della Legge 449/1997, che prescrive l’individuazione dei limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché in materia di vigilanza e controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse ed in particolare di qualità, appropriatezza, accessibilità e costo, con l'impiego di protocolli quali strumenti sistematici di valutazione dell'appropriatezza del ricorso ai ricoveri ospedalieri;
− la Legge Finanziaria per il 2007, L. 296/2006 art. 1 c. 796 lett. O;
− il DPCM 12 gennaio 2017 Definizione e aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e la DGR del 27 marzo 2017 n. 365 di recepimento del DPCM indicato;
− DGR 14.02.2005 n. 292 “Accreditamento istituzionale degli ambulatori e degli studi autorizzati all’esercizio dell’attività odontoiatrica”;
− DGR 04.12.2017 n. 1943 “Requisiti generali e procedure per il rinnovo dell'accreditamento delle strutture sanitarie”
− Legge Regionale n. 22 del 06 novembre 2019 “Nuove norme in materia di autorizzazione ed
accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”
− la DGR 27.07.1998 n. 1296 che contiene importanti elementi da inserire negli accordi/contratti con i produttori di attività specialistica;
− la DGR 25.03.1997 n. 410 “Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e relative tariffe”;
− la DGR 24.02.2003 n. 262 “Modifica del Nomenclatore tariffario delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e determinazione delle quote di partecipazione alla spesa per le visite specialistiche”;
− la DGR 19.12.2011 n. 1906 “Aggiornamento del nomenclatore tariffario delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale” e s.m.i.;
− la DGR 22.03.2016 n. 377 “Obbligo di disdetta delle prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali. Modalità operative per le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale in applicazione dell’art. 23 della L.R. 2/2016;
− la DGR 06.11.2006 n. 1532 “Piano generale sul contenimento dei tempi di attesa” che prevede precise linee di indirizzo per il governo e lo sviluppo dell’assistenza specialistica ambulatoriale attraverso la definizione di piani di produzione e azioni per il contenimento dei tempi di attesa entro gli standard;
− la DGR 20.07.2009 n.1035 “Strategia Regionale per il miglioramento dell’accesso ai servizi di specialistica ambulatoriale in applicazione della DGR 1532/2006;
− la DGR 30.05.2011 n. 748 “Sistema CUP – Linee guida regionali” e le successive Procedure amministrative per la prenotazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, definite dall’Aziende Sanitaria di Parma;
− la DGR 03.06.2013 n. 704 “Definizione delle condizioni di erogabilità di alcune prestazioni di Tac e Risonanza magnetica”;
− la DGR 03.11.2014 n. 1735 “Misure per l’attuazione della delibera di giunta regionale 24 febbraio 2014, n. 217, concernente linee di programmazione e finanziamento delle Aziende del servizio sanitario regionale per l’anno 2014” in cui al paragrafo “Politiche di miglioramento dell’accessibilità alle cure specialistiche” si indicano le azioni prioritarie, che le Aziende sanitarie dovranno attuare con l’obbiettivo di migliorare l’accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali e contenere i tempi di attesa;
− la DGR 27.07.2015 n. 1056 “Riduzione delle liste di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie”;
− la DGR 27.03.2017 n. 365, con cui la Regione Xxxxxx Xxxxxxx ha deliberato il rinvio con successivo proprio atto l’adozione delle disposizioni in materia di specialistica ambulatoriale, di cui agli artt. 15 e 16 del DPCM 12 gennaio 2017, che saranno deliberate sulla base del decreto del Ministro della salute per la definizione delle tariffe massime delle prestazioni specialistiche, da emanarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, come stabilito al comma 2 dell’articolo 64 del DPCM di cui sopra;
− la DGR 15.04.2019 n. 603 “Piano regionale di governo delle liste di attesa (PRGLA) per il triennio 2019-2021”;
− la Circolare della Regione Xxxxxx Xxxxxxx del 10.11.2008 n. 8 “Tessera sanitaria e monitoraggio della spesa sanitaria: applicazione dei decreti ministeriali del 2008, attuativi dell'art. 50 DL 269/2003, nella regione Xxxxxx-Romagna" e relativi allegati;
− la Circolare della Regione Xxxxxx Xxxxxxx del 28.11.2008 n. 9 "Specifiche tecniche relative alla trasmissione e tracciato del flusso relativo all’ Assistenza Specialistica Ambulatoriale (ASA) - anno 2009" che fissa l’obbligatorietà di fornire dati completi da parte di tutti gli erogatori, con l’obbligatorietà di rilevazione di informazioni specifiche relative alla ricetta, al prescrittore e alle esenzioni ai fini della rendicontazione al Ministero dell’Economia e Finanze per il controllo della spesa sanitaria e successive integrazioni;
− la Circolare della Regione Xxxxxx Xxxxxxx del 16.2.2011 n. 2: "Integrazioni alla Circolare Regionale n.9 del 28/11/2008: "Specifiche tecniche relative alla trasmissione e tracciato del flusso relativo all'Assistenza Specialistica Ambulatoriale (ASA)" e la nota 05/10/2015 PG/2015/0727127 - Integrazioni alla Circolare Regionale n.2 del 16/02/2011 "Specifiche tecniche relative alla trasmissione del flusso relativo all’Assistenza Specialistica Ambulatoriale
(ASA)";
− la Circolare della Regione Xxxxxx Xxxxxxx del 22 febbraio 2007 n. 3 “Ordinamento della mobilità sanitaria interregionale ed infraregionale – Anno 2007”
PRECISATO che è necessario avvalersi delle Strutture Private Accreditate, così come precisato nel “Piano per il governo delle liste di attesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e per le prestazioni di ricovero per il triennio 2019 – 2021” (Deliberazione AUSL n. 466 del 24.06.2019), al fine di garantire il governo delle liste di attesa e il contenimento dei tempi di attesa.
CONSIDERATO che l’AUSL riconosce il ruolo fondamentale del modello di gestione concertativo basato su un sistema misto pubblico-privato nell’erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali, che contribuisce alla sensibile riduzione delle liste di attesa, obiettivo strategico del sistema sanitario, ed al contenimento della mobilità passiva extraregionale, è interesse reciproco definire un contratto per gli anni 2020-2022 che garantisca che i rapporti in essere tra le parti si mantengano continuativi e costruttivi.
PREMESSO che:
la Regione Xxxxxx Xxxxxxx, con DGR n. 1267 del 23.07.2014 ha approvato un accordo con l’Inail regionale per l’erogazione, a favore di infortunati sul lavoro e tecnopatici, delle prestazioni integrative di riabilitazione di cui all’art.11 x. 0 xxx xxx Xxxxxxx Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di riabilitazione (LIA);
il suddetto accordo prevede che le prestazioni integrative (LIA) siano ad esclusivo carico di Inail e che quest’ultimo possa stipulare convenzioni, con strutture pubbliche e private anche termali, finalizzate all’erogazione delle prestazioni richieste. Qualora il percorso riabilitativo individuale preveda anche prestazioni LEA, queste ultime saranno a carico della competente Azienda USL ed erogate presso strutture pubbliche o strutture accreditate nei limiti dei budget assegnati;
la Regione Xxxxxx Xxxxxxx con DGR 859 del 16.06.2017, nell’Accordo Regionale per il trienni 2017- 2019 con le Aziende Termali regionali per la fornitura ai cittadini di prestazioni termali in regime di accreditamento, ha ravvisato l’opportunità che le Azienda Usl competenti concordino un percorso condiviso con gli stabilimenti termali presenti nel territorio, al fine di garantire, all’interno del piano riabilitativo individuale prescritto dall’Inail, coerenza tra l’erogazione di prestazioni previste dai Lea e prestazioni Lia;
PRESO ATTO che la Struttura Sanitaria Terme di Monticelli Spa ha stipulato un accordo con l’Inail per l’erogazione delle prestazione integrative di riabilitazione di cui all’art. 11 c.5 D.L.vo 9 aprile 2008 n.41;
DATO ATTO che la Struttura sanitaria privata POLIAMBULATORIO TERME DI MONTICELLI è legittimata alla stipula del contratto in quanto in possesso dei seguenti requisiti oggettivi:
- in possesso di autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie contrattate;
- accreditata ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente;
ATTESO che la Struttura POLIAMBULATORIO TERME DI MONTICELLI, dichiara con la sottoscrizione del presente contratto, di accettare il sistema di pagamento delle prestazioni secondo le tariffe della Regione Xxxxxx-Romagna, prevedendo la possibilità di applicare sconti particolari per l’erogazione dell’attività di cui trattasi
Tutto ciò premesso
si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 - Oggetto e validità del contratto.
Il presente accordo ha validità triennale con decorrenza dal 01.01.2020.
La Struttura si impegna ad erogare dal 01.01.2020 al 31.12.2022, in favore degli assistiti residenti nel comprensorio dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, le prestazioni di specialistica ambulatoriale secondo la tipologia, il volume, il tetto di spesa descritti nel documento allegato (Allegato 1), che saranno oggetto di contrattazione annuale e secondo quanto previsto dal presente accordo.
Qualora nel periodo di vigenza contrattuale si verificassero necessità significative in discipline diverse da quelle concordate, la Struttura si impegna a variare l’offerta secondo le indicazioni dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma.
Le eventuali variazioni dovranno comunque essere ricomprese nel tetto di spesa, fatto salvo contrattazioni diverse.
Art. 2 - Limitazioni.
Le prestazioni erogate devono essere ricomprese nei Livelli Essenziali di Assistenza, e specificamente indicate nel decreto di accreditamento.
Se la Struttura dovesse perdere i requisiti oggettivi previsti dalla normativa in materia di accreditamento successivamente alla stipula del presente Accordo lo stesso decade automaticamente.
Art. 3 - Tariffe e Tetto di spesa.
L’erogazione delle prestazioni viene compensata secondo le tariffe di cui al Nomenclatore Tariffario ex DGR 262/2003 e successive integrazioni, per ciò che attiene alla attività ambulatoriale.
Ai sensi dell’art. 1 comma 796 lettera o) della L. 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria per l’anno 2007) la Struttura privata è tenuta a praticare uno sconto pari al 2% per le prestazioni specialistiche e pari al 20% per le prestazioni di diagnostica di laboratorio, rispetto agli importi indicati dal Nomenclatore tariffario regionale. Le tariffe da prendere a riferimento per il calcolo dello sconto vanno considerate al lordo rispetto alla quota di partecipazione alla spesa sanitaria, a eccezione delle prestazioni per le quali siano già previsti sconti tariffari concordati tra le parti o particolari modalità di esecuzione della prestazione tali da motivare una variazione dell’importo rispetto a quello stabilito dal nomenclatore.
Nelle more della definizione del quadro economico finanziario di ciascun anno di validità del presente Accordo il limite di spesa massimo stabilito per l’anno 2020 è di EURO 20.000,00
Tale tetto massimo resterà invariato anche a seguito di eventuali disposizioni regionali che dovessero intervenire nel corso di validità del presente accordo, relative alle tariffe delle prestazioni, che si intendono automaticamente recepite.
L’importo fissato è da intendersi al netto, e pertanto non comprensivo delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria a carico degli assistiti. Le parti si danno reciprocamente atto che il limite massimo di spesa, stabilito come sopra indicato, costituisce un limite non superabile per l’Azienda e per la Struttura accreditata. La Struttura si impegna inoltre a comunicare formalmente l’eventuale superamento del tetto di spesa assegnato alla Direzione del Distretto nel cui territorio la Struttura è ubicata.
L’eventuale eccesso di produzione di prestazioni oltre il tetto concordato darà luogo, ove non espressamente autorizzato dalla Direzione Generale, alla riduzione della remunerazione tariffaria (budget fisso e tariffa variabile).
Il verificarsi del superamento del tetto complessivo di spesa non esime la struttura privata dal garantire comunque (mantenendo aperte le agende di prenotazione), a budget invariato, l’erogazione in regime costante delle prestazioni fino alla scadenza dell'anno di riferimento.
Ogni variazione delle prestazioni all’interno del budget dovrà essere concordata con il Direttore del Dipartimento Cure Primarie del Distretto di riferimento.
Art. 4 - Procedure d’accesso.
A far tempo dalla data di inizio di validità del presente contratto, gli assistiti potranno accedere alla Struttura con la sola prescrizione SSN, attraverso il sistema di prenotazione CUP provinciale, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all’art.3 e nell’ambito delle prestazioni oggetto del presente accordo.
Le prenotazioni avverranno esclusivamente tramite il sistema CUP provinciale, e saranno subordinate alla prescrizione medica su modulario del Servizio Sanitario Nazionale, fatte salve le prestazioni per le quali non è previsto l’obbligo della prescrizione su ricettario del SSN, di libero accesso (visita ostetrico- ginecologica, esame visus, visita odontoiatrica, visita psichiatrica, visita pediatrica).
Per le prestazioni non ancora prenotabili nella rete di offerta del CUP provinciale, gli assistiti potranno accedere con la sola prescrizione SSN, senza necessità di preventiva autorizzazione da parte dell’Azienda USL, ma nel rispetto dei limiti di spesa di cui all’art.3 e nell’ambito delle prestazioni oggetto nel presente accordo.
In ogni caso la Struttura si impegna a erogare le prestazioni nelle date di effettiva prenotazione anticipatamente concordate.
La Struttura si impegna altresì a mettere in atto un sistema di verifica e controllo per le prestazioni soggette a limitazione di erogazione, nonché una programmazione della propria attività in quanto il tetto di spesa si intende assegnato per assicurare una costante offerta di prestazioni per tutto il periodo di vigenza contrattuale.
La Struttura dovrà comunque attenersi alle norme di accesso alle prestazioni definite a livello aziendale.
Il ticket, se dovuto, sarà riscosso dalla Struttura nella misura e con le modalità richieste dalla normativa vigente e dalle circolari aziendali.
Relativamente alle prestazioni per le quali il ticket è stato versato all’Azienda USL, sia nel caso di errore dell’utente che nel caso di più prestazioni ricomprese in un'unica ricetta ma erogate separatamente dall’Azienda e dalla Struttura accreditata, la struttura provvederà a fatturare (e rendicontare) la prestazione per intero senza ulteriori addebiti al cittadino.
Nel caso di una sola prescrizione con due o più prestazioni ed accessi prenotati presso due differenti Strutture, (privato-privato) la prima Struttura erogante riscuoterà il ticket complessivo. Qualora la procedura in uso presso la Struttura non lo consentisse (importo complessivo inferiore a € 36,15), la Struttura dovrà invitare l’assistito a versare direttamente all’Azienda Usl il ticket complessivo dovuto, utilizzando le procedure in vigore (c/c bancario, macchina riscuotitrice, ecc).
La struttura provvederà successivamente a fatturare (e rendicontare) la prestazione al lordo senza ulteriori addebiti al cittadino.
Art. 5 - Modalità di addebito e pagamenti.
La Struttura emetterà fattura mensile per l’importo corrispondente alle prestazioni oggetto del presente contratto erogate nel mese di riferimento, unendo alla stessa l’elenco delle prestazioni rese comprese le prestazioni aggiuntive, le eventuali prescrizioni dei medici invianti redatte su ricettario SSN con allegate, ove presenti, le richieste motivate di prestazioni aggiuntive, l’indicazione dei tickets corrisposti direttamente, compresi quelli originati da prestazioni aggiuntive. L’Azienda Usl si riserva la facoltà di richiedere copia del referto ove ritenuto necessario.
L’Azienda liquiderà l’importo addebitato in dodicesimi rispetto al tetto di spesa assegnato, avuto riguardo al fatto che il limite di pagamento è definito in tre dodicesimi del budget assegnato per trimestre.
L’Azienda si riserva la facoltà di effettuare controlli e verifiche contabili e documentali presso gli assistiti, con possibile accesso a mezzo di propri funzionari che dovranno farsi identificare mediante esibizione di cartellino personale, presso la Struttura, onde accertare la congruità e la regolarità delle fatture emesse.
Nelle fatture emesse dalla Struttura, dovranno essere evidenziati gli importi dei ticket da detrarre da quanto dovuto dall’Azienda USL.
In caso di eventuali contestazioni sulla congruità delle prestazioni effettuate, ovvero sugli importi fatturati, la Struttura privata inoltrerà regolare nota di accredito entro i 20 giorni successivi alla contestazione oppure potrà contro dedurre nel rispetto degli stessi termini.
Si precisa che la circolare 9/2008 indica che “soltanto le prestazioni accettate nella banca dati regionale concorrono a determinare le transazioni economiche (compensazione della mobilità sanitaria e fatturazione) ” e che il flusso ASA costituisce l’unico modello di rilevazione valido per la valorizzazione economica delle prestazione e titolo indispensabile per il pagamento delle stesse.
Le fatture emesse dalla Struttura saranno pertanto liquidate in acconto, salvo conguaglio a consuntivo, dopo il validato ASA del 13° invio, considerato quale consolidamento annuale.
In ogni caso la Struttura si impegna a correggere tempestivamente gli errori di inserimento ed i dati risultati scartati negli invii del Flusso ASA (flussi di ritorno).
Nessun riconoscimento economico sarà dovuto per le prestazioni scartate dopo il 13° invio considerato quale consolidamento annuale.
Eventuali prestazioni riepilogate senza prescrizione medica del SSN o in data antecedente a quella riportata sulla prescrizione medesima non daranno titolo al riconoscimento economico a carico del SSN.
Art. 6 - Prestazioni rese a cittadini non residenti.
In coerenza con le indicazioni contenute nella circolare 3 del 22.2.2007 “Ordinamento della mobilità sanitaria interregionale ed infraregionale - Anno 2007” e nella circolare 28.11.2008 n. 9 "Specifiche tecniche relative alla trasmissione e tracciato del flusso relativo all’ Assistenza Specialistica Ambulatoriale (ASA) - anno 2009" è indispensabile che i dati di fatturazione siano in linea con quelli inseriti e consolidati nella banca dati regionale ASA (vedi artt. 5 e 8).
La Struttura, in caso di prestazioni rese a cittadini non residenti nell’ambito dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, dovrà attenersi alle seguenti modalità di invio delle fatture:
a) le prestazioni rese a cittadini residenti nella Regione Xxxxxx Xxxxxxx dovranno essere addebitate direttamente alle Aziende Unità Sanitarie Locali di rispettiva competenza territoriale;
b) le prestazioni rese a cittadini residenti in Regioni diverse dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx saranno addebitate all’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma per la successiva compensazione per il tramite dei meccanismi di mobilità sanitaria interregionale.
c) le prestazioni rese a cittadini in possesso di codice/ tessera STP (stranieri temporaneamente
presenti), PSU (permesso soggiorno per motivi umanitari ) e a cittadini comunitari in possesso di TEAM (Tessera europea assicurazione malattia) rilasciata dallo Stato di provenienza, saranno addebitate all’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma con fattura separata. Alla fattura dovrà essere sempre allegata copia del tesserino STP. Limitatamente agli STP, si ricorda che dal tesserino deve risultare la condizione di indigenza ai fini del riconoscimento dell’eventuale esenzione del ticket. Per i PSU la normativa prevede l’esenzione automatica.
Art. 7 – Criteri di appropriatezza - Linee guida e tempi di attesa.
La struttura è tenuta al rispetto delle condizioni o dei limiti di erogabilità delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale previsti da normative nazionali o regionali.
A livello regionale ed aziendale è stata promossa l’elaborazione di linee guida di appropriatezza d’accesso alle prestazioni e di gestione delle liste d’attesa secondo criteri di gravità clinica che comportino la definizione di liste di attesa differenziate per prestazioni urgenti, urgenti differibili, programmabili.
La Struttura si impegna ad adottare le linee guida elaborate, sia relativamente ai criteri individuati di appropriatezza d’accesso alle prestazioni, sia relativamente alla gestione delle liste d’attesa e a partecipare alle iniziative di audit promosse dalla Azienda.
L’AUSL adotta modalità sistematiche di controllo, per il tramite dei Dipartimenti Cure Primarie del Distretto di riferimento, per la verifica dell’appropriatezza prescrittiva ed erogativa.
La struttura si impegna a rendere le attività programmate con continuità e regolarità, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla vigente legislazione sotto i diversi aspetti igienico–sanitario, protezionistico, di sicurezza, di professionalità, di regolarità documentale e di qualità complessiva. La struttura s’impegna a dare immediata comunicazione al Direttore del Dipartimento Cure Primarie del Distretto AUSL di riferimento delle interruzioni che, per carenza dei predetti requisiti, ovvero per giusta causa o per giustificato motivo, dovessero intervenire nell’erogazione delle prestazioni.
L’attività di cui al presente accordo deve essere tuttavia immediatamente sospesa, anche parzialmente, nel caso di accertate e comprovate gravi carenze professionali, tecnologiche o strumentali che possano pregiudicare la sicurezza degli assistiti.
Art. 8 - Debito informativo verso l’Azienda USL e la Regione
La produzione dei dati costituisce un elemento imprescindibile del presente accordo e deve essere in linea con le indicazioni regionali vigenti e con le eventuali modifiche che possono verificarsi in corso d’anno.
In particolare la circolare regionale 13 del 18.12.2006 relativa al Flusso Informativo dell’Assistenza Specialistica Ambulatoriale prevede:
• i criteri ed i vincoli per la produzione dei dati per tutte le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;
• l’obbligo che i dati, prima di essere trasmessi alla Regione, devono essere sottoposti a tutti i controlli di completezza e congruità al fine di garantire l’uniformità tra l’archivio regionale e l’archivio aziendale;
• la precisazione che solo le prestazioni accettate nella banca dati regionale concorrono a determinare le transazioni economiche (compensazione della mobilità e fatturazione). In questo modo la rendicontazione dell’attività erogata deve essere in linea con l’effettiva e completa registrazione e con la corrispondente fatturazione.
A tal fine la Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo nei confronti dell’Azienda Unità Sanitaria Locale e della Regione Xxxxxx Xxxxxxx, secondo i tempi e le modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale ivi compresi i controlli relativi ai ritorni informativi regionali provvedendo tempestivamente alla correzione dei dati non corretti e scartanti.
Art. 9 - Gestione dell’offerta e dell’erogato nella rete CUP provinciale
La gestione dell’offerta di prestazioni nella rete del CUP provinciale costituisce requisito indispensabile e sostanziale del presente accordo e sarà normata secondo quanto previsto nell’Allegato 2.
La Struttura non presente nella rete dell’offerta CUP provinciale si impegna a pianificare l’inserimento a breve nel sistema. Nel frattempo dovrà garantire l’invio mensile all’Azienda (servizio RIT) dei dati relativi alle prestazioni erogate secondo le specifiche definite nella circolare 9/2008 e nelle eventuali modificazioni ed integrazioni, garantendone la qualità ed i controlli sui dati.
Con l’inserimento nella rete CUP provinciale:
• il Flusso ASA e i flussi relativi a tempi di attesa verranno prodotti direttamente dall’Azienda Usl che si occuperà anche di implementare tutte le eventuali modifiche dei tracciati informativi;
• la struttura si impegnerà comunque a garantire la tempestività, la completezza e la correttezza del caricamento dati nonché la correzione degli errori derivanti dai ritorni informativi regionali.
In ogni caso la Struttura si impegna a correggere tempestivamente gli errori di inserimento ed i dati risultati scartati negli invii del Flusso ASA (flussi di ritorno).
Art. 10 – Obblighi della struttura: garanzia dell’offerta e sistema di erogazione Gestione Agende a CUP
Per le prestazioni oggetto del presente Accordo verranno predisposte Agende nel Sistema CUP provinciale in linea con le regole di sistema definite dai documenti regionali e aziendali in materia, secondo i volumi economici concordati.
Le Agende messe a disposizione sul sistema CUP provinciale dovranno prevedere tutte le fattispecie concordate per i livelli di priorità e le Agende di Garanzia.
La Struttura si impegna altresì a non modificare le Agende, fatto salvo:
- situazioni di effettiva necessità, comunque solo per situazioni contingenti e straordinarie, previa comunicazione formale al Direttore di Distretto e del Dipartimento Cure Primarie
- nel caso di modifiche dell’offerta concordate con la Direzione Aziendale.
Nell’ambito del presente accordo la Struttura si impegna a garantire la stabilità dell’offerta rispetto ai volumi concordati con modalità operative in grado di assicurare la costante disponibilità delle prestazioni nelle agende CUP. Tale aspetto costituisce criterio prioritario di garanzia per il cittadino e impegno di tutte le strutture eroganti in ambito aziendale. La struttura privata è quindi tenuta a ripartire uniformemente l’offerta prestazionale ordinaria su tutto l’arco dell’anno (12 mesi). La costruzione delle agende e la relativa offerta a CUP vanno concordate con il Dipartimento Cure Primarie del Distretto di riferimento, al fine di garantire la coerenza complessiva del sistema distrettuale e provinciale di offerta.
Gestione delle prestazioni aggiuntive
La circolare 8/2008 stabilisce che “Le prestazioni specialistiche erogate dagli specialisti di strutture private accreditate, per completare l’iter diagnostico-terapeutico finalizzato a rispondere ad uno specifico quesito diagnostico posto sul ricettario SSN, come da normativa nazionale, non possono essere prescritte tramite la ricetta unica SSN. Queste prestazioni aggiuntive possono essere all’interno di percorsi semplificati per determinate tipologie di prestazioni, e relativi volumi, definiti da contratti di fornitura, purchè complementari rispetto alla richiesta che ha determinato l’accesso alla struttura. Al fine di monitorare l’andamento dei volumi di produzione per queste prestazioni il campo CODICE A BARRE DELLA RICETTA INDICE dovrà riportare il codice della ricetta unica SSN che ha generato le prestazioni aggiuntive”.
A tal fine la Struttura si impegna a erogare le eventuali prestazioni aggiuntive, all’interno delle discipline di cui al presente accordo, che si rendessero necessarie a completamento della visita e/o dell’iter diagnostico/terapeutico: per tali prestazioni (che rappresentano un nuovo accesso) l’utente è tenuto a corrispondere l’importo di ticket qualora dovuto.
Lo specialista della struttura dovrà predisporre specifica richiesta motivata da allegare alla prima prescrizione redatta su ricettario SSN, a cura del medico inviante.
La Struttura è tenuta a registrare le prestazioni aggiuntive sul sistema CUP sulla base delle suddette disposizioni contenute nella Circolare Regionale n° 9 del 2008.
Le prestazioni aggiuntive non potranno di norma superare il 10% del volume complessivo delle prestazioni erogate all’interno della specifica disciplina (ad eccezione delle cure fisiche) e saranno ricomprese all’interno del tetto di spesa complessivo annuo assegnato alla Struttura.
Art. 11 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento.
La Struttura si impegna a mantenere nel periodo di validità del presente accordo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente.
ART. 12 – Altri obblighi
La Struttura è tenuta ad entrare nella rete informatica “Progetto Sole” e fascicolo Sanitario Elettronico per favorire la condivisione delle informazioni sanitarie dei pazienti che accedono alla Struttura.
In particolare, con oneri a proprio carico:
• devono essere implementate tutte le funzionalità necessarie all’ingresso nella rete sole in particolare
finalizzate alla erogazione delle ricette SSN e all’invio del referto al Fascicolo Sanitario Elettronico;
• devono essere assicurate tutte le funzionalità necessarie alla visualizzazione ed erogazione delle ricette dematerializzate, secondo le regole previste dal flusso ministeriale;
• esclusivamente per il periodo di vigenza del contratto di fornitura, l’Aziende USL consente la consultazione attraverso il servizio applicativo SAIA RER, delle informazioni anagrafiche utili ai fini della prenotazione ed erogazione
• deve essere consentita la consultazione delle informazioni relative al pagamento del ticket, attraverso l’integrazione degli applicativi o con altre modalità operative concordate con l’AUSL di Parma.
Art. 13 - Controlli.
Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura accetta che l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma attivi ed esegua controlli atti a verificare la qualità e la congruenza delle prestazioni rese sia rispetto alle relative prescrizioni mediche sia rispetto ai tetti di spesa massimi assegnati.
La Struttura assicura agli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale il medesimo livello qualitativo delle prestazioni rese ai cittadini paganti in proprio.
Sarà oggetto di specifico controllo da parte dell’Azienda USL, anche tramite verifiche presso gli assistiti e presso la struttura, ogni aspetto delle prestazioni inerente alla qualità dell’assistenza percepita dall’utente, all’appropriatezza clinica e organizzativa delle prestazioni, con particolare riferimento alle modalità di esecuzione e di refertazione, oltre che all’applicazione degli eventuali protocolli diagnostico-terapeutici adottati dall’Azienda.
L’Azienda USL si riserva in ogni caso di esercitare attraverso il Dipartimento delle Cure Primarie del Distretto di riferimento tutte le attività di ispezione e controllo di propria competenza previste dalla vigente normativa.
Le parti si impegnano a verificare periodicamente l’andamento della produzione e la regolarità del flusso informativo attraverso incontri periodici da concordare congiuntamente.
Art. 14 - Incompatibilità.
La struttura, richiamato il regime delle incompatibilità stabilito dall’art. 4, comma 7 della L. 30.12.91 n. 412, nonché dalla successiva normativa emanata in materia ed in particolare dall’art. 1, commi 5 e 6, della L. 23.12.1996 n. 662, si dichiara consapevole che è fatto divieto alle strutture private accreditate, in toto o parzialmente, di avere nel proprio organico o a livello di consulenti personale, medico e non, in posizione di incompatibilità.
Il Presidio si impegna pertanto a fornire all’Azienda, a richiesta, l’elenco aggiornato del personale del quale a qualsiasi titolo si avvale e a comunicare alla stessa ogni variazione che dovesse intervenire.
Anche ai fini del presente articolo l’Azienda si riserva inoltre la facoltà, e la Struttura sanitaria contraente l’accetta, di effettuare ispezioni senza preavviso a mezzo di propri funzionari che dovranno farsi identificare mediante esibizione di cartellino personale.
La Struttura si impegna a rimuovere eventuali incompatibilità entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di comunicazione da parte dell’Azienda. Decorso inutilmente detto termine l’Azienda avvierà il procedimento di risoluzione del contratto.
Art. 15 - Copertura assicurativa.
La copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi è a carico della Struttura Privata, ai sensi della normativa vigente.
Art. 16 - Trattamento dei dati personali.
Con la sottoscrizione del presente accordo, la Struttura garantisce di essere in possesso di conoscenze specialistiche, di possedere i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati, ivi incluso il profilo relativo alla sicurezza. Si impegna, altresì, ad adottare e mantenere misure tecniche ed organizzative adeguate atte ad assicurare il rispetto della dignità degli interessati, la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati personali trattati nonché la sicurezza dei sistemi e dei servizi utilizzati, tenendo conto delle finalità perseguite, del contesto e delle specifiche circostanze in cui avviene il trattamento.
Con separato atto, la Struttura è nominata “Responsabile del trattamento” ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
Art. 17 - Controversie.
Il Foro competente per la decisione di ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione al presente contratto e che non potrà essere composta amichevolmente è quello di Parma.
Art. 18 - Durata.
Il presente contratto ha validità ed efficacia per il periodo 00.00.0000 - 00.00.0000.
Ciascuna delle parti contraenti può recedere, in tutto o in parte, dal presente accordo, anche prima della scadenza, previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di almeno 15 giorni.
In caso di recesso anticipato da parte della Struttura, la medesima si impegna comunque a erogare le prestazioni già prenotate.
Art. 19 - Clausola di adeguamento.
Ogni modifica al contenuto del presente accordo, dovrà essere preventivamente concordata tra le parti.
Art. 20 - Bollo e registrazione.
Il presente contratto è soggetto all’imposta di bollo, con oneri da dividersi in ugual misura tra le parti, ed è soggetto a registrazione solo in caso d’uso. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che con proprio comportamento ne avrà resa obbligatoria la registrazione.
Certificazione Antimafia
Dato atto che è in corso di presentazione la richiesta di certificazione antimafia alla Prefettura di Parma, si conviene di procedere alla stipula del contratto anche in assenza delle informazioni prefettizie, nelle more dell’acquisizione delle informazioni antimafia. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte dal Prefetto, venga emessa una informazione antimafia interdittiva, l’Amministrazione recede ai sensi dell’art. 92 del D.lgs 159/2011
Xxxxx, approvato e sottoscritto,
Parma .................................................
Per l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma Per la Struttura Privata Il Commissario Straordinario Il Legale Rappresentante
(Dr. Xxxxxxx Xxxx) ( Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx )
ALLEGATO 1)
ALLEGATO ALL’ACCORDO LOCALE PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI
TRA
L'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA E
LA STRUTTURA PRIVATA POLIAMBULATORIO TERME DI MONTICELLI SPA
ANNO 2020
DISCIPLINA | TETTO DI SPESA EURO |
MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE | 20.000,00 |
TOTALE | 20.000,00 |
La Struttura si impegna ad erogare prestazioni aggiuntive all’interno delle singole discipline, qualora necessarie a completare la visita e/o l’iter diagnostico terapeutico, in quantità non superiore al 10% del volume complessivo di prestazioni erogate all’interno della disciplina stessa (ad eccezione delle Cure Fisiche), rendicontate e registrate secondo le modalità previste nel testo dell’Accordo. Tali prestazioni sono ricomprese all’interno del tetto di spesa complessivo assegnato alla struttura per l’anno 2020. |
L’importo può essere utilizzato solo per le prestazioni previste dal Piano Riabilitativo individuale prescritto dall’Inail di cui alla DGR n. 859 del 16 giugno 2017.
Parma,
Per l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma Per la Struttura Privata Il Commissario Straordinario
(Dr. Xxxxxxx Xxxx) (Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx)
_ _
ALLEGATO A
ATTO DI NOMINA
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679)
l’Azienda USL di Parma, con sede in Xxxxx, Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx 0/x, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito Azienda o Titolare), nella persona del suo rappresentante legale pro tempore
PREMESSO CHE
• in data ha stipulato un accordo con POLIAMBULATORIO TERME DI MONTICELLI , con sede in via Basse, 5 Monticelli Terme di Montechiarugolo Pr, P.IVA 00160230348 (di seguito Struttura o Responsabile) avente ad oggetto la fornitura di prestazioni specialistiche ambulatoriali con scadenza 31.12.2022, di seguito contratto principale o servizio;
• per l’esecuzione del contratto principale e per il compimento delle attività conseguenti, la Struttura è chiamata ad eseguire necessariamente operazioni di trattamento di dati personali per conto dell’Azienda;
• l’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali (di seguito Regolamento o GDPR), dispone che qualora un trattamento sia effettuato “per conto” del Titolare, quest’ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che garantiscano l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento sia conforme alla normativa in materia di protezione dati e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato;
• il citato articolo prevede, altresì, che i trattamenti da parte di un Responsabile del trattamento siano disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico che vincoli il Responsabile al Titolare e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;
• per l’ambito di attribuzioni, funzioni, competenze ed evidenze, l’operatore, sottoscrivendo il contratto principale, garantisce al Titolare di essere in possesso di conoscenze specialistiche, di possedere i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
TUTTO CIÒ PREMESSO, COSTITUENDO LE PREMESSE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO:
NOMINA
POLIAMBULATORIO TERME DI MONTICELLI
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
ART. 1 – OGGETTO
1. La Struttura è designata RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI per lo svolgimento delle attività di trattamento necessarie, non eccedenti e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto principale. Pertanto, è autorizzata a trattare, per conto del Titolare, tipi di dati personali riferiti alle categorie di interessati e per le finalità di seguito indicate.
2. Il Responsabile, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di essere in grado di offrire garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti degli interessati.
3. Nel quadro delle loro relazioni contrattuali, le parti si impegnano a rispettare la normativa in vigore applicabile al trattamento dei dati personali.
ART. 2 – MATERIA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
1. Le operazioni di trattamento autorizzate sono: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, modifica, selezione, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, raffronto o interconnessione, cancellazione. Dette operazioni possono essere compiute con o senza l’ausilio di strumenti elettronici secondo le modalità convenute nel contratto principale.
2. Il trattamento persegue finalità di cura (erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali) nonché finalità amministrative correlate (prenotazioni delle prestazioni mediante il sistema CUP provinciale, riscossione ticket), come meglio specificato nel contratto principale.
ART. 3 – TIPO DI DATI PERSONALI TRATTATI E CATEGORIE DI INTERESSATI
1. Oggetto di trattamento sono i dati personali comuni (nome, cognome, residenza anagrafica, domicilio, numero telefonico, codice fiscale, numero di tessera sanitaria) e categorie particolari di dati (dati relativi alla salute) riferiti a pazienti/assistiti dell’Azienda USL che fruiscono delle prestazioni.
ART. 4 – OBBLIGHI, DIVIETI E MODALITÀ OPERATIVE
1. Il Responsabile tratta i dati personali per conto del Titolare nel pieno rispetto dei principi di necessità, pertinenza, non eccedenza e minimizzazione, evitando in particolare duplicazioni non necessarie di dati ed osservando scrupolosamente i principi applicabili al trattamento e le istruzioni impartite e contenute nel presente atto o in atti successivi.
2. In particolare, per quanto riguarda le attività connesse alle prenotazioni, il Responsabile è tenuto a:
• eseguire le prenotazioni unicamente da postazioni dedicate e collegate al sistema CUP provinciale assicurando il corretto ed univoco riconoscimento dell’assistito o del suo delegato sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione di un documento di riconoscimento; una volta identificato, il nominativo dell’assistito è richiamato dal sistema CUP, è eseguita la prenotazione della prestazione sulla base della prescrizione medica e stampato il prospetto di prenotazione per la consegna all’utente, consentendo l’eventuale disdetta o variazione/modifica della stessa, nonché il pagamento del ticket. Il Responsabile non è autorizzato a consegnare all’utente le prenotazioni mediante posta elettronica né a conservare copia delle prenotazioni eseguite se non per le necessarie attività correlate.
3. Per quanto riguarda le attività connesse all’erogazione delle prestazioni, il Responsabile è tenuto a:
• trattare i dati nel pieno rispetto della dignità degli interessati, con particolare riguardo alle fasce deboli quali i disabili, fisici e psichici, i minori, gli anziani e i soggetti che versano in condizioni di disagio o bisogno;
• custodire la documentazione cartacea, soprattutto se contenenti dati sensibili, devono essere custoditi in appositi armadi chiusi a chiave
• garantire riservatezza nei colloqui e nell’erogazione delle prestazioni al fine per evitare che le informazioni sulla salute dell’interessato possano essere indebitamente conosciute da terzi, adottando particolari cautele tra le quali la custodia della documentazione sanitaria in armadi chiusi a chiave o la consegna della stessa in busta chiusa ed evitando il deposito di documenti di qualsiasi genere negli ambienti di transito o comunque accessibili a terzi (corridoi, sale d’attesa, luoghi di passaggio, ecc.);
• istituire adeguate distanza di cortesia in tutti i casi in cui si effettui il trattamento di dati sanitari (es. operazioni di sportello, acquisizione di informazioni sullo stato di salute), nel rispetto dei canoni di confidenzialità e di riservatezza;
• garantire un ordine di precedenza e di chiamata degli interessati che prescinda dalla loro individuazione nominativa (ad es., attribuendo loro un codice numerico o alfanumerico fornito al momento della prenotazione o dell’accettazione). Quando la prestazione medica può essere pregiudicata in termini di tempestività o efficacia dalla chiamata non nominativa dell’interessato (ad es. in funzione di particolari caratteristiche del paziente anche legate ad uno stato di disabilità o morbosità), è consentito ricorrere ad altri accorgimenti adeguati ed equivalenti quali, ad es., il contatto diretto con il paziente. È fatto assoluto divieto affiggere liste di pazienti nei locali destinati all’attesa o comunque aperti al pubblico, con o senza la descrizione del tipo di patologia sofferta o di prestazione erogata o da erogare, così come non devono essere resi facilmente visibili da terzi non legittimati i documenti riepilogativi di condizioni cliniche dell’interessato;
• comunicare informazioni sullo stato di salute al solo interessato per il tramite di un medico o di un altro esercente le professioni sanitarie che, nello svolgimento dei propri compiti, intrattiene rapporti diretti col paziente, con particolare riguardo alla consegna della documentazione contenente dati idonei a rivelare lo stato di salute che deve essere fatta nei confronti del diretto interessato solo dopo aver verificato la sua identità sulla base di idonei elementi di valutazione (ad es. mediante l’esibizione di un documento di riconoscimento). In caso di delega al ritiro da parte di un terzo, devono essere adottate analoghe cautele al fine di verificare l’identità del soggetto delegato e consegnare a quest’ultimo la documentazione sanitaria in busta chiusa. È fatta salva la possibilità di consegna del referto anche in modalità digitale, nel rispetto delle indicazioni contenute nelle “Linee guida in tema di referti on-line” (Deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali, n. 36 del 19 novembre 2009 doc. web n. 1679033) e, per le parti applicabili, nel
D.P.C.M. 8 agosto2013.
4. In occasione dello svolgimento delle suddette attività, il Responsabile rende agli interessati le “Informazioni sul trattamento dei dati personali” (MODELLO allegato) mediante le modalità ritenute più opportune (es. affissione presso sale d’attesa o aree di passaggio).
5. Il Responsabile tratta i dati personali nell’ambito del territorio UE. Qualora necessiti che il trattamento sia eseguito, anche parzialmente, in un Paese terzo (extra UE), ne dà immediata comunicazione al Titolare per convenire le garanzie che lo stesso richiederà in funzione del luogo in cui il trattamento sarà svolto.
6. Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla normativa in materia di protezione dei dati personali e/o delle istruzioni impartite e consente l’esercizio del potere di controllo e ispezione, prestando ogni ragionevole collaborazione alle attività di audit effettuate dal Titolare stesso o da un altro soggetto da questi incaricato o autorizzato, con lo scopo di controllare l’adempimento degli obblighi e delle istruzioni di cui al presente atto. Resta inteso che qualsiasi verifica condotta ai sensi del presente comma dovrà essere eseguita in maniera tale da non interferire con il normale corso delle attività del Responsabile e fornendo a quest’ultimo un ragionevole preavviso.
7. Il Responsabile si impegna altresì: a) ad effettuare, su richiesta del Titolare, almeno annualmente un rendiconto in ordine all’esecuzione delle istruzioni ricevute dal Titolare ed alle conseguenti risultanze; b) a realizzare quant’altro sia ragionevolmente utile e/o necessario al fine di garantire l’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati, nei limiti dei compiti affidati con il presente atto; c) ad informare prontamente il Titolare di ogni questione rilevante ai fini di legge, in particolar modo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei casi in cui abbia notizia, in qualsiasi modo, che il trattamento dei dati personali violi la normativa in materia di protezione dei dati personali o presenti
comunque rischi specifici per i diritti, le libertà fondamentali e/o la dignità dell’interessato o qualora, a suo parere, un’istruzione impartita violi la normativa relativa alla protezione dei dati oppure qualora il Responsabile sia soggetto ad obblighi di legge che gli rendono illecito o impossibile agire secondo le istruzioni ricevute e/o conformarsi alla normativa o a provvedimenti dell’Autorità di Controllo.
8. Il Responsabile, per i casi contemplati all’articolo 37 del Regolamento, qualora rientri tra i soggetti obbligati a designare un Responsabile della Protezione dei Dati, opera avvalendosi di tale figura.
ART. 5 – MISURE DI SICUREZZA
1. Il Responsabile adotta e mantiene misure tecniche ed organizzative adeguate atte ad assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità dei dati personali trattati e la resilienza dei sistemi e dei servizi utilizzati, tenendo conto della tipologia delle operazioni di trattamento demandate, delle finalità perseguite, del contesto e delle specifiche circostanze in cui avviene il trattamento, nonché della tecnologia applicabile. Al fine di assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, il Responsabile si impegna inoltre ad adottare adeguate misure tecniche e organizzative volte a garantire che: a) i locali in cui siano eventualmente trattati conservati i documenti contenenti i dati personali, o i dispositivi utilizzati per la loro archiviazione in formato elettronico, presentino tutte le garanzie di sicurezza strutturale e tecnica per prevenire il danneggiamento, la perdita o l’acquisizione illecita dei dati da parte di terzi; b) sia predisposta una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate al fine di garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali; c) siano adottate misure di sicurezza consistenti in tecniche di pseudonimizzazione e cifratura dei dati per impedire la loro immediata correlabilità con l’interessato da parte dei soggetti che non hanno bisogno di conoscerne l’identità; d) sia predisposto e mantenuto aggiornato il registro delle attività di trattamento ai sensi del comma 2 dell’articolo 30 del GDPR, identificando e censendo i trattamenti di dati personali operati per conto del Titolare nonché le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all’espletamento delle attività demandate.
2. Il Responsabile garantisce che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso ai dati personali, non tratti tali dati se non sia stato istruito in tal senso. In particolare, garantisce che le operazioni di trattamento demandate saranno eseguite esclusivamente e limitatamente da personale previamente autorizzato con specifico atto e si impegna a fornire ai propri dipendenti e collaboratori deputati a trattare i dati personali le istruzioni necessarie per garantire un corretto, lecito e sicuro trattamento, curarne la formazione, vigilare sul loro operato, vincolarli alla riservatezza su tutte le informazioni acquisite nello svolgimento della loro attività, anche per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
ART. 6 – VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI (CD. DATA BREACH)
1. Il Responsabile si impegna ad informare il Titolare (utilizzando l’allegato B -MODULO di segnalazione), senza ingiustificato ritardo e comunque entro 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trattati ed a prestare ogni necessaria collaborazione in relazione all’adempimento degli obblighi di notifica delle suddette violazioni all’Autorità ai sensi dell’art. 33 del GDPR o di comunicazione della stessa agli interessati ai sensi dell’art. 34 del GDPR.
ART. 7 – VALUTAZIONE D’IMPATTO (CD. DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENTO DPIA)
1. Il Responsabile si impegna a fornire al Titolare ogni elemento utile all’effettuazione della valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 35 del Regolamento, sia che essa sia obbligatoria o facoltativa, nonché ogni collaborazione nell’effettuazione della eventuale consultazione preventiva al Garante da parte di quest’ultimo ai sensi dell’art. 36 del Regolamento stesso.
ART. 8 – RAPPORTI CON LE AUTORITÀ ED ISTANZE DEGLI INTERESSATI
1. Il Responsabile, su richiesta del Titolare, si impegna a coadiuvare quest’ultimo nella difesa in caso di procedimenti dinanzi all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali o all’Autorità Giudiziaria che riguardino le operazioni di trattamento dei dati personali demandate.
2. Il Responsabile, su richiesta del Titolare, si impegna ad assistere quest’ultimo nell’adempimento degli obblighi relativi ad eventuali istanze per l’esercizio dei diritti da parte degli interessati ed a fornire ogni informazione e/o documento utile entro 24 ore dalla richiesta.
ART. 9 – SUB-RESPONSABILI
1. Il Responsabile che intenda affidare ad un soggetto tutta o parte dell’attività di trattamento oggetto del contratto principale (anche per attività di conservazione o trattamento attraverso software, hardware o sistemi informativi in cloud), non può ricorre ad altro Responsabile (cd. sub-responsabile) senza previa autorizzazione scritta del Titolare.
2. In caso di autorizzazione, il Responsabile, mediante contratto o altro atto giuridico, impone su tale altro Responsabile del trattamento gli stessi obblighi e garanzie contenuti nel presente atto in modo tale che il trattamento soddisfi comunque i requisiti del Regolamento. Al Titolare è riconosciuto comunque il diritto di richiedere ed ottenere copia dell’accordo intercorrente col sub-responsabile (omettendo le sole informazioni strettamente confidenziali e gli accordi economici, se del caso) e sottoporlo ad audit.
3. Il Responsabile conserva, nei confronti del Titolare, l’intera responsabilità per l’adempimento degli obblighi del sub-responsabile.
ART. 10 – RESPONSABILITÀ
1. Il Responsabile si impegna a mantenere indenne il Titolare da ogni danno, costo o onere di qualsiasi genere e natura, nonché da ogni contestazione, azione o pretesa avanzata da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità derivanti da eventuali inadempimenti o inosservanze delle istruzioni di cui al presente atto o di ulteriori istruzioni eventualmente inviate per iscritto. Il Responsabile risponde quindi dei danni subiti dal Titolare a causa della violazione di quanto indicato dal presente atto o con le sue successive modifiche nonché di quanto comunque previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.
ART. 11 – DURATA
1. La presente nomina è valida fino alla cessazione, per qualunque motivo, del contratto principale o, comunque, del servizio previsto dallo stesso, ovvero fino alla revoca anticipata per qualsiasi motivo, fatto salvo il maggior tempo strettamente necessario al compimento di attività amministrativa e gestionale correlata (rendicontazione, verifica, controllo).
2. Anche successivamente alla cessazione o revoca del contratto principale o del servizio, il Responsabile ed i soggetti dei quali si avvale (collaboratori, sub-responsabili) sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sui dati ed informazioni delle quali siano venuti a conoscenza in occasione delle operazioni di trattamento eseguite.
ART. 12 – RESTITUZIONE E CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI
1. Il Responsabile, all’atto della scadenza del contratto principale o del servizio o, comunque, in caso di cessazione - per qualunque causa - dell’efficacia del presente atto di nomina, salvo la sussistenza di un obbligo di legge che ne preveda la conservazione, dovrà interrompere ogni operazione di trattamento e dovrà provvedere all’immediata restituzione dei dati trattati ed alla loro integrale cancellazione, in entrambi i casi rilasciando contestualmente un’attestazione scritta che presso lo stesso Responsabile non esistono copie.
2. Eventuali copie, salvo diversi accordi che potranno intervenire alla cessazione del rapporto, dovranno essere distrutte entro tempi compatibili con le ulteriori necessità che possano prospettarsi; in tale periodo intermedio tra la fine del rapporto e detto termine, i dati saranno conservati dal Responsabile per fini esclusivamente di sicurezza e non destinati alla comunicazione o alla diffusione.
3. In caso di richiesta scritta del Titolare, il Responsabile è tenuto a indicare le modalità tecniche e le procedure utilizzate per la cancellazione/distruzione.
4. In deroga a quanto indicato ai punti precedenti, il Responsabile dovrà conservare detti dati nel caso ciò sia previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato fino al termine imposto dalla normativa.
ART. 13 – CONTROLLI
1. Il Titolare si riserva, anche tramite verifiche periodiche, di vigilare sulla puntuale osservanza delle disposizioni di legge sul trattamento dei dati e sul rispetto delle istruzioni impartite.
2. Il Responsabile dovrà consentire al Titolare, dandogli piena collaborazione, periodiche verifiche circa l’adeguatezza delle misure di sicurezza adottate e il rispetto della normativa e delle disposizioni impartite dal Titolare stesso.
Art. 14 – DISPOSIZIONI FINALI
1. Resta inteso che qualora il Responsabile determini autonomamente le finalità e i mezzi di trattamento in violazione del Regolamento, sarà considerato autonomo Titolare del trattamento, assumendo i conseguenti oneri, rischi e responsabilità. Il mancato rispetto delle indicazioni impartite pone il Responsabile nella condizione di autonomo Titolare del trattamento, sollevando l’Azienda da ogni responsabilità derivante da eventuali violazioni delle disposizioni vigenti.
2. Il Titolare si riserva di modificare o integrare il presente atto di nomina per quanto necessario, anche nel caso di intervenute modifiche della normativa.
3. La presente nomina non comporta alcun diritto, da parte del Responsabile, ad uno specifico compenso o indennità o rimborso per l’attività svolta, né ad un incremento del compenso spettante allo stesso in virtù del contratto principale.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti ed applicabili in materia protezione dei dati personali.
Letto, confermato e sottoscritto. Parma,
IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
“Azienda USL di Parma”
Il Legale Rappresentante Il Legale Rappresentante
ISTRUZIONI PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DELL’ATTO DI NOMINA
La nomina a “Responsabile del trattamento” è da effettuare qualora l’operatore economico, nell’adempiere alle obbligazioni contrattuali, debba eseguire operazioni di trattamento di dati personali “per conto” dell’Azienda, titolare del trattamento. L’atto di nomina è redatto in duplice copia: una per il Responsabile e l’altra per il Titolare e deve essere conservato unitamente al contratto.
A.1 → indicare la data di sottoscrizione del contratto
A.2 → specificare la denominazione dell’operatore economico
A.3 → indicare la sede legale dell’operatore economico
A.4 → indicare il codice fiscale o partita iva dell’operatore economico
A.5 → specificare l’oggetto del contratto
A.6 → specificare l’oggetto della prestazione contrattuale o del servizio
A.7 → indicare la scadenza del contratto
A.8 → riportare la denominazione dell’operatore economico
A.9 → precisare una o più operazioni di trattamento1 da autorizzare in relazione alle prestazioni
oggetto del contratto, tra:
RACCOLTA (acquisizione dei dati)
REGISTRAZIONE (memorizzazione dei dati su un qualsiasi supporto) ORGANIZZAZIONE (classificazione dei dati secondo un metodo prescelto) STRUTTURAZIONE (distribuzione dei dati secondi schemi precisi) CONSERVAZIONE (mantenere memorizzati i dati su un qualsiasi supporto) ESTRAZIONE (estrapolazione di dati da gruppi già memorizzati) CONSULTAZIONE (lettura dei dati, anche mediante visualizzazione)
USO (attività generica che ricopre qualsiasi tipo di impiego dei dati)
COMUNICAZIONE (dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, dal responsabile, dalle persone autorizzate, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione - attività particolarmente delicata)
DIFFUSIONE (dare conoscenza dei dati a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione – attività particolarmente delicata – N.B. i dati relativi alla salute, i dati genetici e i biometrici non possono essere diffusi)
RAFFRONTO (confronto tra dati, sia un conseguenza di elaborazione che di selezione o consultazione)
INTERCONNESSIONE (utilizzo di più banche dati attraverso l'impiego di strumenti elettronici)
LIMITAZIONE (conservazione con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento)
CANCELLAZIONE (eliminazione di dati tramite utilizzo di strumenti elettronici) DISTRUZIONE (eliminazione definitiva ed irreversibile di dati) ELABORAZIONE (modifica sostanziale dei dati originari)
SELEZIONE (individuazione di determinati dati nell’ambito di gruppi di dati già memorizzati)
A.10 → Precisare una o più finalità, tra:
finalità di prevenzione, diagnosi, assistenza e terapia sanitaria o sociale (cd. finalità di cura) finalità amministrative correlate a quelle di cura
programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria igiene sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza e salute della popolazione finalità di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica
finalità socio-assistenziale a tutela di minori e soggetti bisognosi, non autosufficienti e incapaci finalità di instaurazione, gestione ed estinzione di rapporti di lavoro di qualunque tipo gestione del patrimonio e sicurezza
altro (specificare)
A.11 → Indicare uno o più tipi di dati personali, tra:
dati anagrafici comuni che permettono l’identificazione diretta dell’interessato (es. nome, cognome, residenza, domicilio) e/o l’identificazione indiretta (es. codice fiscale, numero di tessera sanitaria, indirizzo IP, numero di targa, indirizzo e-mail, numero di telefono)
categorie particolari di dati, cd. sensibili (es. dati che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona)
dati relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza, cd. giudiziari (es. quelli che possono rivelare l’esistenza di determinati provvedimenti giudiziari soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale, come i provvedimenti penali di condanna definitivi, la liberazione condizionale, il divieto od obbligo di soggiorno, le misure alternative alla detenzione, o la qualità di imputato o di indagato)
A.12 → Indicare uno o più categorie di interessati, tra:
pazienti (assistiti o assistibili) dipendenti
fornitori cittadini utenti
altro (specificare)
A.13 → Indicare la data di sottoscrizione dell’atto di nomina
A.14 → Firma del rappresentante legale e timbro recante i dati dell’operatore economico
A.15 → Firma del Direttore Generale o del soggetto delegato alla firma del contratto principale
1 Definizioni tratte da xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
-Assistenza Specialistica Ambulatoriale-
Struttura Privata Accreditata
(ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679)
Gentile assistito,
le prestazioni specialistiche ambulatoriali garantite dal Servizio Sanitario Nazionale ed erogate presso questa Struttura in regime di accreditamento sono rese per conto dell’Azienda USL di Parma sulla base di accordi contrattuali volti ad assicurare l’assistenza specialistica su tutto il territorio provinciale.
In occasione dell’erogazione di queste prestazioni, i Suoi dati personali sono trattati da o sotto la responsabilità di professionisti soggetti al segreto professionale e da altro personale comunque soggetto ad obbligo di segretezza, nel pieno rispetto dei principi di liceità, sicurezza, riservatezza, minimizzazione e limitazione delle finalità. Qualora se ne avvalga, il trattamento può riguardare anche l’eventuale fase della prenotazione della prestazione effettuata dalla Struttura attraverso il “Sistema CUP”.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO, RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI, RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati personali è l’Azienda USL di Parma, con sede in Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx, 0/x –00000 Xxxxx.
Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato all’indirizzo e-mail: xxx@xxxx.xx.xx o all’indirizzo del titolare.
Responsabile del trattamento è la Struttura che eroga la prestazione per conto dell’Azienda USL.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA
I dati personali sono trattati a tutela della Sua salute per perseguire finalità di cura attraverso l’erogazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale ovvero per la gestione efficiente del servizio sanitario.
La base giuridica che conferisce liceità alle operazioni di trattamento è la necessità di perseguire le finalità di diagnosi, assistenza e terapia sanitaria e motivi di interesse pubblico rilevante, quali lo svolgimento di attività amministrative correlate a quelle di cura, compiti del Servizio Sanitario Nazionale, programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria, ivi inclusa l’instaurazione, la gestione, la pianificazione ed il controllo dei rapporti con la Struttura accreditata.
CATEGORIE DI DESTINATARI E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
I dati relativi alle prestazioni erogate sono comunicati alla Regione Xxxxxx-Romagna quando indispensabili per eseguire attività di controllo sulla remunerazione o, nei soli casi previsti dalla legge, ad altri soggetti pubblici quando necessari per l’esecuzione di compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri o per lo svolgimento di funzioni istituzionali, i quali agiscono in qualità di Titolari autonomi del trattamento.
PERIODO DI CONSERVAZIONE – CRITERI
Per garantire cure ed assistenza appropriate, i Suoi dati sono conservati in modo sicuro per il tempo necessario al perseguimento delle suddette finalità, fatto salvo il maggior tempo necessario per adempiere ad obblighi di legge in ragione della natura del dato o del documento o per motivi di interesse pubblico.
ESERCIZIO DEI DIRITTI
Lei può in ogni momento esercitare il diritto di ottenere: la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguarda e, nel caso, ottenere l’accesso ai dati, la rettifica di dati inesatti, l’integrazione di dati incompleti. Nei soli casi previsti dalla legge, ha altresì il diritto di ottenere: la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, l’opposizione al trattamento.
DIRITTO DI RECLAMO
Se ritiene che il trattamento dei dati sia effettuato in violazione di legge, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Ulteriori informazioni riguardanti il trattamento dei dati personali, incluse le modalità per l’esercizio dei diritti, sono consultabili sul sito istituzionale dell’Azienda USL di Parma: xxx.xxxx.xx.xx - sezione “Privacy”
Modello INFO Strutture accreditate (ASA) Vers. 03/12/2019
ALLEGATO B
SEGNALAZIONE DI UN SOSPETTO CASO DI DATA BREACH ESTERNO
subito dal Responsabile del trattamento
che esegue operazioni di trattamento per conto dell’AUSL di Parma
Data
Indirizzo PEC: xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx.xx
Ditta contatto DPO (se nominato)
Nome, Xxxxxxx e recapito telefonico del soggetto che segnala l'episodio:
Denominazione della/e banca/banche dati oggetto di data breach e breve descrizione della violazione dei dati personali ivi trattati:
Quando si è verificata la violazione dei dati personali trattati nell’ambito della banca dati?
o il
o tra il ed il
o in un tempo che non è ancora stato possibile determinare
o è possibile che sia ancora in corso
Dove e come è avvenuta la violazione dei dati? (Specificare se sia avvenuta a seguito di smarrimento di dispositivi o di supporti portatili):
Modalità di esposizione al rischio (compilare solo se a conoscenza):
Tipo di violazione:
o Distruzione (i dati non sono più sui sistemi e non li ha neppure l'autore della violazione)
o Perdita
o Modifica
o Divulgazione non autorizzata
o Accesso non autorizzato
o Altro:
Dispositivo oggetto della violazione:
o Computer
o Rete
o Dispositivo mobile
o File o parte di un file
o Strumento di backup
o Documento cartaceo
o Campione
o Altro:
Sintetica descrizione dei sistemi di elaborazione o di memorizzazione dei dati coinvolti, con indicazione della loro ubicazione (compilare solo se a conoscenza):
Quante persone sono state colpite dalla violazione dei dati personali trattati nell’ambito della banca dati?
o N. persone
o Circa persone
o Un numero (ancora) sconosciuto di persone
Che tipo di dati sono oggetto di violazione?
o Dati anagrafici/codice fiscale
o Dati di accesso e di identificazione (username, password, customer ID, altro)
o Dati relativi a minori
o Dati personali idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale
o Dati personali relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona
o Dati giudiziari
o Copia per immagine su supporto informatico di documenti analogici
o Ancora sconosciuto
o Altro:
Livello di gravità della violazione dei dati personali trattati nell’ambito della banca dati?
o Basso/trascurabile
o Medio
o Alto
o Molto alto
Misure tecniche e organizzative applicate ai dati oggetto di violazione:
Quali misure tecnologiche e organizzative sono state assunte per contenere la violazione dei dati e prevenire simili violazioni future?
ALLEGATO 2)
Impossibile visualizzare l'immagine. La memoria del computer potrebbe essere insufficiente per aprire l'immagine oppure l'immagine potrebbe essere danneggiata. Riavviare il computer e aprire di nuovo il file. Se viene visualizzata di nuovo la x rossa, potrebbe essere necessario eliminare l'immagine e inserirla di nuovo.
PROTOCOLLO D’INTESA PER LA GESTIONE DELL’OFFERTA DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE NEL SISTEMA CUP PROVINCIALE DA PARTE DELLA STRUTTURA PRIVATA POLIAMBULATORIO TERME DI MONTICELLI
Visto l’art. 14, 4° comma, del D.Lgs. n. 502 del 30.12.92 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede che le Unità Sanitarie Locali, al fine di favorire l’orientamento dei cittadini nel Servizio Sanitario Nazionale, provvedano ad attivare un efficace sistema di informazioni sulle prestazioni erogate, sulle tariffe e sulle modalità di accesso ai servizi;
Visto l’art. 9, 1° comma, della Legge Regionale dell’Xxxxxx Xxxxxxx n. 19 del 12.05.1994 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale viene affidata ai Distretti la gestione delle strutture e dei servizi ubicati nel territorio di competenza e destinati all’assistenza sanitaria di base e specialistica di primo livello, nonché l’accesso dei cittadini residenti ad altre strutture e presidi;
Vista la necessità di fornire un servizio integrato all’utenza per l’offerta di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate dalle strutture pubbliche e private accreditate sul territorio;
Verificata la disponibilità della struttura privata denominata POLIAMBULATORIO TERME DI MONTICELLI a fornire un servizio ai cittadini al fine di favorire l’accessibilità alle prestazioni sanitarie attraverso un servizio di sportello di informazione e di prenotazione di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per le prestazioni erogate direttamente per conto dell’Azienda Usl di Parma;
tutto ciò premesso tra
l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, rappresentata dal Direttore Sanitario, Dr.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, nata a Parma, il 07.10.1955, domiciliato per la carica presso l’Azienda Usl di Parma, in Parma – Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx 0/X
e
la Struttura privata denominata POLIAMBULATORIO TERME DI MONTICELLI (d’ora in poi “struttura privata”), rappresentata dal Legale Rappresentante Dr. Xxxxx Xxxxxxx, nato a Parma il 26.11.1935, domiciliato per la carica presso la citata Struttura privata sita in Xxx Xxxxx, 0 Xxxxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxx XX
si conviene quanto segue
Art. 1 – Organizzazione del servizio
Il servizio oggetto di intesa si inquadra nell’ambito dell’accordo di fornitura di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.
In particolare il servizio riguarda le seguenti attività:
⮚ offerta delle prestazioni erogate dalla struttura privata nell’ambito del sistema di prenotazione CUP provinciale;
⮚ attività di prenotazione da parte di operatori della struttura privata;
⮚ attività di verifica e registrazione delle prestazioni erogate dalla struttura privata;
⮚ produzione dei flussi informativi aziendali e regionali.
Art. 2 – Obblighi generali della struttura privata
La struttura privata si impegna a:
⮚ fornire la disponibilità delle prestazioni oggetto di contratto di fornitura nel sistema di prenotazione CUP con una programmazione che non comporti la chiusura dell’agenda e l’indisponibilità dell’offerta;
⮚ dotarsi delle apparecchiature informatiche e del relativo collegamento nonché mettere in atto quanto disposto dalla normativa dettata in materia di protezione dei dati, come da fac-simile dell’atto di nomina del Responsabile esterno del trattamento dei dati, allegato al presente atto (allegato A);
⮚ gestire il servizio di prenotazione delle prestazioni ambulatoriali erogate in relazione all’accordo di fornitura;
⮚ provvedere alla verifica e registrazione delle prestazioni erogate per conto dell’Azienda Usl di Parma;
⮚ provvedere a comunicare agli utenti eventuali variazioni o cancellazioni di sedute prestazionali per cause di forza maggiore, con conseguente aggiornamento anche sul sistema informatico di prenotazione;
⮚ fornire il nome degli operatori da abilitare all’accesso al sistema CUP e a comunicare eventuali variazioni.
Art. 3 – Modalità operative per la prenotazione
L’assistito si presenta presso il Punto Prenotazioni della struttura privata munito del promemoria o della prescrizione del medico proponente, della tessera sanitaria individuale e dell’eventuale tesserino di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.
L’operatore della struttura privata provvede a collegarsi in via telematica e consegna all’assistito la stampa recante la conferma della prenotazione, con tutti gli elementi informativi necessari, compreso l’importo del ticket e delle eventuali spese postali (affrancatura) per la consegna del referto alla residenza dell’utente.
Il personale addetto al Punto Prenotazioni della struttura privata ha l’obbligo di verificare la rispondenza tra il foglio di prenotazione e la richiesta del medico curante e nel caso di errori, di provvedere alla correzione della prenotazione.
La struttura privata si impegna ad effettuare la prenotazione nel pieno rispetto della normativa dettata in materia di protezione dei dati, delle istruzioni impartite dall’Azienda USL, oltre che del segreto professionale e delle norme deontologiche .
Art. 4 – Obblighi dell’Azienda Usl di Parma
L’Azienda Usl di Parma identifica un referente, presso l’ufficio Risorse Ambulatoriali del Dipartimento Cure Primarie del Distretto di riferimento, al quale la struttura privata potrà riferirsi.
L’Azienda Usl di Parma si impegna a fornire l’accesso informatizzato alle prenotazioni delle prestazioni senza oneri economici a proprio carico;
L’Azienda Usl di Parma si impegna ad effettuare la necessaria formazione all’utilizzo dell’applicativo di prenotazione agli incaricati (nominati dal responsabile esterno al trattamento dati), concordandone preventivamente i tempie e le modalità;
L’Azienda Usl di Parma si impegna a:
⮚ fornire, se necessario, un accesso alla propria rete telematica, imputando eventuali canoni e altri oneri alla struttura privata;
⮚ fornire i dettagli tecnici e, se necessario, installare il software per la gestione delle attività oggetto del presente protocollo;
⮚ provvedere alla produzione del flusso ASA per la Regione Xxxxxx Xxxxxxx, solamente nel caso in cui l’attività registrata dal sistema corrisponda a tutta l’attività effettivamente erogata dalla struttura privata per conto dell’Azienda Usl.
Art. 5 – Durata
Salvo diversa regolamentazione della materia, la presente convenzione avrà durata pari al contratto di fornitura cui è accessorio. L’eventuale disdetta dovrà essere comunicata da una parte all’altra 6 mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il presente protocollo s’intende risolto qualora venga meno, a qualsiasi titolo, il contratto di fornitura delle prestazione specialistiche con la struttura privata.
Art. 6 – Controversie
Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Parma. Letto, confermato e sottoscritto
Parma,
IL DIRETTORE SANITARIO IL RAPPRESENTANTE DELL’AZIENDA USL DI PARMA STRUTTURA PRIVATA ACCREDITATA
(Dr.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx) ( xxxx. Xxxxx Xxxxxxx )